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Decisione

33.2023.17

Verifica calcolo PC.Spese riconosciute sono elencate singolarmente e in modo esaustivo.Per la pigione vale il valore locativo per la persona che abita il proprio appartamento.Fra le spese accessorie n

6 novembre 2023Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

831.304).

Nel caso di specie la ricorrente è persona sola, perciò in virtù

dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC e della predetta Ordinanza va ritenuto un

fabbisogno vitale di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per l'anno

2023.

Il TCA osserva che il limite di reddito per il 2022 per le persone

sole (Fr. 19'610 : 12 = Fr. 1'634,16) è superiore all'importo del minimo vitale

previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato

nel Cantone Ticino dal 2009 in Fr. 1'200.- al mese (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

Questo Tribunale non può scostarsi dai limiti

fissati dalla legislazione vigente che impone di ritenere il fabbisogno

generale per persone sole di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per

il 2023. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa di compensazione.

La ricorrente si è però lamentata di non

riuscire a sopportare tutte le sue spese personali - in particolare i premi di

cassa malati, i medici, gli ospedali, i contributi paritetici, le imposte e il

canone radiotelevisivo che sono rimasti impagati - con la predetta somma del

fabbisogno vitale.

L'assicurata ha dunque implicitamente chiesto che queste altre

spese siano riconosciute ed aggiunte nel foglio di calcolo PC quale suo

fabbisogno, poiché la somma considerata come limite di reddito non è

sufficiente per fare fronte a tutte le sue esigenze.

Quanto alle spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua, ai

costi di manutenzione della casa e alle altre spese così come enumerate e comprovate

dalla ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute come

fabbisogno.

Infatti, le spese riconosciute per la prestazione complementare

annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147

V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011

dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di

diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo

1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco

di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute nel

fabbisogno degli assicurati.

È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che

vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte

tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il

mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il

gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.; Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un

importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli

assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda

e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il

conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli

interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la

custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli

11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile

riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura

delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di

trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero

pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere

personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che

è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni

vitali (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

2.4.2. Giusta il citato art. 10 cpv. 1

lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste

insolute).

Per le persone sole la legge federale riconosce un importo massimo

annuo di Fr. 15'900.- se vivono nella regione 2 e di Fr. 14'520.- se nella

regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC).

L'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC ("in

luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che

abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo

delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la

lettera b si applica per analogia") ha dunque concretizzato la

giurisprudenza federale secondo cui l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure

applicabile alla persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal

caso, la spesa riconosciuta corrisponde al valore locativo ritenuto come

reddito della sostanza immobiliare (DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; STFA P

4/99; STFA P 54/88).

Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi

ritenuto il relativo valore locativo.

La pigione è riconosciuta come spesa non soltanto alle persone che

affittano un'abitazione, ma anche a quelle che vivono in un alloggio di loro

proprietà o per il quale hanno un diritto di usufrutto o di abitazione. Per il

computo del valore locativo dell'abitazione propria si rinvia al N. 3433.02. (N.

3236.01 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) valide

dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione

occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente

dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta

cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch,

op. cit., Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD,

è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di

immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito.

La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini

dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della

proprietà fondiaria.

Nel caso di assicurati la cui sostanza e i cui redditi da

considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi

di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a

ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione

fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione

economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Pertanto, l'importo conteggiato dalla Cassa di compensazione,

corrispondente al doppio della cifra esposta nella notifica di tassazione IC 2021

del 7 dicembre 2022 (doc. 15-3/7) dopo reclamo siccome l'assicurata è

comproprietaria in ragione di un mezzo con la sorella, corrisponde all'intero

valore locativo dell'abitazione.

Occupando infatti la ricorrente tutto l'immobile, è corretto che

quale valore locativo sia stato ritenuto l'ammontare di Fr. 2'834.-.

2.4.3. Inoltre, conformemente al succitato

art. 10 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le

spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla

pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI accorda alle persone che abitano un

immobile di loro proprietà un forfait per le spese accessorie, che per l'anno

2022 ammonta a Fr. 2'520.- e per il 2023 a Fr. 3'060.- (art. 16a cpv. 3

OPC-AVS/AI), forfait che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N.

3236.02 DPC).

La deduzione forfetaria delle spese

accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme

alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

Non va poi dimenticato che, come ricordano le Direttive sulle

prestazioni complementari (N. 3236.03 DPC), il valore locativo e l'importo

Considerandi

forfettario per le spese accessorie, sommati, sono riconosciuti come spese di

pigione al massimo fino agli importi indicati all'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.

Nel caso in esame, dunque, alla ricorrente va computato quale

pigione anche l'importo forfetario di Fr. 2'520.- rispettivamente di Fr.

3'060.- per le spese accessorie, per un totale di Fr. 5'354.- nel 2022 e di Fr.

5'894.- nel 2023.

Questo importo, siccome inferiore al massimo di Fr. 15'900.-

previsto per le persone sole che vivono nella regione 2 in cui è situato il

Comune di __________ (cfr. l'Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni

nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità),

va computato come tale nel foglio di calcolo per la PC.

Per quanto concerne l’aspetto dell'elevato consumo di elettricità

utilizzata per riscaldare la sua abitazione (nel 2022 il consumo annuo è stato

di 7'388 kWh (doc. A)), il fatto di essere proprietaria - seppure in comproprietà

- della casa in cui vive l'assicurata comporta che la ricorrente benefici

unicamente del forfait di Fr. 2'520/3'060 (art. 16a cpv. 3 OPC/AVS-AI), che va

ad aggiungersi al valore locativo del suo immobile. Non è quindi possibile considerare

altre spese accessorie.

2.4.4

Nelle spese vanno inserite anche quelle

di manutenzione di fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono

determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato

dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda

alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.

Nel Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT prevede la possibilità di avvalersi

di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato invece

della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili

privati. L'art. 2 RLT fissa questa deduzione complessiva nel 10% del reddito

lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale,

l'immobile risale al massimo a 10 anni prima rispettivamente nel 20% se l'immobile

ha più di 10 anni.

Nel caso di specie va dunque considerato il 20% del valore

locativo dell'immobile in cui abita la ricorrente determinato giusta l'art. 12

cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre non è possibile dedurre le spese effettive di

manutenzione né possono essere riconosciute altre eventuali spese (N. 3260.02

DPC), come i costi di ripristino delle tubature (docc. 7-26/46, 7-27/46 e

7-28/46).

Da ciò discende che l'ammontare delle spese di manutenzione del

fabbricato in cui essa vive, preso in ragione della quota parte di un mezzo di

comproprietà dell'assicurata, va confermato in Fr. 284.- (Fr. 2'834 x 20% : 2).

2.5

Da quanto precede discende che le spese

riconosciute della ricorrente ammontano a Fr. 31'070.-

nel 2022 e a Fr. 32'112.- nel 2023 (Fr. 5'307,60 [premio cassa malati LAMal] +

Fr. 284.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 2'834.- [pigione netta]

+ Fr. 2'520.-/3'060.- [forfait per le spese accessorie] + Fr. 19'610.-/20'100.-

[fabbisogno vitale]).

2.6

I redditi computabili della

ricorrente sono composti dalla quota della sostanza (patrimonio), dalle rendite

e dai redditi degli immobili.

2.6.1

Secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c

LPC, 1/15 della sostanza netta è computato come reddito, perciò il TCA deve

esaminare a quanto ammonta la sostanza ascrivibile all'assicurata.

Dal catastrino fiscale (doc. 7-13/46) risulta che l'interessata è

comproprietaria in ragione di un mezzo, tranne un immobile posseduto nella

misura di un quarto, di sei fondi siti tutti nel Comune di __________, Sezione __________.

Per quanto concerne la sua quota parte, il terreno di 81 mq di cui

alla part. n. 766 ha un valore di stima di Fr. 1'136.-, per la part. 771 di 111

mq, oltre all'edificio ivi esistente di 11 mq, il valore di stima è di Fr. 1'557.-,

il terreno eccedente di 18 mq della part. n. 772 vale Fr. 126,25 ed il rustico

di 18 mq ivi edificato Fr. 280,50. Per il fondo n. 773 il terreno complementare

di 15 mq ha un valore di Fr. 341,50 e l'edificio principale di 15 mq, che è l'abitazione

primaria dell'interessata, ha un valore di stima di Fr. 12'907,50, il terreno

eccedente di 26 mq di coattiva costituente la part. n. 774 vale Fr. 364,75,

mentre il ripostiglio di 5 mq non ha valore. Da ultimo, il terreno di 1'015 mq formante

la part. n. 794 è stato stimato, sempre per la quota di un mezzo dell'assicurata,

in Fr. 152.-.

Nella decisione impugnata l'amministrazione ha ritenuto gli

importi di Fr. 1'650.-, Fr. 10'000.-, Fr. 3'750.-, Fr. 1'200.- e di Fr. 1'500.-

a titolo di proprietà fondiaria secondaria, mentre quale proprietà fondiaria

primaria l'ammontare di Fr. 6'624.-. La Cassa ha indicato di essersi riferita

ai dati stabiliti dall'Ufficio stima nel 2016 in occasione di una precedente

domanda di PC, il quale ha valutato al valore venale totale di Fr. 18'100.- le

cinque proprietà dell'assicurata.

Per quanto attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva

che, in base all'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la

valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della

sostanza.

Per l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza

computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Nel Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che

gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima

ufficiale.

Dagli atti risulta che la ricorrente abita nell'edificio costruito

sulla part. n. 773 RFD di __________, Sezione __________, perciò è a giusta

ragione che la Cassa di compensazione ha considerato il valore di stima di

questo fondo, mentre tutte le altre proprietà immobiliari detenute in

comproprietà dall'assicurata sono state computate al valore venale secondo

quanto stabilito dall'Ufficio stima. Ciò è corretto, giacché secondo l'art. 17a

cpv. 4 OPC-AVS/AI la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al

richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata

al valore corrente.

In assenza di una chiara e dettagliata contestazione dei valori

allora definiti dall'Ufficio stima, e ripresi dalla Cassa cantonale di

compensazione, il TCA non ha motivo di scostarsi dagli stessi anche se non

aggiornati.

Per quanto concerne il valore di stima dell'abitazione primaria,

invece, la Cassa è incorsa in una svista.

Essa ha in effetti ritenuto un valore di Fr. 6'624,50 pari, a suo

dire, alla metà del valore dell'intero fondo di Fr. 13'249.-.

Tuttavia, dal catastrino fiscale emerge che i valori indicati sono

già riferiti alla quota (di metà o di un quarto) di comproprietà della

ricorrente, perciò la sua quota sulla part. n. 773 ha un valore di stima di Fr.

13'249.- (Fr. 341,50 + Fr. 12'907,50). Prova ne è che la decisione del 1°

febbraio 2004 (doc. B) di revisione generale delle stime ha stabilito un valore

globale di stima di Fr. 23'609.- per il fondo n. 773 di 15 mq.

Ad ogni modo, anche correggendo questo importo, la sostanza

computabile rimane pari a zero (cfr. fogli di calcolo allegati alla decisione

su opposizione) grazie alla franchigia di Fr. 30'000.- per i fondi non adibiti

ad abitazione primaria e di Fr. 112'500.- per la casa in cui la ricorrente vive

e quindi non influisce sul diritto alle prestazioni complementari dell'interessata.

2.6.2

In base all'art. 11 cpv. 1 lett. d

LPC l'amministrazione ha computato all'assicurata per l’anno 2022 la rendita

di invalidità (Fr. 24'324.-) e la rendita di invalidità del II pilastro (Fr. 7'408.-),

per un totale di Fr. 32'344.-. Questi importi, rilevabili dai

documenti agli atti, sono corretti.

Pendente causa la ricorrente ha comprovato che, sulla rendita di

invalidità versatale dalla cassa pensione (doc. 7-10/46: nel 2021 Fr. 7'048,40),

da ottobre 2022 (doc. C3) v'è una trattenuta di Fr. 100.- al mese disposta dall'Ufficio

di esecuzione, perciò la rendita netta percepita è inferiore, tanto che nel

Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (doc. B), compilato nel

maggio 2023, ha inserito l'importo di Fr. 6'435.-.

La Cassa di compensazione, che nella decisione impugnata, oggetto

della lite, ha computato un reddito di Fr. 7'408.- da rendite LPP, il 14

settembre 2023 (doc. XI/1-2) ha così allestito un nuovo calcolo in cui dal 1°

ottobre 2022 ha considerato il pignoramento, e quindi la trattenuta, di Fr.

100.

- al mese. Ciò comporta una rendita LPP inferiore di Fr. 1'200.- annui e

quindi pari a Fr. 6'208.-. Anche con tale importo, come sarà indicato più

avanti, la ricorrente non ha comunque diritto alle PC.

2.6.3

Fra i redditi computabili va

inserito anche il provento della sostanza immobile, incluso il valore

locativo annuo dell'immobile di cui la ricorrente è proprietaria e che le

serve quale abitazione (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Come correttamente indicato dalla Cassa di compensazione, tale

valore corrisponde a Fr. 1'417.-, e meglio alla metà del valore locativo dell'intera

part. n. 773 RFD di __________, Sezione __________ di cui è comproprietaria con

la sorella, così come risulta dalla notifica di tassazione su reclamo IC 2021

dell'assicurata (doc. 15-3/7).

2.7

In conclusione, i redditi

computabili assommano, in base ai calcoli proposti dalla Cassa cantonale di

compensazione pendente causa e più favorevoli all'assicurata, a Fr. 33'149.-

dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022, a Fr. 31'949.- dal 1° ottobre 2022 al

31.

dicembre 2022 e a Fr. 32'561.- dal 1° gennaio 2023.

2.8

Da quanto precede discende che i

calcoli da ultimo effettuati dall'amministrazione il 14 settembre 2023, ad essa

più favorevoli rispetto alla decisione su opposizione, oggetto del litigio in

esame, non portano comunque a potere concedere all'assicurata un diritto alle

prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario). Si è infatti sempre

in presenza di un'eccedenza di redditi.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Avendo per oggetto la

richiesta di prestazioni complementari non si prelevano delle spese (art. 61

lett. fbis LPGA).

Sul tema delle spese cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre

2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del

16.

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti