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Decisione

33.2023.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2023Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i Fr. 385'000.- indicati sia dal ricorrente sia da __________, che hanno

dichiarato che tale importo è servito per non meglio precisate (ed

assolutamente non comprovate) cure mediche, deve essere considerata come una

alienazione di sostanza senza controprestazione adeguata e come tale va

qualificata come rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

La soluzione adottata a livello fiscale,

secondo cui il consumo di questa sostanza è stato ritenuto quale contributo a

fondo perso per il progetto "__________" in __________, non è

verosimile e non può essere adottata anche in ambito di prestazioni complementari.

A prescindere dal fatto che un

eventuale versamento a fondo perso in una non meglio specificata società per un

non specificato progetto, condurrebbe comunque alla medesima soluzione di non

ritenere giustificata la spesa di questa cifra.

L'assenza di controprestazioni adeguate

all'alienazione/consumo di questi Fr. 385'000.-, non essendo l'assicurato stato

in grado di comprovare, mediante fatture e altri documenti, la destinazione di

questo importo, non può portare a un risultato diverso da quello di considerare

a tutti gli effetti questo ammontare quale una rinuncia di sostanza. L'azzeramento

della sostanza imponibile del ricorrente a cui ha proceduto l'Ufficio di

tassazione nella notifica di tassazione IC/IFD 2020 è, in questo caso, da ritenere

inconferente, giacché, su tale aspetto, la LPC non si può scostare dai principi

alla base del computo della sostanza alienata, laddove, come in specie, siano

realizzati i presupposti giurisprudenziali per qualificarla come una rinuncia giusta

l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Per essere ritenuta a livello di PC

un’alienazione di sostanza senza controprestazione non deve essere sottoposta

Considerandi

ad una ripresa fiscale.

2.12

Visto

quanto precede, la sostanza computabile, stabilita in Fr. 304'732.-, è invece

maggiore (almeno Fr. 385'000.-), così come i redditi computabili e, di pari

passo, diminuisce la quota delle spese riconosciute che li supera, come prevede

l'art. 9 cpv. 1 LPC che stabilisce il diritto alla prestazione complementare.

Potrebbero pertanto essere dati gli estremi per un peggioramento della

situazione del ricorrente. Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni che

precedono e tenuto conto che il TCA può, in linea di

principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente dopo avergli

dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA;

DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.), nell'evenienza

concreta, considerate tutte le circostanze del caso, si rinuncia a effettuare

una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una

facoltà data all'autorità giudicante

(STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C

119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA

33.2019.7

del 19 agosto 2019; STCA 33.2018.2+3 del 14 novembre 2019; STCA

33.2013.7

del 17 febbraio 2014).

2.13

Da

quanto precede discende che la decisione impugnata va pertanto confermata e il

ricorso, che portando sulla richiesta di prestazioni complementari non soggiace

a spese non avendo il legislatore previsto di prelevarle (art. 61 lett. fbis

LPGA), respinto.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del

19.

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti