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Decisione

33.2022.4

Determinare pigione dell'ass.che vive in un appartamento in casa della figlia,che abita al piano di sopra.L'importo mensile pagato per quasi 10 anni alla figlia non va ritenuto quale pigione,ma come c

29 agosto 2022Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove

l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione

formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il

suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone

in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno

2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere

le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61

lett. c LPGA).

Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 al considerando 4.4.2, una violazione non particolarmente

grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando

la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un

rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione

del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la

cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

2.3. Nell'evenienza

concreta, occorre in primo luogo osservare che la decisione su opposizione del

3 marzo 2022 fa erroneamente riferimento, al capitolo sulla legittimazione,

alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, questione che non è per

contro oggetto della decisione formale del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3), che

verte invece sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari di

__________ retroattivamente dal 1° agosto 2020.

L'amministrazione ha in seguito ben indicato che

alla base della rideterminazione del diritto alle PC dell'assicurato v'era la

condivisione dell'abitazione, oltre che con la figlia __________, anche con il

figlio __________, perciò ha emesso il 12 agosto 2021 la decisione di

soppressione della PC dal 1° agosto 2020.

Dopo aver esposto le norme legali e la

giurisprudenza applicabili in ambito di suddivisione della pigione fra più

persone, la Cassa di compensazione ha spiegato che dall'accertamento effettuato

presso il Comune di __________ è emerso che il figlio non era più ivi

domiciliato dal 31 dicembre 2020, perciò la pigione pagata dal genitore andava

suddivisa sulle singole persone che vi abitavano ai sensi dell'art. 16c

OPC-AVS/AI e quindi l'ha computata all'assicurato nella misura di un terzo.

Al di là del fatto che questa conclusione è

parzialmente errata, visto che, semmai, la convivenza del padre con i due figli

doveva essere ritenuta soltanto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e quindi la

pigione in ragione di un terzo doveva essere computata al beneficiario PC solo

per quel periodo, non si può certo concludere che la decisione su opposizione

del 3 marzo 2022 non sia sufficientemente motivata ed esplicita.

Il tema posto alla base del provvedimento impugnato

è quello dell'esistenza o no di un onere locativo a carico dell'assicurato

rispettivamente dell'esistenza o no di una convivenza nel periodo indicato, che

ha influsso sulla determinazione di questa spesa.

La CE ricorrente ha potuto ben comprendere questi

aspetti nonostante le imprecisioni commesse dalla Cassa riferite alle persone

occupanti l'immobile in questione.

Nell'evenienza concreta non si può pertanto ritenere

una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, che non è stata

impedita di impugnare la decisione su opposizione davanti al TCA e di esporre

le sue lamentele sulla determinazione della pigione del de cujus.

Non va dimenticato che il TCA, avendo pieno potere

di esame, può esaminare liberamente i fatti e il diritto e che in questa sede la

ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi ampiamente.

Il Tribunale può quindi entrare nel merito del

ricorso.

2.4. Prima di esaminare il

merito, non si possono comunque non rilevare le numerose inesattezze che la

Cassa cantonale di compensazione ha commesso nella gestione di questo caso.

In effetti, quest'ultima è stata piuttosto imprecisa

nel suo agire.

Dapprima ha emanato la decisione del 12 agosto 2021

indicando che computava "il

valore locativo suddiviso per le persone che coabitano",

senza tuttavia indicare il nome dei conviventi, ma lasciando comunque intendere,

visti gli accertamenti effettuati nel corso del 2020, che potesse trattarsi del

figlio dell'assicurato, __________, oltre alla figlia __________ e

all'interessato.

Poi, con la decisione su opposizione del 3 marzo 2022, la Cassa ha

chiaramente specificato che il terzo convivente era, appunto, il figlio __________.

Tuttavia, sebbene abbia fatto esplicito riferimento allo scritto

del 28 agosto 2020 del Comune di __________, e quindi al fatto che quest'ultimo,

dal 31 dicembre 2020, non risultava più domiciliato in quel comune,

l'amministrazione ha comunque ritenuto che dal 1° agosto 2020 la pigione

dell'assicurato dovesse essere ripartita su tre teste, ovvero il beneficiario di

PC e i suoi due figli, e quindi anche dal 1° gennaio 2021.

A seguito del ricorso, con la risposta di causa del 22 aprile 2022

la Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, "contrariamente a quanto indicato nel provvedimento

contestato, il computo di un terzo del valore locativo e del forfait per le

spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) è stato applicato in quanto l'intera

proprietà nella quale abitava il signor fu __________ era occupata anche dalla

figlia __________ e dal genero __________ e non dal figlio __________, per il

quale già si conoscevano le particolarità del suo soggiorno." (doc.

VIII punto 3 pag. 2 e seg.).

Sempre nella risposta di causa, dopo avere preso atto della

situazione edificatoria dell'abitazione in cui viveva l'assicurato, la Cassa di

compensazione ha modificato la sua motivazione. Essa ha infatti ritenuto che "il defunto abitava solo in un appartamento

completamente indipendente e pertanto dev'essere conteggiato il rispettivo

costo di locazione (esclusivo dell'abitazione occupata) senza ripartizione

alcuna.". Ha quindi stabilito detto importo sulla base del valore

locativo dell'intero immobile di proprietà della figlia, ripartito in base ai

metri quadrati che l'assicurato occupava.

Nelle osservazioni che sono seguite il 10 maggio 2022, la Cassa ha

infine precisato che non era possibile considerare l'importo di Fr. 550.- a

titolo di pigione.

Un simile agire da parte dell'amministrazione va sicuramente

biasimato, siccome superficiale e disattento alle risultanze delle verifiche

poste in atto che, peraltro, avrebbero potuto e dovuto essere sin da subito più

specifiche e precise. La Cassa avrebbe infatti dovuto esigere dall'assicurato delle

risposte più complete e dettagliate e la produzione di documentazione adeguata

(foto, planimetrie), affinché il quadro della sua situazione abitativa fosse

chiarito se non già dal 2015, alla richiesta delle prestazioni complementari, almeno

nel 2019 con la prima revisione.

nel merito

2.5. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. Il

22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche

della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto

applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica

delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di

diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;

DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;

STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di

fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009

del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del

cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione

complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare

annua.

In concreto, l'attribuzione di prestazioni

complementari concerne gli anni dal 2020 al 2021 e poiché il 18 dicembre 2020

(doc. 41) e il 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa di compensazione, conformemente alle predette Disposizioni

transitorie, ha già effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del

vecchio (doc. 43) e del nuovo diritto (doc. 42), ed è risultata una situazione

più favorevole secondo il vecchio diritto, ha emesso la decisione formale del

12 agosto 2021 sulla base delle norme legali in essere fino al 31 dicembre

2020.

Di principio, dunque, per il diritto alle PC

non fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019.

2.7. Oggetto del contendere è sapere quale

importo computare a __________ a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1° agosto 2020.

La decisione su opposizione ha considerato che il valore locativo

dell'intero immobile in cui viveva l'assicurato, di proprietà della figlia __________

(Fr. 11'269.-), andava sommato al forfait per i costi di riscaldamento (Fr.

1'680.-) e dal totale (Fr. 12'949.-) ha dedotto due terzi (Fr. 8'632.-), ovvero

le quote parti dei due figli non considerati nel calcolo PC del padre ai sensi

dell'art. 16c OPC-AVS/AI. La pigione computata ammontava perciò così a Fr.

4'317.-.

Anche ritenendo che il terzo convivente non fosse il figlio __________,

ma il genero __________, la situazione del beneficiario di PC non è mutata: la

Considerandi

pigione è stata divisa su tre teste.

Sennonché, prodotte, a richiesta del giudice delegato, al fine di

capire la suddivisione degli spazi con la figlia, ed eventuali terze persone, le

fotografie e le planimetrie dell'immobile in cui abitava l'assicurato, è emerso

che, a tutti gli effetti, egli viveva in un appartamento totalmente

indipendente, con proprie spese (di elettricità, di responsabilità civile, ecc.,

doc. A7), separato da quello del figlia, che era ubicato al piano superiore

(docc. A5 e A6).

Di fronte alla prova documentale che l'interessato viveva da solo e

che non condivideva la sua abitazione né con la figlia né con il figlio o il

genero, è corretto che la Cassa di compensazione ha rivisto la sua precedente decisione

e che con la risposta di causa ha proposto di conteggiare al defunto il costo

della sua locazione senza ripartirla su più persone ai sensi dell'art. 16c

OPC-AVS/AI.

2.8

La Cassa di compensazione ha affermato,

nella risposta, che la pigione ascrivibile all'assicurato doveva essere

computata sulla base del valore locativo, visto che non era stata concordata

una regolare pigione quale costo della locazione fra padre e figlia.

L'amministrazione si è così basata sul valore locativo di Fr.

11'269.- (doc. 64) dell'intera proprietà di __________ per stabilire

proporzionalmente, in base ai metri quadrati di ciascun appartamento, il valore

locativo dell'unità abitativa occupata dall'assicurato. Sulla scorta della

planimetria prodotta agli atti (doc. A5), la Cassa ha dunque calcolato una

superficie di 54 mq per l'appartamento al piano terra e una di 120 mq per

l'appartamento duplex ai piani superiori, per un totale di 174 mq e ha quindi concluso

che il valore locativo dell'appartamento nel quale abitava __________

corrispondeva a un terzo del valore locativo dell'intero fondo di proprietà

della figlia e meglio a Fr. 3'756.-.

Anche aggiungendo a tale importo l'intero forfait di Fr. 1'680.-

per le spese di riscaldamento, a dire della Cassa con una locazione di Fr.

5'436.- l'assicurato non avrebbe avuto comunque diritto alle PC, poiché vi

sarebbe ancora un'eccedenza di reddito (docc. VIII/4 e VIII/5), seppure

inferiore a quanto ritenuto nella decisione del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3) di

soppressione del diritto che considerava una locazione di Fr. 4'317.- ([Fr.

11'269 + Fr. 1'680] - [Fr. 11'269 + Fr. 1'680] x 2/3).

Per l'amministrazione, nemmeno va considerato l'ammontare di Fr.

550.

- a titolo di pigione, giacché l'interessato non ha mai dichiarato di

versare alla figlia tale importo a questo scopo, ma per vitto, abbigliamento,

pulizie, acquisti diversi da parte della figlia nella cui casa, invece, viveva

gratuitamente, tanto che fra le parti non è stato stipulato un contratto di

locazione.

Secondo la ricorrente, invece, quale pigione va considerato

l'importo di Fr. 550.- regolarmente versato mensilmente per oltre 14 anni dal

de cujus alla proprietaria dell'immobile con questa specifica causale. L'assenza

di un contratto di locazione non inficerebbe la validità di questi versamenti,

comprovati dal 1° gennaio 2013 dagli estratti bancari (docc. A8 e XXIV/1).

Non resta che determinare se detta cifra debba essere ritenuta

quale pigione per l'occupazione al piano terra dell'immobile di proprietà della

figlia oppure quali altre spese (pulizie, pasti, bucati, abbigliamento,

acquisti diversi, ecc.) prestate da quest'ultima, che tuttavia non sono riconosciute

dalla LPC.

2.9

Allo scopo di verificare se aveva

indicato dove viveva e quanto pagava di pigione, il 22 maggio 2022 (doc. XIV)

il giudice delegato ha richiamato dall'Ufficio di tassazione di __________ la

sola prima pagina delle dichiarazioni di imposta del defunto assicurato relative

agli anni dal 2013 al 2020.

Dalla documentazione pervenuta al TCA il 7 giugno 2022 (doc. XVIII/1-8)

risultano le seguenti indicazioni manoscritte:

se

abita in casa di affitto: Generalità e indirizzo

pigione

annua (senza del proprietario dello

spese

accessorie) Fr. stabile:

IC 2013 con

la figlia

IC 2014 ---- con

la figlia

__________

IC 2015 (con

la figlia) __________(figlia)

IC 2016 abito

con la figlia __________

casa

unifamiliare

IC 2017 (500.-

Chf x spese diverse) abito con la figlia

__________

IC 2018 500.-

mensili (con la figlia) __________ -

__________

IC 2019 0 Presso

Figlia-__________

__________

IC 2020 con

la figlia __________

La Cassa non ha formulato considerazioni al riguardo (doc. XXII),

mentre la Comunione ereditaria, in risposta, ha prodotto l'elenco degli

accrediti di Fr. 550.- che l'assicurato ha effettuato sul conto della figlia a

partire dal 1° gennaio 2013 fino al mese di settembre 2021. Dalla tabella

allestita dall'istituto di credito risulta la causale "affitto"

soltanto a partire dal mese di settembre 2016 e per ogni pagamento viene

specificato il mese e l'anno a cui si riferisce la pigione.

2.10

Sulla scorta della nuova

documentazione acquisita dal Tribunale, si deve concludere che il versamento di

Fr. 550.- al mese effettuato da __________ non deve essere considerato quale

pigione, ma come controprestazione per dei servizi resi dalla figlia di cui egli

ha beneficiato. Tuttavia, queste spese sono già comprese nel fabbisogno vitale

riconosciuto dalla LPC e non possono dunque essere considerate come ulteriori

spese.

La tesi dell'insorgente non può dunque essere tutelata.

Se è vero, così come risulta dall'elenco approntato dalla banca il

5.

luglio 2022 (doc. XXIV/1), che il beneficiario PC versava ogni mese sul conto

privato della figlia l'importo di Fr. 550.- sin dal gennaio 2013, e che dal

mese di settembre 2016 il motivo di questo pagamento era l'affitto, tuttavia

questa circostanza non è corroborata da altri atti all'incarto.

In effetti, né l'assicurato ha mai dichiarato alla Cassa cantonale

di compensazione di sostenere la spesa per la pigione, né la figlia, sua

locatrice, ha mai dichiarato fiscalmente questa entrata a tale titolo.

Sin dalla domanda di prestazioni complementari presentata nel

2015, l'assicurato ha sempre espressamente negato di pagare una pigione per

l'alloggio, indicando che l'utilizzo dell'abitazione in cui viveva avveniva a

titolo gratuito. Egli ha invece dichiarato che pagava una "pensione"

di Fr. 550.- al mese e a tal fine ha specificato quanto segue nelle

osservazioni (domanda n. 62): "CHF 550.-

(mensile) l'importo indicato al pto. 57 concerne il versamento alla figlia __________

- che abita al piano superiore - x pasti, pulizie, lavatrice, stiro - acquisti

diversi (abbigliamento e diversi)".

Nel primo formulario di revisione delle prestazioni complementari

sottoscritto dall'interessato il 19 gennaio 2019 (doc. 26-1/6), quest'ultimo ha

lasciato in bianco la domanda relativa all'importo della pigione annua lorda,

mentre ha precisato che viveva con la figlia, a cui rimborsava Fr. 550.- al

mese.

Di simile tenore anche la seconda revisione periodica, firmata il

15.

aprile 2021 (doc. 48-1/5) dall'assicurato, in cui alla domanda n. 13

relativa all'abitazione risulta la seguente precisazione manoscritta: "in casa della figlia corrispondo a Fr. 550.-.- mensili

(senza vitto - la cena la consumo con lei)".

A livello fiscale, come visto, dal 2013 al 2020 non risulta che

l'assicurato abbia pagato una pigione per la sua abitazione. Egli ha sempre

specificato che abitava "con la figlia",

indicandone poi il nome e il cognome. Per due anni ha poi espressamente

dichiarato che non pagava alcuna pigione (IC 2014 e IC 2019) e per altri due

anni di contribuzione ha scritto la cifra di Fr. 500.-: per l'IC 2017 ha

precisato che valeva per spese diverse, mentre per l'IC 2018 ha indicato

trattarsi di un importo mensile.

Anche dall'esame delle dichiarazioni di imposta di __________ si

deve concludere diversamente da quanto ha sostenuto la Comunione ereditaria.

In effetti, nessuna delle dichiarazioni della figlia

dell'assicurato relative ai suoi immobili (Modulo 7) contempla un affitto quale

reddito degli immobili.

La IC 2013 (doc. 9), che la Cassa ha richiamato direttamente

dall'Ufficio di tassazione, riferisce che l'immobile è destinato ad uso proprio

ed è un immobile unifamiliare. Inoltre, il suo valore di stima dichiarato dalla

contribuente è di Fr. 92'137.- e il valore locativo di Fr. 5'307.-. Il primo

importo è stato corretto dall'autorità fiscale in Fr. 197'573.-, il secondo in

Fr. 11'350.-.

La IC 2018, che la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre, è

costituita da due Moduli 7, essendo la figlia del beneficiario PC proprietaria

di due particelle, contigue, che però costituiscono fisicamente un solo

immobile. Entrambi i fondi specificano che l'immobile è destinato a uso proprio

e che si tratta di un immobile plurifamiliare. La part. n. 439 (doc. 35-3/3) ha

un valore di stima di Fr. 102'322.-, la part. n. 440 (doc. 35-1/3) di Fr.

119'322.-. Nessuno dei due Moduli indica però né che il rispettivo fondo costituisce

l'abitazione primaria di __________ e del marito, e quindi qual è il suo valore

locativo, né che dà un reddito sotto forma di affitto, e dunque non è stato

scritto il nome di alcun conduttore e nemmeno, perciò, dell'assicurato.

Il TCA rileva che dall'accertamento effettuato dalla Cassa nel

mese di aprile 2022 (doc. 64) direttamente presso l'autorità fiscale per

conoscere il valore locativo delle partt. n. 439 e n. 440 RFD di __________, risultano

gli importi di Fr. 5'307,30 rispettivamente di Fr. 5'962,50.

2.11

Dalle circostanze fattuali esposte

risulta dunque che vi sono tre elementi a favore dell'assenza del pagamento di

una pigione da parte dell'assicurato, mentre uno soltanto sembra corroborare la

tesi della ricorrente.

La richiesta di prestazioni complementari, le due revisioni

periodiche e le dichiarazioni di imposta dell'assicurato e della figlia -

peraltro, paragonando la scrittura di questi documenti, sembra che siano stati tutti

compilati da __________ e soltanto firmati dall'interessato -, portano a

concludere che, sostanzialmente, il versamento di Fr. 550.- non era

dovuto quale controprestazione per la locazione dell'appartamento al piano

terra nella casa di proprietà della figlia.

Il fatto che, formalmente, l'assicurato abbia versato per anni

tale importo sul conto corrente della figlia con la causale "affitto",

si scontra, nella realtà delle cose, con gli esposti elementi, che comprovano, invece,

una differente situazione e non è dunque decisivo in base al principio della

verosimiglianza preponderante che regola la valutazione delle prove nella

procedura delle assicurazioni sociali quale quella in esame.

L'importo mensile di Fr. 550.- non può quindi essere riconosciuto

quale spesa per la locazione, ma va qualificato quale rimborso per i servizi

che la figlia gli prestava, come preparare i pasti, fare le pulizie, il bucato,

stirare, comprare i vestiti e altri beni. Queste spese, non specificatamente previste

dall'art. 10 LPC - le spese riconosciute dall'art. 10 LPC sono elencate in modo

esaustivo nella legge (DTF 147 V 441 consid. 3.3; SVR 2011 EL Nr. 2; STCA 33.2019.20

dell'11 marzo 2020; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017) -, vanno coperte con

il fabbisogno vitale previsto dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC (Fr. 19'450.- nel

2020.

e Fr. 19'610.- nel 2021).

2.12

Non potendo dunque computare

all'assicurato quale spesa riconosciuta una pigione ai sensi dell'art. 10 cpv.

1.

lett. b LPC, va considerato il valore locativo dell'immobile in cui viveva.

In assenza di uno specifico valore di reddito dell'immobile

riferito al solo piano terra - come visto, anche l'Ufficio di tassazione ha

confermato un unico valore per gli immobili eretti sulle partt. nn. 439 e 440

RFD di __________, siccome ritenuti una casa unifamiliare -, la scrivente Corte

fa propria la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione nella sua

risposta, ovvero di determinare il valore locativo in proporzione alla

superficie abitativa occupata dall'interessato.

Considerato che egli abitava al pianterreno di 54 mq netti di

superficie, mentre i due piani superiori, ciascuno di pari metratura (esclusi i

muri perimetrali) (doc. A5), erano occupati dalla figlia e dal di lei marito,

il valore locativo dei due fondi (Fr. 5'307,30 + Fr 5'962,50) di Fr. 11'269,80,

su cui è situata la casa in cui abitava anche il beneficiario PC, va quindi attribuito

in ragione di un terzo a __________.

Ne discende che quale locazione si deve ritenere l'importo di Fr.

3'756,60, a cui va aggiunto il forfait di Fr. 1'680.- per le spese di

riscaldamento, per una spesa riconosciuta di Fr. 5'436.-, così come

risulta dai fogli di calcoli elaborati il 20 aprile 2022 (docc. VIII/4 e

VIII/5) dalla Cassa e annessi alla risposta di causa.

Tenendo conto di questo importo per la locazione, risulta che dal

1° agosto 2020 l'assicurato presentava comunque un'eccedenza di redditi (Fr.

1'305.-), perciò il diritto alle PC gli andava rifiutato.

La richiesta della ricorrente di ritenere, come stabilito nella

decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) emessa secondo il vecchio diritto LPC, un

affitto di Fr. 5'635.- (Fr. 11'269 [valore locativo]: 2) e di aggiungervi il

forfait di Fr. 1'680.- per i costi di riscaldamento (art. 16a OPC-AVS/AI), per

una spesa totale riconosciuta di Fr. 7'315.-, non può invece essere accolta. Tale

soluzione, che l'insorgente ha chiesto di tutelare, si basava, erroneamente,

sulla condivisione dell'abitazione da parte dell'assicurato con la figlia,

circostanza che, invece, come visto, sin dall'inizio del diritto alle PC non

rispecchiava la realtà.

Questo calcolo dava il diritto all'interessato al pagamento del

solo premio di cassa malati.

Per contro, la decisione del 12 agosto 2021, contro cui

l'assicurato si è opposto rispettivamente la decisione su opposizione del 3

marzo 2022, contro cui la RI 1 ha formulato ricorso, hanno stabilito che egli

non aveva più a diritto alle prestazioni e perciò anche al premio forfettario

dell'assicurazione malattia.

Entrambe hanno infatti considerato per la locazione un importo

inferiore, pari a Fr. 4'317.- ([valore locativo + spese forfettarie di

riscaldamento] ripartito su tre teste), con conseguente diminuzione delle spese

riconosciute e formazione di eccedenza di redditi computabili che, giusta

l'art. 9 cpv. 1 LPC a contrario, porta al rifiuto delle prestazioni

complementari.

2.13

Stante quanto precede, il ricorso

deve essere respinto e la decisione impugnata riformata come alle considerazioni

esposte.

Portando il ricorso sul diritto

alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare

delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti