33.2023.18
Persona in carcere all'estero per un anno e mezzo:il soggiorno è avvenuto SENZA un valido motivo,perciò le PC vanno sospese dopo 90 giorni.L'impossibilità di rientrare in Svizzera non è per causa di forza maggiore,ma per colpa propria.PC vanno restituite.No rimborso aiuto domestico mentre in carcere
6 novembre 2023Italiano29 min
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.18
TB
Lugano
6 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 2 novembre 2022 (doc. 220) la
Cassa di compensazione è stata informata telefonicamente da RI 1, 1948, beneficiario
di prestazioni complementari all'AI dal 1° dicembre 2010 (doc. 62), di essere
appena rientrato dall'Italia, dove aveva scontato una pena detentiva di un anno
e otto mesi. La Cassa gli ha quindi chiesto di comprovare la data di entrata e
di uscita dal carcere come pure la data di partenza e di rientro in Svizzera
(doc. 221).
1.2. Con decisione del 30 novembre 2022
(doc. 224) la Cassa di compensazione ha rimborsato all'assicurato le spese di
malattia e di invalidità (aiuto domestico privato) richieste il 29 novembre
2022 (doc. 225) per i mesi da novembre 2021 a novembre 2022, per un totale di
Fr. 4'797,25.
Il 3 febbraio 2023 l'amministrazione ha riconosciuto i costi dell'aiuto
domestico privato anche per i mesi di dicembre 2022 (doc. 231: Fr. 13,90) e di
gennaio 2023 (doc. 232: Fr. 435,10), mentre il 21 febbraio 2023 (doc. 239) gli
ha rimborsato Fr. 183,60 per la franchigia e le aliquote percentuali per l'anno
2022.
1.3. Con decisione del 21 febbraio 2023
(doc. 238) l'amministrazione ha emesso una decisione di restituzione delle
prestazioni complementari indebitamente ricevute dall'assicurato dal 1° agosto
2021 al 31 ottobre 2022 per complessivi Fr. 20'355.-, a seguito della
sospensione del versamento delle PC poiché l'assicurato ha soggiornato all'estero
senza un valido motivo (N. 2330.01 e N. 2330.02 DPC). Il diritto alle PC è
stato riattivato dal mese seguente il suo ritorno in Svizzera (N. 2330.05 DPC).
Parallelamente, con un'altra decisione di pari data (doc. 243), la
Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato, non avendo egli
avuto diritto alle prestazioni complementari, di rimborsare la somma di Fr. 6'103,55
per i costi di aiuto domestico privato riconosciutogli da agosto 2021 a ottobre
2022.
1.4. Il 14 marzo 2023 (doc. 254) l'assicurato
si è opposto contro queste due decisioni, non ritenendo giusto chiedergli il
rimborso delle prestazioni versate poiché "è stato effettuato liberamente senza alcuna condizione
e in particolare il sottoscritto non è stato informato dell'obbligo di rimborso
in caso di residenza all'estero; l'assenza del sottoscritto dalla Svizzera non
è stata volontaria ma il sottoscritto è stato privato della libertà contro la
sua volontà tramite una decisione dell'autorità giudiziaria.".
1.5. Con decisione su opposizione del 9
maggio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
rilevando di avere debitamente informato l'assicurato con le precedenti
decisioni e i conteggi di calcolo che per i "Soggiorni
all'estero che durano complessivamente più di due mesi in un anno"
occorreva dargliene tempestiva comunicazione.
Inoltre, la Cassa ha osservato che giusta l'art. 1a cpv. 1
OPC-AVS/AI il soggiorno all'estero per un valido motivo che consente di
mantenere il diritto alle prestazioni complementari per un anno al massimo si
riferisce a cause di forza maggiore, come una catastrofe naturale, una pandemia
o eventi bellici che impediscono il ritorno in Svizzera (N. 2430.03 DPC). Non vi
rientra, perciò, l'assenza, forzata, dalla Svizzera per essere stato in carcere
dal 23 maggio 2021 a __________ e dal 13 giugno 2022 agli arresti domiciliari
in __________. Pertanto, il versamento delle prestazioni avrebbe dovuto cessare
dopo 90 giorni (art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
L'importo quindi da restituire di Fr. 26'458,55 concerne le PC
versate indebitamente dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022.
1.6. Il 31 maggio 2023 (doc. I) RI 1 si
è rivolto al TCA ribadendo che, trovandosi in detenzione in Italia, gli era
impossibile rientrare in Svizzera. Inoltre, egli ha affermato che non sapeva
che avrebbe dovuto segnalare questa situazione, anche perché non avrebbe saputo
come fare e a chi rivolgersi.
Il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione di
restituzione.
1.7. Su invito del giudice delegato
(doc. II) di completare il suo atto ricorsuale, il 15 giugno 2023 (doc. III) l'assicurato
ha riproposto le stesse argomentazioni e la richiesta di annullare la decisione.
Alla nuova ingiunzione del giudice delegato di dare seguito alla
sua richiesta di informazioni del 1° giugno 2023 (doc. V), il 3 luglio 2023
(doc. VI) il ricorrente ha risposto di avere già consegnato all'AI (recte: Servizio
PC della Cassa) tutta la documentazione in suo possesso relativa a questa
questione.
1.8. Nella risposta di causa del 16
agosto 2023 (doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA
di respingere il ricorso, ritenuto che riproponeva sostanzialmente le medesime
argomentazioni sollevate con l'opposizione.
L'amministrazione ha in particolare rilevato che malgrado il
ricorrente abbia affermato di non avere potuto informarla sulla propria
situazione in quanto impossibilitato a farlo, tuttavia egli è stato in grado,
durante il periodo di detenzione, di trasmettere le richieste per i rimborsi
per l'aiuto domestico. A suo dire, quindi, il ricorrente non era
impossibilitato a comunicare.
A titolo informativo, la Cassa ha indicato che il 7 giugno 2023 l'Ufficio
della migrazione ha concesso al ricorrente un termine di partenza dalla
Svizzera scadente il 7 luglio 2023.
1.9. L'assicurato non ha dato seguito
alla possibilità concessagli dal Tribunale di produrre nuove prove (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 26'458,55 che
il 21 febbraio 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso nei confronti
del ricorrente per le prestazioni complementari versategli dal 1° agosto 2021
al 31 ottobre 2022 (Fr. 20'355.- di prestazioni complementari + Fr. 6'103,55 di
rimborsi di spese di malattia).
2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020
585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF
2016 6705: Riforma delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente
già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF
9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre
2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto
transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).
Le Disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al
capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata
in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i
quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della
prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione
complementare annua.
In concreto, in virtù di queste Disposizioni Transitorie, avendo
la Cassa di compensazione ritenuto un
diritto più elevato in applicazione delle norme entrate
in vigore con la Riforma delle PC, al ricorso contro la decisione emanata dalla
Cassa di compensazione il 9 maggio 2023 - data che, di principio, delimita il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale
e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano dunque le
disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) nella versione
valida dal 1° gennaio 2021.
2.3. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo
è determinante.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure applicabili
nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state
oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente
esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V
46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad
esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una
rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie,
dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la telefonata del 2
novembre 2022 (doc. 220), in cui l'assicurato le ha comunicato che era appena
rientrato dall'Italia dove aveva scontato un periodo di carcerazione, con
decisione formale del 21 febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha stabilito
il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre
2022.
Considerato che avendo soggiornato all'estero senza un valido
motivo il versamento delle PC doveva invece essere sospeso fino al suo rientro
in Svizzera, constatato perciò un indebito riconoscimento di prestazioni giusta
l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa ha quindi chiesto in restituzione le prestazioni
complementari versate erroneamente durante quel lasso di tempo, ammontanti a
Fr. 20'355.-.
Parimenti, giacché era decaduto il diritto alle prestazioni
complementari, sempre dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022 la Cassa di
compensazione ha pure preteso dall'assicurato, emanando un altro ordine di
restituzione, il rimborso delle prestazioni complementari corrisposte a titolo
di spese di malattia e di invalidità (aiuto domestico privato, art. 14 cpv. 1
lett. b LPC) per un totale di Fr. 6'103,55.
2.5. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari
comprendono:
a. la
prestazione complementare annua;
b. il rimborso
delle spese di malattia e d'invalidità.
L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua
è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle
prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia e superstiti
(AVS).
A norma dell'art. 4 cpv. 3 LPC, la dimora abituale in Svizzera
secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:
a. soggiorna
all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o
b. soggiorna
all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.
Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPC, il Consiglio federale stabilisce il
momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere
versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata
di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in
Svizzera.
L'art. 1 OPC-AVS/AI concerne l' "Interruzione della dimora
abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo":
" 1 Se una persona soggiorna all'estero
ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni
complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni
complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la
persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.
2 Se una persona si reca
nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero
almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del
mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.
3 Il versamento delle
prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.
4 I giorni della partenza e
del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.".
I "Soggiorni all'estero per un valido motivo"
sono regolati dall'art. 1a OPC-AVS/AI, che prevede:
" 1 Se una persona soggiorna all'estero per oltre
un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con
effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.
2 Il versamento delle
prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.
3 I giorni della partenza e
del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.
4 Sono considerati validi
motivi:
a. una
formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un
soggiorno all'estero;
b. una malattia
o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che
rende impossibile il rientro in Svizzera;
c. l'impedimento
a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.
5 Se il soggiorno all'estero
viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli
ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza
un valido motivo.".
2.6. Su questa tematica si è pronunciato
anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanando le Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile
2011, stato al 1° gennaio 2022.
Per il N. 2310.01 DPC, il diritto alle PC presuppone il domicilio
civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di
soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e
riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).
Il capitolo 2.3.3 si riferisce alla sospensione del versamento
delle PC in caso di soggiorni all'estero senza un valido motivo.
Secondo il N. 2330.01 DPC, la dimora abituale in Svizzera è
considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero senza un valido
motivo per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso
di un anno civile.
Il N. 2330.02 DPC prevede che le PC sono sospese retroattivamente
dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero.
Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni
di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).
Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte all'estero,
i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona soggiorna all'estero
a cavallo di due anni civili, per verificare se nello stesso anno civile abbia
trascorso oltre 90 giorni all'estero sono computati soltanto i giorni di
soggiorno dell'anno corrispondente (N. 2330.03 DPC).
Secondo il N. 2330.04 DPC, se una persona si reca nuovamente all'estero
nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90
giorni, le PC vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha
lasciato nuovamente la Svizzera.
Per il N. 2330.05 DPC, il versamento delle PC riprende a partire
dal mese seguente il rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N.
2310.02.
Il capitolo 2.3.4 concerne la sospensione delle PC in caso di
soggiorni all'estero per un valido motivo.
Giusta il N. 2340.01 DPC, se una persona soggiorna all'estero per
un valido motivo, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il
soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire
dal mese civile seguente. In caso di più soggiorni all'estero per lo stesso
valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della
partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero
(v. esempi negli allegati 3.1–3.3).
A norma del N. 2340.02 DPC, il versamento delle prestazioni
Considerandi
riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di
cui al N. 2310.02.
Per il N. 2340.03 DPC sono considerati validi motivi segnatamente:
– una formazione
che corrisponde alla nozione di formazione dell'articolo 49bis OAVS e che non
può essere conclusa senza un soggiorno all'estero (p. es. studi linguistici
presso un'università);
– una malattia o
un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies
LAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il
rientro in Svizzera;
– l'impedimento a
tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie,
eventi bellici ecc.).
Il valido motivo deve sussistere per l'intera durata del soggiorno
all'estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all'estero sebbene il
valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di
soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido
motivo (N. 2340.04 DPC).
2.7
Ignara che l'assicurato fosse stato
incarcerato all'estero il 23 maggio 2021, la Cassa di compensazione ha
continuato a versargli le prestazioni complementari anche dopo tale data.
Infatti, essa è venuta a conoscenza di questo fatto nuovo soltanto il 2
novembre 2022 tramite comunicazione telefonica effettuata dall'assicurato stesso.
Per potere avere diritto alle prestazioni complementari il
ricorrente, beneficiario di una rendita di vecchiaia, doveva essere domiciliato
e dimorante abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). L'art. 4 cpv. 3 LPC
precisa che la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una
persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o
se soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nell'arco di un anno
civile (lett. b).
È indubbio, e il ricorrente non lo contesta, che dal 23 maggio
2021.
al 28 ottobre 2022 (doc. 221-3/20) egli ha soggiornato all'estero e quindi
per un periodo superiore a tre mesi.
Il Consiglio federale ha distinto i soggiorni all'estero senza un
valido motivo da quelli con un valido motivo.
Per la prima fattispecie, le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio
del mese in cui il beneficiario di PC ha trascorso il 90° giorno all'estero. In
altre parole, per i primi 90 giorni le PC continuano ad essere versate, poi
sono sospese.
Per i casi in cui il soggiorno all'estero è avvenuto con un valido
motivo, la durata massima consentita durante la quale le PC sono comunque
versate è di un anno. Quali validi motivi sono elencati tre casi: una
formazione scolastica (lett. a), una malattia o un infortunio del beneficiario
stesso delle PC o di un suo familiare (lett. b) oppure ancora un impedimento a
tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (lett. c).
Il ricorrente ha sostenuto che la detenzione in Italia costituisce
una causa di forza maggiore e quindi che un valido motivo gli ha impedito di
rientrare in Svizzera.
2.8
Espressamente interpellato dalla
Cassa di compensazione su questo caso, il 20 febbraio 2023 (doc. 235) l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali si è così espresso:
" Conformemente
all'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI, un soggiorno all'estero per un valido motivo,
consente di mantenere il diritto alle prestazioni complementari per un anno al
massimo. Il N. 2430.03 DPC descrive la causa di forza maggiore come quella
rappresentata da una catastrofe naturale, da una pandemia o da eventi bellici
che impediscono il ritorno in Svizzera.
Nel caso particolare del signor RI 1, un soggiorno in prigione all'estero
in seguito ad un arresto non costituisce, secondo il nostro punto di vista, un
valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI, né un caso di forza
maggiore.
Il versamento delle prestazioni avrebbe dunque dovuto cessare,
conformemente all'art. 1 OPC-AVS/AI, dopo 90 giorni. Deve dunque essere emessa
una decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Le
questioni relative alle spese riconosciute durante l'incarcerazione e durante
gli arresti domiciliari in Italia non sono pertinenti nel caso
specifico.".
La scrivente Corte dissente dall'affermazione dell'assicurato.
È certamente vero che, dapprima recluso presso il carcere di __________
dal 23 maggio 2021 e poi sottoposto alla misura alternativa della detenzione
domiciliare a __________ dal 14 giugno 2022 (doc. 221-17/20) al 18 ottobre 2022
(doc. 221-16/20), l'assicurato era impossibilitato a rientrare in Svizzera.
Tuttavia, l'esecuzione di una pena in regime chiuso o aperto, all'estero,
non rientra fra i validi motivi esaustivamente elencati dal Consiglio federale
all'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI e nemmeno fra le cause di forza maggiore che gli
hanno impedito di tornare in Svizzera (art. 1a cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI).
Quali cause di forza maggiore le Direttive citano, a titolo di
esempio, le guerre, le pandemie, le catastrofi naturali. Sono tutti eventi di
vasta portata, che coinvolgono migliaia se non centinaia di migliaia di persone
e, soprattutto, che sono sopraggiunti non certo per volontà o per mano del
richiedente/beneficiario delle prestazioni complementari, ma di terze persone o
per cause soprannaturali (un fulmine che causa un incendio di vaste
proporzioni, un'alluvione che devasta i territori, un terremoto che rade al
suolo intere città o distrugge vie di comunicazione, ecc.).
Nel caso concreto, il ricorrente ha commesso un reato in Italia e
per questo suo errore è stato giudicato da due istanze giudiziarie e condannato
a una pena detentiva di un anno e otto mesi (doc. 221-15/20). La sua carcerazione
in Italia è iniziata il 23 maggio 2021 e doveva terminare il 22 gennaio 2023 (doc.
221-12/20), ma è cessata il 18 ottobre 2022 (doc. 221-16/20) e gli ultimi 5
mesi il condannato li ha espiati con la misura alternativa degli arresti
domiciliari in __________.
Se, quindi, va dato atto che in un simile contesto l'assicurato
non poteva evidentemente rientrare in Svizzera, è però anche vero che il
responsabile di questa situazione è soltanto lui, ovvero il ricorrente medesimo
è alla base della sua incarcerazione, il suo agire contro la legge l'ha portato
alla privazione della libertà e per di più all'estero.
Così stando le cose, dovendo imputare all'interessato stesso, e a
lui solo, il motivo per cui è stato trattenuto fuori dai confini nazionali, non
si può pertanto concludere che è per causa di forza maggiore - così come dianzi
definita - che l'assicurato non ha potuto tornare in Svizzera. Non si è
pertanto confrontati con un evento indipendente dalla sua volontà.
Ne discende che non essendovi un valido motivo, ai sensi dell'art.
1a cpv. 4 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 4 cpv. 4 LPC, che ha trattenuto
il ricorrente all'estero per più di un anno, sono adempiuti i presupposti dell'art.
1.
cpv. 1 OPC-AVS/AI, secondo cui considerato che egli ha soggiornato all'estero
per ben oltre tre mesi sia nell'anno 2021 sia nel 2022, le prestazioni
complementari gli sono state a giusta ragione sospese dalla Cassa cantonale di
compensazione retroattivamente dall'inizio del mese in cui ha trascorso il 90°
giorno all'estero (dal 23 maggio al 23 agosto 2021) e dunque dal 1° agosto
2021.
Sono pertanto dati i presupposti per confermare la restituzione di
Fr. 20'355.- per le PC percepite da agosto 2021 a ottobre 2022.
2.9
Per quanto concerne la restituzione
di Fr. 6'103,55 che la Cassa di compensazione ha rimborsato al ricorrente per le
spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021 a ottobre 2022
(art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), si evidenzia che questo aiuto domiciliare privato
gli sarebbe stato prestato dapprima mentre era detenuto nel carcere di __________
e poi quando era agli arresti domiciliari in __________.
Infatti, malgrado l'assicurato non vivesse manifestamente più a
casa sua essendo trattenuto all'estero, in quel periodo la Cassa ha comunque inspiegabilmente
continuato a ricevere le richieste di rimborso delle spese di aiuto domestico controfirmate,
apparentemente, sia dallo stesso beneficiario delle prestazioni complementari
sia dalla persona che gli avrebbe prestato questo aiuto nei lavori domestici.
Stante la particolare situazione che si era venuta a creare,
spetta dunque alla preposta autorità penale, a cui gli atti sono trasmessi per
competenza, indagare come è possibile che benché egli fosse incarcerato all'estero
dal 23 maggio 2021 e non occupasse più la sua abitazione a __________, l'assicurato
abbia trasmesso all'amministrazione queste richieste di rimborso in cui sono
dichiarate 8 ore mensili per le pulizie e 8 ore al mese per lavori di bucato e
stiro prestate - e controfirmate - da terza persona (doc. 190: giugno (recte:
maggio) 2021, doc. 194: giugno 2021, doc. 196: luglio 2021, doc. 198: agosto
2021, doc. 203: settembre 2021, doc. 205: ottobre 2021, doc. 207: novembre 2021).
Ma v'è di più.
Terminati gli arresti domiciliari il 18 ottobre 2022, l'assicurato
è rientrato in Svizzera non prima del 28 ottobre e il 2 novembre 2022 si è annunciato
telefonicamente alla Cassa, informandola della sua incarcerazione all'estero
(doc. 220).
Sennonché, come per l'anno precedente, il 29 novembre 2022 (doc.
225) il ricorrente si è subito premurato di trasmetterle le richieste di
rimborso delle spese di aiuto domestico per i mesi da novembre 2021 a novembre
2022, sebbene fosse stato assente dal suo domicilio dal 23 maggio 2021 fino almeno
al 28 ottobre 2022. Questa volta, è il figlio __________ che gli avrebbe
prestato aiuto nella misura di 16 ore al mese per le sole pulizie, per un importo
di Fr. 435,35 che ogni mese la Cassa gli ha rimborsato.
Ora, sia per l'assenza superiore a 90 giorni dalla Svizzera che fa
decadere il diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.8) e quindi
anche al rimborso delle spese di aiuto domestico, sia perché l'assenza del
beneficiario delle PC non legittima affatto che sia stata fornita ugualmente
una prestazione a suo favore non potendone egli evidentemente beneficiare
stante l'incarcerazione, non v'è alcun dubbio che il rimborso dei costi per 12
mesi di aiuto domestico privato non doveva affatto avvenire.
Anche questa circostanza, ovvero la richiesta del ricorrente di
rimborsargli determinate spese malgrado l'accertata lontananza dalla sua
abitazione, interesserà le competenti autorità penali.
Da quanto precede discende che le decisioni del 23 settembre 2021
(doc. 197) per agosto 2021, del 28 ottobre 2021 (doc. 202) per settembre 2021,
del 1° dicembre 2021 (doc. 204) per ottobre 2021 e del 23 dicembre 2021 (doc.
206) per novembre 2021 con cui l'amministrazione ha rimborsato all'assicurato
ogni mese Fr. 435,35 per i costi dell'aiuto domiciliare privato, come pure la
decisione del 30 novembre 2022 (doc. 224) riferita anch'essa all'aiuto
domiciliare prestato da dicembre 2021 a gennaio 2022, pari a Fr. 4'797,25, sono
perciò manifestamente errate.
È dunque a giusta ragione che la Cassa le ha riconsiderate
emanando di conseguenza il 21 febbraio 2023 (doc. 243) la decisione di
restituzione di spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021
(ossia dall'inizio del mese in cui sono trascorsi i 90 giorni di soggiorno all'estero
giusta l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI) a ottobre 2022, quando il ricorrente è
ritornato nel nostro Paese. Il versamento del rimborso per le spese di aiuto
domiciliare privato è ripreso il 1° novembre 2022, ovvero il mese seguente il
rientro in Svizzera (art. 1 cpv. 3 OPC-AVS/AI).
2.10
Il ricorrente ha più
volte affermato che "non sapevo che
avrei dovuto segnalare tale mia situazione, anche perché non avrei saputo come
fare e a chi rivolgermi." (docc. I e III).
All'assicurato va ricordato che l'art. 31 LPGA e l'art.
24.
OPC-AVS/AI prevedono che egli è obbligato a immediatamente comunicare alla
Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni personali
e/o economiche della sua famiglia. Al ricorrente non poteva quindi
sfuggire che una lunga assenza dal proprio domicilio doveva essere comunicata
all'amministrazione.
Inoltre, nella misura in cui l'assicurato ha
implicitamente postulato il condono dell'importo da restituire invocando la
buona fede affermando di non essere stato al corrente di questo suo obbligo di
informazione, va rilevato quanto segue.
Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio
2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre
2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno
emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla
restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF
9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno
2007).
In concreto la Cassa ha deciso solo l'obbligo per l'assicurato
di restituire le prestazioni complementari e il TCA ne ha confermato il
principio e l'ammontare.
Solo quando il presente giudizio relativo alla
restituzione diverrà definitivo sarà possibile per il ricorrente domandare il
condono e, se del caso, la decisione che emanerà la Cassa cantonale di
compensazione sulla domanda di condono potrà allora essere impugnata dapprima
mediante opposizione presso la stessa Cassa (art. 52 LPGA) e poi con ricorso
davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA).
Una decisione del Tribunale sulla domanda, implicita, di condono
del ricorrente è dunque prematura e come tale è irricevibile.
2.11
Stante le considerazioni che
precedono, il ricorrente deve senza dubbio restituire le prestazioni
complementari che ha indebitamente percepito dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre
2022.
secondo quanto indicato nelle due decisioni di restituzione di Fr. 20'355.-
per le prestazioni pecuniarie versate al ricorrente e di Fr. 6'103,55 per il
rimborso delle spese di malattia e di invalidità.
La decisione su opposizione del 9 maggio 2023 merita pertanto
integrale conferma.
Se sarà formalmente presentata dall'assicurato, la domanda di
condono dovrà essere trattata dalla Cassa di compensazione non prima, però,
della crescita in giudicato della presente sentenza.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e
non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA), non vanno addebitate spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021
del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022);
STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di condono è irricevibile.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti