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Decisione

33.2022.23

Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite per non aver segnalato il cambio di abitazione e la donazione di sostanza.Alla pigione vanno aggiunte le spese accessorie per il riscaldamento assunte personalmente dall'assicurata.Decisione sul condono solo dopo crescita in giudicato restituzione

5 dicembre 2022Italiano32 min

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.23

TB/IR

Lugano

5 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dal 2015 RI 1, 1940, beneficia di

prestazioni complementari all'AVS. Per determinare questo diritto la Cassa

cantonale di compensazione ha in particolare ritenuto il valore venale dei sette

immobili in cui non abitava, il valore di stima dell'immobile in cui viveva, il

valore locativo di quest'ultimo e le spese di manutenzione ad esso collegate.

Il valore locativo, aumentato del forfait per le spese accessorie, è stato

ritenuto quale pigione.

1.2. Nell'estate 2019 (doc. 24) la Cassa

di compensazione ha avviato la procedura di revisione periodica ed è emerso che

l'assicurata locava un'abitazione e che la sostanza immobiliare era mutata. La

Cassa di compensazione ha quindi chiesto all'assicurata, il 4 dicembre 2019

(doc. 26), di indicare su quale mappale abitava e se gli altri suoi sei fondi

erano ancora di sua proprietà. Il 16 dicembre 2019 (doc. 29-3/13) la

beneficiaria di PC ha risposto che locava per CHF 450 al mese un'abitazione e

che si assumeva tutte le spese accessorie. Inoltre, ha comunicato che l'8

giugno 2017 ha donato i sei fondi del valore di CHF 6'158. Interpellata al

riguardo dalla Cassa (doc. 30 e 31), il 16 gennaio 2020 (doc. 33-4/11)

l'assicurata le ha trasmesso il contratto di locazione precisando di assumersi

tutte le spese accessorie e l'ha informata che l'abitazione presente sulla particella

n. 2092 di __________ non era locata a terzi, ma era sfitta.

1.3. La Cassa di compensazione ha fatto peritare

dall'Ufficio stima la citata part. n. 2092 (doc. 32 e 35) e il 10 marzo 2020

(doc. 38), dopo avere preso conoscenza della sua reale situazione abitativa, ha

calcolato il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° aprile 2015 al 31 marzo

2020 senza il valore commerciale della particella n. 3089 di __________ e, risultando

che non aveva più diritto alle prestazioni complementari (doc. 40-53), le ha chiesto

in restituzione l'importo di CHF 4'068.

1.4. Il 16 marzo 2020 (doc. 55)

l'assicurata si è opposta alla decisione di restituzione, sostenendo che il suo

diritto alle PC, nel lasso di tempo indicato, è stato calcolato sulla base

della documentazione che essa ha trasmesso alla Cassa in modo puntuale e

completo. Inoltre, l'opponente ha rilevato che a suo tempo tutti i suoi fondi

sono stati peritati da un funzionario del Cantone, perciò ha chiesto che

continui ad esserle versata la prestazione complementare riconosciuta fino al 31

marzo 2020, anche perché ha una situazione finanziaria precaria che non le

permette di rimborsare quanto richiesto e quindi, nel caso l'opposizione non

fosse stata accolta, ha postulato il condono.

A richiesta dell'amministrazione (doc. 56), il 27 aprile 2020

(doc. 57) l'interessata ha precisato di essersi opposta alla restituzione

perché le modifiche del valore di stima hanno reso precaria la sua situazione,

ma qualora la sua opposizione fosse stata respinta ha chiesto sin da allora il

condono della restituzione.

Ritenendo, la Cassa, che l'opposizione non adempisse i requisiti

legali (doc. 58), l'11 maggio 2020 (doc. 59-1/29) l'assicurata l'ha completata contestando

la decisione di restituzione, reputandola ingiusta e iniqua, giacché la sua

situazione finanziaria e la sua sostanza non erano assolutamente cambiate;

anzi, essa viveva al di sotto del minimo d'esistenza. Ha pure rilevato che un

funzionario aveva già effettuato un sopralluogo sui suoi fondi e aveva potuto

accertare come l'immobile ubicato a __________ non fosse una villa lussuosa né

un immobile in cui vi si potesse abitare tutto l'anno, tanto che ora vive in un

angusto locale a __________. Al 31 dicembre 2019 v'erano sul suo conto bancario

CHF 1'818,55 e dal 2015 non ha mai nascosto nulla riguardo alle sue PC. Purtroppo,

la revisione delle stime ha aumentato la sua sostanza da CHF 78'489 a CHF

93'434 penalizzandola ancora di più, tanto che a seguito della decisione del 10

marzo 2020 anche altre istituzioni le hanno chiesto il rimborso di prestazioni.

In caso di reiezione dell'opposizione, ha postulato il condono.

1.5. Con decisione su opposizione del 19

ottobre 2022 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le

opposizioni dell'assicurata. L'amministrazione ha ricordato la volontà del

legislatore di regolamentare le situazioni in cui l'assicurato è proprietario

di uno o più immobili, che non utilizza come abitazione primaria che devono

essere valutati al valore venale, per non sfavorire chi non possiede sostanza

immobiliare. La Cassa si è perciò basata, per i 7 immobili in cui l'assicurata

non viveva, sulla perizia che l'Ufficio stima aveva già effettuato nel 2015,

mentre ha fatto peritare nel 2020 la particella n. 2092 (CHF 200'000) visto che

è emerso, con la revisione periodica, che non era più adibita ad abitazione

primaria. Inoltre, l'amministrazione è venuta a sapere che sei dei sette

predetti immobili sono stati venduti nel 2017 e che non era stata comprovata la

destinazione del prezzo incassato, perciò ha considerato l'importo di CHF

71'940 a titolo di rinuncia di sostanza.

La Cassa ha quindi ricalcolato il

diritto alle PC dell'opponente computando il corretto canone di locazione, il

nuovo importo della sostanza immobiliare e la rinuncia di sostanza. Il nuovo

diritto che ne è scaturito ha comportato una riduzione della PC precedentemente

percepita e l'ordine di restituzione dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020. Del

resto, ha osservato, l'obbligo di informare che incombe ai beneficiari di PC è

indicato nelle decisioni emanate all'assicurata ed è importante comunicare la

variazione del canone d'affitto e la vendita di fondi. Avendo rilevato un caso

di indebita percezione di prestazioni, la Cassa era quindi tenuta a emanare la

decisione di restituzione e l'importo di CHF 4'068 richiesto è corretto.

1.6. Con ricorso del 27 ottobre 2022

(doc. I) RI 1 ha contestato le conclusioni tratte dall'amministrazione,

ritenendo di avere sempre compilato correttamente tutte le domande della Cassa

e allegato tutti i giustificativi che le ha richiesto.

La ricorrente ha osservato di

avere sempre lavorato come semplice impiegata, di non avere un secondo pilastro

e di vivere con una rendita minima AVS, perciò ha dovuto postulare le

prestazioni complementari e al momento della domanda ha allegato tutti i

giustificativi inerenti la sua situazione finanziaria personale e tutte le sue

notifiche di tassazione. L'assicurata ha poi precisato di non avere venduto i

suoi fondi, ma li ha donati a suo nipote ed è stata regolarmente tassata

dall'Ufficio imposte di successione e donazione (doc. C) perciò, non avendo

ricevuto nulla, non ha nascosto la destinazione dell'importo incassato. Avendo

sempre informato la Cassa sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale, la

ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede. Qualora il Tribunale dovesse

respingere il ricorso, ha chiesto il condono della somma da restituire.

1.7. Nella risposta del 17 novembre 2022

(doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il

ricorso rinviando al contenuto della decisione su opposizione. Essa ha però

osservato come non sia vero che l'assicurata ha sempre allegato tutti i

giustificativi necessari, non avendo infatti indicato nel formulario di

richiesta delle PC che pagava una pigione, ciò che ha portato la Cassa a

ritenere che l'interessata vivesse nell'immobile alla particella n. 2092 di __________.

Inoltre, le donazioni immobiliari avvenute nel 2017 non le sono state segnalate

quando nel 2019 ha compilato il formulario di revisione periodica, avendo anzi negato

di avere effettuato delle donazioni. È perciò soltanto con le note aggiuntive

indicate dall'Agenzia comunale AVS che la Cassa, in quell'occasione, è venuta a

conoscere la sua reale situazione economica.

1.8. La ricorrente ha ribadito con

scritto datato "luglio 2020"

(doc. V), ma spedito il 25 novembre 2022, che vive dal 2004 con la sola rendita

AVS, che le donazioni sono state iscritte a registro fondiario, perciò la Cassa

poteva informarsi presso l'Ufficio di tassazione, l'Ufficio registri e il

Comune sulla sua situazione e che già quando ha fatto richiesta di PC un perito

ha valutato la casa di __________. L'assicurata ha infine postulato di nuovo il

condono.

considerato in diritto

2.1. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni

complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni

(cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto

e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC

1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di

limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI

1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il

22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche

della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di

modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di

disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1;

DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12

febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In

presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità

giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non

ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il

nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di

diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

In concreto, trattandosi

della restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2015 al 2020, fanno

senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della

Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.

2.3. Oggetto

del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa

cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni

complementari versate dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020, che il 10 marzo 2020

la Cassa ha calcolato ammontare a CHF 4'068.

2.4. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il

capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130

V 318).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la

pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

Fatti

53 cpv. 2 LPGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. Dopo essere venuta a conoscenza,

con la ricezione del formulario di revisione delle prestazioni complementari a

fine anno 2019, che l'assicurata locava un immobile, la Cassa di compensazione si

è fatta trasmettere dall'assicurata il contratto di locazione, visto che fino a

quel momento aveva ritenuto che vivesse nell'abitazione di sua proprietà sita

sulla particella n. 2092 RFD di __________ e quindi aveva computato il relativo

valore locativo quale pigione. La Cassa ha perciò dato mandato all'Ufficio

stima di peritare il fondo non più adibito ad abitazione primaria

dell'assicurata.

Inoltre, le ha chiesto informazioni riguardo agli altri suoi

immobili, scoprendo che li aveva donati nel 2017.

Con decisione formale del 10 marzo 2020 la Cassa ha stabilito il

nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata. Come risulta dai

fogli di calcolo allegati, dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020 l'interessata non

aveva più diritto alle prestazioni complementari, poiché tre le entrate ha

considerato una quota della proprietà fondiaria secondaria di CHF 200'000 e una

rinuncia di sostanza di CHF 71'940, che poi diminuiva di anno in anno. Constatato,

quindi, un indebito riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a

frase LPGA la Cassa ha chiesto la restituzione della somma di CHF 4'086

erroneamente versata dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020.

2.6. Per

l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in

Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita

di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari

alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9

cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in

particolare che:

"

Per le persone che non vivono

durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone

che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non

si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo

annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone

sole",

e che l'art. 11 LPC enumera

esaustivamente i redditi computabili/ non computabili e fra quelli computabili

(cpv. 1) vi sono:

" b. i

proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60

000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;

se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra

persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale

abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile

eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite,

le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e

dell'AI;

g. i proventi

e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

2.7. Nei fogli di calcolo posti alla

base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato fino al

30 giugno 2017 l'importo di CHF 271'940 quale valore della proprietà fondiaria

secondaria, mentre dal 1° luglio 2017 ha distinto questo importo fra la

rinuncia alla sostanza e la proprietà fondiaria secondaria.

Da quel momento, infatti, la proprietà fondiaria secondaria è

stata ritenuta in ragione di CHF 200'000, ovvero pari al valore venale

stabilito dall'Ufficio stima, mentre la posta della rinuncia di sostanza,

inizialmente ammontante a CHF 71'940 nel 2017 e nel 2018, è stata diminuita

ogni anno di CHF 10'000 e nel 2020 era di CHF 51'940. L'insorgente ha

contestato il rifiuto della prestazione, rilevando di avere sempre inviato all'amministrazione

tutta la necessaria documentazione, che già a suo tempo l'Ufficio stima ha

valutato i suoi fondi e che da allora la sua sostanza non si è modificata.

Occorre quindi determinare l'importo della sostanza della

ricorrente.

2.8. Per la determinazione del valore

dei fondi di proprietà dell'assicurata, si deve distinguere fra l'immobile che

dal 2010 non le serve più da abitazione primaria e gli immobili che ha donato -

e non venduto - al nipote nel 2017.

Nel primo caso fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che prevede infatti,

che la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una

persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Nel secondo è applicabile

l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, giusta cui in caso di alienazione di un immobile,

a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci

si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art.

11 cpv. 1 lett. g LPC.

Il criterio di valutazione è

quindi il medesimo, ma la differenza segue poi nella sorte degli importi così

determinati.

Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far

esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.). L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del

valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo

stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la

Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle

prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti

(Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione

affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il

nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale

ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

2.9. Nell'ambito della domanda di PC

inoltrata dall'assicurata nel 2015, l'8 aprile 2015 (doc. 5) la Cassa di

compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare il fondo n. 3089 RFP di __________

e i mappali numeri 5726, 5730, 5731, 5734, 5737 5775 VM di __________, determinandone

il valore venale. Il 9 luglio 2015 (doc. 7) l'Ufficio stima ha stabilito rispettivamente

in CHF 600, CHF 30, CHF 150, CHF 900, CHF 60, CHF 800 e CHF 70'000 il valore

venale dei predetti fondi e ha inserito la somma di CHF 71'940 nelle entrate

dell'assicurata quale proprietà fondiaria secondaria.

A questo importo ha aggiunto CHF

72'991, corrispondenti al valore fiscale della particella n. 2092 RFD di __________,

avendo a quel momento considerato che l'assicurata avesse eletto questa dimora

ad abitazione primaria, computando di conseguenza il relativo valore locativo a

titolo di pigione.

Nell'estate 2019 la Cassa è

venuta a sapere, in occasione della revisione periodica del diritto alle

prestazioni complementari, che dal 2010 l'assicurata viveva in un appartamento

di 2,5 locali nel nucleo di __________ e che pagava una pigione mensile di CHF

450 netti rispettivamente di CHF 5'400 annui, assumendosi per intero le spese

accessorie. Pertanto, la casa edificata sul predetto mappale n. 2092 non era

più adibita ad abitazione primaria dell'interessata e perciò doveva, alla

stessa stregua degli altri sette fondi, essere valutata al valore venale (art.

17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). La richiesta della Cassa in tal senso del 9 gennaio 2020

(doc. 32) è stata evasa un mese dopo (doc. 35) dall'Ufficio stima, che ha

stabilito in CHF 200'000 il valore di questo immobile. La correttezza e

completezza di questa valutazione, così come la precedente per gli altri sette

suoi fondi, non è stata contestata dalla ricorrente. Non v'è motivo di

scostarsi dalla cifra ritenuta.

2.10. Alla ricorrente va ricordato che è

indifferente, in questo caso, che il valore fiscale dei suoi immobili sia

aumentato passando da CHF 78'489 a CHF 93'434 siccome, nell'evenienza concreta,

non è determinante il valore di stima, ma quello venale. Infatti, d'un canto

l'assicurata ha donato questi sette fondi al nipote e quindi li ha alienati a

titolo gratuito rinunciando a una parte della sua sostanza (art. 17 cpv. 5

OPC-AVS/AI); d'altro canto, essa non utilizza più l'immobile edificato sulla

particella n. 2092 come abitazione primaria (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI),

vivendo dal 2010 in locazione in una casa nel nucleo di __________.

L'affermazione dell'assicurata secondo cui la sua situazione

patrimoniale non sarebbe mutata negli anni non è corretta.

Della donazione avvenuta nel 2017 l'assicurata nulla ha comunicato

alla Cassa di compensazione, anzi, al momento della revisione periodica del

2019 ha espressamente negato di avere effettuato delle donazioni. Ciò ha

comportato che la Cassa ha continuato a considerare il valore venale di questi

sei fondi fondandosi sul capoverso 4 dell'art. 17 OPC-AVS/AI anziché sul

capoverso 5 e quindi non ha proceduto, come previsto dall'art. 17a OPC-AVS/AI,

all'ammortamento annuo di CHF 10'000 della sostanza a partire dal 1° gennaio

dell'anno che segue la rinuncia.

Quanto all'immobile che dal

2010 non fungeva più da abitazione primaria, se è vero che è rimasto di

proprietà dell'assicurata, tuttavia, per il diritto alle prestazioni

complementari, il suo computo nelle entrate della beneficiaria di PC muta a

differenza della qualifica che gli viene data. Se l'immobile serve da

abitazione all'assicurata, si considera il suo valore di stima (art. 17 cpv. 1

OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 42 LT), mentre se la sostanza immobiliare

non serve come abitazione primaria, al richiedente deve essere computata al

valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). È questa seconda ipotesi che si è

realizzata nel 2010, ma di cui l'amministrazione è venuta a conoscenza solo nel

2019, non avendo l'assicurata segnalato alcunché nel 2015 quando ha fatto richiesta

delle prestazioni complementari. In effetti, l'apposito formulario non indica

nulla in merito al pagamento di una pigione (domande n. 53-55) e dunque,

legittimamente, la Cassa poteva intendere che la richiedente abitasse nella

casa sita sulla particella n. 2092 RFD di __________. Per questo motivo, le ha

computato a titolo di affitto il valore locativo di questo fondo.

2.11. La Cassa cantonale di compensazione ha

dunque proceduto correttamente emanando la decisione di restituzione con cui ha

rivisto la situazione patrimoniale dell'assicurata.

L'amministrazione ha a buon diritto computato all'assicurata dal

1° aprile 2015, ovvero da quando è sorto il diritto alle prestazioni

complementari, il valore venale di CHF 200'000 della particella n. 2092 RFD di __________.

Questo importo è stato giustamente sommato al valore venale degli altri fondi

dell'interessata e conteggiato a titolo di proprietà fondiaria secondaria.

Tuttavia, come è espressamente indicato nella decisione di restituzione, nel

totale figurante nei fogli di calcolo la Cassa ha dimenticato di inserire il

valore venale di CHF 600 (doc. 7-2/8) della particella n. 3089 RFP di __________,

ritenendo un totale di CHF 71'940, in luogo di CHF 72'540, per i sette immobili

di proprietà dell'assicurata peritati nel 2015.

Malgrado la segnalazione

figurante in grassetto sulla predetta decisione, per il periodo dal 1° aprile

2015 al 30 giugno 2017 l'amministrazione non ha però corretto nei fogli di

calcolo allegati l'importo della proprietà fondiaria secondaria, ma ha inserito

ancora l'ammontare di CHF 271'940 anziché di CHF 272'540. Dal 1° luglio 2017, l'importo

di CHF 271'940 è stato giustamente suddiviso in CHF 200'000 considerati come proprietà

fondiaria secondaria e in CHF 71'940 a titolo di rinuncia di sostanza poiché,

come visto, con la donazione al nipote nel giugno 2017 l'assicurata ha alienato

alcuni suoi fondi. Va però osservato che la donazione ha riguardato sei dei

suoi otto immobili (doc. D), perciò dopo questa transazione l'interessata è

rimasta proprietaria delle particelle 2092 e n. 3089. Di conseguenza, dopo

l'alienazione delle sei particelle, l'importo della sostanza da computare a

titolo di rinuncia di sostanza assommava a CHF 71'940, mentre il valore della proprietà

fondiaria secondaria è aumentato di CHF 600 (riferita alla particella 3089) e

quindi andava conteggiato in ragione di CHF 200'600.

L’errore in cui è incappata la

Cassa cantonale di compensazione è ininfluente ai fini dell’obbligo

restitutivo, così come lo è il fatto che l’amministrazione non abbia computato

le spese accessorie relative alla sua locazione (come si vedrà nelle

considerazioni successive). In effetti, come si rileva dai documenti 40 a 53

(ossia dai calcoli relativi al diritto alle PC sulla scorta dei nuovi valori

ritenuti dall’amministrazione e oggetto delle considerazioni che precedono)

l’eccedenza delle entrate, per tutti i periodi d’interesse, è molto

significativa. Nel doc. 40 la funzionaria incaricata ha ricalcolato il diritto

alle PC della signora RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2020. Essa ha ritenuto

un patrimonio computabile di CHF 216'226 (di cui 1/10 da ritenere, ossia CHF

21'622) in luogo di CHF 216826 per un importo da ritenere nel calcolo di CHF

21'682. Analogamente ciò è avvenuto per gli altri periodi di calcolo.

L’eccedenza di entrate considerata in tutti i calcoli è però notevole, per il

2020 il superamento è di CHF 12'788; per l’anno 2019 assomma a CHF 12'808,

l’anno precedente a CHF 14’020, nel 2017 a CHF 14’340 nel secondo semestre,

mentre nel primo semestre CHF 14'269, nel 2016 a CHF 14'326 mentre nel 2015

(dal 1° aprile 2015 data d’inizio del beneficio delle PC) a CHF 14'624. Un

peggioramento di CHF 600 dell’importo della sostanza, con un riflesso di CHF 60

per la determinazione del diritto alle PC appare quindi, come detto,

assolutamente ininfluente (doc. 40 a 53).

2.12. Nei nuovi calcoli, la

Cassa di compensazione ha però ritenuto l’importo della pigione di CHF 450 al

mese pagata dal 2010, mentre non sembra avere considerato il forfait relativo

alle spese accessorie. La locatrice ha infatti confermato quanto sostenuto dalla

ricorrente e cioè che la pigione annua di CHF 5'400 è rimasta invariata e che

la conduttrice si assume tutte le spese accessorie (doc. 33-3/11).

L'OPC-AVS/AI definisce le spese

accessorie riconosciute.

art. 16a Forfait per spese accessorie

1 Nei

confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese

accessorie è previsto soltanto un forfait.

Considerandi

2.

Il

capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono

titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3.

L'importo annuo del forfait è di 1680 franchi.

4.

La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere

rispettata.

Art. 16b Forfait per spese di riscaldamento

1.

Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è

concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse

riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai

sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

2.

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui

all'articolo 16a.

Nel Commento edito nel gennaio

2020.

riguardante la Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) -

Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali si è così espresso sull'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI:

"

Nel caso dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro

proprietà, per il calcolo delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese

di abitazione, un importo forfettario per le spese accessorie. Queste spese

includono le spese per il riscaldamento e l'acqua calda, altre spese

d'esercizio analoghe nonché i tributi pubblici connessi all'uso della cosa. Per

le persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato

e che non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, per il

calcolo delle PC è riconosciuto quale spesa anche un importo forfettario per le

spese di riscaldamento, che corrisponde alla metà dell'importo forfettario per

le spese accessorie previsto per i proprietari di immobili. Gli importi

forfettari sono stati adeguati per l'ultima volta con effetto dal 1° gennaio

1998.

e da allora sono rimasti pari a 1680, rispettivamente, 840 franchi

all'anno. Nella maggior parte dei casi, questi importi non coprono le spese effettive

e vanno pertanto adeguati.".

Dal testo letterale dell'art.

16a e dell'art. 16b OPC-AVS/AI, così come rilevato dall'UFAS, discende

chiaramente che le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) - fino al 31 dicembre

2020.

pari a CHF 1'680 e dal 1° gennaio 2021 a CHF 2'520 - sono riconosciute

unicamente ai proprietari di immobili e a chi ad esso si sostituisce in virtù

di un diritto di usufrutto o di abitazione. Le spese di riscaldamento (art. 16b

OPC-AVS/AI), ammontanti a CHF 840 rispettivamente a CHF 1'260, sono invece concesse

ai conduttori di immobili che sono tenuti, essi stessi, a riscaldare a proprie

spese l'abitazione che locano. In altre parole, questi due forfait non sono

cumulabili, giacché concernono due diversi titolari del diritto alle prestazioni

complementari.

Nel caso concreto, considerato che la conduttrice

provvede personalmente alle spese di riscaldamento acquistando direttamente la

legna, le si deve computare il forfait di CHF 840 per le spese accessorie. Questo

importo va così ad aggiungersi alla pigione netta annua pagata dall'assicurata,

perciò a titolo di locazione va computato l'ammontare di CHF 6'240 (CHF 5'400 +

CHF 860).

Come osservato però in coda al considerando

precedente, questo miglioramento per la ricorrente, ossia la maggiorazione di

CHF 840 del fabbisogno per ogni anno di calcolo del diritto alle PC (doc. 40 –

53), non influenza l’importo delle prestazioni da restituire. Il superamento

delle entrate è infatti notevole (cfr. consid. 2.11. in fine: “L’eccedenza di entrate considerata in tutti i

calcoli è … per il 2020 … di CHF 12'788; per l’anno 2019 assomma a CHF 12'808,

l’anno precedente a CHF 14’020, nel 2017 a CHF 14’340 nel secondo semestre

mentre nel primo semestre CHF 14'269, nel 2016 a CHF 14'326 mentre nel 2015 … a

CHF 14'624.”). In questo contesto un miglioramento di

CHF 840 annui non muta il fatto che la ricorrente non avrebbe avuto diritto

alle PC dal 1° aprile 2015 sino alla loro revoca e che, conseguentemente, debba

rendere in toto gli importi indebitamente percepiti.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

2.13

In più occasioni, nei

suoi allegati, la ricorrente postula in ogni caso, il condono dell’importo da

restituire invocando la propria buona fede.

Per l'art.

25.

cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se

l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo costante giurisprudenza,

di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento

della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla

restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che

l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono

sono manifestamente adempiute (STF 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; STF

8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008;

STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007).

In concreto la Cassa ha deciso l’obbligo

restitutivo, qui confermato. Solo quando il giudizio relativo alla restituzione

diverrà definitivo sarà possibile per la ricorrente domandare il condono, se lo

riterrà.

2.14

In base a quanto

precede il ricorso, come indicato, è respinto. Avendo per oggetto la

richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di

prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti