33.2023.12
Restituzione di PC indebitamente percepite.Non ha indicato nella domanda PC e nei formulari di revisione la sostanza all'estero: costituisce una truffa per atti concludenti risp. per commissione.L'inganno era astuto. Termine di prescrizione 15 anni.Importo da restituire va corretto.Condono prematuro
25 settembre 2023Italiano41 min
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.12
TB
Lugano
25 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con l'ottenimento, nel 2005 (doc.
6-2/4), di una rendita di invalidità con effetto dal 1° giugno 2004, da quel
giorno (doc. 23) RI 1, 1952, è stata pure posta al beneficio di prestazioni
complementari fino al 31 dicembre 2006.
Nel novembre 2008 (doc. 33) l'assicurata ha presentato una nuova
richiesta di PC, che è stata accolta retroattivamente al 1° gennaio 2007 (doc.
45-4/9).
1.2. In occasione della terza revisione
periodica, nel 2021 (doc. 108-2/3) l'assicurata ha comunicato alla Cassa
cantonale di compensazione di avere ereditato nel 2007 la casa dei genitori in
Serbia, in cui ora abitava il figlio, ma di non essere stata a conoscenza che
avrebbe dovuto informarla al riguardo (doc. 113-1/11). In conseguenza di ciò,
si è autodenunciata all'autorità fiscale (doc. 115), che nella notifica di
tassazione IC 2020 (doc. 117-6/116) ha accertato una sostanza all'estero di Fr.
29'100.- e ha prodotto alla Cassa le perizie attestanti il valore venale dei
suoi beni in Serbia dal 2007 al 2022 (docc. 117 e 121).
Con decisione del 19 ottobre 2022 (doc. 154) l'amministrazione ha
informato l'assicurata di avere appreso, dal formulario di revisione, che
possedeva della sostanza non dichiarata e quindi non computata nei precedenti
calcoli del suo diritto, ciò che configurava il reato di truffa (art. 146 CP).
Di conseguenza, per la restituzione delle prestazioni complementari
indebitamente percepite era determinante il termine di prescrizione di 15 anni
e con le allegate due distinte decisioni del 18 ottobre 2022 ha ricalcolato il
suo diritto dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2013 (doc. 128) e dal 1°
dicembre 2013 al 30 ottobre 2022 (doc. 135), chiedendole in restituzione Fr.
26'264.- rispettivamente Fr. 22'527.-.
Inoltre, con decisione sempre del 18 ottobre 2022 (doc. 154-3/12),
la Cassa ha stabilito il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° novembre 2022
computando la sostanza all'estero.
1.3. Il 9 novembre 2022 (doc. 155)
l'assicurata ha chiesto alla Cassa di condonarle l'importo da restituire,
disponendo soltanto del minimo vitale e non avendo voluto affatto nascondere la
sua proprietà in Serbia, ma di non averla informata ignorando di doverlo fare,
giacché l'aveva già dichiarata in Serbia.
Patrocinata dall'avv. RA 1, il 21 novembre 2022 (doc. 160)
l'assicurata si è opposta all'ordine di restituzione e alla modifica della
prestazione dal 1° novembre 2022, contestando la realizzazione delle condizioni
del reato di truffa, non avendo mai voluto sottacere nulla, tanto che durante
la revisione, una volta attirata la sua attenzione, ha segnalato l'esistenza di
beni immobili all'estero. Si è quindi creato un semplice malinteso, ma la sua
buona fede è data avendo, a semplice richiesta, e malgrado le sue difficoltà
finanziarie, fatto peritare gli immobili.
1.4. Con decisione del 13 dicembre 2022
(doc. 164) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono,
affermando che nonostante beneficiasse delle prestazioni complementari dal
2004, soltanto nel 2021 l'ha informata di essere proprietaria di un immobile in
Serbia, ciò che le ha permesso di beneficiare di PC più elevate senza averne
diritto. Questo ritardo non può dare luogo al condono, poiché l'assicurata
avrebbe dovuto informarla della sostanza già quando ha fatto richiesta di
prestazioni. Tale comportamento, tenuto anche in occasione delle varie
revisioni, configura il reato di truffa e quindi il termine di prescrizione da
applicare è superiore ai 5 anni previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA.
Ne discende che la buona fede non può essere riconosciuta e quindi
non va verificata la condizione della grave difficoltà.
1.5. Il 31 gennaio 2023 (doc. 165)
l'assicurata, tramite lo stesso legale, si è opposta al rifiuto del condono
allegando di nuovo l'opposizione alla decisione di restituzione, in cui già
indicava di avere sempre agito in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà
non riconducibili a propria colpa.
1.6. Con decisione su opposizione del 14
febbraio 2023 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione dell'assicurata, rilevando che l'art. 146 CP è applicabile alla
fattispecie, visto che l'opponente è risultata essere proprietaria di sostanza
immobile all'estero sin dal 2001 a seguito del decesso del padre e dal 2007
dopo la morte della madre. Tuttavia, nei formulari di richiesta delle PC dell'11
aprile 2006 e del 18 novembre 2008, la sostanza immobiliare non è stata
dichiarata, sebbene siano espressamente evidenziato di doverla indicare anche
se essa si trova all'estero. In concreto, la sostanza si trova all'etero e
questo è un elemento non verificabile da parte della Cassa, non avendo essa
accesso alle banche dati estere. Inoltre, questa sostanza non era stata
dichiarata neppure all'autorità fiscale, perciò per la Cassa era impossibile
venirne a conoscenza in assenza di una dichiarazione espressa della
proprietaria. Del resto, l'obbligo di informare incombe ai beneficiari di PC ed
è espressamente indicato nelle decisioni e nei conteggi di calcolo. È perciò
corretta la realizzazione del reato di truffa (art. 146 CP) e l'applicazione
del termine di prescrizione di 15 anni (art. 25 cpv. 2 LPGA in combinato con
l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
Esposti i presupposti legali per ottenere il condono, la Cassa ha
precisato di essere venuta a conoscenza della sostanza all'estero soltanto in
fase di revisione periodica su segnalazione dell'Agenzia comunale AVS di __________.
Data la totale assenza di informazione da parte dell'interessata
anche durante le diverse revisioni della PC, la tesi di essere in buona fede,
visto che nonostante le sue difficoltà finanziarie e di salute ha comunque
fatto peritare i suoi beni all'estero, non può essere accettata
dall'amministrazione. Ne consegue che la violazione commessa configura una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa. Vi è
sempre la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell'importo dovuto.
1.7. Il 17 marzo 2023 (doc. I) RI 1,
patrocinata sempre dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la
decisione di restituzione del 19 ottobre 2022 e di modificare la decisione di
concessione delle prestazioni.
La ricorrente ha contestato di avere agito con astuzia, visto che
oltre ai gravi problemi di salute che l'affliggono da tempo, non parla
correntemente italiano e la redazione di semplici documenti relativi alla
revisione delle PC è avvenuta con l'aiuto del __________ non avendo le
conoscenze necessarie (doc. A2).
L'assicurata non ha dunque voluto sottacere nulla alla Cassa,
tanto che in occasione della revisione ha immediatamente segnalato l'esistenza
dei beni immobili in Serbia. A causa della sua grave malattia e delle
preoccupazioni che ne sono risultate, "è
caduta in una semplice svista, una dimenticanza che nulla ha a che vedere con
il desiderio di sottacere qualcosa." (punto 4 pag. 4). Inoltre, i
beni di cui ha sottaciuto l'esistenza, che ha ricevuto in eredità e in cui non
ha mai abitato, hanno un valore contenuto e quindi non si tratta di sostanza
non trascurabile come richiede la giurisprudenza. La semplice confusione che si
è creata, ora risolta con un'autodenuncia, non dà quindi luogo a una truffa.
Ciò stante, è innegabile che "non
vi è stata una negligenza grave, semmai una svista, un errore, una dimenticanza
involontaria cui la stessa signora RI 1 ha posto rimedio. Anche
l'autodenuncia, alla base di tutto, conferma la buona fede dell'insorgente.
Infine, la Cassa non ha contestato le sue difficoltà finanziarie qualora
dovesse restituire la somma pretesa di Fr. 48'791.-.
1.8. Nella risposta del 14 aprile 2023
(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il
ricorso, rinviando alle motivazioni addotte con la decisione impugnata.
Essa ha inoltre precisato che il fatto che la ricorrente si sia
avvalsa di terzi per compilare i formulari di revisione periodica non permette
di giustificare la violazione dell'obbligo di informare perpetrata negli anni e
di ritenere la sua buona fede.
1.9. L'insorgente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa
cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni
complementari versate dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022, che il 18 ottobre
2022 la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 48'791.- (Fr. 26'264 + Fr. 22'527).
Dopodiché, occorrerà esaminare se sia corretta la decisione,
anch'essa del 18 ottobre 2022, con cui la Cassa ha stabilito dal 1° novembre
2022 il nuovo diritto alle PC dell'assicurata.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585; FF 2016 6705) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (Riforma
delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente
già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF
9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre
2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari
di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF
130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa
cantonale di compensazione il 14 febbraio 2023 - data che, di principio,
delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal
profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si
applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono
realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2007 in poi), perciò le disposizioni
della LPC, della OPC-AVS/AI così come della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili nella versione
valida fino al 31 dicembre 2020. Si rileva inoltre che, conformemente alla
giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al
momento della decisione contestata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).
Per quanto
concerne il periodo successivo, le Disposizioni transitorie della modifica del
22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto
anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della
modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma
delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua. Questo aspetto dovrà perciò essere esaminato nelle considerazioni che
seguono.
2.3. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue
dopo un anno (tre anni dal 1° gennaio 2021) a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata ad
esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una
rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid.
4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che
la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare
liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie, la
Cassa cantonale di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito
della revisione periodica avviata nel 2021, della presenza di sostanza immobile
all'estero non dichiarata dalla beneficiaria di prestazioni, ha ritenuto dati
gli elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi dell'art. 146
CP. Ha quindi ricalcolato le prestazioni di diritto per il periodo dal 1°
ottobre 2007 al 31 ottobre 2022 e le prestazioni versate di troppo durante il
medesimo lasso di tempo, per un totale indebitamente versato, ora da
restituire, di Fr. 48'791.-.
L'assicurata ha contestato di avere commesso una truffa ai danni
della Cassa, non avendo agito con astuzia e non avendo voluto sottacere nulla, visto
che in occasione della revisione ha subito segnalato l'esistenza di beni
all'estero. Il suo grave stato di salute, le sue scarse conoscenze della lingua
italiana e il fatto di avere ricevuto per successione detti immobili in Serbia,
in cui non ha mai abitato, fanno sì che non vi siano le condizioni per
applicare l'art. 146 CP. Essa ha invece sempre agito in buona fede e non ha
commesso alcuna grave negligenza.
2.5. Quando nel 2008 ha ripostulato le
prestazioni complementari, l'assicurata non ha risposto alle domande nn. 40-46
relative alla sostanza, ma ha lasciato in bianco le corrispondenti caselle.
In particolare, non ha indicato alcunché alle domande n. 40 "Proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale
dell'abitazione primaria (in caso di modifica dei valori di stima allegare un
estratto del catasto)" e n. 44.02 "Altre proprietà fondiarie al valore di stima ufficiale".
Il formulario reca inoltre la seguente "Avvertenza per la cifra 44":
" La
sostanza deve essere indicata al valore ufficiale di stima al 1. gennaio
dell'anno corrente: sotto questa voce deve essere indicato anche il valore
di sostanze possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all'estero.
(…)". (doc.
33-5/25).
Nei formulari di revisione periodica sottoscritti dall'assicurata
il 24 gennaio 2013 (doc. 61-1/9) e il 29 gennaio 2018 (doc. 94-1/15), la
domanda n. 8 sulla sostanza posseduta al 1° gennaio, quali libretti di
risparmio e di deposito, titoli, proprietà fondiaria al valore di stima
ufficiale e altri fattori della sostanza, è rimasta pure senza risposta. Nel
2018, alla voce "libretti di risparmio e di
deposito, numerati", l'interessata ha solo indicato "V. all.".
In occasione della terza revisione, avvenuta nel 2021, essa ha
telefonicamente comunicato alla Cassa di avere ereditato nel 2007 una casa in
Serbia, in cui abita il figlio (doc. 108-2/3). In seguito, a richiesta
dell'amministrazione, l'interessata ha prodotto la documentazione inerente tale
sostanza, quali attestazioni ufficiali comunali e fiscali in lingua originale e
traduzione in italiano come pure perizie sul valore venale.
Con la morte del padre, avvenuta nel 2001, l'assicurata ha
ereditato la metà di questa sostanza immobiliare all'estero e nel 2007, con la
morte della mamma, per intero i fondi dei genitori.
Pertanto, sia quando ha richiesto le prestazioni complementari nel
2008 sia in occasione delle tre revisioni periodiche che si sono succedute nel
tempo, l'ultima delle quali nel 2021, la ricorrente era tenuta ad informare la
Cassa di compensazione di questi suoi beni, anche se detenuti all'estero.
Il 18 ottobre 2022 l'amministrazione, ritenendo adempiuti gli
elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi è un termine
di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), applicando il termine
assoluto di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA ha dunque chiesto la
restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° ottobre 2007.
Da parte sua, la ricorrente sostiene non essere invece dati i
presupposti di questo reato, non avendo agito con astuzia nel non comunicare
alla Cassa di essere proprietaria di beni.
2.6. Innanzitutto occorre evidenziare
che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente
riscosse, con sentenza 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 (pubblicata in SVR 2020 EL
Nr. 9) l'Alta Corte ha ribadito al considerando 2.2 che affinché si possa
applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta
l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia
stato condannato (DTF 140 IV 206 consid. 6.2 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138 V
74, consid. 6.1; DTF 118 V 193 consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29 ottobre
2018, consid. 4.2). In materia di prestazioni complementari, sono
principalmente le infrazioni regolate agli artt. 146 CP (truffa) e 31 LPC
(violazione dell'obbligo di informare) che entrano in considerazione.
La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede
la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo
comportamento concreto.
La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1 erige a delitto secondo
l'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice
penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
d. non ottempera
all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".
Dall'altro lato, erige a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2
LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo
che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare
informazioni (lett. a).
Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo
ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).
Va ancora evidenziato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore
l'art. 148a CP secondo il quale chiunque, fornendo informazioni false o
incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma
l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di
un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno
diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena
pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv. 2).
Questa norma, concepita come "fattispecie residuale
rispetto al reato di truffa di cui all'art. 146 CP", erge a delitto il
comportamento ingannevole nei confronti dell'amministrazione, di cui,
intenzionalmente (il dolo eventuale essendo sufficiente) ottiene, per sé o per
terzi, prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui
l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di
assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.2 e
3.2.). L'inganno in questione è realizzato mediante informazioni false o
incomplete, sottacendo fatti essenziali all'ottenimento della prestazione
oppure in qualsiasi altro modo, laddove viene simulata una situazione di
bisogno che conduce all'ottenimento illecito di prestazioni sociali (Margaret Kuelen, op. cit., ad 3.2.1.1) e
deve condurre un terzo (in concreto, l'amministrazione) in errore.
L'art. 148a CP prevale rispetto alle norme penali previste dalle
singole leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale;
in concreto, in ambito di prestazioni complementari, sull'art. 31 LPC (Matthias Jenal, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger,
Strafrecht, 4a ed. 2019, n. 27 ad art. 148a).
Occorre precisare che questa disposizione trova applicazione a
partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non
retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi soltanto successivamente
alla sua entrata in vigore (STF 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2;
STF 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali
in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347
ad 3.1.4), quindi dopo il 1° ottobre 2016.
Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento
reprensibile dell'assicurata posto in atto dal 2007, non può qui essere
ritenuto almeno fino al 30 settembre 2016.
A titolo abbondanziale, occorre rilevare che nella STF 6B_1108/
2021 del 27 aprile 2023, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha
precisato la propria giurisprudenza in merito ai casi di poca gravità di
ottenimento illecito di prestazioni da un'assicurazione sociale o dall'aiuto
sociale (art. 148a CP). Al di sotto dell'importo di Fr. 3'000.-, si deve partire
dal principio che si tratta di un caso lieve ("poco grave"), che non
è dunque atto a comportare un'espulsione. Al di sopra dei 36'000.- franchi, un
caso poco grave è in linea di principio escluso. Tra questi due importi, la
gravità sarà valutata caso per caso.
Nell'interesse della certezza del diritto, con questo approccio il
Tribunale federale ha fissato alcuni limiti per l'applicazione dell'art. 148a cpv.
2 CP, pur mantenendo la possibilità di prendere in considerazione altre
circostanze. Si è così tracciata una linea di demarcazione più chiara tra ciò
che costituisce un delitto (art. 148a cpv. 1 CP) e ciò che costituisce una
contravvenzione (art. 148a cpv. 2), potendo soltanto la prima categoria
comportare l'espulsione (art. 66 cpv. 1 lett. e CP).
Nell'evenienza concreta, visto l'importo chiesto in restituzione
alla ricorrente dalla Cassa di compensazione, se si applicasse la recente
giurisprudenza per i fatti commessi dopo il 1° ottobre 2016 la fattispecie in
esame non adempirebbe l'ipotesi della contravvenzione del capoverso 2 dell'art.
148a CP per l'indebito ottenimento di prestazioni complementari.
2.7. Diversamente, qualora l'autore
tragga in inganno, con astuzia, un collaboratore dell'assicurazione sociale o
dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di
disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico
chiamato a versare la prestazione per ottenere prestazioni indebite da
un'assicurazione sociale o dall'assistenza sociale, se dati gli altri
presupposti previsti dalla norma, sono integrati gli estremi del reato di truffa
giusta l'art. 146 CP.
La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte
occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme
istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, come
rammenta Kuelen nel suo contributo
(op. cit., pag. 331), ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno
astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare
la natura dell'inganno, se cioè, da un lato, è dato con un comportamento attivo
o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni e,
dall'altro, la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie
(il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per
esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del
silenzio qualificato.
Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a
cui l'amministrazione si affida e a cui deve potere credere in mancanza,
spesso, della possibilità di una verifica completa, l'autore la possa
ingannare.
A proposito dell'inganno e dell'astuzia quali elementi
costituitivi del reato di truffa, nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il
Tribunale federale si è così espresso:
" 3.2. Cette infraction se commet en
principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes
concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré
qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer
toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les
prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement
actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées
ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant
- du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la
situation de façon différente lorsque la perception de prestations est
accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le
comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la
situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière
conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir
l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou
économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par
omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid.
6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une escroquerie par actes concluants
Considerandi
a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance
exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête
de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique,
à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une
fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28
août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de
prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée
par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa
situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013
du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).
3.3
Pour qu'il
y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle
soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à
une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle
renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention
ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.
Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande
diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en
matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine
pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des
prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune,
comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des
extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de
demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité
lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des
éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en
contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010
du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.4
Pour que
le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie
astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir
un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le
patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage
temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans
le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir
escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse
et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus,
conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce
cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant
à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage
(arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).
3.5
Sur le
plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit
en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).".
2.8
Nel caso di specie la ricorrente,
non avvisando la Cassa della sostanza all'estero che ha ereditato parzialmente
nel 2001 e totalmente nel 2007, ha commesso una truffa ai sensi dell'art. 146
CP già al momento di compilare il formulario di richiesta delle prestazioni
complementari nel novembre 2008.
Si è infatti realizzata una truffa per atti concludenti, laddove,
nella sua domanda di prestazioni complementari, la richiedente ha sottaciuto di
possedere della sostanza immobile all'estero e, attraverso le informazioni
fornite, ha dato quindi l'impressione, ai funzionari della Cassa cantonale di
compensazione, che esse corrispondessero alla sua situazione reale (STF
6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Une escroquerie par actes concluants a
également été retenue dans le cas d'une personne qui dans sa demande de
prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée
par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa
situation réelle".).
Chiamata in seguito a compilare il formulario per la revisione delle
prestazioni complementari per gli anni 2013 (doc. 61), 2018 (doc. 94) e 2021
(doc. 110), nel non rispondere, scientemente, alla domanda n. 8 concernente la
sostanza posseduta al 1° gennaio dell'anno in corso, e meglio se aveva delle
proprietà fondiarie indicandone il valore di stima ufficiale, la ricorrente,
già al beneficio delle prestazioni complementari dal 2004 e poi dal 2007, ha
nuovamente commesso una truffa per commissione, ovvero ha ingannato attivamente
l'amministrazione (STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Tel
sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la
vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence
de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est
en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une
tromperie active.").
Nel caso in esame, poi, l'inganno commesso dalla ricorrente sia al
momento della richiesta di PC sia in occasione delle revisioni periodiche del
suo diritto, è certamente astuto, non potendo infatti pretendere dalla Cassa
cantonale di compensazione che verificasse se deteneva delle proprietà
immobiliari in Serbia; questa verifica, contrariamente all'opinione
dell'insorgente, non era possibile o comunque era difficile da effettuare
tramite canali (non) ufficiali vista la nazione in cui sono ubicati detti
fondi.
Non va dimenticato che l'astuzia è esclusa soltanto se la vittima
- qui la Cassa - non ha proceduto a delle verifiche elementari che ci si poteva
attendere che lei effettuasse stanti le circostanze (STF 6B_653/2021 del 10
febbraio 2022, consid. 1.3.1; STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid.
3.3).
Gli elementi costitutivi della truffa
sono perciò realizzati.
La ricorrente ha mentito alla Cassa di compensazione non
dichiarando di disporre di sostanza immobile all'estero quando ha sottoscritto
tanto la domanda di prestazioni complementari nel 2008 quanto le tre domande di
revisione nel 2013, nel 2018 e nel 2021.
La circostanza che in tutti questi casi l'assicurata si sia
limitata ad apporre la propria firma in calce ai formulari e non anche a
compilarli personalmente, non la libera dalla responsabilità di aver comunque
personalmente commesso una truffa; firmandoli, essa ha ratificato l'operato della
persona che ha agito in sua vece e quindi deve di principio lasciarsi imputare
l'agire del proprio rappresentante.
Avendo agito tramite terzi, ciò vale pure per la censura relativa
alle sue difficoltà di comprensione della lingua italiana.
Infine, ininfluente è il certificato medico (doc. 159) attestante
il suo precario stato di salute nel 2019 e nel 2020, poiché riferisce di una
situazione vigente in un periodo posteriore alla prima truffa (2008), alla
seconda (2013) e perfino alla terza (2018).
Queste giustificazioni, addotte dalla ricorrente, non sono quindi
atte ad escludere l'elemento costitutivo dell'astuzia nell'inganno che ha
commesso ai danni della Cassa di compensazione, perpetrato (almeno) sin dal
2008, allo scopo di percepire indebitamente le prestazioni complementari.
Gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della truffa (art.
146.
CP) sono pertanto manifestamente adempiuti.
In conclusione, la decisione di restituzione è stata emessa il 18
ottobre 2022. Di conseguenza, in applicazione del termine di prescrizione di 15
anni a cui è soggetto il reato di cui all'art. 146 CP in applicazione dell'art.
25.
cpv. 2 2a frase LPGA, la pretesa di restituzione della Cassa di
compensazione a giusta ragione retroagisce al 1° ottobre 2007 e decorre fino al
31.
ottobre 2022.
Infatti, la ricorrente ha sì commesso la prima truffa ai danni
dell'amministrazione con la sottoscrizione del formulario di richiesta di una
prestazione complementare all'AI nel novembre 2008 (doc. 33-8/25), ma gli
effetti del diritto ottenuto con la decisione del 16 aprile 2009 (doc. 45-4/9)
sono retroagiti già al 1° gennaio 2007.
Sul reato di truffa nelle assicurazioni sociali per non avere
informato l'amministrazione di possedere della sostanza (all'estero) e sull'obbligo
di restituire le prestazioni indebitamente percepite, cfr. pure le STCA
33.2022.8
dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; STCA
33.2020.11
del 29 maggio 2020; STCA 36.2019.121-125 del 26 maggio 2020 in
ambito di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, confermata con
giudizio 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione di assegni
integrativi e di prima infanzia, confermata dal Tribunale federale con STF
8C_421/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 33.2019.23+24 del 25 maggio 2020; STCA
33.2020.3
del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020.
2.9
Per quanto concerne l'ammontare da
restituire, va rilevato che l'amministrazione è incorsa in un errore per quanto
concerne il diritto della ricorrente alle prestazioni complementari dal 1°
gennaio al 30 settembre 2012. La Cassa ha in effetti computato un valore
locativo di Fr. 9'547.- in luogo di Fr. 1'746.- come per tutti gli altri anni.
Essa ha erroneamente sommato il valore venale dei terreni in Serbia con il
valore locativo degli immobili ivi edificati anziché con il relativo valore
venale, come invece correttamente eseguito per il periodo da ottobre a dicembre
2012.
e per tutti gli altri 14 anni riesaminati.
Inoltre, per il diritto alle PC valido da febbraio a dicembre
2018, la Cassa ha considerato delle spese accessorie forfettarie di Fr. 1'680.-
quali spese riconosciute all'assicurata. Tuttavia, in virtù dell'art. 16a
OPC-AVS/AI tale forfait può essere computato soltanto nei confronti di persone
che abitano un immobile di proprietà, ciò che non è il caso della ricorrente,
visto che l'immobile all'estero è occupato dal figlio e dalla di lui famiglia.
2.10
Resta ancora da esaminare se il
nuovo diritto alle prestazioni complementari stabilito dalla Cassa cantonale di
compensazione in Fr. 754.- al mese a decorrere dal 1° novembre 2022 sia
corretto.
Con la decisione del 18 ottobre 2022 (doc. 154-3/12) la Cassa di
compensazione si è basata sulle norme in vigore dal 1° gennaio 2021 - come
risulta espressamente indicato sul foglio di calcolo (doc. 154-6/12) - per
ricalcolare il diritto dell'assicurata e quindi, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett.
c LPC, ha ritenuto la sostanza non imponibile di Fr. 30'000.- da dedurre dalla
sostanza all'estero valutata al valore venale in complessivi Fr. 50'595.- (Fr.
31'422 [immobili] + Fr. 19'173 [terreni]).
Per contro, quando, ai fini della restituzione, lo stesso giorno
ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata computandole la sostanza non
dichiarata, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 la
Cassa ha correttamente proceduto a esaminare il diritto in base alle
disposizioni del vecchio (doc. 139 per il 2021 e doc. 150 per il 2022) e del
nuovo diritto (docc. 140 e 152), optando poi per applicare le norme in essere
fino al 31 dicembre 2020 siccome più favorevoli.
Infatti, la franchigia della sostanza non imponibile era di Fr.
37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c vLPC) e dunque il diritto mensile
dell'assicurata era stato stabilito in Fr. 807.- (nel 2021 e nel 2022) contro i
Fr. 745 (per il 2021) e i Fr. 754.- (anno 2022).
Le Disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al
capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata
in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i
quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della
prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione
complementare annua.
Nell'evenienza concreta, considerato che, indubbiamente, la
Riforma delle PC è pregiudizievole nei confronti della ricorrente, già
beneficiaria di prestazioni complementari prima dell'entrata in vigore della
stessa, come per l'anno 2021 e come per i mesi da gennaio ad ottobre 2022, il
diritto alle prestazioni complementari deve indubbiamente essere ancora
calcolato secondo le vecchie norme anche dal 1° novembre 2022.
2.11
Va da ultimo osservato che nella
decisione su opposizione l'amministrazione si è espressa anche sulla domanda di
condono formulata dall'interessata il 9 novembre 2022 (doc. 155),
respingendola.
Giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda
scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve
essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di
restituzione) è passata in giudicato.
Di conseguenza, essendo oggetto del contendere nella presente
sede, l'ordine di restituzione non era ancora evidentemente cresciuto in
giudicato quando la Cassa di compensazione si è pronunciata il 14 febbraio 2023
sul condono. Essa non poteva perciò chinarsi sulla contestazione del rifiuto
del condono prima che la decisione di restituzione fosse cresciuta in
giudicato.
Pertanto, la decisione su opposizione, per la parte concernente il
rifiuto di concedere all'assicurata il condono della restituzione di Fr.
48'791.-, è prematura e come tale va annullata.
Soltanto quando la decisione sulla restituzione delle prestazioni
complementari indebitamente percepite dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022
sarà cresciuta in giudicato la Cassa potrà, se l'assicurata ne farà espressa
richiesta, emanare una (nuova) decisione sulla domanda di condono.
Se del caso, poi, questa decisione sarà impugnabile dapprima mediante
opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52 LPGA) e
poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA).
2.12
Sulla scorta delle considerazioni
esposte, il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto e gli atti rinviati
alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli l'importo che la
ricorrente deve restituire dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022 come pure il
suo nuovo diritto alle PC dal 1° novembre 2022 secondo quanto indicato.
La domanda di condono dovrà poi essere trattata nuovamente
dall'amministrazione a richiesta dell'assicurata, non prima, però, della
crescita in giudicato della (nuova) decisione di restituzione che la Cassa di
compensazione dovrà emettere.
2.13
Con il ricorso
l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
allegando la documentazione a comprova della sua indigenza (doc. I e doc.
IV/1).
Visto l'esito della vertenza e ritenuto il diritto
all'assegnazione di ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA), essendo
parzialmente vincente in causa tale
richiesta, relativa alla parte per la quale l'insorgente è vincente in
causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012
del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007
del 21 aprile 2008, consid. 9.2).
Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può,
invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso
in cui adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto
alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del
diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al
diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria
sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende, da un lato, la
liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e, dall'altro
- nella misura in cui necessario -, il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando
le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF U 220/99 del 26 settembre
2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid.
2b).
Alla luce delle considerazioni
esposte il ricorso, per la parte in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto
di esito favorevole per quanto concerne il principio della restituzione delle
prestazioni complementari indebitamente ricevute e la determinazione del
termine di prescrizione più lungo legata alla configurazione del reato penale
della truffa.
Infatti, l'assicurata non ha
reso verosimile, a una prima sommaria valutazione della tematica, che il
ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo e ciò alla luce, anche, della copiosa
giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch in
relazione al reato di truffa nelle assicurazioni sociali e all'obbligo di
restituire (STCA 33.2022.8 dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21 febbraio
2022; STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio
2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 confermata dal Tribunale federale il
7.
ottobre 2020 [STF 8C_421 /2020]; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA
33.2020.1
del 9 marzo 2020).
In effetti, come esposto nei considerandi precedenti, l'assicurata
ha più volte omesso di comunicare alla Cassa cantonale di compensazione, che
dal 2004 le riconosce e versa le prestazioni complementari per vivere, la sua
sostanza immobiliare all'estero. Peraltro, la ricorrente nemmeno ha
tempestivamente informato di ciò altre autorità competenti, quali quella
fiscale ticinese, se non (soltanto) nel 2020, autodenunciandosi.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova
nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e
se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento
delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere così respinta.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,
il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte,
ricalcoli sia l'importo delle prestazioni complementari indebitamente percepite
che la ricorrente deve restituire per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31
ottobre 2022 sia, sulla base del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, il
suo nuovo diritto alle PC dal 1° novembre 2022 ed emani poi due nuove decisioni
formali.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva
di oggetto, è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo
di Fr. 900.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti