33.2022.20
Assicurato ha diligentemente fornito alla Cassa tutte le info necessarie per il calcolo PC,ma la Cassa ha manifestamente sbagliato omettendo la rendita LPP. Questo errore,facilmente riconoscibile, avrebbe dovuto far sorgere un dubbio all'ass e informarsi presso la Cassa. Negligenza grave. No condono
17 ottobre 2022Italiano32 min
esposto nella decisione su opposizione, chiedendo al TCA di confermarla e di respingere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.20
TB
Lugano
17 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 27 marzo 2020
(doc. 10) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato dal 1° febbraio
2020 il diritto alle prestazioni complementari all'AI di RI 1, 1960, per sé, la
moglie __________, 1964, e i figli __________, 2000 e __________, 2002, dopo il
corretto computo delle rendite LPP che __________ versava all'assicurato e ai
suoi due figli (docc. 7-4/14-7-7/14).
1.2. Dal 1° giugno 2020 (doc. 19) l'assicurato
si è separato dalla moglie ed è andato a vivere da solo in un nuovo
appartamento.
Ciò ha comportato, il 5 giugno 2020 (doc. 20), il ricalcolo delle
prestazioni complementari a seguito del nuovo contratto di locazione e, come
risulta dai fogli di calcolo allegati alla decisione, sia dal 1° giugno 2020 (doc.
24) sia dal 1° luglio 2020 (doc. 22) la Cassa di compensazione non ha più
inserito nei redditi computabili dell'assicurato la rendita LPP che percepiva.
1.3. Il 14 gennaio 2021 (doc. 40) la
Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a
seguito dell'obbligo di versare dei contributi alimentari all'ex moglie. Anche
questa decisione, avente effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020, non
contemplava alcuna rendita LPP, ma solo la rendita AI.
1.4. Il 9 novembre 2021 (doc. 62) l'assicurato
ha compilato l'apposito formulario per la revisione periodica del suo diritto
alle PC e l'ha corredato dai giustificativi attestanti che ha percepito una
rendita di invalidità versata da __________ di Fr. 9'557.- nel 2020 (doc.
62-4/11) e di Fr. 7'079,20 nel 2021 (doc. 62-6/11).
Il 17 dicembre 2021 (doc. 71) l'amministrazione ha interpellato la
Fondazione collettiva LPP per sapere gli importi esatti che ha versato all'assicurato
negli anni 2020 e 2021 per sé e per i figli.
1.5. Sulla scorta della risposta del 5
gennaio 2022 (doc. 82) la Cassa di compensazione, dopo avere computato la
rendita del II pilastro di Fr. 7'079.- per l'assicurato e di Fr. 1'416.- per
ogni figlio, il 13 gennaio 2022 (doc. 88) ha emanato la decisione di
restituzione di Fr. 14'304.- per prestazioni indebitamente percepite dal 1°
giugno 2020 al 31 gennaio 2022 (docc. 83-87).
1.6. Il 26 gennaio 2022 (doc. 98-1/24)
l'assicurato ha osservato di avere sempre dichiarato onestamente la rendita che
ogni tre mesi riceve da __________ (Fr. 1'769,80), perciò non ha capito perché
dovrebbe restituire l'importo preteso dalla Cassa, che comunque non dispone
dovendo affrontare numerose spese.
1.7. Con decisione del 22 febbraio 2022
(doc. 100) l'amministrazione ha respinto la domanda di condono dell'interessato,
rilevando che poiché prima dell'emanazione della decisione di restituzione gli
erano state intimate delle decisioni di PC dal cui calcolo era evidente che il
suo diritto dipendeva dall'ammontare delle rendite percepite, l'indebito
versamento delle prestazioni complementari da giugno 2020 a gennaio 2021 (recte:
2022) doveva essere inequivocabilmente chiaro.
Non essendo dunque data la buona fede, non ha esaminato se era
data la seconda condizione cumulativa della grave difficoltà.
1.8. Il 15 marzo 2021 (doc. 101)
l'istante ha riaffermato che la rendita di __________ è trimestrale e non
mensile di Fr. 580.-, mentre tutti i mesi deve saldare le fatture che arrivano
e con i Fr. 2'727.- al mese che riceve di rendita AVS più le prestazioni
complementari, dedotta la pigione e i contributi alimentari da versare alla
moglie, gli rimangono solo Fr. 900.- per pagare tutte le altre spese e i debiti
e non è quindi in grado di rimborsare la somma pretesa dalla Cassa.
Il 6 aprile 2022 (doc. 103) l'assicurato ha ribadito di non avere
alcuna disponibilità economica per restituire quanto richiestogli.
1.9. A seguito della comunicazione del 6
aprile 2022 (doc. 105-5/7) di __________ che dal 1° agosto 2021 versava alla
mamma, e non più all'assicurato, la rendita trimestrale di invalidità di Fr. 354.-
per la figlia __________, con decisione del 15 aprile 2022 (doc. 119) la Cassa
di compensazione ha ricalcolato il suo diritto alle PC dal 1° agosto 2021 al 30
aprile 2022, aumentandolo.
Pertanto, questa nuova decisione annullava e sostituiva parzialmente
la precedente del 13 gennaio 2022 per questo periodo, cosicché gli arretrati di
Fr. 1'062.- che sarebbero spettati all'assicurato sono stati compensati con
l'ordine di restituzione di Fr. 14'304.-, di modo che rimanevano Fr. 13'242.-
da restituire.
1.10. Il 20 aprile 2022 (doc. 122)
l'opponente ha ribadito la richiesta di condono, avendo sempre onestamente dichiarato
sin dal 2018 quanto riceveva ogni tre mesi dalla Fondazione collettiva LPP __________
e che la Cassa aveva computato nei calcoli che ha effettuato quando ancora egli
viveva con la sua famiglia.
1.11. Con decisione su opposizione del 4
agosto 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione negando la buona fede dell'assicurato, poiché dal 1° giugno 2020 egli
ha ricevuto una prestazione che era manifestamente errata. Infatti, con
decisione del 5 giugno 2020 essa gli ha notificato il diritto a Fr. 616.- e dal
1° luglio 2020 a Fr. 1'116.- al mese di prestazioni complementari, tuttavia non
considerando, erroneamente, la rendita che continuava a percepire da __________.
L'amministrazione ha rilevato che questo errore, evidente, doveva fare sorgere
Fatti
il dubbio all'assicurato che stava beneficiando di una prestazione illecita e
perciò avrebbe dovuto segnalarglielo (N. 4652.03 DPC).
La violazione commessa dall'opponente è stata qualificata dalla Cassa
come una grave negligenza, perciò non ha riconosciuto la buona fede
dell'assicurato.
1.12. Il 5 settembre 2022 (doc. I) RI 1 si
è rivolto al Tribunale evidenziando di avere sempre dichiarato anche a livello
fiscale la rendita versata dalla Fondazione collettiva LPP __________ e che si
tratta di un piccolo contributo che riceve ogni tre mesi. Tuttavia, dei soli
Fr. 2'845.- che ha a disposizione ogni mese, Fr. 1'000.- sono per l'affitto e
Fr. 800.- per la ex moglie e con i Fr. 1'000.- che gli rimangono non riesce ad
arrivare alla fine del mese, tenuto conto che è diabetico e che i pasti gli
costano troppo. Il ricorrente ha fatto quindi valere delle reali difficoltà
economiche a restituire la somma pretesa dalla Cassa.
1.13. Nella risposta del 14 settembre 2022
(doc. III) la Cassa di compensazione ha rinviato alle motivazioni che ha
esposto nella decisione su opposizione, chiedendo al TCA di confermarla e di respingere
quindi il ricorso.
1.14. Il 20 settembre 2022 (doc. V) il
ricorrente ha ribadito che è tenuto a pagare le fatture entro 30 giorni e non
dopo tre mesi, perciò ha chiesto al Tribunale di scrivere a __________ affinché
la rendita gli sia versata ogni mese e non ogni trimestre, visto che i Fr.
590.- gli servono per pagare le fatture mensili.
L'assicurato ha ripreso questi concetti nello scritto del 1°
ottobre 2022 (doc. VII), precisando che la dieta a cui deve sottoporsi per il
diabete gli costa Fr. 30/35.- al giorno in piatti caldi fuori casa per
controllare la glicemia, spesa che, già da sola, supera i Fr. 1'000.- che gli
rimangono a disposizione per pagare le numerose spese che ha comprovato con
l'invio delle fatture (docc. B1-B17).
1.15. La Cassa si è riconfermata nella sua
decisione (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se correttamente o no la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda
di condono formulata il 26 gennaio 2022 dall'assicurato relativa alla richiesta
di restituire le prestazioni complementari di cui ha indebitamente beneficiato
dal 1° giugno 2020 al 31 gennaio 2022, per un totale di Fr. 14'304.-.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.3. Secondo le norme appena citate,
affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.4. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere
diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b;
v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in
determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il
vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
2.5. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la
grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso,
il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la
situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,
dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in
quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la
notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare
il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto
di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.6. Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore
o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione
di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione
complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente
per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed
ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle
prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che
riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7. Nel determinare il
diritto alle prestazioni complementari per l'assicurato come persona sola dal
1° giugno 2020, e non più come beneficiario nel cui calcolo rientravano anche
la moglie e i due figli con cui ha convissuto fino al 31 maggio 2020, la Cassa
di compensazione ha ritenuto fra i redditi computabili unicamente la sua
rendita di invalidità e non più anche le "Rendite LPP/casse pensioni",
che egli continuava però a percepire per sé e per i due figli dalla Fondazione
collettiva LPP __________.
Benché l'amministrazione disponesse di tutte le
necessarie informazioni diligentemente fornite dall'assicurato in precedenza
per calcolare il diritto alle PC per sé e la sua famiglia, con il nuovo calcolo
eseguito il 5 giugno 2020 come persona sola la Cassa ha inspiegabilmente tralasciato
di computare nei redditi dell'interessato la rendita LPP di invalidità che egli
continuava a percepire non solo per sé, ma anche per i due figli, in qualità di
titolare del diritto, sebbene non vivesse più insieme ai suoi familiari. Indubbiamente
la Cassa ha commesso un errore.
Nell'ambito della revisione avviata nell'autunno 2021 (doc. 19), l'amministrazione
ha ricevuto dall'assicurato la notifica di tassazione IC 2020 (doc. 62-4/11) in
cui figuravano delle "rendite vitalizie e altre rendite contribuente"
di Fr. 9'557.-.
Inoltre, agli atti v'era la comunicazione del 26 ottobre 2021 (doc.
62-6/11) di __________, che confermava che la prestazione di rendita di
invalidità versata all'assicurato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ammontava
a Fr. 7'079,20.
Il 17 dicembre 2021 (doc. 71) la Cassa di compensazione ha scritto
alla Fondazione collettiva LPP chiedendo il dettaglio degli importi che
l'assicurato riceveva, ovvero di distinguere gli importi versati per i figli e
per il titolare della rendita.
Nell'attesa della risposta, che ha dovuto sollecitare il 22
dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022 (doc. 81), il 3 gennaio 2022 (doc. 77) la
Cassa cantonale di compensazione ha comunicato all'assicurato che dal 1°
gennaio 2022 il diritto era di Fr. 2'464.-, di cui Fr. 1'918.- di prestazioni
complementari. Questo importo era immutato rispetto alla decisione del 14
gennaio 2021 (doc. 46) di riconoscimento dei contributi alimentari versati dal
1° dicembre 2020 all'ex moglie e il calcolo sempre non considerava nei redditi
le rendite LPP che egli, invece, continuava a ricevere.
Il 5 gennaio 2022 (doc. 82) __________ ha precisato che la rendita
di invalidità dell'assicurato per gli anni 2020 e 2021 ammontava a Fr. 7'079,20.
La rendita per figli di invalidità per gli anni 2020 e 2021 era pari a Fr.
1'416.- per __________, che ha avuto diritto alla prestazione unicamente fino
al 30 giugno 2021 per un importo di Fr. 708.-, mentre la rendita per figli di
invalidità per __________ ammontava a Fr. 1'062.- dal 1° gennaio al 30
settembre 2020 e dal 1° agosto 2021 quest'ultima aveva nuovamente diritto alla
rendita e la prestazione versata è stata di Fr. 590.-.
È dunque in occasione della revisione periodica che la Cassa è venuta a conoscenza dell'errore che essa stessa ha commesso il 5
giugno 2020 (doc. 21), quando ha concesso le prestazioni complementari all'assicurato
come persona sola non tenendo più conto, diversamente da quanto deciso il 27
marzo 2020 (docc. 11-13) quando le ha considerate per sé e per la sua famiglia,
delle "Rendite LPP/casse
pensioni". che però egli riceveva ancora.
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità
di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I
nuovi fogli di calcolo allestiti il 13 gennaio 2022 (docc. 83-87) hanno infatti
modificato la situazione, visto che dal 1° giugno 2020 al 31 gennaio 2022 la
Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto per la posta della rendita della
previdenza professionale l'importo di Fr. 7'079.- per
l'assicurato e di Fr. 1'416.- per ciascun figlio.
Ciò ha comportato che, con l'aumento dei redditi computabili, il
diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è diminuito (cfr. la
decisione del 13 gennaio 2022 per il dettaglio del diritto alle PC) e le
prestazioni che egli ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo, cifrate
in Fr. 14'304.-, gli sono state chieste in restituzione con la stessa decisione
del 13 gennaio 2022.
2.8. Il ricorrente ha ritenuto di essere
in buona fede, poiché già al momento della richiesta delle prestazioni
complementari, nel 2019, ha fornito sin da subito alla Cassa l'informazione
corretta, ovvero che la rendita della Fondazione collettiva LPP __________ che
riceveva per sé e i due figli era di Fr. 9'911,20 all'anno (doc. 7-4/14). Egli non
capisce per quale motivo l'errore della Cassa debba ora ricadere su di lui ed
essere obbligato a restituire un importo che gli è stato indebitamente versato
soltanto per colpa, e negligenza, dell'amministrazione. Non avendo invece egli
commesso alcuna grave negligenza, non gli si può negare il condono della somma da
restituire di cui, peraltro, non dispone.
2.9. Secondo
consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il
condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il
beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma
anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin
dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere
ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di
segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a
rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato
solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene
valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che
è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.)
(DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF
8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la
buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo
di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata
richiesta di informazioni all'amministrazione (STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio
Considerandi
2015, consid. 2).
Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli
errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC
o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in
esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1;
STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in
SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato
il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto
non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel
caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità
competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe
dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere
versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva
disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione
al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza
conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio
nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato
contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire
per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di
compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti
che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento
della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, con
decisione del 26 gennaio 2016 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha
rifiutato all'assicurata il versamento di prestazioni dal 1° settembre 2014,
visto che risultava una eccedenza di entrate. Fra le spese riconosciute ha
computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per Fr. 3'440.-.
Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato l'assicurata che
aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di Fr. 25'000.- dopo
avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno. In seguito,
la Cassa ha comunicato all'assicurata ogni anno, nel mese di dicembre, il
diritto a una PC mensile per spese di malattia di Fr. 2'084.- per gli anni
2017, 2018 e 2019.
A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica nel
dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1°
gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a
torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC
per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la
Cassa ha condannato l'assicurata alla restituzione di Fr. 10'790.- per spese di
invalidità e malattia versate indebitamente.
Stante la giurisprudenza esposta sulla buona fede, l'Alta Corte ha
ricordato che non era quindi decisivo il fatto che la ricorrente avesse sempre
collaborato con l'amministrazione e che non avesse sottaciuto informazioni,
bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell'errore
contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale
incongruenza all'amministrazione (cfr. consid. 6.1).
Il Tribunale federale ha rilevato che i fogli di calcolo PC
allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano
esplicitamente tra le spese varie gli interessi ipotecari per Fr. 3'440.-. La
comunicazione del 27 gennaio 2016, redatta il giorno seguente, non accludeva
fogli di calcolo, ma indicava per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo
sussidiabile annuo e mensile ed elencava i totali delle eccedenze dei redditi
indicate per ciascun anno. Questi ultimi importi corrispondevano ai risultati
delle distinte compiegate al provvedimento del 26 gennaio 2016. Per contro, i
fogli di calcolo allegati alle decisioni del 10 dicembre 2016 per l'anno 2017,
dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17 dicembre 2018 per l'anno 2019
prevedevano una voce esplicita relativa agli interessi ipotecari (cfr. consid.
6.2).
Ciò stante, il Tribunale federale ha concluso che la buona fede
relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per
l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali
prestazioni erano state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre
2016.
e dell'11 dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo
dettagliati, ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i Fr. 3'440.-
quali interessi ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però
essere riservata anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno
2015.
e per l'anno 2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera
del 27 gennaio 2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione
non faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente
decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale
federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC, che conferisce un
diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza
dei redditi per le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno
diritto a una prestazione complementare annua. Indubbiamente, la lettera del 27
gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione negativa del 26
gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso che, dal profilo
temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e il secondo
provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente che entrambi
fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre, oltretutto,
le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano a
quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In
queste condizioni, per il TF, la ricorrente non poteva affermare oggettivamente
che l'errore non fosse facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente
confrontare i due provvedimenti (cfr. consid. 6.3).
L'Alta Corte ha perciò negato la buona fede e respinto il ricorso.
2.10
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza
sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento
della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo
d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.11
Questo Tribunale ritiene innanzitutto
utile rilevare che sui fogli di calcolo per le prestazioni complementari
all'AVS/AI, allegati alle decisioni di prestazione complementari, gli assicurati
sono resi attenti che "Il calcolo è da
verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i
rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e
la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.".
Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente la Cassa
di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni
complementari.
In concreto, è indubbio che, sin dall'emanazione, il
5.
giugno 2020, della prima decisione di concessione delle prestazioni
complementari all'assicurato come persona sola, la Cassa di compensazione ha
erroneamente dimenticato di inserire nel foglio di calcolo PC l'importo di Fr. 9'911.-
a titolo di rendita del II pilastro, che l'assicurato percepiva per sé e i due
figli.
In effetti questa decisione, e le seguenti, sono manifestamente
errate e per tale risultato la responsabilità va certamente attribuita
all'amministrazione, che malgrado disponesse delle informazioni corrette che
l'assicurato le ha fornito, e che già aveva utilizzato in precedenza per il calcolo
PC per la famiglia, al momento di calcolare il suo diritto come persona sola le
ha ignorate.
L'errata comprensione della situazione economica del ricorrente ha
perciò portato la Cassa ad attribuirgli indebitamente delle prestazioni maggiori
e poi a chiederle in restituzione.
Come già evidenziato da questa Corte (STCA 33.2021.3 del 19 aprile
2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata
la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione da parte dei funzionari
dell'amministrazione nella evasione delle domande di prestazioni complementari.
Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune
informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati o quando, come
nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati,
corretti, da inserire nei fogli di calcolo. Una sua negligenza, infatti, va a
discapito degli interessati, magari, come in specie, in maniera importante.
2.12
Nonostante tale osservazione, è
corretto che, come rilevato dalla Cassa nella sua decisione su opposizione,
"L'evidente errore commesso, doveva far
sorgere il dubbio all'opponente di beneficiare di un'illecita prestazione e
pertanto doveva essere segnalato alla Cassa." (doc. A1 punto 4 pag.
4).
La circostanza che, malgrado l'avvenuta corretta segnalazione
dell'esistenza di una rendita di invalidità del II pilastro nell'ambito della
richiesta di prestazioni complementari per la famiglia, il 5 giugno 2020 la
Cassa cantonale di compensazione non l'abbia poi più computata nei redditi del
ricorrente per calcolare il suo diritto alle prestazioni complementari come
persona sola - dopo essersi separato dalla moglie ed essere andato ad abitare
da solo -, avrebbe in effetti dovuto fare sorgere a maggior ragione un dubbio
all'assicurato e portarlo ad informarsi presso la Cassa se tale calcolo era
corretto.
Ciò, soprattutto visto che le
sue indicazioni al riguardo erano state molto chiare sin dall'inizio e, fino a
qualche giorno prima, quando il calcolo delle PC avveniva per tutta la
famiglia, gli importi versati da __________ per sé e per ogni figlio venivano
conteggiati nelle sue entrate. Infatti, la decisione del 27 marzo 2020
contempla queste rendite di invalidità LPP: Fr. 7'079.- per __________, Fr.
1'416.- per __________ e Fr. 1'416.- per __________.
A questi due elementi decisivi, riconoscibili anche
da un profano, si aggiunge che, come ha osservato lo stesso ricorrente, egli
aveva regolarmente dichiarato all'autorità fiscale questa rendita LPP, perciò
anche dalle notifiche di tassazione risultava chiaramente che egli percepiva
una rendita di invalidità LPP.
Pertanto, benché l'assicurato abbia chiaramente
indicato che percepiva una rendita di invalidità dalla Fondazione collettiva
LPP __________, nel foglio di calcolo PC allegato alla decisione non v'era
invece iscritto alcun importo quale rendita LPP. Questa circostanza avrebbe
dovuto indurre il ricorrente a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione
(STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2).
Un esame del foglio di calcolo PC allegato alle
decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione e alla pari di ciò
che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di discernimento
in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1°
dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza
significativa con la realtà dei fatti, visto che nessuna rendita LPP è stata
ritenuta dall'amministrazione. Ciò non poteva passare inosservato all'assicurato.
Anche senza una particolare conoscenza dei calcoli delle PC, il ricorrente
avrebbe dovuto notare che la cifra riportata nelle sue entrate non
corrispondeva affatto a quanto effettivamente percepito, perché oltre alla
rendita della AI egli incassava la rendita di invalidità della LPP e perciò
avrebbe dovuto segnalarlo alla Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
consid. 4.1). Di per sé, quindi, l'errore commesso dalla Cassa di compensazione
era facilmente riconoscibile per l'assicurato.
Per di più, il ricorrente non ha neppure reagito a
seguito della notifica dei fogli di calcolo allegati, né alla decisione del 14
gennaio 2021 (doc. 40) con cui gli è stato retroattivamente riconosciuto il
contributo alimentare di Fr. 800.- al mese che dal 1° dicembre 2020 versa alla
ex moglie, né alle comunicazioni del 18 dicembre 2020 (doc. 27) per il diritto
alle PC dal 1° gennaio 2021 e del 3 gennaio 2022 per l'anno 2022 (doc. 72).
Questi calcoli si fondavano, manifestamente e in
maniera riconoscibile, su uno stato di fatto che, dal profilo economico del
ricorrente, non corrispondeva alla realtà. In particolare, il ricorrente
avrebbe dovuto, anche se aveva un livello di formazione poco elevato,
accorgersi del fatto che l'importo della sua rendita LPP proprio non figurava nel
calcolo per determinare il suo diritto alle PC. La negligenza di cui ha fatto
prova nel controllo dei fogli di calcolo non può essere perciò qualificata come
lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2).
2.13
In conclusione, si
deve ritenere che benché l'assicurato abbia correttamente informato la Cassa di
compensazione sui suoi redditi, questo elemento non lo liberava dal suo obbligo
di verificare i fogli di calcolo regolarmente ricevuti e di informarsi presso
l'amministrazione se era corretto che la posta della rendita della __________,
che fino al 31 maggio 2020 era stata inserita nelle sue entrate, con il calcolo
per persona sola non figurasse invece più iscritta dal 1° giugno 2020 (STF
9C_453/ 2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den
Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen
Ausgleichskasse veranlassen müssen.").
Infatti, come indicato in precedenza, il
comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in
una violazione dell'obbligo di denuncia o notifica. Viene presa in
considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (citata
STF 9C_318/2021, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7:
"Das Verhalten, das
den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in einer Melde- oder
Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung, sich bei der
Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht.").
Ne discende che la
negligenza dimostrata dal ricorrente nel controllo dei fogli di calcolo non può
pertanto essere qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,
consid. 4.2.2).
Inoltre, la mancanza di buona fede da parte dell'insorgente non
può essere controbilanciata dall'errore dell'amministrazione (STF 8C_243/2016
del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid.
3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17
ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015, consid. 2.16).
Giova infine segnalare che per negare la buona fede non è
necessario un comportamento doloso, né fraudolento (STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40
del 7 novembre 2016, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto
inammissibile con STF 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA
39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015,
consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15; STCA 39.2012.13
del 13 marzo 2013, consid. 2.14).
2.14
Stante quanto esposto,
la Cassa cantonale non ha violato l'art. 25 LPGA ritenendo una negligenza grave
del ricorrente e nemmeno concludendo che le condizioni per riconoscere un
condono non erano realizzate.
Mancando la prima condizione cumulativa della buona fede per
ottenere il condono, non è infatti necessario esaminare il presupposto dell'onere
grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA.
Al ricorrente va dunque negato il condono
dell'importo di Fr. 14'304.- da restituire. La decisione impugnata deve
pertanto essere confermata e il ricorso respinto, tenendo però conto che, a
seguito di una compensazione con un credito riconosciuto all'assicurato, con
decisione del 15 aprile 2022, che annullava e sostituiva parzialmente quella
impugnata del 13 gennaio 2022, la Cassa di compensazione ha modificato in Fr.
13'242.- la somma da rimborsare.
Portando il ricorso sul diritto alle
prestazioni complementari non vanno prelevate delle spese, siccome non previse
dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti