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Decisione

33.2022.8

Richiesta di restituzione di prestazioni complementari indebitamente ricevute. Non segnalata la coabitazione con la madre. In concreto sono dati gli elementi costitutivi della truffa. Assistenza giudiziaria respinta

8 giugno 2022Italiano38 min

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

Source ti.ch

Incarto

n.

33.2022.8

cs

Lugano

8 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 marzo 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione formale del 22

giugno 2020 (doc. C), confermata dalla decisione su opposizione dell’11 marzo

2022 (doc. A), la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni

complementari, ha chiesto a RI 1, nata nel 1955, la restituzione di CHF

50'053.--, per prestazioni indebitamente ricevute dal 1° settembre 2011 al 30

giugno 2020, sulla base degli art. 25 LPGA e 146 CP (truffa). Secondo

l’amministrazione l’assicurata in quel periodo avrebbe ospitato sua madre, proveniente

dall’Italia, senza segnalarlo all’amministrazione.

1.2. RI 1, rappresentata dall’avv.

RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo

che la decisione su opposizione impugnata venga modificata nel senso che deve

restituire unicamente l’importo di CHF 473.--, pari alle prestazioni percepite

in troppo nel mese di giugno 2020.

Contestualmente chiede di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e

richiama l’incarto della Cassa.

Nel merito la ricorrente

afferma che sua madre, __________, nata nel 1931, giunta in Ticino dall’Italia

il __________ 2011 e necessitante di cure, ha soggiornato presso di lei fino

all’11 giugno 2013 e poi dal 1° giugno 2020.

Dal 12 giugno 2013 al 31 maggio

2020 ha invece abitato presso sua figlia, __________ (nipote di sua madre), che

ha pure fornito le garanzie finanziarie e di sostentamento.

Secondo l’insorgente nel

caso di specie non sarebbero dati gli elementi costitutivi della truffa. Ella

avrebbe semmai violato il suo obbligo di informare, ai sensi degli art. 31 LPGA

e 24 OPC-AVS/AI, per il periodo dal 15.8.2011 all’11.6.2013 e dal 1.6.2020 al

30.06.2020. Ritenuto che il termine di prescrizione è di 7 anni, solo l’importo

percepito in più nel mese di giugno 2020 dovrebbe essere restituito.

La ricorrente censura la

decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è fondata su un rapporto

di segnalazione della Polizia del Comune di __________ del 10 giugno 2020 che

sarebbe inesatto ed incompleto.

Ella ne contesta il

contenuto, rilevando alcune incongruenze.

Contrariamente a quanto vi

figura, sua madre, al suo arrivo dall’Italia, nel mese di agosto 2011, è stata

notificata presso di lei e non presso la nipote.

Quest’ultima ha unicamente

sottoscritto la relativa garanzia finanziaria e di sostentamento prodotta

nell’ambito della procedura di ottenimento del permesso di dimora.

Inoltre non avrebbe mai

detto che sua madre è stata notificata presso la nipote, come persona garante,

che non aveva nulla da perdere, mentre lei “vedova con prestazione

complementare AVS, avrebbe perso il diritto a questo prestazione pecuniaria”,

ma sarebbe semmai una deduzione degli agenti che in effetti avrebbero aggiunto

che “informata che ciò è illegale, è stata redarguita a voler regolarizzare,

quanto prima, la posizione della __________”.

Da quest’ultima

indicazione si deduce, secondo la ricorrente, che non era consapevole di agire

illegalmente nel non avere informato la Cassa, altrimenti gli agenti non

avrebbero dovuto “informarla” circa l’illegalità del suo comportamento.

Inoltre il documento,

redatto dagli agenti, non le è stato sottoposto per la lettura e la firma, e

non si tratta di un verbale di interrogatorio, ma di un semplice verbale di

segnalazione.

La ricorrente ribadisce

che sua madre è giunta in Ticino il __________ 2011, quasi ottantenne, perché

presentava plurime patologie in seguito alle quali aveva lasciato il proprio

domicilio in Italia dove viveva da sola per trasferirsi in Svizzera dalla

figlia in modo che lei e gli altri famigliari potessero fornirle la necessaria

assistenza.

Per la ricorrente, dagli

attestati prodotti, risulta che sua madre, dall’arrivo in Svizzera, ha

soggiornato presso di lei dal __________ 2011 all’11 giugno 2013, poi presso la

nipote __________ dapprima a __________ dal 12 giugno 2013 al 31 luglio 2014,

in seguito a __________ dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 ed infine

nuovamente a __________ dal 1° agosto 2016 al 31 maggio 2020.

Dal 1° giugno 2020 la

madre, che ha ottenuto il permesso di domicilio __________ 2019, vive dalla

ricorrente a __________. In tutti questi anni __________ è stata sostenuta

finanziariamente dai famigliari, essendo al beneficio unicamente di due

pensioni italiane mensili, una di vecchiaia di euro 459.56 ed una per

superstiti di euro 275.67 ed ha pagato regolarmente il suo premio LAMal di CHF

486.85.

La ricorrente, unitamente

ai suoi familiari, avrebbe accolto in Ticino sua madre, ignara del suo obbligo

di informare anche il Servizio delle prestazioni complementari della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

1.3. Con risposta del 6 maggio

2022, cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. VI, pag. 4), la Cassa propone

la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno

riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.4. Il 20 maggio 2022 la

ricorrente ha prodotto una replica con la quale ha ribadito le sue censure

(doc. VIII). Con scritto 27 maggio 2022 (doc. X), trasmesso alla ricorrente per

conoscenza il 31 maggio 2022 (doc. XI), la Cassa ha affermato di non avere

ulteriori considerazioni da formulare.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se l’insorgente deve restituire all’amministrazione l’ammontare di CHF

50'053.-- a titolo di prestazioni complementari indebitamente percepite per non

aver informato la Cassa della coabitazione con sua madre dal 1° settembre 2011

al 30 giugno 2020.

2.2. In data 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una revisione della LPC (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Per la disamina del

diritto a prestazioni eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

In concreto ogni

riferimento alla LPC ed all’OPC-AVS/AI, salvo indicazione contraria, va

pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020.

2.3. Secondo l’art. 25 LPGA,

applicabile in virtù degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere

dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

L'irregolarità deve essere

manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008

del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione

di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo

della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione

non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con

riferimenti)."

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr.

sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

2.4. In concreto la Cassa, dopo

essere venuta a conoscenza della presenza della madre della ricorrente nella

sua abitazione, stabilito che sarebbero dati gli elementi per ritenere una

truffa ai sensi dell’art. 146 CP, ha ricalcolato le prestazioni dovute per il

periodo dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2020, durante il quale l’insorgente avrebbe

convissuto con lei.

L’assicurata, giustamente (cfr.

art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), non contesta che in caso di coabitazione le sue

prestazioni devono essere ricalcolate. Ella sostiene tuttavia, da una parte,

che dal 12 giugno 2013 al 31 maggio 2020 sua madre non ha abitato presso di lei

e, dall’altra, che non deve neppure restituire le prestazioni indebitamente

percepite dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2013, poiché la richiesta sarebbe

prescritta.

2.5. Nel caso di specie, dalle

tavole processuali emerge che la ricorrente, nata nel 1955, madre di 5 figli

nati nel 1974, 1977, 1979 e due nel 1985 (doc. 1 - 81/115 e 116), in seguito al

decesso del marito, il __________ 2005 ha chiesto, e poi ottenuto, il beneficio

delle prestazioni complementari (doc. 1 – 1/115).

Sua madre, __________,

nata nel 1931, è giunta in Svizzera, dall’Italia, il __________ 2011,

domiciliandosi presso la ricorrente.

Il 2 maggio 2013 la Cassa

ha dato avvio alla procedura di revisione delle prestazioni complementari,

chiedendo tra l’altro alla ricorrente quante persone, oltre a lei, vivono nella

stessa economia domestica. Mentre l’interessata ha indicato: “VIVO SOLA (VEDOVA)”,

l’Agenzia comunale AVS di __________ ha apportato una correzione, indicando che

l’interessata vive con “__________, 1931, mamma” (doc. 30 - 2/12,

domanda 12 e punto 2 del rapporto dell’agenzia comunale AVS).

Il 28 maggio 2013 la Cassa

ha ricalcolato la prestazione dovuta all’insorgente dal 1° giugno 2013,

deducendo dall’affitto di fr. 11'340 la “quota coinquilino” pari a fr.

5'670 (doc. 32 – 1/2).

Nel giugno 2013 la stessa

ricorrente si è rivolta all’Agenzia comunale AVS di __________ per chiedere

chiarimenti in merito alla decisione del 28 maggio 2013, sollecitandone una

rettifica (cfr. doc. VIII, replica, pag. 3).

Dopo aver ricevuto dall’Agenzia

comunale AVS di __________ una nota del 13 giugno 2013 con l’indicazione che “non

ci sono conviventi con la stessa (persona sola), come risulta da dati

dell’ufficio controllo abitanti, per il ricalcolo della prestazione

complementare” (doc. 35 1-1), la Cassa ha ripristinato l’ammontare delle

precedenti prestazioni complementari dal 1° giugno 2013, con decisione del 18

giugno 2013 (doc. 33 1/3).

Nel maggio 2017 la Cassa

ha avviato una nuova procedura di revisione delle prestazioni complementari.

Anche in questo caso la ricorrente ha affermato di vivere da sola (doc. 45 –

2/11).

Il 10 giugno 2020 due agenti

della polizia comunale della Città di __________ si sono recati presso il

domicilio della ricorrente alle ore 20:40 in seguito ad accertamenti per la

presenza di una persona non notificata. Dal verbale emerge:

" (…) Come a

richiesta in oggetto, pervenuta tramite la collega (…), in data e ora di cui

sopra, unitamente all’app (…), abbiamo esperito un accertamento presso il

domicilio della RI 1.

Ad aprirci la porta di accesso allo stabile abitativo, si

presentava la RI 1 la quale confermava che sua madre __________, abita

stabilmente presso di lei, presumibilmente dal 2014.

Secondo __________, la __________ risulta dimorare presso la

nipote, __________ (__________.1985) in __________.

Alle nostre richieste, la RI 1 (__________.1955) rispondeva nel

modo seguente:

quando la sua anziana madre è giunta dall’Italia, è stata

notificata dimorare presso la nipote la quale come persona garante, non aveva

nulla da perdere.

Al contrario la figlia, vedova con una prestazione complementare

AVS, avrebbe perso il diritto a questa prestazione pecuniaria.

Informata che ciò è illegale, è stata redarguita a voler

regolarizzare, quanto prima, la posizione della __________.

A sua difesa, la RI 1 (__________.1955) asseriva di aver agito in

tal modo in quanto, la pensione INPS italiana di euro 600.- che sua madre

percepisce, è quasi interamente utilizzata per il pagamento della cassa

malattia.

Per questo motivo, considerato che per motivi pratici la __________

rimarrà con la figlia, la RI 1 provvederà al più presto a regolarizzarne la

permanenza.” (doc. 63 –1/2 e 2/2)

Il 18 giugno 2020 la

ricorrente ha scritto alla Cassa una lettera del seguente tenore:

" (…) Con la

presente vi informo che la Signora __________ (mia mamma), nata il __________1931,

dal 01.06.2020 risiede presso il mio domicilio in __________, in quanto

purtroppo non è più autosufficiente e neccessita (sic) di assistenza.” (doc. 61

– 1/2)

In sede di opposizione la

ricorrente ha prodotto, segnatamente, il permesso C di __________ valido fino

al __________ 2023 dove figura il medesimo indirizzo della nipote, __________ (__________);

il certificato di dimora del 13 luglio 2020 della Città di __________ secondo

cui __________ è stata presente a __________ dal 15 agosto 2011 all’11 giugno

2013 presso RI 1, in __________, dal 12 giugno 2013 al 31 luglio 2014 presso __________

in __________ e dal 1° agosto 2016 al 31 maggio 2020 presso __________ in __________

(doc. 85 – 18/27); un certificato di domicilio del Comune di __________ secondo

cui __________ e __________ sono state entrambe domiciliate nel Comune di __________

dal 1° agosto 2014 a 31 luglio 2016 (doc. 85 – 19/27); un certificato medico

del 24 luglio 2020 del dr. med. __________, FMH medicina interna, che attesta

di aver seguito __________ dal __________ 2011 al 16 maggio 2018 e che rileva

come l’interessata presenta “plurime patologie internistiche per cui aveva

lasciato il proprio domicilio in Italia (dove viveva da sola) per trasferirsi

in Svizzera dalla figlia RI 1, in modo che lei e gli altri famigliari le

garantiscano l’assistenza necessaria” (doc. 85 – 14/27) e un certificato

del 29 luglio 2020 del dr. med. __________, medicina generale, secondo cui

l’interessata è in sua cura dal 2019 e deve “essere assolutamente ospitata

presso i suoi famigliari, in particolare la figlia RI 1, in quanto per il suo

stato psicofisico dovuto all’età non potrebbe vivere da sola” (doc. 85 –

15/27).

La ricorrente ha pure

prodotto la polizza d’assicurazione LAMal presso __________, emessa nel mese di

ottobre 2019, con validità dal 1° gennaio 2020, indirizzata a “__________

c/o RI 1 __________” (doc. 85 – 27/27).

2.6. Alla luce della

documentazione agli atti, per i motivi che seguono, questo Tribunale deve

confermare che __________ ha vissuto ininterrottamente presso la figlia, RI 1,

in __________.

Tutti gli elementi

convergono infatti univocamente verso una coabitazione continua, tra la

ricorrente e sua madre, dal 15 agosto 2011 al 30 giugno 2020.

Dalle tavole processuali emerge

innanzitutto che la medesima ricorrente, la quale ha confermato che __________

ha abitato presso di lei dal __________ 2011 all’11 giugno 2013, in occasione

del controllo di polizia del 10 giugno 2020, ha affermato che sua madre “abita

stabilmente presso di lei, presumibilmente dal 2014”.

Interpellata dalla Cassa

in data 9 aprile 2021 circa i motivi per i quali ha affermato che __________

abita con lei dal 2014 (doc. 93 – 1/2), la ricorrente non ha risposto,

limitandosi a riconfermarsi nella sua opposizione (doc. 96 – 1/2). Un

successivo richiamo (doc. 94 1-1), non ha avuto miglior esito (doc. 95 – 1/6).

Con il ricorso e con la

replica l’interessata non contesta esplicitamente questo passaggio del verbale

(cfr. ricorso, doc. I, pag. 1 e 2 e replica, doc. VIII pag. 2), ma evidenzia

un’incongruenza relativa alla verbalizzazione effettuata dagli agenti e secondo

cui sua madre, in provenienza dall’Italia, sarebbe andata ad abitare dalla

nipote (figlia dell’insorgente) __________, mentre in realtà si era domiciliata

presso di lei. La nipote aveva unicamente sottoscritto una garanzia finanziaria

e di sostentamento in data 18 agosto 2011 (doc. 85 – 17/27).

Questo aspetto tuttavia,

unitamente all’assenza della firma della ricorrente, non è atto ad inficiare tutto

il contenuto del verbale di polizia, ritenuto che gli agenti non avevano alcun

motivo per inserire una data errata in relazione all’inizio della coabitazione.

Ciò che del resto l’insorgente non fa neppure valere.

Non trova conferma negli

atti neppure la circostanza secondo cui anche l’affermazione “al contrario

la figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il

diritto a questa prestazione pecuniaria” non sarebbe stata da lei

proferita, ma sarebbe una deduzione degli agenti poiché la ricorrente non

sarebbe stata consapevole di agire illegalmente nel non informare la Cassa.

Al contrario.

Infatti l’interessata il

14 febbraio 2006 aveva tempestivamente informato la Cassa dell’aumento della

pigione e dell’uscita del figlio __________ dal nucleo famigliare (cfr. doc. 5

– 1/9) ed il 27 maggio 2009 aveva segnalato all’amministrazione la partenza di

sua figlia __________ (doc. 15 – 2/2).

Ella era pertanto

perfettamente al corrente delle conseguenze della coabitazione con sua madre.

Tant’è che nel maggio

2013, dopo che l’Agenzia comunale AVS della Città di __________ aveva segnalato

alla Cassa la convivenza con la madre, l’amministrazione in data 28 maggio 2013

aveva ricalcolato, riducendola, la prestazione. Di lì a pochi giorni, il 12

giugno 2013, la madre ha formalmente cambiato dimora, indicando di abitare

presso la nipote, con la conseguenza che la prestazione, con decisione del 18

giugno 2013, è nuovamente stata aumentata.

Del resto in sede di

replica la ricorrente non sembra più sostenere di non aver affermato che “la

figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il diritto

a questa prestazione pecuniaria”, ma asserisce che la frase va

contestualizzata e messa in relazione con la citata decisione della Cassa del

28 maggio 2013 che aveva ridotto le prestazioni a causa della convivenza con la

madre (doc. VIII).

Neppure i certificati

medici prodotti dalla ricorrente permettono di giungere ad una conclusione

diversa in relazione alla residenza della madre.

Anzi.

Entrambi i medici

sostengono infatti che, a causa del suo precario stato di salute, __________ avrebbe

dovuto abitare presso la ricorrente (dr. med. __________: “[…] per

trasferirsi in Svizzera

dalla figlia RI 1, in modo che lei e gli altri

famigliari le garantiscano l’assistenza necessaria”; dr. med. __________: “[…]

questa signora anziana deve essere assolutamente ospitata presso i suoi

famigliari, in particolare la figlia RI 1 […]”).

D’altra parte anche la

polizza d’assicurazione LAMal, prodotta dalla medesima insorgente in sede di

opposizione, conferma che sua madre abitava presso di lei prima del mese di

giugno 2020. Infatti la polizza del mese di ottobre 2019, valida dal 1° gennaio

2020, porta l’indirizzo “__________ c/o RI 1 __________”, ossia presso

la ricorrente (doc. 85 – 27/27).

Infine la Cassa rileva

giustamente che i contratti di locazione sottoscritti dalla nipote nel periodo

durante il quale __________ avrebbe dovuto abitare presso __________, non

confermano il dire dell’assicurata. __________ ha dapprima vissuto in un

appartamento di 2.5 locali, ossia con una camera da letto ed un soggiorno,

oltre alla cucina ed un servizio (doc. 102 – 1/3), non idoneo ad ospitare la

nonna gravemente malata che, come evidenziato dai medici curanti, necessitava e

necessita tutt’ora di assistenza (doc. 85 – 14/27 e 85 – 15/27).

Quanto all’appartamento di

__________, dove la figlia dell’insorgente si è trasferita dal 1° agosto 2014

al 31 luglio 2016, è vero che è costituito di 4 locali. Tuttavia nel contratto

di locazione figura che l’ente locato è adibito ad abitazione familiare per 2

persone e quali conduttori sono stati indicati la nipote e __________. Non c’è

traccia di __________.

Dal 1° agosto 2016 __________

vive invece in una casa a __________ di cui è comproprietaria, ma su cui la

ricorrente non ha dato informazioni (doc. 101 – 1/2).

Da parte sua l’insorgente

vive nel medesimo appartamento, perlomeno dal 1° gennaio 1990 (cfr. doc. 1

-93/115), quando vi vivevano 7 persone (i due genitori e i 5 figli nati, nel

1974, 1977, 1979 e 2 nel 1985; cfr. doc. 1-82/115). Dopo il decesso del marito

e poi la partenza dei figli dal nucleo famigliare, la ricorrente, senza alcuna

attività lavorativa, disponeva di ampi spazi per poter ospitare sua mamma e del

tempo necessario per prendersi cura di lei.

Non va del resto

dimenticato che di norma, notoriamente, sono i figli che si occupano dei

genitori necessitanti di cure e non i nipoti.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, le attestazioni delle amministrazioni comunali circa il

domicilio formale di __________ presso la nipote nel periodo dal 12 giugno 2013

al 31 maggio 2020 vanno considerati dei semplici indizi, isolati, che non

trovano conferma negli accertamenti effettuati dall’amministrazione e negli altri

atti. Tant’è che interpellata dalla Cassa, l’Agenzia comunale AVS di __________,

in data 28 aprile 2022, ha affermato che “per attestare che la Signora RI 1

abitava sola, ci siamo basati sui dati registrati dall’Ufficio controllo

abitanti e non sono state effettuate altre verifiche più approfondite”

(doc. VI/1).

In queste circostanze il

TCA deve concludere che la ricorrente e sua madre hanno coabitato

ininterrottamente dal 15 agosto 2011 al 30 giugno 2020.

Trattandosi di un fatto

nuovo e non conosciuto dalla Cassa, a giusta ragione l’amministrazione ha di

conseguenza proceduto con la revisione delle decisioni con le quali sono state

attribuite le prestazioni complementari durante il citato periodo. Gli importi

versati in troppo vanno restituiti.

Resta da esaminare se la

richiesta di restituzione è in parte prescritta, come sostenuto dall’insorgente.

2.7. Come visto, secondo l’art. 25

cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal

1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante.

Per la salvaguardia del

termine di prescrizione è determinante l’emissione della decisione formale di

restituzione e la sua notifica alla persona assicurata (DTF 138 V 74 consid.

5.2; DTF 119 V 431 consid. 3c).

In concreto la decisione è

stata emessa il 22 giugno 2020.

Nel caso di specie la

Cassa è venuta a conoscenza del fatto alla base della richiesta di

restituzione, ossia la coabitazione tra la ricorrente e sua madre, nel mese di

giugno 2020, dopo aver ricevuto il rapporto si segnalazione della polizia della

Città di __________ del 10 giugno 2020.

Il termine relativo di un

anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2020, è stato di conseguenza rispettato.

Considerandi

L’amministrazione, ritenendo

adempiuti gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi

è un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 let. b CP), applicando

il termine assoluto di cui all’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, ha chiesto la

restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° settembre 2011,

ossia dal mese successivo in cui la madre della ricorrente ha preso domicilio

presso l’assicurata.

Da parte sua la ricorrente

sostiene che tutt’al più ha violato l’obbligo di informare di cui all’art. 31

LPGA e di conseguenza la prescrizione è di 7 anni (art. 31 cpv. 1 lett. d LPC e

97.

cpv. 1 let. d CP).

2.8

Innanzitutto occorre

evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari

indebitamente riscosse, con sentenza pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9 l'Alta

Corte ha ribadito al considerando 6.2 che affinché si possa applicare il

termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv.

2.

2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato

(DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138 V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193

consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.2).

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede

la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo

comportamento concreto.

La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto a norma

dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote

giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice

penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:

"

a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un

Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una

prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante

indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

d. non ottempera

all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)."

Dall'altro lato, eleva a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2

LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo

che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare

informazioni (lett. a).

Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato

dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).

Va ancora evidenziato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore

l’art. 148a CP secondo il quale chiunque, fornendo informazioni false o

incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma

l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno

diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena

pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv. 2).

Questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata

in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP),

per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (sentenza

8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2; sentenza 9C_388/2018 del 29

ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret

Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di

aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).

Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento

reprensibile dell'assicurata posto in atto dal 2011, non può essere ritenuto

almeno fino al 30 settembre 2016.

2.9

L'ottenimento indebito di

prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile

solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni

sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena

evocato.

In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione

sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore

dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un

terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o

dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere

ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati

gli ulteriori presupposti della norma.

Come rammenta Kuelen

nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia

federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e

l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto

sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto,

caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare

la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o

passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e

dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie

(il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per

esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del

silenzio qualificato.

Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza

federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione

di garante prevista da legge o contratto ("Garantenstellung"),

può realizzare un inganno astuto (Margaret

Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard

Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10;

DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2).

2.10

Nel caso di specie la

ricorrente, nel mese di agosto 2011, non avvisando la Cassa della coabitazione

con sua madre a partire dal __________ 2011 ha commesso una violazione

dell’art. 31 cpv. 1 let. d LPC.

La truffa va invece esclusa,

poiché, ella, già al beneficio delle prestazioni complementari, non ha avuto

alcun comportamento attivo, né le può essere attribuito un comportamento

omissivo giacché l’amministrazione, nel mese di agosto 2011, non le ha chiesto

alcunché.

Diversa la situazione

relativa agli accadimenti di maggio 2013. Chiamata a compilare il formulario

per la revisione delle prestazioni complementari per l’anno 2013 la ricorrente

in data 10 maggio 2013 ha dichiarato il falso, indicando di vivere da sola,

allorché coabitava con la madre (doc. 30 2 – 2/12 e doc. 85 – 18/27).

Dopo la segnalazione

dell’Agenzia AVS di __________ alla Cassa secondo cui l’interessata non abitava

da sola (cfr. doc. 30 – 2/12, risposta 12 e punto 2 del rapporto dell’agenzia comunale

AVS), l’amministrazione ha proceduto al ricalcolo della prestazione dal 1°

giugno 2013, diminuendola (doc. 31 – 1/3).

Come ammesso dalla

ricorrente in sede di replica (doc. VIII, pag. 3), lei stessa si è poi rivolta

all’Agenzia comunale AVS di __________ nel giugno 2013 per chiedere chiarimenti

in merito alla decisione del 28 maggio 2013, sollecitandone una rettifica.

Alla sua richiesta ha

fatto seguito, il 13 giugno 2013, la dichiarazione dell’Agenzia comunale AVS di

__________ secondo cui la ricorrente abitava da sola (doc. 35 – 1/1).

La certificazione, tuttavia,

è stata rilasciata sulla sola base dei dati registrati dall’Ufficio controllo

abitanti, senza alcuna verifica in loco (cfr. doc. VI/1), e corrisponde del

resto a quanto attestato il 13 luglio 2020 dal medesimo Ufficio controllo

abitanti della Città di __________ (ossia la dimora della madre presso la

ricorrente dal 15 agosto 2011 all’11 giugno 2013 e presso la figlia della

ricorrente dal 12 giugno 2013; doc. 85 – 18/27).

Tale attestazione, come si

è già avuto modo di spiegare (consid. 2.6), non corrisponde tuttavia alla

realtà dei fatti.

Ne segue che l’insorgente,

dapprima affermando il falso nel formulario compilato il 10 maggio 2013 e poi ottenendo

dall’Agenzia comunale AVS di __________ la dichiarazione di data 13 giugno 2013

secondo cui viveva da sola, poiché sua madre (__________), formalmente, si era

appena trasferita presso sua figlia (__________), ha ingannato astutamente la

Cassa con lo scopo di percepire indebitamente le prestazioni complementari.

Ella infatti, alla luce della certificazione dell’Ufficio controllo abitanti

della Città di __________, poteva ritenere che l’amministrazione, vista la mole

di lavoro cui è confrontata (amministrazione di massa), non avrebbe verificato in

loco la presenza della madre presso la sua abitazione, ma si sarebbe fidata

dell’attestazione comunale ed avrebbe ripristinato l’ammontare delle

prestazioni complementari percepite fino a maggio 2013, come poi avvenuto (doc.

33.

– 1/3).

Ella, soggettivamente, ne

era ben consapevole, sia perché in passato aveva tempestivamente segnalato alla

Cassa l’aumento della pigione e la partenza dei figli __________ (doc. 5 – 1/9)

e __________ (doc. 15 – 2/2) dal nucleo famigliare, con conseguente aumento

delle prestazioni (cfr. doc. 2 – 1/50, 7 – 1/4, 13 – 3/3, 20 – 1/3), sia perché

con decisione del 28 maggio 2013 si era vista ridurre l’ammontare delle

prestazioni in seguito al nuovo calcolo comprendente la “quota inquilino”

di sua madre.

La ricorrente, negando la

presenza della madre presso la sua abitazione, ha pertanto agito

intenzionalmente. Dapprima tentando la truffa con la falsa dichiarazione nel

formulario di revisione del maggio 2013, in seguito truffando tramite

l’indicazione all’Ufficio controllo abitanti secondo cui sua madre, __________,

si sarebbe trasferita da sua figlia, __________.

Gli elementi oggettivi e

soggettivi costitutivi della truffa (art. 146 CP) sono pertanto manifestamente

adempiuti.

La circostanza che la

Cassa, nel maggio 2013, dopo essere venuta a conoscenza della coabitazione con

la madre, non ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente

ricevute da settembre 2011 a maggio 2013 non può invece esserle d’aiuto.

Infatti l’amministrazione ha saputo che la madre abitava presso l’insorgente

già dal mese di agosto 2011 solo nel 2020. In precedenza l’interessata non

aveva informato la cassa della coabitazione e quando l’Ufficio AVS di __________

nel maggio 2013 l’aveva segnalato all’amministrazione, la ricorrente ha subito

sollecitato il medesimo Ufficio ad attestare il contrario. La ricorrente non

può pertanto trarre alcun vantaggio dalla mancata richiesta di restituzione nel

2013.

In concreto la decisione

formale è stata emessa il 22 giugno 2020. Di conseguenza l’insorgente, in

applicazione dell’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, è tenuta a restituire le

prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio 2013, mese nel quale ha

commesso il reato di cui all’art. 146 CP, soggetto alla prescrizione di 15

anni, al 30 giugno 2020 e non dal mese di settembre 2011 quando ha commesso il reato

di cui all’art. 31 cpv. 1 let. d LPC che prevede una prescrizione di 7 anni.

2.11

Con la decisione formale del

22.

giugno 2020, confermata dalla decisione su opposizione impugnata, la Cassa

ha chiesto alla ricorrente la restituzione di un importo complessivo di CHF

50'053.--.

Per il periodo dal 1°

settembre 2011 al 31 dicembre 2011 sono stati chiesti in restituzione CHF

1'860, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 CHF 5'676 e dal 1° gennaio 2013

al 30 aprile 2013 CHF 1'888 (472 X 4), per complessivi CHF 9'424 (cfr. doc. C).

Ne segue che il ricorso va

parzialmente accolto e la decisione su opposizione va modificata nel senso che

l’importo da restituire ammonta a CHF 40'629.-- (50'053 – 9'424).

2.12

Alla ricorrente, parzialmente

vincente in causa, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al

gratuito patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente

in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013

consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9

aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019

consid. 2.9.).

Per

la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di

principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui

adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

2.13

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b).

2.14

Nel

caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, per la parte

in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, l'assicurata non ha

reso verosimile, a una prima valutazione sommaria della tematica, che il suo

ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo.

Nel

caso concreto, alla luce della copiosa giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch in relazione al reato di truffa nelle

assicurazioni sociali ed all’obbligo di restituire (cfr., fra le tante, STCA

33.2020.11

del 29 maggio 2020; STCA 33.2019.24 del 25 maggio 2020; STCA

33.2020.3

del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020), l’impugnativa appariva,

dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento

della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole

erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa per quanto

concerne il periodo dal maggio 2013 al giugno 2020.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la ricorrente ha dichiarato

il falso nel formulario di revisione delle prestazioni del maggio 2013, non ha

mai segnalato la presenza della madre che abitava presso di lei se non dopo

l’intervento della polizia, ha sottaciuto che le attestazioni di dimora di sua

madre non corrispondevano alla realtà ed era consapevole che la coabitazione

avrebbe portato alla riduzione delle prestazioni.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto

riguardava la restituzione delle prestazioni da maggio 2013 a giugno 2020, non

aveva alcuna probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo

2013.

consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017;

STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA

35.2002.32

del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per

quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto,

per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito

patrocinio cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021; STCA 38.2019.11 del 27

maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al

TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato

inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito

patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; A.

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21

juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances

selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107).

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’importo da

restituire ammonta a CHF 40'629.--. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà

alla ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

dinanzi al TCA, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti