33.2022.8
Richiesta di restituzione di prestazioni complementari indebitamente ricevute. Non segnalata la coabitazione con la madre. In concreto sono dati gli elementi costitutivi della truffa. Assistenza giudiziaria respinta
8 giugno 2022Italiano38 min
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
Source ti.ch
Incarto
n.
33.2022.8
cs
Lugano
8 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 marzo 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 22
giugno 2020 (doc. C), confermata dalla decisione su opposizione dell’11 marzo
2022 (doc. A), la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni
complementari, ha chiesto a RI 1, nata nel 1955, la restituzione di CHF
50'053.--, per prestazioni indebitamente ricevute dal 1° settembre 2011 al 30
giugno 2020, sulla base degli art. 25 LPGA e 146 CP (truffa). Secondo
l’amministrazione l’assicurata in quel periodo avrebbe ospitato sua madre, proveniente
dall’Italia, senza segnalarlo all’amministrazione.
1.2. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo
che la decisione su opposizione impugnata venga modificata nel senso che deve
restituire unicamente l’importo di CHF 473.--, pari alle prestazioni percepite
in troppo nel mese di giugno 2020.
Contestualmente chiede di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e
richiama l’incarto della Cassa.
Nel merito la ricorrente
afferma che sua madre, __________, nata nel 1931, giunta in Ticino dall’Italia
il __________ 2011 e necessitante di cure, ha soggiornato presso di lei fino
all’11 giugno 2013 e poi dal 1° giugno 2020.
Dal 12 giugno 2013 al 31 maggio
2020 ha invece abitato presso sua figlia, __________ (nipote di sua madre), che
ha pure fornito le garanzie finanziarie e di sostentamento.
Secondo l’insorgente nel
caso di specie non sarebbero dati gli elementi costitutivi della truffa. Ella
avrebbe semmai violato il suo obbligo di informare, ai sensi degli art. 31 LPGA
e 24 OPC-AVS/AI, per il periodo dal 15.8.2011 all’11.6.2013 e dal 1.6.2020 al
30.06.2020. Ritenuto che il termine di prescrizione è di 7 anni, solo l’importo
percepito in più nel mese di giugno 2020 dovrebbe essere restituito.
La ricorrente censura la
decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è fondata su un rapporto
di segnalazione della Polizia del Comune di __________ del 10 giugno 2020 che
sarebbe inesatto ed incompleto.
Ella ne contesta il
contenuto, rilevando alcune incongruenze.
Contrariamente a quanto vi
figura, sua madre, al suo arrivo dall’Italia, nel mese di agosto 2011, è stata
notificata presso di lei e non presso la nipote.
Quest’ultima ha unicamente
sottoscritto la relativa garanzia finanziaria e di sostentamento prodotta
nell’ambito della procedura di ottenimento del permesso di dimora.
Inoltre non avrebbe mai
detto che sua madre è stata notificata presso la nipote, come persona garante,
che non aveva nulla da perdere, mentre lei “vedova con prestazione
complementare AVS, avrebbe perso il diritto a questo prestazione pecuniaria”,
ma sarebbe semmai una deduzione degli agenti che in effetti avrebbero aggiunto
che “informata che ciò è illegale, è stata redarguita a voler regolarizzare,
quanto prima, la posizione della __________”.
Da quest’ultima
indicazione si deduce, secondo la ricorrente, che non era consapevole di agire
illegalmente nel non avere informato la Cassa, altrimenti gli agenti non
avrebbero dovuto “informarla” circa l’illegalità del suo comportamento.
Inoltre il documento,
redatto dagli agenti, non le è stato sottoposto per la lettura e la firma, e
non si tratta di un verbale di interrogatorio, ma di un semplice verbale di
segnalazione.
La ricorrente ribadisce
che sua madre è giunta in Ticino il __________ 2011, quasi ottantenne, perché
presentava plurime patologie in seguito alle quali aveva lasciato il proprio
domicilio in Italia dove viveva da sola per trasferirsi in Svizzera dalla
figlia in modo che lei e gli altri famigliari potessero fornirle la necessaria
assistenza.
Per la ricorrente, dagli
attestati prodotti, risulta che sua madre, dall’arrivo in Svizzera, ha
soggiornato presso di lei dal __________ 2011 all’11 giugno 2013, poi presso la
nipote __________ dapprima a __________ dal 12 giugno 2013 al 31 luglio 2014,
in seguito a __________ dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 ed infine
nuovamente a __________ dal 1° agosto 2016 al 31 maggio 2020.
Dal 1° giugno 2020 la
madre, che ha ottenuto il permesso di domicilio __________ 2019, vive dalla
ricorrente a __________. In tutti questi anni __________ è stata sostenuta
finanziariamente dai famigliari, essendo al beneficio unicamente di due
pensioni italiane mensili, una di vecchiaia di euro 459.56 ed una per
superstiti di euro 275.67 ed ha pagato regolarmente il suo premio LAMal di CHF
486.85.
La ricorrente, unitamente
ai suoi familiari, avrebbe accolto in Ticino sua madre, ignara del suo obbligo
di informare anche il Servizio delle prestazioni complementari della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
1.3. Con risposta del 6 maggio
2022, cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. VI, pag. 4), la Cassa propone
la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.4. Il 20 maggio 2022 la
ricorrente ha prodotto una replica con la quale ha ribadito le sue censure
(doc. VIII). Con scritto 27 maggio 2022 (doc. X), trasmesso alla ricorrente per
conoscenza il 31 maggio 2022 (doc. XI), la Cassa ha affermato di non avere
ulteriori considerazioni da formulare.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se l’insorgente deve restituire all’amministrazione l’ammontare di CHF
50'053.-- a titolo di prestazioni complementari indebitamente percepite per non
aver informato la Cassa della coabitazione con sua madre dal 1° settembre 2011
al 30 giugno 2020.
2.2. In data 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una revisione della LPC (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Per la disamina del
diritto a prestazioni eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
In concreto ogni
riferimento alla LPC ed all’OPC-AVS/AI, salvo indicazione contraria, va
pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020.
2.3. Secondo l’art. 25 LPGA,
applicabile in virtù degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere
dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del
14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
L'irregolarità deve essere
manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008
del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione
di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo
della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione
non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con
riferimenti)."
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
Fatti
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr.
sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
2.4. In concreto la Cassa, dopo
essere venuta a conoscenza della presenza della madre della ricorrente nella
sua abitazione, stabilito che sarebbero dati gli elementi per ritenere una
truffa ai sensi dell’art. 146 CP, ha ricalcolato le prestazioni dovute per il
periodo dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2020, durante il quale l’insorgente avrebbe
convissuto con lei.
L’assicurata, giustamente (cfr.
art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), non contesta che in caso di coabitazione le sue
prestazioni devono essere ricalcolate. Ella sostiene tuttavia, da una parte,
che dal 12 giugno 2013 al 31 maggio 2020 sua madre non ha abitato presso di lei
e, dall’altra, che non deve neppure restituire le prestazioni indebitamente
percepite dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2013, poiché la richiesta sarebbe
prescritta.
2.5. Nel caso di specie, dalle
tavole processuali emerge che la ricorrente, nata nel 1955, madre di 5 figli
nati nel 1974, 1977, 1979 e due nel 1985 (doc. 1 - 81/115 e 116), in seguito al
decesso del marito, il __________ 2005 ha chiesto, e poi ottenuto, il beneficio
delle prestazioni complementari (doc. 1 – 1/115).
Sua madre, __________,
nata nel 1931, è giunta in Svizzera, dall’Italia, il __________ 2011,
domiciliandosi presso la ricorrente.
Il 2 maggio 2013 la Cassa
ha dato avvio alla procedura di revisione delle prestazioni complementari,
chiedendo tra l’altro alla ricorrente quante persone, oltre a lei, vivono nella
stessa economia domestica. Mentre l’interessata ha indicato: “VIVO SOLA (VEDOVA)”,
l’Agenzia comunale AVS di __________ ha apportato una correzione, indicando che
l’interessata vive con “__________, 1931, mamma” (doc. 30 - 2/12,
domanda 12 e punto 2 del rapporto dell’agenzia comunale AVS).
Il 28 maggio 2013 la Cassa
ha ricalcolato la prestazione dovuta all’insorgente dal 1° giugno 2013,
deducendo dall’affitto di fr. 11'340 la “quota coinquilino” pari a fr.
5'670 (doc. 32 – 1/2).
Nel giugno 2013 la stessa
ricorrente si è rivolta all’Agenzia comunale AVS di __________ per chiedere
chiarimenti in merito alla decisione del 28 maggio 2013, sollecitandone una
rettifica (cfr. doc. VIII, replica, pag. 3).
Dopo aver ricevuto dall’Agenzia
comunale AVS di __________ una nota del 13 giugno 2013 con l’indicazione che “non
ci sono conviventi con la stessa (persona sola), come risulta da dati
dell’ufficio controllo abitanti, per il ricalcolo della prestazione
complementare” (doc. 35 1-1), la Cassa ha ripristinato l’ammontare delle
precedenti prestazioni complementari dal 1° giugno 2013, con decisione del 18
giugno 2013 (doc. 33 1/3).
Nel maggio 2017 la Cassa
ha avviato una nuova procedura di revisione delle prestazioni complementari.
Anche in questo caso la ricorrente ha affermato di vivere da sola (doc. 45 –
2/11).
Il 10 giugno 2020 due agenti
della polizia comunale della Città di __________ si sono recati presso il
domicilio della ricorrente alle ore 20:40 in seguito ad accertamenti per la
presenza di una persona non notificata. Dal verbale emerge:
" (…) Come a
richiesta in oggetto, pervenuta tramite la collega (…), in data e ora di cui
sopra, unitamente all’app (…), abbiamo esperito un accertamento presso il
domicilio della RI 1.
Ad aprirci la porta di accesso allo stabile abitativo, si
presentava la RI 1 la quale confermava che sua madre __________, abita
stabilmente presso di lei, presumibilmente dal 2014.
Secondo __________, la __________ risulta dimorare presso la
nipote, __________ (__________.1985) in __________.
Alle nostre richieste, la RI 1 (__________.1955) rispondeva nel
modo seguente:
quando la sua anziana madre è giunta dall’Italia, è stata
notificata dimorare presso la nipote la quale come persona garante, non aveva
nulla da perdere.
Al contrario la figlia, vedova con una prestazione complementare
AVS, avrebbe perso il diritto a questa prestazione pecuniaria.
Informata che ciò è illegale, è stata redarguita a voler
regolarizzare, quanto prima, la posizione della __________.
A sua difesa, la RI 1 (__________.1955) asseriva di aver agito in
tal modo in quanto, la pensione INPS italiana di euro 600.- che sua madre
percepisce, è quasi interamente utilizzata per il pagamento della cassa
malattia.
Per questo motivo, considerato che per motivi pratici la __________
rimarrà con la figlia, la RI 1 provvederà al più presto a regolarizzarne la
permanenza.” (doc. 63 –1/2 e 2/2)
Il 18 giugno 2020 la
ricorrente ha scritto alla Cassa una lettera del seguente tenore:
" (…) Con la
presente vi informo che la Signora __________ (mia mamma), nata il __________1931,
dal 01.06.2020 risiede presso il mio domicilio in __________, in quanto
purtroppo non è più autosufficiente e neccessita (sic) di assistenza.” (doc. 61
– 1/2)
In sede di opposizione la
ricorrente ha prodotto, segnatamente, il permesso C di __________ valido fino
al __________ 2023 dove figura il medesimo indirizzo della nipote, __________ (__________);
il certificato di dimora del 13 luglio 2020 della Città di __________ secondo
cui __________ è stata presente a __________ dal 15 agosto 2011 all’11 giugno
2013 presso RI 1, in __________, dal 12 giugno 2013 al 31 luglio 2014 presso __________
in __________ e dal 1° agosto 2016 al 31 maggio 2020 presso __________ in __________
(doc. 85 – 18/27); un certificato di domicilio del Comune di __________ secondo
cui __________ e __________ sono state entrambe domiciliate nel Comune di __________
dal 1° agosto 2014 a 31 luglio 2016 (doc. 85 – 19/27); un certificato medico
del 24 luglio 2020 del dr. med. __________, FMH medicina interna, che attesta
di aver seguito __________ dal __________ 2011 al 16 maggio 2018 e che rileva
come l’interessata presenta “plurime patologie internistiche per cui aveva
lasciato il proprio domicilio in Italia (dove viveva da sola) per trasferirsi
in Svizzera dalla figlia RI 1, in modo che lei e gli altri famigliari le
garantiscano l’assistenza necessaria” (doc. 85 – 14/27) e un certificato
del 29 luglio 2020 del dr. med. __________, medicina generale, secondo cui
l’interessata è in sua cura dal 2019 e deve “essere assolutamente ospitata
presso i suoi famigliari, in particolare la figlia RI 1, in quanto per il suo
stato psicofisico dovuto all’età non potrebbe vivere da sola” (doc. 85 –
15/27).
La ricorrente ha pure
prodotto la polizza d’assicurazione LAMal presso __________, emessa nel mese di
ottobre 2019, con validità dal 1° gennaio 2020, indirizzata a “__________
c/o RI 1 __________” (doc. 85 – 27/27).
2.6. Alla luce della
documentazione agli atti, per i motivi che seguono, questo Tribunale deve
confermare che __________ ha vissuto ininterrottamente presso la figlia, RI 1,
in __________.
Tutti gli elementi
convergono infatti univocamente verso una coabitazione continua, tra la
ricorrente e sua madre, dal 15 agosto 2011 al 30 giugno 2020.
Dalle tavole processuali emerge
innanzitutto che la medesima ricorrente, la quale ha confermato che __________
ha abitato presso di lei dal __________ 2011 all’11 giugno 2013, in occasione
del controllo di polizia del 10 giugno 2020, ha affermato che sua madre “abita
stabilmente presso di lei, presumibilmente dal 2014”.
Interpellata dalla Cassa
in data 9 aprile 2021 circa i motivi per i quali ha affermato che __________
abita con lei dal 2014 (doc. 93 – 1/2), la ricorrente non ha risposto,
limitandosi a riconfermarsi nella sua opposizione (doc. 96 – 1/2). Un
successivo richiamo (doc. 94 1-1), non ha avuto miglior esito (doc. 95 – 1/6).
Con il ricorso e con la
replica l’interessata non contesta esplicitamente questo passaggio del verbale
(cfr. ricorso, doc. I, pag. 1 e 2 e replica, doc. VIII pag. 2), ma evidenzia
un’incongruenza relativa alla verbalizzazione effettuata dagli agenti e secondo
cui sua madre, in provenienza dall’Italia, sarebbe andata ad abitare dalla
nipote (figlia dell’insorgente) __________, mentre in realtà si era domiciliata
presso di lei. La nipote aveva unicamente sottoscritto una garanzia finanziaria
e di sostentamento in data 18 agosto 2011 (doc. 85 – 17/27).
Questo aspetto tuttavia,
unitamente all’assenza della firma della ricorrente, non è atto ad inficiare tutto
il contenuto del verbale di polizia, ritenuto che gli agenti non avevano alcun
motivo per inserire una data errata in relazione all’inizio della coabitazione.
Ciò che del resto l’insorgente non fa neppure valere.
Non trova conferma negli
atti neppure la circostanza secondo cui anche l’affermazione “al contrario
la figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il
diritto a questa prestazione pecuniaria” non sarebbe stata da lei
proferita, ma sarebbe una deduzione degli agenti poiché la ricorrente non
sarebbe stata consapevole di agire illegalmente nel non informare la Cassa.
Al contrario.
Infatti l’interessata il
14 febbraio 2006 aveva tempestivamente informato la Cassa dell’aumento della
pigione e dell’uscita del figlio __________ dal nucleo famigliare (cfr. doc. 5
– 1/9) ed il 27 maggio 2009 aveva segnalato all’amministrazione la partenza di
sua figlia __________ (doc. 15 – 2/2).
Ella era pertanto
perfettamente al corrente delle conseguenze della coabitazione con sua madre.
Tant’è che nel maggio
2013, dopo che l’Agenzia comunale AVS della Città di __________ aveva segnalato
alla Cassa la convivenza con la madre, l’amministrazione in data 28 maggio 2013
aveva ricalcolato, riducendola, la prestazione. Di lì a pochi giorni, il 12
giugno 2013, la madre ha formalmente cambiato dimora, indicando di abitare
presso la nipote, con la conseguenza che la prestazione, con decisione del 18
giugno 2013, è nuovamente stata aumentata.
Del resto in sede di
replica la ricorrente non sembra più sostenere di non aver affermato che “la
figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il diritto
a questa prestazione pecuniaria”, ma asserisce che la frase va
contestualizzata e messa in relazione con la citata decisione della Cassa del
28 maggio 2013 che aveva ridotto le prestazioni a causa della convivenza con la
madre (doc. VIII).
Neppure i certificati
medici prodotti dalla ricorrente permettono di giungere ad una conclusione
diversa in relazione alla residenza della madre.
Anzi.
Entrambi i medici
sostengono infatti che, a causa del suo precario stato di salute, __________ avrebbe
dovuto abitare presso la ricorrente (dr. med. __________: “[…] per
trasferirsi in Svizzera
dalla figlia RI 1, in modo che lei e gli altri
famigliari le garantiscano l’assistenza necessaria”; dr. med. __________: “[…]
questa signora anziana deve essere assolutamente ospitata presso i suoi
famigliari, in particolare la figlia RI 1 […]”).
D’altra parte anche la
polizza d’assicurazione LAMal, prodotta dalla medesima insorgente in sede di
opposizione, conferma che sua madre abitava presso di lei prima del mese di
giugno 2020. Infatti la polizza del mese di ottobre 2019, valida dal 1° gennaio
2020, porta l’indirizzo “__________ c/o RI 1 __________”, ossia presso
la ricorrente (doc. 85 – 27/27).
Infine la Cassa rileva
giustamente che i contratti di locazione sottoscritti dalla nipote nel periodo
durante il quale __________ avrebbe dovuto abitare presso __________, non
confermano il dire dell’assicurata. __________ ha dapprima vissuto in un
appartamento di 2.5 locali, ossia con una camera da letto ed un soggiorno,
oltre alla cucina ed un servizio (doc. 102 – 1/3), non idoneo ad ospitare la
nonna gravemente malata che, come evidenziato dai medici curanti, necessitava e
necessita tutt’ora di assistenza (doc. 85 – 14/27 e 85 – 15/27).
Quanto all’appartamento di
__________, dove la figlia dell’insorgente si è trasferita dal 1° agosto 2014
al 31 luglio 2016, è vero che è costituito di 4 locali. Tuttavia nel contratto
di locazione figura che l’ente locato è adibito ad abitazione familiare per 2
persone e quali conduttori sono stati indicati la nipote e __________. Non c’è
traccia di __________.
Dal 1° agosto 2016 __________
vive invece in una casa a __________ di cui è comproprietaria, ma su cui la
ricorrente non ha dato informazioni (doc. 101 – 1/2).
Da parte sua l’insorgente
vive nel medesimo appartamento, perlomeno dal 1° gennaio 1990 (cfr. doc. 1
-93/115), quando vi vivevano 7 persone (i due genitori e i 5 figli nati, nel
1974, 1977, 1979 e 2 nel 1985; cfr. doc. 1-82/115). Dopo il decesso del marito
e poi la partenza dei figli dal nucleo famigliare, la ricorrente, senza alcuna
attività lavorativa, disponeva di ampi spazi per poter ospitare sua mamma e del
tempo necessario per prendersi cura di lei.
Non va del resto
dimenticato che di norma, notoriamente, sono i figli che si occupano dei
genitori necessitanti di cure e non i nipoti.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, le attestazioni delle amministrazioni comunali circa il
domicilio formale di __________ presso la nipote nel periodo dal 12 giugno 2013
al 31 maggio 2020 vanno considerati dei semplici indizi, isolati, che non
trovano conferma negli accertamenti effettuati dall’amministrazione e negli altri
atti. Tant’è che interpellata dalla Cassa, l’Agenzia comunale AVS di __________,
in data 28 aprile 2022, ha affermato che “per attestare che la Signora RI 1
abitava sola, ci siamo basati sui dati registrati dall’Ufficio controllo
abitanti e non sono state effettuate altre verifiche più approfondite”
(doc. VI/1).
In queste circostanze il
TCA deve concludere che la ricorrente e sua madre hanno coabitato
ininterrottamente dal 15 agosto 2011 al 30 giugno 2020.
Trattandosi di un fatto
nuovo e non conosciuto dalla Cassa, a giusta ragione l’amministrazione ha di
conseguenza proceduto con la revisione delle decisioni con le quali sono state
attribuite le prestazioni complementari durante il citato periodo. Gli importi
versati in troppo vanno restituiti.
Resta da esaminare se la
richiesta di restituzione è in parte prescritta, come sostenuto dall’insorgente.
2.7. Come visto, secondo l’art. 25
cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal
1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante.
Per la salvaguardia del
termine di prescrizione è determinante l’emissione della decisione formale di
restituzione e la sua notifica alla persona assicurata (DTF 138 V 74 consid.
5.2; DTF 119 V 431 consid. 3c).
In concreto la decisione è
stata emessa il 22 giugno 2020.
Nel caso di specie la
Cassa è venuta a conoscenza del fatto alla base della richiesta di
restituzione, ossia la coabitazione tra la ricorrente e sua madre, nel mese di
giugno 2020, dopo aver ricevuto il rapporto si segnalazione della polizia della
Città di __________ del 10 giugno 2020.
Il termine relativo di un
anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2020, è stato di conseguenza rispettato.
Considerandi
L’amministrazione, ritenendo
adempiuti gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi
è un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 let. b CP), applicando
il termine assoluto di cui all’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, ha chiesto la
restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° settembre 2011,
ossia dal mese successivo in cui la madre della ricorrente ha preso domicilio
presso l’assicurata.
Da parte sua la ricorrente
sostiene che tutt’al più ha violato l’obbligo di informare di cui all’art. 31
LPGA e di conseguenza la prescrizione è di 7 anni (art. 31 cpv. 1 lett. d LPC e
97.
cpv. 1 let. d CP).
2.8
Innanzitutto occorre
evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari
indebitamente riscosse, con sentenza pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9 l'Alta
Corte ha ribadito al considerando 6.2 che affinché si possa applicare il
termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv.
2.
2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato
(DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138 V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193
consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.2).
La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede
la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo
comportamento concreto.
La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto a norma
dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice
penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
d. non ottempera
all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)."
Dall'altro lato, eleva a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2
LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo
che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare
informazioni (lett. a).
Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato
dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).
Va ancora evidenziato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore
l’art. 148a CP secondo il quale chiunque, fornendo informazioni false o
incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma
l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno
diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena
pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv. 2).
Questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata
in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP),
per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (sentenza
8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2; sentenza 9C_388/2018 del 29
ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret
Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di
aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).
Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento
reprensibile dell'assicurata posto in atto dal 2011, non può essere ritenuto
almeno fino al 30 settembre 2016.
2.9
L'ottenimento indebito di
prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile
solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni
sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena
evocato.
In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione
sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore
dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un
terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o
dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere
ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati
gli ulteriori presupposti della norma.
Come rammenta Kuelen
nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia
federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e
l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto
sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto,
caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare
la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o
passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e
dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie
(il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per
esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del
silenzio qualificato.
Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza
federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione
di garante prevista da legge o contratto ("Garantenstellung"),
può realizzare un inganno astuto (Margaret
Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10;
DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2).
2.10
Nel caso di specie la
ricorrente, nel mese di agosto 2011, non avvisando la Cassa della coabitazione
con sua madre a partire dal __________ 2011 ha commesso una violazione
dell’art. 31 cpv. 1 let. d LPC.
La truffa va invece esclusa,
poiché, ella, già al beneficio delle prestazioni complementari, non ha avuto
alcun comportamento attivo, né le può essere attribuito un comportamento
omissivo giacché l’amministrazione, nel mese di agosto 2011, non le ha chiesto
alcunché.
Diversa la situazione
relativa agli accadimenti di maggio 2013. Chiamata a compilare il formulario
per la revisione delle prestazioni complementari per l’anno 2013 la ricorrente
in data 10 maggio 2013 ha dichiarato il falso, indicando di vivere da sola,
allorché coabitava con la madre (doc. 30 2 – 2/12 e doc. 85 – 18/27).
Dopo la segnalazione
dell’Agenzia AVS di __________ alla Cassa secondo cui l’interessata non abitava
da sola (cfr. doc. 30 – 2/12, risposta 12 e punto 2 del rapporto dell’agenzia comunale
AVS), l’amministrazione ha proceduto al ricalcolo della prestazione dal 1°
giugno 2013, diminuendola (doc. 31 – 1/3).
Come ammesso dalla
ricorrente in sede di replica (doc. VIII, pag. 3), lei stessa si è poi rivolta
all’Agenzia comunale AVS di __________ nel giugno 2013 per chiedere chiarimenti
in merito alla decisione del 28 maggio 2013, sollecitandone una rettifica.
Alla sua richiesta ha
fatto seguito, il 13 giugno 2013, la dichiarazione dell’Agenzia comunale AVS di
__________ secondo cui la ricorrente abitava da sola (doc. 35 – 1/1).
La certificazione, tuttavia,
è stata rilasciata sulla sola base dei dati registrati dall’Ufficio controllo
abitanti, senza alcuna verifica in loco (cfr. doc. VI/1), e corrisponde del
resto a quanto attestato il 13 luglio 2020 dal medesimo Ufficio controllo
abitanti della Città di __________ (ossia la dimora della madre presso la
ricorrente dal 15 agosto 2011 all’11 giugno 2013 e presso la figlia della
ricorrente dal 12 giugno 2013; doc. 85 – 18/27).
Tale attestazione, come si
è già avuto modo di spiegare (consid. 2.6), non corrisponde tuttavia alla
realtà dei fatti.
Ne segue che l’insorgente,
dapprima affermando il falso nel formulario compilato il 10 maggio 2013 e poi ottenendo
dall’Agenzia comunale AVS di __________ la dichiarazione di data 13 giugno 2013
secondo cui viveva da sola, poiché sua madre (__________), formalmente, si era
appena trasferita presso sua figlia (__________), ha ingannato astutamente la
Cassa con lo scopo di percepire indebitamente le prestazioni complementari.
Ella infatti, alla luce della certificazione dell’Ufficio controllo abitanti
della Città di __________, poteva ritenere che l’amministrazione, vista la mole
di lavoro cui è confrontata (amministrazione di massa), non avrebbe verificato in
loco la presenza della madre presso la sua abitazione, ma si sarebbe fidata
dell’attestazione comunale ed avrebbe ripristinato l’ammontare delle
prestazioni complementari percepite fino a maggio 2013, come poi avvenuto (doc.
33.
– 1/3).
Ella, soggettivamente, ne
era ben consapevole, sia perché in passato aveva tempestivamente segnalato alla
Cassa l’aumento della pigione e la partenza dei figli __________ (doc. 5 – 1/9)
e __________ (doc. 15 – 2/2) dal nucleo famigliare, con conseguente aumento
delle prestazioni (cfr. doc. 2 – 1/50, 7 – 1/4, 13 – 3/3, 20 – 1/3), sia perché
con decisione del 28 maggio 2013 si era vista ridurre l’ammontare delle
prestazioni in seguito al nuovo calcolo comprendente la “quota inquilino”
di sua madre.
La ricorrente, negando la
presenza della madre presso la sua abitazione, ha pertanto agito
intenzionalmente. Dapprima tentando la truffa con la falsa dichiarazione nel
formulario di revisione del maggio 2013, in seguito truffando tramite
l’indicazione all’Ufficio controllo abitanti secondo cui sua madre, __________,
si sarebbe trasferita da sua figlia, __________.
Gli elementi oggettivi e
soggettivi costitutivi della truffa (art. 146 CP) sono pertanto manifestamente
adempiuti.
La circostanza che la
Cassa, nel maggio 2013, dopo essere venuta a conoscenza della coabitazione con
la madre, non ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente
ricevute da settembre 2011 a maggio 2013 non può invece esserle d’aiuto.
Infatti l’amministrazione ha saputo che la madre abitava presso l’insorgente
già dal mese di agosto 2011 solo nel 2020. In precedenza l’interessata non
aveva informato la cassa della coabitazione e quando l’Ufficio AVS di __________
nel maggio 2013 l’aveva segnalato all’amministrazione, la ricorrente ha subito
sollecitato il medesimo Ufficio ad attestare il contrario. La ricorrente non
può pertanto trarre alcun vantaggio dalla mancata richiesta di restituzione nel
2013.
In concreto la decisione
formale è stata emessa il 22 giugno 2020. Di conseguenza l’insorgente, in
applicazione dell’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, è tenuta a restituire le
prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio 2013, mese nel quale ha
commesso il reato di cui all’art. 146 CP, soggetto alla prescrizione di 15
anni, al 30 giugno 2020 e non dal mese di settembre 2011 quando ha commesso il reato
di cui all’art. 31 cpv. 1 let. d LPC che prevede una prescrizione di 7 anni.
2.11
Con la decisione formale del
22.
giugno 2020, confermata dalla decisione su opposizione impugnata, la Cassa
ha chiesto alla ricorrente la restituzione di un importo complessivo di CHF
50'053.--.
Per il periodo dal 1°
settembre 2011 al 31 dicembre 2011 sono stati chiesti in restituzione CHF
1'860, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 CHF 5'676 e dal 1° gennaio 2013
al 30 aprile 2013 CHF 1'888 (472 X 4), per complessivi CHF 9'424 (cfr. doc. C).
Ne segue che il ricorso va
parzialmente accolto e la decisione su opposizione va modificata nel senso che
l’importo da restituire ammonta a CHF 40'629.-- (50'053 – 9'424).
2.12
Alla ricorrente, parzialmente
vincente in causa, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al
gratuito patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente
in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013
consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9
aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019
consid. 2.9.).
Per
la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di
principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui
adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
2.13
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
2.14
Nel
caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, per la parte
in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, l'assicurata non ha
reso verosimile, a una prima valutazione sommaria della tematica, che il suo
ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo.
Nel
caso concreto, alla luce della copiosa giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch in relazione al reato di truffa nelle
assicurazioni sociali ed all’obbligo di restituire (cfr., fra le tante, STCA
33.2020.11
del 29 maggio 2020; STCA 33.2019.24 del 25 maggio 2020; STCA
33.2020.3
del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020), l’impugnativa appariva,
dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento
della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole
erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa per quanto
concerne il periodo dal maggio 2013 al giugno 2020.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la ricorrente ha dichiarato
il falso nel formulario di revisione delle prestazioni del maggio 2013, non ha
mai segnalato la presenza della madre che abitava presso di lei se non dopo
l’intervento della polizia, ha sottaciuto che le attestazioni di dimora di sua
madre non corrispondevano alla realtà ed era consapevole che la coabitazione
avrebbe portato alla riduzione delle prestazioni.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto
riguardava la restituzione delle prestazioni da maggio 2013 a giugno 2020, non
aveva alcuna probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo
2013.
consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017;
STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA
35.2002.32
del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per
quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto,
per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito
patrocinio cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021; STCA 38.2019.11 del 27
maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al
TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato
inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito
patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; A.
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21
juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances
selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107).
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’importo da
restituire ammonta a CHF 40'629.--. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà
alla ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. L'istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
dinanzi al TCA, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti