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Decisione

33.2023.14

Se A. parzialmente invalido non lavora,vale presunzione di rinuncia di reddito.Cassa si attiene a valutazione dell'invalidità degli Uffici AI,a meno che ass. invoca peggioramento dopo la decisione AI,ma prima decisione PC e quindi deve verificare autonomamente se ass.può conseguire reddito ipotetico

2 ottobre 2023Italiano40 min

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.14

TB

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° dicembre 2021 (doc. 1) RI 1,

1973, ha presentato richiesta di prestazioni complementari alla rendita di

invalidità stante il progetto dell'8 ottobre 2021 (doc. 1-14/41) di

assegnazione di una mezza rendita dal 1° aprile 2019.

Il 4 gennaio 2022 (doc. 5) la Cassa cantonale di compensazione ha

informato la richiedente che, in assenza dello svolgimento di un'attività

lucrativa, benché fosse beneficiaria di una rendita AI parziale (grado AI del

57%), nel calcolo della prestazione complementare doveva computare un reddito

ipotetico netto minimo graduato secondo la tabella riportata.

La Cassa avrebbe potuto prescindere dal computo di un reddito

ipotetico minimo se, previa iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento,

malgrado gli sforzi profusi in termini quantitativi e qualitativi, la buona

volontà dimostrata e i passi intrapresi, l'assicurata non fosse riuscita a

reperire un'attività lavorativa oppure se avesse percepito delle indennità di

disoccupazione.

L'amministrazione l'ha perciò invitata ad annunciarsi entro 30

giorni all'URC per trovare un lavoro e, in caso di idoneità al collocamento,

sarebbe stata assistita nella ricerca di un impiego.

Il 16 gennaio 2022 (doc. 14-51/65) la Cassa disoccupazione __________

ha emesso una decisione con cui, visto il periodo di contribuzione minimo non

adempiuto e non essendovi motivo di esonero dall'adempimento del periodo di

contribuzione, ha respinto la domanda dell'assicurata non concedendole le

indennità di disoccupazione dal 14 gennaio 2022. Di conseguenza, dopo avere

avuto un colloquio personale con l'interessata il 24 gennaio 2022 (doc. 10), il

giorno seguente (doc. 7) l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha

annullato il suo nominativo dalla banca dati COLSTA e ne ha informato la Cassa

di compensazione (doc. 8).

Le decisioni del 22 dicembre 2021 di attribuzione di una rendita

di invalidità, errate, sono state annullate e sostituite il 25 gennaio 2022

(doc. 17-27/35) con l'attribuzione di una mezza rendita.

1.2. Con decisione del 25 ottobre 2022

(doc. B) l'amministrazione ha stabilito il diritto alle prestazioni

complementari dell'assicurata dal 1° aprile 2019. Dai fogli di calcolo allegati

(docc. 33-68) risulta che dal 1° novembre 2021 (doc. 42) ha computato quale

entrata l'ipotetico reddito da lavoro di Fr. 19'610.- che, dedotta la

franchigia e preso in ragione di due terzi trattandosi di un reddito

privilegiato, dà un reddito computabile di Fr. 12'073.-.

1.3. Il 21 novembre 2022 (doc. C)

l'assicurata si è opposta al computo del reddito ipotetico, visto che dal 1°

aprile 2019 è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità siccome

considerata abile al lavoro al 50% in attività adatte. Tuttavia, il suo stato

di salute ha subito un importante peggioramento, come confermato dal dr. __________

il 14 novembre 2022 (doc. C) e dagli ulteriori certificati medici attestanti la

totale incapacità lavorativa e quindi l'impossibilità di conseguire un reddito

da lavoro (docc. D-F). Pertanto, il reddito ipotetico va stralciato dalle

entrate.

1.4. Con decisione su opposizione del 18

marzo 2023 (doc A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione dell'assicurata e ha confermato la decisione impugnata.

Ricordati l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e la prassi su

questa tematica (N. 3424.07 DPC), l'amministrazione ha rilevato che il 18

novembre 2021 (recte: 21 dicembre 2021 e 25 gennaio 2022) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha stabilito che l'assicurata aveva diritto di

beneficiare di una mezza rendita di invalidità (grado AI del 57%) e che,

invitata ad annunciarsi all'Ufficio regionale di collocamento per reperire

un'attività lavorativa, rilevati da subito i suoi problemi di salute, l'URC l'ha

stralciata dal sistema COLSTA il 24 gennaio 2022. Pertanto, ritenendo esserci

stata una rinuncia a redditi da attività lucrativa, dal 1° novembre 2021 la

Cassa le ha computato il reddito ipotetico di Fr. 12'073.-. I referti medici

prodotti al fine di giustificare l'impossibilità di iscriversi all'URC e la sua

inabilità lavorativa totale, per la Cassa non dimostrano una modifica

considerevole delle sue condizioni di salute e perciò occorreva ancora

riferirsi alle valutazioni e alle decisioni emanate dall'Ufficio AI, che non

sono state impugnate e quindi sono cresciute in giudicato. Peraltro, il 9

gennaio 2023 l'Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione di non entrata in

materia sulla domanda di revisione. Si deve perciò concludere che l'interessata

non ha reso verosimile che il suo danno alla salute le cagionava una totale

inabilità lavorativa e dunque la Cassa non si poteva scostare da quanto

stabilito dall'Ufficio AI.

Inoltre, neppure vi sono delle circostanze oggettive e soggettive,

indipendenti dall'invalidità, che hanno impedito all'opponente di mettere a

frutto la capacità lavorativa residua né ha apportato dei giustificativi di

ricerche di lavoro non andate a buon fine.

Pertanto, l'amministrazione ha concluso che con l'opposizione

l'assicurata non è riuscita a inficiare la presunzione dell'art. 14a cpv. 2

lett. a OPC-AVS/AI, secondo cui il conseguimento di un reddito per invalidità

parziale entro i limiti ritenuti era esigibile. Stante il grado di invalidità

del 57%, a buon diritto la Cassa ha conteggiato nei redditi computabili un

reddito ipotetico minimo.

1.5. Il 25 aprile 2023 (doc. I) RI 1,

patrocinata dall'avv. RA 1, è insorta al TCA chiedendo di annullare la

decisione e di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo delle

prestazioni complementari.

La ricorrente ha rilevato di avere inviato due certificati di due

specialisti, i quali hanno certificato un'inabilità lavorativa completa e

quindi un peggioramento del suo stato di salute rispetto a quanto valutato

dall'Ufficio AI, tanto che i medici parlano di recidiva di ernia e di uno stato

di salute deteriorato.

Il dr. __________ ha infatti indicato che era tale da rendere la

capacità lavorativa peggiore rispetto a quanto ufficialmente riconosciuto (doc.

D) e la dr.ssa __________ ha rilevato che sarà necessario un altro intervento

chirurgico di addominoplastica e una revisione della parete addominale con posa

di rete (doc. E), che ha avuto luogo il 17 aprile 2023. Purtroppo, durante le

sedute di fisioterapia, la ricorrente ha avvertito forti dolori tali da

richiedere una nuova indagine con TAC, di cui è in attesa dei risultati.

Tutte queste difficoltà di carattere fisico si sono riflesse sulla

sua psiche tanto da richiedere le cure della dr.ssa __________, che le ha

prescritto una cura farmacologica (doc. F).

Proprio a causa di questi peggioramenti psicofisici l'assicurata

ha presentato una domanda di revisione della rendita di invalidità che le è

stata attribuita. Pertanto, ad oggi nessun reddito ipotetico può esserle

imputato.

Vanno inoltre considerate le circostanze oggettive e soggettive,

indipendenti dall'invalidità, che le impediscono di mettere a frutto la sua

restante capacità di guadagno. A tal proposito, la ricorrente ha allegato il

curriculum vitae (doc. G), da cui risulta che l'ultima attività lavorativa

risale al 2015 e prima di allora ha sempre lavorato come collaboratrice

domestica e ausiliaria di pulizia. Essa non ha infatti alcuna formazione ed è

perciò improbabile che trovi un lavoro a metà tempo.

1.6. Il 15 maggio 2023 (doc. III) la

Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e si è

confermata nella decisione del 18 marzo 2023 senza addurre ulteriori

spiegazioni, ritenuto che la ricorrente ha esposto le medesime argomentazioni

già fornite con l'opposizione.

1.7. L'insorgente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se, ed eventualmente in quale misura, debba essere

conteggiato un reddito ipotetico da lavoro nei redditi computabili

dell'assicurata.

2.2. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Dal

1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al

computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato,

siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.

Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia

volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,

il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è

retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.

Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16

settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC

disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha

rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione

conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.

In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una

persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile.

Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per

motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può

essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso

si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto

di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo

di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si

possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio

perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello

terziario).

L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere

secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel

calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero

solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia. Fanno eccezione i

redditi ipotetici dei coniugi.

Inoltre, come in precedenza, l'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC dispone

che il Consiglio federale disciplina il "conteggio

dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da

persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni".

Per quanto qui di interesse, va citata l'adozione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI, rimasto immutato, che concerne il computo del reddito dell'attività

lucrativa per persone parzialmente invalide e che recita:

" 1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività

lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo

determinante.

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60

anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un

grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per

un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;

c. ai due terzi

dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la

lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.

3 Il capoverso 2 non è applicabile:

a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata

stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del

19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o

b. se l'invalido

lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della

legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione

degli invalidi (LIPIn).".

L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c

LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da

un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.

Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone

parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa

che hanno effettivamente conseguito.

Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,

per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia

possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno

stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.

14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro

capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività

lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito

ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V

343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).

L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica

secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se

svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.

Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non

è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume

che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018

del 18 aprile 2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).

Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il

fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono

quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno

o, soprattutto, non si dedica ad alcuna attività lucrativa.

Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né

Fatti

i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC come

quelli effettivamente conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione

di una franchigia.

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa.

Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3

OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa.

2.4. Fra le ipotesi secondo cui a un

assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da

attività lucrativa, v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non

potere utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre

ipotesi si veda: Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 153 e seg.).

La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere

confutata con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare

un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti

per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di

formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la

situazione del mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il

conseguimento di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per

il calcolo della prestazione complementare è il reddito ipotetico che

l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF

140 V 267 consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021

del 19 gennaio 2022; STF 9C_376/ 2021 del 19 gennaio 2022, consid. 2.2.2; STF

9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019,

consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi

fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari

circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante

risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il

reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe

ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019, consid. 4.3).

Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona

parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa

e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro

questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha al riguardo

osservato, che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente

concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in

grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la

capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il

reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1

lett. f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°

gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché

questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha

rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è

quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 141 V 343 consid. 3.3 =

SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019,

consid. 4.3; Valterio, op. cit.,

pag. 135 e seg. N. 31 ad art. 11).

2.5. Si tratta dunque di esaminare se la

persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano

economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando

un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame

automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere

se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne

l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i

giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione

invalidità (DTF 141 V 343 consid. 5.7 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267

consid. 2.3; STF 9C_179/2021 dell'8

luglio 2021, consid. 3.1; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 6.1 = SVR

2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC

non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per

valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si

pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie. Questo vincolo con la

decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione

tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle

prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 141 V 343 consid.

5.3; DTF 140 V 267 consid. 5.1 e 5.2.2; STF 9C_251 /2019 del 9 gennaio 2020,

consid. 6.1 = SVR 2020 EL Nr. 6; Valterio,

op. cit., pag. 135 N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una

modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in

giudicato della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle

prestazioni complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi

sul grado della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo

stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid.

6.1; STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio, op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente

conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a

fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi

accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente

all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che

attesta un peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad

effettuare degli accertamenti quando questi documenti contengono tutte le

informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il

motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 155).

Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici

non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono

almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e

invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati

necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue

conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado

della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a

decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una

revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione

complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6

febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per

conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio

gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando

l'interessato fa valere di non essere in grado di realizzare il reddito

previsto da questa disposizione, essi devono, per contro, conformemente al

principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare

se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.

Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di

compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,

come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti, le

circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendono

troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della capacità lavorativa

residua (DTF 141 V 343 consid. 5.2 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267 consid.

2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 5.2 =

SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad

art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.

Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il

grado di invalidità gli Uffici AI si fondano sul mercato equilibrato del

lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di

aiuto, devono invece basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone

aventi diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la

prova che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il

reddito ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche

la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito

ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3). Quali prove valgono in particolare i

giustificativi delle ricerche di lavoro (qualitativamente e quantitativamente

sufficienti) non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare che,

malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, a causa della situazione

personale e del mercato del lavoro è praticamente impossibile realizzare

effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI

(STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019, consid. 3.3). Anche il tentativo

infruttuoso, da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione,

dell'assicurazione invalidità e dell'assistenza sociale di reinserire la

persona nel mondo del lavoro deve essere incluso nella valutazione se il

beneficiario di PC riesce a confutare la presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 156; Valterio, op. cit., pag. 137 N. 33 ad

art. 11).

Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione

complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da

lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la

notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per

conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la

prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

2.6. Nel caso deciso dal Tribunale

federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di

un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni

complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda del

2011 imputandogli, per ogni anno, un reddito ipotetico. Adito dall'assicurato,

il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa dell'esito della domanda di revisione

del diritto al quarto di rendita AI, che è stata respinta il 27 febbraio 2018 e

impugnata davanti al Tribunale cantonale, che l'ha a sua volta respinta, così

come ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione in ambito di PC.

Il 20 marzo 2019 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso contro

il diniego della revisione della rendita, rinviando la causa all'Ufficio AI per

ulteriori accertamenti medici e nuova decisione.

L'assicurato si è pure rivolto all'Alta Corte chiedendo di

rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo diritto alle PC dal

2014 senza computare il reddito ipotetico.

Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale

ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2

lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività

lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle

entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare

questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di

conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del

mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.

Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il

reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.

consid. 4.3).

Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione

invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente

avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute e ha

considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in grado di

esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%, un'attività

che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e occasionalmente a 10kg,

così come le attività aeree e in posizione statica prolungata e che favorissero

un'attività semi-sedentaria con alternanza della posizione. L'autorità

cantonale ha poi esaminato se esistevano altre circostanze oggettive e

soggettive che rendevano difficile la realizzazione di un reddito che avrebbero

permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione legale, ciò che è stato

negato (cfr. consid. 5.1).

A dire del ricorrente, i primi giudici hanno arbitrariamente negato

che il suo stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e

che da allora egli era totalmente inabile al lavoro (cfr. consid. 5.2).

L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura dell'insorgente:

" 6.1. Pour fixer le revenu déterminant

d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de

prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité

par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction

ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité

(ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.

8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée

après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la

décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes

compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de

manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de

la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce,

une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les

organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans

l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé

(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé

par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre

de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que

le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état

Considerandi

de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la

juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.

Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de

déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré

sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement

cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février

2018.

et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise

complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela

signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du

recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans

faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris

en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de

revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable

clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa

affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico

dell'assicurato sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli

accertamenti che l'Ufficio AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito

ipotetico potesse essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari

(cfr. consid. 7).

2.7

Sul tema del reddito conseguito

dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

(DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano

le norme e la giurisprudenza esposte.

Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente

invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo

effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono

applicabili per analogia.

Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età

inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa

netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella

prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto

vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese per

la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al

secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due terzi.

Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al

N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.04 non è loro applicabile

(DTF 141 V 343).

Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02

può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):

– se il

beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile;

– se il

beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF

8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);

– se il

beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF

140.

V 267).

Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda

sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in

grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a

tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei

all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un

reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).

Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in

particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

– l'assicurato non

trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata

adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra

di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che

quantitativo, per trovare un posto di lavoro);

– l'assicurato

percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91

del 6 agosto 1992);

– il coniuge

dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli

prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);

– l'assicurato ha

compiuto il 60° anno d'età.

Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività

lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°

anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta

l'art. 17 cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al

compimento del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).

Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della

richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività

lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di

emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.

All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se

l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza

ulteriori formalità (art. 42 LPGA).

A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione

in seguito a una modifica notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1

LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della

modifica (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre

2006).

Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito

al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.

4.

OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della

decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della

decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei

casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).

2.8

Nell'evenienza concreta, è pacifico

che quando la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata, il 4 gennaio

2022, che le avrebbe computato un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a cpv.

2.

lett. a OPC-AVS/AI se non era data una delle due possibilità indicate per

evitare ciò o se non si fosse annunciata al competente Ufficio regionale di

collocamento, benché fosse soltanto parzialmente invalida l'assicurata non

lavorava.

Difatti, come risulta dalla decisione dell'Ufficio assicurazione

invalidità (docc. 1-15/41 e 17-21/35), dall'aprile 2018 la ricorrente è inabile

al lavoro al 100% in qualsiasi attività e dal 1° luglio 2018 nella sua abituale

attività, mentre in attività adeguate lo è in ragione del 50%; ciò ha portato

l'Ufficio AI a riconoscerle nel dicembre 2021 il diritto a una mezza rendita di

invalidità con grado AI del 57% dal 1° aprile 2019.

La ricorrente ha comprovato di essersi annunciata all'Ufficio

regionale di collocamento come richiestole dalla Cassa cantonale di

compensazione. Essa ha prodotto la decisione del 16 gennaio 2022 (doc.

14-51/65) della Cassa disoccupazione __________ che stabilisce che, non avendo

adempiuto al periodo minimo di contribuzione, dal 14 gennaio 2022 non aveva

diritto alle indennità di disoccupazione. A ciò ha fatto seguito la conferma di

annullamento dal sistema COLSTA del 25 gennaio 2022 (doc. 7), in cui è

precisato che l'iscrizione è avvenuta solo per il sostegno al collocamento, ma

che a causa delle sue limitazioni fisiche, comprovate da certificati medici,

l'assicurata non è risultata collocabile per il mercato del lavoro.

Per l'assicurata, i certificati medici del dr. med. __________ e

della dr.ssa med. __________ trasmessi alla Cassa come pure quelli recenti

prodotti al TCA con il ricorso (docc. D ed E), fra cui anche il referto della

psichiatra dr.ssa med. __________ (doc. F), costituiscono un valido motivo che

le impedisce di svolgere una qualsiasi attività lucrativa e quindi non le si

deve imputare alcun reddito ipotetico dal 1° novembre 2021.

Prova ne è che a causa del peggioramento del suo stato di salute l'interessata

ha inoltrato una domanda di revisione della rendita di invalidità presso il

competente Ufficio AI.

Ai disturbi psicosomatici che la rendono totalmente inabile al

lavoro l'insorgente ha aggiunto che vi sono delle circostanze oggettive e

soggettive che non concernono l'invalidità, che la impediscono di mettere a

frutto la sua restante capacità di guadagno. Essa ha invocato l'assenza dal

mondo del lavoro dal 2015 e l'assenza di una formazione, visto che ha sempre

lavorato come collaboratrice domestica, donna delle pulizie o in altre attività

che non richiedono alcuna formazione.

2.9

Il 21 novembre 2021 (doc. 76) la

richiedente le PC si è opposta alla decisione del 25 ottobre 2022 (doc. 31) laddove

dal 1° novembre 2021, mese corrispondente al momento in cui ha postulato le

prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione le ha computato

un reddito ipotetico da lavoro.

A sostegno della cancellazione di questo reddito, l'opponente ha

rilevato che il suo stato di salute ha subito un importante peggioramento,

circostanza di cui il 14 novembre 2022 (doc. 76-3/15) il dr. med. __________,

specialista in medicina interna generale, ha informato l'Ufficio AI. Il curante

ha affermato che era totalmente inabile allo svolgimento della sua attività

abituale di addetta alle pulizie, mentre in attività adatte, in cui era stata

ritenuta disporre di una capacità lavorativa residua del 50% dall'Ufficio AI

stesso, l'assicurata necessitava di una riqualifica.

Nel suo ricorso del 25 aprile 2023 ora in esame l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha indicato che a causa di questo peggioramento delle

condizioni di salute, comprovato pure dai tre recenti allegati referti medici

(docc. D-F), ha presentato una domanda di revisione della rendita di invalidità

(doc. I punto 4 pag. 4). Essa non ha però fornito ulteriori informazioni al

riguardo così come, nelle more della causa, non ha comunicato al TCA - e

nemmeno alla Cassa - che soltanto qualche giorno dopo avere introdotto il ricorso

in materia di PC ne ha formulato un altro, il 9 maggio 2023, in ambito di

assicurazione invalidità.

In effetti, contro la decisione del 28 marzo 2023 (doc. 88) dell'Ufficio

AI di non entrata in materia sulla nuova richiesta di revisione, a motivo che

nessun documento medico ha attestato una situazione diversa rispetto a quella riscontrata

in occasione della precedente decisione, l'assicurata si è rivolta a questo

Tribunale chiedendo che l'Ufficio AI entrasse invece nel merito della richiesta

avendo reso verosimile, sulla base dei certificati medici prodotti, un

peggioramento dello stato di salute dato già solo dai due interventi chirurgici

che l'hanno impedita di lavorare.

Nella risposta del 1° giugno 2023, riportata per esteso nel

decreto del 19 giugno 2023 (STCA 32.2023.45), l'Ufficio assicurazione

invalidità ha affermato che:

" (…) Ora,

già solo in considerazione dell'annotazione SMR di cui sopra (che attesta

un'inabilità lavorativa del 100% in qualsivoglia attività lucrativa dal

20.06.2022

al 31.10.2022), l'assicurata ha reso verosimile un rilevante

cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato (cambiamento

che è durato almeno tre mesi senza interruzione notevole ex art. 88a cpv. 2

OAI), motivo per cui è a torto che l'amministrazione non è entrata nel merito

della domanda di revisione.

Si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler annullare la

decisione impugnata e retrocedere gli atti all'amministrazione affinché

quest'ultima entri nel merito della domanda ed esamini quindi, tramite i

necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in

particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente

avvenuta ed in che misura essa incida sulla capacità di guadagno

dell'assicurata.

L'amministrazione dovrà altresì tener conto della documentazione

medica presentata dalla Signora RI 1 in questa sede, ovverosia i doc. E-G

incarto TCA per l'aspetto somatico ed il doc. H per l'aspetto extra-somatico.

Terminata l'istruttoria, l'amministrazione emanerà una nuova

decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo

di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa.".

Preso atto dell'assenso del legale della ricorrente - che pure la

patrocina nella presente causa PC - con questa soluzione, il 19 giugno 2023 il giudice

delegato del TCA ha omologato detta transazione intervenuta tra le parti e ha quindi

stralciato dai ruoli la causa 32.2023.45, rinviando gli atti all'Ufficio

assicurazione invalidità per procedere nel senso indicato.

2.10

Da questo decreto emerge dunque

chiaramente che, come nella citata STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, da quando

l'Ufficio AI si è pronunciato per l'ultima volta, il 22 dicembre 2021/25

gennaio 2022, è intervenuta una modifica delle circostanze.

In effetti, accogliendo la proposta dell'amministrazione di rinviarle

gli atti per potere entrare nel merito della domanda di revisione

dell'assicurata alla luce dell'importante cambiamento delle sue condizioni di

salute che ha reso verosimile con certificati medici, il TCA ha implicitamente

accolto il ricorso del 9 maggio 2023 di RI 1 contro la decisione del 28 marzo

2023.

(doc. 88) in materia di assicurazione invalidità. In quella procedura,

l'assicurata ha per l'appunto chiesto che l'Ufficio AI entrasse nel merito della

richiesta di revisione stante un peggioramento rilevante del suo stato di

salute successivo alla decisione dell'Ufficio AI del 22 dicembre 2021/25

gennaio 2022.

Con lo stralcio del ricorso per intervenuta transazione, il

Tribunale ha dunque implicitamente ritenuto che, negando che l'assicurata avesse

reso verosimile un peggioramento decisivo delle sue condizioni somatiche dopo

la predetta decisione, l'Ufficio AI avesse accertato i fatti in modo

manifestamente inesatto. Tuttavia, come richiesto dall'amministrazione

medesima, ha ritenuto che non fosse possibile, sulla base degli atti all'incarto,

determinare l'incidenza del peggioramento dello stato di salute dell'assicurata

sulla sua capacità lavorativa. Di conseguenza, il TCA ha annullato la decisione

del 28 marzo 2023 e ha rinviato gli atti all'Ufficio AI per entrare nel merito

della domanda di revisione dell'assicurata ed esaminare quindi, dopo avere

esperito i necessari accertamenti medici, gli effetti del peggioramento dello

stato di salute della ricorrente.

Ai fini del presente procedimento, per la procedura qui in esame

concernente le prestazioni complementari, ciò significa che la Cassa cantonale

di compensazione non poteva negare fin dall'inizio un peggioramento dello stato

di salute della ricorrente senza incorrere nell'arbitrio.

Certo, prima dell'emanazione della decisione su opposizione del 18

marzo 2023 la Cassa di compensazione ha potuto verificare che il 9 gennaio 2023

l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione con cui

non è entrato in materia sulla domanda di revisione dell'assicurata, poiché la

nuova documentazione prodotta non apportava alcun elemento medico atto a potere

modificare le conclusioni a cui era giunto.

Tuttavia, non trattandosi di una decisione finale, visto che la

decisione formale è del 28 marzo 2023 ed è stata poi oggetto di ricorso a

questo Tribunale con rinvio degli atti, il 19 giugno 2023, per ulteriori

accertamenti, al momento dell'emanazione della decisione su opposizione non v'era

ancora una decisione cresciuta in giudicato e quindi la Cassa non poteva

affermare con certezza che non v'era stato un aggravamento psicofisico.

Pertanto, un reddito ipotetico non poteva quindi essere preso in

considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari a titolo di

reddito determinante da attività lucrativa, senza avere prima chiarito la situazione

medica dell'assicurata.

Stando così le cose, come nel caso deciso dal Tribunale federale nell'esposta

STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, nell'evenienza concreta gli atti devono

essere rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per esaminare il

peggioramento dello stato di salute somatico e psichico dell'assicurata sulla

sua capacità lavorativa, se del caso rifacendosi agli accertamenti che

l'Ufficio AI ha/avrà attuato con il rinvio degli atti di cui alla STCA

32.2023.45

e poi stabilisca se un reddito ipotetico poteva o no essere

computato nel calcolo delle prestazioni complementari.

2.11

Con il ricorso

l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,

allegando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria a comprova

dell'indigenza (doc. H).

Visto l'esito favorevole

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF

141.

V 281 consid. 11.1; STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, consid. 12; STF

9C_659/2021 del 5 settembre 2022, consid. 6; STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021;

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1) l'assicurata, patrocinata

dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa

cantonale di compensazione (art. 61 lett. g LPGA).

In virtù della

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio

2012;STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STCA

33.2021.19

del 28 novembre 2022; STCA 33.2021.14 del 14 marzo 2022; STCA

33.2019.13

del 21 ottobre 2019).

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte,

svolga nuovi accertamenti e si determini nuovamente sul computo di un reddito

ipotetico nei redditi computabili della ricorrente.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo

di Fr. 1'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili,

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti