33.2023.16
Restituzione di PC.Rinuncia di reddito.Computo del reddito ipotetico della moglie NON invalida ex art.163 CC e NON art.14a/14b OPC.Periodo di adattamento per computare il reddito ipotetico:NO art. 25 cpv. 4 OPC. Per fissare il reddito ipotetico:salari statistici Rilevazione svizzera struttura salari
16 ottobre 2023Italiano60 min
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.16
TB
Lugano
16 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario di prestazioni
complementari all'AI dal 1° giugno 2007 (doc. 14-8/9) per sé e la sua famiglia,
l'8 ottobre 2019 (doc. 97) RI 1, 1967, è stato informato dalla Cassa cantonale
di compensazione che, in assenza dello svolgimento di un'attività lucrativa da
parte della moglie, nel calcolo della prestazione complementare avrebbe
computato un reddito ipotetico minimo da attività lucrativa.
La Cassa ha invitato la moglie ad annunciarsi, entro 20 giorni,
all'Ufficio regionale di collocamento per reperire un'attività lavorativa
rispettivamente a una Cassa di disoccupazione per l'eventuale diritto alle
indennità di disoccupazione. In caso di mancata iscrizione all'URC o di
annullamento della stessa, dopo sei mesi avrebbe computato nel calcolo PC un
reddito ipotetico.
1.2. Con decisione del 6 novembre 2020
(doc. 134) la Cassa ha stabilito che dal 1° giugno 2021 avrebbe calcolato la
prestazione complementare di diritto prendendo in considerazione un reddito
ipotetico di Fr. 36'640.-.
L'assicurato, tramite __________, ha informato l'amministrazione il
18 novembre 2020 (doc. 136-1/7) che la moglie si era iscritta presso l'Ufficio
regionale di collocamento (doc. 136-2/7) e il 25 febbraio 2021 (doc. 142) che,
stante l'inabilità lavorativa totale, l'iscrizione della moglie al sistema
COLSTA era stata annullata il 25 novembre 2020 (doc. 143-3/6) dal 13 novembre
2020.
Il 10 marzo 2021 (doc. 144) la Cassa ha respinto la richiesta dell'assicurato
di riesame della prestazione, a motivo che i certificati medici prodotti per la
chiusura dell'iscrizione all'URC non potevano essere considerati. Pertanto, si
è riconfermata nella decisione del 6 novembre 2020 di computo di un reddito
ipotetico.
1.3. Con decisione del 20 maggio 2021
(doc. 148) l'amministrazione ha calcolato il nuovo diritto alle PC computando dal
1° giugno 2021 nei fogli di calcolo un reddito ipotetico da lavoro per la
moglie di Fr. 36'640.-.
Il 1° luglio 2021 (doc. 152-1/4) __________ ha comunicato alla
Cassa che il coniuge dell'assicurato si era iscritta alla Cassa di
disoccupazione (doc. 152-2/4), perciò ha chiesto lo stralcio del reddito
ipotetico retroattivamente dal 1° giugno 2021.
La Cassa vi ha provveduto il 2 luglio 2021 (docc. 153-155), ma ha
computato le indennità giornaliere di disoccupazione fino alla loro estinzione
(doc. 155-3/3). Dal 1° novembre 2021 (doc. 157) essa ha poi ricalcolato il
diritto alle prestazioni complementari (Fr. 1'152.- al mese) senza conteggiarle
e ha invitato l'assicurato a fare rimanere iscritta la moglie all'URC per
cercare un lavoro, altrimenti avrebbe valutato di reintrodurre un reddito
ipotetico.
1.4. In occasione della revisione
periodica, il 12 agosto 2022 (doc. 167-6/41) l'assicurato ha dichiarato che il
terzo figlio percepiva un reddito di Fr. 1'080.- al mese per lo stage di
tirocinio.
Il 12 dicembre 2022 (doc. 169) la Cassa di compensazione ha
comunicato al beneficiario di PC che dal 1° gennaio 2023 il suo diritto sarebbe
ammontato a Fr. 1'177.- al mese, inserendo nel foglio di calcolo, in particolare,
un reddito da attività lavorativa dipendente del figlio pari a zero.
1.5. Il 19 gennaio 2023 (doc. 171) l'assicurato
ha trasmesso alla Cassa un nuovo certificato medico attestante un'inabilità del
100% della moglie e la conferma del 10 gennaio 2023 (doc. 171-2/3) di
annullamento, a decorrere da quel giorno stesso, dal sistema COLSTA per
inabilità prolungata.
1.6. Nell'ambito dell'esame della
revisione periodica il 21 febbraio 2023 (doc. 179) la Cassa di compensazione, dopo
avere considerato lo stipendio percepito dal figlio minore per lo stage, ha ricalcolato
il diritto dell'assicurato e ha emesso una decisione di restituzione di
prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° luglio 2022 al 31
dicembre 2022 e per il mese di gennaio 2023.
Inoltre, dal 1° febbraio 2023 essa ha nuovamente conteggiato il
reddito ipotetico della moglie di Fr. 36'640.- come da precedente decisione del
20 novembre 2020 e ha ricalcolato il suo diritto alle PC che, essendo limitato
al pagamento del premio forfettario dell'assicurazione malattia, ha portato
alla richiesta di restituzione delle prestazioni complementari già versate.
In totale, la richiesta di restituzione della Cassa è di Fr. 6'392.-.
1.7. L'assicurato si è opposto il 15
marzo 2023 (doc. 180) a questo provvedimento, facendo valere la buona fede per
avere sempre fornito puntualmente tutta la documentazione richiesta dalla Cassa.
Inoltre, egli ha ricordato che è al beneficio di una rendita intera di
invalidità da oltre 15 anni, che la moglie è da tempo ammalata ed
impossibilitata a svolgere le normali faccende domestiche, perciò non è
corretto computarle un reddito ipotetico e che il figlio terminerà il 30 giugno
2023 lo stage nell'ambito dell'apprendistato. Nel caso in cui la decisione di
restituzione fosse confermata, l'opponente ha chiesto il condono dell'importo
da restituire, perché anche un pagamento rateale sarebbe un insostenibile
aggravio per la famiglia.
1.8. Con decisione su opposizione del 27
marzo 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
a motivo di non essere stata tempestivamente informata che il 1° luglio 2022 il
figlio __________ ha iniziato uno stage remunerato, ma di averlo scoperto
soltanto con la revisione periodica.
Inoltre, visto che la moglie dell'opponente è stata stralciata dal
sistema COLSTA il 10 gennaio 2023, dal 1° febbraio 2023 ha inserito un reddito
ipotetico per il coniuge non invalido.
Esposta la giurisprudenza sull'obbligo di informarla su ogni
cambiamento (art. 24 OPC-AVS/AI) e ricordato che il 29 gennaio 2009 ha emesso
la prima decisione di prestazioni complementari in cui è evidenziato questo suo
obbligo, e che ad essa ne sono seguite molte altre, da ultimo il 3 marzo 2022
con effetto dal 1° gennaio 2022, come pure tutte le comunicazioni di fine anno
relative al diritto per l'anno successivo, la Cassa ha concluso che tutte
queste circostanze avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurato ed
egli avrebbe dovuto interpellarla per sapere come mai il reddito da attività
lucrativa del figlio non era stato computato. È solo con la revisione periodica
per l'anno 2022 che l'amministrazione ne è venuta a conoscenza e ha così potuto
correggere il computo di questo salario ai fini del calcolo PC.
La correttezza della decisione di restituzione va confermata.
Per quanto concerne il computo del reddito ipotetico alla moglie,
la Cassa ha riassunto gli eventi occorsi dal 6 novembre 2020 e ha concluso che,
in applicazione del N. 3521.02 DPC, non essendo attiva professionalmente, alla
moglie dell'opponente doveva essere conteggiato un reddito ipotetico a titolo
di rinuncia a redditi da attività lucrativa. Non v'erano circostanze oggettive
e soggettive che l'hanno impedita di mettere a frutto la sua restante capacità
di guadagno.
Infine, la Cassa ha precisato che la domanda di condono potrà
essere evasa soltanto dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in
giudicato.
1.9. Su segnalazione di __________
(docc. 182 e 183), il 18 aprile 2023 (doc. 184) la Cassa di compensazione ha
emesso una nuova decisione quale "Correzione della decisione del 21
febbraio 2023: ripresa corretta dell'affitto. Richiesta di restituzione
rimanente a vostro carico Fr. 5'607.-.". Infatti, ha corretto in Fr.
16'713.-, in luogo di Fr. 14'913.-, la pigione lorda riconosciuta quale spesa,
ricalcolando il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 1°
luglio 2022 al 31 gennaio 2023 e riconoscendogli un pagamento retroattivo di
Fr. 785.-, che è stato posto in compensazione con l'ammontare da restituire di
Fr. 6'392.-.
1.10. Il 5 maggio 2023 (doc. I) RI 1 si è
rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione di restituzione del 28
febbraio 2023.
Il ricorrente ha rilevato che dal salario mensile di Fr. 1'010,85
che il figlio percepisce come stagière, occorre dedurre Fr. 40.- per le spese
di trasporto e Fr. 300.- per i pasti fuori casa, perciò il suo reddito netto si
riduce a Fr. 670,85 al mese, soldi che il figlio usa personalmente per fare
fronte ai suoi pregressi debiti.
Il reddito ipotetico imputato alla moglie deve invece essere
integralmente annullato, giacché la decisione del 2020 che ha stabilito detto
reddito è errata, visto che sin dal 2020 è stata ritenuta inabile in qualsiasi
attività, come confermato dai recenti referti medici allegati (docc. B, C e D2).
Nonostante ciò, per dimostrare la sua buona volontà, essa si è iscritta all'URC
che, constatato però che era permanentemente ammalata, nel mese di gennaio 2023
l'ha cancellata dal sistema COLSTA.
L'assicurato ha fatto notare che al fine di evitare il computo del
reddito ipotetico da lavoro dal 31 marzo 2023, il 27 aprile 2023 (doc. D1) la
moglie si è iscritta nuovamente all'Ufficio regionale di collocamento, che poi
ne ha rifiutato l'iscrizione sulla base di un certificato medico di inabilità
lavorativa totale (docc. D e D2).
Inoltre, stante il perdurare di questa situazione di totale
inabilità lavorativa, lo psichiatra curante ha inoltrato il 2 maggio 2023 una
nuova domanda di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità.
Infine, nel caso in cui la decisione di restituzione sia
confermata, il ricorrente ha postulato il condono dell'importo richiesto dalla
Cassa tenuto conto sia della mancanza di mezzi finanziari per farvi fronte, sia
della sua assoluta buona fede.
Egli ha perciò chiesto di ripristinare le originarie prestazioni
senza conteggiare il reddito ipotetico della moglie.
1.11. Nella risposta di causa del 15
maggio 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, rilevando che il
ricorso ha proposto le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione, ha
rinviato alla decisione impugnata e ha respinto il ricorso.
1.12. Il 24 maggio 2023 (doc. V) il
ricorrente ha osservato che la Cassa non ha modificato l'importo chiesto in
restituzione, benché con conteggio del 18 aprile 2023 (doc. E1) l'amministrazione
stessa abbia riconosciuto che il credito ancora dovuto ammonta a Fr. 5'607.- e
non più a Fr. 6'392.-. Pertanto, la decisione di restituzione del 21 febbraio
2023 deve essere annullata.
L'assicurato ha inoltre precisato che il figlio avrebbe terminato
lo stage remunerato il 30 giugno 2023, stipendio che il ragazzo tratteneva
integralmente per sé per pagare le spese di trasporto, di vitto fuori casa e di
pregressi debiti.
Lo stato di salute della moglie, tuttora ammalata e
impossibilitata a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, è peggiorato.
Il suo medico ne ha chiesto il ricovero alla Clinica di
riabilitazione e ne ha informato l'Ufficio assicurazione invalidità (doc. E2).
L'assicurato ha perciò ribadito le sue pretese ricorsuali.
1.13. Il 2 giugno 2023 (doc. VII) la Cassa
ha comunicato al TCA di non formulare ulteriori considerazioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 6'392.- che
il 21 febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del
ricorrente per le prestazioni complementari versategli dal 1° luglio 2022 al 28
febbraio 2023.
Occorrerà quindi implicitamente esaminare anche se è corretto che dal
1° febbraio 2023 la Cassa ha computato un reddito ipotetico da lavoro di Fr. 36'640.-
per il coniuge dell'assicurato.
2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020
585; FF 2016 6705) e dell'Ordinanza sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (Riforma delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente
già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF
9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre
2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari
di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF
130 V 329).
Le Disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al
capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata
in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i
quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua.
In concreto, in virtù delle citate Disposizioni Transitorie,
avendo la Cassa di compensazione ritenuto un
diritto più elevato in applicazione delle norme
vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, al ricorso contro la
decisione emanata dalla Cassa cantonale di compensazione il 27 marzo 2023 - data
che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022)
- si applicano dunque le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) nella versione valida fino al 31 dicembre 2020.
2.3. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo
è determinante.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04
del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata ad
esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una
rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie,
dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la ricezione del
formulario di revisione periodica delle prestazioni complementari per l'anno
2022, ossia che dal 1° luglio 2022 l'ultimogenito dell'assicurato svolgeva uno
stage remunerato Fr. 1'080.- lordi al mese, con decisione formale del 21
febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dell'assicurato
alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023, così come
risulta dai fogli di calcolo allegati. Questo diritto era inferiore rispetto a
quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato l'effettivo
reddito da lavoro netto conseguito dal figlio (Fr. 1'010,85 x 13 mensilità),
dedotte le spese professionali di Fr. 245.-.
Con questo ordine di restituzione l'amministrazione ha pure
preteso il rimborso delle prestazioni complementari di Fr. 1'177.- corrisposte
al ricorrente per il mese di febbraio 2023 giacché, considerato il computo di
un reddito ipotetico da lavoro della moglie di Fr. 36'640.-, il diritto alle PC
decadeva.
Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni, giusta
l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa ha chiesto la restituzione delle PC
erroneamente versate per quel periodo, corrispondente alla differenza fra le PC
incassate e le prestazioni complementari di diritto, ammontanti dal 1° luglio
2022 al 28 febbraio 2023 a Fr. 6'392.-.
Sul mancato computo del reddito da lavoro del figlio __________
2.5. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e
che al capoverso 3 dispone in particolare che:
"
Per tutte le persone sono inoltre
riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del
reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;".
L'art. 11 LPC enumera
esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili
(cpv. 1) vi sono:
" a. due
terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di
un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e
1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una
rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito
dell'attività lucrativa è computato interamente;".
2.6. Nel determinare il
diritto alle prestazioni complementari per l'assicurato dal 1° gennaio 2023, il
12 dicembre 2022 (doc. 169) la Cassa di compensazione ha ritenuto fra i redditi
computabili unicamente le rendite di invalidità dell'assicurato e la completiva
del figlio __________ versate sia dalla Cassa __________ sia dalla Cassa
pensioni __________.
Benché l'amministrazione disponesse di tutte le
necessarie informazioni diligentemente fornite dall'assicurato in precedenza per
calcolare il diritto alle PC per sé e la sua famiglia, con il nuovo calcolo la
Cassa ha inspiegabilmente tralasciato di computare nei redditi dell'interessato
il salario conseguito dal terzo figlio con lo stage iniziato poco prima, il 1°
luglio 2022, come impiegato di commercio.
Infatti, il 12 agosto 2022 (doc. 167) l'assicurato
ha compilato il formulario di revisione periodica della prestazione
complementare alla rendita AI e alla domanda n. 14 ha indicato correttamente che
il figlio minore percepiva un reddito da attività lucrativa di Fr. 1'080.- per
uno stage e ha sottolineando che si trattava di un contratto di apprendistato,
che ha regolarmente allegato (doc. 167/16-41) unitamente alla busta paga di
luglio 2022 (doc. 167-20/41). Egli ha pure crociato la risposta affermativa
alla domanda se si trattava di un reddito regolare e a sapere se il figlio
aveva delle spese a suo carico per recarsi al lavoro, precisando che
ammontavano a Fr. 371.- e producendo copia dell'abbonamento Arcobaleno (doc.
167/18-41).
Indubbiamente la Cassa ha commesso un errore
inserendo, nei fogli di calcolo, l'importo di zero franchi quale reddito da
attività lucrativa dipendente del figlio __________ per il diritto alle PC dal
1° gennaio 2023. Questa errata comprensione della
situazione economica del ricorrente ha perciò portato l'amministrazione ad
attribuirgli indebitamente delle prestazioni maggiori e poi a chiederle in
restituzione appena si è accorta dell'errore esaminando il formulario di
revisione periodica.
È infatti solo in occasione dell'analisi dettagliata del
formulario di revisione periodica compilato dall'assicurato, avvenuta nel mese
di febbraio 2023, che la Cassa di compensazione è venuta a
conoscenza dell'errore che essa stessa ha commesso due mesi prima, quando gli
ha concesso le prestazioni complementari senza considerare il reddito da lavoro
del figlio e le relative spese professionali, ma semplicemente riprendendo lo
stato di fatto e di diritto in essere a quel momento e quindi senza apportarvi
le necessarie modifiche, non avendole ancora valutate, considerate e dunque
recepite.
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità
di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I
nuovi fogli di calcolo allestiti il 21 febbraio 2023 (docc. 173-178) hanno infatti
modificato la situazione, visto che dal 1° luglio 2022 la Cassa cantonale di
compensazione ha ritenuto per la posta del reddito da lavoro l'importo di Fr. 11'141.- a titolo di reddito da attività lavorativa dipendente di __________,
a cui ha dedotto Fr. 245.- per spese di natura professionale. Essa ha poi
effettuato il calcolo del diritto alla PC secondo il vecchio e il nuovo diritto
per stabilire, secondo le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo
2019, quale ipotesi di calcolo gli era più favorevole.
Ciò ha comportato che, con l'aumento dei redditi computabili, il
diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è diminuito e le
prestazioni che egli ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo gli sono
state chieste in restituzione con la stessa decisione del 21 febbraio 2023.
2.7. Il TCA rileva che l'errore commesso
dalla Cassa va fatto dipendere dai tempi tecnici di evasione delle domande di
revisione.
In effetti, nel caso in esame l'amministrazione disponeva già, al
30 agosto 2022 (cfr. data riportata lateralmente sui documenti scansionati
presenti nel suo incarto), di tutta la necessaria documentazione per potere
emettere subito una nuova decisione che tenesse conto del reddito da lavoro del
figlio del ricorrente sin dal 1° luglio 2022. Tuttavia, l'importante mole di
lavoro a cui è confrontata la Cassa di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, ha comportato che anche se, come in concreto, le opportune
informazioni, i dati, corretti, e tutti i necessari documenti erano stati sin
da subito debitamente forniti dall'assicurato, la Cassa di compensazione ha
potuto esaminare il formulario di revisione soltanto alcuni mesi dopo.
2.8. Sulla scorta di quanto precede, è
comunque a buon diritto che la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una
decisione di restituzione per le prestazioni che ha indebitamente versato all'assicurato
da quando l'ultimogenito ha iniziato l'anno di stage remunerato. La pretesa di
restituzione retroattiva al 1° luglio 2022 è dunque corretta.
Tuttavia, poiché con il ricorso l'assicurato ha fatto valere che
il figlio deve sostenere non solo le spese di trasporto, ma anche le spese per
il vitto fuori casa, che egli ha quantificato in Fr. 300.- al mese, gli atti
vanno rinviati all'amministrazione per verificare se siano dati i presupposti
per concedergli queste altre spese per il conseguimento del reddito (art. 10
cpv. 3 lett. a LPC). Essa terrà presente la giurisprudenza secondo cui le spese
supplementari per i pasti consumati fuori casa possono essere annoverate fra
quelle deducibili, necessarie al conseguimento del reddito, soltanto se
superano l'importo stabilito all'art. 11 cpv. 2 OAVS in relazione con l'art. 11
OPC-AVS/AI (DTF 123 V 258).
Quanto alle spese di trasferta, se è vero che il ricorrente le ha
cifrate in Fr. 371.- annui, non va dimenticato che il tragitto con i mezzi
pubblici da casa (__________) al lavoro (__________) si svolge interamente all'interno
della zona 10 (www.arcobaleno.ch), perciò
è corretto che l'amministrazione ha riconosciuto il costo dell'abbonamento
Arcobaleno riferito unicamente a questa zona (Fr. 245.- annui) e non alle due
zone (10+11) acquistate da suo figlio (doc. 167-18/41).
Infine, nel determinare nuovamente il diritto alle
PC del ricorrente dal 1° luglio 2022 secondo il vecchio o il nuovo diritto, nel
calcolo in virtù del nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC la Cassa cantonale di
compensazione terrà presente il principio recentemente stabilito dal Tribunale
federale (STF 9C_223/2022 del 15 maggio 2023 destinata alla pubblicazione).
Pronunciandosi su un caso ticinese, l'Alta Corte ha
infatti confermato che la franchigia prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett.
a LPC deve essere considerata una sola volta per nucleo familiare e
dunque è indifferente da quale reddito va dedotta (se da quello dei genitori o
dei figli che lavorano). È stabilita per economia domestica e applicata al nucleo
familiare, ma deve essere dedotta per principio solo al reddito dell'attività
lucrativa dell'avente diritto alle prestazioni complementari. La franchigia non
vale pertanto per il singolo avente diritto alle prestazioni complementari
(cfr. consid. 5.6).
Il Tribunale federale ha altresì rilevato che il N. 3421.11 DPC,
in vigore dal 1° gennaio 2021, nella misura in cui prevede che "il reddito da attività lucrativa degli orfani e dei
figli conferenti diritto a una rendita e vivono nella medesima economia
domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due
terzi" è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC. L'esclusione a
priori della deduzione di una franchigia dal reddito da attività lucrativa del
figlio è possibile unicamente se il genitore con cui vive nella medesima
economia domestica consegue già anch'esso un reddito da attività lucrativa, sia
pure un reddito ipotetico giusta l'art. 14 OPC-AVS/AI, superiore all'importo
della franchigia da dedurre. In tal caso, la franchigia può essere dedotta una
volta soltanto (cfr. consid. 5.8).
Sul computo di un reddito ipotetico da lavoro alla moglie __________
2.9. Occorre sapere se, ed eventualmente
in quale misura, debba essere conteggiato nei redditi computabili dell'assicurato
un reddito ipotetico da lavoro della moglie, visto che essa non esercita alcuna
attività lucrativa e nemmeno è al beneficio di una rendita di invalidità.
La Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 36'640.- il reddito
ipotetico conseguibile dal coniuge dell'assicurato basandosi sul salario
mensile lordo secondo il sesso, la nazionalità e la categoria di permesso di
soggiorno ripreso dal "Salarium - Calcolatrice statistica dei salari
2018", edita dall'Ufficio federale di statistica nel 2020 (doc. 132).
Il ricorrente ha per contro sempre sostenuto che la moglie non è
assolutamente in grado di svolgere una qualsiasi attività lucrativa essendo
inabile al lavoro al 100% per motivi psicofisici, come attestato ancora di
recente dai suoi medici curanti, perciò non le si può computare alcun reddito
ipotetico da lavoro.
2.10. L'art.
11 cpv. 1 lett. g LPC imponeva il computo dei redditi a cui l'assicurato ha
rinunciato.
Dal 1° gennaio 2021 questa norma è stata abrogata, siccome
dettagliatamente trattata nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.
Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia
volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile,
il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è
retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.
Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16
settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC
disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha
rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione
conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.
In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una
persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile.
Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per
motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può
essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso
si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto
di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo
di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si
possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio
perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello
terziario).
L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere
secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel
calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero
solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia (DTF 117 V 287 consid.
3c; RCC 1987 p. 583). Fanno eccezione i redditi ipotetici dei coniugi.
2.11. Già nel 1991, con DTF 117 V 287 l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che, in caso di invalidità del marito e conformemente
all'art. 163 CC, la moglie che sino a quel momento non esercitava un'attività
lucrativa o l'esercitava in maniera limitata può, secondo le circostanze, essere
costretta a lavorare o ad ampliare la sua attività lucrativa (DTF 114 II 301):
" 3. a) Il est exact que le nouveau droit matrimonial a apporté d'importantes
modifications par rapport à l'ancien droit. En particulier, la loi ne prévoit
plus une répartition déterminée des tâches entre époux, mais elle leur laisse
le soin de convenir de la répartition des rôles, ainsi que du mode et du
contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2 CC). L'épouse n'a
dès lors plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du
ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'une activité lucrative.
Ainsi, lorsque le mari n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative,
p.ex. à la suite d'une maladie grave ou bien parce qu'il a perdu son emploi, l'épouse
qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé
d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte
de le faire ou d'étendre son activité. Avant d'envisager une semblable
modification de la répartition des tâches, il faut cependant examiner dans
chaque cas si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce
dorénavant une activité, compte tenu notamment de son âge, de son état de
santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant
lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 302 consid. 3a et les
références citées; voir, en ce qui concerne la prise en considération du revenu
hypothétique du débiteur de la contribution d'entretien en cas de suspension de
la vie commune: ATF 117 II 16; cf. aussi, à propos du
revenu du conjoint de l'assuré tenu à restituer des prestations indûment
touchées: ATF 116 V 295 consid. 3b).".
L'Alta Corte ha poi esaminato se il reddito ipotetico del coniuge
poteva essere preso in considerazione nella fissazione del reddito determinante
in virtù dell'allora art. 3c cpv. 1 lett. f LPC (dal 2008 art. 11 cpv. 1 lett.
g vLPC e dal 2021 art. 11a cpv. 1 nLPC) e ha concluso che se la moglie si
astiene dal mettere a frutto la sua capacità di guadagno, il suo reddito
ipotetico, stimato dall'amministrazione o dal giudice, viene computato nel
reddito determinante conformemente a questa norma. Questo disposto è dunque
direttamente applicabile quando la moglie di un assicurato rinuncia a mettere a
frutto la sua capacità di guadagno allorquando, per ridurre il danno, potrebbe
vedersi obbligata a esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC.
Il TFA ha perciò espressamente escluso di fare capo alle norme
schematiche degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI concernenti il computo del reddito
dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide
rispettivamente per vedove non invalide:
" 3. (…)
c) Pour calculer le revenu hypothétique de l'épouse,
il ne se justifie pas, contrairement à l'opinion de l'administration et des
premiers juges, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques de l'art. 14b
OPC-AVS/AI: cette disposition vise la situation
bien particulière des veuves sans enfants et son application ne saurait être
étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Il
appartient bien plutôt à l'administration ou, en cas de recours, au juge des
assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle
exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle
pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté.
L'administration et le juge appliqueront ainsi à
titre préalable les principes du droit de la famille, à l'instar, p.ex., du
juge pénal qui fixe le montant de l'amende infligée à l'époux qui voue ses
soins au ménage (ATF 116 IV 4) ou du juge des poursuites qui fixe la quotité saisissable (ATF 115 III 103, ATF 114 III 15 consid. 3). Le revenu de l'activité lucrative potentielle
devra alors être pris en considération dans la fixation du revenu déterminant
au même titre qu'un gain effectivement réalisé; en particulier, il devra,
conformément à l'art. 3 al. 2 in fine LPC, être pris en compte à raison des
deux tiers seulement, comme le sont d'ailleurs les revenus hypothétiques visés
par les art. 14a et 14b OPC-AVS/AI (cf.
RCC 1987 p. 583 ss).".
Nella STFA P 40/03 del 9 febbraio 2005 (pubblicata in SVR 2007 EL
Nr. 1), l'Alta Corte si è pronunciata sul computo di un reddito ipotetico della
moglie, non attiva professionalmente, ricordando che l'obbligo secondo cui la
moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone in particolare
quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché
incombe a ciascun coniuge contribuire al mantenimento della famiglia. Ha poi precisato
i criteri da applicare per determinare detto reddito:
" 2.
Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et
parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est
directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en
valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer
une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à
l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner
si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et,
le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant
preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre
préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances
du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge
de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa
formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi,
et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été
éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b).".
La nostra Massima Istanza ha pure ribadito che le norme
schematiche di cui agli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI non sono applicabili per
fissare il reddito ipotetico di una moglie che non è invalida e che non
esercita un'attività lucrativa, dato che queste disposizioni concernono delle
situazioni particolari e la loro applicazione non può essere estesa ad altri
casi non previsti espressamente dal Consiglio federale (cfr. consid. 3).
Con la DTF 134 V 53, il Tribunale federale ha confermato nel 2008 la
giurisprudenza sul computo di un reddito determinante di un assicurato il cui
coniuge non esercita attività lucrativa e sui criteri da prendere in
considerazione per sapere se si può esigere dal coniuge che eserciti un'attività
lucrativa e, in caso affermativo, per fissare il salario che ne potrebbe
risultare (cfr. consid. 3.1). In questo suo giudizio, il TF ha ritenuto che l'autorità
giudiziaria non avesse debitamente accertato i fatti, quali lo stato di salute
della moglie dell'assicurato, la sua capacità lavorativa, la sua effettiva
disponibilità a svolgere un'attività professionale, se e quanto essa poteva
contare sull'aiuto del marito per l'educazione e la sorveglianza dei tre figli.
Pertanto, non era possibile determinare in quale misura la moglie era in grado
di lavorare tenuto conto del suo stato di salute, dei suoi oneri familiari,
della disponibilità del marito e dunque fissare il reddito che essa avrebbe
potuto realizzare, perciò ha annullato la sentenza e ha rinviato la causa ai
giudici cantonali per stabilire i fatti in maniera conforme al diritto (cfr.
consid. 4.5).
Nella STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015 (pubblicata in SVR 2015
EL Nr. 7), l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato invalido la
cui moglie 55enne non esercitava alcuna attività lucrativa e a cui la Cassa di
compensazione, ritenendo che avesse rinunciato a dei redditi, ha computato un
reddito ipotetico minimo di Fr. 36'000.-. L'assicurato, invece, a causa dell'età,
dell'assenza di formazione e del fatto che non ha mai lavorato, ha ritenuto
impossibile che il suo coniuge esercitasse un'attività lucrativa, anche perché
essa si doveva occupare di lui stante il suo precario stato di salute.
Il Tribunale federale ha ricordato che per determinare l'attività
lavorativa che il coniuge può ragionevolmente svolgere si deve tenere conto del
singolo caso concreto applicando i principi del diritto di famiglia (art. 163
CC). Di conseguenza, devono essere presi in considerazione l'età, lo stato di
salute, le conoscenze linguistiche, l'istruzione, l'attività precedente, la situazione
concreta del mercato del lavoro e, se del caso, la durata dell'assenza dal
mondo del lavoro. Se il coniuge non cerca un lavoro o lo fa in modo
insufficiente nonostante sia (parzialmente) in grado di lavorare, viola l'obbligo
di ridurre il danno che gli incombe (cfr. consid. 2.2).
Nel caso esaminato, dagli atti non è emersa alcuna prova che la
moglie del ricorrente avesse compiuto sforzi per trovare un lavoro (part-time)
durante il periodo di adattamento, perciò ha violato il suo obbligo di ridurre
Considerandi
il danno.
2.12
Nella citata STFA P 40/03 del 9
febbraio 2005, l'oggetto del contendere portava sull'adeguatezza del periodo di
sei mesi concesso dall'amministrazione - portato a 12 mesi dall'autorità
giudiziaria a motivo che la moglie doveva potere migliorare le sue conoscenze
linguistiche - per computare un reddito ipotetico del coniuge secondo l'allora
art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
Al considerando 3 il Tribunale federale ha rilevato che il N.
2084.6
DPC (attuale N. 3424.11 DPC che recita: "Se le PC versate a un assicurato vengono ridotte in seguito al computo
di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, la riduzione prende effetto sei
mesi dopo la notifica della decisione.") applicato dalla Cassa di
compensazione ricorrente si riferiva ai casi di riduzione di una prestazione
complementare in corso dovuta al computo di un reddito minimo conformemente
agli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI. Poiché non si giustificava, per fissare il
reddito ipotetico della moglie, nemmeno per analogia, di rifarsi alle norme
schematiche degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI visto che concernono delle precise
casistiche in cui non rientrava la fattispecie in esame, per il TFA non era
possibile applicare il N. 2084.6 DPC, e quindi il termine di adattamento di sei
mesi, neppure per analogia.
La nostra Massima Istanza ha considerato che alla data
determinante la moglie aveva 45 anni, era arrivata in Svizzera nell'ottobre
2001.
dopo essersi sposata alcuni mesi prima con un uomo beneficiario di una
rendita di invalidità. Di formazione infermiera, non era però dato a sapere se
fino a quel momento avesse svolto la sua professione. Sembrava verosimile che
non avesse conoscenze della lingua francese, inoltre la coppia non aveva figli
e non è stato invocato che lo stato di salute del marito necessitasse di cure.
Il marito si opponeva però a che la moglie esercitasse un'attività oltre a
quella di occuparsi della casa (cfr. consid. 4.1).
L'amministrazione ha ritenuto un reddito mensile ipotetico di Fr.
1'500.- (Fr. 18'000.- annui), ciò che corrispondeva a un'attività non
qualificata esercitata a tempo parziale. L'Alta Corte, ricordato che in un suo
precedente giudizio (P 64/03 del 27 febbraio 2004) il periodo di adattamento
ritenuto per questo genere di attività era stato di quattro mesi, ha concluso
che un periodo di sei mesi appariva già molto lungo per il caso in questione
(attività a tempo parziale, non qualificata, senza oneri familiari) e il
prolungamento di sei mesi deciso dai primi giudici per motivi linguistici non
si giustificava in alcun modo per questo genere di attività, non qualificata,
ritenuta a titolo di reddito ipotetico (cfr. consid. 4.2).
Il Tribunale federale ha perciò accolto il ricorso della Cassa.
Nella DTF 142 V 12 il Tribunale federale ha esaminato se
correttamente il Tribunale cantonale ha stabilito che un reddito ipotetico della
moglie non invalida di un beneficiario di rendita AVS poteva essere considerato
solo dopo un adeguato periodo di adattamento o un periodo transitorio.
L'Alta Corte ha innanzitutto ricordato che un reddito ipotetico
del coniuge non invalido di un richiedente le prestazioni complementari deve di
principio essere considerato come una rinuncia di reddito computabile nel
calcolo delle prestazioni complementari in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC, disposizione direttamente applicabile perché il coniuge potrebbe essere
obbligato a esercitare un'attività lucrativa giusta l'art. 163 CC:
" 3.2 Unter dem Titel des Verzichtseinkommens (Art. 11 Abs. 1 lit. a und g ELG) ist auch ein hypothetisches Einkommen des Ehegatten eines
EL-Ansprechers anzurechnen (vgl. Art. 9 Abs. 2 ELG), sofern auf eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder deren zumutbare
Ausdehnung verzichtet wird (BGE 117 V 287 E. 3b S. 290 ff.; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b, in: AHI 2001 S. 132; vgl. auch RALPH JÖHL,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2.
Aufl. 2007, S. 1758 f. Rz. 178). Bei der Ermittlung einer allfälligen
zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau oder des Ehemannes ist der konkrete
Einzelfall unter Anwendung familienrechtlicher Grundsätze (vgl. Art. 163
ZGB) zu berücksichtigen (BGE 117 V 287 E. 3c S. 292). Dementsprechend ist auf das Alter, den
Gesundheitszustand, die Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige
Tätigkeit, die konkrete Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der
Abwesenheit vom Berufsleben abzustellen (BGE 134 V 53 E. 4.1 S. 61; BGE 117 V 287 E. 3a S. 290; Urteile 8C_589/2007 vom 14. April 2008 E. 5.1
und des Eidg. Versicherungsgerichts P 40/03 vom 9. Februar 2005 E. 2, in: SVR
2007.
EL Nr. 1 S. 1, sowie P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b, in: AHI 2001 S.
132; je mit weiteren Hinweisen). Ferner ist bei der Festlegung eines
hypothetischen Einkommens zu berücksichtigen, dass für die Aufnahme und Ausdehnung
der Erwerbstätigkeit eine gewisse Anpassungsperiode
erforderlich und nach einer langen Abwesenheit vom Berufsleben die volle
Integration in den Arbeitsmarkt in einem gewissen Alter nicht mehr möglich ist.
Dem wird im Rahmen der Ergänzungsleistung dadurch Rechnung getragen, dass der
betreffenden Person allenfalls eine realistische Übergangsfrist für die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Arbeitspensums zuzugestehen
ist, bevor ein hypothetisches Erwerbseinkommen angerechnet wird (Urteile 9C_265/2015
vom 12. Oktober 2015 E. 3.4.1 und 9C_630/2013 vom 29. September 2014 E. 3 mit
Hinweis, in: SZS 2015 S. 61).".
Poi, il TF ha osservato che era pacifico che l'art. 25 cpv. 4
OPC-AVS/AI non fosse applicabile al caso in esame, nemmeno per analogia. Esso
ha rilevato che, tuttavia, le Direttive sulle prestazioni complementari
prevedono espressamente la concessione di un periodo di adattamento per altre
due costellazioni.
Ha citato in primo luogo il N. 3482.06 DPC (dal 2021 N. 3521.06
DPC), secondo cui in caso di riduzione delle PC in corso in seguito al computo
di un reddito ipotetico da attività lucrativa del coniuge non invalido, deve
essere concesso un termine di adattamento adeguato. L'articolo 25 capoverso 4
OPC-AVS/AI non è applicabile.
Al riguardo, l'Alta Corte ha puntualizzato che con la STFA P 40/03
del 9 febbraio 2005 il periodo transitorio di sei mesi per avviare un'attività
lucrativa parziale non qualificata remunerata Fr. 1'500.- al mese è stato
considerato generoso.
Inoltre, ha indicato che al N. 3482.07 DPC (dal 2021 N. 3521.07
DPC) l'UFAS ritiene che se il reddito di un'attività lucrativa indipendente è
nettamente inferiore a quello che una persona potrebbe conseguire con un'attività
salariata ragionevolmente esigibile, va computato quest'ultimo come reddito da
attività lucrativa. Il servizio PC deve annunciare questo adeguamento al
beneficiario di PC, concedendogli un termine di adattamento di al massimo
dodici mesi (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso in cui si deve
computare un reddito ipotetico del coniuge non invalido come una rinuncia di
reddito, sia nel caso di prestazioni complementari in corso sia nel caso di
prestazioni complementari richieste per la prima volta, occorre concedere al
coniuge un termine transitorio ragionevole per potere intraprendere un'attività
lucrativa o per aumentare il grado d'occupazione già in essere. Questo
principio non è però valido quando si tratta di una domanda di PC presentata
nell'ambito dell'ottenimento di una rendita AVS, perché l'inizio della rendita
AVS può essere previsto e pianificato a motivo per esempio del raggiungimento
dell'età pensionabile AVS e della cessazione dell'attività lucrativa (mentre
significativamente diverso è il caso in cui si debba decidere sul diritto alle
PC di un beneficiario di una rendita AI, non essendo prevedibile se e quando si
avrà diritto a una rendita di invalidità). Se ciò si realizza, il coniuge del
richiedente le PC non può perciò aspettare fino all'ultimo momento prima della cessazione
dell'attività lucrativa dell'altro coniuge per cercare un lavoro. Infatti, il
coniuge non invalido ha avuto un lasso di tempo sufficiente per integrarsi nel
mercato del lavoro in vista del pensionamento dell'altro coniuge. L'approccio
opposto, invece, che prevede ugualmente la concessione di un periodo di
adattamento per cercare lavoro, significherebbe che i coniugi potrebbero ottimizzare
il loro diritto alle prestazioni complementari adottando un adeguato stile di
vita, circostanza che per il Tribunale federale non va ammessa (cfr. consid.
5.4):
" 5.4 Nach den unter E. 3.2 hiervor
dargelegten Grundsätzen ist nicht invaliden Ehegatten von EL-Ansprechern im
Einzelfall eine realistische Übergangsfrist für die zumutbare Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit oder Ausdehnung des Arbeitspensums einzuräumen. Anders als die
Beschwerdeführerin annimmt, gilt dies rechtsprechungsgemäss sowohl für laufende
als auch für erstmals beantragte Ergänzungsleistungen (Urteile 9C_630/2013 vom
29.
September 2014 E. 5.1, in: SZS 2015 S. 61; 8C_172/2007 vom 6. Februar 2008
E. 4.2; des Eidg. Versicherungsgerichts P 28/04 vom 30. August 2004 E. 2.2 und
4.4; P 18/02 vom 9. Juli 2002 E. 1b und 4 sowie P 18/99 vom 22. September 2000
E. 1b und 2d, je in fine, in: AHI 2001 S. 132). Darauf hinzuweisen ist
indessen, dass in den erwähnten Urteilen 9C_265/2015 vom 12. Oktober 2015 und
9C_630/2013 vom 29. September 2014 (in: SZS 2015 S. 61) über den
EL-Leistungsanspruch von Bezügern einer IV-Rente zu befinden war. Im
vorliegenden Fall handelt es sich demgegenüber um einen im Zusammenhang mit dem
Bezug einer AHV-Rente gestellten Antrag auf EL. Diese beiden Konstellationen
unterscheiden sich insofern massgeblich, als der AHV-Rentenbeginn regelmässig
vorausseh- und planbar ist. Eine integrale Übertragung der angeführten Recht-sprechung
auf die hier zu beurteilende Sachlage erscheint daher nicht ohne Weiteres als
sachgerecht. Vielmehr gilt es diesbezüglich zu präzisieren, dass eine
Übergangsfrist ab Beginn des potenziellen EL-Bezugs dort nicht einzuräumen ist,
wo mit Blick auf einen absehbaren künftigen EL-Bezug des einen Ehepartners dem
anderen Ehepartner im Vorfeld genügend Zeit zur Verfügung stand, um sich
erwerblich einzugliedern. Mit Eintritt in das AHV-Rentenalter ist im Regelfall
mit einer Aufgabe der Erwerbstätigkeit zu rechnen. Zeichnet sich eine solche
ab, kann der Ehepartner des EL-Ansprechers nicht bis zum letzten Moment der
Aufgabe der Erwerbstätigkeit mit der Arbeitssuche zuwarten. Die gegenteilige
Betrachtungsweise nähme in Kauf, dass die Eheleute durch entsprechende
Dispositionen in der Lebensführung die EL-Berechtigung zu optimieren
vermöchten, was abzulehnen ist.".
Nella STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, il Tribunale federale ha
negato la concessione di un periodo di adattamento. La moglie ha smesso di
lavorare a fine gennaio 2021, sapendo che il marito percepiva la rendita di
vecchiaia dal 1° giugno 2018 e nel marzo 2021 quest'ultimo ha formulato domanda
di PC. Per i giudici federali, conformemente alla citata DTF 142 V 12 consid.
5.4, in questa situazione iniziale alla moglie non doveva essere concesso un
periodo di adattamento per l'integrazione nel mondo del lavoro, poiché l'inoltro
della domanda di prestazioni complementari non è stata una sorpresa (cfr.
consid. 5.2.2).
Recentemente, con STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 il Tribunale
federale ha ribadito il principio secondo cui nel caso si debba computare un
reddito ipotetico del coniuge non invalido sia se si tratta di una prima
domanda di PC sia quando le prestazioni complementari sono in corso, si deve accordare
un periodo di adattamento per avviare un'attività lavorativa o per aumentare il
tasso di occupazione già in atto:
" 4.3. C'est également en vain que le
recourant se réfère à l'ATF 142 V 12 pour affirmer qu'à
supposer qu'un revenu hypothétique pour son épouse dût être pris en
considération, il eût fallu prévoir un délai de transition d'une certaine
importance. Selon la jurisprudence, un délai de transition réaliste pour la
prise exigible d'une activité lucrative (ou l'augmentation du taux d'activité)
permettant de tenir compte d'un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide)
dans le cadre d'une première demande de prestations complémentaires ou lorsque
des prestations sont en cours (à ce sujet, cf. ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4
et les arrêts cités) doit être accordé lors de la fixation du revenu en cause
(arrêt P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2). Ce délai ne joue pas de rôle dans
le cadre d'une éventuelle demande de restitution de prestations - fixées en
fonction d'un tel revenu - versées indûment. (…)".
2.13
Nella citata DTF 134 V 53 la nostra
Massima Istanza ha concluso che è sulla base di uno stato di fatto incompleto e
di un apprezzamento arbitrario di questi fatti, che l'autorità giudiziaria ha ritenuto,
partendo da un reddito statistico di Fr. 46'680.- ricavato dalla Tabella delle
Rivelazioni Statistiche Salariali RSS e considerando che l'assicurata era abile
al 25%, che il coniuge era in grado di conseguire, al massimo, un reddito annuo
di Fr. 11'670.-, arrotondati a Fr. 12'000.-. Non essendo però possibile determinare
in quale misura la moglie era in grado di lavorare tenuto conto del suo stato
di salute, dei suoi oneri familiari, della disponibilità del marito e quindi di
fissare il guadagno che avrebbe potuto realizzare, ha annullato la sentenza
impugnata e ha rinviato la causa all'autorità giudiziaria cantonale per accertare
debitamente i fatti.
Sulla base di questa sentenza, il N. 3482.04 DPC (fino al 31
dicembre 2020) e il N. 3521.04 DPC (dal 2021) prevedono che per la fissazione
del reddito ipotetico computabile ci si deve basare sui salari lordi indicati
nella Rilevazione svizzera della struttura dei salari.
A questo proposito, Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, si è pronunciato sulla rinuncia di un coniuge a dei redditi da
attività lucrativa sulla base dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (pag. 185 N. 132 ad
art. 11). Nell'indicare in quale misura possa essere ritenuta esigibile
un'attività lucrativa, egli ha analizzato i singoli criteri stabiliti dalla giurisprudenza
quali l'età del coniuge, il suo stato di salute, le sue conoscenze
linguistiche, la sua formazione professionale, l'attività esercitata fino a
quel momento, il mercato del lavoro e il lasso di tempo più o meno lungo
durante il quale il coniuge è stato assente dalla vita professionale.
Al capitolo relativo alla presa in considerazione della situazione
concreta del mercato del lavoro (pag. 192 N. 144 ad art. 11), l'autore ha affermato
che per sapere se il coniuge di un assicurato può mettere a frutto la sua
capacità di guadagno sul mercato del lavoro, occorre determinare se e a quali
condizioni egli è in grado di trovare un lavoro, perciò occorre esaminare
concretamente la situazione del mercato del lavoro. La questione se il coniuge
di una persona che riceve prestazioni complementari sia in grado di lavorare e
percepire un reddito non può quindi basarsi, senza ulteriori approfondimenti,
sull'esperienza o su dati statistici, poiché questi, da soli, non consentono di
trarre conclusioni sulla capacità di lavorare e percepire un reddito in un caso
specifico (STF 9C_539/2009 del 9 febbraio 2010, consid. 5.1.1:
"Die hypothetische Frage,
ob die Ehegattin eines EL-Bezügers bei Aufbringung des forderbaren guten
Willens eine Stelle finden und in welcher Höhe sie Erwerbseinkünfte erzielen
könnte, lässt in der Regel ohne vorgängige Abklärungen im Einzelfall weder ein
schematisches Abstellen auf statistische Durchschnittswerte noch mehr oder
weniger gesicherte Erfahrungsannahmen zu, die zwar mehrheitlich zutreffen
mögen, aber nichts über das beruflich-erwerbliche Leistungsvermögen im
konkreten Fall aussagen."). Ciò significa
in particolare, prosegue l'autore, che per una persona che non riprende il
lavoro o un'attività lucrativa esigibile, i dati statistici salariali della
Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) non possono, da soli,
essere determinanti - seppure il Tribunale federale non abbia fondamentalmente messo
in discussione il computo dei redditi basato su queste statistiche (pag. 193 nota
673.
ad art. 11). Infatti, considerato che le prestazioni complementari sono
concepite come una prestazione di bisogno, non si deve, come per l'AI, partire
da un mercato del lavoro equilibrato, ma occorre tenere conto, da una parte,
della situazione personale dell'interessato e, dall'altra parte, di quella del
mercato del lavoro vicino al suo domicilio (STF 9C_539/2009 del 9 febbraio
2010, consid. 5.1.1: "Zu berücksichtigen sind einerseits das Angebot an
offenen und geeigneten Stellen für Personen, welche die persönlichen und
beruflichen Voraussetzungen der Ehefrau des EL-Ansprechers aufweisen, und
anderseits die Zahl der Arbeit suchenden Personen (Urteil P 64/03 vom 27.
Februar 2004 E. 3.3.2). Im Allgemeinen kann angenommen werden, dass nach einer
langen Abwesenheit vom Berufsleben in einem gewissen Alter die volle
Integration in den Arbeitsmarkt nicht mehr zumutbar ist."). Se
il coniuge non ha intrapreso alcun passo per trovare un lavoro, viola il suo obbligo
di ridurre il danno e in tal caso si può senz'altro considerare un reddito
ipotetico.
Nella STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015
EL Nr. 7, il Tribunale federale ha affermato che il Tribunale cantonale ha
giustamente tenuto conto del fatto che l'ipotetico reddito da attività
lucrativa di Fr. 36'000 preso in considerazione dalla Cassa di compensazione era
nettamente inferiore al guadagno medio delle donne che svolgono lavori semplici
e ripetitivi. Anche se è vero che le possibilità di lavoro tendono a diminuire
con l'avanzare dell'età e la mancanza di esperienza professionale, secondo
l'Alta Corte non era assolutamente probabile che la capacità lavorativa residua
della ricorrente fosse inutilizzabile, disponendo di conoscenze della lingua
tedesca e restandole ancora diversi anni prima del raggiungimento dell'età
della pensione (cfr. consid. 3.2.3).
Inoltre, non risultava che ulteriori criteri decisivi (cfr.
consid. 2.2) non fossero stati presi in considerazione per determinare il reddito
che la moglie poteva ragionevolmente percepire. Non essendo stato contestato, per
il Tribunale federale non v'era motivo di esaminare d'ufficio più
approfonditamente l'importo del reddito ipotetico computato (cfr. consid. 3.3).
Recentemente (9C_255/2023 dell'8 giugno 2023), un ricorrente ha
criticato le considerazioni del Tribunale di primo grado in merito all'ammontare
del reddito computabile della moglie stabilito in Fr. 36'850.-.
Il Tribunale cantonale si è basato sul salario medio statistico per
lavori non qualificati nel 2020, dal quale ha detratto il 10% poiché i salari
nella regione di San Gallo sarebbero inferiori alla media svizzera. Secondo i
giudici cantonali, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto tenere conto delle
detrazioni per la previdenza professionale e per l'assicurazione contro gli
infortuni non professionali. Per contro, secondo la prassi cantonale la
deduzione del 20% concessa dall'amministrazione in considerazione dell'età
della moglie sarebbe stata illegale. L'ipotetico reddito da attività lucrativa
di 36'850 franchi sarebbe stato quindi troppo basso. Tuttavia, poiché vi era
comunque un'eccedenza di reddito si potevano omettere ulteriori accertamenti
(cfr. consid. 5.5.1).
Secondo il ricorrente, per le persone con più di 60 anni dovrebbe
essere prevista una detrazione di almeno il 20%. Con questa critica, però, per
il Tribunale federale il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una
violazione del diritto federale. Inoltre, ha osservato che l'autorità
giudiziaria cantonale ha basato la sua decisione su un reddito ipotetico di Fr.
36'850 - che a suo avviso era troppo basso del 20% - perché in ogni caso comportava
un'eccedenza di reddito.
In altre parole, il Tribunale cantonale ha concesso, almeno nel
risultato, la deduzione lamentata dal ricorrente. Il fatto che i primi giudici abbiano
calcolato il reddito ipotetico in modo errato non è né riscontrabile né è stato
fatto valere.
L'Alta Corte ha precisato soltanto che le considerazioni della
Prima istanza sui contributi da detrarre dal reddito ipotetico contraddicono la
prassi del Tribunale federale. Di principio, dal reddito ipotetico non possono
essere operate deduzioni ipotetiche relative a contributi LPP né LAINF, visto
che l'importo da dedurre, dipendendo da ciascun datore di lavoro, non è certo (STF
9C_653/2018 del 26 luglio 2019, consid. 6.2 pubblicata in SVR 2019 EL Nr. 15). Tale
circostanza, tuttavia, restava irrilevante ai fini dell'esito del procedimento
(cfr. consid. 5.5.2).
Riassumendo, i giudici cantonali hanno giustamente ritenuto che la
moglie del ricorrente potesse ragionevolmente lavorare a tempo pieno in un'attività
adatta. Questo potenziale di guadagno era inoltre presumibilmente realizzabile.
L'ipotetico reddito di Fr. 36'850.- immaginato dal Tribunale di primo grado non
era quindi in ogni caso troppo elevato. Di conseguenza, le basi di calcolo su
cui si è fondata la decisione impugnata erano valide. Il ricorso è stato
respinto (cfr. consid. 5.6).
2.14
Va ancora osservato che, secondo la recente
giurisprudenza (STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, consid. 4.2.2), esiste una
presunzione naturale che un coniuge possa effettivamente utilizzare la propria
capacità di guadagno.
In linea di principio, questa presunzione non può essere rovesciata
adducendo l'assenza di competenze linguistiche e di esperienza lavorativa,
almeno non in relazione a un'attività semplice e ripetitiva ("Diese Vermutung kann im Prinzip nicht unter Hinweis
auf mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung umgestossen
werden, zumindest nicht in Bezug auf eine Hilfstätigkeit"). Di
norma, la prova dell'inutilizzabilità richiede sforzi lavorativi non andati a
buon fine. La prova dell'inabilità al lavoro è valida se viene accertato con
verosimiglianza preponderante che la capacità di guadagno non possa essere messa
a frutto.
Inoltre, nel medesimo giudizio al considerando 5.4.2 il Tribunale
federale ha stabilito che l'età della ricorrente (nata nel 1959) non le impediva
di per sé di essere occupabile. L'Alta Corte ha evidenziato che ha finora
rifiutato - nonostante le critiche della dottrina (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, 3a edizione 2021, N. 557 con nota 698) - di ipotizzare un limite di
età fisso per il computo di un reddito ipotetico da lavoro di un coniuge non
invalido.
Anche nella STF 9C_567/2022 del 25 settembre 2023 la nostra
Massima istanza ha ribadito al considerando 7 che il fatto che la moglie del
ricorrente avesse compiuto 60 anni non era effettivamente determinante in sé. La
questione di sapere se è esigibile da un coniuge che riprenda o che aumenti la
sua attività dipende dalle circostanze del caso particolare. Secondo costante
giurisprudenza, occorre tenere conto non solo dell'età del coniuge, ma anche
del suo stato di salute, della sua formazione e, se del caso, del lasso di
tempo più o meno lungo durante il quale è stato lontano dalla vita
professionale.
Per contro, va ricordato che l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone
come viene computato il reddito dell'attività lucrativa per le persone
parzialmente invalide di età inferiore a 60 anni.
Va infine rilevato che il fatto di non avere una formazione e di
non avere mai lavorato non costituisce un motivo che impedisce di valorizzare
la capacità di lavoro esigibile di un coniuge di una persona beneficiaria delle
prestazioni complementari (STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023, consid. 4.2.2).
2.15
Nell'evenienza concreta, il
ricorrente ha evidenziato che il computo di un reddito ipotetico della moglie
non è corretto, poiché quest'ultima è stata medicalmente ritenuta inabile al
lavoro sin dal 2020. I tentativi di iscriversi all'Ufficio regionale di
collocamento sono subito falliti, essendo risultata malata in maniera
permanente e quindi inabile al lavoro. I recenti referti medici confermano la
sua totale inabilità sia dal lato fisico sia psichico.
La Cassa di compensazione, fondandosi sulla STCA 32.2019.158 del
13.
luglio 2020 (doc. 125) con cui questo Tribunale, avallando l'operato dei
periti nominati dall'Ufficio assicurazione invalidità e dei medici del Servizio
Medico Regionale, ha ritenuto la moglie del ricorrente totalmente abile al
lavoro nell'attività abituale e in un'altra adeguata dal luglio 2018, dopo
avere esaminato i nuovi referti prodotti dall'assicurato, ha concluso che non
avendo il suo coniuge intrapreso un'attività lavorativa doveva essergli
computato un reddito ipotetico sulla base del N. 3521.02 DPC. La Cassa gli ha
perciò computato, in virtù dell'art. 14a OPC-AVS/AI, un reddito di Fr. 36'640.-
determinato sulla base della Calcolatrice statistica dei salari 2018 (doc.
132).
2.16
In primo luogo la scrivente Corte ribadisce
che il computo di un reddito ipotetico del coniuge del ricorrente non può
avvenire sulla base dell'art. 14a OPC-AVS/AI citato dall'amministrazione.
Infatti, come visto, poiché la moglie dell'assicurato non è
invalida nel senso giuridico del termine, non essendo al beneficio di una
rendita di invalidità, non può tornare applicabile l'ipotesi del computo del
reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide (STF
9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7, consid. 2.2: "Ist
dieser im rechtlichen Sinne nicht invalid, ist Art. 14a wie Art. 14b ELV weder
direkt noch analog anwendbar (SVR 2007 EL Nr. 1 S. 1, P 40/03 E. 3).").
Di conseguenza, neppure vanno adottati i principi concernenti la
determinazione del reddito ipotetico e il periodo di adattamento derivanti
dall'applicazione dell'art. 14a OPC-AVS/AI.
Occorre invece verificare se v'è stata una rinuncia di reddito da
parte della moglie non invalida del beneficiario di PC basandosi sull'art. 11
cpv. 1 lett. g vLPC/art. 11a cpv. 1 nLPC.
Per quanto concerne l'esame della correttezza del computo di un
reddito ipotetico del coniuge non invalido di Fr. 36'640.-, il TCA evidenzia
che l'amministrazione non ha motivato le sue ragioni e le sue conclusioni sul
principio stesso di considerare un simile reddito. In altre parole,
contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza, la Cassa cantonale di
compensazione non ha dettagliatamente esaminato se fosse possibile esigere
dall'interessata che esercitasse un'attività lucrativa ragionevole applicando i
principi del diritto di famiglia (art. 163 CC) e quindi tenendo conto delle
circostanze del caso concreto.
In effetti, dagli atti non risulta che la Cassa di compensazione si
sia fondata sull'età della moglie dell'assicurato, sul suo stato di salute, sulle
sue conoscenze linguistiche, sulla sua formazione professionale, sulla sua attività
precedente, sulla concreta situazione del mercato del lavoro così come sulla durata
della sua assenza dalla vita lavorativa per concludere che fosse abile al
lavoro al 100% e che in quanto tale poteva lavorare a tempo pieno e conseguire
un reddito di Fr. 36'640.-.
Il foglio di calcolo intitolato "Salarium - Calcolatrice
statistica dei salari 2018", seppure abbia considerato alcuni di questi
parametri, come l'età e le attività non qualificate esercitabili dal coniuge,
non racchiude tuttavia - forzatamente - anche gli altri succitati criteri di
valutazione.
D'avviso della scrivente Corte, la Cassa di compensazione non ha
dunque debitamente accertato i fatti e non è dato a sapere quali criteri
decisivi stabiliti dalla costante giurisprudenza (da ultimo STF 9C_567/2022 del
25.
settembre 2023 consid. 7) siano stati presi in considerazione per
determinare dapprima che la moglie poteva esercitare un'attività lucrativa e poi
che avrebbe potuto percepire Fr. 36'640.- (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015,
consid. 3.3 a contrario).
In assenza di questi dati non è quindi possibile determinare se e in
quale misura la moglie era in grado di lavorare e quale reddito sarebbe stata ragionevolmente
in grado di conseguire nella sua situazione e in un mercato concreto del
lavoro.
Nemmeno è stato spiegato il motivo per cui nessun termine di
adattamento è stato concesso alla moglie dell'assicurato, visto che il 21 febbraio
2023.
la Cassa ha deciso che, addirittura retroattivamente dal 1° febbraio 2023,
avrebbe computato all'assicurato un reddito ipotetico di Fr. 36'640.-.
A nulla vale il riferimento alla comunicazione del 6 novembre 2020
(doc. 134), considerato che concerneva solo e soltanto il futuro computo di un
reddito ipotetico dal 1° giugno 2021.
Ogni computo di un reddito ipotetico deve essere preceduto da una
chiara decisione in tal senso, che deve riferirsi a un determinato periodo. Il
rinvio a precedenti decisioni in tal senso deve essere escluso. Così facendo la
Cassa di compensazione potrebbe, arbitrariamente, riattivare la prima decisione
di computo di un reddito ipotetico mettendo l'assicurato di fronte al fatto
compiuto del computo di un reddito ipotetico, senza preavvisarlo con una
decisione impugnabile, proprio come nel caso in esame.
Gli atti devono perciò essere rinviati all'amministrazione per
stabilire i fatti in maniera conforme al diritto e per determinarsi nuovamente
sul computo di un reddito ipotetico della moglie del ricorrente fondandosi sui
summenzionati criteri giurisprudenziali di analisi tratti dal diritto di
famiglia (art. 163 CC).
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico computato, visto
l’esito della procedura e l’assenza di specifica contestazione, non v'è motivo
per esaminarlo ulteriormente in questa sede (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile
2015, consid. 3.3).
2.17
Va infine rilevato che dopo avere
emesso la decisione del 21 febbraio 2023 di restituzione di Fr. 6'392.- per
prestazioni indebitamente ricevute dal ricorrente dal 1° luglio 2022 al 28
febbraio 2023, che è stata oggetto di un'opposizione e della decisione su
opposizione del 27 marzo 2023 qui sub judice, il 18 aprile 2023 (doc. 184) l'amministrazione
ha inspiegabilmente emanato una nuova decisione di restituzione quale "Correzione
della decisione del 21 febbraio 2023: ripresa corretta dell'affitto. Richiesta
di restituzione rimanente a vostro carico Fr. 5'607.-".
È evidente che questa decisione formale non poteva essere emanata,
poiché la precedente decisione formale era già stata impugnata dall'assicurato
e per di più la stessa Cassa aveva già emesso una decisione su opposizione.
Semmai, quindi, l'amministrazione avrebbe dovuto notificare
all'assicurato una nuova decisione su opposizione che annullava e sostituiva
la precedente del 23 marzo 2023 e che modificava l'importo da restituire.
Considerato che effettivamente la Cassa, nella decisione qui in
esame, ha considerato una pigione errata, avendo essa ritenuto il costo del
parcheggio in luogo dell'acconto delle spese, gli atti le vanno rinviati anche
per correggere questo ammontare.
La nuova decisione formale si pronuncerà pertanto anche su questo
aspetto.
2.18
In più occasioni, nei
suoi allegati, il ricorrente ha postulato il condono dell'importo da restituire
invocando la propria buona fede.
Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono
vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla
restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF
9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno
2007).
In concreto la Cassa ha deciso l'obbligo per l'assicurato
di restituire le prestazioni complementari e il TCA ne ha confermato il
principio. Per la quantificazione dell'importo definitivo da restituire occorre
attendere la nuova decisione della Cassa.
Solo quando il giudizio relativo alla restituzione
diverrà definitivo sarà possibile per il ricorrente domandare il condono e, se
del caso, la decisione della Cassa sulla domanda di condono potrà essere
impugnata dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di
compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art.
56.
LPGA).
Una decisione del Tribunale sulla domanda di condono del
ricorrente è dunque prematura e come tale è irricevibile.
2.19
Sulla scorta delle considerazioni
esposte, il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto e gli atti rinviati
alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli l'importo che il
ricorrente deve restituire dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023 come pure il
suo nuovo diritto alle PC dal 1° febbraio 2023 secondo quanto indicato,
emanando due distinte decisioni.
La domanda di condono dovrà essere trattata dalla Cassa di
compensazione a richiesta dell'assicurato, non prima, però, della crescita in
giudicato della (nuova) decisione di restituzione che la stessa dovrà emettere.
Benché parzialmente vincente in causa al ricorrente, non
patrocinato, non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) né
addebitate spese, portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni
complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art.
61.
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto, di conseguenza:
1.1. La decisione su opposizione è
annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte,
ricalcoli l'importo delle prestazioni complementari indebitamente percepite che
il ricorrente deve restituire per il periodo dal 1° luglio 2022 al 28
febbraio 2023.
1.3. La Cassa di compensazione determinerà
inoltre il diritto alle PC dal 1° febbraio 2023 emanando le necessarie decisioni.
2. L'istanza di condono è irricevibile.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti