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Decisione

33.2022.3

Restituzione di PC legalmente percepite.PC versate dopo il 1 gennaio 2021 vanno restituite dagli eredi solo per la parte dell'eredità che supera Fr.40000. La massa ereditaria è la sostanza netta del de cujus alla sua morte.Sono deducibili i debiti comprovati. Rinvio a Cassa per accertare la sostanza

11 maggio 2022Italiano46 min

cit., N. 23 pag. 219, N. 34 pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.3

TB

Lugano

11 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 marzo 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dal 1° febbraio 2019 (doc.

66) __________, 1934, è stata beneficiaria di prestazioni complementari all'AVS.

Dopo il suo decesso, avvenuto il __________ luglio 2021, il 25

ottobre 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al

figlio, unico erede (doc. 83-20/32), di produrre le dichiarazioni bancarie che

attestavano i saldi di tutti i conti della defunta al 30 giugno 2021.

RI 1 ha comprovato il 10 novembre 2021 (docc. 83 e A2) che al

momento del decesso della mamma erano depositati Fr. 43'438.- presso la __________

e Fr. 12'680,43 presso la __________.

Per il secondo conto, il 19 novembre 2021 (doc. A3), la Cassa di

compensazione ha richiesto il saldo al 30 giugno 2021 e al 31 ottobre 2021,

subito documentato dall'erede (docc. 85 e A4).

1.2. Con decisione del 1° dicembre

2021 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha ordinato a RI 1 la

restituzione di Fr. 1'959.- a titolo di prestazioni complementari e di Fr. 3'264.-

a titolo di riduzioni del premio di Cassa malati di cui l'assicurata ha

legalmente beneficiato dal 1° febbraio al 31 luglio 2021, per un totale dovuto

di Fr. 5'223.-.

L'amministrazione ha spiegato che questa restituzione deriva dal

fatto che al momento del decesso __________ disponeva di una sostanza lorda -

da essa determinato - di Fr. 45'690,07 rispettivamente di una sostanza netta,

dedotta la franchigia di Fr. 40'000.- secondo l'art. 16a LPC, di Fr. 5'690,07.

L'erede della defunta era pertanto tenuto a restituire fino al limite della

sostanza netta le prestazioni complementari e le riduzioni del premio LAMal

legalmente ricevute dalla beneficiaria di PC.

1.3. Il 28 dicembre 2021 (doc. A6)

il figlio dell'assicurata si è opposto alla decisione di restituzione rilevando

che, tra i debiti della successione da considerare per fissare la sostanza

netta, v'erano ancora le tasse e le mercedi riguardanti la curatela della mamma

ammontanti a Fr. 3'400.-, perciò ha chiesto alla Cassa di rivedere il calcolo e

di rimborsargli la differenza.

Il 4 marzo 2022 (doc. A8) ha aggiunto la fattura di Fr. 330.- per

spese di malattia riferite al periodo antecedente il decesso.

1.4. Con decisione su opposizione

del 7 marzo 2022 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

del figlio dell'assicurata.

Dopo avere ricordato la modifica legislativa entrata in vigore il

1° gennaio 2021, che ha introdotto l'art. 16a LPC che disciplina le condizioni

relative alla restituzione delle PC legalmente percepite dal beneficiario

facendo capo alla sua eredità, l'amministrazione ha evidenziato che dagli

accertamenti effettuati è emerso che il saldo dei conti bancari della de cujus

era pari a Fr. 45'690,07. Siccome superiore alla franchigia di Fr. 40'000.-, la

Cassa ha emesso l'ordine di restituzione di Fr. 1'959.- per le PC e di Fr. 3'264.-

per le riduzioni dei premi LAMal, in entrambi i casi per il periodo dal 1°

febbraio al 31 luglio 2021.

L'amministrazione ha considerato determinante la massa ereditaria

netta disponibile al momento del decesso della beneficiaria di prestazioni

complementari, escludendo perciò le spese sorte dopo la morte della mamma dell'opponente

(N. 4720.04 DPC).

La Cassa non ha quindi preso in considerazione i giustificativi

prodotti dall'opponente, siccome i debiti contratti dalla defunta sarebbero

sorti dopo il suo decesso.

1.5. Il 10 marzo 2022 (doc. I) RI

1 ha ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di annullare

la decisione della Cassa di compensazione e di considerare i costi della

curatela per gli anni 2018-2021 come debito esclusivo della mamma, trattandosi

di prestazioni del curatore effettuate prima del suo decesso.

Questi debiti della defunta devono quindi essere considerati nella

massa ereditaria per determinare l'attivo netto dell'eredità per l'eventuale

rimborso delle prestazioni complementari legalmente percepite.

Medesimo discorso va fatto per la fattura della Cassa malati di

Fr. 330.- relativa al ricovero ospedaliero, siccome si riferisce a una

prestazione antecedente alla sua morte benché la fatturazione sia giunta solo

in seguito.

1.6. Nella risposta del 31 marzo

2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di

respingere il ricorso rinviando alla decisione su opposizione, visto che l'erede

della assicurata ha ripresentato sostanzialmente le medesime argomentazioni

sviluppate in precedenza.

1.7. Il 4 aprile 2022 (doc. V) il

ricorrente ha ribadito che le fatture riferite ai debiti della mamma poi

defunta vanno considerate nella massa ereditaria e quindi vanno ritenute nell'applicazione

dell'art. 16a LPC, indipendentemente dal fatto se i crediti siano stati vantati

dopo il decesso. È infatti evidente che, se all'erede giungono delle fatture

concernenti la de cujus, dette fatture sono state emesse per prestazioni

insorte prima del suo decesso, come dimostra l'allegata fattura di Fr. 330.-

della Cassa malati (doc. V/1).

1.8. La Cassa di compensazione non

si è ulteriormente pronunciata (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Il

22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche

della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto

applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica

delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di

diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;

DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;

STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto

duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del

12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento

della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione

transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97

consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano, al capoverso 2, che gli

articoli 16a e 16b si applicano soltanto alle prestazioni complementari versate

dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2.2. Con il 1° gennaio 2021 è

stata introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle

prestazioni percepite legalmente.

L'art. 16a LPC concerne l'entità della restituzione e al cpv. 1

dispone che "le prestazioni percepite

legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità

del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte

della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".

Giusta l'art. 16a cpv. 2 LPC, "Per

le coppie sposate l'obbligo di restituzione nasce soltanto dal decesso del

secondo coniuge, sempre che le condizioni di cui al cpv.1 siano ancora

adempiute.".

Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede

che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo

che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi

però dieci anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la

restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a

capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della

decisione di restituzione.

Per l'art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se la restituzione rende

necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un

anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

Infine, per quanto concerne la "valutazione

dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione

sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente

versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:

" 1 Per calcolare le prestazioni percepite

legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole

stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

2 I beni fondiari

vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge

prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

3 Invece del

valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di

ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".

2.3. Occorre innanzitutto rilevare

che la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una

terminologia nuova - eredità e massa ereditaria - che si discosta da quella usata

normalmente - successione - anche nelle

altre lingue ufficiali e sembra esprimere un concetto a sé stante per la LPC;

inoltre, non è precisa e non corrisponde pienamente a quella in lingua tedesca

e francese.

In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la

dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1

devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario

delle prestazioni complementari.

Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:

" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach

dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass

zurückzuerstatten.",

come pure quello in lingua francese:

" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1,

doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du

bénéficiaire." (le sottolineature sono della redattrice).

L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le

prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità

secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale

diretta del Cantone di domicilio.

L'aggettivo "pertinenti"

sembra così intendere che per determinare l' "eredità"

il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione

e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.

Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un

chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone

Ticino, dagli artt. 40-47 LT:

" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener

Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die

direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im

Wohnsitzkanton zu bewerten.".

" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues,

la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt

cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la

fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)

2.4. Il Messaggio del 16 settembre

2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla

restituzione delle prestazioni; è solo nel corso dei lavori parlamentari che il

legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le

prestazioni complementari legalmente ricevute, ma solo se la sostanza del

beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione parlamentare è

stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare

gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante

la percezione della PC.

Mentre il Consiglio nazionale prevedeva ancora un importo di

esenzione di Fr. 50'000.- correlato all'obbligo di rimborso, il Consiglio degli

Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l’importo

stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione

dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario

di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a

cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana,

Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et

16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit

successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).

Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con

la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio

2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.

Secondo il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, l'obbligo

di restituzione vale per tutte le prestazioni complementari, ossia per la

prestazione complementare annua ai sensi degli artt. 9 segg. LPC e per il

rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli artt. 14 segg. LPC,

ma solo per le prestazioni versate dopo il 1° gennaio 2021. La restituzione è

dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al

momento del suo decesso (Steinauer,

op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).

Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i

beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro

situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle

PC si estingua (Carigiet/Koch, op.

cit., N. 384 pag. 149).

Va tuttavia osservato che la restituzione di prestazioni non

percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza

sociale soltanto dall'aiuto sociale.

Le prestazioni complementari sono state concepite come prestazioni

assicurative (cfr. DTF 146 V 306; DTF 141 II 401) e non come prestazioni di

aiuto sociale, poiché servono per raggiungere lo scopo costituzionale di

copertura adeguata del fabbisogno vitale previsto dal primo pilastro (cfr. art.

112 cpv. 2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier

Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 11).

Come hanno osservato Carigiet/Koch,

op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali - a

differenza che nell'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le

prestazioni ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite

indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù,

introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (per

una critica di questa nuova regolamentazione: Carigiet/Koch,

op. cit., N. 74 segg. pag. 31).

Deve però essere restituita solo la parte dell' "eredità" che supera i Fr. 40'000.- e

dunque la franchigia sulla "massa

ereditaria" comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi

rimane una parte dell' "eredità".

Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di

restituzione decade (Carigiet/ Koch,

op. cit., N. 384 pag. 149, N. 387 pag. 150). La quota ereditaria eccedente l'importo

di Fr. 40'000.- risponde quindi del debito di restituzione delle prestazioni

ricevute legalmente.

Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle

PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-,

lasciando quindi a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione.

Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza

diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere

posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece

applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge,

laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento

del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non

considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la

fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux

frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).

Come risulta dal testo legale (e meglio, come visto, come evocano

più precisamente le versioni tedesca e francese della norma: "aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession"), la

restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito

della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta

dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione

delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.

Fatti

I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli

altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione,

non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno il patrimonio di Fr.

40'000.- che pertocca agli eredi. Il debito della restituzione è dovuto solo se

l' "eredità netta" supera i Fr.

40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto che devono

assumersi gli eredi (Steinauer, op.

cit., N. 23 pag. 219, N. 34 pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).

Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a

posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente dalle

condizioni dell'art. 328 CC. Da un sistema analogo a un'assicurazione che

completa l'AVS/AI, le prestazioni complementari diventano in questo modo una

sorta di mutuo, non fruttifero, soggetto a restituzione post mortem, che

si riverbera sugli eredi, fatta salva la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 9 pag. 214).

Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità",

costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del

debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (Steinauer, op. cit., N. 35 pag. 223). È

importante sottolineare che gli eredi non devono restituire le prestazioni

complementari ricevute dai beneficiari attingendo alla propria sostanza. Si riduce

soltanto la loro quota di eredità (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 384 pag. 149).

Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del

defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della

responsabilità personale degli eredi si porrà quindi soprattutto se, tra il

momento del decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile

secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subito una

diminuzione del valore tale che essa non è più sufficiente per coprire il

debito.

Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito

di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in

cui l'autorità competente emana la decisione.

Un simile caso sarà tuttavia raro poiché, da una parte, l'importo

di Fr. 40'000.- rappresenta un margine di sicurezza importante e, dall'altra

parte, il debito di restituzione dovrebbe soprattutto portare su dei casi in

cui l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC,

il cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer,

op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).

Inoltre, l'obbligo di restituzione concerne soltanto i casi in cui

le prestazioni complementari sono accordate, ciò che presuppone in particolare

che la soglia di sostanza di entrata dell'art. 9a LPC (Fr. 100'000.- per le

persone sole, Fr. 200'000.- per le coppie sposate e Fr. 50'000.- per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita

per figli dell'AVS o dell'AI) non sia superata. Tuttavia, la restituzione è

dovuta soltanto se la "massa ereditaria"

supera i Fr. 40'000.-, perciò questo istituto concerne di principio soltanto i

beneficiari che hanno una sostanza netta inferiore a Fr. 100'000.- e un' "eredità" superiore alla franchigia di Fr.

40'000.-.

Rimangono riservate due eccezioni: la prima, prevista dall'art. 9a

cpv. 3 LPC, relativa alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, che riduce i

casi in cui le PC sono versate e, quindi, quelli in cui una restituzione sarà

dovuta dagli eredi; la seconda, contemplata dall'art. 9a cpv. 2 LPC, che

dispone che l'immobile che serve da abitazione al beneficiario non è

considerato come elemento della sostanza netta, proprio per evitare che le

persone debbano vendere la casa in cui abitano.

Ciò aumenta, però, il numero dei casi in cui si realizza una

restituzione post mortem (Steinauer,

op. cit., N. 13 pag. 215). Infatti, la circostanza che l'immobile abitato dal

richiedente o dal suo coniuge non sia preso in considerazione nel calcolo della

soglia di entrata (art. 9a cpv. 2 LPC) può condurre, al decesso, a dovere

rimborsare un importo importante (Michel

Mooser, op. cit., N. 65 pag. 128).

Se si considera, quindi, che non vi è alcun diritto alle PC per

averi superiori a Fr. 100'000.- (art. 9a LPC), questa nuova regolamentazione

non dovrebbe comportare che gli assicurati non richiedano le prestazioni

complementari per timore poi di doverle restituire (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149).

Per le coppie sposate, l'obbligo di restituzione nasce al decesso

del coniuge superstite.

Questa nuova norma si comprende facilmente se i coniugi hanno i

medesimi eredi, in particolare i figli in comune; non disciplina, invece, il

caso in cui i coniugi non hanno gli stessi eredi, come per esempio in caso di

famiglie ricostituite.

Se ci si attiene al testo legale, poiché il debito di restituzione

nasce soltanto al decesso del secondo coniuge, esso dovrebbe essere a carico

soltanto degli eredi di quest'ultimo, i quali dovranno così sopportare anche il

debito di restituzione che è dovuto per le prestazioni versate al coniuge

deceduto per primo (Steinauer, op.

cit., N. 33 pag. 222).

L'entità della restituzione è dunque determinata in base all'importo

delle prestazioni percepite e alla "massa

ereditaria".

Per definire la "massa

ereditaria" da considerare per fissare l'obbligo di restituzione di

cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre in primo luogo osservare che essa non

corrisponde né al patrimonio determinante per definire la soglia d'entrata

della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC quale condizione di base per avere

diritto alle prestazioni complementari, né alla massa successoria determinante

dal punto di vista del diritto successorio (Steinauer,

op. cit., N. 20 pag. 217).

Da una parte, per valutare la "massa

ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente

non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per

decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della

sostanza prevista dall'art. 9a LPC che esclude il diritto alle prestazioni

complementari.

In primo luogo, essendo determinante per la valutazione dell'eredità

il giorno del decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto

delle variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle

prestazioni complementari annue.

Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta

sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi

chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di

restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della

tassazione fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario

fiscale della successione.

Va tuttavia osservato che per valutare il valore della "massa ereditaria", gli immobili devono

essere computati non al valore fiscale, ma al loro valore venale all'apertura

della successione, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv.

3 OPC-AVS/AI.

In seguito, la valutazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase

LPC deve prendere in considerazione l'immobile che serviva da abitazione al

beneficiario delle prestazioni complementari o al suo coniuge, mentre un tale

immobile non è computato come elemento della sostanza netta determinante per

valutare la soglia d'entrata della sostanza per avere diritto alle prestazioni

(art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario delle PC è proprietario dell'immobile

in cui abita, questo nuovo elemento comporta, in generale, che la "massa ereditaria" supererà la franchigia

di Fr. 40'000.- (Steinauer, op.

cit., N. 21 e N. 22, pag. 217 seg.).

D'altra parte, dal testo dell'art. 27a OPC-AVS/AI, secondo cui l'

"eredità" determinante per la

restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo le regole stabilite

dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di

domicilio, discende implicitamente che il termine "massa ereditaria" dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC

concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla sua morte, ossia i suoi

attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti trasmissibili

(contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente ricevute,

che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un eventuale credito

in restituzione delle PC indebitamente ricevute dal de cujus è un debito

trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della successione ai sensi

dell'art. 16a cpv. 1 LPC). Non sono dunque considerati né gli importi che,

secondo il diritto successorio, devono essere collazionati dagli eredi per

determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né gli importi che

devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni

legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e

neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente

(per esempio le spese funerarie) (Steinauer,

op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).

Ciò facilita molto la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a

cpv. 1 2a frase LPC, ma dà pure al beneficiario delle prestazioni complementari

la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che riducono il suo patrimonio

alla sua morte, possibilità che, per contro, per fissare la soglia della

sostanza netta l'art. 9a cpv. 3 LPC non dà, limitando le liberalità che possono

sfuggire al calcolo della sostanza della persona che richiede le prestazioni

(per un commento su questa possibilità, criticata dalla dottrina: Steinauer, op. cit., NN. 24-27, pag. 219

seg.).

Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus alla

sua morte ai sensi dell'art. 16a LPC, nel nostro Cantone si deve fare

riferimento dapprima al Capitolo I, e meglio all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto

dell'imposta e che prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la

sostanza netta totale (cpv. 1).

Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art.

41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la

sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono

(cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il

valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).

Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv.

1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento

del decesso della persona beneficiaria di PC. Ciò risulta dall'eredità lorda

meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente

ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in

particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a

carico degli eredi (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 386 pag. 149 seg.).

Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS

nel gennaio 2020, con riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la

valutazione della sostanza relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è

effettuata per principio secondo gli stessi criteri applicati per la

valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque,

al diritto fiscale cantonale.

Infatti, l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art.

17a cpv. 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve

essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a

cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, giusta

il quale la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di

PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al

valore venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI,

che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un

diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per

le aziende e i fondi agricoli.

Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può

più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo

valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge prevede

che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante

questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così

applicabili anche alla valutazione della successione.

Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio

della valutazione della sostanza in vita secondo l'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI,

secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di

ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

Per quanto concerne la "Perenzione"

della restituzione, giusta l'art. 16b LPC, la richiesta di rimborso decade un

anno dopo che l'ufficio PC competente è venuto a conoscenza del valore dell'

"eredità" ai sensi dell'art.

16a LPC, ma poiché il diritto di richiedere la restituzione decade al più tardi

dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (termine di perenzione

assoluto), andranno rimborsate al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi

dieci anni precedenti il decesso (Meier

Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1).

Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una

persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere

restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha

immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni

antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).

Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite,

la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile

che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da

saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.

L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal

passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi

per effettuare la restituzione.

Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più

immobili confluiti nella "massa ereditaria"

relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo

tempo, agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione delle

prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza

di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal

trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.5. Per determinare la somma da

restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al

momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del

secondo coniuge, secondo quanto previsto dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta.

Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente

da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da

restituire.

Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della

modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si

applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio

2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire

mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non

oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 387 p. 150).

Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari

annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione

malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il

medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità

da restituire.

Infine, dall'eredità lorda relitta dal de cujus al momento della

sua morte si deve dedurre la somma delle PC e delle spese di malattia e di

invalidità versate da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa

differenza resta agli eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di

compensazione.

Per un esempio di calcolo della restituzione, cfr. l'Opuscolo

"Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in

breve", edizione 2021 edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).

2.6. Sul tema della restituzione

delle PC percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che

concretizzano le norme esposte.

Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere

restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo

vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.

L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, che le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N.

4710.02 DPC).

Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne

soltanto la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.

Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1°

gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.

Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo sull'eredità

disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).

A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite attingendo

all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia sposata mentre

era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:

– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e

– dall'ammontare dell'eredità, previa deduzione della franchigia

di 40'000 franchi.

A questo proposito si rinvia all'esempio di calcolo nell'allegato

16.4.

Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente

soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico

inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.

Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante

la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso

Considerandi

del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del

secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es.

quelle connesse con il decesso) non sono considerate.

Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di

assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali

passivi (N. 4720.04 DPC).

Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre

prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali

attivi. Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle prestazioni

complementari percepite legalmente venga compensata con questi arretrati.

Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve

essere effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite

dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio

(art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale

(valore di mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Secondo il N. 4720.07 DPC, il valore venale (valore di mercato)

non è applicato se una legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato

un valore inferiore (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI). È il caso ad esempio quando

un'azienda agricola facente parte dell'eredità è gestita personalmente da uno

degli eredi.

Giusta il N. 4720.08 DPC, nel caso dei beni fondiari, invece del

valore venale i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di

ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (art. 27a

cpv. 3 OPC-AVS/AI).

Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC

prevede che possono essere considerati:

– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario

successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario

compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini

fiscali ecc.);

– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d'imposta

o la tassazione fiscale in corso d'anno.

Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla

sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.

Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si

estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del

fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione

(art. 16b LPC).

Questo termine di perenzione vale anche per le PC del primo

coniuge deceduto, la cui restituzione può essere chiesta solo dopo il decesso

del secondo coniuge (N. 4730.02 DPC).

Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere

compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS,

LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il

computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.

La restituzione non può essere condonata (N. 4750.01 DPC).

Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in

merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve

contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei

rimedi giuridici.

Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre

mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art.

27.

cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più

immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni

dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.7

Nell'evenienza concreta,

appreso che l'assicurata era deceduta, la Cassa cantonale di compensazione ha

effettuato gli accertamenti che ha ritenuto necessari volti a determinare la

sostanza della de cujus al momento del suo decesso, invitando il figlio a

trasmetterle le dichiarazioni bancarie attestanti i saldi di tutti i conti

posseduti da __________ al 30 giugno e al 31 ottobre 2021.

Determinata la sostanza netta della defunta al 31 ottobre 2021,

con decisione formale del 1° dicembre 2021 l'amministrazione ha chiesto a RI 1,

suo unico erede, la restituzione di Fr. 5'223.- per le prestazioni

complementari annue versate legalmente a sua mamma dal 1° febbraio al 31 luglio

2021, di cui Fr. 1'959.- per le prestazioni complementari e Fr. 3'264.- per le

riduzioni di premi LAMal.

Il TCA rileva innanzitutto che questa decisione non è motivata

sufficientemente, non essendo facilmente comprensibile per un assicurato capire

come la Cassa di compensazione sia giunta a determinare l'ammontare delle

prestazioni complementari e delle riduzioni di premio di Cassa malati chiesto

in restituzione ai sensi dell'art. 16a e dell'art. 16b LPC (N. 4762.01 DPC).

L'indicazione che si tratta di prestazioni versate tra febbraio e

luglio 2021 compreso non chiarisce del tutto la situazione. Infatti, poiché la

somma da restituire di Fr. 5'223.- diverge dall'importo della sostanza netta di

Fr. 5'690,07 calcolato dalla Cassa di compensazione deducendo dalla sostanza

lorda di Fr. 45'690,07 la franchigia di Fr. 40'000.- prevista dall'art. 16a

cpv. 1 LPC, a maggior ragione si imponeva una spiegazione più dettagliata sull'origine

e la composizione di tale importo.

Inoltre, la decisione formale non contiene nemmeno l'indicazione

secondo cui, come prevede l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la

restituzione è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione

di restituzione (N. 4762.01 DPC).

La Cassa di compensazione è perciò invitata in futuro a rendere

più chiare e dettagliate, a beneficio degli eredi, destinatari delle stesse, le

decisioni di restituzione di PC ricevute legalmente dagli assicurati.

2.8

Gli importi da restituire

determinati il 1° dicembre 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione sono il

risultato della somma delle prestazioni complementari annue a cui l'assicurata

ha avuto diritto dal 1° febbraio al 31 luglio 2021.

Infatti, dall'ultima decisione agli atti, emessa il 1° aprile 2021

(doc. 75), risulta che dal 1° marzo 2021 l'assicurata ha ricevuto Fr. 362.- al

mese per le prestazioni complementari e Fr. 544.- al mese per il premio

forfettario per l'assicurazione malattia.

Nell'arco di tempo preso in considerazione dall'amministrazione,

ossia da febbraio a luglio 2021, si ottengono quindi Fr. 1'959.- (Fr. 362 x 5

mesi) rispettivamente Fr. 3'264.- (Fr. 544 x 5 mesi), per un totale di Fr. 5'223.-.

Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso, e

che corrisponde all'ultimo mese, luglio 2021, per il quale ha versato le

prestazioni complementari all'assicurata, la Cassa ha sommato ogni mese l'importo

di Fr. 906.- (Fr. 362 + Fr. 544) della PC annua corrisposta a __________ fino a

giungere, al mese di febbraio 2021, in cui la sostanza netta di Fr. 5'690,07

rimasta a disposizione dell'erede dopo avere dedotto la franchigia di Fr. 40'000.-

dalla sostanza lorda accertata al momento del decesso era quasi esaurita,

ottenendo infatti delle prestazioni assommanti a Fr. 5'223.- (Fr. 906 x 5

mesi).

Il mese di gennaio 2021 non è stato incluso nella restituzione,

non essendovi sufficiente disponibilità di eredità per procedere a richiederne

la restituzione (Fr. 5'690,07 - Fr. 5'223 = Fr. 467,07 contro i Fr. 693.-

mensili versati), potendo solo dedurre i mesi interi (N. 4720.02 DPC).

Nemmeno la Cassa ha richiesto la restituzione dei rimborsi per le

spese di malattia e d'invalidità, avendo ormai esaurito l'importo dell'eredità

disponibile per procedere in tal senso.

La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione si allinea all'esempio

riportato all'Allegato 16.4 delle DPC concernente la Restituzione di PC

percepite legalmente da una persona sola in un istituto.

In quel caso, una persona sola viene ricoverata in un istituto il

1° settembre 2019 e da allora necessita di PC. Il 7 aprile 2023 muore. L'eredità

(sostanza netta al momento del decesso) ammonta a Fr. 65'000.-.

L'importo massimo da restituire (N. 4710.03 DPC) è calcolato

deducendo dall'eredità di Fr. 65'000.- la franchigia di Fr. 40'000.- e quindi l'importo

massimo da restituire ammonta a Fr. 25'000.-.

Per la determinazione del periodo da considerare per la

restituzione (N. 4730.01 DPC), l'inizio va fissato al 1° gennaio 2021 in virtù

della norma transitoria (N. 4710.04 DPC) - senza le disposizioni del diritto

transitorio, il periodo in questione inizierebbe dieci anni prima della

notifica della decisione di restituzione (v. N. 4730.01 DPC e 4730.02 DPC) - e

la fine al 30 aprile 2023.

Quanto alla determinazione delle PC annue da restituire, si deve

considerare quanto segue:

Anno Mesi PC

annua Totale

2023.

04 1

260.

1 260

2023.

01–03 10

500.

(3 x 3500) 11 760

2022.

10–12 10

200.

(3 x 3400) 21 960

2022.

01–09 30

600.

(9 x 3400) Nessuna restituzione 2021 01–12 39

600.

(12 x 3300) Nessuna restituzione

In conclusione, si può chiedere la

restituzione dall'eredità solo per una parte delle PC annue versate per il

periodo da considerare. La restituzione include le PC annue, compreso l'importo

per il premio dell'assicurazione malattie, versate dal 1° ottobre 2022 fino al

momento del decesso (21 960 franchi). Non si può chiedere la restituzione dei

rimborsi per le spese di malattia e d'invalidità.

2.9

Nell'evenienza concreta,

considerato che, conformemente all'art. 27a cpv. 1

OPC-AVS/AI, per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire è

determinante la sostanza al giorno del decesso, è a quel momento, ossia al __________

luglio 2021, che ci si deve porre per valutare l'entità dell' "eredità" secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio in materia di valutazione della

sostanza.

La Cassa ha così chiesto all'unico erede della beneficiaria delle

prestazioni complementari di produrre le attestazioni bancarie relative ai

saldi dei conti da essa posseduti.

Il 25 ottobre 2021 (doc. 82) ha dapprima indicato che i saldi

dovevano essere aggiornati al 30 giugno 2021.

In un suo secondo scritto del 19 novembre 2021 (doc. 84), l'amministrazione

ha fatto richiesta di aggiornare i saldi al 31 ottobre 2021.

Sia la prima sia la seconda richiesta della Cassa cantonale di

compensazione sono tuttavia errate.

Infatti, il momento determinante è il __________ luglio 2021,

perciò è a quel giorno che ci si deve indiscutibilmente posizionare per

valutare la sostanza della defunta e quindi fa stato la sostanza che la stessa

deteneva quel giorno.

Per determinarla, occorre fare riferimento, come indicato al

considerando 2.3, alle norme fiscali cantonali sulla sostanza (artt. 40-47 LT)

e non sulle successioni (artt. 157-161 LT): infatti, occorre stabilire l'entità

della sostanza netta della beneficiaria di PC quando ancora era in vita ("eredità") e non dopo la sua morte.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per

oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2 LT, anch'esso

applicabile su rinvio dell'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza è valutata

al suo valore venale.

Dagli estratti bancari prodotti dal ricorrente il 10 novembre 2021

(doc. 83) risulta chiaramente che presso la __________ gli averi attivi al __________

luglio 2021 erano di Fr. 43'438.- (doc. 83-5/32).

Per la __________, invece, ci si deve basare sull'estratto conto

dei movimenti, l'ultimo dei quali, avvenuto il __________ luglio 2021, attesta

un saldo di Fr. 12'680,43 (doc. 83-19/32). Il movimento seguente, effettuato __________

luglio 2021, è posteriore al decesso e quindi non va preso in considerazione

nella valutazione dell'eredità nella misura in cui si tratta di spese connesse

con la morte dell'assicurata e sorte dopo questo evento, costituendo dei debiti

a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione (N. 4720.03

DPC).

Si hanno, così, attivi lordi, al __________ luglio 2021, per Fr.

56'118,43.

Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati, sorti prima

della morte della persona assicurata, anche se divenuti esigibili in seguito,

visto che concorrono a stabilire la sostanza netta della defunta (art. 47 cpv.

1.

LT).

Nel caso in esame, invece, la "massa

ereditaria" non è stata adeguatamente accertata.

Per avere un quadro preciso della situazione economica della de

cujus, la Cassa di compensazione avrebbe infatti dovuto entrare in possesso di

un inventario degli attivi e passivi dell'assicurata, allestito per esempio, se

del caso, nell'ambito del beneficio d'inventario (art. 580 CC) o ai fini

fiscali (artt. 171-178 LT). In assenza di un simile inventario, la Cassa

avrebbe dovuto chiederne l'allestimento all'erede od ottenerlo dallo stesso o

dall'autorità fiscale la dichiarazione fiscale - solitamente l'Ufficio di

tassazione invia agli eredi poco dopo il decesso del contribuente la

dichiarazione fiscale da compilare, mentre non fa più loro allestire un

inventario - oppure la notifica di tassazione di __________ per l'anno 2021 se

già presente, dato che entrambe attestano i suoi redditi e la sua sostanza

netta al momento del decesso ed è con la morte che cessa l'assoggettamento

fiscale (art. 7 cpv. 2 LT).

Considerato, poi, che l'assicurata aveva un curatore (le cui

prestazioni costituiscono un debito del de cujus), il quale alla fine del suo

ufficio rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e,

se del caso, consegna il conto finale (art. 425 cpv. 1 CC), che essa esamina e

approva come fa con i rapporti e i conti periodici (art. 425 cpv. 2 CC),

notificandoli ai suoi eredi (art. 425 cpv. 3 CC), la Cassa cantonale di

compensazione avrebbe pure potuto chiedere all'erede rispettivamente all'autorità

di protezione degli adulti, o se del caso al curatore, il rapporto sullo stato

degli attivi e dei passivi dell'assicurata alla chiusura del mandato, avvenuta

con la sua morte.

2.10

L'istruttoria e gli

accertamenti svolti dalla Cassa appaiono quindi lacunosi. Gli atti vanno

pertanto rinviati all'amministrazione affinché determini la sostanza netta dell'assicurata

- e quindi l'entità della sua "eredità"

- al giorno della sua morte sulla scorta degli accertamenti indicati.

Al fine di facilitare la valutazione della successione relitta da

un beneficiario di PC secondo quanto previsto dall'art. 16a LPC e dall'art. 27a

cpv. 1 OPC-AVS/AI, il TCA ritiene opportuno che la Cassa cantonale di

compensazione comunichi agli eredi l'importo totale delle prestazioni soggette

alla restituzione, li inviti ad allestire un inventario dei beni, dei crediti e

dei debiti del de cujus per potere determinare quali importi della successione

possono essere chiamati a rispondere del debito della successione e li informi,

appena possibile che, se dati i presupposti dei summenzionati disposti legali,

avvierà nei loro confronti la procedura di restituzione delle prestazioni

legalmente ricevute.

In tal modo, nell'attesa della decisione di restituzione della

Cassa cantonale di compensazione gli eredi potranno evitare di suddividere i

beni del defunto rispettivamente diminuire il valore della "massa ereditaria" tra il momento della

morte e quello in cui il debito della restituzione è esigibile e ancora, se del

caso, accumulare il capitale necessario alla restituzione (Steinauer, op. cit., N. 36 pag. 223 e N.

39.

pag. 224 seg.).

La Cassa deve poi determinare l' "eredità" netta secondo quanto esposto in precedenza.

Considerato che gli eredi legittimi ed istituiti possono

rinunciare entro tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC) alla successione loro devoluta

(art. 566 cpv. 1 CC) - se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, acquista

incondizionatamente l'eredità (art. 571 CC) - e che il termine decorre, per gli

eredi legittimi, dal momento in cui hanno conoscenza della morte del loro

autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della

successione, mentre per gli eredi istituiti dal momento in cui hanno ricevuto

la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda, la Cassa

cantonale di compensazione dovrà considerare tali termini prima di emanare le

sue decisioni.

2.11

Dalla "massa ereditaria" netta che determinerà, l'amministrazione

dedurrà la franchigia di Fr. 40'000.- (art. 16a cpv. 1 LPC) per ottenere l'importo

massimo da restituire dal ricorrente.

Se questo importo è positivo, partendo dal mese in cui è deceduta,

la Cassa scalerà dunque a ritroso le prestazioni complementari annue che l'assicurata

ha legalmente ricevuto.

Considererà quindi Fr. 906.- al mese per luglio, giugno, maggio,

aprile e marzo 2021 conformemente alla decisione del 1° aprile 2021 (doc. 75),

Fr. 693.- per i mesi di febbraio e gennaio 2021 sulla base della comunicazione

del 18 dicembre 2020 (doc. 71). Oltre non può andare (Disp. Trans. del 22 marzo

2019.

cpv. 2).

2.12

In concreto, dal bilancio

intermedio che prevede dunque un importo massimo da restituire pari alla

differenza fra l' "eredità netta"

e la franchigia, la Cassa dedurrà le PC annue (prestazioni complementari e

premio forfettario all'assicurazione malattie) da restituire pari, al massimo,

a Fr. 5'916.-.

Considerato che con la propria decisione Cassa di compensazione ha

stabilito in Fr. 5'223.- le prestazioni complementari da rimborsare, ma che dai

documenti bancari raccolti, risultino, come indicato, attivi dell’asse

ereditario maggiori rispetto a quelli ritenuti dalla Cassa (una "massa ereditaria" lorda di almeno Fr. 56'118,43),

da cui vanno dedotti dapprima i debiti comprovati dal ricorrente (non

correttamente ritenuti dall’amministrazione) e quindi la franchigia di Fr. 40'000.-,

non si può escludere che, con il rinvio degli atti alla Cassa qui ordinato, l'erede

ricorrente possa essere chiamato a un rimborso maggiore rispetto a quello

ordinato.

Si ribadisce che, da gennaio a luglio 2021 compresi, le PC massime

restituibili determinate secondo quanto esposto nelle considerazioni

precedenti, assommano a Fr. 5'916.-, mentre la Cassa, alla luce degli importi

di sostanza considerati, le ha fissate in Fr. 5'223.-, in assenza di una

maggiore disponibilità di "eredità"

per comprendere nella richiesta di restituzione anche gli importi del mese di

gennaio 2021.

2.13

Tuttavia, il TCA prescinde dal

notificare al ricorrente una (possibile) reformatio in pejus, siccome l’importo

della differenza comunque non rilevante, e perché gli accertamenti dell’amministrazione

non hanno considerato gli aspetti relativi al rimborso delle spese di malattia.

A questa Corte non è noto se sussistano spese di malattia da rimborsare da

parte dell’erede rispettivamente se ve ne siano da rimborsare all’erede.

Va poi evidenziato come la

Cassa abbia determinato la cifra del rimborso richiesto all’erede della signora

__________ considerando l’importo di Fr. 906.- (rendita di Fr. 362 e premio

forfettario di Fr. 544) anche per il mese di febbraio 2021, mentre la PC realmente

versata per quel mese era inferiore. Il doc. 75 1/3 precisa in effetti che le

PC assommavano a Fr. 213 mensili sino a fine febbraio 2021 e solo dal 1 marzo

2021.

l’importo della rendita è aumentato a Fr. 362 mensili.

Va poi rilevato come il conteggio delle prestazioni del 2 ottobre

2021.

con cui la Cassa malati dell'assicurata ha fatturato in Fr. 330.- il costo

della degenza in clinica della de cujus nel mese antecedente la sua scomparsa,

trasmesso all'erede il 1° marzo 2022 (doc. A8) per il pagamento, debba essere

preso a carico dalla Cassa cantonale di compensazione. Infatti, ai sensi dell'art.

14.

cpv. 1 lett. g LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione

complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in corso della

partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal. La lamentela di RI 1 relativa

a questa spesa, sorta prima del decesso della mamma, va in ogni modo considerata

quale implicita domanda di rimborso delle spese di malattia, essendo stata

presentata entro quindici mesi dalla fatturazione come previsto dall'art. 7

lett. a LALPC.

L'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, verificherà quindi,

interpellando il ricorrente rispettivamente il curatore laddove necessario, l’ammontare

esatto della successione al momento del decesso della signora __________,

verificherà puntualmente l’importo dei debiti della de cujus deducibili dagli

attivi, verificherà d’intesa con il ricorrente o il curatore se nei 15 mesi

antecedenti la loro fatturazione la beneficiaria di prestazioni complementari

ha sostenuto ulteriori costi di malattia e d'invalidità di cui non è stato

ancora chiesto il rimborso come lascia intendere l'esame del conto bancario

presso la __________, da cui risulta, ad esempio (doc. 83-19/32), che __________

ha rimborsato all'assicurata il 1° luglio 2021 Fr. 34.- e Fr. 612,90 con

riferimento a due fatture e che l'8 luglio 2021 il curatore della de cujus ha

pagato Fr. 850.- all'__________ di __________ cui ha ulteriormente versato (doc.

83-29/32), il 12 ottobre 2021, Fr. 490.- oltre al pagamento di Fr. 350.- versati

alla Clinica __________ di __________. La Cassa eseguirà quindi i suoi conteggi

considerando il tenore dell'art. 16a LPC, ma limitatamente alle prestazioni

riconosciute tra gennaio e luglio 2021 (cpv. 2 della Disp. Trans. del 22 marzo

2019) e sempre tenendo conto dell'eredità residua. Ne discenderà, nella

pratica, una compensazione, almeno parziale, fra le prestazioni percepite

legalmente da restituire dall'erede e le PC dovute dalla Cassa (N. 4740.01

DPC).

Dopo avere verificato l’importo delle spese mediche eventualmente

da rimborsare, rettificato i calcoli considerando i debiti correttamente e gli

importi esatti del proprio credito (PC mese di febbraio), la Cassa di

compensazione accerterà, mediante una formale decisione, l’importo chiesto in

restituzione a norma dell’art. 16a LPC.

2.14

Sulla scorta di quanto precede,

la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione per procedere come descritto

Malgrado l’esito del ricorso, in assenza di patrocinio non sono

riconosciute ripetibili a RI 1. Trattandosi della richiesta di prestazioni

complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 7 marzo

2022 portante sulla restituzione delle PC percepite legalmente da __________ è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché

dapprima proceda agli accertamenti indicati ai considerandi e poi si pronunci

di nuovo sulla restituzione da parte di RI 1 delle prestazioni

complementari percepite legalmente dalla mamma tra il 1° gennaio e il 31 luglio

2021.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti