33.2023.14
Se A. parzialmente invalido non lavora,vale presunzione di rinuncia di reddito.Cassa si attiene a valutazione dell'invalidità degli Uffici AI,a meno che ass. invoca peggioramento dopo la decisione AI,ma prima decisione PC e quindi deve verificare autonomamente se ass.può conseguire reddito ipotetico
2 ottobre 2023Italiano40 min
dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.14
TB
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 1° dicembre 2021 (doc. 1) RI 1,
1973, ha presentato richiesta di prestazioni complementari alla rendita di
invalidità stante il progetto dell'8 ottobre 2021 (doc. 1-14/41) di
assegnazione di una mezza rendita dal 1° aprile 2019.
Il 4 gennaio 2022 (doc. 5) la Cassa cantonale di compensazione ha
informato la richiedente che, in assenza dello svolgimento di un'attività
lucrativa, benché fosse beneficiaria di una rendita AI parziale (grado AI del
57%), nel calcolo della prestazione complementare doveva computare un reddito
ipotetico netto minimo graduato secondo la tabella riportata.
La Cassa avrebbe potuto prescindere dal computo di un reddito
ipotetico minimo se, previa iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento,
malgrado gli sforzi profusi in termini quantitativi e qualitativi, la buona
volontà dimostrata e i passi intrapresi, l'assicurata non fosse riuscita a
reperire un'attività lavorativa oppure se avesse percepito delle indennità di
disoccupazione.
L'amministrazione l'ha perciò invitata ad annunciarsi entro 30
giorni all'URC per trovare un lavoro e, in caso di idoneità al collocamento,
sarebbe stata assistita nella ricerca di un impiego.
Il 16 gennaio 2022 (doc. 14-51/65) la Cassa disoccupazione __________
ha emesso una decisione con cui, visto il periodo di contribuzione minimo non
adempiuto e non essendovi motivo di esonero dall'adempimento del periodo di
contribuzione, ha respinto la domanda dell'assicurata non concedendole le
indennità di disoccupazione dal 14 gennaio 2022. Di conseguenza, dopo avere
avuto un colloquio personale con l'interessata il 24 gennaio 2022 (doc. 10), il
giorno seguente (doc. 7) l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha
annullato il suo nominativo dalla banca dati COLSTA e ne ha informato la Cassa
di compensazione (doc. 8).
Le decisioni del 22 dicembre 2021 di attribuzione di una rendita
di invalidità, errate, sono state annullate e sostituite il 25 gennaio 2022
(doc. 17-27/35) con l'attribuzione di una mezza rendita.
1.2. Con decisione del 25 ottobre 2022
(doc. B) l'amministrazione ha stabilito il diritto alle prestazioni
complementari dell'assicurata dal 1° aprile 2019. Dai fogli di calcolo allegati
(docc. 33-68) risulta che dal 1° novembre 2021 (doc. 42) ha computato quale
entrata l'ipotetico reddito da lavoro di Fr. 19'610.- che, dedotta la
franchigia e preso in ragione di due terzi trattandosi di un reddito
privilegiato, dà un reddito computabile di Fr. 12'073.-.
1.3. Il 21 novembre 2022 (doc. C)
l'assicurata si è opposta al computo del reddito ipotetico, visto che dal 1°
aprile 2019 è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità siccome
considerata abile al lavoro al 50% in attività adatte. Tuttavia, il suo stato
di salute ha subito un importante peggioramento, come confermato dal dr. __________
il 14 novembre 2022 (doc. C) e dagli ulteriori certificati medici attestanti la
totale incapacità lavorativa e quindi l'impossibilità di conseguire un reddito
da lavoro (docc. D-F). Pertanto, il reddito ipotetico va stralciato dalle
entrate.
1.4. Con decisione su opposizione del 18
marzo 2023 (doc A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione dell'assicurata e ha confermato la decisione impugnata.
Ricordati l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e la prassi su
questa tematica (N. 3424.07 DPC), l'amministrazione ha rilevato che il 18
novembre 2021 (recte: 21 dicembre 2021 e 25 gennaio 2022) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha stabilito che l'assicurata aveva diritto di
beneficiare di una mezza rendita di invalidità (grado AI del 57%) e che,
invitata ad annunciarsi all'Ufficio regionale di collocamento per reperire
un'attività lavorativa, rilevati da subito i suoi problemi di salute, l'URC l'ha
stralciata dal sistema COLSTA il 24 gennaio 2022. Pertanto, ritenendo esserci
stata una rinuncia a redditi da attività lucrativa, dal 1° novembre 2021 la
Cassa le ha computato il reddito ipotetico di Fr. 12'073.-. I referti medici
prodotti al fine di giustificare l'impossibilità di iscriversi all'URC e la sua
inabilità lavorativa totale, per la Cassa non dimostrano una modifica
considerevole delle sue condizioni di salute e perciò occorreva ancora
riferirsi alle valutazioni e alle decisioni emanate dall'Ufficio AI, che non
sono state impugnate e quindi sono cresciute in giudicato. Peraltro, il 9
gennaio 2023 l'Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione di non entrata in
materia sulla domanda di revisione. Si deve perciò concludere che l'interessata
non ha reso verosimile che il suo danno alla salute le cagionava una totale
inabilità lavorativa e dunque la Cassa non si poteva scostare da quanto
stabilito dall'Ufficio AI.
Inoltre, neppure vi sono delle circostanze oggettive e soggettive,
indipendenti dall'invalidità, che hanno impedito all'opponente di mettere a
frutto la capacità lavorativa residua né ha apportato dei giustificativi di
ricerche di lavoro non andate a buon fine.
Pertanto, l'amministrazione ha concluso che con l'opposizione
l'assicurata non è riuscita a inficiare la presunzione dell'art. 14a cpv. 2
lett. a OPC-AVS/AI, secondo cui il conseguimento di un reddito per invalidità
parziale entro i limiti ritenuti era esigibile. Stante il grado di invalidità
del 57%, a buon diritto la Cassa ha conteggiato nei redditi computabili un
reddito ipotetico minimo.
1.5. Il 25 aprile 2023 (doc. I) RI 1,
patrocinata dall'avv. RA 1, è insorta al TCA chiedendo di annullare la
decisione e di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo calcolo delle
prestazioni complementari.
La ricorrente ha rilevato di avere inviato due certificati di due
specialisti, i quali hanno certificato un'inabilità lavorativa completa e
quindi un peggioramento del suo stato di salute rispetto a quanto valutato
dall'Ufficio AI, tanto che i medici parlano di recidiva di ernia e di uno stato
di salute deteriorato.
Il dr. __________ ha infatti indicato che era tale da rendere la
capacità lavorativa peggiore rispetto a quanto ufficialmente riconosciuto (doc.
D) e la dr.ssa __________ ha rilevato che sarà necessario un altro intervento
chirurgico di addominoplastica e una revisione della parete addominale con posa
di rete (doc. E), che ha avuto luogo il 17 aprile 2023. Purtroppo, durante le
sedute di fisioterapia, la ricorrente ha avvertito forti dolori tali da
richiedere una nuova indagine con TAC, di cui è in attesa dei risultati.
Tutte queste difficoltà di carattere fisico si sono riflesse sulla
sua psiche tanto da richiedere le cure della dr.ssa __________, che le ha
prescritto una cura farmacologica (doc. F).
Proprio a causa di questi peggioramenti psicofisici l'assicurata
ha presentato una domanda di revisione della rendita di invalidità che le è
stata attribuita. Pertanto, ad oggi nessun reddito ipotetico può esserle
imputato.
Vanno inoltre considerate le circostanze oggettive e soggettive,
indipendenti dall'invalidità, che le impediscono di mettere a frutto la sua
restante capacità di guadagno. A tal proposito, la ricorrente ha allegato il
curriculum vitae (doc. G), da cui risulta che l'ultima attività lavorativa
risale al 2015 e prima di allora ha sempre lavorato come collaboratrice
domestica e ausiliaria di pulizia. Essa non ha infatti alcuna formazione ed è
perciò improbabile che trovi un lavoro a metà tempo.
1.6. Il 15 maggio 2023 (doc. III) la
Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e si è
confermata nella decisione del 18 marzo 2023 senza addurre ulteriori
spiegazioni, ritenuto che la ricorrente ha esposto le medesime argomentazioni
già fornite con l'opposizione.
1.7. L'insorgente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se, ed eventualmente in quale misura, debba essere
conteggiato un reddito ipotetico da lavoro nei redditi computabili
dell'assicurata.
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Dal
1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al
computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato,
siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.
Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia
volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,
il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è
retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.
Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16
settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC
disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha
rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione
conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.
In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una
persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile.
Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per
motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può
essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso
si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto
di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo
di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si
possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio
perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello
terziario).
L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere
secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel
calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero
solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia. Fanno eccezione i
redditi ipotetici dei coniugi.
Inoltre, come in precedenza, l'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC dispone
che il Consiglio federale disciplina il "conteggio
dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da
persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni".
Per quanto qui di interesse, va citata l'adozione dell'art. 14a
OPC-AVS/AI, rimasto immutato, che concerne il computo del reddito dell'attività
lucrativa per persone parzialmente invalide e che recita:
" 1
Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività
lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo
determinante.
2 Per gli invalidi di età inferiore a 60
anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:
a. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo
l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un
grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;
b. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per
un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;
c. ai due terzi
dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la
lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.
3 Il capoverso 2 non è applicabile:
a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata
stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o
b. se l'invalido
lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della
legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione
degli invalidi (LIPIn).".
L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c
LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da
un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.
Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone
parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa
che hanno effettivamente conseguito.
Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,
per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia
possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno
stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.
14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro
capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività
lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito
ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V
343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).
L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica
secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se
svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.
Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non
è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume
che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018
del 18 aprile 2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).
Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,
che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il
fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono
quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno
o, soprattutto, non si dedica ad alcuna attività lucrativa.
Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né
Fatti
i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo
avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi
ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC come
quelli effettivamente conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione
di una franchigia.
Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività
lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito
minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile
prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività
lucrativa.
Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3
OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi
amministrativa.
2.4. Fra le ipotesi secondo cui a un
assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da
attività lucrativa, v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non
potere utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre
ipotesi si veda: Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 153 e seg.).
La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere
confutata con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare
un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti
per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di
formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la
situazione del mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il
conseguimento di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per
il calcolo della prestazione complementare è il reddito ipotetico che
l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF
140 V 267 consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021
del 19 gennaio 2022; STF 9C_376/ 2021 del 19 gennaio 2022, consid. 2.2.2; STF
9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019,
consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a
OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi
fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari
circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante
risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il
reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe
ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo
2019, consid. 4.3).
Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona
parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa
e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro
questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha al riguardo
osservato, che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente
concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in
grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la
capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il
reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1
lett. f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°
gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché
questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha
rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è
quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico
che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 141 V 343 consid. 3.3 =
SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019,
consid. 4.3; Valterio, op. cit.,
pag. 135 e seg. N. 31 ad art. 11).
2.5. Si tratta dunque di esaminare se la
persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano
economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando
un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame
automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere
se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne
l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i
giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione
invalidità (DTF 141 V 343 consid. 5.7 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267
consid. 2.3; STF 9C_179/2021 dell'8
luglio 2021, consid. 3.1; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 6.1 = SVR
2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC
non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per
valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si
pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie. Questo vincolo con la
decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione
tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle
prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 141 V 343 consid.
5.3; DTF 140 V 267 consid. 5.1 e 5.2.2; STF 9C_251 /2019 del 9 gennaio 2020,
consid. 6.1 = SVR 2020 EL Nr. 6; Valterio,
op. cit., pag. 135 N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 154).
È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una
modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in
giudicato della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle
prestazioni complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi
sul grado della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo
stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid.
6.1; STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio, op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente
conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a
fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi
accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007
del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente
all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che
attesta un peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad
effettuare degli accertamenti quando questi documenti contengono tutte le
informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il
motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF
8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 155).
Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici
non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono
almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e
invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati
necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).
Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue
conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado
della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a
decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una
revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione
complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6
febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,
op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per
conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio
gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando
l'interessato fa valere di non essere in grado di realizzare il reddito
previsto da questa disposizione, essi devono, per contro, conformemente al
principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare
se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.
Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di
compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,
come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti, le
circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendono
troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della capacità lavorativa
residua (DTF 141 V 343 consid. 5.2 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267 consid.
2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 5.2 =
SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad
art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.
Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il
grado di invalidità gli Uffici AI si fondano sul mercato equilibrato del
lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di
aiuto, devono invece basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone
aventi diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la
prova che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il
reddito ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche
la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito
ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3). Quali prove valgono in particolare i
giustificativi delle ricerche di lavoro (qualitativamente e quantitativamente
sufficienti) non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare che,
malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, a causa della situazione
personale e del mercato del lavoro è praticamente impossibile realizzare
effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI
(STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019, consid. 3.3). Anche il tentativo
infruttuoso, da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione,
dell'assicurazione invalidità e dell'assistenza sociale di reinserire la
persona nel mondo del lavoro deve essere incluso nella valutazione se il
beneficiario di PC riesce a confutare la presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 156; Valterio, op. cit., pag. 137 N. 33 ad
art. 11).
Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione
complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da
lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la
notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per
conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la
prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).
2.6. Nel caso deciso dal Tribunale
federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di
un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni
complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla
decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda del
2011 imputandogli, per ogni anno, un reddito ipotetico. Adito dall'assicurato,
il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa dell'esito della domanda di revisione
del diritto al quarto di rendita AI, che è stata respinta il 27 febbraio 2018 e
impugnata davanti al Tribunale cantonale, che l'ha a sua volta respinta, così
come ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione in ambito di PC.
Il 20 marzo 2019 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso contro
il diniego della revisione della rendita, rinviando la causa all'Ufficio AI per
ulteriori accertamenti medici e nuova decisione.
L'assicurato si è pure rivolto all'Alta Corte chiedendo di
rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo diritto alle PC dal
2014 senza computare il reddito ipotetico.
Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale
ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2
lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività
lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle
entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare
questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e
soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di
conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del
mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.
Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il
reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.
consid. 4.3).
Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione
invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente
avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute e ha
considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in grado di
esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%, un'attività
che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e occasionalmente a 10kg,
così come le attività aeree e in posizione statica prolungata e che favorissero
un'attività semi-sedentaria con alternanza della posizione. L'autorità
cantonale ha poi esaminato se esistevano altre circostanze oggettive e
soggettive che rendevano difficile la realizzazione di un reddito che avrebbero
permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione legale, ciò che è stato
negato (cfr. consid. 5.1).
A dire del ricorrente, i primi giudici hanno arbitrariamente negato
che il suo stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e
che da allora egli era totalmente inabile al lavoro (cfr. consid. 5.2).
L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura dell'insorgente:
" 6.1. Pour fixer le revenu déterminant
d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de
prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité
par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction
ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité
(ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.
8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée
après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la
décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes
compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de
manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de
la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce,
une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les
organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans
l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé
(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé
par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre
de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que
le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état
Considerandi
de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la
juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.
Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de
déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré
sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement
cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février
2018.
et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela
signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du
recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans
faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris
en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de
revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable
clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".
Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa
affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico
dell'assicurato sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli
accertamenti che l'Ufficio AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito
ipotetico potesse essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari
(cfr. consid. 7).
2.7
Sul tema del reddito conseguito
dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
(DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano
le norme e la giurisprudenza esposte.
Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente
invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo
effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono
applicabili per analogia.
Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età
inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa
netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella
prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto
vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese per
la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al
secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due terzi.
Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al
N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di
fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.04 non è loro applicabile
(DTF 141 V 343).
Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02
può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):
– se il
beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile;
– se il
beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF
8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);
– se il
beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF
140.
V 267).
Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda
sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in
grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a
tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei
all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un
reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).
Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in
particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
– l'assicurato non
trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata
adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra
di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che
quantitativo, per trovare un posto di lavoro);
– l'assicurato
percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91
del 6 agosto 1992);
– il coniuge
dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli
prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);
– l'assicurato ha
compiuto il 60° anno d'età.
Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività
lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°
anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta
l'art. 17 cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al
compimento del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).
Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della
richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività
lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di
emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.
All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se
l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza
ulteriori formalità (art. 42 LPGA).
A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione
in seguito a una modifica notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1
LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della
modifica (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre
2006).
Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito
al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.
4.
OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della
decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della
decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei
casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).
2.8
Nell'evenienza concreta, è pacifico
che quando la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata, il 4 gennaio
2022, che le avrebbe computato un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a cpv.
2.
lett. a OPC-AVS/AI se non era data una delle due possibilità indicate per
evitare ciò o se non si fosse annunciata al competente Ufficio regionale di
collocamento, benché fosse soltanto parzialmente invalida l'assicurata non
lavorava.
Difatti, come risulta dalla decisione dell'Ufficio assicurazione
invalidità (docc. 1-15/41 e 17-21/35), dall'aprile 2018 la ricorrente è inabile
al lavoro al 100% in qualsiasi attività e dal 1° luglio 2018 nella sua abituale
attività, mentre in attività adeguate lo è in ragione del 50%; ciò ha portato
l'Ufficio AI a riconoscerle nel dicembre 2021 il diritto a una mezza rendita di
invalidità con grado AI del 57% dal 1° aprile 2019.
La ricorrente ha comprovato di essersi annunciata all'Ufficio
regionale di collocamento come richiestole dalla Cassa cantonale di
compensazione. Essa ha prodotto la decisione del 16 gennaio 2022 (doc.
14-51/65) della Cassa disoccupazione __________ che stabilisce che, non avendo
adempiuto al periodo minimo di contribuzione, dal 14 gennaio 2022 non aveva
diritto alle indennità di disoccupazione. A ciò ha fatto seguito la conferma di
annullamento dal sistema COLSTA del 25 gennaio 2022 (doc. 7), in cui è
precisato che l'iscrizione è avvenuta solo per il sostegno al collocamento, ma
che a causa delle sue limitazioni fisiche, comprovate da certificati medici,
l'assicurata non è risultata collocabile per il mercato del lavoro.
Per l'assicurata, i certificati medici del dr. med. __________ e
della dr.ssa med. __________ trasmessi alla Cassa come pure quelli recenti
prodotti al TCA con il ricorso (docc. D ed E), fra cui anche il referto della
psichiatra dr.ssa med. __________ (doc. F), costituiscono un valido motivo che
le impedisce di svolgere una qualsiasi attività lucrativa e quindi non le si
deve imputare alcun reddito ipotetico dal 1° novembre 2021.
Prova ne è che a causa del peggioramento del suo stato di salute l'interessata
ha inoltrato una domanda di revisione della rendita di invalidità presso il
competente Ufficio AI.
Ai disturbi psicosomatici che la rendono totalmente inabile al
lavoro l'insorgente ha aggiunto che vi sono delle circostanze oggettive e
soggettive che non concernono l'invalidità, che la impediscono di mettere a
frutto la sua restante capacità di guadagno. Essa ha invocato l'assenza dal
mondo del lavoro dal 2015 e l'assenza di una formazione, visto che ha sempre
lavorato come collaboratrice domestica, donna delle pulizie o in altre attività
che non richiedono alcuna formazione.
2.9
Il 21 novembre 2021 (doc. 76) la
richiedente le PC si è opposta alla decisione del 25 ottobre 2022 (doc. 31) laddove
dal 1° novembre 2021, mese corrispondente al momento in cui ha postulato le
prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione le ha computato
un reddito ipotetico da lavoro.
A sostegno della cancellazione di questo reddito, l'opponente ha
rilevato che il suo stato di salute ha subito un importante peggioramento,
circostanza di cui il 14 novembre 2022 (doc. 76-3/15) il dr. med. __________,
specialista in medicina interna generale, ha informato l'Ufficio AI. Il curante
ha affermato che era totalmente inabile allo svolgimento della sua attività
abituale di addetta alle pulizie, mentre in attività adatte, in cui era stata
ritenuta disporre di una capacità lavorativa residua del 50% dall'Ufficio AI
stesso, l'assicurata necessitava di una riqualifica.
Nel suo ricorso del 25 aprile 2023 ora in esame l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha indicato che a causa di questo peggioramento delle
condizioni di salute, comprovato pure dai tre recenti allegati referti medici
(docc. D-F), ha presentato una domanda di revisione della rendita di invalidità
(doc. I punto 4 pag. 4). Essa non ha però fornito ulteriori informazioni al
riguardo così come, nelle more della causa, non ha comunicato al TCA - e
nemmeno alla Cassa - che soltanto qualche giorno dopo avere introdotto il ricorso
in materia di PC ne ha formulato un altro, il 9 maggio 2023, in ambito di
assicurazione invalidità.
In effetti, contro la decisione del 28 marzo 2023 (doc. 88) dell'Ufficio
AI di non entrata in materia sulla nuova richiesta di revisione, a motivo che
nessun documento medico ha attestato una situazione diversa rispetto a quella riscontrata
in occasione della precedente decisione, l'assicurata si è rivolta a questo
Tribunale chiedendo che l'Ufficio AI entrasse invece nel merito della richiesta
avendo reso verosimile, sulla base dei certificati medici prodotti, un
peggioramento dello stato di salute dato già solo dai due interventi chirurgici
che l'hanno impedita di lavorare.
Nella risposta del 1° giugno 2023, riportata per esteso nel
decreto del 19 giugno 2023 (STCA 32.2023.45), l'Ufficio assicurazione
invalidità ha affermato che:
" (…) Ora,
già solo in considerazione dell'annotazione SMR di cui sopra (che attesta
un'inabilità lavorativa del 100% in qualsivoglia attività lucrativa dal
20.06.2022
al 31.10.2022), l'assicurata ha reso verosimile un rilevante
cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato (cambiamento
che è durato almeno tre mesi senza interruzione notevole ex art. 88a cpv. 2
OAI), motivo per cui è a torto che l'amministrazione non è entrata nel merito
della domanda di revisione.
Si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler annullare la
decisione impugnata e retrocedere gli atti all'amministrazione affinché
quest'ultima entri nel merito della domanda ed esamini quindi, tramite i
necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente
avvenuta ed in che misura essa incida sulla capacità di guadagno
dell'assicurata.
L'amministrazione dovrà altresì tener conto della documentazione
medica presentata dalla Signora RI 1 in questa sede, ovverosia i doc. E-G
incarto TCA per l'aspetto somatico ed il doc. H per l'aspetto extra-somatico.
Terminata l'istruttoria, l'amministrazione emanerà una nuova
decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo
di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa.".
Preso atto dell'assenso del legale della ricorrente - che pure la
patrocina nella presente causa PC - con questa soluzione, il 19 giugno 2023 il giudice
delegato del TCA ha omologato detta transazione intervenuta tra le parti e ha quindi
stralciato dai ruoli la causa 32.2023.45, rinviando gli atti all'Ufficio
assicurazione invalidità per procedere nel senso indicato.
2.10
Da questo decreto emerge dunque
chiaramente che, come nella citata STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, da quando
l'Ufficio AI si è pronunciato per l'ultima volta, il 22 dicembre 2021/25
gennaio 2022, è intervenuta una modifica delle circostanze.
In effetti, accogliendo la proposta dell'amministrazione di rinviarle
gli atti per potere entrare nel merito della domanda di revisione
dell'assicurata alla luce dell'importante cambiamento delle sue condizioni di
salute che ha reso verosimile con certificati medici, il TCA ha implicitamente
accolto il ricorso del 9 maggio 2023 di RI 1 contro la decisione del 28 marzo
2023.
(doc. 88) in materia di assicurazione invalidità. In quella procedura,
l'assicurata ha per l'appunto chiesto che l'Ufficio AI entrasse nel merito della
richiesta di revisione stante un peggioramento rilevante del suo stato di
salute successivo alla decisione dell'Ufficio AI del 22 dicembre 2021/25
gennaio 2022.
Con lo stralcio del ricorso per intervenuta transazione, il
Tribunale ha dunque implicitamente ritenuto che, negando che l'assicurata avesse
reso verosimile un peggioramento decisivo delle sue condizioni somatiche dopo
la predetta decisione, l'Ufficio AI avesse accertato i fatti in modo
manifestamente inesatto. Tuttavia, come richiesto dall'amministrazione
medesima, ha ritenuto che non fosse possibile, sulla base degli atti all'incarto,
determinare l'incidenza del peggioramento dello stato di salute dell'assicurata
sulla sua capacità lavorativa. Di conseguenza, il TCA ha annullato la decisione
del 28 marzo 2023 e ha rinviato gli atti all'Ufficio AI per entrare nel merito
della domanda di revisione dell'assicurata ed esaminare quindi, dopo avere
esperito i necessari accertamenti medici, gli effetti del peggioramento dello
stato di salute della ricorrente.
Ai fini del presente procedimento, per la procedura qui in esame
concernente le prestazioni complementari, ciò significa che la Cassa cantonale
di compensazione non poteva negare fin dall'inizio un peggioramento dello stato
di salute della ricorrente senza incorrere nell'arbitrio.
Certo, prima dell'emanazione della decisione su opposizione del 18
marzo 2023 la Cassa di compensazione ha potuto verificare che il 9 gennaio 2023
l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione con cui
non è entrato in materia sulla domanda di revisione dell'assicurata, poiché la
nuova documentazione prodotta non apportava alcun elemento medico atto a potere
modificare le conclusioni a cui era giunto.
Tuttavia, non trattandosi di una decisione finale, visto che la
decisione formale è del 28 marzo 2023 ed è stata poi oggetto di ricorso a
questo Tribunale con rinvio degli atti, il 19 giugno 2023, per ulteriori
accertamenti, al momento dell'emanazione della decisione su opposizione non v'era
ancora una decisione cresciuta in giudicato e quindi la Cassa non poteva
affermare con certezza che non v'era stato un aggravamento psicofisico.
Pertanto, un reddito ipotetico non poteva quindi essere preso in
considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari a titolo di
reddito determinante da attività lucrativa, senza avere prima chiarito la situazione
medica dell'assicurata.
Stando così le cose, come nel caso deciso dal Tribunale federale nell'esposta
STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, nell'evenienza concreta gli atti devono
essere rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per esaminare il
peggioramento dello stato di salute somatico e psichico dell'assicurata sulla
sua capacità lavorativa, se del caso rifacendosi agli accertamenti che
l'Ufficio AI ha/avrà attuato con il rinvio degli atti di cui alla STCA
32.2023.45
e poi stabilisca se un reddito ipotetico poteva o no essere
computato nel calcolo delle prestazioni complementari.
2.11
Con il ricorso
l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
allegando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria a comprova
dell'indigenza (doc. H).
Visto l'esito favorevole
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF
141.
V 281 consid. 11.1; STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, consid. 12; STF
9C_659/2021 del 5 settembre 2022, consid. 6; STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021;
STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210
consid. 7.1) l'assicurata, patrocinata
dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa
cantonale di compensazione (art. 61 lett. g LPGA).
In virtù della
costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di
ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio
2012;STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STCA
33.2021.19
del 28 novembre 2022; STCA 33.2021.14 del 14 marzo 2022; STCA
33.2019.13
del 21 ottobre 2019).
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,
il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte,
svolga nuovi accertamenti e si determini nuovamente sul computo di un reddito
ipotetico nei redditi computabili della ricorrente.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo
di Fr. 1'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili,
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti