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Decisione

33.2022.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2022Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

il 12 ottobre 2022 (doc. V) il Tribunale ha chiesto alla Cassa,

alla luce degli scritti di RA 1 che sono seguiti alla decisione di restituzione

del 3 marzo 2022 (specie la lettera 18 marzo 2022 doc. A2) e al rifiuto del

condono del 5 aprile 2022, il motivo per cui non ha ritenuto che la curatrice, oltre

a chiedere il condono, si fosse anche opposta alla decisione di restituzione

non ritenendola corretta,

l'amministrazione ha spiegato, il 17 ottobre 2022 (doc. VI), di

avere inteso che sebbene con lo scritto del 18 marzo 2022 la curatrice avesse fatto

opposizione alla decisione di restituzione e chiesto il condono, nell'email del

5 aprile 2022 ha poi confermato che chiedeva il condono come da lettera del 18

marzo 2022,

con scritto del 19 ottobre 2022 (doc. VIII) la curatrice ha

riferito dell'incontro avuto con il capo servizio della Cassa, contestando di

non avere mai trasmesso la documentazione relativa ai salari della moglie del

suo pupillo e quindi di essere in mala fede, non essendo a conoscenza di come

venga calcolato il reddito da lavoro e ogni quanto deve trasmetterle le buste

paga, visto che alle sue numerose richieste non ha ricevuto una risposta chiara,

l'insorgente ha infine ribadito la richiesta che i conteggi

arretrati siano verificati, che l'anno 2022 sia subito aggiornato e che le sia

comunicata la procedura da seguire cosicché possa verificare l'operato

dell'amministrazione,

il 25 ottobre 2022 (doc. IX) la curatrice del ricorrente ha

spiegato al TCA che il 18 marzo 2022 ha chiesto sia la rivalutazione del

conteggio, ritenendolo errato, sia il condono e che dopo la risposta della

Cassa del 29 marzo 2022 l'ha contattata telefonicamente e ha preteso tre volte

di avere i conteggi corretti.

Nei suoi successivi scritti ha domandato unicamente il condono, visto

che aveva inviato tutte le buste paga per un ricalcolo ed era in attesa del

nuovo conteggio del diritto alle PC e, pertanto, dell'importo da rimborsare,

inoltre, RA 1 ha precisato che in seguito ha continuato a ribadire

la richiesta di condono, perché anche se ci fossero stati degli errori nei

calcoli l'importo da restituire rimaneva comunque elevato per il ricorrente e

non era in grado di rimborsarlo,

infine, il ricorrente ha osservato che, ad oggi, è ancora in

attesa dei conteggi corretti in base alle buste paga della moglie che ha

inviato all'amministrazione come pure delle indicazioni sulla procedura da

seguire per evitare ulteriori problemi (trasmetterli mensilmente,

trimestralmente, semestralmente o annualmente),

la Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. X),

considerato in diritto

la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza

del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21

luglio 2003),

l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite e l'art. 25 cpv. 2 LPGA prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere

dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione,

con la revisione periodica avviata nell'autunno 2019, la Cassa

cantonale di compensazione è venuta a sapere, a metà dicembre 2021 (doc.

71-1/18), che il reddito conseguito dalla moglie dell'assicurato era superiore

a quello ritenuto nei fogli di calcolo per determinare il diritto alle

prestazioni complementari,

dopo avere raccolto i certificati di salario relativi agli anni

2018, 2019, 2020 e 2021 (doc. 76), la Cassa di compensazione ha emesso il 3

marzo 2022 una decisione di restituzione delle PC indebitamente ricevute dal 1°

gennaio 2019 al 31 marzo 2022, per un totale dovuto di Fr. 20'377.-, poiché

l'assicurato non le ha notificato l'aumento del salario della moglie,

con l'opposizione del 18 marzo 2022 (doc. 95-1/36) la curatrice

dell'assicurato ha allegato "tutte le buste

paga per una rivalutazione e chiedo il condono",

prima di ricevere la decisione di rifiuto del condono emessa il 5

aprile 2022, quello stesso giorno RA 1 (doc. 98), come ha confermato la Cassa

al TCA pendente causa (doc. VI), ha invero confermato la richiesta di condono

Considerandi

del 18 marzo 2022, ma successivamente, in altri suoi scritti, ha anche,

implicitamente, contestato l'ordine di restituzione,

infatti, nello scritto del 28 aprile 2022 (doc. 102-1/41) ha indicato

di non chiedere il condono per gli anni 2021 e 2022 "perché abbiamo considerato i vostri calcoli corretti e

di dover rendere a conguaglio solo la differenza percepita in più dall'anno

precedente", visto che era in attesa del ricalcolo chiesto il 18

marzo 2022. Per tale motivo, ha chiesto "indicazioni

scritte per la trasmissione delle prossime buste paga, in modo che non vi siano

più incomprensioni, il condono fino al 2020 e la fattura per i rimborsi 2021 e

2022",

anche nell'email del 30 giugno 2022 (doc. 104) la curatrice

dell'assicurato ha contestato l'ordine di restituzione, affermando che "Avete sbagliato i calcoli come comunicato più volte e

li avete sbagliati anche nel 2016 e 2017 vogliate ricalcolare correttamente

tutto presunto dovuto, attendo la correzione.",

la stessa conclusione va tratta per il messaggio di posta

elettronica del 12 luglio 2022, con cui la rappresentante del ricorrente ha

fatto presente alla Cassa di non avere ancora ricevuto il calcolo corretto per

gli anni dal 2015 al 2022,

pure con il ricorso, e pendente causa ad esplicita richiesta del

Tribunale, l'assicurato, per il tramite della sua curatrice, ha ribadito di non

essere d'accordo con l'importo da restituire, perché malgrado abbia più volte chiesto

spiegazioni alla Cassa sui conteggi dei salari della moglie, non le ha ottenute

e quindi non ha potuto verificare se quanto deve rimborsare sia corretto,

stando così le cose, la volontà dell'assicurato di contestare

l'ordine di restituzione del 3 marzo 2022, seppure espressa in maniera non

sempre chiara ed esplicita, ma sufficientemente nell’opposizione doc. A2, poteva

e doveva comunque essere dedotta dalla Cassa (scritto del 18 marzo 2022, cui

l'opponente ha allegato "tutte le buste

paga per una rivalutazione" doc. A2). In caso di dubbio

l’amministrazione avrebbe dovuto interpellare la curatrice (poco cognita della

procedura) per accertarne la volontà,

tale volontà è comunque poi emersa in modo più chiaro dagli

scritti seguenti della curatrice, la quale ha continuato a lamentare di non

avere ricevuto i conteggi corretti delle PC dopo avere inviato alla Cassa le

buste paga della moglie del beneficiario PC per un ricalcolo del suo diritto,

di conseguenza, la Cassa di compensazione doveva chinarsi sulla

contestazione della restituzione prima di decidere sulla domanda di

condono dell'assicurato,

giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda

scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve

essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di

restituzione) è passata in giudicato,

non è invece ammissibile l’emanazione di una

decisione di condono a fronte dell’opposizione formale alla decisione con cui è

stato determinato il diritto alle PC e cifrato l’importo chiesto in

restituzione,

di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti ritornati alla

Cassa di compensazione per emanare una decisione su opposizione relativa

all'ordine di restituzione emesso il 3 marzo 2022,

contro detta decisione, semmai, l'assicurato potrà formulare

ricorso davanti a questo TCA,

soltanto quando la decisione sulla restituzione delle prestazioni

complementari sarà cresciuta in giudicato la Cassa potrà emanare una (nuova)

decisione sulla domanda di condono formulata il 5 aprile 2022 che, se del caso,

è impugnabile dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di

compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art.

56.

LPGA),

la decisione su opposizione del 20 giugno 2022 concernente il

rifiuto di concedere all'assicurato il condono della restituzione di Fr.

20'377.- è quindi prematura e come tale va annullata,

il ricorso deve perciò essere accolto nel senso

delle considerazioni esposte,

portando il ricorso sul diritto alle

prestazioni complementari non vanno prelevate delle spese, siccome non previse

dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA),

per l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore

litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del

procedimento,

l'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo

al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le

eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF

112.

V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7) ed è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da

un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V

140.

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329),

l'insorgente è rappresentato dalla sua curatrice, ma dagli atti di causa non emerge che sia giurista cognita del tema oggetto

del giudizio o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia

in causa e neppure si può ravvisare un agire temerario da parte

dell'assicuratore,

ne segue che non vanno assegnate ripetibili (STF K

139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8, STFA K 123/06 del 6 dicembre 2007, STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STCA 36.2021.29 del 27

settembre 2021; STCA 36.2021.21 del 26 luglio 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata

e gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché si

pronunci sull'opposizione dell'assicurato del 18 marzo 2022 contro la decisione

formale del 3 marzo 2022 di restituire Fr. 20'377.- per prestazioni

complementari indebitamente ricevute dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2022.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti