33.2023.10
Superamento soglia di sostanza.Marito eredita quote sociali della moglie al di lei decesso,il cui valore (fiscale,non nominale) va determinato sulla base di norme fiscali.Tassazioni fiscali,cresciute in giudicato,sono vincolanti.Immobile gravato da usufrutto non computato.Deduzione debiti comprovati
15 settembre 2023Italiano42 min
importi già citati e quindi perché non doverli considerare se non derivano dall'acquisto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.10
TB
Lugano
15 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con
il compimento dei 65 anni, nell'aprile 2022 (doc. 1-14/57) RI 1, 1957, vedovo
da inizio anno, ha domandato le prestazioni complementari. Per evadere la sua richiesta
la Cassa cantonale di compensazione gli ha chiesto ulteriori informazioni, in
particolare sulla sua sostanza mobile e immobile detenuta in Svizzera e all'estero,
accertando anche presso l'autorità fiscale la natura di alcuni importi (docc.
24, 25, 28-30).
1.2. Con
decisione del 5 dicembre 2022 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha
respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato a motivo che la sostanza
netta, ammontante a Fr. 306'717,09 (Fr. 52'346,09 [capitali] + Fr. 306'371.-
[valore quote Sagl] - Fr. 52'000.- [debiti]), superava la soglia di sostanza di
Fr. 100'000.- per persone sole prevista dall'art. 9a LPC.
1.3. Il
10 dicembre 2022 (doc. A2) l'assicurato si è opposto al rifiuto del versamento
delle prestazioni complementari, affermando che il valore della società
ritenuto dalla Cassa si riferisce alle notifiche di tassazione IC 2019 e 2020, mentre
lo stato di fatto determinante, secondo la Cassa stessa, è al 1° aprile 2022. A
quel momento, però, le 20 quote e la gerenza della __________ appartenevano
ancora alla moglie, essendo egli diventato, per successione, unico socio e
gerente della Sagl soltanto il __________ maggio 2022 con la relativa
iscrizione a registro di commercio. Non è pertanto corretto imputargli il
valore di Fr. 306'371.- quale sostanza al 1° aprile 2022.
Il 14 (doc. 38) e il 24 febbraio 2023 (doc. 39) l'opponente ha
chiesto alla Cassa di compensazione di considerare "i debiti derivanti da ipoteca sulla persona"
menzionati nel suo precedente scritto del 23 dicembre 2022 (doc. A8), poiché
sull'immobile all'estero non risultavano conteggiati quale ipoteca gli importi
di € 201'297,36, € 40'000.- e € 7'000.- (doc. A7). In tal modo, la sua sostanza
netta ammonterebbe a Fr. 58'419,80 e quindi sarebbe inferiore alla soglia di
Fr. 100'000.-.
1.4. Con
decisione su opposizione del 7 marzo 2023 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato.
Dopo avere esposto le norme applicabili concernenti la soglia di
sostanza (art. 9a LPC), la Cassa ha evidenziato che il valore delle quote
societarie è stato ripreso dalla notifica di imposta cantonale dell'anno 2020
emessa il 17 agosto 2022, cresciuta in giudicato, a cui essa si deve quindi attenere
per la valutazione della sostanza (N. 3444.01 DPC). L'amministrazione non ha
perciò potuto scostarsi dall'importo di Fr. 306'371.-, risultante pure da un
accertamento diretto eseguito presso l'Ufficio circondariale di tassazione, che
l'assicurato non ha peraltro tempestivamente contestato nella preposta sede.
Disponendo perciò egli di una sostanza netta superiore a Fr. 100'000.-,
la decisione di rifiuto delle prestazioni complementari deve essere confermata.
1.5. Il
15 marzo 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale per chiedere di annullare
la decisione su opposizione e di riconoscere il diritto alle prestazioni
complementari.
Il ricorrente ha rilevato che l'amministrazione non ha preso
posizione sulla censura riguardante il valore delle quote della Sagl che, fino
al trapasso avvenuto il __________ maggio 2022, erano ancora di proprietà della
moglie, deceduta nel gennaio 2022. Pertanto, l'importo di Fr. 306'371.- non
poteva essergli ascritto e non è vero che egli non l'ha contestato, avendo invece
chiesto spiegazioni all'autorità fiscale non appena è stato messo al corrente
dell'aumento del valore fiscale di queste quote sociali.
Inoltre, la Cassa di compensazione non ha considerato gli altri
debiti da ipoteca pari a € 248'297,74 che, sommati ai debiti da essa già
ritenuti, danno un totale debitorio di circa Fr. 300'000.-. Il valore della
sostanza che ne risulta è dunque di Fr. 58'419,80 ed essendo inferiore alla
soglia legale egli ha diritto alle PC.
In conclusione, nè l'amministrazione ha fornito valide motivazioni
con riferimento al computo delle quote societarie intestate alla moglie, nè ha
tenuto conto dei documenti già inviatile - ma ai quali non ha mai dato risposta
- a comprova dei debiti derivanti da ipoteca.
1.6. Nella
risposta del 7 aprile 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rilevando che secondo l'art. 560
CC la proprietà delle quote sociali della moglie è passata al marito al momento
dell'apertura della successione, apertura che è avvenuta con la morte (art. 537
cpv. 1 CC). È pertanto corretto considerare nella sostanza del ricorrente le
quote della Sagl sin dal __________ gennaio 2022. Quanto al loro valore, la
Cassa ha evidenziato di non potersi scostare dalla notifica di tassazione
cresciuta in giudicato, fatti salvi errori manifesti e debitamente comprovati.
La lettera che il ricorrente ha inviato all'Ufficio di tassazione è una
semplice richiesta di spiegazioni, ma anche qualora la si volesse ritenere come
un reclamo sarebbe comunque tardivo e quindi ininfluente. Il valore delle quote
sociali che essa gli ha computato è quindi corretto.
In merito ai debiti ipotecari gravanti l'immobile in Italia, la
Cassa di compensazione ha precisato di non poterli portare in deduzione sulla
sostanza lorda, poiché l'immobile stesso, gravato da un diritto di usufrutto,
non è stato computato quale sostanza attiva (N. 3443.07 DPC) e quindi nemmeno i
relativi debiti ipotecari possono essere considerati fra i suoi passivi.
Fatti
1.7. Il
20 aprile 2023 (doc. V) l'insorgente ha specificato che non si tratta di tre
"ipoteca immobiliare derivante dall'acquisto
dell'immobile e quindi riconducibile direttamente al bene per un prestito
gravato da diritto di ipoteca per eventuale inadempienza del pagamento del
debito, ma di un privilegio vero e proprio che i creditori che non hanno visto
soddisfatto un credito già emerso, quindi certo, esigibile e reale, hanno
ottenuto dal tribunale italiano per mancato pagamento del decreto ingiuntivo
relativamente a debiti certi e tutt'ora esistenti, non onorati dal
sottoscritto." (pag. 1). Trattandosi di debiti conclamati, essi
vanno considerati nel computo della sostanza. L'assicurato ha inoltre aggiunto
che "Il pegno emerso dall'ipoteca è un
mezzo successivo per garantire i creditori di un possibile rientro degli
importi già citati e quindi perché non doverli considerare se non derivano dall'acquisto
dell'immobile?" (pag. 1).
Il ricorrente ha poi elencato
nel dettaglio i creditori, la natura dei debiti e gli importi dovuti.
1.8. L'8
maggio 2023 (doc. VII) l'amministrazione ha precisato che i debiti ipotecari
gravanti un immobile non sono solo quelli derivanti da un prestito richiesto
per l'acquisto, ma anche ogni debito che grava l'immobile e che come tale è
iscritto a registro fondiario o in analoghi registri esteri. Tali sono pure i
tre debiti che gravano l'immobile del ricorrente, tuttavia non comprovati,
avendo soltanto notizia dell'iscrizione a registro, ma non anche dell'esistenza
del debito. Infine, il debito più consistente non dipende da un decreto
ingiuntivo, ma da un'ipoteca legale.
1.9. L'insorgente
non si è pronunciato ulteriormente (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza della decisione su opposizione del 7 marzo 2023 con cui la
Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni
complementari del ricorrente, ritenendo che il valore delle quote societarie,
al 1° aprile 2022 già di sua proprietà, superava la soglia di sostanza di Fr.
100'000.- per persone sole.
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 9 cpv. 5 lett. d LPC in connessione con l'art. 23
cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, sono considerati i redditi determinanti ottenuti
nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio
dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune
importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6
ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore
il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705), fra cui il nuovo
concetto della soglia di ingresso della sostanza.
L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni
relative alla sostanza" dispone infatti quanto segue:
1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
a. 100 000 franchi per le persone sole;
b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una
rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Considerandi
2.
Gli immobili che servono quale abitazione al
beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo
di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono
componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
3.
La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a
capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4.
Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il
Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al
capoverso 1.
Inoltre, l'art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede al capoverso 1
che se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è
una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono
considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui
all'articolo 9a capoverso 1 LPC.
L'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone che se una persona presenta una
domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per
il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è
chiesta la prestazione complementare.
2.4
Il Messaggio n. 16.065 del 16
settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un
regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando
un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda.
Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata consapevolmente
considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza computabile
avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (pagg. 6740-6742).
Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC - entrata poi
in vigore il 1° gennaio 2021 -, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione
di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale
di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni
complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è
inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione
complementare (Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen
zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).
Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili
e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se
non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e
anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le
normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è
possibile (Meier Michael E./Renker Jana,
Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).
Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui rinvia
l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di ogni
tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria, eredità
(anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il
capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e
capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro
contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero,
come pure i beni a cui ha rinunciato (Carigiet/Koch,
op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen,
Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag.
116).
Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento
versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità
versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente
della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una
truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge
sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione
risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di
discernimento (Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i
suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono
(N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio
né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012,
consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in
denaro, compresi i diritti (Werlen,
op. cit., pag. 104).
Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo
esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie
sposate di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Secondo il testo letterale e la sistematica di questo disposto
legge, la franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non
anche al calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.-
o di Fr. 250'000.- (Meier Michael
E./Renker Jana, op. cit., pag. 4).
Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di
prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste
prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece
considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.
Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario
non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
La data rilevante per lo stato della sostanza è il primo giorno
del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni
complementari. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ciò
significa che se una persona richiede le prestazioni complementari al 15
dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1°
dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio
2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso
contrario, il diritto alle PC termina alla fine del mese in cui il valore è
stato superato (Carigiet/Koch, op.
cit., nota 717 pag. 226).
Come precisato nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma
delle PCp" del gennaio 2020, con la Riforma delle PC è stata
introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle prestazioni
complementari: la soglia d'ingresso (o d'entrata) della sostanza (art. 2).
A questo riguardo, l'UFAS ha rilevato che il diritto alle PC
sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni di diritto sono adempiute.
Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si
situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità
o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la
persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter
beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il
diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza
ha superato la soglia consentita.
Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a
cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza
determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC.
Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta
di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica
pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv.
1.
LPC (pag. 6).
Conformemente all'art. 9a cpv. 2 LPC, gli immobili che
servono quale abitazione al beneficiario di PC non sono considerati ai fini
della verifica dell'eventuale superamento della soglia di sostanza di cui all'art.
9a cpv. 1 LPC.
L'art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI chiarisce che a tal fine non vengono
però considerati nemmeno i debiti ipotecari che gravano su tali immobili. Il
Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dal
nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla quale può
disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza
netta.
Dispositivo
Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al
calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
Le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono
essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le
prestazioni sono concesse. L'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI concretizza questo
principio: per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono
realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal
quale le PC vengono richieste.
Per un approfondimento sull'introduzione del principio della
soglia di sostanza dal 1° gennaio 2021, si vedano la STCA 33.2022.6 del 23
maggio 2022 e la STCA 33.2022.19 del 6 ottobre 2022 e per un altro caso sull'argomento
la STCA 33.2023.9 del 26 giugno 2023.
2.5. Sul tema della soglia di sostanza
si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1°
aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano le norme esposte.
Giusta il N. 2511.02 DPC, se una persona presenta una richiesta di
PC, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante
la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono
chieste le PC.
Il N. 2511.03 DPC prevede che se nel periodo di riscossione delle
PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore
consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore
è stato superato (v. N. 2121.03).
Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di
esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore
consentito. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle
disposizioni del capitolo 3.4.4.3 (N. 2512.01 DPC).
Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC
comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali
e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.
Secondo il N. 3443.02 DPC, in particolare vanno computati come
sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla
vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i
versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso
delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono
computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01).
Inoltre, il N. 3443.05 DPC dispone che dalla sostanza lorda si
devono dedurre i debiti comprovati e che i debiti ipotecari possono essere
dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano.
In virtù del N. 3443.07 DPC, non vanno in particolare computati:
– le normali
suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che
servono all'esercizio della professione;
– le parti di
sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di
abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale
reddito v. N. 3433.02);
– gli immobili
di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di
abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo
parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);
– il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto o di
abitazione;
– i
beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o
che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato
della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene
immobile deve essere computato come sostanza).
La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve
essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale
diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti
dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali
(N. 3444.01 DPC).
2.6. Nell'evenienza
concreta, a seguito della domanda di prestazione complementare presentata nell'aprile
2022, la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la produzione, in
particolare, delle copie delle dichiarazioni di imposta 2020 e 2021, come pure un
documento da cui risultasse il valore delle quote della società __________ (doc.
2).
Gli atti prodotti comprovavano che il capitale sociale ammontava a
Fr. 20'000.- (doc. 4-64/64), ma nella notifica di tassazione IC 2020 l'autorità
fiscale ha accertato un capitale di Fr. 306'026.-, perciò la Cassa ha invitato
l'interessato, il 6 ottobre 2022 (doc. 22), a giustificare il consumo di
capitale passato il 1° agosto 2022 a Fr. 72'346,09. L'assicurato ha risposto
che verosimilmente si trattava di un'attualizzazione del valore delle quote
sociali della __________ effettuata dall'autorità fiscale, come già per gli
anni precedenti (doc. 23), e non di liquidità.
L'amministrazione ha quindi direttamente interpellato il 4
novembre 2022 (doc. 24) il competente Ufficio di tassazione per avere il
dettaglio delle voci esposte nella IC 2020 di Fr. 306'026.- (liquidità) e di
Fr. 409'143.- (sostanza imponibile all'estero). L'autorità fiscale ha subito
risposto che Fr. 26.- corrispondevano all'avere in conto e Fr. 306'000.- al
valore delle quote della __________; quanto alla sostanza imponibile all'estero,
l'immobile è stato valutato Fr. 500'000.- e la differenza derivava dalla
ripartizione dei debiti proporzionalmente tra Svizzera ed Italia (doc. 25).
A questo punto, la Cassa ha invitato il richiedente a comunicarle
per quale motivo non ha contestato il valore né delle quote societarie né dell'immobile
all'estero, visto che, a suo dire, le prime valevano Fr. 20'000.- e il secondo,
in base alla perizia che le ha presentato (doc. 5-5/64), di gran lunga meno
(doc. 26). Le spiegazioni fornite dall'interessato (doc. 27) hanno portato l'amministrazione
a chiedere ulteriori ragguagli all'autorità fiscale (doc. 28), la quale lo
stesso giorno (doc. 30) ha precisato che la variazione tra il valore nominale
delle quote sociali iscritto a registro di commercio e il valore tassato
fiscalmente derivava dalla Circolare n. 28 della Conferenza fiscale delle
imposte. Il valore nominale di Fr. 20'000.- era perciò stato attualizzato in
valore imponibile di Fr. 238'000.- al 31 dicembre 2019 (doc. 31) e di Fr. 306'000.-
al 31 dicembre 2020 (doc. 32).
Sulla scorta di queste informazioni, sempre il 5 dicembre 2022
(doc. 34) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
prestazioni complementari, giacché la sostanza netta ammontava a Fr. 306'717,09
(Fr. 52'346,09 [liquidità] + Fr. 306'371.- [valore quote Sagl] - Fr. 52'000.-
[vari debiti]) ed era quindi superiore alla soglia di Fr. 100'000.- (art. 9a
LPC).
Per il ricorrente, non può essergli computato il valore delle
quote della Sagl di Fr. 306'371.-, sia poiché esse ancora non gli appartenevano
quando ha fatto domanda di PC, sia visto che egli ha contestato davanti all'autorità
fiscale - non appena ne è venuto a conoscenza tramite la Cassa - l'aumento del
valore della società e quindi non ci si può basare su questo ammontare.
Inoltre, si devono considerare i debiti di € 248'297,74 gravanti l'immobile
in Italia di cui è nudo proprietario in ragione di metà.
In tal modo, la sostanza netta ammonta a Fr. 58'419,80, ciò che
gli permette di avere diritto alle prestazioni complementari.
Secondo la Cassa di compensazione, fanno stato le notifiche di
tassazione che sono cresciute incontestate in giudicato e quand'anche la
richiesta di spiegazioni dell'assicurato all'autorità fiscale debba essere
considerata come un reclamo, lo stesso è comunque tardivo. Ci si deve perciò
basare sul valore imponibile delle quote della società stabilito in sede
fiscale.
Con la risposta la Cassa ha altresì spiegato che i debiti
attinenti all'immobile all'estero non possono essere considerati, ritenuto che
il suo valore non va computato giacché gravato da usufrutto.
L'amministrazione ha poi precisato che i tre debiti che gravano l'immobile
non sono stati debitamente comprovati e uno di essi dipende da un'ipoteca
legale e non da un decreto ingiuntivo.
2.7. Per quanto concerne la questione
del trapasso delle 20 quote societarie da Fr. 1'000.- ciascuna dalla moglie,
unica socia e gerente con firma individuale della __________, al ricorrente,
allora avente solo una procura individuale, senza funzione registrata e senza
quote sociali (doc. A2), va tutelata la soluzione adottata dalla Cassa di
compensazione.
L'art. 560 cpv. 1 CC prevede infatti che gli eredi acquistano per
legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. A norma
dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la
proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro
agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
Il diritto delle successioni è retto dal principio della
successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus
passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto
(Steinauer, Le droit des
successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).
Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua
apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c'è, in altre
parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de
cujus e i suoi eredi). Che lo voglia o meno, e anche se ignora il decesso,
l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de
cujus con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un
atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).
Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se
ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e
art. 603 CC).
L'assicurato è quindi legalmente diventato erede della moglie alla
di lei morte (art. 537 cpv. 1 CC e art. 560 cpv. 1 CC), nel gennaio 2022.
Il fatto che la sua titolarità delle 20 quote societarie della __________
sia stata iscritta a registro di commercio soltanto il __________ maggio 2022 (doc.
4-63/64) - il __________ sul giornale (doc. A2) -, nulla muta alla certezza che
la successione si è aperta con la morte del coniuge e che quello stesso giorno
l'insorgente è entrato a fare parte, in ragione di un mezzo essendo in
concorrenza con i due figli, della comunione ereditaria che si è venuta a
creare e che, dal profilo civile, inizialmente è diventata proprietaria della
predetta società (STCA 33.2021.19 del 28 novembre 2022, consid. 2.11).
2.8. Per quanto concerne la
determinazione della sostanza netta, ci si deve riferire al 1° giorno del mese
a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare (art. 2 cpv. 2
OPC-AVS/AI), quindi al 1° aprile 2022. Occorre considerare il valore delle
quote societarie ereditate dal ricorrente due mesi prima.
Per verificare la soglia di sostanza ammessa dall'art. 9a cpv. 1
LPC per il calcolo e la valutazione della sostanza netta si applicano l'art. 17
cpv. 1 e 2 come pure gli artt. 17a–17e OPC-AVS/AI.
Per il "Calcolo della sostanza",
l'art. 17 OPC-AVS/AI dispone in particolare che la sostanza netta è determinata
deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati (cpv. 1) e che i debiti
ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile
(cpv. 2).
Giusta l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Occorre dunque fare riferimento alle norme fiscali cantonali sulla
sostanza (artt. 40-47 LT).
2.9. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta
sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2
LT, anch'esso applicabile su rinvio dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza
è valutata al suo valore venale.
Il richiedente è titolare di un conto bancario presso il __________,
dichiarato nel formulario di richiesta delle PC e correttamente ritenuto dalla
Cassa cantonale di compensazione, che al 31 dicembre 2021 presentava un saldo
attivo di Fr. 983,34 (doc. 1-40/57). Su questo conto il 1° aprile 2022 (doc.
1-38/57) gli è stato versato il capitale di Fr. 82'250,55 della rendita di
vecchiaia ritirato con il compimento dei 65 anni (doc. 14).
A richiesta della Cassa (doc. 16), l'assicurato ha prodotto l'estratto
conto attestante al 1° agosto 2022 un capitale di Fr. 52'346,09 (doc. 18).
Determinante, però, come visto, è la sostanza al 1° aprile 2022, importo
certamente superiore visto l'accredito della prestazione di vecchiaia proprio
quel giorno, che però, viste le considerazioni che seguono, non occorre
indagare ulteriormente nemmeno con l'aiuto dei giustificativi bancari dei
bonifici effettuati tra il 1° aprile e il 31 luglio 2022 (doc. 21).
2.10. Circa il valore della società a
garanzia limitata, di cui il ricorrente detiene tutte le 20 quote da Fr. 1'000.-
l'una e di cui è socio e gerente con firma individuale (doc. A2), dalla
notifica di tassazione fiscale IC 2020 del 10 giugno 2022 (doc. 29) risulta che
l'autorità fiscale ha accertato "Titoli e
capitali" per Fr. 306'026.-.
A domanda della Cassa (doc. 29), il 7 novembre 2022 (doc. 29) l'Ufficio
di tassazione ha precisato che
" la
liquidità è così composta:
26.- Conto corrente __________
306'000.- valore quote __________."
Alla successiva richiesta di spiegazioni stante la discrepanza fra
il valore delle quote sociali di Fr. 20'000.- dichiarato dai contribuenti corrispondente
al capitale sociale iscritto a registro di commercio e il valore rettificato in
Fr. 238'000.- nel 2019 e in Fr. 306'000.- nel 2020 (doc. 28), l'autorità
fiscale ha risposto che "il motivo della
variazione tra valore nominale (iscritto a RC) e il valore tassato è da
ricercarsi nella circolare 28 della conferenza fiscale delle imposte",
che "indica il calcolo matematico da
adottare per valutare le società non quotate" (doc. 30). Le
allegate valutazioni dei titoli non quotati della __________ per le IC 2019
(doc. 31) e 2020 (doc. 32) confermano i predetti importi quale valore
imponibile delle 20 quote della società, il cui valore nominale è di Fr.
20'000.
Queste decisioni di tassazione sono cresciute incontestate in
giudicato: la Cassa di compensazione ha verificato presso lo stesso assicurato
che egli non ha interposto formale reclamo contro i dati accertati dalla
competente autorità e nemmeno, in particolare, contro l'aumento della sostanza,
passata dai Fr. 20'000.- dichiarati ai Fr. 238'000.- e Fr. 306'000.- accertati
(doc. 26). Egli ha infatti precisato il 14 novembre 2022 (doc. 27) che "Le quote della __________ esposte per CHF 306.000
contro il valore di CHF 20.000 come ho più volte dichiarato. Chiedete perché
questa differenza non sia mai stata contestata, così come il valore dell'immobile
all'estero che risulta sproporzionato. Di tutto quanto riguarda le
dichiarazioni, se ne è sempre occupata mia moglie, io purtroppo vengo a
conoscenza di queste disparità solo quest'anno, oltretutto perché me lo fa
notare il vostro ufficio. Non ne ero al corrente, anche se la dichiarazione era
firmata anche da entrambi i coniugi. Posso pensare che mia moglie non abbia
dato troppa importanza alla questione perché alla fine questi valori non hanno
influito su quanto effettivamente veniva addebitato come decisione finale, o
forse perché già indebolita dalla malattia, non abbia notato o dato la giusta
importanza ai numeri esposti dall'ufficio di tassazione. Da parte mia, una
volta venuto a conoscenza dalle vostre osservazioni relative a queste disparità,
ho scritto una lettera (All.) all'ufficio di tassazione chiedendo spiegazioni.
Ad oggi non ho ricevuto risposta. Resta di fatto che io non posso accettare
simili valori (…)".
Qualche ora dopo, l'assicurato ha inviato alla Cassa una seconda
email in cui ha affermato, in merito alla valutazione delle quote sociali, che
"Se l'Ufficio di tassazione non considera i
documenti che ho inviato così come mi è stato riferito di fare a seguito della
mia richiesta telefonica di chiarimenti, non so che posso fare. Forse dovrei
fare intervenire un legale ma con un aggravio di costi che ora come ora
preferirei evitare. (…) valore delle quote della società che era e rimane di
CHF 20.000." (doc. 27).
2.11. Per quanto riguarda la valutazione
delle quote societarie detenute dal ricorrente sulla Sagl di cui è unico socio
e gerente a decorrere dal gennaio 2022, conformemente all'art. 45 cpv. 2 LT il
10 giugno 2022 l'Ufficio di tassazione ha stabilito che il valore fiscale della
partecipazione nella __________ era, al 31 dicembre 2020, di Fr. 306'000.-.
La richiesta scritta di spiegazioni e le telefonate che il
ricorrente ha sostenuto di avere effettuato nei confronti dell'autorità fiscale
riguardo all'aumento del valore delle quote sociali, non gli sono di aiuto.
In primo luogo, non v'è prova né agli atti della Cassa né in
questa sede al TCA che l'assicurato abbia in effetti contestato l'ammontare
della partecipazione qualificata nella Sagl nella preposta sede. Detto scritto
non è infatti stato prodotto.
Inoltre, un eventuale reclamo formulato nel mese di ottobre o
novembre 2022 contro la notifica di tassazione IC 2020 del giugno 2022 sarebbe
manifestamente tardivo e quindi irricevibile.
Ad oggi non risulta poi essere stata emanata una notifica di
tassazione su reclamo per la IC 2020 e nemmeno il funzionario interpellato
dalla Cassa in un paio di occasioni nell'autunno 2022 ha confermato l'inoltro
di un reclamo contro questa notifica.
In quarto luogo, l'ammontare di Fr. 306'000.- discende da chiari
calcoli che non v'è motivo di mettere in dubbio e che il ricorrente nemmeno ha
contestato come tali, limitandosi a criticare apoditticamente l'aumento del
valore del capitale sociale.
La notifica di tassazione IC 2020 è perciò cresciuta in giudicato
e non si vede dunque per quale motivo il TCA dovrebbe scostarsi ora da tale
valutazione.
L'affermazione secondo cui era la moglie ad occuparsi delle
dichiarazioni d'imposta e che l'assicurato è venuto a conoscenza dell'aumento
del valore delle quote della Sagl soltanto tramite la Cassa di compensazione,
non gli è di alcun aiuto.
Infatti, come ricordato nella STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022 al
considerando 2.12, per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni
tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale
situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le
Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali
esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità
(STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020,
consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non
bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e
il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3).
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C_543/2019 del 20 gennaio
2020, consid. 3.2.2 con riferimenti; STF 9C_681/2019 del 19 ottobre
2020, consid. 3.1; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata
in SVR 2016 AHV Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a). Ne discende che
una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento
fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali
(STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; STF 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V
250 consid. 3.3 con riferimenti; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4 pag. 11).
A proposito del vincolo delle notifiche di tassazione per la Cassa
di compensazione, va segnalata la sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020,
pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 11, dove il Tribunale federale ha constatato nel
caso giudicato che sussistevano certamente dei dubbi circa la correttezza della
tassazione fiscale, tuttavia non si era in presenza di un errore chiaramente
comprovato, immediatamente emendabile (cfr. consid. 5.2). La persona assicurata
avrebbe dovuto difendere i propri diritti nell'ambito di una procedura
giudiziaria in ambito tributario (cfr. consid. 5.4).
L'Alta Corte al considerando 3.2.2 ha rammentato che secondo la
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato neppure quando emerge che sarebbe
verosimilmente stata corretta se fosse stata contestata tempestivamente. Infatti,
ogni tassazione è presunta rappresentare la corretta situazione finanziaria e d'altra
parte occorre tenere in considerazione che il giudice delle assicurazioni
sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un
rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete.
Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste
dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali.
Al considerando 5.2 il TF ha
evidenziato che è vero che le tassazioni non sono vincolanti quando vi sono
errori manifesti. Tuttavia, essi devono poter essere emendati immediatamente
senza ulteriori indugi. Vi sono certo dubbi circa la correttezza della
tassazione del ricorrente, ma questi non permettono di scostarsi dal principio
del vincolo della medesima tassazione per la Cassa di compensazione. Inoltre,
non è possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato se
emerge che avrebbe verosimilmente potuto essere corretta tramite ricorso.
2.12. In concreto, dai titoli e capitali
di Fr. 306'026.- stabiliti dalla tassazione IC 2020, cresciuta incontestata in
giudicato, emerge un valore delle quote della __________ di Fr. 306'000.- e Fr.
26.- di capitali su un conto corrente.
Questi dati si riferiscono al 31 dicembre 2020, mentre secondo
l'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI occorre determinare la sostanza disponibile al 1°
aprile 2022. Considerato, però, che a quel momento non è dato sapere il valore
imponibile della Sagl e che per gli assicurati la cui sostanza da considerare
ai sensi della LPC può essere stabilita servendosi di una tassazione fiscale,
gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell’assicurato
(art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI), per quanto riguarda il valore imponibile della
società ci si deve dunque basare sul dato accertato dalla IC 2020.
Per l'ammontare dell'altra sostanza mobile, invece, già si è detto
che occorre riferirsi al 1° aprile 2022 (cfr. consid. 2.9).
Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati (art. 47
cpv. 1 LT), anch'essi esistenti al 1° aprile 2022.
Nel formulario di richiesta di prestazioni complementari
l'interessato ha dichiarato alla domanda n. 15 di avere contratto dei debiti,
esclusi debiti ipotecari e attestati di carenza di beni, per Fr. 52'000.- e nel
foglio allegato ha indicato che "La società
al momento ha una situazione debitoria nei confronti della Federazione elvetica
(misure a sostegno anti covid) pari a circa a 53.000 fr.".
Il richiedente ha contestualmente prodotto degli attestati secondo
cui al 31 dicembre 2021 egli era debitore di Fr. 7'399,82 (doc. 1-34/57) e di
Fr. 25'843,72 (doc. 1-35/57) nei confronti di __________ rispettivamente di __________
quale emittente di carta di credito per conto di __________. A ciò si aggiunge
il prestito di Fr. 11'300.- ottenuto il 2 novembre 2011 (doc. 1-36/57)
dall'Istituto __________ e un debito nei confronti dell'assicurazione malattia
della defunta moglie che, al 4 aprile 2022 (doc. 1-37/57), ammontava a Fr.
3'870.- secondo quanto indicatovi a mano dall'assicurato.
La somma di questi importi dà Fr. 48'413,54 e sia si riferisce a
un periodo antecedente il momento in cui ci si deve porre per valutare la
sostanza del ricorrente, sia è inferiore a quanto indicato nel formulario di
richiesta delle PC.
Quanto al prestito COVID-19 di Fr. 53'000.- che la __________
avrebbe ottenuto (doc. 1-16/57), occorre rilevare che è questa società che ne
ha beneficiato e non la moglie del ricorrente, allora socia e gerente della
Sagl.
Pertanto, sebbene non vi siano prove della sua esistenza e pur
tenuto conto che l'assicurato è subentrato alla moglie nella società, trattandosi
di un debito societario e non personale, come tale non può essere considerato
per stabilire la sostanza netta del ricorrente per esaminare la sua richiesta
di prestazioni complementari (STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, consid. 2.13).
2.13. La sostanza netta del ricorrente in
Svizzera va perciò ritenuta, al 1° aprile 2022, in almeno Fr. 300'000.- (Fr. 306'000
[valore __________] + Fr. 52'346,09 [capitali al 1° agosto 2022 nella ipotesi
più favorevole al ricorrente] - Fr. 52'000 [debiti esistenti a dire del
ricorrente e nell'ipotesi a lui più favorevole]).
2.14. Quanto alla sostanza posseduta all'estero
dall'insorgente, è a ragione che la Cassa cantonale di compensazione non gli ha
computato il valore di detto immobile a titolo di sostanza.
Non va infatti dimenticato che la sostanza determinante ingloba
gli attivi che l'assicurato ha ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni. Gli immobili e i titoli che l'assicurato possiede devono dunque
essere presi in considerazione nel calcolo delle PC qualunque sia la loro
situazione. Tuttavia, la sostanza situata all'estero e che non può essere
trasferita in Svizzera o realizzata per una qualsiasi ragione non deve essere
presa in considerazione nella sostanza determinante (N. 3443.06 DPC). Questo
principio è stato ritenuto conforme al diritto federale (STF 9C_751/2018 del 16
aprile 2019 consid. 6.2 = SVR 2019 EL Nr. 11; STF 9C_333/2016 del 3 novembre
2016 consid. 4.3.1 = SVR 2017 EL Nr. 1; STFA P 82/02 del 26 maggio 2003 consid.
2.2).
Rifacendosi alla giurisprudenza risultante dalla STF
9C_540/ 2009 del 17 settembre 2009 portante sulla contestazione della
valutazione di un immobile sito in Tunisia, codificata nel N. 3444.04 DPC,
l'Alta Corte ha ribadito la possibilità di fare riferimento a una perizia
realizzata all'estero per determinare il valore di un immobile se non è
ragionevolmente possibile procedere a un'altra valutazione (STF 9C_751/2018 del
16 aprile 2019 consid. 7.2 = SVR 2019 EL Nr. 11).
In specie, è pacifico che il ricorrente è nudo proprietario di un immobile
sito in Italia ed è indubbio che questa proprietà non gli serva
da abitazione, perciò detta sostanza dovrebbe essere computata al valore venale
in virtù dell'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Tuttavia, considerato che questo appartamento
è gravato da un diritto di usufrutto, l'assicurato non ne può disporre
liberamente, motivo per cui, come rettamente concluso dalla Cassa, non va
computato nella sua sostanza, giacché i beni gravati da un diritto d'usufrutto
non sono imputabili né all'usufruttuario né al proprietario della sostanza (N.
3443.07 DPC) (STCA 33.2021.8 del 27 settembre 2021; STCA 33.2012.1 del 12
aprile 2013; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011).
Allo stesso modo, dovendo seguire la stessa sorte, dei debiti
ipotecari gravanti detto immobile non sarebbero deducibili dalla sostanza, non
essendo quest'ultima per l'appunto computata.
2.15. Nell'evenienza concreta, ha ragione
il ricorrente a sostenere che le tre ipoteche gravanti il suo appartamento in
Italia non siano dei debiti ipotecari, ossia sorti per l'acquisto
dell'immobile.
Si tratta, infatti, di tre debiti personali del richiedente (doc.
A7).
Due sono stati oggetto di procedure esecutive (decreto ingiuntivo)
sfociate in altrettante condanne di pagamento da parte di Tribunali italiani, i
quali, a garanzia del pagamento di questi debiti, hanno ordinato l'iscrizione a
registro fondiario di una "ipoteca giudiziale" di € 7'000.- il 17
marzo 2010 e di € 40'000.- il 15 luglio 2010 sulla nuda proprietà di un mezzo dell'assicurato
sull'immobile sito a __________.
Il terzo debito è invece garantito da una "ipoteca legale",
che è una forma di garanzia del credito vantato da uno o più enti pubblici che
hanno affidato all'Agente della riscossione (ora Agenzia delle
entrate-Riscossione, allora __________) l'incarico di recuperare le somme
dovute dal debitore. L'ipoteca può essere iscritta su uno o più immobili del
debitore per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui
l'Agenzia delle entrate-Riscossione procede. La cancellazione dell'ipoteca
avviene a seguito del saldo integrale del debito. Dopo l'iscrizione di ipoteca,
se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di
provvedimento di sgravio o sospensione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell'immobile (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedurecautelari/).
Il TCA rileva che dei primi due debiti non è noto se siano ancora
attuali, ovvero se gravino ancora il fondo del ricorrente e in quale misura.
Infatti, le iscrizioni delle relative ipoteche datano del 2010 e non v'è prova
che al 1° aprile 2022 fossero ancora iscritte né se il capitale dovuto fosse
immutato. Come tali, quindi, non possono essere dedotti dalla sostanza lorda
dell'insorgente.
Diverso il discorso per l'ipoteca legale, che il richiedente ha
comprovato essere tuttora iscritta al 26 aprile 2022 (doc. A7). Tuttavia, contrariamente
a quanto da egli sostenuto, il suo debito ammonta a € 100'648,68 e non a €
201'297,36. Come visto, infatti, l'ipoteca che viene iscritta è pari al doppio
del credito. L'estratto stesso indica che il capitale è di € 100'648,68 ed è
questo importo che va dedotto dalla sostanza dell'assicurato.
2.16. Sulla scorta delle considerazioni
esposte, alla sostanza netta in Svizzera pari almeno a Fr. 300'000.- (cfr.
consid. 2.13) vanno dedotti i debiti personali esistenti in Italia di circa Fr.
100'000.-.
Poiché l'importo della sostanza netta che ne discende, benché
inferiore all'ammontare stabilito dalla Cassa di compensazione (Fr. 306'717,09),
è comunque sempre superiore alla soglia di sostanza netta di Fr. 100'000.-
prevista dall'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC per le persone sole, la richiesta del
ricorrente di beneficiare di prestazioni complementari deve pertanto essere
respinta.
La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
Trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, non
vanno prelevate delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti