33.2022.6
Soglia di ingresso della sostanza per diritto alle PC. Determinazione sostanza netta. Rinvio al D tributario cantonale. TCA si basa su decisione di tassazione, cresciuta in giudicato, non contestata da ass. Debiti non sono comprovati. ACB non sono debiti deducibili. Sostanza netta supera Fr.100'000
23 maggio 2022Italiano50 min
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2022.6
TB
Lugano
23 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2022 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Due mesi dopo avere compiuto
65 anni RI 1, 1956, ha fatto richiesta di prestazioni complementari all'AVS,
indicando in particolare di possedere risparmi per Fr. 5'846,02, di essere
ancora attivo professionalmente guadagnando, da quel mese, Fr. 800.- mensili e
di avere debiti per oltre Fr. 650'000.-.
1.2. L'11 agosto 2021 (doc. 2) la
Cassa cantonale di compensazione ha avviato un'istruttoria, chiedendo all'assicurato
diverse informazioni sulla sua situazione economica (cessazione dell’attività
al 31 maggio 2021, bilancio e conto economico del 2020 della ditta __________
di cui egli è proprietario e unico socio, le prestazioni percepite dal II e III
pilastro, se riceve una pensione estera, la sentenza di divorzio o di
separazione).
Il 5 novembre 2021 (doc. 10) l'amministrazione ha ulteriormente
invitato il richiedente a chiarire l'aumento dei capitali dichiarati
fiscalmente passati da Fr. 25'004.- nel 2019 a Fr. 183'851.- nel 2020 e a cosa
si riferisce l'importo di Fr. 4'956.- tassato nel 2020 quale "altri redditi" per "vantaggi economici goduti nella __________".
Alla risposta del 18 novembre 2021 (doc. 14) l'interessato ha
allegato la sua notifica di tassazione IC 2020 e il 7 dicembre 2021 (doc. 16)
la Cassa gli ha chiesto se contro la stessa ha presentato ricorso (recte:
reclamo) e il motivo, se del caso, della mancata contestazione.
1.3. Vista la precisazione del 15
dicembre 2021 (doc. 19) secondo cui il richiedente non ha contestato la IC 2020
ritenendola corretta, con decisione del 12 gennaio 2022 (doc. 20) la Cassa
cantonale di compensazione ha respinto la sua richiesta di prestazione
complementare. Dopo avere riprodotto l'art. 9a cpv. 1 LPC e l'art. 2 cpv. 2
OPC-AVS/AI e averlo informato che dalla documentazione in suo possesso
risultava che al 1° gennaio 2021 egli disponeva di una sostanza netta
quantificabile in Fr. 181'746.- (Fr. 5'846.- su un conto bancario e Fr. 175'900.-
quale partecipazione alla __________), l'amministrazione ha concluso, che
poiché il richiedente disponeva di una sostanza computabile superiore a Fr. 100'000.-,
non erano adempiuti i requisiti legali per avere diritto alle prestazioni
complementari.
1.4. Con decisione su opposizione
del 28 febbraio 2022 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
dell'assicurato del 9 febbraio 2022 (doc. 27), che lamentava sia una violazione
del diritto di essere sentito per non avere essa precisato come sia giunta a
fissare la sostanza essendovi agli atti unicamente la decisione di tassazione
2020 che indica il valore fiscale di Fr. 175'900.-, sia che la soglia per la
sostanza da considerare doveva essere, essendo sposato, di Fr. 200'000.- in
luogo dei Fr. 100'000.- ritenuti dall'amministrazione.
Quest'ultima ha rilevato che la moglie dell'assicurato è
domiciliata all'estero, perciò in virtù dell'art. 10 OPC-AVS/AI deve tenere conto
soltanto di una persona e quindi di una soglia di sostanza di Fr. 100'000.-.
Per quanto concerne il computo dell'importo di Fr. 175'900.-
relativo alla partecipazione dell'opponente alla società __________, la Cassa
di compensazione ha precisato di essersi basata sul calcolo dell'imponibile
dell'imposta cantonale 2020 del 22 settembre 2021 cresciuta incontestata in
giudicato, in cui l'autorità fiscale ha rettificato in Fr. 175'900.- la voce
"Titoli e capitali" con l'indicazione
"Valore fiscale al 31.12.2020 della
partecipazione qualificata privata nella Società: __________".
Dovendo riferirsi ai principi della legislazione sull'imposta
cantonale diretta nel Cantone di domicilio (N. 3444.01 DPC), la Cassa si è
affidata ai valori patrimoniali stabiliti dall'autorità fiscale e ha perciò
ritenuto l'ammontare di Fr. 175'900.-, non contestato dall'interessato.
Infine, l'amministrazione ha respinto la critica di una mancata
dettagliata motivazione della sua decisione formale, visto che i valori ivi
esposti erano già a conoscenza dell'opponente, avendo egli stesso trasmesso la
documentazione che le ha permesso di esporre gli elementi di calcolo che hanno
portato alla decisione.
1.5. Con ricorso del 5 aprile 2022
(doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di riconoscergli
il diritto alle prestazioni complementari, visto che la sua società, della
quale è l'unico socio e gerente, non sta andando bene dato che l'utile è di
soli Fr. 5'200.- (doc. C) e che ha dovuto chiedere un prestito COVID-19 che va rimborsato;
ciò non giustifica quindi la partecipazione così elevata stabilita dall'autorità
fiscale.
L'insorgente ha ribadito che il suo diritto di essere sentito è
stato violato, e meglio il diritto di ottenere una decisione motivata e di
potere partecipare agli atti istruttori necessari a fondare un suo diritto.
Egli ha rimproverato alla Cassa di non avere effettuato alcuna valutazione
reale dell'entità della sua sostanza netta, basandosi unicamente su quanto
stabilito nella IC 2020. A suo dire, la decisione non è sufficientemente
motivata laddove indica unicamente una presunta somma a titolo di
partecipazione ad una società, ripresa dalla notifica di tassazione senza
nemmeno spiegare come sia giunta a tale importo e per quale motivo possa essere
considerata per determinare il diritto alle PC.
Per il ricorrente, la sua sostanza netta non è pari a Fr. 183'851.-
come indicato dall'Ufficio di tassazione, non essendo egli d'accordo che la sua
partecipazione qualificata nella Sagl, con capitale di Fr. 20'000.-, sia di ben
Fr. 175'900.-.
Tuttavia, poiché il fiduciario non l'ha ritenuto necessario,
nessun reclamo è stato formulato contro questa notifica di tassazione, ciò che
però ora non deve arrecargli un ulteriore pregiudizio.
Spetta pertanto alla Cassa di compensazione valutare la sua
sostanza in modo dettagliato e condurre i propri accertamenti, non essendo
sufficiente essersi apoditticamente fondata sulla notifica di tassazione 2020, violando
così il suo diritto di essere sentito, visto che non era a conoscenza degli
accertamenti effettuati dalla Cassa e non potendovi prendere posizione prima
della decisione.
1.6. Nella risposta del 25 aprile
2022 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso, ricordando di avere espressamente interpellato il richiedente sulla
notifica di tassazione IC 2020 e che egli il 18 novembre 2021 ha spiegato che
si trattava del valore fiscale della Sagl che l'Ufficio di tassazione ha
aumentato a Fr. 175'900.-. Con scritti del 13 e del 15 dicembre 2021 l'interessato
ha poi spiegato di non avere formulato reclamo, ritenendo la decisione di
tassazione corretta.
L'amministrazione, rilevato che ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà e che le Casse di compensazione sono vincolate alle
comunicazioni delle autorità di tassazione, ha concluso che è lo stesso
richiedente le PC che ha confermato di condividere la valutazione dell'autorità
fiscale. Non vi sono pertanto motivi per scostarsi dai dati risultanti dalla
notifica di tassazione 2020 del ricorrente e dall'importo di Fr. 175'900.-.
Quanto al prestito COVID-19, la Cassa non può dedurlo poiché si
tratta di un debito incerto, non comprovato.
1.7. Il 9 maggio 2022 (doc. VII)
il ricorrente ha comprovato l'esistenza di un prestito COVID-19 di Fr. 38'000.-
(doc. VII/1), che la Cassa ha ritenuto non essere deducibile come debito
essendo riferito alla __________ e non al ricorrente medesimo (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente ha rimproverato
alla Cassa di compensazione di avere violato il suo diritto di essere sentito,
giacché la decisione formale non conterrebbe sufficienti indicazioni sull'origine
della somma ritenuta a titolo di partecipazione a una società, non specificando
da dove essa provenga e per quali motivi debba essere ritenuta quale sua
sostanza netta.
A suo dire, l'amministrazione ha ripreso semplicemente questo
importo dalla decisione di tassazione 2020, ma senza spiegare come sia giunta a
tale somma.
2.2. Per l'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del
ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3
pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere
sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non
significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135
Fatti
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato
ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare
la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e
proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I
201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno
potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3)
e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che
ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 al considerando 4.4.2, una violazione non particolarmente
grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando
la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un
rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione
del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la
cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in
definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non
sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di
essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito
(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del
18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.3. Nell'evenienza
concreta, l'amministrazione ha appositamente interpellato l'interessato il 5
novembre 2021 (doc. 10) chiedendo di specificare e documentare l'aumento dei
capitali dichiarati.
Infatti, alla Cassa di compensazione risultava che
gli stessi erano passati dai Fr. 25'004.- del 2019 ai Fr. 183'851.- nel 2020 e
il 18 novembre 2021 (doc. 14) l'assicurato ha confermato questa circostanza,
precisando che l'Ufficio di tassazione ha aumentato da Fr. 20'000.- a Fr. 175'900.-
il valore fiscale della ditta __________. Ad esplicita domanda della Cassa del
7 dicembre 2021 (doc. 16), l'interessato ha risposto il 13 (doc. 17) e il 15
dicembre 2021 (doc. 19) che a suo parere la decisione ricevuta, ossia la
notifica di tassazione IC 2020, era corretta, motivo per cui non ha interposto
reclamo contro la stessa.
Il TCA osserva in primo luogo che la decisione
formale del 12 gennaio 2022 (doc. 20) contiene in effetti una svista, laddove
si riferisce ad un'altra agenzia comunale AVS, circostanza che non pregiudica
comunque la validità del provvedimento stesso.
Inoltre, in effetti detta decisione non risulta
particolarmente esplicativa quando indica che "dalla documentazione in nostro possesso risulta che
lei dispone una sostanza netta quantificabile in CHF 181'746.00 (stato
01.01.2021)". La Cassa non ha invero specificato da
quali documenti ha tratto questa conclusione, malgrado abbia appositamente
esperito degli accertamenti per giungere a tale conclusione.
Tuttavia, se si considera che solo un paio di mesi
prima la Cassa di compensazione ha interpellato l'interessato sull'aumento dei capitali
fiscalmente dichiarati e che neanche due settimane dopo, il 18 novembre 2021, l'assicurato
ha preso posizione su tale quesito allegando la notifica di tassazione IC 2020
del 22 settembre 2021, e che ancora il 7 dicembre 2021 la Cassa gli ha
espressamente domandato se detta notifica era cresciuta in giudicato e, se sì,
di spiegare per quale motivo non l'ha contestata, prendendo egli posizione il
13 e il 15 dicembre 2021, è malvenuto ora il ricorrente a lamentarsi che nel
provvedimento del 12 gennaio 2021 l'amministrazione non ha specificato come è
giunta alla conclusione concernente la sua sostanza.
Nell'evenienza concreta non si può però concludere
per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
L'assicurato è stato senza dubbio ampiamente
coinvolto nella fase istruttoria condotta dalla Cassa di compensazione.
In più occasioni, infatti, egli è stato interpellato
dalla Cassa, perfino a sapere se l'importo della sostanza determinata
fiscalmente, di gran lunga aumentato rispetto a quanto dichiarato dall'interessato
stesso, fosse stato accettato come tale e in caso di risposta positiva il
motivo per cui non l'ha contestato.
È perciò pretestuoso, ora, che l'assicurato abbia
contestato in sede di opposizione e nuovamente davanti al Tribunale l'importo
della sostanza netta di Fr. 181'746.-, affermando di non capirne l'origine
malgrado solo un paio di mesi prima avesse lui stesso indicato alla Cassa di
compensazione che la sua partecipazione nella __________ aveva un valore
fiscale di Fr. 175'900.- e, soprattutto, che tale valutazione era corretta e
che l'aveva perciò accettata.
Considerato che, a dire dell'insorgente, l'amministrazione
non avrebbe dovuto semplicemente fondarsi sulla notifica di tassazione IC 2020
per determinare la sua sostanza netta, si può pacificamente concludere che
benché la natura dell'importo di Fr. 175'900.- riferita alla partecipazione dell'assicurato
nella sua Sagl non sia stata chiaramente indicata nella decisione contestata,
tuttavia tale imprecisione non ha affatto impedito all'interessato di capire da
dove la Cassa abbia tratto tale ammontare, avendone menzionato egli stesso l'origine.
Così stando le cose, nemmeno v'è stata una
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nel senso che la
decisione formale non sarebbe stata sufficientemente motivata.
Ciò non gli ha peraltro impeditogli di impugnarla
davanti al TCA e di esporre le sue lamentele sull'ammontare della sostanza.
Non v'è dunque stata alcuna violazione del suo
diritto di essere sentito e la scrivente Corte può quindi entrare nel merito
del ricorso.
nel merito
2.4. Il
22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche
della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1°
gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705), fra
cui il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza.
Considerandi
L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni
relative alla sostanza" dispone infatti quanto segue:
" 1 Hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi
seguenti:
a. 100 000 franchi per le persone sole;
b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una
rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
2.
Gli
immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni
complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di
cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza
netta di cui al capoverso 1.
3.
La sostanza
cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte
della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4.
Se adegua
le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in
modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.".
Inoltre, il nuovo art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede:
" 1 Se su un immobile che conformemente
all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è una componente
della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel
calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'articolo 9a capoverso 1
LPC.
2.
Se una
persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la
sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.".
Per l'esame dell'adempimento delle condizioni di diritto, nella
sostanza non si tiene quindi conto dell'immobile di proprietà della persona
richiedente le PC che le serve quale abitazione.
2.5
Il Messaggio del 16 settembre
2016.
del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Riforma della PC) (FF 2016 6705) non ha previsto un regolamento sulla soglia
di ingresso della sostanza quando un richiedente la
prestazione complementare annua presenta la sua domanda. Anzi, tale ipotesi,
dopo essere stata analizzata, non è stata consapevolmente considerata (pagg.
6740-6742):
"
Misure esaminate ma scartate in relazione al computo della
sostanza
Le persone che dispongono di una certa sostanza possono provvedere
al proprio sostentamento per un determinato periodo di tempo impiegando la
sostanza in questione. Esse non necessitano dunque di PC, almeno
temporaneamente. Il diritto vigente non prevede tuttavia alcuna soglia massima
assoluta per la sostanza, il cui superamento precluderebbe il diritto alle PC.
Nel calcolo di queste ultime, la sostanza viene computata considerandone
annualmente una determinata parte quale consumo della sostanza. Nella pratica,
questo comporta che, in presenza di una sostanza elevata, dal calcolo delle PC
risulta normalmente un'eccedenza delle entrate, cosicché le persone interessate
non hanno alcun diritto a prestazioni. Questo vale in particolare per coloro
che vivono a casa. Per quelle che vivono in istituto può invece nascere un
diritto alle PC nonostante una sostanza più elevata, dato che in tal caso il
calcolo tiene conto delle ingenti uscite per il soggiorno in istituto. Nel
quadro della presente riforma si è pertanto esaminata l'eventualità di
precludere il diritto alle PC alle persone la cui sostanza supera una
determinata soglia (introduzione di un valore soglia di sostanza).
Situazione patrimoniale dei beneficiari di PC
Come emerge dalla tabella seguente, i beneficiari di PC che vivono
a casa dispongono generalmente di una sostanza netta esigua. Per sostanza netta
si intende la sostanza complessiva, incluse le abitazioni ad uso proprio,
previa deduzione di tutti i debiti, ma senza tener conto di alcuna franchigia
sulla sostanza. Oltre la metà delle persone sole e dei coniugi che vivono a
casa possiede al massimo 10 000 franchi e solo circa un quarto ha una sostanza
superiore alle nuove franchigie previste (fr. 30 000 e 50 000). I patrimoni
superiori ai 100 000 franchi sono rari e costituiti quasi esclusivamente da
abitazioni ad uso proprio e anche la quota dei proprietari è bassa
(rispettivamente, circa il 4 e il 9 %). Le persone sole che vivono in istituto
dispongono in media di una sostanza leggermente più elevata rispetto a quelle
che vivono a casa. Tuttavia, anche in questo caso per quasi un terzo (30 %)
essa è pari al massimo a 10 000 franchi. Le coppie in cui almeno un coniuge
vive in istituto si trovano invece in una situazione migliore delle persone sole
che vivono in istituto: per quelle in cui solo un coniuge vive in istituto la
sostanza media relativamente elevata è riconducibile in molti casi alla
proprietà di un'abitazione ad uso proprio. Nel loro caso la quota dei
proprietari è relativamente alta (circa il 25 %).
Conseguenze dell'introduzione di un limite di sostanza
Con l'introduzione di un limite di sostanza si potrebbe evitare
per principio che le persone con una sostanza elevata percepiscano PC. Tale
regolamentazione produrrebbe i suoi effetti in particolare per le persone che
vivono in un istituto o in un immobile di loro proprietà, mentre interesserebbe
solo di rado gli altri beneficiari di PC, la cui sostanza è generalmente
modesta. Per le persone con una sostanza esclusivamente in forma liquida, l'introduzione
di un limite di sostanza sarebbe applicabile sostanzialmente senza problemi.
Per contro, se la sostanza è costituita da un'abitazione ad uso proprio, essa
potrebbe creare difficoltà. Alle abitazioni ad uso proprio si applica infatti
una franchigia separata di 112 500 o 300 000 franchi, il cui scopo è evitare
che si debba respingere una richiesta di PC perché il richiedente dispone di un'abitazione
ad uso proprio di valore modesto che ha già rimborsato integralmente o
parzialmente. La franchigia gli consente di mantenere l'immobile di cui è
proprietario e quindi di continuare a vivere nel suo ambiente sociale abituale.
Per non vanificare l'obiettivo della franchigia, nel valutare l'eventuale
superamento del limite di sostanza andrebbe computata al massimo la parte del
valore dell'immobile che eccede l'importo della franchigia. A seconda del
limite di sostanza fissato, si potrebbero verificare casi di rigore laddove si
applica solo la franchigia più bassa di 112 500 franchi. Se si stabilisse ad
esempio un limite di 100 000 franchi per le persone sole, in molti casi la
proprietà di un immobile del valore fiscale di 200 000 franchi in buona parte
rimborsato potrebbe già comportare l'esclusione del diritto alle PC nonostante
un reddito insufficiente. Per contro, molte persone cui si applica la
franchigia più elevata di 300 000 franchi potrebbero percepire PC pur
possedendo un'abitazione del valore di 350 000 franchi. Per evitare casi di
rigore e disparità di trattamento, vi sarebbe anche la possibilità di non
considerare le abitazioni ad uso proprio nella valutazione del superamento del
limite di sostanza. In tal caso, però, i proprietari sarebbero privilegiati
rispetto ai locatari per quanto concerne la sostanza. A trarne beneficio
sarebbero in primo luogo le coppie in cui un coniuge vive in istituto, che
presentano la quota di gran lunga più elevata di proprietari di abitazioni
(24,6 %). Proprio per questo gruppo di persone, dunque, l'introduzione di un
limite di sostanza (escluse le abitazioni ad uso proprio) non sortirebbe gli
effetti auspicati.
Conclusione
Le coppie in cui almeno un coniuge vive in istituto dispongono in
media della sostanza più elevata tra tutti i beneficiari di PC. Per questa
categoria di persone sarebbe pertanto ipotizzabile un computo maggiore della
sostanza nel calcolo delle PC. L'introduzione di un limite di sostanza non
consentirebbe tuttavia di raggiungere questo obiettivo, perché, a seconda della
variante scelta, o i proprietari di un immobile dal valore modesto non potrebbero
più permetterselo oppure le coppie in cui uno dei coniugi vive in istituto
sarebbero eccessivamente privilegiate rispetto agli altri beneficiari di PC.
Dispositivo
Per questi motivi si è deciso di rinunciare all'introduzione di un limite di
sostanza.".
È solo nel corso dei lavori parlamentari che il legislatore
federale ha introdotto delle condizioni relative alla sostanza (art. 9a LPC) e,
per quanto concerne l'eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli
immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione (art. 9a cpv. 2
LPC), tale soluzione è stata definita in occasione della Conferenza di
conciliazione fra le due Camere del Parlamento nell'ambito della fissazione
dell'importo di esenzione (Fr. 40'000.- anziché Fr. 50'000.-) relativo all'introduzione
dell'obbligo di rimborso delle prestazioni complementari legalmente ricevute,
concretizzato nell'art. 16a LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform,
in: SZS 2020 1, pag. 2 seg.; Steinauer,
Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211;
sul tema si veda anche la recente STCA 33.2022.3 dell’11 maggio 2022).
Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con
la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio
2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.
2.6. Prima della Riforma delle PC
entrata in vigore il 1° gennaio 2021, una parte della sostanza, il cosiddetto
consumo di sostanza, era computato come reddito.
Della sostanza che eccede il limite di esenzione, solo una parte,
il consumo di sostanza, viene presa in considerazione. Le franchigie
sottolineano il carattere assicurativo del sistema PC.
Il principio del consumo di sostanza che vale nelle prestazioni
complementari corrisponde, da un lato, al principio di sussidiarietà, secondo
il quale le prestazioni pubbliche dovrebbero essere fornite solo dopo che l'individuo
ha utilizzato una parte ragionevole delle proprie risorse per assicurarsi il
proprio sostentamento. D'altro lato, tiene conto della necessità delle persone
interessate di non dovere consumare tutto il loro patrimonio prima di
richiedere le prestazioni complementari.
Nell'assistenza sociale pubblica, invece, il consumo estensivo dei
propri beni è un prerequisito per avere diritto alle prestazioni.
Soprattutto in caso di costi elevati per le case di cura, un
diritto alle prestazioni complementari poteva esistere prima del 2021 anche con
un patrimonio nettamente superiore a 100'000 franchi. Nelle discussioni
parlamentari sulla Riforma delle PC 2021, la maggioranza si è espressa a favore
dell'introduzione di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del
Consiglio federale di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle
prestazioni complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona
assicurata è inferiore alla soglia di sostanza, viene esaminato un diritto alla
prestazione complementare (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 226).
Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili
e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se
non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e
anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le
normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è
possibile (Meier Michael E./Renker Jana,
op. cit., pag. 4).
La sostanza netta di una persona che beneficia di prestazioni
complementari comprende gli immobili all'estero e anche i beni a cui ha
rinunciato (Carigiet/Koch, op.
cit., N. 572 pag. 227).
Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo
esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie
sposate previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Secondo il testo letterale e la sistematica, la franchigia si
riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al calcolo della
soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di Fr. 250'000.-
(Meier Michael E./Renker Jana, op.
cit., pag. 4).
Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di
prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni
e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece considerati nella
soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.
Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario
non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
La data rilevante per lo stato della sostanza è il primo giorno
del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni
complementari.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ciò
significa che se una persona richiede le prestazioni complementari al 15
dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1°
dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio
2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute.
In caso contrario, il diritto alle PC termina alla fine del mese
in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch,
op. cit., nota 717 pag. 227).
Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS
nel gennaio 2020, con la riforma delle PC è stata introdotta una nuova
condizione di diritto per poter beneficiare delle PC.
Con riferimento all'art. 2 OPC-AVS/AI portante sulla soglia di
sostanza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha spiegato che in
base alla nuova normativa le persone sole la cui sostanza netta supera i 100'000
franchi e le coppie sposate la cui sostanza netta supera i 200'000 franchi non
possono far valere il diritto alle PC. Altrettanto vale per gli orfani la cui
sostanza netta supera i 50'000 franchi (art. 9a cpv. 1 LPC).
Il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le
condizioni di diritto sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un
beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa
registri una crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di
conseguenza superi questa soglia e che quindi la persona in questione non
adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In
tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue
con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia
consentita.
Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a
cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza
determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC.
Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta
di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica
pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv.
1 LPC.
Conformemente all'art. 9a cpv. 2 LPC, gli immobili che
servono quale abitazione al beneficiario di PC non sono considerati ai fini
della verifica dell'eventuale superamento della soglia di sostanza di cui all'art.
9a cpv. 1 LPC.
L'art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI chiarisce che a tal fine non vengono
però considerati nemmeno i debiti ipotecari che gravano su tali immobili. Il
Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dal
nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla quale può
disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza
netta.
Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al
calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
Le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono
essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le
prestazioni sono concesse. L'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI concretizza questo
principio per quanto concerne la sostanza: per stabilire se le condizioni relative
alla sostanza sono realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo
giorno del mese dal quale le PC vengono richieste.
2.7. Sul tema della restituzione
delle PC percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che
concretizzano le norme esposte.
Per il N. 2511.01 DPC, hanno diritto alle PC soltanto le persone
la cui sostanza netta secondo il capitolo 2.5.1.2 non supera i valori seguenti:
– 100 000 franchi per le persone sole;
– 200 000 franchi per le coppie sposate;
– 50 000 franchi per gli orfani aventi diritto a una rendita e i
minorenni beneficiari di un'indennità giornaliera dell'AI. Per quanto concerne
i figli per i quali è versata una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, si
rinvia ai N. 3124.01 e 3124.02.
Giusta il N. 2511.02 DPC, se una persona presenta una richiesta di
PC, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante
la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono
chieste le PC.
Il N. 2511.03 DPC prevede che se nel periodo di riscossione delle
PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore
consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore
è stato superato (v. N. 2121.03).
Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di
esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore
consentito. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle
disposizioni del capitolo 3.4.4.3 (N. 2512.01 DPC).
Secondo il N. 2512.02 DPC, per il computo della sostanza va tenuto
conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato
volontariamente.
La valutazione della sostanza si basa sulle disposizioni del
capitolo 3.4.4.4 (N. 2512.03 DPC).
Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC
comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali
e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.
Secondo il N. 3443.02 DPC, in particolare vanno computati come
sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla
vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i
versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso
delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono
computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01).
In virtù del N. 3443.03 DPC, i capitali del 2° e del 3° pilastro
vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui l'assicurato
avrebbe la possibilità di riscuoterli.
In caso di concessione di una rendita dell'AI, gli averi di libero
passaggio del 2° pilastro vanno computati dal mese seguente quello in cui la
decisione di rendita è passata in giudicato. Questo vale anche se la rendita è
concessa retroattivamente (STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020).
Il N. 3443.04 DPC ricorda che la quota in un'eredità indivisa va
computata quale sostanza dal momento del decesso del testatore, se il suo
ammontare è sufficientemente chiaro (STF P 8/02 del 12 luglio 2022, consid. 3b).
Riprendendo il testo di legge (art. 17 OPC-AVS/AI), il N. 3443.05
DPC dispone che dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I
debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del
valore dell'immobile su cui gravano.
Conformemente al N. 3443.06 DPC, se l'immobile di cui la persona
beneficiaria delle PC o un'altra persona compresa nel calcolo di queste
prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di queste persone, dal
valore dell'immobile è dapprima dedotta la franchigia per l'abitazione ad uso
proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull'immobile possono
essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore residuo dell'immobile.
Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto
alle altre componenti della sostanza (v. esempi di calcolo negli allegati 13.2
e 13.3).
Secondo il N. 3443.07 DPC, non vanno computati:
– le normali
suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che
servono all'esercizio della professione;
– le parti di
sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di
abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale
reddito v. N. 3433.02);
– gli immobili di
proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di
abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo
parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);
– il valore
capitalizzato di un diritto di usufrutto (DTF 122 V 394) o di abitazione;
– i beni che si
trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non
possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della
vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile
deve essere computato come sostanza);
– la sostanza
investita conformemente all'OPP 3, fino al momento in cui la prestazione di
previdenza non diventa esigibile;
– le garanzie di
cui all'articolo 257e CO (cauzione, deposito della pigione);
– il contributo di
solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 LMCCE.
Il N. 3444.01 DPC prevede che la valutazione delle componenti
computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della
legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno
stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione
delle deduzioni fiscali legali.
Come rileva il N. 3444.02 DPC, gli immobili e i beni fondiari
vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla persona
beneficiaria di PC o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC
(abitazioni ad uso proprio). In caso di ricovero in istituto, un immobile è
considerato abitazione ad uso proprio fintantoché il valore locativo secondo il
capitolo 3.2.3.6 in combinato disposto con il capitolo 3.3.9 è riconosciuto
quale spesa nel calcolo delle PC.
A norma del N. 3444.03 DPC, gli immobili e i beni fondiari che non
servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona
inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale
(valore di mercato).
Secondo il N. 3444.04 DPC, se il valore venale attuale (valore di
mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore
ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore
assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo (STF P 50/00 dell'8 febbraio 2001). Se l'immobile è situato all'estero, ci si può
basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra
stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009).
Il valore venale (valore di mercato) non è applicato se sussiste
per legge il diritto di acquistare l'immobile a un valore inferiore. È il caso,
ad esempio, se sussiste il diritto a rilevare un'azienda agricola al valore di
reddito o un fondo agricolo al doppio del valore di reddito (N. 3444.05 DPC).
Il N. 3444.06 DPC prevede che nei casi di cui al N. 3444.02 i
Cantoni possono applicare uniformemente, invece del valore venale, il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
Per il N. 3444.07 DPC, gli immobili parzialmente gravati da un
diritto di usufrutto o di abitazione vanno computati quale sostanza del
proprietario, tenendo conto del deprezzamento causato da questo diritto. Nel
caso degli immobili interamente gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione
si applica il N. 3443.07.
2.8. Nell'evenienza concreta, a
seguito della domanda di prestazione complementare presentata nel luglio 2021, l'11
agosto 2021 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al
richiedente la copia della disdetta del rapporto di lavoro terminato il 31
maggio 2021, la copia del conto economico e del bilancio 2020 della ditta __________
di cui risultava proprietario e unico socio, le prestazioni ricevute dal fondo
di previdenza, l'ammontare delle rendite o dell'eventuale capitale percepito
dal III pilastro quale indipendente, copia del certificato della pensione
estera per l'anno 2021, copia della sentenza di divorzio o di separazione e copia
del certificato di cassa malati.
Il 9 settembre 2021 (doc. 4-3/27) RI 1 ha precisato che il
contratto di lavoro non è stato disdetto, ma che ne è stato stipulato un altro
dal 1° giugno 2021 per Fr. 800.- lordi al mese con mansioni amministrative e
che la metà delle prestazioni ricevute dalla previdenza professionale l'ha versata
alla moglie, che vive all'estero.
Il 5 novembre 2021 (doc. 10) la Cassa gli ha inoltre chiesto se
era assicurato per il III pilastro, di specificare l'aumento dei capitali
fiscalmente dichiarati passati da Fr. 25'004.- nel 2019 a Fr. 183'851.- nel
2020 e di specificare a cosa si riferisce l'importo di Fr. 4'956.- fiscalmente
tassato per l'anno 2020 quale "altri
redditi" per "vantaggi
economici goduti nella __________".
Il richiedente ha risposto il 18 novembre 2021 (doc. 14) di non
essere assicurato per il III pilastro e che la sostanza effettiva è aumentata
di soli Fr. 2'947.-. Infatti, la differenza è rappresentata dal valore fiscale
della __________ che l'Ufficio di tassazione ha aumentato da Fr. 20'000.- a Fr.
175'900.- e ha inoltre considerato l'importo di Fr. 4'956.- un vantaggio
relativo alla partecipazione qualificata nella Sagl, come risulta dall'allegata
notifica di tassazione IC 2020.
Alla richiesta del 7 dicembre 2021 (doc. 16) della Cassa di
compensazione a sapere se ha presentato reclamo contro la notifica di
tassazione 2020 e, se no, per quale motivo non l'ha contestata, il 13 (doc. 17)
e il 15 dicembre 2021 (doc. 19) l'interessato ha risposto di avere ritenuto
giusta la decisione ricevuta e di non averla quindi impugnata.
Ciò stante, fondandosi sull'art. 9a cpv. 1 LPC e sull'art. 2 cpv.
2 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione ha stabilito che poiché la sostanza
netta al 1° gennaio 2021 ammontava a Fr. 181'746.- (Fr. 5'846 [conto privato __________]
+ Fr. 175'900 [partecipazione nella __________]), e quindi era superiore al
presupposto legale dei Fr. 100'000.-, la sua richiesta di prestazione
complementare è stata respinta.
2.9. In primo luogo occorre
osservare che nel caso di specie fa correttamente stato il limite di Fr. 100'000.-
per le persone sole per la sostanza netta da considerare nell'ambito dell'art.
9a cpv. 1 LPC, visto che l'assicurato, benché persona coniugata, vive in Ticino
da solo, essendo la moglie domiciliata all'estero (doc. 8) e quindi non si deve
tenerne conto per il calcolo della prestazione complementare (art. 10
OPC-AVS/AI).
Per quanto concerne la determinazione della sostanza netta, ci si
deve riferire al 1° giorno del mese a partire dal quale è chiesta la
prestazione complementare, quindi al 1° luglio 2021.
Inoltre, per verificare la soglia di sostanza ammessa dall'art. 9a
cpv. 1 LPC per poter avere diritto alle prestazioni complementari, per il
calcolo e la valutazione della sostanza netta si applicano l'art. 17 cpv. 1 e 2
come pure gli artt. 17a–17e OPC-AVS/AI.
Per il "Calcolo della sostanza",
l'art. 17 OPC-AVS/AI prevede che:
" 1 La sostanza netta è determinata
deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
2 I debiti
ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.".
L'art. 17a OPC-AVS/AI regola la "Valutazione
della sostanza":
" 1 La valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
4 La sostanza
immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
5 In caso di
alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è
determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi
patrimoniali ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.78 Il
valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore.79
6 Invece del
valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".
L'art. 17b OPC-AVS/AI concerne la "Rinuncia a parti
di sostanza. Principio", l'art. 17c OPC-AVS/AI l' "Importo della
rinuncia in caso di alienazione", l'art. 17d OPC-AVS/AI l'
"Importo della
rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza" e l'art.
17e OPC-AVS/AI il "Computo della
sostanza cui si è rinunciato", norme, queste, che in specie non
sono applicabili non essendo dati i presupposti per una simile costellazione.
Per determinarla, occorre dunque fare riferimento alle norme
fiscali cantonali sulla sostanza (artt. 40-47 LT).
2.10. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta
sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2
LT, anch'esso applicabile su rinvio dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la
sostanza è valutata al suo valore venale.
Il richiedente è titolare di un conto bancario presso la Banca __________,
dichiarato nel formulario di richiesta delle PC e correttamente ritenuto dalla
Cassa cantonale di compensazione.
Inoltre, dagli atti risulta che egli dispone pure di un conto presso
la Banca __________, su cui è stato accreditato il 29 luglio 2020 (docc. 4-4/27
e 4-5/27) e il 30 settembre 2020 (doc. 4-7/27) il capitale della rendita di
vecchiaia della previdenza professionale. L'amministrazione non ha però
considerato questo conto.
Sul primo conto, al 1° luglio 2021 (doc 1-61/70) l'interessato
disponeva di una liquidità di Fr. 2'977,33, mentre sul secondo il saldo al 31
maggio 2021 (doc. 4-9/27) era di Fr. 611,19.
Non è noto se, dato che quest'ultimo estratto è stato stampato il
24 agosto 2021 e concerne il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, il
conto sia stato chiuso al 31 maggio 2021, vista anche la dicitura "Schlusssaldo
per 31.05.2021".
Tale circostanza non va comunque indagata ulteriormente viste le
considerazioni che seguono.
2.11. Quanto alla questione del
valore della società a garanzia limitata di cui il ricorrente detiene tutte le
20 quote da Fr. 1'000.- l'una e ne è socio e gerente con firma individuale
(doc. 15), dalla notifica di tassazione fiscale IC 2020 del 22 settembre 2021
(doc. 14-2/2) risulta che l'autorità fiscale ha accertato Fr. 183'851.- di
"Titoli e capitali".
L'Ufficio di tassazione ha precisando trattarsi del "Valore fiscale al 31.12.2020 della partecipazione
qualificata privata nella Società: __________: 175'900.-".
Questa decisione di tassazione è cresciuta incontestata in
giudicato: la Cassa di compensazione ha verificato presso lo stesso assicurato
che egli non ha interposto reclamo contro i dati accertati dalla competente
autorità e nemmeno, in particolare, contro l'aumento della sostanza, passata
dai Fr. 27'951.- dichiarati ai Fr. 183'851.- accertati, visto che, a suo dire,
era una "decisione giusta"
(doc. 19).
Il ricorrente ha però rimproverato all'amministrazione di essersi
accontentata di basarsi semplicemente sulla notifica di tassazione 2020 in
luogo di accertare essa stessa il reale valore della sua sostanza netta.
Infatti, egli non ha affatto riconosciuto di avere una sostanza
netta di complessivi Fr. 183'851.- come indicato dall'Ufficio di tassazione, non
essendo d'accordo che la sua partecipazione qualificata nella Sagl con capitale
di Fr. 20'000.- sia stata addirittura valutata in Fr. 175'900.-. Prova ne è che
l'utile imponibile tassato fiscalmente il 10 giugno 2021 alla __________ (doc.
C) ammonta a Fr. 5'200.-.
Occorre al riguardo evidenziare che l'utile della società non ha
nulla a che vedere con il valore fiscale delle quote della stessa Sagl detenute
dal ricorrente. Infatti, l'autorità fiscale ha tassato separatamente la persona
fisica e la persona giuridica. Per la prima, ha calcolato il valore che ha la
sua partecipazione qualificata nella società detenendo l'intero capitale
sociale ed essendo l'unico socio e il gerente della Sagl, mentre per la seconda
ha stabilito il ricavo netto conseguito nel 2020.
Peraltro, a quest'ultimo proposito, per giungere al risultato
fiscale imponibile per l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 2020 di
Fr. 5'200.-, l'autorità è partita da un utile netto di Fr. 15'337.-, a cui ha
aggiunto il vantaggio dell'utilizzo privato del veicolo aziendale quantificato
in Fr. 7'080.-. Al totale di Fr. 22'417.- ha poi dedotto le perdite di Fr. 17'161.-
dei 7 esercizi precedenti.
Inoltre, l'insorgente non spiega in quale modo la Cassa avrebbe
dovuto accertare il reale valore della sua società, né ha avanzato un valore in
sostituzione di quello stabilito dall'autorità fiscale.
Egli si è limitato a criticare genericamente il fatto che l'amministrazione
si è basata apoditticamente sui dati fiscali, senza invece condurre dei propri
accertamenti dettagliati al riguardo
2.12. Per quanto riguarda la
valutazione delle quote societarie detenute dal ricorrente sulla Sagl di cui è
unico socio e gerente, conformemente all'art. 45 cpv. 2 LT l'Ufficio di
tassazione ha stabilito il 22 settembre 2021 che il valore fiscale della
partecipazione qualificata privata di RI 1 nella __________ era al 31 dicembre
2020 di Fr. 175'900.-.
Questa qualifica e l'ammontare stesso della partecipazione
qualificata dell'assicurato nella sua Sagl non sono stati contestati dal
diretto interessato nella preposta sede, avendoli egli ritenuti giusti. La
notifica di tassazione IC 2020 è perciò cresciuta in giudicato.
Non si vede dunque per quale motivo il TCA dovrebbe scostarsi ora da
tale valutazione. L'affermazione secondo cui "Il
fatto che non sia stato interposto reclamo contro la decisione di tassazione
del 2020 deriva dal fatto che il suo fiduciario gli ha comunicato che un
reclamo non era necessario e il ricorrente si è evidentemente fidato, non
avendo alcuna nozione e conoscenza del diritto tributario. Tale fatto non può
arrecargli ulteriore pregiudizio, ritenuto che lo stesso ha già influenzato la
sua tassazione per il 2020" (doc. I pag. 5), non gli è di alcun
aiuto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni
tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale
situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le
Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali
esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità
(STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020,
consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C_543/2019 del 20 gennaio
2020, consid. 3.2.2 con riferimenti; STF 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020,
consid. 3.1; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in
SVR 2016 AHV Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF
110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a). Ne discende che una persona deve
innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con
riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (STF 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; STF 2C_392/2020
del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 con riferimenti;
STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV
Nr. 4 pag. 11).
A proposito del vincolo delle notifiche di tassazione per la Cassa
di compensazione, va segnalata la sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020,
pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 11, dove il Tribunale federale ha costatato nel
caso giudicato che sussistevano certamente dei dubbi circa la correttezza della
tassazione fiscale, ma tuttavia non si era in presenza di un errore chiaramente
comprovato, immediatamente emendabile (cfr. consid. 5.2). La persona assicurata
avrebbe dovuto difendere i propri diritti nell'ambito di una procedura
giudiziaria in ambito tributario (cfr. consid. 5.4).
L'Alta Corte al considerando 3.2.2 ha rammentato che secondo la
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato neppure quando emerge che sarebbe
verosimilmente stata corretta se fosse stata contestata tempestivamente (“Nach der Rechtsprechung darf das Sozialversicherungsgericht
selbst dann nicht von einer rechtskräftigen Steuertaxation abweichen, wenn die
Abklärung ergibt, dass die Veranlagung für die direkte Bundessteuer
wahrscheinlich korrigiert worden wäre, wenn sie rechtzeitig mit einem
gesetzlichen Rechtsmittel angefochten worden wäre.”).
Infatti, ogni tassazione è presunta rappresentare la corretta
situazione finanziaria e d'altra parte occorre tenere in considerazione che il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (“Denn zum einen hat jede
rechtskräftige Steuertaxation die Vermutung für sich, sie entspreche dem
wirtschaftlichen Sachverhalt. Zum anderen ist zu beachten, dass der Sozialversicherungsrichter zum
Steuerrichter würde, wenn er beurteilen sollte, ob bei rechtzeitiger Erhebung
der gesetzlichen Rechtsmittel die Veranlagung für die direkte Bundessteuer mit
praktischer Sicherheit korrigiert würde. Dies widerspräche indessen
offensichtlich der vom Gesetz vorgenommenen Kompetenzabgrenzung zwischen den
Steuer- und Sozialversicherungsorganen (Art. 23 Abs. 1 AHVV; BGE 110 V 369 E.
2b S. 372; SVR 2010 UV Nr. 15 S. 57, 8C_898/2008 E. 5).”).
Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha evidenziato che è vero che le
tassazioni non sono vincolanti quando vi sono errori manifesti. Tuttavia, essi devono poter essere emendati immediatamente senza
ulteriori indugi (“Zwar
besteht keine Bindung, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen. Diese müssen
jedoch, auch ohne weiteres richtiggestellt werden können (vgl. E. 3.1)”).
Vi sono certo dubbi circa la correttezza della tassazione del
ricorrente, ma questi non permettono di scostarsi dal principio del vincolo
della medesima tassazione per la Cassa di compensazione. Inoltre,
non è possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato se
emerge che avrebbe verosimilmente potuto essere corretta tramite ricorso (“Es ergeben sich daraus zwar Zweifel an der
Richtigkeit der Steuertaxation, solche stehen deren Verbindlichkeit für die
Ausgleichskasse jedoch nicht entgegen (E. 3.2.1 hiervor), darf von einer
rechtskräftigen Steuertaxation doch selbst dann nicht abgewichen werden, wenn
sich ergibt, dass diese in einem Rechtsmittelverfahren wahrscheinlich korrigiert
worden wäre (E. 3.2.2 hiervor).”).
2.13. In
concreto dalla tassazione IC 2020 del 22 settembre 2021, cresciuta incontestata
in giudicato, emerge un totale della sostanza lorda al 31 dicembre 2020 di Fr.
183'851.-, di cui Fr. 175'900.- quale partecipazione qualificata privata del
ricorrente nella sua società a garanzia limitata.
Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati (art. 47
cpv. 1 LT).
Dalla predetta notifica di tassazione non risultano dei debiti
portati in deduzione dall'assicurato, tanto che la sostanza netta equivale alla
sostanza lorda di Fr. 183'851.-.
Nel formulario di richiesta di prestazioni complementari l'interessato
ha dichiarato alla domanda n. 15 di avere contratto dei debiti, esclusi debiti
ipotecari e attestati di carenza di beni, per Fr. 666'701,20 (doc. 1-7/70),
senza tuttavia comprovarli.
Dalla decisione di revoca del permesso di domicilio C del 6 agosto
2020 (doc. 18-2/7) emessa dall'Ufficio di migrazione, risultavano a carico dell'assicurato,
fino a quel momento, due esecuzioni per un ammontare di Fr. 526,05 e 27
attestati di carenza di beni pari a Fr. 194'210,80 nel nostro Cantone e 96
attestati di carenza di beni per complessivi Fr. 696'718,35 nel Canton __________.
Gli attestati di carenza di beni non costituiscono debiti
deducibili. In seguito al rilascio degli attestati di carenza di beni e di
insufficienza di pegno, infatti, la responsabilità del debitore è praticamente
azzerata fino al momento in cui la sua situazione finanziaria non subisca una modifica
essenziale (cfr. le sentenze CDT n. 80.2013.254 del 20 maggio 2015, consid. 5.4
e n. 80.2006.7 del 22 marzo 2006, pubblicata in RtiD II-2006 n. 7t).
Quanto al prestito COVID-19 di Fr. 38'000.- concesso il 1° aprile
2020 (doc. VII/1) dalla Banca __________, occorre rilevare che è la __________
che ne ha beneficiato e non RI 1. Prova ne è che questo debito risulta nel
bilancio patrimoniale al 31.12.2020 della società (doc. 4-20/37) e non figura
invece nella notifica di tassazione IC 2020 del ricorrente.
Come tale, quindi, non può essere considerato per determinare la
sostanza netta dell'assicurato, determinare per esaminare la sua richiesta di
prestazioni complementari.
La sostanza netta del ricorrente va perciò ritenuta, al 1° luglio
2021, in almeno Fr. 178'877,33 (Fr. 2'977,33 + Fr. 175'900.-).
2.14. Sulla scorta delle
considerazioni esposte, poiché questo importo, benché di poco inferiore all'ammontare
stabilito dalla Cassa di compensazione (Fr. 181'746.-), è comunque sempre
superiore alla soglia di sostanza netta di Fr. 100'000.- prevista dall'art. 9a
cpv. 1 lett. a LPC per le persone sole, la richiesta del ricorrente di
beneficiare di prestazioni complementari all'AVS deve pertanto essere respinta.
La decisione impugnata deve essere quindi confermata e il ricorso
respinto.
Trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il
legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
2.15. Contestualmente
al ricorso (doc. I), l'assicurato ha chiesto al Tribunale di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo pendente
causa la documentazione a sostegno della sua indigenza (doc. VIbis).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, l'assicurato non ha
reso verosimile, a una prima valutazione sommaria della tematica in esame, che
il suo ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo e ciò anche alla luce
della decisione fiscale cresciuta incontestata in giudicato che stabiliva, già
da sola, una sostanza netta di gran lunga superiore al limite previsto
dall'art. 9a cpv. 1 LPC e l'insorgente non ha addotto valide e solide
motivazioni per scostarsene.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova
nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e
se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento
delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti