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Decisione

33.2023.18

Persona in carcere all'estero per un anno e mezzo:il soggiorno è avvenuto SENZA un valido motivo,perciò le PC vanno sospese dopo 90 giorni.L'impossibilità di rientrare in Svizzera non è per causa di forza maggiore,ma per colpa propria.PC vanno restituite.No rimborso aiuto domestico mentre in carcere

6 novembre 2023Italiano29 min

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.18

TB

Lugano

6 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 maggio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 2 novembre 2022 (doc. 220) la

Cassa di compensazione è stata informata telefonicamente da RI 1, 1948, beneficiario

di prestazioni complementari all'AI dal 1° dicembre 2010 (doc. 62), di essere

appena rientrato dall'Italia, dove aveva scontato una pena detentiva di un anno

e otto mesi. La Cassa gli ha quindi chiesto di comprovare la data di entrata e

di uscita dal carcere come pure la data di partenza e di rientro in Svizzera

(doc. 221).

1.2. Con decisione del 30 novembre 2022

(doc. 224) la Cassa di compensazione ha rimborsato all'assicurato le spese di

malattia e di invalidità (aiuto domestico privato) richieste il 29 novembre

2022 (doc. 225) per i mesi da novembre 2021 a novembre 2022, per un totale di

Fr. 4'797,25.

Il 3 febbraio 2023 l'amministrazione ha riconosciuto i costi dell'aiuto

domestico privato anche per i mesi di dicembre 2022 (doc. 231: Fr. 13,90) e di

gennaio 2023 (doc. 232: Fr. 435,10), mentre il 21 febbraio 2023 (doc. 239) gli

ha rimborsato Fr. 183,60 per la franchigia e le aliquote percentuali per l'anno

2022.

1.3. Con decisione del 21 febbraio 2023

(doc. 238) l'amministrazione ha emesso una decisione di restituzione delle

prestazioni complementari indebitamente ricevute dall'assicurato dal 1° agosto

2021 al 31 ottobre 2022 per complessivi Fr. 20'355.-, a seguito della

sospensione del versamento delle PC poiché l'assicurato ha soggiornato all'estero

senza un valido motivo (N. 2330.01 e N. 2330.02 DPC). Il diritto alle PC è

stato riattivato dal mese seguente il suo ritorno in Svizzera (N. 2330.05 DPC).

Parallelamente, con un'altra decisione di pari data (doc. 243), la

Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato, non avendo egli

avuto diritto alle prestazioni complementari, di rimborsare la somma di Fr. 6'103,55

per i costi di aiuto domestico privato riconosciutogli da agosto 2021 a ottobre

2022.

1.4. Il 14 marzo 2023 (doc. 254) l'assicurato

si è opposto contro queste due decisioni, non ritenendo giusto chiedergli il

rimborso delle prestazioni versate poiché "è stato effettuato liberamente senza alcuna condizione

e in particolare il sottoscritto non è stato informato dell'obbligo di rimborso

in caso di residenza all'estero; l'assenza del sottoscritto dalla Svizzera non

è stata volontaria ma il sottoscritto è stato privato della libertà contro la

sua volontà tramite una decisione dell'autorità giudiziaria.".

1.5. Con decisione su opposizione del 9

maggio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

rilevando di avere debitamente informato l'assicurato con le precedenti

decisioni e i conteggi di calcolo che per i "Soggiorni

all'estero che durano complessivamente più di due mesi in un anno"

occorreva dargliene tempestiva comunicazione.

Inoltre, la Cassa ha osservato che giusta l'art. 1a cpv. 1

OPC-AVS/AI il soggiorno all'estero per un valido motivo che consente di

mantenere il diritto alle prestazioni complementari per un anno al massimo si

riferisce a cause di forza maggiore, come una catastrofe naturale, una pandemia

o eventi bellici che impediscono il ritorno in Svizzera (N. 2430.03 DPC). Non vi

rientra, perciò, l'assenza, forzata, dalla Svizzera per essere stato in carcere

dal 23 maggio 2021 a __________ e dal 13 giugno 2022 agli arresti domiciliari

in __________. Pertanto, il versamento delle prestazioni avrebbe dovuto cessare

dopo 90 giorni (art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

L'importo quindi da restituire di Fr. 26'458,55 concerne le PC

versate indebitamente dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022.

1.6. Il 31 maggio 2023 (doc. I) RI 1 si

è rivolto al TCA ribadendo che, trovandosi in detenzione in Italia, gli era

impossibile rientrare in Svizzera. Inoltre, egli ha affermato che non sapeva

che avrebbe dovuto segnalare questa situazione, anche perché non avrebbe saputo

come fare e a chi rivolgersi.

Il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione di

restituzione.

1.7. Su invito del giudice delegato

(doc. II) di completare il suo atto ricorsuale, il 15 giugno 2023 (doc. III) l'assicurato

ha riproposto le stesse argomentazioni e la richiesta di annullare la decisione.

Alla nuova ingiunzione del giudice delegato di dare seguito alla

sua richiesta di informazioni del 1° giugno 2023 (doc. V), il 3 luglio 2023

(doc. VI) il ricorrente ha risposto di avere già consegnato all'AI (recte: Servizio

PC della Cassa) tutta la documentazione in suo possesso relativa a questa

questione.

1.8. Nella risposta di causa del 16

agosto 2023 (doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA

di respingere il ricorso, ritenuto che riproponeva sostanzialmente le medesime

argomentazioni sollevate con l'opposizione.

L'amministrazione ha in particolare rilevato che malgrado il

ricorrente abbia affermato di non avere potuto informarla sulla propria

situazione in quanto impossibilitato a farlo, tuttavia egli è stato in grado,

durante il periodo di detenzione, di trasmettere le richieste per i rimborsi

per l'aiuto domestico. A suo dire, quindi, il ricorrente non era

impossibilitato a comunicare.

A titolo informativo, la Cassa ha indicato che il 7 giugno 2023 l'Ufficio

della migrazione ha concesso al ricorrente un termine di partenza dalla

Svizzera scadente il 7 luglio 2023.

1.9. L'assicurato non ha dato seguito

alla possibilità concessagli dal Tribunale di produrre nuove prove (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 26'458,55 che

il 21 febbraio 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso nei confronti

del ricorrente per le prestazioni complementari versategli dal 1° agosto 2021

al 31 ottobre 2022 (Fr. 20'355.- di prestazioni complementari + Fr. 6'103,55 di

rimborsi di spese di malattia).

2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020

585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF

2016 6705: Riforma delle PC).

Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente

già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF

9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre

2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto

transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).

Le Disposizioni

transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al

capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata

in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i

quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della

prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione

complementare annua.

In concreto, in virtù di queste Disposizioni Transitorie, avendo

la Cassa di compensazione ritenuto un

diritto più elevato in applicazione delle norme entrate

in vigore con la Riforma delle PC, al ricorso contro la decisione emanata dalla

Cassa di compensazione il 9 maggio 2023 - data che, di principio, delimita il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale

e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano dunque le

disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) nella versione

valida dal 1° gennaio 2021.

2.3. L'art. 25 cpv.

1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo

è determinante.

Fatti

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili

nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state

oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente

esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V

46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad

esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una

rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie,

dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la telefonata del 2

novembre 2022 (doc. 220), in cui l'assicurato le ha comunicato che era appena

rientrato dall'Italia dove aveva scontato un periodo di carcerazione, con

decisione formale del 21 febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha stabilito

il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre

2022.

Considerato che avendo soggiornato all'estero senza un valido

motivo il versamento delle PC doveva invece essere sospeso fino al suo rientro

in Svizzera, constatato perciò un indebito riconoscimento di prestazioni giusta

l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa ha quindi chiesto in restituzione le prestazioni

complementari versate erroneamente durante quel lasso di tempo, ammontanti a

Fr. 20'355.-.

Parimenti, giacché era decaduto il diritto alle prestazioni

complementari, sempre dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022 la Cassa di

compensazione ha pure preteso dall'assicurato, emanando un altro ordine di

restituzione, il rimborso delle prestazioni complementari corrisposte a titolo

di spese di malattia e di invalidità (aiuto domestico privato, art. 14 cpv. 1

lett. b LPC) per un totale di Fr. 6'103,55.

2.5. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la

Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni

di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno

esistenziale.

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari

comprendono:

a. la

prestazione complementare annua;

b. il rimborso

delle spese di malattia e d'invalidità.

L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua

è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di

malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle

prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia e superstiti

(AVS).

A norma dell'art. 4 cpv. 3 LPC, la dimora abituale in Svizzera

secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:

a. soggiorna

all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o

b. soggiorna

all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.

Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPC, il Consiglio federale stabilisce il

momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere

versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata

di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in

Svizzera.

L'art. 1 OPC-AVS/AI concerne l' "Interruzione della dimora

abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo":

" 1 Se una persona soggiorna all'estero

ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni

complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni

complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la

persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.

2 Se una persona si reca

nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero

almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del

mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

3 Il versamento delle

prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

4 I giorni della partenza e

del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.".

I "Soggiorni all'estero per un valido motivo"

sono regolati dall'art. 1a OPC-AVS/AI, che prevede:

" 1 Se una persona soggiorna all'estero per oltre

un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con

effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.

2 Il versamento delle

prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.

3 I giorni della partenza e

del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

4 Sono considerati validi

motivi:

a. una

formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un

soggiorno all'estero;

b. una malattia

o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che

rende impossibile il rientro in Svizzera;

c. l'impedimento

a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

5 Se il soggiorno all'estero

viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli

ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza

un valido motivo.".

2.6. Su questa tematica si è pronunciato

anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanando le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile

2011, stato al 1° gennaio 2022.

Per il N. 2310.01 DPC, il diritto alle PC presuppone il domicilio

civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di

soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e

riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).

Il capitolo 2.3.3 si riferisce alla sospensione del versamento

delle PC in caso di soggiorni all'estero senza un valido motivo.

Secondo il N. 2330.01 DPC, la dimora abituale in Svizzera è

considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero senza un valido

motivo per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso

di un anno civile.

Il N. 2330.02 DPC prevede che le PC sono sospese retroattivamente

dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero.

Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni

di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).

Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte all'estero,

i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona soggiorna all'estero

a cavallo di due anni civili, per verificare se nello stesso anno civile abbia

trascorso oltre 90 giorni all'estero sono computati soltanto i giorni di

soggiorno dell'anno corrispondente (N. 2330.03 DPC).

Secondo il N. 2330.04 DPC, se una persona si reca nuovamente all'estero

nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90

giorni, le PC vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha

lasciato nuovamente la Svizzera.

Per il N. 2330.05 DPC, il versamento delle PC riprende a partire

dal mese seguente il rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N.

2310.02.

Il capitolo 2.3.4 concerne la sospensione delle PC in caso di

soggiorni all'estero per un valido motivo.

Giusta il N. 2340.01 DPC, se una persona soggiorna all'estero per

un valido motivo, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il

soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire

dal mese civile seguente. In caso di più soggiorni all'estero per lo stesso

valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della

partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero

(v. esempi negli allegati 3.1–3.3).

A norma del N. 2340.02 DPC, il versamento delle prestazioni

Considerandi

riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di

cui al N. 2310.02.

Per il N. 2340.03 DPC sono considerati validi motivi segnatamente:

– una formazione

che corrisponde alla nozione di formazione dell'articolo 49bis OAVS e che non

può essere conclusa senza un soggiorno all'estero (p. es. studi linguistici

presso un'università);

– una malattia o

un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies

LAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il

rientro in Svizzera;

– l'impedimento a

tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie,

eventi bellici ecc.).

Il valido motivo deve sussistere per l'intera durata del soggiorno

all'estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all'estero sebbene il

valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di

soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido

motivo (N. 2340.04 DPC).

2.7

Ignara che l'assicurato fosse stato

incarcerato all'estero il 23 maggio 2021, la Cassa di compensazione ha

continuato a versargli le prestazioni complementari anche dopo tale data.

Infatti, essa è venuta a conoscenza di questo fatto nuovo soltanto il 2

novembre 2022 tramite comunicazione telefonica effettuata dall'assicurato stesso.

Per potere avere diritto alle prestazioni complementari il

ricorrente, beneficiario di una rendita di vecchiaia, doveva essere domiciliato

e dimorante abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). L'art. 4 cpv. 3 LPC

precisa che la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una

persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o

se soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nell'arco di un anno

civile (lett. b).

È indubbio, e il ricorrente non lo contesta, che dal 23 maggio

2021.

al 28 ottobre 2022 (doc. 221-3/20) egli ha soggiornato all'estero e quindi

per un periodo superiore a tre mesi.

Il Consiglio federale ha distinto i soggiorni all'estero senza un

valido motivo da quelli con un valido motivo.

Per la prima fattispecie, le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio

del mese in cui il beneficiario di PC ha trascorso il 90° giorno all'estero. In

altre parole, per i primi 90 giorni le PC continuano ad essere versate, poi

sono sospese.

Per i casi in cui il soggiorno all'estero è avvenuto con un valido

motivo, la durata massima consentita durante la quale le PC sono comunque

versate è di un anno. Quali validi motivi sono elencati tre casi: una

formazione scolastica (lett. a), una malattia o un infortunio del beneficiario

stesso delle PC o di un suo familiare (lett. b) oppure ancora un impedimento a

tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (lett. c).

Il ricorrente ha sostenuto che la detenzione in Italia costituisce

una causa di forza maggiore e quindi che un valido motivo gli ha impedito di

rientrare in Svizzera.

2.8

Espressamente interpellato dalla

Cassa di compensazione su questo caso, il 20 febbraio 2023 (doc. 235) l'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali si è così espresso:

" Conformemente

all'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI, un soggiorno all'estero per un valido motivo,

consente di mantenere il diritto alle prestazioni complementari per un anno al

massimo. Il N. 2430.03 DPC descrive la causa di forza maggiore come quella

rappresentata da una catastrofe naturale, da una pandemia o da eventi bellici

che impediscono il ritorno in Svizzera.

Nel caso particolare del signor RI 1, un soggiorno in prigione all'estero

in seguito ad un arresto non costituisce, secondo il nostro punto di vista, un

valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI, né un caso di forza

maggiore.

Il versamento delle prestazioni avrebbe dunque dovuto cessare,

conformemente all'art. 1 OPC-AVS/AI, dopo 90 giorni. Deve dunque essere emessa

una decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Le

questioni relative alle spese riconosciute durante l'incarcerazione e durante

gli arresti domiciliari in Italia non sono pertinenti nel caso

specifico.".

La scrivente Corte dissente dall'affermazione dell'assicurato.

È certamente vero che, dapprima recluso presso il carcere di __________

dal 23 maggio 2021 e poi sottoposto alla misura alternativa della detenzione

domiciliare a __________ dal 14 giugno 2022 (doc. 221-17/20) al 18 ottobre 2022

(doc. 221-16/20), l'assicurato era impossibilitato a rientrare in Svizzera.

Tuttavia, l'esecuzione di una pena in regime chiuso o aperto, all'estero,

non rientra fra i validi motivi esaustivamente elencati dal Consiglio federale

all'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI e nemmeno fra le cause di forza maggiore che gli

hanno impedito di tornare in Svizzera (art. 1a cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI).

Quali cause di forza maggiore le Direttive citano, a titolo di

esempio, le guerre, le pandemie, le catastrofi naturali. Sono tutti eventi di

vasta portata, che coinvolgono migliaia se non centinaia di migliaia di persone

e, soprattutto, che sono sopraggiunti non certo per volontà o per mano del

richiedente/beneficiario delle prestazioni complementari, ma di terze persone o

per cause soprannaturali (un fulmine che causa un incendio di vaste

proporzioni, un'alluvione che devasta i territori, un terremoto che rade al

suolo intere città o distrugge vie di comunicazione, ecc.).

Nel caso concreto, il ricorrente ha commesso un reato in Italia e

per questo suo errore è stato giudicato da due istanze giudiziarie e condannato

a una pena detentiva di un anno e otto mesi (doc. 221-15/20). La sua carcerazione

in Italia è iniziata il 23 maggio 2021 e doveva terminare il 22 gennaio 2023 (doc.

221-12/20), ma è cessata il 18 ottobre 2022 (doc. 221-16/20) e gli ultimi 5

mesi il condannato li ha espiati con la misura alternativa degli arresti

domiciliari in __________.

Se, quindi, va dato atto che in un simile contesto l'assicurato

non poteva evidentemente rientrare in Svizzera, è però anche vero che il

responsabile di questa situazione è soltanto lui, ovvero il ricorrente medesimo

è alla base della sua incarcerazione, il suo agire contro la legge l'ha portato

alla privazione della libertà e per di più all'estero.

Così stando le cose, dovendo imputare all'interessato stesso, e a

lui solo, il motivo per cui è stato trattenuto fuori dai confini nazionali, non

si può pertanto concludere che è per causa di forza maggiore - così come dianzi

definita - che l'assicurato non ha potuto tornare in Svizzera. Non si è

pertanto confrontati con un evento indipendente dalla sua volontà.

Ne discende che non essendovi un valido motivo, ai sensi dell'art.

1a cpv. 4 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 4 cpv. 4 LPC, che ha trattenuto

il ricorrente all'estero per più di un anno, sono adempiuti i presupposti dell'art.

1.

cpv. 1 OPC-AVS/AI, secondo cui considerato che egli ha soggiornato all'estero

per ben oltre tre mesi sia nell'anno 2021 sia nel 2022, le prestazioni

complementari gli sono state a giusta ragione sospese dalla Cassa cantonale di

compensazione retroattivamente dall'inizio del mese in cui ha trascorso il 90°

giorno all'estero (dal 23 maggio al 23 agosto 2021) e dunque dal 1° agosto

2021.

Sono pertanto dati i presupposti per confermare la restituzione di

Fr. 20'355.- per le PC percepite da agosto 2021 a ottobre 2022.

2.9

Per quanto concerne la restituzione

di Fr. 6'103,55 che la Cassa di compensazione ha rimborsato al ricorrente per le

spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021 a ottobre 2022

(art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), si evidenzia che questo aiuto domiciliare privato

gli sarebbe stato prestato dapprima mentre era detenuto nel carcere di __________

e poi quando era agli arresti domiciliari in __________.

Infatti, malgrado l'assicurato non vivesse manifestamente più a

casa sua essendo trattenuto all'estero, in quel periodo la Cassa ha comunque inspiegabilmente

continuato a ricevere le richieste di rimborso delle spese di aiuto domestico controfirmate,

apparentemente, sia dallo stesso beneficiario delle prestazioni complementari

sia dalla persona che gli avrebbe prestato questo aiuto nei lavori domestici.

Stante la particolare situazione che si era venuta a creare,

spetta dunque alla preposta autorità penale, a cui gli atti sono trasmessi per

competenza, indagare come è possibile che benché egli fosse incarcerato all'estero

dal 23 maggio 2021 e non occupasse più la sua abitazione a __________, l'assicurato

abbia trasmesso all'amministrazione queste richieste di rimborso in cui sono

dichiarate 8 ore mensili per le pulizie e 8 ore al mese per lavori di bucato e

stiro prestate - e controfirmate - da terza persona (doc. 190: giugno (recte:

maggio) 2021, doc. 194: giugno 2021, doc. 196: luglio 2021, doc. 198: agosto

2021, doc. 203: settembre 2021, doc. 205: ottobre 2021, doc. 207: novembre 2021).

Ma v'è di più.

Terminati gli arresti domiciliari il 18 ottobre 2022, l'assicurato

è rientrato in Svizzera non prima del 28 ottobre e il 2 novembre 2022 si è annunciato

telefonicamente alla Cassa, informandola della sua incarcerazione all'estero

(doc. 220).

Sennonché, come per l'anno precedente, il 29 novembre 2022 (doc.

225) il ricorrente si è subito premurato di trasmetterle le richieste di

rimborso delle spese di aiuto domestico per i mesi da novembre 2021 a novembre

2022, sebbene fosse stato assente dal suo domicilio dal 23 maggio 2021 fino almeno

al 28 ottobre 2022. Questa volta, è il figlio __________ che gli avrebbe

prestato aiuto nella misura di 16 ore al mese per le sole pulizie, per un importo

di Fr. 435,35 che ogni mese la Cassa gli ha rimborsato.

Ora, sia per l'assenza superiore a 90 giorni dalla Svizzera che fa

decadere il diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.8) e quindi

anche al rimborso delle spese di aiuto domestico, sia perché l'assenza del

beneficiario delle PC non legittima affatto che sia stata fornita ugualmente

una prestazione a suo favore non potendone egli evidentemente beneficiare

stante l'incarcerazione, non v'è alcun dubbio che il rimborso dei costi per 12

mesi di aiuto domestico privato non doveva affatto avvenire.

Anche questa circostanza, ovvero la richiesta del ricorrente di

rimborsargli determinate spese malgrado l'accertata lontananza dalla sua

abitazione, interesserà le competenti autorità penali.

Da quanto precede discende che le decisioni del 23 settembre 2021

(doc. 197) per agosto 2021, del 28 ottobre 2021 (doc. 202) per settembre 2021,

del 1° dicembre 2021 (doc. 204) per ottobre 2021 e del 23 dicembre 2021 (doc.

206) per novembre 2021 con cui l'amministrazione ha rimborsato all'assicurato

ogni mese Fr. 435,35 per i costi dell'aiuto domiciliare privato, come pure la

decisione del 30 novembre 2022 (doc. 224) riferita anch'essa all'aiuto

domiciliare prestato da dicembre 2021 a gennaio 2022, pari a Fr. 4'797,25, sono

perciò manifestamente errate.

È dunque a giusta ragione che la Cassa le ha riconsiderate

emanando di conseguenza il 21 febbraio 2023 (doc. 243) la decisione di

restituzione di spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021

(ossia dall'inizio del mese in cui sono trascorsi i 90 giorni di soggiorno all'estero

giusta l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI) a ottobre 2022, quando il ricorrente è

ritornato nel nostro Paese. Il versamento del rimborso per le spese di aiuto

domiciliare privato è ripreso il 1° novembre 2022, ovvero il mese seguente il

rientro in Svizzera (art. 1 cpv. 3 OPC-AVS/AI).

2.10

Il ricorrente ha più

volte affermato che "non sapevo che

avrei dovuto segnalare tale mia situazione, anche perché non avrei saputo come

fare e a chi rivolgermi." (docc. I e III).

All'assicurato va ricordato che l'art. 31 LPGA e l'art.

24.

OPC-AVS/AI prevedono che egli è obbligato a immediatamente comunicare alla

Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni personali

e/o economiche della sua famiglia. Al ricorrente non poteva quindi

sfuggire che una lunga assenza dal proprio domicilio doveva essere comunicata

all'amministrazione.

Inoltre, nella misura in cui l'assicurato ha

implicitamente postulato il condono dell'importo da restituire invocando la

buona fede affermando di non essere stato al corrente di questo suo obbligo di

informazione, va rilevato quanto segue.

Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve

essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà.

Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio

2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre

2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno

emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla

restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF

9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno

2007).

In concreto la Cassa ha deciso solo l'obbligo per l'assicurato

di restituire le prestazioni complementari e il TCA ne ha confermato il

principio e l'ammontare.

Solo quando il presente giudizio relativo alla

restituzione diverrà definitivo sarà possibile per il ricorrente domandare il

condono e, se del caso, la decisione che emanerà la Cassa cantonale di

compensazione sulla domanda di condono potrà allora essere impugnata dapprima

mediante opposizione presso la stessa Cassa (art. 52 LPGA) e poi con ricorso

davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA).

Una decisione del Tribunale sulla domanda, implicita, di condono

del ricorrente è dunque prematura e come tale è irricevibile.

2.11

Stante le considerazioni che

precedono, il ricorrente deve senza dubbio restituire le prestazioni

complementari che ha indebitamente percepito dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre

2022.

secondo quanto indicato nelle due decisioni di restituzione di Fr. 20'355.-

per le prestazioni pecuniarie versate al ricorrente e di Fr. 6'103,55 per il

rimborso delle spese di malattia e di invalidità.

La decisione su opposizione del 9 maggio 2023 merita pertanto

integrale conferma.

Se sarà formalmente presentata dall'assicurato, la domanda di

condono dovrà essere trattata dalla Cassa di compensazione non prima, però,

della crescita in giudicato della presente sentenza.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e

non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA), non vanno addebitate spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021

del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022);

STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di condono è irricevibile.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti