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Decisione

33.2022.24

Rifiuto di prestazioni transitorie a disoccupato anziano che vive da solo in Svizzera e va considerato persona sola. Moglie e figlia che vivono all'estero non rientrano nel calcolo. Casa all'estero va perciò valutata al valore venale. Dedurre debiti dalla sostanza lorda: sostanza supera soglia

12 dicembre 2022Italiano29 min

vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.24

TB

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2022 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni transitorie per disoccupati

anziani

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 ottobre 2021 (doc. 1) RI 1,

1961, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati anziani.

La Cassa cantonale di compensazione, dopo avere raccolto ulteriore

documentazione relativa all'immobile del richiedente sito all'estero (docc. 3-12),

con decisione del 16 maggio 2022 (doc. 13) l'ha rifiutata, a motivo che egli disponeva

di una sostanza netta computabile superiore a Fr. 50'000.- (Fr. 96'039,80 [quota

parte di metà dell'immobile in __________] - Fr. 41'206,70 [metà del debito

ipotecario] = Fr. 54'833,10).

1.2. Il 15 giugno 2022 (doc. 14) il

richiedente si è opposto a questo rifiuto contestando di disporre di una

sostanza computabile superiore a Fr. 50'000.-, sia perché la valutazione dell'immobile

ritenuta dalla Cassa di compensazione non era corretta, sia poiché non menziona

quale criterio è stato adottato per stimare detta proprietà.

Il 22 luglio 2022 (doc. 16) l'assicurato, rappresentato da __________,

ha completato la sua opposizione ribadendo che la decisione impugnata è carente

di motivazione. Inoltre, egli ha affermato di lavorare in Svizzera dal 1980, di

essere sposato e di avere una figlia di 24 anni agli studi, la quale, insieme

alla mamma, è a suo carico e vive in __________ nella casa di loro proprietà. L'opponente

raggiunge la famiglia, quando gli è possibile, durante le vacanze, motivo per cui

l'abitazione all'estero va considerata "ad

uso proprio".

Va dunque eseguita una rivalutazione della sua richiesta, tenendo

conto che non è una "persona sola"

e che la casa in __________ è "ad uso

proprio".

1.3. Con decisione su opposizione dell'11

ottobre 2022 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

negando che la decisione di rifiuto della prestazione transitoria fosse carente

di motivazione, avendo esposto l'articolo di legge di riferimento, indicato il

calcolo della sostanza netta, il motivo del rifiuto della prestazione, ossia il

superamento della soglia di sostanza netta, e i rimedi giuridici.

Quanto alla richiesta di riconoscere nel calcolo anche la moglie e

la figlia che vivono all'estero, la Cassa ha osservato che secondo l'art. 7

cpv. 3 LPTD vanno sommati i redditi computabili e le spese riconosciute dei

coniugi e dei figli in formazione di età inferiore a 25 anni che vivono nella

stessa economia domestica. Considerato che la famiglia dell'assicurato vive all'estero,

e quindi non nella sua stessa economia domestica, non può essere presa in

considerazione per il calcolo della prestazione transitoria. Pertanto, il

diritto a questa prestazione deve essere valutato come persona sola.

Per quanto riguarda il valore commerciale dell'immobile sito in __________

considerato nel calcolo, l'amministrazione ha ribadito la correttezza di questa

posta, poiché in virtù dell'art. 22 cpv. 2 LPTD questa casa non serve da

abitazione al beneficiario delle prestazioni, ma alla moglie e alla figlia, che

però non vivono nella sua stessa economia domestica. Non è dunque possibile

ritenere la proprietà in __________ come abitazione primaria dell'opponente e quindi

va valutata al valore venale.

La sostanza netta computabile assomma così a un importo superiore

alla soglia di accesso di Fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD,

perciò non è dato il diritto alla prestazione.

1.4. Con ricorso del 4 novembre 2022

(doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo che gli sia concessa la

prestazione transitoria per disoccupati anziani tenendo conto che la casa in __________

è "ad uso proprio" e che non va

considerato come "persona sola".

Il ricorrente ha ribadito di lavorare in Svizzera dal 1980, di

essere sposato e di avere una figlia 24enne ancora agli studi. Sia la moglie

sia la figlia sono a suo carico e vivono in __________ nella casa di loro

proprietà ed egli le raggiunge, quando gli è possibile, durante le vacanze.

Pertanto, l'abitazione all'estero deve essere considerata "ad uso proprio".

1.5. Nella risposta del 15 novembre 2022

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il

ricorso rinviando al contenuto della decisione impugnata, ritenuto che l'assicurato

ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

1.6. Il ricorrente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha

adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i

disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il

posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità

dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire

prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il

Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni

transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) fissandone l'entrata in vigore,

unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.

Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa

(Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo

4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La

normativa proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione

di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al

reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età

del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego

rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare

salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto

all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, devono

poter beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente

esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS

con pari tutela della loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano

intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).

Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un

sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di

persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale

delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne

limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano

essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei

disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani

contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo

fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla

Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza

ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate

da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano

Fatti

i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura

delle prestazioni, dalla LADI.

Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono

finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione

finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del

bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è

finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).

Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di

pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione

dell'assicurazione contro la disoccupazione, ricorrono, in genere, all'aiuto

sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e della

previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni

transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei

lavoratori anziani senza attività lavorativa e privi di indennità LADI. Queste

prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli

ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro

nonostante gli sforzi dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di

affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, evitando di

ricorrere all'aiuto sociale e preservando nel contempo la previdenza per la

vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere

di previdenza né anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019

6862).

Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la

lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione

contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della

rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle

prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione

della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal

modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione

transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere le

PC a causa della riduzione della rendita.

Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto

alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il

fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione

chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di

coordinamento.

Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni

transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza

professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di

conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF

2019 6892).

Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a

quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese

riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni

transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari

siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di

conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la

copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).

Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito

unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e

dell'AELS (FF 2019 6863).

Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo, la

prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di pensionamento

anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del regolamento (CE) n.

883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera

la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS (FF 2019 6901).

Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione del diritto

non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).

A differenza di quanto previsto per le PC, le prestazioni

transitorie debitamente riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche

lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro

restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il

legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento

di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza

significativa. Oltre al consumo della sostanza considerato per il calcolo, la

sostanza inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il

futuro (FF 2019 6892).

Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita

ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che

negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto

all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).

2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità

di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il

fabbisogno vitale, fino al momento in cui non ha raggiunto l'età

ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS (lett. a) oppure ha diritto di riscuotere

anticipatamente una rendita di vecchiaia, se (in quel momento) sia prevedibile

che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le prestazioni

transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC (lett.

b).

In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie

comprendono la prestazione transitoria annua (lett. a) ed il rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità (lett. b).

Per l'art. 5 LPTD,

“1

Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:

a. esaurisce il diritto all'indennità di

disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;

b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di

cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in

ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per

cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34

capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione

per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti

accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;

c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà

degli importi di cui all'articolo 9a LPC.

2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:

a. i riscatti di prestazioni regolamentari della

previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza

professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale

del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (LPP);

b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione

ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni

precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;

c. gli averi di previdenza della previdenza

professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.

3 Non ha

diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione

invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

40 LAVS.”

Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone

quanto segue:

“1

L'importo della prestazione transitoria annua di cui all'articolo 4 capoverso 1

lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili.

2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4

capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:

a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il

fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero

1, per le persone sole;

b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il

fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero

2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a

25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.”

Quanto alla soglia di sostanza, l'art. 2

OPTD regola il momento determinante per il calcolo della sostanza netta di cui

all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, prevedendo che se una persona presenta

una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per

il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a

partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.

Giusta l'art. 3 OPTD, avente per titolo "Soglia di sostanza: computo dei debiti ipotecari per il

calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", se un

immobile che conformemente all'art. 9a cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre

2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità non è una componente della sostanza netta è gravato

da debiti ipotecari, questi non vengono computati per verificare se la sostanza

netta superi la soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD.

Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone quanto segue:

“1

La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti

comprovati.

2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo

fino a concorrenza del valore dell'immobile.

3 Dal valore di un immobile di cui il beneficiario

delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel calcolo di queste

prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone

sono dedotti, nell'ordine:

a. la franchigia di cui all'articolo 10 capoverso 1

lettera c, seconda frase LPTD;

b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la

deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell'immobile.

4 Gli averi di previdenza della previdenza

professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della

sostanza netta.”

In virtù dell'art. 22 cpv. 1 OPTD, la valutazione della sostanza

computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per il capoverso 2 dell'art. 22 OPTD, la sostanza immobiliare che

non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo

delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.

Nei Cantoni che prevedono la possibilità di applicare il valore di

ripartizione per la valutazione della sostanza secondo l'articolo 17a

capoverso 6 OPC-AVS/AI, questo vale anche per il calcolo delle prestazioni

transitorie (art. 22 cpv. 3 OPTD).

2.3. Con l'introduzione delle nuove

disposizioni sulle prestazioni transitorie, il Consiglio federale, e per esso

il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali ha allestito, nel giugno 2021, un Commento all'Ordinanza

sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione

della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt.

2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla

soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano

quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la

disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari

di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza

consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di Fr.

50'000 e le coppie sposate di Fr.100'000.

Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di

cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza

considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle

prestazioni transitorie.

Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della

sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto

applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10

cpv. 1 LPTD.

Quanto al momento determinante per il calcolo della sostanza netta

ai fini della soglia di sostanza (art. 2 OPTD), l'UFAS evidenzia che le

condizioni di diritto per poter beneficiare delle prestazioni transitorie

devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le

prestazioni sono concesse. Per stabilire se le condizioni relative alla

sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno

del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.

Nel Commento relativo all'art. 21 OPTD concernente il calcolo

della sostanza netta, l'UFAS precisa che questa norma disciplina le modalità di

calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione

transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'art.

17 OPC-AVS/AI, con alcune differenze redazionali. Il capoverso 4 stabilisce una

differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante,

necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di

preservare l'avere di previdenza.

Quanto alla valutazione della sostanza, il Commento indica che i

primi due capoversi dell'art. 22 OPTD corrispondono ai capoversi 1 e 4 dell'art.

Considerandi

17a OPC-AVS/AI.

2.4

L'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni

transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021,

aggiornate al 1° gennaio 2022, che concretizzano le disposizioni della legge e

dell'ordinanza in materia.

Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art.

5.

cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle

prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i

valori seguenti:

– 50 000 franchi per le persone sole;

– 100 000 franchi per le coppie sposate;

– 25 000 franchi per i figli

che vivono nella stessa economia

domestica.

Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una

richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del

valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del

mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni

transitorie.

L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha

presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame

del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N.

2440.03

DPT).

Giusta il N. 2440.04 DPT, se nel periodo di riscossione delle

prestazioni transitorie la sostanza di una persona o di una coppia sposata

supera il valore consentito, il diritto alle prestazioni transitorie si

estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2200.01).

L'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente Fr.

509'860 va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di

sostanza (N. 2440.05 DPT).

Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta

superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi

derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero

(v. N. 6002 CIBIL).

I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni

precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano

nella sostanza (N. 2440.09 DPT).

Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di

esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore

consentito. Per la definizione di abitazione ad uso proprio si rimanda ai N.

3342.02

e 3344.02. Il computo delle ulteriori componenti della sostanza si basa

sulle disposizioni del capitolo 3.3.3.3 (N. 2440.12 DPT).

Per il N. 2440.13 DPT, se nei tre anni precedenti l'esaurimento

del diritto all'indennità di disoccupazione sono stati effettuati ammortamenti

di ipoteche, parziali o integrali, per abitazioni ad uso proprio, gli importi

impiegati a tal fine rientrano nella sostanza.

Il N. 2440.14 DPT prevede che rientrano nella sostanza anche i

rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio effettuati nei

tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.

Il N. 2440.15 DPT dispone che per il computo della sostanza va

tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato

volontariamente.

Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di prestazioni

transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi

diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è

irrilevante.

A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come

sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla

vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i

versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso

delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono

computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).

Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno

computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di

prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.

Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I

debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del

valore dell'immobile su cui gravano (N. 3343.06 DPT).

Per il N. 3343.07 DPT, se l'immobile di cui la persona

beneficiaria delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel

calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di

queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta la franchigia per l'abitazione

ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull'immobile

possono essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore

residuo dell'immobile. Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a

zero) sarà aggiunto alle altre componenti della sostanza.

Secondo il N. 3344.01 DPT, la valutazione delle componenti

computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della

legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno

stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione

delle deduzioni fiscali legali.

Giusta il N. 3344.02 DPT, gli immobili e i beni fondiari vanno

valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta

del Cantone di domicilio soltanto se servono da abitazione alla persona

beneficiaria di prestazioni transitorie o a un'altra persona inclusa nel

calcolo delle prestazioni transitorie (abitazioni ad uso proprio).

Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né

alla persona beneficiaria di prestazioni transitorie né a un'altra persona

inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie vanno computati al loro

valore venale attuale (valore di mercato) (N. 3344.03 DPT).

Per il N. 3344.04 DPT, se il valore venale attuale (valore di

mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore

ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore

assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile

è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se

non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del

17.

settembre 2009).

2.5

Nel caso di specie, il 22 ottobre 2021

(doc. 1) l'assicurato ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione la

domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani dichiarando, in

particolare, di possedere dei beni immobili e di detenere, in comunione

ereditaria, un terreno in __________.

L'amministrazione ha quindi chiesto al richiedente una perizia

riguardante il valore commerciale delle proprietà all'estero (doc. 3) e dalla numerosa

documentazione che egli ha prodotto risulta che, a richiesta dell'assicurato,

il 2 maggio 2022 (doc. 8) un immobiliarista __________ ha valutato in € 188'000.-,

stato al 2022, la proprietà ubicata a __________, consistente in una casa di

294.

mq edificata su tre piani su un terreno di 1765 mq.

Tenuto poi conto che al 31 dicembre 2021 il debito ipotecario gravante

questo immobile ammontava a € 80'663,01 (doc. 7-23/23), la Cassa ha considerato

una sostanza netta pari a Fr. 54'883,10, corrispondente alla differenza fra la metà

del valore venale dell'immobile (€ 188'000 : 2) e la metà del debito ipotecario

(€ 80'663,01 : 2), riportando i rispettivi importi in franchi (x 1,0217).

Superando questo valore la soglia di sostanza di Fr. 50'000.-, valida

per le persone sole come l'assicurato, visto che la sua famiglia vive all'estero

e non in comunione domestica con lui, la Cassa di compensazione ha perciò rifiutato

la prestazione.

2.6

Per calcolare le prestazioni

transitorie, l'art. 7 cpv. 1 LPTD prevede che l'importo della prestazione

transitoria annua di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a è pari alla quota delle

spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Inoltre, giusta l'art. 7

cpv. 3 LPTD sono sommati le spese riconosciute e i redditi computabili dei

coniugi e delle persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora

in formazione che vivono nella stessa economia domestica.

Al riguardo, il N. 3153.01 DPT dispone che il coniuge e gli altri

membri della famiglia che non hanno più la dimora abituale in Svizzera o la cui

dimora è ignota non sono presi in considerazione per il calcolo della

prestazione transitoria annua.

Nel caso di specie, come dichiarato dallo stesso assicurato nel

formulario di richiesta delle prestazioni transitorie, benché persona coniugata

egli vive in Ticino da solo, essendo la moglie domiciliata all'estero (doc.

1-2/72). Anche la figlia, studentessa 24enne, non vive con l'assicurato (doc.

1-3/72), ma in __________ insieme alla mamma.

Di conseguenza, considerato che per determinare l'importo della

prestazione transitoria annua del ricorrente non è possibile ritenere le spese

riconosciute e i redditi computabili delle persone che non vivono nella stessa

economia domestica del richiedente, in concreto non si deve dunque tenere conto

dei familiari all'estero.

L'assicurato va perciò senza dubbio qualificato come persona sola

e quindi il limite della soglia di sostanza è stato ritenuto correttamente dalla

Cassa di compensazione in Fr. 50'000.- conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. c

LPTD in connessione con l'art. 9a cpv. 1 LPC.

2.7

Per quanto concerne la

determinazione della sostanza netta, ci si deve riferire al 1° giorno del mese

a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare, quindi al 1° ottobre

2021.

Inoltre, per verificare la soglia di sostanza ammessa dall'art. 5

cpv. 1 lett. c LPTD per potere avere diritto alle prestazioni complementari,

che rinvia all'art. 9a LPC, per il calcolo e la valutazione della sostanza

netta si applicano i citati art. 21 e art. 22 OPTD, che è opportuno riportare per

quanto qui di interesse.

L'art. 21 OPTD prevede che:

" 1 La sostanza netta è determinata

deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

2.

I debiti

ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile."

e l'art. 22 OPTD che:

" 1 La valutazione della sostanza

computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2.

La sostanza

immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa

nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.".

Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa, in merito alla

soglia di sostanza (artt. 2, 3 e 4 OPTD), che per la verifica del superamento o

meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD ci si deve

basare sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel

calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, le disposizioni concernenti il

calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e

2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la determinazione della sostanza

netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD.

In merito alla nozione di "abitazione

ad uso proprio", va ricordato

che il N. 3342.02 DPT la definisce come un immobile che appartiene alla persona

beneficiaria di prestazioni transitorie o a un'altra persona compresa nel

calcolo in cui abita almeno una di loro.

Inoltre, il N. 3344.02 DPT ricorda che gli immobili e i beni

fondiari che servono da abitazione alla persona beneficiaria di prestazioni

transitorie o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle prestazioni

transitorie sono definiti abitazioni ad uso proprio.

2.8

In concreto, come indicato, la

valutazione della sostanza immobiliare ricade indubbiamente sotto l'egida dell'art.

22.

cpv. 2 OPTD, giacché la casa all'estero non serve da abitazione primaria al

ricorrente.

Non è infatti possibile convenire con la tesi, secondo cui l'immobile

in __________, in cui abita la sua famiglia, debba essere considerato "ad uso proprio", a motivo che quando gli è

possibile, durante le vacanze, egli raggiunge la moglie e la figlia e condivide

con loro (temporaneamente) l'abitazione all'estero. L'assicurato stesso ha

affermato, nel suo ricorso, di lavorare in Svizzera dal 1980 e quindi l'abitazione

in __________ non può essere ritenuta come il luogo in cui dimora.

In assenza di un'effettiva occupazione duratura, l'immobile all'estero

di proprietà del ricorrente deve essere considerato quale sostanza che non

serve da abitazione al beneficiario.

Di conseguenza, conformemente all'art. 22 cpv. 2 OPTD e al N.

3344.03

DPT, questa sostanza immobiliare deve essere computata al valore venale.

2.9

La circostanza che gli immobili e i

beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio se servono da abitazione alla

persona beneficiaria di prestazioni transitorie oppure a un'altra persona

inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie, trattandosi di abitazioni ad

uso proprio (N. 3344.02 DPT), non può venire in aiuto al ricorrente. Il fatto

che la proprietà all'estero funge da dimora per moglie e figlio non comporta

che la si debba valutare al valore di stima (art. 42 LT), poiché, come visto,

né la moglie né la figlia rientrano nel calcolo delle prestazioni, non vivendo

in comunione domestica con l'assicurato (art. 7 cpv. 3 LPTD).

La Cassa cantonale di compensazione ha quindi a giusta ragione proceduto

con la valutazione al valore venale del bene immobile. Trovandosi quest'ultimo all'estero,

e potendosi basare su una stima effettuata all'estero (N. 3344.04 DPT), il 15

novembre 2021 (doc. 3) la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre una

perizia. Il 6 maggio 2022 (doc. 9) il richiedente le ha trasmesso la

valutazione eseguita il 2 maggio 2022 (doc. 8) da un'agenzia immobiliare del

posto, che ha peritato la casa di 294 mq, costruita su un terreno di 1765 mq,

in € 188'000.-.

Questo valore non è (più) contestato dal ricorrente e quindi va

ritenuto alla base del calcolo della soglia di sostanza.

2.10

Dalla sostanza lorda si devono

dedurre i debiti comprovati per determinare la sostanza netta (art. 21 cpv. 1

OPTD), perciò a buon diritto l'amministrazione, preso in ragione di metà il

valore peritale dell'immobile in __________ considerata la comproprietà della

moglie, ha dedotto i debiti ipotecari, ma al massimo fino a concorrenza del

valore dell'immobile (art. 21 cpv. 2 OPTD), anch'essi in ragione di un mezzo,

riportando il tutto in franchi.

Dall'attestato bancario risulta che al 31 dicembre 2021 (doc. 12) il

debito ipotecario acceso dai coniugi ammontava a € 80'663,01.

Sebbene ci si dovrebbe porre al 1° ottobre 2021 per determinare la

sostanza per il calcolo della sostanza netta (art. 2 OPTD), tuttavia il TCA

dispone soltanto del dato certo di fine anno 2021. Ritenuto che una differenza

di tre mesi comporta un debito ipotecario leggermente maggiore rispetto al

momento in cui ci si dovrebbe porre, ma tale da non influire sull'esito del

ricorso, va qui ritenuto il dato da ultimo certificato dalla banca creditrice.

Su tale base, si ha dunque una sostanza netta di € 53'668,50 ([€ 188'000

: 2] - [€ 80'663 : 2]), pari a Fr. 54'833,10.

Questo importo, già così, senza computare gli averi a risparmio

dell'assicurato in Svizzera ed eventuali averi analoghi derivanti da sistemi di

previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero (N. 2440.08 DPT),

supera la soglia di sostanza netta di Fr. 50'000.- dell'art. 5 cpv. 1 lett. c

LPTD e pertanto non permette al ricorrente di avere diritto alle prestazioni

transitorie.

2.11

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, il superamento della soglia di sostanza per persona sola comporta la

reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni transitorie, il

legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti