Lexipedia

Decisione

33.2022.29

Rifiuto di condono.Ma a seguito della decisione di restituzione l'assicurata ha sempre contestato il reddito del marito che la Cassa ha computato per determinare l'importo da restituire.La volontà dell'ass.emergeva molto chiaramente.Rinvio atti a Cassa per emanare decisione su opp sulla restituzione

26 gennaio 2023Italiano17 min

maggio 2022 (doc. 85) l'ha respinta per assenza della buona fede, poiché l'assicurata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.29

TB

Lugano

26 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto che

RI 1, 1956, beneficiaria di prestazioni

complementari all'AI (doc. 4), con il trasferimento nel nostro Cantone ha

presentato il 30 marzo 2020 (doc. 1) una formale domanda di PC che il 27 aprile

2020 (doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha accolto dal 1° marzo 2020,

tenendo in particolare conto di un reddito di Fr. 40'000.- da attività

lucrativa indipendente del marito __________, 1958, così come indicato alla

domanda n. 18 del formulario di richiesta di PC,

con il compimento dell'età

pensionabile, il 17 novembre 2020 (doc. 12) la Cassa di compensazione ha confermato

questo diritto considerando gli stessi elementi di calcolo,

anche per l'anno 2021 (docc. 16 e 17)

la Cassa ha computato all'assicurata un reddito da attività lucrativa indipendente

del marito di Fr. 40'000.-,

Fatti

il 28 dicembre 2021 (doc. 2) l'assicurata

ha informato la Cassa che il 20 dicembre il marito ha saputo che da ottobre

2021 non avrebbe più ricevuto le indennità giornaliere per perdita di guadagno

dovute a causa del Covid-19 (IPG Corona) e ha perciò chiesto se le prestazioni

complementari sarebbero aumentate di conseguenza, rilevando che anche per i

mesi di novembre e dicembre il coniuge non aveva conseguito alcun reddito,

a richiesta della Cassa (doc. 23), il 4

gennaio 2022 (doc. 30) la beneficiaria di PC ha trasmesso tutti i conteggi per

l'IPG Corona per gli anni 2020 e 2021, come pure la dichiarazione dei redditi

del 2020 e il bilancio per l'anno 2021, rilevando che il reddito del marito era

di Fr. 16'357.- nel 2020 e di Fr. 14'015.- nel 2021,

con decisione del 20 gennaio 2022 (doc.

31) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di restituire

l'importo di Fr. 13'843.- per prestazioni complementari e di Fr. 441,29 per

rimborso spese di malattia indebitamente percepite dal 1° marzo 2020 al 30

settembre 2021 dopo il computo delle indennità per perdita di guadagno Corona e

l'aggiornamento del reddito da attività indipendente del marito (docc. 33-46),

il 27 gennaio 2022 (doc. 47-1/9) i

coniugi RI 1 si sono opposti contro questa decisione, rilevando che i calcoli

per gli anni 2020, 2021 e 2022 non erano corretti.

Per il 2020 le IPG Corona ammontavano a

Fr. 23'385.- e non a Fr. 27'942.-.

Per l'anno 2021, la sostanza era pari a

Fr. 30'095.- e non a Fr. 88'857.-; inoltre, a causa del Covid-19 il marito non

ha avuto alcun reddito da attività indipendente dal mese di aprile 2020,

eccetto le indennità per il Coronavirus, che nel 2021 erano pari a Fr. 39'859.-

anziché a Fr. 53'145.-. Poi, come risulta dal conto economico delle perdite e

dei profitti, le IPG Corona ricevute fanno parte del reddito lordo da cui,

dedotti i costi di gestione, si ottiene un utile di Fr. 14'015.-. In altre

parole, senza le indennità per il Coronavirus il marito non avrebbe avuto alcun

utile dalla sua attività lucrativa indipendente, ma una perdita di Fr.

25'844.-. I coniugi hanno perciò osservato che le indennità ricevute non

possono essere conteggiate una seconda volta (come reddito lordo e come reddito

netto).

Infine, essi hanno rilevato che la sostanza

nel 2022 ammontava a Fr. 43'069,20 contro i Fr. 88'857.- ritenuti dalla Cassa,

il 10 febbraio 2022 (doc. 48)

l'amministrazione ha spiegato nel dettaglio all'assicurata come vengono

computati il reddito, le indennità per perdita di guadagno, il salario e la

sostanza mobiliare, trasmettendole le nuove tabelle di calcolo con le modifiche

apportate e rilevando che ciò comportava una differenza a suo favore, importo

che sarebbe andato a compensare parte della sua richiesta di restituzione del

20 gennaio 2022, invitandola perciò a ritirare l'opposizione,

il 14 febbraio 2022 (doc. 49)

l'assicurata ha ribadito che nel 2021 il marito ha avuto una perdita di Fr.

25'844.- a causa della pandemia da Covid-19 e non un reddito (utile) di Fr.

14'024.-. È infatti solo grazie alle IPG Corona che egli ha potuto avere un

utile di Fr. 14'024.-, altrimenti avrebbe avuto la citata perdita,

l'opponente ha trasmesso

all'amministrazione, il 1° marzo 2021 (doc. 50), tutti i conteggi delle IPG

Corona ricevute nel 2021, precisando che erano pari a Fr. 39'858,90 e non a Fr.

53'391.-, come pure che ha avuto una perdita di Fr. 25'844.- e che da ciò è

risultato un utile di Fr. 14'024.-,

il 7 marzo 2022 (doc. 53) la Cassa ha

fornito ulteriori spiegazioni all'interessata, la quale il 18 marzo 2022 (doc.

55) ha così ritirato l'opposizione del 27 gennaio 2022,

l'assicurata ha trasmesso

all'amministrazione, il 27 marzo 2022 (doc. 58), la notifica di tassazione

IC/IFD 2020 del 30 marzo 2022,

rifacendosi al suo scritto del 10

febbraio 2022, la Cassa ha quindi emanato la decisione del 29 marzo 2022 (doc.

59) con cui ha rivisto il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° marzo 2020 al

31 marzo 2022 (docc. 61-82), calcolo da cui è emerso che aveva diritto a

prestazioni maggiori per Fr. 3'457.- e che doveva restituire Fr. 198.-, perciò

la differenza a suo favore di Fr. 3'259.- è stata compensata con il debito di

oltre Fr. 13'000.-,

il 19 aprile 2022 (doc. 83)

l'assicurata ha scritto alla Cassa che "abbiamo

il sospetto che non dovremo restituire nulla quando le valutazioni fiscali

saranno disponibili nel 2020 e 2021 (…). Tuttavia, non siamo sicuri di aver

capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo facendo la richiesta solo ora.

A causa

della pandemia di Corona, siamo stati gravemente danneggiati finanziariamente.

Vi chiediamo quindi di cancellare il debito. Se questo non è possibile,

chiediamo un pagamento a rate di 500 CHF al mese.",

la Cassa di compensazione ha inteso

questo scritto come una richiesta di condono del debito di Fr. 10'584.- (PC

mensile) e di Fr. 441,20 (rimborso spese di malattia) e con decisione del 18

maggio 2022 (doc. 85) l'ha respinta per assenza della buona fede, poiché l'assicurata

non l'ha informata che dal 2020 il marito beneficiava di IPG Corona,

nel successivo scritto del 17 giugno

2022 (doc. 86) l'assicurata ha evidenziato che le notifiche di tassazione

trasmesse in precedenza confermano il contenuto della sua opposizione e che

quindi ha agito in buona fede. Pertanto, a tutela della sua reputazione, ha

chiesto di correggere le decisioni anche qualora la restituzione dovesse

decadere a seguito del nuovo calcolo e comunque di concederle il condono per

gli anni 2020 e 2021 o, se ciò non fosse possibile, il pagamento rateale,

l'8 ottobre 2022 (doc. 90-1/16)

l'assicurata, nell'ambito dell'invio di altra documentazione, ha nuovamente

trasmesso alla Cassa le notifiche di tassazione IC/IFD 2020 e 2021 per il

ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari,

con decisione su opposizione del 28

ottobre 2022 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione formulata contro il rifiuto del condono, ribadendo di essere

venuta a conoscenza soltanto il 28 dicembre 2021 che il marito dell'opponente

percepiva dal marzo 2020 delle indennità giornaliere per perdita di guadagno

dovute al Covid-19. Essa ha così disatteso l'obbligo di notificare ogni

cambiamento e ha perciò indebitamente ricevuto complessivamente Fr. 14'284,20,

con decisione del 2 novembre 2022 (doc.

97) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova richiesta di

restituzione per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022, secondo

cui la differenza di Fr. 1'714.- fra il pagamento retroattivo a suo favore di

Fr. 3'023.- e l'importo da restituire di Fr. 1'309.- veniva computata

sull'ammontare ancora da restituire, che assommava quindi a Fr. 8'870.-,

quale motivazione per procedere a

questo nuovo ricalcolo (docc. 101-134) l'amministrazione ha indicato quanto

segue:

"Decisione

di prestazione complementare emessa a seguito del corretto computo dei redditi

percepiti, delle indennità di perdita di guadagno Corona percepite come da

documentazione inviataci; dicembre 2020 viene considerato il conteggio di

indennità di perdita di guadagno Corona, per l'anno 2021 sulla base della

notifica di tassazione inviataci non vi sono redditi, ma solo le indennità di

perdita di guadagno Corona, mentre per l'anno 2022 viene considerato il reddito

presumibile indicato per il pagamento dei contributi per l'anno in questione. I

retroattivi a disposizione di CHF 1'714.00 vengono utilizzati a compensazione

della precedente richiesta di restituzione, di conseguenza rimane una richiesta

di restituzione di CHF 8'870.",

il 25 novembre 2022 (doc. A3)

l'assicurata si è opposta a questa decisione, rilevando di avere più volte

chiesto un colloquio con la Cassa per spiegare, come già indicato, che le

indennità per Covid-19 sono state contabilizzate nei redditi lordi del marito e

che quindi erano già comprese nei redditi anche nelle notifiche di tassazione

IC/IFD 2020 e 2021. La Cassa di compensazione non si è però basata su queste

decisioni fiscali malgrado gliele avesse inviate in due occasioni e che le ha così

nuovamente trasmesso. L'opponente ha infine rilevato il tenore del N. 3421.05

DPC concernente il computo del reddito da attività lucrativa indipendente,

lo stesso giorno (doc. I), RI 1 ha

fatto ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022

relativa al condono, rilevando di avere chiesto un incontro personale con la

Cassa, ma di non avere mai ricevuto risposta. La ricorrente si è detta

rammaricata, perché un incontro chiarificatore avrebbe evitato numerosa

corrispondenza.

Considerandi

L'assicurata ha evidenziato che benché

le Direttive sulle prestazioni complementari indichino chiaramente che per i

lavoratori indipendenti è determinante l'utile e non il reddito lordo del conto

economico, e che quindi la tassazione fiscale è determinante per il calcolo delle

prestazioni complementari, la Cassa non ha tenuto conto di quanto accertato

dall'autorità fiscale e ciò malgrado essa le abbia fornito, in due occasioni,

le decisioni di tassazione per gli anni 2020 e 2021,

nella risposta del 9 dicembre 2022

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il

ricorso e ha rinviato alle motivazioni fornite con la decisione su opposizione,

il 21 dicembre 2022 (doc. V) la

ricorrente ha rilevato che la Cassa non ha preso posizione sulle sue argomentazioni.

Inoltre, ha osservato che da aprile

2020.

ha ricevuto 7 decisioni per un totale di 104 pagine e non essendo in grado

di capirne integralmente il contenuto, malgrado la sua formazione in ambito

legale e notarile, ha chiesto un colloquio con l'amministrazione.

L'assicurata ha altresì evidenziato che

benché abbia trasmesso le decisioni di tassazione per gli anni 2020 e 2021, la

Cassa non ha ricalcolato il suo diritto alle PC tenendo conto delle Direttive in

materia.

Scopo principale del ricorso è il ritiro

dell'accusa di avere violato l'obbligo di informazione. In buona fede la

ricorrente ha creduto che le Direttive fossero corrette e quindi era chiaro che

le IPG Corona per gli indipendenti fossero contabilizzate nel reddito lordo, ma

anche se fossero state contabilizzate separatamente non cambiava nulla nel

conto economico di un indipendente.

Infine, la ricorrente ha chiesto di

essere sentita e ha rilevato che il marito 65enne vuole continuare a lavorare

anche per restituire le prestazioni complementari ricevute,

l'amministrazione ha osservato, il 4

gennaio 2023 (doc. VII), di non avere ulteriori considerazioni da formulare,

considerato in diritto che

la vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo

2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003),

l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e

l'art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno (tre anni dal 1° gennaio 2021) a decorrere dal momento in

cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione,

il 28 dicembre 2021 la Cassa cantonale

di compensazione è venuta a sapere che il marito dell'assicurata ha percepito

delle indennità per perdita di guadagno dovute al Covid-19 fino al settembre

2021,

dopo avere raccolto i relativi conteggi

per gli anni 2020 e 2021, la Cassa di compensazione ha emesso il 20 gennaio

2022.

una decisione di restituzione delle PC indebitamente ricevute dal 1° marzo

2020.

al 30 settembre 2021, per un totale dovuto di Fr. 13'843.-, poiché

l'assicurata non le ha notificato le IPG Corona incassate dal marito,

dopo che l'assicurata si è opposta

contro questo ordine di restituzione, la Cassa ha emesso il 29 marzo 2022 una

seconda decisione di restituzione, dai cui calcoli è scaturito un importo a

favore dell'assicurata di Fr. 3'259.-, che sarebbe però andato a compensare il predetto

debito ancora in essere,

con lo scritto del 19 aprile 2022 l'assicurata

non ha chiesto, come ha erroneamente inteso la Cassa di compensazione, il

condono dell'importo da restituire,

l'assicurata ha infatti nuovamente

contestato di dovere restituire delle prestazioni alla Cassa e ciò sulla base sia

della notifica di tassazione IC/IFD 2020 già trasmessale, sia di quella per

l'anno 2021 non appena sarebbe stata disponibile, motivo per cui ha affermato

di non avere capito bene i calcoli effettuati dalla Cassa e quindi ha chiesto di

cancellare il debito imputatole o, qualora ciò non fosse stato possibile, di

rateizzarlo in Fr. 500.- al mese,

la prova che non era intenzione

dell'assicurata di chiedere il condono risulta pure dall'invio, il 3 maggio

2021.

(doc. 84), della notifica di tassazione IC/IFD 2021, per supportare la sua

tesi,

anche nello scritto del 17 giugno 2022,

che faceva seguito al rifiuto del condono del 18 maggio 2022, l'assicurata e il

marito hanno contestato, implicitamente, l'ordine di restituzione, affermando che

le notifiche di tassazione per gli anni 2020 e 2021 che hanno già trasmesso

alla Cassa confermano quanto da essi sostenuto nell'opposizione in merito ai

redditi del marito. Essi hanno perciò agito in buona fede e, hanno ribadito, a

causa della pandemia hanno subito grosse perdite finanziarie. I coniugi hanno

quindi chiesto all'amministrazione di correggere la decisione di rifiuto del

condono del 18 maggio 2022, perché "La

nostra buona reputazione è molto importante per noi (…) anche se i rimborsi

vengono completamente annullati a seguito di un ricalcolo. Vi chiediamo quindi

nuovamente di rinunciare ai rimborsi per gli anni 2020 e 2021. Se questo non è

possibile, chiediamo un pagamento a rate di 500 CHF al mese.",

la stessa conclusione va tratta per

l'opposizione interposta il 25 novembre 2022 da RI 1 contro la terza decisione

di restituzione, emanata dalla Cassa cantonale di compensazione il 2 novembre

2022, con cui, ricalcolando di nuovo il diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurata ritenendo le sole IPG Corona del marito e considerando un

reddito da attività indipendente nullo, le prestazioni retroattive che le

spettavano per i mesi di febbraio 2021 e da ottobre a dicembre 2021, compensate

con quelle da restituire dal 1° gennaio al 30 novembre 2022, sono state

compensate in ragione di Fr. 1'714.- con il debito ancora in essere, per una

richiesta di restituzione ancora in essere di complessivi Fr. 8'870.-,

l'interessata non si è nuovamente detta

d'accordo con i redditi ritenuti dalla Cassa, visto che le IPG Corona erano già

incluse nell'utile accertato fiscalmente nel 2020 e nel 2021, tassazioni che

essa aveva già inviato all'amministrazione che, però, si è scostata dagli

importi ivi indicati,

pure con il ricorso in esame l'assicurata

ha ribadito di non essere d'accordo con l'importo da restituire, perché

malgrado abbia più volte fornito alla Cassa le notifiche di tassazione per gli

anni 2020 e 2021, quest'ultima non si è per contro basata sui dati ivi

indicati, benché le Direttive sulle prestazioni complementari (N. 3421.05) indichino

chiaramente che per i lavoratori indipendenti è determinante l'utile e non il

reddito lordo,

stando così le cose, la volontà

dell'assicurata di contestare l'ordine di restituzione del 29 marzo 2022, che ha

ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata e quindi

ha integrato quanto stabilito con la prima decisione di restituzione del 20

gennaio 2022, poteva e doveva comunque essere dedotta dalla Cassa seppure

espressa in maniera non esplicita, ma sufficientemente chiara nell'opposizione

del 19 aprile 2022. In caso di dubbio, l'amministrazione avrebbe dovuto

interpellare l'interessata per accertarne la reale volontà,

tale volontà, come visto, è comunque

poi stata ribadita in modo più chiaro dagli scritti seguenti della ricorrente,

la quale ha continuato a lamentare che gli elementi di calcolo ritenuti dalla

Cassa non erano corretti, poiché divergevano da quelli accertati dall'autorità

fiscale per gli anni 2020 e 2021, dovendo infatti basarsi sugli utili conseguiti

dal marito e non sul reddito lordo da una parte e sulle indennità per

perdita di guadagno Corona dall'altro,

giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono

è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione

(di restituzione) è passata in giudicato,

di conseguenza, la Cassa di

compensazione doveva chinarsi sulla contestazione della restituzione prima

di decidere sulla domanda di condono dell'assicurata e ciò, a maggior ragione,

vista l'emanazione, solo cinque giorni dopo la decisione su opposizione del 28

ottobre 2022 concernente il condono, della decisione di restituzione del 2

novembre 2022, portante, in parte, sul medesimo periodo di calcolo delle

precedenti decisioni di restituzione,

la decisione su opposizione del 28

ottobre 2022 concernente il rifiuto di concedere all'assicurata il condono

della restituzione di Fr. 14'284,20 per prestazioni e rimborsi spese di

malattia è pertanto prematura e come tale va annullata,

gli atti vanno perciò ritornati alla

Cassa per emanare una decisione su opposizione relativa all'ordine di restituzione

emesso il 29 marzo 2022 - a complemento della decisione di restituzione del 20

gennaio 2022 -, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dall'assicurata in

merito al corretto computo dell'utile conseguito dal marito non da ultimo ancora

con l'opposizione contro la decisione di restituzione del 2 novembre 2022 e

quindi prestando particolare attenzione a quanto accertato fiscalmente nel 2020

e nel 2021 (un utile di Fr. 17'000.- oltre alle IPG Corona rispettivamente una perdita

aziendale e le IPG Corona),

contro questa nuova decisione, semmai,

l'assicurata potrà formulare ricorso davanti a questo TCA,

soltanto quando la decisione sulla

restituzione delle prestazioni complementari sarà cresciuta in giudicato la

Cassa potrà, se l'assicurata ne farà espressa richiesta, emanare una (nuova)

decisione sulla domanda di condono che, se del caso, è impugnabile dapprima

mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52

LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA),

il ricorso deve pertanto

essere accolto nel senso delle considerazioni esposte e, benché vincente in

causa, non essendo patrocinata alla ricorrente non vanno assegnate delle

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),

portando il

ricorso sul diritto alle prestazioni complementari non vanno prelevate delle

spese, siccome non previste dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale

di compensazione affinché si pronunci sull'opposizione dell'assicurata del 19

aprile 2022 contro la decisione formale del 29 marzo 2022, emessa a complemento

della decisione del 20 gennaio 2022, di restituire Fr. 14'282,20 per

prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° marzo 2020 al 30

settembre 2021.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti