33.2022.22
Negligenza per non aver comunicato alla Cassa la rendita LPP è data solo dopo che l'ass ha ricevuto LPP. Doveva rendersi conto che nel calcolo non c'era la rendita LPP e avvisare la Cassa.Aver informato l'autorità fiscale non l'aiuta.Errore facilmente riconoscibile. Negligenza grave.No condono.No AG
14 novembre 2022Italiano42 min
10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.22
TB/IR
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja
Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16
settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: avv. RA 1
contro
la decisione su opposizione del
17 agosto 2022 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 28 novembre 2017 (doc. 55) la Cassa cantonale di compensazione, dopo
il corretto computo della rendita LPP che la Cassa pensioni __________ versava dal
2011 (doc. 51-3/3) a RI 1, 1958, ma di cui essa è venuta a conoscenza soltanto
nell'ambito della revisione periodica del 2017 (doc. 49), ha ricalcolato dal 1°
luglio 2011 al 30 giugno 2017 il diritto alle prestazioni complementari all'AI dell'assicurata
e le ha chiesto in restituzione l'importo di CHF 24'636.-.
1.2. A
seguito dell'emanazione della decisione su opposizione del 9 maggio 2019 (doc.
73) con cui la Cassa di compensazione ha confermato la pretesa, l'11 luglio
2019 (doc. 74) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto il condono
dell'importo da restituire, facendo valere sia la buona fede sia le gravi
difficoltà economiche.
1.3. Con
decisione del 5 giugno 2020 (doc. 77) l'amministrazione ha respinto la domanda
di condono dell'interessata rilevando che, sebbene la rendita della Cassa
pensioni le sia stata riconosciuta successivamente alla notifica della prima
decisione delle prestazioni complementari del 15 maggio 2013, il 30 dicembre
2013 le è stata notificata una nuova decisione che non contemplava la rendita
del II pilastro benché l'assicurata percepisse già. Pertanto, secondo la Cassa,
in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI che le fa obbligo di tempestivamente informarla
su ogni modifica delle condizioni personali e materiali, l'interessata avrebbe
dovuto comunicarle l'errore di calcolo visto che non era stata considerata la
rendita ricevuta dalla Cassa pensioni. Il fatto di avere informato l'Ufficio di
tassazione non la solleva dall'obbligo di informare l'amministrazione
competente del versamento delle PC.
Non essendo dunque data la buona fede,
non ha esaminato se era data la seconda condizione cumulativa della grave
difficoltà.
1.4. All'opposizione
cautelare del 16 giugno 2020 (doc. 78-1/8) ha fatto seguito, il 19 ottobre 2020
(doc. 83-1/3), un incontro fra le parti in cui l’assicurata ha ammesso di
essere stata negligente nel non comunicare il cambiamento della sua situazione
finanziaria. A giustificazione della sua buona fede essa ha comunque indicato
che, quando ha richiesto nel 2013 le prestazioni complementari, le è stata
chiesta unicamente la decisione AI e nulla in merito ad altre rendite mensili.
In quel momento l’assicurata non percepiva comunque ancora la rendita LPP. La
signora RI 1 ha indicato di avere dichiarato fiscalmente la rendita della Cassa
pensioni. Essa ha specificato di essere stata informata dell'obbligo di
informare la Cassa i cambiamenti, ma di beneficiare di una rendita di
invalidità di tre quarti per gravi disturbi di natura psichica certificati
dallo psichiatra curante (doc. 83-3/3) che le impediscono di occuparsi dei suoi
interessi amministrativi, tanto che viene aiutata dal marito.
1.5. Con
decisione su opposizione del 17 agosto 2022 (doc. B) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione al rifiuto di condono negando la buona
fede dell'assicurata e questo per l’omessa notifica del percepimento di una
rendita in base alla LPP, come impongono le norme applicabili e come rilevabile
dal modulo sottoscritto (punto 25). La decisione evidenzia poi che i
provvedimenti e le comunicazioni inviati alla signora RI 1 attirano
espressamente l'attenzione sul fatto che essa è tenuta a notificare
tempestivamente le modifiche sostanziali, specie gli aumenti o le diminuzioni
del reddito o della sostanza. L’omissione nella notifica della rendita LPP, nonostante
lo stato di salute che, comunque, non impediva all’assicurata di comunicare i
fatti rilevanti alla Cassa o di far capo, per questa necessità, a terzi, non può
essere qualificata quale una negligenza lieve ed esclude la buona fede.
1.6. Il 16
settembre 2022 (doc. I) RI 1, sempre assistita dall'avv. RA 1, ha chiesto al
Tribunale di concederle il condono dell'importo da restituire, non essendovi
dubbi sulla sua totale buona fede nel momento in cui ha violato il proprio
obbligo di informazione e l’assistenza giudiziaria. La ricorrente ha ribadito
che, al momento in cui ha presentato la domanda di prestazioni complementari,
non percepiva alcuna rendita da parte della Cassa pensioni __________, ma che è
solo dal settembre 2013 che ha iniziato a ricevere, retroattivamente dal 1°
luglio 2011, CHF 383 mensili, con primo versamento avvenuto il 25 settembre
2013 (doc. E), quindi quasi nove mesi dopo la richiesta di PC e quasi tre mesi
dopo la ricezione della decisione formale con cui la Cassa gliele ha concesse. Non
avendo ricevuto tutte le necessarie informazioni al momento della presentazione
della domanda, visto che le è stato indicato di produrre i documenti attinenti
alla sola rendita di invalidità (doc. C), l'errore che l'insorgente ha
commesso, non avendo nozioni in materia, è stato commesso in buona fede, prova
ne è che l'assicurata ha sempre dichiarato all'autorità fiscale la rendita
della previdenza professionale (doc. F e G). Non sarebbe stata quindi sua
intenzione celare alla Cassa di compensazione questo reddito La ricorrente ha omesso
per errore di ossequiare il suo obbligo di notifica. La sindrome affettiva
bipolare di cui è affetta che, come spiegato dallo specialista che l'ha in cura
(doc. H), ha comportato diversi ricoveri in strutture psichiatriche dal 2011 al
2015, la porta a non essere in grado di occuparsi in modo adeguato e regolare
della sua amministrazione e delle questioni burocratiche, essa vive da sola, siccome
separata dal marito dal 2004 (doc. H), il quale non può fornirle il necessario
sostegno in questi ambiti, ma solo saltuariamente, anche perché egli non riceve
direttamente la corrispondenza né si occupa della compilazione delle sue
dichiarazioni fiscali e neppure prende atto di ogni documento medico che la
interessa. In conclusione, la violazione dell’obbligo di informare sarebbe scusabile
e non costituirebbe una violazione dolosa o per negligenza grave. Per la
ricorrente va quindi ammessa la sua buona fede. Infine, stante un reddito annuo
di CHF 28'800 (doc. L e M), appena sufficiente per coprire il fabbisogno, la
ricorrente non è in grado di restituire CHF 24'636.
1.7. Con
risposta di causa del 6 ottobre 2022 (doc. VI) la Cassa cantonale di
compensazione rinvia alle motivazioni della decisione su opposizione, chiedendo
al TCA di confermare il provvedimento impugnato.
1.8. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VII), ma – il 27
ottobre 2022 (doc. VIII) documenti attestanti la situazione economica propria
ai fini dell’assistenza giudiziaria postulata con il ricorso.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è stabilire se la decisione impugnata, del 17 agosto 2022, sia o
meno corretta e se debba essere concesso o meno il condono dell’importo che la
ricorrente è chiamata a restituire.
2.2. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1
OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di
una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in
giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La
domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere
inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è
passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul
condono è pronunciata una decisione. Affinché sia concesso il condono è
necessario che siano adempiute due condizioni (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV
Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato,
o il suo rappresentante legale, ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la restituzione lo metterebbe
in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo
grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Se una sola di
queste condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009
del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del
15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito
del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio
2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni
complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo
di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave
negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione
o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per
esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; v. DLA
1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V
97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee,
occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la
buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere
il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve
essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni
indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta
l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è
data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari
dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Il
capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati
per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un
appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo
ascrivibile ad ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese
supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono
abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere
in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a
restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione
(Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75
ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in
modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è
modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli
impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in
ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293
consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi
ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o,
secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione
delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende
che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche.
Inoltre, l'art. 24
OPC-AVS/AI, relativo all'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona
che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della
situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di
informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia
dell'avente diritto.
2.5. Nel
caso in esame, il 19 aprile 2013 (doc. 1-8/38) l'assicurata ha compilato il
formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI
e con decisione del 15 maggio 2013 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione
le ha concesso una prestazione complementare, con effetto dal 1° luglio 2011,
considerando unicamente la rendita di invalidità, correttamente (siccome non
ancora versata alcuna rendita LPP). L'assicurata non ha risposto alla domanda
n. 25 del formulario di richiesta di prestazioni complementari, che prevede di dichiarare
pensioni e altre rendite (segnatamente le rendite da pensione), pur dovendo
prendere conoscenza dell’esigenza di segnalare tale ulteriore introito se
versato. Dopo l'ottenimento, il 15 maggio 2013, delle prestazioni complementari,
la Cassa ha comunicato alla ricorrente il suo diritto alle PC per il 2014 (doc.
24 e 17). Nel frattempo l’assicurata, dal settembre 2013 ha iniziato a
beneficiare della rendita LPP della CP __________, che non ha notificato alla
Cassa cantonale di compensazione. Le decisioni relative al rinnovo delle PC per
il 2014 e quelle ulteriori evocate sono successive all’inizio del versamento
della rendita LPP. La signora RI 1 si doveva accorgere che alla voce "Rendite
LPP/casse pensioni" non era indicato alcun importo, mentre era
compilata
soltanto la posta delle "Rendite AVS/AI".
Non essendo informata del
percepimento da parte dell’assicurata della rendita della Cassa pensioni __________,
la Cassa cantonale di compensazione ha continuato a computare nei redditi
dell'assicurata soltanto la rendita dell'assicurazione invalidità e ciò fino
alla revisione di aprile 2017 (doc. 47). Nelle decisioni relative all'anno 2015
(doc. 28), al 2016 (doc. 32) e all'anno 2017 (doc. 36) - peraltro, il 19
dicembre 2016 (doc. 41) l'assicurata ha ricevuto una nuova decisione, valida
dal 1° gennaio 2017, emanata a seguito dell'aggiornamento intermedio dei valori
di stima, con conseguente diminuzione del diritto stabilito nove giorni prima
-, l'importo della rendita LPP di CHF 4'596 annui non è stato computato nei
redditi della ricorrente.
Nell'ambito della revisione avviata
nell'aprile 2017 (doc. 49), l'amministrazione ha ricevuto dall'assicurata
l'estratto conto bancario in cui figura un'entrata di CHF 383 che, con annotazione
della ricorrente, apposta a mano, specifica trattarsi del "II pilastro"
(doc. 49-4/25), nonché la notifica di tassazione IC 2015 (doc. 49-25/25), in
cui figurano "Pensioni della previdenza contribuente (II e IIIa)
" per CHF 4'596.
La Cassa di compensazione ha perciò
chiesto all'interessata, il 24 ottobre 2017 (doc. 50), una dichiarazione della
Cassa pensioni __________ attestante l’importo della rendita e la data d’inizio
della sua erogazione. Dal certificato prodotto a metà novembre (doc. 51) risulta
che il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2011 e che, per il mese di
gennaio 2017, la rendita di invalidità versata era di CHF 383.
È dunque soltanto in occasione della
revisione periodica che la Cassa è venuta a conoscenza che
l'assicurata percepiva delle "Rendite LPP/casse
pensioni", ciò che ha imposto di
ricalcolare il diritto dell’assicurata alle PC. I nuovi fogli di calcolo
allestiti il 28 novembre 2017 (doc. 56-63) hanno quindi modificato il diritto
alle PC della ricorrente dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. L’amministrazione
ha computato una rendita LPP di CHF 4'596 annui, ne è
derivato un versamento in eccesso di CHF 24'636 di cui la Cassa ha imposto la
restituzione (decisione 28 novembre 2017 doc. 55). Di questo obbligo
restitutivo la signora RI 1 domanda il condono.
2.6. In
concreto è palese che il mancato computo di un reddito ha avuto quale
conseguenza per l'interessata una variazione favorevole della sua situazione
materiale. Questa nuova entrata rappresentava un cambiamento rilevante della
sua situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e
quindi doveva essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_834/2010
del 2 ottobre 2020, consid. 2.2; STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid.
4.3) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo
2006). Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24
OPC-AVS/AI, l'assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa
cantonale di compensazione la nuova entrata della LPP, affinché il suo diritto alle
PC fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA
33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA
33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA
33.2019.12 del 16 ottobre 2019; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA
33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019).
2.7. La
signora RI 1 ritiene di essere in buona fede siccome, al momento in cui ha
presentato la domanda di prestazioni complementari ed ha iniziato a ricevere le
prestazioni, non riceveva ancora alcuna rendita LPP. La mancata comunicazione
della rendita della Cassa pensioni __________ sarebbe poi da ricondurre alle
informazioni incomplete che le sarebbero state date al momento della
presentazione della domanda di PC (con la richiesta di produrre solo la
decisione di rendita dell'assicurazione invalidità, e diversamente non poteva
essere siccome nessuna rendita LPP era ancora accordata). Come indicato nelle
considerazioni di fatto la ricorrente ritiene di non avere taciuto la rendita
siccome dichiarata fiscalmente. L’omessa notifica alla Cassa PC sarebbe quindi da
ricondurre ad una svista (doc. I pag. 5). Da ultimo la signora RI 1 invoca inoltre
il suo precario stato di salute dal profilo psichico, come attestato da uno
specialista in materia (doc. H), che le avrebbe impedito di occuparsi in modo
adeguato e regolare dell'amministrazione e delle questioni burocratiche che la
riguardavano.
2.8. Secondo
consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il
condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il
beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma
anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin
dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere
ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di
segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a
rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato
solo lievemente negligente. In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene
valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che
è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione,
ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.
5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR
2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV
Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il
comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in
una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in
considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR
2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF
9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
Tuttavia, la buona fede è generalmente
negata in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non
controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e
quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente
riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA
P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta
Corte ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a
torto, in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha
evidenziato che anche nel caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato
tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria
delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC
continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della
madre, di cui poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011
del 15 settembre 2011, ha pure confermato il diniego del condono della
restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché
avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la
necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso,
anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che
nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato
è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012
AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale federale ha negato la buona
fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di
informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato
il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni
la rendita per vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che
nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per
vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona
fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla
modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.
Colui che si risposa non può in buona
fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi
informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove
nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente
corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello
vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del
nome, era legato.
Nella menzionata STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, con decisione del 26 gennaio 2016 la Cassa di compensazione del
Cantone Ticino ha rifiutato all'assicurata il versamento di prestazioni dal 1°
settembre 2014, visto che risultava una eccedenza di entrate. Fra le spese
riconosciute ha computato per ogni anno (2014-2016) interessi ipotecari per CHF
3'440.-. Mediante lettera del 27 gennaio 2016 la Cassa ha informato
l'assicurata che aveva diritto al rimborso di spese di cura per un massimo di CHF
25'000 dopo avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi stabilita per ogni anno.
In seguito, la Cassa ha comunicato all'assicurata ogni anno, nel mese di dicembre,
il diritto a una PC mensile per spese di malattia di CHF 2'084 per gli anni
2017, 2018 e 2019. A causa dell'avvio di una procedura di revisione periodica
nel dicembre 2018, la Cassa ha calcolato nuovamente il diritto alle PC dal 1°
gennaio 2015. In seguito allo stralcio degli interessi ipotecari, computati a
torto nel calcolo, con decisione del 3 giugno 2019 ha negato il diritto alle PC
per gli anni 2015-2019. Mediante provvedimento separato del medesimo giorno la
Cassa ha condannato l'assicurata alla restituzione di CHF 10'790 per spese di
invalidità e malattia versate indebitamente. Stante la giurisprudenza esposta
sulla buona fede, l'Alta Corte ha ricordato che non era quindi decisivo il
fatto che la ricorrente avesse sempre collaborato con l'amministrazione e che
non avesse sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle
circostanze concrete accorgersi dell'errore contenuto nei provvedimenti della
Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all'amministrazione (v.
consid. 6.1). Il Tribunale federale ha rilevato che i fogli di calcolo PC
allegati alla decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano
esplicitamente tra le spese gli interessi ipotecari per CHF 3'440. La
comunicazione del 27 gennaio 2016 non accludeva fogli di calcolo, ma indicava
per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo sussidiabile annuo e mensile ed elencava
Fatti
i totali delle eccedenze dei redditi previste per ciascun anno. Questi ultimi
importi corrispondevano ai risultati delle distinte compiegate al provvedimento
del 26 gennaio 2016. Per contro, i fogli di calcolo allegati alle decisioni del
10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per l'anno 2018 e del 17
dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedevano una voce esplicita relativa agli
interessi ipotecari (v. consid. 6.2). Il TF ha concluso che la buona fede
relativamente ai rimborsi spese per malattia e invalidità per l'anno 2017 e per
l'anno 2018 richiesti in restituzione doveva essere d'acchito esclusa. Tali
prestazioni erano state oggetto di due decisioni del 10 dicembre 2016 e dell'11
dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo dettagliati,
ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i CHF 3'440 quali interessi
ipotecari. Per l'Alta Corte, la medesima sorte doveva però essere riservata
anche per gli altri importi chiesti in restituzione per l'anno 2015 e per l'anno
2016, dato che tali erogazioni facevano seguito alla lettera del 27 gennaio
2016, che non accludeva alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione non
faceva peraltro in alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente
decisione negativa del 26 gennaio 2016. Tuttavia, ha osservato il Tribunale
federale, le prestazioni derivavano dall'art. 14 cpv. 6 LPC. Indubbiamente, la
lettera del 27 gennaio 2016 era una conseguenza diretta della decisione
negativa del 26 gennaio 2016. Pertanto, la nostra Massima Istanza ha concluso
che, dal profilo temporale, visto solo un giorno di differenza tra il primo e
il secondo provvedimento, non poteva non permettere di capire alla ricorrente
che entrambi fossero il frutto della medesima domanda di prestazioni. Inoltre,
oltretutto, le eccedenze indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondevano
a quelle dei singoli fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In
queste condizioni, per il Tribunale federale, la ricorrente non poteva
affermare oggettivamente che l'errore non fosse facilmente riconoscibile.
Sarebbe stato sufficiente confrontare i due provvedimenti (v. consid. 6.3).
L'Alta Corte ha perciò negato la buona
fede e respinto il ricorso.
2.9. Le Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal
1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la
giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso
di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è
ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione
ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso. Il N. 4652.02
DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il
pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una
negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa,
dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito
indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua
situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare
oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi
al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.10. Questo
Tribunale ritiene innanzitutto utile rilevare che sui fogli di calcolo per le
prestazioni complementari all'AVS/AI, allegati alle decisioni di prestazione
complementari, gli assicurati sono resi espressamente attenti che "Il
calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati
mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni" “L'obbligo
d'informare" e la "restituzione" sono descritti
sulla decisione allegata". Viene dunque fatto obbligo ai beneficiari
delle prestazioni complementari di avvertire immediatamente la Cassa cantonale
di compensazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il loro diritto
alle prestazioni complementari.
In concreto, è indubbio
che, a partire dalla ricevuta, il 17 dicembre 2013, della seconda decisione in
materia di PC (conferma di versamento e adeguamento degli importi), nel foglio
di calcolo PC l'amministrazione non ha inserito a titolo di rendita del II
pilastro l'importo di CHF 4'596 che l'assicurata percepiva. Palese è poi che,
al momento del riconoscimento del diritto di RI 1 alla rendita LPP la stessa
non ha notificato nulla alla Cassa cantonale di compensazione.
L’amministrazione non è stata debitamente informata dell’entrata economica
percepita dall’assicurata mensilmente. Pertanto, quella decisione, e le
seguenti, si sono rivelate manifestamente errate. La responsabilità di ciò è da
ricondurre soltanto all'assicurata che, malgrado disponesse delle informazioni
corrette, non le ha fornite all'amministrazione.
Se è vero che, al momento
della domanda di PC, l'Agenzia comunale AVS le ha indicato di produrre
unicamente la decisione di rendita AI quali "rendite e pensioni di ogni
specie" (doc. C), ciò che la richiedente ha fatto, è anche vero che a
quel momento l'assicurata beneficiava soltanto della rendita AI e, quindi, in
ogni caso, era l'unica rendita che poteva dichiarare di ricevere. La rendita di
invalidità della previdenza professionale è infatti stata riconosciuta e
versata soltanto in un secondo tempo. Come dichiarato il 6 settembre 2022 (doc.
E) dalla Cassa pensioni __________, l'interessata beneficia sì di una rendita
di invalidità retroattivamente dal 1° luglio 2011, ma il primo versamento è
stato effettuato soltanto il 25 settembre 2013. L’incasso di tale rendita non è
stato annunciato alla Cassa cantonale nonostante il palese obbligo e l’estrema
facilità di tale comunicazione, peraltro fatta dalla ricorrente all’autorità di
tassazione senza apparente aggravio e nonostante le sue condizioni psichiche.
Va comunque rilevato
come, nè quando ha richiesto le PC né quando ha ricevuto la prima decisione di
attribuzione delle prestazioni complementari, i redditi della ricorrente comprendevano
la rendita di invalidità del II pilastro versata dalla Cassa pensioni __________.
Pertanto, non le si può rimproverare, a quel momento, di non averla dichiarata
alla Cassa cantonale di compensazione (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,
consid. 7.1). La buona fede della ricorrente va dunque ammessa per il periodo
corrente dal 1° luglio 2011 fino al 30 settembre 2013, ovvero fino alla fine
del mese in cui la Cassa pensioni le ha versato per la prima volta la rendita
di invalidità. Per giurisprudenza costante, infatti, la condizione di buona
fede deve essere soddisfatta durante il periodo in cui la persona assicurata ha
ricevuto le prestazioni indebite di cui si chiede la restituzione (STF 8C_954/ 2008
del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 6.1;
STFA P 7/04 del 24 novembre 2005, consid. 4.2.1). In
specie, durante quel periodo, la ricorrente aveva quindi diritto alle
prestazioni complementari che le erano state corrisposte.
2.11. Diverso
è il discorso per il periodo dal 1° ottobre 2013 fino al 30 giugno 2017. A quel
momento, la ricorrente si è vista accreditare la pensione professionale ed era
a conoscenza dei suoi obblighi di notifica alla Cassa. Doveva rendersi conto
che l'esistenza di un reddito supplementare era di natura tale da influenzare
il suo diritto alle prestazioni complementari. Le incombeva quindi, come prevede
l'art. 24 OPC-AVS/AI, di informare immediatamente la Cassa di compensazione di
questa nuova situazione, essendole fatto obbligo di comunicare ogni cambiamento
delle condizioni personali e/o economiche, ciò che ha invece omesso di fare. Considerato infatti che "le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI" sono
computate come reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC, l'avere
incassato un'altra rendita ha indubbiamente comportato per l'interessata una
modifica delle sue condizioni materiali.
La giustificazione avanzata
dalla ricorrente che, sin da subito, ha debitamente avvisato l'autorità fiscale
di questo suo reddito, così come risulta dalle notifiche di tassazione agli
atti (doc. F, G e L), e che quindi non era sua intenzione di ottenere illegalmente
delle prestazioni sottacendo questo reddito all'autorità fiscale e alla Cassa, non
le è di alcun aiuto. Nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il
Tribunale federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3:
" (…) Le
fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence d'une
demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs, il
avait informé l'autorité fiscale, en le libérait pas de son devoir d'annoncer à
la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier lui
avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa situation
matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que la caisse
le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du fisc «
suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave, ce qui
exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer
les montants en cause.".
Inoltre, secondo giurisprudenza (STF
9C_834/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può
sottrarsi all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui
ha avuto a che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI,
altri uffici) avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un
cambiamento di reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe
dovuto ottenere le informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di
informazione della persona assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio
a garantire, indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle
autorità - scambio che non avviene automaticamente e senza ritardi, in
particolare tra gli organi PC e le persone rispettivamente gli organi non
incaricati dell'esecuzione delle assicurazioni sociali (comprese le autorità
fiscali) (art. 31 cpv. 2 a contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle
basi necessarie per un calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche
in termini di tempo). Pertanto, la persona assicurata commette una violazione
dell'obbligo di informare, che non può essere definita di lieve entità, se
presume che la corretta notifica alle autorità fiscali abbia adempiuto anche
agli obblighi nei confronti dell'organo di esecuzione delle PC. In concreto la
signora RI 1 non si è peraltro informata e non ha verificato se ciò fosse
effettivamente il caso e non ha verificato se la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG fosse stata messa a conoscenza dell’esistenza della rendita
LPP (si veda in merito: Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, n. 120 pag. 294).
2.12. Va
sottolineato come l'insorgente non abbia mai dato seguito al suo obbligo nei
confronti della Cassa di compensazione, autorità che decide sul diritto alle
prestazioni complementari, nonostante le diverse decisioni rese dalla stessa e
durante un lasso temporale decisamente lungo, ossia dal 25 settembre 2013 sino
alla revisione del diritto alle PC nel 2017.
Per
quanto concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che
la concerne - dovere di cui la ricorrente ha espressamente sostenuto di non
essere stata al corrente non conoscendo le norme che regolano la materia -, va
osservato che la Casa di compensazione è stata lineare e generosa nello
spiegare all'assicurata i suoi doveri. In un periodo prossimo all'inizio
del riconoscimento della rendita di invalidità della previdenza professionale, con
la decisione del 17 dicembre 2013 la Cassa ha stabilito in CHF
Considerandi
350.
il diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2014. Due
settimane dopo, il 30 dicembre 2013, a causa della modifica della rendita AI, l'amministrazione
ha fissato detto diritto in CHF 359 al mese, oltre alla riduzione del premio
LAMal, e sempre dal 1° gennaio 2014. Queste due decisioni, come le seguenti che
sono state inviate all'assicurata, prevedono quattro titoli in grassetto
che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”,
“Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi
giuridici”, “Sospensione dei termini” e “Restituzione”. La
beneficiaria di PC era stata dunque più che ampiamente resa attenta, ed in più
occasioni, per iscritto dell'obbligo di “comunicare immediatamente” alla
Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o
economiche”. In particolare, queste decisioni elencano quasi una ventina di
situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte
degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta
figura la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".
L'insorgente non poteva non rendersi
conto del suo obbligo di comunicare alla Cassa, oltre che all'autorità fiscale,
che v'era stato un aumento delle sue rendite, trattandosi di una voce che ha un
influsso sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF
9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3). Non va dimenticato che, per la
natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o
di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è
sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come
tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.
La ricorrente ha quindi manifestamente violato
il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di
compensazione, non avendo ottemperato ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art.
24.
OPC-AVS/AI e la sua buona fede non può pertanto essere tutelata.
2.13
Va
rilevato che nel marzo 2013 alla ricorrente era appena stata attribuita una
rendita di invalidità di tre quarti per motivi psichici e a seguito di questi
disturbi, a suo dire e così come confermato recentemente dallo psichiatra
curante (doc. H), "non è risultata in grado di occuparsi in modo
adeguato e regolare della sua amministrazione e delle questioni burocratiche
che la riguardavano". Si osserva che nei confronti della signora RI 1
non è stata imposta alcuna misura protettiva dalla competente ARP e come l'assicurata
sia stata in grado di compilare il formulario di richiesta di PC il 19 aprile
2013, che l'Agenzia comunale AVS ha vidimato il 22 seguente come "compilato
dal richiedente o dal suo rappresentante". Questa circostanza non è
stata contestata dall'interessata, nel senso che ella non ha specificato se
qualcuno, ed eventualmente chi sia stato, l'abbia aiutata nel redigere la
domanda di prestazioni. In un primo tempo, all'incontro avuto il 19 ottobre
2020.
(doc. 83) con i funzionari della Cassa cantonale di compensazione,
l'interessata ha affermato che "è affetta da una sindrome bipolare con
ricorrenti fasi depressive che le impediscono di occuparsi dei suoi interessi
amministrativi, tanto è vero che per questi compiti viene aiutata dal marito",
con il ricorso, essa ha dichiarato che "non vi è in concreto nessuna
persona che
conferiva sostegno per le questioni burocratiche".
La ricorrente, come detto, è separata dal marito da 18 anni. Quest'ultimo le
presta saltuariamente aiuto quando richiesto ma non si occupa in toto di ogni
questione burocratica o amministrativa della stessa. Inoltre, egli avrebbe un
margine di manovra molto ristretto in quanto non riceve direttamente la
corrispondenza, non si occupa dell'allestimento delle dichiarazioni fiscali e
non visiona ogni documento concernente la situazione medica della ex-moglie. Secondo
il gravame la ricorrente non sarebbe stata in grado di “comprendere il suo
obbligo di informare la Cassa, rispettivamente di comprendere che la
documentazione giunta dall'amministrazione andava fatta verificare da un
soggetto terzo" (doc. I pag. 6 seg.).
Questa tesi non è di sussidio alla
ricorrente. Come rilevato la signora RI 1 non è stata sottoposta a misure
protettrici malgrado le fosse stata attribuita una rendita di invalidità di tre
quarti per motivi psichici (STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021, contro cui il
ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 15 giugno
2021.
con STF 9C_245/2021; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, confermata dalla
STF 9C_774/2019 dell'11 febbraio 2020), si occupava delle questioni
amministrative proprie, redigeva essa stessa le dichiarazioni fiscali (che
comprendevano l’indicazione della rendita LPP). È quindi lecito ritenere che la
stessa fosse in grado di gestirsi da sola e, al bisogno, fosse in grado di far
capo a terzi, specie all'ex marito anche se questi non riceveva tutta la
corrispondenza della ricorrente.
L'interessata era quindi perfettamente
al corrente di ricevere anche una rendita di invalidità della previdenza
professionale e come ha avvisato l'autorità fiscale di questa sua entrata così
avrebbe dovuto fare, come già indicato, anche nei confronti della Cassa
cantonale di compensazione che le versava le prestazioni complementari.
Nonostante le condizioni psichiche
invocate dalla ricorrente, ella non poteva non rendersi conto del suo obbligo
di comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento delle sue entrate,
trattandosi di una voce che ha un influsso sulla determinazione del diritto
alle prestazioni complementari (STCA 33.202.1 del 1° aprile 2021; STCA
33.2020.15
del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020; STCA 33.2019.12
del 16 ottobre 2019 consid. 2.13; STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA
33.2019.2
dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019
consid. 10). Essa avrebbe quindi dovuto annunciare l’entrata ma non lo ha fatto
durante interi anni pur trattandosi di un atto amministrativamente semplice
(l’invio di un documento alla Cassa). Nel caso in esame, la circostanza che le
difficoltà psichiche abbiano reso difficoltoso all'assicurata prendere
conoscenza dei suoi doveri di informazione nei confronti della Cassa cantonale
di compensazione e di gestire le sue questioni burocratiche, non può metterla
al riparo dal dovere rispondere delle conseguenze del suo agire mediante il
condono. Dal profilo giuridico, lo stato di salute dell'interessata doveva
condurla, in caso di incapacità a capire e memorizzare gli obblighi e doveri, a
chiedere aiuto a terzi nella gestione dei suoi rapporti con l'amministrazione
(come ha indicato di avere fatto in altre circostanze interpellando l'ex marito).
Di conseguenza la mancata comunicazione della nuova rendita LPP in ambito delle
prestazioni complementari è unicamente imputabile alla ricorrente, che ora deve
sopportarne le conseguenze per il periodo 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017 (STCA
33.2021.1
del 1° aprile 2021; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019 consid.
2.13).
2.14
L'assenza
della rendita LPP fra i redditi nei fogli di calcolo, riconoscibile anche da un
profano, spicca ancora di più se si considera che, come ha osservato la stessa
ricorrente, ella aveva regolarmente dichiarato all'autorità fiscale questa
rendita, perciò anche dalle notifiche di tassazione risultava chiaramente che
percepiva una rendita di invalidità del II pilastro. Per questa ragione, benché
l'assicurata abbia chiaramente indicato all'autorità fiscale che percepiva una
rendita di invalidità dalla Cassa pensioni __________, nei fogli di calcolo PC
allegati alle decisioni non era riportato alcun importo quale rendita LPP. Questa
circostanza avrebbe dovuto indurre l'insorgente a rivolgersi alla Cassa
cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF 9C_318/2021
del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2; STCA 33.2022.20 del
17.
ottobre 2022, consid. 2.12) in merito al (non) computo di questa rendita.
Un esame del foglio di
calcolo PC allegato alle decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione e alla
pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di
discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza significativa con la realtà dei fatti, visto che
nessuna rendita LPP è stata ritenuta dall'amministrazione. Ciò non poteva
passare inosservato all'assicurata. Anche senza una particolare conoscenza dei
calcoli delle PC, la ricorrente avrebbe dovuto notare che la cifra riportata
nelle sue entrate non corrispondeva affatto a quanto effettivamente percepito,
perché oltre alla rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità essa incassava
la rendita di invalidità della LPP e perciò avrebbe dovuto segnalarlo alla
Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).
Di per sé, quindi, l'omissione
della Cassa cantonale di compensazione era facilmente riconoscibile per
l'assicurata (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
Per di più, l'insorgente
non ha neppure reagito a seguito della notifica dei fogli di calcolo allegati
anche, da ultimo, alla decisione del 19 dicembre 2016 (doc. 41) con cui le è
stato riconosciuto il diritto alle PC dal 1° gennaio 2017. Questi calcoli si
fondavano, manifestamente e in maniera riconoscibile, su uno stato di fatto
che, dal profilo economico della ricorrente, non corrispondeva alla realtà. In
particolare, la beneficiaria di PC avrebbe dovuto accorgersi, anche se aveva un
livello di formazione poco elevato, del fatto che l'importo della sua rendita
LPP proprio non figurava nel calcolo per determinare il suo diritto alle
prestazioni complementari. La negligenza di cui ha fatto prova nel controllo
dei fogli di calcolo non può essere perciò qualificata come lieve (STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre
2022, consid. 2.12).
2.15
Sulla
scorta delle considerazioni esposte, si deve ritenere che l'omissione
qui imputata all'insorgente di informare la Cassa di compensazione della
rendita del II pilastro costituisce dunque una palese e grave violazione dei
suoi obblighi previsti dall'art. 24 OPC-AVS/AI e dall'art. 31 LPGA. Giova ancora
segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso,
né fraudolento (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06
del 2 ottobre 2006; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.13; STCA 39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui
ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio
2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15; STCA
39.2012.13
del 13 marzo 2013, consid. 2.14).
La Cassa cantonale di
compensazione non ha perciò violato l'art. 25 LPGA ritenendo una negligenza
grave dell'insorgente e nemmeno concludendo che le condizioni per riconoscere un
condono non erano realizzate dal 1° ottobre 2013 fino al 30 giugno 2017. Mancando
la prima condizione cumulativa della buona fede per ottenere il condono, non è infatti
necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1
LPGA.
2.16
Stante
quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che la decisione
su opposizione del 17 agosto 2022 è annullata per quanto attiene il condono
riferito al periodo dal 1 luglio 2011 al 30 settembre 2013. Gli atti vanno
rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per ulteriori accertamenti e
nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituire l'importo delle
prestazioni complementari attribuite a torto all'insorgente nel periodo
suddetto, ossia dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013. Per il periodo
successivo, ossia al 1° ottobre 2013 sino al 30 giugno 2017, il condono
dell'obbligo di restituire è invece negato per le prestazioni complementari
versate alla ricorrente in questo periodo.
2.17
L'insorgente
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I
e doc. VIII/1).
Essendo parzialmente vincente in causa,
ritenuto il diritto all'assegnazione di ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla
parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF
I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).
Per la parte della procedura che vede
la signora RI 1 soccombente essa non può essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, se adempie le condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6). Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio (per
il periodo considerato 1° ottobre 2013 – 30 giugno 2017) sprovvisto di esito
favorevole mentre il rifiuto senza analisi di entrambe le condizioni di legge
del condono per il primo periodo (1 luglio 2011 – 30 settembre 2013) è frutto
di una svista della Cassa.
In concreto,
fatto salvo il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013 per quanto
esposto in precedenza, già a una prima valutazione sommaria della tematica in
esame, il ricorso non poteva avere un esito positivo. L’assicurata ha omesso di
notificare alla Cassa una rendita significativa, rendita che ha invece
notificato all’autorità fiscale, circostanza che comprova che l'interessata era
al corrente di percepire questa rendita e che doveva essere notificata alle
autorità competenti fra cui, la Cassa cantonale di compensazione che le erogava
le prestazioni complementari che le servivano per vivere.
Facendo quindi difetto uno dei tre
presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se
l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare
oltre l'adempimento delle altre due condizioni. L'istanza di assistenza
giudiziaria deve essere così respinta.
Portando il
ricorso sul diritto alle prestazioni complementari non vanno prelevate delle
spese, siccome non previse dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del
19.
settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione è annullata
nella misura in cui il condono è negato per il periodo corrente dal 1 luglio
2011 al 30 settembre 2013. Di conseguenza:
1.1. Gli atti
rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, dopo avere effettuato
ulteriori accertamenti, emani una nuova decisione sul condono dell'obbligo di
restituire l'importo delle prestazioni complementari versate a torto durante il
periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013.
1.2. Il
condono dell'obbligo di restituire è negato per le prestazioni complementari
versate alla ricorrente dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui
non è diventata priva di oggetto, è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente CHF 900 a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti