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Decisione

33.2022.18

Assicurato ha diligentemente fornito alla Cassa tutte le info necessarie per il calcolo PC,ma la Cassa ha manifestamente sbagliato l'importo della rendita LPP.Questo errore,facilmente riconoscibile,av

17 ottobre 2022Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c

pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di

sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate

circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente

di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF

122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

2.7. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la

grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese

supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).

2.8. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa

all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore

se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno

subìto modifiche. Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.9. Nel determinare il

diritto alle prestazioni complementari per gli anni dal 2016 al 2021 la Cassa cantonale

di compensazione ha ritenuto, fra i redditi computabili, le "Rendite

LPP/casse pensioni" per RI 1 cifrandole in CHF 6'077 annui, basandosi

sulle indicazioni che l'interessato stesso le ha fornito, ma interpretandole

erroneamente. Insieme al formulario di richiesta delle prestazioni

complementari il richiedente ha, infatti, prodotto due giustificativi bancari

del versamento, sul suo conto, della "Prestazione di vecchiaia" recanti

l’importo di CHF 6'077. Il versamento è stato eseguito da parte di __________.

Il primo versamento data del 28 settembre 2021 il secondo del 26 dicembre 2021.

Sul primo giustificativo l'assicurato ha peraltro scritto a mano "Gennaio

febbraio marzo" e sul secondo "Versamento postale ogni 3 mesi ottobre

novembre dicembre".

Alla richiesta di PC l'interessato ha pure allegato

la decisione di tassazione IC 2015 da cui risulta che la rendita del II

pilastro percepita dall'assicurato assommava annualmente a CHF 24'308 e non a

CHF 6'077 come ritenuto dalla Cassa, ovvero quattro volte di più. Ciò era

facilmente intelligibile anche solo dalla presenza dei due successivi

versamenti, che dovevano fare capire alla Cassa cantonale di compensazione che,

evidentemente, erano trimestrali e che quindi la rendita pensionistica

percepita dal richiedente non era di soli CHF 6'077 all'anno ma certamente

superiore.

Nell'ambito della revisione avviata nel gennaio 2020 (doc. 19),

avendo ricevuto dall'assicurato la notifica di tassazione IC 2018 (doc.

22-22/27) indicante "Pensioni della previdenza contribuente (II e III a)"

di CHF 24'308, il 28 maggio 2021 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha chiesto

all'interessato di produrre una dichiarazione della sua Cassa pensione LPP che

attestasse l'ammontare della rendita percepita per gli anni 2017-2021. L'assicurato

ha presentato le attestazioni delle rendite richieste ed è in quell'occasione

che l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore commesso

il 12 febbraio 2017 (doc. 4), quando per la prima volta ha concesso le

prestazioni complementari – con effetto a partire dal 1° settembre 2016 - tenendo

conto di "Rendite LPP/casse pensioni" di CHF 6'077 in luogo di CHF 24'308

(CHF 6'077 x 4).

Questa scoperta ha dato luogo alla necessità

di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I

nuovi fogli di calcolo, allestiti dalla Cassa il 2 luglio 2021 (doc. 30-35),

hanno contemplato, per gli anni dal 2016 al 2021, per la previdenza

professionale l'importo di CHF 24'308.-. Ciò ha comportato l'aumento dei

redditi computabili ed il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente

è decaduto. Le prestazioni che l’assicurato ha indebitamente percepito in quel

lasso di tempo gli sono state perciò chieste in restituzione con la decisione

del 2 luglio 2021 (doc. 29). Questa decisione, come indicato, non è stata

contestata mediante opposizione.

2.10. Il ricorrente ritiene di essere in

buona fede, poiché già al momento della richiesta delle prestazioni

complementari, nel 2017, ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione

corretta, ovvero che la rendita della Cassa pensioni che riceveva era di CHF 24'308

all'anno, perciò non capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora

ricadere su di lui con il conseguente obbligo di restituire un importo che gli

è stato indebitamente versato. La colpa dell’errore sarebbe da ricondurre

interamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. Egli ritiene di

non avere commesso negligenza alcuna.

2.11. Secondo

consolidata giurisprudenza federale, la buona fede, posta a fondamento del

condono, non data dall'ignoranza del vizio giuridico. Il beneficiario delle

prestazioni non solo non deve avere agito con dolo, ma anche la grave

negligenza preclude la possibilità di ottenere il condono. Detto altrimenti la

buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a

torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente

dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona

che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento

scorretto è stato solo lievemente negligente. Il grado di diligenza richiesto è

valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che

è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021

del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid.

3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di segnalare o informare, è presa in considerazione

anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021

del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29

ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

La giurisprudenza federale nega la buona fede in caso di calcoli

errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC

o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in

esso contenuto, errore facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in

SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato

il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto

non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel

caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità

competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe

dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere

versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva

disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione

al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza

conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio

nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato

contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

Considerandi

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il

Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si

risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per

vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio

del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della

rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo

stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita

per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 (in un caso

ticinese), la Cassa aveva rifiutato nel 2014 all'assicurata (nata nel 1926) il

versamento di prestazioni PC informando la stessa che beneficiava del diritto

al rimborso di spese di cura per un massimo di CHF 25'000 dopo avere ammortizzato

l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. Dopo avere riconosciuto il

diritto al rimborso per tre anni consecutivi (dal 2017 al 2019), a seguito

dell’avvio di una procedura di revisione periodica nel dicembre 2018, la Cassa

ha calcolato nuovamente il diritto alle PC (dal 1° gennaio 2015) accorgendosi

di un errore commesso nel computo di interessi ipotecari. Con decisione del 3

giugno 2019 l’amministrazione ha quindi negato il diritto al rimborso delle

spese di invalidità e malattia e imposto all’assicurata la restituzione delle

prestazioni di cui aveva beneficiato. Il TCA ha respinto il ricorso

dell’assicurata che si è aggravata all’Alta Corte. Il TF ha ricordato alla

ricorrente i principi che reggono la materia e come non fosse decisivo il fatto

che avesse sempre collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto

informazioni. Rilevante era invece sapere se avesse potuto, nelle circostanze

concrete, accorgersi dell'errore di calcolo della Cassa e avesse dovuto

segnalare l’incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1). L’Alta Corte

ha in particolare evidenziato come per il rimborso riferito agli anni 2017 e

2018.

l’assicurata aveva ricevuto i fogli di calcolo contenenti l’errore della

Cassa ciò che escludeva di primo acchito la buona fede. Non diversamente per

gli altri anni di prestazione anche se, alle decisioni relative al rimborso

delle prestazioni, non era allegato il foglio di calcolo da cui emergesse

immediatamente l’errore della Cassa siccome tale dato desumibile da documento

trasmesso il giorno precedente. In queste condizioni, per il TF, la ricorrente

non poteva affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente

riconoscibile (cfr. consid. 6.2.). Sarebbe stato sufficiente confrontare i due

provvedimenti (cfr. consid. 6.3). L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e

respinto il ricorso. Con questo suo giudizio l’Alta Corte ha confermato

implicitamente la sua restrittiva prassi in materia.

2.12

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato la giurisprudenza sulla nozione

di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC,

la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.13

Nel caso concreto bisogna anzitutto

rilevare come i fogli di calcolo sono stati trasmessi all’assicurato, gli

stessi sono relativi al suo diritto alle PC, con l’avvertenza che "Il

calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni”. "L'obbligo

d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla “decisione

allegata". È dunque fatto chiaro obbligo al beneficiario di verificare,

controllare, e avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che

potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari.

In concreto, è indubbio che, sin dall'emanazione, il

12.

febbraio 2017, della prima decisione di concessione delle prestazioni

complementari retroattivamente dal 1° settembre 2016, la Cassa di compensazione

ha commesso un errore importante per il suo rilievo economico: essa ha ritenuto

le prestazioni LPP in favore del ricorrente limitate a CHF 6'077 in luogo degli

effettivi CHF 24'308 con una differenza di ben CHF 18'231, che manifestamente

non poteva sfuggire all’assicurato. Questa decisione, e le seguenti,

sono manifestamente errate e tale errore va ricondotto all’amministrazione che

ha ritenuto un importo sbagliato nonostante chiare indicazioni di segno diverso

fornite correttamente dall’assicurato. L'errata comprensione iniziale della

situazione economica del ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirgli

indebitamente delle prestazioni e poi a chiederle in restituzione.

Come già evidenziato da questa Corte (STCA 33.2021.3 del 19 aprile

2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata

la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione da parte dei funzionari

dell'amministrazione nella evasione delle domande di prestazioni complementari.

Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune

informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati o quando, come

nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati,

corretti, da inserire nei fogli di calcolo. Una sua negligenza può portare

discapito, come in concreto, agli assicurati.

2.14

Nonostante l’errore iniziale sia

riconducibile all’amministrazione, è corretto, come rilevato dalla Cassa nella

decisione su opposizione, che l’assicurato – che meglio conosce la sua

situazione e l’entità dei suoi redditi - segnali eventuali errori,

rispettivamente interpelli la Cassa in merito ai calcoli eseguiti se sbagliati

o non congrui alle informazioni fornite. Per l’amministrazione il signor RI 1

avrebbe: "… potuto e dovuto interpellare la Cassa in merito a tale

anomalia del computo della rendita LPP per accertarsi che le prestazioni

concesse fossero rettamente dovute" (punto 6 pag. 5). In effetti

l’assicurato avrebbe subito dovuto accorgersi dell’importo errato della

pensione ritenuta dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG e segnalare

tale anomalia o chiederne ragione, questo specie siccome egli ben conosceva gli

importi ricevuti che correttamente aveva indicato all’amministrazione.

Come indicato l’errore era palese, evidente anche per

un profano cui fosse nota l’entità della rendita LPP versata. Questa

circostanza avrebbe dovuto indurre, come indicato, il ricorrente a rivolgersi

alla Cassa cantonale di compensazione (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

consid. 4.2).

L’esame del foglio di calcolo PC allegato alle

decisioni, eseguito con l'attenzione che può essere ragionevolmente

richiesta a una persona capace di discernimento in una situazione identica e

nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid.

4.2

), avrebbe infatti rilevato un'incongruenza significativa fra

la rendita LPP percepita e quella inserita dall'amministrazione nel calcolo.

Tale differenza non poteva passare inosservata all'assicurato. Anche senza una

particolare conoscenza tecnica dei calcoli delle PC, il ricorrente doveva

notare la cifra riportata nelle sue entrate errata e reagire di conseguenza

(STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).

Per di più, il ricorrente non ha neppure reagito

durante più anni a seguito della notifica dei relativi fogli di calcolo, validi

per il diritto alle PC per l'anno seguente, allegati alle comunicazioni nel

mese di dicembre di ogni anno, quando anch'essi si fondavano manifestamente e

in maniera riconoscibile su uno stato di fatto che non corrispondeva alla

realtà. In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto, anche se aveva un livello

di formazione poco elevato, accorgersi del fatto che l'importo della sua

rendita LPP che vi figurava era inferiore all'ammontare ricevuto. La negligenza

di cui ha fatto prova nel controllo dei fogli di calcolo non può essere perciò

qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).

2.15

In conclusione, si

deve ritenere che, nonostante l'assicurato abbia correttamente informato la

Cassa di compensazione in merito ai suoi redditi, questo elemento non lo

liberava dal suo obbligo di verificare i fogli di calcolo ricevuti e di segnalare

rispettivamente informarsi presso l'amministrazione visto che la posta dei

redditi in base alla LPP era riportata in maniera palesemente errata (STF

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den

Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen

Ausgleichskasse veranlassen müssen.").

Ciò non è

avvenuto, e tale comportamento esclude la buona fede anche in assenza dell’obbligo

di informare (STF 9C_318/2021, consid. 3.2,

pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). La negligenza dimostrata

dal ricorrente nel controllo dei fogli di calcolo non può pertanto essere

qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).

D’altro canto l’assenza di buona

fede da parte dell'insorgente non può essere controbilanciata dall'errore dell'amministrazione

(STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio

2015, consid. 3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA

39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015,

consid. 2.16). Non si dimentichi di l’assicurato ha beneficiato di prestazioni

non dovute a seguito dell’errore commesso dalla Cassa. Va ribadito ancora che,

per negare la buona fede, non è necessario un comportamento doloso né

fraudolento dell’assicurato (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1;

STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui

ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre

2019, consid. 2.9; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015, consid. 2.13; STCA

39.2012.10

del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.16

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, la Cassa cantonale non ha dunque violato l'art.

25.

LPGA ritenendo una negligenza grave del ricorrente e concludendo che le

condizioni per riconoscere un condono non erano realizzate. Mancando la prima

condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare il

presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA. Al

ricorrente va perciò negato il condono dell'importo di CHF 47'217,40 da

restituire, il ricorso è respinto senza carico di tasse e spese la cui

percezione non è prevista (art. 61 lett. fbis

LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022

del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti