33.2022.18
Assicurato ha diligentemente fornito alla Cassa tutte le info necessarie per il calcolo PC,ma la Cassa ha manifestamente sbagliato l'importo della rendita LPP.Questo errore,facilmente riconoscibile,avrebbe dovuto far sorgere un dubbio all'ass e informarsi presso la Cassa. Negligenza grave.No condono
17 ottobre 2022Italiano41 min
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.18
TB/IR
Lugano
17 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel febbraio 2017 (doc. 1) RI 1,
1952, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari producendo, in
particolare, due versamenti postali del 27 settembre 2016 (doc. 1-12/18) e del
23 dicembre 2017 (doc. 1-11/18) di CHF 6'077,10 da parte di __________ quali
prestazioni di vecchiaia, oltre alla notifica di tassazione IC 2015 (doc.
1-17/18) da cui risultavano delle "Pensioni della previdenza
contribuente (II e IIIa)" di CHF 24'308.-.
1.2. Con decisione del 12 febbraio 2017
(doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato dal 1°
settembre 2016 le prestazioni complementari nella misura del pagamento del
premio forfettario di cassa malati, avendo considerato fra i redditi, oltre
alle rendite AVS dei coniugi, le "Rendite LPP/casse pensioni"
di CHF 6'077.- annui di RI 1.
Questo medesimo diritto è stato concesso all'assicurato e a sua
moglie per l'anno 2018 (doc. 8), da gennaio 2019 (doc. 10), da febbraio 2019
(doc. 15) e per l'anno 2020 (doc. 17).
1.3. L'8 gennaio 2020 (doc.19) l'amministrazione
ha avviato la revisione periodica della prestazione complementare e al
formulario compilato l'assicurato ha allegato la notifica IC 2018 (doc.
22-22/27) in cui figuravano CHF 24'308.- per "Pensioni della previdenza
contribuente (II e III. a)".
Nell'attesa di evadere la revisione, il 18 dicembre 2020 (doc. 23)
la Cassa ha comunicato all'assicurato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021
che, sulla base del nuovo diritto, più favorevole, e computati sempre CHF 6'077.-
per "Rendite LPP/casse pensioni",
gli concedeva, oltre
al rimborso del premio di assicurazione malattia, una prestazione complementare
di CHF 265.- al mese.
1.4. Nell'ambito della revisione, il 28
maggio 2021 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di
produrre una dichiarazione della Cassa pensione LPP che attestasse l'ammontare
della rendita percepita per gli anni 2017-2021. Lo scritto dell’amministrazione
preannunciava, in caso di “perdita del diritto alla PC” l’obbligo di
restituire “quanto anticipato dal Cantone per l’assicurazione malattie
obbligatoria”. Sulla scorta di quanto trasmesso dall’assicurato, con
decisione del 2 luglio 2021 (doc. 29), la Cassa PC ha ricalcolato il diritto
alle prestazioni complementari retroattivamente dal 1° settembre 2016
computando l'importo corretto della rendita LPP versata da __________ (doc.
27-12/18-16/18) di CHF 24'308.- accertando l'assenza di un diritto a
prestazioni. La Cassa ha quindi emanato un ordine di restituzione di CHF 1'855.-
per le prestazioni versate dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 e l'ha invitato "a
voler presentare entro 15 giorni domanda di riduzione del premio dell'assicurazione
malattie (sussidio)". Il 15 luglio 2021 (doc. 37) l'assicurato ha chiesto
alla Cassa cantonale di compensazione la possibilità di rimborsare il suo
debito in sette rate da CHF 265.- (per un totale di CHF 1'855) e il 5 ottobre
2021 (doc. 39) ha chiesto il sussidio retroattivo del premio dell'assicurazione
malattia. Lo stesso giorno (doc. 39-2/3) egli ha domandato alla Cassa malati il
condono dell'importo da restituire, facendo valere la buona fede.
1.5. Con raccomandata del 24 gennaio
2022 (doc. 41) l'assicurato ha formulato al Servizio prestazioni complementari
della Cassa cantonale di compensazione un’istanza di condono del pagamento del
rimborso dei premi malattia di oltre CHF 47'000.-, facendo valere sia le gravi
difficoltà economiche che rendono impossibile la restituzione, sia la
negligenza commessa dalla stessa Cassa nell'esaminare la sua domanda di PC del
2017 e la conseguente sua buona fede, avendo sempre fornito in modo corretto le
informazioni richieste.
1.6. Il Servizio sussidi della Cassa
cantonale di compensazione ha rifiutato il condono con decisione datata 11
marzo 2021 (doc. 44) e il successivo 29 marzo 2022 (doc.
51/19-30) ne ha notificata un'altra, identica, all'avv. RA 1, che nel frattempo
ha assunto il patrocinio dell’assicurato. Il rifiuto è stato motivato dal fatto
che all'istante era noto l’importo della rendita LPP e il fatto che la stessa
non fosse stata computata correttamente dall’amministrazione. La rendita annua versata
da __________ era palesemente errata (essendo computati CHF 6'077.- in luogo di
CHF 24'308.-) e, conseguentemente la PC riconosciuta era errata, circostanza
che doveva fare reagire l’assicurato che avrebbe dovuto interpellare la Cassa
per richiedere verifica prima e una modifica della decisione del 12 febbraio 2017
e delle successive comunicazioni.
1.7. Con reclamo del 28 aprile 2022
(doc. 51-1/30) l'assicurato ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di
concedergli il condono dell'importo da restituire, essendo senza dubbio dati la
buona fede e l'onere gravoso. Il reclamante ha riconosciuto di non aver
impugnato la decisione di restituzione del 2 luglio 2021, e di avere chiesto,
il 5 ottobre 2021, il sussidio retroattivo per i premi dell'assicurazione
malattia, che gli è stato però negato il 18 ottobre 2021. A sostegno delle sue
richieste il signor RI 1 ha sostenuto la perenzione della pretesa di
restituzione, siccome chiaro sin dall'inizio che non aveva dritto alle
prestazioni che invece gli sono state riconosciute, il termine relativo di un
anno sarebbe decorso almeno dal momento in cui è stato stabilito l'importo
delle prestazioni. Al più tardi, il termine relativo di perenzione avrebbe
cominciato a decorrere da quando è avvenuto il versamento. Ne discende che il
termine per richiedere la restituzione delle prestazioni riconosciute dal 2016
al 2020 sarebbe ampiamente scaduto. Ad esempio, le prestazioni per il 2016 e il
2017 sono state riconosciute il 7 febbraio 2017, perciò il termine annuo
scadeva il 7 febbraio 2018 e le prestazioni del 2018, riconosciute l'11
dicembre 2017, sono scadute un anno dopo. Per l’assicurato se la Cassa avesse
prestato la dovuta attenzione al momento dell'inoltro del nuovo contratto di
locazione a inizio 2019, riesaminando l'intero incarto, il calcolo della PC per
il 2020 avrebbe dovuto basarsi sui dati corretti. Così pure per gli anni successivi,
visto che, già a inizio 2020, la Cassa aveva ricevuto il formulario di
revisione periodica e l'annessa notifica di tassazione IC 2018, da cui emergeva
la rendita LPP corretta, perciò mal si comprende la decisione del 18 dicembre
2020 che stabiliva il diritto alle PC sulla base di dati errati. La decisione
di restituzione 2 luglio 2021 sarebbe di conseguenza palesemente errata visto
che la perenzione del diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni
indebitamente ricevute deve essere esaminata d'ufficio e l'errore è stato
ritenuto manifesto dalla Cassa. D'avviso dell'assicurato sarebbero dati i
presupposti per procedere a una revisione o riconsiderazione di detta
decisione. Una domanda in tal senso è stata formulata all’amministrazione
interessata.
A parte le contestazioni aventi per oggetto il merito dell’obbligo
restitutivo, comunque oggetto di decisione non contestata, l’assicurato ha
invocato la sua buona fede che farebbe da ostacolo alla restituzione e
giustificherebbe il condono. In merito il signor RI 1 ha osservato che, posto
di fronte a fogli di calcolo contenenti dati errati, ma consapevole di aver
inviato tutta la documentazione necessaria e fidandosi dell'operato dell'agenzia
AVS e della Cassa, non si è reso conto degli errori commessi. Egli non ha
sottaciuto nulla, né ha fallito nel verificare i calcoli effettuati dalla
Cassa, dato che non era in misura di rendersi conto, a 75 anni e avendo svolto
per tutta la vita la professione di fattorino, della presenza di errori visto
che nessuno gli ha mai spiegato come leggere e capire le tabelle di calcolo,
che nel calcolo indicavano la rendita LPP versata trimestralmente e non
annualmente. Per l’assicurato sarebbe inconcepibile che un errore commesso dall'autorità,
competente, a cui gli assicurati si affidano, venga posto a carico del
reclamante, che ne deve sopportare le conseguenze (anche se ha beneficiato
delle prestazioni indebite). Infine, l'assicurato ha criticato l'amministrazione
per non essersi pronunciata in merito all'onere eccessivamente gravoso che gli
causerebbe il dovere restituire un'ingente somma per una negligenza che andrebbe
imputata alla Cassa di compensazione. Date le entrate annue di circa CHF 60'000
e il fabbisogno coniugale, ogni mese gli rimangono neanche CHF 600 per le spese
di sostentamento e quindi gli è impossibile rimborsare gli oltre CHF 47'000.- in
massimo 24 rate, come preteso dalla Cassa malati.
1.8. A seguito dell'incontro avvenuto il
9 maggio 2022 (doc. H) con i funzionari del Servizio prestazioni complementari
e del Servizio Sussidi assicurazione malattia della Cassa di compensazione (doc.
I), il legale dell'assicurato ha inoltrato all'Ufficio delle prestazioni (il
medesimo giorno) una domanda di riconsiderazione della decisione di restituzione
delle prestazioni complementari concesse dal 2016 al 2021 del 2 luglio 2021.
1.9. Con decisione su opposizione del 28
giugno 2022 (doc. G) la Cassa cantonale ha respinto la contestazione (reclamo)
dell’assicurato, evidenziando come il signor RI 1 avrebbe potuto e dovuto
informarla che il calcolo delle PC allegato alla decisione del 12 febbraio 2017
era errato visto che computava soltanto un quarto della rendita LPP che egli
percepiva ciò di cui egli doveva essere consapevole. Per la Cassa, che si è
accorta dell'errore soltanto dopo avere ricevuto il formulario della revisione
periodica, è insufficiente e irrilevante, per valutare dal profilo oggettivo la
buona fede, lo scarso controllo del foglio di calcolo perché l'assicurato
riponeva la massima fiducia nei confronti dei funzionari competenti. Infatti,
nel caso concreto l'evidente inesattezza commessa dall'amministrazione non
poteva non essere compresa dal signor RI 1, che ben sapeva a quanto ammontava
la sua rendita LPP e ciò nonostante le sue carenze in ambito contabile,
giuridico e nelle assicurazioni sociali. Non si trattava, in effetti, di dovere
comprendere un inusuale metodo di calcolo o l'applicazione di particolari
concetti in ambito PC, ma soltanto di verificare che i redditi inseriti nel foglio
di calcolo corrispondessero a quelli realmente percepiti. Per la Cassa, l'assicurato
avrebbe quindi potuto o dovuto interpellarla in merito all'anomalia riguardante
il computo della sua rendita LPP per accertarsi che le prestazioni fossero
state correttamente stabilite. Di conseguenza, tale omissione,
indipendentemente dall'errato agire della Cassa, si configura quale grave
negligenza che non consente di tutelare la buona fede professata. Per tale
ragione, in assenza della condizione della buona fede, la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG non ha esaminato la condizione dell'onere grave.
Quanto al termine di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA,
che non ha considerato quale oggetto dell'opposizione dovendo semmai essere
contestato quando ha emesso la decisione del 2 luglio 2021, ad abundantiam la
Cassa ha comunque osservato che in caso di un suo errore il termine non decorre
dal momento in cui l'ha commesso, bensì da quello in cui avrebbe dovuto in un
secondo tempo rendersi conto dello sbaglio. La Cassa ha infine segnalato che avrebbe
verificato questo aspetto nell'ambito della domanda di riconsiderazione. Il 29
agosto 2022 (doc. J) l’amministrazione ha emesso la decisione su domanda di
riesame, non entrando nel merito della stessa.
1.10. Il 29 agosto 2022 (doc. I) RI 1,
sempre patrocinato dallo studio legale RA 1, si è aggravato al Tribunale
cantonale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della decisione su
opposizione. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni
sollevate in sede di reclamo, ossia argomenti di merito relativi della pretesa
restitutiva (perenzione del termine per richiedere la restituzione), ha
ribadito la sua buona fede e l’esistenza di un onere eccessivamente gravoso,
sviluppando i temi ulteriormente. Laddove necessario, in corso di motivazione,
dette argomentazioni saranno riprese.
1.11. Con risposta 14 settembre 2022 (doc.
III) la Cassa ha rinviato al contenuto della decisione su opposizione impugnata
e ha chiesto di respingere il ricorso.
1.12. Il 23 settembre 2022 (doc. V) l'insorgente
ha criticato che la decisione di non entrata in materia della Cassa sulla
domanda di riconsiderazione non si sia pronunciata sulla perenzione della
decisione di restituzione, siccome non più verificabile giudizialmente. Stante
la giurisprudenza in merito alla possibilità per un'amministrazione di
riconsiderare le proprie decisioni, egli non ha contestato il provvedimento del
29 agosto 2022, rivelando comunque come, in tal modo, si sia generata una soluzione
urtante rispetto al senso di equità e giustizia, specie siccome
l’amministrazione stessa avrebbe suggerito all’assicurato di formulare una
richiesta di riconsiderazione. Per il signor RI 1 l’assenza di una
riconsiderazione sarebbe riprovevole e perpetuerebbe gli effetti devastanti della
decisione 2 luglio 2022, ragione per cui, con il ricorso, l'assicurato ha sottoposto
la questione al Tribunale per una verifica del merito della questione.
Il ricorrente (nuovamente chinandosi su questioni relative al
merito della restituzione e non sul condono oggetto della decisione impugnata)
ha, da ultimo, rimproverato all'amministrazione di avere sbagliato ben tre
volte: dapprima quando non ha controllato i documenti prodotti e ha emesso la
prima volta la decisione non corretta, poi in almeno altri due momenti non usando
la dovuta diligenza potendosi accorgere dell’errore e infine emanando una
decisione di restituzione malgrado la perenzione della restituzione per gli
anni 2016-2020. Se è vero che egli avrebbe potuto impugnare la decisione di
restituzione del 2 luglio 2021, è altrettanto vero che la perenzione va
esaminata d'ufficio e sarebbe oltremodo urtante ora che egli debba essere
costretto a restituire delle prestazioni quando il diritto materiale non lo permetterebbe
(a suo avviso). La Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se correttamente o meno la Cassa cantonale di compensazione (Servizio PC) ha
respinto la domanda di condono formulata il 24 gennaio 2022 dall'assicurato relativa
alla richiesta della sua Cassa malati di restituire la completa presa a carico
del premio dell'assicurazione malattia riconosciuta nell'ambito del diritto
alle prestazioni complementari di cui ha beneficiato dal 2016 al 2021 (art. 10
cpv. 3 lett. d LPC). Non sono invece ricevibili contestazioni relative al
merito dell’obbligo restitutivo, già oggetto della decisione 2 luglio 2022
divenuta definitiva e che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG non ha
inteso riconsiderare come indicato nelle considerazioni che precedono. Va
rammentato infatti che per costante giurisprudenza federale è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid.
4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26
maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
2.2. Preliminarmente, occorre osservare
che il 24 giugno 2019 (9C_291/2019), in una fattispecie relativa al Cantone
Ticino, il Tribunale federale si è pronunciato sulla richiesta di un
assicuratore malattie di riconoscergli la legittimazione a chiedere all'assicurato,
in precedenza beneficiario delle prestazioni complementari all'AVS/AI, il
pagamento dei premi non più coperti dai sussidi a seguito della soppressione da
parte della Cassa cantonale di compensazione, con effetto retroattivo, della
riduzione del premio per il periodo da gennaio 2014 ad aprile 2016. In quel
giudizio l'Alta Corte si è espressa come segue:
" (…)
5.2. In alcune vertenze che riguardavano la riduzione
dei premi da parte dei cantoni per gli assicurati di condizione economica
modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale federale ha già avuto l'occasione
di osservare come, in caso di versamento del sussidio direttamente all'assicuratore
malattia, il cantone si sostituisce all'assicurato per quanto riguarda il
pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia più della riduzione
del premio, egli è tenuto a pagare direttamente all'assicuratore malattia l'importo
dei premi. Inversamente, l'assicuratore malattia ha il diritto / dovere di
riscuotere il pagamento dei premi (sentenza 9C_5/2008 del 13 febbraio 2008
consid. 1.4 con i riferimenti, v. anche GEBHARD EUGSTER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 65
LAMal e SZS 2003 pag. 545).
5.3.
5.3.1. Nella fattispecie, anche se la riduzione,
rispettivamente la completa presa a carico, del premio è stata riconosciuta
nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari (art. 10 cpv. 3 lett. d
LPC), la soluzione non può essere diversa. Il sussidio è stato versato
direttamente a Swica. Venendo a mancare il diritto alla riduzione del premio,
soppresso con effetto retroattivo, all'assicuratore malattia deve essere di
nuovo riconosciuta la legittimazione per richiedere il versamento del premio.
In altre parole si ristabilisce la situazione anteriore al riconoscimento (poi
revocato) del sussidio in base alle prestazioni complementari. L'assicurato
resta pertanto debitore del premio di cassa malati, i cui importi sono da
ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.
5.3.2. Il riferimento del Tribunale cantonale alla
normativa cantonale (art. 49 LCAMal) non muta l'esito della vertenza né
permette di mettere in discussione la costante giurisprudenza federale
sopracitata (consid. 5.2 in fine). Con la norma cantonale si intende
disciplinare la restituzione delle riduzioni dei premi indebitamente percepite,
precisando che queste vanno restituite alla Cassa cantonale in caso di
soppressione delle prestazioni complementari. Questo va da sé, anche perché
spetta alla Cassa cantonale decidere sulla presa a carico dei premi di
assicurazione malattia nell'ambito dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, quindi su
un'eventuale restituzione, come anche sul loro condono. L'obbligo di pagare i
premi di cassa malati si fonda invece su un altro rapporto giuridico che lega l'assicurato
al proprio assicuratore malattia. In applicazione dell'art. 61
LAMal incombe di regola all'assicurato pagare il premio. Per quanto
riguarda tale obbligo, il Cantone si sostituisce all'assicurato solo nella
misura in cui quest'ultimo ha diritto a una riduzione del premio, ciò che è
stato appunto negato nella fattispecie (sia pure con effetto retroattivo).
5.3.3. L'esistenza di una procedura di condono
pendente davanti alla Cassa cantonale non è neppure di alcun pregio per l'assicurato.
Infatti, come già precisato nella sentenza 9C_5/2008 sopracitata consid. 2, non
vi è alcun obbligo per l'assicuratore malattia di sospendere la procedura di
incasso dei premi fino a quando la vertenza sul diritto alla riduzione dei
premi sarà conclusa. Non si vede quindi per quale ragione dovrebbe essere
adottata nel caso specifico una soluzione diversa. Inoltre, anche se la
procedura relativa alla restituzione delle riduzioni dei premi dovesse
concludersi positivamente per l'assicurato, egli rimarrebbe comunque debitore
dei premi di cassa malati nei confronti di Swica, avendo eventualmente diritto
al riconoscimento di un importo come previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC da
parte della Cassa cantonale.
5.4. Alla luce di quanto precede si deve concludere
che l'insorgente ha la legittimazione per chiedere il rimborso dei premi di
cassa malati per il periodo litigioso. Il giudizio cantonale va annullato con
conferma della decisione su opposizione dell'assicuratore malattia.".
2.3. Nel caso in esame, il ricorrente si
è rivolto il 24 gennaio 2022 al "IAS Servizio PC a.c.a. Signor __________"
per chiedere il condono del pagamento dei premi LAMal rivendicati dalla sua
Cassa malati, domanda precedentemente inoltrata all’assicuratore sociale
malattie il 5 ottobre 2021 (doc. 39-2/3). L'11 ottobre seguente (doc. 51-23/30)
l'assicuratore malattia gli ha comunicato che "la richiesta di condono
della restituzione del sussidio deve essere fatta direttamente all'Ufficio IAS
di Bellinzona. Nel frattempo ho inserito un blocco richiamo per la fattura di
CHF 47'217.40 fino al 12.11.2021". Da qui l’istanza di condono del 24
gennaio 2022, inoltrata al Servizio prestazioni complementari della Cassa, ma
evasa dal Servizio sussidi assicurazione malattie della medesima Cassa in prima
sede con decisione formale del 29 marzo 2022 che ha respinto la domanda.
Avverso tale provvedimento l'assicurato ha formulato un reclamo evaso con la
decisione resa su opposizione da parte del competente Servizio prestazioni
complementari della Cassa cantonale di compensazione. L’autorità che ha emanato
la decisione formale è diversa da quella che ha emesso la decisione su
opposizione, appartiene cioè a un altro settore di competenza della Cassa. In
merito va evidenziato come, nella STCA 33.2017.3 del 16 gennaio 2018 questa
Corte ha considerato che “la parte di PC che copre i premi non può essere
qualificata quale PC ordinaria in quanto corrisponde in realtà ad una riduzione
individuale dei premi, mentre dall’altro che questo sussidio, pur avendo
origine nell’art. 65 LAMal … va considerato diritto cantonale autonomo …”, resta
comunque che competente per l’applicazione della LPC è, in base all’art. 26 LA
LPC la “Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del
Consiglio di Stato”. Nella STCA 33.2019.44-45 questa Corte aveva stabilito
che non rientrasse nelle competenze della Cassa cantonale di compensazione AVS
AI IPG Servizio sussidi, determinare l’importo della riduzione dei premi in
favore dei beneficiari di PC e che tale Ufficio non potesse decidere in merito
alla richiesta di un beneficiario di PC tesa a ottenere un versamento maggiore
di quello riconosciuto e effettivamente sostenuto. In quel giudizio (consid.
2.4.) questo Tribunale aveva evidenziato in particolare come:
Per l'art. 19e RLCAMal, l'esecuzione delle decisioni
della Cassa cantonale di compensazione in ambito delle PC relative alla
riduzione del premio dei beneficiari di PC sono demandate al preposto Servizio
competente per la riduzione del premio LAMal. Questa norma, valida dal 1°
gennaio 2014, prevede infatti che:
"La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
tramite il Servizio competente per le prestazioni PC AVS/AI comunica i dati
anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, domicilio) e il numero
d’assicurato AVS degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari
AVS/AI e i dati relativi all’assicuratore malattie cui essi sono affiliati alla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio competente per la
riduzione dei premi."
Per l’art. 27 RLCAMal, nelle procedure di versamento
del premio agli assicuratori di persone poste al beneficio delle PC, si
applicano per analogia le norme degli artt. 19 e da 22 a 25 del medesimo
regolamento.
Sempre in quel giudizio il TCA
aveva quindi ritenuto come, in sostanza, le decisioni del Servizio prestazioni
complementari della Cassa di compensazione sono eseguite, per la parte del
premio forfettario dell'assicurazione malattie, dalla Cassa medesima tramite il
Servizio sussidi assicurazione malattie, con il successivo rilievo che:
… il ruolo del Servizio sussidi assicurazione
malattie è unicamente quello, nei confronti dei beneficiari di prestazioni
complementari all'AVS/AI, di versare agli assicuratori malattia dei beneficiari
di PC, come prevede l'art. 21a LPC, gli importi forfettari dei premi LAMal in
luogo e vece del Servizio prestazioni complementari della Cassa di
compensazione, che ne ha fissato il diritto secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d
LPC.
Da quanto precede si può
ritenere che il Servizio sussidi della Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG che ha emanato la decisione formale in materia di condono della
restituzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie non fosse competente, la decisione dovendo essere demandata al
Servizio PC della Cassa. Sia come sia la decisione è stata correttamente
notificata all’assicurato e al suo patrocinatore (vedi supra ad 1.6), i quali
non hanno sollevato dubbi di natura formale in merito alla competenza del
Servizio che ha reso la decisione in tema di condono. Quel provvedimento è
stato al contrario oggetto di una contestazione di merito. L’emanazione, da
parte del competente servizio PC, della decisione su opposizione (poi
contestata davanti a questa Corte), ha sanato il difetto iniziale di
competenza. La Cassa (Servizio PC) ha reso infatti, quale autorità competente,
una decisione dettagliata e specifica, con una motivazione su ben 5 pagine in
cui sono stati sviscerati gli argomenti dell’opponente. In questo non po', conseguentemente,
essere ravvisata alcuna violazione del diritto di essere sentito
dell’assicurato.
RI 1 ha potuto esercitare
compiutamente i suoi diritti davanti al Servizio competente. Nella sua
opposizione egli non ha sollevato la questione della competenza, e quindi
dell’annullabilità rispettivamente della nullità della decisione formale
contestata, limitandosi al merito della questione.
Alla luce del fatto che il competente servizio PC ha emesso la
decisione su opposizione qui impugnata (al contrario di quanto avvenuto nel
caso oggetto della STCA 33.2019.44-45), e rilevato come (si veda quanto esposto
al punto 2.1. che precede) unicamente la decisione su opposizione emessa
dall’autorità competente è contestato davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(senza obiezioni in merito alla validità formale della decisione di prima
sede), non occorre esaminare se la decisione del Servizio sussidi fosse
annullabile o nulla siccome emanata da una autorità incompetente (in tema si
vedano le DTF 127 II 47, 119 V 314 consid. 3b; 114 V 327 nonché la dottrina Häfellin/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4a ed., p. 198 e s.). Si ribadisce che l'assicurato,
patrocinato da un legale, non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla
competenza del Servizio sussidi della Cassa a pronunciarsi in merito alla
richiesta di condono dell'assicurato sulle prestazioni complementari da
restituire.
Da quanto precede emerge che il gravame è ricevibile in ordine e
va analizzato nel merito.
nel merito
2.4. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su
domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,
deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di
restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv.
5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.5. In base alle norme citate, affinché
sia concesso il condono, è necessario che siano cumulativamente adempiuti i
seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020,
pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una di queste due
condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso ed appare
inutile verificare l’altra.
2.6. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), va ricordato che la
giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato
con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) trova applicazione
analogica anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere
diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione
in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag.
Fatti
73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c
pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di
sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate
circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente
di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF
122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14
luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
2.7. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la
grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese
supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,
dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in
quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la
notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare
il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto
di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).
2.8. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore
o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa
all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore
se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno
subìto modifiche. Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.9. Nel determinare il
diritto alle prestazioni complementari per gli anni dal 2016 al 2021 la Cassa cantonale
di compensazione ha ritenuto, fra i redditi computabili, le "Rendite
LPP/casse pensioni" per RI 1 cifrandole in CHF 6'077 annui, basandosi
sulle indicazioni che l'interessato stesso le ha fornito, ma interpretandole
erroneamente. Insieme al formulario di richiesta delle prestazioni
complementari il richiedente ha, infatti, prodotto due giustificativi bancari
del versamento, sul suo conto, della "Prestazione di vecchiaia" recanti
l’importo di CHF 6'077. Il versamento è stato eseguito da parte di __________.
Il primo versamento data del 28 settembre 2021 il secondo del 26 dicembre 2021.
Sul primo giustificativo l'assicurato ha peraltro scritto a mano "Gennaio
febbraio marzo" e sul secondo "Versamento postale ogni 3 mesi ottobre
novembre dicembre".
Alla richiesta di PC l'interessato ha pure allegato
la decisione di tassazione IC 2015 da cui risulta che la rendita del II
pilastro percepita dall'assicurato assommava annualmente a CHF 24'308 e non a
CHF 6'077 come ritenuto dalla Cassa, ovvero quattro volte di più. Ciò era
facilmente intelligibile anche solo dalla presenza dei due successivi
versamenti, che dovevano fare capire alla Cassa cantonale di compensazione che,
evidentemente, erano trimestrali e che quindi la rendita pensionistica
percepita dal richiedente non era di soli CHF 6'077 all'anno ma certamente
superiore.
Nell'ambito della revisione avviata nel gennaio 2020 (doc. 19),
avendo ricevuto dall'assicurato la notifica di tassazione IC 2018 (doc.
22-22/27) indicante "Pensioni della previdenza contribuente (II e III a)"
di CHF 24'308, il 28 maggio 2021 (doc. 26) la Cassa di compensazione ha chiesto
all'interessato di produrre una dichiarazione della sua Cassa pensione LPP che
attestasse l'ammontare della rendita percepita per gli anni 2017-2021. L'assicurato
ha presentato le attestazioni delle rendite richieste ed è in quell'occasione
che l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore commesso
il 12 febbraio 2017 (doc. 4), quando per la prima volta ha concesso le
prestazioni complementari – con effetto a partire dal 1° settembre 2016 - tenendo
conto di "Rendite LPP/casse pensioni" di CHF 6'077 in luogo di CHF 24'308
(CHF 6'077 x 4).
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità
di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I
nuovi fogli di calcolo, allestiti dalla Cassa il 2 luglio 2021 (doc. 30-35),
hanno contemplato, per gli anni dal 2016 al 2021, per la previdenza
professionale l'importo di CHF 24'308.-. Ciò ha comportato l'aumento dei
redditi computabili ed il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente
è decaduto. Le prestazioni che l’assicurato ha indebitamente percepito in quel
lasso di tempo gli sono state perciò chieste in restituzione con la decisione
del 2 luglio 2021 (doc. 29). Questa decisione, come indicato, non è stata
contestata mediante opposizione.
2.10. Il ricorrente ritiene di essere in
buona fede, poiché già al momento della richiesta delle prestazioni
complementari, nel 2017, ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione
corretta, ovvero che la rendita della Cassa pensioni che riceveva era di CHF 24'308
all'anno, perciò non capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora
ricadere su di lui con il conseguente obbligo di restituire un importo che gli
è stato indebitamente versato. La colpa dell’errore sarebbe da ricondurre
interamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. Egli ritiene di
non avere commesso negligenza alcuna.
2.11. Secondo
consolidata giurisprudenza federale, la buona fede, posta a fondamento del
condono, non data dall'ignoranza del vizio giuridico. Il beneficiario delle
prestazioni non solo non deve avere agito con dolo, ma anche la grave
negligenza preclude la possibilità di ottenere il condono. Detto altrimenti la
buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a
torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente
dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona
che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento
scorretto è stato solo lievemente negligente. Il grado di diligenza richiesto è
valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che
è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218
consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021
del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,
consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid.
3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il
comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in
una violazione dell'obbligo di segnalare o informare, è presa in considerazione
anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021
del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29
ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
La giurisprudenza federale nega la buona fede in caso di calcoli
errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC
o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in
esso contenuto, errore facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1;
STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in
SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato
il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto
non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel
caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità
competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe
dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere
versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva
disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione
al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza
conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio
nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato
contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
Considerandi
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si
risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per
vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio
del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della
rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo
stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita
per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 (in un caso
ticinese), la Cassa aveva rifiutato nel 2014 all'assicurata (nata nel 1926) il
versamento di prestazioni PC informando la stessa che beneficiava del diritto
al rimborso di spese di cura per un massimo di CHF 25'000 dopo avere ammortizzato
l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. Dopo avere riconosciuto il
diritto al rimborso per tre anni consecutivi (dal 2017 al 2019), a seguito
dell’avvio di una procedura di revisione periodica nel dicembre 2018, la Cassa
ha calcolato nuovamente il diritto alle PC (dal 1° gennaio 2015) accorgendosi
di un errore commesso nel computo di interessi ipotecari. Con decisione del 3
giugno 2019 l’amministrazione ha quindi negato il diritto al rimborso delle
spese di invalidità e malattia e imposto all’assicurata la restituzione delle
prestazioni di cui aveva beneficiato. Il TCA ha respinto il ricorso
dell’assicurata che si è aggravata all’Alta Corte. Il TF ha ricordato alla
ricorrente i principi che reggono la materia e come non fosse decisivo il fatto
che avesse sempre collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto
informazioni. Rilevante era invece sapere se avesse potuto, nelle circostanze
concrete, accorgersi dell'errore di calcolo della Cassa e avesse dovuto
segnalare l’incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1). L’Alta Corte
ha in particolare evidenziato come per il rimborso riferito agli anni 2017 e
2018.
l’assicurata aveva ricevuto i fogli di calcolo contenenti l’errore della
Cassa ciò che escludeva di primo acchito la buona fede. Non diversamente per
gli altri anni di prestazione anche se, alle decisioni relative al rimborso
delle prestazioni, non era allegato il foglio di calcolo da cui emergesse
immediatamente l’errore della Cassa siccome tale dato desumibile da documento
trasmesso il giorno precedente. In queste condizioni, per il TF, la ricorrente
non poteva affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente
riconoscibile (cfr. consid. 6.2.). Sarebbe stato sufficiente confrontare i due
provvedimenti (cfr. consid. 6.3). L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e
respinto il ricorso. Con questo suo giudizio l’Alta Corte ha confermato
implicitamente la sua restrittiva prassi in materia.
2.12
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato la giurisprudenza sulla nozione
di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC,
la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento
della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare
oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.13
Nel caso concreto bisogna anzitutto
rilevare come i fogli di calcolo sono stati trasmessi all’assicurato, gli
stessi sono relativi al suo diritto alle PC, con l’avvertenza che "Il
calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati
mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni”. "L'obbligo
d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla “decisione
allegata". È dunque fatto chiaro obbligo al beneficiario di verificare,
controllare, e avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che
potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari.
In concreto, è indubbio che, sin dall'emanazione, il
12.
febbraio 2017, della prima decisione di concessione delle prestazioni
complementari retroattivamente dal 1° settembre 2016, la Cassa di compensazione
ha commesso un errore importante per il suo rilievo economico: essa ha ritenuto
le prestazioni LPP in favore del ricorrente limitate a CHF 6'077 in luogo degli
effettivi CHF 24'308 con una differenza di ben CHF 18'231, che manifestamente
non poteva sfuggire all’assicurato. Questa decisione, e le seguenti,
sono manifestamente errate e tale errore va ricondotto all’amministrazione che
ha ritenuto un importo sbagliato nonostante chiare indicazioni di segno diverso
fornite correttamente dall’assicurato. L'errata comprensione iniziale della
situazione economica del ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuirgli
indebitamente delle prestazioni e poi a chiederle in restituzione.
Come già evidenziato da questa Corte (STCA 33.2021.3 del 19 aprile
2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata
la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione da parte dei funzionari
dell'amministrazione nella evasione delle domande di prestazioni complementari.
Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune
informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati o quando, come
nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati,
corretti, da inserire nei fogli di calcolo. Una sua negligenza può portare
discapito, come in concreto, agli assicurati.
2.14
Nonostante l’errore iniziale sia
riconducibile all’amministrazione, è corretto, come rilevato dalla Cassa nella
decisione su opposizione, che l’assicurato – che meglio conosce la sua
situazione e l’entità dei suoi redditi - segnali eventuali errori,
rispettivamente interpelli la Cassa in merito ai calcoli eseguiti se sbagliati
o non congrui alle informazioni fornite. Per l’amministrazione il signor RI 1
avrebbe: "… potuto e dovuto interpellare la Cassa in merito a tale
anomalia del computo della rendita LPP per accertarsi che le prestazioni
concesse fossero rettamente dovute" (punto 6 pag. 5). In effetti
l’assicurato avrebbe subito dovuto accorgersi dell’importo errato della
pensione ritenuta dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG e segnalare
tale anomalia o chiederne ragione, questo specie siccome egli ben conosceva gli
importi ricevuti che correttamente aveva indicato all’amministrazione.
Come indicato l’errore era palese, evidente anche per
un profano cui fosse nota l’entità della rendita LPP versata. Questa
circostanza avrebbe dovuto indurre, come indicato, il ricorrente a rivolgersi
alla Cassa cantonale di compensazione (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
consid. 4.2).
L’esame del foglio di calcolo PC allegato alle
decisioni, eseguito con l'attenzione che può essere ragionevolmente
richiesta a una persona capace di discernimento in una situazione identica e
nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid.
4.2.2), avrebbe infatti rilevato un'incongruenza significativa fra
la rendita LPP percepita e quella inserita dall'amministrazione nel calcolo.
Tale differenza non poteva passare inosservata all'assicurato. Anche senza una
particolare conoscenza tecnica dei calcoli delle PC, il ricorrente doveva
notare la cifra riportata nelle sue entrate errata e reagire di conseguenza
(STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).
Per di più, il ricorrente non ha neppure reagito
durante più anni a seguito della notifica dei relativi fogli di calcolo, validi
per il diritto alle PC per l'anno seguente, allegati alle comunicazioni nel
mese di dicembre di ogni anno, quando anch'essi si fondavano manifestamente e
in maniera riconoscibile su uno stato di fatto che non corrispondeva alla
realtà. In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto, anche se aveva un livello
di formazione poco elevato, accorgersi del fatto che l'importo della sua
rendita LPP che vi figurava era inferiore all'ammontare ricevuto. La negligenza
di cui ha fatto prova nel controllo dei fogli di calcolo non può essere perciò
qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).
2.15
In conclusione, si
deve ritenere che, nonostante l'assicurato abbia correttamente informato la
Cassa di compensazione in merito ai suoi redditi, questo elemento non lo
liberava dal suo obbligo di verificare i fogli di calcolo ricevuti e di segnalare
rispettivamente informarsi presso l'amministrazione visto che la posta dei
redditi in base alla LPP era riportata in maniera palesemente errata (STF
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den
Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen
Ausgleichskasse veranlassen müssen.").
Ciò non è
avvenuto, e tale comportamento esclude la buona fede anche in assenza dell’obbligo
di informare (STF 9C_318/2021, consid. 3.2,
pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). La negligenza dimostrata
dal ricorrente nel controllo dei fogli di calcolo non può pertanto essere
qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).
D’altro canto l’assenza di buona
fede da parte dell'insorgente non può essere controbilanciata dall'errore dell'amministrazione
(STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio
2015, consid. 3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA
39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015,
consid. 2.16). Non si dimentichi di l’assicurato ha beneficiato di prestazioni
non dovute a seguito dell’errore commesso dalla Cassa. Va ribadito ancora che,
per negare la buona fede, non è necessario un comportamento doloso né
fraudolento dell’assicurato (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1;
STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui
ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre
2019, consid. 2.9; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015, consid. 2.13; STCA
39.2012.10
del 15 aprile 2013, consid. 2.15).
2.16
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la Cassa cantonale non ha dunque violato l'art.
25.
LPGA ritenendo una negligenza grave del ricorrente e concludendo che le
condizioni per riconoscere un condono non erano realizzate. Mancando la prima
condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare il
presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA. Al
ricorrente va perciò negato il condono dell'importo di CHF 47'217,40 da
restituire, il ricorso è respinto senza carico di tasse e spese la cui
percezione non è prevista (art. 61 lett. fbis
LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022
del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti