33.2022.21
Ordine di restituzione di PC per non aver comunicato alla Cassa l'aumento del reddito.Lo scritto successivo dell'assicurato contiene sì una domanda di condono,ma anche,implicitamente,la contestazione della restituzione,come nei seguenti scritti. Rinvio per decisione su opposizione sulla restituzione
23 novembre 2022Italiano16 min
condono del 5 aprile 2022, il motivo per cui non ha ritenuto che la curatrice, oltre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.21
TB
Lugano
23 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
RI 1, 1976, beneficia di prestazioni complementari all'AI da
diversi anni e per l'anno 2019 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione ha in
particolare ritenuto che la moglie __________ conseguiva un reddito da attività
lucrativa di Fr. 4'636.- annui,
anche per gli anni 2020 (doc. 20) e 2021 (docc. 47 e 64) la Cassa ha
computato all'assicurato un reddito da attività lucrativa della moglie di Fr.
4'636.-,
nel mese di ottobre 2021 (doc. 67) l'amministrazione ha avviato la
revisione periodica della prestazione complementare e l'8 febbraio 2022 (doc.
76) ha chiesto all'assicurato copia dei certificati di stipendio della moglie
per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (docc. 78-4-19/19), da cui è emerso un
reddito maggiore,
con decisione del 3 marzo 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha chiesto all'assicurato di restituire Fr. 20'377.- di
prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° gennaio 2019 al 31
marzo 2022 per non averle notificato l'aumento del salario della moglie dal 2018
(docc. 81-90),
la mattina del 15 marzo 2022 (doc. A9) RA 1, curatrice dell'assicurato,
ha chiesto spiegazioni alla Cassa, indicando che "ho sempre seguito io le comunicazioni e siete sempre stati informati
dei salari della moglie, prima chiedevate abbastanza regolarmente e con
l'andare del tempo a fine anno, non capisco davvero questo nuovo conteggio.
Vogliate cortesemente darmi spiegazioni, saluti.",
nel pomeriggio (doc. 94) ha scritto una nuova email, affermando in
particolare che "a voi risulta che non sono stati dichiarati ma noi
abbiamo sempre inviato le buste paga richieste e annunciato gli aumenti, magari
per il 2021 e 2022 che ha seguito le cose maggiormente il Sig. RI 1 qualcosa
non lo avevate ancora ricevuto ma prima sì. (…)",
il 18 marzo 2022 (doc. A2) la curatrice si è formalmente opposta, dichiarando
che "(…) Abbiamo sempre fornito tutte le informazioni richieste e siete
sempre stati informati dei cambiamenti, la Sig.ra __________ lavora a ore per
il comune di __________ da molti anni (…) Chiedo di rivalutare la situazione
tenendo conto che le comunicazioni richieste sono sempre state fornite e della
difficoltà di gestione dei vari piccoli cambi di salario della moglie, non è
stato fatto intenzionalmente di non fornire i salari del 2021 ma tutti gli
altri erano stati inviati. Allego tutte le buste paga per una rivalutazione e
chiedo il condono, non ci sono stati dei reali aumenti o nuovi contratti, la
Sig.ra è stata pagata maggiormente per il periodo Covid e anche io me ne sono
resa conto quando ho visto le buste paghe delle differenze (…)",
il 29 marzo 2022 (doc. A1) l'amministrazione ha informato la
curatrice che la richiesta di restituzione è stata emanata perché non le sono
mai state notificate le variazioni di salario della moglie dell'assicurato,
con decisione del 5 aprile 2022 (doc. A3) la Cassa cantonale di
compensazione si è pronunciata sulla domanda di condono del 18 marzo 2022
dell'assicurato, respingendola per assenza della buona fede, poiché non è stata
informata dell'aumento dello stipendio della moglie nonostante il 16 dicembre
2019 e il 18 dicembre 2020 gli avesse notificato delle comunicazioni di
prestazioni complementari contemplanti un salario differente a quello realmente
percepito dal coniuge,
nella sua email del 5 aprile 2022 (doc. 98) la curatrice ha
ribadito la richiesta di condono, facendo valere la sua buona fede e le
difficoltà economiche della famiglia e ha concluso asserendo: "Chiedo di rivalutare tutta la situazione con gli assistenti
sociali di __________ che nei prossimi giorni incontreranno i Signori RI 1,
chiedo il condono di questi arretrati e la rivalutazione per come procedere in
base alla situazione reale che varia mensilmente e viste le variazioni
considerevoli non è possibile fare nemmeno una volta all'anno.",
l'indomani, a seguito della richiesta di chiarimenti (doc.
100-2/3), mediante email la Cassa ha spiegato alla curatrice perché è stato
negato il condono, come procedere in futuro con le buste paga della moglie
dell'assicurato e che ha la possibilità di presentare opposizione contro il
rifiuto del condono (doc. 100),
il 28 aprile 2022 (doc. 101) RA 1 ha presentato opposizione
chiedendo il condono fino al 2020, mentre per gli anni 2021 e 2022 ha espressamente
indicato di non postularlo "perché abbiamo
considerato i vostri calcoli corretti" (doc. A4),
con decisione su opposizione in tema di condono del 20 giugno 2022
(doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
ribadendo che l'aumento del salario della moglie non le è mai stato notificato,
disattendendo così l'obbligo di notificare ogni cambiamento. La violazione
commessa configura dunque una negligenza grave, perciò la buona fede invocata
non può essere ammessa,
nell'email del 30 giugno 2022 (doc. A6) la curatrice ha espresso
il suo dissenso, lamentando che le prove di avere trasmesso i documenti
necessari non sono state prese in considerazione, perciò "Procederò con il reclamo al tribunale d'appello. Avete
sbagliato i calcoli come comunicato più volte e li avete sbagliati anche nel
2016 e 2017 vogliate ricalcolare correttamente tutto presunto dovuto, attendo
la correzione.",
il 12 luglio 2022 (doc. 107) la rappresentante dell'interessato ha
informato la Cassa per email che "non ho
ancora ricevuto il calcolo corretto dal 2015 al 2022",
il 7 settembre 2022 (doc. 108) la curatrice dell'assicurato ha
scritto all'amministrazione ribadendo di non avere ancora ricevuto il conteggio
corretto, perciò "vogliate inviarlo in modo
che possiamo rimborsare solo il dovuto e non tutto quello che è stato richiesto
per errore. Ok che dobbiamo rimborsare il dovuto, ma il corretto dovuto e la
vostra fattura al momento non corretta. (…)",
con ricorso del 12 settembre 2022 (doc. I) RA 1, per conto di RI 1,
ha informato il TCA che il 29 settembre seguente si sarebbe incontrata con la Cassa
di compensazione. Inoltre, ha rilevato che quest'ultima non ha ancora emesso il
conteggio corretto, poiché prima si deve evadere l'opposizione al condono e poi
potrà emettere il nuovo conteggio. Secondo la ricorrente, la Cassa non avrebbe
fornito una risposta sull'importo da restituire e la sua contestazione del 12
luglio 2022 avrebbe dovuto essere trasmessa al Tribunale per darle la
possibilità di rivedere la situazione,
l'insorgente ha altresì affermato che "Ho chiesto molte volte
spiegazioni telefoniche sui conteggi dei salari della moglie, anche per mail,
vedi allegati 7, ma non mi sono mai state date risposte o spiegazioni, non
possono accusarmi di mancanza di buona fede per non aver capito i loro errori,
non sono nemmeno mai stati chiari i conteggi e gli accordi, gli annunci sono
sempre stati fatti tutti e anche le richieste di chiarimenti. Quando venivano
inviate le buste paghe non venivano sempre fatti dei nuovi conteggi e le spiegazioni
alle mie domande sono sempre state che fanno loro le medie visto la
variabilità.",
nella risposta del 5 ottobre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di
compensazione ha chiesto di respingere il ricorso e ha rinviato alle
motivazioni fornite con la decisione su opposizione,
l'amministrazione ha precisato che il 29 settembre 2022 (doc. 111)
v'è stato un incontro con la curatrice del ricorrente e che, malgrado le
giustificazioni fornite da quest'ultima, si è configurata una grave negligenza,
perciò il condono andava negato,
Fatti
il 12 ottobre 2022 (doc. V) il Tribunale ha chiesto alla Cassa,
alla luce degli scritti di RA 1 che sono seguiti alla decisione di restituzione
del 3 marzo 2022 (specie la lettera 18 marzo 2022 doc. A2) e al rifiuto del
condono del 5 aprile 2022, il motivo per cui non ha ritenuto che la curatrice, oltre
a chiedere il condono, si fosse anche opposta alla decisione di restituzione
non ritenendola corretta,
l'amministrazione ha spiegato, il 17 ottobre 2022 (doc. VI), di
avere inteso che sebbene con lo scritto del 18 marzo 2022 la curatrice avesse fatto
opposizione alla decisione di restituzione e chiesto il condono, nell'email del
5 aprile 2022 ha poi confermato che chiedeva il condono come da lettera del 18
marzo 2022,
con scritto del 19 ottobre 2022 (doc. VIII) la curatrice ha
riferito dell'incontro avuto con il capo servizio della Cassa, contestando di
non avere mai trasmesso la documentazione relativa ai salari della moglie del
suo pupillo e quindi di essere in mala fede, non essendo a conoscenza di come
venga calcolato il reddito da lavoro e ogni quanto deve trasmetterle le buste
paga, visto che alle sue numerose richieste non ha ricevuto una risposta chiara,
l'insorgente ha infine ribadito la richiesta che i conteggi
arretrati siano verificati, che l'anno 2022 sia subito aggiornato e che le sia
comunicata la procedura da seguire cosicché possa verificare l'operato
dell'amministrazione,
il 25 ottobre 2022 (doc. IX) la curatrice del ricorrente ha
spiegato al TCA che il 18 marzo 2022 ha chiesto sia la rivalutazione del
conteggio, ritenendolo errato, sia il condono e che dopo la risposta della
Cassa del 29 marzo 2022 l'ha contattata telefonicamente e ha preteso tre volte
di avere i conteggi corretti.
Nei suoi successivi scritti ha domandato unicamente il condono, visto
che aveva inviato tutte le buste paga per un ricalcolo ed era in attesa del
nuovo conteggio del diritto alle PC e, pertanto, dell'importo da rimborsare,
inoltre, RA 1 ha precisato che in seguito ha continuato a ribadire
la richiesta di condono, perché anche se ci fossero stati degli errori nei
calcoli l'importo da restituire rimaneva comunque elevato per il ricorrente e
non era in grado di rimborsarlo,
infine, il ricorrente ha osservato che, ad oggi, è ancora in
attesa dei conteggi corretti in base alle buste paga della moglie che ha
inviato all'amministrazione come pure delle indicazioni sulla procedura da
seguire per evitare ulteriori problemi (trasmetterli mensilmente,
trimestralmente, semestralmente o annualmente),
la Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. X),
considerato in diritto
la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza
del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21
luglio 2003),
l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite e l'art. 25 cpv. 2 LPGA prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere
dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione,
con la revisione periodica avviata nell'autunno 2019, la Cassa
cantonale di compensazione è venuta a sapere, a metà dicembre 2021 (doc.
71-1/18), che il reddito conseguito dalla moglie dell'assicurato era superiore
a quello ritenuto nei fogli di calcolo per determinare il diritto alle
prestazioni complementari,
dopo avere raccolto i certificati di salario relativi agli anni
2018, 2019, 2020 e 2021 (doc. 76), la Cassa di compensazione ha emesso il 3
marzo 2022 una decisione di restituzione delle PC indebitamente ricevute dal 1°
gennaio 2019 al 31 marzo 2022, per un totale dovuto di Fr. 20'377.-, poiché
l'assicurato non le ha notificato l'aumento del salario della moglie,
con l'opposizione del 18 marzo 2022 (doc. 95-1/36) la curatrice
dell'assicurato ha allegato "tutte le buste
paga per una rivalutazione e chiedo il condono",
prima di ricevere la decisione di rifiuto del condono emessa il 5
aprile 2022, quello stesso giorno RA 1 (doc. 98), come ha confermato la Cassa
al TCA pendente causa (doc. VI), ha invero confermato la richiesta di condono
Considerandi
del 18 marzo 2022, ma successivamente, in altri suoi scritti, ha anche,
implicitamente, contestato l'ordine di restituzione,
infatti, nello scritto del 28 aprile 2022 (doc. 102-1/41) ha indicato
di non chiedere il condono per gli anni 2021 e 2022 "perché abbiamo considerato i vostri calcoli corretti e
di dover rendere a conguaglio solo la differenza percepita in più dall'anno
precedente", visto che era in attesa del ricalcolo chiesto il 18
marzo 2022. Per tale motivo, ha chiesto "indicazioni
scritte per la trasmissione delle prossime buste paga, in modo che non vi siano
più incomprensioni, il condono fino al 2020 e la fattura per i rimborsi 2021 e
2022",
anche nell'email del 30 giugno 2022 (doc. 104) la curatrice
dell'assicurato ha contestato l'ordine di restituzione, affermando che "Avete sbagliato i calcoli come comunicato più volte e
li avete sbagliati anche nel 2016 e 2017 vogliate ricalcolare correttamente
tutto presunto dovuto, attendo la correzione.",
la stessa conclusione va tratta per il messaggio di posta
elettronica del 12 luglio 2022, con cui la rappresentante del ricorrente ha
fatto presente alla Cassa di non avere ancora ricevuto il calcolo corretto per
gli anni dal 2015 al 2022,
pure con il ricorso, e pendente causa ad esplicita richiesta del
Tribunale, l'assicurato, per il tramite della sua curatrice, ha ribadito di non
essere d'accordo con l'importo da restituire, perché malgrado abbia più volte chiesto
spiegazioni alla Cassa sui conteggi dei salari della moglie, non le ha ottenute
e quindi non ha potuto verificare se quanto deve rimborsare sia corretto,
stando così le cose, la volontà dell'assicurato di contestare
l'ordine di restituzione del 3 marzo 2022, seppure espressa in maniera non
sempre chiara ed esplicita, ma sufficientemente nell’opposizione doc. A2, poteva
e doveva comunque essere dedotta dalla Cassa (scritto del 18 marzo 2022, cui
l'opponente ha allegato "tutte le buste
paga per una rivalutazione" doc. A2). In caso di dubbio
l’amministrazione avrebbe dovuto interpellare la curatrice (poco cognita della
procedura) per accertarne la volontà,
tale volontà è comunque poi emersa in modo più chiaro dagli
scritti seguenti della curatrice, la quale ha continuato a lamentare di non
avere ricevuto i conteggi corretti delle PC dopo avere inviato alla Cassa le
buste paga della moglie del beneficiario PC per un ricalcolo del suo diritto,
di conseguenza, la Cassa di compensazione doveva chinarsi sulla
contestazione della restituzione prima di decidere sulla domanda di
condono dell'assicurato,
giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda
scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve
essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di
restituzione) è passata in giudicato,
non è invece ammissibile l’emanazione di una
decisione di condono a fronte dell’opposizione formale alla decisione con cui è
stato determinato il diritto alle PC e cifrato l’importo chiesto in
restituzione,
di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti ritornati alla
Cassa di compensazione per emanare una decisione su opposizione relativa
all'ordine di restituzione emesso il 3 marzo 2022,
contro detta decisione, semmai, l'assicurato potrà formulare
ricorso davanti a questo TCA,
soltanto quando la decisione sulla restituzione delle prestazioni
complementari sarà cresciuta in giudicato la Cassa potrà emanare una (nuova)
decisione sulla domanda di condono formulata il 5 aprile 2022 che, se del caso,
è impugnabile dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di
compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art.
56.
LPGA),
la decisione su opposizione del 20 giugno 2022 concernente il
rifiuto di concedere all'assicurato il condono della restituzione di Fr.
20'377.- è quindi prematura e come tale va annullata,
il ricorso deve perciò essere accolto nel senso
delle considerazioni esposte,
portando il ricorso sul diritto alle
prestazioni complementari non vanno prelevate delle spese, siccome non previse
dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA),
per l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha
diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale
delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore
litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del
procedimento,
l'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo
al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le
eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF
112.
V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7) ed è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da
un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V
140.
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329),
l'insorgente è rappresentato dalla sua curatrice, ma dagli atti di causa non emerge che sia giurista cognita del tema oggetto
del giudizio o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia
in causa e neppure si può ravvisare un agire temerario da parte
dell'assicuratore,
ne segue che non vanno assegnate ripetibili (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8, STFA K 123/06 del 6 dicembre 2007, STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STCA 36.2021.29 del 27
settembre 2021; STCA 36.2021.21 del 26 luglio 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata
e gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché si
pronunci sull'opposizione dell'assicurato del 18 marzo 2022 contro la decisione
formale del 3 marzo 2022 di restituire Fr. 20'377.- per prestazioni
complementari indebitamente ricevute dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2022.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti