33.2023.17
Verifica calcolo PC.Spese riconosciute sono elencate singolarmente e in modo esaustivo.Per la pigione vale il valore locativo per la persona che abita il proprio appartamento.Fra le spese accessorie non va ritenuto il consumo di elettricità. Fra i redditi anche la trattenuta dell'Ufficio esecuzione?
6 novembre 2023Italiano29 min
nel Cantone Ticino dal 2009 in Fr. 1'200.- al mese (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.17
TB
Lugano
6 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 maggio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2022 (doc. 1) RI 1, 1980,
ha postulato le prestazioni complementari e, a richiesta della Cassa cantonale
di compensazione (doc. 3), ha allegato i documenti a comprova della
controprestazione ricevuta dalla sorella per averle donato la sua quota parte
di comproprietà su due immobili (doc. 4).
1.2. Con decisione del 30 agosto 2022
(doc. 8) la Cassa non le ha concesso le prestazioni complementari stante un'eccedenza
di reddito di Fr. 3'038.-.
1.3. Il 5 ottobre 2022 (doc. 13) l'assicurata
si è opposta al rifiuto delle prestazioni, lamentando che i calcoli non erano
chiari e comprensibili, così come i dati inseriti riguardanti le proprietà
(primaria e secondaria) e il fabbisogno vitale di Fr. 19'610.-, che non
indicava cosa comprendeva. L'opponente ha inoltre chiesto alla Cassa di
attendere la nuova decisione di tassazione 2021 prima di pronunciarsi
nuovamente.
Il 12 dicembre 2022 (doc. 15) l'interessata ha trasmesso alla
Cassa di compensazione la notifica di tassazione 2021 dopo reclamo del 7
dicembre 2022 (doc. 14).
1.4. Con decisione su opposizione dell'8
maggio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
benché abbia modificato in favore dell'assicurata alcune voci.
In primo luogo, l'amministrazione ha spiegato che il fabbisogno
minimo vitale di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 serve per far fronte a tutte
quelle spese che non rientrano nell'elenco delle spese riconosciute dall'art. 10
LPC e ne ha confermato l'importo.
Per quanto concerne la sostanza immobiliare, la Cassa ha spiegato
che la sostanza che non serve da abitazione primaria deve essere computata al
valore venale (art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI), ciò che essa ha fatto rifacendosi
ai valori già stabiliti nel 2016 dall'Ufficio stima in occasione di una
precedente domanda di PC, valutando i suoi cinque fondi in Fr. 18'100.-.
Tuttavia, essa ha rilevato che, per errore, le ha computato la part. 773 RFD di
__________ come sostanza secondaria e quindi al valore venale di Fr. 27'500.- (la
metà del valore di Fr. 55'000.-, essendo detenuta in comproprietà con la
sorella), mentre andava conteggiata come abitazione primaria e dunque al valore
di stima di Fr. 6'624,50 (Fr. 13'249 : 2).
Il valore locativo, che va considerato nei redditi computabili
(art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) in proporzione alla quota di comproprietà dell'assicurata,
è stato erroneamente stabilito in Fr. 254.- in luogo del valore fiscale di Fr.
1'417.- e su tale base andavano considerate le spese di manutenzione dell'immobile,
pari al 20% e quindi a Fr. 283.-.
Infine, quale pigione andava ritenuto l'intero valore locativo della
casa primaria (Fr. 2'834.-) e non solo la metà, poiché abitata dall'opponente
seppure detenuta in comproprietà con la sorella.
Riesaminato il diritto alle PC tenendo quindi conto di queste
modifiche, la Cassa di compensazione ha allestito i nuovi fogli di calcolo giungendo
sempre a un rifiuto delle prestazioni stante un'eccedenza di entrate di Fr. 2'089.-
dal 1° marzo 2022 e di Fr. 1'649.- dal 1° gennaio 2023.
1.5. Il 25 maggio 2023 (doc. I) RI 1 si
è rivolta al TCA chiedendo di rivalutare il suo caso e in particolare i calcoli
effettuati dall'amministrazione, adducendo che la sua situazione economica reale
differisce da quella accertata dalla Cassa.
A richiesta del Giudice delegato (doc. II), il 22 giugno 2023
(doc. III) la ricorrente ha completato la sua esposizione, rilevando di vivere
in circostanze tali da non riuscire a pagare le varie fatture, di non potersi
permettere la manutenzione dell'immobile fatiscente in cui abita e di non
potere nemmeno più andare dallo psichiatra non potendo poi pagare i relativi onorari.
L'aumento dei precetti esecutivi ha fatto sì che a fine mese il frigorifero è
spesso vuoto e che non è in grado di riparare l'automobile che le serve per
spostarsi vivendo lontano dai mezzi pubblici e di dare da mangiare ai due cani
che possiede per motivi terapeutici.
L'assicurata ha ricordato di avere donato la sua quota parte di
casa alla sorella perché era stata pignorata e così ha potuto saldare gli
enormi debiti che erano insorti nei suoi confronti. Sua sorella ha comunque continuato
ad aiutarla a pagare le fatture e ha rinunciato a chiederle una pigione per la
piccola vecchia casa di nucleo in cui vive, essendo di proprietà di entrambe.
Il 18 luglio 2023 (doc. V) la ricorrente ha ricordato di avere già
chiesto le PC alcuni anni fa visto che la sua situazione iniziava a sgretolarsi
e perdeva l'autonomia finanziaria, ma le erano state negate e così sono
arrivati i precetti esecutivi per i premi di cassa malati, per i medici e per tante
altre fatture che sono evolute in spese di richiamo e poi esecutive e a cui non
riesce più a far fronte. Nell'attesa, dal 2022, di ricevere le prestazioni
complementari, le fatture impagate si sono accumulate e i debiti sono aumentati;
ora si ritrova a vivere in una casa al limite dell'abitabilità, senza un mezzo
di trasporto privato utilizzabile con qualsiasi tempo, senza nessun aiuto per
sé e per i suoi animali, senza la possibilità di curarsi e con un livello nullo
di vita dignitosa. Perfino il sussidio di cassa malati le è stato negato.
1.6. Nella risposta del 16 agosto 2023
(doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato al contenuto della
decisione impugnata, confermandola e respingendo quindi il ricorso.
1.7. Il 7 settembre 2023 (doc. IX) la
ricorrente ha prodotto numerosi mezzi di prova quali le decisioni di
pignoramento della rendita LPP (docc. C1-C3), gli estratti dell'Ufficio di
esecuzione (docc. C5-C7), le decisioni sulla riduzione del premio LAMal (docc. C8-C10)
e i debiti per il canone radiotelevisivo (docc. C11 e C12).
Essa ha ribadito di non avere ancora ottenuto delle spiegazioni
sul computo della casa secondaria e sui calcoli che ha effettuato la Cassa di
compensazione che, a suo dire, non rispecchiano la realtà, che è di gran lunga
peggiore. Infatti, i documenti prodotti comprovano che l'Ufficio di esecuzione
le pignora la rendita LPP di invalidità in ragione di Fr. 100.- al mese, che
sua sorella è intervenuta per sanare in parte la sua situazione debitoria e
bloccare la vendita all'asta della sua quota parte di casa, che poi le ha
donato quale controprestazione per l'aiuto ricevuto, che è pure debitrice del
canone radiotelevisivo degli ultimi due anni e che per il 2023 non le è più
stata concessa la riduzione del premio LAMal, ciò che ha gravato molto sulle
sue finanze con conseguente sospensione delle cure mediche per impossibilità poi
di pagarle.
La ricorrente ha affermato che tutte queste spese potrebbero
essere prese a carico dalle prestazioni complementari, che sarebbero quindi per
lei un aiuto vitale, visto che la sorella non è più in grado di sostenerla
ancora in modo così accresciuto.
1.8. La Cassa di compensazione ha
osservato il 20 settembre 2023 (doc. XI) che, come risulta dai nuovi fogli di
calcolo allegati (doc. XI/1-2), un eventuale computo della rendita LPP tenuto
conto del pignoramento di Fr. 1'200.- all'anno non le permetterebbe comunque di
ottenere le prestazioni complementari. Infatti, dal 1° ottobre 2022 si ha
comunque un'eccedenza di entrate di Fr. 879.- e dal 1° gennaio 2023 di Fr.
449.-.
1.9. Il 12 ottobre 2023 (doc. XIII) la
ricorrente ha rilevato di avere avuto "forte
e urgente bisogno di aiuto" tanto che
si è rivolta al Comune e ad altri uffici per "capire i documenti e i calcoli", ma di
non avere ottenuto alcun aiuto né di essere stata ascoltata, rimettendosi
quindi al giudizio di questo Tribunale.
1.10. La Cassa non ha formulato ulteriori
considerazioni (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza della decisione su opposizione dell'8 maggio 2023 con cui la
Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni
complementari dell'assicurata a causa di un'eccedenza dei redditi di Fr. 2'079.-
per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 e di Fr. 1'649.- dal 1° gennaio
2023 (doc. A).
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per
l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione dei
premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle
prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento
dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare
che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o
per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 610 franchi
per le persone sole,
(…)
b. la pigione di
un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le
spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo;
l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 16 440 franchi
nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione
3 per le persone che vivono sole,
(…)
c. in luogo
della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano
un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la
lettera b si applica per analogia.
(…)
3 Per tutte le
persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
(…)
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo
forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al
massimo però il premio effettivo;
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi
sono:
" (…)
b. i proventi
della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di
un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui
il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel
calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad
almeno una di queste persone;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50
000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno
diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra
persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un
immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto
il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione
quale sostanza;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;
(…)".
2.4. Occorre dunque procedere all'esame
delle censure della ricorrente partendo dalle spese riconosciute,
fissate dalla Cassa con la decisione su opposizione in Fr. 31'070.- (Fr.
5'307,60 [premio assicurazione malattia] + Fr. 284.- [spese di manutenzione di
fabbricati] + Fr. 5'354.- [valore locativo di Fr. 2'834.- + spese accessorie
forfettarie di Fr. 2'520.-] + Fr. 19'610.- [fabbisogno vitale persona sola]).
2.4.1. Tra le spese riconosciute dalla legge
evocate al considerando 2.3 v'è innanzitutto il fabbisogno vitale.
Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non
è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le
prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali.
Questo limite di reddito viene adeguato ogni due anni in funzione
dell'evoluzione economica fissata dal Consiglio federale, aumento che è
applicato alle rendite AVS/AI/IPG dal 1° gennaio di ogni anno dispari mediante l'Ordinanza sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (RS
831.304).
Nel caso di specie la ricorrente è persona sola, perciò in virtù
dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC e della predetta Ordinanza va ritenuto un
fabbisogno vitale di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per l'anno
Fatti
2023.
Il TCA osserva che il limite di reddito per il 2022 per le persone
sole (Fr. 19'610 : 12 = Fr. 1'634,16) è superiore all'importo del minimo vitale
previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato
nel Cantone Ticino dal 2009 in Fr. 1'200.- al mese (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).
Questo Tribunale non può scostarsi dai limiti
fissati dalla legislazione vigente che impone di ritenere il fabbisogno
generale per persone sole di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per
il 2023. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa di compensazione.
La ricorrente si è però lamentata di non
riuscire a sopportare tutte le sue spese personali - in particolare i premi di
cassa malati, i medici, gli ospedali, i contributi paritetici, le imposte e il
canone radiotelevisivo che sono rimasti impagati - con la predetta somma del
fabbisogno vitale.
L'assicurata ha dunque implicitamente chiesto che queste altre
spese siano riconosciute ed aggiunte nel foglio di calcolo PC quale suo
fabbisogno, poiché la somma considerata come limite di reddito non è
sufficiente per fare fronte a tutte le sue esigenze.
Quanto alle spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua, ai
costi di manutenzione della casa e alle altre spese così come enumerate e comprovate
dalla ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute come
fabbisogno.
Infatti, le spese riconosciute per la prestazione complementare
annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147
V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011
dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di
diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo
1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco
di cui al citato art. 10 LPC
non possono essere riconosciute nel
fabbisogno degli assicurati.
È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che
vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte
tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il
mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il
gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.; Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un
importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli
assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda
e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il
conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli
interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la
custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli
11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile
riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.
La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura
delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di
trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero
pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere
personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che
è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni
vitali (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
2.4.2. Giusta il citato art. 10 cpv. 1
lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste
insolute).
Per le persone sole la legge federale riconosce un importo massimo
annuo di Fr. 15'900.- se vivono nella regione 2 e di Fr. 14'520.- se nella
regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC).
L'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC ("in
luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che
abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la
lettera b si applica per analogia") ha dunque concretizzato la
giurisprudenza federale secondo cui l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure
applicabile alla persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal
caso, la spesa riconosciuta corrisponde al valore locativo ritenuto come
reddito della sostanza immobiliare (DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; STFA P 4/99; STFA P 54/88).
Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi
ritenuto il relativo valore locativo.
La pigione è riconosciuta come spesa non soltanto alle persone che
affittano un'abitazione, ma anche a quelle che vivono in un alloggio di loro
proprietà o per il quale hanno un diritto di usufrutto o di abitazione. Per il
computo del valore locativo dell'abitazione propria si rinvia al N. 3433.02. (N.
3236.01 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) valide
dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione
occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente
dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch,
op. cit., Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD,
è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito.
La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini
dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Nel caso di assicurati la cui sostanza e i cui redditi da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Pertanto, l'importo conteggiato dalla Cassa di compensazione,
corrispondente al doppio della cifra esposta nella notifica di tassazione IC 2021
del 7 dicembre 2022 (doc. 15-3/7) dopo reclamo siccome l'assicurata è
comproprietaria in ragione di un mezzo con la sorella, corrisponde all'intero
valore locativo dell'abitazione.
Occupando infatti la ricorrente tutto l'immobile, è corretto che
quale valore locativo sia stato ritenuto l'ammontare di Fr. 2'834.-.
2.4.3. Inoltre, conformemente al succitato
art. 10 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le
spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla
pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI accorda alle persone che abitano un
immobile di loro proprietà un forfait per le spese accessorie, che per l'anno
2022 ammonta a Fr. 2'520.- e per il 2023 a Fr. 3'060.- (art. 16a cpv. 3
OPC-AVS/AI), forfait che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N.
3236.02 DPC).
La deduzione forfetaria delle spese
accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme
alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).
Non va poi dimenticato che, come ricordano le Direttive sulle
prestazioni complementari (N. 3236.03 DPC), il valore locativo e l'importo
forfettario per le spese accessorie, sommati, sono riconosciuti come spese di
pigione al massimo fino agli importi indicati all'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.
Considerandi
Nel caso in esame, dunque, alla ricorrente va computato quale
pigione anche l'importo forfetario di Fr. 2'520.- rispettivamente di Fr.
3'060.- per le spese accessorie, per un totale di Fr. 5'354.- nel 2022 e di Fr.
5'894.- nel 2023.
Questo importo, siccome inferiore al massimo di Fr. 15'900.-
previsto per le persone sole che vivono nella regione 2 in cui è situato il
Comune di __________ (cfr. l'Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni
nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità),
va computato come tale nel foglio di calcolo per la PC.
Per quanto concerne l’aspetto dell'elevato consumo di elettricità
utilizzata per riscaldare la sua abitazione (nel 2022 il consumo annuo è stato
di 7'388 kWh (doc. A)), il fatto di essere proprietaria - seppure in comproprietà
- della casa in cui vive l'assicurata comporta che la ricorrente benefici
unicamente del forfait di Fr. 2'520/3'060 (art. 16a cpv. 3 OPC/AVS-AI), che va
ad aggiungersi al valore locativo del suo immobile. Non è quindi possibile considerare
altre spese accessorie.
2.4.4
Nelle spese vanno inserite anche quelle
di manutenzione di fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono
determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato
dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda
alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.
Nel Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT prevede la possibilità di avvalersi
di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato invece
della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili
privati. L'art. 2 RLT fissa questa deduzione complessiva nel 10% del reddito
lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale,
l'immobile risale al massimo a 10 anni prima rispettivamente nel 20% se l'immobile
ha più di 10 anni.
Nel caso di specie va dunque considerato il 20% del valore
locativo dell'immobile in cui abita la ricorrente determinato giusta l'art. 12
cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre non è possibile dedurre le spese effettive di
manutenzione né possono essere riconosciute altre eventuali spese (N. 3260.02
DPC), come i costi di ripristino delle tubature (docc. 7-26/46, 7-27/46 e
7-28/46).
Da ciò discende che l'ammontare delle spese di manutenzione del
fabbricato in cui essa vive, preso in ragione della quota parte di un mezzo di
comproprietà dell'assicurata, va confermato in Fr. 284.- (Fr. 2'834 x 20% : 2).
2.5
Da quanto precede discende che le spese
riconosciute della ricorrente ammontano a Fr. 31'070.-
nel 2022 e a Fr. 32'112.- nel 2023 (Fr. 5'307,60 [premio cassa malati LAMal] +
Fr. 284.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 2'834.- [pigione netta]
+ Fr. 2'520.-/3'060.- [forfait per le spese accessorie] + Fr. 19'610.-/20'100.-
[fabbisogno vitale]).
2.6
I redditi computabili della
ricorrente sono composti dalla quota della sostanza (patrimonio), dalle rendite
e dai redditi degli immobili.
2.6.1
Secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c
LPC, 1/15 della sostanza netta è computato come reddito, perciò il TCA deve
esaminare a quanto ammonta la sostanza ascrivibile all'assicurata.
Dal catastrino fiscale (doc. 7-13/46) risulta che l'interessata è
comproprietaria in ragione di un mezzo, tranne un immobile posseduto nella
misura di un quarto, di sei fondi siti tutti nel Comune di __________, Sezione __________.
Per quanto concerne la sua quota parte, il terreno di 81 mq di cui
alla part. n. 766 ha un valore di stima di Fr. 1'136.-, per la part. 771 di 111
mq, oltre all'edificio ivi esistente di 11 mq, il valore di stima è di Fr. 1'557.-,
il terreno eccedente di 18 mq della part. n. 772 vale Fr. 126,25 ed il rustico
di 18 mq ivi edificato Fr. 280,50. Per il fondo n. 773 il terreno complementare
di 15 mq ha un valore di Fr. 341,50 e l'edificio principale di 15 mq, che è l'abitazione
primaria dell'interessata, ha un valore di stima di Fr. 12'907,50, il terreno
eccedente di 26 mq di coattiva costituente la part. n. 774 vale Fr. 364,75,
mentre il ripostiglio di 5 mq non ha valore. Da ultimo, il terreno di 1'015 mq formante
la part. n. 794 è stato stimato, sempre per la quota di un mezzo dell'assicurata,
in Fr. 152.-.
Nella decisione impugnata l'amministrazione ha ritenuto gli
importi di Fr. 1'650.-, Fr. 10'000.-, Fr. 3'750.-, Fr. 1'200.- e di Fr. 1'500.-
a titolo di proprietà fondiaria secondaria, mentre quale proprietà fondiaria
primaria l'ammontare di Fr. 6'624.-. La Cassa ha indicato di essersi riferita
ai dati stabiliti dall'Ufficio stima nel 2016 in occasione di una precedente
domanda di PC, il quale ha valutato al valore venale totale di Fr. 18'100.- le
cinque proprietà dell'assicurata.
Per quanto attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva
che, in base all'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della
sostanza.
Per l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Nel Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che
gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima
ufficiale.
Dagli atti risulta che la ricorrente abita nell'edificio costruito
sulla part. n. 773 RFD di __________, Sezione __________, perciò è a giusta
ragione che la Cassa di compensazione ha considerato il valore di stima di
questo fondo, mentre tutte le altre proprietà immobiliari detenute in
comproprietà dall'assicurata sono state computate al valore venale secondo
quanto stabilito dall'Ufficio stima. Ciò è corretto, giacché secondo l'art. 17a
cpv. 4 OPC-AVS/AI la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al
richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata
al valore corrente.
In assenza di una chiara e dettagliata contestazione dei valori
allora definiti dall'Ufficio stima, e ripresi dalla Cassa cantonale di
compensazione, il TCA non ha motivo di scostarsi dagli stessi anche se non
aggiornati.
Per quanto concerne il valore di stima dell'abitazione primaria,
invece, la Cassa è incorsa in una svista.
Essa ha in effetti ritenuto un valore di Fr. 6'624,50 pari, a suo
dire, alla metà del valore dell'intero fondo di Fr. 13'249.-.
Tuttavia, dal catastrino fiscale emerge che i valori indicati sono
già riferiti alla quota (di metà o di un quarto) di comproprietà della
ricorrente, perciò la sua quota sulla part. n. 773 ha un valore di stima di Fr.
13'249.- (Fr. 341,50 + Fr. 12'907,50). Prova ne è che la decisione del 1°
febbraio 2004 (doc. B) di revisione generale delle stime ha stabilito un valore
globale di stima di Fr. 23'609.- per il fondo n. 773 di 15 mq.
Ad ogni modo, anche correggendo questo importo, la sostanza
computabile rimane pari a zero (cfr. fogli di calcolo allegati alla decisione
su opposizione) grazie alla franchigia di Fr. 30'000.- per i fondi non adibiti
ad abitazione primaria e di Fr. 112'500.- per la casa in cui la ricorrente vive
e quindi non influisce sul diritto alle prestazioni complementari dell'interessata.
2.6.2
In base all'art. 11 cpv. 1 lett. d
LPC l'amministrazione ha computato all'assicurata per l’anno 2022 la rendita
di invalidità (Fr. 24'324.-) e la rendita di invalidità del II pilastro (Fr. 7'408.-),
per un totale di Fr. 32'344.-. Questi importi, rilevabili dai
documenti agli atti, sono corretti.
Pendente causa la ricorrente ha comprovato che, sulla rendita di
invalidità versatale dalla cassa pensione (doc. 7-10/46: nel 2021 Fr. 7'048,40),
da ottobre 2022 (doc. C3) v'è una trattenuta di Fr. 100.- al mese disposta dall'Ufficio
di esecuzione, perciò la rendita netta percepita è inferiore, tanto che nel
Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (doc. B), compilato nel
maggio 2023, ha inserito l'importo di Fr. 6'435.-.
La Cassa di compensazione, che nella decisione impugnata, oggetto
della lite, ha computato un reddito di Fr. 7'408.- da rendite LPP, il 14
settembre 2023 (doc. XI/1-2) ha così allestito un nuovo calcolo in cui dal 1°
ottobre 2022 ha considerato il pignoramento, e quindi la trattenuta, di Fr.
100.- al mese. Ciò comporta una rendita LPP inferiore di Fr. 1'200.- annui e
quindi pari a Fr. 6'208.-. Anche con tale importo, come sarà indicato più
avanti, la ricorrente non ha comunque diritto alle PC.
2.6.3
Fra i redditi computabili va
inserito anche il provento della sostanza immobile, incluso il valore
locativo annuo dell'immobile di cui la ricorrente è proprietaria e che le
serve quale abitazione (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Come correttamente indicato dalla Cassa di compensazione, tale
valore corrisponde a Fr. 1'417.-, e meglio alla metà del valore locativo dell'intera
part. n. 773 RFD di __________, Sezione __________ di cui è comproprietaria con
la sorella, così come risulta dalla notifica di tassazione su reclamo IC 2021
dell'assicurata (doc. 15-3/7).
2.7
In conclusione, i redditi
computabili assommano, in base ai calcoli proposti dalla Cassa cantonale di
compensazione pendente causa e più favorevoli all'assicurata, a Fr. 33'149.-
dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022, a Fr. 31'949.- dal 1° ottobre 2022 al
31.
dicembre 2022 e a Fr. 32'561.- dal 1° gennaio 2023.
2.8
Da quanto precede discende che i
calcoli da ultimo effettuati dall'amministrazione il 14 settembre 2023, ad essa
più favorevoli rispetto alla decisione su opposizione, oggetto del litigio in
esame, non portano comunque a potere concedere all'assicurata un diritto alle
prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario). Si è infatti sempre
in presenza di un'eccedenza di redditi.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Avendo per oggetto la
richiesta di prestazioni complementari non si prelevano delle spese (art. 61
lett. fbis LPGA).
Sul tema delle spese cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre
2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del
16.
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti