33.2022.4
Determinare pigione dell'ass.che vive in un appartamento in casa della figlia,che abita al piano di sopra.L'importo mensile pagato per quasi 10 anni alla figlia non va ritenuto quale pigione,ma come controprestazione per i servizi resi dalla figlia.Pigione:valorelocativo casa riportato su mq suo app
29 agosto 2022Italiano42 min
innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.4
TB
Lugano
29 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel febbraio 2015 (doc. 1) __________,
1935, ha chiesto le prestazioni complementari all'AVS, dichiarando che viveva gratuitamente
presso la figlia __________ (risposta n. 55), ma che pagava una pensione di Fr.
550.- al mese (risposta n. 57) per "pasti,
pulizie, lavatrice, stiro - acquisti diversi (abbigliamento e diversi)"
(risposta n. 62).
1.2. Il 10 febbraio 2015 (doc. 3) la
Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato, se viveva in casa
di proprietà di parenti, di produrre un documento ufficiale dal quale si
rilevasse il valore locativo oppure, se viveva in affitto, la copia del
contratto di locazione delle persone che lo ospitavano; in ogni caso, di
specificare il numero di persone che coabitavano nell'appartamento e se
l'immobile in cui risiedeva era costituito da due alloggi distinti o se si
trattava di una casa unifamiliare e di un'economia domestica unica.
1.3. Una decina di giorni dopo (doc. 6)
la figlia __________ ha trasmesso alla Cassa, per conto del padre, copia della
sua personale decisione di tassazione 2013 e ha precisato che "(la figlia che abita nella stessa casa, con entrate
separate, per mancanza di spazio non è stato possibile creare una scala interna
per accedere al piano terra dove alloggia mio papà)".
1.4. Il 24 febbraio 2015 (doc. 7)
l'amministrazione ha chiesto al richiedente le PC di indicare i dati personali
di tutte le persone che coabitavano nella sua economia domestica al piano terra
e ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione il modulo 7 relativo agli
immobili di __________ nel 2013 (doc. 8), da cui risultava un valore locativo,
corretto dall'autorità fiscale, di Fr. 11'350.- in luogo dei dichiarati Fr.
5'307.- (doc. 9).
Il richiedente le prestazioni complementari ha precisato il 2
marzo 2015 (doc. 10) di abitare da solo nell'appartamento al piano terra,
costituito da un locale che fungeva da cucina e sala, una camera da letto e un
gabinetto con wc e doccia.
1.5. Con decisione del 23 marzo 2015
(doc. 13) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso dal 1° febbraio 2015
a __________ una prestazione complementare limitata al pagamento del premio di
cassa malati.
Sia per quell'anno (doc. 14) sia per gli anni 2016 (doc. 17), 2017
(doc. 19), 2018 (doc. 21) e 2019 (doc. 23), dove la PC concessa era la stessa,
l'amministrazione ha computato fra le spese riconosciute una locazione di Fr.
7'315.-, costituita da un affitto di Fr. 5'635.- e da costi di riscaldamento
forfettari di Fr. 1'680.-.
1.6. Nel questionario relativo alla
revisione delle prestazioni complementari per l'anno 2019, alla domanda n. 12
su quante persone vivono nella stessa economia domestica il 19 gennaio 2019 (doc.
26-2/6) l'assicurato ha risposto "__________
- domiciliato)".
Alla domanda seguente di specificare la pigione annua lorda
l'assicurato non ha indicato alcuna cifra, mentre al quesito se abita presso
parenti, terze persone o istituto, di indicare l'ammontare dell'affitto o del
valore locativo, egli ha "aggiunto" un'altra possibilità di risposta:
"ý con la figlia __________ (rimborso Fr. 550.- mensili)"
(doc. 26-2/6).
1.7. L'11 dicembre 2019 (doc. 28) la
Cassa di compensazione ha domandato all'assicurato il modulo 7 relativo agli
immobili della dichiarazione fiscale della figlia per potere desumere il valore
dell'appartamento in cui viveva, una dichiarazione del controllo abitanti
attestante il numero di persone che coabitavano nell'appartamento e, nel caso
il figlio avesse unicamente il domicilio, un documento dal quale si rilevasse
dove viveva e quanti giorni si fermava presso di lui.
1.8. Il 16 dicembre 2020 (doc. 29)
l'amministrazione ha confermato il diritto dell'assicurato al pagamento del solo
premio forfettario dell'assicurazione malattia computando, come in passato,
delle spese di locazione di Fr. 7'315.- (Fr. 5'635 + Fr. 1'680).
1.9. L'assicurato ha trasmesso alla
Cassa a metà febbraio 2020 (doc. 31-3/7) una parte di quanto richiestogli e nell'allegato
scritto del 20 gennaio 2020 (doc. 31-4/7) ha precisato che "abito nella stessa casa di mia figlia, con l'entrata
separata, do un contributo mensile di CHF 550.- per tutto ciò che comprende
pasti inclusi e alloggio ed in caso di vestiario" e che "Per quanto concerne mio figlio, ha mantenuto il
domicilio in __________ presso il mio indirizzo in quanto lavora per le strade
cantonali nella zona del __________. Soggiorna per poche ore notturne, durante
il servizio di picchetto ed in caso di nevicate. Non divide nessuna spesa.".
1.10. Ad inizio marzo 2020 (doc. 35) sono pervenuti
alla Cassa due moduli 7 relativi agli immobili detenuti nel 2018 dalla figlia
dell'interessato, tuttavia non recanti l'importo del valore locativo
dell'appartamento in cui viveva, perciò il 9 aprile 2020 (doc. 36) la Cassa gli
ha chiesto una dichiarazione del competente Ufficio di tassazione che
attestasse tale valore.
Il 28 aprile 2020 (doc. 38) __________ ha scritto alla Cassa di
avere un valore unico dell'abitazione e di non essere in grado di scinderlo nei
due appartamenti; inoltre, ha riconfermato che "praticamente mio papà abita nella nostra stessa casa con entrata
indipendente. Non ha un contratto di locazione, come già menzionato in passato
e rimborsa la cifra di chf 550.- al mese.".
1.11. Alla richiesta del 20 maggio 2020
(doc. 37) di farle avere una dichiarazione del controllo abitanti che
attestasse da quando il figlio __________ condivideva la sua economia
domestica, alla Cassa è pervenuto il seguente scritto del 28 agosto 2020 (doc. A2)
dell'Agenzia comunale AVS del Comune di __________:
" dando
seguito all'accertamento in corso concernente l'interessato citato a margine,
vi comunichiamo quanto segue:
·
dai nostri controlli risulta che l'interessato vive in un piccolo
appartamentino di pochi metri quadrati, nello stabile di proprietà della
figlia, signora __________;
·
è stato appurato che il figlio __________, non risiede
fisicamente con il papà, in quanto non vi è lo spazio materiale sufficiente;
·
il signor __________, soggiorna prevalentemente dalla sua
compagna in un altro Comune e, a causa dell'attività lavorativa che svolge
(Responsabile della manutenzione delle strade per la zona del __________)
alcune notti dorme presso il rustico di sua proprietà sito nell'__________,
oppure proprio dal genitore, approfittando così di stare in sua compagnia e nel
contempo di essere reperibile sul territorio per ogni evenienza.".
1.12. Il 18 dicembre 2020 (doc. 41)
l'amministrazione, in applicazione del diritto vigente in quel momento, ha concesso
all'assicurato il pagamento del premio dell'assicurazione malattia per il 2021,
considerando sempre una spesa per la locazione di Fr. 7'315.-.
Con decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa ha confermato
questo diritto.
1.13. Nel formulario di revisione
periodica compilato il 15 aprile 2021 (doc. 48-2/5), alla domanda n. 12 se
aveva un'economia domestica propria l'assicurato ha risposto affermativamente,
così pure se vi vivevano altre persone, precisando "vedi scritto del 28.06.2020 allegato".
Alla domanda n. 13 ha crociato la risposta secondo cui viveva presso parenti e
a mano ha aggiunto "in casa della figlia
corrispondo a Fr. 550.- mensili (senza vitto - la cena la consumo con lei)".
1.14. Con decisione del 12 agosto 2021
(doc. VIII/3) la Cassa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari
dell'assicurato conteggiando un affitto di Fr. 11'269.- e i costi di
riscaldamento forfettari di Fr. 1'680.-, deducendo poi la quota dell'inquilino
di Fr. 8'632.-, per computare una spesa per la locazione di Fr. 4'317.-.
Ciò ha comportato che i redditi computabili erano superiori alle
spese riconosciute e ha quindi rifiutato la prestazione complementare dal 1°
agosto 2020 e dal 1° gennaio 2021.
La decisione precisa quanto segue:
" In seguito
alla revisione periodica le prestazioni complementari devono essere
ricalcolate.
Decisione emessa a seguito del computo del valore locativo
suddiviso per le persone che coabitano; non è possibile tenere da conto
l'ammontare da lei pagato quale partecipazione in quanto non giustificato. A
seguito del rifiuto della PC, la invitiamo a voler presentare entro 15 giorni
domanda di riduzione del premio dell'assicurazione malattie (sussidio).".
1.15. Il 28 agosto 2021 (doc. VIII/2)
l'assicurato si è opposto a questa decisione chiedendo di emettere un nuovo
calcolo, giacché il figlio __________ risultava "partito dall'__________ al comune di __________. Pertanto nella voce quota "coinquilino" è da
stralciare.".
La Cassa di compensazione gli ha quindi chiesto una dichiarazione
del controllo abitanti attestante la composizione dell'economia domestica (doc.
55).
1.16. Il __________ settembre 2021
l'assicurato è deceduto (docc. 56-58).
1.17. Il 3 gennaio 2022 (doc. 60) la
figlia del de cujus ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione del Comune di __________,
che ha attestato che __________ non era più domiciliato in quel comune dal 31
dicembre 2020.
1.18. Con decisione su opposizione del 3
marzo 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione, rilevando che, in occasione della revisione periodica per l'anno
2019, è emerso che l'opponente condivideva l'appartamento, oltre che con la
figlia __________, anche con il figlio __________. Non avendola tempestivamente
informata di questo cambiamento, la Cassa ha emanato una decisione di soppressione
della PC dal 1° agosto 2020.
Dopo avere esposto le norme e la giurisprudenza che regolano la
condivisione di spazi abitativi con persone escluse dal calcolo della PC,
l'amministrazione ha fatto riferimento alla dichiarazione dell'assicurato e a
quella del Comune di __________ in merito al domicilio rispettivamente alla partenza
del figlio __________ dal 31 dicembre 2020 e ha tratto la seguente conclusione:
"ciò significa che la pigione pagata dal
genitore sia suddivisa sulle singole persone che vi abitano, ma che le parti di
pigione delle persone escluse dal calcolo PC non siano prese in considerazione
nel calcolo della prestazione complementare annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Pertanto, la pigione pagata dall'opponente deve essergli computata nella misura
di un terzo, ossia è considerata soltanto limitatamente alla persona che non è
esclusa dal calcolo PC, come, in specie, unicamente l'opponente (STCA
33.2013.10 del 6 giugno 2014). La quota parte dei figli (due terzi) deve essere
dunque dedotta dalla pigione totale annua." (pag. 4).
1.19. Il 21 marzo 2022 (doc. I) la RI 1,
patrocinata dall'avv. dott. RA 1, si è aggravata al TCA chiedendo, in via
principale, di annullare la decisione su opposizione e di confermare la
decisione del 29 marzo 2021 riconoscendole la prestazione complementare fino al
decesso dell'assicurato; in via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti
alla Cassa per emettere una nuova decisione che confermi la prestazione
complementare (pagamento del premio LAMal) riconosciuta a __________ con
decisione del 29 marzo 2021.
La ricorrente ha criticato che la decisione impugnata si fonda su
fatti non corrispondenti alla realtà, siccome il defunto non viveva con i figli
__________ e __________, ma in un piccolo appartamento di pochi metri quadrati
di proprietà della figlia (doc. A2), la quale, però, abitava al piano superiore
dell'abitazione plurifamiliare. Il figlio, invece, quando si fermava in paese
per la notte, non soggiornava presso il padre, ma nel suo rustico o dalla
sorella, visto che nell'abitazione del de cujus non v'era spazio per
accoglierlo per la notte. Ciò smentisce quanto ritenuto dalla Cassa, che ha
arbitrariamente ignorato i contenuti della dichiarazione del Comune del 28
agosto 2020.
Il fatto che __________ sia stato domiciliato fino al 31 dicembre
2020 nel Comune di __________ non significa che egli vivesse presso il padre;
la Cassa ha tratto arbitrariamente questa conclusione e ha erroneamente
ritenuto che la pigione dovesse essere computata all'assicurato in ragione di
un terzo.
1.20. Il 29 marzo 2022 (doc. IV) il
giudice delegato ha chiesto alla ricorrente di produrre copia della planimetria
dell'immobile di proprietà di __________ da cui si evinca l'esistenza di più
unità abitative, delle fotografie dell'appartamento del de cujus e dell'accesso
indipendente e la suddivisione delle spese di elettricità e riscaldamento tra
la proprietaria e l'assicurato.
La documentazione domandata è pervenuta al TCA il 4 aprile 2022
(docc. A5-A7) ed è stata trasmessa alla Cassa (doc. VII).
1.21. Nella risposta del 22 aprile 2022
(doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso.
L'amministrazione ha precisato che, contrariamente a quanto
indicato nella decisione su opposizione, il computo di un terzo del valore
locativo e del forfait per le spese accessorie è stato applicato poiché
l'assicurato abitava nella proprietà che era occupata dalla figlia __________ e
dal genero __________ e non dal figlio __________.
Inoltre, dopo avere esaminato le motivazioni addotte nel ricorso,
la planimetria, le fotografie e i giustificativi di spese prodotti, la Cassa ha
concluso che __________ vivesse da solo in un appartamento completamente
indipendente. Pertanto, doveva essergli conteggiato il rispettivo costo di
locazione, senza alcuna ripartizione ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI.
Considerato che fra l'inquilino e la proprietaria non è stata concordata una
regolare pigione, quale costo della locazione va ritenuto il valore locativo
dell'alloggio (N. 3231.05 DPC), determinato in base alla superficie
dell'edificio occupata dall'assicurato. Considerata una superficie complessiva di
174 mq della proprietà della figlia, di cui 54 mq adibiti ad alloggio per
l'assicurato, la Cassa ha concluso che il valore locativo dell'appartamento in
cui viveva il de cujus corrispondesse a un terzo del valore locativo
dell'intero fondo di proprietà della figlia, ossia a Fr. 3'756.- (Fr. 11'269 :
3).
Ad ogni modo, quand'anche si computasse questo valore locativo,
oltre al forfait per le spese accessorie, l'assicurato non avrebbe comunque avuto
diritto alle prestazioni complementari essendovi sempre un'eccedenza di redditi
(docc. VIII/4 e VIII/5).
Infine, l'amministrazione ha osservato che la decisione del 29
marzo 2021 che la ricorrente ha chiesto di ripristinare non è corretta, in
quanto il valore locativo che è stato conteggiato corrisponde alla metà (Fr.
5'635.-) del valore locativo del fondo comprensivo dei due appartamenti (Fr.
11'269.-, doc. 63) e non quindi al valore corretto del solo appartamento
occupato dall'interessato, notevolmente più piccolo rispetto alla parte abitata
dalla figlia e dal genero.
1.22. L'insorgente ha prodotto i
giustificativi bancari dei bonifici mensili di Fr. 550.- effettuati dal defunto
assicurato alla figlia da aprile 2020 a settembre 2021 (doc. A8) e ha
contestato che fra inquilino e proprietaria non sia stata concordata una
pigione, che invece il primo ha versato alla locataria per oltre 14 anni e che
peraltro è un importo "di favore e molto
contenuto". La ricorrente ha evidenziato che fino ad oggi questo
aspetto non era mai stato contestato da parte della Cassa di compensazione.
Inoltre, la RI 1 ha rilevato che l'amministrazione persevera
nell'arbitrarietà, visto che solo con la risposta, dopo ben due decisioni, ha
affermato che la terza persona considerata quale occupante dell'immobile di
proprietà della figlia è suo marito e non il di lei fratello.
La ricorrente ha dunque chiesto di statuire come indicato nel suo
ricorso.
1.23. Il 10 maggio 2022 (doc. XII) la
Cassa di compensazione ha affermato che non è sufficiente mostrare che
un'ipotetica pigione è stata versata per chiedere che la stessa sia computata
nel calcolo delle prestazioni complementari di un richiedente.
Riferendosi alla STCA 33.2013.5 del 18 dicembre 2013, la Cassa ha
considerato che nessun contratto di locazione le è mai stato notificato, che nel
formulario di richiesta delle PC del 2015 l'assicurato ha indicato di vivere
gratuitamente nell'immobile della figlia, che poco dopo egli ha trasmesso alla
Cassa la notifica di tassazione 2013 della figlia da cui si poteva desumere il
valore locativo dell'immobile di __________, confermato dall'Ufficio di
tassazione il 3 marzo 2015, dichiarato con riferimento al fondo in assenza
della pretesa locazione che il 24 gennaio 2020 l'assicurato ha affermato di
versare alla figlia. Il contributo mensile di Fr. 550.-, comprensivo di vitto e
vestiario, non rappresenta la pigione, non dichiarata fiscalmente (doc. 35). Di
conseguenza, il versamento di Fr. 550.- al mese, comprensivo di vitto e
vestiario, non oggetto di un contratto di locazione e mai dichiarato a livello
fiscale, non può essere considerato nel calcolo delle PC del de cujus.
L'amministrazione ha comunque precisato che non vi sarebbero
neppure le condizioni per computare l'intero importo di Fr. 550.-, giacché tale
ammontare comprende pure i pasti e il vestiario, che non sono riconosciuti in ambito
di PC. Se la parte destinata alla pigione fosse sconosciuta si dovrebbe
computare un terzo delle spese di "pensione" versate a un'altra
persona, a meno che questa non sia un parente stretto (N. 3237.01 DPC). Un
eventuale terzo di Fr. 6'660.- non sarebbe quindi sufficiente per concedere a __________
le prestazioni.
1.24. Il 23 maggio 2022 (doc. XIV) la
ricorrente ha ribadito l'arbitrarietà delle considerazioni della Cassa, che
anziché riconoscere l'errore commesso tenta di conferire correttezza alla decisione
su opposizione, sebbene essa abbia giustificato la soppressione del diritto
alle PC con il fatto che l'interessato viveva con i due figli.
Quando l'insorgente ha smentito questa conclusione la Cassa ha
addotto che la terza persona convivente non era il figlio, ma il marito della
figlia. Ciò, sebbene dagli atti risulti chiaramente che lo stabile è diviso in
due unità abitative distinte e che l'assicurato viveva, da solo, nel suo
appartamento.
Anche il pagamento della pigione, che non era mai stato messo in
dubbio, è stato oggetto di contestazione solo ora da parte dell'amministrazione,
così come l'esistenza di un contratto di locazione, che come tale non necessita
la forma scritta.
La ricorrente ha inoltre rilevato che pure di fronte al regolare
pagamento mensile di Fr. 550.- direttamente sul conto relativo al debito
ipotecario concernente l'immobile della figlia, giustificato da bonifici
bancari con la dicitura "affitto" (doc. A8), la Cassa ha ritenuto che
questo importo non può essere considerato quale pigione.
La CE ha riconosciuto che la figlia __________ aiutava il papà
invitandolo a mangiare a casa sua, acquistando per lui beni di prima necessità,
nello svolgimento delle faccende di casa e quotidiane, ma tutto ciò non aveva
nulla a che fare con il versamento dei Fr. 550.- al mese a titolo di pigione.
Questo importo era stato definito in base agli oneri ipotecari (Fr. 15'540) e
all'ammortamento (Fr. 5'000.-), la cui somma era stata suddivisa paritariamente
fra la figlia, suo marito e l'assicurato e ognuno versava direttamente sul
conto relativo al credito ipotecario la medesima quota di Fr. 550.- (doc. A9).
1.25. Il 27 maggio 2022 (doc. XVII) la
Cassa di compensazione ha informato il Tribunale di non avere ulteriori
osservazioni da formulare.
In pari data (doc. XVI), il TCA ha richiamato dall'Ufficio di
tassazione di __________ le dichiarazioni d'imposta di __________ dal 2013 al
2020 per accertare se l'assicurato aveva indicato il versamento di una pigione.
1.26. Sull'esito di questo accertamento (doc.
XVIII) si sono espressi la Cassa, il 17 giugno 2022 (doc. XXII), indicando di
non avere ulteriori considerazioni da formulare, e l'insorgente, dopo avere
chiesto (doc. XX) e ottenuto una proroga (doc. XXI), il 7 luglio 2022 (doc. XXIV),
trasmettendo l'elenco degli accrediti di Fr. 550.- dal 1° luglio 2013 a oggi allestito
dalla banca (doc. XXIV/1). L'insorgente ha osservato che il motivo del
versamento era il pagamento mensile dell' "affitto" che,
tuttavia, è stato possibile estrapolare informaticamente solo da settembre 2016,
causale che vale evidentemente anche per il periodo precedente.
A suo dire, quindi, "al di là della confusione che può avere
fatto __________ nell'ambito delle diverse pratiche di natura amministrativa
che l'hanno coinvolto negli anni, tra cui le dichiarazioni d'imposta, non è
possibile ritenere che lo stesso non versasse mensilmente una pigione di Fr.
550.- mensili.".
La ricorrente ha precisato che le dichiarazioni di imposta
dell'assicurato confermano che egli era impreciso e poco avvezzo alla loro
compilazione, visto che talvolta ha dichiarato di versare una pigione di Fr.
500.- al mese, mentre altre volte non ha indicato alcun importo, riportando
unicamente la dicitura che abitava con la figlia, anche se, in realtà, versava regolarmente
la pigione di Fr. 550.- e disponeva di un appartamento a suo uso esclusivo.
L'insorgente ha dunque chiesto di statuire secondo le sue pretese
ricorsuali.
1.27. Chiamata a formulare osservazioni,
il 13 luglio 2022 (doc. XXVI) la Cassa ha affermato di non avere ulteriori
considerazioni e la ricorrente non si è espressa ulteriormente (doc. XXVII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'insorgente ha rimproverato alla
Cassa di compensazione di avere violato il suo diritto di essere sentita,
giacché la decisione su opposizione non sarebbe sufficientemente motivata.
2.2. Per l'art. 29 cpv. 2
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze
nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere
sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà,
che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura
possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,
la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera
adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive
per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in
quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze
concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non
significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135
Fatti
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove
l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione
formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il
suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni
innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone
in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno
2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere
le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61
lett. c LPGA).
Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 al considerando 4.4.2, una violazione non particolarmente
grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando
la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un
rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione
del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la
cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in
definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non
sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di
essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito
(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del
18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.3. Nell'evenienza
concreta, occorre in primo luogo osservare che la decisione su opposizione del
3 marzo 2022 fa erroneamente riferimento, al capitolo sulla legittimazione,
alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, questione che non è per
contro oggetto della decisione formale del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3), che
verte invece sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari di
__________ retroattivamente dal 1° agosto 2020.
L'amministrazione ha in seguito ben indicato che
alla base della rideterminazione del diritto alle PC dell'assicurato v'era la
condivisione dell'abitazione, oltre che con la figlia __________, anche con il
figlio __________, perciò ha emesso il 12 agosto 2021 la decisione di
soppressione della PC dal 1° agosto 2020.
Dopo aver esposto le norme legali e la
giurisprudenza applicabili in ambito di suddivisione della pigione fra più
persone, la Cassa di compensazione ha spiegato che dall'accertamento effettuato
presso il Comune di __________ è emerso che il figlio non era più ivi
domiciliato dal 31 dicembre 2020, perciò la pigione pagata dal genitore andava
suddivisa sulle singole persone che vi abitavano ai sensi dell'art. 16c
OPC-AVS/AI e quindi l'ha computata all'assicurato nella misura di un terzo.
Al di là del fatto che questa conclusione è
parzialmente errata, visto che, semmai, la convivenza del padre con i due figli
doveva essere ritenuta soltanto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e quindi la
pigione in ragione di un terzo doveva essere computata al beneficiario PC solo
per quel periodo, non si può certo concludere che la decisione su opposizione
del 3 marzo 2022 non sia sufficientemente motivata ed esplicita.
Il tema posto alla base del provvedimento impugnato
è quello dell'esistenza o no di un onere locativo a carico dell'assicurato
rispettivamente dell'esistenza o no di una convivenza nel periodo indicato, che
ha influsso sulla determinazione di questa spesa.
La CE ricorrente ha potuto ben comprendere questi
aspetti nonostante le imprecisioni commesse dalla Cassa riferite alle persone
occupanti l'immobile in questione.
Nell'evenienza concreta non si può pertanto ritenere
una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, che non è stata
impedita di impugnare la decisione su opposizione davanti al TCA e di esporre
le sue lamentele sulla determinazione della pigione del de cujus.
Non va dimenticato che il TCA, avendo pieno potere
di esame, può esaminare liberamente i fatti e il diritto e che in questa sede la
ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi ampiamente.
Il Tribunale può quindi entrare nel merito del
ricorso.
2.4. Prima di esaminare il
merito, non si possono comunque non rilevare le numerose inesattezze che la
Cassa cantonale di compensazione ha commesso nella gestione di questo caso.
In effetti, quest'ultima è stata piuttosto imprecisa
nel suo agire.
Dapprima ha emanato la decisione del 12 agosto 2021
indicando che computava "il
valore locativo suddiviso per le persone che coabitano",
senza tuttavia indicare il nome dei conviventi, ma lasciando comunque intendere,
visti gli accertamenti effettuati nel corso del 2020, che potesse trattarsi del
figlio dell'assicurato, __________, oltre alla figlia __________ e
all'interessato.
Poi, con la decisione su opposizione del 3 marzo 2022, la Cassa ha
chiaramente specificato che il terzo convivente era, appunto, il figlio __________.
Tuttavia, sebbene abbia fatto esplicito riferimento allo scritto
del 28 agosto 2020 del Comune di __________, e quindi al fatto che quest'ultimo,
dal 31 dicembre 2020, non risultava più domiciliato in quel comune,
l'amministrazione ha comunque ritenuto che dal 1° agosto 2020 la pigione
dell'assicurato dovesse essere ripartita su tre teste, ovvero il beneficiario di
PC e i suoi due figli, e quindi anche dal 1° gennaio 2021.
A seguito del ricorso, con la risposta di causa del 22 aprile 2022
la Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, "contrariamente a quanto indicato nel provvedimento
contestato, il computo di un terzo del valore locativo e del forfait per le
spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) è stato applicato in quanto l'intera
proprietà nella quale abitava il signor fu __________ era occupata anche dalla
figlia __________ e dal genero __________ e non dal figlio __________, per il
quale già si conoscevano le particolarità del suo soggiorno." (doc.
VIII punto 3 pag. 2 e seg.).
Sempre nella risposta di causa, dopo avere preso atto della
situazione edificatoria dell'abitazione in cui viveva l'assicurato, la Cassa di
compensazione ha modificato la sua motivazione. Essa ha infatti ritenuto che "il defunto abitava solo in un appartamento
completamente indipendente e pertanto dev'essere conteggiato il rispettivo
costo di locazione (esclusivo dell'abitazione occupata) senza ripartizione
alcuna.". Ha quindi stabilito detto importo sulla base del valore
locativo dell'intero immobile di proprietà della figlia, ripartito in base ai
metri quadrati che l'assicurato occupava.
Nelle osservazioni che sono seguite il 10 maggio 2022, la Cassa ha
infine precisato che non era possibile considerare l'importo di Fr. 550.- a
titolo di pigione.
Un simile agire da parte dell'amministrazione va sicuramente
biasimato, siccome superficiale e disattento alle risultanze delle verifiche
poste in atto che, peraltro, avrebbero potuto e dovuto essere sin da subito più
specifiche e precise. La Cassa avrebbe infatti dovuto esigere dall'assicurato delle
risposte più complete e dettagliate e la produzione di documentazione adeguata
(foto, planimetrie), affinché il quadro della sua situazione abitativa fosse
chiarito se non già dal 2015, alla richiesta delle prestazioni complementari, almeno
nel 2019 con la prima revisione.
nel merito
2.5. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. Il
22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche
della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°
gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Nel caso di modifica della legge, il diritto
applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica
delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di
diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;
DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;
STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di
fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009
del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del
cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo
disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF
121 V 97 consid. 1a).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22
marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto
anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della
modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma
delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua.
In concreto, l'attribuzione di prestazioni
complementari concerne gli anni dal 2020 al 2021 e poiché il 18 dicembre 2020
(doc. 41) e il 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa di compensazione, conformemente alle predette Disposizioni
transitorie, ha già effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del
vecchio (doc. 43) e del nuovo diritto (doc. 42), ed è risultata una situazione
più favorevole secondo il vecchio diritto, ha emesso la decisione formale del
12 agosto 2021 sulla base delle norme legali in essere fino al 31 dicembre
2020.
Di principio, dunque, per il diritto alle PC
non fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019.
2.7. Oggetto del contendere è sapere quale
importo computare a __________ a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1° agosto 2020.
La decisione su opposizione ha considerato che il valore locativo
dell'intero immobile in cui viveva l'assicurato, di proprietà della figlia __________
(Fr. 11'269.-), andava sommato al forfait per i costi di riscaldamento (Fr.
1'680.-) e dal totale (Fr. 12'949.-) ha dedotto due terzi (Fr. 8'632.-), ovvero
le quote parti dei due figli non considerati nel calcolo PC del padre ai sensi
dell'art. 16c OPC-AVS/AI. La pigione computata ammontava perciò così a Fr.
4'317.-.
Anche ritenendo che il terzo convivente non fosse il figlio __________,
ma il genero __________, la situazione del beneficiario di PC non è mutata: la
Considerandi
pigione è stata divisa su tre teste.
Sennonché, prodotte, a richiesta del giudice delegato, al fine di
capire la suddivisione degli spazi con la figlia, ed eventuali terze persone, le
fotografie e le planimetrie dell'immobile in cui abitava l'assicurato, è emerso
che, a tutti gli effetti, egli viveva in un appartamento totalmente
indipendente, con proprie spese (di elettricità, di responsabilità civile, ecc.,
doc. A7), separato da quello del figlia, che era ubicato al piano superiore
(docc. A5 e A6).
Di fronte alla prova documentale che l'interessato viveva da solo e
che non condivideva la sua abitazione né con la figlia né con il figlio o il
genero, è corretto che la Cassa di compensazione ha rivisto la sua precedente decisione
e che con la risposta di causa ha proposto di conteggiare al defunto il costo
della sua locazione senza ripartirla su più persone ai sensi dell'art. 16c
OPC-AVS/AI.
2.8
La Cassa di compensazione ha affermato,
nella risposta, che la pigione ascrivibile all'assicurato doveva essere
computata sulla base del valore locativo, visto che non era stata concordata
una regolare pigione quale costo della locazione fra padre e figlia.
L'amministrazione si è così basata sul valore locativo di Fr.
11'269.- (doc. 64) dell'intera proprietà di __________ per stabilire
proporzionalmente, in base ai metri quadrati di ciascun appartamento, il valore
locativo dell'unità abitativa occupata dall'assicurato. Sulla scorta della
planimetria prodotta agli atti (doc. A5), la Cassa ha dunque calcolato una
superficie di 54 mq per l'appartamento al piano terra e una di 120 mq per
l'appartamento duplex ai piani superiori, per un totale di 174 mq e ha quindi concluso
che il valore locativo dell'appartamento nel quale abitava __________
corrispondeva a un terzo del valore locativo dell'intero fondo di proprietà
della figlia e meglio a Fr. 3'756.-.
Anche aggiungendo a tale importo l'intero forfait di Fr. 1'680.-
per le spese di riscaldamento, a dire della Cassa con una locazione di Fr.
5'436.- l'assicurato non avrebbe avuto comunque diritto alle PC, poiché vi
sarebbe ancora un'eccedenza di reddito (docc. VIII/4 e VIII/5), seppure
inferiore a quanto ritenuto nella decisione del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3) di
soppressione del diritto che considerava una locazione di Fr. 4'317.- ([Fr.
11'269 + Fr. 1'680] - [Fr. 11'269 + Fr. 1'680] x 2/3).
Per l'amministrazione, nemmeno va considerato l'ammontare di Fr.
550.- a titolo di pigione, giacché l'interessato non ha mai dichiarato di
versare alla figlia tale importo a questo scopo, ma per vitto, abbigliamento,
pulizie, acquisti diversi da parte della figlia nella cui casa, invece, viveva
gratuitamente, tanto che fra le parti non è stato stipulato un contratto di
locazione.
Secondo la ricorrente, invece, quale pigione va considerato
l'importo di Fr. 550.- regolarmente versato mensilmente per oltre 14 anni dal
de cujus alla proprietaria dell'immobile con questa specifica causale. L'assenza
di un contratto di locazione non inficerebbe la validità di questi versamenti,
comprovati dal 1° gennaio 2013 dagli estratti bancari (docc. A8 e XXIV/1).
Non resta che determinare se detta cifra debba essere ritenuta
quale pigione per l'occupazione al piano terra dell'immobile di proprietà della
figlia oppure quali altre spese (pulizie, pasti, bucati, abbigliamento,
acquisti diversi, ecc.) prestate da quest'ultima, che tuttavia non sono riconosciute
dalla LPC.
2.9
Allo scopo di verificare se aveva
indicato dove viveva e quanto pagava di pigione, il 22 maggio 2022 (doc. XIV)
il giudice delegato ha richiamato dall'Ufficio di tassazione di __________ la
sola prima pagina delle dichiarazioni di imposta del defunto assicurato relative
agli anni dal 2013 al 2020.
Dalla documentazione pervenuta al TCA il 7 giugno 2022 (doc. XVIII/1-8)
risultano le seguenti indicazioni manoscritte:
se
abita in casa di affitto: Generalità e indirizzo
pigione
annua (senza del proprietario dello
spese
accessorie) Fr. stabile:
IC 2013 con
la figlia
IC 2014 ---- con
la figlia
__________
IC 2015 (con
la figlia) __________(figlia)
IC 2016 abito
con la figlia __________
casa
unifamiliare
IC 2017 (500.-
Chf x spese diverse)
abito con la figlia
__________
IC 2018 500.-
mensili (con la figlia) __________ -
__________
IC 2019 0 Presso
Figlia-__________
__________
IC 2020 con
la figlia __________
La Cassa non ha formulato considerazioni al riguardo (doc. XXII),
mentre la Comunione ereditaria, in risposta, ha prodotto l'elenco degli
accrediti di Fr. 550.- che l'assicurato ha effettuato sul conto della figlia a
partire dal 1° gennaio 2013 fino al mese di settembre 2021. Dalla tabella
allestita dall'istituto di credito risulta la causale "affitto"
soltanto a partire dal mese di settembre 2016 e per ogni pagamento viene
specificato il mese e l'anno a cui si riferisce la pigione.
2.10
Sulla scorta della nuova
documentazione acquisita dal Tribunale, si deve concludere che il versamento di
Fr. 550.- al mese effettuato da __________ non deve essere considerato quale
pigione, ma come controprestazione per dei servizi resi dalla figlia di cui egli
ha beneficiato. Tuttavia, queste spese sono già comprese nel fabbisogno vitale
riconosciuto dalla LPC e non possono dunque essere considerate come ulteriori
spese.
La tesi dell'insorgente non può dunque essere tutelata.
Se è vero, così come risulta dall'elenco approntato dalla banca il
5.
luglio 2022 (doc. XXIV/1), che il beneficiario PC versava ogni mese sul conto
privato della figlia l'importo di Fr. 550.- sin dal gennaio 2013, e che dal
mese di settembre 2016 il motivo di questo pagamento era l'affitto, tuttavia
questa circostanza non è corroborata da altri atti all'incarto.
In effetti, né l'assicurato ha mai dichiarato alla Cassa cantonale
di compensazione di sostenere la spesa per la pigione, né la figlia, sua
locatrice, ha mai dichiarato fiscalmente questa entrata a tale titolo.
Sin dalla domanda di prestazioni complementari presentata nel
2015, l'assicurato ha sempre espressamente negato di pagare una pigione per
l'alloggio, indicando che l'utilizzo dell'abitazione in cui viveva avveniva a
titolo gratuito. Egli ha invece dichiarato che pagava una "pensione"
di Fr. 550.- al mese e a tal fine ha specificato quanto segue nelle
osservazioni (domanda n. 62): "CHF 550.-
(mensile) l'importo indicato al pto. 57 concerne il versamento alla figlia __________
- che abita al piano superiore - x pasti, pulizie, lavatrice, stiro - acquisti
diversi (abbigliamento e diversi)".
Nel primo formulario di revisione delle prestazioni complementari
sottoscritto dall'interessato il 19 gennaio 2019 (doc. 26-1/6), quest'ultimo ha
lasciato in bianco la domanda relativa all'importo della pigione annua lorda,
mentre ha precisato che viveva con la figlia, a cui rimborsava Fr. 550.- al
mese.
Di simile tenore anche la seconda revisione periodica, firmata il
15.
aprile 2021 (doc. 48-1/5) dall'assicurato, in cui alla domanda n. 13
relativa all'abitazione risulta la seguente precisazione manoscritta: "in casa della figlia corrispondo a Fr. 550.-.- mensili
(senza vitto - la cena la consumo con lei)".
A livello fiscale, come visto, dal 2013 al 2020 non risulta che
l'assicurato abbia pagato una pigione per la sua abitazione. Egli ha sempre
specificato che abitava "con la figlia",
indicandone poi il nome e il cognome. Per due anni ha poi espressamente
dichiarato che non pagava alcuna pigione (IC 2014 e IC 2019) e per altri due
anni di contribuzione ha scritto la cifra di Fr. 500.-: per l'IC 2017 ha
precisato che valeva per spese diverse, mentre per l'IC 2018 ha indicato
trattarsi di un importo mensile.
Anche dall'esame delle dichiarazioni di imposta di __________ si
deve concludere diversamente da quanto ha sostenuto la Comunione ereditaria.
In effetti, nessuna delle dichiarazioni della figlia
dell'assicurato relative ai suoi immobili (Modulo 7) contempla un affitto quale
reddito degli immobili.
La IC 2013 (doc. 9), che la Cassa ha richiamato direttamente
dall'Ufficio di tassazione, riferisce che l'immobile è destinato ad uso proprio
ed è un immobile unifamiliare. Inoltre, il suo valore di stima dichiarato dalla
contribuente è di Fr. 92'137.- e il valore locativo di Fr. 5'307.-. Il primo
importo è stato corretto dall'autorità fiscale in Fr. 197'573.-, il secondo in
Fr. 11'350.-.
La IC 2018, che la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre, è
costituita da due Moduli 7, essendo la figlia del beneficiario PC proprietaria
di due particelle, contigue, che però costituiscono fisicamente un solo
immobile. Entrambi i fondi specificano che l'immobile è destinato a uso proprio
e che si tratta di un immobile plurifamiliare. La part. n. 439 (doc. 35-3/3) ha
un valore di stima di Fr. 102'322.-, la part. n. 440 (doc. 35-1/3) di Fr.
119'322.-. Nessuno dei due Moduli indica però né che il rispettivo fondo costituisce
l'abitazione primaria di __________ e del marito, e quindi qual è il suo valore
locativo, né che dà un reddito sotto forma di affitto, e dunque non è stato
scritto il nome di alcun conduttore e nemmeno, perciò, dell'assicurato.
Il TCA rileva che dall'accertamento effettuato dalla Cassa nel
mese di aprile 2022 (doc. 64) direttamente presso l'autorità fiscale per
conoscere il valore locativo delle partt. n. 439 e n. 440 RFD di __________, risultano
gli importi di Fr. 5'307,30 rispettivamente di Fr. 5'962,50.
2.11
Dalle circostanze fattuali esposte
risulta dunque che vi sono tre elementi a favore dell'assenza del pagamento di
una pigione da parte dell'assicurato, mentre uno soltanto sembra corroborare la
tesi della ricorrente.
La richiesta di prestazioni complementari, le due revisioni
periodiche e le dichiarazioni di imposta dell'assicurato e della figlia -
peraltro, paragonando la scrittura di questi documenti, sembra che siano stati tutti
compilati da __________ e soltanto firmati dall'interessato -, portano a
concludere che, sostanzialmente, il versamento di Fr. 550.- non era
dovuto quale controprestazione per la locazione dell'appartamento al piano
terra nella casa di proprietà della figlia.
Il fatto che, formalmente, l'assicurato abbia versato per anni
tale importo sul conto corrente della figlia con la causale "affitto",
si scontra, nella realtà delle cose, con gli esposti elementi, che comprovano, invece,
una differente situazione e non è dunque decisivo in base al principio della
verosimiglianza preponderante che regola la valutazione delle prove nella
procedura delle assicurazioni sociali quale quella in esame.
L'importo mensile di Fr. 550.- non può quindi essere riconosciuto
quale spesa per la locazione, ma va qualificato quale rimborso per i servizi
che la figlia gli prestava, come preparare i pasti, fare le pulizie, il bucato,
stirare, comprare i vestiti e altri beni. Queste spese, non specificatamente previste
dall'art. 10 LPC - le spese riconosciute dall'art. 10 LPC sono elencate in modo
esaustivo nella legge (DTF 147 V 441 consid. 3.3; SVR 2011 EL Nr. 2; STCA 33.2019.20
dell'11 marzo 2020; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017) -, vanno coperte con
il fabbisogno vitale previsto dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC (Fr. 19'450.- nel
2020.
e Fr. 19'610.- nel 2021).
2.12
Non potendo dunque computare
all'assicurato quale spesa riconosciuta una pigione ai sensi dell'art. 10 cpv.
1.
lett. b LPC, va considerato il valore locativo dell'immobile in cui viveva.
In assenza di uno specifico valore di reddito dell'immobile
riferito al solo piano terra - come visto, anche l'Ufficio di tassazione ha
confermato un unico valore per gli immobili eretti sulle partt. nn. 439 e 440
RFD di __________, siccome ritenuti una casa unifamiliare -, la scrivente Corte
fa propria la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione nella sua
risposta, ovvero di determinare il valore locativo in proporzione alla
superficie abitativa occupata dall'interessato.
Considerato che egli abitava al pianterreno di 54 mq netti di
superficie, mentre i due piani superiori, ciascuno di pari metratura (esclusi i
muri perimetrali) (doc. A5), erano occupati dalla figlia e dal di lei marito,
il valore locativo dei due fondi (Fr. 5'307,30 + Fr 5'962,50) di Fr. 11'269,80,
su cui è situata la casa in cui abitava anche il beneficiario PC, va quindi attribuito
in ragione di un terzo a __________.
Ne discende che quale locazione si deve ritenere l'importo di Fr.
3'756,60, a cui va aggiunto il forfait di Fr. 1'680.- per le spese di
riscaldamento, per una spesa riconosciuta di Fr. 5'436.-, così come
risulta dai fogli di calcoli elaborati il 20 aprile 2022 (docc. VIII/4 e
VIII/5) dalla Cassa e annessi alla risposta di causa.
Tenendo conto di questo importo per la locazione, risulta che dal
1° agosto 2020 l'assicurato presentava comunque un'eccedenza di redditi (Fr.
1'305.-), perciò il diritto alle PC gli andava rifiutato.
La richiesta della ricorrente di ritenere, come stabilito nella
decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) emessa secondo il vecchio diritto LPC, un
affitto di Fr. 5'635.- (Fr. 11'269 [valore locativo]: 2) e di aggiungervi il
forfait di Fr. 1'680.- per i costi di riscaldamento (art. 16a OPC-AVS/AI), per
una spesa totale riconosciuta di Fr. 7'315.-, non può invece essere accolta. Tale
soluzione, che l'insorgente ha chiesto di tutelare, si basava, erroneamente,
sulla condivisione dell'abitazione da parte dell'assicurato con la figlia,
circostanza che, invece, come visto, sin dall'inizio del diritto alle PC non
rispecchiava la realtà.
Questo calcolo dava il diritto all'interessato al pagamento del
solo premio di cassa malati.
Per contro, la decisione del 12 agosto 2021, contro cui
l'assicurato si è opposto rispettivamente la decisione su opposizione del 3
marzo 2022, contro cui la RI 1 ha formulato ricorso, hanno stabilito che egli
non aveva più a diritto alle prestazioni e perciò anche al premio forfettario
dell'assicurazione malattia.
Entrambe hanno infatti considerato per la locazione un importo
inferiore, pari a Fr. 4'317.- ([valore locativo + spese forfettarie di
riscaldamento] ripartito su tre teste), con conseguente diminuzione delle spese
riconosciute e formazione di eccedenza di redditi computabili che, giusta
l'art. 9 cpv. 1 LPC a contrario, porta al rifiuto delle prestazioni
complementari.
2.13
Stante quanto precede, il ricorso
deve essere respinto e la decisione impugnata riformata come alle considerazioni
esposte.
Portando il ricorso sul diritto
alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare
delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo, cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti