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Decisione

33.2023.15

Riduzione dell'ammontare della prestazione complementare in seguito a computo di un reddito ipotetico della moglie. Rinvio atti a Cassa per ricalcolo poiché nel frattempo è stato emanato un progetto di decisione AI che pone la moglie al beneficio di una rendita al 59%. Cassa dovrà rivalutare il caso

13 novembre 2023Italiano36 min

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.15

cs

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 marzo 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1964, al beneficio

di una rendita AI, dal 1° gennaio 2023 ha diritto ad un ammontare mensile di

fr. 4'288 (compreso il premio forfettario dell’assicurazione malattie di fr.

1’182) a titolo di prestazioni complementari (cfr. pag. 27 – 83/475 incarto

PC).

1.2. Con decisione del 24 gennaio 2023

(pag. 27 - 90/475), confermata dalla decisione su opposizione del 15 marzo 2023

(doc. A), la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni

complementari, ha ridotto, dal 1° agosto 2023, a fr. 2'109 al mese (compreso il

premio forfettario per l’assicurazione malattie di fr. 1'182) l’importo delle

prestazioni complementari poiché ha computato il reddito ipotetico della moglie

non invalida, nata nel 1966, di fr. 32'582 (cfr. doc. A, decisione su

opposizione, pag. 4), in applicazione della marginale 3521.02 delle direttive

sulle prestazioni complementari (DPC).

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo

delle prestazioni che escluda il reddito ipotetico della moglie (doc. I).

Contestualmente ha chiesto il

ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso, ha domandato di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio ed ha richiamato

l’intero incarto dall’__________.

L’insorgente, che ha prodotto

numerosa documentazione medica, evidenzia che sua moglie ha inoltrato una

domanda di prestazioni AI nel mese di gennaio 2022 ed è stata convocata per le

visite peritali psichiatriche e cardiologiche nel mese di giugno e luglio 2023.

Per l’assicurato la sua consorte ha ampiamente dimostrato di non essere più in

grado di svolgere un’attività lucrativa e per questo di essere stata esclusa a

fine 2021 dalla lista COLSTA dell’Ufficio regionale di collocamento. Inoltre sua

moglie in passato era già stata al beneficio di prestazioni dell’AI, poi “sospesa

a seguito di un periodo di carcerazione in __________”.

Nel merito l’assicurato

rimprovera alla Cassa di non aver tenuto conto dello stato di salute concreto

di sua moglie, malgrado i pareri dei medici curanti (dr.ssa med. __________,

dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________), che vanno in

direzione contraria a quanto stabilito dalla convenuta.

Il ricorrente sostiene inoltre

che sua moglie, dopo aver ricevuto l’ingiunzione della Cassa di iscriversi

nuovamente all’URC, malgrado fosse stata estromessa dalla lista COLSTA, ha

telefonato ad una funzionaria dell’amministrazione che le avrebbe detto di

procedere con l’inoltro della domanda AI. Per questo non si è più annunciata

presso l’URC.

Egli sottolinea poi che la moglie

prima della domanda AI si era iscritta all’assicurazione contro la

disoccupazione dal 3 maggio 2019 al 30 novembre 2021 e si era impegnata a

cercare un impiego, senza tuttavia alcun esito. A causa delle sue condizioni di

salute non è stata ritenuta idonea al collocamento anche nel lungo periodo e dopo

oltre due anni è stata estromessa dalla lista COLSTA. Il ricorrente evidenzia

come il funzionario che si è occupato di sua moglie ha indicato che le ricerche

mensili erano adeguate, l’impegno, la motivazione e l’iniziativa personale e la

determinazione molto buona, che ha effettuato ricerche con costanza e che non

ha tralasciato di effettuare ricerche anche per posizioni diverse da quelle

elencate.

1.4. Con risposta del 24 maggio 2023,

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa cantonale di compensazione ha

proposto in via principale di respingere il ricorso, ritenuto che se l’UAI

dovesse certificare per la moglie un’incapacità lavorativa rispettivamente

un’invalidità precedente o a partire da agosto 2023, occorrerà tenerne conto

nel calcolo delle prestazioni complementari. In via subordinata ha chiesto che

la procedura di ricorso sia sospesa e venga riattivata in funzione di quanto

deciderà l’UAI.

1.5. Il 2

giugno 2023 l’avv. RA 1 ha visionato l’incarto (doc. IV).

1.6. Con osservazioni del 9 giugno 2023

il ricorrente ha ribadito le sue richieste (doc. V). Chiamata ad eventualmente

esprimersi in merito la Cassa è rimasta silente (doc. VI).

1.7. Con decreto del 7 luglio 2023 il

Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto

sospensivo al ricorso (doc. 7). Contestualmente è stato chiesto all’avv. RA 1

di trasmettere uno scritto firmato dalla moglie del ricorrente per autorizzare

il Tribunale a richiamare l’intero incarto AI ed a sottoporlo alle parti in

causa (doc. VIII).

1.8. Ricevuta l’autorizzazione dalla

moglie del ricorrente, questo TCA ha chiesto all’UAI la trasmissione

dell’intero incarto AI con l’autorizzazione a sottoporlo alle parti (doc. X).

1.9. L’incarto è pervenuto, su CD, il 31

luglio 2023, con l’indicazione che lo stesso può essere reso noto a terzi solo

alle condizioni poste dalla vigente legislazione, con particolare riferimento

agli art. 32 cpv. 2 e 47 LPGA (doc. XI).

1.10. In data 4 agosto 2023 il TCA ha

scritto alle parti, informandole di aver ricevuto l’incarto e segnalando che i

referti ordinati dall’Ufficio AI al dr. med. __________ ed alla dr.ssa med. __________

non sono ancora stati trasmessi all’amministrazione, invitando il ricorrente a

rendere noti al TCA eventuali sviluppi a lui conosciuti della procedura in

ambito AI della moglie (doc. XII).

1.11. L’11 agosto 2023 il ricorrente ha

scritto al Tribunale affermando di non essere a conoscenza di eventuali

sviluppi relativi alla procedura AI della moglie (doc. XIII).

1.12. Il 7 settembre 2023 il Tribunale ha

nuovamente scritto all’UAI per chiedere un aggiornamento dell’incarto (doc.

XIV), pervenuto il 13 settembre 2023 (doc. XV).

1.13. Il 13 settembre 2023 il TCA ha

scritto al ricorrente, con copia alla Cassa, informandolo di aver ricevuto

dall’UAI il rapporto finale del medico SMR del 9 agosto 2023 dove sono indicati

gli esiti della perizia bidisciplinare psichiatrica e cardiologica e ritenuto

che d’interesse è la decisione dell’UAI in merito al grado d’invalidità, ha

chiesto se nel frattempo sua moglie ha ricevuto un progetto di decisione (doc.

XVI).

1.14. Il 14 settembre 2023 il ricorrente

ha affermato che sua moglie non ha ricevuto alcun progetto di decisione (doc.

XVII).

1.15. Con scritto del 12 ottobre 2023 la

ricorrente ha prodotto il progetto di decisione dell’11 ottobre 2023 dell’UAI

secondo il quale l’interessata ha diritto ad una rendita AI con un grado del

59% dal 1° febbraio 2022 e con diritto al versamento della prestazione dal 1°

luglio 2022 (doc. XIX+1).

1.16. Chiamata a presentare puntuali

osservazioni scritte in merito (doc. XX), il 20 ottobre 2023 la Cassa ha

affermato:

" (…) in

ossequio all’articolo 25 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(OPC-AVS/AI), la Cassa procederà al ricalcolo della PC dei coniugi __________

computando la rendita d’invalidità, e ciò dal 1° luglio 2022, compensando

quanto già versato di PC.

Oltre a ciò, essendo che la citata rendita d’invalidità concessa è

parziale (grado d’invalidità del 59%), l’attuale importo pari a CHF 35'582.00,

a titolo di reddito ipotetico, si modificherà in CHF 20'100.00 come previsto

dall’articolo 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, non essendovi una delle condizioni

riportata al marginale 3424.07 delle Direttive sulle prestazioni complementari

all’AVS e all’AI (PC).” (doc. XXI)

1.17. Il 25 ottobre 2023 il Giudice delegato

del TCA ha trasmesso al ricorrente lo scritto del 20 ottobre 2023 della Cassa,

rilevando che il computo della rendita di __________, non ancora noto e che

verrà verosimilmente calcolato dall’UAI quando verrà emessa la decisione

formale di assegnazione di rendita AI, potrebbe, a dipendenza dell’ammontare

della prestazione, portare ad un peggioramento della situazione (reformatio in

peius) e gli ha assegnato un termine di 10 giorni per decidere se ritirare

oppure mantenere il ricorso (doc. XXII).

1.18. Il 2 novembre 2023 il ricorrente si

è detto “consapevole del fatto che con l’eventuale computo del reddito

ipotetico della moglie, il servizio delle prestazioni complementari ricalcolerà

l’ammontare della prestazione complementare. La signora __________ tuttavia ha

intenzione di iscriversi all’URC per la rimanente percentuale di capacità

lavorativa per cui verosimilmente il suo reddito ipotetico non verrà computato”

(doc. XXIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se, ed eventualmente in quale misura, debba essere

conteggiato un reddito ipotetico da lavoro della moglie dell’insorgente nei

redditi computabili dell'assicurato.

2.2. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Dal

1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al

computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato,

siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.

Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia

volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,

il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è

retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.

Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16

settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC

disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha

rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione

conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.

In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una

persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile.

Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per

motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può

essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso

si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto

di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo

di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si

possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio

perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello

terziario).

L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere

secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel

calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero

solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia. Fanno eccezione i

redditi ipotetici dei coniugi.

Inoltre, come in precedenza, l'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC dispone

che il Consiglio federale disciplina il "conteggio

dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da

persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni".

Per quanto qui di interesse, va citata l'adozione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI, rimasto immutato, che concerne il computo del reddito dell'attività

lucrativa per persone parzialmente invalide e che recita:

" 1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività

lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo

determinante.

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il

reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un

grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per

un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;

c. ai due terzi

dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la

lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.

3 Il capoverso 2 non è applicabile:

a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata

stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del

19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o

b. se l'invalido

lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della

legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione

degli invalidi (LIPIn).".

L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c

LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da

un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.

Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone

parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa

che hanno effettivamente conseguito.

Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,

per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia

possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno

stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.

14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro

capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività

lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito

ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V

343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).

L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica

secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se

svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.

Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non

è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume

che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018

del 18 aprile 2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).

Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il

fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono

quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno

o, soprattutto, non si dedica ad alcuna attività lucrativa.

Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né

Fatti

i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi

ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC come

quelli effettivamente conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione

di una franchigia.

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa.

Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3

OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa.

2.4. Fra le ipotesi secondo cui a un

assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da

attività lucrativa, v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non

potere utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre

ipotesi si veda: Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 153 e seg.).

La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere

confutata con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare

un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti

per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di

formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la

situazione del mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il conseguimento

di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per il calcolo

della prestazione complementare è il reddito ipotetico che l'assicurato

potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V 267

consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021 del 19

gennaio 2022; STF 9C_376/ 2021 del 19 gennaio 2022, consid. 2.2.2; STF

9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_515/2018 del 18 aprile

2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi

fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari

circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante

risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il

reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe

ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019, consid. 4.3).

Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona

parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa

e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro

questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha al riguardo

osservato, che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente

concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in

grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la

capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il

reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1

lett. f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°

gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché

questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha

rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è

quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 141 V 343 consid. 3.3 =

SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019,

consid. 4.3; Valterio, op. cit.,

pag. 135 e seg. N. 31 ad art. 11).

2.5. Si tratta dunque di esaminare se la

persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano

economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando

un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame

automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere

se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne

l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i

giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione

invalidità (DTF 141 V 343 consid. 5.7 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267

consid. 2.3; STF 9C_179/2021 dell'8

luglio 2021, consid. 3.1; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 6.1 = SVR

2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC

non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per

valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si

pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie. Questo vincolo con la

decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione

tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle

prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 141 V 343 consid.

5.3; DTF 140 V 267 consid. 5.1 e 5.2.2; STF 9C_251 /2019 del 9 gennaio 2020,

consid. 6.1 = SVR 2020 EL Nr. 6; Valterio,

op. cit., pag. 135 N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una

modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in

giudicato della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle

prestazioni complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi

sul grado della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo

stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid.

6.1; STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio, op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente

conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a

fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi

accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente

all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che

attesta un peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad

effettuare degli accertamenti quando questi documenti contengono tutte le

informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il

motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF

8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 155).

Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici

non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono

almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e

invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati

necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue

conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado

della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a

decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una

revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione

complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6

febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,

op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per

conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio

gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando

l'interessato fa valere di non essere in grado di realizzare il reddito

previsto da questa disposizione, essi devono, per contro, conformemente al

principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare

se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.

Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di

compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,

come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti, le

circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendono

troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della capacità lavorativa

residua (DTF 141 V 343 consid. 5.2 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267 consid.

2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 5.2

= SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad

art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.

Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il

grado di invalidità gli Uffici AI si fondano sul mercato equilibrato del

lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di

aiuto, devono invece basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone

aventi diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la

prova che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il

reddito ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche

la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito

ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3). Quali prove valgono in particolare i

giustificativi delle ricerche di lavoro (qualitativamente e quantitativamente

sufficienti) non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare che,

malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, a causa della situazione

personale e del mercato del lavoro è praticamente impossibile realizzare

effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI

(STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019, consid. 3.3). Anche il tentativo

infruttuoso, da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione,

dell'assicurazione invalidità e dell'assistenza sociale di reinserire la persona

nel mondo del lavoro deve essere incluso nella valutazione se il beneficiario

di PC riesce a confutare la presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 156; Valterio, op. cit., pag. 137 N. 33 ad

art. 11).

Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione

complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da

lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la

notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per

conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la

prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

2.6. In un caso deciso dal Tribunale

federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di

un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni

complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda

del 2011 imputandogli, per ogni anno, un reddito ipotetico. Adito

dall'assicurato, il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa dell'esito della

domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che è stata respinta

il 27 febbraio 2018 e impugnata davanti al Tribunale cantonale, che l'ha a sua

volta respinta, così come ha respinto il ricorso contro la decisione su

opposizione in ambito di PC. Il 20 marzo 2019 il Tribunale federale ha accolto

parzialmente il ricorso contro il diniego della revisione della rendita,

rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e nuova

decisione.

L'assicurato si è pure rivolto all'Alta Corte chiedendo di

rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo diritto alle PC dal

2014 senza computare il reddito ipotetico.

Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale

Considerandi

ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2

lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività

lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle

entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare

questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e soggettive

estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di conoscenze

linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del mercato del

lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito. Il reddito

determinante per il calcolo della prestazione complementare è il reddito

ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr. consid.

4.3).

Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione

invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente

avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute e ha

considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in grado di

esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%, un'attività

che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e occasionalmente a 10kg,

così come le attività aeree e in posizione statica prolungata e che favorissero

un'attività semi-sedentaria con alternanza della posizione. L'autorità

cantonale ha poi esaminato se esistevano altre circostanze oggettive e

soggettive che rendevano difficile la realizzazione di un reddito che avrebbero

permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione legale, ciò che è stato

negato (cfr. consid. 5.1).

A dire del ricorrente, i primi giudici hanno arbitrariamente

negato che il suo stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio

2014.

e che da allora egli era totalmente inabile al lavoro (cfr. consid. 5.2).

L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura dell'insorgente:

" 6.1. Pour fixer le revenu

déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en

matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation

de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres

mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain

qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.

8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée

après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la

décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes

compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de

manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de

la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

6.2

En l'espèce,

une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les

organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans

l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé

(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé

par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre

de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que

le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état

de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la

juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.

Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de

déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré

sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement

cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février

2018.

et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise

complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela

signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du

recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans

faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris

en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de

revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable

clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa

affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico

dell'assicurato sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli

accertamenti che l'Ufficio AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito

ipotetico potesse essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari

(cfr. consid. 7).

Circa la presa in considerazione del reddito ipotetico del

coniuge, cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 e 9C_217/2023 del 30 maggio

2023.

(consid. 6.2.2: “Nach der Rechtsprechung besteht eine natürliche Vermutung dafür, dass

ein Ehegatte seine Erwerbsfähigkeit tatsächlich verwerten kann (Urteil

9C_759/2017 vom 29. November 2017 E. 2.2; CARIGIET/KOCH, a.a.O., S. 223 N.

566). Es ist grundsätzlich nicht möglich, sie mit dem Hinweis auf mangelnde

Sprachkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung umzustossen, zumindest nicht in

Bezug auf eine Hilfstätigkeit (vgl. SVR 2016 EL Nr. 1 S. 1, 9C_265/2015 E.

3.3.2; Urteile 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1;

9C_316/2018 vom 24. August 2018 E. 5.1; 8C_380/2008 vom 17. September 2008 E.

5.1). Der Nachweis der Unverwertbarkeit setzt in der Regel erfolglos gebliebene

Arbeitsbemühungen voraus (Urteil 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1). Er

ist gelungen, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die

Erwerbsfähigkeit nicht umgesetzt werden kann (Urteil 9C_376/2021 vom 19. Januar 2022 E. 2.2.1).”.

2.7

Sul tema del reddito conseguito

dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che

concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.

Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente

invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo

effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono

applicabili per analogia.

Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età

inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa

netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella

prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto

vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese per

la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al

secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due terzi.

Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al

N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.04 non è loro applicabile

(DTF 141 V 343).

Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02

può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):

– se il

beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile;

– se il

beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF

8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);

– se il

beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF

140.

V 267).

Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda

sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in

grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a

tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei

all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un

reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).

Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in

particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

– l'assicurato non

trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata

adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra

di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che

quantitativo, per trovare un posto di lavoro);

– l'assicurato

percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91

del 6 agosto 1992);

– il coniuge

dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli

prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);

– l'assicurato ha

compiuto il 60° anno d'età.

Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività

lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°

anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta

l'art. 17 cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al

compimento del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).

Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della

richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività

lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di

emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.

All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se

l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza

ulteriori formalità (art. 42 LPGA).

A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione

in seguito a una modifica notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1

LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della

modifica (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre

2006).

Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito

al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.

4.

OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della

decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della

decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei

casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).

2.8

In concreto questo Tribunale non

può confermare la decisione su opposizione impugnata (cfr. anche STCA

33.2023.14

del 2 ottobre 2023 e STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019).

Infatti, con l’emissione del

progetto di decisione dell’11 ottobre 2023, che riconosce alla moglie del

ricorrente un diritto ad una rendita AI con grado d’invalidità del 59% dal 1°

febbraio 2022, è emerso che le condizioni di salute di __________ sono

peggiorate al punto da metterla nelle condizioni di ottenere una prestazione

dall’AI con diritto al versamento dal 1° luglio 2022, ossia precedentemente

alla modifica del calcolo delle prestazioni complementari in esame (decisione

su opposizione del 15 marzo 2023 con modifica del calcolo dal 1° agosto 2023).

Va qui rammentato che per

costante giurisprudenza il periodo temporale del controllo giudiziario è

limitato, in linea di principio, al complesso dei fatti che si è verificato

fino all’emissione della decisione (su opposizione) contestata (STF 8C_323/2023,

8C_324/2023, 8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3 con rinvio a DTF 148

V 21, consid. 5.3; 143 V 409, consid. 2.1; 131 V 242, consid. 2.1; 121 V 362,

consid. 1b); tuttavia l’autorità è tenuta ad includere nella propria

valutazione i mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono

di trarre delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento

del termine della procedura amministrativa (STF 8C_323/2023, 8C_324/2023,

8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3 con rinvio alla DTF 121 V 362

consid. 1b; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, consid. 4.1).

Ai fini del presente procedimento, ciò significa che il calcolo

delle prestazioni complementari effettuato dalla Cassa non può essere

confermato. Da una parte deve essere tenuto conto della rendita cui avrà

diritto la moglie del ricorrente. D’altra parte la Cassa dovrà rivalutare se e

in quale misura prendere in considerazione un reddito ipotetico (cfr. scritto

della Cassa del 20 ottobre 2023, doc. XXI e scritto del ricorrente del 2

novembre 2023 secondo cui sua moglie si iscriverà all’URC, doc. XXIII).

Stando così le cose, considerato

che l’assicurato è stato reso attento di una possibile reformatio in peius e

non ha ritirato il ricorso, gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un

ricalcolo della prestazione non appena sarà stata emessa la decisione

dell’Ufficio AI (cfr. anche STCA 33.2023.14 del 2 ottobre 2023 e STF

9C_827/2018 del 20 marzo 2019).

2.9

Con il ricorso l'insorgente

ha postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF

141.

V 281 consid. 11.1; STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, consid. 12; STF

9C_659/2021 del 5 settembre 2022, consid. 6; STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021;

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1) l'assicurato,

patrocinato da una legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della

Cassa (art. 61 lett. g LPGA).

In virtù della

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF 8C_32/2012 del 14 maggio

2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STCA 33.2021.19 del 28 novembre

2022; STCA 33.2021.14 del 14 marzo 2022; STCA 33.2019.13 del 21 ottobre 2019).

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di

compensazione per un nuovo calcolo delle prestazioni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà a RI 1 fr. 2’500 di ripetibili (IVA inclusa), ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti