33.2022.25
Prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Averi di vecchiaia della previdenza professionale (2° pilastro) e i capitali del 3° P sono considerati per valutare la soglia di sostanza solo se il beneficiario può chiederne il versamento. La costituzione in pegno delle polizze assic. è irrilevante
22 dicembre 2022Italiano39 min
posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.25
TB/IR
Lugano
22 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2022 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni transitorie per disoccupati
anziani
ritenuto in fatto
1.1. Il 14 gennaio 2022 (doc. 1) RI 1,
1961, coniugato, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati
anziani.
Con decisione del 27 gennaio 2022 (doc. C) la Cassa cantonale di
compensazione l'ha rifiutata, disponendo egli di una sostanza netta computabile
di CHF 124'526,76 (CHF 10'557 [valore di riscatto polizza __________] + CHF 85'329,20
[valore di riscatto polizza __________] + CHF 55'429,40 [valore di riscatto
polizza __________] + CHF 4'145,36 [conto __________] - CHF 30'934 [debito __________]).
1.2. Il 7 giugno 2022 (doc. 7-1/6) il
richiedente si è opposto a questo rifiuto contestando di disporre di una
sostanza computabile superiore a CHF 100'000 siccome i valori di riscatto “3A __________ di CHF 85’329.20 e di CHF 55’429.40”
considerati dalla Cassa quale sostanza sarebbero da ritenere quale “ammortamento diretto alla __________ per il debito
ipotecario di CHF 702'999” A comprova di ciò egli ha prodotto
documentazione bancaria. L'opponente ha quindi chiesto di cancellare queste due
cifre dalla sostanza totale di CHF 124'526,76 ritenuta dall’amministrazione.
1.3. Con decisione su opposizione 11
ottobre 2022 (doc. A) la Cassa ha respinto l'opposizione e confermato il
rifiuto della prestazione transitoria. Dopo avere accertato la tempestività
dell'opposizione, l’amministrazione ha esposto le norme legali applicabili e ha
concluso che le polizze assicurative 3a che l'assicurato e sua moglie
possiedono presso la __________, non facendo parte della previdenza
professionale, ma della previdenza privata, vadano considerate per la determinazione
della sostanza netta. Data la possibilità prevista dall'art. 3 cpv. 1 OPP3 di
prelevare le prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima l'età
ordinaria della rendita AVS e visto il N. 3343.03 DPT, secondo cui i capitali
del 3° pilastro vanno computati quale sostanza dal momento in cui il
beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di
riscuoterli, per la Cassa il fatto che i coniugi abbiano costituito in pegno le
polizze assicurative per finanziare la propria abitazione primaria non
significa che essi non ne possano liberamente disporre. Infatti, fintanto che i
debitori ottemperano all'obbligo di pagare gli interessi ipotecari, l'istituto
creditore non si rivarrà su tali polizze.
1.4. Il 9 novembre 2022 (doc. I) RI 1,
patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento
della decisione su opposizione e il riconoscimento delle prestazioni
transitorie per disoccupati anziani. Secondo il ricorrente non è determinante
che l'art. 3 cpv. 1 OPP3 preveda la possibilità di richiedere anticipatamente
il versamento delle prestazioni di vecchiaia poiché, come indicato dal N.
3343.08 DPT, fino al momento in cui sono esigibili la sostanza investita non
può essere computata. Inoltre, a prescindere dal fatto che non vi sarebbero
comunque i presupposti per chiedere un versamento anticipato, l'insorgente ha
evidenziato che, non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile ordinaria, non
gli può essere imposto di riscuotere anticipatamente il capitale accumulato,
anche se l'art. 3 cpv. 1 OPP3 lo permettesse. Il riscatto anticipato delle
polizze di previdenza comporta per il ricorrente delle perdite sulle rendite
perciò, a suo dire, gli averi accumulati non possono al momento attuale essere
considerati come sostanza netta computabile ai sensi dell'art. 5 LPTD, proprio
perché non ancora esigibili. Il ricorrente rileva inoltre come le due polizze
assicurative in questione siano state costituite in pegno a favore della Banca __________
a garanzia del credito ipotecario. Pertanto, contrariamente a quanto affermato
dalla Cassa, i coniugi RI 1 non possono disporre liberamente di tali polizze né
tantomeno riscattarle senza il consenso della banca. Anche per questo motivo
non possono dunque essere computate nella sostanza netta. Ne discende che tutti
Fatti
i presupposti dell'art. 5 LPTD sono adempiuti e quindi il diritto alle
prestazioni transitorie è dato.
1.5. Nella risposta del 23 novembre 2022
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, rifacendosi ai contenuti della
decisione impugnata, ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Il ricorrente
non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha
adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i
disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il
posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità
dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire
prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il
Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani (OPTD), fissandone l'entrata in vigore,
unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.
Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa
(Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo
4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La normativa
proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di
prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al
reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età
del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego
rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare
salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto
all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, devono
potere beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente
esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e
al contempo tuteli la loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano
intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).
Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un
sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di
persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale
delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne
limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano
essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati
anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani contro le
conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo fondamento
costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla
Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza
ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate
da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano
i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura
delle prestazioni, dalla LADI.
Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono
finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione
finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del
bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è
finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).
Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di
pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione, e non riescono a reinserirsi nel
mercato del lavoro, ricorrono, in gran parte, all'aiuto sociale fino al momento
in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e alla previdenza professionale.
Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha
inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività
lavorativa e che hanno esaurito le indennità LADI. Queste prestazioni
garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni
che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante gli sforzi
dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il
periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale
e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più
necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né
anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).
Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la
lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione
contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della
rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle
prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la
riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di
pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca
parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata
e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita. Anche
la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni transitorie:
se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i
beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il
rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento. Per
contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in
concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale.
In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza, dato che
la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892).
Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a
quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese
riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni
transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari
siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di
conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la
copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).
Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito
unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e
dell'AELS (FF 2019 6863). Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo,
la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di
pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del
regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo
diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS
(FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione
del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).
Diversamente dalle PC, le prestazioni transitorie debitamente
riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere
la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe
incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto
una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da
parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo
di sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia
stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892). Infine, si
segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita ponte, dal 1° ottobre
2011, volta a prevenire la povertà delle persone che negli ultimi anni della
vita professionale avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione
(FF 2019 6888).
2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità
di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il
fabbisogno vitale, fino al momento in cui non ha raggiunto l'età
ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS (lett. a) oppure ha diritto di
riscuotere anticipatamente una rendita di vecchiaia, se (in quel momento) sia
prevedibile che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le
prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la
LPC (lett. b).
In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie
comprendono la prestazione transitoria annua (lett. a) ed il rimborso delle
spese di malattia e d'invalidità (lett. b).
Per l'art. 5 LPTD,
1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il
domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:
a. esaurisce il diritto all'indennità di
disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;
b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di
cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in
ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per
cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi
3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per
compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;
c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà
degli importi di cui all'articolo 9a LPC.
Considerandi
2.
Rientrano nella sostanza netta segnatamente:
a. i riscatti di prestazioni regolamentari della
previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza
professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale
del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPP);
b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione
ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni
precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;
c. gli averi di previdenza della previdenza
professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.
3.
Non ha
diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
40.
LAVS.
Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone
quanto segue:
1.
L'importo della prestazione transitoria annua di cui
all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute
che eccede i redditi computabili.
2.
Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4
capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:
a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
1, per le persone sole;
b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a
25.
anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.
Quanto alla "Soglia di sostanza: momento determinante
per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", l'art. 2 OPTD recita che se una persona
presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza
determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo
giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.
Per l'art. 4 OPTD, che ha per titolo "Soglia di sostanza: computo degli
averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della
sostanza netta (art. 5 cpv. 2
lett. c LPTD)", per verificare se la sostanza netta superi la
soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono
computati nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla
copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1
LPTD.
Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone in particolare
quanto segue:
1.
La sostanza netta è determinata deducendo dalla
sostanza lorda i debiti comprovati.
4.
Gli averi di previdenza della previdenza
professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della
sostanza netta.
In virtù dell'art. 22 cpv. 1 OPTD, la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2.3
Con l'introduzione delle nuove
disposizioni sulle prestazioni transitorie, il Consiglio federale, e per esso
il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha allestito, nel giugno 2021, un Commento all'Ordinanza
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione
della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt.
2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla
soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano
quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la
disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari
di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza
consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di CHF
50'000 e le coppie sposate di CHF 100'000.
Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di
cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza
considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle
prestazioni transitorie.
Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della
sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto
applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10
cpv. 1 LPTD.
Quanto al momento determinante per il calcolo della sostanza netta
ai fini della soglia di sostanza (art. 2 OPTD), l'UFAS evidenzia che le
condizioni di diritto per poter beneficiare delle prestazioni transitorie
devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le
prestazioni sono concesse. Per stabilire se le condizioni relative alla
sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno
del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.
Riguardo all'art. 4 OPTD, che si riferisce al computo degli averi
di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza
netta, l'Ufficio federale rileva che questo articolo stabilisce l'importo fino
al quale il capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame
del diritto alle prestazioni transitorie.
Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, le persone
che hanno diritto alle prestazioni transitorie fino all'età di 65 anni devono
disporre di un avere di previdenza pari a 26 volte l'importo destinato alla
copertura del fabbisogno generale vitale, corrispondente a CHF 509'860 nel 2021
e nel 2022 (CHF 19'610 x 26). Questa franchigia sul capitale di vecchiaia della
previdenza professionale è indipendente dallo stato civile, perciò nel caso
delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato singolarmente e la
franchigia viene applicata separatamente al rispettivo capitale.
Nel Commento relativo all'art. 21 OPTD concernente il calcolo
della sostanza netta, l'UFAS precisa che questa norma disciplina le modalità di
calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione
transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'art.
17.
OPC-AVS/AI, con alcune differenze redazionali. Il capoverso 4 stabilisce una
differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante,
necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di
preservare l'avere di previdenza.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha così commentato
l'art. 21 cpv. 4 OPTD:
" Diversamente
da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del
diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale
sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può
essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno
infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che
ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel
periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia
ordinarie.
Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di
vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può
disporne.".
Quanto alla valutazione della sostanza, il Commento indica che i
primi due capoversi dell'art. 22 OPTD corrispondono ai capoversi 1 e 4 dell'art.
17a OPC-AVS/AI.
2.4
L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021,
aggiornate al 1° gennaio 2022, che concretizzano le disposizioni della legge e
dell'ordinanza in materia.
Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art.
5.
cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle
prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i
valori seguenti:
– 50 000 franchi per le persone sole;
– 100 000 franchi per le coppie sposate;
– 25 000 franchi per i figli
che vivono nella stessa economia
domestica.
Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una
richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del
valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni
transitorie.
L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha
presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame
del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N.
2440.03
DPT).
Giusta il N. 2440.04 DPT, se nel periodo di riscossione delle
prestazioni transitorie la sostanza di una persona o di una coppia sposata
supera il valore consentito, il diritto alle prestazioni transitorie si
estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2200.01).
L'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente CHF
509'860 va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di
sostanza (N. 2440.05 DPT).
Per il N. 2440.06 DPT, questo importo si applica alle persone
sole. Nel caso delle coppie sposate in cui entrambi i coniugi hanno diritto
alle prestazioni transitorie l'importo viene applicato a ciascuno di loro. I
due importi non possono essere sommati: se l'avere della previdenza
professionale di uno dei coniugi supera l'importo, l'intero importo eccedente
va considerato quale sostanza e non può essere compensato con un eventuale
avere di vecchiaia dell'altro coniuge inferiore all'importo.
Secondo il N. 2440.07 DPT, nel caso di una coppia sposata, si può
considerare soltanto l'avere della previdenza professionale potenzialmente
disponibile. L'avere della previdenza professionale del coniuge che esercita un'attività
lucrativa non può essere preso in considerazione.
Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta
superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi
derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero
(v. N. 6002 CIBIL).
I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni
precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano
nella sostanza (N. 2440.09 DPT).
Per il N. 2440.13 DPT, se nei tre anni precedenti l'esaurimento
del diritto all'indennità di disoccupazione sono stati effettuati ammortamenti
di ipoteche, parziali o integrali, per abitazioni ad uso proprio, gli importi
impiegati a tal fine rientrano nella sostanza.
Il N. 2440.14 DPT prevede che rientrano nella sostanza anche i
rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio effettuati nei
tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di
prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i
suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza
è irrilevante.
A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come
sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla
vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i
versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso
delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono
computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).
In virtù del N. 3343.03 DPT, l'avere di previdenza del 2° pilastro
non può essere considerato nella sostanza. Questo non vale per gli averi di
previdenza del coniuge, se è possibile disporne.
Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno
computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di
prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.
Per il N. 3343.06 DPT, dalla sostanza lorda si devono dedurre i
debiti comprovati. I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a
concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano.
Nella lista di ciò che non va invece computato quale sostanza, il
N. 3343.08 DPT elenca anche la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino
al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile.
2.5
Nel caso di specie, il 14 gennaio
2022.
(doc. 1) l'assicurato ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione
la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Alla richiesta
(domanda n. 9) relativa all’esistenza di polizze del terzo pilastro egli ha indicato
l’esistenza di una polizza presso la compagnia di assicurazione __________ con un
valore fiscale di CHF 10'557, con scadenza il 1° settembre 2024 ed una seconda
polizza, a suo nome, presso la __________, di CHF 80'466,90 e scadenza il 30
giugno 2026 nonché ulteriore polizza, a nome della moglie, sempre presso __________,
avente un valore di CHF 58'124.-, la cui scadenza è il 30 novembre 2024 (doc.
1-21/59). Il richiedente ha allegato i relativi certificati assicurativi. Dal
primo emerge che il valore di riscatto totale al 31 dicembre 2020 dell'assicurazione
sulla vita con accumulo di capitale nella previdenza libera (pilastro 3b)
stipulata da __________ nel 2010 presso __________ era di CHF 10'557 (doc.
1-27/59). Dagli altri due attestati risulta che al 1° gennaio 2022 il valore di
riscatto delle polizze per la previdenza vincolata 3a presso __________ assommava
a CHF 85'329,20 (doc. D) per la polizza n. 50'196'391-2 in favore di RI 1 e di CHF
55'429,40 (doc. E) per la polizza n. 50'539'595-1 di cui beneficiaria è __________.
Questi ultimi due certificati segnalano l’esistenza di un diritto di pegno con
la spiegazione seguente: "Costituzione in pegno: I diritti derivanti
dall'assicurazione in questione sono stati ceduti ad una banca o ad un'altra
persona giuridica/fisica (creditore pignoratizio). Per poter procedere ad una
risoluzione del contratto, ad una trasformazione di un'assicurazione esente da
premi o a qualsiasi altro cambiamento comportante una modifica delle condizioni
contrattuali, della portata delle prestazioni assicurate o dell'ammontare del
premio, oppure avente come conseguenza un versamento, occorre sempre il
consenso scritto del creditore pignoratizio."
Con l'opposizione l'assicurato ha prodotto due contratti di "Costituzione
in pegno di diritti della previdenza professionale (2° pilastro) e della
previdenza facoltativa vincolata (pilastro 3a) per il finanziamento di una
abitazione propria" sottoscritti da __________ il 6 settembre 2012
(doc. F) e da RI 1 il 5 febbraio 2019 (doc. F) con la __________. In calce alla
seconda e ultima pagina di ciascuna convenzione sono espressamente indicati i
valori costituiti in pegno, e meglio:
"Polizza di previdenza
vincolata: __________, polizza no. 50'539'595, capitale assicurato CHF 93'789,
stipulante __________, persona assicurata __________, durata
01.12.2006-30.11.2024" rispettivamente
"Polizza vita 3A: Compagnia
assicurativa __________, polizza no. 50'196'391-2, stipulante RI 1, persona
assicurata RI 1, durata 01.07.2001-30.06.2026.".
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto nuovamente le due polizze
assicurative presso __________ e le due Convenzioni di costituzione in pegno,
accompagnandole dal "Contratto quadro di mutuo ipotecario" del
5.
febbraio 2019 (doc. F) sottoscritto dai coniugi RI 1 con la medesima Banca __________.
In questo contratto sono in particolare indicati l'importo del mutuo ipotecario
("CHF 722'000.00") che "si riduce proporzionalmente
agli ammortamenti ordinari e straordinari pagati", stabiliti in "Minimo
CHF 19'933.00 p.a.", la durata ("a tempo indeterminato"),
le garanzie ("Trasferimento di proprietà a titolo di garanzia di titoli
di pegno immobiliare con le seguenti caratteristiche: Valore minimo di CHF 722'000.00
…"), le altre garanzie ("Costituzione in pegno a favore della
banca dei diritti derivanti da una o più polizze di assicurazione di previdenza
vincolata di compagnia assicurativa svizzera conformemente al formulario "Costituzione
in pegno di diritti della previdenza professionale (2° pilastro) e della
previdenza facoltativa vincolata (pilastro 3a) per il finanziamento di una
abitazione propria" separato") e le altre condizioni ("…
L'ammortamento aggiuntivo di CHF 8'000.00 (oltre agli ammortamenti da effettuare
mediante polizze di previdenza vincolate) deve essere mantenuto almeno per i
prossimi 3 anni….").
Dall'attestato bancario del conto intestato ai coniugi RI 1
relativo al capitale e agli interessi 2020 (doc. 1-22/59), risultano CHF 4'000
di capitale ipotecario non pagato e CHF 152,50 di interessi ipotecari non
pagati. Inoltre, per l'anno fiscale 2020, oltre al "saldo debitori"
di CHF 4'152,50 vi sono CHF 10'963,74 di "interessi debitori (prestiti)"
e CHF 706'000 di "totale prestiti" (doc. 1-23/59). La notifica
di tassazione IC 2020 del 22 settembre 2021 (doc. 1-3/59) di __________ e RI 1
accerta l’esistenza di "assicurazioni private sulla vita, rendite
vitalizie" di CHF 10'557 e dei debiti privati di CHF 713'926. Con l'opposizione,
il 7 giugno 2022, l'assicurato ha indicato, ma non comprovato, che il debito
ipotecario ammontava a CHF 702'999.
2.6
In concreto, oggetto della lite è l'esame
delle condizioni, illustrate nelle considerazioni precedenti, per concedere le
prestazioni transitorie, e in particolare sapere se i capitali della previdenza
individuale (3° pilastro) del ricorrente e di sua moglie debbano essere
computati per determinare la soglia di sostanza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
lett. c LPTD. La Cassa di compensazione li ritiene conteggiabili, siccome i
coniugi ne possono disporre in virtù dell'art. 3 cpv. 1 OPP 3. L'assicurato ne
esclude, invece, il computo, siccome inesigibili, sia perché egli non ha ancora
raggiunto l'età pensionabile ordinaria, sia perché le due polizze assicurative
sono state costituite in pegno in favore della banca creditrice ipotecaria e
quindi non possono disporne liberamente né riscattarle. Occorre dunque
esaminare se è data la condizione di possedere una sostanza netta inferiore
alla metà dell'importo di cui all'art. 9a LPC, ossia, per le persone coniugate
come il ricorrente, inferiore a CHF 100'000.
2.7
L'art. 5 cpv. 2 LPTD definisce gli
elementi costitutivi della sostanza netta e fra questi vi sono gli averi di
previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal
Consiglio federale (lett. c), corrispondente nel 2022 a CHF 509'860 (art. 4
OPTD). Anche il testo legislativo nelle altre due lingue nazionali si riferisce
agli averi della previdenza professionale (2° pilastro), escludendo così
implicitamente gli averi della previdenza individuale (3° pilastro): "die
Vorsorgeguthaben der beruflichen Vorsorge" rispettivamente "les
avoirs de la prévoyance professionnelle". Sul computo degli averi di
libero passaggio e del 3° pilastro, nel suo Messaggio del 30 ottobre 2019 sulla
LPTD il Consiglio federale si è così espresso a pag. 6894 e seg.:
" Gli
averi di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di
vecchiaia al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età e al più
tardi al compimento del 70° anno di età (cfr. art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza del
3.
ottobre 1992 sul libero passaggio). Lo stesso vale per gli averi del 3°
pilastro (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla
legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza
riconosciute). Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile
anche nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie, gli averi di
libero passaggio non andranno presi in considerazione per calcolare la sostanza
o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimarranno
depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata
riuscirà a ritrovare un lavoro, l'avere di libero passaggio dovrà essere
trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne
richiederà il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest'ultima dovrà
essere presa in considerazione quale sostanza computabile.
Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un
eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, gli averi di questa
forma previdenziale andranno considerati nel computo della sostanza.".
Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa, in merito alla soglia
di sostanza (art. 2, 3 e 4 OPTD), che per la verifica del superamento o meno
della soglia di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD ci si deve basare sulla
sostanza considerata nel calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, le
disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta
previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la
determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD. Tuttavia,
considerato che lo scopo delle prestazioni transitorie è quello di preservare l'avere
di previdenza, come espressamente previsto dall'art. 21 cpv. 4 OPTD, gli averi
della previdenza professionale del richiedente non sono computati nel calcolo
della sostanza netta. Le Direttive, come visto, hanno concretizzato questo
principio al N. 3343.03 DPT, che prevede, infatti, che l'avere di previdenza
del 2° pilastro non può essere considerato nella sostanza, mentre quello del
coniuge, se ne può disporre, sì.
2.8
Per quanto concerne i contratti di
previdenza vincolata (3a), quali le assicurazioni sulla vita (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i
contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]), il relativo
valore di riscatto va computato come sostanza (N. 3343.02 DPT). Tuttavia, i
capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in
cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la
possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della
previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal
legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c
LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4
OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella
sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di
vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età
ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano
esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente
disporre dei valori di riscatto.
In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei
diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria,
sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b
LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.
Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni
e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in
pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza
della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.
Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni
e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio
il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle
prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza
o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta
l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere
comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori
coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d
cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene
prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti,
trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP
3.
(Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a
forme di previdenza riconosciute),
1.
Per la cessione, la costituzione in pegno e la
compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39
LPP.
2.
Per la costituzione in pegno del capitale o delle
prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è
applicabile per analogia l'articolo 30b LPP o l'articolo 331d del Codice delle
obbligazioni e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla
promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza
professionale.
L'art. 39 cpv. 1 LPP prevede che il diritto alle prestazioni non
può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo
l'articolo 30b. Infine, va segnalato che, dal profilo fiscale, per l'imposta
sulla sostanza, l'art. 46 LT concernente le pretese nei confronti di
assicurazioni e di istituzioni di previdenza, enuncia che:
1.
Le assicurazioni sulla vita
(assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore
di riscatto.
2.
Le pretese non ancora
esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute
di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all'imposta sulla
sostanza.
2.9
Va ricordato ulteriormente che, al
pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
Circolari), pur non avendo ovviamente valore
vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione
attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al
fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità
di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di
vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di
svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle
prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno
valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45
consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2,
127.
V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a; STF 9C_512/2020,
9C_559/2020 del 15 marzo 2022, consid. 5.3.1).
2.10
Scopo della LPTD, come visto, è di
garantire la copertura del fabbisogno vitale alle persone che hanno esaurito il
diritto all'indennità di disoccupazione, evitando, in questo modo, che esse
debbano ricorrere all'aiuto sociale. Nel suo Messaggio relativo
all'introduzione della legge, il Consiglio federale ha evidenziato come la
possibilità data ai lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di
disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età di potere beneficiare
delle prestazioni transitorie permette di colmare la lacuna che esisteva fino
al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e, al contempo, di
tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo che non si debba intaccare il
capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890). Inoltre, poiché il reinserimento
professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo in cui i lavoratori
riscuotono le prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio non vanno
presi in considerazione per calcolare la sostanza o per valutare il superamento
della soglia di sostanza, fintanto che rimangono depositati presso un istituto
di libero passaggio. Questo perché se l'assicurato ritrova un lavoro, il suo
avere di libero passaggio è trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se
invece l'assicurato ne chiede il versamento quale prestazione di vecchiaia,
possibile al più presto cinque anni prima il raggiungimento dell'età dell'AVS
(art. 16 cpv. 1 OLP), questo capitale deve essere preso in considerazione quale
sostanza computabile (FF 2019 6894). Quest'ultima sorte tocca pure agli averi
della previdenza vincolata del 3° pilastro che, non essendo connessi con un
eventuale reinserimento nel mercato del lavoro, sono considerati nel computo
della sostanza, se il beneficiario ha la possibilità di riscuoterli. Questa
possibilità è data dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 che, come per gli averi del 2°
pilastro, prevede che un versamento anticipato è possibile al più presto 5 anni
prima dell'età ordinaria della rendita AVS.
2.11
In ambito di prestazioni
complementari, nella DTF 146 V 331 (= SVR 2021 EL Nr. 1) il Tribunale federale
ha ricordato che il computo di un importo della sostanza nel senso dell'art. 11
cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento effettivo di un avere
di libero passaggio, ma già quando esso è legalmente ammissibile (cfr. consid.
3.
e 4). Anche le Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati
anziani si esprimono in questo senso. Esse indicano che l'avere della
previdenza professionale del coniuge che non ha richiesto le prestazioni
transitorie va considerato per l'esame del superamento della soglia di sostanza
soltanto "se ne può disporre" (N. 2440.03 DPT). Alla stessa
stregua, nel caso di due coniugi soltanto l'avere della previdenza
professionale "potenzialmente disponibile" può essere
computato per determinare la soglia di sostanza (N. 2440.07 DPT). Infatti,
l'avere della previdenza professionale del coniuge che continua a lavorare non
può essere considerato, proprio perché, per definizione, questi non può ancora
disporre di un conto di libero passaggio. Questi averi di previdenza del
coniuge vanno pure considerati quali componenti della sostanza "se è
possibile disporne" (N. 3343.03 DPT). Quanto ai capitali del 3°
pilastro, siano essi del richiedente le prestazioni transitorie oppure del suo
coniuge, vanno computati quale sostanza "dal momento in cui (…) avrebbe
la possibilità di riscuoterli" (N. 3343.04 DPT). Infine, la sostanza
investita conformemente all'OPP 3 non va considerata quale sostanza, ma
soltanto "fino al momento in cui la prestazione di previdenza non
diventa esigibile" (N. 3343.08 DPT).
Anche in lingua francese queste Direttive (DPtra) precisano che nella
sostanza netta per la soglia d'entrata si tiene conto dell'avere del coniuge
"dans la mesure où il est disponible" (N. 2440.03) e che "seuls
les avoirs de prévoyance professionnelle disponibles" dei coniugi
vanno computati (N. 2440.07). Inoltre, quale sostanza rientrano gli averi del
2° pilastro del coniuge "s'ils sont disponibles" (N. 3343.03).
Pure i capitali del 3° pilastro dei coniugi vanno considerati "dès le
moment où (…) a la possibilité de les retirer" (N. 3343.04). Non è
invece computata la sostanza investita sulla base dell'OPP 3, "aussi
longtemps qu'il n'est pas possible de verser la préstation de prévoyance"
(N. 3343.08).
Le medesime Direttive, nel testo in lingua
tedesca (WÜL), si esprimono con le espressioni "zu berücksichtigen,
sofern darauf zugegriffen werden kann" rispettivamente "auf
das zugegriffen werden könnte", "wenn darauf zugegriffen
werden kann", "ab dem Zeitpunkt beim Vermögen anzurechnen, in
dem (…) die Möglichkeit besteht, diese zu beziehen" e "solange
die Ausrichtung der Vorsorgeleistung nicht möglich ist".
2.12
Sulla scorta
di quanto precede si deve ritenere che gli averi di previdenza del 2° e del 3° pilastro
vanno presi in considerazione per calcolare la sostanza e per valutare il
superamento della soglia di sostanza per determinare il diritto alle
prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, nella misura in cui il
richiedente le prestazioni transitorie e/o il suo coniuge ha la possibilità di
chiederne il versamento.
Questa condizione si realizza unicamente se sono dati i
presupposti disciplinati dal diritto della previdenza, sia essa professionale o
privata. Di conseguenza, la possibilità di disporre di questi averi deve essere
intesa unicamente secondo i disposti legali in materia, vale a dire giusta
quanto previsto dall'art. 16 OLP (Ordinanza sul libero passaggio, RS 831.425)
per quanto concerne il libero passaggio nella previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i
contributi a forme di previdenza riconosciute, RS 831.461.3) per la
previdenza privata vincolata. Entrambe queste norme permettono che le
prestazioni di vecchiaia possano essere versate al più presto cinque anni prima
dell’età ordinaria della rendita AVS. Ciò significa che nella misura in cui
queste prestazioni possono essere potenzialmente versate agli assicurati,
devono essere considerate per valutare la soglia di sostanza e per calcolare la
sostanza.
Conformemente alla citata giurisprudenza in ambito di prestazioni
complementari, i cui principi possono qui essere ripresi analogicamente alle
prestazioni transitorie dato che, come visto, la LPTD ricalca quasi
integralmente la LPC, per il computo del capitale di libero passaggio - e del 3°
pilastro - è infatti sufficiente che il versamento dell'avere di previdenza sia
possibile, senza che vi sia un suo effettivo versamento.
Ne discende, in concreto, che la circostanza secondo cui le due
polizze della previdenza individuale stipulate dal ricorrente e da sua moglie
con __________ siano state costituite in pegno e siano quindi state poste dai
coniugi a ulteriore garanzia del credito concesso loro da __________ per
l'abitazione primaria, non muta il fatto che questi averi previdenziali sono, ai
sensi dell'OPP 3, potenzialmente disponibili e debbano essere conseguentemente
computati. Nel 2022 l'assicurato ha 61 anni e sua moglie 62, perciò entrambi
adempiono al criterio temporale previsto dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 per potere
pretendere il versamento delle rispettive prestazioni di vecchiaia al più
presto 5 anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS.
Pertanto, la sorte evocata dal ricorrente riservata dal diritto
civile a questi averi di previdenza che, costituiti in pegno (art. 899 segg. CC),
non sarebbero liberamente accessibili e disponibili siccome dati in garanzia
alla banca creditrice pignoratizia, motivo per cui non dovrebbero rientrare nel
computo della sostanza per determinare la soglia d'entrata, è irrilevante per
il diritto delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Determinante
è unicamente che, dal profilo del diritto della previdenza, nel caso concreto
la riscossione di questi capitali vincolati del 3° pilastro è legalmente
possibile per l'assicurato e sua moglie. Non occorre quindi attendere che il
loro versamento diventi effettivo per poterli computare nella sostanza.
Ne discende che i valori di riscatto di CHF 85'329,20 e di CHF
55'429,40 devono essere considerati nel calcolo della sostanza netta del
ricorrente, per una sostanza netta totale accertata di CHF 124'526,96 superiore
ai limiti indicati in precedenza tali da potere concedere il richiesto aiuto (art.
5.
cpv. 1 lett. c LPTD).
2.13
Visto quanto precede e ritenuto
quindi il superamento della soglia di sostanza di CHF 100'000 di cui all'art. 5
cpv. 1 lett. c LPTD non sussiste il diritto del ricorrente di beneficiare di
prestazioni transitorie. La decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni transitorie, il
legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti