Lexipedia

Decisione

33.2022.20

Assicurato ha diligentemente fornito alla Cassa tutte le info necessarie per il calcolo PC,ma la Cassa ha manifestamente sbagliato omettendo la rendita LPP. Questo errore,facilmente riconoscibile, avrebbe dovuto far sorgere un dubbio all'ass e informarsi presso la Cassa. Negligenza grave. No condono

17 ottobre 2022Italiano32 min

esposto nella decisione su opposizione, chiedendo al TCA di confermarla e di respingere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.20

TB

Lugano

17 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 agosto 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 27 marzo 2020

(doc. 10) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato dal 1° febbraio

2020 il diritto alle prestazioni complementari all'AI di RI 1, 1960, per sé, la

moglie __________, 1964, e i figli __________, 2000 e __________, 2002, dopo il

corretto computo delle rendite LPP che __________ versava all'assicurato e ai

suoi due figli (docc. 7-4/14-7-7/14).

1.2. Dal 1° giugno 2020 (doc. 19) l'assicurato

si è separato dalla moglie ed è andato a vivere da solo in un nuovo

appartamento.

Ciò ha comportato, il 5 giugno 2020 (doc. 20), il ricalcolo delle

prestazioni complementari a seguito del nuovo contratto di locazione e, come

risulta dai fogli di calcolo allegati alla decisione, sia dal 1° giugno 2020 (doc.

24) sia dal 1° luglio 2020 (doc. 22) la Cassa di compensazione non ha più

inserito nei redditi computabili dell'assicurato la rendita LPP che percepiva.

1.3. Il 14 gennaio 2021 (doc. 40) la

Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a

seguito dell'obbligo di versare dei contributi alimentari all'ex moglie. Anche

questa decisione, avente effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020, non

contemplava alcuna rendita LPP, ma solo la rendita AI.

1.4. Il 9 novembre 2021 (doc. 62) l'assicurato

ha compilato l'apposito formulario per la revisione periodica del suo diritto

alle PC e l'ha corredato dai giustificativi attestanti che ha percepito una

rendita di invalidità versata da __________ di Fr. 9'557.- nel 2020 (doc.

62-4/11) e di Fr. 7'079,20 nel 2021 (doc. 62-6/11).

Il 17 dicembre 2021 (doc. 71) l'amministrazione ha interpellato la

Fondazione collettiva LPP per sapere gli importi esatti che ha versato all'assicurato

negli anni 2020 e 2021 per sé e per i figli.

1.5. Sulla scorta della risposta del 5

gennaio 2022 (doc. 82) la Cassa di compensazione, dopo avere computato la

rendita del II pilastro di Fr. 7'079.- per l'assicurato e di Fr. 1'416.- per

ogni figlio, il 13 gennaio 2022 (doc. 88) ha emanato la decisione di

restituzione di Fr. 14'304.- per prestazioni indebitamente percepite dal 1°

giugno 2020 al 31 gennaio 2022 (docc. 83-87).

1.6. Il 26 gennaio 2022 (doc. 98-1/24)

l'assicurato ha osservato di avere sempre dichiarato onestamente la rendita che

ogni tre mesi riceve da __________ (Fr. 1'769,80), perciò non ha capito perché

dovrebbe restituire l'importo preteso dalla Cassa, che comunque non dispone

dovendo affrontare numerose spese.

1.7. Con decisione del 22 febbraio 2022

(doc. 100) l'amministrazione ha respinto la domanda di condono dell'interessato,

rilevando che poiché prima dell'emanazione della decisione di restituzione gli

erano state intimate delle decisioni di PC dal cui calcolo era evidente che il

suo diritto dipendeva dall'ammontare delle rendite percepite, l'indebito

versamento delle prestazioni complementari da giugno 2020 a gennaio 2021 (recte:

2022) doveva essere inequivocabilmente chiaro.

Non essendo dunque data la buona fede, non ha esaminato se era

data la seconda condizione cumulativa della grave difficoltà.

1.8. Il 15 marzo 2021 (doc. 101)

l'istante ha riaffermato che la rendita di __________ è trimestrale e non

mensile di Fr. 580.-, mentre tutti i mesi deve saldare le fatture che arrivano

e con i Fr. 2'727.- al mese che riceve di rendita AVS più le prestazioni

complementari, dedotta la pigione e i contributi alimentari da versare alla

moglie, gli rimangono solo Fr. 900.- per pagare tutte le altre spese e i debiti

e non è quindi in grado di rimborsare la somma pretesa dalla Cassa.

Il 6 aprile 2022 (doc. 103) l'assicurato ha ribadito di non avere

alcuna disponibilità economica per restituire quanto richiestogli.

1.9. A seguito della comunicazione del 6

aprile 2022 (doc. 105-5/7) di __________ che dal 1° agosto 2021 versava alla

mamma, e non più all'assicurato, la rendita trimestrale di invalidità di Fr. 354.-

per la figlia __________, con decisione del 15 aprile 2022 (doc. 119) la Cassa

di compensazione ha ricalcolato il suo diritto alle PC dal 1° agosto 2021 al 30

aprile 2022, aumentandolo.

Pertanto, questa nuova decisione annullava e sostituiva parzialmente

la precedente del 13 gennaio 2022 per questo periodo, cosicché gli arretrati di

Fr. 1'062.- che sarebbero spettati all'assicurato sono stati compensati con

l'ordine di restituzione di Fr. 14'304.-, di modo che rimanevano Fr. 13'242.-

da restituire.

1.10. Il 20 aprile 2022 (doc. 122)

l'opponente ha ribadito la richiesta di condono, avendo sempre onestamente dichiarato

sin dal 2018 quanto riceveva ogni tre mesi dalla Fondazione collettiva LPP __________

e che la Cassa aveva computato nei calcoli che ha effettuato quando ancora egli

viveva con la sua famiglia.

1.11. Con decisione su opposizione del 4

agosto 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione negando la buona fede dell'assicurato, poiché dal 1° giugno 2020 egli

ha ricevuto una prestazione che era manifestamente errata. Infatti, con

decisione del 5 giugno 2020 essa gli ha notificato il diritto a Fr. 616.- e dal

1° luglio 2020 a Fr. 1'116.- al mese di prestazioni complementari, tuttavia non

considerando, erroneamente, la rendita che continuava a percepire da __________.

L'amministrazione ha rilevato che questo errore, evidente, doveva fare sorgere

Fatti

il dubbio all'assicurato che stava beneficiando di una prestazione illecita e

perciò avrebbe dovuto segnalarglielo (N. 4652.03 DPC).

La violazione commessa dall'opponente è stata qualificata dalla Cassa

come una grave negligenza, perciò non ha riconosciuto la buona fede

dell'assicurato.

1.12. Il 5 settembre 2022 (doc. I) RI 1 si

è rivolto al Tribunale evidenziando di avere sempre dichiarato anche a livello

fiscale la rendita versata dalla Fondazione collettiva LPP __________ e che si

tratta di un piccolo contributo che riceve ogni tre mesi. Tuttavia, dei soli

Fr. 2'845.- che ha a disposizione ogni mese, Fr. 1'000.- sono per l'affitto e

Fr. 800.- per la ex moglie e con i Fr. 1'000.- che gli rimangono non riesce ad

arrivare alla fine del mese, tenuto conto che è diabetico e che i pasti gli

costano troppo. Il ricorrente ha fatto quindi valere delle reali difficoltà

economiche a restituire la somma pretesa dalla Cassa.

1.13. Nella risposta del 14 settembre 2022

(doc. III) la Cassa di compensazione ha rinviato alle motivazioni che ha

esposto nella decisione su opposizione, chiedendo al TCA di confermarla e di respingere

quindi il ricorso.

1.14. Il 20 settembre 2022 (doc. V) il

ricorrente ha ribadito che è tenuto a pagare le fatture entro 30 giorni e non

dopo tre mesi, perciò ha chiesto al Tribunale di scrivere a __________ affinché

la rendita gli sia versata ogni mese e non ogni trimestre, visto che i Fr.

590.- gli servono per pagare le fatture mensili.

L'assicurato ha ripreso questi concetti nello scritto del 1°

ottobre 2022 (doc. VII), precisando che la dieta a cui deve sottoporsi per il

diabete gli costa Fr. 30/35.- al giorno in piatti caldi fuori casa per

controllare la glicemia, spesa che, già da sola, supera i Fr. 1'000.- che gli

rimangono a disposizione per pagare le numerose spese che ha comprovato con

l'invio delle fatture (docc. B1-B17).

1.15. La Cassa si è riconfermata nella sua

decisione (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente o no la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda

di condono formulata il 26 gennaio 2022 dall'assicurato relativa alla richiesta

di restituire le prestazioni complementari di cui ha indebitamente beneficiato

dal 1° giugno 2020 al 31 gennaio 2022, per un totale di Fr. 14'304.-.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.3. Secondo le norme appena citate,

affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.4. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere

diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b;

v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

2.5. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la

grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso,

il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la

situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.6. Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione

complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente

per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed

ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle

prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che

riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. Nel determinare il

diritto alle prestazioni complementari per l'assicurato come persona sola dal

1° giugno 2020, e non più come beneficiario nel cui calcolo rientravano anche

la moglie e i due figli con cui ha convissuto fino al 31 maggio 2020, la Cassa

di compensazione ha ritenuto fra i redditi computabili unicamente la sua

rendita di invalidità e non più anche le "Rendite LPP/casse pensioni",

che egli continuava però a percepire per sé e per i due figli dalla Fondazione

collettiva LPP __________.

Benché l'amministrazione disponesse di tutte le

necessarie informazioni diligentemente fornite dall'assicurato in precedenza

per calcolare il diritto alle PC per sé e la sua famiglia, con il nuovo calcolo

eseguito il 5 giugno 2020 come persona sola la Cassa ha inspiegabilmente tralasciato

di computare nei redditi dell'interessato la rendita LPP di invalidità che egli

continuava a percepire non solo per sé, ma anche per i due figli, in qualità di

titolare del diritto, sebbene non vivesse più insieme ai suoi familiari. Indubbiamente

la Cassa ha commesso un errore.

Nell'ambito della revisione avviata nell'autunno 2021 (doc. 19), l'amministrazione

ha ricevuto dall'assicurato la notifica di tassazione IC 2020 (doc. 62-4/11) in

cui figuravano delle "rendite vitalizie e altre rendite contribuente"

di Fr. 9'557.-.

Inoltre, agli atti v'era la comunicazione del 26 ottobre 2021 (doc.

62-6/11) di __________, che confermava che la prestazione di rendita di

invalidità versata all'assicurato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ammontava

a Fr. 7'079,20.

Il 17 dicembre 2021 (doc. 71) la Cassa di compensazione ha scritto

alla Fondazione collettiva LPP chiedendo il dettaglio degli importi che

l'assicurato riceveva, ovvero di distinguere gli importi versati per i figli e

per il titolare della rendita.

Nell'attesa della risposta, che ha dovuto sollecitare il 22

dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022 (doc. 81), il 3 gennaio 2022 (doc. 77) la

Cassa cantonale di compensazione ha comunicato all'assicurato che dal 1°

gennaio 2022 il diritto era di Fr. 2'464.-, di cui Fr. 1'918.- di prestazioni

complementari. Questo importo era immutato rispetto alla decisione del 14

gennaio 2021 (doc. 46) di riconoscimento dei contributi alimentari versati dal

1° dicembre 2020 all'ex moglie e il calcolo sempre non considerava nei redditi

le rendite LPP che egli, invece, continuava a ricevere.

Il 5 gennaio 2022 (doc. 82) __________ ha precisato che la rendita

di invalidità dell'assicurato per gli anni 2020 e 2021 ammontava a Fr. 7'079,20.

La rendita per figli di invalidità per gli anni 2020 e 2021 era pari a Fr.

1'416.- per __________, che ha avuto diritto alla prestazione unicamente fino

al 30 giugno 2021 per un importo di Fr. 708.-, mentre la rendita per figli di

invalidità per __________ ammontava a Fr. 1'062.- dal 1° gennaio al 30

settembre 2020 e dal 1° agosto 2021 quest'ultima aveva nuovamente diritto alla

rendita e la prestazione versata è stata di Fr. 590.-.

È dunque in occasione della revisione periodica che la Cassa è venuta a conoscenza dell'errore che essa stessa ha commesso il 5

giugno 2020 (doc. 21), quando ha concesso le prestazioni complementari all'assicurato

come persona sola non tenendo più conto, diversamente da quanto deciso il 27

marzo 2020 (docc. 11-13) quando le ha considerate per sé e per la sua famiglia,

delle "Rendite LPP/casse

pensioni". che però egli riceveva ancora.

Questa scoperta ha dato luogo alla necessità

di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I

nuovi fogli di calcolo allestiti il 13 gennaio 2022 (docc. 83-87) hanno infatti

modificato la situazione, visto che dal 1° giugno 2020 al 31 gennaio 2022 la

Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto per la posta della rendita della

previdenza professionale l'importo di Fr. 7'079.- per

l'assicurato e di Fr. 1'416.- per ciascun figlio.

Ciò ha comportato che, con l'aumento dei redditi computabili, il

diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è diminuito (cfr. la

decisione del 13 gennaio 2022 per il dettaglio del diritto alle PC) e le

prestazioni che egli ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo, cifrate

in Fr. 14'304.-, gli sono state chieste in restituzione con la stessa decisione

del 13 gennaio 2022.

2.8. Il ricorrente ha ritenuto di essere

in buona fede, poiché già al momento della richiesta delle prestazioni

complementari, nel 2019, ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione

corretta, ovvero che la rendita della Fondazione collettiva LPP __________ che

riceveva per sé e i due figli era di Fr. 9'911,20 all'anno (doc. 7-4/14). Egli non

capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lui ed

essere obbligato a restituire un importo che gli è stato indebitamente versato

soltanto per colpa, e negligenza, dell'amministrazione. Non avendo invece egli

commesso alcuna grave negligenza, non gli si può negare il condono della somma da

restituire di cui, peraltro, non dispone.

2.9. Secondo

consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il

condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il

beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma

anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin

dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere

ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di

segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a

rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato

solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene

valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che

è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.)

(DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF

8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la

buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo

di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata

richiesta di informazioni all'amministrazione (STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio

Considerandi

2015, consid. 2).

Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli

errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC

o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in

esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in

SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato

il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto

non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel

caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità

competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe

dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere

versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva

disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione

al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza

conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio

nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato

contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il

Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo.

Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.

Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire

per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di

compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore

pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti

che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento

della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, con

decisione del 26 gennaio 2016 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha

rifiutato all'assicurata il versamento di prestazioni dal 1° settembre 2014,

visto che risultava una eccedenza di entrate. Fra le spese riconosciute ha

computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per Fr. 3'440.-.

Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato l'assicurata che

aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di Fr. 25'000.- dopo

avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. In seguito,

la Cassa ha comunicato all'assicurata ogni anno, nel mese di dicembre, il

diritto a una PC mensile per spese di malattia di Fr. 2'084.- per gli anni

2017, 2018 e 2019.

A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica nel

dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1°

gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a

torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC

per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la

Cassa ha condannato l'assicurata alla restituzione di Fr. 10'790.- per spese di

invalidità e malattia versate indebitamente.

Stante la giurisprudenza esposta sulla buona fede, l'Alta Corte ha

ricordato che non era quindi decisivo il fatto che la ricorrente avesse sempre

collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto informazioni,

bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell'errore

contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale

incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1).

Il Tribunale federale ha rilevato che i fogli di calcolo PC

allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano

esplicitamente tra le spese varie gli interessi ipotecari per Fr. 3'440.-. La

comunicazione del 27 gennaio 2016, redatta il giorno seguente, non accludeva

fogli di calcolo, ma indicava per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo

sussidiabile annuo e mensile ed elencava i totali delle eccedenze dei redditi

indicate per ciascun anno. Questi ultimi importi corrispondevano ai risultati

delle distinte compiegate al provvedimento del 26 gennaio 2016. Per contro, i

fogli di calcolo allegati alle decisioni del 10 dicembre 2016 per l'anno 2017,

dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17 dicembre 2018 per l'anno 2019

prevedevano una voce esplicita relativa agli interessi ipotecari (cfr. consid.

6.2).

Ciò stante, il Tribunale federale ha concluso che la buona fede

relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per

l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali

prestazioni erano state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre

2016.

e dell'11 dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo

dettagliati, ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i Fr. 3'440.-

quali interessi ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però

essere riservata anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno

2015.

e per l'anno 2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera

del 27 gennaio 2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione

non faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente

decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale

federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC, che conferisce un

diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza

dei redditi per le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno

diritto a una prestazione complementare annua. Indubbiamente, la lettera del 27

gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione negativa del 26

gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso che, dal profilo

temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e il secondo

provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente che entrambi

fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre, oltretutto,

le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano a

quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In

queste condizioni, per il TF, la ricorrente non poteva affermare oggettivamente

che l'errore non fosse facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente

confrontare i due provvedimenti (cfr. consid. 6.3).

L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e respinto il ricorso.

2.10

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza

sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo

d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.11

Questo Tribunale ritiene innanzitutto

utile rilevare che sui fogli di calcolo per le prestazioni complementari

all'AVS/AI, allegati alle decisioni di prestazione complementari, gli assicurati

sono resi attenti che "Il calcolo è da

verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i

rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e

la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.".

Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente la Cassa

di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni

complementari.

In concreto, è indubbio che, sin dall'emanazione, il

5.

giugno 2020, della prima decisione di concessione delle prestazioni

complementari all'assicurato come persona sola, la Cassa di compensazione ha

erroneamente dimenticato di inserire nel foglio di calcolo PC l'importo di Fr. 9'911.-

a titolo di rendita del II pilastro, che l'assicurato percepiva per sé e i due

figli.

In effetti questa decisione, e le seguenti, sono manifestamente

errate e per tale risultato la responsabilità va certamente attribuita

all'amministrazione, che malgrado disponesse delle informazioni corrette che

l'assicurato le ha fornito, e che già aveva utilizzato in precedenza per il calcolo

PC per la famiglia, al momento di calcolare il suo diritto come persona sola le

ha ignorate.

L'errata comprensione della situazione economica del ricorrente ha

perciò portato la Cassa ad attribuirgli indebitamente delle prestazioni maggiori

e poi a chiederle in restituzione.

Come già evidenziato da questa Corte (STCA 33.2021.3 del 19 aprile

2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata

la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione da parte dei funzionari

dell'amministrazione nella evasione delle domande di prestazioni complementari.

Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune

informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati o quando, come

nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati,

corretti, da inserire nei fogli di calcolo. Una sua negligenza, infatti, va a

discapito degli interessati, magari, come in specie, in maniera importante.

2.12

Nonostante tale osservazione, è

corretto che, come rilevato dalla Cassa nella sua decisione su opposizione,

"L'evidente errore commesso, doveva far

sorgere il dubbio all'opponente di beneficiare di un'illecita prestazione e

pertanto doveva essere segnalato alla Cassa." (doc. A1 punto 4 pag.

4).

La circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione

dell'esistenza di una rendita di invalidità del II pilastro nell'ambito della

richiesta di prestazioni complementari per la famiglia, il 5 giugno 2020 la

Cassa cantonale di compensazione non l'abbia poi più computata nei redditi del

ricorrente per calcolare il suo diritto alle prestazioni complementari come

persona sola - dopo essersi separato dalla moglie ed essere andato ad abitare

da solo -, avrebbe in effetti dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio

all'assicurato e portarlo ad informarsi presso la Cassa se tale calcolo era

corretto.

Ciò, soprattutto visto che le

sue indicazioni al riguardo erano state molto chiare sin dall'inizio e, fino a

qualche giorno prima, quando il calcolo delle PC avveniva per tutta la

famiglia, gli importi versati da __________ per sé e per ogni figlio venivano

conteggiati nelle sue entrate. Infatti, la decisione del 27 marzo 2020

contempla queste rendite di invalidità LPP: Fr. 7'079.- per __________, Fr.

1'416.- per __________ e Fr. 1'416.- per __________.

A questi due elementi decisivi, riconoscibili anche

da un profano, si aggiunge che, come ha osservato lo stesso ricorrente, egli

aveva regolarmente dichiarato all'autorità fiscale questa rendita LPP, perciò

anche dalle notifiche di tassazione risultava chiaramente che egli percepiva

una rendita di invalidità LPP.

Pertanto, benché l'assicurato abbia chiaramente

indicato che percepiva una rendita di invalidità dalla Fondazione collettiva

LPP __________, nel foglio di calcolo PC allegato alla decisione non v'era

invece iscritto alcun importo quale rendita LPP. Questa circostanza avrebbe

dovuto indurre il ricorrente a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione

(STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2).

Un esame del foglio di calcolo PC allegato alle

decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione e alla pari di ciò

che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di discernimento

in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1°

dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza

significativa con la realtà dei fatti, visto che nessuna rendita LPP è stata

ritenuta dall'amministrazione. Ciò non poteva passare inosservato all'assicurato.

Anche senza una particolare conoscenza dei calcoli delle PC, il ricorrente

avrebbe dovuto notare che la cifra riportata nelle sue entrate non

corrispondeva affatto a quanto effettivamente percepito, perché oltre alla

rendita della AI egli incassava la rendita di invalidità della LPP e perciò

avrebbe dovuto segnalarlo alla Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

consid. 4.1). Di per sé, quindi, l'errore commesso dalla Cassa di compensazione

era facilmente riconoscibile per l'assicurato.

Per di più, il ricorrente non ha neppure reagito a

seguito della notifica dei fogli di calcolo allegati, né alla decisione del 14

gennaio 2021 (doc. 40) con cui gli è stato retroattivamente riconosciuto il

contributo alimentare di Fr. 800.- al mese che dal 1° dicembre 2020 versa alla

ex moglie, né alle comunicazioni del 18 dicembre 2020 (doc. 27) per il diritto

alle PC dal 1° gennaio 2021 e del 3 gennaio 2022 per l'anno 2022 (doc. 72).

Questi calcoli si fondavano, manifestamente e in

maniera riconoscibile, su uno stato di fatto che, dal profilo economico del

ricorrente, non corrispondeva alla realtà. In particolare, il ricorrente

avrebbe dovuto, anche se aveva un livello di formazione poco elevato,

accorgersi del fatto che l'importo della sua rendita LPP proprio non figurava nel

calcolo per determinare il suo diritto alle PC. La negligenza di cui ha fatto

prova nel controllo dei fogli di calcolo non può essere perciò qualificata come

lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).

2.13

In conclusione, si

deve ritenere che benché l'assicurato abbia correttamente informato la Cassa di

compensazione sui suoi redditi, questo elemento non lo liberava dal suo obbligo

di verificare i fogli di calcolo regolarmente ricevuti e di informarsi presso

l'amministrazione se era corretto che la posta della rendita della __________,

che fino al 31 maggio 2020 era stata inserita nelle sue entrate, con il calcolo

per persona sola non figurasse invece più iscritta dal 1° giugno 2020 (STF

9C_453/ 2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den

Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen

Ausgleichskasse veranlassen müssen.").

Infatti, come indicato in precedenza, il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di denuncia o notifica. Viene presa in

considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (citata

STF 9C_318/2021, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7:

"Das Verhalten, das

den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in einer Melde- oder

Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung, sich bei der

Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht.").

Ne discende che la

negligenza dimostrata dal ricorrente nel controllo dei fogli di calcolo non può

pertanto essere qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.2).

Inoltre, la mancanza di buona fede da parte dell'insorgente non

può essere controbilanciata dall'errore dell'amministrazione (STF 8C_243/2016

del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid.

3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17

ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015, consid. 2.16).

Giova infine segnalare che per negare la buona fede non è

necessario un comportamento doloso, né fraudolento (STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40

del 7 novembre 2016, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto

inammissibile con STF 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA

39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015,

consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15; STCA 39.2012.13

del 13 marzo 2013, consid. 2.14).

2.14

Stante quanto esposto,

la Cassa cantonale non ha violato l'art. 25 LPGA ritenendo una negligenza grave

del ricorrente e nemmeno concludendo che le condizioni per riconoscere un

condono non erano realizzate.

Mancando la prima condizione cumulativa della buona fede per

ottenere il condono, non è infatti necessario esaminare il presupposto dell'onere

grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA.

Al ricorrente va dunque negato il condono

dell'importo di Fr. 14'304.- da restituire. La decisione impugnata deve

pertanto essere confermata e il ricorso respinto, tenendo però conto che, a

seguito di una compensazione con un credito riconosciuto all'assicurato, con

decisione del 15 aprile 2022, che annullava e sostituiva parzialmente quella

impugnata del 13 gennaio 2022, la Cassa di compensazione ha modificato in Fr.

13'242.- la somma da rimborsare.

Portando il ricorso sul diritto alle

prestazioni complementari non vanno prelevate delle spese, siccome non previse

dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti