33.2022.24
Rifiuto di prestazioni transitorie a disoccupato anziano che vive da solo in Svizzera e va considerato persona sola. Moglie e figlia che vivono all'estero non rientrano nel calcolo. Casa all'estero va perciò valutata al valore venale. Dedurre debiti dalla sostanza lorda: sostanza supera soglia
12 dicembre 2022Italiano29 min
vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.24
TB
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2022 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni transitorie per disoccupati
anziani
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 ottobre 2021 (doc. 1) RI 1,
1961, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati anziani.
La Cassa cantonale di compensazione, dopo avere raccolto ulteriore
documentazione relativa all'immobile del richiedente sito all'estero (docc. 3-12),
con decisione del 16 maggio 2022 (doc. 13) l'ha rifiutata, a motivo che egli disponeva
di una sostanza netta computabile superiore a Fr. 50'000.- (Fr. 96'039,80 [quota
parte di metà dell'immobile in __________] - Fr. 41'206,70 [metà del debito
ipotecario] = Fr. 54'833,10).
1.2. Il 15 giugno 2022 (doc. 14) il
richiedente si è opposto a questo rifiuto contestando di disporre di una
sostanza computabile superiore a Fr. 50'000.-, sia perché la valutazione dell'immobile
ritenuta dalla Cassa di compensazione non era corretta, sia poiché non menziona
quale criterio è stato adottato per stimare detta proprietà.
Il 22 luglio 2022 (doc. 16) l'assicurato, rappresentato da __________,
ha completato la sua opposizione ribadendo che la decisione impugnata è carente
di motivazione. Inoltre, egli ha affermato di lavorare in Svizzera dal 1980, di
essere sposato e di avere una figlia di 24 anni agli studi, la quale, insieme
alla mamma, è a suo carico e vive in __________ nella casa di loro proprietà. L'opponente
raggiunge la famiglia, quando gli è possibile, durante le vacanze, motivo per cui
l'abitazione all'estero va considerata "ad
uso proprio".
Va dunque eseguita una rivalutazione della sua richiesta, tenendo
conto che non è una "persona sola"
e che la casa in __________ è "ad uso
proprio".
1.3. Con decisione su opposizione dell'11
ottobre 2022 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
negando che la decisione di rifiuto della prestazione transitoria fosse carente
di motivazione, avendo esposto l'articolo di legge di riferimento, indicato il
calcolo della sostanza netta, il motivo del rifiuto della prestazione, ossia il
superamento della soglia di sostanza netta, e i rimedi giuridici.
Quanto alla richiesta di riconoscere nel calcolo anche la moglie e
la figlia che vivono all'estero, la Cassa ha osservato che secondo l'art. 7
cpv. 3 LPTD vanno sommati i redditi computabili e le spese riconosciute dei
coniugi e dei figli in formazione di età inferiore a 25 anni che vivono nella
stessa economia domestica. Considerato che la famiglia dell'assicurato vive all'estero,
e quindi non nella sua stessa economia domestica, non può essere presa in
considerazione per il calcolo della prestazione transitoria. Pertanto, il
diritto a questa prestazione deve essere valutato come persona sola.
Per quanto riguarda il valore commerciale dell'immobile sito in __________
considerato nel calcolo, l'amministrazione ha ribadito la correttezza di questa
posta, poiché in virtù dell'art. 22 cpv. 2 LPTD questa casa non serve da
abitazione al beneficiario delle prestazioni, ma alla moglie e alla figlia, che
però non vivono nella sua stessa economia domestica. Non è dunque possibile
ritenere la proprietà in __________ come abitazione primaria dell'opponente e quindi
va valutata al valore venale.
La sostanza netta computabile assomma così a un importo superiore
alla soglia di accesso di Fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD,
perciò non è dato il diritto alla prestazione.
1.4. Con ricorso del 4 novembre 2022
(doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo che gli sia concessa la
prestazione transitoria per disoccupati anziani tenendo conto che la casa in __________
è "ad uso proprio" e che non va
considerato come "persona sola".
Il ricorrente ha ribadito di lavorare in Svizzera dal 1980, di
essere sposato e di avere una figlia 24enne ancora agli studi. Sia la moglie
sia la figlia sono a suo carico e vivono in __________ nella casa di loro
proprietà ed egli le raggiunge, quando gli è possibile, durante le vacanze.
Pertanto, l'abitazione all'estero deve essere considerata "ad uso proprio".
1.5. Nella risposta del 15 novembre 2022
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il
ricorso rinviando al contenuto della decisione impugnata, ritenuto che l'assicurato
ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.
1.6. Il ricorrente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha
adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i
disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il
posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità
dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire
prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il
Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) fissandone l'entrata in vigore,
unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.
Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa
(Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo
4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La
normativa proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione
di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al
reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età
del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego
rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare
salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto
all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, devono
poter beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente
esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS
con pari tutela della loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano
intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).
Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un
sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di
persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale
delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne
limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano
essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei
disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani
contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo
fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla
Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza
ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate
da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano
Fatti
i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura
delle prestazioni, dalla LADI.
Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono
finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione
finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del
bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è
finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).
Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di
pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ricorrono, in genere, all'aiuto
sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e della
previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni
transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei
lavoratori anziani senza attività lavorativa e privi di indennità LADI. Queste
prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli
ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro
nonostante gli sforzi dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di
affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, evitando di
ricorrere all'aiuto sociale e preservando nel contempo la previdenza per la
vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere
di previdenza né anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019
6862).
Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la
lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione
contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della
rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle
prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione
della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal
modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione
transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere le
PC a causa della riduzione della rendita.
Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto
alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il
fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione
chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di
coordinamento.
Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni
transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza
professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di
conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF
2019 6892).
Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a
quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese
riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni
transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari
siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di
conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la
copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).
Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito
unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e
dell'AELS (FF 2019 6863).
Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo, la
prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di pensionamento
anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del regolamento (CE) n.
883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera
la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS (FF 2019 6901).
Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione del diritto
non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).
A differenza di quanto previsto per le PC, le prestazioni
transitorie debitamente riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche
lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro
restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il
legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento
di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza
significativa. Oltre al consumo della sostanza considerato per il calcolo, la
sostanza inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il
futuro (FF 2019 6892).
Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita
ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che
negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto
all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).
2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità
di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il
fabbisogno vitale, fino al momento in cui non ha raggiunto l'età
ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS (lett. a) oppure ha diritto di riscuotere
anticipatamente una rendita di vecchiaia, se (in quel momento) sia prevedibile
che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le prestazioni
transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC (lett.
b).
In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie
comprendono la prestazione transitoria annua (lett. a) ed il rimborso delle
spese di malattia e d'invalidità (lett. b).
Per l'art. 5 LPTD,
“1
Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:
a. esaurisce il diritto all'indennità di
disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;
b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di
cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in
ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per
cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34
capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti
accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;
c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà
degli importi di cui all'articolo 9a LPC.
2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:
a. i riscatti di prestazioni regolamentari della
previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza
professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale
del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPP);
b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione
ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni
precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;
c. gli averi di previdenza della previdenza
professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.
3 Non ha
diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
40 LAVS.”
Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone
quanto segue:
“1
L'importo della prestazione transitoria annua di cui all'articolo 4 capoverso 1
lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili.
2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4
capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:
a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
1, per le persone sole;
b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a
25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.”
Quanto alla soglia di sostanza, l'art. 2
OPTD regola il momento determinante per il calcolo della sostanza netta di cui
all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, prevedendo che se una persona presenta
una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per
il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a
partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.
Giusta l'art. 3 OPTD, avente per titolo "Soglia di sostanza: computo dei debiti ipotecari per il
calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", se un
immobile che conformemente all'art. 9a cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre
2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità non è una componente della sostanza netta è gravato
da debiti ipotecari, questi non vengono computati per verificare se la sostanza
netta superi la soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD.
Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone quanto segue:
“1
La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti
comprovati.
2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo
fino a concorrenza del valore dell'immobile.
3 Dal valore di un immobile di cui il beneficiario
delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel calcolo di queste
prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone
sono dedotti, nell'ordine:
a. la franchigia di cui all'articolo 10 capoverso 1
lettera c, seconda frase LPTD;
b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la
deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell'immobile.
4 Gli averi di previdenza della previdenza
professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della
sostanza netta.”
In virtù dell'art. 22 cpv. 1 OPTD, la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il capoverso 2 dell'art. 22 OPTD, la sostanza immobiliare che
non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo
delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.
Nei Cantoni che prevedono la possibilità di applicare il valore di
ripartizione per la valutazione della sostanza secondo l'articolo 17a
capoverso 6 OPC-AVS/AI, questo vale anche per il calcolo delle prestazioni
transitorie (art. 22 cpv. 3 OPTD).
2.3. Con l'introduzione delle nuove
disposizioni sulle prestazioni transitorie, il Consiglio federale, e per esso
il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha allestito, nel giugno 2021, un Commento all'Ordinanza
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione
della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt.
2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla
soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano
quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la
disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari
di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza
consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di Fr.
50'000 e le coppie sposate di Fr.100'000.
Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di
cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza
considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle
prestazioni transitorie.
Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della
sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto
applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10
cpv. 1 LPTD.
Quanto al momento determinante per il calcolo della sostanza netta
ai fini della soglia di sostanza (art. 2 OPTD), l'UFAS evidenzia che le
condizioni di diritto per poter beneficiare delle prestazioni transitorie
devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le
prestazioni sono concesse. Per stabilire se le condizioni relative alla
sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno
del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.
Nel Commento relativo all'art. 21 OPTD concernente il calcolo
della sostanza netta, l'UFAS precisa che questa norma disciplina le modalità di
calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione
transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'art.
17 OPC-AVS/AI, con alcune differenze redazionali. Il capoverso 4 stabilisce una
differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante,
necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di
preservare l'avere di previdenza.
Quanto alla valutazione della sostanza, il Commento indica che i
primi due capoversi dell'art. 22 OPTD corrispondono ai capoversi 1 e 4 dell'art.
Considerandi
17a OPC-AVS/AI.
2.4
L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021,
aggiornate al 1° gennaio 2022, che concretizzano le disposizioni della legge e
dell'ordinanza in materia.
Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art.
5.
cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle
prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i
valori seguenti:
– 50 000 franchi per le persone sole;
– 100 000 franchi per le coppie sposate;
– 25 000 franchi per i figli
che vivono nella stessa economia
domestica.
Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una
richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del
valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni
transitorie.
L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha
presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame
del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N.
2440.03
DPT).
Giusta il N. 2440.04 DPT, se nel periodo di riscossione delle
prestazioni transitorie la sostanza di una persona o di una coppia sposata
supera il valore consentito, il diritto alle prestazioni transitorie si
estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2200.01).
L'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente Fr.
509'860 va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di
sostanza (N. 2440.05 DPT).
Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta
superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi
derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero
(v. N. 6002 CIBIL).
I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni
precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano
nella sostanza (N. 2440.09 DPT).
Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di
esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore
consentito. Per la definizione di abitazione ad uso proprio si rimanda ai N.
3342.02
e 3344.02. Il computo delle ulteriori componenti della sostanza si basa
sulle disposizioni del capitolo 3.3.3.3 (N. 2440.12 DPT).
Per il N. 2440.13 DPT, se nei tre anni precedenti l'esaurimento
del diritto all'indennità di disoccupazione sono stati effettuati ammortamenti
di ipoteche, parziali o integrali, per abitazioni ad uso proprio, gli importi
impiegati a tal fine rientrano nella sostanza.
Il N. 2440.14 DPT prevede che rientrano nella sostanza anche i
rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio effettuati nei
tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Il N. 2440.15 DPT dispone che per il computo della sostanza va
tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato
volontariamente.
Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di prestazioni
transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi
diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è
irrilevante.
A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come
sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla
vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i
versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso
delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono
computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).
Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno
computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di
prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.
Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I
debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del
valore dell'immobile su cui gravano (N. 3343.06 DPT).
Per il N. 3343.07 DPT, se l'immobile di cui la persona
beneficiaria delle prestazioni transitorie o un'altra persona compresa nel
calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di
queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta la franchigia per l'abitazione
ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull'immobile
possono essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore
residuo dell'immobile. Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a
zero) sarà aggiunto alle altre componenti della sostanza.
Secondo il N. 3344.01 DPT, la valutazione delle componenti
computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della
legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno
stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione
delle deduzioni fiscali legali.
Giusta il N. 3344.02 DPT, gli immobili e i beni fondiari vanno
valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio soltanto se servono da abitazione alla persona
beneficiaria di prestazioni transitorie o a un'altra persona inclusa nel
calcolo delle prestazioni transitorie (abitazioni ad uso proprio).
Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né
alla persona beneficiaria di prestazioni transitorie né a un'altra persona
inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie vanno computati al loro
valore venale attuale (valore di mercato) (N. 3344.03 DPT).
Per il N. 3344.04 DPT, se il valore venale attuale (valore di
mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore
ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore
assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile
è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se
non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del
17.
settembre 2009).
2.5
Nel caso di specie, il 22 ottobre 2021
(doc. 1) l'assicurato ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione la
domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani dichiarando, in
particolare, di possedere dei beni immobili e di detenere, in comunione
ereditaria, un terreno in __________.
L'amministrazione ha quindi chiesto al richiedente una perizia
riguardante il valore commerciale delle proprietà all'estero (doc. 3) e dalla numerosa
documentazione che egli ha prodotto risulta che, a richiesta dell'assicurato,
il 2 maggio 2022 (doc. 8) un immobiliarista __________ ha valutato in € 188'000.-,
stato al 2022, la proprietà ubicata a __________, consistente in una casa di
294.
mq edificata su tre piani su un terreno di 1765 mq.
Tenuto poi conto che al 31 dicembre 2021 il debito ipotecario gravante
questo immobile ammontava a € 80'663,01 (doc. 7-23/23), la Cassa ha considerato
una sostanza netta pari a Fr. 54'883,10, corrispondente alla differenza fra la metà
del valore venale dell'immobile (€ 188'000 : 2) e la metà del debito ipotecario
(€ 80'663,01 : 2), riportando i rispettivi importi in franchi (x 1,0217).
Superando questo valore la soglia di sostanza di Fr. 50'000.-, valida
per le persone sole come l'assicurato, visto che la sua famiglia vive all'estero
e non in comunione domestica con lui, la Cassa di compensazione ha perciò rifiutato
la prestazione.
2.6
Per calcolare le prestazioni
transitorie, l'art. 7 cpv. 1 LPTD prevede che l'importo della prestazione
transitoria annua di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a è pari alla quota delle
spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Inoltre, giusta l'art. 7
cpv. 3 LPTD sono sommati le spese riconosciute e i redditi computabili dei
coniugi e delle persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora
in formazione che vivono nella stessa economia domestica.
Al riguardo, il N. 3153.01 DPT dispone che il coniuge e gli altri
membri della famiglia che non hanno più la dimora abituale in Svizzera o la cui
dimora è ignota non sono presi in considerazione per il calcolo della
prestazione transitoria annua.
Nel caso di specie, come dichiarato dallo stesso assicurato nel
formulario di richiesta delle prestazioni transitorie, benché persona coniugata
egli vive in Ticino da solo, essendo la moglie domiciliata all'estero (doc.
1-2/72). Anche la figlia, studentessa 24enne, non vive con l'assicurato (doc.
1-3/72), ma in __________ insieme alla mamma.
Di conseguenza, considerato che per determinare l'importo della
prestazione transitoria annua del ricorrente non è possibile ritenere le spese
riconosciute e i redditi computabili delle persone che non vivono nella stessa
economia domestica del richiedente, in concreto non si deve dunque tenere conto
dei familiari all'estero.
L'assicurato va perciò senza dubbio qualificato come persona sola
e quindi il limite della soglia di sostanza è stato ritenuto correttamente dalla
Cassa di compensazione in Fr. 50'000.- conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. c
LPTD in connessione con l'art. 9a cpv. 1 LPC.
2.7
Per quanto concerne la
determinazione della sostanza netta, ci si deve riferire al 1° giorno del mese
a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare, quindi al 1° ottobre
2021.
Inoltre, per verificare la soglia di sostanza ammessa dall'art. 5
cpv. 1 lett. c LPTD per potere avere diritto alle prestazioni complementari,
che rinvia all'art. 9a LPC, per il calcolo e la valutazione della sostanza
netta si applicano i citati art. 21 e art. 22 OPTD, che è opportuno riportare per
quanto qui di interesse.
L'art. 21 OPTD prevede che:
" 1 La sostanza netta è determinata
deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
2.
I debiti
ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile."
e l'art. 22 OPTD che:
" 1 La valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2.
La sostanza
immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa
nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.".
Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa, in merito alla
soglia di sostanza (artt. 2, 3 e 4 OPTD), che per la verifica del superamento o
meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD ci si deve
basare sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel
calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, le disposizioni concernenti il
calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e
2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la determinazione della sostanza
netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD.
In merito alla nozione di "abitazione
ad uso proprio", va ricordato
che il N. 3342.02 DPT la definisce come un immobile che appartiene alla persona
beneficiaria di prestazioni transitorie o a un'altra persona compresa nel
calcolo in cui abita almeno una di loro.
Inoltre, il N. 3344.02 DPT ricorda che gli immobili e i beni
fondiari che servono da abitazione alla persona beneficiaria di prestazioni
transitorie o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle prestazioni
transitorie sono definiti abitazioni ad uso proprio.
2.8
In concreto, come indicato, la
valutazione della sostanza immobiliare ricade indubbiamente sotto l'egida dell'art.
22.
cpv. 2 OPTD, giacché la casa all'estero non serve da abitazione primaria al
ricorrente.
Non è infatti possibile convenire con la tesi, secondo cui l'immobile
in __________, in cui abita la sua famiglia, debba essere considerato "ad uso proprio", a motivo che quando gli è
possibile, durante le vacanze, egli raggiunge la moglie e la figlia e condivide
con loro (temporaneamente) l'abitazione all'estero. L'assicurato stesso ha
affermato, nel suo ricorso, di lavorare in Svizzera dal 1980 e quindi l'abitazione
in __________ non può essere ritenuta come il luogo in cui dimora.
In assenza di un'effettiva occupazione duratura, l'immobile all'estero
di proprietà del ricorrente deve essere considerato quale sostanza che non
serve da abitazione al beneficiario.
Di conseguenza, conformemente all'art. 22 cpv. 2 OPTD e al N.
3344.03
DPT, questa sostanza immobiliare deve essere computata al valore venale.
2.9
La circostanza che gli immobili e i
beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio se servono da abitazione alla
persona beneficiaria di prestazioni transitorie oppure a un'altra persona
inclusa nel calcolo delle prestazioni transitorie, trattandosi di abitazioni ad
uso proprio (N. 3344.02 DPT), non può venire in aiuto al ricorrente. Il fatto
che la proprietà all'estero funge da dimora per moglie e figlio non comporta
che la si debba valutare al valore di stima (art. 42 LT), poiché, come visto,
né la moglie né la figlia rientrano nel calcolo delle prestazioni, non vivendo
in comunione domestica con l'assicurato (art. 7 cpv. 3 LPTD).
La Cassa cantonale di compensazione ha quindi a giusta ragione proceduto
con la valutazione al valore venale del bene immobile. Trovandosi quest'ultimo all'estero,
e potendosi basare su una stima effettuata all'estero (N. 3344.04 DPT), il 15
novembre 2021 (doc. 3) la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre una
perizia. Il 6 maggio 2022 (doc. 9) il richiedente le ha trasmesso la
valutazione eseguita il 2 maggio 2022 (doc. 8) da un'agenzia immobiliare del
posto, che ha peritato la casa di 294 mq, costruita su un terreno di 1765 mq,
in € 188'000.-.
Questo valore non è (più) contestato dal ricorrente e quindi va
ritenuto alla base del calcolo della soglia di sostanza.
2.10
Dalla sostanza lorda si devono
dedurre i debiti comprovati per determinare la sostanza netta (art. 21 cpv. 1
OPTD), perciò a buon diritto l'amministrazione, preso in ragione di metà il
valore peritale dell'immobile in __________ considerata la comproprietà della
moglie, ha dedotto i debiti ipotecari, ma al massimo fino a concorrenza del
valore dell'immobile (art. 21 cpv. 2 OPTD), anch'essi in ragione di un mezzo,
riportando il tutto in franchi.
Dall'attestato bancario risulta che al 31 dicembre 2021 (doc. 12) il
debito ipotecario acceso dai coniugi ammontava a € 80'663,01.
Sebbene ci si dovrebbe porre al 1° ottobre 2021 per determinare la
sostanza per il calcolo della sostanza netta (art. 2 OPTD), tuttavia il TCA
dispone soltanto del dato certo di fine anno 2021. Ritenuto che una differenza
di tre mesi comporta un debito ipotecario leggermente maggiore rispetto al
momento in cui ci si dovrebbe porre, ma tale da non influire sull'esito del
ricorso, va qui ritenuto il dato da ultimo certificato dalla banca creditrice.
Su tale base, si ha dunque una sostanza netta di € 53'668,50 ([€ 188'000
: 2] - [€ 80'663 : 2]), pari a Fr. 54'833,10.
Questo importo, già così, senza computare gli averi a risparmio
dell'assicurato in Svizzera ed eventuali averi analoghi derivanti da sistemi di
previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero (N. 2440.08 DPT),
supera la soglia di sostanza netta di Fr. 50'000.- dell'art. 5 cpv. 1 lett. c
LPTD e pertanto non permette al ricorrente di avere diritto alle prestazioni
transitorie.
2.11
Sulla scorta delle considerazioni
esposte, il superamento della soglia di sostanza per persona sola comporta la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni transitorie, il
legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti