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Decisione

33.2022.22

Negligenza per non aver comunicato alla Cassa la rendita LPP è data solo dopo che l'ass ha ricevuto LPP. Doveva rendersi conto che nel calcolo non c'era la rendita LPP e avvisare la Cassa.Aver informato l'autorità fiscale non l'aiuta.Errore facilmente riconoscibile. Negligenza grave.No condono.No AG

14 novembre 2022Italiano42 min

10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.22

TB/IR

Lugano

14 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja

Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16

settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: avv. RA 1

contro

la decisione su opposizione del

17 agosto 2022 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 28 novembre 2017 (doc. 55) la Cassa cantonale di compensazione, dopo

il corretto computo della rendita LPP che la Cassa pensioni __________ versava dal

2011 (doc. 51-3/3) a RI 1, 1958, ma di cui essa è venuta a conoscenza soltanto

nell'ambito della revisione periodica del 2017 (doc. 49), ha ricalcolato dal 1°

luglio 2011 al 30 giugno 2017 il diritto alle prestazioni complementari all'AI dell'assicurata

e le ha chiesto in restituzione l'importo di CHF 24'636.-.

1.2. A

seguito dell'emanazione della decisione su opposizione del 9 maggio 2019 (doc.

73) con cui la Cassa di compensazione ha confermato la pretesa, l'11 luglio

2019 (doc. 74) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto il condono

dell'importo da restituire, facendo valere sia la buona fede sia le gravi

difficoltà economiche.

1.3. Con

decisione del 5 giugno 2020 (doc. 77) l'amministrazione ha respinto la domanda

di condono dell'interessata rilevando che, sebbene la rendita della Cassa

pensioni le sia stata riconosciuta successivamente alla notifica della prima

decisione delle prestazioni complementari del 15 maggio 2013, il 30 dicembre

2013 le è stata notificata una nuova decisione che non contemplava la rendita

del II pilastro benché l'assicurata percepisse già. Pertanto, secondo la Cassa,

in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI che le fa obbligo di tempestivamente informarla

su ogni modifica delle condizioni personali e materiali, l'interessata avrebbe

dovuto comunicarle l'errore di calcolo visto che non era stata considerata la

rendita ricevuta dalla Cassa pensioni. Il fatto di avere informato l'Ufficio di

tassazione non la solleva dall'obbligo di informare l'amministrazione

competente del versamento delle PC.

Non essendo dunque data la buona fede,

non ha esaminato se era data la seconda condizione cumulativa della grave

difficoltà.

1.4. All'opposizione

cautelare del 16 giugno 2020 (doc. 78-1/8) ha fatto seguito, il 19 ottobre 2020

(doc. 83-1/3), un incontro fra le parti in cui l’assicurata ha ammesso di

essere stata negligente nel non comunicare il cambiamento della sua situazione

finanziaria. A giustificazione della sua buona fede essa ha comunque indicato

che, quando ha richiesto nel 2013 le prestazioni complementari, le è stata

chiesta unicamente la decisione AI e nulla in merito ad altre rendite mensili.

In quel momento l’assicurata non percepiva comunque ancora la rendita LPP. La

signora RI 1 ha indicato di avere dichiarato fiscalmente la rendita della Cassa

pensioni. Essa ha specificato di essere stata informata dell'obbligo di

informare la Cassa i cambiamenti, ma di beneficiare di una rendita di

invalidità di tre quarti per gravi disturbi di natura psichica certificati

dallo psichiatra curante (doc. 83-3/3) che le impediscono di occuparsi dei suoi

interessi amministrativi, tanto che viene aiutata dal marito.

1.5. Con

decisione su opposizione del 17 agosto 2022 (doc. B) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione al rifiuto di condono negando la buona

fede dell'assicurata e questo per l’omessa notifica del percepimento di una

rendita in base alla LPP, come impongono le norme applicabili e come rilevabile

dal modulo sottoscritto (punto 25). La decisione evidenzia poi che i

provvedimenti e le comunicazioni inviati alla signora RI 1 attirano

espressamente l'attenzione sul fatto che essa è tenuta a notificare

tempestivamente le modifiche sostanziali, specie gli aumenti o le diminuzioni

del reddito o della sostanza. L’omissione nella notifica della rendita LPP, nonostante

lo stato di salute che, comunque, non impediva all’assicurata di comunicare i

fatti rilevanti alla Cassa o di far capo, per questa necessità, a terzi, non può

essere qualificata quale una negligenza lieve ed esclude la buona fede.

1.6. Il 16

settembre 2022 (doc. I) RI 1, sempre assistita dall'avv. RA 1, ha chiesto al

Tribunale di concederle il condono dell'importo da restituire, non essendovi

dubbi sulla sua totale buona fede nel momento in cui ha violato il proprio

obbligo di informazione e l’assistenza giudiziaria. La ricorrente ha ribadito

che, al momento in cui ha presentato la domanda di prestazioni complementari,

non percepiva alcuna rendita da parte della Cassa pensioni __________, ma che è

solo dal settembre 2013 che ha iniziato a ricevere, retroattivamente dal 1°

luglio 2011, CHF 383 mensili, con primo versamento avvenuto il 25 settembre

2013 (doc. E), quindi quasi nove mesi dopo la richiesta di PC e quasi tre mesi

dopo la ricezione della decisione formale con cui la Cassa gliele ha concesse. Non

avendo ricevuto tutte le necessarie informazioni al momento della presentazione

della domanda, visto che le è stato indicato di produrre i documenti attinenti

alla sola rendita di invalidità (doc. C), l'errore che l'insorgente ha

commesso, non avendo nozioni in materia, è stato commesso in buona fede, prova

ne è che l'assicurata ha sempre dichiarato all'autorità fiscale la rendita

della previdenza professionale (doc. F e G). Non sarebbe stata quindi sua

intenzione celare alla Cassa di compensazione questo reddito La ricorrente ha omesso

per errore di ossequiare il suo obbligo di notifica. La sindrome affettiva

bipolare di cui è affetta che, come spiegato dallo specialista che l'ha in cura

(doc. H), ha comportato diversi ricoveri in strutture psichiatriche dal 2011 al

2015, la porta a non essere in grado di occuparsi in modo adeguato e regolare

della sua amministrazione e delle questioni burocratiche, essa vive da sola, siccome

separata dal marito dal 2004 (doc. H), il quale non può fornirle il necessario

sostegno in questi ambiti, ma solo saltuariamente, anche perché egli non riceve

direttamente la corrispondenza né si occupa della compilazione delle sue

dichiarazioni fiscali e neppure prende atto di ogni documento medico che la

interessa. In conclusione, la violazione dell’obbligo di informare sarebbe scusabile

e non costituirebbe una violazione dolosa o per negligenza grave. Per la

ricorrente va quindi ammessa la sua buona fede. Infine, stante un reddito annuo

di CHF 28'800 (doc. L e M), appena sufficiente per coprire il fabbisogno, la

ricorrente non è in grado di restituire CHF 24'636.

1.7. Con

risposta di causa del 6 ottobre 2022 (doc. VI) la Cassa cantonale di

compensazione rinvia alle motivazioni della decisione su opposizione, chiedendo

al TCA di confermare il provvedimento impugnato.

1.8. La

ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VII), ma – il 27

ottobre 2022 (doc. VIII) documenti attestanti la situazione economica propria

ai fini dell’assistenza giudiziaria postulata con il ricorso.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è stabilire se la decisione impugnata, del 17 agosto 2022, sia o

meno corretta e se debba essere concesso o meno il condono dell’importo che la

ricorrente è chiamata a restituire.

2.2. L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1

OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di

una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in

giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La

domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere

inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è

passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul

condono è pronunciata una decisione. Affinché sia concesso il condono è

necessario che siano adempiute due condizioni (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV

Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato,

o il suo rappresentante legale, ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la restituzione lo metterebbe

in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo

grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Se una sola di

queste condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009

del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del

15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito

del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio

2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni

complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo

di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave

negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione

o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per

esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; v. DLA

1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V

97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee,

occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la

buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere

il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

La condizione della buona fede deve

essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni

indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta

l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è

data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari

dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Il

capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati

per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un

appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo

ascrivibile ad ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese

supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono

abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere

in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a

restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione

(Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75

ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in

modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è

modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli

impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in

ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293

consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi

ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o,

secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione

delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende

che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche.

Inoltre, l'art. 24

OPC-AVS/AI, relativo all'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona

che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o

l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza

ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni

mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della

situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di

informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia

dell'avente diritto.

2.5. Nel

caso in esame, il 19 aprile 2013 (doc. 1-8/38) l'assicurata ha compilato il

formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI

e con decisione del 15 maggio 2013 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione

le ha concesso una prestazione complementare, con effetto dal 1° luglio 2011,

considerando unicamente la rendita di invalidità, correttamente (siccome non

ancora versata alcuna rendita LPP). L'assicurata non ha risposto alla domanda

n. 25 del formulario di richiesta di prestazioni complementari, che prevede di dichiarare

pensioni e altre rendite (segnatamente le rendite da pensione), pur dovendo

prendere conoscenza dell’esigenza di segnalare tale ulteriore introito se

versato. Dopo l'ottenimento, il 15 maggio 2013, delle prestazioni complementari,

la Cassa ha comunicato alla ricorrente il suo diritto alle PC per il 2014 (doc.

24 e 17). Nel frattempo l’assicurata, dal settembre 2013 ha iniziato a

beneficiare della rendita LPP della CP __________, che non ha notificato alla

Cassa cantonale di compensazione. Le decisioni relative al rinnovo delle PC per

il 2014 e quelle ulteriori evocate sono successive all’inizio del versamento

della rendita LPP. La signora RI 1 si doveva accorgere che alla voce "Rendite

LPP/casse pensioni" non era indicato alcun importo, mentre era

compilata

soltanto la posta delle "Rendite AVS/AI".

Non essendo informata del

percepimento da parte dell’assicurata della rendita della Cassa pensioni __________,

la Cassa cantonale di compensazione ha continuato a computare nei redditi

dell'assicurata soltanto la rendita dell'assicurazione invalidità e ciò fino

alla revisione di aprile 2017 (doc. 47). Nelle decisioni relative all'anno 2015

(doc. 28), al 2016 (doc. 32) e all'anno 2017 (doc. 36) - peraltro, il 19

dicembre 2016 (doc. 41) l'assicurata ha ricevuto una nuova decisione, valida

dal 1° gennaio 2017, emanata a seguito dell'aggiornamento intermedio dei valori

di stima, con conseguente diminuzione del diritto stabilito nove giorni prima

-, l'importo della rendita LPP di CHF 4'596 annui non è stato computato nei

redditi della ricorrente.

Nell'ambito della revisione avviata

nell'aprile 2017 (doc. 49), l'amministrazione ha ricevuto dall'assicurata

l'estratto conto bancario in cui figura un'entrata di CHF 383 che, con annotazione

della ricorrente, apposta a mano, specifica trattarsi del "II pilastro"

(doc. 49-4/25), nonché la notifica di tassazione IC 2015 (doc. 49-25/25), in

cui figurano "Pensioni della previdenza contribuente (II e IIIa)

" per CHF 4'596.

La Cassa di compensazione ha perciò

chiesto all'interessata, il 24 ottobre 2017 (doc. 50), una dichiarazione della

Cassa pensioni __________ attestante l’importo della rendita e la data d’inizio

della sua erogazione. Dal certificato prodotto a metà novembre (doc. 51) risulta

che il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2011 e che, per il mese di

gennaio 2017, la rendita di invalidità versata era di CHF 383.

È dunque soltanto in occasione della

revisione periodica che la Cassa è venuta a conoscenza che

l'assicurata percepiva delle "Rendite LPP/casse

pensioni", ciò che ha imposto di

ricalcolare il diritto dell’assicurata alle PC. I nuovi fogli di calcolo

allestiti il 28 novembre 2017 (doc. 56-63) hanno quindi modificato il diritto

alle PC della ricorrente dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. L’amministrazione

ha computato una rendita LPP di CHF 4'596 annui, ne è

derivato un versamento in eccesso di CHF 24'636 di cui la Cassa ha imposto la

restituzione (decisione 28 novembre 2017 doc. 55). Di questo obbligo

restitutivo la signora RI 1 domanda il condono.

2.6. In

concreto è palese che il mancato computo di un reddito ha avuto quale

conseguenza per l'interessata una variazione favorevole della sua situazione

materiale. Questa nuova entrata rappresentava un cambiamento rilevante della

sua situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e

quindi doveva essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_834/2010

del 2 ottobre 2020, consid. 2.2; STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid.

4.3) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo

2006). Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24

OPC-AVS/AI, l'assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa

cantonale di compensazione la nuova entrata della LPP, affinché il suo diritto alle

PC fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA

33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA

33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA

33.2019.12 del 16 ottobre 2019; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA

33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019).

2.7. La

signora RI 1 ritiene di essere in buona fede siccome, al momento in cui ha

presentato la domanda di prestazioni complementari ed ha iniziato a ricevere le

prestazioni, non riceveva ancora alcuna rendita LPP. La mancata comunicazione

della rendita della Cassa pensioni __________ sarebbe poi da ricondurre alle

informazioni incomplete che le sarebbero state date al momento della

presentazione della domanda di PC (con la richiesta di produrre solo la

decisione di rendita dell'assicurazione invalidità, e diversamente non poteva

essere siccome nessuna rendita LPP era ancora accordata). Come indicato nelle

considerazioni di fatto la ricorrente ritiene di non avere taciuto la rendita

siccome dichiarata fiscalmente. L’omessa notifica alla Cassa PC sarebbe quindi da

ricondurre ad una svista (doc. I pag. 5). Da ultimo la signora RI 1 invoca inoltre

il suo precario stato di salute dal profilo psichico, come attestato da uno

specialista in materia (doc. H), che le avrebbe impedito di occuparsi in modo

adeguato e regolare dell'amministrazione e delle questioni burocratiche che la

riguardavano.

2.8. Secondo

consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il

condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il

beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma

anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin

dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere

ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di

segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a

rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato

solo lievemente negligente. In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene

valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che

è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione,

ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR

2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV

Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in

considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR

2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF

9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

Tuttavia, la buona fede è generalmente

negata in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non

controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e

quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente

riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA

P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta

Corte ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a

torto, in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha

evidenziato che anche nel caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato

tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria

delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC

continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della

madre, di cui poteva disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011

del 15 settembre 2011, ha pure confermato il diniego del condono della

restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché

avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la

necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso,

anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che

nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato

è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012

AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale federale ha negato la buona

fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di

informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato

il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni

la rendita per vedovo.

Il Tribunale federale ha stabilito che

nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per

vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona

fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla

modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.

Colui che si risposa non può in buona

fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi

informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove

nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente

corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello

vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del

nome, era legato.

Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, con decisione del 26 gennaio 2016 la Cassa di compensazione del

Cantone Ticino ha rifiutato all'assicurata il versamento di prestazioni dal 1°

settembre 2014, visto che risultava una eccedenza di entrate. Fra le spese

riconosciute ha computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per CHF

3'440.-. Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato

l'assicurata che aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di CHF

25'000 dopo avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno.

In seguito, la Cassa ha comunicato all'assicurata ogni anno, nel mese di dicembre,

il diritto a una PC mensile per spese di malattia di CHF 2'084 per gli anni

2017, 2018 e 2019. A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica

nel dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1°

gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a

torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC

per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la

Cassa ha condannato l'assicurata alla restituzione di CHF 10'790 per spese di

invalidità e malattia versate indebitamente. Stante la giurisprudenza esposta

sulla buona fede, l'Alta Corte ha ricordato che non era quindi decisivo il

fatto che la ricorrente avesse sempre collaborato con l'amministrazione e che

non avesse sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle

circostanze concrete accorgersi dell'errore contenuto nei provvedimenti della

Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all'amministrazione (v.

consid. 6.1). Il Tribunale federale ha rilevato che i fogli di calcolo PC

allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano

esplicitamente tra le spese gli interessi ipotecari per CHF 3'440. La

comunicazione del 27 gennaio 2016 non accludeva fogli di calcolo, ma indicava

per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo sussidiabile annuo e mensile ed elencava

Fatti

i totali delle eccedenze dei redditi previste per ciascun anno. Questi ultimi

importi corrispondevano ai risultati delle distinte compiegate al provvedimento

del 26 gennaio 2016. Per contro, i fogli di calcolo allegati alle decisioni del

10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17

dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedevano una voce esplicita relativa agli

interessi ipotecari (v. consid. 6.2). Il TF ha concluso che la buona fede

relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per

l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali

prestazioni erano state oggetto di due decisioni del 10 dicembre 2016 e dell'11

dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo dettagliati,

ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i CHF 3'440 quali interessi

ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però essere riservata

anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno 2015 e per l'anno

2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera del 27 gennaio

2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione non

faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente

decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale

federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC. Indubbiamente, la

lettera del 27 gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione

negativa del 26 gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso

che, dal profilo temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e

il secondo provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente

che entrambi fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre,

oltretutto, le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano

a quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In

queste condizioni, per il Tribunale federale, la ricorrente non poteva

affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente riconoscibile.

Sarebbe stato sufficiente confrontare i due provvedimenti (v. consid. 6.3).

L'Alta Corte ha perciò negato la buona

fede e respinto il ricorso.

2.9. Le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal

1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la

giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso

di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è

ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso. Il N. 4652.02

DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il

pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una

negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa,

dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito

indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua

situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi

al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.10. Questo

Tribunale ritiene innanzitutto utile rilevare che sui fogli di calcolo per le

prestazioni complementari all'AVS/AI, allegati alle decisioni di prestazione

complementari, gli assicurati sono resi espressamente attenti che "Il

calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni" “L'obbligo

d'informare" e la "restituzione" sono descritti

sulla decisione allegata". Viene dunque fatto obbligo ai beneficiari

delle prestazioni complementari di avvertire immediatamente la Cassa cantonale

di compensazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il loro diritto

alle prestazioni complementari.

In concreto, è indubbio

che, a partire dalla ricevuta, il 17 dicembre 2013, della seconda decisione in

materia di PC (conferma di versamento e adeguamento degli importi), nel foglio

di calcolo PC l'amministrazione non ha inserito a titolo di rendita del II

pilastro l'importo di CHF 4'596 che l'assicurata percepiva. Palese è poi che,

al momento del riconoscimento del diritto di RI 1 alla rendita LPP la stessa

non ha notificato nulla alla Cassa cantonale di compensazione.

L’amministrazione non è stata debitamente informata dell’entrata economica

percepita dall’assicurata mensilmente. Pertanto, quella decisione, e le

seguenti, si sono rivelate manifestamente errate. La responsabilità di ciò è da

ricondurre soltanto all'assicurata che, malgrado disponesse delle informazioni

corrette, non le ha fornite all'amministrazione.

Se è vero che, al momento

della domanda di PC, l'Agenzia comunale AVS le ha indicato di produrre

unicamente la decisione di rendita AI quali "rendite e pensioni di ogni

specie" (doc. C), ciò che la richiedente ha fatto, è anche vero che a

quel momento l'assicurata beneficiava soltanto della rendita AI e, quindi, in

ogni caso, era l'unica rendita che poteva dichiarare di ricevere. La rendita di

invalidità della previdenza professionale è infatti stata riconosciuta e

versata soltanto in un secondo tempo. Come dichiarato il 6 settembre 2022 (doc.

E) dalla Cassa pensioni __________, l'interessata beneficia sì di una rendita

di invalidità retroattivamente dal 1° luglio 2011, ma il primo versamento è

stato effettuato soltanto il 25 settembre 2013. L’incasso di tale rendita non è

stato annunciato alla Cassa cantonale nonostante il palese obbligo e l’estrema

facilità di tale comunicazione, peraltro fatta dalla ricorrente all’autorità di

tassazione senza apparente aggravio e nonostante le sue condizioni psichiche.

Va comunque rilevato

come, nè quando ha richiesto le PC né quando ha ricevuto la prima decisione di

attribuzione delle prestazioni complementari, i redditi della ricorrente comprendevano

la rendita di invalidità del II pilastro versata dalla Cassa pensioni __________.

Pertanto, non le si può rimproverare, a quel momento, di non averla dichiarata

alla Cassa cantonale di compensazione (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,

consid. 7.1). La buona fede della ricorrente va dunque ammessa per il periodo

corrente dal 1° luglio 2011 fino al 30 settembre 2013, ovvero fino alla fine

del mese in cui la Cassa pensioni le ha versato per la prima volta la rendita

di invalidità. Per giurisprudenza costante, infatti, la condizione di buona

fede deve essere soddisfatta durante il periodo in cui la persona assicurata ha

ricevuto le prestazioni indebite di cui si chiede la restituzione (STF 8C_954/ 2008

del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 6.1;

STFA P 7/04 del 24 novembre 2005, consid. 4.2.1). In

specie, durante quel periodo, la ricorrente aveva quindi diritto alle

prestazioni complementari che le erano state corrisposte.

2.11. Diverso

è il discorso per il periodo dal 1° ottobre 2013 fino al 30 giugno 2017. A quel

momento, la ricorrente si è vista accreditare la pensione professionale ed era

a conoscenza dei suoi obblighi di notifica alla Cassa. Doveva rendersi conto

che l'esistenza di un reddito supplementare era di natura tale da influenzare

il suo diritto alle prestazioni complementari. Le incombeva quindi, come prevede

l'art. 24 OPC-AVS/AI, di informare immediatamente la Cassa di compensazione di

questa nuova situazione, essendole fatto obbligo di comunicare ogni cambiamento

delle condizioni personali e/o economiche, ciò che ha invece omesso di fare. Considerato infatti che "le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI" sono

computate come reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC, l'avere

incassato un'altra rendita ha indubbiamente comportato per l'interessata una

modifica delle sue condizioni materiali.

La giustificazione avanzata

dalla ricorrente che, sin da subito, ha debitamente avvisato l'autorità fiscale

di questo suo reddito, così come risulta dalle notifiche di tassazione agli

atti (doc. F, G e L), e che quindi non era sua intenzione di ottenere illegalmente

delle prestazioni sottacendo questo reddito all'autorità fiscale e alla Cassa, non

le è di alcun aiuto. Nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il

Tribunale federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3:

" (…) Le

fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence d'une

demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs, il

avait informé l'autorité fiscale, en le libérait pas de son devoir d'annoncer à

la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier lui

avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa situation

matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que la caisse

le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du fisc «

suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave, ce qui

exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer

les montants en cause.".

Inoltre, secondo giurisprudenza (STF

9C_834/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può

sottrarsi all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui

ha avuto a che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI,

altri uffici) avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un

cambiamento di reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe

dovuto ottenere le informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di

informazione della persona assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio

a garantire, indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle

autorità - scambio che non avviene automaticamente e senza ritardi, in

particolare tra gli organi PC e le persone rispettivamente gli organi non

incaricati dell'esecuzione delle assicurazioni sociali (comprese le autorità

fiscali) (art. 31 cpv. 2 a contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle

basi necessarie per un calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche

in termini di tempo). Pertanto, la persona assicurata commette una violazione

dell'obbligo di informare, che non può essere definita di lieve entità, se

presume che la corretta notifica alle autorità fiscali abbia adempiuto anche

agli obblighi nei confronti dell'organo di esecuzione delle PC. In concreto la

signora RI 1 non si è peraltro informata e non ha verificato se ciò fosse

effettivamente il caso e non ha verificato se la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG fosse stata messa a conoscenza dell’esistenza della rendita

LPP (si veda in merito: Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, n. 120 pag. 294).

2.12. Va

sottolineato come l'insorgente non abbia mai dato seguito al suo obbligo nei

confronti della Cassa di compensazione, autorità che decide sul diritto alle

prestazioni complementari, nonostante le diverse decisioni rese dalla stessa e

durante un lasso temporale decisamente lungo, ossia dal 25 settembre 2013 sino

alla revisione del diritto alle PC nel 2017.

Per

quanto concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che

la concerne - dovere di cui la ricorrente ha espressamente sostenuto di non

essere stata al corrente non conoscendo le norme che regolano la materia -, va

osservato che la Casa di compensazione è stata lineare e generosa nello

spiegare all'assicurata i suoi doveri. In un periodo prossimo all'inizio

del riconoscimento della rendita di invalidità della previdenza professionale, con

la decisione del 17 dicembre 2013 la Cassa ha stabilito in CHF

Considerandi

350.

il diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2014. Due

settimane dopo, il 30 dicembre 2013, a causa della modifica della rendita AI, l'amministrazione

ha fissato detto diritto in CHF 359 al mese, oltre alla riduzione del premio

LAMal, e sempre dal 1° gennaio 2014. Queste due decisioni, come le seguenti che

sono state inviate all'assicurata, prevedono quattro titoli in grassetto

che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”,

“Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi

giuridici”, “Sospensione dei termini” e “Restituzione”. La

beneficiaria di PC era stata dunque più che ampiamente resa attenta, ed in più

occasioni, per iscritto dell'obbligo di “comunicare immediatamente” alla

Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche”. In particolare, queste decisioni elencano quasi una ventina di

situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte

degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per

esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".

L'insorgente non poteva non rendersi

conto del suo obbligo di comunicare alla Cassa, oltre che all'autorità fiscale,

che v'era stato un aumento delle sue rendite, trattandosi di una voce che ha un

influsso sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3). Non va dimenticato che, per la

natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o

di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è

sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come

tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.

La ricorrente ha quindi manifestamente violato

il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di

compensazione, non avendo ottemperato ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art.

24.

OPC-AVS/AI e la sua buona fede non può pertanto essere tutelata.

2.13

Va

rilevato che nel marzo 2013 alla ricorrente era appena stata attribuita una

rendita di invalidità di tre quarti per motivi psichici e a seguito di questi

disturbi, a suo dire e così come confermato recentemente dallo psichiatra

curante (doc. H), "non è risultata in grado di occuparsi in modo

adeguato e regolare della sua amministrazione e delle questioni burocratiche

che la riguardavano". Si osserva che nei confronti della signora RI 1

non è stata imposta alcuna misura protettiva dalla competente ARP e come l'assicurata

sia stata in grado di compilare il formulario di richiesta di PC il 19 aprile

2013, che l'Agenzia comunale AVS ha vidimato il 22 seguente come "compilato

dal richiedente o dal suo rappresentante". Questa circostanza non è

stata contestata dall'interessata, nel senso che ella non ha specificato se

qualcuno, ed eventualmente chi sia stato, l'abbia aiutata nel redigere la

domanda di prestazioni. In un primo tempo, all'incontro avuto il 19 ottobre

2020.

(doc. 83) con i funzionari della Cassa cantonale di compensazione,

l'interessata ha affermato che "è affetta da una sindrome bipolare con

ricorrenti fasi depressive che le impediscono di occuparsi dei suoi interessi

amministrativi, tanto è vero che per questi compiti viene aiutata dal marito",

con il ricorso, essa ha dichiarato che "non vi è in concreto nessuna

persona che

conferiva sostegno per le questioni burocratiche".

La ricorrente, come detto, è separata dal marito da 18 anni. Quest'ultimo le

presta saltuariamente aiuto quando richiesto ma non si occupa in toto di ogni

questione burocratica o amministrativa della stessa. Inoltre, egli avrebbe un

margine di manovra molto ristretto in quanto non riceve direttamente la

corrispondenza, non si occupa dell'allestimento delle dichiarazioni fiscali e

non visiona ogni documento concernente la situazione medica della ex-moglie. Secondo

il gravame la ricorrente non sarebbe stata in grado di “comprendere il suo

obbligo di informare la Cassa, rispettivamente di comprendere che la

documentazione giunta dall'amministrazione andava fatta verificare da un

soggetto terzo" (doc. I pag. 6 seg.).

Questa tesi non è di sussidio alla

ricorrente. Come rilevato la signora RI 1 non è stata sottoposta a misure

protettrici malgrado le fosse stata attribuita una rendita di invalidità di tre

quarti per motivi psichici (STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021, contro cui il

ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 15 giugno

2021.

con STF 9C_245/2021; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata dalla

STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020), si occupava delle questioni

amministrative proprie, redigeva essa stessa le dichiarazioni fiscali (che

comprendevano l’indicazione della rendita LPP). È quindi lecito ritenere che la

stessa fosse in grado di gestirsi da sola e, al bisogno, fosse in grado di far

capo a terzi, specie all'ex marito anche se questi non riceveva tutta la

corrispondenza della ricorrente.

L'interessata era quindi perfettamente

al corrente di ricevere anche una rendita di invalidità della previdenza

professionale e come ha avvisato l'autorità fiscale di questa sua entrata così

avrebbe dovuto fare, come già indicato, anche nei confronti della Cassa

cantonale di compensazione che le versava le prestazioni complementari.

Nonostante le condizioni psichiche

invocate dalla ricorrente, ella non poteva non rendersi conto del suo obbligo

di comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento delle sue entrate,

trattandosi di una voce che ha un influsso sulla determinazione del diritto

alle prestazioni complementari (STCA 33.202.1 del 1° aprile 2021; STCA

33.2020.15

del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12

del 16 ottobre 2019 consid. 2.13; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA

33.2019.2

dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019

consid. 10). Essa avrebbe quindi dovuto annunciare l’entrata ma non lo ha fatto

durante interi anni pur trattandosi di un atto amministrativamente semplice

(l’invio di un documento alla Cassa). Nel caso in esame, la circostanza che le

difficoltà psichiche abbiano reso difficoltoso all'assicurata prendere

conoscenza dei suoi doveri di informazione nei confronti della Cassa cantonale

di compensazione e di gestire le sue questioni burocratiche, non può metterla

al riparo dal dovere rispondere delle conseguenze del suo agire mediante il

condono. Dal profilo giuridico, lo stato di salute dell'interessata doveva

condurla, in caso di incapacità a capire e memorizzare gli obblighi e doveri, a

chiedere aiuto a terzi nella gestione dei suoi rapporti con l'amministrazione

(come ha indicato di avere fatto in altre circostanze interpellando l'ex marito).

Di conseguenza la mancata comunicazione della nuova rendita LPP in ambito delle

prestazioni complementari è unicamente imputabile alla ricorrente, che ora deve

sopportarne le conseguenze per il periodo 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017 (STCA

33.2021.1

del 1° aprile 2021; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid.

2.13).

2.14

L'assenza

della rendita LPP fra i redditi nei fogli di calcolo, riconoscibile anche da un

profano, spicca ancora di più se si considera che, come ha osservato la stessa

ricorrente, ella aveva regolarmente dichiarato all'autorità fiscale questa

rendita, perciò anche dalle notifiche di tassazione risultava chiaramente che

percepiva una rendita di invalidità del II pilastro. Per questa ragione, benché

l'assicurata abbia chiaramente indicato all'autorità fiscale che percepiva una

rendita di invalidità dalla Cassa pensioni __________, nei fogli di calcolo PC

allegati alle decisioni non era riportato alcun importo quale rendita LPP. Questa

circostanza avrebbe dovuto indurre l'insorgente a rivolgersi alla Cassa

cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF 9C_318/2021

del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2; STCA 33.2022.20 del

17.

ottobre 2022, consid. 2.12) in merito al (non) computo di questa rendita.

Un esame del foglio di

calcolo PC allegato alle decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione e alla

pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza significativa con la realtà dei fatti, visto che

nessuna rendita LPP è stata ritenuta dall'amministrazione. Ciò non poteva

passare inosservato all'assicurata. Anche senza una particolare conoscenza dei

calcoli delle PC, la ricorrente avrebbe dovuto notare che la cifra riportata

nelle sue entrate non corrispondeva affatto a quanto effettivamente percepito,

perché oltre alla rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità essa incassava

la rendita di invalidità della LPP e perciò avrebbe dovuto segnalarlo alla

Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).

Di per sé, quindi, l'omissione

della Cassa cantonale di compensazione era facilmente riconoscibile per

l'assicurata (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).

Per di più, l'insorgente

non ha neppure reagito a seguito della notifica dei fogli di calcolo allegati

anche, da ultimo, alla decisione del 19 dicembre 2016 (doc. 41) con cui le è

stato riconosciuto il diritto alle PC dal 1° gennaio 2017. Questi calcoli si

fondavano, manifestamente e in maniera riconoscibile, su uno stato di fatto

che, dal profilo economico della ricorrente, non corrispondeva alla realtà. In

particolare, la beneficiaria di PC avrebbe dovuto accorgersi, anche se aveva un

livello di formazione poco elevato, del fatto che l'importo della sua rendita

LPP proprio non figurava nel calcolo per determinare il suo diritto alle

prestazioni complementari. La negligenza di cui ha fatto prova nel controllo

dei fogli di calcolo non può essere perciò qualificata come lieve (STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre

2022, consid. 2.12).

2.15

Sulla

scorta delle considerazioni esposte, si deve ritenere che l'omissione

qui imputata all'insorgente di informare la Cassa di compensazione della

rendita del II pilastro costituisce dunque una palese e grave violazione dei

suoi obblighi previsti dall'art. 24 OPC-AVS/AI e dall'art. 31 LPGA. Giova ancora

segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso,

né fraudolento (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06

del 2 ottobre 2006; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.13; STCA 39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui

ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio

2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15; STCA

39.2012.13

del 13 marzo 2013, consid. 2.14).

La Cassa cantonale di

compensazione non ha perciò violato l'art. 25 LPGA ritenendo una negligenza

grave dell'insorgente e nemmeno concludendo che le condizioni per riconoscere un

condono non erano realizzate dal 1° ottobre 2013 fino al 30 giugno 2017. Mancando

la prima condizione cumulativa della buona fede per ottenere il condono, non è infatti

necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1

LPGA.

2.16

Stante

quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che la decisione

su opposizione del 17 agosto 2022 è annullata per quanto attiene il condono

riferito al periodo dal 1 luglio 2011 al 30 settembre 2013. Gli atti vanno

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per ulteriori accertamenti e

nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituire l'importo delle

prestazioni complementari attribuite a torto all'insorgente nel periodo

suddetto, ossia dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013. Per il periodo

successivo, ossia al 1° ottobre 2013 sino al 30 giugno 2017, il condono

dell'obbligo di restituire è invece negato per le prestazioni complementari

versate alla ricorrente in questo periodo.

2.17

L'insorgente

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I

e doc. VIII/1).

Essendo parzialmente vincente in causa,

ritenuto il diritto all'assegnazione di ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla

parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF

I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

Per la parte della procedura che vede

la signora RI 1 soccombente essa non può essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria, se adempie le condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6). Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio (per

il periodo considerato 1° ottobre 2013 – 30 giugno 2017) sprovvisto di esito

favorevole mentre il rifiuto senza analisi di entrambe le condizioni di legge

del condono per il primo periodo (1 luglio 2011 – 30 settembre 2013) è frutto

di una svista della Cassa.

In concreto,

fatto salvo il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013 per quanto

esposto in precedenza, già a una prima valutazione sommaria della tematica in

esame, il ricorso non poteva avere un esito positivo. L’assicurata ha omesso di

notificare alla Cassa una rendita significativa, rendita che ha invece

notificato all’autorità fiscale, circostanza che comprova che l'interessata era

al corrente di percepire questa rendita e che doveva essere notificata alle

autorità competenti fra cui, la Cassa cantonale di compensazione che le erogava

le prestazioni complementari che le servivano per vivere.

Facendo quindi difetto uno dei tre

presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se

l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare

oltre l'adempimento delle altre due condizioni. L'istanza di assistenza

giudiziaria deve essere così respinta.

Portando il

ricorso sul diritto alle prestazioni complementari non vanno prelevate delle

spese, siccome non previse dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del

19.

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione è annullata

nella misura in cui il condono è negato per il periodo corrente dal 1 luglio

2011 al 30 settembre 2013. Di conseguenza:

1.1. Gli atti

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, dopo avere effettuato

ulteriori accertamenti, emani una nuova decisione sul condono dell'obbligo di

restituire l'importo delle prestazioni complementari versate a torto durante il

periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013.

1.2. Il

condono dell'obbligo di restituire è negato per le prestazioni complementari

versate alla ricorrente dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui

non è diventata priva di oggetto, è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente CHF 900 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti