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Decisione

33.2022.25

Prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Averi di vecchiaia della previdenza professionale (2° pilastro) e i capitali del 3° P sono considerati per valutare la soglia di sostanza solo se il beneficiario può chiederne il versamento. La costituzione in pegno delle polizze assic. è irrilevante

22 dicembre 2022Italiano39 min

posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.25

TB/IR

Lugano

22 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2022 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni transitorie per disoccupati

anziani

ritenuto in fatto

1.1. Il 14 gennaio 2022 (doc. 1) RI 1,

1961, coniugato, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati

anziani.

Con decisione del 27 gennaio 2022 (doc. C) la Cassa cantonale di

compensazione l'ha rifiutata, disponendo egli di una sostanza netta computabile

di CHF 124'526,76 (CHF 10'557 [valore di riscatto polizza __________] + CHF 85'329,20

[valore di riscatto polizza __________] + CHF 55'429,40 [valore di riscatto

polizza __________] + CHF 4'145,36 [conto __________] - CHF 30'934 [debito __________]).

1.2. Il 7 giugno 2022 (doc. 7-1/6) il

richiedente si è opposto a questo rifiuto contestando di disporre di una

sostanza computabile superiore a CHF 100'000 siccome i valori di riscatto “3A __________ di CHF 85’329.20 e di CHF 55’429.40”

considerati dalla Cassa quale sostanza sarebbero da ritenere quale “ammortamento diretto alla __________ per il debito

ipotecario di CHF 702'999” A comprova di ciò egli ha prodotto

documentazione bancaria. L'opponente ha quindi chiesto di cancellare queste due

cifre dalla sostanza totale di CHF 124'526,76 ritenuta dall’amministrazione.

1.3. Con decisione su opposizione 11

ottobre 2022 (doc. A) la Cassa ha respinto l'opposizione e confermato il

rifiuto della prestazione transitoria. Dopo avere accertato la tempestività

dell'opposizione, l’amministrazione ha esposto le norme legali applicabili e ha

concluso che le polizze assicurative 3a che l'assicurato e sua moglie

possiedono presso la __________, non facendo parte della previdenza

professionale, ma della previdenza privata, vadano considerate per la determinazione

della sostanza netta. Data la possibilità prevista dall'art. 3 cpv. 1 OPP3 di

prelevare le prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima l'età

ordinaria della rendita AVS e visto il N. 3343.03 DPT, secondo cui i capitali

del 3° pilastro vanno computati quale sostanza dal momento in cui il

beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di

riscuoterli, per la Cassa il fatto che i coniugi abbiano costituito in pegno le

polizze assicurative per finanziare la propria abitazione primaria non

significa che essi non ne possano liberamente disporre. Infatti, fintanto che i

debitori ottemperano all'obbligo di pagare gli interessi ipotecari, l'istituto

creditore non si rivarrà su tali polizze.

1.4. Il 9 novembre 2022 (doc. I) RI 1,

patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento

della decisione su opposizione e il riconoscimento delle prestazioni

transitorie per disoccupati anziani. Secondo il ricorrente non è determinante

che l'art. 3 cpv. 1 OPP3 preveda la possibilità di richiedere anticipatamente

il versamento delle prestazioni di vecchiaia poiché, come indicato dal N.

3343.08 DPT, fino al momento in cui sono esigibili la sostanza investita non

può essere computata. Inoltre, a prescindere dal fatto che non vi sarebbero

comunque i presupposti per chiedere un versamento anticipato, l'insorgente ha

evidenziato che, non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile ordinaria, non

gli può essere imposto di riscuotere anticipatamente il capitale accumulato,

anche se l'art. 3 cpv. 1 OPP3 lo permettesse. Il riscatto anticipato delle

polizze di previdenza comporta per il ricorrente delle perdite sulle rendite

perciò, a suo dire, gli averi accumulati non possono al momento attuale essere

considerati come sostanza netta computabile ai sensi dell'art. 5 LPTD, proprio

perché non ancora esigibili. Il ricorrente rileva inoltre come le due polizze

assicurative in questione siano state costituite in pegno a favore della Banca __________

a garanzia del credito ipotecario. Pertanto, contrariamente a quanto affermato

dalla Cassa, i coniugi RI 1 non possono disporre liberamente di tali polizze né

tantomeno riscattarle senza il consenso della banca. Anche per questo motivo

non possono dunque essere computate nella sostanza netta. Ne discende che tutti

Fatti

i presupposti dell'art. 5 LPTD sono adempiuti e quindi il diritto alle

prestazioni transitorie è dato.

1.5. Nella risposta del 23 novembre 2022

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, rifacendosi ai contenuti della

decisione impugnata, ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Il ricorrente

non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha

adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i

disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il

posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità

dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire

prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Il

Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni

transitorie per i disoccupati anziani (OPTD), fissandone l'entrata in vigore,

unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.

Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa

(Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo

4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La normativa

proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di

prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al

reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età

del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego

rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare

salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto

all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, devono

potere beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente

esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e

al contempo tuteli la loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano

intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).

Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un

sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di

persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale

delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne

limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano

essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati

anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani contro le

conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo fondamento

costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla

Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza

ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate

da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano

i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura

delle prestazioni, dalla LADI.

Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono

finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione

finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del

bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è

finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).

Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di

pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione

dell'assicurazione contro la disoccupazione, e non riescono a reinserirsi nel

mercato del lavoro, ricorrono, in gran parte, all'aiuto sociale fino al momento

in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e alla previdenza professionale.

Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha

inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività

lavorativa e che hanno esaurito le indennità LADI. Queste prestazioni

garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni

che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante gli sforzi

dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il

periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale

e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più

necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né

anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).

Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la

lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione

contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della

rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle

prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la

riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di

pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca

parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata

e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita. Anche

la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni transitorie:

se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i

beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il

rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento. Per

contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in

concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale.

In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza, dato che

la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892).

Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a

quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese

riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni

transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari

siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di

conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la

copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).

Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito

unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e

dell'AELS (FF 2019 6863). Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo,

la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di

pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del

regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo

diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS

(FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione

del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).

Diversamente dalle PC, le prestazioni transitorie debitamente

riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere

la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe

incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto

una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da

parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo

di sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia

stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892). Infine, si

segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita ponte, dal 1° ottobre

2011, volta a prevenire la povertà delle persone che negli ultimi anni della

vita professionale avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione

(FF 2019 6888).

2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità

di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il

fabbisogno vitale, fino al momento in cui non ha raggiunto l'età

ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS (lett. a) oppure ha diritto di

riscuotere anticipatamente una rendita di vecchiaia, se (in quel momento) sia

prevedibile che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le

prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la

LPC (lett. b).

In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie

comprendono la prestazione transitoria annua (lett. a) ed il rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità (lett. b).

Per l'art. 5 LPTD,

1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il

domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:

a. esaurisce il diritto all'indennità di

disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;

b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di

cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in

ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per

cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi

3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per

compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;

c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà

degli importi di cui all'articolo 9a LPC.

Considerandi

2.

Rientrano nella sostanza netta segnatamente:

a. i riscatti di prestazioni regolamentari della

previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza

professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale

del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (LPP);

b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione

ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni

precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;

c. gli averi di previdenza della previdenza

professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.

3.

Non ha

diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione

invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

40.

LAVS.

Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone

quanto segue:

1.

L'importo della prestazione transitoria annua di cui

all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute

che eccede i redditi computabili.

2.

Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4

capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:

a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il

fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero

1, per le persone sole;

b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il

fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero

2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a

25.

anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.

Quanto alla "Soglia di sostanza: momento determinante

per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", l'art. 2 OPTD recita che se una persona

presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza

determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo

giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.

Per l'art. 4 OPTD, che ha per titolo "Soglia di sostanza: computo degli

averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della

sostanza netta (art. 5 cpv. 2

lett. c LPTD)", per verificare se la sostanza netta superi la

soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono

computati nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla

copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1

LPTD.

Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone in particolare

quanto segue:

1.

La sostanza netta è determinata deducendo dalla

sostanza lorda i debiti comprovati.

4.

Gli averi di previdenza della previdenza

professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della

sostanza netta.

In virtù dell'art. 22 cpv. 1 OPTD, la valutazione della sostanza

computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2.3

Con l'introduzione delle nuove

disposizioni sulle prestazioni transitorie, il Consiglio federale, e per esso

il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali ha allestito, nel giugno 2021, un Commento all'Ordinanza

sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione

della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt.

2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla

soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano

quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la

disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari

di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza

consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di CHF

50'000 e le coppie sposate di CHF 100'000.

Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di

cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza

considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle

prestazioni transitorie.

Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della

sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto

applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10

cpv. 1 LPTD.

Quanto al momento determinante per il calcolo della sostanza netta

ai fini della soglia di sostanza (art. 2 OPTD), l'UFAS evidenzia che le

condizioni di diritto per poter beneficiare delle prestazioni transitorie

devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le

prestazioni sono concesse. Per stabilire se le condizioni relative alla

sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno

del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.

Riguardo all'art. 4 OPTD, che si riferisce al computo degli averi

di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza

netta, l'Ufficio federale rileva che questo articolo stabilisce l'importo fino

al quale il capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame

del diritto alle prestazioni transitorie.

Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, le persone

che hanno diritto alle prestazioni transitorie fino all'età di 65 anni devono

disporre di un avere di previdenza pari a 26 volte l'importo destinato alla

copertura del fabbisogno generale vitale, corrispondente a CHF 509'860 nel 2021

e nel 2022 (CHF 19'610 x 26). Questa franchigia sul capitale di vecchiaia della

previdenza professionale è indipendente dallo stato civile, perciò nel caso

delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato singolarmente e la

franchigia viene applicata separatamente al rispettivo capitale.

Nel Commento relativo all'art. 21 OPTD concernente il calcolo

della sostanza netta, l'UFAS precisa che questa norma disciplina le modalità di

calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione

transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'art.

17.

OPC-AVS/AI, con alcune differenze redazionali. Il capoverso 4 stabilisce una

differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante,

necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di

preservare l'avere di previdenza.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha così commentato

l'art. 21 cpv. 4 OPTD:

" Diversamente

da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del

diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale

sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può

essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno

infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che

ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel

periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia

ordinarie.

Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di

vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può

disporne.".

Quanto alla valutazione della sostanza, il Commento indica che i

primi due capoversi dell'art. 22 OPTD corrispondono ai capoversi 1 e 4 dell'art.

17a OPC-AVS/AI.

2.4

L'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni

transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021,

aggiornate al 1° gennaio 2022, che concretizzano le disposizioni della legge e

dell'ordinanza in materia.

Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art.

5.

cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle

prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i

valori seguenti:

– 50 000 franchi per le persone sole;

– 100 000 franchi per le coppie sposate;

– 25 000 franchi per i figli

che vivono nella stessa economia

domestica.

Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una

richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del

valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del

mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni

transitorie.

L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha

presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame

del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N.

2440.03

DPT).

Giusta il N. 2440.04 DPT, se nel periodo di riscossione delle

prestazioni transitorie la sostanza di una persona o di una coppia sposata

supera il valore consentito, il diritto alle prestazioni transitorie si

estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2200.01).

L'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente CHF

509'860 va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di

sostanza (N. 2440.05 DPT).

Per il N. 2440.06 DPT, questo importo si applica alle persone

sole. Nel caso delle coppie sposate in cui entrambi i coniugi hanno diritto

alle prestazioni transitorie l'importo viene applicato a ciascuno di loro. I

due importi non possono essere sommati: se l'avere della previdenza

professionale di uno dei coniugi supera l'importo, l'intero importo eccedente

va considerato quale sostanza e non può essere compensato con un eventuale

avere di vecchiaia dell'altro coniuge inferiore all'importo.

Secondo il N. 2440.07 DPT, nel caso di una coppia sposata, si può

considerare soltanto l'avere della previdenza professionale potenzialmente

disponibile. L'avere della previdenza professionale del coniuge che esercita un'attività

lucrativa non può essere preso in considerazione.

Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta

superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi

derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero

(v. N. 6002 CIBIL).

I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni

precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano

nella sostanza (N. 2440.09 DPT).

Per il N. 2440.13 DPT, se nei tre anni precedenti l'esaurimento

del diritto all'indennità di disoccupazione sono stati effettuati ammortamenti

di ipoteche, parziali o integrali, per abitazioni ad uso proprio, gli importi

impiegati a tal fine rientrano nella sostanza.

Il N. 2440.14 DPT prevede che rientrano nella sostanza anche i

rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio effettuati nei

tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.

Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di

prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i

suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza

è irrilevante.

A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come

sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla

vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i

versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso

delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono

computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).

In virtù del N. 3343.03 DPT, l'avere di previdenza del 2° pilastro

non può essere considerato nella sostanza. Questo non vale per gli averi di

previdenza del coniuge, se è possibile disporne.

Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno

computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di

prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.

Per il N. 3343.06 DPT, dalla sostanza lorda si devono dedurre i

debiti comprovati. I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a

concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano.

Nella lista di ciò che non va invece computato quale sostanza, il

N. 3343.08 DPT elenca anche la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino

al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile.

2.5

Nel caso di specie, il 14 gennaio

2022.

(doc. 1) l'assicurato ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione

la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Alla richiesta

(domanda n. 9) relativa all’esistenza di polizze del terzo pilastro egli ha indicato

l’esistenza di una polizza presso la compagnia di assicurazione __________ con un

valore fiscale di CHF 10'557, con scadenza il 1° settembre 2024 ed una seconda

polizza, a suo nome, presso la __________, di CHF 80'466,90 e scadenza il 30

giugno 2026 nonché ulteriore polizza, a nome della moglie, sempre presso __________,

avente un valore di CHF 58'124.-, la cui scadenza è il 30 novembre 2024 (doc.

1-21/59). Il richiedente ha allegato i relativi certificati assicurativi. Dal

primo emerge che il valore di riscatto totale al 31 dicembre 2020 dell'assicurazione

sulla vita con accumulo di capitale nella previdenza libera (pilastro 3b)

stipulata da __________ nel 2010 presso __________ era di CHF 10'557 (doc.

1-27/59). Dagli altri due attestati risulta che al 1° gennaio 2022 il valore di

riscatto delle polizze per la previdenza vincolata 3a presso __________ assommava

a CHF 85'329,20 (doc. D) per la polizza n. 50'196'391-2 in favore di RI 1 e di CHF

55'429,40 (doc. E) per la polizza n. 50'539'595-1 di cui beneficiaria è __________.

Questi ultimi due certificati segnalano l’esistenza di un diritto di pegno con

la spiegazione seguente: "Costituzione in pegno: I diritti derivanti

dall'assicurazione in questione sono stati ceduti ad una banca o ad un'altra

persona giuridica/fisica (creditore pignoratizio). Per poter procedere ad una

risoluzione del contratto, ad una trasformazione di un'assicurazione esente da

premi o a qualsiasi altro cambiamento comportante una modifica delle condizioni

contrattuali, della portata delle prestazioni assicurate o dell'ammontare del

premio, oppure avente come conseguenza un versamento, occorre sempre il

consenso scritto del creditore pignoratizio."

Con l'opposizione l'assicurato ha prodotto due contratti di "Costituzione

in pegno di diritti della previdenza professionale (2° pilastro) e della

previdenza facoltativa vincolata (pilastro 3a) per il finanziamento di una

abitazione propria" sottoscritti da __________ il 6 settembre 2012

(doc. F) e da RI 1 il 5 febbraio 2019 (doc. F) con la __________. In calce alla

seconda e ultima pagina di ciascuna convenzione sono espressamente indicati i

valori costituiti in pegno, e meglio:

"Polizza di previdenza

vincolata: __________, polizza no. 50'539'595, capitale assicurato CHF 93'789,

stipulante __________, persona assicurata __________, durata

01.12.2006-30.11.2024" rispettivamente

"Polizza vita 3A: Compagnia

assicurativa __________, polizza no. 50'196'391-2, stipulante RI 1, persona

assicurata RI 1, durata 01.07.2001-30.06.2026.".

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto nuovamente le due polizze

assicurative presso __________ e le due Convenzioni di costituzione in pegno,

accompagnandole dal "Contratto quadro di mutuo ipotecario" del

5.

febbraio 2019 (doc. F) sottoscritto dai coniugi RI 1 con la medesima Banca __________.

In questo contratto sono in particolare indicati l'importo del mutuo ipotecario

("CHF 722'000.00") che "si riduce proporzionalmente

agli ammortamenti ordinari e straordinari pagati", stabiliti in "Minimo

CHF 19'933.00 p.a.", la durata ("a tempo indeterminato"),

le garanzie ("Trasferimento di proprietà a titolo di garanzia di titoli

di pegno immobiliare con le seguenti caratteristiche: Valore minimo di CHF 722'000.00

…"), le altre garanzie ("Costituzione in pegno a favore della

banca dei diritti derivanti da una o più polizze di assicurazione di previdenza

vincolata di compagnia assicurativa svizzera conformemente al formulario "Costituzione

in pegno di diritti della previdenza professionale (2° pilastro) e della

previdenza facoltativa vincolata (pilastro 3a) per il finanziamento di una

abitazione propria" separato") e le altre condizioni ("…

L'ammortamento aggiuntivo di CHF 8'000.00 (oltre agli ammortamenti da effettuare

mediante polizze di previdenza vincolate) deve essere mantenuto almeno per i

prossimi 3 anni….").

Dall'attestato bancario del conto intestato ai coniugi RI 1

relativo al capitale e agli interessi 2020 (doc. 1-22/59), risultano CHF 4'000

di capitale ipotecario non pagato e CHF 152,50 di interessi ipotecari non

pagati. Inoltre, per l'anno fiscale 2020, oltre al "saldo debitori"

di CHF 4'152,50 vi sono CHF 10'963,74 di "interessi debitori (prestiti)"

e CHF 706'000 di "totale prestiti" (doc. 1-23/59). La notifica

di tassazione IC 2020 del 22 settembre 2021 (doc. 1-3/59) di __________ e RI 1

accerta l’esistenza di "assicurazioni private sulla vita, rendite

vitalizie" di CHF 10'557 e dei debiti privati di CHF 713'926. Con l'opposizione,

il 7 giugno 2022, l'assicurato ha indicato, ma non comprovato, che il debito

ipotecario ammontava a CHF 702'999.

2.6

In concreto, oggetto della lite è l'esame

delle condizioni, illustrate nelle considerazioni precedenti, per concedere le

prestazioni transitorie, e in particolare sapere se i capitali della previdenza

individuale (3° pilastro) del ricorrente e di sua moglie debbano essere

computati per determinare la soglia di sostanza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1

lett. c LPTD. La Cassa di compensazione li ritiene conteggiabili, siccome i

coniugi ne possono disporre in virtù dell'art. 3 cpv. 1 OPP 3. L'assicurato ne

esclude, invece, il computo, siccome inesigibili, sia perché egli non ha ancora

raggiunto l'età pensionabile ordinaria, sia perché le due polizze assicurative

sono state costituite in pegno in favore della banca creditrice ipotecaria e

quindi non possono disporne liberamente né riscattarle. Occorre dunque

esaminare se è data la condizione di possedere una sostanza netta inferiore

alla metà dell'importo di cui all'art. 9a LPC, ossia, per le persone coniugate

come il ricorrente, inferiore a CHF 100'000.

2.7

L'art. 5 cpv. 2 LPTD definisce gli

elementi costitutivi della sostanza netta e fra questi vi sono gli averi di

previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal

Consiglio federale (lett. c), corrispondente nel 2022 a CHF 509'860 (art. 4

OPTD). Anche il testo legislativo nelle altre due lingue nazionali si riferisce

agli averi della previdenza professionale (2° pilastro), escludendo così

implicitamente gli averi della previdenza individuale (3° pilastro): "die

Vorsorgeguthaben der beruflichen Vorsorge" rispettivamente "les

avoirs de la prévoyance professionnelle". Sul computo degli averi di

libero passaggio e del 3° pilastro, nel suo Messaggio del 30 ottobre 2019 sulla

LPTD il Consiglio federale si è così espresso a pag. 6894 e seg.:

" Gli

averi di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di

vecchiaia al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età e al più

tardi al compimento del 70° anno di età (cfr. art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza del

3.

ottobre 1992 sul libero passaggio). Lo stesso vale per gli averi del 3°

pilastro (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla

legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza

riconosciute). Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile

anche nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie, gli averi di

libero passaggio non andranno presi in considerazione per calcolare la sostanza

o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimarranno

depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata

riuscirà a ritrovare un lavoro, l'avere di libero passaggio dovrà essere

trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne

richiederà il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest'ultima dovrà

essere presa in considerazione quale sostanza computabile.

Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un

eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, gli averi di questa

forma previdenziale andranno considerati nel computo della sostanza.".

Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa, in merito alla soglia

di sostanza (art. 2, 3 e 4 OPTD), che per la verifica del superamento o meno

della soglia di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD ci si deve basare sulla

sostanza considerata nel calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, le

disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta

previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la

determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD. Tuttavia,

considerato che lo scopo delle prestazioni transitorie è quello di preservare l'avere

di previdenza, come espressamente previsto dall'art. 21 cpv. 4 OPTD, gli averi

della previdenza professionale del richiedente non sono computati nel calcolo

della sostanza netta. Le Direttive, come visto, hanno concretizzato questo

principio al N. 3343.03 DPT, che prevede, infatti, che l'avere di previdenza

del 2° pilastro non può essere considerato nella sostanza, mentre quello del

coniuge, se ne può disporre, sì.

2.8

Per quanto concerne i contratti di

previdenza vincolata (3a), quali le assicurazioni sulla vita (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i

contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]), il relativo

valore di riscatto va computato come sostanza (N. 3343.02 DPT). Tuttavia, i

capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in

cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la

possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della

previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal

legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c

LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4

OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella

sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di

vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età

ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano

esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente

disporre dei valori di riscatto.

In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei

diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria,

sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b

LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.

Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni

e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in

pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza

della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.

Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni

e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio

il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle

prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza

o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta

l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere

comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori

coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d

cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene

prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti,

trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP

3.

(Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a

forme di previdenza riconosciute),

1.

Per la cessione, la costituzione in pegno e la

compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39

LPP.

2.

Per la costituzione in pegno del capitale o delle

prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è

applicabile per analogia l'articolo 30b LPP o l'articolo 331d del Codice delle

obbligazioni e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla

promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza

professionale.

L'art. 39 cpv. 1 LPP prevede che il diritto alle prestazioni non

può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo

l'articolo 30b. Infine, va segnalato che, dal profilo fiscale, per l'imposta

sulla sostanza, l'art. 46 LT concernente le pretese nei confronti di

assicurazioni e di istituzioni di previdenza, enuncia che:

1.

Le assicurazioni sulla vita

(assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore

di riscatto.

2.

Le pretese non ancora

esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute

di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all'imposta sulla

sostanza.

2.9

Va ricordato ulteriormente che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di

vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di

svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno

valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45

consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2,

127.

V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a; STF 9C_512/2020,

9C_559/2020 del 15 marzo 2022, consid. 5.3.1).

2.10

Scopo della LPTD, come visto, è di

garantire la copertura del fabbisogno vitale alle persone che hanno esaurito il

diritto all'indennità di disoccupazione, evitando, in questo modo, che esse

debbano ricorrere all'aiuto sociale. Nel suo Messaggio relativo

all'introduzione della legge, il Consiglio federale ha evidenziato come la

possibilità data ai lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di

disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età di potere beneficiare

delle prestazioni transitorie permette di colmare la lacuna che esisteva fino

al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e, al contempo, di

tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo che non si debba intaccare il

capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890). Inoltre, poiché il reinserimento

professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo in cui i lavoratori

riscuotono le prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio non vanno

presi in considerazione per calcolare la sostanza o per valutare il superamento

della soglia di sostanza, fintanto che rimangono depositati presso un istituto

di libero passaggio. Questo perché se l'assicurato ritrova un lavoro, il suo

avere di libero passaggio è trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se

invece l'assicurato ne chiede il versamento quale prestazione di vecchiaia,

possibile al più presto cinque anni prima il raggiungimento dell'età dell'AVS

(art. 16 cpv. 1 OLP), questo capitale deve essere preso in considerazione quale

sostanza computabile (FF 2019 6894). Quest'ultima sorte tocca pure agli averi

della previdenza vincolata del 3° pilastro che, non essendo connessi con un

eventuale reinserimento nel mercato del lavoro, sono considerati nel computo

della sostanza, se il beneficiario ha la possibilità di riscuoterli. Questa

possibilità è data dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 che, come per gli averi del 2°

pilastro, prevede che un versamento anticipato è possibile al più presto 5 anni

prima dell'età ordinaria della rendita AVS.

2.11

In ambito di prestazioni

complementari, nella DTF 146 V 331 (= SVR 2021 EL Nr. 1) il Tribunale federale

ha ricordato che il computo di un importo della sostanza nel senso dell'art. 11

cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento effettivo di un avere

di libero passaggio, ma già quando esso è legalmente ammissibile (cfr. consid.

3.

e 4). Anche le Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati

anziani si esprimono in questo senso. Esse indicano che l'avere della

previdenza professionale del coniuge che non ha richiesto le prestazioni

transitorie va considerato per l'esame del superamento della soglia di sostanza

soltanto "se ne può disporre" (N. 2440.03 DPT). Alla stessa

stregua, nel caso di due coniugi soltanto l'avere della previdenza

professionale "potenzialmente disponibile" può essere

computato per determinare la soglia di sostanza (N. 2440.07 DPT). Infatti,

l'avere della previdenza professionale del coniuge che continua a lavorare non

può essere considerato, proprio perché, per definizione, questi non può ancora

disporre di un conto di libero passaggio. Questi averi di previdenza del

coniuge vanno pure considerati quali componenti della sostanza "se è

possibile disporne" (N. 3343.03 DPT). Quanto ai capitali del 3°

pilastro, siano essi del richiedente le prestazioni transitorie oppure del suo

coniuge, vanno computati quale sostanza "dal momento in cui (…) avrebbe

la possibilità di riscuoterli" (N. 3343.04 DPT). Infine, la sostanza

investita conformemente all'OPP 3 non va considerata quale sostanza, ma

soltanto "fino al momento in cui la prestazione di previdenza non

diventa esigibile" (N. 3343.08 DPT).

Anche in lingua francese queste Direttive (DPtra) precisano che nella

sostanza netta per la soglia d'entrata si tiene conto dell'avere del coniuge

"dans la mesure où il est disponible" (N. 2440.03) e che "seuls

les avoirs de prévoyance professionnelle disponibles" dei coniugi

vanno computati (N. 2440.07). Inoltre, quale sostanza rientrano gli averi del

2° pilastro del coniuge "s'ils sont disponibles" (N. 3343.03).

Pure i capitali del 3° pilastro dei coniugi vanno considerati "dès le

moment où (…) a la possibilité de les retirer" (N. 3343.04). Non è

invece computata la sostanza investita sulla base dell'OPP 3, "aussi

longtemps qu'il n'est pas possible de verser la préstation de prévoyance"

(N. 3343.08).

Le medesime Direttive, nel testo in lingua

tedesca (WÜL), si esprimono con le espressioni "zu berücksichtigen,

sofern darauf zugegriffen werden kann" rispettivamente "auf

das zugegriffen werden könnte", "wenn darauf zugegriffen

werden kann", "ab dem Zeitpunkt beim Vermögen anzurechnen, in

dem (…) die Möglichkeit besteht, diese zu beziehen" e "solange

die Ausrichtung der Vorsorgeleistung nicht möglich ist".

2.12

Sulla scorta

di quanto precede si deve ritenere che gli averi di previdenza del 2° e del 3° pilastro

vanno presi in considerazione per calcolare la sostanza e per valutare il

superamento della soglia di sostanza per determinare il diritto alle

prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, nella misura in cui il

richiedente le prestazioni transitorie e/o il suo coniuge ha la possibilità di

chiederne il versamento.

Questa condizione si realizza unicamente se sono dati i

presupposti disciplinati dal diritto della previdenza, sia essa professionale o

privata. Di conseguenza, la possibilità di disporre di questi averi deve essere

intesa unicamente secondo i disposti legali in materia, vale a dire giusta

quanto previsto dall'art. 16 OLP (Ordinanza sul libero passaggio, RS 831.425)

per quanto concerne il libero passaggio nella previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Ordinanza

sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i

contributi a forme di previdenza riconosciute, RS 831.461.3) per la

previdenza privata vincolata. Entrambe queste norme permettono che le

prestazioni di vecchiaia possano essere versate al più presto cinque anni prima

dell’età ordinaria della rendita AVS. Ciò significa che nella misura in cui

queste prestazioni possono essere potenzialmente versate agli assicurati,

devono essere considerate per valutare la soglia di sostanza e per calcolare la

sostanza.

Conformemente alla citata giurisprudenza in ambito di prestazioni

complementari, i cui principi possono qui essere ripresi analogicamente alle

prestazioni transitorie dato che, come visto, la LPTD ricalca quasi

integralmente la LPC, per il computo del capitale di libero passaggio - e del 3°

pilastro - è infatti sufficiente che il versamento dell'avere di previdenza sia

possibile, senza che vi sia un suo effettivo versamento.

Ne discende, in concreto, che la circostanza secondo cui le due

polizze della previdenza individuale stipulate dal ricorrente e da sua moglie

con __________ siano state costituite in pegno e siano quindi state poste dai

coniugi a ulteriore garanzia del credito concesso loro da __________ per

l'abitazione primaria, non muta il fatto che questi averi previdenziali sono, ai

sensi dell'OPP 3, potenzialmente disponibili e debbano essere conseguentemente

computati. Nel 2022 l'assicurato ha 61 anni e sua moglie 62, perciò entrambi

adempiono al criterio temporale previsto dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 per potere

pretendere il versamento delle rispettive prestazioni di vecchiaia al più

presto 5 anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS.

Pertanto, la sorte evocata dal ricorrente riservata dal diritto

civile a questi averi di previdenza che, costituiti in pegno (art. 899 segg. CC),

non sarebbero liberamente accessibili e disponibili siccome dati in garanzia

alla banca creditrice pignoratizia, motivo per cui non dovrebbero rientrare nel

computo della sostanza per determinare la soglia d'entrata, è irrilevante per

il diritto delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Determinante

è unicamente che, dal profilo del diritto della previdenza, nel caso concreto

la riscossione di questi capitali vincolati del 3° pilastro è legalmente

possibile per l'assicurato e sua moglie. Non occorre quindi attendere che il

loro versamento diventi effettivo per poterli computare nella sostanza.

Ne discende che i valori di riscatto di CHF 85'329,20 e di CHF

55'429,40 devono essere considerati nel calcolo della sostanza netta del

ricorrente, per una sostanza netta totale accertata di CHF 124'526,96 superiore

ai limiti indicati in precedenza tali da potere concedere il richiesto aiuto (art.

5.

cpv. 1 lett. c LPTD).

2.13

Visto quanto precede e ritenuto

quindi il superamento della soglia di sostanza di CHF 100'000 di cui all'art. 5

cpv. 1 lett. c LPTD non sussiste il diritto del ricorrente di beneficiare di

prestazioni transitorie. La decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni transitorie, il

legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti