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Decisione

33.2022.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2023Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di manutenzione della casa e del giardino così come enumerati e

quantificati dal ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute

come fabbisogno.

Infatti, le spese riconosciute per la prestazione complementare

annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147

V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011

dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di

diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo

1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco

di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute nel

fabbisogno degli assicurati.

È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che

vivono a casa (Fr. 19'610.- nel 2022) che si deve sopperire a tutto quanto non

è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il

vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la

responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile, ecc.; cfr. Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un

importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli

assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda

e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il

conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli

interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la

custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli

11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile

riconoscere agli assicurati altre spese che esulino dalla lista

contemplata dall'art. 10 LPC.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura

delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di

trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero

pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere

personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che

è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni

vitali (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

2.7. Nel caso in cui il richiedente le

prestazioni complementari sia proprietario di un immobile, o beneficiario di un

diritto di usufrutto o di abitazione, nelle spese vanno di principio inserite

(art. 10 cpv. 3 LPC), come visto, anche le spese di manutenzione dei

fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base

al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di

domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione

forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.

La deduzione delle spese di

manutenzione dell'immobile prevista dall'art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla

legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

Nella STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 (SVR 2018 EL Nr. 14), il

Tribunale federale ha ricordato che le spese di manutenzione dei fabbricati e

gli interessi ipotecari sono riconosciuti (insieme) come spese fino a

concorrenza dell'importo del reddito lordo dell'immobile, mentre per le spese

di manutenzione degli immobili si applica la deduzione forfettaria prevista dall'imposta

cantonale diretta nel Cantone di domicilio. L'Alta Corte, citando un suo

precedente giudizio del 2010 relativo alla sorte delle spese di manutenzione per

un usufruttuario, ha concluso che non v'era motivo per cui il titolare di un

diritto d'abitazione dovesse essere trattato differentemente per la deduzione

delle spese di manutenzione degli immobili. Infatti, nel caso di un usufrutto e

di un diritto di abitazione (esclusivo), la legge prevede che il beneficiario

si assume le spese di manutenzione ordinaria (art. 765 cpv. 1 e art. 778 cpv. 1

CC). Poiché quest'ultima norma è di natura dispositiva, occorre verificare l'attuazione

concreta del diritto di abitazione in ogni caso. Solo se l'avente diritto deve

effettivamente sostenere le spese di manutenzione dei fabbricati, allora è

giustificata la deduzione forfettaria giusta l'art. 16 OPC-AVS/AI (cfr. consid.

2).

Al riguardo, va ricordato che le spese di manutenzione ordinaria,

quando il diritto di abitazione è esclusivo, sono a carico dell'avente diritto

(art. 778 cpv. 1 CC), come pure le spese connesse all'utilizzo dell'alloggio

(acqua, gas, elettricità, ecc.). Il pagamento degli interessi ipotecari, delle

assicurazioni e di determinate tasse che riguardano l'immobile spetta, per

contro, al nudo proprietario.

Nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il

proprietario), anche le spese di manutenzione incombono al proprietario (art.

778 cpv. 2 CC; STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2;

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 778 n. 2 segg.; Steinauer, Les droits réels, Vol. III,

4a edizione, Berna 2012, n. 2508; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021, consid. 2.7).

Per quanto concerne le spese di manutenzione per un immobile su

cui è costituito un usufrutto e/o un diritto di abitazione, la Circolare n.

7/2020 della Divisione delle contribuzioni dell'aprile 2020 evidenzia, al punto

15 a pagina 15, che secondo gli artt. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza

Considerandi

gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell'usufruttuario.

Il medesimo trattamento fiscale vale per la sostanza gravata da un diritto d'abitazione,

essendo quest'ultimo, dal profilo fiscale, assimilabile all'usufrutto.

Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per l'usufruttuario,

rispettivamente secondo l'art. 778 cpv. 1 CC per il beneficiario del diritto d'abitazione

esclusivo, la manutenzione ordinaria di un immobile (di norma quella posta a

carico di un locatario, come ad es. la riparazione di vetri o le piccole

riparazioni; art. 259 CO) incombe all'usufruttuario o all'avente diritto d'abitazione.

La manutenzione straordinaria che concerne lavori più importanti (ad es. la sostituzione

di un impianto di riscaldamento o la sostituzione di un tetto) è invece a

carico del nudo proprietario (art. 764 cpv. 1 CC e art. 778 cpv. 1 CC a

contrario).

Considerata la natura dispositiva della normativa in materia di

ripartizione degli oneri, la Circolare in materia fiscale precisa che la

deduzione delle spese di manutenzione può essere attribuita a colui che

comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei limiti dell'art. 31

cpv. 2 e 2bis LT. Restano riservati i casi di elusione fiscale.

L'art. 31 cpv. 4 LT, applicabile su rinvio dell'art. 16

OPC-AVS/AI, dispone che invece della somma effettiva delle spese e dei premi

concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una

deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

L'art. 2 cpv. 1 RLT fissa la deduzione forfettaria nel 10% del

reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del

periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima, mentre nel 20%

se la costruzione, alla fine del periodo fiscale, ha più di 10 anni.

Questi concetti sono stati ripresi al punto

12.

a pagina 14 della predetta Circolare.

2.8

Nell'evenienza concreta, dalla

notifica di tassazione IC/IFD 2020 del ricorrente emessa il 25 maggio 2022 dopo

rettificazione su reclamo, risulta che tutte le poste attinenti all'immobile di

__________ sono state modificate dall'autorità fiscale a sua richiesta: "La presente rettifica viene fatta accogliendo la

richiesta formulata dal contribuente con lettera del 02.05.2022 nella quale si

chiede di esporre tutti i fattori relativi all'immobile ai genitori

usufruttuari.".

A seguito di ciò, il valore locativo dell'abitazione primaria (Fr.

11'837.-), le spese di gestione e manutenzione dell'immobile (Fr. 2'367.-), il

reddito immobiliare netto (Fr. 9'470.-), gli interessi passivi privati (Fr. 10'527.-)

e la sostanza immobiliare (Fr. 264'020.-) sono stati azzerati, mentre i debiti

privati sono stati drasticamente ridotti (da Fr. 711'750.- a Fr. 150'000.-).

Sebbene la norma fiscale permetta di attribuire, a colui che

comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, la deduzione delle spese

di manutenzione, in specie l'autorità fiscale non si è scostata dal principio

di computare dette spese agli usuari.

D'altronde, la cifra di Fr. 2'367.- dichiarata dall'assicurato corrisponde

al forfait del 20% del valore locativo e quindi dimostra che, almeno nel 2020,

non vi sono state delle spese effettive superiori a questo importo, altrimenti

i contribuenti ne avrebbero chiesto la deduzione in tale misura.

Il TCA osserva che in sede amministrativa l'interessato ha fatto

valere di assumersi personalmente le spese di manutenzione dell'immobile (Fr. 2'800.-

annui) e dell'assicurazione sullo stabile (Fr. 1'800.-). Questa situazione rispecchierebbe

peraltro proprio quanto previsto dall'art. 778 cpv. 2 CC, dato che il proprietario

coabita con l'usuario.

Tuttavia, in virtù del principio della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), si

deve concludere che poiché il ricorrente non ha comprovato di essersi realmente

fatto carico di questi costi, non è possibile imputarglieli nel calcolo delle

prestazioni complementari (citata STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2).

A riprova di ciò, dalla notifica di tassazione IC/IFD 2020 del 25

maggio 2022 risulta, come visto, che le spese di manutenzione non sono state

esposte a carico dell'assicurato, nudo proprietario, ma dei beneficiari del

diritto d'abitazione. Pertanto, benché coabiti con gli usurai, il ricorrente

non si è assunto le spese di manutenzione dell'immobile in cui abita. Di

conseguenza, non è possibile considerare questa posta nel calcolo delle PC a

titolo di spesa e quindi il forfait del 20% del valore locativo ritenuto dalla

Cassa di compensazione deve essere eliminato.

2.9

Con la cancellazione dalle uscite

del ricorrente dell'importo di Fr. 2'367.- a titolo di spese di manutenzione

dei fabbricati, la differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili

dà luogo a un'eccedenza dei redditi (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario) - peraltro

maggiore rispetto all'impugnata decisione su opposizione - e quindi configura

(sempre) il rifiuto delle prestazioni complementari dal 1° giugno 2022.

Di conseguenza, può rimanere aperta la questione a sapere in che

misura l'assunzione da parte dell'assicurato, negli anni 2006-2007, del debito

ipotecario gravante l'immobile che ha ricevuto in donazione, che a quel momento,

nel maggio 2004, secondo il relativo rogito, era di Fr. 370'000.- e doveva

essere a carico del donante, il quale doveva pure continuare a pagare gli

interessi e l'ammortamento, influisca sul suo diritto alle prestazioni

complementari.

Va qui al riguardo soltanto accennato che, con l’assunzione del

debito, l'assicurato ha aggravato la propria situazione economica, senza essere

giuridicamente obbligato e senza una controprestazione adeguata (art. 11a LPC),

ha rinunciato a degli elementi di sostanza. In altre parole il ricorrente, che

nel maggio 2004 ha ricevuto a titolo gratuito un immobile gravato soltanto dai

suoi debiti personali ammontanti a Fr. 130'000.-, ma che già solo dopo due mesi

aveva ridotto a Fr. 65'000.- prelevando il II pilastro (docc. 3-22/25 e

3-23/25), riprendendo il debito ipotecario del padre ha peggiorato la sua

situazione economica (doc. 11).

Prova ne è che, dagli atti, risulta che nel febbraio 2022 l'assicurato

ha ottenuto un credito ipotecario di Fr. 558'000.- per la durata di un anno,

assumendosi il pagamento degli interessi ipotecari al 2% e degli ammortamenti

di Fr. 750.- a trimestre (doc. 3-17/25).

Visto l’esito del ricorso non occorre verificare puntualmente e quantificare

questa rinuncia di sostanza.

2.10

Il ricorso va respinto. Siccome

riferito alla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha

previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti