33.2022.26
Per il nudo proprietario, che coabita con i beneficiari del diritto d'abitazione, pigione corrisponde a valore locativo più il forfait per spese accessorie. Elenco esaustivo delle spese. Spese di manutenzione ordinaria, che gli incombono, non sono computate perché non ha comprovato di farsene carico
24 gennaio 2023Italiano27 min
quantificati dal ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.26
TB
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel giugno 2022 (doc. 3) RI 1,
1963, ha richiesto le prestazioni complementari all'AI retroattivamente al 1°
agosto 2021 (doc. 3), ovvero a quando gli sono state soppresse.
1.2. Con decisione del 14 luglio 2022
(doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda dell'assicurato
stante un'eccedenza di entrate di Fr. 3'318.-. Fra le spese, essa ha in
particolare riconosciuto per la locazione Fr. 4'786.- e per la manutenzione dell'immobile
Fr. 2'367.- (doc. B).
1.3. Nell'opposizione del 27 agosto 2022
(doc. 11) l'assicurato ha rilevato che nell'agosto 2021 è stato soppresso il
diritto alle PC e ciò ha comportato degli arretrati di circa Fr. 6'600.- per i
premi di cassa malati. Inoltre, perdendo questo diritto è decaduto pure il
diritto di Fr. 2'000.- di aiuto comunale, il diritto al rimborso delle spese di
malattia di Fr. 1'000.-, il diritto al rimborso delle spese di viaggio per Fr.
800.- e il diritto al pagamento delle spese dentarie di circa Fr. 1'000.-, per
un totale di Fr. 11'400.- annui che ora egli dovrebbe assumersi.
L'opponente ha ricordato di avere ricevuto nel 2004 l'immobile in
donazione dai genitori con costituzione di un diritto di abitazione vita
natural durante in loro favore, che nel 2007 ha ripreso l'intero debito
ipotecario venendo così meno quanto indicato nel rogito e che la pigione
mensile di Fr. 1'200.- pagata quale nudo proprietario consiste nei costi di cui
si fa carico annualmente: Fr. 11'600.- di interessi ipotecari, Fr. 3'000.- di
ammortamento, Fr. 1'800.- per l'assicurazione sullo stabile, Fr. 5'200.- per
riscaldamento/acqua/ elettricità, Fr. 2'800.- di manutenzione dell'immobile e
Fr. 1'800.- di manutenzione del giardino, per un totale di circa Fr. 26'300.-
annui da dividere tra il suo nucleo familiare e quello dei genitori. La casa d'abitazione
è stata fiscalmente attribuita a questi ultimi (cfr. IC/IFD 2020, doc. 1),
mentre l'ipoteca è rimasta a suo nome e, a suo dire, giustifica quindi la
concessione delle prestazioni complementari con effetto retroattivo al 2021.
Quanto al pagamento della pigione, "d'accordo con i genitori, per semplicità, il sottoscritto compensa da
anni il dovuto, pagando div. Spese, per es. la spesa alimentare, benzina,
assicurazione, ecc., fino al raggiungimento dell'importo dichiarato.".
Infine, l'assicurato ha precisato che qualora lasciasse questa
abitazione, dovrà essergli riconosciuto il pagamento di una pigione per un altro
appartamento e di conseguenza le PC gli sarebbero riconosciute.
1.4. Chiesta (doc. 12) e ottenuta la
planimetria dell'immobile (doc. 13), con decisione su opposizione del 18
ottobre 2022 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.
L'amministrazione ha spiegato che a titolo di pigione ha ritenuto,
secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC, il valore locativo stabilito fiscalmente
(Fr. 11'837.-) e vi ha aggiunto il forfait per le spese accessorie giusta l'art.
16a OPC-AVS/AI (Fr. 2'500.-), dividendo poi la somma per tre, essendo i
genitori esclusi dal calcolo PC (art. 16c OPC-AVS/AI). Non è invece possibile
riconoscere una pigione fittizia dato che, per ammissione dell'interessato, non
v'è un reale pagamento, ma una compensazione con altre spese.
La Cassa ha poi vagliato le singole spese fatte valere dall'opponente.
Essa ha evidenziato che l'immobile è stato donato all'assicurato con
costituzione di un diritto di abitazione a favore dei genitori con la clausola
che "il donante continuerà (…) a pagare gli
interessi e l'ammortamento (…) limitatamente alla quota debitoria di CHF 370'000.00",
mentre "il debito personale di CHF 130'000.00
(…) del signor RI 1 (…) rimane a suo carico". La Cassa ha così ritenuto
che l'assunzione della quota debitoria del donante poteva essere considerata
alla stregua di una rinuncia ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, poiché è andata
a diminuire i diritti contrattuali stabiliti con la donazione e quindi anche la
propria sostanza. Pertanto, il diritto alle PC del richiedente va calcolato
come se questa assunzione non fosse avvenuta. Ne discende che gli interessi e l'ammortamento
relativi alla quota debitoria di Fr. 370'000.- (nel 2014, valore che oggi
sarebbe di Fr. 424'080.-) non possono essere riconosciuti. Il diritto alle
prestazioni andrà perciò ricalcolato considerando il debito personale dell'assicurato
che nel 2014 era di Fr. 133'920.- (Fr. 558'000 - Fr. 424'080) e meglio Fr. 2'679.-
quali interessi annui (2% di Fr. 133'920.-) e Fr. 720.- a titolo di
ammortamento del debito (24% di Fr. 3'000.-). All'opponente la Cassa riconosce quindi
una spesa per l'ipoteca di Fr. 2'679.- (doc. C), mentre l'ammortamento del
debito ipotecario non va riconosciuto come spesa (N. 3260.03 DPC).
Quanto alle spese di manutenzione, spetterebbe all'usuario
sopportarne gli oneri (art. 778 cpv. 1 CC) ma, eccezionalmente, giusta l'art.
778 cpv. 2 CC, la Cassa ha riconosciuto l'importo di Fr. 2'367.- considerando
la particolarità del caso che vede l'assicurato, nudo proprietario, coabitare, a
titolo gratuito, con i titolari del diritto di abitazione.
Riguardo alle altre spese fatte valere dall'assicurato, la Cassa
ha rilevato che l'art. 10 LPC enumera in modo esaustivo le spese riconosciute
perciò, oltre alle spese forfettarie e alle spese di manutenzione, non può
riconoscere altre voci.
La richiesta di suddivisione delle spese della pigione tra due
nuclei, anziché in parti uguali fra gli occupanti della casa, ha portato l'amministrazione
a spiegare il principio di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI e ad esporre la relativa
giurisprudenza, per concludere che in specie non erano date delle eccezioni al
principio della ripartizione delle spese su tutti i coabitanti, vivendo egli in
un'abitazione unifamiliare insieme ai genitori.
In conclusione, malgrado il ricalcolo del diritto secondo i fogli
di calcolo allegati, permane un'eccedenza dei redditi (Fr. 639.-) che non
permette di concedere le prestazioni complementari dal 1° giugno 2022. Non è
invece possibile rivedere questo diritto retroattivamente dal 2021, siccome rifiutato
mediante le decisioni precedenti, che sono cresciute in giudicato.
1.5. Con ricorso del 18 novembre 2022
(doc. I) RI 1 ha spiegato di avere avuto un ictus nel 2008 mentre era in
disoccupazione e di avere ottenuto la rendita di invalidità soltanto 26 mesi
dopo l'avviso tempestivo del medico curante.
A suo dire, la decisione della Cassa si basa su "calcoli manipolati", tanto che nell'ultimo
calcolo è stata "creata" un'eccedenza
di Fr. 639.- per potergli rifiutare le prestazioni, "senza riflettere sulle conseguenze per lo scrivente,
violando il principio della dignità di vita.".
Il ricorrente dispone di una rendita di invalidità intera per un
totale mensile di Fr. 3'398.- (AI + II pilastro) ma, non beneficiando più delle
prestazioni complementari, deve ora pagare il premio di cassa malati, perciò
dispone di Fr. 2'838.- per pagare il vitto, l'alloggio, il riscaldamento, le
spese mediche e dentarie, le spese per il diabete, le spese per i viaggi per
fare fisioterapia, gli imprevisti, i rincari, ecc. Dall'annullamento delle PC
egli ha accumulato debiti per circa Fr. 10'000.- per la cassa malati a cui non
sa come fare fronte e il danno finanziario ammonta a Fr. 14'219.- all'anno (Fr.
2'000.- di aiuto comunale, Fr. 6'718,80 di cassa malati, Fr. 1'000.- di spese
di malattia, Fr. 1'000.- di spese di viaggi, Fr. 1'000.- di spese dentarie e
Fr. 2'500.- di spese per il diabete), pari a Fr. 1'185.- al mese.
Deducendo dalla rendita di invalidità il premio di cassa malati e
queste spese fisse mensili, gli rimangono Fr. 1'653.- per pagare l'affitto, i
costi di riscaldamento, le tasse, il vitto, gli imprevisti.
Il ricorrente ha perciò chiesto al Tribunale di rivedere il
calcolo e che gli sia concessa la PC con effetto retroattivo al 2021.
1.6. Sempre il 18 novembre 2022 (doc.
II), l'assicurato ha informato il TCA del "modus
operandi dubbio e lesivo" adottato nei suoi confronti dall'Ufficio
assicurazione invalidità, producendo dei documenti (docc. D-F) facenti parte
dell'incarto di questo Ufficio "onde fa
cessare detto agire dubbio" che, "oltre
che negarmi la dignità, di fatto, mi ha creato un danno finanziario che ammonta
a fr 849.50 per 94 mesi (dal nov. 2013 all'agosto 2021), per un totale di fr 79'853.-,
non avendo riconosciuto già nel 2013 il peggioramento dello stato di salute
costringendomi all'indebitamento.". Il ricorrente ha così chiesto
al TCA che gli sia risarcito questo danno, ossia il mancato riconoscimento del
peggioramento di salute, segnalato nel 2013, per potere saldare i debiti che ha
dovuto contrarre.
1.7. Nella risposta del 12 dicembre 2022
(doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione, osservando come il ricorso abbia
riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione,
ha rinviato ai contenuti della decisione impugnata e ha quindi chiesto al TCA
di respingere il ricorso.
1.8. Il 3 gennaio 2023 (doc. VI) il
ricorrente ha ritrasmesso il ricorso e lo scritto di pari data del 18 novembre
2022 "che dimostrano il modus operandi dell'ufficio
AI, teso a ledere i miei diritti" e ha ribadito che la decisione
della Cassa di compensazione ha modificato, "in
modo mirato", il calcolo per negargli nuovamente le prestazioni
complementari. In tal modo, il danno finanziario ammonta a Fr. 14'219.- e la
riduzione del premio LAMal ottenuta è una presa in giro (docc. VI/5 e VI/6),
non coprendo interamente il premio; tutto ciò ha portato a un suo indebitamento
e a non potere vivere dignitosamente. L'assicurato ha pertanto postulato la
concessione delle PC retroattivamente per sanare i suoi debiti.
1.9. L'amministrazione non si è espressa
ulteriormente (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza della decisione su opposizione del 18 ottobre 2022 con cui la
Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni
complementari dell'assicurato a causa di un'eccedenza dei redditi di Fr. 639.-.
Le altre questioni e richieste evocate in
particolare nel secondo scritto del 18 novembre 2022 (quali la richiesta di
risarcimento) non vanno esaminate, siccome non sono oggetto della
decisione impugnata, resa su opposizione, il cui contenuto è ora il solo ad
essere sottoposto all'esame del TCA.
Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione
impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V
36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno
diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei
seguenti importi:
a. la riduzione dei premi
massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle
prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento dell'importo
forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui
all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare
che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o
per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione
di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le
spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo;
l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: (…)
c. in luogo della
pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un
immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la
lettera b si applica per analogia.
(…)
3 Per tutte le
persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
(…)
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile; (…)".
Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi
ritenuto il relativo valore locativo anziché la pigione.
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione
occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente
dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD,
è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito.
La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini
dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Nel caso di assicurati la cui sostanza e i cui redditi da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.4. Nell'evenienza concreta, ritenuto
che l'assicurato è il nudo proprietario dell'immobile in cui coabita con i
genitori, beneficiari del diritto di abitazione che egli ha concesso loro, la
Cassa di compensazione si è fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC per
determinare la spesa della locazione e ha ritenuto il valore locativo quale
spesa per la pigione. A tal fine, si è basata sulla notifica di tassazione IC
2020 del 25 maggio 2022 (doc. 1-1/5), che ha stabilito detto importo in Fr. 11'837.-.
Questa soluzione va tutelata, non senza osservare che il
ricorrente non è il proprietario strictu sensu della casa in cui vive,
ma ne è il nudo proprietario e che, malgrado abbia concesso ai genitori un
diritto di abitazione, egli continua a vivere in questo stesso immobile - una
casa unifamiliare -, condividendo gli spazi con gli usuari. Per questo motivo,
a titolo di pigione fa stato il valore locativo che viene ritenuto "nel caso di persone che abitano un immobile di cui
esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie" (art. 10
cpv. 1 lett. c LPC; N. 3236.01 DPC).
2.5. A ciò si aggiungono, conformemente
al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, su rinvio della lettera c del medesimo
disposto, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che
abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un
usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano
(art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 2'520.- per le spese
accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI nel tenore in vigore nel 2022), che va
ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N. 3236.02 DPC).
La deduzione forfetaria delle spese
accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme
alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).
Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va computato nella
pigione anche l'importo forfetario di Fr. 2'520.- per le spese
accessorie, per ottenere una pigione lorda di Fr. 14'357.-.
Questo ammontare, poi, va suddiviso fra le persone che abitano
nell'immobile. Infatti, la Cassa di compensazione ha accertato che l'assicurato
condivide l'abitazione unifamiliare, di cui è nudo proprietario, con i propri
genitori (docc. 12 e 13), beneficiari di un diritto di abitazione su questa
casa, i quali non hanno però diritto alle prestazioni complementari. Essendo
quindi questi conviventi esclusi dal calcolo delle PC, in virtù dell'art. 16c
OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurato soltanto un terzo
(Fr. 4'786.-) della somma del valore locativo e del forfait per le spese
accessorie.
Questa soluzione è corretta e va perciò confermata.
2.6. Non può invece essere considerata
una pigione di Fr. 1'200.- al mese come indicato dall'assicurato nella
richiesta delle prestazioni complementari, non avendo egli comprovato di
versare questo importo ai beneficiari del diritto di abitazione.
Anzi, a questo proposito, sollecitato dalla Cassa (doc. 10), l'interessato
ha dichiarato che questo importo è una media fra le varie spese relative alla
casa di cui egli si assume i costi per un totale di Fr. 26'200.- annui, somma che,
a suo dire, va poi suddivisa con il nucleo familiare dei genitori e che porta
la sua quota mensile ad essere di circa Fr. 1'200.- (doc. 11).
Quanto alle spese degli interessi ipotecari, degli ammortamenti,
dell'assicurazione sullo stabile, di riscaldamento, di elettricità e di acqua,
Fatti
i costi di manutenzione della casa e del giardino così come enumerati e
quantificati dal ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute
come fabbisogno.
Infatti, le spese riconosciute per la prestazione complementare
annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147
V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011
dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di
diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo
1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco
di cui al citato art. 10 LPC
non possono essere riconosciute nel
fabbisogno degli assicurati.
È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che
vivono a casa (Fr. 19'610.- nel 2022) che si deve sopperire a tutto quanto non
è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il
vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la
responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile, ecc.; cfr. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un
importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli
assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda
e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il
conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli
interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la
custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli
11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile
riconoscere agli assicurati altre spese che esulino dalla lista
contemplata dall'art. 10 LPC.
La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura
delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di
trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero
pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere
personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che
è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni
vitali (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
2.7. Nel caso in cui il richiedente le
prestazioni complementari sia proprietario di un immobile, o beneficiario di un
diritto di usufrutto o di abitazione, nelle spese vanno di principio inserite
(art. 10 cpv. 3 LPC), come visto, anche le spese di manutenzione dei
fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base
al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di
domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione
forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.
La deduzione delle spese di
manutenzione dell'immobile prevista dall'art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla
legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).
Nella STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 (SVR 2018 EL Nr. 14), il
Tribunale federale ha ricordato che le spese di manutenzione dei fabbricati e
gli interessi ipotecari sono riconosciuti (insieme) come spese fino a
concorrenza dell'importo del reddito lordo dell'immobile, mentre per le spese
di manutenzione degli immobili si applica la deduzione forfettaria prevista dall'imposta
cantonale diretta nel Cantone di domicilio. L'Alta Corte, citando un suo
precedente giudizio del 2010 relativo alla sorte delle spese di manutenzione per
un usufruttuario, ha concluso che non v'era motivo per cui il titolare di un
diritto d'abitazione dovesse essere trattato differentemente per la deduzione
delle spese di manutenzione degli immobili. Infatti, nel caso di un usufrutto e
di un diritto di abitazione (esclusivo), la legge prevede che il beneficiario
si assume le spese di manutenzione ordinaria (art. 765 cpv. 1 e art. 778 cpv. 1
CC). Poiché quest'ultima norma è di natura dispositiva, occorre verificare l'attuazione
concreta del diritto di abitazione in ogni caso. Solo se l'avente diritto deve
effettivamente sostenere le spese di manutenzione dei fabbricati, allora è
giustificata la deduzione forfettaria giusta l'art. 16 OPC-AVS/AI (cfr. consid.
2).
Al riguardo, va ricordato che le spese di manutenzione ordinaria,
quando il diritto di abitazione è esclusivo, sono a carico dell'avente diritto
(art. 778 cpv. 1 CC), come pure le spese connesse all'utilizzo dell'alloggio
(acqua, gas, elettricità, ecc.). Il pagamento degli interessi ipotecari, delle
assicurazioni e di determinate tasse che riguardano l'immobile spetta, per
contro, al nudo proprietario.
Nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il
proprietario), anche le spese di manutenzione incombono al proprietario (art.
778 cpv. 2 CC; STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2;
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 778 n. 2 segg.; Steinauer, Les droits réels, Vol. III,
4a edizione, Berna 2012, n. 2508; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021, consid. 2.7).
Per quanto concerne le spese di manutenzione per un immobile su
cui è costituito un usufrutto e/o un diritto di abitazione, la Circolare n.
7/2020 della Divisione delle contribuzioni dell'aprile 2020 evidenzia, al punto
Considerandi
15.
a pagina 15, che secondo gli artt. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza
gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell'usufruttuario.
Il medesimo trattamento fiscale vale per la sostanza gravata da un diritto d'abitazione,
essendo quest'ultimo, dal profilo fiscale, assimilabile all'usufrutto.
Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per l'usufruttuario,
rispettivamente secondo l'art. 778 cpv. 1 CC per il beneficiario del diritto d'abitazione
esclusivo, la manutenzione ordinaria di un immobile (di norma quella posta a
carico di un locatario, come ad es. la riparazione di vetri o le piccole
riparazioni; art. 259 CO) incombe all'usufruttuario o all'avente diritto d'abitazione.
La manutenzione straordinaria che concerne lavori più importanti (ad es. la sostituzione
di un impianto di riscaldamento o la sostituzione di un tetto) è invece a
carico del nudo proprietario (art. 764 cpv. 1 CC e art. 778 cpv. 1 CC a
contrario).
Considerata la natura dispositiva della normativa in materia di
ripartizione degli oneri, la Circolare in materia fiscale precisa che la
deduzione delle spese di manutenzione può essere attribuita a colui che
comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei limiti dell'art. 31
cpv. 2 e 2bis LT. Restano riservati i casi di elusione fiscale.
L'art. 31 cpv. 4 LT, applicabile su rinvio dell'art. 16
OPC-AVS/AI, dispone che invece della somma effettiva delle spese e dei premi
concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una
deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.
L'art. 2 cpv. 1 RLT fissa la deduzione forfettaria nel 10% del
reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del
periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima, mentre nel 20%
se la costruzione, alla fine del periodo fiscale, ha più di 10 anni.
Questi concetti sono stati ripresi al punto
12.
a pagina 14 della predetta Circolare.
2.8
Nell'evenienza concreta, dalla
notifica di tassazione IC/IFD 2020 del ricorrente emessa il 25 maggio 2022 dopo
rettificazione su reclamo, risulta che tutte le poste attinenti all'immobile di
__________ sono state modificate dall'autorità fiscale a sua richiesta: "La presente rettifica viene fatta accogliendo la
richiesta formulata dal contribuente con lettera del 02.05.2022 nella quale si
chiede di esporre tutti i fattori relativi all'immobile ai genitori
usufruttuari.".
A seguito di ciò, il valore locativo dell'abitazione primaria (Fr.
11'837.-), le spese di gestione e manutenzione dell'immobile (Fr. 2'367.-), il
reddito immobiliare netto (Fr. 9'470.-), gli interessi passivi privati (Fr. 10'527.-)
e la sostanza immobiliare (Fr. 264'020.-) sono stati azzerati, mentre i debiti
privati sono stati drasticamente ridotti (da Fr. 711'750.- a Fr. 150'000.-).
Sebbene la norma fiscale permetta di attribuire, a colui che
comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, la deduzione delle spese
di manutenzione, in specie l'autorità fiscale non si è scostata dal principio
di computare dette spese agli usuari.
D'altronde, la cifra di Fr. 2'367.- dichiarata dall'assicurato corrisponde
al forfait del 20% del valore locativo e quindi dimostra che, almeno nel 2020,
non vi sono state delle spese effettive superiori a questo importo, altrimenti
i contribuenti ne avrebbero chiesto la deduzione in tale misura.
Il TCA osserva che in sede amministrativa l'interessato ha fatto
valere di assumersi personalmente le spese di manutenzione dell'immobile (Fr. 2'800.-
annui) e dell'assicurazione sullo stabile (Fr. 1'800.-). Questa situazione rispecchierebbe
peraltro proprio quanto previsto dall'art. 778 cpv. 2 CC, dato che il proprietario
coabita con l'usuario.
Tuttavia, in virtù del principio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), si
deve concludere che poiché il ricorrente non ha comprovato di essersi realmente
fatto carico di questi costi, non è possibile imputarglieli nel calcolo delle
prestazioni complementari (citata STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2).
A riprova di ciò, dalla notifica di tassazione IC/IFD 2020 del 25
maggio 2022 risulta, come visto, che le spese di manutenzione non sono state
esposte a carico dell'assicurato, nudo proprietario, ma dei beneficiari del
diritto d'abitazione. Pertanto, benché coabiti con gli usurai, il ricorrente
non si è assunto le spese di manutenzione dell'immobile in cui abita. Di
conseguenza, non è possibile considerare questa posta nel calcolo delle PC a
titolo di spesa e quindi il forfait del 20% del valore locativo ritenuto dalla
Cassa di compensazione deve essere eliminato.
2.9
Con la cancellazione dalle uscite
del ricorrente dell'importo di Fr. 2'367.- a titolo di spese di manutenzione
dei fabbricati, la differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili
dà luogo a un'eccedenza dei redditi (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario) - peraltro
maggiore rispetto all'impugnata decisione su opposizione - e quindi configura
(sempre) il rifiuto delle prestazioni complementari dal 1° giugno 2022.
Di conseguenza, può rimanere aperta la questione a sapere in che
misura l'assunzione da parte dell'assicurato, negli anni 2006-2007, del debito
ipotecario gravante l'immobile che ha ricevuto in donazione, che a quel momento,
nel maggio 2004, secondo il relativo rogito, era di Fr. 370'000.- e doveva
essere a carico del donante, il quale doveva pure continuare a pagare gli
interessi e l'ammortamento, influisca sul suo diritto alle prestazioni
complementari.
Va qui al riguardo soltanto accennato che, con l’assunzione del
debito, l'assicurato ha aggravato la propria situazione economica, senza essere
giuridicamente obbligato e senza una controprestazione adeguata (art. 11a LPC),
ha rinunciato a degli elementi di sostanza. In altre parole il ricorrente, che
nel maggio 2004 ha ricevuto a titolo gratuito un immobile gravato soltanto dai
suoi debiti personali ammontanti a Fr. 130'000.-, ma che già solo dopo due mesi
aveva ridotto a Fr. 65'000.- prelevando il II pilastro (docc. 3-22/25 e
3-23/25), riprendendo il debito ipotecario del padre ha peggiorato la sua
situazione economica (doc. 11).
Prova ne è che, dagli atti, risulta che nel febbraio 2022 l'assicurato
ha ottenuto un credito ipotecario di Fr. 558'000.- per la durata di un anno,
assumendosi il pagamento degli interessi ipotecari al 2% e degli ammortamenti
di Fr. 750.- a trimestre (doc. 3-17/25).
Visto l’esito del ricorso non occorre verificare puntualmente e quantificare
questa rinuncia di sostanza.
2.10
Il ricorso va respinto. Siccome
riferito alla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha
previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti