33.2022.5
Se A. parzialmente invalido non lavora,vale presunzione di rinuncia di reddito,che può essere rovesciata se comprova che circostanze oggettive e soggettive estranee a invalidità hanno reso impossibile conseguire tale reddito.Non ha dimostrato tali circostanze. OK computo reddito ipotetico da lavoro
23 maggio 2022Italiano77 min
avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti dall'esercizio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.5
TB
Lugano
23 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2022 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 28 luglio 2021 (doc 1) RI 1 ha formulato
richiesta di prestazioni complementari all'AI dal 1° agosto 2021, a fronte del
versamento di una rendita di invalidità.
1.2. Con scritto del 23 agosto 2021
(doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al richiedente varia
documentazione necessaria per esaminare la sua richiesta, e lo ha informato che,
visto come non risultasse esercitare un'attività lucrativa benché fosse beneficiario
di una rendita AI parziale, nel calcolo della prestazione complementare doveva
computare un reddito da attività lucrativa netto minimo graduato secondo la
tabella riportata. La Cassa avrebbe potuto prescindere dal computo di un
reddito ipotetico se, previa iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento, malgrado
gli sforzi profusi in termini quantitativi e qualitativi, la buona volontà
dimostrata e i passi intrapresi, l'assicurato non fosse riuscito a reperire
un’attività lavorativa percependo indennità di disoccupazione.
L'amministrazione l'ha perciò invitato ad annunciarsi entro 30
giorni all'Ufficio regionale di collocamento per trovare un lavoro e, in caso
di idoneità al collocamento, sarebbe stato assistito nella ricerca di un lavoro.
Il 1° settembre 2021 (doc. 11-3/3) l'URC ha confermato la
registrazione dell'interessato nel sistema COLSTA ma, stante il certificato
medico di totale inabilità lavorativa prodotto (doc. 12-2/2), il 18 ottobre
2021 (doc. 12-1/2) l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha
annullato il nominativo dell'assicurato dalla banca dati COLSTA per inabilità
prolungata e ne ha informato la Cassa cantonale di compensazione.
1.3. Con decisione del 17 novembre 2021 (doc.
16) l'amministrazione ha stabilito il diritto alle prestazioni complementari
dell'assicurato retroattivamente dal 1° dicembre 2018. Dai fogli di calcolo
risulta che dal 1° novembre 2019 (doc. 19) la Cassa di compensazione ha
computato quale entrata l'ipotetico reddito da lavoro di Fr. 19'450.- e dal 1°
gennaio 2021 (doc. 21) di Fr. 19'610.-.
1.4. Il 30 novembre 2021 (doc. A) l'assicurato
si è rivolto all'Ufficio assicurazione invalidità opponendosi al computo dal 1°
novembre 2021 di Fr. 19'610.-, visto che l'Ufficio regionale di collocamento il
18 ottobre 2021 l'ha ritenuto non collocabile dopo la presentazione di un
certificato medico che attestava la sua totale inabilità lavorativa. Di
conseguenza egli riteneva di non potere conseguire il reddito ipotetico
indicato nella decisione, non risultando peraltro dalla stessa né una
motivazione né un riferimento a una disposizione di legge secondo cui egli potrebbe
ottenere un simile reddito e neppure come è stato calcolato.
1.5. Il 3 gennaio 2022 (doc. 34) la
Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurato quale sarebbe stato il suo
diritto alle PC per quell'anno e nelle sue entrate ha computato un reddito
ipotetico di Fr. 19'610.-.
Il 24 gennaio 2022 (doc. B) l'interessato ha ribadito le sue
contestazioni contenute nelle osservazioni del 30 novembre 2020. Egli ha confermato
che, essendo stato ritenuto inabile al lavoro al 100% dall'URC e dall'Ufficio
giuridico del lavoro, gli era impossibile conseguire un qualsiasi reddito,
perciò neppure l'importo di Fr. 19'610.-.
1.6. A seguito della segnalazione del
cambio di abitazione da inizio anno (doc. 30-2/2), con decisione del 2 febbraio
2022 (doc. C) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito in Fr. 995.- al
mese il diritto alle PC dell'assicurato.
Il 18 febbraio 2022 (doc. D) l'assicurato ha ribadito la sua contestazione
relativa al computo del reddito ipotetico di Fr. 19'610.- e ha evidenziato di
non avere ricevuto alcuna motivazione per avergli conteggiato tale reddito
ipotetico, ricordando che dal 1° ottobre 2021 non è più in grado di conseguire
un qualsiasi reddito da lavoro.
1.7. Con decisione su opposizione del 28
febbraio 2022 (doc. E) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le
opposizioni dell'assicurato del 30 novembre 2021 e del 18 febbraio 2022.
Ricordato l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e la prassi su
questa tematica (N. 3424.07 DPC), l'amministrazione ha rilevato che, poiché nel
maggio 2021 l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito che l'assicurato
era inabile al 50% in altre attività adatte, essa non poteva ritenere che egli
fosse inabile al 100% per motivi medici, non essendo stato reso verosimile un
peggioramento. La Cassa si è basata sui dati oggettivi e quindi su quanto ha
accertato l'Ufficio AI.
Non avendo effettuato nessun tentativo di conseguire un reddito da
attività lucrativa e considerato il grado di invalidità del 52%, l'assicurato
non è riuscito a ribaltare la presunzione dell'art. 14 cpv. 2 lett. b
OPC-AVS/AI, per cui a buon diritto la Cassa ha conteggiato nei redditi
computabili un reddito ipotetico.
1.8. Il 29 marzo 2022 (doc. I) RI 1,
patrocinato dall'avv. dott. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di
annullare la decisione su opposizione e di ritornare gli atti alla Cassa
cantonale di compensazione per emanare una nuova decisione che escluda il reddito
ipotetico da lavoro dal calcolo del diritto alla prestazione complementare.
Il ricorrente ha riportato un estratto della perizia psichiatrica
del 16 marzo 2021 a cui è stato sottoposto per conto dell'Ufficio assicurazione
invalidità nell'ambito della determinazione del suo diritto a una rendita AI,
che il 9 agosto 2021 (doc. H) è stato stabilito in una mezza rendita dal 1°
dicembre 2018 stante un grado di invalidità del 52%.
A suo dire, dalla predetta valutazione peritale è possibile
individuare le sue particolarità sia dal profilo personale sia da quello
socio-sanitario e professionale, che rendono impossibile esercitare un'attività
lucrativa. Infatti, come richiesto dalla Cassa di compensazione, l'insorgente
si è rivolto all'Ufficio regionale di collocamento e come risulta dalla
decisione del 10 novembre 2021 (doc. G) dell'Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro, essendo inabile al lavoro al 100% come certificato dai medici
curanti, risultava inidoneo al collocamento per malattia e quindi non in grado
di esercitare un'attività lucrativa. Già il 18 ottobre 2021 (doc. F) l'Ufficio
regionale di collocamento aveva annullato il suo nominativo dal sistema COLSTA
per prolungata inabilità.
D'avviso del ricorrente, l'amministrazione non ha affatto ritenuto
che egli si sia iscritto all'URC per essere collocato e che quindi abbia
rovesciato la presunzione di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI, visto che si è basata
unicamente su quanto accertato dall'Ufficio AI e ha concluso che non v'è stato
alcun tentativo di conseguire un reddito da lavoro. Inoltre, egli evidenzia le
sue condizioni personali, familiari e socio-professionali considerate nella perizia
psichiatrica che dimostrerebbero come la presunzione legale non sarebbe
applicabile nel suo caso.
Il fatto che non sia stato ritenuto collocabile dalle preposte
autorità non può essere ignorato dalla Cassa di compensazione, la quale non ha
invece considerato i concreti motivi oggettivi e soggettivi, che l'Ufficio assicurazione
invalidità non prende in considerazione per l’emanazione delle sue decisioni,
ricavati dai molteplici elementi sfavorevoli che hanno caratterizzato il suo
percorso di vita, che non l'hanno facilitato nel conseguire una formazione e
nel successivo inserimento professionale. Il ricorrente ha però sempre
dimostrato una grande volontà nel cercare di crearsi un'indipendenza economica,
riuscendo ad alternare periodi di lavoro in diverse e svariate occupazioni a
periodi di disoccupazione nonostante le comprovate difficoltà familiari,
sociali e psicologiche che, con il passare del tempo, sono diventate sempre più
evidenti.
Il ricorso evidenzia poi come l'assicurato non lavori più dal 12
dicembre 2017, e come nel periodo lavorativo svolto prima di allora vi siano
state numerose assenze dal lavoro per infortuni e malattia. Pertanto, tenuto
conto di tutte le circostanze soggettive e oggettive dal profilo personale e
del mercato del lavoro, sarebbe impossibile pensare che il ricorrente possa
ancora sfruttare una teorica capacità lavorativa come deciso dall'Ufficio AI.
In conclusione, i suoi trascorsi familiari, sociali, professionali
e sanitari sono la prova che la presunzione prevista dall'art. 14a OPC-AVS/AI
deve essere rovesciata e quindi che non gli si computi un reddito ipotetico.
1.9. Nella risposta del 27 aprile 2022
(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso, rilevando di avere deciso il computo del reddito ipotetico dopo che l'Ufficio
regionale di collocamento ha annullato l'iscrizione di RI 1 dal sistema COLSTA
a causa della sua inabilità lavorativa totale per motivi medici, ciò che non
gli ha permesso di rovesciare la presunzione legale secondo cui una persona
parzialmente invalida è in grado di conseguire gli importi limite fissati. La
Cassa è infatti tenuta, per quanto concerne i motivi di salute che impediscono
all'assicurato di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, a fondarsi su
dati oggettivi e quindi su quanto ha accertato l'Ufficio assicurazione
invalidità.
L'amministrazione ha respinto la censura secondo cui le autorità
preposte al collocamento emanino la loro decisione dopo avere esperito un'analisi
concreta dei motivi oggettivi e soggettivi legati all'individuo. Infatti, la
Sezione del lavoro ha motivato la sua decisione valutando esclusivamente i
referti medici e la volontà dell'assicurato a reinserirsi nel mondo del lavoro,
ritenendolo totalmente inabile al lavoro dal 1° ottobre 2019 sia sulla base dei
certificati prodotti sia perché egli stesso ha dichiarato di non essere abile
al lavoro.
In materia di PC, per contro, i certificati medici prodotti al
fine di giustificare la cancellazione dell'iscrizione presso l'URC non
comprovano una modifica considerevole dell'aspetto medico già valutato dall'Ufficio
AI, perciò la Cassa non è legittimata a scostarsi dalle valutazioni effettuate
dall'assicurazione invalidità. Le conclusioni della Sezione del lavoro sono
perciò irrilevanti ed evidenziano la mancata volontà del ricorrente di
conformarsi all'obbligo di ridurre il danno.
La Cassa ha riconosciuto che il ricorrente ha vissuto delle
difficoltà familiari e sociali, ma non per forza queste esperienze negative l'hanno
impedito allora o oggi nell'esercizio di un'attività lucrativa adeguata al suo
stato di salute.
Per l’amministrazione non sono quindi dati motivi estranei all'invalidità
per non sfruttare la residua capacità lavorativa, né è stata apportata altra
prova concreta, quali giustificativi delle ricerche di lavoro non andate a buon
fine.
1.10. Il 3 maggio 2022 (doc. VII) l'assicurato
ha indicato di non avere nuovi mezzi di prova di cui chiedere l’acquisizione e
si è confermato nelle argomentazioni ricorsuali.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Il
22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche
della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°
gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Nel caso di modifica della legge, il diritto
applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica
delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di
diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1;
DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4;
STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di
fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF
8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento
del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo
disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF
121 V 97 consid. 1a).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22
marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto
anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della
modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma
delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare
annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
In concreto, l'attribuzione di prestazioni
complementari concerne gli anni dal 2018 al 2021 e, conformemente
alle predette Disposizioni transitorie, la Cassa di compensazione
ha effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del vecchio (doc. 22) e
del nuovo diritto (doc. 21) ed è risultata una situazione più favorevole
secondo il vecchio diritto. Di principio, dunque, per il diritto alle PC
non fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019.
Ad ogni modo, alla base dell'oggetto della lite v'è una norma che
non è mutata.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se,
ed eventualmente in quale misura, debba essere conteggiato un reddito ipotetico
da lavoro nei redditi computabili dell'assicurato.
2.4. L'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC enumera
fra i redditi computabili i proventi e i beni a cui l'assicurato
ha rinunciato.
L'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC prevede che il Consiglio federale
disciplina il "conteggio dei proventi di un'attività
lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente
invalide o da vedove senza figli minorenni" e l'Esecutivo ha adottato,
per quanto qui d'interesse, l'art. 14a OPC-AVS/AI, che concerne il computo del
reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide e recita:
" 1
Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività
lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo
determinante.
2 Per gli invalidi di età inferiore a 60
anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:
a. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo
l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un
grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;
b. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per
un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;
c. ai due terzi
dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la
lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.
3 Il capoverso 2 non è applicabile:
a. se l'invalidità
di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo
27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI); o
b. se l'invalido
lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della
legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione
degli invalidi (LIPIn).".
L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c
LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da un'attività
lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.
Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone
parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa
che hanno effettivamente conseguito.
Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,
per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia
possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno
stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.
14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro
capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività
lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito
ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V
343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).
L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica
secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se
svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.
Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non
è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume
che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC (DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019
consid. 4.3; Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).
Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,
che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il
fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono
quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno
o soprattutto non si dedica ad alcuna attività lucrativa.
Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né
Fatti
i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo
avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti dall'esercizio
di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 153), ovvero i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono
computati nel calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente
conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia.
Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività
lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito
minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile
prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività
lucrativa.
Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3
OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi
amministrativa.
Se una persona non può svolgere un lavoro remunerato per motivi
indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può essere considerato
alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso si verifica, in
particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto di lavoro pur
avendo compiuto gli sforzi necessari. Inoltre, si rinuncia al computo di un
reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si possa
esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio perché
deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello
terziario).
2.5. Fra le ipotesi secondo cui a un
assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da
attività lucrativa v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non potere
utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre ipotesi si
veda: Carigiet/Koch, op. cit.,
pag. 153 e seg.).
La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere confutata
con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare un'attività
lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti per la
determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione e
di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la situazione del
mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il conseguimento di un
reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per il calcolo della
prestazione complementare è il reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe
effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V 267 consid. 2.2;
DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022
consid. 2.2.2; STF 9C_515/ 2018 del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/ 2018
del 20 marzo 2019 consid. 4.3; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 154).
La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a
OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi
fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari
circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante
risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il
reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe
ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo
2019 consid. 4.3).
Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona
parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa
e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro
questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, al riguardo,
osservato che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente
concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in
grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la
capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il
reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1
lett f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°
gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché
questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha
rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è
quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico
che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 117 V 153 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 135 e seg. N.
31 ad art. 11).
2.6. Si tratta dunque di esaminare se la
persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano
economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando un'attività
alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame automatico e
sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere se possano
esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne l'incapacità di
lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i giudici delle
assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità
effettuata dal competente Ufficio assicurazione invalidità (DTF 140 V 267
consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC
non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per
valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si
pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie (DTF 140 V 267 consid.
5.1; Valterio, op. cit., pag. 135
N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 154).
È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una
modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in giudicato
della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni
complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi sul grado
della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo stato di
salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; STF
8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio,
op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente
conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a
fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi
accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007
del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente all'art.
43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che attesta un
peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad effettuare degli
accertamenti quando questi documenti contengono tutte le informazioni
necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il motivo, il
grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF 8C_172/2007 del 6
febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 155). Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti
medici non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità,
devono almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza
probante e invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i
dati necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).
Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue
conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado
della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a
decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una
revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione
complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6
febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,
op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per
conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio
gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione.
Quando l'interessato fa valere di non essere in grado di
realizzare il reddito previsto da questa disposizione, essi devono per contro,
conformemente al principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere
sentito, esaminare se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.
Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di
compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,
come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti,
che impediscono di utilizzare la capacità lavorativa (DTF 140 V 267 consid.
2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad
art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.
2.7. Va posta particolare attenzione al
fatto che per determinare il grado di invalidità gli Uffici AI si basano sul
mercato equilibrato del lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite
quali prestazioni di aiuto, devono basarsi sulle condizioni effettive, non solo
delle persone aventi diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale.
Se è portata la prova che a causa della situazione personale e del mercato del
lavoro il reddito ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito,
allora anche la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare
alcun reddito ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3; STF 9C_515/2018 del 18
aprile 2019 consid. 3.3). Quali prove valgono in particolare i giustificativi
delle ricerche di lavoro non andate a buon fine, con cui l'assicurato può
dimostrare che, malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, è
praticamente impossibile realizzare effettivamente il reddito ipotetico
stabilito dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Anche il tentativo infruttuoso, da
parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione
invalidità e dell'assistenza sociale di reinserire la persona nel mondo del
lavoro deve essere incluso nella valutazione se il beneficiario di PC riesce a
confutare la presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 156; Valterio, op. cit., pag. 137 N. 33 ad art. 11).
Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione
complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da
lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la
notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per
conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la
prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).
2.8. Nella DTF 140 V 267 (= SVR 2014 EL
Nr. 11) l'Alta Corte si è pronunciata sulla rinuncia di elementi di reddito giusta
l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC da parte di un assicurato dell'ex Jugoslavia la
cui vista era stata gravemente danneggiata nel 1984 e che, arrivato nel nostro
Paese nel 2001, l'anno seguente ha chiesto delle prestazioni dall'assicurazione
invalidità, che gli sono state subito negate. Una nuova domanda è stata
respinta nel gennaio 2005, mentre nel marzo 2005 gli è stato attribuito un
assegno per grandi invalidi di grado lieve.
Nel 2006 l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato una riformazione
professionale e si è assunto i costi supplementari di formazione come
massaggiatore medicale. Dopo avere richiamato l'assicurato al suo obbligo di
collaborazione, nell'ottobre 2008 l'Ufficio AI ha interrotto i provvedimenti
professionali a causa delle numerose assenze e degli esami non effettuati.
Con decisione del 2009 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di
rendita non essendo adempiute le condizioni assicurative e il ricorso al TCA è
stato respinto nel 2011.
La domanda di PC inoltrata nell'ottobre 2009 è stata respinta,
giacché i redditi computabili, conteggiando un reddito ipotetico da attività
lucrativa in presenza di un grado di invalidità dello 0%, superavano le spese
riconosciute. Il Tribunale zurighese ha confermato questa decisione nel 2012.
L'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di non computare
alcun reddito ipotetico fino al 31 marzo 2012, poi di conteggiare il reddito
effettivamente conseguito. Il TF ha respinto il ricorso.
Esposto l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sulla rinuncia di reddito e l'art.
9 cpv. 5 LPC in connessione con l'art. 14a OPC-AVS/AI, l'Alta Corte ha
ricordato che il cpv. 2 di quest'ultima norma stabilisce quali redditi da
lavoro per le persone invalide di età inferiore ai 60 anni devono essere almeno
considerati come reddito da attività, il che significa che se tale limite non è
raggiunto si presume una rinuncia volontaria al reddito da attività lucrativa
giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Questa presunzione può essere confutata quando
motivi come l'età, la scarsa formazione, le insufficienti conoscenze
linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro
rendono difficile o impossibile la valutazione della restante capacità di
guadagno. Determinante per il calcolo delle PC è perciò il reddito ipotetico
che l'assicurato potrebbe realizzare effettivamente (cfr. consid. 2.2).
Il Tribunale federale ha ricordato che, per quanto riguarda la
riduzione della capacità di guadagno legata all'invalidità, le Casse di
compensazione e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono conformarsi alla
valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità (cfr.
consid. 2.3).
Per l'Ufficio AI, la professione di fisioterapista appresa nel
Paese di origine poteva essere riconosciuta in Svizzera con una formazione
complementare di circa due anni, ma poiché tale attività non era compatibile
con il suo danno alla salute l'assicurato ha iniziato la formazione di
massaggiatore medicale. Applicando la Tabella T7S, cifra 33, livello di
competenze 3, per il reddito da valido ha ritenuto l'importo di Fr. 77'650,55
per 41,6 ore di lavoro medio alla settimana nell'ambito specifico. Per il
reddito da invalido, se avesse completato la formazione di massaggiatore medicale
l'interessato avrebbe potuto ottenere un reddito di Fr. 89'831,05 basandosi
sulla stessa tabella, ma con il livello di competenze 2. Ritenuta una riduzione
del 20% per gravi problemi alla vista, il reddito da invalido era pari a Fr. 71'864.85.
Il grado di invalidità calcolato dall'Ufficio AI era dunque del 7,5%.
L'autorità di prime cure è giunta alla conclusione che, basandosi
su queste constatazioni dell'Ufficio AI, si doveva ritenere con il grado della
verosimiglianza preponderante una totale capacità lavorativa in attività
adeguate e un grado di invalidità del 7,5%. Con il suo comportamento l'assicurato
aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno: l'amministrazione l'aveva
avvisato tre volte del suo obbligo di collaborare, con l'avvertenza che il mancato
rispetto avrebbe comportato la cessazione della riformazione. La Cassa di
compensazione ha quindi computato un reddito ipotetico di Fr. 55'800.-
rispettivamente di Fr. 36'533.- dopo detrazione della franchigia di Fr. 1'000.-
e la presa in conto di due terzi (cfr. consid. 4.1).
Per l'Alta Corte i giudici cantonali hanno a giusta ragione fatto
riferimento allo stato di salute e alla capacità lavorativa stabilita
principalmente dall'assicurazione invalidità per valutare il grado di
invalidità. Ciò era appropriato, in quanto le Casse di compensazione non hanno
le qualifiche professionali per una valutazione indipendente dell'invalidità e
la stessa situazione non dovrebbe essere valutata differentemente da istanze
diverse nelle stesse circostanze. Il fatto che lo stato di salute si sia da
allora modificato, e nel qual caso la Cassa potrebbe effettuare eventualmente
una valutazione indipendente, non è stato fatto valere dal ricorrente (cfr.
consid. 5.1).
Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha esaminato se e in che misura l'obbligo
di ridurre il danno nei confronti dell'Ufficio AI era diverso da quello nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione.
Oggetto del litigio era stabilire quale influsso aveva sulle
prestazioni complementari - e meglio sulla rinuncia di reddito - che l'Ufficio
AI, nell'ambito della valutazione dell'invalidità, ha risposto affermativamente
se fosse ragionevole per il ricorrente completare la formazione medica per diventare
massaggiatore medicale e guadagnare un reddito corrispondente.
La nostra Massima Istanza ha stabilito che, quando
la persona assicurata, in violazione del suo obbligo di ridurre il danno,
rifiuta di eseguire un provvedimento di reintegrazione professionale che le è
stato assegnato dall'assicurazione invalidità, la mancanza di volontà di
reinserirsi deve essere ugualmente presa in considerazione nell'ambito delle
prestazioni complementari, fondandosi in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett.
g LPC sul reddito che potrebbe ottenere dopo l'esecuzione del provvedimento di
reintegrazione (cfr. consid. 5.2.2).
Di conseguenza, non è, di principio, criticabile che, per quanto
concerne le PC nell'ambito dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ci si basi sul
reddito che la persona assicurata avrebbe potuto ottenere se avesse completato
la riformazione professionale iniziale come massaggiatore medicale concessagli
dall'Ufficio AI (cfr. consid. 5.2.3).
L'Alta Corte ha inoltre rilevato che una differenza fra l'assicurazione
invalidità e le prestazioni complementari risiede nel fatto che l'assicurazione
invalidità, per determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato
equilibrato del lavoro, mentre nel campo delle PC si deve fare riferimento alle
circostanze effettive non solo dell'assicurato, ma anche del mercato del
lavoro. Se è comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto
mercato del lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato,
la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (cfr.
consid. 5.3).
Il Tribunale federale ha osservato che il ricorrente non ha
sostenuto che se si fosse formato come massaggiatore medicale a causa della sua
situazione personale e del mercato del lavoro non sarebbe stato in grado di
realizzare il reddito ipotetico che gli è stato computato. Piuttosto, l'assicurato
si è limitato ad affermare che il reddito di un massaggiatore medicale non
doveva essere computato, poiché egli non aveva terminato tale formazione (cfr.
consid. 5.3).
La nostra Massima Istanza ha dunque concluso che il computo del
reddito ipotetico era corretto (cfr. consid. 5.5).
2.9. Nella DTF 141 V 343 (= SVR 2015 EL
Nr. 5) il Tribunale federale ha stabilito che il reddito ipotetico da invalido,
posto quale base per il computo del grado d'invalidità, non può essere
considerato come reddito a cui si è rinunciato nell'ambito del calcolo delle PC,
nel caso in cui la persona parzialmente invalida non valorizzi la sua capacità
lavorativa residua. Nulla in tal senso può essere dedotto dalla DTF 140 V 267. L'art.
14a cpv. 2 OPC-AVS/AI disciplina i casi di mancato o insufficiente utilizzo
della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.4).
Dal 2009 un'assicurata, nata nel 1970, beneficiava di una mezza
rendita di invalidità con un grado AI complessivo del 50%: grado AI parziale
per la parte salariata 46% (80% [tempo di lavoro] x 58% [limitazioni]) e per la
parte casalinga 4% (20% [quota parte nelle mansioni consuete] x 19%
[impedimenti]). Dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2011 la Cassa, computando
un reddito ipotetico, le ha concesso le prestazioni complementari.
Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti
alla Cassa affinché ricalcolasse il diritto alle PC dell'assicurata ai sensi
dei considerandi ed emettesse una nuova decisione.
La Cassa di compensazione ha impugnato senza successo al Tribunale
federale il giudizio cantonale chiedendo la conferma della sua decisione.
L'Alta Corte ha ricordato le norme legali applicabili (cfr.
consid. 3.2) e che, se il limite di reddito previsto dall'art. 14a cpv. 2 lett.
a-c LPC non è raggiunto, in particolare quando non viene esercitata un'attività
lucrativa, vale la presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv.
1 lett. g LPC.
Questa presunzione può essere rovesciata se è comprovato che
fattori estranei alla valutazione dell'invalidità hanno ostacolato o reso
impossibile conseguire tale reddito. In tal caso, determinante per il calcolo
delle prestazioni complementari è il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
effettivamente conseguire (cfr. consid. 3.3).
Litigioso era sapere in che misura doveva essere computato all'assicurata
un reddito ipotetico quale rinuncia di reddito (cfr. consid. 4).
L'Alta Corte ha evidenziato che nell'ambito delle prestazioni
complementari si applica il principio secondo cui il potenziale reddito da
attività lucrativa deve essere considerato tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso, come età, stato di salute, competenze
linguistiche, formazione, lavoro precedente e situazione specifica del mercato
del lavoro. Già per questo motivo, la questione dell'esistenza di una rinuncia
di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fa automaticamente
riferimento al ragionevole reddito da invalido secondo l'art. 16 LPGA, che si
basa su varie finzioni - in particolare una situazione equilibrata del mercato
del lavoro (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha in seguito riassunto i principi posti
nella DTF 140 V 267 al considerando 5.2.2, secondo cui nell'ambito dell'art. 11
cpv. 1 lett. g LPC ci si poteva fondare sul reddito che l'assicurato avrebbe
conseguito dopo l'attuazione della misura provvisionale.
In caso contrario, l'assicurato poteva almeno in parte rivalersi
per le conseguenze del suo rifiuto dell'assicurazione invalidità mediante le
prestazioni complementari, ciò che è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC
alla base del principio di responsabilità personale (cfr. consid. 5.3).
Il Tribunale federale ha evidenziato che la Cassa cantonale di
compensazione ha erroneamente concluso dalla DTF 140 V 267 che il reddito
ipotetico da invalido su cui si basa la valutazione dell'invalidità potesse
sempre essere utilizzato come rinuncia di reddito nel contesto del calcolo
delle prestazioni complementari quando la persona assicurata non esaurisce la
capacità di guadagno residua. Infatti, per regolare le fattispecie relative al mancato
o insufficiente utilizzo della residua capacità di guadagno è stato introdotto
l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Come spiegato dalle note esplicative dell'UFAS alla
norma entrata in vigore il 1° gennaio 1988, il suo scopo era di evitare numerosi
accertamenti sull'ammontare di reddito ancora ragionevole e difficili problemi d'apprezzamento.
È stata così respinta la possibilità di basarsi sul reddito ragionevolmente
realizzabile (reddito da invalido) stabilito dall'assicurazione invalidità nonostante
il danno alla salute, ciò che la Cassa riteneva giusto, perché essa non andava
bene per tutti i casi. Per questo motivo, con l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI è
stata creata una disposizione indipendente - il computo di determinati importi
minimi forfettari -, che sarebbe superflua se si seguisse il parere della Cassa
di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Per l'Alta Corte il caso esaminato nel 2015 si distingueva dalla
fattispecie della DTF 140 V 267, non essendo stati documentati sforzi dell'Ufficio
AI per l'integrazione professionale e quindi non v'era anche nessuna
contrarietà da parte dell'assicurata sulle misure professionali promesse. Non c'era
dunque stata una violazione dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.
5.5).
Sulla disparità di trattamento fra beneficiari di prestazioni
complementari e beneficiari dell'assistenza sociale a cui, secondo la Cassa,
porterebbe l'interpretazione data dall'autorità cantonale dell'art. 14a cpv. 2
OPC-AVS/AI, la Massima Istanza ha rilevato che questa argomentazione ignora il
fatto che le prestazioni complementari e l'assistenza sociale differiscono
notevolmente per base giuridica, finalità, finanziamenti, condizioni ed entità
delle prestazioni e che la disparità di trattamento dei beneficiari di
prestazioni è quindi intrinseca al sistema (cfr. consid. 5.6).
Il Tribunale federale era quindi concorde con i primi giudici di
applicare al caso concreto l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Il grado di invalidità era stato determinato con il metodo misto.
A questa valutazione dell'invalidità dell'Ufficio AI si devono di principio
attenere le Casse di compensazione e i giudici delle assicurazioni sociali; non
c'era qui motivo di scostarsi da tale principio. L'Alta Corte ha ricordato che
nel caso di un grado di invalidità stabilito con il metodo misto di calcolo,
determinante per sapere quale lettera dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si debba
applicare è l'impedimento fissato per la parte salariata. Poiché nel caso dell'assicurata
era del 58%, faceva dunque stato la lettera b, come correttamente stabilito
dall'autorità giudiziaria cantonale (cfr. consid. 5.7).
Per il Tribunale federale i primi giudici hanno correttamente
rinviato la causa alla Cassa di compensazione per considerare nel calcolo delle
PC una rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e per
poi decidere nuovamente sul diritto dell'assicurata (cfr. consid. 5.8).
2.10. Nel caso deciso dal Tribunale
federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di
un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni
complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla
decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda
del 2011. La Cassa cantonale di compensazione ha imputato all'assicurato, per
ogni anno, un reddito ipotetico (Fr. 25'400.- nel 2011 e nel 2012 fino ad
arrivare a Fr. 25'720.- dal 2015 al 2017).
Nel suo ricorso al Tribunale cantonale l'assicurato ha chiesto di
beneficiare di una prestazione complementare più elevata calcolandola senza
considerare il reddito ipotetico. Il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa
dell'esito della domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che
è stata respinta il 27 febbraio 2018 e che è stata a sua volta impugnata
davanti al Tribunale cantonale, il quale il 29 ottobre 2018 ha respinto il
ricorso. In pari data, il TCA ha pure respinto il ricorso formulato contro la
decisione su opposizione del 16 ottobre 2017.
L'assicurato si è rivolto al Tribunale federale chiedendo il
riconoscimento di una prestazione complementare annua più elevata
rispettivamente di rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo
diritto dal 2014, senza computare il reddito ipotetico. Egli ha pure chiesto la
sospensione della causa fino all'esito del ricorso contro la sentenza cantonale
in materia di assicurazione invalidità, che il Tribunale federale ha accolto
parzialmente il 20 marzo 2019 rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici e nuova decisione.
Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale
ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2
lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività
lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle
entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare
questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e
soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di
conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del
mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.
Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il
reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.
consid. 4.3).
Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione
invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente
avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute. Pertanto,
il TCA ha considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in
grado di esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%,
un'attività che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e
occasionalmente 10kg, così come le attività aeree e in posizione statica
prolungata e che favorissero un'attività semi-sedentaria con alternanza della
posizione. L'autorità cantonale ha poi esaminato se esistevano altre
circostanze oggettive e soggettive che rendevano difficile la realizzazione di
un reddito che avrebbero permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione
legale, ciò che è stato negato (cfr. consid. 5.1).
Per il ricorrente, i fatti erano stati accertati in modo inesatto
e incompleto e avevano portato i primi giudici a computargli, a torto, un
reddito ipotetico. A suo dire, essi hanno arbitrariamente negato che il suo
stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e che da
allora era totalmente inabile (cfr. consid. 5.2).
L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura
dell'insorgente:
" 6.1. Pour fixer le revenu
déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en
matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres
mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain
qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.
8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée
après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la
décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes
compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de
manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de
la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce,
une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les
organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans
l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé
(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé
par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre
de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que
le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état
de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la
juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.
Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de
déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré
sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement
cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février
2018 et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela
signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du
recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans
faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris
en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de
revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable
clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".
Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa
affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico dell'assicurato
sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli accertamenti che l'Ufficio
AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito ipotetico potesse essere computato
nel calcolo delle prestazioni complementari, o meno (cfr. consid. 7).
2.11. Il 18 aprile 2019 (STF 9C_515/2018)
il Tribunale federale si è espresso sul caso di un'assicurata, nata nel 1960,
che dal 2011 beneficiava di una prestazione complementare. Nell'ambito di una
revisione periodica a fine 2015 la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata
una conferma per iscritto riguardante l'attività lucrativa o le ricerche di
lavoro sue e del marito dal 2012. L'assicurata ha risposto che le condizioni di
salute erano peggiorate e che entrambi erano incapaci al lavoro. Con decisione
del febbraio 2016 la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto dell'assicurata
dal marzo 2014, poiché da quella data al marito era stata attribuita una
rendita di invalidità di tre quarti. Allo stesso tempo la Cassa l'ha avvisata
che per le persone parzialmente invalide di età inferiore a 60 anni sarebbe
stato computato un reddito ipotetico netto. Per evitare ciò, doveva esserci un
annuncio all'Ufficio regionale di collocamento dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Nell'aprile 2016 l'amministrazione ha ricalcolato nuovamente le
prestazioni complementari tenendo conto di un reddito ipotetico del marito dal
1° maggio 2016. La Cassa ha di nuovo fissato le PC dal 1° agosto 2016 con
decisione dell'11 agosto 2016, contro cui l'assicurata ha interposto un'opposizione
che è stata accolta parzialmente. La Cassa ha computato pure un reddito
ipotetico da lavoro dell'assicurata dal 1° agosto 2016, mentre ha tenuto conto
dei guadagni ipotetici del marito dal 1° gennaio 2017.
Il ricorso dell'assicurata è stato respinto dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni di Soletta. Al Tribunale federale essa ha chiesto
una PC mensile di almeno Fr. 1'065.- dal luglio 2016, oltre al pagamento del
premio di Cassa malati.
Oggetto del contendere era sapere se, correttamente, il TCA avesse
computato, nel calcolo delle prestazioni complementari della ricorrente, un
reddito ipotetico per lei e per suo marito (cfr. consid. 3).
Il Tribunale cantonale ha dichiarato all'inizio che, contrariamente
a quanto asserito dalla ricorrente, la perizia del 16 novembre 2017 resa nella
procedura AI non aveva confermato un aumento dei danni alla salute e dell'incapacità
al lavoro. Non sussistevano motivi estranei all'invalidità che impedivano alla
ricorrente di utilizzare la capacità di guadagno residua determinata dall'assicurazione
invalidità. Né la mancanza di formazione professionale e le scarse competenze
linguistiche, né l'età di 56 o 57 anni erano di impedimento a trovare un
lavoro. La ricorrente non aveva dimostrato di avere effettuato delle ricerche
di lavoro. Sembrava ragionevole raggiungere un reddito di Fr. 25'720.- (Fr. 19'290.-
più un terzo) con una capacità lavorativa del 60% (cfr. consid. 3.1).
La ricorrente ha contestato che, dalla decisione dell'Ufficio AI
del 2003, le sue condizioni di salute non fossero peggiorate. I primi giudici
avrebbero dovuto decidere sulla base dei documenti di allora, visto che, al
momento dell'emanazione della decisione su opposizione, l'istanza di revisione
in ambito AI era agli inizi. Sulla scorta del principio inquisitorio sarebbe
stato necessario chiarire se gli argomenti citati avrebbero potuto ribaltare le
conseguenze della presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI. I certificati medici
emessi al momento della decisione su opposizione avrebbero attestato una totale
incapacità lavorativa. L'assicurata ha inoltre menzionato i fattori estranei
all'invalidità che avrebbero impedito di sfruttare la restante capacità di
guadagno. Una valutazione complessiva dei fattori - assenza dal mercato del
lavoro per 19 anni, conoscenza insufficiente del tedesco ed età di 57 anni - avrebbe
portato alla conclusione che l'assicurata non avrebbe più trovato un posto di lavoro.
Con ciò si impediva anche il computo di un reddito ipotetico (cfr. consid. 3.2).
Nel suo giudizio il Tribunale federale ha rilevato come l'insorgente
abbia correttamente segnalato che, diversamente dall'assicurazione invalidità,
nel campo delle prestazioni complementari le limitazioni estranee all'invalidità
sono importanti per valutare se sia ragionevole prendere in considerazione un'attività
lucrativa. Se - in particolare con attestazioni di ricerche di lavoro
(qualitativamente e quantitativamente sufficienti) non andate a buon fine -
viene fornita la prova che il reddito ipotetico computato non può essere
realizzato a causa della situazione personale e del mercato del lavoro, la
Cassa di compensazione deve riconoscerlo e rinunciare a conteggiarlo.
Secondo gli accertamenti vincolanti della prima istanza, per l'Alta
Corte la ricorrente non ha presentato delle prove di ricerche di lavoro non
andate a buon fine. Allo stesso modo, mancavano altri documenti, come una
domanda all'Ufficio regionale di collocamento o un'agenzia temporanea di
collocamento, dai quali si dovevano dedurre ricerche di lavoro serie e mirate.
L'asserita non utilizzabilità della capacità lavorativa era rimasta non
dimostrata. Per il Tribunale federale non era criticabile il fatto che l'autorità
di prima istanza si fosse fondata sulla perizia medica del 16 novembre 2017 per
stabilire lo stato di salute e l'incapacità lavorativa, benché la decisione su
opposizione della Cassa fosse stata emessa già il 13 dicembre 2016. La
situazione medica non era stata sufficientemente chiarita prima della perizia e
questa valutazione si riferiva, sia dal profilo temporale che materiale, alla
medesima fattispecie che esisteva già a fine 2016. Per quale motivo nella
procedura riguardante le PC alla ricorrente si sarebbe dovuto concedere la
Considerandi
possibilità di prendere nuovamente posizione sulla perizia medica essa non ha
saputo spiegarlo. Ma se non riusciva a rovesciare la presunzione secondo cui
con una capacità di guadagno residua del 60% stabilita dall'assicurazione
invalidità avrebbe potuto conseguire dei redditi nella misura computata dal TCA
giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI, l'importo apparentemente
realistico di Fr. 19'290.- doveva essere preso in considerazione come rinuncia
di reddito (cfr. consid. 3.3).
2.12
Il 9 gennaio 2020 (STF 9C_251/2019 =
SVR 2020 EL Nr. 6) la nostra Massima Istanza ha giudicato il caso di un
assicurato nato nel 1966 che dal 2010 beneficiava di una mezza rendita di
invalidità e il 3 febbraio 2011 gli sono state concesse le prestazioni complementari
retroattivamente al 1° gennaio 2010. Nell'ambito di una revisione del diritto
alla rendita AI l'assicurato ha fatto valere nel dicembre 2011 un peggioramento
delle sue condizioni di salute da inizio 2011. Nel 2015 l'Ufficio AI ha negato
un aumento del grado di invalidità, mentre nel 2017 il Tribunale delle
assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha parzialmente accolto il ricorso
attribuendogli tre quarti di rendita di invalidità dal 2011.
Successivamente, sulla base della decisione di calcolo dell'Ufficio
AI del 24 novembre 2017, tre giorni dopo la Cassa di compensazione ha
ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato retroattivamente dal 2011 e dal
2015.
gli ha computato un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr. 12'860.-,
così pure nel dicembre 2017 per il 1° gennaio 2018. Il TCA ha accolto il
ricorso nel marzo 2019 e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per
una nuova decisione, la quale si è aggravata all'Alta Corte chiedendo che si
considerasse un ipotetico reddito da lavoro ai sensi dell'art. 14a cpv. 2
OPC-AVS/AI.
Il Tribunale federale ha ribadito che la presunzione della
rinuncia volontaria a un reddito può essere rovesciata fornendo la prova che
motivi estranei all'invalidità quali l'età, la carenza di formazione o di
conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato
del lavoro, rendono troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della
capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.2).
Inoltre, come già statuito nella DTF 141 V 343 consid. 5.7, per
quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità, gli organi di
esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione
invalidità. Come giudicato nella DTF 140 V 267 consid. 5.1, questo obbligo è
indicato perché gli organi esecutivi delle PC non hanno i requisiti
professionali specifici per una valutazione indipendente dell'invalidità e, d'altra
parte, è importante evitare che la medesima fattispecie sia valutata in modo
diverso dallo stesso punto di vista da istanze diverse. Questo vincolo con la
decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione
tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle
prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 140 V 267 consid.
5.2.2) (cfr. consid. 5.3).
Il Tribunale cantonale ha ritenuto che prima dell'emanazione della
sua sentenza, l'assicurato si era basato sulle dichiarazioni dello psichiatra
curante e poteva quindi presumere di essere al 100% inabile al lavoro. Il TCA
ha perciò considerato in queste circostanze, durante la procedura in ambito di
assicurazione invalidità, che l'assicurato non poteva essere obbligato a
cercare lavoro e quindi è giunto alla conclusione che la Cassa di compensazione
aveva erroneamente computato all'assicurato un ipotetico reddito da lavoro a
partire dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 6.1).
I primi giudici hanno stabilito che dal 2011 l'assicurato era abile
al 40% in attività adeguate (cfr. consid. 7.1).
Il TF ha ritenuto corretto quanto affermato dalla Cassa di
compensazione, ovvero che il certificato di incapacità lavorativa del medico
curante prodotto nella procedura AI non costituisse un motivo estraneo all'invalidità
che poteva rovesciare la presunzione legale. La valutazione medica del medico
curante si era inserita nella valutazione delle prove da parte dell'autorità
giudiziaria in ambito AI ed era quindi parte della procedura di assicurazione
invalidità (cfr. consid. 7.2).
Per l'Alta Corte è incompatibile con l'obbligo di ridurre il danno
valido nel diritto delle assicurazioni sociali non sfruttare, durante la
procedura di revisione della rendita AI in corso, la capacità lavorativa
residua esistente stabilita dagli organi dell'assicurazione invalidità.
Nonostante la pendente procedura di ricorso, l'assicurato deve cercare un posto
di lavoro (cfr. consid. 7.3.2).
Considerato che non era chiaro se l'assicurato avesse effettuato
degli sforzi per cercare lavoro e che ciò non era nemmeno stato da lui fatto
valere, la presunzione della rinuncia volontaria non è stata confutata dalle
considerazioni dei primi giudici, perciò essi hanno violato il diritto federale
non computando un reddito ipotetico dal 1° settembre 2015 (cfr. consid. 7.4).
2.13
Nella STF 9C_179/2021 dell'8
luglio 2021, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato, nato nel
1962, che ha percepito dal 1° novembre 2013 prestazioni complementari in
aggiunta al quarto di rendita dell'assicurazione invalidità (grado AI del 47%).
Il 2 giugno 2015 la Cassa di compensazione del Canton San Gallo gli ha chiesto
di comprovare gli sforzi intrapresi dai coniugi dal 1° febbraio 2015 per
trovare lavoro e ha accettato le spiegazioni per gli sforzi di lavoro insufficienti
o inadeguati per il passato e ha rinunciato temporaneamente al computo di un
ipotetico reddito da lavoro. Allo stesso tempo, ha informato l'assicurato che
la coppia avrebbe dovuto continuare a cercare attivamente e intenzionalmente un
lavoro. La Cassa di compensazione ha però ritenuto inadeguati gli sforzi
compiuti dall'assicurato e da sua moglie e il 6 febbraio 2016, considerato un
ipotetico reddito da lavoro, ha deciso che essi non avevano diritto alle
prestazioni complementari dal 1° marzo 2016. La Cassa cantonale di
compensazione ha sospeso la procedura di opposizione fino alla conclusione dell'istanza
dell'aprile 2016 dell'assicurato di revisione della rendita da parte dell'Ufficio
AI, che ha svolto accertamenti economici e medici e in data 9 marzo 2018 ha
respinto la domanda di aumento della rendita (con grado di invalidità invariato
del 47% e una capacità del 65% in un'attività adeguata), decisione che è
cresciuta incontestata in giudicato. Il 19 marzo 2019 la Cassa di compensazione
ha confermato la decisione del 6 febbraio 2016.
Il 16 febbraio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Canton
San Gallo ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione e,
dal 1° marzo 2016, ha continuato a concedere all'assicurato una PC mensile di Fr.
2976.-.
L'esame del ricorso inoltrato al Tribunale federale dalla Cassa
cantonale di compensazione verteva a sapere se il Tribunale delle assicurazioni
avesse violato la legge riconoscendo che nessun reddito ipotetico da lavoro doveva
essere computato né all'assicurato né a sua moglie dal 1° marzo 2016.
Il giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto che fosse
oggettivamente possibile, ma irragionevole, esercitare un'attività lucrativa
dal settembre 2015 fino almeno al momento della decisione del 6 febbraio 2016,
visto che, stante il sospetto di spondiloartrite assiale, l'assicurato aveva
chiesto un aumento della rendita all'Ufficio AI ed era stato ritenuto
completamente inabile al lavoro dal suo medico di famiglia. Secondo il
Tribunale cantonale, richiedere di sforzarsi di lavorare in questa situazione
significherebbe negare l'obbligo di ridurre il danno specifico per le
prestazioni complementari nella misura in cui la componente soggettiva sarebbe fondata
solo sulla possibilità che un beneficiario PC sia in grado di diminuire il
danno specifico per le prestazioni complementari da un punto di vista puramente
oggettivo con l'ottenimento di un reddito da lavoro.
Al considerando 3.1 il Tribunale federale ha rilevato che, come affermato
correttamente dalla Cassa di compensazione, l'istanza inferiore ha violato la
legge federale. Per quanto riguarda l'incapacità di guadagno causata dall'invalidità,
gli organi di esecuzione delle PC e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono
di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione
invalidità. Ciò ha determinato un grado di invalidità invariato del 47% con una
capacità lavorativa del 65% in un'attività adeguata. La Cassa di compensazione a
ragione ha affermato che il divergente certificato di inabilità lavorativa del
medico curante non costituisse un motivo estraneo all'invalidità atto a
rovesciare la presunzione legale dell'utilizzo della capacità lavorativa
residua ed era incompatibile, con l'obbligo di ridurre il danno valido nel
diritto delle assicurazioni sociali, non sfruttare la capacità lavorativa
residua esistente stabilita dagli organi dell'AI durante la procedura di
revisione della rendita AI in corso. Inoltre, il TF ha osservato che il
certificato medico menzionava solo una nuova diagnosi sospetta e quindi l'assicurato
doveva essere consapevole che la situazione non era (ancora) chiara e che non
era opportuno affidarsi al certificato d'inidoneità al lavoro del medico di
famiglia.
Infine, la Cassa di compensazione ha negato che l'assicurato e sua
moglie abbiano dimostrato di non riuscire a trovare un lavoro nonostante gli sforzi
sufficienti.
Il Tribunale federale ha quindi accolto parzialmente il ricorso e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale per una nuova decisione, poiché nella
sentenza cantonale mancava una concreta valutazione degli sforzi compiuti,
tanto che il giudice di primo grado ha sollevato solo marginalmente la
questione se il lavoro della moglie dell'assicurato fosse sufficiente (cfr.
consid. 3.3).
Tutti i principi giurisprudenziali esposti sono stati ribaditi
nella recente STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022.
2.14
Sul tema del reddito conseguito
dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, che
concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.
Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente
invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo
effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.03 e 3421.04 sono
applicabili per analogia.
Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età
inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa
netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella
prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto
vanno dedotte la franchigia di cui al secondo capoverso del N. 3421.04 e, se
del caso, le spese per la custodia dei figli conformemente al primo capoverso
del N. 3421.04; l'importo rimanente è computato per due terzi.
Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al
N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di
fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3482.04 non è loro applicabile
(DTF 141 V 343).
Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02
può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):
– se il
beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile;
– se il
beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF
8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);
– se il
beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF
140.
V 267).
Il reddito minimo di cui al N. 3424.02 non va computato in due
casi (N. 3424.05 DPC):
– se l'invalidità
di una persona senza attività lucrativa è stata determinata secondo l'articolo
27.
OAI;
– se la persona
invalida lavora in un laboratorio protetto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1
lettera a LIPIn.
Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda
sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in
grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a
tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei
all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un
reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).
Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in
particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
– l'assicurato non
trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata
adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra
di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che
quantitativo, per trovare un posto di lavoro);
– l'assicurato
percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91
del 6 agosto 1992);
– il coniuge dell'assicurato
dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli prodigasse
assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);
– l'assicurato ha
compiuto il 60° anno d'età.
Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività
lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°
anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta l'art.
17.
cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al compimento
del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).
Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della
richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività
lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di
emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.
All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se l'assicurato
non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza ulteriori
formalità (art. 42 LPGA).
A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione
in seguito a una modificazione notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1
LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della
modificazione (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre
2006).
Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito
al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.
4.
OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della
decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della
decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei
casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).
Va ancora segnalato che il rinvio al N. 3421.03 DPC previsto dal
N. 3424.02 DPC, dispone che il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di
rendita aventi diritto alle PC e dei loro familiari eventualmente compresi nel
calcolo della stessa è computato solo parzialmente, vale a dire in modo
privilegiato (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).
Il N. 3421.04 DPC, dal canto suo, regola il tema della deduzione
dal reddito delle spese necessarie al suo conseguimento. Come disposto dall'art.
11a OPC-AVS/AI, infatti, dal reddito lordo dell'attività lucrativa sono dedotte
le spese di conseguimento del reddito (v. i N. 3423.03– 3423.04) e i contributi
obbligatori pagati alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam,
AINF e PP). Possono inoltre essere dedotte le spese per la custodia dei figli
conformemente alle disposizioni sull'imposta cantonale diretta. Se le deduzioni
superano il reddito lordo da attività lucrativa, quest'ultimo non è computato.
Dal reddito netto così ottenuto sono dedotti Fr. 1'000 per le
persone sole e Fr. 1'500 per i coniugi e per le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita. L'importo rimanente è computato per due terzi (DTF
111.
V 124 = RCC 1985 pag. 424). La franchigia va computata interamente anche se
il reddito è stato conseguito solo durante una parte dell'anno determinante per
il calcolo delle PC (RCC 1972 pag. 70).
2.15
Nell'evenienza concreta è pacifico
che, quando la Cassa cantonale di compensazione ha informato l'assicurato, il 23
agosto 2021, che gli avrebbe computato un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a
cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI se non si fosse annunciato al competente Ufficio
regionale di collocamento o se non fossero state date le due possibilità
indicate per evitare ciò, l'assicurato non lavorava, benché fosse soltanto
parzialmente invalido. Difatti, dal 1° dicembre 2018 (doc. H) il ricorrente è
al beneficio di una mezza rendita di invalidità con grado AI del 52%, stabilita
il 9 agosto 2021 (doc. H) dall'Ufficio assicurazione invalidità.
L'assicurato va dunque considerato come persona parzialmente invalida
e non avendo esercitato alcuna attività lucrativa vi è la presunzione che ha
rinunciato a dei redditi ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, come
illustrato nelle considerazioni che precedono.
L'insorgente può rovesciare questa presunzione, prevista dall'art.
14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, portando la prova che delle circostanze oggettive e
soggettive estranee all'invalidità ostacolano o complicano la realizzazione di
questo reddito (STF 9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF
9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140
V 267 consid. 2.2).
Quali fattori a cui l'assicurazione invalidità non fa capo per
stabilire la capacità di guadagno di un assicurato, ma che sono per contro
determinanti in ambito di prestazioni complementari per ribaltare la
presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, la
giurisprudenza, come evidenziato, elenca l'età, l'assenza di formazione o le
scarse conoscenze linguistiche, le circostanze personali e la situazione del
mercato del lavoro. L'assicurato deve apportare la prova che questi fattori
impediscono od ostacolano l'utilizzo della restante capacità di guadagno.
Con l'emanazione della decisione del 17 novembre 2021 (doc. 16) di
attribuzione delle prestazioni complementari, la Cassa ha ritenuto che queste
circostanze oggettive e soggettive non erano date, perciò ha computato all'assicurato
un reddito ipotetico.
2.16
Il ricorrente ha comprovato di
essersi annunciato all'Ufficio regionale di collocamento come richiestogli
dalla Cassa cantonale di compensazione il 23 agosto 2021. In effetti, la
conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 1° settembre 2021 (doc.
11-3/3) precisa che la data di annuncio è avvenuta il 31 agosto 2021 per una
disponibilità lavorativa del 48%.
Tuttavia, stante la presentazione del certificato medico del 15/19
ottobre 2021 (doc. 12-2/2) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, attestante un'inabilità lavorativa dell'assicurato del 100% dal
14.
settembre 2021, il 18 ottobre 2021 (doc. F) l'Ufficio regionale di
collocamento di __________ ha reso la conferma d'annullamento dal sistema
COLSTA per prolungata inabilità al lavoro al 100% con effetto da quel giorno e
ha osservato che "si procede all'annullamento
della pratica a seguito di un certificato medico di inabilità totale a tempo
indeterminato. L'assicurato inoltre, risulta inidoneo al collocamento.".
A ciò ha fatto seguito il 10 novembre 2021 (doc. G) la decisione
dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, che ha ritenuto l'assicurato
inidoneo al collocamento dal 1° ottobre 2021, essendo totalmente inabile al
lavoro per malattia nella misura del 100% dal 1° ottobre 2019 in maniera
continua, come risulta dai certificati medici del 20 settembre 2021 e del 19
ottobre 2021 del dr. med. __________ e del dr. med. __________. Inoltre, lo
stesso assicurato ha dichiarato nel formulario "Domanda d'indennità di
disoccupazione" di non essere attualmente abile al lavoro nella misura
desiderata, comprovando questa sua affermazione trasmettendo un ulteriore
certificato medico e concludendo che dal 1° novembre 2021 sarebbe stato inabile
al lavoro al 100%.
Per l'assicurato, questi referti medici e la cancellazione della
sua iscrizione dalla banca dati COLSTA costituiscono un valido motivo che gli
impedisce di svolgere un'attività lucrativa e quindi non gli si deve imputare
alcun reddito ipotetico dal 1° novembre 2021. Nell'opposizione del 30 novembre
2021.
(doc. 30-2/2) egli ha infatti affermato che "Il calcolo da voi effettuato per gli anni 2018-2019-2020 e fino a
ottobre 2021 mi sembrano corretti. Per quanto riguarda novembre e dicembre 2021
e le future prestazioni per il 2022 vorrei esporre le seguenti osservazioni.
Secondo i vostri calcoli, alla voce entrate, considerate un ipotetico reddito
da lavoro di 19'610 franchi. (…)".
Ai disturbi psicosomatici si aggiungono i suoi trascorsi
personali, familiari, formativi, sociali e professionali, l'età (52 anni), il
non lavorare più dal 12 dicembre 2017 e la situazione concreta del mercato del
lavoro.
Tutti questi elementi gli rendono impossibile un collocamento e il
conseguimento di un reddito, tanto da non essere stato ritenuto idoneo dall'Ufficio
regionale di collocamento, autorità che dispone della conoscenza concreta delle
difficoltà reali nel reperire un posto di lavoro adatto a una persona con le
limitazioni e i trascorsi dell'assicurato e che si contrappone a quanto
applicato dall'Ufficio assicurazione invalidità, che gli ha attribuito una
capacità lavorativa residua basandosi sul concetto del mercato equilibrato e sui
dati statistici salariali nazionali.
2.17
Con il ricorso l'assicurato ha
prodotto il certificato medico del 20 marzo 2019 (doc. L) del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che ha diagnosticato una sindrome da
disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) insorta
sullo sfondo di una problematica ortopedica al braccio destro verificatasi nel
2015.
e algie lombari e delle articolazioni soprattutto degli arti inferiori e i
cui sintomi algici erano ancora presenti nonostante varie terapie effettuate, e
un disturbo di personalità misto (ICD-10: F61.0). L'assicurato risultava quindi
inabile al lavoro al 100% e in considerazione delle informazioni anamnestiche e
delle evidenze cliniche la prognosi lavorativa appariva negativa.
Lo stesso psichiatra curante ha attestato il 9 dicembre 2021 (doc.
M) e il 17 marzo 2022 (doc. N) che l'assicurato era inabile al lavoro al 100%
dal 14 settembre 2021 fino a data da definire.
Anche il dr. med. __________, FMH medico generico, ha certificato
il 17 marzo 2022 (doc. O) che l'interessato era inabile al lavoro dal 14
settembre 2021 fino a data da definirsi.
Dalla decisione del 9 agosto 2021 (doc. H) emanata dall'Ufficio
assicurazione invalidità risulta che sulla scorta dei documenti raccolti e della
perizia che ha fatto allestire in ambito psichiatrico, l'assicurato è stato
valutato dal 23 novembre 2017 totalmente inabile al lavoro sia nell'attività
abituale di aiuto operaio sia in attività adeguate, mentre in attività adatte l'inabilità
era nulla dal 1° aprile 2018 e del 50% dal 20 dicembre 2018.
In applicazione del metodo ordinario, l'Ufficio AI ha calcolato un
grado di invalidità del 52% dal 20 dicembre 2018, attribuendo all'interessato una
mezza rendita di invalidità da inizio mese.
Nel caso concreto, la scrivente Corte è vincolata, per le
condizioni di salute e la capacità di guadagno del ricorrente, a questa
valutazione dell'invalidità effettuata dal preposto Ufficio assicurazione
invalidità.
L'insorgente non ha, in effetti, fatto valere un peggioramento del
suo stato di salute, ma solo che continua ad essere totalmente inabile al
lavoro, circostanza già nota e certificata nuovamente dai suoi curanti nell'ambito
dell'iscrizione alla disoccupazione.
Infatti, la totale inabilità lavorativa del ricorrente era già
stata comprovata durante l'istruttoria in ambito di assicurazione invalidità,
tanto che, come aiuto operaio, lo stesso Ufficio AI ha ritenuto l'assicurato
inabile al lavoro al 100%. Tuttavia, nello svolgere altre attività adeguate, l'interessato
è stato considerato capace in ragione del 50% dal 20 dicembre 2018 sia per
motivi fisici sia psichici ed è questa capacità lavorativa residua che ha
portato al grado del 52% di invalidità e che è determinante in ambito di
prestazioni complementari per sapere se è esigibile dall'assicurato
parzialmente invalido che metta a frutto queste sue restanti risorse e consegua
un reddito da lavoro.
In tali circostanze, quindi, nemmeno a seguito dei nuovi referti
medici prodotti con il ricorso si può concludere che la Cassa si sia
erroneamente affidata alle valutazioni dell'Ufficio AI.
D'altronde, per sua espressa ammissione, come tali queste
valutazioni non sono state impugnate dall'interessato (doc. I punto 2 pag. 7)
ed in questa sede egli nemmeno ha fatto valere che, rispetto alle conclusioni
tratte il 9 agosto 2021 dall'Ufficio assicurazione invalidità, vi sia stato un
notevole peggioramento delle sue condizioni di salute tanto da avere chiesto la
revisione del suo diritto alla rendita AI.
Peraltro, i certificati di incapacità lavorativa totale resi dallo
psichiatra curante il 9 dicembre 2021 e il 17 marzo 2022, allestiti sul modello
di certificato medico dell'assicurazione contro la disoccupazione, indicano
soltanto che l'assicurato è interamente incapace di lavorare e non contengono,
siccome non predisposti all'uopo, una diagnosi.
Dal canto suo, il referto del 17 marzo 2022 del dottor __________
nemmeno si pronuncia sul grado di inabilità lavorativa e nulla dice non solo sulla
diagnosi, ma anche sulla prognosi.
Simili certificati medici non stabiliscono quindi, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138
V 218 consid. 6), l'esistenza di una incapacità di lavoro totale, anche in
attività adeguate, che giustifica di fare astrazione dal computo di un reddito
ipotetico nel calcolo delle prestazioni complementari (STF 8C_722/2007 del 17
luglio 2008, consid. 3.3; STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).
Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza esposta, questi
referti medici non comprovano il sussistere di un motivo estraneo all'invalidità
che è in grado di rovesciare la presunzione legale del computo di un reddito
ipotetico. Infatti, la valutazione dei certificati dei medici curanti spetta
all'Ufficio AI e, in assenza di una domanda di revisione inoltratagli per un
presunto peggioramento, il TCA, come la Cassa di compensazione, non si può
scostare dal ritenere il grado di invalidità del 52% stabilito dalla competente
autorità in materia. Pertanto, per le prestazioni complementari, i certificati medici
agli atti non hanno valore probatorio (citate STF 9C_179/2021 dell'8 luglio
2021.
e STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020).
2.18
Lo stato di salute non è il solo
criterio decisivo per esaminare se si può esigere dall'assicurato che eserciti
un'attività lucrativa e, in tal caso, per fissare il salario che potrebbe
conseguire facendo prova di buona volontà. Occorre verificare gli altri criteri
posti dalla giurisprudenza (citata STF 8C_68/2007, consid. 5.4).
Le Casse di compensazione devono infatti analizzare gli aspetti
estranei all'invalidità, come l'età, la scarsa formazione, le conoscenze
linguistiche insufficienti e il mercato del lavoro concreto, che impediscono di
mettere a frutto la capacità lavorativa residua.
Nel caso in esame, con il ricorso l'assicurato ha osservato di
avere 52 anni, di essere assente dal mondo del lavoro dal 2017 e che, stante la
sua situazione personale, familiare, sociale e professionale che emerge
chiaramente dall'estratto della perizia psichiatrica resa nella procedura di
richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità (doc. I pagg. 4-7),
trovare un posto di lavoro risulta molto difficile. L'Ufficio regionale di
collocamento e la Sezione del lavoro, "ai
quali non si può certo negare la conoscenza concreta delle difficoltà reali nel
reperire un posto di lavoro adatto a una persona con le limitazioni e i
trascorsi come quelli del signor RI 1" (doc. I pag. 10), a dire
dell'insorgente l'hanno correttamente definito non collocabile nel mercato del
lavoro.
In materia di computo di reddito ipotetico per le prestazioni
complementari occorre disporre della prova che, a causa di circostanze
personali e della situazione concreta del mercato del lavoro, per l'assicurato
era difficoltoso o impossibile realizzare un reddito da lavoro.
L'assicurato si è annunciato il 31 agosto 2021 all'Ufficio
regionale di collocamento dando la propria disponibilità a lavorare dal 1°
ottobre 2021 al 48% (doc. 11-3/3) - o al 50% (doc. G) - quale ausiliario di
sistemazione paesaggio ed in tutte le professioni adeguate, ma poco dopo ha
anche prodotto dei certificati medici attestanti che da tempo non era abile al
lavoro.
Inoltre, perfino sul formulario di "Domanda d'indennità di
disoccupazione" l'interessato ha dichiarato, al punto 4, di non essere a
quel momento abile al lavoro nella misura desiderata (doc. G).
L'URC non ha quindi potuto far altro che cancellare il 18 ottobre
2021.
(doc. F) l'interessato dalla banca dati COLSTA per prolungata inabilità
lavorativa del 100%, con conseguente disiscrizione dall'Ufficio regionale di
collocamento quale persona in cerca di un impiego stante la non idoneità al
collocamento.
In sostanza, quindi, malgrado la decisione appena giunta
dall'Ufficio AI che il suo grado di invalidità era (solo) del 52%, dichiarandosi
soggettivamente non idoneo a lavorare (l'art. 15 cpv. 1 LADI recita che
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se
è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.") il
ricorrente non ha intrapreso delle ricerche di lavoro e neppure si è annunciato
presso un'agenzia temporanea di collocamento.
In altre parole, l'interessato ha violato il principio valido
nelle assicurazioni sociali dell'obbligo di ridurre il danno, avendo da subito
rifiutato di svolgere un'attività lucrativa e di mettersi a disposizione
dell'Ufficio regionale di collocamento per un impiego compatibile con lo stato
di salute appena accertato dall'Ufficio AI.
A ben vedere, infatti, alla luce della recente attribuzione della
mezza rendita AI, a quel momento non v'erano validi motivi per ritenere
l'assicurato non idoneo al collocamento dal profilo oggettivo (per
l'art. 15 cpv. 2 LADI, "Gli impediti fisici
o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione
equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità,
potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale
disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.").
Da ciò discende che non essendo già soggettivamente disposto a
cercare un'attività lucrativa visto che ha sostenuto, e poi comprovato, di
essere inabile al lavoro al 100%, il ricorrente non ha saputo dimostrare che
sussistevano dei motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità.
L'età, l'assenza di formazione e di conoscenze linguistiche, le
circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, non rendevano
difficile o impossibile per l'insorgente utilizzare la restante capacità di
guadagno e quindi l'interessato poteva conseguire un reddito da attività
lucrativa.
La cancellazione dal sistema COLSTA ha comportato che non si
possono dedurre gli sforzi che l'assicurato avrebbe dovuto effettuare per
trovare un impiego se fosse rimasto registrato. Infatti, come indicato dal N.
3424.07
DPC più volte citato dall'insorgente stesso, una condizione affinché
non sia computato alcun reddito ipotetico richiede che l'assicurato non trovi
lavoro nonostante sforzi sufficienti, condizione che è ritenuta adempiuta se
l'assicurato si è iscritto all'URC per essere collocato e dimostra di avere
inviato candidature di lavoro secondo il numero prescritto dall'Ufficio
regionale di collocamento e di qualità sufficiente.
In specie, il fatto di essere stato cancellato dall'URC attesta
già la sua inidoneità al collocamento - che è stata confermata dalla Sezione
del lavoro con effetto dal 1° ottobre 2021 - e quindi l'impossibilità di
comprovare di avere attivamente cercato un lavoro in modo quantitativamente e
qualitativamente sufficiente. Per un disoccupato sono considerate sufficienti
da dieci a dodici domande di lavoro al mese (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio
2022, consid. 4.3.3; DTF 141 V 365 consid. 4.1).
L'iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento comporta dei
doveri a cui, nel caso concreto, l'interessato non ha dato seguito stante l'inidoneità
al collocamento fondata sull'inabilità al lavoro che si sarebbe protratta per
lungo tempo, impedendogli così di fatto di cercare un posto di lavoro secondo
quanto prescritto dall'URC.
D'altronde, l'insorgente nemmeno ha presentato prove di ricerche di
lavoro non andate a buon fine durante il breve periodo in cui è stato iscritto
all'Ufficio regionale di collocamento.
Non basta, quindi, essere stato iscritto all'URC per concludere di
avere ottemperato ai propri obblighi in ambito di prestazioni complementari per
evitare il computo di un reddito ipotetico.
Al ricorrente nemmeno viene in aiuto la circostanza che siano
state delle autorità competenti in materia, l'Ufficio regionale di collocamento
e la Sezione del lavoro, a considerarlo inidoneo al collocamento.
La non collocabilità dal 1° ottobre 2021 fa infatti sì che l'assicurato,
malgrado la sua invalidità parziale del 52%, non possa rovesciare la
presunzione del conseguimento di un reddito ipotetico sulla base dell'art. 14a
OPC-AVS/AI.
In effetti, non avendo effettuato ricerche di lavoro tra l'inizio
della disoccupazione (1° ottobre 2021) e la conferma dell'annullamento dal sistema
COLSTA (18 ottobre 2021) e non avendo percepito, in conseguenza alla sua
decretata inidoneità al collocamento retroattivamente al 1° ottobre 2021,
neppure indennità di disoccupazione (N. 3424.07 DPC), l'assicurato non è
riuscito a dimostrare di avere fatto tutti gli sforzi possibili per mettere a
frutto la sua capacità lavorativa residua del 50% e reinserirsi nel mondo del
lavoro. Non ha dunque comprovato che non ha volutamente rinunciato a conseguire
un reddito da lavoro.
Per contro, in tal modo, l'asserita non utilizzabilità della sua capacità
lavorativa residua per motivi personali, familiari, formativi, sociali,
professionali e sanitari è rimasta perciò non dimostrata e l'affermazione che
sussistono fattori soggettivi e oggettivi estranei all'invalidità che lo
ostacolano nella ricerca di un'attività lucrativa rimane una semplice
dichiarazione di parte.
D'altronde, malgrado i suoi disturbi psichici rilevati dalla
perizia psichiatrica riportata parzialmente nel suo memoriale, le asperità
della vita e le difficoltà riscontrate nella scelta e nel portare a termine una
formazione professionale, nel corso della sua vita il ricorrente ha comunque dimostrato
di essere riuscito, seppure con difficoltà e grazie talvolta anche all'aiuto di
terzi, a svolgere diverse attività lavorative in campi molto variegati.
Queste sue numerose esperienze passate, ben descritte negli
estratti della perizia psichiatrica, dalla quale è emersa anche la volontà
dell'insorgente di lavorare e di svolgere al meglio i compiti che gli vengono
affidati, non gli precludono quindi la possibilità, a 52 anni, di cercare e di
trovare un'attività lucrativa, magari in un ambiente protetto che rispetti il
suo stato di salute.
Non va dimenticato che se l'assicurazione invalidità, per
determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato equilibrato del
lavoro, nel campo delle PC si deve fare riferimento alle circostanze effettive
non solo dell'assicurato, ma anche del mercato del lavoro. Infatti, se è
comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto mercato del
lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato, la Cassa di
compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (DTF 140 V 267 = SVR
2014.
EL Nr. 11 consid. 5.3).
2.19
Da quanto precede discende che i
vari certificati di inabilità al lavoro del 100% presentati all'Ufficio
regionale di collocamento e alla Sezione del lavoro (doc. G), nonché i
successivi prodotti con il ricorso, non erano idonei, dal profilo del diritto
alle prestazioni complementari, ad esonerare l'assicurato dall'obbligo di ridurre
il danno e quindi dal mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua del
50% in attività adeguate.
L’assicurato non è riuscito a dimostrare che motivi oggettivi e
soggettivi estranei all'invalidità gli hanno impedito o gli hanno reso difficile
il conseguimento di un reddito. Egli non è perciò riuscito a rovesciare la
presunzione legale dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI secondo cui, benché
parzialmente invalido, poteva ancora esercitare un'attività lucrativa e
conseguire il reddito minimo stabilito.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, la presunzione di
rinuncia volontaria di un reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non
è stata dunque confutata dal ricorrente e quindi la Cassa cantonale di
compensazione non ha violato la legge federale computando all'insorgente un reddito
ipotetico da lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI.
Oltretutto, la Cassa di compensazione ha conteggiato un reddito da
lavoro ipotetico solo dopo avere informato l'assicurato con lettera del 23
agosto 2021 che doveva cercare un posto di lavoro (STF 9C_251/2019 del 9
gennaio 2020, consid. 7.3.3) annunciandosi all'Ufficio regionale di
collocamento entro 30 giorni, affinché fosse valutata la possibilità di trovare
un'attività lucrativa adeguata.
Ne discende che dal 1° novembre 2021 - il periodo precedente non è
stato contestato - fra le entrate dell'insorgente a giusta ragione è stato
considerato un reddito ipotetico da lavoro di Fr. 19'610.-, pari al fabbisogno
per persona sola valido nel 2021 e nel 2022, indipendentemente dal fatto che si
applichi il vecchio o il nuovo diritto LPC, giacché il diritto alle PC concerne
il 2021 e il 2022 e quindi i parametri da utilizzare sono quelli in vigore quegli
anni (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022, consid. 2.2.2; STCA 33.2021.18 del
21.
febbraio 2022, consid. 2.19).
Trattandosi di un reddito privilegiato è stato poi correttamente considerato
l'ammontare indicato di Fr. 12'406.- ([Fr. 19'610 - Fr. 1'000] x 2/3), come
risulta dai fogli di calcolo allegati alle decisioni del 17 novembre 2021
(docc. 21 e 22) e del 2 febbraio 2022 (doc. C).
Sulla scorta delle considerazioni esposte, le decisioni impugnate
devono essere confermate e il ricorso va respinto.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,
il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
2.20
Con
il ricorso l'assicurato ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio producendo la documentazione a comprova della sua indigenza (docc. I
e IV/I).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio
e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una
prima valutazione della tematica in esame il ricorso non era, sin dall'inizio,
sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, alla luce della numerosa giurisprudenza in materia di
reddito ipotetico in ambito di prestazioni complementari, anche di recente
emanazione, le conclusioni del ricorso, meritavano un’analisi approfondita e
una valutazione specifica e non erano, quindi, da ritenersi prive di
probabilità di successo (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5).
La condizione dell'indigenza è pacifica alla luce degli atti
prodotti (doc. IV/I) e del fatto che dal 1° gennaio 2022 (doc. I) l'assicurato
beneficia di prestazioni assistenziali.
Va pure riconosciuta la necessità di far capo all'assistenza di un
legale per la complessità della materia trattata, che la decisione su
opposizione ha imposto di affrontare con il ricorso.
L'istanza va quindi ammessa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti