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33.2022.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2022Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i totali delle eccedenze dei redditi previste per ciascun anno. Questi ultimi

importi corrispondevano ai risultati delle distinte compiegate al provvedimento

del 26 gennaio 2016. Per contro, i fogli di calcolo allegati alle decisioni del

10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17

dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedevano una voce esplicita relativa agli

interessi ipotecari (v. consid. 6.2). Il TF ha concluso che la buona fede

relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per

l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali

prestazioni erano state oggetto di due decisioni del 10 dicembre 2016 e dell'11

dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo dettagliati,

ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i CHF 3'440 quali interessi

ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però essere riservata

anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno 2015 e per l'anno

2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera del 27 gennaio

2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione non

faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente

decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale

federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC. Indubbiamente, la

lettera del 27 gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione

negativa del 26 gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso

che, dal profilo temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e

il secondo provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente

che entrambi fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre,

oltretutto, le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano

a quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In

queste condizioni, per il Tribunale federale, la ricorrente non poteva

affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente riconoscibile.

Sarebbe stato sufficiente confrontare i due provvedimenti (v. consid. 6.3).

L'Alta Corte ha perciò negato la buona

fede e respinto il ricorso.

2.9. Le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal

1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la

giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso

di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è

ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso. Il N. 4652.02

DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il

pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una

negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa,

dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito

indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua

situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi

al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.10. Questo

Tribunale ritiene innanzitutto utile rilevare che sui fogli di calcolo per le

prestazioni complementari all'AVS/AI, allegati alle decisioni di prestazione

complementari, gli assicurati sono resi espressamente attenti che "Il

calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni" “L'obbligo

d'informare" e la "restituzione" sono descritti

sulla decisione allegata". Viene dunque fatto obbligo ai beneficiari

delle prestazioni complementari di avvertire immediatamente la Cassa cantonale

di compensazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il loro diritto

alle prestazioni complementari.

In concreto, è indubbio

che, a partire dalla ricevuta, il 17 dicembre 2013, della seconda decisione in

materia di PC (conferma di versamento e adeguamento degli importi), nel foglio

di calcolo PC l'amministrazione non ha inserito a titolo di rendita del II

pilastro l'importo di CHF 4'596 che l'assicurata percepiva. Palese è poi che,

al momento del riconoscimento del diritto di RI 1 alla rendita LPP la stessa

non ha notificato nulla alla Cassa cantonale di compensazione.

L’amministrazione non è stata debitamente informata dell’entrata economica

percepita dall’assicurata mensilmente. Pertanto, quella decisione, e le

seguenti, si sono rivelate manifestamente errate. La responsabilità di ciò è da

ricondurre soltanto all'assicurata che, malgrado disponesse delle informazioni

corrette, non le ha fornite all'amministrazione.

Se è vero che, al momento

della domanda di PC, l'Agenzia comunale AVS le ha indicato di produrre

unicamente la decisione di rendita AI quali "rendite e pensioni di ogni

specie" (doc. C), ciò che la richiedente ha fatto, è anche vero che a

quel momento l'assicurata beneficiava soltanto della rendita AI e, quindi, in

ogni caso, era l'unica rendita che poteva dichiarare di ricevere. La rendita di

invalidità della previdenza professionale è infatti stata riconosciuta e

versata soltanto in un secondo tempo. Come dichiarato il 6 settembre 2022 (doc.

E) dalla Cassa pensioni __________, l'interessata beneficia sì di una rendita

di invalidità retroattivamente dal 1° luglio 2011, ma il primo versamento è

stato effettuato soltanto il 25 settembre 2013. L’incasso di tale rendita non è

stato annunciato alla Cassa cantonale nonostante il palese obbligo e l’estrema

facilità di tale comunicazione, peraltro fatta dalla ricorrente all’autorità di

tassazione senza apparente aggravio e nonostante le sue condizioni psichiche.

Va comunque rilevato

come, nè quando ha richiesto le PC né quando ha ricevuto la prima decisione di

attribuzione delle prestazioni complementari, i redditi della ricorrente comprendevano

la rendita di invalidità del II pilastro versata dalla Cassa pensioni __________.

Pertanto, non le si può rimproverare, a quel momento, di non averla dichiarata

alla Cassa cantonale di compensazione (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,

consid. 7.1). La buona fede della ricorrente va dunque ammessa per il periodo

corrente dal 1° luglio 2011 fino al 30 settembre 2013, ovvero fino alla fine

del mese in cui la Cassa pensioni le ha versato per la prima volta la rendita

di invalidità. Per giurisprudenza costante, infatti, la condizione di buona

fede deve essere soddisfatta durante il periodo in cui la persona assicurata ha

ricevuto le prestazioni indebite di cui si chiede la restituzione (STF 8C_954/ 2008

del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 6.1;

STFA P 7/04 del 24 novembre 2005, consid. 4.2.1). In

specie, durante quel periodo, la ricorrente aveva quindi diritto alle

prestazioni complementari che le erano state corrisposte.

2.11. Diverso

è il discorso per il periodo dal 1° ottobre 2013 fino al 30 giugno 2017. A quel

momento, la ricorrente si è vista accreditare la pensione professionale ed era

a conoscenza dei suoi obblighi di notifica alla Cassa. Doveva rendersi conto

che l'esistenza di un reddito supplementare era di natura tale da influenzare

il suo diritto alle prestazioni complementari. Le incombeva quindi, come prevede

l'art. 24 OPC-AVS/AI, di informare immediatamente la Cassa di compensazione di

questa nuova situazione, essendole fatto obbligo di comunicare ogni cambiamento

delle condizioni personali e/o economiche, ciò che ha invece omesso di fare. Considerato infatti che "le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI" sono

computate come reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC, l'avere

incassato un'altra rendita ha indubbiamente comportato per l'interessata una

modifica delle sue condizioni materiali.

La giustificazione avanzata

dalla ricorrente che, sin da subito, ha debitamente avvisato l'autorità fiscale

di questo suo reddito, così come risulta dalle notifiche di tassazione agli

atti (doc. F, G e L), e che quindi non era sua intenzione di ottenere illegalmente

delle prestazioni sottacendo questo reddito all'autorità fiscale e alla Cassa, non

le è di alcun aiuto. Nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il

Tribunale federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3:

" (…) Le

fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence d'une

demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs, il

avait informé l'autorité fiscale, en le libérait pas de son devoir d'annoncer à

la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier lui

avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa situation

matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que la caisse

le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du fisc «

suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave, ce qui

exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer

les montants en cause.".

Inoltre, secondo giurisprudenza (STF

9C_834/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può

sottrarsi all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui

ha avuto a che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI,

altri uffici) avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un

cambiamento di reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe

dovuto ottenere le informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di

informazione della persona assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio

a garantire, indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle

autorità - scambio che non avviene automaticamente e senza ritardi, in

particolare tra gli organi PC e le persone rispettivamente gli organi non

incaricati dell'esecuzione delle assicurazioni sociali (comprese le autorità

fiscali) (art. 31 cpv. 2 a contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle

basi necessarie per un calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche

in termini di tempo). Pertanto, la persona assicurata commette una violazione

dell'obbligo di informare, che non può essere definita di lieve entità, se

presume che la corretta notifica alle autorità fiscali abbia adempiuto anche

agli obblighi nei confronti dell'organo di esecuzione delle PC. In concreto la

signora RI 1 non si è peraltro informata e non ha verificato se ciò fosse

effettivamente il caso e non ha verificato se la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG fosse stata messa a conoscenza dell’esistenza della rendita

LPP (si veda in merito: Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, n. 120 pag. 294).

2.12. Va

sottolineato come l'insorgente non abbia mai dato seguito al suo obbligo nei

confronti della Cassa di compensazione, autorità che decide sul diritto alle

prestazioni complementari, nonostante le diverse decisioni rese dalla stessa e

durante un lasso temporale decisamente lungo, ossia dal 25 settembre 2013 sino

alla revisione del diritto alle PC nel 2017.

Per

quanto concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che

la concerne - dovere di cui la ricorrente ha espressamente sostenuto di non

essere stata al corrente non conoscendo le norme che regolano la materia -, va

osservato che la Casa di compensazione è stata lineare e generosa nello

spiegare all'assicurata i suoi doveri. In un periodo prossimo all'inizio

del riconoscimento della rendita di invalidità della previdenza professionale, con

la decisione del 17 dicembre 2013 la Cassa ha stabilito in CHF

Considerandi

350.

il diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2014. Due

settimane dopo, il 30 dicembre 2013, a causa della modifica della rendita AI, l'amministrazione

ha fissato detto diritto in CHF 359 al mese, oltre alla riduzione del premio

LAMal, e sempre dal 1° gennaio 2014. Queste due decisioni, come le seguenti che

sono state inviate all'assicurata, prevedono quattro titoli in grassetto

che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”,

“Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi

giuridici”, “Sospensione dei termini” e “Restituzione”. La

beneficiaria di PC era stata dunque più che ampiamente resa attenta, ed in più

occasioni, per iscritto dell'obbligo di “comunicare immediatamente” alla

Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche”. In particolare, queste decisioni elencano quasi una ventina di

situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte

degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per

esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".

L'insorgente non poteva non rendersi

conto del suo obbligo di comunicare alla Cassa, oltre che all'autorità fiscale,

che v'era stato un aumento delle sue rendite, trattandosi di una voce che ha un

influsso sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3). Non va dimenticato che, per la

natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o

di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è

sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come

tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.

La ricorrente ha quindi manifestamente violato

il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di

compensazione, non avendo ottemperato ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art.

24.

OPC-AVS/AI e la sua buona fede non può pertanto essere tutelata.

2.13

Va

rilevato che nel marzo 2013 alla ricorrente era appena stata attribuita una

rendita di invalidità di tre quarti per motivi psichici e a seguito di questi

disturbi, a suo dire e così come confermato recentemente dallo psichiatra

curante (doc. H), "non è risultata in grado di occuparsi in modo

adeguato e regolare della sua amministrazione e delle questioni burocratiche

che la riguardavano". Si osserva che nei confronti della signora RI 1

non è stata imposta alcuna misura protettiva dalla competente ARP e come l'assicurata

sia stata in grado di compilare il formulario di richiesta di PC il 19 aprile

2013, che l'Agenzia comunale AVS ha vidimato il 22 seguente come "compilato

dal richiedente o dal suo rappresentante". Questa circostanza non è

stata contestata dall'interessata, nel senso che ella non ha specificato se

qualcuno, ed eventualmente chi sia stato, l'abbia aiutata nel redigere la

domanda di prestazioni. In un primo tempo, all'incontro avuto il 19 ottobre

2020.

(doc. 83) con i funzionari della Cassa cantonale di compensazione,

l'interessata ha affermato che "è affetta da una sindrome bipolare con

ricorrenti fasi depressive che le impediscono di occuparsi dei suoi interessi

amministrativi, tanto è vero che per questi compiti viene aiutata dal marito",

con il ricorso, essa ha dichiarato che "non vi è in concreto nessuna

persona che conferiva sostegno per le questioni burocratiche".

La ricorrente, come detto, è separata dal marito da 18 anni. Quest'ultimo le

presta saltuariamente aiuto quando richiesto ma non si occupa in toto di ogni

questione burocratica o amministrativa della stessa. Inoltre, egli avrebbe un

margine di manovra molto ristretto in quanto non riceve direttamente la

corrispondenza, non si occupa dell'allestimento delle dichiarazioni fiscali e

non visiona ogni documento concernente la situazione medica della ex-moglie. Secondo

il gravame la ricorrente non sarebbe stata in grado di “comprendere il suo

obbligo di informare la Cassa, rispettivamente di comprendere che la

documentazione giunta dall'amministrazione andava fatta verificare da un

soggetto terzo" (doc. I pag. 6 seg.).

Questa tesi non è di sussidio alla

ricorrente. Come rilevato la signora RI 1 non è stata sottoposta a misure

protettrici malgrado le fosse stata attribuita una rendita di invalidità di tre

quarti per motivi psichici (STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021, contro cui il

ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 15 giugno

2021.

con STF 9C_245/2021; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata dalla

STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020), si occupava delle questioni

amministrative proprie, redigeva essa stessa le dichiarazioni fiscali (che

comprendevano l’indicazione della rendita LPP). È quindi lecito ritenere che la

stessa fosse in grado di gestirsi da sola e, al bisogno, fosse in grado di far

capo a terzi, specie all'ex marito anche se questi non riceveva tutta la

corrispondenza della ricorrente.

L'interessata era quindi perfettamente

al corrente di ricevere anche una rendita di invalidità della previdenza

professionale e come ha avvisato l'autorità fiscale di questa sua entrata così

avrebbe dovuto fare, come già indicato, anche nei confronti della Cassa

cantonale di compensazione che le versava le prestazioni complementari.

Nonostante le condizioni psichiche

invocate dalla ricorrente, ella non poteva non rendersi conto del suo obbligo

di comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento delle sue entrate,

trattandosi di una voce che ha un influsso sulla determinazione del diritto

alle prestazioni complementari (STCA 33.202.1 del 1° aprile 2021; STCA

33.2020.15

del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12

del 16 ottobre 2019 consid. 2.13; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA

33.2019.2

dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019

consid. 10). Essa avrebbe quindi dovuto annunciare l’entrata ma non lo ha fatto

durante interi anni pur trattandosi di un atto amministrativamente semplice

(l’invio di un documento alla Cassa). Nel caso in esame, la circostanza che le

difficoltà psichiche abbiano reso difficoltoso all'assicurata prendere

conoscenza dei suoi doveri di informazione nei confronti della Cassa cantonale

di compensazione e di gestire le sue questioni burocratiche, non può metterla

al riparo dal dovere rispondere delle conseguenze del suo agire mediante il

condono. Dal profilo giuridico, lo stato di salute dell'interessata doveva

condurla, in caso di incapacità a capire e memorizzare gli obblighi e doveri, a

chiedere aiuto a terzi nella gestione dei suoi rapporti con l'amministrazione

(come ha indicato di avere fatto in altre circostanze interpellando l'ex marito).

Di conseguenza la mancata comunicazione della nuova rendita LPP in ambito delle

prestazioni complementari è unicamente imputabile alla ricorrente, che ora deve

sopportarne le conseguenze per il periodo 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017 (STCA

33.2021.1

del 1° aprile 2021; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid.

2.

).

2.14

L'assenza

della rendita LPP fra i redditi nei fogli di calcolo, riconoscibile anche da un

profano, spicca ancora di più se si considera che, come ha osservato la stessa

ricorrente, ella aveva regolarmente dichiarato all'autorità fiscale questa

rendita, perciò anche dalle notifiche di tassazione risultava chiaramente che

percepiva una rendita di invalidità del II pilastro. Per questa ragione, benché

l'assicurata abbia chiaramente indicato all'autorità fiscale che percepiva una

rendita di invalidità dalla Cassa pensioni __________, nei fogli di calcolo PC

allegati alle decisioni non era riportato alcun importo quale rendita LPP. Questa

circostanza avrebbe dovuto indurre l'insorgente a rivolgersi alla Cassa

cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF 9C_318/2021

del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2; STCA 33.2022.20 del

17.

ottobre 2022, consid. 2.12) in merito al (non) computo di questa rendita.

Un esame del foglio di

calcolo PC allegato alle decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione e alla

pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza significativa con la realtà dei fatti, visto che

nessuna rendita LPP è stata ritenuta dall'amministrazione. Ciò non poteva

passare inosservato all'assicurata. Anche senza una particolare conoscenza dei

calcoli delle PC, la ricorrente avrebbe dovuto notare che la cifra riportata

nelle sue entrate non corrispondeva affatto a quanto effettivamente percepito,

perché oltre alla rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità essa incassava

la rendita di invalidità della LPP e perciò avrebbe dovuto segnalarlo alla

Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).

Di per sé, quindi, l'omissione

della Cassa cantonale di compensazione era facilmente riconoscibile per

l'assicurata (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).

Per di più, l'insorgente

non ha neppure reagito a seguito della notifica dei fogli di calcolo allegati

anche, da ultimo, alla decisione del 19 dicembre 2016 (doc. 41) con cui le è

stato riconosciuto il diritto alle PC dal 1° gennaio 2017. Questi calcoli si

fondavano, manifestamente e in maniera riconoscibile, su uno stato di fatto

che, dal profilo economico della ricorrente, non corrispondeva alla realtà. In

particolare, la beneficiaria di PC avrebbe dovuto accorgersi, anche se aveva un

livello di formazione poco elevato, del fatto che l'importo della sua rendita

LPP proprio non figurava nel calcolo per determinare il suo diritto alle

prestazioni complementari. La negligenza di cui ha fatto prova nel controllo

dei fogli di calcolo non può essere perciò qualificata come lieve (STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre

2022, consid. 2.12).

2.15

Sulla

scorta delle considerazioni esposte, si deve ritenere che l'omissione

qui imputata all'insorgente di informare la Cassa di compensazione della

rendita del II pilastro costituisce dunque una palese e grave violazione dei

suoi obblighi previsti dall'art. 24 OPC-AVS/AI e dall'art. 31 LPGA. Giova ancora

segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso,

né fraudolento (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06

del 2 ottobre 2006; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.13; STCA 39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui

ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio

2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15; STCA

39.2012.13

del 13 marzo 2013, consid. 2.14).

La Cassa cantonale di

compensazione non ha perciò violato l'art. 25 LPGA ritenendo una negligenza

grave dell'insorgente e nemmeno concludendo che le condizioni per riconoscere un

condono non erano realizzate dal 1° ottobre 2013 fino al 30 giugno 2017. Mancando

la prima condizione cumulativa della buona fede per ottenere il condono, non è infatti

necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1

LPGA.

2.16

Stante

quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che la decisione

su opposizione del 17 agosto 2022 è annullata per quanto attiene il condono

riferito al periodo dal 1 luglio 2011 al 30 settembre 2013. Gli atti vanno

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per ulteriori accertamenti e

nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituire l'importo delle

prestazioni complementari attribuite a torto all'insorgente nel periodo

suddetto, ossia dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013. Per il periodo

successivo, ossia al 1° ottobre 2013 sino al 30 giugno 2017, il condono

dell'obbligo di restituire è invece negato per le prestazioni complementari

versate alla ricorrente in questo periodo.

2.17

L'insorgente

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I

e doc. VIII/1).

Essendo parzialmente vincente in causa,

ritenuto il diritto all'assegnazione di ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla

parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF

I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

Per la parte della procedura che vede

la signora RI 1 soccombente essa non può essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria, se adempie le condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6). Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio (per

il periodo considerato 1° ottobre 2013 – 30 giugno 2017) sprovvisto di esito

favorevole mentre il rifiuto senza analisi di entrambe le condizioni di legge

del condono per il primo periodo (1 luglio 2011 – 30 settembre 2013) è frutto

di una svista della Cassa.

In concreto,

fatto salvo il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013 per quanto

esposto in precedenza, già a una prima valutazione sommaria della tematica in

esame, il ricorso non poteva avere un esito positivo. L’assicurata ha omesso di

notificare alla Cassa una rendita significativa, rendita che ha invece

notificato all’autorità fiscale, circostanza che comprova che l'interessata era

al corrente di percepire questa rendita e che doveva essere notificata alle

autorità competenti fra cui, la Cassa cantonale di compensazione che le erogava

le prestazioni complementari che le servivano per vivere.

Facendo quindi difetto uno dei tre

presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se

l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare

oltre l'adempimento delle altre due condizioni. L'istanza di assistenza

giudiziaria deve essere così respinta.

Portando il

ricorso sul diritto alle prestazioni complementari non vanno prelevate delle

spese, siccome non previse dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del

19.

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione è annullata

nella misura in cui il condono è negato per il periodo corrente dal 1 luglio

2011 al 30 settembre 2013. Di conseguenza:

1.1. Gli atti

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, dopo avere effettuato

ulteriori accertamenti, emani una nuova decisione sul condono dell'obbligo di

restituire l'importo delle prestazioni complementari versate a torto durante il

periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013.

1.2. Il

condono dell'obbligo di restituire è negato per le prestazioni complementari

versate alla ricorrente dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui

non è diventata priva di oggetto, è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente CHF 900 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti