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Decisione

33.2022.2

Cancellazione D d'usufrutto=rinuncia di reddito.Se poi immobile viene venduto,l'ipotetico reddito del D d'usufrutto=valore locativo.Se l'usufruttuario rinuncia al D sull'immobile in cambio di usufrutto sul ricavato,il reddito a cui ha rinunciato=interessi sul valore venale=tasso medio x obbligazioni

4 aprile 2022Italiano62 min

(art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Source ti.ch

Incarto

n.

33.2022.2

TB

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dal 1° gennaio 2003 (doc. 2) RI

1, 1936, è stato al beneficio di prestazioni complementari e nel calcolo del

diritto la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare computato, nel

fabbisogno, gli interessi ipotecari, le spese di manutenzione di fabbricati e la

pigione annua lorda, mentre fra i redditi non privilegiati il valore locativo

della proprietà in usufrutto.

1.2. Nell'ambito della revisione

periodica dell'anno 2015 (doc. 34), il 27 gennaio 2015 (doc. 34-7/20) l'assicurato

ha trasmesso alla Cassa di compensazione l'istanza del 4 aprile 2012 (doc.

1-20/72) di cancellazione del diritto di usufrutto vita natural durante sulla

PPP 20714 alla part. n. 5 RFD __________, istituito dalla moglie con testamento

pubblico poco prima di morire e iscritto a registro fondiario il 27 settembre

2002 (doc. 1-13/72).

Nella decisione del 4 febbraio 2015 (doc. 36) l'amministrazione ha

ancora computato degli interessi ipotecari (Fr. 7'450.-), delle spese di

manutenzione (Fr. 2'475.-) e l'usufrutto (Fr. 9'900.-), ritenendo degli importi

più contenuti rispetto agli anni precedenti. La pigione era invece rimasta

immutata (dal 2008 Fr. 13'200.-).

1.3. Il 31 dicembre 2018 (doc. 47)

la Cassa di compensazione ha avviato una nuova revisione periodica delle

prestazioni complementari e il 21 ottobre 2019 (doc. 54) ha chiesto all'assicurato

se beneficiava ancora del diritto d'usufrutto o, se vi avesse rinunciato, di

trasmettere copia del relativo atto notarile. Il 22 novembre 2019 (doc.

55-1/22) egli ha inviato nuovamente l'istanza di cancellazione del diritto di

usufrutto del 4 aprile 2012 (doc. 55-21/22).

1.4. Nell'ambito della revisione

periodica iniziata il 15 dicembre 2019 (doc. 62), l'amministrazione ha raccolto

il 29 marzo 2021 (doc. 83), per il tramite dell'Ufficio stima, la valutazione

al valore venale al 2012 del foglio PPP 20714 part. n. 5 RFD di __________ e

del relativo reddito immobiliare al valore di mercato.

Il 16 aprile 2021 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha emesso

una decisione di restituzione di PC dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 di Fr.

3'292.-, non avendo l'assicurato più avuto diritto alle prestazioni

complementari e al rimborso del premio di assicurazione malattia a seguito del

computo della rinuncia al diritto di usufrutto e all'adeguamento della rendita

estera.

1.5. Il 15 maggio 2021 (doc. III/2)

l'assicurato si è opposto al rifiuto delle PC, rilevando che la PPP oggetto

dell'usufrutto era di proprietà della sua defunta seconda moglie, la quale l'aveva

acquistata con i suoi risparmi e l'aveva donata a suo (di lui) figlio,

riservando erroneamente al coniuge l'usufrutto in luogo del diritto di

abitazione. Poiché il figlio non poteva permettersi di mantenere da solo la

casa con l'ipoteca e le varie spese, l'assicurato gli pagava una piccola

pigione, finché nel 2016 suo figlio ha venduto la casa in cui egli viveva. L'assicurato

ha perciò affermato che non si è mai spossessato dell'immobile a favore del

figlio impoverendosi, giacché la PPP era della moglie.

Da quanto precede il diritto di usufrutto non deve essere

considerato quale reddito, poiché egli non si è mai spossessato della PPP e con

la vendita non poteva in ogni caso beneficiarne.

In pari data (doc. III/2), l'assicurato ha chiesto il condono dell'importo

da restituire, avendo agito in buona fede e non essendo finanziariamente in

grado di farvi fronte.

1.6. Con decisione su opposizione

del 28 gennaio 2022 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

rilevando che in sede di revisione periodica per l'anno 2019 ha appurato che

nella precedente revisione periodica per l'anno 2015 l'assicurato aveva

comunicato l'avvenuta cancellazione del diritto di usufrutto, ma essa ha

erroneamente riportato il valore locativo a titolo di usufrutto anziché il

valore locativo di mercato. Infatti, la cancellazione del diritto d'usufrutto, avvenuta

il 4 aprile 2012, costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC, così come pure previsto dal N. 3482.12 DPC.

La Cassa ha quindi interpellato l'Ufficio stima per determinare il

valore di reddito conseguibile con la locazione dell'immobile, che è stato

stabilito in Fr. 28'800.-. Pertanto, al netto delle spese di manutenzione (20%

di Fr. 28'800.-) e degli interessi ipotecari (Fr. 7'450.-), essa ha

considerato a titolo di ricavi d'usufrutto l'importo di Fr. 15'590.- contro i

precedenti Fr. 9'900.-. Quale reddito andava dunque conteggiata una rinuncia di

Fr. 15'590.-.

Rifacendosi poi alla lettera del testamento del 18 gennaio 2002

della sua defunta moglie, l'amministrazione ha rilevato come la volontà della

testatrice fosse chiaramente la concessione di un usufrutto vita natural

durante a favore del marito e non di un diritto di abitazione, tanto che il 23

settembre 2002 è stata fatta istanza di iscrizione a registro fondiario di

successione ereditaria con diritto d'usufrutto vita natural durante.

Considerato che la cancellazione di tale diritto è avvenuta senza

un obbligo legale o una valida contropartita, la Cassa ha dunque computato ugualmente

nel calcolo PC dell'assicurato il relativo valore.

Sull'istanza di condono l'amministrazione ha infine osservato che

si pronuncerà unicamente al momento in cui la decisione di restituzione sarà

cresciuta in giudicato.

1.7. Con ricorso del 25 febbraio

2022 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato dal figlio RA 1, ha contestato il

calcolo che prevede dal 1° maggio 2020 l'annullamento della prestazione

complementare e del sussidio di cassa malati.

Il ricorrente ha evidenziato di avere rinunciato al diritto di

usufrutto poiché, per motivi di salute, ha dovuto lasciare la casa su più piani

(doc. A2) e trasferirsi in un appartamento, la cui pigione ammontava a circa

Fr. 14'000.- all'anno (doc. A1). Egli ha osservato che pur avendo l'usufrutto,

era impensabile ritenere che dovesse obbligatoriamente continuare a vivere

nella PPP se ciò risultava impossibile per motivi di salute. Avendo deciso di

locare la PPP a terzi per una pigione di Fr. 26'400.- annui, è stato logico

cancellare l'usufrutto, non per impoverirsi volontariamente, ma visto l'evolversi

della situazione. Questo immobile è poi stato venduto il 26 agosto 2016,

pertanto da quel momento non avrebbe più in ogni caso potuto beneficiare dell'usufrutto.

Non è quindi possibile calcolare un usufrutto su un bene che non è più di

proprietà del figlio, il quale, a prescindere dall'usufrutto, aveva tutti i

diritti di vendere l'immobile essendo per lui diventato insostenibile l'onere

finanziario della casa.

Ad ogni modo, anche se si volesse ritenere che con la rinuncia di

usufrutto l'assicurato sarebbe incorso in maggiori oneri legati all'affitto, il

suo impoverimento annuo dovuto all'affitto sarebbe di Fr. 14'000.- all'anno e

non di Fr. 28'800.- come ritenuto.

Infine, il calcolo dell'ipotetico valore dell'usufrutto è

superiore al valore di mercato, visto che il figlio aveva locato l'immobile a

Fr. 26'400.- all'anno e quindi, semmai, va considerato tale importo.

1.8. Nella risposta del 14 marzo

2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere

il ricorso, ribadendo come la volontà della testatrice fosse chiaramente quella

di lasciare all'assicurato un diritto d'usufrutto ai sensi dell'art. 745 CC e

tale volontà non può oggi essere rovesciata.

Per l'amministrazione, indipendentemente dal fatto che, per motivi

di salute, il ricorrente non poteva più abitare nell'immobile, la cessione del

diritto d'usufrutto avvenuta nel 2012 deve essere ritenuta come una rinuncia ai

sensi dell'art. 11a cpv. 2 nLPC e dell'art. 15e cpv. 1 nOPC-AVS/AI, avendo l'usufruttuario,

oltre all'uso del bene, anche il diritto al godimento degli utili derivanti

dalla proprietà.

Infine, in merito alla tesi avanzata dal ricorrente secondo cui,

essendo stato venduto l'immobile nel 2016 non era possibile considerare l'ipotetico

guadagno dell'abitazione siccome non più di proprietà del figlio, la Cassa ha

osservato che questo dettaglio non ha alcuna importanza, giacché la rinuncia

del diritto d'usufrutto che, se mantenuto, avrebbe permesso all'assicurato di

godere vita natural durante dei benefici dell'immobile, è stata conclusa

gratuitamente e senza controprestazione adeguata.

1.9. Il ricorrente ha ribadito il

24 marzo 2022 (doc. V) di non concordare con il computo di un diritto di

usufrutto su un bene di proprietà di terze persone, chiedendone lo stralcio e ha

indicato che la sua cancellazione è avvenuta per potere vendere l'immobile

(doc. V/1-4).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio

quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;

Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.

225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il

22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente

Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma

delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Si rileva che in caso di modifica della legge, il

diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni

particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398

consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010,

consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di

uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF

8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento

del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione

complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare

annua.

Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica

del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari

che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma

delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art.

10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni

transitorie della modifica del 22 marzo 2019.

In concreto, per il diritto alle PC fino al

31 dicembre 2020 fanno senza dubbio stato le norme vigenti fino all'entrata in

vigore della Riforma delle PC, mentre le modifiche del 22 marzo 2019 sono

applicabili per il diritto alle PC per il 2021, giacché dal calcolo effettuato

dalla Cassa cantonale di compensazione in base al vecchio e al

nuovo diritto è risultato per l'assicurato un diritto più elevato in

applicazione delle nuove norme.

Ad ogni modo, alla base dell'oggetto della lite v'è una tematica

-la rinuncia di reddito - che non è concettualmente mutata nel tempo.

2.3. Oggetto del contendere è la

verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa

cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni

complementari apparentemente versate in maniera erronea dal 1° maggio 2020 al 30

aprile 2021, che la Cassa ha calcolato essere di Fr. 3'292.-. Per fare ciò, occorrerà

in primo luogo esaminare il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° maggio 2020.

2.4. L'art.

25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo

è determinante.

Fatti

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010

EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito

che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di

prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò

il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr.

consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni

sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano

adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale

della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF

126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre

2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF

U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e

quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l'assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA

32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità

giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di

una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare

una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la

riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di

controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. In specie,

dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia che il 4/27 aprile

2012 (doc. 55-21/22) l'assicurato aveva rinunciato al diritto di usufrutto di

cui beneficiava sulla PPP 20'714 al fondo base n. 5 RFD di __________, con

decisione formale del 16 aprile 2021 (doc. III/3) la Cassa cantonale di

compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari

dal 1° maggio 2020.

Concretamente, così come risulta dai fogli di calcolo allegati, ha

deciso che dal 1° maggio 2020 l'interessato aveva diritto alle prestazioni

complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza,

poiché nei redditi ha computato un ricavo da usufrutto maggiore (Fr. 15'590.- contro

Fr. 9'900.- determinati negli anni passati).

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta

l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, gli ha chiesto la restituzione della somma di

Fr. 3'292.- erroneamente versata da quel momento fino al 30 aprile 2021. Tale

ammontare corrisponde alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni

complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo, ritenuto come l'interessato

le avesse già comunicato nel novembre 2019 (doc. 55) che tale diritto era stato

cancellato dal registro fondiario, ma l'amministrazione ha erroneamente omesso

di ricalcolare già allora il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato

e se ne è accorta soltanto oltre un anno dopo.

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le

persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto

sociale;

b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3

lettera d.

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e

il suo cpv. 3, nel vecchio e nel nuovo tenore, riconosce sia alle persone che

vivono che a quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, in particolare le

" b. spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza

del ricavo lordo dell'immobile;".

L'art. 11 LPC enumera

esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili

(cpv. 1) v'erano:

"

b. i proventi della sostanza

mobile e immobile;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha

rinunciato;".

mentre il nuovo art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati come

reddito, per ciò che qui interessa:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile,

incluso il valore annuo di un

usufrutto o di un diritto di abitazione oppure

il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle

prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste

prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di

queste persone;".

L'art. 12 sul valore locativo e l'art. 16 OPC-AVS/AI relativo alle

spese sono rimasti invariati con la Riforma delle PC.

Per l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione

occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente

dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Secondo l'art. 12 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se tali criteri non esistono,

sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.

Per l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese di manutenzione di

fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale

diretta fissato dal Cantone di domicilio.

Giusta l'art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se la legislazione fiscale

cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta

federale diretta.

Dal 1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC

relativo al computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha

rinunciato, siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a LPC, che al cpv.

2 prevede:

" Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o

contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente

tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come

reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.".

In pari data è stato altresì introdotto l'art. 15e OPC-AVS/AI

relativo alla rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione.

Giusta l'art. 15e cpv. 1 nOPC-AVS/AI, se una persona rinuncia

volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo

del medesimo va computato quale reddito.

Per l'art. 15e cpv. 2 nOPC-AVS/AI, il valore annuo corrisponde al

valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto

di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto

o il diritto di abitazione.

2.7. Nella decisione impugnata, la

Cassa ha computato all'insorgente dei ricavi da usufrutto di Fr. 15'590.- sotto

forma di diritto di usufrutto a cui ha rinunciato.

L'amministrazione ha ritenuto che poiché nel 2012 è stato

cancellato dal registro fondiario il diritto d'usufrutto vita natural durante iscritto

nel 2002 a favore del ricorrente, lo stesso deve lasciarsi imputare a titolo di

rinuncia giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e l'art. 11a cpv. 2 nLPC il

relativo valore trattandosi di un reddito della sostanza.

Riferendosi alla giurisprudenza (STF 9C_589/2015 del 5 aprile

2016) e alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (N.

3482.12), la Cassa di compensazione si è basata sul valore di reddito

effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile stabilito dall'Ufficio

stima (Fr. 28'800.-) e da tale importo ha dedotto le spese di manutenzione (20%

di Fr. 28'800.-) e l'interesse ipotecario (Fr. 7'450.-).

Per l'insorgente, invece, nessun ricavo da usufrutto deve essergli

computato, poiché il figlio ha venduto l'immobile nel 2016 ed egli non può più

beneficiare di tale servitù. Pertanto, l'assicurato non si è volontariamente

impoverito e non si può dunque calcolare un usufrutto su un bene che non è più

di proprietà del figlio.

Inoltre, semmai, l'ammontare del suo impoverimento annuo dovuto

all'affitto sarebbe di Fr. 14'000.- e non di Fr. 28'800.-.

2.8. È indubbio che con istanza

del 23 settembre 2002 (doc. 1-13/72) il figlio del ricorrente ha chiesto l'iscrizione

a registro fondiario della proprietà per trapasso per successione della PPP 20'714

al fondo base n. 5 RFD di __________ e di un diritto di usufrutto vita natural

durante sulla stessa a favore del padre RI 1.

Tali erano infatti le chiare volontà testamentarie del 18 gennaio

2002 (doc. 1-20/72) della proprietaria dell'immobile, moglie dell'assicurato,

che gli ha lasciato il diritto di usufrutto vita natural durante della quota di

comproprietà sull'immobile che era la loro abitazione familiare ("Meinem Ehemann RI 1 hinterlasse ich für die Dauer

seines natürlichen Lebens das Recht zur Nutzniessung des

Immobiliar-Miteigentumanteils an dem in __________ (auf dem zugrundeliegenden

Grundstück Nr. 5 RFD) befindlichen Stockwerkeigentum 20'714").

Occorre pertanto esaminare quali ripercussioni ha il diritto di

usufrutto dal profilo del diritto alle prestazioni complementari.

2.9. Giusta l'art. 745 CC,

" 1

L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera

sostanza.

2 Esso attribuisce all'usufruttuario

il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione.

3 L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere

limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.".

L'usufrutto è un diritto reale limitato, più precisamente una

servitù, che conferisce ad una determinata persona - fisica o morale, sia essa

anche il nudo proprietario stesso, ciò che gli permette di conservare l'uso e

il godimento della cosa gravata da usufrutto se l'aliena (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, 4a ed. Berna 2012, n. 2404 e nota n. 5) -, un

diritto d'uso e di pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1

CC). Esso si distingue così sia dalle altre servitù personali sia dalle servitù

prediali che, tutte, conferiscono ai loro titolari soltanto certe facoltà di

utilizzo e di godimento (artt. 730, 779, 780 et 781 CC). Le parti possono

tuttavia riservare al nudo proprietario certe facoltà di uso o di godimento

(art. 745 cpv. 2 CC: "salvo contraria

disposizione"). L'usufrutto non comporta per l'usufruttuario il

diritto di disporre dell'oggetto gravato, né di fatto né di diritto (DTF 122 V

394 consid. 6; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1; Steinauer,

op. cit., Tome III, n. 2405).

In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei

confronti di qualsiasi persona (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6a ed. Berna

2019, n. 23 segg.).

L'usufrutto è una servitù personale propriamente detta, che è

indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Ne discende che l'usufrutto,

come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758

CC) se non si tratta di un diritto strettamente personale, per esempio tramite

la conclusione di un contratto di locazione con conseguente percezione della

pigione (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Esso di differenzia dal diritto d'abitazione, che è pure

incedibile, ma è inoltre un diritto strettamente personale (art. 776 cpv. 2

CC).

Il diritto d'usufrutto non è nemmeno trasmissibile: non passa agli

eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer,

op. cit., Tome III, n. 2402 e n. 2403, n. 2438a, n. 2497).

L'usufruttuario non deve domandare il consenso al nudo

proprietario per locare l'immobile. In effetti, questo diritto trova il suo

fondamento nella legge, all'art. 758 CC; si tratta di un diritto intrinseco

alla qualità di usufruttuario - il beneficiario di un diritto di abitazione non

ha il diritto di cedere l'uso del suo diritto.

Tuttavia, in virtù dell'art. 745 cpv. 2 CC, le parti possono

escludere per convenzione questo diritto. Esse possono farlo nell'atto

costitutivo, al momento della costituzione dell'usufrutto; questa convenzione è

allora sottoposta alla forma autentica.

Le parti possono anche farlo in seguito con la forma scritta,

poiché si tratta in un certo senso di una rinuncia parziale.

Se le parti hanno escluso il diritto per l'usufruttuario di locare

l'immobile, quest'ultimo avrebbe bisogno del consenso del nudo proprietario per

potere rilocare l'immobile.

Se l'usufruttario loca l'immobile malgrado il divieto che gli è

stato fatto, il nudo proprietario può opporsi a questa locazione, visto che ha

avuto luogo senza diritto dato che l'usufruttario non aveva il potere di locare

l'oggetto (Alexandra Farine Fabbro,

L'usufruit immobilier, 2000, pagg. 149 e 150; Alexandra

Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC I, 2010, 7 e 8 art. 758).

Quando l'esercizio dell'usufrutto è stato ceduto, il cedente non

ha nessun diritto reale sulla cosa, ma solo un diritto personale contro l'usufruttuario

(Steinauer,

op. cit., Tome III, n. 2438c).

L'atto costitutivo dell'usufrutto può sopprimere espressamente la

facoltà per l'usufruttuario di cedere l'esercizio del suo diritto (art. 758

cpv. 1 CC: "il cui diritto non abbia un

carattere strettamente personale"). Il carattere strettamente

personale dell'usufrutto può anche essere dedotto dall'atto costitutivo per

interpretazione rispettivamente può risultare dalle circostanze. Il solo fatto

che l'usufrutto abbia un'origine successoria non è sufficiente a dargli un

carattere strettamente personale, anche nel caso dell'art. 473

CC (Steinauer,

op. cit., Tome III, n. 2438b; Roland Müller,

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a ed. 2019, n. 2 ad art. 758).

L'usufrutto può essere costituito da un atto

giuridico o risultare dalla legge.

L'usufrutto costituito da un atto giuridico è il

caso previsto dall'art. 746 cpv. 1 CC ("Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione all'usufruttuario

se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro fondiario se si

tratta di fondi.") e, come per ogni costituzione

di diritto reale per atto giuridico, l'usufrutto deve fondarsi su un titolo d'acquisto,

seguito da un atto d'acquisto (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2416).

Il titolo d'acquisto può essere un contratto

costitutivo di usufrutto oppure una disposizione per causa di morte portante su

un legato di usufrutto (art. 484 cpv. 2 CC, art. 473 CC, art. 530 CC).

Il contratto costitutivo è sottoposto alla forma

autentica se l'usufrutto porta su un immobile (art. 746 cpv. 2 CC: "Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e

per l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la

proprietà." ed art. 657 CC); la forma scritta è

tuttavia sufficiente se la costituzione dell'usufrutto è prevista in un

contratto di patto successorio (art. 634 cpv. 2 CC; Steinauer,

op. cit., Tome III, n. 2418).

L'atto d'acquisto esige un atto di disposizione e,

di principio, un atto materiale appropriato (iscrizione a RF o trasferimento

del possesso).

Per quanto concerne gli immobili, l'atto di

disposizione consiste nella dichiarazione del proprietario con la quale egli

richiede l'iscrizione dell'usufrutto a registro fondiario; l'usufrutto nasce

con l'iscrizione nel libro mastro (art. 746 cpv. 1 CC). Non

è invece necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto

del diritto (Steinauer,

op. cit., Tome III, n. 2419 e n. 2419a).

L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra

le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di

acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il

beneficiario ha unicamente un credito tendente alla costituzione della servitù

(Steinauer,

op. cit., Tome II, 4a ed. 2012, n. 2224).

Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre

prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,

op. cit., Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal

giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono

più tardi (art. 757 CC, Steinauer,

op. cit., Tome III, n.

2437).

Le cause di cessazione dell'usufrutto e del diritto di abitazione

sono comuni e previste agli artt. 748 a 750 CC: una convenzione di cessazione,

la cessazione alla domanda dell'usufruttuario, la morte dell'usufruttuario o lo

scioglimento della persona giuridica titolare dell'usufrutto, la decorrenza del

termine, la perdita totale della cosa gravata o altre cause d'estinzione.

Di principio, il non utilizzo del suo diritto da parte dell'usufruttuario

non mette fine all'usufrutto; in effetti, l'usufruttuario non è

obbligato ad esercitare il suo diritto. Inoltre, il diritto svizzero non

conosce la prescrizione estintiva in caso di non utilizzo da parte del

beneficiario di una servitù.

Il non utilizzo può talvolta essere compreso come una rinuncia

tacita. Le condizioni per ammettere una volontà di rinuncia sono tuttavia molto

severe. In altre parole, occorre che la volontà di rinunciare al diritto sia

manifesta; ciò è il caso se l'usufruttuario non reagisce agli atti del nudo

proprietario che rendono impossibile l'esercizio del suo diritto. Se si ammette

una tale volontà, il nudo proprietario potrà ottenere la radiazione dell'usufrutto

utilizzando l'art. 975 CC per analogia. In caso contrario, il non utilizzo non

comprova l'estinzione dell'usufrutto; il nudo proprietario dispone comunque del

suo diritto di opposizione o del suo diritto di pretendere delle garanzie nel

caso in cui i suoi diritti sarebbero messi in pericolo dal non utilizzo dell'usufrutto.

Inoltre, se l'usufruttuario non esercita il suo diritto perché

tale diritto non gli è più utile, il nudo proprietario non potrà di

principio domandare la radiazione dell'usufrutto sulla base dell'art. 736 CC.

In effetti, considerato che il diritto di usufrutto è cedibile, l'usufruttuario

avrà sempre un interesse a conservare il suo diritto e a beneficiare dei

redditi della cessione, come per esempio le pigioni (Alexandra Farine Fabbro, L'usufruit immobilier, 2000, pagg.

216 e 217; Alexandra Farine Fabbro,

in: Commentaire romand, CC I, 2010, nn. 14-16 ad art. 748).

Per quanto concerne specificatamente le prestazioni complementari,

una radiazione in caso di degenza in casa anziani non può avvenire

quando si tratta di un usufrutto.

A tale proposito, la giurisprudenza precisa che l'impedimento per

dei motivi di salute per il richiedente di esercitare l'usufrutto di cui è

titolare non giustifica di escludere il valore di questo diritto dal

calcolo dei redditi determinanti. In effetti, l'assicurato è

libero di trasferire a un terzo l'esercizio del suo usufrutto (STF P 43/99 del

2 marzo 2000: "qu'il n'est dès lors pas discutable qu'elle s'est dessaisi d'un

revenu; que l'empêchement pour l'intéressée d'exercer l'usufruit dont elle

titulaire pour des raisons de santé ne justifie pas d'exclure la valeur de ce

droit du calcul de son revenu déterminant; qu'en effet, il était loisible à l'assurée

de transférer à un tiers l'exercice de son usufruit (art. 758 CCS);"; STF 9C_599/2014

consid. 4.1.1).

2.10. Va evidenziato come la LPC

stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione

complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha

effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non

dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non

il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia

sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in

cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o

a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a

determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o

non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V

205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003

EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique

VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173

consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)

o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.

225 consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC

(art. 11a nLPC)

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare

che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere

ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in

passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità

(DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed.2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e

ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due

condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente

(SVR 2006 EL Nr. 2).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha

osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente

inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di

ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è

in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il

sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente

disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in

passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita",

DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza

deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è

privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in

maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era

molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF

146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha

riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in

discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore,

prevista per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in

particolare art. 11a nLPC).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il

computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato

nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre

cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal

proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la

rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF

120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010

del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della

Considerandi

rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta

valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di

retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289;

STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio

2009.

consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99

del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC,

la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a

delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve

prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia

corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il

fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di

denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia

alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad

un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato

che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso

modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti

computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato,

essendo computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N.

3481.01

DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS,

valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020).

2.11

A proposito

della cancellazione del diritto di usufrutto del ricorrente sulla PPP 20'714

alla part. n. 5 RFD di __________, avvenuta il 27 aprile 2012 (doc. 55-21/22),

occorre osservare che la rinuncia al diritto d'usufrutto su un immobile

senza obbligo giuridico né controprestazione adeguata costituisce una rinuncia

di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e l'art. 11a cpv. 2 nLPC, che

giustifica l'imputazione di un reddito fittizio all'avente diritto.

Come per l'usufruttuario che resta titolare del suo diritto, a colui

che se ne spossessa senza controprestazione adeguata non va però imputato un

reddito fittizio sotto forma di una frazione del valore capitalizzato del diritto

d'usufrutto. Il reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come

una rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla PC e non, in seguito alla

capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità di

ammortamento di Fr. 10'000.- in virtù dell'art. 17a OPC-AVS/AI (DTF 122 V 394 =

Pratique VSI 1997 pag. 138; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STF 8C_68/2008

del 27 gennaio 2009, consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6; STFA P 16/00 del 21

dicembre 2001; STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014; STCA 33.2012.21 del 15 maggio

2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012; Michel

Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 182, n. 124 ad art. 11).

Per determinare il reddito di cui l'assicurato si è spossessato,

occorre esporre l'evoluzione della giurisprudenza federale più significativa sull'argomento.

2.12

Nella STFA P 58/00 del 18

giugno 2003, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito sul

caso di un assicurato che nel 1995 ha trasferito alla figlia la proprietà di un

immobile contro l'assunzione dei debiti ipotecari e la concessione di un

usufrutto a vita.

Oltre al computo sia della rinuncia di sostanza capitalizzando il diritto

d'usufrutto partendo dal valore locativo, dedotti gli interessi ipotecari e le

spese forfettarie di manutenzione dell'immobile, sia del relativo reddito

ipotetico (cfr. consid. 5.1), l'Alta Corte ha giudicato che il consenso dato

dall'assicurato, prima che la figlia vendesse l'immobile nel 1996, a cancellare

il suo diritto d'usufrutto dal registro fondiario, doveva essere pure preso in

considerazione quale azione di rinuncia. L'ipotetico reddito del diritto d'usufrutto

computabile nella determinazione delle PC ammontava al valore locativo, a cui

andavano dedotti gli interessi ipotecari e il forfait per le spese di

manutenzione (cfr. consid. 5.3: "Der bei der EL-Ermittlung anrechenbare

hypothetische Nutzniessungsertrag beläuft sich im Hinblick auf den Mietwert von

Fr. 24'000.- sowie auf die hievon in Abzug zu bringenden Hypothekarzinsen von

Fr. 13'615.- (…) und den Pauschalabzug für die Gebäudeunterhaltskosten von Fr.

4800.- auf Fr. 5585.-.").

Nel caso giudicato dal Tribunale federale il 27 gennaio 2009 (8C_68/2008

= SVR 2009 EL Nr. 6), l'assicurata era usufruttuaria di un immobile dal decesso

del marito nel 1990 e i suoi quattro figli ne avevano la nuda proprietà. Abitando

dal dicembre 2004 in una casa per anziani, nel 2005 i figli hanno venduto al

prezzo di Fr. 640'000.- l'immobile di cui l'assicurata era usufruttuaria ed

essa ha rinunciato al suo diritto sull'immobile in cambio di un usufrutto sul ricavato

della vendita. Il saldo netto dopo l'imposta è stato depositato su un conto

bancario remunerato da un interesse annuo di Fr. 2'160.-, al tasso dello 0,375%

nel 2005, mentre negli otto anni precedenti la vendita l'assicurata aveva

incassato una pigione annua media di Fr. 39'922.-, compreso il valore locativo

di Fr. 7'200.- dell'abitazione che ha occupato fino a dicembre 2004, dopo

deduzione delle spese di manutenzione dell'immobile.

Per i giudici cantonali, rinunciando al diritto di usufrutto l'assicurata

aveva rinunciato a un reddito di Fr. 39'922.-, che le era stato quindi

computato a titolo di redditi fittizio.

Per i figli ricorrenti, invece, l'assicurata non si era

spossessata di un reddito, visto che era diventata l'usufruttuaria del ricavato

della vendita dell'immobile gravato. Ad ogni modo, il valore della rinuncia avrebbe

dovuto essere fissato riferendosi non al valore locativo dell'immobile gravato,

ma all'interesse sul valore venale di questo immobile (cfr. consid. 3).

Il Tribunale federale ha stabilito che per determinare il reddito a

cui l'assicurato ha rinunciato, occorreva considerare un reddito fittizio

corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava

l'usufrutto e rinunciare alla soluzione adottata dai giudici cantonali, che si

sono fondati sulla STFA P 58/00 del 18 giugno 2013, in cui un reddito fittizio

corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato

preso in considerazione dopo la rinuncia. L'Alta Corte ha spiegato che questo

procedimento porterebbe a una disparità di trattamento tra colui che cede

gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia

semplicemente all'usufrutto di cui è titolare. Il secondo si vedrebbe imputare

un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il

primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che

sarebbe preso in considerazione (cfr. consid. 4.2.3).

La nostra Massima Istanza ha poi affermato che determinare l'interesse

sul valore venale dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse

medio sui depositi a risparmio non terrebbe sufficientemente in considerazione

la circostanza che l'importo del valore venale dell'immobile sul quale portava

l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, visto che il beneficiario

non è supposto intaccare regolarmente la sostanza per i suoi bisogni correnti.

Ritenuto invece che l'usufruttuario dispone per tutta la vita del reddito della

sostanza immobilizzata ricavata dalla vendita della casa, occorre piuttosto

calcolare il reddito fittizio imputato all'ex usufruttuario basandosi sul tasso

di interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al tasso

dell'anno precedente quello della concessione della PC (cfr. consid. 4.2.3). Il

tasso d'interesse medio sui depositi a risparmio è invece valido in caso di rinuncia

di sostanza per determinare l'ipotetico rendimento della sostanza alienata da

computare nei redditi determinanti, unitamente a una frazione (1/10 o 1/15) del

valore del bene (cfr. consid. 4.2.2).

La scrivente Corte si è fondata su quest'ultima giurisprudenza per

giudicare nelle STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014 - con STF 9C_534/2014 del 19

agosto 2014 il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile -, STCA

33.2012.21

del 15 maggio 2013 e STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012.

Anche Michel Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, edito nel 2015, ha riproposto la soluzione adottata dal Tribunale

federale nella STF 8C_68/2008 per calcolare il valore della rinuncia a un

usufrutto o a un diritto d'abitazione (pag. 182, n. 124 ad art. 11) e ha osservato

che il metodo di prendere in considerazione il valore locativo, così come

continuava a essere previsto ai NN. 3482.12 e 3482.13 DPC, non poteva più

essere seguito.

Con la successiva STF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016, l'Alta Corte

ha riassunto la giurisprudenza in materia di rinuncia a un diritto d'usufrutto

ricordando le sentenze P 58/00 e 8C_68/2008.

Dal decesso del marito l'assicurata era usufruttuaria di un

immobile e i tre figli ne avevano la nuda proprietà. Dal 2012 in casa anziani,

la Cassa di compensazione le ha riconosciuto le PC computando il valore

locativo dell'immobile a titolo di reddito. Nel 2013 i figli hanno venduto a

Fr. 410'000.- l'immobile di cui l'assicurata era usufruttuaria, la quale ha beneficiato

di un usufrutto sul prodotto netto della vendita, ossia Fr. 300'000.-.

La Cassa ha fissato le prestazioni complementari a un importo

inferiore tenendo conto di un reddito dell'usufrutto di Fr. 11'520.- annui (Fr.

14'400.- corrispondenti al valore locativo, meno Fr. 2'880.- di spese di

mantenimento forfettarie dell'immobile) e le ha chiesto la restituzione di Fr.

5'340.-.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso, ha annullato la

decisione e ha rinviato gli atti alla Cassa per una nuova decisione ai sensi

dei considerandi.

La Cassa di compensazione si è rivolta al Tribunale federale, che

ha respinto il suo ricorso.

L'assicurata ha dato il suo consenso alla vendita dell'immobile di

cui era usufruttuaria nel giugno 2013 e ha dichiarato di ricevere in

contropartita gli interessi bancari portanti sul ricavato della vendita. I

giudici cantonali hanno considerato che la rinuncia da parte dell'assicurata al

suo usufrutto, ossia a una fonte di reddito, costituiva una rinuncia ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Fondandosi sulla STF 8C_68/2008 del 27 gennaio

2009, essi hanno ritenuto che il valore della rinuncia da prendere in

considerazione doveva essere determinato in funzione della differenza fra gli

interessi realmente percepiti dall'assicurata a seguito della rinuncia al suo

usufrutto e gli interessi sul valore venale dell'immobile di cui era stata

usufruttuaria; in tal caso era opportuno riferirsi al tasso medio per le obbligazioni

e i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello dell'ottenimento

delle prestazioni complementari. I primi giudici hanno perciò rinviato la causa

alla ricorrente per determinare l'importo delle prestazioni complementari e, semmai,

l'importo della restituzione alla luce di queste istruzioni (cfr. consid.3.1).

La ricorrente ha contestato il metodo ritenuto dall'autorità

giudiziaria cantonale per determinare il valore della rinuncia risultante dalla

rinuncia di usufrutto in applicazione della STF 8C_68/2009 del 27 gennaio 2009.

Essa ha fatto riferimento al N. 3482.12 DPC, secondo cui il valore annuo dell'usufrutto

a cui si è rinunciato corrisponde al valore locativo, dopo deduzione dei costi

che l'usufruttuario si è assunto o avrebbe dovuto assumersi con l'usufrutto (in

particolare, gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione dell'immobile).

Per la Cassa, si avrebbe così un reddito netto di Fr. 11'520.- all'anno (Fr. 14'400.-

lordo annuo) e applicando il tasso di interesse medio per le obbligazioni e i

buoni di cassa in Svizzera (1,68% nel 2012 e 1,52% nel 2013) al prezzo di

vendita netto dell'immobile (Fr. 300'000.-), il rendimento annuo che sostituiva

l'usufrutto sarebbe ammontato a Fr. 5'040.- nel 2012 e a Fr. 4'560.- nel 2013.

Ne sarebbe risultata una rinuncia volontaria di Fr. 6'960.- (Fr. 11'520 - Fr. 4'560),

che andava presa a carico dalle PC (cfr. consid. 3.2).

L'assicurata ha osservato che il Tribunale cantonale ha applicato

correttamente la sentenza 8C_68/2008 e ha considerato a giusto titolo che il

valore della rinuncia da prendere in considerazione corrispondeva alla

differenza fra gli interessi realmente incassati a seguito della rinuncia all'usufrutto

e gli interessi teorici sul valore venale dell'immobile, ossia al tasso medio

delle obbligazioni e dei buoni di cassa al valore medio per l'anno precedente

(cfr. consid. 3.3).

L'UFAS ha sostenuto la tesi ricorsuale e ha affermato che la STF

8C_68/2008 applicata dal Tribunale cantonale concerneva una situazione molto

particolare, perciò il metodo per determinare il valore della rinuncia a un

usufrutto derivante da una rinuncia doveva restare quello previsto al N.

3482.12

DPC, che si fonda sulla giurisprudenza federale (STFA P 80/99 del 16

febbraio 1999 e P 58/00 del 18 giugno 2003). Non era infatti possibile

paragonare la situazione del proprietario a quella dell'usufruttuario (cfr.

consid. 3.4).

Al considerando 4, il Tribunale federale ha chiarito la sua precedente

giurisprudenza:

" 4.1. A l'inverse de ce que prétend l'OFAS,

qui qualifie de "constellation si spécifique" la situation qui a fait

l'objet de l'arrêt 8C_68/2008 cité, le cas d'espèce présente d'importantes

similitudes avec celle-là. Dans les deux causes, l'immeuble dont l'ayant-droit

était usufruitier a été vendu et celui-ci est devenu, en contrepartie de l'extinction

de son droit, usufruitier du produit de la vente. L'ayant-droit n'a donc pas

renoncé à toute contre-prestation puisqu'il perçoit les intérêts bancaires sur

le produit de la vente. Dans les deux cas, la contre-prestation n'est

cependant pas équivalente au droit réel auquel il a été renoncé et constitue

donc un dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, ce qui est incontesté en l'occurrence.

En ce qui concerne le revenu

dont l'ayant droit s'est dessaisi, le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt cité,

jugé qu'il convient de prendre en considération un revenu fictif correspondant

aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit.

Il a expressément nié la solution consistant à tenir compte d'un revenu fictif

correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit (telle qu'elle

ressortait de l'arrêt P 58/00 du 18 juin 2003), parce qu'elle conduit à une

inégalité de traitement entre celui qui cède gratuitement le logement dont il

est propriétaire - qui se verrait imputer un revenu fictif correspondant à l'intérêt

sur la valeur vénale - et celui qui renonce simplement à l'usufruit dont il

était titulaire - et pour lequel un revenu fictif correspondant à la valeur

locative du logement serait pris en considération.

4.2

A la suite des premiers juges, il convient de constater que le

principe posé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 8C_68/2008, cité, s'agissant

de la situation dans laquelle le titulaire d'un droit d'usufruit sur un

immeuble consent à ce que ce droit soit reporté sur le produit de la vente de l'immeuble,

une fois celui-ci aliéné, s'applique entièrement au cas d'espèce, dont la

constellation est très semblable (consid. 4.1 supra).

Quoi qu'en disent la recourante et son autorité

de surveillance, qui plaide en faveur d'une "réhabilitation des anciennes

jurisprudences indiquées", il n'y a pas lieu de revenir sur le principe

posé par l'arrêt 8C_68/2008 dans la constellation de renonciation jugée. Le

Tribunal fédéral a en effet défini la méthode d'évaluation du revenu dont l'ayant

droit s'est dessaisi, dans le cas de la renonciation à un usufruit

immobilier en contrepartie d'un usufruit mobilier sur le produit de la vente,

en prenant en considération une jurisprudence relativement constante. Ainsi, la

prise en compte non pas d'une valeur locative hypothétique, mais des intérêts

sur la valeur vénale, lorsque l'immeuble anciennement grevé de l'usufruit a été

aliéné, avait déjà été retenue à plusieurs reprises (arrêts P 24/85 du 12

août 1987 consid. 6, non publié in ATF 113 V 190, P 24/98 du 26 janvier 2000 consid. 4, P 43/99 du 2 mars 2000 et P 10/86 du 29

avril 1988 consid. 4c). Ce résultat a par ailleurs été repris par la doctrine,

sans commentaire critique (PIERRE FERRARI, Dessaisissement volontaire et

prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 417; MICHEL VALTERIO,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, p. 182, n° 124 ad art. 11; URS MÜLLER, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum ELG, 2015, p. 128 n° 327 ad art. 11).

Le Tribunal fédéral s'est de plus expressément

distancé de la solution jugée par l'arrêt P 58/00 du 18 juin 2003, invoqué par l'autorité de surveillance, pour les motifs

indiqués, auxquels on peut renvoyer. Dès lors que dans les deux

situations alors comparées - le propriétaire cédant gratuitement son immeuble

et l'usufruitier renonçant à son usufruit -, le revenu (fictif) résulte de l'usage

de l'immeuble, la nature du droit auquel il est renoncé (propriété respectivement

usufruit) ne justifie pas une différence de traitement quant à la valeur

(vénale) de l'immeuble à prendre en considération (RALPH HÖHL/PATRICIA

USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR

vol. XIV, 3ème éd., 2016, n° 159, note de bas de page 673, p. 1840

s.).

Dans la mesure, ensuite, où le ch. 3482.12 des

DPC ne prend pas en considération l'arrêt 8C_68/2008, cité, ni les

particularités factuelles similaires de la présente cause, dans laquelle l'immeuble

sur lequel portait l'usufruit initial a été aliéné et remplacé, sous l'angle de

l'objet sur lequel porte le droit réel limité, par le produit de vente, il

convient de s'en écarter. Dans une telle constellation, le revenu auquel il

est renoncé ne saurait être déterminé en faisant abstraction de l'aliénation du

bien immobilier grevé et de son remplacement par un bien mobilier correspondant

au produit de la vente." (le sottolineature sono della

redattrice).

2.13

A seguito di questa

precisazione di giurisprudenza, nel 2017 l'UFAS ha modificato la sua prassi

aggiungendo un secondo paragrafo al N. 3482.12 DPC, corrispondente dal 1°

gennaio 2021 al N. 3524.03 DPC, i quali ora hanno il seguente tenore:

" Se una

persona rinuncia del tutto a esercitare un diritto di usufrutto – in

particolare se esso viene stralciato dal registro fondiario o non viene

registrato nel medesimo –, il suo valore annuo va computato quale reddito della

sostanza immobile. Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile,

dedotte le spese che l'usufruttuario sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in

relazione all'usufrutto (di norma gli interessi ipotecari e le spese di

manutenzione di fabbricati). Per la determinazione del valore locativo ci si

deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile,

ossia su una pigione a prezzo di mercato.

Se il diritto di usufrutto su un bene immobile viene sostituito

dal diritto di usufrutto sul ricavato della vendita del medesimo bene, vengono

computati quale reddito solo gli interessi del ricavato229.

Le note si riferiscono alla sentenza del TFA P 80/99 del 16

febbraio 2001 rispettivamente alla sentenza del TF 9C_589/2015 del 5 aprile

2016.

Il TCA osserva che la STFA P 80/99 ha affermato che la valutazione

del diritto di abitazione quale controprestazione di una donazione non si basa

sul valore locativo fittizio, ma sul valore locativo di mercato; tuttavia, ciò

avviene unicamente nel caso in cui vi sia l'alienazione di un immobile con

costituzione di una servitù personale quale controprestazione. Il principio è,

infatti, che la valutazione del diritto d'abitazione o d'usufrutto

(controprestazione) deve avvenire secondo i medesimi presupposti della

valutazione dell'immobile alienato (prestazione) (DTF 122 V 398 consid. 3a).

Pertanto, poiché con l'introduzione nel 1999 dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI l'immobile

alienato deve essere considerato al valore venale (cfr. consid. 2a), allo

stesso modo il diritto d'abitazione o d'usufrutto costituito su di esso deve

essere ritenuto non al valore (fiscale) locativo, bensì al valore di mercato (cfr.

consid. 3b/aa: "Entsprechend ist für die Bewertung des als

Gegenleistung eingeräumten Wohnrechts nicht vom Eigenmietwert, sondern vom

Marktmietwert auszugehen, sodass die Bewertung von Leistung und Gegenleistung

auf gleicher Grundlage erfolgt.").

Diverso è però il caso in esame, in cui non v'è stata una rinuncia

di sostanza con controprestazione un diritto d'usufrutto, ma la rinuncia ad un usufrutto.

In tale ipotesi, non si applica la soluzione adottata nella

predetta sentenza, ma il principio stabilito nella STFA P 58/00, secondo cui il

valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile, dedotte le spese

(interessi ipotecari e spese di manutenzione).

Questa soluzione è stata pure ribadita dal Tribunale federale

nella citata 9C_589/2015, in cui al considerando 4.1 ha affermato, riferendosi

a quanto esso stesso aveva stabilito nel suo precedente giudizio 8C_68/2008 del

27.

gennaio 2009, che "Il a expressément

nié la solution consistant à tenir compte d'un revenu fictif correspondant à la

valeur locative du logement grevé d'usufruit (telle qu'elle ressortait de l'arrêt

P 58/00 du 18 juin 2003)".

Non v'è dunque alcun riferimento al reddito effettivamente

conseguibile con la locazione dell'immobile, e quindi a una pigione al prezzo

di mercato, come ritenuto al N. 3482.12 vDPC.

Anche Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, affermano al n. 680 a pagina 263,

che se una persona rinuncia volontariamente a un diritto d'usufrutto o di

abitazione, il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione va

computato come reddito. Il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di

abitazione corrisponde al valore locativo dedotti gli interessi ipotecari e le

spese di manutenzione degli immobili. Gli autori hanno ricordato che nel caso

di un diritto di abitazione di solito gli interessi ipotecari sono assunti dal

proprietario del fondo. Tuttavia, a livello contrattuale può sussistere una

regolamentazione diversa, che va quindi presa in considerazione per la

determinazione del valore annuo.

Va inoltre rilevato che al N. 3482.13 vDPC rispettivamente al N.

3524.04

nDPC concernente la rinuncia all'esercizio di un diritto di abitazione,

è precisato che "il suo valore annuo va

computato quale reddito della sostanza immobile" e che, come

per la rinuncia all'usufrutto, "Il

valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile dedotte le spese che

la persona avente il diritto d'abitazione sosteneva o avrebbe dovuto sostenere

in relazione all'esercizio del diritto (di norma le spese di manutenzione di

fabbricati).". A differenza della rinuncia al diritto d'usufrutto,

però, la direttiva specifica poi che "Il

valore locativo va stabilito secondo i principi previsti per l'imposta

cantonale diretta. In assenza di tali principi, sono applicabili quelli

valevoli per l'imposta federale diretta.".

2.14

Infine, nel suo Commento, edito

nel gennaio 2020, della Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) -

Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp -, entrata in vigore il 1°

gennaio 2021, (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/

assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen/grundlagen-und-gesetze/ gesetze-und-verordnungen.html),

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha riassunto alle pagine 8 e 9

la prassi vigente e la giurisprudenza più recente e ha esposto la nuova norma.

" Art.

15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione

Nel calcolo delle PC, oltre ai redditi e alle parti di sostanza

effettivamente disponibili, sono computati anche quelli cui una persona ha

rinunciato volontariamente, i quali vengono considerati come se fossero ancora

disponibili. Il diritto vigente non regolamenta la nozione di rinuncia, che è

definita soltanto nella giurisprudenza. Con la riforma delle PC sarà introdotta

una definizione giuridica (art. 11a LPC). Le principali questioni pratiche

vanno disciplinate a livello d'ordinanza. Tra queste rientra anche la rinuncia

a un usufrutto o a un diritto di abitazione.

Cpv. 1

Questo capoverso disciplina il computo della rinuncia a un

usufrutto o a un diritto di abitazione nel calcolo delle PC. La

regolamentazione si rifà alla prassi vigente, in base alla quale il

valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione viene computato come

reddito a titolo di proventi della sostanza immobile.

Secondo la giurisprudenza più recente, per contro, in caso

di rinuncia a un usufrutto, nel calcolo delle PC quale reddito cui si è

rinunciato non va considerato il valore annuo dell'usufrutto bensì soltanto gli

interessi fittizi sul valore venale dell'immobile. Tuttavia, la proprietà, l'usufrutto

e il diritto di abitazione conferiscono diritti completamente diversi. Il

proprietario può disporre liberamente di una cosa, e in particolare trasferire

la proprietà a un'altra persona (art. 641 del Codice civile [CC]), mentre l'usufruttuario

ha diritto unicamente al possesso, all'uso e al godimento della cosa (art. 755

CC) e il titolare di un diritto di abitazione ha la facoltà di abitare in un

edificio (art. 776 CC).

Nel caso del proprietario di un immobile, nel calcolo delle

PC si computano il valore dell'immobile quale componente della sostanza e il

valore locativo quale reddito. Nel caso del titolare di un usufrutto o di un

diritto di abitazione, che non ha la proprietà dell'immobile, si considera

invece quale reddito unicamente il valore locativo. Se il proprietario

rinuncia alla proprietà dell'immobile, ad esempio donandolo ai figli, ci si

trova in presenza di una rinuncia alla sostanza pari al valore venale dell'immobile

(art. 11a cpv. 2 LPC in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI;

cfr. anche il commento all'art. 17b), che verrà computata di conseguenza nel

calcolo delle PC. Al contempo, è computata anche una rinuncia a elementi di

reddito. Tuttavia, si computano quale reddito cui si è rinunciato non il valore

locativo bensì soltanto gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita,

vale a dire sul valore venale dell'immobile, poiché il reddito che il

proprietario conseguirebbe in caso di vendita dell'immobile al valore usuale di

mercato – cioè senza rinuncia alla sostanza – ammonterebbe soltanto agli

interessi sul ricavato della vendita e non al valore locativo.

Contrariamente al proprietario, il titolare di un usufrutto o di

un diritto di abitazione non può alienare l'immobile. Per il calcolo dell'importo

della rinuncia non possono dunque essere determinanti il valore dell'immobile o

gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita. La rinuncia all'usufrutto

o al diritto di abitazione comporta che il suo titolare non potrà più

vivere in un immobile senza pagare la pigione o, in caso di usufrutto,

affittare l'immobile a terzi. Di conseguenza, l'importo della rinuncia

corrisponde al valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione, che a

sua volta è legato al valore locativo (cfr. il commento al cpv. 2).

La rinuncia deve avvenire volontariamente. Sono dunque esclusi i

casi in cui una persona non può più esercitare il suo diritto di abitazione (ma

non l'usufrutto) per motivi di salute.

Cpv. 2

Il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di abitazione

corrisponde al valore locativo dedotte le spese che ha sostenuto o che avrebbe

dovuto sostenere il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione, in

particolare gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati.

Nel caso di un diritto di abitazione, gli interessi ipotecari sono generalmente

assunti dal proprietario dell'immobile. Tuttavia, a livello contrattuale può

sussistere una regolamentazione diversa, che va quindi presa in considerazione

per la determinazione del valore annuo.

Se al momento della rinuncia all'usufrutto o al diritto di

abitazione sono già versate PC, nel calcolo delle prestazioni continuerà a

essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia." (le

evidenziature sono della redattrice).

Il Commento fa riferimento, nelle note a pié di pagina, alla RCC 1990

pagg. 373-374 e 1991 pag. 145; Pratique VSI 1995 pag. 52; DTF 122 V 394; STF P 58/00 del 18 giugno 2003; STF 8C_68/2088 del 27 gennaio 2009 e 9C_589/2015 del

5.

aprile 2016.

2.15

Nell'evenienza concreta, nel

2012.

il ricorrente ha dato il suo consenso a cancellare dal registro fondiario

il diritto di usufrutto di cui beneficiava dal 2002 sulla PPP 20'714 al fondo

base n. 5 RFD di __________. Tale procedere è avvenuto senza obbligo giuridico

né controprestazione adeguata, ciò che costituisce una rinuncia ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g vLPC e dell'art. 11a cpv. 2 nLPC (citata STF 8C_68/2008,

consid. 4.2.3; citata STFA P 58/00 consid. 5.3). Nel 2016, poi, il proprietario

dell'immobile l'ha venduto a terzi, incassando interamente il prezzo di

vendita, nel senso che l'assicurato, ormai non più usufruttuario, non ha

ricavato alcunché dalla vendita.

Nel caso in esame il ricorrente ha sì dato il proprio consenso a

cancellare il suo diritto d'usufrutto sulla PPP 20'714 al fondo base n. 5 RFD

di __________ prima del trapasso di proprietà a terzi, ma quale

controprestazione non ha ricevuto nulla. Dagli atti non risulta che il nudo

proprietario e l'usufruttuario si siano accordati in tal senso.

Le parti in causa nemmeno sostengono una tale ipotesi.

Ne discende, dunque, che il principio ribadito nella recente

giurisprudenza federale per determinare il reddito a cui l'assicurato ha

rinunciato, non può essere applicato. Fa invece stato quanto indicato dalla STFA

P 58/00 del 18 giugno 2003, secondo cui il metodo di valutazione del reddito a

cui l'assicurato ha rinunciato consiste nel computo del valore locativo

fittizio e non degli interessi sul valore venale dell'immobile venduto.

In questo senso pure il nuovo art. 15e OPC-AVS/AI, che al suo

capoverso 2 stabilisce che il valore annuo dell'usufrutto o del diritto di

abitazione a cui una persona rinuncia volontariamente, che va computato quale

reddito (cpv. 1), corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il

titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe

dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione.

A questo proposito, come visto, il Commento dell'UFAS alla

Modifica dell'OPC-AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 2021, precisa che se al

momento della rinuncia all'usufrutto o al diritto di abitazione sono già

versate PC, nel calcolo delle prestazioni continuerà a essere computato il

valore annuo considerato prima della rinuncia.

2.16

Sulla scorta di quanto precede

discende che sia sotto l'egida del vecchio diritto sia sotto quello nuovo

attualmente in essere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente è

corretto che gli sia stato computato un reddito per avere volontariamente rinunciato

al diritto di usufrutto di cui ha goduto dal 2002 al 2012.

Infatti, i redditi a cui l'assicurato ha rinunciato

volontariamente, senza esservi giuridicamente tenuto e senza avere ricevuto una

controprestazione adeguata, sono considerati come reddito come se fossero

ancora disponibili e la rinuncia non fosse avvenuta (art. 11a cpv. 2 nLPC).

Il valore annuo dell'usufrutto di cui il ricorrente era titolare

viene dunque computato come reddito a titolo di proventi della sostanza

immobile (art. 15e cpv. 1 nOPC-AVS/AI) ed esso corrisponde al valore locativo

dedotte le spese che l'assicurato, in qualità di titolare dell'usufrutto, ha

sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto (art. 15e

cpv. 2 nOPC-AVS/AI).

Nel caso concreto, il ricorrente era titolare di un diritto d'usufrutto,

ma non si è mai effettivamente assunto le spese ad esso connesse, poiché vi

provvedeva il figlio, nudo proprietario, pagando gli oneri ipotecari e le spese

di manutenzione (docc. 66-71).

Ad ogni modo, secondo il tenore del N. 3482.12 vDPC e del N.

3524.03

nDPC, come pure dell'art. 15e cpv. 2 nOPC-AVS/AI, queste spese vanno

attribuite all'usufruttuario.

Pertanto, dal valore locativo stabilito fiscalmente in Fr. 9'900.-

occorre dedurre gli interessi ipotecari anch'essi accertati dall'autorità fiscale

nella IC 2012 del 27 dicembre 2013 (doc. 34-6/20) in Fr. 7'450.- e le spese di

manutenzione di Fr. 2'475.-, ottenendo un reddito nullo (- Fr. 25.-).

In altre parole, la rinuncia al diritto d'usufrutto effettuata dal

ricorrente va computata nei suoi redditi nella misura di Fr. 0.-.

Tale importo corrisponde alla soluzione che la Cassa cantonale di

compensazione aveva adottato nei confronti dell'assicurato fino a prima che

venisse a conoscenza della rinuncia al diritto d'usufrutto.

In effetti, l'amministrazione computava fra le spese riconosciute dell'assicurato

degli interessi ipotecari di Fr. 7'450.- e delle spese di manutenzione di Fr. 2'475.-,

per un totale di Fr. 9'925.-.

Fra i redditi computabili erano inseriti i ricavi da usufrutto

pari a Fr. 9'900.-.

Questi due importi, quindi, si compensavano e sostanzialmente era

come se l'essere titolare di un diritto d'usufrutto non avesse alcuna incidenza

per la determinazione del diritto alle PC del ricorrente.

Questa stessa conclusione viene tratta per la rinuncia al diritto

di usufrutto, visto che gli importi da considerare sono i medesimi.

Inoltre, sia che si considerino da una parte le spese riconosciute

degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione e dall'altra i redditi

computabili quale il valore annuo dell'usufrutto, oppure che si proceda

direttamente, come effettuato dalla Cassa, ad inserire nei redditi computabili l'importo

netto del valore annuo dell'usufrutto ai sensi dell'art. 15e nOPC-AVS/AI, corrispondente

al valore locativo dedotte le citate spese, il risultato non cambia.

D'altronde, lo stesso Ufficio federale delle assicurazioni sociali

ha evidenziato che poiché al momento della rinuncia all'usufrutto al ricorrente

già erano versate le prestazioni complementari, nel nuovo calcolo delle PC

continua a essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia,

ovvero Fr. 9'900.-.

2.17

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, la rinuncia al diritto di usufrutto avvenuta nel 2012 senza

controprestazione adeguata e senza obbligo giuridico non ha alcun influsso sul

diritto alle PC.

Pertanto, dal 1° maggio 2020 l'importo di Fr. 15'560.- riportato dalla

Cassa di compensazione nel foglio di calcolo allegato alla decisione del 16

aprile 2021 quale ricavi da usufrutto va sostituito con l'ammontare di Fr. 0.-

e vanno eliminati le spese di manutenzione degli immobili e gli interessi

ipotecari.

Di conseguenza, benché formalmente l'amministrazione debba

procedere con un ricalcolo delle PC dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 a

seguito della scoperta della rinuncia al diritto d'usufrutto, tuttavia nella

sostanza il ricorrente non deve restituire alcunché, rimanendo la situazione

identica a prima.

La decisione impugnata è perciò annullata e, stante l'accoglimento

del ricorso, si prescinde dal dare seguito alla richiesta del ricorrente di

essere sentito.

Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato all'assicurato

non vanno attribuite delle indennità di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Infine, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche le STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1. La decisione impugnata è

annullata.

1.2. Dal 1° maggio 2020 le poste

delle spese di manutenzione degli immobili e degli interessi ipotecari vanno

eliminate, mentre quali ricavi da usufrutto si deve considerare l'importo di

Fr. 0.-.

1.3. Per il periodo dal 1° maggio

al 30 aprile 2021 il ricorrente non deve restituire nulla alla Cassa cantonale

di compensazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti