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Decisione

33.2023.19

Nel formulario di revisione l'ass. non ha dichiarato la sostanza immobiliare all'estero, MA ha allegato la notifica di tassazione che la indicava. Cassa non si è accorta e solo dopo quasi 2 anni ha chiesto info all'ass, emanando la decisione di restituzione dopo un altro anno. La richiesta è perenta

27 novembre 2023Italiano40 min

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.19

TB

Lugano

27 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 maggio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 15 settembre 2016 (doc. 5-63/76)

RI 1, 1966, ha ottenuto una rendita di invalidità retroattivamente al 1° aprile

2014, così il 22 settembre 2016 (doc. 1-8/16) ha richiesto una prestazione

complementare alla rendita AI, dichiarando, in particolare, tracciando una riga

obliqua su tutte le caselle di risposta, di non possedere nessun tipo di

sostanza né in Svizzera né all'estero (domande nn. 41-46.02).

1.2. Con decisione del 27 marzo 2017

(doc. 21) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le

prestazioni complementari retroattivamente dal 1° aprile 2014.

Il 31 luglio 2019 (doc. 107) l'amministrazione gli ha chiesto, in

vista del compimento dei 16 anni della figlia, se la stessa fosse ancora in

formazione.

Il 2 agosto 2019 (doc. 112) la Cassa ha poi avviato una revisione

periodica, a cui l'assicurato ha dato seguito il 9 agosto 2019 (doc. 116) compilando

il relativo formulario e allegando i contratti di tirocinio di entrambi i figli

e la notifica di tassazione IC/IFD 2018 emessa il 17 luglio 2019 (doc.

116-7/16), in cui risultava della sostanza immobiliare all'estero.

Con decisione del 25 settembre 2019 (doc. 119) la Cassa ha

ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto computando

il reddito della figlia e aggiornando il reddito del figlio - poi escluso dal

calcolo siccome avrebbe peggiorato il diritto alle PC della famiglia -, perciò

ha chiesto in restituzione la differenza versata di troppo dal 1° agosto al 30

settembre 2019.

L'indomani (doc. 122), l'amministrazione ha nuovamente chiesto

all'assicurato un aggiornamento sulla figlia, a cui l'interessato ha dato

seguito ad inizio ottobre 2019 (doc. 126) producendo il certificato di

frequenza scolastica e il contratto di tirocinio.

1.3. Nell'ambito della revisione, il 25

marzo 2021 (doc. 140) la Cassa ha chiesto all'interessato una serie di

documenti, fra cui, facendo riferimento alla notifica di tassazione 2018

allegata alla revisione, una perizia attestante da quando egli è proprietario

della sostanza all'estero, il relativo valore commerciale e locativo e il

verbale di audizione concernente l'autodenuncia fiscale.

Il 6 maggio 2021 (doc. 142), con scritto intitolato

"autodenuncia", la Cassa ha invitato l'assicurato a produrre una

perizia immobiliare che attestasse il valore commerciale e il valore locativo

per gli anni dal 2014 a quel dì del suo immobile in Italia, perizia che le è

pervenuta il 27 maggio 2021 (doc. 143).

1.4. Con decisione del 5 maggio 2022

(doc. 215) la Cassa ha informato l'assicurato che stante la comunicazione di possedere

dei beni non considerati nel calcolo poiché non notificatile, erano dati gli

elementi costituitivi della truffa (art. 146 CP) e il termine di prescrizione

di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).

Pertanto, l'assicurato doveva restituire l'importo di Fr. 39'496.-

a titolo di PC per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022 e di Fr.

1'791.- a titolo di premio di cassa malati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre

2013 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2016.

L'allegata decisione del 4 maggio 2022 ha esposto nel dettaglio

gli importi delle PC di diritto e quelli da restituire dal 1° aprile 2014 al 31

maggio 2022, per un totale di Fr. 39'496.-.

Con separata decisione, lo stesso giorno (doc. 214), la Cassa ha

stabilito il nuovo diritto alle PC dal 1° giugno 2022.

1.5. Il 30 maggio 2022 (doc. 221)

l'assicurato ha informato la Cassa che da inizio mese la moglie aveva iniziato

a lavorare come custode e con decisione del 29 luglio 2022 (doc. 241), a

seguito del computo del reddito da attività lucrativa, essa ha emesso una nuova

decisione di restituzione per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2022 (Fr. 961

[maggio] + Fr. 1'422 [giugno-agosto]).

1.6. Con decisione su opposizione del 15

maggio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione del 24 maggio 2022 (doc. 219) inoltrata dall'assicurato contro

l'ordine di restituzione di Fr. 39'496.-.

Dopo avere riassunto le censure dell'opponente, la Cassa ha

rilevato, per quanto concerne il termine di prescrizione di un anno, che a

seguito della comunicazione del 14 agosto 2019 ha richiesto una copia della

perizia immobiliare e che tale atto le è giunto il 27 maggio 2021, perciò il termine

di perenzione decorre da tale data. Avendo emesso la decisione di restituzione

il 4 maggio 2022, tale termine è stato dunque rispettato. Inoltre, è

applicabile il termine di prescrizione più lungo del diritto penale stante

l'ottenimento indebito di prestazioni mediante una truffa, giacché nel

formulario di richiesta di prestazioni complementari del 2016, e a sua esplicita

richiesta del 28 settembre 2016, l'opponente non ha dichiarato di possedere

della sostanza. Non potendo però accedere alle banche dati estere, per la Cassa

era impossibile verificare la presenza di sostanza all'estero, che peraltro non

era neppure stata dichiarata fiscalmente. Essa ha pure sottolineato che

l'obbligo di informare previsto dagli artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI, e di

notificare i cambiamenti della sostanza, è ripreso nelle decisioni che gli sono

state inviate, perciò non può essere seguita l'argomentazione dell'opponente

secondo cui prima dello scambio automatico di informazioni fra le autorità

fiscali svizzere ed altri Stati non era d'uso dichiarare le proprietà

all'estero. A mente della Cassa, l'assicurato ha agito per dolo eventuale,

poiché apponendo la propria firma sul formulario di richiesta di PC sapeva che

le informazioni ivi contenute non erano vere e quindi egli ha perlomeno

accettato l'eventualità che gli fossero riconosciute delle PC alle quali non

aveva però diritto.

Infine, l'amministrazione ha rilevato che le domande di condono e

di pagamento rateale potranno essere presentate solo con la crescita in

giudicato della decisione di restituzione.

1.7. Il 15 giugno 2023 (doc. I) RI 1,

patrocinato sempre dallo studio RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la

decisione su opposizione. Il ricorrente ha rilevato di avere spontaneamente denunciato

il 25 gennaio 2018 all'autorità fiscale di essere proprietario di un

appartamento in Italia e di avere allegato, nell'estate 2019, la relativa

decisione di tassazione 2018 al formulario di revisione periodica inviatogli

dalla Cassa, cui è pervenuto il 14 agosto 2019. Tuttavia, è soltanto nel marzo

2021, e poi il 6 maggio 2021, che la Cassa gli ha chiesto una perizia

attestante il valore venale e locativo della sua proprietà all'estero. Poiché la

Cassa ha riconosciuto, nella decisione impugnata, di essere venuta a conoscenza

della sostanza all'estero in occasione della revisione periodica, e quindi grazie

all'allegata notifica di tassazione, è dal 14 giugno 2019 che va fatto

decorrere il termine di perenzione di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA. A

quel momento, infatti, essa disponeva di sufficienti informazioni per una

possibile restituzione. Invero, dalla decisione di tassazione per l'anno 2018

emergeva l'informazione necessaria per valutare l'eventuale illiceità delle

prestazioni complementari percepite, visto che è stata ritenuta una stima della

sostanza in Italia di Fr. 161'531.- e un valore locativo di Fr. 9'692.-. I suoi

attivi erano quindi ben superiori a quanto ritenuto fino ad allora e potevano

essere presi in considerazione per rivalutare il suo diritto alle prestazioni.

Pertanto, il termine di perenzione non può essere fatto risalire al 27 maggio

2021, quando la Cassa ha ricevuto la perizia, dopo che la prima richiesta di

informazioni riguardo alla sua sostanza è avvenuta il 25 marzo 2021, ovvero

quasi due anni dopo avere scoperto l'esistenza della sua proprietà.

Prova ne è che il 25 settembre 2021 la Cassa ha rivisto il diritto

alle PC del ricorrente a seguito dell'aggiornamento del salario del figlio,

documentazione che era stata allegata alla revisione periodica e che quindi la

Cassa ha dato atto di avere recepito.

Ne discende che al 5 maggio 2022 il termine di perenzione di un

anno per chiedere la restituzione delle prestazioni era decorso.

Secondo l'insorgente, quand'anche si volesse ammettere che la

decisione di tassazione 2018 non fosse chiara riguardo alla illiceità delle

prestazioni versate, la Cassa era in ogni caso tenuta a esperire in un tempo

adeguato i necessari accertamenti atti a stabilire l'importo indebitamente

ottenuto. Non va dimenticato che il 25 settembre 2019 essa aveva già preso

contatto con l'assicurato e avrebbe quindi potuto, in quella occasione,

richiedergli la perizia del suo immobile. La Cassa ha invece atteso 18 mesi per

esigerla, continuando così a versargli le prestazioni nonostante la

consapevolezza della loro illiceità e facendo così aumentare il suo debito.

L'insorgente ha in ogni caso contestato l'applicazione del termine

di prescrizione penale, non adempiendo la fattispecie ai presupposti del reato

di truffa, non avendo egli alcuna intenzione di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto. Tanto meno ha agito con astuzia, viste le sue precarie

condizioni mentali al momento della domanda delle prestazioni complementari (dal

2013 soffre di una grave sindrome ansioso-depressiva, doc. B) da non potere

essere ritenuto consapevole del comportamento.

Infine, il ricorrente ha evidenziato che era in buona fede, visto

che non sapeva di dovere informare la Cassa del suo immobile, e che verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà in caso di restituzione.

1.8. Nella risposta dell'11 luglio 2023

(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il

ricorso, rifacendosi ai contenuti della decisione impugnata ritenuto che il

ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate

con l'opposizione.

L'amministrazione ha comunque precisato che l'assicurato non ha

debitamente compilato il formulario di revisione periodica del 2019, visto che

alle domande n. 8 e n. 11 sulla sostanza e sulle comunioni ereditarie ha

evitato di fornire l'informazione di essere proprietario di un immobile in

Italia. Egli nemmeno ha accennato all'autodenuncia fiscale avvenuta il 30

gennaio 2018. Questo comportamento, unitamente alla mancata compilazione del

formulario, ha fatto sì che la Cassa non si sia da subito accorta

dell'emersione della sostanza e abbia quindi potuto solo successivamente

procedere con complementi di atti d'istruttoria.

Non va dimenticato che il termine di un anno non decorre da quando

essa è venuta a conoscenza dei fatti che potrebbero dare luogo alla

restituzione, ma da quando dispone di tutte le informazioni che le consentono

di chiedere con precisione la restituzione. In ogni caso, la restituzione porterà

sull'ultimo anno in cui la Cassa ha versato le prestazioni all'assicurato.

1.9. Il 27 luglio 2023 (doc. VII) il

ricorrente ha ribadito e comprovato (doc. VIII/B), a sostegno della buona fede

e delle gravi difficoltà, le fragili condizioni psichiche in cui versava.

Quanto al termine di perenzione, l'assicurato ha osservato che la

Cassa si è più volte contraddetta nei suoi scritti e di essere stata essa

stessa ad affermare di avere saputo della proprietà estera in occasione della

revisione periodica 2019, pervenutale il 14 agosto 2019. Tuttavia, fino al 25

marzo 2021 non ha intrapreso alcun passo atto a chiarire la somma delle PC che

gli spettavano e la documentazione che nel marzo 2021 le ha permesso di

rendersi conto dell'illiceità delle prestazioni era la stessa di cui essa già

disponeva il 14 agosto 2019, perciò la Cassa aveva gli elementi sufficienti per

stabilire il fondamento della prestazione da restituire. Semmai, qualora detta

illiceità non emergesse dagli atti, il periodo considerato adeguato dalla

giurisprudenza per intraprendere i necessari chiarimenti è di quattro mesi e

qui è stato ampiamente superato. La richiesta di restituzione è perciò perenta.

Sulla legittimità di dovere comunque almeno restituire le PC

ricevute l'ultimo anno, l'insorgente ha richiamato la sua buona fede e le gravi

difficoltà in cui verserebbe in caso di restituzione.

1.10. La Cassa ha informato il TCA il 23

agosto 2023 (doc. IX) di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'assicurato ha chiesto

l'ottenimento dell'effetto sospensivo al suo ricorso giusta l'art. 52 cpv. 4 seconda

frase LPGA, ritenendo ambigua la formulazione adottata dalla Cassa nella

decisione su opposizione (doc. I).

La decisione impugnata ha genericamente revocato l'effetto

sospensivo al ricorso affidandosi alla frase standard "Nella misura in cui la presente decisione diminuisce o

sopprime delle prestazioni correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo.".

Nella risposta di causa, la Cassa cantonale di compensazione ha

affermato che poiché la contestazione ricorsuale verteva sulla restituzione di

prestazioni indebitamente percepite, e non sulla limitazione di un diritto

corrente a prestazioni, la questione della revoca dell'effetto sospensivo al

ricorso nemmeno si poneva.

Nel caso concreto, l'oggetto della lite è la restituzione di

prestazioni, perciò la questione dell'effetto sospensivo non è nemmeno in

discussione.

D'altronde, nella DTF 130 V 407 (SVR 2005 EL Nr. 1) l'Alta Corte,

fondandosi sugli artt. 49, 52 e 56 vLPGA, al considerando 3 ha statuito che in

materia di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, le

opposizioni interposte contro le decisioni come pure i ricorsi presentati

avverso le decisioni su opposizione hanno per legge effetto sospensivo.

In tal senso pure l'art. 52 cpv. 4 seconda frase LPGA in vigore

dal 1° gennaio 2021, rettamente citato dall'insorgente.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la verifica

della correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 39'496.- che il 4 e 5

maggio 2022 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente

per le prestazioni complementari versategli dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022.

2.3. Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020

585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio

1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC).

Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente

già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF

9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre

2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari

di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF

130 V 329).

In concreto, al ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il

15 maggio 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF

9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in vigore al

momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2014 in poi),

perciò le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono

applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020.

Per il periodo successivo,

considerato che le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione

complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare

annua, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato in applicazione delle

norme entrate in vigore con la Riforma delle PC, per l'esame del diritto alle

PC dal 1° gennaio 2021 in poi si applicano perciò le medesime disposizioni, ma

nella versione in essere da quel dì.

2.4. L'art. 25 cpv.

1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: tre anni) a

decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Fatti

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b,

DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

Una decisione è stata

considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una

rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione

di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. In specie, la

Cassa di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito della

revisione periodica avviata nel 2019, della presenza di sostanza immobiliare

all'estero non dichiarata dal beneficiario di prestazioni, ha ritenuto dati gli

elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP.

Il 4 maggio 2022 ha ricalcolato le prestazioni di diritto dal 1° aprile 2014 al

31 maggio 2022 e le prestazioni versate di troppo durante il medesimo lasso di

tempo, per un totale versato indebitamente, ora da restituire dal ricorrente,

di Fr. 39'496.-.

L'assicurato ha contestato di avere commesso una truffa ai danni

della Cassa, non avendo agito con astuzia e non avendo voluto sottacere nulla.

Il suo grave stato di salute presente già dal 2013 e la non consapevolezza di

dovere informarla dell'esistenza di beni all'estero, visto che fino all'entrata

in vigore degli accordi con gli Stati esteri sullo scambio automatico di

informazioni era d'uso non segnalarli nemmeno all'autorità fiscale, fanno sì

che non vi siano le condizioni per applicare l'art. 146 CP. Egli ha invece

sempre agito in buona fede e non ha commesso una truffa nemmeno per dolo

eventuale.

2.6. L'oggetto

del litigio concerne la restituzione dell'importo di Fr. 39'496.- per

prestazioni complementari indebitamente percepite dal ricorrente dal 1°

aprile 2014 al 31 maggio 2022.

A suo dire, quando il 5 maggio 2022 la Cassa di compensazione ha

emesso l'ordine di restituzione, il termine annuo di perenzione di cui all'art.

25 cpv. 2 LPGA era ampiamente decorso, avendo essa avuto conoscenza già il 14

agosto 2019, con la ricezione del formulario di revisione per l'anno 2019 e

dell'allegata notifica di tassazione 2018, della sua sostanza immobiliare in

Italia. Semmai, si può anche computare il periodo di quattro mesi che la

giurisprudenza considera adeguato per effettuare i necessari chiarimenti prima

di emanare la decisione di restituzione (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) ma,

anche in tal caso, al 5 maggio 2022 il termine di un anno sarebbe comunque perento.

Considerate le motivazioni del ricorrente, si tratta di sapere se

la domanda in restituzione della Cassa sia perenta (STF 9C_450/ 2022 del 28

marzo 2023, consid. 3.1).

2.7. La restituzione è soggetta al

termine relativo di prescrizione di un anno (fino al 31 dicembre 2020) o di tre

anni (dal 1° gennaio 2021). A questo proposito, la nostra Massima istanza ha

stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore

letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 148 V 217

consid. 2.1; DTF 146 V 217 consid. 4.1; DTF 140 V 521 consid. 2.1; DTF 133 V

579 consid. 4.1; STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023, consid. 5.1.1; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né

sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e

se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad

art. 25, pag. 286).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1 della norma (cfr. consid. 4.1) e che, a prescindere da una eventuale

violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui

all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la pretesa di restituzione non può

cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e

versate (cfr. consid. 4.2).

Nella sentenza 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, pubblicata in SVR

2020 IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di

perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore,

dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto

riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione

(cfr. consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata

alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità di ulteriori

accertamenti giudizialmente accertata, il termine di perenzione relativo di un

anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza

degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che

pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2).

Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e

nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una

volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere

successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta

(cfr. consid. 4.2).

Come rammentato dal Tribunale federale con STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021 al consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; STF 9C_231/2018 del 3

settembre 2018, consid. 4.2.1; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF

9C_925/2012 del 19 marzo 2013), il termine relativo annuo di perenzione

comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146

V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando

l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto

dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di

restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano supporre

l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi disponibili non

sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in

un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di farlo,

l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui

sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse

fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi ragionevolmente da essa. Per

contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione

sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere

senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo per procedere a

degli accertamenti supplementari.

Per stabilire in quale momento l'amministrazione deve essere a

conoscenza dell'esistenza e dell'entità della richiesta di restituzione sono

sempre determinanti le circostanze del singolo caso (SVR 2022 EL Nr. 6 consid.

2.2; SVR 2015 IV Nr. 5, STF 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, consid. 3.2).

Il termine annuo di perenzione comincia dunque in ogni caso a

decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della

corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/ 2020 del 3 febbraio 2021, consid.

3.2.1; STF 8C_799/2017 dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; STF 8C_240/2014 del 12

maggio 2014, consid. 4.3; STF 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non

pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]). Se per l'assegnazione (e il pagamento:

cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013

AHV Nr. 7) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è

necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate

dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una

sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid.

3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).

Nel caso in cui il pagamento indebito delle prestazioni si fondi

su un errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione), il termine relativo di un anno di perenzione non decorre dal

momento in cui l'autorità ha commesso il primo atto sbagliato, ma è necessaria

una "seconda causa". Secondo costante giurisprudenza, il termine

relativo inizia a decorrere il giorno a partire dal quale l'amministrazione

avrebbe dovuto, in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere

dei dubbi sulla fondatezza della pretesa), rendersi conto dell'errore commesso

in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 146 V 217 consid. 2.2;

DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.

3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2; STF 8C_240/2014 del

12 maggio 2014, consid. 4.4; SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; RDAT II-2003 n. 72

pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il

momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento

indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione

di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF

124 V 380 consid. 1 in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.

3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2). Nel concretare

questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro

stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di

emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno

sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza

suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di

perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra

una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento

successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del

22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Anche nella STF 9C_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR

2022 AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il TF ha ribadito che nel caso in cui

l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di

perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere:

occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto

rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che

ci si poteva attendere da esso. In quel caso, il dossier mostrava chiaramente

che c'era stato un errore, ragione per cui un esame ulteriore degli atti

avrebbe certamente permesso di constatarlo.

Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (anche pubblicata

in SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la

Considerandi

giurisprudenza attuale, se l'erogazione della prestazione indebitamente versata

è fondata su un errore dell'amministrazione, la domanda di restituzione di

prestazioni pagate a torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una

"seconda causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un

anno. In altre parole, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo

atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta

"seconda causa" (cfr. consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il

termine relativo di perenzione di un anno cominci a decorrere immediatamente al

momento in cui si può ragionevolmente attendersi la sua conoscenza (cfr.

consid. 5.1.1). Se invece l'illegalità della concessione della prestazione

risulta direttamente dagli atti, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di

chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine di

un anno inizia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe

dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente

esigere dalla stessa, senza che sia accordato del tempo per un esame più

approfondito (cfr. consid. 5.2.2).

Nel caso analizzato dal Tribunale federale, il termine decorreva

dal momento in cui l'autorità che erogava le prestazioni avrebbe dovuto

conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione, facendo uso

dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. Il momento

determinante era quello in cui l'informazione sul nuovo matrimonio del

beneficiario di una rendita per vedovo era giunta agli atti della Cassa di

compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo al diritto alla

rendita decaduto per legge. In queste circostanze, ha concluso l'Alta Corte,

non occorreva che vi fosse una "seconda causa" (cfr. consid. 6).

Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non

può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di

compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di

restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente

esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione

possano cominciare a prescriversi prima della scoperta di fatti nuovi

all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe

considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che

la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (SVR 2022 EL

Nr. 14).

2.8

Occorre dunque verificare se la

Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere la pretesa di

restituzione di prestazioni complementari indebitamente versate all'assicurato

quando, nel maggio 2022, ha emesso nei suoi confronti la relativa decisione

portante sul periodo dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022.

Quando ha ricevuto di ritorno il formulario di revisione periodica

dall'assicurato nell'agosto 2019, la Cassa di compensazione è entrata in

possesso dell'attestazione dell'amministrazione dello stabile in cui abita

l'assicurato concernente la pigione in essere da marzo 2019, dei contratti di

tirocinio dei figli __________ e __________ sottoscritti il 17 marzo 2016 rispettivamente

il 17 giugno 2017 e della sua notifica di tassazione IC/IFD 2018 emessa il 17 luglio

2019.

(doc. 116).

Di conseguenza, a quel momento, ossia il 14 agosto 2019, anche se

non era stato prodotto alcun documento specifico relativo alla sostanza

immobiliare all'estero o all'autodenuncia fatta alle autorità fiscali, l'amministrazione

disponeva di tutti i dati necessari per accorgersi che il reddito computabile

del ricorrente non corrispondeva agli importi che aveva ritenuto nei fogli di

calcolo allegati alle decisioni di attribuzione delle prestazioni complementari

che ha emesso in passato e quindi per calcolare il diritto alle PC

dell'assicurato per gli anni precedenti.

In effetti, l'annovero di una sostanza immobiliare, mai dichiarata

prima, di oltre Fr. 160'000.- non poteva certo essere ignorato, anche perché

l'interessato ha prodotto l'intera decisione di tassazione comprensiva, pure,

del riparto internazionale, in cui risultava quindi ben in evidenza la presenza

di sostanza in Italia.

Questa circostanza, che doveva subito attirare l'attenzione della

Cassa di compensazione visto anche l'importo emerso, di non poco conto, indubbiamente

non poteva essere trascurata e cadere nell'oblio per quasi due anni.

2.9

D'altronde, la Cassa di

compensazione ha dato prova di avere subito esaminato alcuni dei documenti

allegati al formulario di revisione. Infatti, dall'informazione ricevuta

secondo cui il mese seguente la figlia dell'assicurato avrebbe iniziato l'apprendistato,

essa ha emanato già il 25 settembre 2019 (doc. 119) una decisione di

restituzione con espressa indicazione che è stata "emessa a seguito del computo del reddito di __________".

Certo, va sottolineato che la richiesta di aggiornamento sulla

formazione della figlia era antecedente l'avvio della revisione, dato che il 31

luglio 2019 (doc. 107) la Cassa cantonale di compensazione ha espressamente interpellato

l'assicurato in vista del compimento dei 16 anni di __________.

Tuttavia, poiché il formulario di revisione gli è stato inviato

solo pochi giorni dopo, il 2 agosto 2019, il ricorrente ha trasmesso alla Cassa

la documentazione concernente la figlia ancora agli studi insieme a detto

formulario e non con invio separato.

Da ciò risulta che la Cassa di compensazione ha selettivamente

preso atto non solo dell'inizio dell'apprendistato della figlia, e quindi del

conseguimento di un reddito dal 19 agosto 2019, ma anche - seppure non

espressamente richiesto in quell'occasione - del nuovo importo del salario che

il figlio avrebbe conseguito da quel mese con l'inizio del quarto e ultimo anno

di formazione.

Prova ne è la succitata decisione di restituzione del 25 settembre

2019, il cui fondamento non è soltanto, come detto, il salario della figlia, ma

anche "l'aggiornamento del reddito di __________

a partire dal primo agosto 2019.". A quest'ultimo riguardo, la

Cassa ha informato l'insorgente che "__________ (a causa dell'aumento del salario previsto per il quarto anno) viene

escluso dal calcolo di prestazione complementare in quanto andrebbe a

peggiorare il suo diritto mensile" e che, pertanto, "A seguito del rifiuto del diritto di __________ la

invitiamo a voler presentare tempestivamente domanda di riduzione individuale

del premio dell'assicurazione malattie (sussidio).

2.10

Va comunque osservato che dagli atti

non risulta che l'assicurato abbia mai informato la Cassa cantonale di

compensazione di essere proprietario di sostanza in Italia, circostanza che

egli ha d'altronde riconosciuto e ammesso affermando di non essere stato al

corrente di questo suo obbligo.

Neanche nell'ultimo formulario di revisione il beneficiario di PC

ha indicato di possedere della sostanza ma, anzi, ha barrato le risposte alla

domanda n. 8 tracciando una riga obliqua, nel senso di non possedere nessun

tipo di sostanza né in Svizzera né all'estero.

Inoltre, l'interessato non le ha spontaneamente comunicato di

essersi autodenunciato all'autorità fiscale nel gennaio 2018 e neppure l'ha

informata dell'esito, dal profilo fiscale, di questa segnalazione, se non a

richiesta della Cassa stessa dopo la scoperta della sostanza immobiliare

all'estero.

Giove pure rilevare che la notifica di tassazione IC/IFD 2018 del

17.

luglio 2019 è stata sì trasmessa alla Cassa soltanto il mese dopo, ma

unicamente nell'ambito della revisione periodica e non volontariamente a

seguito della conclusione della procedura di autodenuncia fiscale.

Ciò nonostante, non ci si può però esimere

dall'osservare che, indipendentemente dall'errata indicazione sul formulario di

revisione 2019 di non possedere della sostanza, la Cassa non ha comunque

attentamente esaminato la documentazione che vi era allegata.

Sarebbe infatti stato molto semplice capire, già

allora, che in realtà v'era della sostanza immobiliare da computare per il

calcolo del diritto alle prestazioni complementari, visto che l'assicurato

aveva allegato la predetta notifica di tassazione 2018 da cui questa voce

emergeva chiaramente.

La circostanza che l'assicurato ha cancellato la

risposta n. 8 nel formulario di revisione 2019 non muta il fatto che la Cassa

ha computato una sostanza sbagliata per una sua stessa disattenzione prestata

ai documenti prodotti dal beneficiario di PC dai quali, invece, per l'appunto,

la sostanza all'estero scaturiva senza alcuna difficoltà di comprensione.

Nessuna accusa di non avere dichiarato nel 2019 la

sostanza all'estero può di conseguenza essere mossa al ricorrente.

Come già evidenziato (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA

33.2021.3

del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di

lavoro a cui è confrontata la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione

da parte dei funzionari dell'amministrazione nell'evasione delle domande e

delle revisioni di prestazioni complementari. Soprattutto quando, sin da

subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono stati

debitamente forniti dagli assicurati o quando, come nell'evenienza concreta, la

Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati corretti da inserire nei

fogli di calcolo, ma non li esamina attentamente ed attribuisce delle PC

erroneamente.

Una sua negligenza, infatti, va a discapito dei beneficiari di PC

che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati poi a restituire le

prestazioni indebitamente ricevute, magari anche in maniera importante.

2.11

Stante quanto precede, va ritenuto

che, come ha recepito i nuovi redditi conseguiti dai figli dell'assicurato, di

cui è stata informata il 14 agosto 2019, così la Cassa di compensazione non

poteva non accorgersi dell'esistenza di sostanza immobiliare, mai dichiarata in

precedenza, nemmeno all'autorità fiscale, che le è stata anch'essa comunicata sempre

il 14 agosto 2019.

La prima richiesta di informazioni al ricorrente in merito a

questa sostanza è invece stata formulata dalla Cassa di compensazione soltanto

il 25 marzo 2021, ben 19 mesi dopo avere ricevuto notizia della presenza di

beni immobili mai dichiarati.

Sennonché, tra il 14 agosto 2019 e il 25 marzo 2021 nulla è

mutato, per quanto concerne la tematica della sostanza in Italia, negli atti

della Cassa, nel senso che l'assicurato non ha prodotto spontaneamente

ulteriori documenti e l'amministrazione nemmeno glieli ha chiesti.

Ciò significa che la prima richiesta del 25 marzo 2021 (doc. 140) di

produrre una "perizia redatta da un

geometra/architetto/ente preposto attestante da quando è proprietario di tale

sostanza, il valore commerciale ed il valore locativo della medesima"

ha semplicemente fatto seguito all'analisi del formulario di revisione e ai

relativi allegati ricevuti già il 14 agosto 2019.

Peraltro, lo stesso scritto della Cassa lo indica chiaramente,

affermando sia che "per il tramite

dell'Agenzia comunale AVS abbiamo ricevuto l'apposito modulo per procedere alla

revisione della sua prestazione complementare", sia che "dalla notifica di tassazione 2018 che ci ha allegato

risulta proprietario di sostanza all'estero".

La Cassa di compensazione ha perciò avuto conoscenza, o avrebbe

dovuto averne, dell'esistenza di sostanza immobiliare - sconosciuta fino a quel

momento -, con la produzione della decisione di tassazione con il relativo

riparto. Di conseguenza, gli accertamenti avviati il 25 marzo 2021 potevano

essere posti in atto dopo l'ottenimento del formulario di revisione, il 14

agosto 2019, visto che dall'allegata notifica di tassazione IC/IFD 2018

emergeva chiaramente - e non poteva perciò affatto essere ignorata - questa nuova

sostanza. E, ciò, anche se non era dichiarata nel modulo, perché era barrata la

risposta alla domanda n. 8 relativa alla sostanza posseduta.

Tale agire dell'assicurato è sicuramente riprovevole ma, occorre

ribadirlo, non toglie alla Cassa di compensazione l'obbligo di verificare

attentamente tutti gli allegati prodotti con il formulario, che ne fanno parte

integrante, e qui certamente senza alcun dubbio ben comprensibili e poco voluminosi.

In un secondo momento, il 6 maggio 2021 (doc. 142), sempre facendo

riferimento al modulo di revisione che ha ricevuto e, visto l'oggetto dello

scritto, verosimilmente anche alla denuncia spontanea dell'assicurato del 25

gennaio 2018 (doc. 141-24/44) - che l'Ufficio delle procedure speciali ha

trasmesso il 30 gennaio 2018 (doc. 141-23/44) all'autorità fiscale per diretta

evasione - prodotta il 26 aprile 2021 unitamente ad altra documentazione

richiestagli un mese prima, l'amministrazione ha nuovamente domandato

all'interessato "copia di una perizia

immobiliare che attesti il valore commerciale e il relativo valore locativo per

gli anni dal 2014 ad oggi". Questa documentazione le è

pervenuta il 27 maggio 2021 (doc. 143).

2.12

Tale circostanza è pacifica, ma a

torto la Cassa cantonale di compensazione fa risalire a quella data la

conoscenza dell'illiceità delle prestazioni versate al ricorrente e quindi la

decorrenza del termine relativo di perenzione.

La recente giurisprudenza federale ha infatti precisato, come

visto, i principi per determinare la decorrenza del termine di perenzione.

Per il Tribunale federale, se l'illegalità della concessione della

prestazione è direttamente evidente dall'incarto, ovvero non vi è (più) alcuna

necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione,

il termine relativo di perenzione comincia a decorrere già al momento in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che

si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa (DTF 148 V 217 consid. 5).

Nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione

avrebbe quindi dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF

9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 4.1 pubblicata in SVR 2023 AHV Nr. 17)

già il 14 agosto 2019, poiché è in quell'occasione che è manifestamente emersa l'illiceità

delle prestazioni complementari versate al ricorrente fino a quel momento,

siccome determinate senza tenere conto della sua sostanza immobiliare

all'estero.

Risultava quindi già dagli elementi agli atti ricevuti il 14

agosto 2019 che le prestazioni in questione erano state versate indebitamente

al ricorrente, perciò il termine di perenzione è iniziato a decorrere senza dovere

accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti

supplementari - eseguiti il 25 marzo e il 6 maggio 2021. Gli elementi

disponibili al 14 agosto 2019 erano infatti già allora sufficienti per

stabilire il fondamento dell'esistenza di un importo da restituire (DTF 146 V

217; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1).

Gli accertamenti che sono iniziati il 25 marzo 2021, e poi

proseguiti il 6 maggio 2021, sono tardivi e unicamente serviti per determinare

l'esatto importo delle prestazioni complementari indebitamente versate al

ricorrente, ma il principio stesso della restituzione poteva e doveva già

essere individuato il 14 agosto 2019 se l'amministrazione avesse fatto prova

dell'attenzione che si poteva attendere ragionevolmente da essa.

Il termine di perenzione di un anno dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020 (cfr. consid. 2.4), ha perciò iniziato a decorre

direttamente il 14 agosto 2019, senza che sia necessaria una "seconda

causa" (DTF 148 V 217 consid. 6.2; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021,

consid. 3.2.1; STCA 33.2022.27 del 31 gennaio 2023, consid. 2.6) e quindi la

richiesta di restituzione di cui alla decisione del 5 maggio 2022 della Cassa è

perenta (STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 5.2 pubblicata in SVR 2023

AHV Nr. 17; STF 9C_290/ 2021 del 22 ottobre 2021 pubblicata in SVR 2022 EL Nr.

6). L'inattività della Cassa di compensazione per 21 mesi non permette dunque di

chiedere al ricorrente la restituzione di nessuna prestazione complementare.

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e il ricorso

integralmente accolto.

Patrocinato da un legale, siccome vincente in causa l'insorgente

ha diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.13

Nella misura in cui,

con il ricorso, l'assicurato sembra postulare il condono dell'importo da

restituire, va rammentato che per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA,

la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono

vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla

restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF

9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno

2007).

La decisione sulla restituzione non è ancora

definitiva e perciò il TCA non può pronunciarsi sul condono. Il ricorso è

irricevibile.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e

non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA), non vanno addebitate spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente

l'importo di Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti