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Prestazioni transitorie per disoccupati anziani.Il capitale di vecchiaia della previdenza professionale (2° pilastro) che supera Fr.509'860 va computato come sostanza per la soglia di sostanza,MA non per det.il calcolo delle PT.Il capitale del 3° p. va computato come sostanza se può essere riscosso
26 settembre 2022Italiano35 min
pilastro) quali le assicurazioni sulla vita (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.16
TB
Lugano
26 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni transitorie per disoccupati
anziani
ritenuto in fatto
1.1. Il 28 dicembre 2021 (doc. 3) RI 1,
1959, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati anziani (PTDA).
La Cassa cantonale di
compensazione, dopo avere raccolto ulteriore documentazione (docc. 5-18), con
decisione del 28 marzo 2022 (doc. 19) l'ha rifiutata, disponendo l'assicurato
di una sostanza netta computabile superiore a Fr. 50'000.- (Fr. 221'883.-).
1.2. Il 21 aprile 2022 (doc. 20-1/9) l'assicurato
si è opposto a questo rifiuto, osservando che i documenti presentati comprovano
il suo diritto. Egli rileva che i suoi averi depositati nel 3° pilastro, non devono
essere computati nella sostanza, visto che con l'introduzione, il 1° luglio
2021, della LPTD, si è voluto impedire che il capitale della previdenza
professionale venisse utilizzato per il sostentamento e per non dovere poi
richiedere l'aiuto sociale. L'opponente ha anche contestato il computo di Fr.
127'500.- a titolo di "Rinuncia incasso vendita" del suo
immobile, non capendo da dove derivi tale ammontare visto che dal prezzo di
compravendita incassato ha versato alla banca Fr. 200'000.- quale rimborso dell'ipoteca.
1.3. Con decisione su opposizione del 29
aprile 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.
Essa ha esposto l'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che prevede che la
sostanza netta deve essere inferiore a Fr. 50'000.- e l'art. 5 cpv. 2 LPTD,
secondo cui, in connessione con l'art. 4 OPTD, possono essere computati nella
sostanza netta gli averi di previdenza professionale che superano l'importo di
Fr. 509'860.- (Fr. 19'610 x 26). Su tali basi ha concluso che il conto di libero
passaggio presso la Banca __________ non era stato considerato ai fini della
determinazione della sostanza netta, dato un saldo di Fr. 213'487,15 al 14
febbraio 2020.
Quanto alle due polizze assicurative sulla vita presso __________
e __________ relative al 3° pilastro, la prima avente un capitale di riscatto
di Fr. 33'513,40 e la seconda di Fr. 60'870.-, la Cassa ha evidenziato che,
trattandosi di polizze che non fanno parte della previdenza professionale ma
della previdenza privata, devono essere considerate ai fini del calcolo della
sostanza netta. Ritenuto che in virtù dell'art. 3 cpv. 1 OPP3 le prestazioni di
vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età
ordinaria della rendita e che il N. 3343.03 DPT prevede che i capitali del 3°
pilastro vanno computati quale sostanza dal momento in cui il beneficiario di
prestazioni transitorie avrebbe la possibilità di riscuoterli. Il ricorrente avendo
62 anni può disporre di queste due polizze, perciò l'amministrazione deve considerarle
ai fini della sostanza netta.
Inoltre, fondandosi sugli artt. 13 cpv. 2 LPTD e 24 OPTD relativi
alla rinuncia di sostanza, la Cassa ha spiegato come è giunta al computo dell'importo
di Fr. 127'500.- a titolo di rinuncia di incasso. Visto il prezzo di Fr. 455'000.-
ottenuto dall'assicurato e dalla sua ex moglie dalla vendita dell'immobile di __________
e dato il rimborso del debito ipotecario di Fr. 200'000.- alla __________, il
ricavo netto ammonta a Fr. 255'000.-.
Considerato che l'opponente era comproprietario in ragione di un
mezzo, avrebbe dovuto perciò incassare Fr. 127'500.-. Avendo invece rinunciato
alla sua parte a favore della ex moglie senza esservi giuridicamente tenuto e
senza avere ricevuto una controprestazione adeguata, nella sostanza netta la
Cassa ha computato la rinuncia all'incasso della vendita.
In presenza di sostanza netta computabile superiore alla soglia di
ingresso prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, il diritto a prestazioni
transitorie per disoccupati anziani non è dato.
Infine, la Cassa ha osservato che la documentazione agli atti era
sufficiente e che la richiesta di audizione non era necessaria.
1.4. Il 24 maggio 2022 (doc. I) RI 1 ha
scritto alla Cassa cantonale di compensazione chiedendo di rettificare la decisione,
in caso contrario avrebbe interpellato il suo avvocato per denunciare i
funzionari dell'Istituto delle assicurazioni sociali che hanno ritenuto una
"Rinuncia incasso vendita", sebbene sia stato chiarito che la
somma di Fr. 200'000.- è servita per rimborsare l'ipoteca e che un malus gli è
stato imposto a causa dell'anticipata estinzione del debito ipotecario (docc.
A2-A4).
Il 21 luglio 2022 (doc. II) la Cassa di compensazione ha trasmesso
al Tribunale questo atto per competenza e il 27 luglio seguente (doc. III),
giorno in cui è stato ricevuto, il giudice delegato ha scritto all'interessato
chiedendo se fosse sua intenzione ricorrere contro la decisione su opposizione
del 29 aprile 2022 ed in tal caso di volere completare il suo ricorso.
1.5. Il 5 agosto 2022 (doc. V) l'assicurato
ha confermato la sua volontà di impugnare il provvedimento dell’amministrazione
ribadendo le motivazioni addotte, ossia assenza di una rinuncia alla sostanza
derivante dalla vendita dell’immobile e non computabilità degli importi del
terzo pilastro. Nelle sue conclusioni RI 1 chiede la modifica della decisione
contestata. Con risposta 22 agosto 2022 (doc. VII) la Cassa cantonale di
compensazione postula la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza al
provvedimento adottato.
1.6. Il 6 settembre 2022 (doc. IX) il
ricorrente ha evidenziato come la Cassa non abbia portato le prove di una
rinuncia a parte del ricavato della vendita immobiliare ed osserva il consumo
in corso dei suoi averi del pilastro 3° preannunciando la presentazione futura
di una nuova richiesta di aiuto sociale. Dal canto suo la Cassa (scritto 14
settembre 2022, doc. XI) non ha formulato ulteriori osservazioni.
considerato in diritto
2.1. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha
adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i
disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il
posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità
dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire
prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il
Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) fissandone l'entrata in vigore,
unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.
Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa
(Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo
4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La normativa
proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di
prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al
reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età
del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego
rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare
salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto
all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, devono
poter beneficiare di prestazioni transitorie che colmino le lacune attualmente
esistenti in tema di remunerazione e questo sino al raggiungimento dell'età di
pensionamento ordinaria dell'AVS con pari tutela della loro previdenza per la
vecchiaia, senza dovere intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).
Le prestazioni complementari all'AVS/AI garantiscono, in funzione
del bisogno, il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI.
La base costituzionale delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di
questa disposizione ne limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI,
le PC non potevano essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno
vitale dei disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più
anziani contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova il suo
fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla
Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza
ai disoccupati. Per tale ragione le prestazioni transitorie sono disciplinate da
una legge distinta dalla LPC (pur ricalcando il più possibile quelle della
riforma delle PC come evocano i lavori preparatori alla novella legislativa v.
FF 2019 6890), ma pure distinta, per la natura delle prestazioni previste,
dalla LADI. Le prestazioni transitorie sono finanziate dalla Confederazione,
che non può chiedere una partecipazione finanziaria ai Cantoni. Le prestazioni sono
correlate al bisogno e la spesa è posta interamente a carico della Confederazione
e non è finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salariali (FF
2019 6896).
Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di
pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ricorrono, in genere, all'aiuto
sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e della
previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni
transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei
lavoratori anziani senza attività lavorativa e privi di indennità LADI. Le
prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli
ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro
nonostante gli sforzi dopo la perdita dell’impiego, permettendo loro di
affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, preservando
nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più necessario, per le
necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né anticipare la
riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).
Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la
lacuna esistente tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione
contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della
rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle
prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la
riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di
pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca
parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata
e in seguito debba richiedere PC a causa della riduzione della rendita.
Anche la percezione di una rendita dell’AI precluderà il diritto
alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il
fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione
chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di
coordinamento.
Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni
transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza
professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza,
dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892).
Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a
quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese
riconosciute e i redditi computabili, gli importi massimi sono plafonati (FF
2019 6863) affinché i beneficiari siano incentivati a comunque cercare un posto
di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895)
e garantire al contempo la copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).
A differenza di quanto previsto per le PC, le prestazioni
transitorie debitamente riscosse non sono soggette a restituzione avendo anche
lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro
restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente il
legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento
di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza significativa.
Oltre al consumo della sostanza considerato per il calcolo, la sostanza
inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF
2019 6892).
Solo il Canton Vaud prevedeva, prima della novella legislativa,
norme tese a prevenire la povertà delle persone che avevano esaurito il diritto
all'indennità di disoccupazione negli ultimi anni della vita professionale, e
questo attraverso una rendita ponte, e ciò dal 1° ottobre 2011 (FF 2019 6888).
2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità
di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il
fabbisogno vitale, fino al momento in cui non sia raggiunta l'età
ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS oppure sia riscossa una rendita
anticipata LAVS, se (in quel momento) sia prevedibile che, all'età ordinaria di
pensionamento, il beneficiario di PT avrà diritto alle prestazioni
complementari secondo la legge del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni
complementari (LPC). In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, sono previste una
prestazione transitoria annua ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
Per l'art. 5 LPTD,
1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il
domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:
a. esaurisce il diritto all'indennità di disoccupazione
nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;
b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di
cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in
ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per
cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34
capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti
accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;
c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà
degli importi di cui all'articolo 9a LPC.
2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:
a. i riscatti di prestazioni regolamentari della
previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza
professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale del 25 giugno
1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPP);
b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione
ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni
precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;
c. gli averi di previdenza della previdenza professionale
che superano l'importo definito dal Consiglio federale.
3 Non
ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
40 LAVS.
Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone quanto
segue:
1 L'importo della prestazione transitoria annua di cui
all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute
che eccede i redditi computabili.
2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4
capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:
a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
1, per le persone sole;
b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a
25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.
Quanto alla soglia di sostanza, l'art. 2
OPTD regola il momento determinante per il calcolo della sostanza netta di cui
all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, prevedendo che se una persona presenta
una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per
il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a
partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.
Giusta l'art. 4 OPTD, avente per titolo "Soglia di sostanza: computo degli
averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della
sostanza netta (art. 5 cpv. 2
lett. c LPTD)", per verificare se la sostanza netta superi la
soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono
computati nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla
copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1
LPTD.
Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone quanto segue:
1 La sostanza netta è determinata deducendo
dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
2 I debiti ipotecari possono essere dedotti
al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.
3 Dal valore di un immobile di cui il
beneficiario delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel
calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una
di queste persone sono dedotti, nell'ordine:
a. la
franchigia di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPTD;
b. i debiti
ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non
eccedono il valore residuo dell'immobile.
4 Gli averi di previdenza della previdenza
professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della
sostanza netta.
In virtù dell'art. 22 cpv. 1 OPTD, la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Per il
capoverso 2, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al
beneficiario o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni transitorie
deve essere computata al valore venale. Nei Cantoni che prevedono la
possibilità di applicare il valore di ripartizione per la valutazione della
sostanza secondo l'articolo 17a capoverso 6 OPC-AVS/AI, questo vale
anche per il calcolo delle prestazioni transitorie (art. 21 cpv. 3 OPTD).
2.3. Con l'introduzione delle nuove
disposizioni sulle prestazioni transitorie, il Consiglio federale, e per esso
il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, ha allestito, nel giugno 2021, un Commento all'Ordinanza
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione
della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt.
2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla
soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano
quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la
disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari
di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza
consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di CHF
50'000 e le coppie sposate di CHF 100'000. Per la verifica del superamento o
meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa
per principio sulla sostanza considerata per determinare il consumo della
sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie. Le disposizioni concernenti
il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1
e 2, 22 e 23 sono pertanto applicabili anche per la determinazione della
sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 LPTD.
Quanto al momento determinante per il calcolo della sostanza netta
ai fini della soglia di sostanza (art. 2 OPTD), l'UFAS evidenzia che le
condizioni di diritto per poter beneficiare delle prestazioni transitorie
devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le
prestazioni sono concesse. Per stabilire se le condizioni relative alla
sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno
del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.
Riguardo all'art. 4 OPTD, che si riferisce al computo degli averi
di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza
netta, l'UFAS rileva che questo articolo stabilisce l'importo fino al quale il
capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame del
diritto alle prestazioni transitorie. Al raggiungimento dell'età ordinaria di
pensionamento, le persone che hanno diritto alle prestazioni transitorie fino
all'età di 65 anni devono disporre di un avere di previdenza pari a 26 volte l'importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, corrispondente a CHF 509'860
(CHF 19'610 x 26), ciò sia nel 2021 sia nel 2022. Questa franchigia sul
capitale di vecchiaia della previdenza professionale è indipendente dallo stato
civile, perciò, nel caso delle coppie sposate, ciascuno dei coniugi è
considerato singolarmente e la franchigia viene applicata separatamente al
rispettivo capitale.
Nel Commento relativo all'art. 21 OPTD, relativo al calcolo della
sostanza netta, l'UFAS precisa che questa norma disciplina le modalità di
calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione
transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'art.
17 OPC-AVS/AI, con alcune differenze redazionali. Il capoverso 4 stabilisce una
differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante,
necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di
preservare l'avere di previdenza. L'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha così commentato l'art. 21 cpv. 4 OPTD:
" Diversamente
da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del
diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale
sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può
essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno
infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che
ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel
periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia
ordinarie.
Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di
vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può
disporne."
2.4. L’UFAS ha emanato inoltre le
Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide
dal 1° luglio 2021, aggiornate al 1° gennaio 2022, che concretizzano le
disposizioni della legge e dell'ordinanza in materia. Per quanto concerne il
tema della soglia di sostanza regolato dall'art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 2
LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle prestazioni transitorie
soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i valori seguenti:
– 50 000 franchi per le persone sole;
– 100 000 franchi per le coppie sposate;
– 25 000 franchi per i figli che vivono nella stessa economia
domestica.
Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una
richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del
valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni
transitorie.
L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha
presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame
del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N.
2440.03 DPT).
Giusta il N. 2440.04 DPT, se nel periodo di riscossione delle
prestazioni transitorie la sostanza di una persona o di una coppia sposata
supera il valore consentito, il diritto alle prestazioni transitorie si
estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2200.01).
L'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente CHF
509’860 va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di
sostanza (N. 2440.05 DPT).
Per il N. 2440.06 DPT, questo importo si applica alle persone
sole. Nel caso delle coppie sposate in cui entrambi i coniugi hanno diritto
alle prestazioni transitorie l'importo viene applicato a ciascuno di loro. I
due importi non possono essere sommati: se l'avere della previdenza
professionale di uno dei coniugi supera l'importo, l'intero importo eccedente
va considerato quale sostanza e non può essere compensato con un eventuale
avere di vecchiaia dell'altro coniuge inferiore all'importo.
Secondo il N. 2440.07 DPT, nel caso di una coppia sposata, si può
considerare soltanto l'avere della previdenza professionale potenzialmente
disponibile. L'avere della previdenza professionale del coniuge che esercita un'attività
lucrativa non può essere preso in considerazione.
Giusta il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta
superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi
derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero
(v. N. 6002 CIBIL). I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei
tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione
rientrano nella sostanza (N. 2440.09 DPT). Il N. 2440.15 DPT dispone che per il
computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la
persona ha rinunciato volontariamente (v. capitolo 3.4).
Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di
prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i
suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza
è irrilevante.
A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come
sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla
vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i
versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso
delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono
computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).
Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno
computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di prestazioni
transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.
Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I
debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del
valore dell'immobile su cui gravano (N. 3343.06 DPT). Nella lista di ciò che
non va invece computato quale sostanza, il N. 3343.08 DPT elenca anche la
sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino al momento in cui la
prestazione di previdenza non diventa esigibile.
2.5. Nel caso di specie, il 15 novembre
2021 (doc. 1) l'assicurato ha presentato, in lingua tedesca, alla Cassa
cantonale di compensazione la domanda per prestazioni transitorie per
disoccupati anziani ("Antrag für
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose"), che il 9
dicembre 2021 (doc. 2) l'amministrazione gli ha chiesto di formulare nuovamente
in lingua italiana su formulario ufficiale. Dalla nuova richiesta di una
prestazione transitoria per disoccupati anziani (PTDA) inoltrata il 28 dicembre
2021 (doc. 3), risulta, in particolare, che RI 1 possedeva depositi bancari per
CHF 15'000, una polizza del 3° pilastro presso __________ avente valore di
riscatto di CHF 57'937, un conto di libero passaggio del 2° pilastro di CHF 213'487,
che ha venduto un immobile e che percepiva indennità di disoccupazione variabili
fra CHF 3'181 e CHF 3'658. Dai documenti allegati alla richiesta emerge ancora che,
oltre alla citata polizza del 3° pilastro, l'assicurato beneficiava di un'assicurazione
sulla vita di previdenza vincolata (pilastro 3a) presso __________, avente un
valore di riscatto di Fr. 33'219,50 al 1° settembre 2021 (doc. 3-19/29).
A domanda dell'amministrazione, il richiedente ha prodotto la
conferma d'annullamento dal sistema COLSTA rilasciata il 10 gennaio 2022 (doc.
6-2/21) dall'Ufficio regionale collocamento di __________, valida dal 12
gennaio 2022 per esaurimento delle indennità di disoccupazione, le conferme
degli importi di riscatto al 1° febbraio 2022 di CHF 33'513,40 per __________ (doc.
6-4/21) e di CHF 60'870.- per __________ (doc. 6-5/21) come pure l'atto di
compravendita immobiliare dell'abitazione di __________ avvenuta nell'aprile
2021, di cui l'assicurato era comproprietario in ragione di un mezzo.
A quest'ultimo riguardo, l'11 marzo 2022 (doc. 18-1/10) l'interessato
ha spiegato alla Cassa, che gli ha chiesto i motivi per cui non ha incassato
nulla dalla vendita immobiliare (doc. 17), che la ex moglie ha fatto pressione
per riavere la sua quota e che "Nel
contratto di vendita dell'appartamento __________ risulta inoltre che CHF 200'000
sono tornati alla mia ex-moglie e CHF 200'000 sono confluiti in __________ per
il rimborso dell'ipoteca.",
come risulta dall'attestazione bancaria prodotta (doc. 18-9/10). Nella
decisione del 28 marzo 2022 (doc. 19) di rifiuto delle prestazioni transitorie,
la Cassa cantonale di compensazione ha concluso che il richiedente disponesse
di una sostanza netta di CHF 221'883, corrispondente alle polizze assicurative __________
di CHF 33'513,40 e __________ di CHF 60'870, oltre alla "Rinuncia
incasso vendita" di CHF 127'500. Di conseguenza, ammontando la
sostanza computabile a un importo superiore a CHF 50'000, il requisito previsto
dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD non era adempiuto e la Cassa non ha
riconosciuto all'assicurato il diritto a prestazioni transitorie.
Con l'opposizione del 21 aprile 2022 (doc. 20) il richiedente ha
contestato che l'amministrazione abbia tenuto conto sia delle sue due polizze
assicurative del 3° pilastro, sia di una rinuncia di sostanza derivante dalla
vendita dell'immobile di __________.
Con la decisione su opposizione del 29 aprile 2022 la Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG ha indicato il computo, quale sostanza, della
previdenza individuale del 3° pilastro (di cui il ricorrente 62enne poteva
disporre a differenza degli averi della previdenza professionale del 2°
pilastro).
Con il proprio ricorso l'assicurato ha contestato, come indicato,
il conteggio dell'importo di CHF 127'500 a titolo di rinuncia di sostanza.
2.6. Occorre dunque esaminare in
concreto se le condizioni per le prestazioni transitorie (art. 5 cpv. 1 LPTD),
illustrate nelle considerazioni precedenti, sono date. RI 1 è domiciliato in
Svizzera, ha comprovato l’esaurimento delle indennità LADI in data 11 gennaio
2022 e, a quel momento, aveva 62 anni. Egli adempie pure il secondo presupposto
legale ossia dall'estratto del conto individuale (doc. 6-6/21) risulta che ha
contribuito per il periodo assicurativo minimo di 20 anni secondo quanto indicato
all'art. 5 cpv. 1 lett. b LPTD. In concreto, come sarà illustrato nelle
considerazioni seguenti, al ricorrente difetta invece la condizione di disporre
di una sostanza netta inferiore alla metà dell'importo di cui all'art. 9a LPC,
ossia a CHF 50'000.
2.7. L'art. 5 cpv. 2 LPTD definisce gli
elementi costitutivi della sostanza netta che è disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie (art. 2 OPTD).
Fra questi, per ciò che qui concerne, vi sono anche gli averi di previdenza
della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio
federale (lett. c), corrispondente nel 2022 a CHF 509'860 (art. 4 OPTD). Anche
il testo legislativo nelle altre due lingue nazionali si riferisce agli averi
della previdenza professionale (2° pilastro), escludendo così implicitamente gli
averi della previdenza individuale (3° pilastro). L'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD
concerne infatti "die Vorsorgeguthaben
der beruflichen Vorsorge" rispettivamente "les avoirs de la prévoyance professionnelle".
Sul computo degli averi di libero passaggio e del 3° pilastro, nel
suo Messaggio del 30 ottobre 2019 sulla LPTD il Consiglio federale si è così
espresso a pag. 6894 e seg.:
" Gli
averi di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di
vecchiaia al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età e al più
tardi al compimento del 70° anno di età (cfr. art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza del
3 ottobre 1992 sul libero passaggio). Lo stesso vale per gli averi del 3°
pilastro (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla
legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza
riconosciute). Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile
anche nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie, gli averi di
libero passaggio non andranno presi in considerazione per calcolare la sostanza
o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimarranno
depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata
riuscirà a ritrovare un lavoro, l'avere di libero passaggio dovrà essere
trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne
richiederà il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest'ultima dovrà
essere presa in considerazione quale sostanza computabile.
Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un
eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, gli averi di questa
forma previdenziale andranno considerati nel computo della sostanza.".
Le Direttive, come visto, hanno concretizzato questi principi. Il
Fatti
N. 3343.02 DPT prevede infatti che l'avere di previdenza del 2° pilastro nel
caso concreto non può essere considerato nella sostanza.
Per quanto concerne i contratti di previdenza vincolata (3a
pilastro) quali le assicurazioni sulla vita (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i
contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]), il relativo
valore di riscatto va invece conteggiato come sostanza (N. 3343.02 DPT) ma solo
dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge ha
la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT).
Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa, in merito alla
soglia di sostanza (artt. 2, 3 e 4 OPTD), che, per la verifica del superamento
o meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si
deve basare sulla sostanza considerata per determinare il consumo della
sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, le disposizioni
concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli
artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la determinazione
della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD. Tuttavia,
considerato che lo scopo delle prestazioni transitorie è di preservare l'avere
di previdenza, come espressamente previsto dall'art. 21 cpv. 4 OPTD gli averi
di previdenza della previdenza professionale dell'avente diritto non sono
computati nel calcolo della sostanza netta. Per contro, il capitale della
previdenza professionale che supera l'importo di CHF 509'860 è computato quale
sostanza per determinare la soglia di sostanza e quindi per la nascita del
diritto.
2.8. Nel caso concreto, la Cassa di
compensazione ha ritenuto che l'importo di CHF 213'487,15 versato il 14
febbraio 2020 (doc. 3-17/29) sul conto di libero passaggio dell'assicurato presso
la __________ non rientrava nella sostanza netta ai fini della determinazione
della soglia di sostanza, essendo inferiore al limite stabilito all'art. 4 OPTD
dal Consiglio federale conformemente all'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD.
La scrivente Corte rileva, però, che l'amministrazione avrebbe
dovuto verificare se al momento determinante per il calcolo della sostanza
netta, gli averi di libero passaggio fossero ancora depositati in un istituto
di libero passaggio. Dagli atti risulta infatti soltanto che al 31 dicembre
2020 detti averi previdenziali, nel frattempo aumentati a CHF 213'505,95 con la
maturazione degli interessi, erano ancora depositati su un conto di libero
passaggio. Inoltre, gli estratti conto rilasciati il 1° settembre 2021 (doc.
3-17/29) e il 15 novembre 2021 (doc. 1-16/29) dalla __________ indicano che, a
quel momento, sul conto di libero passaggio intestato all'interessato il saldo
era (ancora) di CHF 213'505,95. Non è tuttavia noto se, nel frattempo, il
beneficiario ne abbia richiesto il versamento quale prestazione di vecchiaia e
se, il primo giorno del mese a partire dal quale ha chiesto le prestazioni
transitorie (art. 2 OPTD) purché tutte le condizioni legali siano adempiute
(art. 14 cpv. 1 LPTD), risulti una sostanza che non ha più le caratteristiche
di averi di libero passaggio. Infatti, se questi averi di vecchiaia sono stati depositati
su un conto bancario non più vincolato alla previdenza professionale (conto
privato, conto deposito, investimento in titoli, ecc.), devono essere
considerati quale sostanza computabile ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OPTD. In
tale veste, rientrano poi nella soglia di sostanza di CHF 50'000, in concreto superandola.
A differenza degli averi della previdenza professionale, che
beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della
soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5
cpv. 1 lett. c LPTD in connessione con l'art. 21 cpv. 4 OPTD), le due polizze
assicurative del 3° pilastro che l'assicurato possedeva ancora al 1° febbraio
2022 (ritenuto che il diritto alle indennità dell'assicurazione contro la
disoccupazione si è esaurito l'11 gennaio 2022, il diritto alle prestazioni
transitorie nascerebbe il primo giorno del mese seguente) devono essere
considerate nel computo della sostanza e questo siccome l'assicurato era, a
quel momento, 62enne, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP3 (Le prestazioni
di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età
ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età
ordinaria della rendita AVS) poteva disporre dei valori di riscatto
indicati nelle rispettive attestazioni.
Ne discende che i valori di riscatto di CHF 33'513,40 di __________
e di CHF 60'870 di __________ vanno considerati nel computo della sostanza
netta del ricorrente, per una sostanza netta totale accertata di CHF 94'383,40,
importo superiore ai CHF 50'000 dell’art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ciò che
preclude il diritto del ricorrente di beneficiare di prestazioni transitorie. A
questo importo va aggiunta la sostanza detenuta sotto forma di deposito presso
istituti di credito ed esistente al 1° febbraio 2022, che nel formulario di
richiesta delle prestazioni transitorie l'assicurato ha dichiarato ammontare a
CHF 15'000 (doc. 3-9/29). Dagli atti della Cassa risulta, in effetti, che egli
disponeva al 31 dicembre 2021 presso la Banca __________ di CHF 10'847,44 (doc.
11) e presso la Banca __________ di CHF 4'345,96 (per ciò che è dato di capire
dall'estratto bancario di cui al doc. 15).
Di conseguenza è a giusta ragione che la Cassa cantonale di
Considerandi
compensazione ha negato al richiedente le prestazioni transitorie.
2.9
Il ricorrente ha chiesto di
stralciare dalla sostanza netta l'importo di CHF 127'500 che la Cassa di
compensazione ha considerato per determinare la soglia di sostanza, rilevando
di non avere affatto rinunciato a una parte del prezzo di vendita dell'immobile
di __________, ma di avere dovuto versare CHF 200'000 alla ex moglie.
L'amministrazione è giunta alla cifra di CHF 127'500 quale
rinuncia di sostanza partendo dal prezzo di compravendita di CHF 455'000, da
cui ha dedotto i CHF 200'000 che sono stati riversati alla banca creditrice per
rimborsare l'ipoteca. Dall'importo restante di CHF 255'000 l’amministrazione ha
considerato che metà doveva essere incassato dall'assicurato e l'altra metà dalla
sua ex coniuge, essendo comproprietari in ragione di un mezzo. Non avendo
invece ricevuto nulla dalla compravendita visto che la differenza tra il prezzo
di vendita e il rimborso dell'ipoteca è stato quasi interamente riversato alla
ex moglie, per la Cassa l'interessato ha rinunciato alla sua parte di CHF 127'500,
e ciò senza obbligo giuridico di agire in tal senso.
Il ricorrente ha invece sostenuto che il contratto di compravendita
prevedeva proprio che CHF 200'000 dovevano essere versati alla ex moglie e pari
importo alla banca per rimborsare l'ipoteca.
2.10
Con atto n. 1391 l'avv. __________
(doc. 6-14/21) ha rogato, il 16 aprile 2021, la compravendita immobiliare con
cui l'assicurato e la sua ex moglie, comproprietari in ragione di un mezzo
ciascuno, hanno venduto la loro quota di proprietà per piani sita a __________.
Al punto 2 di questo atto è indicato che il prezzo stabilito a corpo in
complessivi CHF 455'000 "saranno utilizzati nella misura di CHF 200'000.00
(duecentomila) per rimborsare il debito garantito dalle cartelle ipotecarie
sotto menzionate e che gravano il Fol. PPP oggetto del presente atto".
Nel rogito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, eccetto
il rimborso dell'ipoteca, non v'è alcuna altra indicazione relativa alla sorte
del prezzo di compravendita incassato. Il motivo per cui l'assicurato ha
versato alla ex moglie l'importo di CHF 200'000 va ricercato nella sentenza di
divorzio del 27 agosto 2019 (doc. 26/29), che ha omologato le conseguenze
accessorie del 29/31 maggio 2019 concordate tra le parti:
" 3.
Güterrecht
3.1
Die Gesuchsteller sind Gesamteigentümer
zufolge einfacher Gesellschaft der Liegenschaft __________ Numero fondo, Numero
foglio: PPP 13017, Quota di PPP: 43.500/1000.
Sie bleiben einstweilen Gesamteigentümer der
erwähnten Liegenschaft. Diese soll aber sobald wie möglich verkauft werden.
Bis zum Verkauf der Liegenschaft tragen die
Gesuchsteller die Kosten der Liegenschaft (Hypothekarzinsen,
Amortisationsraten, Nebenkosten, Unterhaltskosten etc.), soweit sie nicht durch
Mietzinseinkünfte abgedeckt werden können, hälftig. Sofern die Gesuchstellerin
auch den Anteil des Gesuchstellers übernimmt, hat sie ihm gegenüber einem
entsprechenden Ersatzanspruch beim Verkauf der Liegenschaft.
Bei einem Verkauf der Liegenschaft sollen aus
dem Verkaufserlös zunächst die Hypothekarzinsen, die Notariats- und
Grundbuchkosten, eine allfällige Grundstücksgewinnsteuer und allfällige weitere
Verkaufskosten abgedeckt werden. Aus dem verbleibenden Nettoerlös stehen
zunächst der Gesuchstellerin CHF 235'000.00 als Eigengutersatz zu. Ein
darüberhinausgehender Nettoerlös käme der Gesuchstellerin (unter Vorbehalt
eines allfälligen Anspruches der Gesuchstellerin gemäss dem vorstehenden
Absatz, zweiter Satz) hälftig zu. Ein allfälliger Verlust wäre von ihnen
ebenfalls hälftig zu tragen." (la sottolineatura è della
redattrice).
In base alla sentenza di divorzio e del seguente rogito dell'aprile
2021, dal prezzo di compravendita di CHF 455'000 l'assicurato (doc. A3) ha
rimborsato alla banca CHF 200'000 per estinguere l'ipoteca accesa a nome dei
coniugi (doc. A4). Inoltre, una parte del saldo è stata utilizzata per fare
fronte alle varie spese legate alla compravendita, fra cui il pagamento della
penale di CHF 6'508,90 per avere rescisso anticipatamente il contratto di mutuo
ipotecario (doc. A2). La parte rimanente, secondo quanto stabilito dalla
sentenza di divorzio, doveva essere corrisposta alla ex moglie del signor RI 1.
Al riguardo l'11 marzo 2022 (doc. 18-1/10) l'assicurato ha spiegato alla Cassa
che "CHF 200'000 sono tornati alla mia ex-moglie".
In conclusione, è la sentenza di divorzio che ha imposto al
ricorrente di versare alla ex moglie (al massimo) CHF 235'000 dalla vendita
della proprietà immobiliare di __________ a titolo di rimborso dei suoi beni
propri. Di conseguenza, non si deve computare una rinuncia se parte della
sostanza è stata alienata per adempiere degli obblighi derivanti da una
sentenza giudiziaria (cfr. Commento all'OPTD, pag. 9).
Ne discende che la conclusione della Cassa di compensazione, secondo
cui v'è stata una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 24 OPTD, non è
corretta. L'importo di CHF 127'500 deve quindi essere cancellato dalla valutazione
della soglia di sostanza, ciò che comunque non muta l’esito del gravame come
indicato in coda al punto 2.8. che precede.
Alla stessa stregua, può rimanere
aperta la questione a sapere se anche l'ammortamento di CHF 200'000 del debito
ipotecario, effettuato nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto alle
indennità di disoccupazione, vada computato nella sostanza netta giusta l'art.
5.
cpv. 2 lett. b LPTD.
2.11
Sulla scorta delle considerazioni esposte
il ricorso deve comunque essere respinto.
Avendo per oggetto la richiesta
di prestazioni transitorie, il legislatore non ha previsto di prelevare delle
spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti