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Decisione

33.2022.18

Assicurato ha diligentemente fornito alla Cassa tutte le info necessarie per il calcolo PC,ma la Cassa ha manifestamente sbagliato l'importo della rendita LPP.Questo errore,facilmente riconoscibile,avrebbe dovuto far sorgere un dubbio all'ass e informarsi presso la Cassa. Negligenza grave.No condono

17 ottobre 2022Italiano41 min

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.18

TB/IR

Lugano

17 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel febbraio 2017 (doc. 1) RI 1,

1952, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari producendo, in

particolare, due versamenti postali del 27 settembre 2016 (doc. 1-12/18) e del

23 dicembre 2017 (doc. 1-11/18) di CHF 6'077,10 da parte di __________ quali

prestazioni di vecchiaia, oltre alla notifica di tassazione IC 2015 (doc.

1-17/18) da cui risultavano delle "Pensioni della previdenza

contribuente (II e IIIa)" di CHF 24'308.-.

1.2. Con decisione del 12 febbraio 2017

(doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato dal 1°

settembre 2016 le prestazioni complementari nella misura del pagamento del

premio forfettario di cassa malati, avendo considerato fra i redditi, oltre

alle rendite AVS dei coniugi, le "Rendite LPP/casse pensioni"

di CHF 6'077.- annui di RI 1.

Questo medesimo diritto è stato concesso all'assicurato e a sua

moglie per l'anno 2018 (doc. 8), da gennaio 2019 (doc. 10), da febbraio 2019

(doc. 15) e per l'anno 2020 (doc. 17).

1.3. L'8 gennaio 2020 (doc.19) l'amministrazione

ha avviato la revisione periodica della prestazione complementare e al

formulario compilato l'assicurato ha allegato la notifica IC 2018 (doc.

22-22/27) in cui figuravano CHF 24'308.- per "Pensioni della previdenza

contribuente (II e III. a)".

Nell'attesa di evadere la revisione, il 18 dicembre 2020 (doc. 23)

la Cassa ha comunicato all'assicurato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021

che, sulla base del nuovo diritto, più favorevole, e computati sempre CHF 6'077.-

per "Rendite LPP/casse pensioni",

gli concedeva, oltre

al rimborso del premio di assicurazione malattia, una prestazione complementare

di CHF 265.- al mese.

1.4. Nell'ambito della revisione, il 28

maggio 2021 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di

produrre una dichiarazione della Cassa pensione LPP che attestasse l'ammontare

della rendita percepita per gli anni 2017-2021. Lo scritto dell’amministrazione

preannunciava, in caso di “perdita del diritto alla PC” l’obbligo di

restituire “quanto anticipato dal Cantone per l’assicurazione malattie

obbligatoria”. Sulla scorta di quanto trasmesso dall’assicurato, con

decisione del 2 luglio 2021 (doc. 29), la Cassa PC ha ricalcolato il diritto

alle prestazioni complementari retroattivamente dal 1° settembre 2016

computando l'importo corretto della rendita LPP versata da __________ (doc.

27-12/18-16/18) di CHF 24'308.- accertando l'assenza di un diritto a

prestazioni. La Cassa ha quindi emanato un ordine di restituzione di CHF 1'855.-

per le prestazioni versate dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 e l'ha invitato "a

voler presentare entro 15 giorni domanda di riduzione del premio dell'assicurazione

malattie (sussidio)". Il 15 luglio 2021 (doc. 37) l'assicurato ha chiesto

alla Cassa cantonale di compensazione la possibilità di rimborsare il suo

debito in sette rate da CHF 265.- (per un totale di CHF 1'855) e il 5 ottobre

2021 (doc. 39) ha chiesto il sussidio retroattivo del premio dell'assicurazione

malattia. Lo stesso giorno (doc. 39-2/3) egli ha domandato alla Cassa malati il

condono dell'importo da restituire, facendo valere la buona fede.

1.5. Con raccomandata del 24 gennaio

2022 (doc. 41) l'assicurato ha formulato al Servizio prestazioni complementari

della Cassa cantonale di compensazione un’istanza di condono del pagamento del

rimborso dei premi malattia di oltre CHF 47'000.-, facendo valere sia le gravi

difficoltà economiche che rendono impossibile la restituzione, sia la

negligenza commessa dalla stessa Cassa nell'esaminare la sua domanda di PC del

2017 e la conseguente sua buona fede, avendo sempre fornito in modo corretto le

informazioni richieste.

1.6. Il Servizio sussidi della Cassa

cantonale di compensazione ha rifiutato il condono con decisione datata 11

marzo 2021 (doc. 44) e il successivo 29 marzo 2022 (doc.

51/19-30) ne ha notificata un'altra, identica, all'avv. RA 1, che nel frattempo

ha assunto il patrocinio dell’assicurato. Il rifiuto è stato motivato dal fatto

che all'istante era noto l’importo della rendita LPP e il fatto che la stessa

non fosse stata computata correttamente dall’amministrazione. La rendita annua versata

da __________ era palesemente errata (essendo computati CHF 6'077.- in luogo di

CHF 24'308.-) e, conseguentemente la PC riconosciuta era errata, circostanza

che doveva fare reagire l’assicurato che avrebbe dovuto interpellare la Cassa

per richiedere verifica prima e una modifica della decisione del 12 febbraio 2017

e delle successive comunicazioni.

1.7. Con reclamo del 28 aprile 2022

(doc. 51-1/30) l'assicurato ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di

concedergli il condono dell'importo da restituire, essendo senza dubbio dati la

buona fede e l'onere gravoso. Il reclamante ha riconosciuto di non aver

impugnato la decisione di restituzione del 2 luglio 2021, e di avere chiesto,

il 5 ottobre 2021, il sussidio retroattivo per i premi dell'assicurazione

malattia, che gli è stato però negato il 18 ottobre 2021. A sostegno delle sue

richieste il signor RI 1 ha sostenuto la perenzione della pretesa di

restituzione, siccome chiaro sin dall'inizio che non aveva dritto alle

prestazioni che invece gli sono state riconosciute, il termine relativo di un

anno sarebbe decorso almeno dal momento in cui è stato stabilito l'importo

delle prestazioni. Al più tardi, il termine relativo di perenzione avrebbe

cominciato a decorrere da quando è avvenuto il versamento. Ne discende che il

termine per richiedere la restituzione delle prestazioni riconosciute dal 2016

al 2020 sarebbe ampiamente scaduto. Ad esempio, le prestazioni per il 2016 e il

2017 sono state riconosciute il 7 febbraio 2017, perciò il termine annuo

scadeva il 7 febbraio 2018 e le prestazioni del 2018, riconosciute l'11

dicembre 2017, sono scadute un anno dopo. Per l’assicurato se la Cassa avesse

prestato la dovuta attenzione al momento dell'inoltro del nuovo contratto di

locazione a inizio 2019, riesaminando l'intero incarto, il calcolo della PC per

il 2020 avrebbe dovuto basarsi sui dati corretti. Così pure per gli anni successivi,

visto che, già a inizio 2020, la Cassa aveva ricevuto il formulario di

revisione periodica e l'annessa notifica di tassazione IC 2018, da cui emergeva

la rendita LPP corretta, perciò mal si comprende la decisione del 18 dicembre

2020 che stabiliva il diritto alle PC sulla base di dati errati. La decisione

di restituzione 2 luglio 2021 sarebbe di conseguenza palesemente errata visto

che la perenzione del diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni

indebitamente ricevute deve essere esaminata d'ufficio e l'errore è stato

ritenuto manifesto dalla Cassa. D'avviso dell'assicurato sarebbero dati i

presupposti per procedere a una revisione o riconsiderazione di detta

decisione. Una domanda in tal senso è stata formulata all’amministrazione

interessata.

A parte le contestazioni aventi per oggetto il merito dell’obbligo

restitutivo, comunque oggetto di decisione non contestata, l’assicurato ha

invocato la sua buona fede che farebbe da ostacolo alla restituzione e

giustificherebbe il condono. In merito il signor RI 1 ha osservato che, posto

di fronte a fogli di calcolo contenenti dati errati, ma consapevole di aver

inviato tutta la documentazione necessaria e fidandosi dell'operato dell'agenzia

AVS e della Cassa, non si è reso conto degli errori commessi. Egli non ha

sottaciuto nulla, né ha fallito nel verificare i calcoli effettuati dalla

Cassa, dato che non era in misura di rendersi conto, a 75 anni e avendo svolto

per tutta la vita la professione di fattorino, della presenza di errori visto

che nessuno gli ha mai spiegato come leggere e capire le tabelle di calcolo,

che nel calcolo indicavano la rendita LPP versata trimestralmente e non

annualmente. Per l’assicurato sarebbe inconcepibile che un errore commesso dall'autorità,

competente, a cui gli assicurati si affidano, venga posto a carico del

reclamante, che ne deve sopportare le conseguenze (anche se ha beneficiato

delle prestazioni indebite). Infine, l'assicurato ha criticato l'amministrazione

per non essersi pronunciata in merito all'onere eccessivamente gravoso che gli

causerebbe il dovere restituire un'ingente somma per una negligenza che andrebbe

imputata alla Cassa di compensazione. Date le entrate annue di circa CHF 60'000

e il fabbisogno coniugale, ogni mese gli rimangono neanche CHF 600 per le spese

di sostentamento e quindi gli è impossibile rimborsare gli oltre CHF 47'000.- in

massimo 24 rate, come preteso dalla Cassa malati.

1.8. A seguito dell'incontro avvenuto il

9 maggio 2022 (doc. H) con i funzionari del Servizio prestazioni complementari

e del Servizio Sussidi assicurazione malattia della Cassa di compensazione (doc.

I), il legale dell'assicurato ha inoltrato all'Ufficio delle prestazioni (il

medesimo giorno) una domanda di riconsiderazione della decisione di restituzione

delle prestazioni complementari concesse dal 2016 al 2021 del 2 luglio 2021.

1.9. Con decisione su opposizione del 28

giugno 2022 (doc. G) la Cassa cantonale ha respinto la contestazione (reclamo)

dell’assicurato, evidenziando come il signor RI 1 avrebbe potuto e dovuto

informarla che il calcolo delle PC allegato alla decisione del 12 febbraio 2017

era errato visto che computava soltanto un quarto della rendita LPP che egli

percepiva ciò di cui egli doveva essere consapevole. Per la Cassa, che si è

accorta dell'errore soltanto dopo avere ricevuto il formulario della revisione

periodica, è insufficiente e irrilevante, per valutare dal profilo oggettivo la

buona fede, lo scarso controllo del foglio di calcolo perché l'assicurato

riponeva la massima fiducia nei confronti dei funzionari competenti. Infatti,

nel caso concreto l'evidente inesattezza commessa dall'amministrazione non

poteva non essere compresa dal signor RI 1, che ben sapeva a quanto ammontava

la sua rendita LPP e ciò nonostante le sue carenze in ambito contabile,

giuridico e nelle assicurazioni sociali. Non si trattava, in effetti, di dovere

comprendere un inusuale metodo di calcolo o l'applicazione di particolari

concetti in ambito PC, ma soltanto di verificare che i redditi inseriti nel foglio

di calcolo corrispondessero a quelli realmente percepiti. Per la Cassa, l'assicurato

avrebbe quindi potuto o dovuto interpellarla in merito all'anomalia riguardante

il computo della sua rendita LPP per accertarsi che le prestazioni fossero

state correttamente stabilite. Di conseguenza, tale omissione,

indipendentemente dall'errato agire della Cassa, si configura quale grave

negligenza che non consente di tutelare la buona fede professata. Per tale

ragione, in assenza della condizione della buona fede, la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG non ha esaminato la condizione dell'onere grave.

Quanto al termine di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA,

che non ha considerato quale oggetto dell'opposizione dovendo semmai essere

contestato quando ha emesso la decisione del 2 luglio 2021, ad abundantiam la

Cassa ha comunque osservato che in caso di un suo errore il termine non decorre

dal momento in cui l'ha commesso, bensì da quello in cui avrebbe dovuto in un

secondo tempo rendersi conto dello sbaglio. La Cassa ha infine segnalato che avrebbe

verificato questo aspetto nell'ambito della domanda di riconsiderazione. Il 29

agosto 2022 (doc. J) l’amministrazione ha emesso la decisione su domanda di

riesame, non entrando nel merito della stessa.

1.10. Il 29 agosto 2022 (doc. I) RI 1,

sempre patrocinato dallo studio legale RA 1, si è aggravato al Tribunale

cantonale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della decisione su

opposizione. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni

sollevate in sede di reclamo, ossia argomenti di merito relativi della pretesa

restitutiva (perenzione del termine per richiedere la restituzione), ha

ribadito la sua buona fede e l’esistenza di un onere eccessivamente gravoso,

sviluppando i temi ulteriormente. Laddove necessario, in corso di motivazione,

dette argomentazioni saranno riprese.

1.11. Con risposta 14 settembre 2022 (doc.

III) la Cassa ha rinviato al contenuto della decisione su opposizione impugnata

e ha chiesto di respingere il ricorso.

1.12. Il 23 settembre 2022 (doc. V) l'insorgente

ha criticato che la decisione di non entrata in materia della Cassa sulla

domanda di riconsiderazione non si sia pronunciata sulla perenzione della

decisione di restituzione, siccome non più verificabile giudizialmente. Stante

la giurisprudenza in merito alla possibilità per un'amministrazione di

riconsiderare le proprie decisioni, egli non ha contestato il provvedimento del

29 agosto 2022, rivelando comunque come, in tal modo, si sia generata una soluzione

urtante rispetto al senso di equità e giustizia, specie siccome

l’amministrazione stessa avrebbe suggerito all’assicurato di formulare una

richiesta di riconsiderazione. Per il signor RI 1 l’assenza di una

riconsiderazione sarebbe riprovevole e perpetuerebbe gli effetti devastanti della

decisione 2 luglio 2022, ragione per cui, con il ricorso, l'assicurato ha sottoposto

la questione al Tribunale per una verifica del merito della questione.

Il ricorrente (nuovamente chinandosi su questioni relative al

merito della restituzione e non sul condono oggetto della decisione impugnata)

ha, da ultimo, rimproverato all'amministrazione di avere sbagliato ben tre

volte: dapprima quando non ha controllato i documenti prodotti e ha emesso la

prima volta la decisione non corretta, poi in almeno altri due momenti non usando

la dovuta diligenza potendosi accorgere dell’errore e infine emanando una

decisione di restituzione malgrado la perenzione della restituzione per gli

anni 2016-2020. Se è vero che egli avrebbe potuto impugnare la decisione di

restituzione del 2 luglio 2021, è altrettanto vero che la perenzione va

esaminata d'ufficio e sarebbe oltremodo urtante ora che egli debba essere

costretto a restituire delle prestazioni quando il diritto materiale non lo permetterebbe

(a suo avviso). La Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente o meno la Cassa cantonale di compensazione (Servizio PC) ha

respinto la domanda di condono formulata il 24 gennaio 2022 dall'assicurato relativa

alla richiesta della sua Cassa malati di restituire la completa presa a carico

del premio dell'assicurazione malattia riconosciuta nell'ambito del diritto

alle prestazioni complementari di cui ha beneficiato dal 2016 al 2021 (art. 10

cpv. 3 lett. d LPC). Non sono invece ricevibili contestazioni relative al

merito dell’obbligo restitutivo, già oggetto della decisione 2 luglio 2022

divenuta definitiva e che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG non ha

inteso riconsiderare come indicato nelle considerazioni che precedono. Va

rammentato infatti che per costante giurisprudenza federale è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid.

4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

2.2. Preliminarmente, occorre osservare

che il 24 giugno 2019 (9C_291/2019), in una fattispecie relativa al Cantone

Ticino, il Tribunale federale si è pronunciato sulla richiesta di un

assicuratore malattie di riconoscergli la legittimazione a chiedere all'assicurato,

in precedenza beneficiario delle prestazioni complementari all'AVS/AI, il

pagamento dei premi non più coperti dai sussidi a seguito della soppressione da

parte della Cassa cantonale di compensazione, con effetto retroattivo, della

riduzione del premio per il periodo da gennaio 2014 ad aprile 2016. In quel

giudizio l'Alta Corte si è espressa come segue:

" (…)

5.2. In alcune vertenze che riguardavano la riduzione

dei premi da parte dei cantoni per gli assicurati di condizione economica

modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale federale ha già avuto l'occasione

di osservare come, in caso di versamento del sussidio direttamente all'assicuratore

malattia, il cantone si sostituisce all'assicurato per quanto riguarda il

pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia più della riduzione

del premio, egli è tenuto a pagare direttamente all'assicuratore malattia l'importo

dei premi. Inversamente, l'assicuratore malattia ha il diritto / dovere di

riscuotere il pagamento dei premi (sentenza 9C_5/2008 del 13 febbraio 2008

consid. 1.4 con i riferimenti, v. anche GEBHARD EUGSTER,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 65

LAMal e SZS 2003 pag. 545).

5.3.

5.3.1. Nella fattispecie, anche se la riduzione,

rispettivamente la completa presa a carico, del premio è stata riconosciuta

nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari (art. 10 cpv. 3 lett. d

LPC), la soluzione non può essere diversa. Il sussidio è stato versato

direttamente a Swica. Venendo a mancare il diritto alla riduzione del premio,

soppresso con effetto retroattivo, all'assicuratore malattia deve essere di

nuovo riconosciuta la legittimazione per richiedere il versamento del premio.

In altre parole si ristabilisce la situazione anteriore al riconoscimento (poi

revocato) del sussidio in base alle prestazioni complementari. L'assicurato

resta pertanto debitore del premio di cassa malati, i cui importi sono da

ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.

5.3.2. Il riferimento del Tribunale cantonale alla

normativa cantonale (art. 49 LCAMal) non muta l'esito della vertenza né

permette di mettere in discussione la costante giurisprudenza federale

sopracitata (consid. 5.2 in fine). Con la norma cantonale si intende

disciplinare la restituzione delle riduzioni dei premi indebitamente percepite,

precisando che queste vanno restituite alla Cassa cantonale in caso di

soppressione delle prestazioni complementari. Questo va da sé, anche perché

spetta alla Cassa cantonale decidere sulla presa a carico dei premi di

assicurazione malattia nell'ambito dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, quindi su

un'eventuale restituzione, come anche sul loro condono. L'obbligo di pagare i

premi di cassa malati si fonda invece su un altro rapporto giuridico che lega l'assicurato

al proprio assicuratore malattia. In applicazione dell'art. 61

LAMal incombe di regola all'assicurato pagare il premio. Per quanto

riguarda tale obbligo, il Cantone si sostituisce all'assicurato solo nella

misura in cui quest'ultimo ha diritto a una riduzione del premio, ciò che è

stato appunto negato nella fattispecie (sia pure con effetto retroattivo).

5.3.3. L'esistenza di una procedura di condono

pendente davanti alla Cassa cantonale non è neppure di alcun pregio per l'assicurato.

Infatti, come già precisato nella sentenza 9C_5/2008 sopracitata consid. 2, non

vi è alcun obbligo per l'assicuratore malattia di sospendere la procedura di

incasso dei premi fino a quando la vertenza sul diritto alla riduzione dei

premi sarà conclusa. Non si vede quindi per quale ragione dovrebbe essere

adottata nel caso specifico una soluzione diversa. Inoltre, anche se la

procedura relativa alla restituzione delle riduzioni dei premi dovesse

concludersi positivamente per l'assicurato, egli rimarrebbe comunque debitore

dei premi di cassa malati nei confronti di Swica, avendo eventualmente diritto

al riconoscimento di un importo come previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC da

parte della Cassa cantonale.

5.4. Alla luce di quanto precede si deve concludere

che l'insorgente ha la legittimazione per chiedere il rimborso dei premi di

cassa malati per il periodo litigioso. Il giudizio cantonale va annullato con

conferma della decisione su opposizione dell'assicuratore malattia.".

2.3. Nel caso in esame, il ricorrente si

è rivolto il 24 gennaio 2022 al "IAS Servizio PC a.c.a. Signor __________"

per chiedere il condono del pagamento dei premi LAMal rivendicati dalla sua

Cassa malati, domanda precedentemente inoltrata all’assicuratore sociale

malattie il 5 ottobre 2021 (doc. 39-2/3). L'11 ottobre seguente (doc. 51-23/30)

l'assicuratore malattia gli ha comunicato che "la richiesta di condono

della restituzione del sussidio deve essere fatta direttamente all'Ufficio IAS

di Bellinzona. Nel frattempo ho inserito un blocco richiamo per la fattura di

CHF 47'217.40 fino al 12.11.2021". Da qui l’istanza di condono del 24

gennaio 2022, inoltrata al Servizio prestazioni complementari della Cassa, ma

evasa dal Servizio sussidi assicurazione malattie della medesima Cassa in prima

sede con decisione formale del 29 marzo 2022 che ha respinto la domanda.

Avverso tale provvedimento l'assicurato ha formulato un reclamo evaso con la

decisione resa su opposizione da parte del competente Servizio prestazioni

complementari della Cassa cantonale di compensazione. L’autorità che ha emanato

la decisione formale è diversa da quella che ha emesso la decisione su

opposizione, appartiene cioè a un altro settore di competenza della Cassa. In

merito va evidenziato come, nella STCA 33.2017.3 del 16 gennaio 2018 questa

Corte ha considerato che “la parte di PC che copre i premi non può essere

qualificata quale PC ordinaria in quanto corrisponde in realtà ad una riduzione

individuale dei premi, mentre dall’altro che questo sussidio, pur avendo

origine nell’art. 65 LAMal … va considerato diritto cantonale autonomo …”, resta

comunque che competente per l’applicazione della LPC è, in base all’art. 26 LA

LPC la “Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del

Consiglio di Stato”. Nella STCA 33.2019.44-45 questa Corte aveva stabilito

che non rientrasse nelle competenze della Cassa cantonale di compensazione AVS

AI IPG Servizio sussidi, determinare l’importo della riduzione dei premi in

favore dei beneficiari di PC e che tale Ufficio non potesse decidere in merito

alla richiesta di un beneficiario di PC tesa a ottenere un versamento maggiore

di quello riconosciuto e effettivamente sostenuto. In quel giudizio (consid.

2.4.) questo Tribunale aveva evidenziato in particolare come:

Per l'art. 19e RLCAMal, l'esecuzione delle decisioni

della Cassa cantonale di compensazione in ambito delle PC relative alla

riduzione del premio dei beneficiari di PC sono demandate al preposto Servizio

competente per la riduzione del premio LAMal. Questa norma, valida dal 1°

gennaio 2014, prevede infatti che:

"La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

tramite il Servizio competente per le prestazioni PC AVS/AI comunica i dati

anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, domicilio) e il numero

d’assicurato AVS degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari

AVS/AI e i dati relativi all’assicuratore malattie cui essi sono affiliati alla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio competente per la

riduzione dei premi."

Per l’art. 27 RLCAMal, nelle procedure di versamento

del premio agli assicuratori di persone poste al beneficio delle PC, si

applicano per analogia le norme degli artt. 19 e da 22 a 25 del medesimo

regolamento.

Sempre in quel giudizio il TCA

aveva quindi ritenuto come, in sostanza, le decisioni del Servizio prestazioni

complementari della Cassa di compensazione sono eseguite, per la parte del

premio forfettario dell'assicurazione malattie, dalla Cassa medesima tramite il

Servizio sussidi assicurazione malattie, con il successivo rilievo che:

… il ruolo del Servizio sussidi assicurazione

malattie è unicamente quello, nei confronti dei beneficiari di prestazioni

complementari all'AVS/AI, di versare agli assicuratori malattia dei beneficiari

di PC, come prevede l'art. 21a LPC, gli importi forfettari dei premi LAMal in

luogo e vece del Servizio prestazioni complementari della Cassa di

compensazione, che ne ha fissato il diritto secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d

LPC.

Da quanto precede si può

ritenere che il Servizio sussidi della Cassa cantonale di compensazione AVS AI

IPG che ha emanato la decisione formale in materia di condono della

restituzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie non fosse competente, la decisione dovendo essere demandata al

Servizio PC della Cassa. Sia come sia la decisione è stata correttamente

notificata all’assicurato e al suo patrocinatore (vedi supra ad 1.6), i quali

non hanno sollevato dubbi di natura formale in merito alla competenza del

Servizio che ha reso la decisione in tema di condono. Quel provvedimento è

stato al contrario oggetto di una contestazione di merito. L’emanazione, da

parte del competente servizio PC, della decisione su opposizione (poi

contestata davanti a questa Corte), ha sanato il difetto iniziale di

competenza. La Cassa (Servizio PC) ha reso infatti, quale autorità competente,

una decisione dettagliata e specifica, con una motivazione su ben 5 pagine in

cui sono stati sviscerati gli argomenti dell’opponente. In questo non po', conseguentemente,

essere ravvisata alcuna violazione del diritto di essere sentito

dell’assicurato.

RI 1 ha potuto esercitare

compiutamente i suoi diritti davanti al Servizio competente. Nella sua

opposizione egli non ha sollevato la questione della competenza, e quindi

dell’annullabilità rispettivamente della nullità della decisione formale

contestata, limitandosi al merito della questione.

Alla luce del fatto che il competente servizio PC ha emesso la

decisione su opposizione qui impugnata (al contrario di quanto avvenuto nel

caso oggetto della STCA 33.2019.44-45), e rilevato come (si veda quanto esposto

al punto 2.1. che precede) unicamente la decisione su opposizione emessa

dall’autorità competente è contestato davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(senza obiezioni in merito alla validità formale della decisione di prima

sede), non occorre esaminare se la decisione del Servizio sussidi fosse

annullabile o nulla siccome emanata da una autorità incompetente (in tema si

vedano le DTF 127 II 47, 119 V 314 consid. 3b; 114 V 327 nonché la dottrina Häfellin/Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4a ed., p. 198 e s.). Si ribadisce che l'assicurato,

patrocinato da un legale, non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla

competenza del Servizio sussidi della Cassa a pronunciarsi in merito alla

richiesta di condono dell'assicurato sulle prestazioni complementari da

restituire.

Da quanto precede emerge che il gravame è ricevibile in ordine e

va analizzato nel merito.

nel merito

2.4. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su

domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,

deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di

restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv.

5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.5. In base alle norme citate, affinché

sia concesso il condono, è necessario che siano cumulativamente adempiuti i

seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020,

pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una di queste due

condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso ed appare

inutile verificare l’altra.

2.6. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008

del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), va ricordato che la

giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato

con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) trova applicazione

analogica anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere

diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione

in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag.

Fatti

73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c

pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di

sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate

circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente

di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF

122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

2.7. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la

grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese

supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).

2.8. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa

all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore

se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno

subìto modifiche. Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.9. Nel determinare il

diritto alle prestazioni complementari per gli anni dal 2016 al 2021 la Cassa cantonale

di compensazione ha ritenuto, fra i redditi computabili, le "Rendite

LPP/casse pensioni" per RI 1 cifrandole in CHF 6'077 annui, basandosi

sulle indicazioni che l'interessato stesso le ha fornito, ma interpretandole

erroneamente. Insieme al formulario di richiesta delle prestazioni

complementari il richiedente ha, infatti, prodotto due giustificativi bancari

del versamento, sul suo conto, della "Prestazione di vecchiaia" recanti

l’importo di CHF 6'077. Il versamento è stato eseguito da parte di __________.

Il primo versamento data del 28 settembre 2021 il secondo del 26 dicembre 2021.

Sul primo giustificativo l'assicurato ha peraltro scritto a mano "Gennaio

febbraio marzo" e sul secondo "Versamento postale ogni 3 mesi ottobre

novembre dicembre".

Alla richiesta di PC l'interessato ha pure allegato

la decisione di tassazione IC 2015 da cui risulta che la rendita del II

pilastro percepita dall'assicurato assommava annualmente a CHF 24'308 e non a

CHF 6'077 come ritenuto dalla Cassa, ovvero quattro volte di più. Ciò era

facilmente intelligibile anche solo dalla presenza dei due successivi

versamenti, che dovevano fare capire alla Cassa cantonale di compensazione che,

evidentemente, erano trimestrali e che quindi la rendita pensionistica

percepita dal richiedente non era di soli CHF 6'077 all'anno ma certamente

superiore.

Nell'ambito della revisione avviata nel gennaio 2020 (doc. 19),

avendo ricevuto dall'assicurato la notifica di tassazione IC 2018 (doc.

22-22/27) indicante "Pensioni della previdenza contribuente (II e III a)"

di CHF 24'308, il 28 maggio 2021 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha chiesto

all'interessato di produrre una dichiarazione della sua Cassa pensione LPP che

attestasse l'ammontare della rendita percepita per gli anni 2017-2021. L'assicurato

ha presentato le attestazioni delle rendite richieste ed è in quell'occasione

che l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore commesso

il 12 febbraio 2017 (doc. 4), quando per la prima volta ha concesso le

prestazioni complementari – con effetto a partire dal 1° settembre 2016 - tenendo

conto di "Rendite LPP/casse pensioni" di CHF 6'077 in luogo di CHF 24'308

(CHF 6'077 x 4).

Questa scoperta ha dato luogo alla necessità

di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I

nuovi fogli di calcolo, allestiti dalla Cassa il 2 luglio 2021 (doc. 30-35),

hanno contemplato, per gli anni dal 2016 al 2021, per la previdenza

professionale l'importo di CHF 24'308.-. Ciò ha comportato l'aumento dei

redditi computabili ed il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente

è decaduto. Le prestazioni che l’assicurato ha indebitamente percepito in quel

lasso di tempo gli sono state perciò chieste in restituzione con la decisione

del 2 luglio 2021 (doc. 29). Questa decisione, come indicato, non è stata

contestata mediante opposizione.

2.10. Il ricorrente ritiene di essere in

buona fede, poiché già al momento della richiesta delle prestazioni

complementari, nel 2017, ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione

corretta, ovvero che la rendita della Cassa pensioni che riceveva era di CHF 24'308

all'anno, perciò non capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora

ricadere su di lui con il conseguente obbligo di restituire un importo che gli

è stato indebitamente versato. La colpa dell’errore sarebbe da ricondurre

interamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. Egli ritiene di

non avere commesso negligenza alcuna.

2.11. Secondo

consolidata giurisprudenza federale, la buona fede, posta a fondamento del

condono, non data dall'ignoranza del vizio giuridico. Il beneficiario delle

prestazioni non solo non deve avere agito con dolo, ma anche la grave

negligenza preclude la possibilità di ottenere il condono. Detto altrimenti la

buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a

torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente

dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona

che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento

scorretto è stato solo lievemente negligente. Il grado di diligenza richiesto è

valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che

è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021

del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid.

3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di segnalare o informare, è presa in considerazione

anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021

del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29

ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

La giurisprudenza federale nega la buona fede in caso di calcoli

errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC

o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in

esso contenuto, errore facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in

SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato

il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto

non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel

caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità

competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe

dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere

versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva

disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione

al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza

conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio

nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato

contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

Considerandi

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il

Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si

risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per

vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio

del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della

rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo

stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita

per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 (in un caso

ticinese), la Cassa aveva rifiutato nel 2014 all'assicurata (nata nel 1926) il

versamento di prestazioni PC informando la stessa che beneficiava del diritto

al rimborso di spese di cura per un massimo di CHF 25'000 dopo avere ammortizzato

l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. Dopo avere riconosciuto il

diritto al rimborso per tre anni consecutivi (dal 2017 al 2019), a seguito

dell’avvio di una procedura di revisione periodica nel dicembre 2018, la Cassa

ha calcolato nuovamente il diritto alle PC (dal 1° gennaio 2015) accorgendosi

di un errore commesso nel computo di interessi ipotecari. Con decisione del 3

giugno 2019 l’amministrazione ha quindi negato il diritto al rimborso delle

spese di invalidità e malattia e imposto all’assicurata la restituzione delle

prestazioni di cui aveva beneficiato. Il TCA ha respinto il ricorso

dell’assicurata che si è aggravata all’Alta Corte. Il TF ha ricordato alla

ricorrente i principi che reggono la materia e come non fosse decisivo il fatto

che avesse sempre collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto

informazioni. Rilevante era invece sapere se avesse potuto, nelle circostanze

concrete, accorgersi dell'errore di calcolo della Cassa e avesse dovuto

segnalare l’incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1). L’Alta Corte

ha in particolare evidenziato come per il rimborso riferito agli anni 2017 e

2018.

l’assicurata aveva ricevuto i fogli di calcolo contenenti l’errore della

Cassa ciò che escludeva di primo acchito la buona fede. Non diversamente per

gli altri anni di prestazione anche se, alle decisioni relative al rimborso

delle prestazioni, non era allegato il foglio di calcolo da cui emergesse

immediatamente l’errore della Cassa siccome tale dato desumibile da documento

trasmesso il giorno precedente. In queste condizioni, per il TF, la ricorrente

non poteva affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente

riconoscibile (cfr. consid. 6.2.). Sarebbe stato sufficiente confrontare i due

provvedimenti (cfr. consid. 6.3). L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e

respinto il ricorso. Con questo suo giudizio l’Alta Corte ha confermato

implicitamente la sua restrittiva prassi in materia.

2.12

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato la giurisprudenza sulla nozione

di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC,

la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.13

Nel caso concreto bisogna anzitutto

rilevare come i fogli di calcolo sono stati trasmessi all’assicurato, gli

stessi sono relativi al suo diritto alle PC, con l’avvertenza che "Il

calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni”. "L'obbligo

d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla “decisione

allegata". È dunque fatto chiaro obbligo al beneficiario di verificare,

controllare, e avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che

potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari.

In concreto, è indubbio che, sin dall'emanazione, il

12.

febbraio 2017, della prima decisione di concessione delle prestazioni

complementari retroattivamente dal 1° settembre 2016, la Cassa di compensazione

ha commesso un errore importante per il suo rilievo economico: essa ha ritenuto

le prestazioni LPP in favore del ricorrente limitate a CHF 6'077 in luogo degli

effettivi CHF 24'308 con una differenza di ben CHF 18'231, che manifestamente

non poteva sfuggire all’assicurato. Questa decisione, e le seguenti,

sono manifestamente errate e tale errore va ricondotto all’amministrazione che

ha ritenuto un importo sbagliato nonostante chiare indicazioni di segno diverso

fornite correttamente dall’assicurato. L'errata comprensione iniziale della

situazione economica del ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirgli

indebitamente delle prestazioni e poi a chiederle in restituzione.

Come già evidenziato da questa Corte (STCA 33.2021.3 del 19 aprile

2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata

la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione da parte dei funzionari

dell'amministrazione nella evasione delle domande di prestazioni complementari.

Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune

informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati o quando, come

nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati,

corretti, da inserire nei fogli di calcolo. Una sua negligenza può portare

discapito, come in concreto, agli assicurati.

2.14

Nonostante l’errore iniziale sia

riconducibile all’amministrazione, è corretto, come rilevato dalla Cassa nella

decisione su opposizione, che l’assicurato – che meglio conosce la sua

situazione e l’entità dei suoi redditi - segnali eventuali errori,

rispettivamente interpelli la Cassa in merito ai calcoli eseguiti se sbagliati

o non congrui alle informazioni fornite. Per l’amministrazione il signor RI 1

avrebbe: "… potuto e dovuto interpellare la Cassa in merito a tale

anomalia del computo della rendita LPP per accertarsi che le prestazioni

concesse fossero rettamente dovute" (punto 6 pag. 5). In effetti

l’assicurato avrebbe subito dovuto accorgersi dell’importo errato della

pensione ritenuta dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG e segnalare

tale anomalia o chiederne ragione, questo specie siccome egli ben conosceva gli

importi ricevuti che correttamente aveva indicato all’amministrazione.

Come indicato l’errore era palese, evidente anche per

un profano cui fosse nota l’entità della rendita LPP versata. Questa

circostanza avrebbe dovuto indurre, come indicato, il ricorrente a rivolgersi

alla Cassa cantonale di compensazione (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

consid. 4.2).

L’esame del foglio di calcolo PC allegato alle

decisioni, eseguito con l'attenzione che può essere ragionevolmente

richiesta a una persona capace di discernimento in una situazione identica e

nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid.

4.2.2), avrebbe infatti rilevato un'incongruenza significativa fra

la rendita LPP percepita e quella inserita dall'amministrazione nel calcolo.

Tale differenza non poteva passare inosservata all'assicurato. Anche senza una

particolare conoscenza tecnica dei calcoli delle PC, il ricorrente doveva

notare la cifra riportata nelle sue entrate errata e reagire di conseguenza

(STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).

Per di più, il ricorrente non ha neppure reagito

durante più anni a seguito della notifica dei relativi fogli di calcolo, validi

per il diritto alle PC per l'anno seguente, allegati alle comunicazioni nel

mese di dicembre di ogni anno, quando anch'essi si fondavano manifestamente e

in maniera riconoscibile su uno stato di fatto che non corrispondeva alla

realtà. In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto, anche se aveva un livello

di formazione poco elevato, accorgersi del fatto che l'importo della sua

rendita LPP che vi figurava era inferiore all'ammontare ricevuto. La negligenza

di cui ha fatto prova nel controllo dei fogli di calcolo non può essere perciò

qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).

2.15

In conclusione, si

deve ritenere che, nonostante l'assicurato abbia correttamente informato la

Cassa di compensazione in merito ai suoi redditi, questo elemento non lo

liberava dal suo obbligo di verificare i fogli di calcolo ricevuti e di segnalare

rispettivamente informarsi presso l'amministrazione visto che la posta dei

redditi in base alla LPP era riportata in maniera palesemente errata (STF

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den

Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen

Ausgleichskasse veranlassen müssen.").

Ciò non è

avvenuto, e tale comportamento esclude la buona fede anche in assenza dell’obbligo

di informare (STF 9C_318/2021, consid. 3.2,

pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). La negligenza dimostrata

dal ricorrente nel controllo dei fogli di calcolo non può pertanto essere

qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).

D’altro canto l’assenza di buona

fede da parte dell'insorgente non può essere controbilanciata dall'errore dell'amministrazione

(STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio

2015, consid. 3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA

39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015,

consid. 2.16). Non si dimentichi di l’assicurato ha beneficiato di prestazioni

non dovute a seguito dell’errore commesso dalla Cassa. Va ribadito ancora che,

per negare la buona fede, non è necessario un comportamento doloso né

fraudolento dell’assicurato (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1;

STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui

ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre

2019, consid. 2.9; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015, consid. 2.13; STCA

39.2012.10

del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.16

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, la Cassa cantonale non ha dunque violato l'art.

25.

LPGA ritenendo una negligenza grave del ricorrente e concludendo che le

condizioni per riconoscere un condono non erano realizzate. Mancando la prima

condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare il

presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA. Al

ricorrente va perciò negato il condono dell'importo di CHF 47'217,40 da

restituire, il ricorso è respinto senza carico di tasse e spese la cui

percezione non è prevista (art. 61 lett. fbis

LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022

del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti