33.2023.11
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14 agosto 2023Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.11
TB
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario di prestazioni
complementari all'AVS dal 1° agosto 2009 (doc. 8) al 31 ottobre 2015 (doc. 29) con
il riconoscimento di una pigione massima di CHF 13'200.- su un totale di CHF
18'000.- (CHF 1'500 x 12) pagati, con l'inoltro di una nuova domanda di PC
(doc. 30) RI 1, 1946, ne ha ulteriormente beneficiato dal 1° settembre 2019, ma
in misura inferiore stante il computo da parte della Cassa cantonale di
compensazione di una pigione di CHF 3'000.- annui (CHF 250 x 12) (doc. 38).
1.2. La decisione su opposizione del 18
febbraio 2020 (doc. 42) con cui la Cassa di compensazione ha respinto
l'opposizione del 21 gennaio 2020 (doc. 41) dell'assicurato, il quale ha
contestato il mancato riconoscimento, come in precedenza, anche dell'affitto
dello spazio espositivo in cui egli vi trascorre le giornate a lavorare, mentre
altrove dispone soltanto di una camera da letto con gabinetto in comune, è
stata impugnata davanti a questo Tribunale il 18 marzo 2020 (inc. n. 33.2020.9).
Con sentenza del 3 agosto 2020 (doc. 53) il TCA ha respinto il
ricorso, ritenendo che sia nel 2009 (CHF 200 x 12 mesi) sia nel 2019 (CHF 250 x
12 mesi) all'assicurato andava computata unicamente la pigione pagata per la
locazione della camera da letto in Via __________ a __________, luogo in cui
egli pernottava e aveva costituito il suo domicilio. Per contro, l'ente locato
di 5 vani sito in Piazza __________ a __________ non poteva fungere da
abitazione, stante l'espressa esclusione prevista dallo stesso contratto di
locazione (cfr. consid. 2.5).
Il TCA aveva inoltre ritenuto che la locazione di questi locali
commerciali, dove il ricorrente sostiene di trascorrere le giornate lavorando
come gallerista, non poteva essere riconosciuta nelle sue spese poiché la distanza
degli spazi espositivi dal suo domicilio non giustificava la necessità di
dovere avere a disposizione una seconda dimora nei pressi del luogo di lavoro (cfr.
consid. 2.6).
L’assicurato aveva sostenuto ancora che i locali di Piazza __________
non costituivano la sua seconda dimora ma un complemento alla sua camera da
letto di 12 mq non avendo, in Via __________, sufficiente spazio per vivere.
Egli avrebbe così reperito una soluzione pragmatica: vivere di giorno nei
locali commerciali, per potere mantenere rapporti sociali e culturali, e
dormire nella camera di Via __________. Questa soluzione non è stata ritenuta
conciliante con il senso dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, spiegato nella DTF
100 V 52 e al N. 3231.02 DPC e questa Corte ha ritenuto la soluzione di una
camera di soli 12 mq con servizi in comune, inizialmente provvisoria, non irrevocabile,
perciò l’assicurato avrebbe potuto trovare altra soluzione abitativa più
consona alle sue esigenze (cfr. consid. 2.7).
1.3. Il 18 dicembre 2020 (doc. 54) la
Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurato il suo diritto a PC per CHF
852 con riferimento all'anno 2021 e il 3 gennaio 2022 (doc. 59), per il 2022, ha
confermato l’importo. In entrambi i casi la Cassa ha computato una pigione di CHF
3'000, riferita al costo della camera in Via __________. Il 2 febbraio 2022
(doc. 61) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto alla Cassa di
"rivedere la … precedente decisione negativa del 18 febbraio 2020
(anche se confermata dal TCA con sentenza del 3 agosto 2020),
partendo dal presupposto che il signor RI 1, ha sempre segnalato in modo
trasparente ed in perfetta buona fede, che i locali diurni sono attigui allo
spazio espositivo". L'11 aprile 2022 (doc. 62) l'amministrazione non è
entrata nel merito della domanda di riconsiderazione dell'assicurato, dato che
tale rimedio non era ammissibile visto che la decisione era già stata oggetto
di controllo giudiziale nel merito.
1.4. Nel maggio 2022 (doc. 63)
l'interessato ha presentato una nuova domanda di prestazioni complementari e,
dopo avere aggiornato i dati relativi alla sostanza e richiesto una
dichiarazione da parte del locatore sulla pigione attualmente versata (doc. 66-69),
con decisione del 18 agosto 2022 (doc. 70 e 71) la Cassa cantonale di
compensazione ha nuovamente stabilito in CHF 852 al mese la prestazione
complementare di diritto, oltre al pagamento del premio di assicurazione
malattia, continuando a computare, in particolare, una pigione di CHF 3'000
quale spesa riconosciuta.
1.5. Con decisione su opposizione del 14
febbraio 2023 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione
formulata il 3 gennaio 2023 (doc. 76) dall'assicurato contro questa decisione,
che gli è pervenuta il 1° dicembre 2022 (doc. 72 e 73).
Ricordata la STCA 33.2020.9 del 3 agosto 2020, riportandone degli
estratti, l'amministrazione ha rilevato che l'opponente si è limitato a
riprendere le contestazioni già mosse davanti al TCA che sono state a suo tempo
evase, perciò già solo per questo motivo ha ritenuto che la sua lamentela era
priva di fondamento.
1.6. Il 15 marzo 2023 (doc. I) RI 1,
sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha impugnato il provvedimento dinanzi a
questa Corte osservando, anzitutto, che, anche se apparentemente simili, le
attuali argomentazioni non collimerebbero con gli accertamenti e le valutazioni
giuridiche di cui alla STCA 33.2020.9. Egli ha precisato che il contratto di
locazione del 30 novembre 2009 è stato da lui sottoscritto personalmente.
L’oggetto locato sono spazi "per ufficio e spazi espositivi".
Egli rileva comunque come, originariamente, questo appartamento era suddiviso
in un soggiorno, una sala da pranzo, una cucina e due camere (doc. B), locali
che non costituiscono una "seconda dimora" ma gli permettono
di trascorrere la giornata, anche se non è autorizzato a dormire nelle camere. L'insorgente
ha sostenuto la legalità della sua scelta di suddividere il suo luogo di dimora
in due luoghi diversi, ossia in uno spazio per la notte (camera da letto con
servizi in comune) e in uno spazio per il giorno (locali espositivi). Egli
ribadisce nuovamente di non condividere la decisione della Cassa di computargli
soltanto il canone di locazione relativo alla camera in cui trascorre la notte
e di escludere il canone di locazione dei locali commerciali non destinati ad
abitazione (come prevede esplicitamente il contratto). Riprendendo
integralmente gli argomenti della sua opposizione, il ricorrente evidenzia che la
nozione di "una sola abitazione" che può essere considerata
per la pigione (N. 3231.02 DPC), non significa che un assicurato debba
trascorrere tutta la sua giornata (giorno e notte) nello stesso luogo, ma va
intesa nel senso che non può essere riconosciuta la pigione di una "seconda"
abitazione. Pertanto, seppure inconsueta, va ammessa la possibilità di "scindere"
in due luoghi diversi la "sola abitazione", suddividendola in
reparto giorno e in reparto notte; nessuna norma legale vieterebbe, infatti, di
trascorrere la notte in un luogo e il giorno in un altro. La circostanza che la
camera da letto si trovi in un luogo diverso dal soggiorno e dalla cucina non
va dunque interpretata come se egli disponesse di due abitazioni. La somma di
queste due pigioni non deve poi per certo superare la pigione massima
riconosciuta dalla LPC. Secondo il ricorrente, ritenere che per "una
sola abitazione" si debba intendere un appartamento che dispone sia di
una zona giorno sia di una zona notte costituisce un formalismo eccessivo,
un'interpretazione arbitraria del N. 3231.02 DPC e riduttiva della LPC, che si
scontra con lo spirito dell'art. 12 Cost. fed., che prevede non solo di essere
"aiutato", ma anche "assistito" e di "ricevere
Fatti
i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa". Nel computo della
pigione occorre dunque tenere conto in che misura l'attribuzione di PC serva
anche ad "aiutare e assistere", non solo materialmente ed
economicamente, ma anche dal profilo sociale e psicologico. A suo dire,
permettergli di continuare a mantenere vive le relazioni personali, sociali,
culturali e professionali rappresenta uno degli obiettivi delle assicurazioni
sociali e in particolare delle PC. Costringerlo a rinchiudersi in un
appartamento, dove possa usufruire di una zona giorno e di una zona notte solo
per potere beneficiare di una prestazione complementare più consistente,
significherebbe privarlo di questi suoi contatti. Avendo quindi egli sempre
segnalato in modo trasparente e in perfetta buona fede che i locali diurni sono
attigui allo spazio espositivo, che non ha mai chiesto che nel computo della
pigione sia inglobata la quota parte della pigione dello spazio espositivo
rispettivamente la pigione di una seconda abitazione dovuta a motivi professionali,
il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione impugnata.
1.7. Nella risposta del 14 aprile 2023
(doc. III) la Cassa chiede la reiezione del gravame siccome il ricorrente
ripropone le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione l’amministrazione
ha rinviato alla decisione impugnata. La Cassa evidenzia poi che gli argomenti
sollevati con il ricorso sono già stati analizzati dal TCA nel precedente
giudizio (3 agosto 2020), rinviando in particolare al considerando 2.7 della
decisione 33.2020.9.
1.8. Con osservazioni 27 aprile 2023
(doc. V) l'insorgente rimprovera alla Cassa di non essersi chinata sulle nuove
argomentazioni di fatto e di diritto ora esposte, ma di insistere nel
richiamare la precedente sentenza del TCA che lo concerne. Egli ribadisce che,
nel 2020 si era partiti dall'assunto che ci si trovasse in presenza di una
"seconda dimora a fini professionali", mentre l'appartamento
che utilizza, originariamente suddiviso in un soggiorno, in una sala da pranzo
con cucina e in due camere, non è stato locato quale seconda dimora ai fini
professionali, ma quale sua "dimora diurna". Non essendo
autorizzato a trascorrervi anche la notte, ha infatti dovuto trovare una
soluzione di ripiego mantenendo la locazione della camera in Via __________. Così,
il ricorrente ha trovato una soluzione abitativa rispondente anche al suo
desiderio di continuare a mantenere vive le sue relazioni personali, sociali,
culturali e professionali, visto che a tal scopo utilizza una parte dei locali
a sua disposizione in Piazza __________, dove vi svolge anche l'attività
accessoria di "gallerista". Nell'eventualità in cui non gli sia
riconosciuto il diritto di suddividere i suoi spazi abitativi in due luoghi
diversi, l'assicurato chiede che quale dimora principale sia considerata quella
in cui trascorre l'attività diurna con conseguente riconoscimento dell'importo
massimo di CHF 13'200.
1.9. La Cassa ha comunicato al TCA, l'8
maggio 2023 (doc. VII), di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se dal 1° agosto 2022 la Cassa cantonale di compensazione
ha correttamente computato al ricorrente quale pigione l'importo di Fr. 3'000 per
la locazione della camera in Via __________ a __________.
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per
l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione
dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né
delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per
cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare
che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o
per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo
massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 16 440
franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella
regione 3 per le persone che vivono sole
(…)".
2.4. Per la pigione la Cassa di
compensazione ha considerato che l'assicurato loca una camera da letto con
servizi in comune in un appartamento in Via __________ a __________ e ha perciò
computato nelle spese riconosciute l'importo di CHF 3'000.- (Fr. 250.- x 12 come
da contratto del 28 febbraio 2019, doc. 63-48/57). L'amministrazione,
rifacendosi al giudizio reso da questa Corte il 3 agosto 2020 (33.2020.9) sulla
medesima fattispecie, ha ritenuto che gli spazi commerciali che l'assicurato
affitta dal 1° dicembre 2009 (doc. 63-48/57) in Piazza __________ a __________
per CHF 1'396.- (doc. 69-2/2) non potevano essere considerati come una seconda
abitazione necessaria per motivi professionali o di salute.
Il ricorrente ha precisato di non locare l'appartamento in Piazza __________
quale seconda dimora a fini professionali, ma quale sua dimora diurna, non
potendo trascorrere l'intera giornata nella camera di 12 mq che loca in Via __________.
Questa soluzione abitativa, suddivisa in due luoghi diversi tra il giorno e la
notte, gli permette di continuare a mantenere vive le sue relazioni personali,
sociali e culturali utilizzando una parte dei locali commerciali, che sono
attigui allo spazio espositivo dove vi svolge anche l'attività accessoria di
gallerista.
2.5. Il ricorrente ha affermato che
"anche se apparentemente simili, le argomentazioni proposte nell'ambito
di questo procedimento non collimano con gli accertamenti e le valutazioni
giuridiche espresse nella citata sentenza del TCA" (doc. I
punto 1 pag. 2).
In effetti, il ricorrente, ora patrocinato, ha un poco modificato
le proprie allegazioni rispetto al ricorso presentato personalmente nel 2020.
In quell'occasione, l'assicurato ha affermato che grazie alla soluzione
adottata dalla Cassa di compensazione di riconoscergli una parte della pigione
per i locali occupati durante il giorno, ha potuto continuare a gestire lo
spazio espositivo della galleria ubicata in Piazza __________ a __________,
rinunciando a locare un appartamento più ampio e accontentandosi di dormire in
una camera priva di servizi (senza cucina e gabinetto) all'interno di un
appartamento condiviso con altri inquilini. Nel ricorso, invece, l'assicurato
ha affermato che i locali in cui trascorre le sue giornate sono attigui allo
spazio espositivo e non ha chiesto che nel computo della pigione venga
inglobata la quota parte della pigione dello spazio espositivo rispettivamente
la pigione di una "seconda" abitazione dovuta a motivi
professionali, visto che "ha invece sempre indicato in modo trasparente
che, egli utilizzava ed utilizza parzialmente i locali dove trascorre la
giornata anche quale spazio espositivo, confermando così la
"scissione" della sua "sola abitazione" in uno spazio
diurno e in uno spazio notturno (camera senza servizi)" (doc. I punto
6 pag. 6).
2.6. Nonostante l’ampliamento della
Considerandi
motivazione del ricorso la fattispecie è del tutto uguale a quella già
giudicata (33.2020.9) da questa Corte, la situazione di fatto non si è
modificata su questi aspetti con la nuova procedura. Si può quindi fare
riferimento al giudizio precedente e ricordare come dal 1° maggio 2009 (doc.
22-6/17) il ricorrente ha l'uso esclusivo della camera da letto n. 18 ubicata
"nel locale commerciale di mq 94 al 4. Piano in Via __________ a __________",
mentre in comunione con altri inquilini ha l'utilizzo della toilette n. 13 e
del locale doccia n. 11; non è quindi corretto affermare che l'interessato non
dispone di un gabinetto. Dal 1° marzo 2019 (doc. 63-48/57) la pigione è
aumentata a CHF 250 al mese.
Inoltre, dal 1° dicembre 2009 (doc. B) l'assicurato ha locato in
Piazza __________ a __________ un appartamento "composto di 5 vani
(compreso il vano cucina non arredato)" e servizio. L'ente locato è
adibito ad uso commerciale per uffici e spazi espositivi (show room). È esclusa
qualsiasi altra utilizzazione". L'affitto concordato era di CHF 1'250
più CHF 250 di acconto spese. L'amministrazione ha accertato, l'8 agosto 2022
(doc. 69-2/2), che il canone era pari a CHF 1'246, a cui andavano aggiunti CHF
150.
di acconto spese.
·
2.7
In merito a quest'ultima
locazione, che ora l'insorgente non chiede di considerare come una seconda
abitazione, ma come una parte a complemento della prima - ovvero come il luogo
in cui egli vi trascorre le sue giornate, mentre le notti la passa nella sua
camera in Via __________ -, nel precedente giudizio il TCA ha stabilito che
"L'ente locato di 5 vani in Piazza __________ a __________ non poteva e
non può, … , per contratto, fungere da abitazione. Nel 2009 la Cassa si è
erroneamente basata sulle informazioni fornite dall'assicurato, quando ad
inizio dicembre le ha inviato detto contratto di locazione allegando uno
scritto in cui ha affermato che nell'appartamento che era stato utilizzato
quale ufficio egli avrebbe installato una cucina per trasformarlo in uno spazio
abitabile, così da potervisi sistemare definitivamente" (cfr. consid.
2.5
pag. 9 della citata STCA 33.2020.9). È innegabile, e l'interessato stesso
l'ha ammesso, che quell'appartamento, inizialmente costruito e destinato ad
abitazione (doc. B), è stato trasformato in un locale commerciale per uffici e
spazi espositivi, tanto che, nell'esercizio della sua attività di gallerista,
lo utilizza come show room. Prova ne è la mostra attualmente visitabile da lui
curata (https://www.). Ciò significa che indipendentemente
dal fatto, come sostenuto per la prima volta con il ricorso in esame, che
l'assicurato trascorra le sue giornate nei locali dello spazio espositivo, non
è possibile considerare questi locali come parte della sua abitazione. Non v'è
chi non veda come l'avere la camera da letto e il bagno in un luogo ed altri
locali abitabili in un altro luogo, in casu a 850 metri di distanza, non possa
configurare, secondo la consuetudine e la praticità, un'abitazione consona e,
soprattutto, definibile come una sola ai sensi della giurisprudenza (DTF 100 V
52.
esposta nella STCA 33.2020.9 e N. 3132.02 DPC) e questo anche se, come
rileva il patrocinatore del ricorrente, in se nulla vieta a una persona di
trascorrere la notte da una parte e il giorno da un'altra e di vivere come
meglio essa crede, questo non comporta però un obbligo prestativo della Cassa,
come anche il rappresentante del ricorrente sa. Dal profilo delle prestazioni
complementari, il ricorrente non può pretendere che una simile situazione
costituisca "una sola abitazione" (N. 3231.02 DPC) la cui
pigione viene computata nelle spese riconosciute del richiedente giusta l'art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC. Le uniche eccezioni possibili all’abitazione unica di un
assicurato sono date dalle esigenze mediche o professionali, deve cioè
sussistere la necessità di disporre di una seconda abitazione per ragioni di
lavoro o cura e nei limiti imposti dalla giurisprudenza (DTF 100 V 52; STCA
33.2020.9
del 3 agosto 2020, consid. 2.4). Ogni persona richiedente le
prestazioni complementari può scegliersi l'abitazione e la soluzione abitativa
che reputa maggiormente adeguata, ma non le spese che ne derivano possono essere
riconosciute quali spese nel calcolo delle prestazioni complementari, essendoci
sia una limitazione nell'importo massimo computabile sia anche nella conformazione
e nella destinazione stessa dell'immobile scelto. Nel caso di specie, la
limitazione al riconoscimento dell'utilizzo dell'appartamento di Piazza __________
come abitazione in cui l'assicurato trascorre le sue giornate non solo è data dalla
distanza fra i locali utilizzati che, manifestamente, non formano un'unità
abitativa in senso stretto, ma anche proprio dalla destinazione che vi ha dato il
proprietario rispettivamente il piano regolatore del comune, adibendolo "ad
uso commerciale per uffici e spazi espositivi (show room). È esclusa qualsiasi
altra utilizzazione". È infatti l'immobile stesso a non potere essere
utilizzato come luogo in cui dimorare a titolo abitativo, perciò il TCA non
può, come già rilevato nella STCA 33.2020.9 del 3 agosto 2020 al considerando 2.5,
avallare una situazione difforme dalle norme del piano regolatore e dal contratto
sottoscritto tra le parti.
2.8
In tali circostanze, è mal venuto
il ricorrente ad invocare la violazione dell'art. 12 Cost. fed. sostenendo che,
non approvando la sua particolare situazione logistica in essere dal 2009, lo
si priverebbe dei mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa, visto che
l'aiuto e l'assistenza previsti dall'art. 12 Cost. fed. non sono limitati alle
prestazioni materiali e finanziarie, ma implicano anche un aspetto sociale e
psicologico. A norma dell'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in
grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di
ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.
Per giurisprudenza, ricordata nella recente STF 8C_717/2022 del 7
giugno 2023 al considerando 5.1., la concretizzazione dell'art. 12 Cost. fed.
compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità
delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid.
5.
). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito
dall'art. 12 Cost. fed. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la
copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in
maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure
mediche) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la
mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1). In parallelo,
questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio.
Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone
che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali
esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana;
infatti, il diritto di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente
legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost. fed., il quale
fonda l'art. 12 Cost. fed. (DTF 146 I 1 consid. 5.1).
L’Alta Corte, nella DTF 146 I 1 consid.
5.1
rammenta come:
" L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de
protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans
le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; en effet, le droit constitutionnel d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la
dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. (ATF
142.
I 1 consid. 7.2 p. 5; ATF 139 I 272 consid. 3.2 précité et les références
de jurisprudence et de doctrine). Dans cette mesure, le droit constitutionnel à
l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus
complet (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 p. 6; ATF 138 V 310 consid. 2.1 p.
313.
et la référence).”
In concreto il ricorrente è al beneficio di prestazioni
complementari all’assicurazione vecchiaia e superstiti, già solo per questa
ragione il ragionamento fondato sui diritti garantiti dall’art. 12 Cost. fed.
non merita di essere seguito. Le PC che sono state riconosciute al signor RI 1
gli permettono di condurre un'esistenza dignitosa, certamente in misura
superiore al minimo garantito dall'art. 12 Cost. fed., pur non permettendogli
di porre a carico dell’aiuto sociale due soluzioni logistiche, di cui una
commerciale con locali non abitabili in base al contratto sottoscritto. L'art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC riconosce il costo di una pigione annua fino a CHF 15'900
nel 2022 e a CHF 17'040 nel 2023 (in virtù dell'Ordinanza del DFI sulla
ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità del 12 marzo 2020 [RS 831.301.114], i Comuni del
Cantone Ticino sono inseriti nella Regione 2 o Regione 3). Il ricorrente gode
di ampia libertà di scelta della sua abitazione, con le limitazioni esposte in
precedenza ossia che l’abitazione (fatte salve le eccezioni evocate, si vedano
DTF 100 V 52; N. 3231.02 DPC) sia una ed unica, e non diffusa come egli
desidera, si deve trattare di un’abitazione che sia destinata a tale uso in base
alle norme sanitarie, alle norme locali vigenti, specie i limiti del piano
regolatore locale. Tenuto conto di tutto ciò, al postulante le PC è riconosciuta
soltanto la pigione effettivamente pagata o, se superiore a quella massima prevista
dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, quest'ultimo importo.
Come indicato al considerando 2.7 della STCA 33.2020.9, la scelta
dell'insorgente di vivere in una camera di 12 mq con servizi in comune non è
irrevocabile. Se egli ha optato per una tale soluzione, al fine di concentrarsi
maggiormente sugli spazi commerciali espositivi, ciò non può manifestamente
costituire una violazione dell’art. 12 Cost. fed. rispettivamente una
limitazione della dignità umana salvaguardata dall’art. 7 Cost. fed. Il ruolo
delle prestazioni complementari non è quello di compiacere scelte logistiche
individuali e financo anomale, in casu finalizzate a permettere all'assicurato
di "mantenere vive le sue relazioni culturali, sociali e
professionali" (doc. V punto 2). Tali relazioni sociali e culturali
possono senz’altro essere mantenute vive anche mediante altre scelte di vita o
logistiche, senza porre a carico della PC la pigione di locali commerciali
espositivi, ciò che non è il ruolo dell’aiuto sociale.
2.9
Non va dimenticato che riconoscendo
al ricorrente, com’egli pretende, il costo degli spazi espositivi di Piazza __________
a __________, si verrebbe a sostenere, tramite le prestazioni complementari, un
costo commerciale (il ricorrente svolge "anche un'attività accessoria
quale "gallerista"" doc. V punto 2 pag. 2) e si sosterrebbe
un’attività economica (ciò che, come detto, non è il compito delle PC). La LPC
riconosce solo le spese per la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) oppure il valore locativo dell'immobile
in cui il richiedente abita (art. 10 cpv. 1 lett. c LPC), ma non i costi del
luogo in cui egli lavora. Le spese riconosciute per la prestazione
complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art.
10.
LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid.
6.
; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2).
Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi. Di conseguenza, tutte le spese che non
risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere
riconosciute nel fabbisogno degli assicurati. Gli spazi espositivi che il
ricorrente utilizza per motivi professionali non possono pertanto essere
considerati quale spesa riconosciuta.
2.10
Da quanto precede discende che la
decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto, senza che si
renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente
l'audizione del ricorrente e il sopralluogo dei locali in Via __________ e in
Piazza __________.
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Portando il ricorso sul diritto
alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare
delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti