33.2023.15
Riduzione dell'ammontare della prestazione complementare in seguito a computo di un reddito ipotetico della moglie. Rinvio atti a Cassa per ricalcolo poiché nel frattempo è stato emanato un progetto di decisione AI che pone la moglie al beneficio di una rendita al 59%. Cassa dovrà rivalutare il caso
13 novembre 2023Italiano36 min
dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.15
cs
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964, al beneficio
di una rendita AI, dal 1° gennaio 2023 ha diritto ad un ammontare mensile di
fr. 4'288 (compreso il premio forfettario dell’assicurazione malattie di fr.
1’182) a titolo di prestazioni complementari (cfr. pag. 27 – 83/475 incarto
PC).
1.2. Con decisione del 24 gennaio 2023
(pag. 27 - 90/475), confermata dalla decisione su opposizione del 15 marzo 2023
(doc. A), la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni
complementari, ha ridotto, dal 1° agosto 2023, a fr. 2'109 al mese (compreso il
premio forfettario per l’assicurazione malattie di fr. 1'182) l’importo delle
prestazioni complementari poiché ha computato il reddito ipotetico della moglie
non invalida, nata nel 1966, di fr. 32'582 (cfr. doc. A, decisione su
opposizione, pag. 4), in applicazione della marginale 3521.02 delle direttive
sulle prestazioni complementari (DPC).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo
delle prestazioni che escluda il reddito ipotetico della moglie (doc. I).
Contestualmente ha chiesto il
ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso, ha domandato di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio ed ha richiamato
l’intero incarto dall’__________.
L’insorgente, che ha prodotto
numerosa documentazione medica, evidenzia che sua moglie ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI nel mese di gennaio 2022 ed è stata convocata per le
visite peritali psichiatriche e cardiologiche nel mese di giugno e luglio 2023.
Per l’assicurato la sua consorte ha ampiamente dimostrato di non essere più in
grado di svolgere un’attività lucrativa e per questo di essere stata esclusa a
fine 2021 dalla lista COLSTA dell’Ufficio regionale di collocamento. Inoltre sua
moglie in passato era già stata al beneficio di prestazioni dell’AI, poi “sospesa
a seguito di un periodo di carcerazione in __________”.
Nel merito l’assicurato
rimprovera alla Cassa di non aver tenuto conto dello stato di salute concreto
di sua moglie, malgrado i pareri dei medici curanti (dr.ssa med. __________,
dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________), che vanno in
direzione contraria a quanto stabilito dalla convenuta.
Il ricorrente sostiene inoltre
che sua moglie, dopo aver ricevuto l’ingiunzione della Cassa di iscriversi
nuovamente all’URC, malgrado fosse stata estromessa dalla lista COLSTA, ha
telefonato ad una funzionaria dell’amministrazione che le avrebbe detto di
procedere con l’inoltro della domanda AI. Per questo non si è più annunciata
presso l’URC.
Egli sottolinea poi che la moglie
prima della domanda AI si era iscritta all’assicurazione contro la
disoccupazione dal 3 maggio 2019 al 30 novembre 2021 e si era impegnata a
cercare un impiego, senza tuttavia alcun esito. A causa delle sue condizioni di
salute non è stata ritenuta idonea al collocamento anche nel lungo periodo e dopo
oltre due anni è stata estromessa dalla lista COLSTA. Il ricorrente evidenzia
come il funzionario che si è occupato di sua moglie ha indicato che le ricerche
mensili erano adeguate, l’impegno, la motivazione e l’iniziativa personale e la
determinazione molto buona, che ha effettuato ricerche con costanza e che non
ha tralasciato di effettuare ricerche anche per posizioni diverse da quelle
elencate.
1.4. Con risposta del 24 maggio 2023,
cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto in via principale di respingere il ricorso, ritenuto che se l’UAI
dovesse certificare per la moglie un’incapacità lavorativa rispettivamente
un’invalidità precedente o a partire da agosto 2023, occorrerà tenerne conto
nel calcolo delle prestazioni complementari. In via subordinata ha chiesto che
la procedura di ricorso sia sospesa e venga riattivata in funzione di quanto
deciderà l’UAI.
1.5. Il 2
giugno 2023 l’avv. RA 1 ha visionato l’incarto (doc. IV).
1.6. Con osservazioni del 9 giugno 2023
il ricorrente ha ribadito le sue richieste (doc. V). Chiamata ad eventualmente
esprimersi in merito la Cassa è rimasta silente (doc. VI).
1.7. Con decreto del 7 luglio 2023 il
Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto
sospensivo al ricorso (doc. 7). Contestualmente è stato chiesto all’avv. RA 1
di trasmettere uno scritto firmato dalla moglie del ricorrente per autorizzare
il Tribunale a richiamare l’intero incarto AI ed a sottoporlo alle parti in
causa (doc. VIII).
1.8. Ricevuta l’autorizzazione dalla
moglie del ricorrente, questo TCA ha chiesto all’UAI la trasmissione
dell’intero incarto AI con l’autorizzazione a sottoporlo alle parti (doc. X).
1.9. L’incarto è pervenuto, su CD, il 31
luglio 2023, con l’indicazione che lo stesso può essere reso noto a terzi solo
alle condizioni poste dalla vigente legislazione, con particolare riferimento
agli art. 32 cpv. 2 e 47 LPGA (doc. XI).
1.10. In data 4 agosto 2023 il TCA ha
scritto alle parti, informandole di aver ricevuto l’incarto e segnalando che i
referti ordinati dall’Ufficio AI al dr. med. __________ ed alla dr.ssa med. __________
non sono ancora stati trasmessi all’amministrazione, invitando il ricorrente a
rendere noti al TCA eventuali sviluppi a lui conosciuti della procedura in
ambito AI della moglie (doc. XII).
1.11. L’11 agosto 2023 il ricorrente ha
scritto al Tribunale affermando di non essere a conoscenza di eventuali
sviluppi relativi alla procedura AI della moglie (doc. XIII).
1.12. Il 7 settembre 2023 il Tribunale ha
nuovamente scritto all’UAI per chiedere un aggiornamento dell’incarto (doc.
XIV), pervenuto il 13 settembre 2023 (doc. XV).
1.13. Il 13 settembre 2023 il TCA ha
scritto al ricorrente, con copia alla Cassa, informandolo di aver ricevuto
dall’UAI il rapporto finale del medico SMR del 9 agosto 2023 dove sono indicati
gli esiti della perizia bidisciplinare psichiatrica e cardiologica e ritenuto
che d’interesse è la decisione dell’UAI in merito al grado d’invalidità, ha
chiesto se nel frattempo sua moglie ha ricevuto un progetto di decisione (doc.
XVI).
1.14. Il 14 settembre 2023 il ricorrente
ha affermato che sua moglie non ha ricevuto alcun progetto di decisione (doc.
XVII).
1.15. Con scritto del 12 ottobre 2023 la
ricorrente ha prodotto il progetto di decisione dell’11 ottobre 2023 dell’UAI
secondo il quale l’interessata ha diritto ad una rendita AI con un grado del
59% dal 1° febbraio 2022 e con diritto al versamento della prestazione dal 1°
luglio 2022 (doc. XIX+1).
1.16. Chiamata a presentare puntuali
osservazioni scritte in merito (doc. XX), il 20 ottobre 2023 la Cassa ha
affermato:
" (…) in
ossequio all’articolo 25 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI), la Cassa procederà al ricalcolo della PC dei coniugi __________
computando la rendita d’invalidità, e ciò dal 1° luglio 2022, compensando
quanto già versato di PC.
Oltre a ciò, essendo che la citata rendita d’invalidità concessa è
parziale (grado d’invalidità del 59%), l’attuale importo pari a CHF 35'582.00,
a titolo di reddito ipotetico, si modificherà in CHF 20'100.00 come previsto
dall’articolo 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, non essendovi una delle condizioni
riportata al marginale 3424.07 delle Direttive sulle prestazioni complementari
all’AVS e all’AI (PC).” (doc. XXI)
1.17. Il 25 ottobre 2023 il Giudice delegato
del TCA ha trasmesso al ricorrente lo scritto del 20 ottobre 2023 della Cassa,
rilevando che il computo della rendita di __________, non ancora noto e che
verrà verosimilmente calcolato dall’UAI quando verrà emessa la decisione
formale di assegnazione di rendita AI, potrebbe, a dipendenza dell’ammontare
della prestazione, portare ad un peggioramento della situazione (reformatio in
peius) e gli ha assegnato un termine di 10 giorni per decidere se ritirare
oppure mantenere il ricorso (doc. XXII).
1.18. Il 2 novembre 2023 il ricorrente si
è detto “consapevole del fatto che con l’eventuale computo del reddito
ipotetico della moglie, il servizio delle prestazioni complementari ricalcolerà
l’ammontare della prestazione complementare. La signora __________ tuttavia ha
intenzione di iscriversi all’URC per la rimanente percentuale di capacità
lavorativa per cui verosimilmente il suo reddito ipotetico non verrà computato”
(doc. XXIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se, ed eventualmente in quale misura, debba essere
conteggiato un reddito ipotetico da lavoro della moglie dell’insorgente nei
redditi computabili dell'assicurato.
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Dal
1° gennaio 2021 è stato abrogato l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC relativo al
computo come reddito dei proventi e dei beni a cui l'assicurato ha rinunciato,
siccome dettagliatamente trattato nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.
Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia
volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,
il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è
retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.
Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16
settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC
disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha
rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione
conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.
In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una
persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile.
Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per
motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può
essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso
si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto
di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo
di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si
possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio
perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello
terziario).
L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere
secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel
calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero
solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia. Fanno eccezione i
redditi ipotetici dei coniugi.
Inoltre, come in precedenza, l'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC dispone
che il Consiglio federale disciplina il "conteggio
dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da
persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni".
Per quanto qui di interesse, va citata l'adozione dell'art. 14a
OPC-AVS/AI, rimasto immutato, che concerne il computo del reddito dell'attività
lucrativa per persone parzialmente invalide e che recita:
" 1
Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività
lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo
determinante.
2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il
reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:
a. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo
l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un
grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;
b. all'ammontare
massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per
un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;
c. ai due terzi
dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la
lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.
3 Il capoverso 2 non è applicabile:
a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata
stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o
b. se l'invalido
lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della
legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione
degli invalidi (LIPIn).".
L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c
LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da
un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.
Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone
parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa
che hanno effettivamente conseguito.
Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,
per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia
possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno
stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.
14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro
capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività
lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC che va ritenuta quale reddito
ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V
343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).
L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica
secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se
svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.
Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non
è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume
che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018
del 18 aprile 2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).
Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,
che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il
fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono
quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno
o, soprattutto, non si dedica ad alcuna attività lucrativa.
Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né
Fatti
i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo
avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153), ovvero i redditi
ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC come
quelli effettivamente conseguiti, quindi solo per due terzi e previa deduzione
di una franchigia.
Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività
lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito
minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile
prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività
lucrativa.
Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3
OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi
amministrativa.
2.4. Fra le ipotesi secondo cui a un
assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico da
attività lucrativa, v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non
potere utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per le altre
ipotesi si veda: Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 153 e seg.).
La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere
confutata con la dimostrazione che per l'assicurato, disposto a cercare
un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o soggettivi irrilevanti
per la determinazione del grado di invalidità, quali l'età, l'assenza di
formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze personali o la
situazione del mercato del lavoro, che rendano difficile o impossibile il conseguimento
di un reddito da attività lucrativa. Il reddito determinante per il calcolo
della prestazione complementare è il reddito ipotetico che l'assicurato
potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V 267
consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V 156; STF 9C_376/2021 del 19
gennaio 2022; STF 9C_376/ 2021 del 19 gennaio 2022, consid. 2.2.2; STF
9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_515/2018 del 18 aprile
2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a
OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi
fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari
circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante
risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il
reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe
ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo
2019, consid. 4.3).
Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona
parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa
e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro
questa presunzione può essere rovesciata. L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha al riguardo
osservato, che vi sono casi in cui l'assicurazione invalidità ha giustamente
concesso solo una mezza rendita di invalidità benché l'assicurato non fosse in
grado, per motivi estranei all'invalidità, di utilizzare effettivamente la
capacità lavorativa residua. Se anche a queste persone si dovesse computare il
reddito ipotetico forfettario, ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1
lett. f vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC fino al 31 dicembre 2020 e dal 1°
gennaio 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché
questa norma prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha
rinunciato. Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è
quindi, anche sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico
che l'assicurato potrebbe effettivamente conseguire (DTF 141 V 343 consid. 3.3 =
SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019,
consid. 4.3; Valterio, op. cit.,
pag. 135 e seg. N. 31 ad art. 11).
2.5. Si tratta dunque di esaminare se la
persona interessata è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano
economico, la capacità di guadagno che le è riconosciuta dall'AI esercitando
un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame
automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere
se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne
l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i
giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione
invalidità (DTF 141 V 343 consid. 5.7 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267
consid. 2.3; STF 9C_179/2021 dell'8
luglio 2021, consid. 3.1; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 6.1 = SVR
2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC
non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per
valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si
pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie. Questo vincolo con la
decisione AI è giustificato anche dal fatto che esiste una stretta connessione
tra il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità e il diritto alle
prestazioni complementari (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC; DTF 141 V 343 consid.
5.3; DTF 140 V 267 consid. 5.1 e 5.2.2; STF 9C_251 /2019 del 9 gennaio 2020,
consid. 6.1 = SVR 2020 EL Nr. 6; Valterio,
op. cit., pag. 135 N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 154).
È unicamente se l'assicurato parzialmente invalido invoca una
modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in
giudicato della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle
prestazioni complementari, che le Casse cantonali di compensazione, fondandosi
sul grado della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo
stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid.
6.1; STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 7.2; Valterio, op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente
conseguire il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).
Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a
fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi
accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007
del 14 marzo 2008, consid. 5.3). Spetta loro istruire il caso conformemente
all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un certificato medico che
attesta un peggioramento del suo stato di salute; possono rinunciare ad
effettuare degli accertamenti quando questi documenti contengono tutte le
informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità lavorativa indicando il
motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità lavorativa (STF
8C_172/2007 del 6 febbraio 2008, consid. 8; Carigiet/Koch,
op. cit., pag. 155).
Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici
non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono
almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e
invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati
necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008, consid. 5.3).
Se, invece, una modifica delle condizioni di salute e le sue
conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado
della verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a
decidere, la questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una
revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione
complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172 /2007 del 6
febbraio 2008, consid. 7.1; Valterio,
op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).
La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per
conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio
gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando
l'interessato fa valere di non essere in grado di realizzare il reddito
previsto da questa disposizione, essi devono, per contro, conformemente al
principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare
se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.
Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di
compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,
come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti, le
circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendono
troppo difficile o impediscono lo sfruttamento della capacità lavorativa
residua (DTF 141 V 343 consid. 5.2 = SVR 2015 EL Nr. 5; DTF 140 V 267 consid.
2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid. 5.2
= SVR 2020 EL Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad
art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.
Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il
grado di invalidità gli Uffici AI si fondano sul mercato equilibrato del
lavoro. Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di
aiuto, devono invece basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone
aventi diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la
prova che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il
reddito ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche
la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve computare alcun reddito
ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3). Quali prove valgono in particolare i
giustificativi delle ricerche di lavoro (qualitativamente e quantitativamente
sufficienti) non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare che,
malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà, a causa della situazione
personale e del mercato del lavoro è praticamente impossibile realizzare
effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI
(STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019, consid. 3.3). Anche il tentativo
infruttuoso, da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione,
dell'assicurazione invalidità e dell'assistenza sociale di reinserire la persona
nel mondo del lavoro deve essere incluso nella valutazione se il beneficiario
di PC riesce a confutare la presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 156; Valterio, op. cit., pag. 137 N. 33 ad
art. 11).
Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione
complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da
lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la
notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per
conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la
prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).
2.6. In un caso deciso dal Tribunale
federale nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario di
un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le prestazioni
complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e confermate dalla
decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 - retroattivamente alla domanda
del 2011 imputandogli, per ogni anno, un reddito ipotetico. Adito
dall'assicurato, il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa dell'esito della
domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che è stata respinta
il 27 febbraio 2018 e impugnata davanti al Tribunale cantonale, che l'ha a sua
volta respinta, così come ha respinto il ricorso contro la decisione su
opposizione in ambito di PC. Il 20 marzo 2019 il Tribunale federale ha accolto
parzialmente il ricorso contro il diniego della revisione della rendita,
rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e nuova
decisione.
L'assicurato si è pure rivolto all'Alta Corte chiedendo di
rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo diritto alle PC dal
2014 senza computare il reddito ipotetico.
Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale
Considerandi
ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2
lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività
lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle
entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare
questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e soggettive
estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di conoscenze
linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del mercato del
lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito. Il reddito
determinante per il calcolo della prestazione complementare è il reddito
ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr. consid.
4.3).
Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione
invalidità, la Corte cantonale ha in un primo tempo negato che il ricorrente
avesse reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute e ha
considerato che, dal profilo medico, l'assicurato rimaneva sempre in grado di
esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%, un'attività
che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e occasionalmente a 10kg,
così come le attività aeree e in posizione statica prolungata e che favorissero
un'attività semi-sedentaria con alternanza della posizione. L'autorità
cantonale ha poi esaminato se esistevano altre circostanze oggettive e
soggettive che rendevano difficile la realizzazione di un reddito che avrebbero
permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione legale, ciò che è stato
negato (cfr. consid. 5.1).
A dire del ricorrente, i primi giudici hanno arbitrariamente
negato che il suo stato di salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio
2014.
e che da allora egli era totalmente inabile al lavoro (cfr. consid. 5.2).
L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura dell'insorgente:
" 6.1. Pour fixer le revenu
déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en
matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres
mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain
qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.
8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée
après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la
décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes
compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de
manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de
la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).
6.2
En l'espèce,
une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où les
organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois. Dans
l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être renvoyé
(9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le recours formé
par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018 dans le cadre
de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé qu'en niant que
le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation déterminante de son état
de santé somatique depuis la décision de l'office AI du 26 août 2013, la
juridiction cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte.
Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier de
déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré
sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement
cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de l'office AI du 27 février
2018.
et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire quant aux effets de l'aggravation de l'état de santé. Cela
signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation de l'état de santé du
recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la juridiction cantonale sans
faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne pouvait donc pas être pris
en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de
revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable
clarifiée la situation du recourant sur le plan médical.".
Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa
affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico
dell'assicurato sulla sua capacità di lavoro, se del caso rifacendosi agli
accertamenti che l'Ufficio AI doveva attuare e poi stabilisse se un reddito
ipotetico potesse essere computato nel calcolo delle prestazioni complementari
(cfr. consid. 7).
Circa la presa in considerazione del reddito ipotetico del
coniuge, cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 e 9C_217/2023 del 30 maggio
2023.
(consid. 6.2.2: “Nach der Rechtsprechung besteht eine natürliche Vermutung dafür, dass
ein Ehegatte seine Erwerbsfähigkeit tatsächlich verwerten kann (Urteil
9C_759/2017 vom 29. November 2017 E. 2.2; CARIGIET/KOCH, a.a.O., S. 223 N.
566). Es ist grundsätzlich nicht möglich, sie mit dem Hinweis auf mangelnde
Sprachkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung umzustossen, zumindest nicht in
Bezug auf eine Hilfstätigkeit (vgl. SVR 2016 EL Nr. 1 S. 1, 9C_265/2015 E.
3.3.2; Urteile 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1;
9C_316/2018 vom 24. August 2018 E. 5.1; 8C_380/2008 vom 17. September 2008 E.
5.1). Der Nachweis der Unverwertbarkeit setzt in der Regel erfolglos gebliebene
Arbeitsbemühungen voraus (Urteil 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1). Er
ist gelungen, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die
Erwerbsfähigkeit nicht umgesetzt werden kann (Urteil 9C_376/2021 vom 19. Januar 2022 E. 2.2.1).”.
2.7
Sul tema del reddito conseguito
dalle persone invalide si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che
concretizzano le norme e la giurisprudenza esposte.
Giusta il N. 3424.01 DPC, per principio, alle persone parzialmente
invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo
effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.05 segg. sono
applicabili per analogia.
Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età
inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa
netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, come dalla tabella
prevista all'art. 14a OPC-AVS/AI. Da questo reddito da attività lucrativa netto
vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09 e, se del caso, le spese per
la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al
secondo periodo del N. 3421.05; l'importo rimanente è computato per due terzi.
Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al
N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di
fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.04 non è loro applicabile
(DTF 141 V 343).
Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02
può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04 DPC):
– se il
beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile;
– se il
beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato destinato (STF
8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);
– se il
beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti d'integrazione (DTF
140.
V 267).
Giusta il N. 3424.06 DPC, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda
sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in
grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può sottrarsi a
tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei
all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un
reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157; RCC 1989 pag. 604).
Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in
particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
– l'assicurato non
trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata
adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra
di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che
quantitativo, per trovare un posto di lavoro);
– l'assicurato
percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (STFA P 54/91
del 6 agosto 1992);
– il coniuge
dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli
prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13 settembre 1999);
– l'assicurato ha
compiuto il 60° anno d'età.
Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività
lucrativa ipotetico conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°
anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione giusta
l'art. 17 cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al
compimento del 60° anno d'età (N. 3424.08 DPC).
Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della
richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività
lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di
emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.
All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se
l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza
ulteriori formalità (art. 42 LPGA).
A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione
in seguito a una modifica notevole del grado d'invalidità (art. 17 cpv. 1
LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della
modifica (STF 8C_574/2009 dell'8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre
2006).
Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito
al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.
4.
OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della
decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della
decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei
casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).
2.8
In concreto questo Tribunale non
può confermare la decisione su opposizione impugnata (cfr. anche STCA
33.2023.14
del 2 ottobre 2023 e STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019).
Infatti, con l’emissione del
progetto di decisione dell’11 ottobre 2023, che riconosce alla moglie del
ricorrente un diritto ad una rendita AI con grado d’invalidità del 59% dal 1°
febbraio 2022, è emerso che le condizioni di salute di __________ sono
peggiorate al punto da metterla nelle condizioni di ottenere una prestazione
dall’AI con diritto al versamento dal 1° luglio 2022, ossia precedentemente
alla modifica del calcolo delle prestazioni complementari in esame (decisione
su opposizione del 15 marzo 2023 con modifica del calcolo dal 1° agosto 2023).
Va qui rammentato che per
costante giurisprudenza il periodo temporale del controllo giudiziario è
limitato, in linea di principio, al complesso dei fatti che si è verificato
fino all’emissione della decisione (su opposizione) contestata (STF 8C_323/2023,
8C_324/2023, 8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3 con rinvio a DTF 148
V 21, consid. 5.3; 143 V 409, consid. 2.1; 131 V 242, consid. 2.1; 121 V 362,
consid. 1b); tuttavia l’autorità è tenuta ad includere nella propria
valutazione i mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono
di trarre delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento
del termine della procedura amministrativa (STF 8C_323/2023, 8C_324/2023,
8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3 con rinvio alla DTF 121 V 362
consid. 1b; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, consid. 4.1).
Ai fini del presente procedimento, ciò significa che il calcolo
delle prestazioni complementari effettuato dalla Cassa non può essere
confermato. Da una parte deve essere tenuto conto della rendita cui avrà
diritto la moglie del ricorrente. D’altra parte la Cassa dovrà rivalutare se e
in quale misura prendere in considerazione un reddito ipotetico (cfr. scritto
della Cassa del 20 ottobre 2023, doc. XXI e scritto del ricorrente del 2
novembre 2023 secondo cui sua moglie si iscriverà all’URC, doc. XXIII).
Stando così le cose, considerato
che l’assicurato è stato reso attento di una possibile reformatio in peius e
non ha ritirato il ricorso, gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un
ricalcolo della prestazione non appena sarà stata emessa la decisione
dell’Ufficio AI (cfr. anche STCA 33.2023.14 del 2 ottobre 2023 e STF
9C_827/2018 del 20 marzo 2019).
2.9
Con il ricorso l'insorgente
ha postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Visto l'esito favorevole
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF
141.
V 281 consid. 11.1; STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, consid. 12; STF
9C_659/2021 del 5 settembre 2022, consid. 6; STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021;
STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210
consid. 7.1) l'assicurato,
patrocinato da una legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della
Cassa (art. 61 lett. g LPGA).
In virtù della
costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di
ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF 8C_32/2012 del 14 maggio
2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STCA 33.2021.19 del 28 novembre
2022; STCA 33.2021.14 del 14 marzo 2022; STCA 33.2019.13 del 21 ottobre 2019).
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,
il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di
compensazione per un nuovo calcolo delle prestazioni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale
di compensazione verserà a RI 1 fr. 2’500 di ripetibili (IVA inclusa), ciò che
rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti