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Decisione

33.2022.27

Al ricevimento del formulario di revisione periodica la Cassa disponeva di tutti dati necessari per accorgersi che ha versato le PC indebitamente.Quel giorno è iniziato a decorrere il termine relativo di un anno.La domanda di restituzione è tardiva,quindi perenta.Ok restituzione per 1 anno,non per 5

31 gennaio 2023Italiano30 min

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.27

TB

Lugano

31 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja

Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22

novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

24 ottobre 2022 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in

fatto

1.1. Il 18

gennaio 2019 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione

periodica del diritto alle prestazioni complementari all'AI di RI 1, 1962, il

quale il 14 febbraio 2019 (doc. 2) ha compilato l'apposito formulario indicando

che la moglie lavorava e che la figlia era a tirocinio; a tal fine, ha allegato

il contratto di tirocinio, il certificato di salario della moglie per il 2018 e

la notifica di tassazione dei coniugi IC/IFD 2017.

1.2. Il 4

marzo 2020 (doc. 3) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato un

giustificativo bancario del saldo al 1° gennaio 2020 e degli interessi per il

2019, come pure il certificato di salario della moglie per l'anno 2019 e il

conteggio dello stipendio di gennaio e febbraio 2020, documenti che egli le ha

trasmesso il 30 marzo e a inizio maggio 2020 (l'attestato bancario).

Con decisione del 13 agosto 2020 (doc.

6) l'amministrazione, a seguito del computo dell'effettivo salario della

moglie, ha ricalcolato il diritto alle PC dal 1° settembre 2016 al 31 agosto

2020 (docc. 7-15) chiedendo la restituzione di Fr. 33'692 e ha stabilito il diritto

alle prestazioni dal 1° settembre 2020.

1.3. Il 17

novembre 2020 (doc. 19) l'avv. RA 1 ha completato la sua opposizione cautelare

del 9 settembre 2020 (doc. 16), affermando che poiché il 14 febbraio 2019

l'assicurato ha fornito alla Cassa complete ed esaustive informazioni riguardo

ai redditi da lavoro della moglie e della figlia, giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA

la decisione del 13 agosto 2020 è tardiva, perciò è perenta e va annullata.

1.4. Con

decisione su opposizione del 24 ottobre 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che, a seguito dell'inoltro

del formulario della revisione periodica pervenutole il 18 febbraio 2019, il 4

marzo 2020 ha chiesto all'assicurato un complemento di informazioni, che le è

giunto il 1° aprile 2020. Pertanto, il termine annuo di perenzione decorre da

quella data e quindi la decisione di restituzione del 13 agosto 2020 lo

rispetta ed è tempestiva.

1.5. Il 22

novembre 2022 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al

Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di dichiarare

perenta la richiesta di restituzione.

Il ricorrente ha evidenziato che prima

di pronunciarsi sulla revisione periodica avviata nel 2019, a seguito della variazione

della situazione economica della famiglia l'amministrazione ha emanato due

decisioni. Dapprima il 20 maggio 2019, con la modifica del reddito da attività

lucrativa della figlia e poi il 13 agosto 2019, sempre a motivo del cambiamento

del reddito della figlia, che iniziava il terzo anno di apprendistato. A suo

dire, quindi, la Cassa ha sempre avuto a disposizione tutta la documentazione

sufficiente e si è confrontata più volte con la stessa, ricalcolando due volte il

diritto alle PC dell'assicurato e quindi non poteva ignorare la situazione dei

redditi della moglie che risultava dagli atti.

Al più tardi a quel momento, dunque, la

Cassa avrebbe dovuto avere conoscenza dell'errore in merito al reddito della

moglie in cui era incorsa con la decisione del 20 maggio 2019.

Ne discende che la richiesta del 13

agosto 2020 di restituzione di Fr. 33'692 relativa agli anni 2016-2020 è

perenta.

Con l'invio, il 14 febbraio 2019, di

tutti i necessari atti (contratto di tirocinio della figlia e certificato di

salario del 2018 della moglie), la Cassa disponeva di sufficienti dati per

stabilire l'eventuale restituzione già il 18 febbraio 2019.

L'amministrazione ha, perciò, avuto tre

occasioni per rendersi conto dell'effettivo reddito da attività lavorativa

della moglie.

Considerato come il dies a quo

del termine di perenzione sia il 18 febbraio 2019 o, al limite, il 20 maggio

2019 o addirittura il 13 agosto 2019, il termine di un anno previsto dall'art.

25 cpv. 2 LPGA sarebbe in ogni caso scaduto al più tardi il 13 agosto 2020,

ossia prima della notifica della decisione datata 13 agosto 2020, inviata non

prima del 14 agosto 2020 e comunque notificata al ricorrente non prima di

lunedì 17 agosto 2020.

Infine, l'insorgente ha contestato

l'affermazione della Cassa secondo cui la richiesta di restituzione non può

essere perenta, poiché il 4 marzo 2020 gli ha domandato un complemento di

informazioni e di documentazione. Infatti, quella documentazione non ha

apportato nulla di nuovo né di necessario per la Cassa, che già il 18 febbraio

2019 era a conoscenza della situazione economica della famiglia e avrebbe

comunque dovuto accorgersene al più tardi il 20 maggio 2019 e il 13 agosto

2019.

Ne discende che la richiesta di

informazioni del 4 marzo 2020 non era attinente alla conoscenza che la Cassa

aveva e avrebbe dovuto avere dei dati della sua famiglia.

1.6. Nella

risposta del 13 dicembre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha

chiesto al TCA, in via principale, di respingere il ricorso e, in via

subordinata, di accoglierlo parzialmente e di modificare la decisione su

opposizione, nel senso che il ricorrente è tenuto a restituire l'importo di Fr.

9'047 relativo alle prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1°

agosto 2019 al 31 agosto 2020.

L'amministrazione ha evidenziato che

occorre considerare la richiesta di ulteriore documentazione che ha formulato

il 4 marzo 2020, a cui l'assicurato ha dato seguito solo il 30 aprile 2020. Inoltre,

se i documenti allegati al formulario di revisione ricevuto il 18 febbraio 2019

potevano costituire sufficienti indizi per una possibile pretesa di

restituzione, si deve tenere conto dei tempi necessari per l'istruttoria

relativa alle mutazioni di reddito e al conseguente ricalcolo dell'ammontare

indebitamente versato.

Oltre a ciò, non va dimenticato che

l'assicurato ha tardato ad inviare i necessari documenti e che per il ricalcolo

sono state valutate le modifiche legislative e di prassi dal 2016 in poi,

perciò un lasso di tempo di 18 mesi per esigere la restituzione appare, a dire

della Cassa, giustificato.

A questa stessa conclusione la Cassa è

giunta anche volendo considerare di avere commesso un primo errore nel non

avere rilevato le informazioni contenute nel formulario del 14 febbraio 2019;

un secondo errore, per non essersi accorta di questi dati, è avvenuto al più

presto il 20 maggio 2019, quando ha emesso la decisione di restituzione di PC

per il periodo da settembre 2018 a maggio 2019 a seguito dell'aumento dello

stipendio della figlia apprendista. In tale ipotesi, la decisione del 13 agosto

2020 è comunque ancora tempestiva secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA.

Ad ogni modo, la Cassa ha osservato che

nella denegata ipotesi in cui il TCA non ritenesse data la possibilità di

pretendere il rimborso della totalità delle prestazioni indebitamente ricevute,

decorrendo in ogni caso l'inizio del termine di perenzione al più presto con il

pagamento della prestazione, almeno l'ultimo anno deve essere rimborsato,

perciò l'importo da restituire ammonta a Fr. 9'047 (dal 1° agosto 2019 al 31

agosto 2020).

1.7. Il 4

gennaio 2023 (doc. V) l'insorgente ha chiesto un congruo termine per presentare

la replica, che ha presentato il 19 gennaio 2023 (doc. VII), confermandosi

nelle proprie allegazioni ricorsuali, ribadendo che il termine per richiedere

il rimborso non decorre dal pagamento, ma dalla conoscenza del fatto. In via

subordinata, l'assicurato ha formulato domanda di annullamento della decisione

con obbligo di restituzione al massimo delle prestazioni percepite dal 1°

agosto 2019 al 31 agosto 2020.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di

compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari

versate dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020, che il 13 agosto 2020 la Cassa

ha calcolato ammontare a Fr. 33'692.

In concreto

fanno perciò senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in

vigore della Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.

2.2. L'art.

25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

Fatti

I principi applicabili alla

restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Per

giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V

42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012;

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso

– e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo

in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53

cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di

revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1

pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non

si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi

principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state

accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una

decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità

per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;

DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza

(STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7

luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare

che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare

liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.3. In specie, dopo

essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la ricezione, il 18 febbraio

2019, del formulario di revisione periodica delle prestazioni complementari,

ossia l'effettivo reddito da attività lucrativa della moglie dell'assicurato, il

4 marzo 2020 l'amministrazione gli ha chiesto di trasmettere un attestato

bancario del saldo al 1° gennaio 2020 e degli interessi maturati nel 2019,

oltre al certificato di salario per l'anno 2019 e ai conteggi di stipendio della

moglie per i mesi di gennaio e di febbraio 2020.

Su tale base, con decisione formale del

13 agosto 2020 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il suo

nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2020 e, così come

risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che dal 1° settembre 2016 al

31 agosto 2020 l'interessato aveva diritto alle prestazioni complementari in

misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi

ha computato l'effettivo reddito da lavoro conseguito dalla moglie.

Constatato quindi un indebito

riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa

ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 33'692 erroneamente versata per

quel periodo, corrispondente alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni

complementari di diritto.

2.4. Litigioso

fra le parti è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del

ricorrente, quando il 13 agosto 2020 la Cassa di compensazione ha emesso

l'ordine di restituzione, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25

cpv. 2 LPGA era ampiamente decorso, avendo essa avuto conoscenza già il 18

febbraio 2019, con la ricezione del formulario di revisione e dell'allegato

certificato di salario per il 2018, dei redditi della moglie.

Occorre quindi esaminare se questa

decisione è tempestiva.

2.5. La

restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A

questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.

25 cpv. 2 LPGA (art. 47 v.LAVS), contrariamente al tenore letterale della

norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431

consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung,

Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono

essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V

135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza

costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa

una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla

persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit.,

n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi

letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in

questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude

il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1) e che, a prescindere da una

eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione

di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la pretesa di restituzione non può

cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e

versate (cfr. consid. 4.2).

Nella sentenza pubblicata in SVR 2020

IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di

perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore,

dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto

riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione

(cfr. consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza, la

restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di

necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di

perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando

l'Ufficio viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui

quali si fonda la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita

(cfr. consid. 3.2).

Nel caso in cui la restituzione venga

fatta valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua

determinazione è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente

decisione debba essere successivamente annullata e sostituita da una nuova

materialmente corretta (cfr. consid. 4.2).

Come rammentato dal Tribunale federale

con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF

146 V 217; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2.1; STF 9C_663/2014

del 23 aprile 2015; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013), il termine relativo annuo

di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto

riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag.

433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli

elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e

nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146

V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi

che lasciano supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli

elementi disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento,

essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se

essa omette di farlo, l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al

momento in cui sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione

se avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi ragionevolmente

da essa. Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni

in questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione

inizia a decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo

per procedere a degli accertamenti supplementari.

Per stabilire in quale momento

l'amministrazione deve essere a conoscenza dell'esistenza e dell'entità della

richiesta di restituzione sono sempre determinanti le circostanze del singolo

caso (SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; SVR 2015 IV Nr. 5, STF 9C_569/2019 dell'8

novembre 2019, consid. 3.2).

Il termine annuo di perenzione comincia

dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente

l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021, consid. 3.2.1; STF 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; STF

8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.3; STF 9C_454/2012 del 18 marzo 2013,

consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF

133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]). Se per l'assegnazione (e

il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139

V 6 = SVR 2013 AHV Nr. 7) della prestazione o per l'esame del diritto alla

restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative

incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza

anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V

431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).

Nel caso in cui il pagamento indebito delle

prestazioni si fondi su un errore dell'amministrazione (ad esempio nel

calcolo di una prestazione), il termine relativo di un anno di perenzione non

decorre dal momento in cui l'autorità ha commesso il primo atto sbagliato, ma è

necessaria una "seconda causa". Secondo costante giurisprudenza, il

termine relativo inizia a decorrere il giorno a partire dal quale l'amministrazione

avrebbe dovuto, in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere

dei dubbi sulla fondatezza della pretesa), rendersi conto dell'errore commesso

in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 146 V 217 consid. 2.2;

DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.

3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2; STF 8C_240/2014 del

12 maggio 2014, consid. 4.4; SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; RDAT II-2003 n. 72

Considerandi

pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il

momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento

indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione

di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF

124.

V 380 consid. 1 in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.

3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2). Nel concretare

questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro

stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di

emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno

sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza

suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di

perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra

una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento

successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del

22.

settembre 2003 consid. 3.2.2).

Anche nella sentenza pubblicata in SVR

2022.

AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il Tribunale federale ha ribadito che nel

caso in cui l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine

relativo di perenzione di un anno necessita di una "seconda causa"

per decorrere: occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione

avrebbe dovuto rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione

che ci si poteva attendere da esso. In quel caso, il dossier mostrava

chiaramente che c'era stato un errore, ragione per cui un esame ulteriore degli

atti avrebbe certamente permesso di constatarlo.

Questi concetti sono stati precisati nella

DTF 148 V 217 (= SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo

la giurisprudenza attuale, la domanda di restituzione di prestazioni pagate a

torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una "seconda causa"

per fare decorrere il termine di perenzione di un anno (cfr. consid. 5.1.2). Ma

può anche capitare che il termine relativo di perenzione di un anno cominci a

decorrere immediatamente al momento in cui si può ragionevolmente attendersi la

sua conoscenza (cfr. consid. 5.1.1). Se la natura infondata del versamento

della prestazione risulta chiaramente dagli atti, il termine di un anno inizia

in ogni caso a decorrere immediatamente, senza che sia accordato del tempo per

un esame più approfondito (cfr. consid. 5.2.2).

Se l'erogazione della prestazione

indebitamente versata è fondata su un errore dell'amministrazione, il

termine relativo di perenzione non inizia dal primo atto amministrativo errato

dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta "seconda causa".

D'altra parte, se l'illegalità della concessione della prestazione è direttamente

evidente dall'incarto, ovvero non vi è più alcuna necessità di chiarire gli

elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine comincia a decorrere

già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo

uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa.

Nel caso analizzato dal Tribunale

federale, il termine decorreva dal momento in cui l'autorità che erogava le

prestazioni avrebbe dovuto conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di

restituzione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere

dalla stessa. Il momento determinante era quello in cui l'informazione sul

nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per vedovo era giunta agli

atti della Cassa di compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo

al diritto alla rendita decaduto per legge. In queste circostanze, ha concluso

l'Alta Corte, non occorreva che vi fosse una "seconda causa" (cfr. consid.

6).

Il termine relativo di un anno di cui

all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal

momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti

fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si

potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della

Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta

di fatti nuovi all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe

considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che

la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (SVR 2022 EL

Nr. 14).

2.6

Occorre

dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere

la pretesa di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite

quando, nell'agosto 2020, ha emesso nei confronti dell'assicurato la relativa

decisione portante sul periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020.

L'insorgente ritiene che la Cassa sia

venuta a conoscenza dei redditi corretti della moglie quando, il 18 febbraio

2019, ha ricevuto il formulario di revisione periodica a cui era allegato il

certificato di salario per l'anno 2018.

Pertanto, l'inattività dell'amministrazione

per 18 mesi, ovvero fino alla decisione di restituzione del 13 agosto 2020, non

permette di chiedergli la restituzione di nessuna prestazione complementare,

essendo ormai perento il diritto, previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA, di

esigerne la restituzione entro un anno.

Quando ha ricevuto di ritorno il

formulario di revisione periodica dall'assicurato nel gennaio 2019, la Cassa di

compensazione è entrata in possesso del certificato di salario della moglie per

l'anno 2018, della notifica di tassazione IC/IFD 2017 emessa il 7 novembre 2018

e del contratto di tirocinio della figlia sottoscritto nell'agosto 2017.

Di conseguenza, già a quel momento,

ossia il 18 febbraio 2019, l'amministrazione disponeva di tutti i dati necessari

per accorgersi che il reddito effettivo da lavoro conseguito dalla moglie del

ricorrente e dalla figlia in quegli anni non corrispondeva agli importi che

aveva ritenuto nei fogli di calcolo allegati alle decisioni di attribuzione

delle prestazioni complementari che ha emesso in passato e quindi per calcolare

il diritto alle PC dell'assicurato per gli anni precedenti.

L'avere atteso oltre un anno, il 4

marzo 2020, per chiedere all'assicurato ulteriore documentazione, che però non

aveva nulla a che vedere con la revisione periodica del 2019 visto che ha soltanto

sostanzialmente aggiornato i dati in suo possesso acquisendo il certificato di

salario per l'anno 2019 e i conteggi di salario per gennaio e febbraio 2020

della moglie, la Cassa ha unicamente procrastinato l'emanazione della decisione

di restituzione.

La richiesta del 4 marzo 2020 della

Cassa di compensazione, volta unicamente ad aggiornare i dati in suo possesso al

2020, e non a completarli con nuove informazioni relative ai redditi della

moglie e/o della figlia conseguiti in passato, non può giustificare la

protrazione del momento in cui, il 18 febbraio 2019, è emerso che le

prestazioni complementari erano state indebitamente riconosciute e versate

all'assicurato. Gli elementi disponibili al 18 febbraio 2019 erano infatti

sufficienti per stabilire il fondamento di un importo da restituire, senza

dovere procedere a ulteriori accertamenti.

Nel caso concreto la Cassa di

compensazione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente

esigere dalla stessa, avrebbe dovuto, in possesso del formulario di revisione

sottoscritto il 14 febbraio 2019 e dei relativi allegati, conoscere, a quel

momento, gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione e quindi ricalcolare

già allora l'effettivo diritto alle PC dell'assicurato e stabilire di

conseguenza l'importo da restituire fino a quel momento. Infatti, visto che l'illegalità

della concessione della prestazione era direttamente evidente dall'incarto già

il 18 febbraio 2019, e dunque non v'era alcuna necessità di chiarire gli

elementi costitutivi della domanda di restituzione - la richiesta del 4 marzo

2020.

era perciò del tutto intempestiva, superflua e ininfluente ai fini della

restituzione delle prestazioni nell'ambito della revisione periodica avviata

nel gennaio 2019 -, il termine relativo di un anno comincia a decorrere già al

momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso

dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. In queste

circostanze, non occorre che vi sia una "seconda causa" (DTF 148 V

217.

consid. 5 e consid. 6.2 in fine).

Da quanto precede discende che

risultando già dagli elementi acquisiti con la ricezione del formulario di

revisione, il 18 febbraio 2019, che le prestazioni complementari erano state

versate indebitamente all'assicurato, il termine relativo di prescrizione di un

anno cui all'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA è iniziato a decorrere da quel

giorno (DTF 148 V 217 consid. 6.2; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.

3.2.1).

Di conseguenza, la domanda di

restituzione della Cassa di compensazione emessa il 13 agosto 2020 si rivela

tardiva (DTF 148 V 217 consid. 6.2; SVR 2022 EL Nr. 6; STF 9C_744/2012 del 15

gennaio 2013, consid. 6.5).

2.7

A quanto

esposto fanno eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto

l'emanazione della decisione di restituzione, e più precisamente quelle per i

mesi da agosto 2019 ad agosto 2020. Il termine di perenzione non poteva infatti

cominciare a decorrere prima del versamento effettivo delle prestazioni (DTF

139.

V 6, consid. 5.2 in fine; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF

9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.5; STF 9C_795/2009 del 21 giugno

2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).

Infatti, come spiega la STF 9C_363/2010

dell'8 novembre 2011 (= SVR 2012 IV Nr. 33):

" 2.1 Selon

l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al.

1.

première phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le

moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 première phrase).

Si, au moment où

l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas

encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2

première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif

de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort

n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique

n'a pas encore été versée (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n°40

ad art. 25 LPGA et la référence à l'arrêt AHV 60 015 de la Commission

fédérale de recours AVS/AI du 3 août 2005, consid. 3d in SVR 2006 AHV n°1;

arrêt 9C_795/2009 du 21 juin 2010, consid. 4.1-4.7 in SVR 2010 EL n°12 p. 37

s.).

(…)

3.2

C'est en vain que

la recourante allègue que la créance en restitution de l'intimé était atteinte

de péremption dans sa totalité et en déduit qu'elle est juridiquement

inexistante. En effet, s'agissant en l'espèce des versements de rentes

effectués pendant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11

novembre 2008 réduisant leurs montants, les versements effectifs sont

intervenus mensuellement et la créance en restitution de rentes mensuelles

versées à tort n'était pas sujette à péremption aussi longtemps que la

prestation périodique n'avait pas encore été versée. Le jugement entrepris, en

considérant que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort

n'était pas atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant

les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est

ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance

en restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. -

2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours

est mal fondé.".

Nell'ambito dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la

decorrenza del termine di perenzione non è mai stata fatta risalire a un

momento anteriore al pagamento delle prestazioni indebite. Al più presto,

decorre con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di

un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere finché la

prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5; STF 9C_925/2012 del

19.

marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 =

SVR 2010 EL Nr. 12).

2.8

Vista la

richiesta formulata dalla Cassa all’assicurato nell’ambito della revisione

periodica avviata nel 2019 e le risposte dello stesso (14/18 febbraio 2019),

con l’invio della necessaria documentazione, è fuor di dubbio che

l’amministrazione disponesse degli elementi utili e necessari mediante l’invio

del 14 febbraio 2019 e fosse in misura di rendersi pienamente conto del

versamento di prestazioni indebite senza eseguire verifiche ulteriori. La

richiesta 4 marzo 2020 di versare agli atti un documento bancario non cambia la

sostanza delle cose: tale documento non era tale da permettere alla Cassa di

rendersi conto dell’indebito versamento, ma – semmai – di verificare

pertinentemente i suoi calcoli, la certezza dell’indebita prestazione rimonta a

oltre un anno prima.

Con la

decisione qui impugnata l’amministrazione ha ordinato la restituzione di

prestazioni (dal 1° settembre 2016) che non può più richiedere in restituzione

all’assicurato siccome perente. Detta decisione va pertanto annullata mediante

l’accoglimento (parziale) del gravame. Tempestiva e non perenta è, invece, la

domanda di restituzione delle prestazioni per il periodo corrente dall’agosto

2019.

sino alla fine agosto dell’anno successivo (ossia il 2020 per 13 mesi).

Questa restituzione deve qui essere ammessa. L’importo da restituire è definito

sulla scorta di quanto emerge dal doc. 6 - 2 / 4 che indica in Fr. 699 mensili

la PC riconosciuta in eccesso durante i mesi da settembre 2019 a agosto 2020,

mentre per il mese di agosto 2019 l’importo versato in eccesso assomma a Fr.

659.

(importi questi che il ricorrente non ha contestato come tali). Il totale

da restituire da parte dell’assicurato assomma quindi a Fr. 9'047.

Da

quanto precede discende che la decisione di restituzione del 13 agosto 2020, nella

misura in cui è riferita alle prestazioni indebitamente versate dal 1° settembre

2016.

a tutto luglio 2019, deve essere annullata siccome perenta. All’assicurato

resta invece l’obbligo di restituire le prestazioni indebitamente versate dalla

Cassa dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020 per la somma di Fr. 9'047 (in luogo

dei Fr. 33'692 postulati con il provvedimento impugnato). Il ricorso deve

essere perciò parzialmente accolto.

Siccome

in parte vincente in causa al ricorrente, patrocinato da un legale, vanno

riconosciute ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA) che possono essere

cifrate in Fr. 2'000.

Portando il ricorso sulla richiesta di

prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle

spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto e la decisione del 24 ottobre 2022 è

annullata e riformata nel senso che:

1.1. RI

1, __________, è condannato a restituire alla Cassa cantonale di compensazione

- Ufficio delle prestazioni, Bellinzona, le prestazioni indebitamente ricevute

dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020 per complessivi Fr. 9'047.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione

verserà al ricorrente Fr. 2’000 a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa, se

dovuta).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti