Lexipedia

Decisione

33.2022.5

Se A. parzialmente invalido non lavora,vale presunzione di rinuncia di reddito,che può essere rovesciata se comprova che circostanze oggettive e soggettive estranee a invalidità hanno reso impossibile conseguire tale reddito.Non ha dimostrato tali circostanze. OK computo reddito ipotetico da lavoro

23 maggio 2022Italiano77 min

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti dall'esercizio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2022.5

TB

Lugano

23 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 marzo 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 febbraio 2022 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 28 luglio 2021 (doc 1) RI 1 ha formulato

richiesta di prestazioni complementari all'AI dal 1° agosto 2021, a fronte del

versamento di una rendita di invalidità.

1.2. Con scritto del 23 agosto 2021

(doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al richiedente varia

documentazione necessaria per esaminare la sua richiesta, e lo ha informato che,

visto come non risultasse esercitare un'attività lucrativa benché fosse beneficiario

di una rendita AI parziale, nel calcolo della prestazione complementare doveva

computare un reddito da attività lucrativa netto minimo graduato secondo la

tabella riportata. La Cassa avrebbe potuto prescindere dal computo di un

reddito ipotetico se, previa iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento, malgrado

gli sforzi profusi in termini quantitativi e qualitativi, la buona volontà

dimostrata e i passi intrapresi, l'assicurato non fosse riuscito a reperire

un’attività lavorativa percependo indennità di disoccupazione.

L'amministrazione l'ha perciò invitato ad annunciarsi entro 30

giorni all'Ufficio regionale di collocamento per trovare un lavoro e, in caso

di idoneità al collocamento, sarebbe stato assistito nella ricerca di un lavoro.

Il 1° settembre 2021 (doc. 11-3/3) l'URC ha confermato la

registrazione dell'interessato nel sistema COLSTA ma, stante il certificato

medico di totale inabilità lavorativa prodotto (doc. 12-2/2), il 18 ottobre

2021 (doc. 12-1/2) l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha

annullato il nominativo dell'assicurato dalla banca dati COLSTA per inabilità

prolungata e ne ha informato la Cassa cantonale di compensazione.

1.3. Con decisione del 17 novembre 2021 (doc.

16) l'amministrazione ha stabilito il diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurato retroattivamente dal 1° dicembre 2018. Dai fogli di calcolo

risulta che dal 1° novembre 2019 (doc. 19) la Cassa di compensazione ha

computato quale entrata l'ipotetico reddito da lavoro di Fr. 19'450.- e dal 1°

gennaio 2021 (doc. 21) di Fr. 19'610.-.

1.4. Il 30 novembre 2021 (doc. A) l'assicurato

si è rivolto all'Ufficio assicurazione invalidità opponendosi al computo dal 1°

novembre 2021 di Fr. 19'610.-, visto che l'Ufficio regionale di collocamento il

18 ottobre 2021 l'ha ritenuto non collocabile dopo la presentazione di un

certificato medico che attestava la sua totale inabilità lavorativa. Di

conseguenza egli riteneva di non potere conseguire il reddito ipotetico

indicato nella decisione, non risultando peraltro dalla stessa né una

motivazione né un riferimento a una disposizione di legge secondo cui egli potrebbe

ottenere un simile reddito e neppure come è stato calcolato.

1.5. Il 3 gennaio 2022 (doc. 34) la

Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurato quale sarebbe stato il suo

diritto alle PC per quell'anno e nelle sue entrate ha computato un reddito

ipotetico di Fr. 19'610.-.

Il 24 gennaio 2022 (doc. B) l'interessato ha ribadito le sue

contestazioni contenute nelle osservazioni del 30 novembre 2020. Egli ha confermato

che, essendo stato ritenuto inabile al lavoro al 100% dall'URC e dall'Ufficio

giuridico del lavoro, gli era impossibile conseguire un qualsiasi reddito,

perciò neppure l'importo di Fr. 19'610.-.

1.6. A seguito della segnalazione del

cambio di abitazione da inizio anno (doc. 30-2/2), con decisione del 2 febbraio

2022 (doc. C) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito in Fr. 995.- al

mese il diritto alle PC dell'assicurato.

Il 18 febbraio 2022 (doc. D) l'assicurato ha ribadito la sua contestazione

relativa al computo del reddito ipotetico di Fr. 19'610.- e ha evidenziato di

non avere ricevuto alcuna motivazione per avergli conteggiato tale reddito

ipotetico, ricordando che dal 1° ottobre 2021 non è più in grado di conseguire

un qualsiasi reddito da lavoro.

1.7. Con decisione su opposizione del 28

febbraio 2022 (doc. E) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le

opposizioni dell'assicurato del 30 novembre 2021 e del 18 febbraio 2022.

Ricordato l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e la prassi su

questa tematica (N. 3424.07 DPC), l'amministrazione ha rilevato che, poiché nel

maggio 2021 l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito che l'assicurato

era inabile al 50% in altre attività adatte, essa non poteva ritenere che egli

fosse inabile al 100% per motivi medici, non essendo stato reso verosimile un

peggioramento. La Cassa si è basata sui dati oggettivi e quindi su quanto ha

accertato l'Ufficio AI.

Non avendo effettuato nessun tentativo di conseguire un reddito da

attività lucrativa e considerato il grado di invalidità del 52%, l'assicurato

non è riuscito a ribaltare la presunzione dell'art. 14 cpv. 2 lett. b

OPC-AVS/AI, per cui a buon diritto la Cassa ha conteggiato nei redditi

computabili un reddito ipotetico.

1.8. Il 29 marzo 2022 (doc. I) RI 1,

patrocinato dall'avv. dott. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di

annullare la decisione su opposizione e di ritornare gli atti alla Cassa

cantonale di compensazione per emanare una nuova decisione che escluda il reddito

ipotetico da lavoro dal calcolo del diritto alla prestazione complementare.

Il ricorrente ha riportato un estratto della perizia psichiatrica

del 16 marzo 2021 a cui è stato sottoposto per conto dell'Ufficio assicurazione

invalidità nell'ambito della determinazione del suo diritto a una rendita AI,

che il 9 agosto 2021 (doc. H) è stato stabilito in una mezza rendita dal 1°

dicembre 2018 stante un grado di invalidità del 52%.

A suo dire, dalla predetta valutazione peritale è possibile

individuare le sue particolarità sia dal profilo personale sia da quello

socio-sanitario e professionale, che rendono impossibile esercitare un'attività

lucrativa. Infatti, come richiesto dalla Cassa di compensazione, l'insorgente

si è rivolto all'Ufficio regionale di collocamento e come risulta dalla

decisione del 10 novembre 2021 (doc. G) dell'Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro, essendo inabile al lavoro al 100% come certificato dai medici

curanti, risultava inidoneo al collocamento per malattia e quindi non in grado

di esercitare un'attività lucrativa. Già il 18 ottobre 2021 (doc. F) l'Ufficio

regionale di collocamento aveva annullato il suo nominativo dal sistema COLSTA

per prolungata inabilità.

D'avviso del ricorrente, l'amministrazione non ha affatto ritenuto

che egli si sia iscritto all'URC per essere collocato e che quindi abbia

rovesciato la presunzione di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI, visto che si è basata

unicamente su quanto accertato dall'Ufficio AI e ha concluso che non v'è stato

alcun tentativo di conseguire un reddito da lavoro. Inoltre, egli evidenzia le

sue condizioni personali, familiari e socio-professionali considerate nella perizia

psichiatrica che dimostrerebbero come la presunzione legale non sarebbe

applicabile nel suo caso.

Il fatto che non sia stato ritenuto collocabile dalle preposte

autorità non può essere ignorato dalla Cassa di compensazione, la quale non ha

invece considerato i concreti motivi oggettivi e soggettivi, che l'Ufficio assicurazione

invalidità non prende in considerazione per l’emanazione delle sue decisioni,

ricavati dai molteplici elementi sfavorevoli che hanno caratterizzato il suo

percorso di vita, che non l'hanno facilitato nel conseguire una formazione e

nel successivo inserimento professionale. Il ricorrente ha però sempre

dimostrato una grande volontà nel cercare di crearsi un'indipendenza economica,

riuscendo ad alternare periodi di lavoro in diverse e svariate occupazioni a

periodi di disoccupazione nonostante le comprovate difficoltà familiari,

sociali e psicologiche che, con il passare del tempo, sono diventate sempre più

evidenti.

Il ricorso evidenzia poi come l'assicurato non lavori più dal 12

dicembre 2017, e come nel periodo lavorativo svolto prima di allora vi siano

state numerose assenze dal lavoro per infortuni e malattia. Pertanto, tenuto

conto di tutte le circostanze soggettive e oggettive dal profilo personale e

del mercato del lavoro, sarebbe impossibile pensare che il ricorrente possa

ancora sfruttare una teorica capacità lavorativa come deciso dall'Ufficio AI.

In conclusione, i suoi trascorsi familiari, sociali, professionali

e sanitari sono la prova che la presunzione prevista dall'art. 14a OPC-AVS/AI

deve essere rovesciata e quindi che non gli si computi un reddito ipotetico.

1.9. Nella risposta del 27 aprile 2022

(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il

ricorso, rilevando di avere deciso il computo del reddito ipotetico dopo che l'Ufficio

regionale di collocamento ha annullato l'iscrizione di RI 1 dal sistema COLSTA

a causa della sua inabilità lavorativa totale per motivi medici, ciò che non

gli ha permesso di rovesciare la presunzione legale secondo cui una persona

parzialmente invalida è in grado di conseguire gli importi limite fissati. La

Cassa è infatti tenuta, per quanto concerne i motivi di salute che impediscono

all'assicurato di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, a fondarsi su

dati oggettivi e quindi su quanto ha accertato l'Ufficio assicurazione

invalidità.

L'amministrazione ha respinto la censura secondo cui le autorità

preposte al collocamento emanino la loro decisione dopo avere esperito un'analisi

concreta dei motivi oggettivi e soggettivi legati all'individuo. Infatti, la

Sezione del lavoro ha motivato la sua decisione valutando esclusivamente i

referti medici e la volontà dell'assicurato a reinserirsi nel mondo del lavoro,

ritenendolo totalmente inabile al lavoro dal 1° ottobre 2019 sia sulla base dei

certificati prodotti sia perché egli stesso ha dichiarato di non essere abile

al lavoro.

In materia di PC, per contro, i certificati medici prodotti al

fine di giustificare la cancellazione dell'iscrizione presso l'URC non

comprovano una modifica considerevole dell'aspetto medico già valutato dall'Ufficio

AI, perciò la Cassa non è legittimata a scostarsi dalle valutazioni effettuate

dall'assicurazione invalidità. Le conclusioni della Sezione del lavoro sono

perciò irrilevanti ed evidenziano la mancata volontà del ricorrente di

conformarsi all'obbligo di ridurre il danno.

La Cassa ha riconosciuto che il ricorrente ha vissuto delle

difficoltà familiari e sociali, ma non per forza queste esperienze negative l'hanno

impedito allora o oggi nell'esercizio di un'attività lucrativa adeguata al suo

stato di salute.

Per l’amministrazione non sono quindi dati motivi estranei all'invalidità

per non sfruttare la residua capacità lavorativa, né è stata apportata altra

prova concreta, quali giustificativi delle ricerche di lavoro non andate a buon

fine.

1.10. Il 3 maggio 2022 (doc. VII) l'assicurato

ha indicato di non avere nuovi mezzi di prova di cui chiedere l’acquisizione e

si è confermato nelle argomentazioni ricorsuali.

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il

22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche

della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto

applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica

delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di

diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;

DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;

STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di

fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF

8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento

del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare

annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

In concreto, l'attribuzione di prestazioni

complementari concerne gli anni dal 2018 al 2021 e, conformemente

alle predette Disposizioni transitorie, la Cassa di compensazione

ha effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del vecchio (doc. 22) e

del nuovo diritto (doc. 21) ed è risultata una situazione più favorevole

secondo il vecchio diritto. Di principio, dunque, per il diritto alle PC

non fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019.

Ad ogni modo, alla base dell'oggetto della lite v'è una norma che

non è mutata.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se,

ed eventualmente in quale misura, debba essere conteggiato un reddito ipotetico

da lavoro nei redditi computabili dell'assicurato.

2.4. L'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC enumera

fra i redditi computabili i proventi e i beni a cui l'assicurato

ha rinunciato.

L'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC prevede che il Consiglio federale

disciplina il "conteggio dei proventi di un'attività

lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente

invalide o da vedove senza figli minorenni" e l'Esecutivo ha adottato,

per quanto qui d'interesse, l'art. 14a OPC-AVS/AI, che concerne il computo del

reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide e recita:

" 1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività

lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo

determinante.

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60

anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un

grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per

un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;

c. ai due terzi

dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la

lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.

3 Il capoverso 2 non è applicabile:

a. se l'invalidità

di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo

27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità

(OAI); o

b. se l'invalido

lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della

legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione

degli invalidi (LIPIn).".

L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c

LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da un'attività

lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.

Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone

parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa

che hanno effettivamente conseguito.

Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,

per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia

possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno

stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.

14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro

capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività

lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito

ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V

343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).

L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica

secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se

svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.

Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non

è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume

che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC (DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019

consid. 4.3; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).

Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il

fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono

quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno

o soprattutto non si dedica ad alcuna attività lucrativa.

Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né

Fatti

i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti dall'esercizio

di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 153), ovvero i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono

computati nel calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente

conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia.

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa.

Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3

OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa.

Se una persona non può svolgere un lavoro remunerato per motivi

indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può essere considerato

alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso si verifica, in

particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto di lavoro pur

avendo compiuto gli sforzi necessari. Inoltre, si rinuncia al computo di un

reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si possa

esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio perché

deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello

terziario).

2.5. Fra le ipotesi secondo cui a un

assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da

attività lucrativa v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non potere

utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre ipotesi si

veda: Carigiet/Koch, op. cit.,

pag. 153 e seg.).

La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere confutata

con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare un'attività

lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti per la

determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione e

di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la situazione del

mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il conseguimento di un

reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per il calcolo della

prestazione complementare è il reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe

effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V 267 consid. 2.2;

DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022

consid. 2.2.2; STF 9C_515/ 2018 del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/ 2018

del 20 marzo 2019 consid. 4.3; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi

fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari

circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante

risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il

reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe

ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019 consid. 4.3).

Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona

parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa

e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro

questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, al riguardo,

osservato che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente

concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in

grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la

capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il

reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1

lett f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°

gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché

questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha

rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è

quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 117 V 153 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 135 e seg. N.

31 ad art. 11).

2.6. Si tratta dunque di esaminare se la

persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano

economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando un'attività

alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame automatico e

sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere se possano

esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne l'incapacità di

lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i giudici delle

assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità

effettuata dal competente Ufficio assicurazione invalidità (DTF 140 V 267

consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC

non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per

valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si

pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie (DTF 140 V 267 consid.

5.1; Valterio, op. cit., pag. 135

N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una

modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in giudicato

della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni

complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi sul grado

della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo stato di

salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente

conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a

fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi

accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente all'art.

43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che attesta un

peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad effettuare degli

accertamenti quando questi documenti contengono tutte le informazioni

necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il motivo, il

grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF 8C_172/2007 del 6

febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 155). Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti

medici non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità,

devono almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza

probante e invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i

dati necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue

conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado

della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a

decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una

revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione

complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6

febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per

conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio

gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione.

Quando l'interessato fa valere di non essere in grado di

realizzare il reddito previsto da questa disposizione, essi devono per contro,

conformemente al principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere

sentito, esaminare se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.

Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di

compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,

come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti,

che impediscono di utilizzare la capacità lavorativa (DTF 140 V 267 consid.

2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad

art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.

2.7. Va posta particolare attenzione al

fatto che per determinare il grado di invalidità gli Uffici AI si basano sul

mercato equilibrato del lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite

quali prestazioni di aiuto, devono basarsi sulle condizioni effettive, non solo

delle persone aventi diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale.

Se è portata la prova che a causa della situazione personale e del mercato del

lavoro il reddito ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito,

allora anche la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare

alcun reddito ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3; STF 9C_515/2018 del 18

aprile 2019 consid. 3.3). Quali prove valgono in particolare i giustificativi

delle ricerche di lavoro non andate a buon fine, con cui l'assicurato può

dimostrare che, malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, è

praticamente impossibile realizzare effettivamente il reddito ipotetico

stabilito dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Anche il tentativo infruttuoso, da

parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione

invalidità e dell'assistenza sociale di reinserire la persona nel mondo del

lavoro deve essere incluso nella valutazione se il beneficiario di PC riesce a

confutare la presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 156; Valterio, op. cit., pag. 137 N. 33 ad art. 11).

Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione

complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da

lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la

notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per

conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la

prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

2.8. Nella DTF 140 V 267 (= SVR 2014 EL

Nr. 11) l'Alta Corte si è pronunciata sulla rinuncia di elementi di reddito giusta

l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC da parte di un assicurato dell'ex Jugoslavia la

cui vista era stata gravemente danneggiata nel 1984 e che, arrivato nel nostro

Paese nel 2001, l'anno seguente ha chiesto delle prestazioni dall'assicurazione

invalidità, che gli sono state subito negate. Una nuova domanda è stata

respinta nel gennaio 2005, mentre nel marzo 2005 gli è stato attribuito un

assegno per grandi invalidi di grado lieve.

Nel 2006 l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato una riformazione

professionale e si è assunto i costi supplementari di formazione come

massaggiatore medicale. Dopo avere richiamato l'assicurato al suo obbligo di

collaborazione, nell'ottobre 2008 l'Ufficio AI ha interrotto i provvedimenti

professionali a causa delle numerose assenze e degli esami non effettuati.

Con decisione del 2009 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di

rendita non essendo adempiute le condizioni assicurative e il ricorso al TCA è

stato respinto nel 2011.

La domanda di PC inoltrata nell'ottobre 2009 è stata respinta,

giacché i redditi computabili, conteggiando un reddito ipotetico da attività

lucrativa in presenza di un grado di invalidità dello 0%, superavano le spese

riconosciute. Il Tribunale zurighese ha confermato questa decisione nel 2012.

L'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di non computare

alcun reddito ipotetico fino al 31 marzo 2012, poi di conteggiare il reddito

effettivamente conseguito. Il TF ha respinto il ricorso.

Esposto l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sulla rinuncia di reddito e l'art.

9 cpv. 5 LPC in connessione con l'art. 14a OPC-AVS/AI, l'Alta Corte ha

ricordato che il cpv. 2 di quest'ultima norma stabilisce quali redditi da

lavoro per le persone invalide di età inferiore ai 60 anni devono essere almeno

considerati come reddito da attività, il che significa che se tale limite non è

raggiunto si presume una rinuncia volontaria al reddito da attività lucrativa

giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Questa presunzione può essere confutata quando

motivi come l'età, la scarsa formazione, le insufficienti conoscenze

linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro

rendono difficile o impossibile la valutazione della restante capacità di

guadagno. Determinante per il calcolo delle PC è perciò il reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe realizzare effettivamente (cfr. consid. 2.2).

Il Tribunale federale ha ricordato che, per quanto riguarda la

riduzione della capacità di guadagno legata all'invalidità, le Casse di

compensazione e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono conformarsi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità (cfr.

consid. 2.3).

Per l'Ufficio AI, la professione di fisioterapista appresa nel

Paese di origine poteva essere riconosciuta in Svizzera con una formazione

complementare di circa due anni, ma poiché tale attività non era compatibile

con il suo danno alla salute l'assicurato ha iniziato la formazione di

massaggiatore medicale. Applicando la Tabella T7S, cifra 33, livello di

competenze 3, per il reddito da valido ha ritenuto l'importo di Fr. 77'650,55

per 41,6 ore di lavoro medio alla settimana nell'ambito specifico. Per il

reddito da invalido, se avesse completato la formazione di massaggiatore medicale

l'interessato avrebbe potuto ottenere un reddito di Fr. 89'831,05 basandosi

sulla stessa tabella, ma con il livello di competenze 2. Ritenuta una riduzione

del 20% per gravi problemi alla vista, il reddito da invalido era pari a Fr. 71'864.85.

Il grado di invalidità calcolato dall'Ufficio AI era dunque del 7,5%.

L'autorità di prime cure è giunta alla conclusione che, basandosi

su queste constatazioni dell'Ufficio AI, si doveva ritenere con il grado della

verosimiglianza preponderante una totale capacità lavorativa in attività

adeguate e un grado di invalidità del 7,5%. Con il suo comportamento l'assicurato

aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno: l'amministrazione l'aveva

avvisato tre volte del suo obbligo di collaborare, con l'avvertenza che il mancato

rispetto avrebbe comportato la cessazione della riformazione. La Cassa di

compensazione ha quindi computato un reddito ipotetico di Fr. 55'800.-

rispettivamente di Fr. 36'533.- dopo detrazione della franchigia di Fr. 1'000.-

e la presa in conto di due terzi (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte i giudici cantonali hanno a giusta ragione fatto

riferimento allo stato di salute e alla capacità lavorativa stabilita

principalmente dall'assicurazione invalidità per valutare il grado di

invalidità. Ciò era appropriato, in quanto le Casse di compensazione non hanno

le qualifiche professionali per una valutazione indipendente dell'invalidità e

la stessa situazione non dovrebbe essere valutata differentemente da istanze

diverse nelle stesse circostanze. Il fatto che lo stato di salute si sia da

allora modificato, e nel qual caso la Cassa potrebbe effettuare eventualmente

una valutazione indipendente, non è stato fatto valere dal ricorrente (cfr.

consid. 5.1).

Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha esaminato se e in che misura l'obbligo

di ridurre il danno nei confronti dell'Ufficio AI era diverso da quello nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione.

Oggetto del litigio era stabilire quale influsso aveva sulle

prestazioni complementari - e meglio sulla rinuncia di reddito - che l'Ufficio

AI, nell'ambito della valutazione dell'invalidità, ha risposto affermativamente

se fosse ragionevole per il ricorrente completare la formazione medica per diventare

massaggiatore medicale e guadagnare un reddito corrispondente.

La nostra Massima Istanza ha stabilito che, quando

la persona assicurata, in violazione del suo obbligo di ridurre il danno,

rifiuta di eseguire un provvedimento di reintegrazione professionale che le è

stato assegnato dall'assicurazione invalidità, la mancanza di volontà di

reinserirsi deve essere ugualmente presa in considerazione nell'ambito delle

prestazioni complementari, fondandosi in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett.

g LPC sul reddito che potrebbe ottenere dopo l'esecuzione del provvedimento di

reintegrazione (cfr. consid. 5.2.2).

Di conseguenza, non è, di principio, criticabile che, per quanto

concerne le PC nell'ambito dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ci si basi sul

reddito che la persona assicurata avrebbe potuto ottenere se avesse completato

la riformazione professionale iniziale come massaggiatore medicale concessagli

dall'Ufficio AI (cfr. consid. 5.2.3).

L'Alta Corte ha inoltre rilevato che una differenza fra l'assicurazione

invalidità e le prestazioni complementari risiede nel fatto che l'assicurazione

invalidità, per determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato

equilibrato del lavoro, mentre nel campo delle PC si deve fare riferimento alle

circostanze effettive non solo dell'assicurato, ma anche del mercato del

lavoro. Se è comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto

mercato del lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato,

la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (cfr.

consid. 5.3).

Il Tribunale federale ha osservato che il ricorrente non ha

sostenuto che se si fosse formato come massaggiatore medicale a causa della sua

situazione personale e del mercato del lavoro non sarebbe stato in grado di

realizzare il reddito ipotetico che gli è stato computato. Piuttosto, l'assicurato

si è limitato ad affermare che il reddito di un massaggiatore medicale non

doveva essere computato, poiché egli non aveva terminato tale formazione (cfr.

consid. 5.3).

La nostra Massima Istanza ha dunque concluso che il computo del

reddito ipotetico era corretto (cfr. consid. 5.5).

2.9. Nella DTF 141 V 343 (= SVR 2015 EL

Nr. 5) il Tribunale federale ha stabilito che il reddito ipotetico da invalido,

posto quale base per il computo del grado d'invalidità, non può essere

considerato come reddito a cui si è rinunciato nell'ambito del calcolo delle PC,

nel caso in cui la persona parzialmente invalida non valorizzi la sua capacità

lavorativa residua. Nulla in tal senso può essere dedotto dalla DTF 140 V 267. L'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI disciplina i casi di mancato o insufficiente utilizzo

della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.4).

Dal 2009 un'assicurata, nata nel 1970, beneficiava di una mezza

rendita di invalidità con un grado AI complessivo del 50%: grado AI parziale

per la parte salariata 46% (80% [tempo di lavoro] x 58% [limitazioni]) e per la

parte casalinga 4% (20% [quota parte nelle mansioni consuete] x 19%

[impedimenti]). Dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2011 la Cassa, computando

un reddito ipotetico, le ha concesso le prestazioni complementari.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti

alla Cassa affinché ricalcolasse il diritto alle PC dell'assicurata ai sensi

dei considerandi ed emettesse una nuova decisione.

La Cassa di compensazione ha impugnato senza successo al Tribunale

federale il giudizio cantonale chiedendo la conferma della sua decisione.

L'Alta Corte ha ricordato le norme legali applicabili (cfr.

consid. 3.2) e che, se il limite di reddito previsto dall'art. 14a cpv. 2 lett.

a-c LPC non è raggiunto, in particolare quando non viene esercitata un'attività

lucrativa, vale la presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv.

1 lett. g LPC.

Questa presunzione può essere rovesciata se è comprovato che

fattori estranei alla valutazione dell'invalidità hanno ostacolato o reso

impossibile conseguire tale reddito. In tal caso, determinante per il calcolo

delle prestazioni complementari è il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

effettivamente conseguire (cfr. consid. 3.3).

Litigioso era sapere in che misura doveva essere computato all'assicurata

un reddito ipotetico quale rinuncia di reddito (cfr. consid. 4).

L'Alta Corte ha evidenziato che nell'ambito delle prestazioni

complementari si applica il principio secondo cui il potenziale reddito da

attività lucrativa deve essere considerato tenendo conto di tutte le

circostanze del singolo caso, come età, stato di salute, competenze

linguistiche, formazione, lavoro precedente e situazione specifica del mercato

del lavoro. Già per questo motivo, la questione dell'esistenza di una rinuncia

di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fa automaticamente

riferimento al ragionevole reddito da invalido secondo l'art. 16 LPGA, che si

basa su varie finzioni - in particolare una situazione equilibrata del mercato

del lavoro (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha in seguito riassunto i principi posti

nella DTF 140 V 267 al considerando 5.2.2, secondo cui nell'ambito dell'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC ci si poteva fondare sul reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito dopo l'attuazione della misura provvisionale.

In caso contrario, l'assicurato poteva almeno in parte rivalersi

per le conseguenze del suo rifiuto dell'assicurazione invalidità mediante le

prestazioni complementari, ciò che è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC

alla base del principio di responsabilità personale (cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale federale ha evidenziato che la Cassa cantonale di

compensazione ha erroneamente concluso dalla DTF 140 V 267 che il reddito

ipotetico da invalido su cui si basa la valutazione dell'invalidità potesse

sempre essere utilizzato come rinuncia di reddito nel contesto del calcolo

delle prestazioni complementari quando la persona assicurata non esaurisce la

capacità di guadagno residua. Infatti, per regolare le fattispecie relative al mancato

o insufficiente utilizzo della residua capacità di guadagno è stato introdotto

l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Come spiegato dalle note esplicative dell'UFAS alla

norma entrata in vigore il 1° gennaio 1988, il suo scopo era di evitare numerosi

accertamenti sull'ammontare di reddito ancora ragionevole e difficili problemi d'apprezzamento.

È stata così respinta la possibilità di basarsi sul reddito ragionevolmente

realizzabile (reddito da invalido) stabilito dall'assicurazione invalidità nonostante

il danno alla salute, ciò che la Cassa riteneva giusto, perché essa non andava

bene per tutti i casi. Per questo motivo, con l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI è

stata creata una disposizione indipendente - il computo di determinati importi

minimi forfettari -, che sarebbe superflua se si seguisse il parere della Cassa

di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Per l'Alta Corte il caso esaminato nel 2015 si distingueva dalla

fattispecie della DTF 140 V 267, non essendo stati documentati sforzi dell'Ufficio

AI per l'integrazione professionale e quindi non v'era anche nessuna

contrarietà da parte dell'assicurata sulle misure professionali promesse. Non c'era

dunque stata una violazione dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.

5.5).

Sulla disparità di trattamento fra beneficiari di prestazioni

complementari e beneficiari dell'assistenza sociale a cui, secondo la Cassa,

porterebbe l'interpretazione data dall'autorità cantonale dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI, la Massima Istanza ha rilevato che questa argomentazione ignora il

fatto che le prestazioni complementari e l'assistenza sociale differiscono

notevolmente per base giuridica, finalità, finanziamenti, condizioni ed entità

delle prestazioni e che la disparità di trattamento dei beneficiari di

prestazioni è quindi intrinseca al sistema (cfr. consid. 5.6).

Il Tribunale federale era quindi concorde con i primi giudici di

applicare al caso concreto l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Il grado di invalidità era stato determinato con il metodo misto.

A questa valutazione dell'invalidità dell'Ufficio AI si devono di principio

attenere le Casse di compensazione e i giudici delle assicurazioni sociali; non

c'era qui motivo di scostarsi da tale principio. L'Alta Corte ha ricordato che

nel caso di un grado di invalidità stabilito con il metodo misto di calcolo,

determinante per sapere quale lettera dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si debba

applicare è l'impedimento fissato per la parte salariata. Poiché nel caso dell'assicurata

era del 58%, faceva dunque stato la lettera b, come correttamente stabilito

dall'autorità giudiziaria cantonale (cfr. consid. 5.7).

Per il Tribunale federale i primi giudici hanno correttamente

rinviato la causa alla Cassa di compensazione per considerare nel calcolo delle

PC una rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e per

poi decidere nuovamente sul diritto dell'assicurata (cfr. consid. 5.8).

2.10. Nel caso deciso dal Tribunale

federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di

un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni

complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda

del 2011. La Cassa cantonale di compensazione ha imputato all'assicurato, per

ogni anno, un reddito ipotetico (Fr. 25'400.- nel 2011 e nel 2012 fino ad

arrivare a Fr. 25'720.- dal 2015 al 2017).

Nel suo ricorso al Tribunale cantonale l'assicurato ha chiesto di

beneficiare di una prestazione complementare più elevata calcolandola senza

considerare il reddito ipotetico. Il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa

dell'esito della domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che

è stata respinta il 27 febbraio 2018 e che è stata a sua volta impugnata

davanti al Tribunale cantonale, il quale il 29 ottobre 2018 ha respinto il

ricorso. In pari data, il TCA ha pure respinto il ricorso formulato contro la

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017.

L'assicurato si è rivolto al Tribunale federale chiedendo il

riconoscimento di una prestazione complementare annua più elevata

rispettivamente di rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo

diritto dal 2014, senza computare il reddito ipotetico. Egli ha pure chiesto la

sospensione della causa fino all'esito del ricorso contro la sentenza cantonale

in materia di assicurazione invalidità, che il Tribunale federale ha accolto

parzialmente il 20 marzo 2019 rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori

accertamenti medici e nuova decisione.

Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale

ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2

lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività

lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle

entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare

questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di

conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del

mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.

Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il

reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.

consid. 4.3).

Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione

invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente

avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute. Pertanto,

il TCA ha considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in

grado di esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%,

un'attività che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e

occasionalmente 10kg, così come le attività aeree e in posizione statica

prolungata e che favorissero un'attività semi-sedentaria con alternanza della

posizione. L'autorità cantonale ha poi esaminato se esistevano altre

circostanze oggettive e soggettive che rendevano difficile la realizzazione di

un reddito che avrebbero permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione

legale, ciò che è stato negato (cfr. consid. 5.1).

Per il ricorrente, i fatti erano stati accertati in modo inesatto

e incompleto e avevano portato i primi giudici a computargli, a torto, un

reddito ipotetico. A suo dire, essi hanno arbitrariamente negato che il suo

stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e che da

allora era totalmente inabile (cfr. consid. 5.2).

L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura

dell'insorgente:

" 6.1. Pour fixer le revenu

déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en

matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation

de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres

mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain

qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.

8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée

après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la

décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes

compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de

manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de

la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce,

une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les

organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans

l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé

(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé

par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre

de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que

le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état

de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la

juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.

Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de

déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré

sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement

cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février

2018 et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise

complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela

signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du

recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans

faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris

en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de

revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable

clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa

affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico dell'assicurato

sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli accertamenti che l'Ufficio

AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito ipotetico potesse essere computato

nel calcolo delle prestazioni complementari, o meno (cfr. consid. 7).

2.11. Il 18 aprile 2019 (STF 9C_515/2018)

il Tribunale federale si è espresso sul caso di un'assicurata, nata nel 1960,

che dal 2011 beneficiava di una prestazione complementare. Nell'ambito di una

revisione periodica a fine 2015 la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata

una conferma per iscritto riguardante l'attività lucrativa o le ricerche di

lavoro sue e del marito dal 2012. L'assicurata ha risposto che le condizioni di

salute erano peggiorate e che entrambi erano incapaci al lavoro. Con decisione

del febbraio 2016 la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto dell'assicurata

dal marzo 2014, poiché da quella data al marito era stata attribuita una

rendita di invalidità di tre quarti. Allo stesso tempo la Cassa l'ha avvisata

che per le persone parzialmente invalide di età inferiore a 60 anni sarebbe

stato computato un reddito ipotetico netto. Per evitare ciò, doveva esserci un

annuncio all'Ufficio regionale di collocamento dell'assicurazione contro la

disoccupazione. Nell'aprile 2016 l'amministrazione ha ricalcolato nuovamente le

prestazioni complementari tenendo conto di un reddito ipotetico del marito dal

1° maggio 2016. La Cassa ha di nuovo fissato le PC dal 1° agosto 2016 con

decisione dell'11 agosto 2016, contro cui l'assicurata ha interposto un'opposizione

che è stata accolta parzialmente. La Cassa ha computato pure un reddito

ipotetico da lavoro dell'assicurata dal 1° agosto 2016, mentre ha tenuto conto

dei guadagni ipotetici del marito dal 1° gennaio 2017.

Il ricorso dell'assicurata è stato respinto dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni di Soletta. Al Tribunale federale essa ha chiesto

una PC mensile di almeno Fr. 1'065.- dal luglio 2016, oltre al pagamento del

premio di Cassa malati.

Oggetto del contendere era sapere se, correttamente, il TCA avesse

computato, nel calcolo delle prestazioni complementari della ricorrente, un

reddito ipotetico per lei e per suo marito (cfr. consid. 3).

Il Tribunale cantonale ha dichiarato all'inizio che, contrariamente

a quanto asserito dalla ricorrente, la perizia del 16 novembre 2017 resa nella

procedura AI non aveva confermato un aumento dei danni alla salute e dell'incapacità

al lavoro. Non sussistevano motivi estranei all'invalidità che impedivano alla

ricorrente di utilizzare la capacità di guadagno residua determinata dall'assicurazione

invalidità. Né la mancanza di formazione professionale e le scarse competenze

linguistiche, né l'età di 56 o 57 anni erano di impedimento a trovare un

lavoro. La ricorrente non aveva dimostrato di avere effettuato delle ricerche

di lavoro. Sembrava ragionevole raggiungere un reddito di Fr. 25'720.- (Fr. 19'290.-

più un terzo) con una capacità lavorativa del 60% (cfr. consid. 3.1).

La ricorrente ha contestato che, dalla decisione dell'Ufficio AI

del 2003, le sue condizioni di salute non fossero peggiorate. I primi giudici

avrebbero dovuto decidere sulla base dei documenti di allora, visto che, al

momento dell'emanazione della decisione su opposizione, l'istanza di revisione

in ambito AI era agli inizi. Sulla scorta del principio inquisitorio sarebbe

stato necessario chiarire se gli argomenti citati avrebbero potuto ribaltare le

conseguenze della presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI. I certificati medici

emessi al momento della decisione su opposizione avrebbero attestato una totale

incapacità lavorativa. L'assicurata ha inoltre menzionato i fattori estranei

all'invalidità che avrebbero impedito di sfruttare la restante capacità di

guadagno. Una valutazione complessiva dei fattori - assenza dal mercato del

lavoro per 19 anni, conoscenza insufficiente del tedesco ed età di 57 anni - avrebbe

portato alla conclusione che l'assicurata non avrebbe più trovato un posto di lavoro.

Con ciò si impediva anche il computo di un reddito ipotetico (cfr. consid. 3.2).

Nel suo giudizio il Tribunale federale ha rilevato come l'insorgente

abbia correttamente segnalato che, diversamente dall'assicurazione invalidità,

nel campo delle prestazioni complementari le limitazioni estranee all'invalidità

sono importanti per valutare se sia ragionevole prendere in considerazione un'attività

lucrativa. Se - in particolare con attestazioni di ricerche di lavoro

(qualitativamente e quantitativamente sufficienti) non andate a buon fine -

viene fornita la prova che il reddito ipotetico computato non può essere

realizzato a causa della situazione personale e del mercato del lavoro, la

Cassa di compensazione deve riconoscerlo e rinunciare a conteggiarlo.

Secondo gli accertamenti vincolanti della prima istanza, per l'Alta

Corte la ricorrente non ha presentato delle prove di ricerche di lavoro non

andate a buon fine. Allo stesso modo, mancavano altri documenti, come una

domanda all'Ufficio regionale di collocamento o un'agenzia temporanea di

collocamento, dai quali si dovevano dedurre ricerche di lavoro serie e mirate.

L'asserita non utilizzabilità della capacità lavorativa era rimasta non

dimostrata. Per il Tribunale federale non era criticabile il fatto che l'autorità

di prima istanza si fosse fondata sulla perizia medica del 16 novembre 2017 per

stabilire lo stato di salute e l'incapacità lavorativa, benché la decisione su

opposizione della Cassa fosse stata emessa già il 13 dicembre 2016. La

situazione medica non era stata sufficientemente chiarita prima della perizia e

questa valutazione si riferiva, sia dal profilo temporale che materiale, alla

medesima fattispecie che esisteva già a fine 2016. Per quale motivo nella

procedura riguardante le PC alla ricorrente si sarebbe dovuto concedere la

Considerandi

possibilità di prendere nuovamente posizione sulla perizia medica essa non ha

saputo spiegarlo. Ma se non riusciva a rovesciare la presunzione secondo cui

con una capacità di guadagno residua del 60% stabilita dall'assicurazione

invalidità avrebbe potuto conseguire dei redditi nella misura computata dal TCA

giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI, l'importo apparentemente

realistico di Fr. 19'290.- doveva essere preso in considerazione come rinuncia

di reddito (cfr. consid. 3.3).

2.12

Il 9 gennaio 2020 (STF 9C_251/2019 =

SVR 2020 EL Nr. 6) la nostra Massima Istanza ha giudicato il caso di un

assicurato nato nel 1966 che dal 2010 beneficiava di una mezza rendita di

invalidità e il 3 febbraio 2011 gli sono state concesse le prestazioni complementari

retroattivamente al 1° gennaio 2010. Nell'ambito di una revisione del diritto

alla rendita AI l'assicurato ha fatto valere nel dicembre 2011 un peggioramento

delle sue condizioni di salute da inizio 2011. Nel 2015 l'Ufficio AI ha negato

un aumento del grado di invalidità, mentre nel 2017 il Tribunale delle

assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha parzialmente accolto il ricorso

attribuendogli tre quarti di rendita di invalidità dal 2011.

Successivamente, sulla base della decisione di calcolo dell'Ufficio

AI del 24 novembre 2017, tre giorni dopo la Cassa di compensazione ha

ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato retroattivamente dal 2011 e dal

2015.

gli ha computato un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr. 12'860.-,

così pure nel dicembre 2017 per il 1° gennaio 2018. Il TCA ha accolto il

ricorso nel marzo 2019 e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per

una nuova decisione, la quale si è aggravata all'Alta Corte chiedendo che si

considerasse un ipotetico reddito da lavoro ai sensi dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI.

Il Tribunale federale ha ribadito che la presunzione della

rinuncia volontaria a un reddito può essere rovesciata fornendo la prova che

motivi estranei all'invalidità quali l'età, la carenza di formazione o di

conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato

del lavoro, rendono troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della

capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.2).

Inoltre, come già statuito nella DTF 141 V 343 consid. 5.7, per

quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità, gli organi di

esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono di

principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione

invalidità. Come giudicato nella DTF 140 V 267 consid. 5.1, questo obbligo è

indicato perché gli organi esecutivi delle PC non hanno i requisiti

professionali specifici per una valutazione indipendente dell'invalidità e, d'altra

parte, è importante evitare che la medesima fattispecie sia valutata in modo

diverso dallo stesso punto di vista da istanze diverse. Questo vincolo con la

decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione

tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle

prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 140 V 267 consid.

5.2.2) (cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che prima dell'emanazione della

sua sentenza, l'assicurato si era basato sulle dichiarazioni dello psichiatra

curante e poteva quindi presumere di essere al 100% inabile al lavoro. Il TCA

ha perciò considerato in queste circostanze, durante la procedura in ambito di

assicurazione invalidità, che l'assicurato non poteva essere obbligato a

cercare lavoro e quindi è giunto alla conclusione che la Cassa di compensazione

aveva erroneamente computato all'assicurato un ipotetico reddito da lavoro a

partire dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 6.1).

I primi giudici hanno stabilito che dal 2011 l'assicurato era abile

al 40% in attività adeguate (cfr. consid. 7.1).

Il TF ha ritenuto corretto quanto affermato dalla Cassa di

compensazione, ovvero che il certificato di incapacità lavorativa del medico

curante prodotto nella procedura AI non costituisse un motivo estraneo all'invalidità

che poteva rovesciare la presunzione legale. La valutazione medica del medico

curante si era inserita nella valutazione delle prove da parte dell'autorità

giudiziaria in ambito AI ed era quindi parte della procedura di assicurazione

invalidità (cfr. consid. 7.2).

Per l'Alta Corte è incompatibile con l'obbligo di ridurre il danno

valido nel diritto delle assicurazioni sociali non sfruttare, durante la

procedura di revisione della rendita AI in corso, la capacità lavorativa

residua esistente stabilita dagli organi dell'assicurazione invalidità.

Nonostante la pendente procedura di ricorso, l'assicurato deve cercare un posto

di lavoro (cfr. consid. 7.3.2).

Considerato che non era chiaro se l'assicurato avesse effettuato

degli sforzi per cercare lavoro e che ciò non era nemmeno stato da lui fatto

valere, la presunzione della rinuncia volontaria non è stata confutata dalle

considerazioni dei primi giudici, perciò essi hanno violato il diritto federale

non computando un reddito ipotetico dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 7.4).

2.13

Nella STF 9C_179/2021 dell'8

luglio 2021, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato, nato nel

1962, che ha percepito dal 1° novembre 2013 prestazioni complementari in

aggiunta al quarto di rendita dell'assicurazione invalidità (grado AI del 47%).

Il 2 giugno 2015 la Cassa di compensazione del Canton San Gallo gli ha chiesto

di comprovare gli sforzi intrapresi dai coniugi dal 1° febbraio 2015 per

trovare lavoro e ha accettato le spiegazioni per gli sforzi di lavoro insufficienti

o inadeguati per il passato e ha rinunciato temporaneamente al computo di un

ipotetico reddito da lavoro. Allo stesso tempo, ha informato l'assicurato che

la coppia avrebbe dovuto continuare a cercare attivamente e intenzionalmente un

lavoro. La Cassa di compensazione ha però ritenuto inadeguati gli sforzi

compiuti dall'assicurato e da sua moglie e il 6 febbraio 2016, considerato un

ipotetico reddito da lavoro, ha deciso che essi non avevano diritto alle

prestazioni complementari dal 1° marzo 2016. La Cassa cantonale di

compensazione ha sospeso la procedura di opposizione fino alla conclusione dell'istanza

dell'aprile 2016 dell'assicurato di revisione della rendita da parte dell'Ufficio

AI, che ha svolto accertamenti economici e medici e in data 9 marzo 2018 ha

respinto la domanda di aumento della rendita (con grado di invalidità invariato

del 47% e una capacità del 65% in un'attività adeguata), decisione che è

cresciuta incontestata in giudicato. Il 19 marzo 2019 la Cassa di compensazione

ha confermato la decisione del 6 febbraio 2016.

Il 16 febbraio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Canton

San Gallo ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione e,

dal 1° marzo 2016, ha continuato a concedere all'assicurato una PC mensile di Fr.

2976.-.

L'esame del ricorso inoltrato al Tribunale federale dalla Cassa

cantonale di compensazione verteva a sapere se il Tribunale delle assicurazioni

avesse violato la legge riconoscendo che nessun reddito ipotetico da lavoro doveva

essere computato né all'assicurato né a sua moglie dal 1° marzo 2016.

Il giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto che fosse

oggettivamente possibile, ma irragionevole, esercitare un'attività lucrativa

dal settembre 2015 fino almeno al momento della decisione del 6 febbraio 2016,

visto che, stante il sospetto di spondiloartrite assiale, l'assicurato aveva

chiesto un aumento della rendita all'Ufficio AI ed era stato ritenuto

completamente inabile al lavoro dal suo medico di famiglia. Secondo il

Tribunale cantonale, richiedere di sforzarsi di lavorare in questa situazione

significherebbe negare l'obbligo di ridurre il danno specifico per le

prestazioni complementari nella misura in cui la componente soggettiva sarebbe fondata

solo sulla possibilità che un beneficiario PC sia in grado di diminuire il

danno specifico per le prestazioni complementari da un punto di vista puramente

oggettivo con l'ottenimento di un reddito da lavoro.

Al considerando 3.1 il Tribunale federale ha rilevato che, come affermato

correttamente dalla Cassa di compensazione, l'istanza inferiore ha violato la

legge federale. Per quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità,

gli organi di esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono

di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione

invalidità. Ciò ha determinato un grado di invalidità invariato del 47% con una

capacità lavorativa del 65% in un'attività adeguata. La Cassa di compensazione a

ragione ha affermato che il divergente certificato di inabilità lavorativa del

medico curante non costituisse un motivo estraneo all'invalidità atto a

rovesciare la presunzione legale dell'utilizzo della capacità lavorativa

residua ed era incompatibile, con l'obbligo di ridurre il danno valido nel

diritto delle assicurazioni sociali, non sfruttare la capacità lavorativa

residua esistente stabilita dagli organi dell'AI durante la procedura di

revisione della rendita AI in corso. Inoltre, il TF ha osservato che il

certificato medico menzionava solo una nuova diagnosi sospetta e quindi l'assicurato

doveva essere consapevole che la situazione non era (ancora) chiara e che non

era opportuno affidarsi al certificato d'inidoneità al lavoro del medico di

famiglia.

Infine, la Cassa di compensazione ha negato che l'assicurato e sua

moglie abbiano dimostrato di non riuscire a trovare un lavoro nonostante gli sforzi

sufficienti.

Il Tribunale federale ha quindi accolto parzialmente il ricorso e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale per una nuova decisione, poiché nella

sentenza cantonale mancava una concreta valutazione degli sforzi compiuti,

tanto che il giudice di primo grado ha sollevato solo marginalmente la

questione se il lavoro della moglie dell'assicurato fosse sufficiente (cfr.

consid. 3.3).

Tutti i principi giurisprudenziali esposti sono stati ribaditi

nella recente STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022.

2.14

Sul tema del reddito conseguito

dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, che

concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.

Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente

invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo

effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.03 e 3421.04 sono

applicabili per analogia.

Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età

inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa

netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella

prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto

vanno dedotte la franchigia di cui al secondo capoverso del N. 3421.04 e, se

del caso, le spese per la custodia dei figli conformemente al primo capoverso

del N. 3421.04; l'importo rimanente è computato per due terzi.

Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al

N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3482.04 non è loro applicabile

(DTF 141 V 343).

Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02

può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):

– se il

beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile;

– se il

beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF

8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);

– se il

beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF

140.

V 267).

Il reddito minimo di cui al N. 3424.02 non va computato in due

casi (N. 3424.05 DPC):

– se l'invalidità

di una persona senza attività lucrativa è stata determinata secondo l'articolo

27.

OAI;

– se la persona

invalida lavora in un laboratorio protetto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1

lettera a LIPIn.

Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda

sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in

grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a

tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei

all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un

reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).

Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in

particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

– l'assicurato non

trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata

adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra

di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che

quantitativo, per trovare un posto di lavoro);

– l'assicurato

percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91

del 6 agosto 1992);

– il coniuge dell'assicurato

dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli prodigasse

assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);

– l'assicurato ha

compiuto il 60° anno d'età.

Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività

lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°

anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta l'art.

17.

cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al compimento

del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).

Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della

richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività

lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di

emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.

All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se l'assicurato

non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza ulteriori

formalità (art. 42 LPGA).

A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione

in seguito a una modificazione notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1

LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della

modificazione (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre

2006).

Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito

al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.

4.

OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della

decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della

decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei

casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).

Va ancora segnalato che il rinvio al N. 3421.03 DPC previsto dal

N. 3424.02 DPC, dispone che il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di

rendita aventi diritto alle PC e dei loro familiari eventualmente compresi nel

calcolo della stessa è computato solo parzialmente, vale a dire in modo

privilegiato (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).

Il N. 3421.04 DPC, dal canto suo, regola il tema della deduzione

dal reddito delle spese necessarie al suo conseguimento. Come disposto dall'art.

11a OPC-AVS/AI, infatti, dal reddito lordo dell'attività lucrativa sono dedotte

le spese di conseguimento del reddito (v. i N. 3423.03– 3423.04) e i contributi

obbligatori pagati alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam,

AINF e PP). Possono inoltre essere dedotte le spese per la custodia dei figli

conformemente alle disposizioni sull'imposta cantonale diretta. Se le deduzioni

superano il reddito lordo da attività lucrativa, quest'ultimo non è computato.

Dal reddito netto così ottenuto sono dedotti Fr. 1'000 per le

persone sole e Fr. 1'500 per i coniugi e per le persone con figli che hanno o

danno diritto a una rendita. L'importo rimanente è computato per due terzi (DTF

111.

V 124 = RCC 1985 pag. 424). La franchigia va computata interamente anche se

il reddito è stato conseguito solo durante una parte dell'anno determinante per

il calcolo delle PC (RCC 1972 pag. 70).

2.15

Nell'evenienza concreta è pacifico

che, quando la Cassa cantonale di compensazione ha informato l'assicurato, il 23

agosto 2021, che gli avrebbe computato un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a

cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI se non si fosse annunciato al competente Ufficio

regionale di collocamento o se non fossero state date le due possibilità

indicate per evitare ciò, l'assicurato non lavorava, benché fosse soltanto

parzialmente invalido. Difatti, dal 1° dicembre 2018 (doc. H) il ricorrente è

al beneficio di una mezza rendita di invalidità con grado AI del 52%, stabilita

il 9 agosto 2021 (doc. H) dall'Ufficio assicurazione invalidità.

L'assicurato va dunque considerato come persona parzialmente invalida

e non avendo esercitato alcuna attività lucrativa vi è la presunzione che ha

rinunciato a dei redditi ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, come

illustrato nelle considerazioni che precedono.

L'insorgente può rovesciare questa presunzione, prevista dall'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità ostacolano o complicano la realizzazione di

questo reddito (STF 9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF

9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140

V 267 consid. 2.2).

Quali fattori a cui l'assicurazione invalidità non fa capo per

stabilire la capacità di guadagno di un assicurato, ma che sono per contro

determinanti in ambito di prestazioni complementari per ribaltare la

presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, la

giurisprudenza, come evidenziato, elenca l'età, l'assenza di formazione o le

scarse conoscenze linguistiche, le circostanze personali e la situazione del

mercato del lavoro. L'assicurato deve apportare la prova che questi fattori

impediscono od ostacolano l'utilizzo della restante capacità di guadagno.

Con l'emanazione della decisione del 17 novembre 2021 (doc. 16) di

attribuzione delle prestazioni complementari, la Cassa ha ritenuto che queste

circostanze oggettive e soggettive non erano date, perciò ha computato all'assicurato

un reddito ipotetico.

2.16

Il ricorrente ha comprovato di

essersi annunciato all'Ufficio regionale di collocamento come richiestogli

dalla Cassa cantonale di compensazione il 23 agosto 2021. In effetti, la

conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 1° settembre 2021 (doc.

11-3/3) precisa che la data di annuncio è avvenuta il 31 agosto 2021 per una

disponibilità lavorativa del 48%.

Tuttavia, stante la presentazione del certificato medico del 15/19

ottobre 2021 (doc. 12-2/2) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, attestante un'inabilità lavorativa dell'assicurato del 100% dal

14.

settembre 2021, il 18 ottobre 2021 (doc. F) l'Ufficio regionale di

collocamento di __________ ha reso la conferma d'annullamento dal sistema

COLSTA per prolungata inabilità al lavoro al 100% con effetto da quel giorno e

ha osservato che "si procede all'annullamento

della pratica a seguito di un certificato medico di inabilità totale a tempo

indeterminato. L'assicurato inoltre, risulta inidoneo al collocamento.".

A ciò ha fatto seguito il 10 novembre 2021 (doc. G) la decisione

dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, che ha ritenuto l'assicurato

inidoneo al collocamento dal 1° ottobre 2021, essendo totalmente inabile al

lavoro per malattia nella misura del 100% dal 1° ottobre 2019 in maniera

continua, come risulta dai certificati medici del 20 settembre 2021 e del 19

ottobre 2021 del dr. med. __________ e del dr. med. __________. Inoltre, lo

stesso assicurato ha dichiarato nel formulario "Domanda d'indennità di

disoccupazione" di non essere attualmente abile al lavoro nella misura

desiderata, comprovando questa sua affermazione trasmettendo un ulteriore

certificato medico e concludendo che dal 1° novembre 2021 sarebbe stato inabile

al lavoro al 100%.

Per l'assicurato, questi referti medici e la cancellazione della

sua iscrizione dalla banca dati COLSTA costituiscono un valido motivo che gli

impedisce di svolgere un'attività lucrativa e quindi non gli si deve imputare

alcun reddito ipotetico dal 1° novembre 2021. Nell'opposizione del 30 novembre

2021.

(doc. 30-2/2) egli ha infatti affermato che "Il calcolo da voi effettuato per gli anni 2018-2019-2020 e fino a

ottobre 2021 mi sembrano corretti. Per quanto riguarda novembre e dicembre 2021

e le future prestazioni per il 2022 vorrei esporre le seguenti osservazioni.

Secondo i vostri calcoli, alla voce entrate, considerate un ipotetico reddito

da lavoro di 19'610 franchi. (…)".

Ai disturbi psicosomatici si aggiungono i suoi trascorsi

personali, familiari, formativi, sociali e professionali, l'età (52 anni), il

non lavorare più dal 12 dicembre 2017 e la situazione concreta del mercato del

lavoro.

Tutti questi elementi gli rendono impossibile un collocamento e il

conseguimento di un reddito, tanto da non essere stato ritenuto idoneo dall'Ufficio

regionale di collocamento, autorità che dispone della conoscenza concreta delle

difficoltà reali nel reperire un posto di lavoro adatto a una persona con le

limitazioni e i trascorsi dell'assicurato e che si contrappone a quanto

applicato dall'Ufficio assicurazione invalidità, che gli ha attribuito una

capacità lavorativa residua basandosi sul concetto del mercato equilibrato e sui

dati statistici salariali nazionali.

2.17

Con il ricorso l'assicurato ha

prodotto il certificato medico del 20 marzo 2019 (doc. L) del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, che ha diagnosticato una sindrome da

disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) insorta

sullo sfondo di una problematica ortopedica al braccio destro verificatasi nel

2015.

e algie lombari e delle articolazioni soprattutto degli arti inferiori e i

cui sintomi algici erano ancora presenti nonostante varie terapie effettuate, e

un disturbo di personalità misto (ICD-10: F61.0). L'assicurato risultava quindi

inabile al lavoro al 100% e in considerazione delle informazioni anamnestiche e

delle evidenze cliniche la prognosi lavorativa appariva negativa.

Lo stesso psichiatra curante ha attestato il 9 dicembre 2021 (doc.

M) e il 17 marzo 2022 (doc. N) che l'assicurato era inabile al lavoro al 100%

dal 14 settembre 2021 fino a data da definire.

Anche il dr. med. __________, FMH medico generico, ha certificato

il 17 marzo 2022 (doc. O) che l'interessato era inabile al lavoro dal 14

settembre 2021 fino a data da definirsi.

Dalla decisione del 9 agosto 2021 (doc. H) emanata dall'Ufficio

assicurazione invalidità risulta che sulla scorta dei documenti raccolti e della

perizia che ha fatto allestire in ambito psichiatrico, l'assicurato è stato

valutato dal 23 novembre 2017 totalmente inabile al lavoro sia nell'attività

abituale di aiuto operaio sia in attività adeguate, mentre in attività adatte l'inabilità

era nulla dal 1° aprile 2018 e del 50% dal 20 dicembre 2018.

In applicazione del metodo ordinario, l'Ufficio AI ha calcolato un

grado di invalidità del 52% dal 20 dicembre 2018, attribuendo all'interessato una

mezza rendita di invalidità da inizio mese.

Nel caso concreto, la scrivente Corte è vincolata, per le

condizioni di salute e la capacità di guadagno del ricorrente, a questa

valutazione dell'invalidità effettuata dal preposto Ufficio assicurazione

invalidità.

L'insorgente non ha, in effetti, fatto valere un peggioramento del

suo stato di salute, ma solo che continua ad essere totalmente inabile al

lavoro, circostanza già nota e certificata nuovamente dai suoi curanti nell'ambito

dell'iscrizione alla disoccupazione.

Infatti, la totale inabilità lavorativa del ricorrente era già

stata comprovata durante l'istruttoria in ambito di assicurazione invalidità,

tanto che, come aiuto operaio, lo stesso Ufficio AI ha ritenuto l'assicurato

inabile al lavoro al 100%. Tuttavia, nello svolgere altre attività adeguate, l'interessato

è stato considerato capace in ragione del 50% dal 20 dicembre 2018 sia per

motivi fisici sia psichici ed è questa capacità lavorativa residua che ha

portato al grado del 52% di invalidità e che è determinante in ambito di

prestazioni complementari per sapere se è esigibile dall'assicurato

parzialmente invalido che metta a frutto queste sue restanti risorse e consegua

un reddito da lavoro.

In tali circostanze, quindi, nemmeno a seguito dei nuovi referti

medici prodotti con il ricorso si può concludere che la Cassa si sia

erroneamente affidata alle valutazioni dell'Ufficio AI.

D'altronde, per sua espressa ammissione, come tali queste

valutazioni non sono state impugnate dall'interessato (doc. I punto 2 pag. 7)

ed in questa sede egli nemmeno ha fatto valere che, rispetto alle conclusioni

tratte il 9 agosto 2021 dall'Ufficio assicurazione invalidità, vi sia stato un

notevole peggioramento delle sue condizioni di salute tanto da avere chiesto la

revisione del suo diritto alla rendita AI.

Peraltro, i certificati di incapacità lavorativa totale resi dallo

psichiatra curante il 9 dicembre 2021 e il 17 marzo 2022, allestiti sul modello

di certificato medico dell'assicurazione contro la disoccupazione, indicano

soltanto che l'assicurato è interamente incapace di lavorare e non contengono,

siccome non predisposti all'uopo, una diagnosi.

Dal canto suo, il referto del 17 marzo 2022 del dottor __________

nemmeno si pronuncia sul grado di inabilità lavorativa e nulla dice non solo sulla

diagnosi, ma anche sulla prognosi.

Simili certificati medici non stabiliscono quindi, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138

V 218 consid. 6), l'esistenza di una incapacità di lavoro totale, anche in

attività adeguate, che giustifica di fare astrazione dal computo di un reddito

ipotetico nel calcolo delle prestazioni complementari (STF 8C_722/2007 del 17

luglio 2008, consid. 3.3; STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza esposta, questi

referti medici non comprovano il sussistere di un motivo estraneo all'invalidità

che è in grado di rovesciare la presunzione legale del computo di un reddito

ipotetico. Infatti, la valutazione dei certificati dei medici curanti spetta

all'Ufficio AI e, in assenza di una domanda di revisione inoltratagli per un

presunto peggioramento, il TCA, come la Cassa di compensazione, non si può

scostare dal ritenere il grado di invalidità del 52% stabilito dalla competente

autorità in materia. Pertanto, per le prestazioni complementari, i certificati medici

agli atti non hanno valore probatorio (citate STF 9C_179/2021 dell'8 luglio

2021.

e STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020).

2.18

Lo stato di salute non è il solo

criterio decisivo per esaminare se si può esigere dall'assicurato che eserciti

un'attività lucrativa e, in tal caso, per fissare il salario che potrebbe

conseguire facendo prova di buona volontà. Occorre verificare gli altri criteri

posti dalla giurisprudenza (citata STF 8C_68/2007, consid. 5.4).

Le Casse di compensazione devono infatti analizzare gli aspetti

estranei all'invalidità, come l'età, la scarsa formazione, le conoscenze

linguistiche insufficienti e il mercato del lavoro concreto, che impediscono di

mettere a frutto la capacità lavorativa residua.

Nel caso in esame, con il ricorso l'assicurato ha osservato di

avere 52 anni, di essere assente dal mondo del lavoro dal 2017 e che, stante la

sua situazione personale, familiare, sociale e professionale che emerge

chiaramente dall'estratto della perizia psichiatrica resa nella procedura di

richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità (doc. I pagg. 4-7),

trovare un posto di lavoro risulta molto difficile. L'Ufficio regionale di

collocamento e la Sezione del lavoro, "ai

quali non si può certo negare la conoscenza concreta delle difficoltà reali nel

reperire un posto di lavoro adatto a una persona con le limitazioni e i

trascorsi come quelli del signor RI 1" (doc. I pag. 10), a dire

dell'insorgente l'hanno correttamente definito non collocabile nel mercato del

lavoro.

In materia di computo di reddito ipotetico per le prestazioni

complementari occorre disporre della prova che, a causa di circostanze

personali e della situazione concreta del mercato del lavoro, per l'assicurato

era difficoltoso o impossibile realizzare un reddito da lavoro.

L'assicurato si è annunciato il 31 agosto 2021 all'Ufficio

regionale di collocamento dando la propria disponibilità a lavorare dal 1°

ottobre 2021 al 48% (doc. 11-3/3) - o al 50% (doc. G) - quale ausiliario di

sistemazione paesaggio ed in tutte le professioni adeguate, ma poco dopo ha

anche prodotto dei certificati medici attestanti che da tempo non era abile al

lavoro.

Inoltre, perfino sul formulario di "Domanda d'indennità di

disoccupazione" l'interessato ha dichiarato, al punto 4, di non essere a

quel momento abile al lavoro nella misura desiderata (doc. G).

L'URC non ha quindi potuto far altro che cancellare il 18 ottobre

2021.

(doc. F) l'interessato dalla banca dati COLSTA per prolungata inabilità

lavorativa del 100%, con conseguente disiscrizione dall'Ufficio regionale di

collocamento quale persona in cerca di un impiego stante la non idoneità al

collocamento.

In sostanza, quindi, malgrado la decisione appena giunta

dall'Ufficio AI che il suo grado di invalidità era (solo) del 52%, dichiarandosi

soggettivamente non idoneo a lavorare (l'art. 15 cpv. 1 LADI recita che

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se

è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione.") il

ricorrente non ha intrapreso delle ricerche di lavoro e neppure si è annunciato

presso un'agenzia temporanea di collocamento.

In altre parole, l'interessato ha violato il principio valido

nelle assicurazioni sociali dell'obbligo di ridurre il danno, avendo da subito

rifiutato di svolgere un'attività lucrativa e di mettersi a disposizione

dell'Ufficio regionale di collocamento per un impiego compatibile con lo stato

di salute appena accertato dall'Ufficio AI.

A ben vedere, infatti, alla luce della recente attribuzione della

mezza rendita AI, a quel momento non v'erano validi motivi per ritenere

l'assicurato non idoneo al collocamento dal profilo oggettivo (per

l'art. 15 cpv. 2 LADI, "Gli impediti fisici

o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione

equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità,

potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale

disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.").

Da ciò discende che non essendo già soggettivamente disposto a

cercare un'attività lucrativa visto che ha sostenuto, e poi comprovato, di

essere inabile al lavoro al 100%, il ricorrente non ha saputo dimostrare che

sussistevano dei motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità.

L'età, l'assenza di formazione e di conoscenze linguistiche, le

circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, non rendevano

difficile o impossibile per l'insorgente utilizzare la restante capacità di

guadagno e quindi l'interessato poteva conseguire un reddito da attività

lucrativa.

La cancellazione dal sistema COLSTA ha comportato che non si

possono dedurre gli sforzi che l'assicurato avrebbe dovuto effettuare per

trovare un impiego se fosse rimasto registrato. Infatti, come indicato dal N.

3424.07

DPC più volte citato dall'insorgente stesso, una condizione affinché

non sia computato alcun reddito ipotetico richiede che l'assicurato non trovi

lavoro nonostante sforzi sufficienti, condizione che è ritenuta adempiuta se

l'assicurato si è iscritto all'URC per essere collocato e dimostra di avere

inviato candidature di lavoro secondo il numero prescritto dall'Ufficio

regionale di collocamento e di qualità sufficiente.

In specie, il fatto di essere stato cancellato dall'URC attesta

già la sua inidoneità al collocamento - che è stata confermata dalla Sezione

del lavoro con effetto dal 1° ottobre 2021 - e quindi l'impossibilità di

comprovare di avere attivamente cercato un lavoro in modo quantitativamente e

qualitativamente sufficiente. Per un disoccupato sono considerate sufficienti

da dieci a dodici domande di lavoro al mese (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio

2022, consid. 4.3.3; DTF 141 V 365 consid. 4.1).

L'iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento comporta dei

doveri a cui, nel caso concreto, l'interessato non ha dato seguito stante l'inidoneità

al collocamento fondata sull'inabilità al lavoro che si sarebbe protratta per

lungo tempo, impedendogli così di fatto di cercare un posto di lavoro secondo

quanto prescritto dall'URC.

D'altronde, l'insorgente nemmeno ha presentato prove di ricerche di

lavoro non andate a buon fine durante il breve periodo in cui è stato iscritto

all'Ufficio regionale di collocamento.

Non basta, quindi, essere stato iscritto all'URC per concludere di

avere ottemperato ai propri obblighi in ambito di prestazioni complementari per

evitare il computo di un reddito ipotetico.

Al ricorrente nemmeno viene in aiuto la circostanza che siano

state delle autorità competenti in materia, l'Ufficio regionale di collocamento

e la Sezione del lavoro, a considerarlo inidoneo al collocamento.

La non collocabilità dal 1° ottobre 2021 fa infatti sì che l'assicurato,

malgrado la sua invalidità parziale del 52%, non possa rovesciare la

presunzione del conseguimento di un reddito ipotetico sulla base dell'art. 14a

OPC-AVS/AI.

In effetti, non avendo effettuato ricerche di lavoro tra l'inizio

della disoccupazione (1° ottobre 2021) e la conferma dell'annullamento dal sistema

COLSTA (18 ottobre 2021) e non avendo percepito, in conseguenza alla sua

decretata inidoneità al collocamento retroattivamente al 1° ottobre 2021,

neppure indennità di disoccupazione (N. 3424.07 DPC), l'assicurato non è

riuscito a dimostrare di avere fatto tutti gli sforzi possibili per mettere a

frutto la sua capacità lavorativa residua del 50% e reinserirsi nel mondo del

lavoro. Non ha dunque comprovato che non ha volutamente rinunciato a conseguire

un reddito da lavoro.

Per contro, in tal modo, l'asserita non utilizzabilità della sua capacità

lavorativa residua per motivi personali, familiari, formativi, sociali,

professionali e sanitari è rimasta perciò non dimostrata e l'affermazione che

sussistono fattori soggettivi e oggettivi estranei all'invalidità che lo

ostacolano nella ricerca di un'attività lucrativa rimane una semplice

dichiarazione di parte.

D'altronde, malgrado i suoi disturbi psichici rilevati dalla

perizia psichiatrica riportata parzialmente nel suo memoriale, le asperità

della vita e le difficoltà riscontrate nella scelta e nel portare a termine una

formazione professionale, nel corso della sua vita il ricorrente ha comunque dimostrato

di essere riuscito, seppure con difficoltà e grazie talvolta anche all'aiuto di

terzi, a svolgere diverse attività lavorative in campi molto variegati.

Queste sue numerose esperienze passate, ben descritte negli

estratti della perizia psichiatrica, dalla quale è emersa anche la volontà

dell'insorgente di lavorare e di svolgere al meglio i compiti che gli vengono

affidati, non gli precludono quindi la possibilità, a 52 anni, di cercare e di

trovare un'attività lucrativa, magari in un ambiente protetto che rispetti il

suo stato di salute.

Non va dimenticato che se l'assicurazione invalidità, per

determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato equilibrato del

lavoro, nel campo delle PC si deve fare riferimento alle circostanze effettive

non solo dell'assicurato, ma anche del mercato del lavoro. Infatti, se è

comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto mercato del

lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato, la Cassa di

compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (DTF 140 V 267 = SVR

2014.

EL Nr. 11 consid. 5.3).

2.19

Da quanto precede discende che i

vari certificati di inabilità al lavoro del 100% presentati all'Ufficio

regionale di collocamento e alla Sezione del lavoro (doc. G), nonché i

successivi prodotti con il ricorso, non erano idonei, dal profilo del diritto

alle prestazioni complementari, ad esonerare l'assicurato dall'obbligo di ridurre

il danno e quindi dal mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua del

50% in attività adeguate.

L’assicurato non è riuscito a dimostrare che motivi oggettivi e

soggettivi estranei all'invalidità gli hanno impedito o gli hanno reso difficile

il conseguimento di un reddito. Egli non è perciò riuscito a rovesciare la

presunzione legale dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI secondo cui, benché

parzialmente invalido, poteva ancora esercitare un'attività lucrativa e

conseguire il reddito minimo stabilito.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, la presunzione di

rinuncia volontaria di un reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non

è stata dunque confutata dal ricorrente e quindi la Cassa cantonale di

compensazione non ha violato la legge federale computando all'insorgente un reddito

ipotetico da lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI.

Oltretutto, la Cassa di compensazione ha conteggiato un reddito da

lavoro ipotetico solo dopo avere informato l'assicurato con lettera del 23

agosto 2021 che doveva cercare un posto di lavoro (STF 9C_251/2019 del 9

gennaio 2020, consid. 7.3.3) annunciandosi all'Ufficio regionale di

collocamento entro 30 giorni, affinché fosse valutata la possibilità di trovare

un'attività lucrativa adeguata.

Ne discende che dal 1° novembre 2021 - il periodo precedente non è

stato contestato - fra le entrate dell'insorgente a giusta ragione è stato

considerato un reddito ipotetico da lavoro di Fr. 19'610.-, pari al fabbisogno

per persona sola valido nel 2021 e nel 2022, indipendentemente dal fatto che si

applichi il vecchio o il nuovo diritto LPC, giacché il diritto alle PC concerne

il 2021 e il 2022 e quindi i parametri da utilizzare sono quelli in vigore quegli

anni (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022, consid. 2.2.2; STCA 33.2021.18 del

21.

febbraio 2022, consid. 2.19).

Trattandosi di un reddito privilegiato è stato poi correttamente considerato

l'ammontare indicato di Fr. 12'406.- ([Fr. 19'610 - Fr. 1'000] x 2/3), come

risulta dai fogli di calcolo allegati alle decisioni del 17 novembre 2021

(docc. 21 e 22) e del 2 febbraio 2022 (doc. C).

Sulla scorta delle considerazioni esposte, le decisioni impugnate

devono essere confermate e il ricorso va respinto.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS

2/2022 pag. 107).

2.20

Con

il ricorso l'assicurato ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio producendo la documentazione a comprova della sua indigenza (docc. I

e IV/I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una

prima valutazione della tematica in esame il ricorso non era, sin dall'inizio,

sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, alla luce della numerosa giurisprudenza in materia di

reddito ipotetico in ambito di prestazioni complementari, anche di recente

emanazione, le conclusioni del ricorso, meritavano un’analisi approfondita e

una valutazione specifica e non erano, quindi, da ritenersi prive di

probabilità di successo (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5).

La condizione dell'indigenza è pacifica alla luce degli atti

prodotti (doc. IV/I) e del fatto che dal 1° gennaio 2022 (doc. I) l'assicurato

beneficia di prestazioni assistenziali.

Va pure riconosciuta la necessità di far capo all'assistenza di un

legale per la complessità della materia trattata, che la decisione su

opposizione ha imposto di affrontare con il ricorso.

L'istanza va quindi ammessa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti