33.2022.14
Domanda di condono respinta.Ass. ha correttamente indicato la pigione,ma Cassa ha commesso un evidente errore computando la pigione sbagliata.Tuttavia,all'ass. non doveva sfuggire questo errore,facilmente riconoscibile.Ha avuto più occasioni x accorgersi.Doveva chiedere info a Cassa.Grave negligenza
19 settembre 2022Italiano25 min
la posta della pigione per gli anni dal 2017 al 2021, contro i Fr. 14'160.- considerati
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.14
TB
Lugano
19 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nell'aprile 2015 (doc. 4) RI 1,
1972, ha richiesto le prestazioni complementari alla rendita AI, producendo, in
particolare, il contratto di locazione in essere dal 1° ottobre 2013 (doc.
4-14/16), da cui risulta una pigione netta di Fr. 880.- e un acconto spese riscaldamento
e accessorie di Fr. 150.-, per una pigione totale mensile di Fr. 1'030.- e
annua di Fr. 12'360.-.
Con decisione del 2 giugno 2015 (doc. 8) la Cassa cantonale di
compensazione ha attribuito all'assicurato una prestazione complementare di Fr.
128.- al mese dal 1° aprile 2015.
Dal foglio di calcolo allegato emerge che per la spesa della
locazione la Cassa ha considerato un affitto di Fr. 14'160.- (Fr. 1'180 x 12), che
ha ritenuto nella misura di Fr. 13'200.-.
1.2. Per gli anni 2016 (doc. 11), 2017
(doc. 13), 2018 (doc. 16), 2019 (doc. 17), 2020 (doc. 20) e 2021 (doc. 23),
come risulta dai fogli di calcolo che accompagnano le rispettive comunicazioni annue
della Cassa, quest'ultima ha sempre computato l'importo di Fr. 14'160.-,
plafonato a Fr. 13'200.-, quale spesa per la locazione.
1.3. Nell'ambito della revisione
periodica avviata dall'amministrazione nella primavera 2021 (doc. 25), a
seguito dell'indicazione, nel relativo formulario compilato dall'assicurato l'11
novembre 2021 (doc. 27), che la pigione ammontava a Fr. 1'030.- al mese, il 26
novembre 2021 (doc. 29) la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessato di
comprovare il canone versato ed egli ha ritrasmesso il contratto di locazione
del 2013 (doc. 30).
1.4. Il 28 dicembre 2021 (doc. 40) la
Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato dal 1°
gennaio 2017 sulla base della pigione corretta (Fr. 1'030 x 12 = Fr. 12'360) e gli
ha quindi chiesto in restituzione l'importo di Fr. 4'452.- per prestazioni
indebitamente ricevute fino al 31 gennaio 2022.
1.5. Il 21 gennaio 2022 (doc. V/3) l'assicurato
ha chiesto il condono della somma da restituire, poiché egli ha inviato
correttamente il contratto di locazione richiesto, mentre è la Cassa che ha
commesso un errore.
Con decisione dell'8 febbraio 2022 (doc. 46) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto la domanda di condono rinviando al N. 4652.02 DPC,
secondo cui la condizione della buona fede non è adempiuta se il beneficiario
ha percepito le PC pur essendo consapevole che gli erano versate indebitamente.
Viste le decisioni intimate da cui risultava che la pigione era un elemento
determinante per stabilire il suo diritto alle prestazioni complementari, all'assicurato
doveva essere chiaro che dal gennaio 2017 al gennaio 2022 gli erano state indebitamente
versate delle prestazioni complementari.
1.6. Con decisione su opposizione del 16
maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 21
gennaio 2022 (doc. V/2) - tuttavia spedita il 18 febbraio 2022 (doc. 47-11/11) -
con cui l'assicurato ha comprovato l'avvenuto pagamento della pigione in
ragione di Fr. 1'030.- al mese, postulando perciò il condono di Fr. 4'452.- da
restituire.
L'amministrazione ha osservato di essersi accorta, in sede di
revisione, di avere computato due volte gli acconti spese di Fr. 150.- al mese per
la pigione, ciò che l'ha portata ad emettere la decisione di restituzione del
28 dicembre 2021 di Fr. 4'452.-.
L'evidente errore commesso, che è continuato dal 2017 fino a quel
momento, doveva far sorgere il dubbio, all'assicurato, di ricevere una
prestazione indebita e, pertanto, egli doveva segnalarglielo. Infatti, la
differenza tra la pigione errata che gli ha riconosciuto dal 2017 al 2022 (Fr.
14'160.-) e quanto l'assicurato ha effettivamente versato al locatore (Fr. 12'360.-)
poteva e doveva essere facilmente identificabile dall'interessato.
Non avendo invece controllato con la dovuta diligenza il foglio di
calcolo delle PC e quindi non avendole comunicato l'errore, l'opponente è stato
gravemente negligente (N. 4652.03 DPC).
1.7. L'8 giugno 2022 (doc. I) RI 1 ha
ricorso al Tribunale contro il rifiuto del condono deciso dalla Cassa. L'assicurato
ha fatto presente che nell'ambito della revisione del suo diritto ha prodotto
la documentazione relativa al suo contratto di locazione, che non era cambiata
rispetto alla prima decisione, visto che la pigione, compreso l'acconto delle
spese, era immutata da oltre 10 anni, come risulta dai documenti consegnati al
momento della richiesta delle PC e poi della revisione periodica.
È la Cassa che ha commesso un errore, computando una spesa diversa
da quella che egli aveva comprovato. Questo suo errore, però, l'ha messo in
gravi difficoltà dovendo restituire Fr. 4'452.-.
Il ricorrente ha ribadito che avendo prodotto gli atti corretti era
in buona fede e che mai avrebbe pensato che la Cassa si sarebbe sbagliata. Egli
non era perciò consapevole che l'importo della pigione non era corretto e, pertanto,
deve essergli riconosciuto il condono dell'importo da rimborsare.
Prima di chiedere l'effetto sospensivo del pagamento dell'importo
da restituire, l'assicurato ha osservato che negli ultimi anni ha sempre pagato
un conguaglio per le spese di riscaldamento e le spese accessorie, ma di non
averne mai chiesto alla Cassa il rimborso avendole assunte personalmente.
1.8. Nella risposta del 28 giugno 2022
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso rinviando alle motivazioni date con la decisione impugnata. L'amministrazione
ha inoltre precisato di avere avuto un incontro, il 22 giugno 2022 (doc. V/5),
con la mamma dell'assicurato e di averle spiegato che, a causa dell'errore
della Cassa avvenuto durante la prima richiesta di prestazioni complementari, l'assicurato
ha accettato tacitamente il versamento di una prestazione più elevata.
La violazione commessa dall'assicurato configura pertanto una
negligenza grave (N. 4652.02 DPC) e dunque la buona fede non può essere
ammessa.
1.9. Il 5 luglio 2022 (doc. V) il ricorrente
ha riproposto integralmente il suo ricorso e ha osservato che la mamma, che ha
firmato questo scritto, lo rappresentava nella causa.
Invitata a prendere posizione (doc. VI), l'amministrazione non si
è pronunciata.
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena citate,
affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in
determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il
vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la
grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,
dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in
quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la
notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare
il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto
di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari per gli anni
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 la Cassa di compensazione ha ritenuto fra le
spese riconosciute dell'assicurato una pigione ("affitto") di
Fr. 14'160.-.
Per effetto dell'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020, l'importo della pigione
pagata dall'assicurato è stata plafonata a Fr. 13'200.- annui.
L'amministrazione si è basata sulle indicazioni che
l'interessato stesso le ha fornito, ma le ha male interpretate.
Il contratto di locazione che l'assicurato ha
sottoscritto il 30 agosto 2013 (doc. 4-14/16), con validità dal 1° ottobre
2013, prevedeva infatti chiaramente una pigione netta di Fr. 880.- mensili, a
cui si aggiungeva un "acconto
riscaldamento e spese accessorie" di Fr. 150.- al
mese, per una pigione mensile totale di Fr. 1'030.-.
Qualche riga più sotto (doc. 4-15/16), l'Allegato n.
2 al contratto di locazione precisa, al capitolo "Spese accessorie e d'esercizio",
quali spese non sono comprese nella pigione e conclude che il "Totale degli acconti mensili" ammonta a Fr. 150.-.
Erroneamente, la Cassa di compensazione ha tenuto
conto due volte di questo acconto, perciò ha considerato una pigione lorda di
Fr. 1'180.- (Fr. 880 + Fr. 150 + Fr. 150) anziché di Fr. 1'030.-.
Nell'ambito della revisione avviata nella primavera 2021 (doc. 25),
avendo ricevuto dall'assicurato l'apposito formulario indicante l'11 novembre
2021 una pigione di Fr. 1'030.-, il 26 novembre 2021 (doc. 29) la Cassa di
compensazione ha chiesto all'interessato di produrre la prova della pigione
attualmente dovuta e da quando è stata modificata.
L'assicurato ha presentato nuovamente il contratto di locazione sottoscritto
nel 2013, che già le aveva trasmesso insieme alla richiesta di PC del 2015. È dunque
in quell'occasione che l'amministrazione è venuta a conoscenza
dell'errore che ha commesso il 2 giugno 2015 (doc. 8), quando per la prima
volta gli ha concesso le prestazioni complementari tenendo conto di una pigione
annua di Fr. 14'160.- (Fr. 1'180 x 12) in luogo di Fr. 12'360.- (Fr. 1'030 x
12).
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità
di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari, che è sfociata nella
decisione del 28 dicembre 2021 (doc. 140) che ha rivisto retroattivamente dal
1° gennaio 2017 il suo diritto alle PC.
Fatti
I nuovi fogli di calcolo allestiti quel giorno (docc. 32-38) hanno
dunque modificato la situazione del beneficiario delle PC.
Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha ridotto a Fr. 12'360.-
la posta della pigione per gli anni dal 2017 al 2021, contro i Fr. 14'160.- considerati
in precedenza.
Ciò ha comportato che, con la diminuzione delle spese
riconosciute, il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è stato
ridotto dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2022 e le prestazioni complementari che
egli ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo gli sono state chieste
in restituzione.
2.6. Nella decisione di rifiuto del
condono dell'8 febbraio 2022 (doc. 467), la Cassa di compensazione ha osservato
che dalla documentazione trasmessa dall'assicurato nell'ambito della revisione
periodica è emerso che la pigione pagata era inferiore all'importo ritenuto per
determinare il suo diritto alle PC.
Inoltre, malgrado abbia ricevuto le decisioni degli anni
precedenti di fissazione del nuovo diritto alle PC, l'assicurato non l'ha
tempestivamente informata dell'errata pigione computata, ciò che escludeva la
condizione della buona fede.
Pertanto, la Cassa ha respinto l'istanza del 21 gennaio 2021 (doc.
V/3) dell'interessato di condonare l'importo di Fr. 4'552.- stabilito con la
decisione di restituzione del 28 dicembre 2021 (doc. 40), cresciuta
incontestata in giudicato.
Il ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede, poiché ha
fornito sin da subito alla Cassa l'informazione corretta, ovvero che la pigione
pagata ammontava a Fr. 1'030.- al mese, perciò non capisce per quale motivo l'errore
della Cassa debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un
importo che gli è stato indebitamente versato soltanto per colpa dell'amministrazione.
Già al momento della richiesta delle prestazioni complementari,
nel 2015, ha prodotto all'amministrazione i documenti attestanti che la sua
pigione ammontava a Fr. 1'030.- al mese e anche nell'ambito della revisione,
non essendo intervenuta alcuna modifica dello stesso, il beneficiario di PC ha
presentato alla Cassa il medesimo contratto di locazione sottoscritto nel 2013,
confermando quindi che il canone di locazione era di Fr. 1'030.-. I
giustificativi bancari allegati comprovano questo fatto.
Non gli si può perciò rimproverare di non avere debitamente
comunicato alla Cassa cantonale di compensazione l'ammontare corretto della
pigione, determinante per il diritto alle prestazioni, e di avere commesso una
grave negligenza tale da negargli il condono dell'importo da restituire.
2.7. Secondo consolidata
giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è
già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle
prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave
negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando
la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una
violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di
fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può
invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo
lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene
valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che
è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione,
ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.
5.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF
8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la
buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo
di segnalare o informare. Anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione
viene presa in considerazione (STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29
ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli
errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC
o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in
esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre
2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,
consid. 4.3).
Al riguardo va menzionata pure la già citata DTF 138 V 218, in cui
l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono
anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello
stato civile.
Un vedovo aveva annunciato il passaggio a
nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo.
Il Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non
essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del
matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile
fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, con
decisione del 26 gennaio 2016 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha
rifiutato all'assicurata il versamento di prestazioni dal 1° settembre 2014,
visto che risultava una eccedenza di entrate. Fra le spese riconosciute ha
computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per Fr. 3'440.-.
Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato l'assicurata che
aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di Fr. 25'000.- dopo
avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. In seguito,
la Cassa ha comunicato all'assicurata ogni anno, nel mese di dicembre, il
diritto a una PC mensile per spese di malattia di Fr. 2'084.- per gli anni
2017, 2018 e 2019.
A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica nel
dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1°
gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a
torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC
per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la
Cassa ha condannato l'assicurata alla restituzione di Fr. 10'790.- per spese di
invalidità e malattia versate indebitamente.
Stante la giurisprudenza esposta sulla buona fede, l'Alta Corte ha
ricordato che non era quindi decisivo il fatto che la ricorrente avesse sempre
collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto informazioni,
bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell'errore
contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale
incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1).
Il Tribunale federale ha rilevato che i fogli di calcolo PC
allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano
esplicitamente tra le spese varie gli interessi ipotecari per Fr. 3'440.-. La
comunicazione del 27 gennaio 2016, redatta il giorno seguente, non accludeva
fogli di calcolo, ma indicava per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo
Considerandi
sussidiabile annuo e mensile ed elencava i totali delle eccedenze dei redditi
indicate per ciascun anno. Questi ultimi importi corrispondevano ai risultati
delle distinte compiegate al provvedimento del 26 gennaio 2016. Per contro, i
fogli di calcolo allegati alle decisioni del 10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11
dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17 dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedevano
una voce esplicita relativa agli interessi ipotecari (cfr. consid. 6.2).
Ciò stante, il Tribunale federale ha concluso che la buona fede
relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per
l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali
prestazioni erano state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre
2016.
e dell'11 dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo
dettagliati, ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i Fr. 3'440.-
quali interessi ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però
essere riservata anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno
2015.
e per l'anno 2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera
del 27 gennaio 2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione
non faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente
decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale
federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC, che conferisce un
diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza
dei redditi per le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno
diritto a una prestazione complementare annua. Indubbiamente, la lettera del 27
gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione negativa del 26
gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso che, dal profilo
temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e il secondo
provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente che entrambi
fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre, oltretutto,
le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano a
quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In
queste condizioni, per il TF, la ricorrente non poteva affermare oggettivamente
che l'errore non fosse facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente
confrontare i due provvedimenti (cfr. consid. 6.3).
L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e respinto il ricorso.
2.8
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza
sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento
della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare
oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.9
In concreto, nell'ambito
della richiesta delle prestazioni complementari inoltrata alla Cassa cantonale
di compensazione nell'aprile 2015, l'assicurato ha prodotto il contratto di
locazione in cui risultava chiaramente che il canone di locazione mensile
ammontava a Fr. 1'030.-, ovvero a Fr. 880.- di pigione netta più Fr. 150.- per
le spese di riscaldamento e le spese accessorie.
La pigione annua totale a suo carico, tuttavia non
iscritta come tale nel contratto, era dunque pari a Fr. 12'360.- (Fr. 1'030 x
12).
La Cassa di compensazione, come noto, ha
erroneamente considerato l'importo di Fr. 14'160.- nel foglio di calcolo PC,
corrispondente a un canone mensile di Fr. 1'180.-.
Fra le due pigioni in oggetto v'è dunque una
differenza di Fr. 1'800.- (Fr. 150 x 12), importo che costituisce un divario di
oltre il 10% fra i canoni locativi in esame e che, come tale, non poteva
passare inosservato all'assicurato.
Di per sé, quindi, l'errore commesso dalla Cassa era
riconoscibile per l'assicurato.
Il TCA osserva inoltre che, seppure l'importo della
pigione computato dalla Cassa sia stato plafonato, in virtù dell'art. 10 cpv. 1
lett. b cifra 1 LPC, a Fr. 13'200.- annui, cifra che è stata considerata per
determinare le spese riconosciute del ricorrente, tuttavia nel foglio di
calcolo figurava comunque, e distintamente, pure la pigione annua - errata - di
Fr. 14'160.-.
Ciò rendeva ancora più facile, per il ricorrente,
accorgersi che la pigione annua effettivamente versata al locatore (Fr. 12'360.-)
- cifra che, peraltro, l'assicurato aveva scritto nel formulario di richiesta
delle prestazioni complementari poco prima di ricevere la prima decisione di concessione
delle PC - non corrispondeva né all'importo ritenuto dalla Cassa per il calcolo
del suo diritto (Fr. 13'200.-) né alla somma figurante nel foglio di calcolo
alla voce "locazione" (Fr. 14'160.-).
Se, da un lato,
non v'è dubbio alcuno che considerando una pigione di Fr. 14'160.- la Cassa
cantonale di compensazione ha commesso un evidente errore, d'altro lato si deve
ammettere che l'assicurato avrebbe potuto riconoscere facilmente che la pigione
annua che realmente versava era stata invece indicata in modo sbagliato nel
calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.
La circostanza
che dopo la prima decisione di concessione delle prestazioni complementari, nel
2015, il ricorrente ha ricevuto ben sei altre decisioni, ciascuna per ogni anno
seguente, allegate alle quali v'erano i fogli di calcolo che riportavano sempre
una locazione per l'ammontare di Fr. 14'160.- in luogo di Fr. 12'360.-, non può
essere ignorata. L'interessato ha in effetti avuto più occasioni per accorgersi,
e segnalare, che v'era stato un evidente errore.
2.10
Occorre infine
precisare che la conclusione tratta dalla Cassa, che ha affermato che l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informarla sulle modifiche occorse alla sua
situazione economica e personale, non può essere tutelata, non essendovi stata,
a tutti gli effetti, una modifica in tal senso.
Semplicemente, è la Cassa che, sin dall'inizio, si è
sbagliata nel computare una spesa che l'assicurato le ha invece correttamente
comunicato.
Come indicato in
precedenza, comunque, il comportamento che esclude la buona fede non deve
necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di informare, ma di
rilievo è anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (citata
STF 9C_318/2021, consid. 3.2, pubblicata in SVR 2022
EL Nr. 7).
Nel
caso concreto, al ricorrente va proprio rimproverato di non
avere avvisato la Cassa, essendo un tale errore facilmente ravvisabile, che la
pigione computata negli anni a titolo di "locazione" per
determinare il suo diritto alle PC era sbagliata.
In tali circostanze, in favore di RI 1 non può
essere ritenuta la buona fede, egli ha agito con grave negligenza secondo la
giurisprudenza esposta.
Al ricorrente va dunque negato il condono dell'importo
di Fr. 4'452.- da restituire. La decisione impugnata deve essere confermata e
il ricorso respinto.
2.11
L'emanazione della presente sentenza
rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
formulata dal ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5; STF 9C_711/ 2016 e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12 non pubblicato
in DTF 143 V 130).
Portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il
legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti