33.2022.29
Rifiuto di condono.Ma a seguito della decisione di restituzione l'assicurata ha sempre contestato il reddito del marito che la Cassa ha computato per determinare l'importo da restituire.La volontà dell'ass.emergeva molto chiaramente.Rinvio atti a Cassa per emanare decisione su opp sulla restituzione
26 gennaio 2023Italiano17 min
maggio 2022 (doc. 85) l'ha respinta per assenza della buona fede, poiché l'assicurata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.29
TB
Lugano
26 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
RI 1, 1956, beneficiaria di prestazioni
complementari all'AI (doc. 4), con il trasferimento nel nostro Cantone ha
presentato il 30 marzo 2020 (doc. 1) una formale domanda di PC che il 27 aprile
2020 (doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha accolto dal 1° marzo 2020,
tenendo in particolare conto di un reddito di Fr. 40'000.- da attività
lucrativa indipendente del marito __________, 1958, così come indicato alla
domanda n. 18 del formulario di richiesta di PC,
con il compimento dell'età
pensionabile, il 17 novembre 2020 (doc. 12) la Cassa di compensazione ha confermato
questo diritto considerando gli stessi elementi di calcolo,
anche per l'anno 2021 (docc. 16 e 17)
la Cassa ha computato all'assicurata un reddito da attività lucrativa indipendente
del marito di Fr. 40'000.-,
Fatti
il 28 dicembre 2021 (doc. 2) l'assicurata
ha informato la Cassa che il 20 dicembre il marito ha saputo che da ottobre
2021 non avrebbe più ricevuto le indennità giornaliere per perdita di guadagno
dovute a causa del Covid-19 (IPG Corona) e ha perciò chiesto se le prestazioni
complementari sarebbero aumentate di conseguenza, rilevando che anche per i
mesi di novembre e dicembre il coniuge non aveva conseguito alcun reddito,
a richiesta della Cassa (doc. 23), il 4
gennaio 2022 (doc. 30) la beneficiaria di PC ha trasmesso tutti i conteggi per
l'IPG Corona per gli anni 2020 e 2021, come pure la dichiarazione dei redditi
del 2020 e il bilancio per l'anno 2021, rilevando che il reddito del marito era
di Fr. 16'357.- nel 2020 e di Fr. 14'015.- nel 2021,
con decisione del 20 gennaio 2022 (doc.
31) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di restituire
l'importo di Fr. 13'843.- per prestazioni complementari e di Fr. 441,29 per
rimborso spese di malattia indebitamente percepite dal 1° marzo 2020 al 30
settembre 2021 dopo il computo delle indennità per perdita di guadagno Corona e
l'aggiornamento del reddito da attività indipendente del marito (docc. 33-46),
il 27 gennaio 2022 (doc. 47-1/9) i
coniugi RI 1 si sono opposti contro questa decisione, rilevando che i calcoli
per gli anni 2020, 2021 e 2022 non erano corretti.
Per il 2020 le IPG Corona ammontavano a
Fr. 23'385.- e non a Fr. 27'942.-.
Per l'anno 2021, la sostanza era pari a
Fr. 30'095.- e non a Fr. 88'857.-; inoltre, a causa del Covid-19 il marito non
ha avuto alcun reddito da attività indipendente dal mese di aprile 2020,
eccetto le indennità per il Coronavirus, che nel 2021 erano pari a Fr. 39'859.-
anziché a Fr. 53'145.-. Poi, come risulta dal conto economico delle perdite e
dei profitti, le IPG Corona ricevute fanno parte del reddito lordo da cui,
dedotti i costi di gestione, si ottiene un utile di Fr. 14'015.-. In altre
parole, senza le indennità per il Coronavirus il marito non avrebbe avuto alcun
utile dalla sua attività lucrativa indipendente, ma una perdita di Fr.
25'844.-. I coniugi hanno perciò osservato che le indennità ricevute non
possono essere conteggiate una seconda volta (come reddito lordo e come reddito
netto).
Infine, essi hanno rilevato che la sostanza
nel 2022 ammontava a Fr. 43'069,20 contro i Fr. 88'857.- ritenuti dalla Cassa,
il 10 febbraio 2022 (doc. 48)
l'amministrazione ha spiegato nel dettaglio all'assicurata come vengono
computati il reddito, le indennità per perdita di guadagno, il salario e la
sostanza mobiliare, trasmettendole le nuove tabelle di calcolo con le modifiche
apportate e rilevando che ciò comportava una differenza a suo favore, importo
che sarebbe andato a compensare parte della sua richiesta di restituzione del
20 gennaio 2022, invitandola perciò a ritirare l'opposizione,
il 14 febbraio 2022 (doc. 49)
l'assicurata ha ribadito che nel 2021 il marito ha avuto una perdita di Fr.
25'844.- a causa della pandemia da Covid-19 e non un reddito (utile) di Fr.
14'024.-. È infatti solo grazie alle IPG Corona che egli ha potuto avere un
utile di Fr. 14'024.-, altrimenti avrebbe avuto la citata perdita,
l'opponente ha trasmesso
all'amministrazione, il 1° marzo 2021 (doc. 50), tutti i conteggi delle IPG
Corona ricevute nel 2021, precisando che erano pari a Fr. 39'858,90 e non a Fr.
53'391.-, come pure che ha avuto una perdita di Fr. 25'844.- e che da ciò è
risultato un utile di Fr. 14'024.-,
il 7 marzo 2022 (doc. 53) la Cassa ha
fornito ulteriori spiegazioni all'interessata, la quale il 18 marzo 2022 (doc.
55) ha così ritirato l'opposizione del 27 gennaio 2022,
l'assicurata ha trasmesso
all'amministrazione, il 27 marzo 2022 (doc. 58), la notifica di tassazione
IC/IFD 2020 del 30 marzo 2022,
rifacendosi al suo scritto del 10
febbraio 2022, la Cassa ha quindi emanato la decisione del 29 marzo 2022 (doc.
59) con cui ha rivisto il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° marzo 2020 al
31 marzo 2022 (docc. 61-82), calcolo da cui è emerso che aveva diritto a
prestazioni maggiori per Fr. 3'457.- e che doveva restituire Fr. 198.-, perciò
la differenza a suo favore di Fr. 3'259.- è stata compensata con il debito di
oltre Fr. 13'000.-,
il 19 aprile 2022 (doc. 83)
l'assicurata ha scritto alla Cassa che "abbiamo
il sospetto che non dovremo restituire nulla quando le valutazioni fiscali
saranno disponibili nel 2020 e 2021 (…). Tuttavia, non siamo sicuri di aver
capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo facendo la richiesta solo ora.
A causa
della pandemia di Corona, siamo stati gravemente danneggiati finanziariamente.
Vi chiediamo quindi di cancellare il debito. Se questo non è possibile,
chiediamo un pagamento a rate di 500 CHF al mese.",
la Cassa di compensazione ha inteso
questo scritto come una richiesta di condono del debito di Fr. 10'584.- (PC
mensile) e di Fr. 441,20 (rimborso spese di malattia) e con decisione del 18
maggio 2022 (doc. 85) l'ha respinta per assenza della buona fede, poiché l'assicurata
non l'ha informata che dal 2020 il marito beneficiava di IPG Corona,
nel successivo scritto del 17 giugno
2022 (doc. 86) l'assicurata ha evidenziato che le notifiche di tassazione
trasmesse in precedenza confermano il contenuto della sua opposizione e che
quindi ha agito in buona fede. Pertanto, a tutela della sua reputazione, ha
chiesto di correggere le decisioni anche qualora la restituzione dovesse
decadere a seguito del nuovo calcolo e comunque di concederle il condono per
gli anni 2020 e 2021 o, se ciò non fosse possibile, il pagamento rateale,
l'8 ottobre 2022 (doc. 90-1/16)
l'assicurata, nell'ambito dell'invio di altra documentazione, ha nuovamente
trasmesso alla Cassa le notifiche di tassazione IC/IFD 2020 e 2021 per il
ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari,
con decisione su opposizione del 28
ottobre 2022 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione formulata contro il rifiuto del condono, ribadendo di essere
venuta a conoscenza soltanto il 28 dicembre 2021 che il marito dell'opponente
percepiva dal marzo 2020 delle indennità giornaliere per perdita di guadagno
dovute al Covid-19. Essa ha così disatteso l'obbligo di notificare ogni
cambiamento e ha perciò indebitamente ricevuto complessivamente Fr. 14'284,20,
con decisione del 2 novembre 2022 (doc.
97) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova richiesta di
restituzione per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022, secondo
cui la differenza di Fr. 1'714.- fra il pagamento retroattivo a suo favore di
Fr. 3'023.- e l'importo da restituire di Fr. 1'309.- veniva computata
sull'ammontare ancora da restituire, che assommava quindi a Fr. 8'870.-,
quale motivazione per procedere a
questo nuovo ricalcolo (docc. 101-134) l'amministrazione ha indicato quanto
segue:
"Decisione
di prestazione complementare emessa a seguito del corretto computo dei redditi
percepiti, delle indennità di perdita di guadagno Corona percepite come da
documentazione inviataci; dicembre 2020 viene considerato il conteggio di
indennità di perdita di guadagno Corona, per l'anno 2021 sulla base della
notifica di tassazione inviataci non vi sono redditi, ma solo le indennità di
perdita di guadagno Corona, mentre per l'anno 2022 viene considerato il reddito
presumibile indicato per il pagamento dei contributi per l'anno in questione. I
retroattivi a disposizione di CHF 1'714.00 vengono utilizzati a compensazione
della precedente richiesta di restituzione, di conseguenza rimane una richiesta
di restituzione di CHF 8'870.",
il 25 novembre 2022 (doc. A3)
l'assicurata si è opposta a questa decisione, rilevando di avere più volte
chiesto un colloquio con la Cassa per spiegare, come già indicato, che le
indennità per Covid-19 sono state contabilizzate nei redditi lordi del marito e
che quindi erano già comprese nei redditi anche nelle notifiche di tassazione
IC/IFD 2020 e 2021. La Cassa di compensazione non si è però basata su queste
decisioni fiscali malgrado gliele avesse inviate in due occasioni e che le ha così
nuovamente trasmesso. L'opponente ha infine rilevato il tenore del N. 3421.05
DPC concernente il computo del reddito da attività lucrativa indipendente,
lo stesso giorno (doc. I), RI 1 ha
fatto ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022
relativa al condono, rilevando di avere chiesto un incontro personale con la
Cassa, ma di non avere mai ricevuto risposta. La ricorrente si è detta
rammaricata, perché un incontro chiarificatore avrebbe evitato numerosa
corrispondenza.
Considerandi
L'assicurata ha evidenziato che benché
le Direttive sulle prestazioni complementari indichino chiaramente che per i
lavoratori indipendenti è determinante l'utile e non il reddito lordo del conto
economico, e che quindi la tassazione fiscale è determinante per il calcolo delle
prestazioni complementari, la Cassa non ha tenuto conto di quanto accertato
dall'autorità fiscale e ciò malgrado essa le abbia fornito, in due occasioni,
le decisioni di tassazione per gli anni 2020 e 2021,
nella risposta del 9 dicembre 2022
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il
ricorso e ha rinviato alle motivazioni fornite con la decisione su opposizione,
il 21 dicembre 2022 (doc. V) la
ricorrente ha rilevato che la Cassa non ha preso posizione sulle sue argomentazioni.
Inoltre, ha osservato che da aprile
2020.
ha ricevuto 7 decisioni per un totale di 104 pagine e non essendo in grado
di capirne integralmente il contenuto, malgrado la sua formazione in ambito
legale e notarile, ha chiesto un colloquio con l'amministrazione.
L'assicurata ha altresì evidenziato che
benché abbia trasmesso le decisioni di tassazione per gli anni 2020 e 2021, la
Cassa non ha ricalcolato il suo diritto alle PC tenendo conto delle Direttive in
materia.
Scopo principale del ricorso è il ritiro
dell'accusa di avere violato l'obbligo di informazione. In buona fede la
ricorrente ha creduto che le Direttive fossero corrette e quindi era chiaro che
le IPG Corona per gli indipendenti fossero contabilizzate nel reddito lordo, ma
anche se fossero state contabilizzate separatamente non cambiava nulla nel
conto economico di un indipendente.
Infine, la ricorrente ha chiesto di
essere sentita e ha rilevato che il marito 65enne vuole continuare a lavorare
anche per restituire le prestazioni complementari ricevute,
l'amministrazione ha osservato, il 4
gennaio 2023 (doc. VII), di non avere ulteriori considerazioni da formulare,
considerato in diritto che
la vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo
2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003),
l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e
l'art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno (tre anni dal 1° gennaio 2021) a decorrere dal momento in
cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione,
il 28 dicembre 2021 la Cassa cantonale
di compensazione è venuta a sapere che il marito dell'assicurata ha percepito
delle indennità per perdita di guadagno dovute al Covid-19 fino al settembre
2021,
dopo avere raccolto i relativi conteggi
per gli anni 2020 e 2021, la Cassa di compensazione ha emesso il 20 gennaio
2022.
una decisione di restituzione delle PC indebitamente ricevute dal 1° marzo
2020.
al 30 settembre 2021, per un totale dovuto di Fr. 13'843.-, poiché
l'assicurata non le ha notificato le IPG Corona incassate dal marito,
dopo che l'assicurata si è opposta
contro questo ordine di restituzione, la Cassa ha emesso il 29 marzo 2022 una
seconda decisione di restituzione, dai cui calcoli è scaturito un importo a
favore dell'assicurata di Fr. 3'259.-, che sarebbe però andato a compensare il predetto
debito ancora in essere,
con lo scritto del 19 aprile 2022 l'assicurata
non ha chiesto, come ha erroneamente inteso la Cassa di compensazione, il
condono dell'importo da restituire,
l'assicurata ha infatti nuovamente
contestato di dovere restituire delle prestazioni alla Cassa e ciò sulla base sia
della notifica di tassazione IC/IFD 2020 già trasmessale, sia di quella per
l'anno 2021 non appena sarebbe stata disponibile, motivo per cui ha affermato
di non avere capito bene i calcoli effettuati dalla Cassa e quindi ha chiesto di
cancellare il debito imputatole o, qualora ciò non fosse stato possibile, di
rateizzarlo in Fr. 500.- al mese,
la prova che non era intenzione
dell'assicurata di chiedere il condono risulta pure dall'invio, il 3 maggio
2021.
(doc. 84), della notifica di tassazione IC/IFD 2021, per supportare la sua
tesi,
anche nello scritto del 17 giugno 2022,
che faceva seguito al rifiuto del condono del 18 maggio 2022, l'assicurata e il
marito hanno contestato, implicitamente, l'ordine di restituzione, affermando che
le notifiche di tassazione per gli anni 2020 e 2021 che hanno già trasmesso
alla Cassa confermano quanto da essi sostenuto nell'opposizione in merito ai
redditi del marito. Essi hanno perciò agito in buona fede e, hanno ribadito, a
causa della pandemia hanno subito grosse perdite finanziarie. I coniugi hanno
quindi chiesto all'amministrazione di correggere la decisione di rifiuto del
condono del 18 maggio 2022, perché "La
nostra buona reputazione è molto importante per noi (…) anche se i rimborsi
vengono completamente annullati a seguito di un ricalcolo. Vi chiediamo quindi
nuovamente di rinunciare ai rimborsi per gli anni 2020 e 2021. Se questo non è
possibile, chiediamo un pagamento a rate di 500 CHF al mese.",
la stessa conclusione va tratta per
l'opposizione interposta il 25 novembre 2022 da RI 1 contro la terza decisione
di restituzione, emanata dalla Cassa cantonale di compensazione il 2 novembre
2022, con cui, ricalcolando di nuovo il diritto alle prestazioni complementari
dell'assicurata ritenendo le sole IPG Corona del marito e considerando un
reddito da attività indipendente nullo, le prestazioni retroattive che le
spettavano per i mesi di febbraio 2021 e da ottobre a dicembre 2021, compensate
con quelle da restituire dal 1° gennaio al 30 novembre 2022, sono state
compensate in ragione di Fr. 1'714.- con il debito ancora in essere, per una
richiesta di restituzione ancora in essere di complessivi Fr. 8'870.-,
l'interessata non si è nuovamente detta
d'accordo con i redditi ritenuti dalla Cassa, visto che le IPG Corona erano già
incluse nell'utile accertato fiscalmente nel 2020 e nel 2021, tassazioni che
essa aveva già inviato all'amministrazione che, però, si è scostata dagli
importi ivi indicati,
pure con il ricorso in esame l'assicurata
ha ribadito di non essere d'accordo con l'importo da restituire, perché
malgrado abbia più volte fornito alla Cassa le notifiche di tassazione per gli
anni 2020 e 2021, quest'ultima non si è per contro basata sui dati ivi
indicati, benché le Direttive sulle prestazioni complementari (N. 3421.05) indichino
chiaramente che per i lavoratori indipendenti è determinante l'utile e non il
reddito lordo,
stando così le cose, la volontà
dell'assicurata di contestare l'ordine di restituzione del 29 marzo 2022, che ha
ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata e quindi
ha integrato quanto stabilito con la prima decisione di restituzione del 20
gennaio 2022, poteva e doveva comunque essere dedotta dalla Cassa seppure
espressa in maniera non esplicita, ma sufficientemente chiara nell'opposizione
del 19 aprile 2022. In caso di dubbio, l'amministrazione avrebbe dovuto
interpellare l'interessata per accertarne la reale volontà,
tale volontà, come visto, è comunque
poi stata ribadita in modo più chiaro dagli scritti seguenti della ricorrente,
la quale ha continuato a lamentare che gli elementi di calcolo ritenuti dalla
Cassa non erano corretti, poiché divergevano da quelli accertati dall'autorità
fiscale per gli anni 2020 e 2021, dovendo infatti basarsi sugli utili conseguiti
dal marito e non sul reddito lordo da una parte e sulle indennità per
perdita di guadagno Corona dall'altro,
giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono
è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione
(di restituzione) è passata in giudicato,
di conseguenza, la Cassa di
compensazione doveva chinarsi sulla contestazione della restituzione prima
di decidere sulla domanda di condono dell'assicurata e ciò, a maggior ragione,
vista l'emanazione, solo cinque giorni dopo la decisione su opposizione del 28
ottobre 2022 concernente il condono, della decisione di restituzione del 2
novembre 2022, portante, in parte, sul medesimo periodo di calcolo delle
precedenti decisioni di restituzione,
la decisione su opposizione del 28
ottobre 2022 concernente il rifiuto di concedere all'assicurata il condono
della restituzione di Fr. 14'284,20 per prestazioni e rimborsi spese di
malattia è pertanto prematura e come tale va annullata,
gli atti vanno perciò ritornati alla
Cassa per emanare una decisione su opposizione relativa all'ordine di restituzione
emesso il 29 marzo 2022 - a complemento della decisione di restituzione del 20
gennaio 2022 -, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dall'assicurata in
merito al corretto computo dell'utile conseguito dal marito non da ultimo ancora
con l'opposizione contro la decisione di restituzione del 2 novembre 2022 e
quindi prestando particolare attenzione a quanto accertato fiscalmente nel 2020
e nel 2021 (un utile di Fr. 17'000.- oltre alle IPG Corona rispettivamente una perdita
aziendale e le IPG Corona),
contro questa nuova decisione, semmai,
l'assicurata potrà formulare ricorso davanti a questo TCA,
soltanto quando la decisione sulla
restituzione delle prestazioni complementari sarà cresciuta in giudicato la
Cassa potrà, se l'assicurata ne farà espressa richiesta, emanare una (nuova)
decisione sulla domanda di condono che, se del caso, è impugnabile dapprima
mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52
LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA),
il ricorso deve pertanto
essere accolto nel senso delle considerazioni esposte e, benché vincente in
causa, non essendo patrocinata alla ricorrente non vanno assegnate delle
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),
portando il
ricorso sul diritto alle prestazioni complementari non vanno prelevate delle
spese, siccome non previste dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale
di compensazione affinché si pronunci sull'opposizione dell'assicurata del 19
aprile 2022 contro la decisione formale del 29 marzo 2022, emessa a complemento
della decisione del 20 gennaio 2022, di restituire Fr. 14'282,20 per
prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° marzo 2020 al 30
settembre 2021.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti