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Decisione

33.2022.4

Determinare pigione dell'ass.che vive in un appartamento in casa della figlia,che abita al piano di sopra.L'importo mensile pagato per quasi 10 anni alla figlia non va ritenuto quale pigione,ma come controprestazione per i servizi resi dalla figlia.Pigione:valorelocativo casa riportato su mq suo app

29 agosto 2022Italiano42 min

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.4

TB

Lugano

29 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel febbraio 2015 (doc. 1) __________,

1935, ha chiesto le prestazioni complementari all'AVS, dichiarando che viveva gratuitamente

presso la figlia __________ (risposta n. 55), ma che pagava una pensione di Fr.

550.- al mese (risposta n. 57) per "pasti,

pulizie, lavatrice, stiro - acquisti diversi (abbigliamento e diversi)"

(risposta n. 62).

1.2. Il 10 febbraio 2015 (doc. 3) la

Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato, se viveva in casa

di proprietà di parenti, di produrre un documento ufficiale dal quale si

rilevasse il valore locativo oppure, se viveva in affitto, la copia del

contratto di locazione delle persone che lo ospitavano; in ogni caso, di

specificare il numero di persone che coabitavano nell'appartamento e se

l'immobile in cui risiedeva era costituito da due alloggi distinti o se si

trattava di una casa unifamiliare e di un'economia domestica unica.

1.3. Una decina di giorni dopo (doc. 6)

la figlia __________ ha trasmesso alla Cassa, per conto del padre, copia della

sua personale decisione di tassazione 2013 e ha precisato che "(la figlia che abita nella stessa casa, con entrate

separate, per mancanza di spazio non è stato possibile creare una scala interna

per accedere al piano terra dove alloggia mio papà)".

1.4. Il 24 febbraio 2015 (doc. 7)

l'amministrazione ha chiesto al richiedente le PC di indicare i dati personali

di tutte le persone che coabitavano nella sua economia domestica al piano terra

e ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione il modulo 7 relativo agli

immobili di __________ nel 2013 (doc. 8), da cui risultava un valore locativo,

corretto dall'autorità fiscale, di Fr. 11'350.- in luogo dei dichiarati Fr.

5'307.- (doc. 9).

Il richiedente le prestazioni complementari ha precisato il 2

marzo 2015 (doc. 10) di abitare da solo nell'appartamento al piano terra,

costituito da un locale che fungeva da cucina e sala, una camera da letto e un

gabinetto con wc e doccia.

1.5. Con decisione del 23 marzo 2015

(doc. 13) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso dal 1° febbraio 2015

a __________ una prestazione complementare limitata al pagamento del premio di

cassa malati.

Sia per quell'anno (doc. 14) sia per gli anni 2016 (doc. 17), 2017

(doc. 19), 2018 (doc. 21) e 2019 (doc. 23), dove la PC concessa era la stessa,

l'amministrazione ha computato fra le spese riconosciute una locazione di Fr.

7'315.-, costituita da un affitto di Fr. 5'635.- e da costi di riscaldamento

forfettari di Fr. 1'680.-.

1.6. Nel questionario relativo alla

revisione delle prestazioni complementari per l'anno 2019, alla domanda n. 12

su quante persone vivono nella stessa economia domestica il 19 gennaio 2019 (doc.

26-2/6) l'assicurato ha risposto "__________

- domiciliato)".

Alla domanda seguente di specificare la pigione annua lorda

l'assicurato non ha indicato alcuna cifra, mentre al quesito se abita presso

parenti, terze persone o istituto, di indicare l'ammontare dell'affitto o del

valore locativo, egli ha "aggiunto" un'altra possibilità di risposta:

"ý con la figlia __________ (rimborso Fr. 550.- mensili)"

(doc. 26-2/6).

1.7. L'11 dicembre 2019 (doc. 28) la

Cassa di compensazione ha domandato all'assicurato il modulo 7 relativo agli

immobili della dichiarazione fiscale della figlia per potere desumere il valore

dell'appartamento in cui viveva, una dichiarazione del controllo abitanti

attestante il numero di persone che coabitavano nell'appartamento e, nel caso

il figlio avesse unicamente il domicilio, un documento dal quale si rilevasse

dove viveva e quanti giorni si fermava presso di lui.

1.8. Il 16 dicembre 2020 (doc. 29)

l'amministrazione ha confermato il diritto dell'assicurato al pagamento del solo

premio forfettario dell'assicurazione malattia computando, come in passato,

delle spese di locazione di Fr. 7'315.- (Fr. 5'635 + Fr. 1'680).

1.9. L'assicurato ha trasmesso alla

Cassa a metà febbraio 2020 (doc. 31-3/7) una parte di quanto richiestogli e nell'allegato

scritto del 20 gennaio 2020 (doc. 31-4/7) ha precisato che "abito nella stessa casa di mia figlia, con l'entrata

separata, do un contributo mensile di CHF 550.- per tutto ciò che comprende

pasti inclusi e alloggio ed in caso di vestiario" e che "Per quanto concerne mio figlio, ha mantenuto il

domicilio in __________ presso il mio indirizzo in quanto lavora per le strade

cantonali nella zona del __________. Soggiorna per poche ore notturne, durante

il servizio di picchetto ed in caso di nevicate. Non divide nessuna spesa.".

1.10. Ad inizio marzo 2020 (doc. 35) sono pervenuti

alla Cassa due moduli 7 relativi agli immobili detenuti nel 2018 dalla figlia

dell'interessato, tuttavia non recanti l'importo del valore locativo

dell'appartamento in cui viveva, perciò il 9 aprile 2020 (doc. 36) la Cassa gli

ha chiesto una dichiarazione del competente Ufficio di tassazione che

attestasse tale valore.

Il 28 aprile 2020 (doc. 38) __________ ha scritto alla Cassa di

avere un valore unico dell'abitazione e di non essere in grado di scinderlo nei

due appartamenti; inoltre, ha riconfermato che "praticamente mio papà abita nella nostra stessa casa con entrata

indipendente. Non ha un contratto di locazione, come già menzionato in passato

e rimborsa la cifra di chf 550.- al mese.".

1.11. Alla richiesta del 20 maggio 2020

(doc. 37) di farle avere una dichiarazione del controllo abitanti che

attestasse da quando il figlio __________ condivideva la sua economia

domestica, alla Cassa è pervenuto il seguente scritto del 28 agosto 2020 (doc. A2)

dell'Agenzia comunale AVS del Comune di __________:

" dando

seguito all'accertamento in corso concernente l'interessato citato a margine,

vi comunichiamo quanto segue:

·

dai nostri controlli risulta che l'interessato vive in un piccolo

appartamentino di pochi metri quadrati, nello stabile di proprietà della

figlia, signora __________;

·

è stato appurato che il figlio __________, non risiede

fisicamente con il papà, in quanto non vi è lo spazio materiale sufficiente;

·

il signor __________, soggiorna prevalentemente dalla sua

compagna in un altro Comune e, a causa dell'attività lavorativa che svolge

(Responsabile della manutenzione delle strade per la zona del __________)

alcune notti dorme presso il rustico di sua proprietà sito nell'__________,

oppure proprio dal genitore, approfittando così di stare in sua compagnia e nel

contempo di essere reperibile sul territorio per ogni evenienza.".

1.12. Il 18 dicembre 2020 (doc. 41)

l'amministrazione, in applicazione del diritto vigente in quel momento, ha concesso

all'assicurato il pagamento del premio dell'assicurazione malattia per il 2021,

considerando sempre una spesa per la locazione di Fr. 7'315.-.

Con decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa ha confermato

questo diritto.

1.13. Nel formulario di revisione

periodica compilato il 15 aprile 2021 (doc. 48-2/5), alla domanda n. 12 se

aveva un'economia domestica propria l'assicurato ha risposto affermativamente,

così pure se vi vivevano altre persone, precisando "vedi scritto del 28.06.2020 allegato".

Alla domanda n. 13 ha crociato la risposta secondo cui viveva presso parenti e

a mano ha aggiunto "in casa della figlia

corrispondo a Fr. 550.- mensili (senza vitto - la cena la consumo con lei)".

1.14. Con decisione del 12 agosto 2021

(doc. VIII/3) la Cassa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurato conteggiando un affitto di Fr. 11'269.- e i costi di

riscaldamento forfettari di Fr. 1'680.-, deducendo poi la quota dell'inquilino

di Fr. 8'632.-, per computare una spesa per la locazione di Fr. 4'317.-.

Ciò ha comportato che i redditi computabili erano superiori alle

spese riconosciute e ha quindi rifiutato la prestazione complementare dal 1°

agosto 2020 e dal 1° gennaio 2021.

La decisione precisa quanto segue:

" In seguito

alla revisione periodica le prestazioni complementari devono essere

ricalcolate.

Decisione emessa a seguito del computo del valore locativo

suddiviso per le persone che coabitano; non è possibile tenere da conto

l'ammontare da lei pagato quale partecipazione in quanto non giustificato. A

seguito del rifiuto della PC, la invitiamo a voler presentare entro 15 giorni

domanda di riduzione del premio dell'assicurazione malattie (sussidio).".

1.15. Il 28 agosto 2021 (doc. VIII/2)

l'assicurato si è opposto a questa decisione chiedendo di emettere un nuovo

calcolo, giacché il figlio __________ risultava "partito dall'__________ al comune di __________. Pertanto nella voce quota "coinquilino" è da

stralciare.".

La Cassa di compensazione gli ha quindi chiesto una dichiarazione

del controllo abitanti attestante la composizione dell'economia domestica (doc.

55).

1.16. Il __________ settembre 2021

l'assicurato è deceduto (docc. 56-58).

1.17. Il 3 gennaio 2022 (doc. 60) la

figlia del de cujus ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione del Comune di __________,

che ha attestato che __________ non era più domiciliato in quel comune dal 31

dicembre 2020.

1.18. Con decisione su opposizione del 3

marzo 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione, rilevando che, in occasione della revisione periodica per l'anno

2019, è emerso che l'opponente condivideva l'appartamento, oltre che con la

figlia __________, anche con il figlio __________. Non avendola tempestivamente

informata di questo cambiamento, la Cassa ha emanato una decisione di soppressione

della PC dal 1° agosto 2020.

Dopo avere esposto le norme e la giurisprudenza che regolano la

condivisione di spazi abitativi con persone escluse dal calcolo della PC,

l'amministrazione ha fatto riferimento alla dichiarazione dell'assicurato e a

quella del Comune di __________ in merito al domicilio rispettivamente alla partenza

del figlio __________ dal 31 dicembre 2020 e ha tratto la seguente conclusione:

"ciò significa che la pigione pagata dal

genitore sia suddivisa sulle singole persone che vi abitano, ma che le parti di

pigione delle persone escluse dal calcolo PC non siano prese in considerazione

nel calcolo della prestazione complementare annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Pertanto, la pigione pagata dall'opponente deve essergli computata nella misura

di un terzo, ossia è considerata soltanto limitatamente alla persona che non è

esclusa dal calcolo PC, come, in specie, unicamente l'opponente (STCA

33.2013.10 del 6 giugno 2014). La quota parte dei figli (due terzi) deve essere

dunque dedotta dalla pigione totale annua." (pag. 4).

1.19. Il 21 marzo 2022 (doc. I) la RI 1,

patrocinata dall'avv. dott. RA 1, si è aggravata al TCA chiedendo, in via

principale, di annullare la decisione su opposizione e di confermare la

decisione del 29 marzo 2021 riconoscendole la prestazione complementare fino al

decesso dell'assicurato; in via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti

alla Cassa per emettere una nuova decisione che confermi la prestazione

complementare (pagamento del premio LAMal) riconosciuta a __________ con

decisione del 29 marzo 2021.

La ricorrente ha criticato che la decisione impugnata si fonda su

fatti non corrispondenti alla realtà, siccome il defunto non viveva con i figli

__________ e __________, ma in un piccolo appartamento di pochi metri quadrati

di proprietà della figlia (doc. A2), la quale, però, abitava al piano superiore

dell'abitazione plurifamiliare. Il figlio, invece, quando si fermava in paese

per la notte, non soggiornava presso il padre, ma nel suo rustico o dalla

sorella, visto che nell'abitazione del de cujus non v'era spazio per

accoglierlo per la notte. Ciò smentisce quanto ritenuto dalla Cassa, che ha

arbitrariamente ignorato i contenuti della dichiarazione del Comune del 28

agosto 2020.

Il fatto che __________ sia stato domiciliato fino al 31 dicembre

2020 nel Comune di __________ non significa che egli vivesse presso il padre;

la Cassa ha tratto arbitrariamente questa conclusione e ha erroneamente

ritenuto che la pigione dovesse essere computata all'assicurato in ragione di

un terzo.

1.20. Il 29 marzo 2022 (doc. IV) il

giudice delegato ha chiesto alla ricorrente di produrre copia della planimetria

dell'immobile di proprietà di __________ da cui si evinca l'esistenza di più

unità abitative, delle fotografie dell'appartamento del de cujus e dell'accesso

indipendente e la suddivisione delle spese di elettricità e riscaldamento tra

la proprietaria e l'assicurato.

La documentazione domandata è pervenuta al TCA il 4 aprile 2022

(docc. A5-A7) ed è stata trasmessa alla Cassa (doc. VII).

1.21. Nella risposta del 22 aprile 2022

(doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il

ricorso.

L'amministrazione ha precisato che, contrariamente a quanto

indicato nella decisione su opposizione, il computo di un terzo del valore

locativo e del forfait per le spese accessorie è stato applicato poiché

l'assicurato abitava nella proprietà che era occupata dalla figlia __________ e

dal genero __________ e non dal figlio __________.

Inoltre, dopo avere esaminato le motivazioni addotte nel ricorso,

la planimetria, le fotografie e i giustificativi di spese prodotti, la Cassa ha

concluso che __________ vivesse da solo in un appartamento completamente

indipendente. Pertanto, doveva essergli conteggiato il rispettivo costo di

locazione, senza alcuna ripartizione ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI.

Considerato che fra l'inquilino e la proprietaria non è stata concordata una

regolare pigione, quale costo della locazione va ritenuto il valore locativo

dell'alloggio (N. 3231.05 DPC), determinato in base alla superficie

dell'edificio occupata dall'assicurato. Considerata una superficie complessiva di

174 mq della proprietà della figlia, di cui 54 mq adibiti ad alloggio per

l'assicurato, la Cassa ha concluso che il valore locativo dell'appartamento in

cui viveva il de cujus corrispondesse a un terzo del valore locativo

dell'intero fondo di proprietà della figlia, ossia a Fr. 3'756.- (Fr. 11'269 :

3).

Ad ogni modo, quand'anche si computasse questo valore locativo,

oltre al forfait per le spese accessorie, l'assicurato non avrebbe comunque avuto

diritto alle prestazioni complementari essendovi sempre un'eccedenza di redditi

(docc. VIII/4 e VIII/5).

Infine, l'amministrazione ha osservato che la decisione del 29

marzo 2021 che la ricorrente ha chiesto di ripristinare non è corretta, in

quanto il valore locativo che è stato conteggiato corrisponde alla metà (Fr.

5'635.-) del valore locativo del fondo comprensivo dei due appartamenti (Fr.

11'269.-, doc. 63) e non quindi al valore corretto del solo appartamento

occupato dall'interessato, notevolmente più piccolo rispetto alla parte abitata

dalla figlia e dal genero.

1.22. L'insorgente ha prodotto i

giustificativi bancari dei bonifici mensili di Fr. 550.- effettuati dal defunto

assicurato alla figlia da aprile 2020 a settembre 2021 (doc. A8) e ha

contestato che fra inquilino e proprietaria non sia stata concordata una

pigione, che invece il primo ha versato alla locataria per oltre 14 anni e che

peraltro è un importo "di favore e molto

contenuto". La ricorrente ha evidenziato che fino ad oggi questo

aspetto non era mai stato contestato da parte della Cassa di compensazione.

Inoltre, la RI 1 ha rilevato che l'amministrazione persevera

nell'arbitrarietà, visto che solo con la risposta, dopo ben due decisioni, ha

affermato che la terza persona considerata quale occupante dell'immobile di

proprietà della figlia è suo marito e non il di lei fratello.

La ricorrente ha dunque chiesto di statuire come indicato nel suo

ricorso.

1.23. Il 10 maggio 2022 (doc. XII) la

Cassa di compensazione ha affermato che non è sufficiente mostrare che

un'ipotetica pigione è stata versata per chiedere che la stessa sia computata

nel calcolo delle prestazioni complementari di un richiedente.

Riferendosi alla STCA 33.2013.5 del 18 dicembre 2013, la Cassa ha

considerato che nessun contratto di locazione le è mai stato notificato, che nel

formulario di richiesta delle PC del 2015 l'assicurato ha indicato di vivere

gratuitamente nell'immobile della figlia, che poco dopo egli ha trasmesso alla

Cassa la notifica di tassazione 2013 della figlia da cui si poteva desumere il

valore locativo dell'immobile di __________, confermato dall'Ufficio di

tassazione il 3 marzo 2015, dichiarato con riferimento al fondo in assenza

della pretesa locazione che il 24 gennaio 2020 l'assicurato ha affermato di

versare alla figlia. Il contributo mensile di Fr. 550.-, comprensivo di vitto e

vestiario, non rappresenta la pigione, non dichiarata fiscalmente (doc. 35). Di

conseguenza, il versamento di Fr. 550.- al mese, comprensivo di vitto e

vestiario, non oggetto di un contratto di locazione e mai dichiarato a livello

fiscale, non può essere considerato nel calcolo delle PC del de cujus.

L'amministrazione ha comunque precisato che non vi sarebbero

neppure le condizioni per computare l'intero importo di Fr. 550.-, giacché tale

ammontare comprende pure i pasti e il vestiario, che non sono riconosciuti in ambito

di PC. Se la parte destinata alla pigione fosse sconosciuta si dovrebbe

computare un terzo delle spese di "pensione" versate a un'altra

persona, a meno che questa non sia un parente stretto (N. 3237.01 DPC). Un

eventuale terzo di Fr. 6'660.- non sarebbe quindi sufficiente per concedere a __________

le prestazioni.

1.24. Il 23 maggio 2022 (doc. XIV) la

ricorrente ha ribadito l'arbitrarietà delle considerazioni della Cassa, che

anziché riconoscere l'errore commesso tenta di conferire correttezza alla decisione

su opposizione, sebbene essa abbia giustificato la soppressione del diritto

alle PC con il fatto che l'interessato viveva con i due figli.

Quando l'insorgente ha smentito questa conclusione la Cassa ha

addotto che la terza persona convivente non era il figlio, ma il marito della

figlia. Ciò, sebbene dagli atti risulti chiaramente che lo stabile è diviso in

due unità abitative distinte e che l'assicurato viveva, da solo, nel suo

appartamento.

Anche il pagamento della pigione, che non era mai stato messo in

dubbio, è stato oggetto di contestazione solo ora da parte dell'amministrazione,

così come l'esistenza di un contratto di locazione, che come tale non necessita

la forma scritta.

La ricorrente ha inoltre rilevato che pure di fronte al regolare

pagamento mensile di Fr. 550.- direttamente sul conto relativo al debito

ipotecario concernente l'immobile della figlia, giustificato da bonifici

bancari con la dicitura "affitto" (doc. A8), la Cassa ha ritenuto che

questo importo non può essere considerato quale pigione.

La CE ha riconosciuto che la figlia __________ aiutava il papà

invitandolo a mangiare a casa sua, acquistando per lui beni di prima necessità,

nello svolgimento delle faccende di casa e quotidiane, ma tutto ciò non aveva

nulla a che fare con il versamento dei Fr. 550.- al mese a titolo di pigione.

Questo importo era stato definito in base agli oneri ipotecari (Fr. 15'540) e

all'ammortamento (Fr. 5'000.-), la cui somma era stata suddivisa paritariamente

fra la figlia, suo marito e l'assicurato e ognuno versava direttamente sul

conto relativo al credito ipotecario la medesima quota di Fr. 550.- (doc. A9).

1.25. Il 27 maggio 2022 (doc. XVII) la

Cassa di compensazione ha informato il Tribunale di non avere ulteriori

osservazioni da formulare.

In pari data (doc. XVI), il TCA ha richiamato dall'Ufficio di

tassazione di __________ le dichiarazioni d'imposta di __________ dal 2013 al

2020 per accertare se l'assicurato aveva indicato il versamento di una pigione.

1.26. Sull'esito di questo accertamento (doc.

XVIII) si sono espressi la Cassa, il 17 giugno 2022 (doc. XXII), indicando di

non avere ulteriori considerazioni da formulare, e l'insorgente, dopo avere

chiesto (doc. XX) e ottenuto una proroga (doc. XXI), il 7 luglio 2022 (doc. XXIV),

trasmettendo l'elenco degli accrediti di Fr. 550.- dal 1° luglio 2013 a oggi allestito

dalla banca (doc. XXIV/1). L'insorgente ha osservato che il motivo del

versamento era il pagamento mensile dell' "affitto" che,

tuttavia, è stato possibile estrapolare informaticamente solo da settembre 2016,

causale che vale evidentemente anche per il periodo precedente.

A suo dire, quindi, "al di là della confusione che può avere

fatto __________ nell'ambito delle diverse pratiche di natura amministrativa

che l'hanno coinvolto negli anni, tra cui le dichiarazioni d'imposta, non è

possibile ritenere che lo stesso non versasse mensilmente una pigione di Fr.

550.- mensili.".

La ricorrente ha precisato che le dichiarazioni di imposta

dell'assicurato confermano che egli era impreciso e poco avvezzo alla loro

compilazione, visto che talvolta ha dichiarato di versare una pigione di Fr.

500.- al mese, mentre altre volte non ha indicato alcun importo, riportando

unicamente la dicitura che abitava con la figlia, anche se, in realtà, versava regolarmente

la pigione di Fr. 550.- e disponeva di un appartamento a suo uso esclusivo.

L'insorgente ha dunque chiesto di statuire secondo le sue pretese

ricorsuali.

1.27. Chiamata a formulare osservazioni,

il 13 luglio 2022 (doc. XXVI) la Cassa ha affermato di non avere ulteriori

considerazioni e la ricorrente non si è espressa ulteriormente (doc. XXVII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'insorgente ha rimproverato alla

Cassa di compensazione di avere violato il suo diritto di essere sentita,

giacché la decisione su opposizione non sarebbe sufficientemente motivata.

2.2. Per l'art. 29 cpv. 2

Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato

all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la

posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si

rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione

(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze

nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere

sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà,

che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura

possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,

la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera

adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive

per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in

quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze

concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non

significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità

di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove

l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione

formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il

suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone

in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno

2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere

le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61

lett. c LPGA).

Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 al considerando 4.4.2, una violazione non particolarmente

grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando

la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un

rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione

del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la

cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

2.3. Nell'evenienza

concreta, occorre in primo luogo osservare che la decisione su opposizione del

3 marzo 2022 fa erroneamente riferimento, al capitolo sulla legittimazione,

alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, questione che non è per

contro oggetto della decisione formale del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3), che

verte invece sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari di

__________ retroattivamente dal 1° agosto 2020.

L'amministrazione ha in seguito ben indicato che

alla base della rideterminazione del diritto alle PC dell'assicurato v'era la

condivisione dell'abitazione, oltre che con la figlia __________, anche con il

figlio __________, perciò ha emesso il 12 agosto 2021 la decisione di

soppressione della PC dal 1° agosto 2020.

Dopo aver esposto le norme legali e la

giurisprudenza applicabili in ambito di suddivisione della pigione fra più

persone, la Cassa di compensazione ha spiegato che dall'accertamento effettuato

presso il Comune di __________ è emerso che il figlio non era più ivi

domiciliato dal 31 dicembre 2020, perciò la pigione pagata dal genitore andava

suddivisa sulle singole persone che vi abitavano ai sensi dell'art. 16c

OPC-AVS/AI e quindi l'ha computata all'assicurato nella misura di un terzo.

Al di là del fatto che questa conclusione è

parzialmente errata, visto che, semmai, la convivenza del padre con i due figli

doveva essere ritenuta soltanto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e quindi la

pigione in ragione di un terzo doveva essere computata al beneficiario PC solo

per quel periodo, non si può certo concludere che la decisione su opposizione

del 3 marzo 2022 non sia sufficientemente motivata ed esplicita.

Il tema posto alla base del provvedimento impugnato

è quello dell'esistenza o no di un onere locativo a carico dell'assicurato

rispettivamente dell'esistenza o no di una convivenza nel periodo indicato, che

ha influsso sulla determinazione di questa spesa.

La CE ricorrente ha potuto ben comprendere questi

aspetti nonostante le imprecisioni commesse dalla Cassa riferite alle persone

occupanti l'immobile in questione.

Nell'evenienza concreta non si può pertanto ritenere

una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, che non è stata

impedita di impugnare la decisione su opposizione davanti al TCA e di esporre

le sue lamentele sulla determinazione della pigione del de cujus.

Non va dimenticato che il TCA, avendo pieno potere

di esame, può esaminare liberamente i fatti e il diritto e che in questa sede la

ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi ampiamente.

Il Tribunale può quindi entrare nel merito del

ricorso.

2.4. Prima di esaminare il

merito, non si possono comunque non rilevare le numerose inesattezze che la

Cassa cantonale di compensazione ha commesso nella gestione di questo caso.

In effetti, quest'ultima è stata piuttosto imprecisa

nel suo agire.

Dapprima ha emanato la decisione del 12 agosto 2021

indicando che computava "il

valore locativo suddiviso per le persone che coabitano",

senza tuttavia indicare il nome dei conviventi, ma lasciando comunque intendere,

visti gli accertamenti effettuati nel corso del 2020, che potesse trattarsi del

figlio dell'assicurato, __________, oltre alla figlia __________ e

all'interessato.

Poi, con la decisione su opposizione del 3 marzo 2022, la Cassa ha

chiaramente specificato che il terzo convivente era, appunto, il figlio __________.

Tuttavia, sebbene abbia fatto esplicito riferimento allo scritto

del 28 agosto 2020 del Comune di __________, e quindi al fatto che quest'ultimo,

dal 31 dicembre 2020, non risultava più domiciliato in quel comune,

l'amministrazione ha comunque ritenuto che dal 1° agosto 2020 la pigione

dell'assicurato dovesse essere ripartita su tre teste, ovvero il beneficiario di

PC e i suoi due figli, e quindi anche dal 1° gennaio 2021.

A seguito del ricorso, con la risposta di causa del 22 aprile 2022

la Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, "contrariamente a quanto indicato nel provvedimento

contestato, il computo di un terzo del valore locativo e del forfait per le

spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) è stato applicato in quanto l'intera

proprietà nella quale abitava il signor fu __________ era occupata anche dalla

figlia __________ e dal genero __________ e non dal figlio __________, per il

quale già si conoscevano le particolarità del suo soggiorno." (doc.

VIII punto 3 pag. 2 e seg.).

Sempre nella risposta di causa, dopo avere preso atto della

situazione edificatoria dell'abitazione in cui viveva l'assicurato, la Cassa di

compensazione ha modificato la sua motivazione. Essa ha infatti ritenuto che "il defunto abitava solo in un appartamento

completamente indipendente e pertanto dev'essere conteggiato il rispettivo

costo di locazione (esclusivo dell'abitazione occupata) senza ripartizione

alcuna.". Ha quindi stabilito detto importo sulla base del valore

locativo dell'intero immobile di proprietà della figlia, ripartito in base ai

metri quadrati che l'assicurato occupava.

Nelle osservazioni che sono seguite il 10 maggio 2022, la Cassa ha

infine precisato che non era possibile considerare l'importo di Fr. 550.- a

titolo di pigione.

Un simile agire da parte dell'amministrazione va sicuramente

biasimato, siccome superficiale e disattento alle risultanze delle verifiche

poste in atto che, peraltro, avrebbero potuto e dovuto essere sin da subito più

specifiche e precise. La Cassa avrebbe infatti dovuto esigere dall'assicurato delle

risposte più complete e dettagliate e la produzione di documentazione adeguata

(foto, planimetrie), affinché il quadro della sua situazione abitativa fosse

chiarito se non già dal 2015, alla richiesta delle prestazioni complementari, almeno

nel 2019 con la prima revisione.

nel merito

2.5. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. Il

22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche

della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto

applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica

delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di

diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;

DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;

STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di

fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009

del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del

cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione

complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare

annua.

In concreto, l'attribuzione di prestazioni

complementari concerne gli anni dal 2020 al 2021 e poiché il 18 dicembre 2020

(doc. 41) e il 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa di compensazione, conformemente alle predette Disposizioni

transitorie, ha già effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del

vecchio (doc. 43) e del nuovo diritto (doc. 42), ed è risultata una situazione

più favorevole secondo il vecchio diritto, ha emesso la decisione formale del

12 agosto 2021 sulla base delle norme legali in essere fino al 31 dicembre

2020.

Di principio, dunque, per il diritto alle PC

non fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019.

2.7. Oggetto del contendere è sapere quale

importo computare a __________ a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1° agosto 2020.

La decisione su opposizione ha considerato che il valore locativo

dell'intero immobile in cui viveva l'assicurato, di proprietà della figlia __________

(Fr. 11'269.-), andava sommato al forfait per i costi di riscaldamento (Fr.

1'680.-) e dal totale (Fr. 12'949.-) ha dedotto due terzi (Fr. 8'632.-), ovvero

le quote parti dei due figli non considerati nel calcolo PC del padre ai sensi

dell'art. 16c OPC-AVS/AI. La pigione computata ammontava perciò così a Fr.

4'317.-.

Anche ritenendo che il terzo convivente non fosse il figlio __________,

ma il genero __________, la situazione del beneficiario di PC non è mutata: la

Considerandi

pigione è stata divisa su tre teste.

Sennonché, prodotte, a richiesta del giudice delegato, al fine di

capire la suddivisione degli spazi con la figlia, ed eventuali terze persone, le

fotografie e le planimetrie dell'immobile in cui abitava l'assicurato, è emerso

che, a tutti gli effetti, egli viveva in un appartamento totalmente

indipendente, con proprie spese (di elettricità, di responsabilità civile, ecc.,

doc. A7), separato da quello del figlia, che era ubicato al piano superiore

(docc. A5 e A6).

Di fronte alla prova documentale che l'interessato viveva da solo e

che non condivideva la sua abitazione né con la figlia né con il figlio o il

genero, è corretto che la Cassa di compensazione ha rivisto la sua precedente decisione

e che con la risposta di causa ha proposto di conteggiare al defunto il costo

della sua locazione senza ripartirla su più persone ai sensi dell'art. 16c

OPC-AVS/AI.

2.8

La Cassa di compensazione ha affermato,

nella risposta, che la pigione ascrivibile all'assicurato doveva essere

computata sulla base del valore locativo, visto che non era stata concordata

una regolare pigione quale costo della locazione fra padre e figlia.

L'amministrazione si è così basata sul valore locativo di Fr.

11'269.- (doc. 64) dell'intera proprietà di __________ per stabilire

proporzionalmente, in base ai metri quadrati di ciascun appartamento, il valore

locativo dell'unità abitativa occupata dall'assicurato. Sulla scorta della

planimetria prodotta agli atti (doc. A5), la Cassa ha dunque calcolato una

superficie di 54 mq per l'appartamento al piano terra e una di 120 mq per

l'appartamento duplex ai piani superiori, per un totale di 174 mq e ha quindi concluso

che il valore locativo dell'appartamento nel quale abitava __________

corrispondeva a un terzo del valore locativo dell'intero fondo di proprietà

della figlia e meglio a Fr. 3'756.-.

Anche aggiungendo a tale importo l'intero forfait di Fr. 1'680.-

per le spese di riscaldamento, a dire della Cassa con una locazione di Fr.

5'436.- l'assicurato non avrebbe avuto comunque diritto alle PC, poiché vi

sarebbe ancora un'eccedenza di reddito (docc. VIII/4 e VIII/5), seppure

inferiore a quanto ritenuto nella decisione del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3) di

soppressione del diritto che considerava una locazione di Fr. 4'317.- ([Fr.

11'269 + Fr. 1'680] - [Fr. 11'269 + Fr. 1'680] x 2/3).

Per l'amministrazione, nemmeno va considerato l'ammontare di Fr.

550.- a titolo di pigione, giacché l'interessato non ha mai dichiarato di

versare alla figlia tale importo a questo scopo, ma per vitto, abbigliamento,

pulizie, acquisti diversi da parte della figlia nella cui casa, invece, viveva

gratuitamente, tanto che fra le parti non è stato stipulato un contratto di

locazione.

Secondo la ricorrente, invece, quale pigione va considerato

l'importo di Fr. 550.- regolarmente versato mensilmente per oltre 14 anni dal

de cujus alla proprietaria dell'immobile con questa specifica causale. L'assenza

di un contratto di locazione non inficerebbe la validità di questi versamenti,

comprovati dal 1° gennaio 2013 dagli estratti bancari (docc. A8 e XXIV/1).

Non resta che determinare se detta cifra debba essere ritenuta

quale pigione per l'occupazione al piano terra dell'immobile di proprietà della

figlia oppure quali altre spese (pulizie, pasti, bucati, abbigliamento,

acquisti diversi, ecc.) prestate da quest'ultima, che tuttavia non sono riconosciute

dalla LPC.

2.9

Allo scopo di verificare se aveva

indicato dove viveva e quanto pagava di pigione, il 22 maggio 2022 (doc. XIV)

il giudice delegato ha richiamato dall'Ufficio di tassazione di __________ la

sola prima pagina delle dichiarazioni di imposta del defunto assicurato relative

agli anni dal 2013 al 2020.

Dalla documentazione pervenuta al TCA il 7 giugno 2022 (doc. XVIII/1-8)

risultano le seguenti indicazioni manoscritte:

se

abita in casa di affitto: Generalità e indirizzo

pigione

annua (senza del proprietario dello

spese

accessorie) Fr. stabile:

IC 2013 con

la figlia

IC 2014 ---- con

la figlia

__________

IC 2015 (con

la figlia) __________(figlia)

IC 2016 abito

con la figlia __________

casa

unifamiliare

IC 2017 (500.-

Chf x spese diverse)

abito con la figlia

__________

IC 2018 500.-

mensili (con la figlia) __________ -

__________

IC 2019 0 Presso

Figlia-__________

__________

IC 2020 con

la figlia __________

La Cassa non ha formulato considerazioni al riguardo (doc. XXII),

mentre la Comunione ereditaria, in risposta, ha prodotto l'elenco degli

accrediti di Fr. 550.- che l'assicurato ha effettuato sul conto della figlia a

partire dal 1° gennaio 2013 fino al mese di settembre 2021. Dalla tabella

allestita dall'istituto di credito risulta la causale "affitto"

soltanto a partire dal mese di settembre 2016 e per ogni pagamento viene

specificato il mese e l'anno a cui si riferisce la pigione.

2.10

Sulla scorta della nuova

documentazione acquisita dal Tribunale, si deve concludere che il versamento di

Fr. 550.- al mese effettuato da __________ non deve essere considerato quale

pigione, ma come controprestazione per dei servizi resi dalla figlia di cui egli

ha beneficiato. Tuttavia, queste spese sono già comprese nel fabbisogno vitale

riconosciuto dalla LPC e non possono dunque essere considerate come ulteriori

spese.

La tesi dell'insorgente non può dunque essere tutelata.

Se è vero, così come risulta dall'elenco approntato dalla banca il

5.

luglio 2022 (doc. XXIV/1), che il beneficiario PC versava ogni mese sul conto

privato della figlia l'importo di Fr. 550.- sin dal gennaio 2013, e che dal

mese di settembre 2016 il motivo di questo pagamento era l'affitto, tuttavia

questa circostanza non è corroborata da altri atti all'incarto.

In effetti, né l'assicurato ha mai dichiarato alla Cassa cantonale

di compensazione di sostenere la spesa per la pigione, né la figlia, sua

locatrice, ha mai dichiarato fiscalmente questa entrata a tale titolo.

Sin dalla domanda di prestazioni complementari presentata nel

2015, l'assicurato ha sempre espressamente negato di pagare una pigione per

l'alloggio, indicando che l'utilizzo dell'abitazione in cui viveva avveniva a

titolo gratuito. Egli ha invece dichiarato che pagava una "pensione"

di Fr. 550.- al mese e a tal fine ha specificato quanto segue nelle

osservazioni (domanda n. 62): "CHF 550.-

(mensile) l'importo indicato al pto. 57 concerne il versamento alla figlia __________

- che abita al piano superiore - x pasti, pulizie, lavatrice, stiro - acquisti

diversi (abbigliamento e diversi)".

Nel primo formulario di revisione delle prestazioni complementari

sottoscritto dall'interessato il 19 gennaio 2019 (doc. 26-1/6), quest'ultimo ha

lasciato in bianco la domanda relativa all'importo della pigione annua lorda,

mentre ha precisato che viveva con la figlia, a cui rimborsava Fr. 550.- al

mese.

Di simile tenore anche la seconda revisione periodica, firmata il

15.

aprile 2021 (doc. 48-1/5) dall'assicurato, in cui alla domanda n. 13

relativa all'abitazione risulta la seguente precisazione manoscritta: "in casa della figlia corrispondo a Fr. 550.-.- mensili

(senza vitto - la cena la consumo con lei)".

A livello fiscale, come visto, dal 2013 al 2020 non risulta che

l'assicurato abbia pagato una pigione per la sua abitazione. Egli ha sempre

specificato che abitava "con la figlia",

indicandone poi il nome e il cognome. Per due anni ha poi espressamente

dichiarato che non pagava alcuna pigione (IC 2014 e IC 2019) e per altri due

anni di contribuzione ha scritto la cifra di Fr. 500.-: per l'IC 2017 ha

precisato che valeva per spese diverse, mentre per l'IC 2018 ha indicato

trattarsi di un importo mensile.

Anche dall'esame delle dichiarazioni di imposta di __________ si

deve concludere diversamente da quanto ha sostenuto la Comunione ereditaria.

In effetti, nessuna delle dichiarazioni della figlia

dell'assicurato relative ai suoi immobili (Modulo 7) contempla un affitto quale

reddito degli immobili.

La IC 2013 (doc. 9), che la Cassa ha richiamato direttamente

dall'Ufficio di tassazione, riferisce che l'immobile è destinato ad uso proprio

ed è un immobile unifamiliare. Inoltre, il suo valore di stima dichiarato dalla

contribuente è di Fr. 92'137.- e il valore locativo di Fr. 5'307.-. Il primo

importo è stato corretto dall'autorità fiscale in Fr. 197'573.-, il secondo in

Fr. 11'350.-.

La IC 2018, che la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre, è

costituita da due Moduli 7, essendo la figlia del beneficiario PC proprietaria

di due particelle, contigue, che però costituiscono fisicamente un solo

immobile. Entrambi i fondi specificano che l'immobile è destinato a uso proprio

e che si tratta di un immobile plurifamiliare. La part. n. 439 (doc. 35-3/3) ha

un valore di stima di Fr. 102'322.-, la part. n. 440 (doc. 35-1/3) di Fr.

119'322.-. Nessuno dei due Moduli indica però né che il rispettivo fondo costituisce

l'abitazione primaria di __________ e del marito, e quindi qual è il suo valore

locativo, né che dà un reddito sotto forma di affitto, e dunque non è stato

scritto il nome di alcun conduttore e nemmeno, perciò, dell'assicurato.

Il TCA rileva che dall'accertamento effettuato dalla Cassa nel

mese di aprile 2022 (doc. 64) direttamente presso l'autorità fiscale per

conoscere il valore locativo delle partt. n. 439 e n. 440 RFD di __________, risultano

gli importi di Fr. 5'307,30 rispettivamente di Fr. 5'962,50.

2.11

Dalle circostanze fattuali esposte

risulta dunque che vi sono tre elementi a favore dell'assenza del pagamento di

una pigione da parte dell'assicurato, mentre uno soltanto sembra corroborare la

tesi della ricorrente.

La richiesta di prestazioni complementari, le due revisioni

periodiche e le dichiarazioni di imposta dell'assicurato e della figlia -

peraltro, paragonando la scrittura di questi documenti, sembra che siano stati tutti

compilati da __________ e soltanto firmati dall'interessato -, portano a

concludere che, sostanzialmente, il versamento di Fr. 550.- non era

dovuto quale controprestazione per la locazione dell'appartamento al piano

terra nella casa di proprietà della figlia.

Il fatto che, formalmente, l'assicurato abbia versato per anni

tale importo sul conto corrente della figlia con la causale "affitto",

si scontra, nella realtà delle cose, con gli esposti elementi, che comprovano, invece,

una differente situazione e non è dunque decisivo in base al principio della

verosimiglianza preponderante che regola la valutazione delle prove nella

procedura delle assicurazioni sociali quale quella in esame.

L'importo mensile di Fr. 550.- non può quindi essere riconosciuto

quale spesa per la locazione, ma va qualificato quale rimborso per i servizi

che la figlia gli prestava, come preparare i pasti, fare le pulizie, il bucato,

stirare, comprare i vestiti e altri beni. Queste spese, non specificatamente previste

dall'art. 10 LPC - le spese riconosciute dall'art. 10 LPC sono elencate in modo

esaustivo nella legge (DTF 147 V 441 consid. 3.3; SVR 2011 EL Nr. 2; STCA 33.2019.20

dell'11 marzo 2020; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017) -, vanno coperte con

il fabbisogno vitale previsto dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC (Fr. 19'450.- nel

2020.

e Fr. 19'610.- nel 2021).

2.12

Non potendo dunque computare

all'assicurato quale spesa riconosciuta una pigione ai sensi dell'art. 10 cpv.

1.

lett. b LPC, va considerato il valore locativo dell'immobile in cui viveva.

In assenza di uno specifico valore di reddito dell'immobile

riferito al solo piano terra - come visto, anche l'Ufficio di tassazione ha

confermato un unico valore per gli immobili eretti sulle partt. nn. 439 e 440

RFD di __________, siccome ritenuti una casa unifamiliare -, la scrivente Corte

fa propria la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione nella sua

risposta, ovvero di determinare il valore locativo in proporzione alla

superficie abitativa occupata dall'interessato.

Considerato che egli abitava al pianterreno di 54 mq netti di

superficie, mentre i due piani superiori, ciascuno di pari metratura (esclusi i

muri perimetrali) (doc. A5), erano occupati dalla figlia e dal di lei marito,

il valore locativo dei due fondi (Fr. 5'307,30 + Fr 5'962,50) di Fr. 11'269,80,

su cui è situata la casa in cui abitava anche il beneficiario PC, va quindi attribuito

in ragione di un terzo a __________.

Ne discende che quale locazione si deve ritenere l'importo di Fr.

3'756,60, a cui va aggiunto il forfait di Fr. 1'680.- per le spese di

riscaldamento, per una spesa riconosciuta di Fr. 5'436.-, così come

risulta dai fogli di calcoli elaborati il 20 aprile 2022 (docc. VIII/4 e

VIII/5) dalla Cassa e annessi alla risposta di causa.

Tenendo conto di questo importo per la locazione, risulta che dal

1° agosto 2020 l'assicurato presentava comunque un'eccedenza di redditi (Fr.

1'305.-), perciò il diritto alle PC gli andava rifiutato.

La richiesta della ricorrente di ritenere, come stabilito nella

decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) emessa secondo il vecchio diritto LPC, un

affitto di Fr. 5'635.- (Fr. 11'269 [valore locativo]: 2) e di aggiungervi il

forfait di Fr. 1'680.- per i costi di riscaldamento (art. 16a OPC-AVS/AI), per

una spesa totale riconosciuta di Fr. 7'315.-, non può invece essere accolta. Tale

soluzione, che l'insorgente ha chiesto di tutelare, si basava, erroneamente,

sulla condivisione dell'abitazione da parte dell'assicurato con la figlia,

circostanza che, invece, come visto, sin dall'inizio del diritto alle PC non

rispecchiava la realtà.

Questo calcolo dava il diritto all'interessato al pagamento del

solo premio di cassa malati.

Per contro, la decisione del 12 agosto 2021, contro cui

l'assicurato si è opposto rispettivamente la decisione su opposizione del 3

marzo 2022, contro cui la RI 1 ha formulato ricorso, hanno stabilito che egli

non aveva più a diritto alle prestazioni e perciò anche al premio forfettario

dell'assicurazione malattia.

Entrambe hanno infatti considerato per la locazione un importo

inferiore, pari a Fr. 4'317.- ([valore locativo + spese forfettarie di

riscaldamento] ripartito su tre teste), con conseguente diminuzione delle spese

riconosciute e formazione di eccedenza di redditi computabili che, giusta

l'art. 9 cpv. 1 LPC a contrario, porta al rifiuto delle prestazioni

complementari.

2.13

Stante quanto precede, il ricorso

deve essere respinto e la decisione impugnata riformata come alle considerazioni

esposte.

Portando il ricorso sul diritto

alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare

delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti