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33.2023.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2023Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa". Nel computo della

pigione occorre dunque tenere conto in che misura l'attribuzione di PC serva

anche ad "aiutare e assistere", non solo materialmente ed

economicamente, ma anche dal profilo sociale e psicologico. A suo dire,

permettergli di continuare a mantenere vive le relazioni personali, sociali,

culturali e professionali rappresenta uno degli obiettivi delle assicurazioni

sociali e in particolare delle PC. Costringerlo a rinchiudersi in un

appartamento, dove possa usufruire di una zona giorno e di una zona notte solo

per potere beneficiare di una prestazione complementare più consistente,

significherebbe privarlo di questi suoi contatti. Avendo quindi egli sempre

segnalato in modo trasparente e in perfetta buona fede che i locali diurni sono

attigui allo spazio espositivo, che non ha mai chiesto che nel computo della

pigione sia inglobata la quota parte della pigione dello spazio espositivo

rispettivamente la pigione di una seconda abitazione dovuta a motivi professionali,

il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione impugnata.

1.7. Nella risposta del 14 aprile 2023

(doc. III) la Cassa chiede la reiezione del gravame siccome il ricorrente

ripropone le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione l’amministrazione

ha rinviato alla decisione impugnata. La Cassa evidenzia poi che gli argomenti

sollevati con il ricorso sono già stati analizzati dal TCA nel precedente

giudizio (3 agosto 2020), rinviando in particolare al considerando 2.7 della

decisione 33.2020.9.

1.8. Con osservazioni 27 aprile 2023

(doc. V) l'insorgente rimprovera alla Cassa di non essersi chinata sulle nuove

argomentazioni di fatto e di diritto ora esposte, ma di insistere nel

richiamare la precedente sentenza del TCA che lo concerne. Egli ribadisce che,

nel 2020 si era partiti dall'assunto che ci si trovasse in presenza di una

"seconda dimora a fini professionali", mentre l'appartamento

che utilizza, originariamente suddiviso in un soggiorno, in una sala da pranzo

con cucina e in due camere, non è stato locato quale seconda dimora ai fini

professionali, ma quale sua "dimora diurna". Non essendo

autorizzato a trascorrervi anche la notte, ha infatti dovuto trovare una

soluzione di ripiego mantenendo la locazione della camera in Via __________. Così,

il ricorrente ha trovato una soluzione abitativa rispondente anche al suo

desiderio di continuare a mantenere vive le sue relazioni personali, sociali,

culturali e professionali, visto che a tal scopo utilizza una parte dei locali

a sua disposizione in Piazza __________, dove vi svolge anche l'attività

accessoria di "gallerista". Nell'eventualità in cui non gli sia

riconosciuto il diritto di suddividere i suoi spazi abitativi in due luoghi

diversi, l'assicurato chiede che quale dimora principale sia considerata quella

in cui trascorre l'attività diurna con conseguente riconoscimento dell'importo

massimo di CHF 13'200.

1.9. La Cassa ha comunicato al TCA, l'8

maggio 2023 (doc. VII), di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se dal 1° agosto 2022 la Cassa cantonale di compensazione

ha correttamente computato al ricorrente quale pigione l'importo di Fr. 3'000 per

la locazione della camera in Via __________ a __________.

2.2. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Per

l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che

adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per

coprire il fabbisogno esistenziale.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari

se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione

dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né

delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per

cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare

che:

" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o

per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese

accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo

massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1. 16 440

franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella

regione 3 per le persone che vivono sole

(…)".

2.4. Per la pigione la Cassa di

compensazione ha considerato che l'assicurato loca una camera da letto con

servizi in comune in un appartamento in Via __________ a __________ e ha perciò

computato nelle spese riconosciute l'importo di CHF 3'000.- (Fr. 250.- x 12 come

da contratto del 28 febbraio 2019, doc. 63-48/57). L'amministrazione,

rifacendosi al giudizio reso da questa Corte il 3 agosto 2020 (33.2020.9) sulla

medesima fattispecie, ha ritenuto che gli spazi commerciali che l'assicurato

affitta dal 1° dicembre 2009 (doc. 63-48/57) in Piazza __________ a __________

per CHF 1'396.- (doc. 69-2/2) non potevano essere considerati come una seconda

abitazione necessaria per motivi professionali o di salute.

Il ricorrente ha precisato di non locare l'appartamento in Piazza __________

quale seconda dimora a fini professionali, ma quale sua dimora diurna, non

potendo trascorrere l'intera giornata nella camera di 12 mq che loca in Via __________.

Questa soluzione abitativa, suddivisa in due luoghi diversi tra il giorno e la

notte, gli permette di continuare a mantenere vive le sue relazioni personali,

sociali e culturali utilizzando una parte dei locali commerciali, che sono

attigui allo spazio espositivo dove vi svolge anche l'attività accessoria di

gallerista.

2.5. Il ricorrente ha affermato che

"anche se apparentemente simili, le argomentazioni proposte nell'ambito

di questo procedimento non collimano con gli accertamenti e le valutazioni

giuridiche espresse nella citata sentenza del TCA" (doc. I

punto 1 pag. 2).

In effetti, il ricorrente, ora patrocinato, ha un poco modificato

le proprie allegazioni rispetto al ricorso presentato personalmente nel 2020.

In quell'occasione, l'assicurato ha affermato che grazie alla soluzione

adottata dalla Cassa di compensazione di riconoscergli una parte della pigione

per i locali occupati durante il giorno, ha potuto continuare a gestire lo

spazio espositivo della galleria ubicata in Piazza __________ a __________,

rinunciando a locare un appartamento più ampio e accontentandosi di dormire in

una camera priva di servizi (senza cucina e gabinetto) all'interno di un

appartamento condiviso con altri inquilini. Nel ricorso, invece, l'assicurato

ha affermato che i locali in cui trascorre le sue giornate sono attigui allo

spazio espositivo e non ha chiesto che nel computo della pigione venga

inglobata la quota parte della pigione dello spazio espositivo rispettivamente

la pigione di una "seconda" abitazione dovuta a motivi

professionali, visto che "ha invece sempre indicato in modo trasparente

che, egli utilizzava ed utilizza parzialmente i locali dove trascorre la

giornata anche quale spazio espositivo, confermando così la

"scissione" della sua "sola abitazione" in uno spazio

diurno e in uno spazio notturno (camera senza servizi)" (doc. I punto

6 pag. 6).

2.6. Nonostante l’ampliamento della

Considerandi

motivazione del ricorso la fattispecie è del tutto uguale a quella già

giudicata (33.2020.9) da questa Corte, la situazione di fatto non si è

modificata su questi aspetti con la nuova procedura. Si può quindi fare

riferimento al giudizio precedente e ricordare come dal 1° maggio 2009 (doc.

22-6/17) il ricorrente ha l'uso esclusivo della camera da letto n. 18 ubicata

"nel locale commerciale di mq 94 al 4. Piano in Via __________ a __________",

mentre in comunione con altri inquilini ha l'utilizzo della toilette n. 13 e

del locale doccia n. 11; non è quindi corretto affermare che l'interessato non

dispone di un gabinetto. Dal 1° marzo 2019 (doc. 63-48/57) la pigione è

aumentata a CHF 250 al mese.

Inoltre, dal 1° dicembre 2009 (doc. B) l'assicurato ha locato in

Piazza __________ a __________ un appartamento "composto di 5 vani

(compreso il vano cucina non arredato)" e servizio. L'ente locato è

adibito ad uso commerciale per uffici e spazi espositivi (show room). È esclusa

qualsiasi altra utilizzazione". L'affitto concordato era di CHF 1'250

più CHF 250 di acconto spese. L'amministrazione ha accertato, l'8 agosto 2022

(doc. 69-2/2), che il canone era pari a CHF 1'246, a cui andavano aggiunti CHF

150.

di acconto spese.

·

2.7

In merito a quest'ultima

locazione, che ora l'insorgente non chiede di considerare come una seconda

abitazione, ma come una parte a complemento della prima - ovvero come il luogo

in cui egli vi trascorre le sue giornate, mentre le notti la passa nella sua

camera in Via __________ -, nel precedente giudizio il TCA ha stabilito che

"L'ente locato di 5 vani in Piazza __________ a __________ non poteva e

non può, … , per contratto, fungere da abitazione. Nel 2009 la Cassa si è

erroneamente basata sulle informazioni fornite dall'assicurato, quando ad

inizio dicembre le ha inviato detto contratto di locazione allegando uno

scritto in cui ha affermato che nell'appartamento che era stato utilizzato

quale ufficio egli avrebbe installato una cucina per trasformarlo in uno spazio

abitabile, così da potervisi sistemare definitivamente" (cfr. consid.

2.5

pag. 9 della citata STCA 33.2020.9). È innegabile, e l'interessato stesso

l'ha ammesso, che quell'appartamento, inizialmente costruito e destinato ad

abitazione (doc. B), è stato trasformato in un locale commerciale per uffici e

spazi espositivi, tanto che, nell'esercizio della sua attività di gallerista,

lo utilizza come show room. Prova ne è la mostra attualmente visitabile da lui

curata (https://www.). Ciò significa che indipendentemente

dal fatto, come sostenuto per la prima volta con il ricorso in esame, che

l'assicurato trascorra le sue giornate nei locali dello spazio espositivo, non

è possibile considerare questi locali come parte della sua abitazione. Non v'è

chi non veda come l'avere la camera da letto e il bagno in un luogo ed altri

locali abitabili in un altro luogo, in casu a 850 metri di distanza, non possa

configurare, secondo la consuetudine e la praticità, un'abitazione consona e,

soprattutto, definibile come una sola ai sensi della giurisprudenza (DTF 100 V

52.

esposta nella STCA 33.2020.9 e N. 3132.02 DPC) e questo anche se, come

rileva il patrocinatore del ricorrente, in se nulla vieta a una persona di

trascorrere la notte da una parte e il giorno da un'altra e di vivere come

meglio essa crede, questo non comporta però un obbligo prestativo della Cassa,

come anche il rappresentante del ricorrente sa. Dal profilo delle prestazioni

complementari, il ricorrente non può pretendere che una simile situazione

costituisca "una sola abitazione" (N. 3231.02 DPC) la cui

pigione viene computata nelle spese riconosciute del richiedente giusta l'art.

10.

cpv. 1 lett. b LPC. Le uniche eccezioni possibili all’abitazione unica di un

assicurato sono date dalle esigenze mediche o professionali, deve cioè

sussistere la necessità di disporre di una seconda abitazione per ragioni di

lavoro o cura e nei limiti imposti dalla giurisprudenza (DTF 100 V 52; STCA

33.2020.9

del 3 agosto 2020, consid. 2.4). Ogni persona richiedente le

prestazioni complementari può scegliersi l'abitazione e la soluzione abitativa

che reputa maggiormente adeguata, ma non le spese che ne derivano possono essere

riconosciute quali spese nel calcolo delle prestazioni complementari, essendoci

sia una limitazione nell'importo massimo computabile sia anche nella conformazione

e nella destinazione stessa dell'immobile scelto. Nel caso di specie, la

limitazione al riconoscimento dell'utilizzo dell'appartamento di Piazza __________

come abitazione in cui l'assicurato trascorre le sue giornate non solo è data dalla

distanza fra i locali utilizzati che, manifestamente, non formano un'unità

abitativa in senso stretto, ma anche proprio dalla destinazione che vi ha dato il

proprietario rispettivamente il piano regolatore del comune, adibendolo "ad

uso commerciale per uffici e spazi espositivi (show room). È esclusa qualsiasi

altra utilizzazione". È infatti l'immobile stesso a non potere essere

utilizzato come luogo in cui dimorare a titolo abitativo, perciò il TCA non

può, come già rilevato nella STCA 33.2020.9 del 3 agosto 2020 al considerando 2.5,

avallare una situazione difforme dalle norme del piano regolatore e dal contratto

sottoscritto tra le parti.

2.8

In tali circostanze, è mal venuto

il ricorrente ad invocare la violazione dell'art. 12 Cost. fed. sostenendo che,

non approvando la sua particolare situazione logistica in essere dal 2009, lo

si priverebbe dei mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa, visto che

l'aiuto e l'assistenza previsti dall'art. 12 Cost. fed. non sono limitati alle

prestazioni materiali e finanziarie, ma implicano anche un aspetto sociale e

psicologico. A norma dell'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in

grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di

ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Per giurisprudenza, ricordata nella recente STF 8C_717/2022 del 7

giugno 2023 al considerando 5.1., la concretizzazione dell'art. 12 Cost. fed.

compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità

delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid.

5.

). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito

dall'art. 12 Cost. fed. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la

copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in

maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure

mediche) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la

mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1). In parallelo,

questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio.

Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone

che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali

esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana;

infatti, il diritto di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente

legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost. fed., il quale

fonda l'art. 12 Cost. fed. (DTF 146 I 1 consid. 5.1).

L’Alta Corte, nella DTF 146 I 1 consid.

5.1

rammenta come:

" L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de

protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans

le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence

conforme à la dignité humaine; en effet, le droit constitutionnel d'obtenir de

l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la

dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. (ATF

142.

I 1 consid. 7.2 p. 5; ATF 139 I 272 consid. 3.2 précité et les références

de jurisprudence et de doctrine). Dans cette mesure, le droit constitutionnel à

l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus

complet (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 p. 6; ATF 138 V 310 consid. 2.1 p.

313.

et la référence).”

In concreto il ricorrente è al beneficio di prestazioni

complementari all’assicurazione vecchiaia e superstiti, già solo per questa

ragione il ragionamento fondato sui diritti garantiti dall’art. 12 Cost. fed.

non merita di essere seguito. Le PC che sono state riconosciute al signor RI 1

gli permettono di condurre un'esistenza dignitosa, certamente in misura

superiore al minimo garantito dall'art. 12 Cost. fed., pur non permettendogli

di porre a carico dell’aiuto sociale due soluzioni logistiche, di cui una

commerciale con locali non abitabili in base al contratto sottoscritto. L'art.

10.

cpv. 1 lett. b LPC riconosce il costo di una pigione annua fino a CHF 15'900

nel 2022 e a CHF 17'040 nel 2023 (in virtù dell'Ordinanza del DFI sulla

ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale

sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità del 12 marzo 2020 [RS 831.301.114], i Comuni del

Cantone Ticino sono inseriti nella Regione 2 o Regione 3). Il ricorrente gode

di ampia libertà di scelta della sua abitazione, con le limitazioni esposte in

precedenza ossia che l’abitazione (fatte salve le eccezioni evocate, si vedano

DTF 100 V 52; N. 3231.02 DPC) sia una ed unica, e non diffusa come egli

desidera, si deve trattare di un’abitazione che sia destinata a tale uso in base

alle norme sanitarie, alle norme locali vigenti, specie i limiti del piano

regolatore locale. Tenuto conto di tutto ciò, al postulante le PC è riconosciuta

soltanto la pigione effettivamente pagata o, se superiore a quella massima prevista

dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, quest'ultimo importo.

Come indicato al considerando 2.7 della STCA 33.2020.9, la scelta

dell'insorgente di vivere in una camera di 12 mq con servizi in comune non è

irrevocabile. Se egli ha optato per una tale soluzione, al fine di concentrarsi

maggiormente sugli spazi commerciali espositivi, ciò non può manifestamente

costituire una violazione dell’art. 12 Cost. fed. rispettivamente una

limitazione della dignità umana salvaguardata dall’art. 7 Cost. fed. Il ruolo

delle prestazioni complementari non è quello di compiacere scelte logistiche

individuali e financo anomale, in casu finalizzate a permettere all'assicurato

di "mantenere vive le sue relazioni culturali, sociali e

professionali" (doc. V punto 2). Tali relazioni sociali e culturali

possono senz’altro essere mantenute vive anche mediante altre scelte di vita o

logistiche, senza porre a carico della PC la pigione di locali commerciali

espositivi, ciò che non è il ruolo dell’aiuto sociale.

2.9

Non va dimenticato che riconoscendo

al ricorrente, com’egli pretende, il costo degli spazi espositivi di Piazza __________

a __________, si verrebbe a sostenere, tramite le prestazioni complementari, un

costo commerciale (il ricorrente svolge "anche un'attività accessoria

quale "gallerista"" doc. V punto 2 pag. 2) e si sosterrebbe

un’attività economica (ciò che, come detto, non è il compito delle PC). La LPC

riconosce solo le spese per la pigione di un appartamento e le relative spese

accessorie (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) oppure il valore locativo dell'immobile

in cui il richiedente abita (art. 10 cpv. 1 lett. c LPC), ma non i costi del

luogo in cui egli lavora. Le spese riconosciute per la prestazione

complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art.

10.

LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid.

6.

; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2).

Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi. Di conseguenza, tutte le spese che non

risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere

riconosciute nel fabbisogno degli assicurati. Gli spazi espositivi che il

ricorrente utilizza per motivi professionali non possono pertanto essere

considerati quale spesa riconosciuta.

2.10

Da quanto precede discende che la

decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente

l'audizione del ricorrente e il sopralluogo dei locali in Via __________ e in

Piazza __________.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Portando il ricorso sul diritto

alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare

delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti