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33.2023.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 novembre 2023Italiano36 min

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

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Fatti

i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC come

quelli effettivamente conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione

di una franchigia.

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa.

Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3

OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa.

2.4. Fra le ipotesi secondo cui a un

assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da

attività lucrativa, v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non

potere utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre

ipotesi si veda: Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 153 e seg.).

La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere

confutata con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare

un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti

per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di

formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la

situazione del mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il conseguimento

di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per il calcolo

della prestazione complementare è il reddito ipotetico che l'assicurato

potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V 267

consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021 del 19

gennaio 2022; STF 9C_376/ 2021 del 19 gennaio 2022, consid. 2.2.2; STF

9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_515/2018 del 18 aprile

2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi

fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari

circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante

risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il

reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe

ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019, consid. 4.3).

Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona

parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa

e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro

questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha al riguardo

osservato, che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente

concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in

grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la

capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il

reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1

lett. f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°

gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché

questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha

rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è

quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 141 V 343 consid. 3.3 =

SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019,

consid. 4.3; Valterio, op. cit.,

pag. 135 e seg. N. 31 ad art. 11).

2.5. Si tratta dunque di esaminare se la

persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano

economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando

un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame

automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere

se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne

l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i

giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione

invalidità (DTF 141 V 343 consid. 5.7 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267

consid. 2.3; STF 9C_179/2021 dell'8

luglio 2021, consid. 3.1; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 6.1 = SVR

2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC

non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per

valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si

pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie. Questo vincolo con la

decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione

tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle

prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 141 V 343 consid.

5.3; DTF 140 V 267 consid. 5.1 e 5.2.2; STF 9C_251 /2019 del 9 gennaio 2020,

consid. 6.1 = SVR 2020 EL Nr. 6; Valterio,

op. cit., pag. 135 N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una

modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in

giudicato della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle

prestazioni complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi

sul grado della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo

stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid.

6.1; STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio, op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente

conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a

fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi

accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente

all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che

attesta un peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad

effettuare degli accertamenti quando questi documenti contengono tutte le

informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il

motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 155).

Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici

non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono

almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e

invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati

necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue

conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado

della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a

decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una

revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione

complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6

febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per

conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio

gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando

l'interessato fa valere di non essere in grado di realizzare il reddito

previsto da questa disposizione, essi devono, per contro, conformemente al

principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare

se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.

Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di

compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,

come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti, le

circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendono

troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della capacità lavorativa

residua (DTF 141 V 343 consid. 5.2 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267 consid.

2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 5.2

= SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad

art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.

Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il

grado di invalidità gli Uffici AI si fondano sul mercato equilibrato del

lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di

aiuto, devono invece basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone

aventi diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la

prova che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il

reddito ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche

la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito

ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3). Quali prove valgono in particolare i

giustificativi delle ricerche di lavoro (qualitativamente e quantitativamente

sufficienti) non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare che,

malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, a causa della situazione

personale e del mercato del lavoro è praticamente impossibile realizzare

effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI

(STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019, consid. 3.3). Anche il tentativo

infruttuoso, da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione,

dell'assicurazione invalidità e dell'assistenza sociale di reinserire la persona

nel mondo del lavoro deve essere incluso nella valutazione se il beneficiario

di PC riesce a confutare la presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 156; Valterio, op. cit., pag. 137 N. 33 ad

art. 11).

Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione

complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da

lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la

notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per

conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la

prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

2.6. In un caso deciso dal Tribunale

federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di

un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni

complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda

del 2011 imputandogli, per ogni anno, un reddito ipotetico. Adito

dall'assicurato, il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa dell'esito della

domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che è stata respinta

il 27 febbraio 2018 e impugnata davanti al Tribunale cantonale, che l'ha a sua

volta respinta, così come ha respinto il ricorso contro la decisione su

opposizione in ambito di PC. Il 20 marzo 2019 il Tribunale federale ha accolto

parzialmente il ricorso contro il diniego della revisione della rendita,

rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e nuova

decisione.

L'assicurato si è pure rivolto all'Alta Corte chiedendo di

rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo diritto alle PC dal

2014 senza computare il reddito ipotetico.

Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale

Considerandi

ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2

lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività

lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle

entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare

questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e soggettive

estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di conoscenze

linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del mercato del

lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito. Il reddito

determinante per il calcolo della prestazione complementare è il reddito

ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr. consid.

4.3).

Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione

invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente

avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute e ha

considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in grado di

esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%, un'attività

che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e occasionalmente a 10kg,

così come le attività aeree e in posizione statica prolungata e che favorissero

un'attività semi-sedentaria con alternanza della posizione. L'autorità

cantonale ha poi esaminato se esistevano altre circostanze oggettive e

soggettive che rendevano difficile la realizzazione di un reddito che avrebbero

permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione legale, ciò che è stato

negato (cfr. consid. 5.1).

A dire del ricorrente, i primi giudici hanno arbitrariamente

negato che il suo stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio

2014.

e che da allora egli era totalmente inabile al lavoro (cfr. consid. 5.2).

L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura dell'insorgente:

" 6.1. Pour fixer le revenu

déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en

matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation

de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres

mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain

qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.

8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée

après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la

décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes

compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de

manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de

la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

6.2

En l'espèce,

une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les

organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans

l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé

(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé

par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre

de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que

le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état

de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la

juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.

Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de

déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré

sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement

cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février

2018.

et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise

complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela

signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du

recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans

faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris

en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de

revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable

clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa

affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico

dell'assicurato sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli

accertamenti che l'Ufficio AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito

ipotetico potesse essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari

(cfr. consid. 7).

Circa la presa in considerazione del reddito ipotetico del

coniuge, cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 e 9C_217/2023 del 30 maggio

2023.

(consid. 6.2.2: “Nach der Rechtsprechung besteht eine natürliche Vermutung dafür, dass

ein Ehegatte seine Erwerbsfähigkeit tatsächlich verwerten kann (Urteil

9C_759/2017 vom 29. November 2017 E. 2.2; CARIGIET/KOCH, a.a.O., S. 223 N.

566). Es ist grundsätzlich nicht möglich, sie mit dem Hinweis auf mangelnde

Sprachkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung umzustossen, zumindest nicht in

Bezug auf eine Hilfstätigkeit (vgl. SVR 2016 EL Nr. 1 S. 1,9C_265/2015 E.

3.3.2; Urteile 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1;

9C_316/2018 vom 24. August 2018 E. 5.1;8C_380/2008 vom 17. September 2008 E.

5.1). Der Nachweis der Unverwertbarkeit setzt in der Regel erfolglos gebliebene

Arbeitsbemühungen voraus (Urteil 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1). Er

ist gelungen, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die

Erwerbsfähigkeit nicht umgesetzt werden kann (Urteil 9C_376/2021 vom 19. Januar 2022 E. 2.2.1).”.

2.7

Sul tema del reddito conseguito

dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che

concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.

Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente

invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo

effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono

applicabili per analogia.

Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età

inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa

netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella

prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto

vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese per

la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al

secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due terzi.

Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al

N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.04 non è loro applicabile

(DTF 141 V 343).

Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02

può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):

– se il

beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile;

– se il

beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF

8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);

– se il

beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF

140.

V 267).

Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda

sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in

grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a

tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei

all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un

reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).

Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in

particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

– l'assicurato non

trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata

adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra

di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che

quantitativo, per trovare un posto di lavoro);

– l'assicurato

percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91

del 6 agosto 1992);

– il coniuge

dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli

prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);

– l'assicurato ha

compiuto il 60° anno d'età.

Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività

lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°

anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta

l'art. 17 cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al

compimento del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).

Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della

richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività

lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di

emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.

All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se

l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza

ulteriori formalità (art. 42 LPGA).

A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione

in seguito a una modifica notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1

LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della

modifica (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre

2006).

Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito

al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.

4.

OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della

decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della

decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei

casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).

2.8

In concreto questo Tribunale non

può confermare la decisione su opposizione impugnata (cfr. anche STCA

33.2023.14

del 2 ottobre 2023 e STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019).

Infatti, con l’emissione del

progetto di decisione dell’11 ottobre 2023, che riconosce alla moglie del

ricorrente un diritto ad una rendita AI con grado d’invalidità del 59% dal 1°

febbraio 2022, è emerso che le condizioni di salute di __________ sono

peggiorate al punto da metterla nelle condizioni di ottenere una prestazione

dall’AI con diritto al versamento dal 1° luglio 2022, ossia precedentemente

alla modifica del calcolo delle prestazioni complementari in esame (decisione

su opposizione del 15 marzo 2023 con modifica del calcolo dal 1° agosto 2023).

Va qui rammentato che per

costante giurisprudenza il periodo temporale del controllo giudiziario è

limitato, in linea di principio, al complesso dei fatti che si è verificato

fino all’emissione della decisione (su opposizione) contestata (STF 8C_323/2023,

8C_324/2023,8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3 con rinvio a DTF 148

V 21, consid. 5.3; 143 V 409, consid. 2.1; 131 V 242, consid. 2.1; 121 V 362,

consid. 1b); tuttavia l’autorità è tenuta ad includere nella propria

valutazione i mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono

di trarre delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento

del termine della procedura amministrativa (STF 8C_323/2023,8C_324/2023,

8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3 con rinvio alla DTF 121 V 362

consid. 1b; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, consid. 4.1).

Ai fini del presente procedimento, ciò significa che il calcolo

delle prestazioni complementari effettuato dalla Cassa non può essere

confermato. Da una parte deve essere tenuto conto della rendita cui avrà

diritto la moglie del ricorrente. D’altra parte la Cassa dovrà rivalutare se e

in quale misura prendere in considerazione un reddito ipotetico (cfr. scritto

della Cassa del 20 ottobre 2023, doc. XXI e scritto del ricorrente del 2

novembre 2023 secondo cui sua moglie si iscriverà all’URC, doc. XXIII).

Stando così le cose, considerato

che l’assicurato è stato reso attento di una possibile reformatio in peius e

non ha ritirato il ricorso, gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un

ricalcolo della prestazione non appena sarà stata emessa la decisione

dell’Ufficio AI (cfr. anche STCA 33.2023.14 del 2 ottobre 2023 e STF

9C_827/2018 del 20 marzo 2019).

2.9

Con il ricorso l'insorgente

ha postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF

141.

V 281 consid. 11.1; STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, consid. 12; STF

9C_659/2021 del 5 settembre 2022, consid. 6; STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021;

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1) l'assicurato,

patrocinato da una legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della

Cassa (art. 61 lett. g LPGA).

In virtù della

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF 8C_32/2012 del 14 maggio

2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STCA 33.2021.19 del 28 novembre

2022; STCA 33.2021.14 del 14 marzo 2022; STCA 33.2019.13 del 21 ottobre 2019).

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di

compensazione per un nuovo calcolo delle prestazioni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà a RI 1 fr. 2’500 di ripetibili (IVA inclusa), ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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