33.2022.27
Al ricevimento del formulario di revisione periodica la Cassa disponeva di tutti dati necessari per accorgersi che ha versato le PC indebitamente.Quel giorno è iniziato a decorrere il termine relativo di un anno.La domanda di restituzione è tardiva,quindi perenta.Ok restituzione per 1 anno,non per 5
31 gennaio 2023Italiano30 min
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.27
TB
Lugano
31 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja
Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22
novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
24 ottobre 2022 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 18
gennaio 2019 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione
periodica del diritto alle prestazioni complementari all'AI di RI 1, 1962, il
quale il 14 febbraio 2019 (doc. 2) ha compilato l'apposito formulario indicando
che la moglie lavorava e che la figlia era a tirocinio; a tal fine, ha allegato
il contratto di tirocinio, il certificato di salario della moglie per il 2018 e
la notifica di tassazione dei coniugi IC/IFD 2017.
1.2. Il 4
marzo 2020 (doc. 3) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato un
giustificativo bancario del saldo al 1° gennaio 2020 e degli interessi per il
2019, come pure il certificato di salario della moglie per l'anno 2019 e il
conteggio dello stipendio di gennaio e febbraio 2020, documenti che egli le ha
trasmesso il 30 marzo e a inizio maggio 2020 (l'attestato bancario).
Con decisione del 13 agosto 2020 (doc.
6) l'amministrazione, a seguito del computo dell'effettivo salario della
moglie, ha ricalcolato il diritto alle PC dal 1° settembre 2016 al 31 agosto
2020 (docc. 7-15) chiedendo la restituzione di Fr. 33'692 e ha stabilito il diritto
alle prestazioni dal 1° settembre 2020.
1.3. Il 17
novembre 2020 (doc. 19) l'avv. RA 1 ha completato la sua opposizione cautelare
del 9 settembre 2020 (doc. 16), affermando che poiché il 14 febbraio 2019
l'assicurato ha fornito alla Cassa complete ed esaustive informazioni riguardo
ai redditi da lavoro della moglie e della figlia, giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA
la decisione del 13 agosto 2020 è tardiva, perciò è perenta e va annullata.
1.4. Con
decisione su opposizione del 24 ottobre 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che, a seguito dell'inoltro
del formulario della revisione periodica pervenutole il 18 febbraio 2019, il 4
marzo 2020 ha chiesto all'assicurato un complemento di informazioni, che le è
giunto il 1° aprile 2020. Pertanto, il termine annuo di perenzione decorre da
quella data e quindi la decisione di restituzione del 13 agosto 2020 lo
rispetta ed è tempestiva.
1.5. Il 22
novembre 2022 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al
Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di dichiarare
perenta la richiesta di restituzione.
Il ricorrente ha evidenziato che prima
di pronunciarsi sulla revisione periodica avviata nel 2019, a seguito della variazione
della situazione economica della famiglia l'amministrazione ha emanato due
decisioni. Dapprima il 20 maggio 2019, con la modifica del reddito da attività
lucrativa della figlia e poi il 13 agosto 2019, sempre a motivo del cambiamento
del reddito della figlia, che iniziava il terzo anno di apprendistato. A suo
dire, quindi, la Cassa ha sempre avuto a disposizione tutta la documentazione
sufficiente e si è confrontata più volte con la stessa, ricalcolando due volte il
diritto alle PC dell'assicurato e quindi non poteva ignorare la situazione dei
redditi della moglie che risultava dagli atti.
Al più tardi a quel momento, dunque, la
Cassa avrebbe dovuto avere conoscenza dell'errore in merito al reddito della
moglie in cui era incorsa con la decisione del 20 maggio 2019.
Ne discende che la richiesta del 13
agosto 2020 di restituzione di Fr. 33'692 relativa agli anni 2016-2020 è
perenta.
Con l'invio, il 14 febbraio 2019, di
tutti i necessari atti (contratto di tirocinio della figlia e certificato di
salario del 2018 della moglie), la Cassa disponeva di sufficienti dati per
stabilire l'eventuale restituzione già il 18 febbraio 2019.
L'amministrazione ha, perciò, avuto tre
occasioni per rendersi conto dell'effettivo reddito da attività lavorativa
della moglie.
Considerato come il dies a quo
del termine di perenzione sia il 18 febbraio 2019 o, al limite, il 20 maggio
2019 o addirittura il 13 agosto 2019, il termine di un anno previsto dall'art.
25 cpv. 2 LPGA sarebbe in ogni caso scaduto al più tardi il 13 agosto 2020,
ossia prima della notifica della decisione datata 13 agosto 2020, inviata non
prima del 14 agosto 2020 e comunque notificata al ricorrente non prima di
lunedì 17 agosto 2020.
Infine, l'insorgente ha contestato
l'affermazione della Cassa secondo cui la richiesta di restituzione non può
essere perenta, poiché il 4 marzo 2020 gli ha domandato un complemento di
informazioni e di documentazione. Infatti, quella documentazione non ha
apportato nulla di nuovo né di necessario per la Cassa, che già il 18 febbraio
2019 era a conoscenza della situazione economica della famiglia e avrebbe
comunque dovuto accorgersene al più tardi il 20 maggio 2019 e il 13 agosto
2019.
Ne discende che la richiesta di
informazioni del 4 marzo 2020 non era attinente alla conoscenza che la Cassa
aveva e avrebbe dovuto avere dei dati della sua famiglia.
1.6. Nella
risposta del 13 dicembre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
chiesto al TCA, in via principale, di respingere il ricorso e, in via
subordinata, di accoglierlo parzialmente e di modificare la decisione su
opposizione, nel senso che il ricorrente è tenuto a restituire l'importo di Fr.
9'047 relativo alle prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1°
agosto 2019 al 31 agosto 2020.
L'amministrazione ha evidenziato che
occorre considerare la richiesta di ulteriore documentazione che ha formulato
il 4 marzo 2020, a cui l'assicurato ha dato seguito solo il 30 aprile 2020. Inoltre,
se i documenti allegati al formulario di revisione ricevuto il 18 febbraio 2019
potevano costituire sufficienti indizi per una possibile pretesa di
restituzione, si deve tenere conto dei tempi necessari per l'istruttoria
relativa alle mutazioni di reddito e al conseguente ricalcolo dell'ammontare
indebitamente versato.
Oltre a ciò, non va dimenticato che
l'assicurato ha tardato ad inviare i necessari documenti e che per il ricalcolo
sono state valutate le modifiche legislative e di prassi dal 2016 in poi,
perciò un lasso di tempo di 18 mesi per esigere la restituzione appare, a dire
della Cassa, giustificato.
A questa stessa conclusione la Cassa è
giunta anche volendo considerare di avere commesso un primo errore nel non
avere rilevato le informazioni contenute nel formulario del 14 febbraio 2019;
un secondo errore, per non essersi accorta di questi dati, è avvenuto al più
presto il 20 maggio 2019, quando ha emesso la decisione di restituzione di PC
per il periodo da settembre 2018 a maggio 2019 a seguito dell'aumento dello
stipendio della figlia apprendista. In tale ipotesi, la decisione del 13 agosto
2020 è comunque ancora tempestiva secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA.
Ad ogni modo, la Cassa ha osservato che
nella denegata ipotesi in cui il TCA non ritenesse data la possibilità di
pretendere il rimborso della totalità delle prestazioni indebitamente ricevute,
decorrendo in ogni caso l'inizio del termine di perenzione al più presto con il
pagamento della prestazione, almeno l'ultimo anno deve essere rimborsato,
perciò l'importo da restituire ammonta a Fr. 9'047 (dal 1° agosto 2019 al 31
agosto 2020).
1.7. Il 4
gennaio 2023 (doc. V) l'insorgente ha chiesto un congruo termine per presentare
la replica, che ha presentato il 19 gennaio 2023 (doc. VII), confermandosi
nelle proprie allegazioni ricorsuali, ribadendo che il termine per richiedere
il rimborso non decorre dal pagamento, ma dalla conoscenza del fatto. In via
subordinata, l'assicurato ha formulato domanda di annullamento della decisione
con obbligo di restituzione al massimo delle prestazioni percepite dal 1°
agosto 2019 al 31 agosto 2020.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di
compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari
versate dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020, che il 13 agosto 2020 la Cassa
ha calcolato ammontare a Fr. 33'692.
In concreto
fanno perciò senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in
vigore della Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.
2.2. L'art.
25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione.
Fatti
I principi applicabili alla
restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Per
giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012;
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso
– e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo
in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53
cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di
revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1
pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non
si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una
decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità
per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;
DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza
(STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7
luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare
che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare
liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.3. In specie, dopo
essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la ricezione, il 18 febbraio
2019, del formulario di revisione periodica delle prestazioni complementari,
ossia l'effettivo reddito da attività lucrativa della moglie dell'assicurato, il
4 marzo 2020 l'amministrazione gli ha chiesto di trasmettere un attestato
bancario del saldo al 1° gennaio 2020 e degli interessi maturati nel 2019,
oltre al certificato di salario per l'anno 2019 e ai conteggi di stipendio della
moglie per i mesi di gennaio e di febbraio 2020.
Su tale base, con decisione formale del
13 agosto 2020 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il suo
nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2020 e, così come
risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che dal 1° settembre 2016 al
31 agosto 2020 l'interessato aveva diritto alle prestazioni complementari in
misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi
ha computato l'effettivo reddito da lavoro conseguito dalla moglie.
Constatato quindi un indebito
riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa
ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 33'692 erroneamente versata per
quel periodo, corrispondente alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni
complementari di diritto.
2.4. Litigioso
fra le parti è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del
ricorrente, quando il 13 agosto 2020 la Cassa di compensazione ha emesso
l'ordine di restituzione, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25
cpv. 2 LPGA era ampiamente decorso, avendo essa avuto conoscenza già il 18
febbraio 2019, con la ricezione del formulario di revisione e dell'allegato
certificato di salario per il 2018, dei redditi della moglie.
Occorre quindi esaminare se questa
decisione è tempestiva.
2.5. La
restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A
questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.
25 cpv. 2 LPGA (art. 47 v.LAVS), contrariamente al tenore letterale della
norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431
consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung,
Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono
essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V
135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza
costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa
una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla
persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit.,
n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi
letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in
questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude
il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1) e che, a prescindere da una
eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione
di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la pretesa di restituzione non può
cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e
versate (cfr. consid. 4.2).
Nella sentenza pubblicata in SVR 2020
IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di
perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore,
dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto
riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione
(cfr. consid. 3.1).
Secondo la giurisprudenza, la
restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di
necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di
perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando
l'Ufficio viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui
quali si fonda la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita
(cfr. consid. 3.2).
Nel caso in cui la restituzione venga
fatta valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua
determinazione è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente
decisione debba essere successivamente annullata e sostituita da una nuova
materialmente corretta (cfr. consid. 4.2).
Come rammentato dal Tribunale federale
con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF
146 V 217; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2.1; STF 9C_663/2014
del 23 aprile 2015; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013), il termine relativo annuo
di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto
riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag.
433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli
elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e
nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146
V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi
che lasciano supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli
elementi disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento,
essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se
essa omette di farlo, l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al
momento in cui sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione
se avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi ragionevolmente
da essa. Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni
in questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione
inizia a decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo
per procedere a degli accertamenti supplementari.
Per stabilire in quale momento
l'amministrazione deve essere a conoscenza dell'esistenza e dell'entità della
richiesta di restituzione sono sempre determinanti le circostanze del singolo
caso (SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; SVR 2015 IV Nr. 5, STF 9C_569/2019 dell'8
novembre 2019, consid. 3.2).
Il termine annuo di perenzione comincia
dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente
l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021, consid. 3.2.1; STF 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; STF
8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.3; STF 9C_454/2012 del 18 marzo 2013,
consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF
133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]). Se per l'assegnazione (e
il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139
V 6 = SVR 2013 AHV Nr. 7) della prestazione o per l'esame del diritto alla
restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative
incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza
anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V
431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).
Nel caso in cui il pagamento indebito delle
prestazioni si fondi su un errore dell'amministrazione (ad esempio nel
calcolo di una prestazione), il termine relativo di un anno di perenzione non
decorre dal momento in cui l'autorità ha commesso il primo atto sbagliato, ma è
necessaria una "seconda causa". Secondo costante giurisprudenza, il
termine relativo inizia a decorrere il giorno a partire dal quale l'amministrazione
avrebbe dovuto, in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo
contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere
dei dubbi sulla fondatezza della pretesa), rendersi conto dell'errore commesso
in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 146 V 217 consid. 2.2;
DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2; STF 8C_240/2014 del
12 maggio 2014, consid. 4.4; SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; RDAT II-2003 n. 72
Considerandi
pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il
momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento
indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione
di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF
124.
V 380 consid. 1 in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2). Nel concretare
questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro
stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di
emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno
sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza
suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di
perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra
una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento
successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del
22.
settembre 2003 consid. 3.2.2).
Anche nella sentenza pubblicata in SVR
2022.
AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il Tribunale federale ha ribadito che nel
caso in cui l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine
relativo di perenzione di un anno necessita di una "seconda causa"
per decorrere: occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione
avrebbe dovuto rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione
che ci si poteva attendere da esso. In quel caso, il dossier mostrava
chiaramente che c'era stato un errore, ragione per cui un esame ulteriore degli
atti avrebbe certamente permesso di constatarlo.
Questi concetti sono stati precisati nella
DTF 148 V 217 (= SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo
la giurisprudenza attuale, la domanda di restituzione di prestazioni pagate a
torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una "seconda causa"
per fare decorrere il termine di perenzione di un anno (cfr. consid. 5.1.2). Ma
può anche capitare che il termine relativo di perenzione di un anno cominci a
decorrere immediatamente al momento in cui si può ragionevolmente attendersi la
sua conoscenza (cfr. consid. 5.1.1). Se la natura infondata del versamento
della prestazione risulta chiaramente dagli atti, il termine di un anno inizia
in ogni caso a decorrere immediatamente, senza che sia accordato del tempo per
un esame più approfondito (cfr. consid. 5.2.2).
Se l'erogazione della prestazione
indebitamente versata è fondata su un errore dell'amministrazione, il
termine relativo di perenzione non inizia dal primo atto amministrativo errato
dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta "seconda causa".
D'altra parte, se l'illegalità della concessione della prestazione è direttamente
evidente dall'incarto, ovvero non vi è più alcuna necessità di chiarire gli
elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine comincia a decorrere
già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo
uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa.
Nel caso analizzato dal Tribunale
federale, il termine decorreva dal momento in cui l'autorità che erogava le
prestazioni avrebbe dovuto conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di
restituzione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere
dalla stessa. Il momento determinante era quello in cui l'informazione sul
nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per vedovo era giunta agli
atti della Cassa di compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo
al diritto alla rendita decaduto per legge. In queste circostanze, ha concluso
l'Alta Corte, non occorreva che vi fosse una "seconda causa" (cfr. consid.
6).
Il termine relativo di un anno di cui
all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal
momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti
fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si
potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della
Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta
di fatti nuovi all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe
considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che
la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (SVR 2022 EL
Nr. 14).
2.6
Occorre
dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere
la pretesa di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite
quando, nell'agosto 2020, ha emesso nei confronti dell'assicurato la relativa
decisione portante sul periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020.
L'insorgente ritiene che la Cassa sia
venuta a conoscenza dei redditi corretti della moglie quando, il 18 febbraio
2019, ha ricevuto il formulario di revisione periodica a cui era allegato il
certificato di salario per l'anno 2018.
Pertanto, l'inattività dell'amministrazione
per 18 mesi, ovvero fino alla decisione di restituzione del 13 agosto 2020, non
permette di chiedergli la restituzione di nessuna prestazione complementare,
essendo ormai perento il diritto, previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA, di
esigerne la restituzione entro un anno.
Quando ha ricevuto di ritorno il
formulario di revisione periodica dall'assicurato nel gennaio 2019, la Cassa di
compensazione è entrata in possesso del certificato di salario della moglie per
l'anno 2018, della notifica di tassazione IC/IFD 2017 emessa il 7 novembre 2018
e del contratto di tirocinio della figlia sottoscritto nell'agosto 2017.
Di conseguenza, già a quel momento,
ossia il 18 febbraio 2019, l'amministrazione disponeva di tutti i dati necessari
per accorgersi che il reddito effettivo da lavoro conseguito dalla moglie del
ricorrente e dalla figlia in quegli anni non corrispondeva agli importi che
aveva ritenuto nei fogli di calcolo allegati alle decisioni di attribuzione
delle prestazioni complementari che ha emesso in passato e quindi per calcolare
il diritto alle PC dell'assicurato per gli anni precedenti.
L'avere atteso oltre un anno, il 4
marzo 2020, per chiedere all'assicurato ulteriore documentazione, che però non
aveva nulla a che vedere con la revisione periodica del 2019 visto che ha soltanto
sostanzialmente aggiornato i dati in suo possesso acquisendo il certificato di
salario per l'anno 2019 e i conteggi di salario per gennaio e febbraio 2020
della moglie, la Cassa ha unicamente procrastinato l'emanazione della decisione
di restituzione.
La richiesta del 4 marzo 2020 della
Cassa di compensazione, volta unicamente ad aggiornare i dati in suo possesso al
2020, e non a completarli con nuove informazioni relative ai redditi della
moglie e/o della figlia conseguiti in passato, non può giustificare la
protrazione del momento in cui, il 18 febbraio 2019, è emerso che le
prestazioni complementari erano state indebitamente riconosciute e versate
all'assicurato. Gli elementi disponibili al 18 febbraio 2019 erano infatti
sufficienti per stabilire il fondamento di un importo da restituire, senza
dovere procedere a ulteriori accertamenti.
Nel caso concreto la Cassa di
compensazione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente
esigere dalla stessa, avrebbe dovuto, in possesso del formulario di revisione
sottoscritto il 14 febbraio 2019 e dei relativi allegati, conoscere, a quel
momento, gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione e quindi ricalcolare
già allora l'effettivo diritto alle PC dell'assicurato e stabilire di
conseguenza l'importo da restituire fino a quel momento. Infatti, visto che l'illegalità
della concessione della prestazione era direttamente evidente dall'incarto già
il 18 febbraio 2019, e dunque non v'era alcuna necessità di chiarire gli
elementi costitutivi della domanda di restituzione - la richiesta del 4 marzo
2020.
era perciò del tutto intempestiva, superflua e ininfluente ai fini della
restituzione delle prestazioni nell'ambito della revisione periodica avviata
nel gennaio 2019 -, il termine relativo di un anno comincia a decorrere già al
momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso
dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. In queste
circostanze, non occorre che vi sia una "seconda causa" (DTF 148 V
217.
consid. 5 e consid. 6.2 in fine).
Da quanto precede discende che
risultando già dagli elementi acquisiti con la ricezione del formulario di
revisione, il 18 febbraio 2019, che le prestazioni complementari erano state
versate indebitamente all'assicurato, il termine relativo di prescrizione di un
anno cui all'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA è iniziato a decorrere da quel
giorno (DTF 148 V 217 consid. 6.2; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.1).
Di conseguenza, la domanda di
restituzione della Cassa di compensazione emessa il 13 agosto 2020 si rivela
tardiva (DTF 148 V 217 consid. 6.2; SVR 2022 EL Nr. 6; STF 9C_744/2012 del 15
gennaio 2013, consid. 6.5).
2.7
A quanto
esposto fanno eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto
l'emanazione della decisione di restituzione, e più precisamente quelle per i
mesi da agosto 2019 ad agosto 2020. Il termine di perenzione non poteva infatti
cominciare a decorrere prima del versamento effettivo delle prestazioni (DTF
139.
V 6, consid. 5.2 in fine; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.5; STF 9C_795/2009 del 21 giugno
2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).
Infatti, come spiega la STF 9C_363/2010
dell'8 novembre 2011 (= SVR 2012 IV Nr. 33):
" 2.1 Selon
l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al.
1.
première phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le
moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 première phrase).
Si, au moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas
encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2
première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif
de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort
n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique
n'a pas encore été versée (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n°40
ad art. 25 LPGA et la référence à l'arrêt AHV 60 015 de la Commission
fédérale de recours AVS/AI du 3 août 2005, consid. 3d in SVR 2006 AHV n°1;
arrêt 9C_795/2009 du 21 juin 2010, consid. 4.1-4.7 in SVR 2010 EL n°12 p. 37
s.).
(…)
3.2
C'est en vain que
la recourante allègue que la créance en restitution de l'intimé était atteinte
de péremption dans sa totalité et en déduit qu'elle est juridiquement
inexistante. En effet, s'agissant en l'espèce des versements de rentes
effectués pendant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11
novembre 2008 réduisant leurs montants, les versements effectifs sont
intervenus mensuellement et la créance en restitution de rentes mensuelles
versées à tort n'était pas sujette à péremption aussi longtemps que la
prestation périodique n'avait pas encore été versée. Le jugement entrepris, en
considérant que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort
n'était pas atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant
les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est
ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance
en restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. -
2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours
est mal fondé.".
Nell'ambito dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la
decorrenza del termine di perenzione non è mai stata fatta risalire a un
momento anteriore al pagamento delle prestazioni indebite. Al più presto,
decorre con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di
un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere finché la
prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5; STF 9C_925/2012 del
19.
marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 =
SVR 2010 EL Nr. 12).
2.8
Vista la
richiesta formulata dalla Cassa all’assicurato nell’ambito della revisione
periodica avviata nel 2019 e le risposte dello stesso (14/18 febbraio 2019),
con l’invio della necessaria documentazione, è fuor di dubbio che
l’amministrazione disponesse degli elementi utili e necessari mediante l’invio
del 14 febbraio 2019 e fosse in misura di rendersi pienamente conto del
versamento di prestazioni indebite senza eseguire verifiche ulteriori. La
richiesta 4 marzo 2020 di versare agli atti un documento bancario non cambia la
sostanza delle cose: tale documento non era tale da permettere alla Cassa di
rendersi conto dell’indebito versamento, ma – semmai – di verificare
pertinentemente i suoi calcoli, la certezza dell’indebita prestazione rimonta a
oltre un anno prima.
Con la
decisione qui impugnata l’amministrazione ha ordinato la restituzione di
prestazioni (dal 1° settembre 2016) che non può più richiedere in restituzione
all’assicurato siccome perente. Detta decisione va pertanto annullata mediante
l’accoglimento (parziale) del gravame. Tempestiva e non perenta è, invece, la
domanda di restituzione delle prestazioni per il periodo corrente dall’agosto
2019.
sino alla fine agosto dell’anno successivo (ossia il 2020 per 13 mesi).
Questa restituzione deve qui essere ammessa. L’importo da restituire è definito
sulla scorta di quanto emerge dal doc. 6 - 2 / 4 che indica in Fr. 699 mensili
la PC riconosciuta in eccesso durante i mesi da settembre 2019 a agosto 2020,
mentre per il mese di agosto 2019 l’importo versato in eccesso assomma a Fr.
659.
(importi questi che il ricorrente non ha contestato come tali). Il totale
da restituire da parte dell’assicurato assomma quindi a Fr. 9'047.
Da
quanto precede discende che la decisione di restituzione del 13 agosto 2020, nella
misura in cui è riferita alle prestazioni indebitamente versate dal 1° settembre
2016.
a tutto luglio 2019, deve essere annullata siccome perenta. All’assicurato
resta invece l’obbligo di restituire le prestazioni indebitamente versate dalla
Cassa dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020 per la somma di Fr. 9'047 (in luogo
dei Fr. 33'692 postulati con il provvedimento impugnato). Il ricorso deve
essere perciò parzialmente accolto.
Siccome
in parte vincente in causa al ricorrente, patrocinato da un legale, vanno
riconosciute ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA) che possono essere
cifrate in Fr. 2'000.
Portando il ricorso sulla richiesta di
prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle
spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto e la decisione del 24 ottobre 2022 è
annullata e riformata nel senso che:
1.1. RI
1, __________, è condannato a restituire alla Cassa cantonale di compensazione
- Ufficio delle prestazioni, Bellinzona, le prestazioni indebitamente ricevute
dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2020 per complessivi Fr. 9'047.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione
verserà al ricorrente Fr. 2’000 a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa, se
dovuta).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti