33.2023.19
Nel formulario di revisione l'ass. non ha dichiarato la sostanza immobiliare all'estero, MA ha allegato la notifica di tassazione che la indicava. Cassa non si è accorta e solo dopo quasi 2 anni ha chiesto info all'ass, emanando la decisione di restituzione dopo un altro anno. La richiesta è perenta
27 novembre 2023Italiano40 min
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.19
TB
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 maggio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 15 settembre 2016 (doc. 5-63/76)
RI 1, 1966, ha ottenuto una rendita di invalidità retroattivamente al 1° aprile
2014, così il 22 settembre 2016 (doc. 1-8/16) ha richiesto una prestazione
complementare alla rendita AI, dichiarando, in particolare, tracciando una riga
obliqua su tutte le caselle di risposta, di non possedere nessun tipo di
sostanza né in Svizzera né all'estero (domande nn. 41-46.02).
1.2. Con decisione del 27 marzo 2017
(doc. 21) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le
prestazioni complementari retroattivamente dal 1° aprile 2014.
Il 31 luglio 2019 (doc. 107) l'amministrazione gli ha chiesto, in
vista del compimento dei 16 anni della figlia, se la stessa fosse ancora in
formazione.
Il 2 agosto 2019 (doc. 112) la Cassa ha poi avviato una revisione
periodica, a cui l'assicurato ha dato seguito il 9 agosto 2019 (doc. 116) compilando
il relativo formulario e allegando i contratti di tirocinio di entrambi i figli
e la notifica di tassazione IC/IFD 2018 emessa il 17 luglio 2019 (doc.
116-7/16), in cui risultava della sostanza immobiliare all'estero.
Con decisione del 25 settembre 2019 (doc. 119) la Cassa ha
ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto computando
il reddito della figlia e aggiornando il reddito del figlio - poi escluso dal
calcolo siccome avrebbe peggiorato il diritto alle PC della famiglia -, perciò
ha chiesto in restituzione la differenza versata di troppo dal 1° agosto al 30
settembre 2019.
L'indomani (doc. 122), l'amministrazione ha nuovamente chiesto
all'assicurato un aggiornamento sulla figlia, a cui l'interessato ha dato
seguito ad inizio ottobre 2019 (doc. 126) producendo il certificato di
frequenza scolastica e il contratto di tirocinio.
1.3. Nell'ambito della revisione, il 25
marzo 2021 (doc. 140) la Cassa ha chiesto all'interessato una serie di
documenti, fra cui, facendo riferimento alla notifica di tassazione 2018
allegata alla revisione, una perizia attestante da quando egli è proprietario
della sostanza all'estero, il relativo valore commerciale e locativo e il
verbale di audizione concernente l'autodenuncia fiscale.
Il 6 maggio 2021 (doc. 142), con scritto intitolato
"autodenuncia", la Cassa ha invitato l'assicurato a produrre una
perizia immobiliare che attestasse il valore commerciale e il valore locativo
per gli anni dal 2014 a quel dì del suo immobile in Italia, perizia che le è
pervenuta il 27 maggio 2021 (doc. 143).
1.4. Con decisione del 5 maggio 2022
(doc. 215) la Cassa ha informato l'assicurato che stante la comunicazione di possedere
dei beni non considerati nel calcolo poiché non notificatile, erano dati gli
elementi costituitivi della truffa (art. 146 CP) e il termine di prescrizione
di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
Pertanto, l'assicurato doveva restituire l'importo di Fr. 39'496.-
a titolo di PC per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022 e di Fr.
1'791.- a titolo di premio di cassa malati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2013 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2016.
L'allegata decisione del 4 maggio 2022 ha esposto nel dettaglio
gli importi delle PC di diritto e quelli da restituire dal 1° aprile 2014 al 31
maggio 2022, per un totale di Fr. 39'496.-.
Con separata decisione, lo stesso giorno (doc. 214), la Cassa ha
stabilito il nuovo diritto alle PC dal 1° giugno 2022.
1.5. Il 30 maggio 2022 (doc. 221)
l'assicurato ha informato la Cassa che da inizio mese la moglie aveva iniziato
a lavorare come custode e con decisione del 29 luglio 2022 (doc. 241), a
seguito del computo del reddito da attività lucrativa, essa ha emesso una nuova
decisione di restituzione per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2022 (Fr. 961
[maggio] + Fr. 1'422 [giugno-agosto]).
1.6. Con decisione su opposizione del 15
maggio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione del 24 maggio 2022 (doc. 219) inoltrata dall'assicurato contro
l'ordine di restituzione di Fr. 39'496.-.
Dopo avere riassunto le censure dell'opponente, la Cassa ha
rilevato, per quanto concerne il termine di prescrizione di un anno, che a
seguito della comunicazione del 14 agosto 2019 ha richiesto una copia della
perizia immobiliare e che tale atto le è giunto il 27 maggio 2021, perciò il termine
di perenzione decorre da tale data. Avendo emesso la decisione di restituzione
il 4 maggio 2022, tale termine è stato dunque rispettato. Inoltre, è
applicabile il termine di prescrizione più lungo del diritto penale stante
l'ottenimento indebito di prestazioni mediante una truffa, giacché nel
formulario di richiesta di prestazioni complementari del 2016, e a sua esplicita
richiesta del 28 settembre 2016, l'opponente non ha dichiarato di possedere
della sostanza. Non potendo però accedere alle banche dati estere, per la Cassa
era impossibile verificare la presenza di sostanza all'estero, che peraltro non
era neppure stata dichiarata fiscalmente. Essa ha pure sottolineato che
l'obbligo di informare previsto dagli artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI, e di
notificare i cambiamenti della sostanza, è ripreso nelle decisioni che gli sono
state inviate, perciò non può essere seguita l'argomentazione dell'opponente
secondo cui prima dello scambio automatico di informazioni fra le autorità
fiscali svizzere ed altri Stati non era d'uso dichiarare le proprietà
all'estero. A mente della Cassa, l'assicurato ha agito per dolo eventuale,
poiché apponendo la propria firma sul formulario di richiesta di PC sapeva che
le informazioni ivi contenute non erano vere e quindi egli ha perlomeno
accettato l'eventualità che gli fossero riconosciute delle PC alle quali non
aveva però diritto.
Infine, l'amministrazione ha rilevato che le domande di condono e
di pagamento rateale potranno essere presentate solo con la crescita in
giudicato della decisione di restituzione.
1.7. Il 15 giugno 2023 (doc. I) RI 1,
patrocinato sempre dallo studio RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la
decisione su opposizione. Il ricorrente ha rilevato di avere spontaneamente denunciato
il 25 gennaio 2018 all'autorità fiscale di essere proprietario di un
appartamento in Italia e di avere allegato, nell'estate 2019, la relativa
decisione di tassazione 2018 al formulario di revisione periodica inviatogli
dalla Cassa, cui è pervenuto il 14 agosto 2019. Tuttavia, è soltanto nel marzo
2021, e poi il 6 maggio 2021, che la Cassa gli ha chiesto una perizia
attestante il valore venale e locativo della sua proprietà all'estero. Poiché la
Cassa ha riconosciuto, nella decisione impugnata, di essere venuta a conoscenza
della sostanza all'estero in occasione della revisione periodica, e quindi grazie
all'allegata notifica di tassazione, è dal 14 giugno 2019 che va fatto
decorrere il termine di perenzione di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA. A
quel momento, infatti, essa disponeva di sufficienti informazioni per una
possibile restituzione. Invero, dalla decisione di tassazione per l'anno 2018
emergeva l'informazione necessaria per valutare l'eventuale illiceità delle
prestazioni complementari percepite, visto che è stata ritenuta una stima della
sostanza in Italia di Fr. 161'531.- e un valore locativo di Fr. 9'692.-. I suoi
attivi erano quindi ben superiori a quanto ritenuto fino ad allora e potevano
essere presi in considerazione per rivalutare il suo diritto alle prestazioni.
Pertanto, il termine di perenzione non può essere fatto risalire al 27 maggio
2021, quando la Cassa ha ricevuto la perizia, dopo che la prima richiesta di
informazioni riguardo alla sua sostanza è avvenuta il 25 marzo 2021, ovvero
quasi due anni dopo avere scoperto l'esistenza della sua proprietà.
Prova ne è che il 25 settembre 2021 la Cassa ha rivisto il diritto
alle PC del ricorrente a seguito dell'aggiornamento del salario del figlio,
documentazione che era stata allegata alla revisione periodica e che quindi la
Cassa ha dato atto di avere recepito.
Ne discende che al 5 maggio 2022 il termine di perenzione di un
anno per chiedere la restituzione delle prestazioni era decorso.
Secondo l'insorgente, quand'anche si volesse ammettere che la
decisione di tassazione 2018 non fosse chiara riguardo alla illiceità delle
prestazioni versate, la Cassa era in ogni caso tenuta a esperire in un tempo
adeguato i necessari accertamenti atti a stabilire l'importo indebitamente
ottenuto. Non va dimenticato che il 25 settembre 2019 essa aveva già preso
contatto con l'assicurato e avrebbe quindi potuto, in quella occasione,
richiedergli la perizia del suo immobile. La Cassa ha invece atteso 18 mesi per
esigerla, continuando così a versargli le prestazioni nonostante la
consapevolezza della loro illiceità e facendo così aumentare il suo debito.
L'insorgente ha in ogni caso contestato l'applicazione del termine
di prescrizione penale, non adempiendo la fattispecie ai presupposti del reato
di truffa, non avendo egli alcuna intenzione di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto. Tanto meno ha agito con astuzia, viste le sue precarie
condizioni mentali al momento della domanda delle prestazioni complementari (dal
2013 soffre di una grave sindrome ansioso-depressiva, doc. B) da non potere
essere ritenuto consapevole del comportamento.
Infine, il ricorrente ha evidenziato che era in buona fede, visto
che non sapeva di dovere informare la Cassa del suo immobile, e che verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà in caso di restituzione.
1.8. Nella risposta dell'11 luglio 2023
(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il
ricorso, rifacendosi ai contenuti della decisione impugnata ritenuto che il
ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate
con l'opposizione.
L'amministrazione ha comunque precisato che l'assicurato non ha
debitamente compilato il formulario di revisione periodica del 2019, visto che
alle domande n. 8 e n. 11 sulla sostanza e sulle comunioni ereditarie ha
evitato di fornire l'informazione di essere proprietario di un immobile in
Italia. Egli nemmeno ha accennato all'autodenuncia fiscale avvenuta il 30
gennaio 2018. Questo comportamento, unitamente alla mancata compilazione del
formulario, ha fatto sì che la Cassa non si sia da subito accorta
dell'emersione della sostanza e abbia quindi potuto solo successivamente
procedere con complementi di atti d'istruttoria.
Non va dimenticato che il termine di un anno non decorre da quando
essa è venuta a conoscenza dei fatti che potrebbero dare luogo alla
restituzione, ma da quando dispone di tutte le informazioni che le consentono
di chiedere con precisione la restituzione. In ogni caso, la restituzione porterà
sull'ultimo anno in cui la Cassa ha versato le prestazioni all'assicurato.
1.9. Il 27 luglio 2023 (doc. VII) il
ricorrente ha ribadito e comprovato (doc. VIII/B), a sostegno della buona fede
e delle gravi difficoltà, le fragili condizioni psichiche in cui versava.
Quanto al termine di perenzione, l'assicurato ha osservato che la
Cassa si è più volte contraddetta nei suoi scritti e di essere stata essa
stessa ad affermare di avere saputo della proprietà estera in occasione della
revisione periodica 2019, pervenutale il 14 agosto 2019. Tuttavia, fino al 25
marzo 2021 non ha intrapreso alcun passo atto a chiarire la somma delle PC che
gli spettavano e la documentazione che nel marzo 2021 le ha permesso di
rendersi conto dell'illiceità delle prestazioni era la stessa di cui essa già
disponeva il 14 agosto 2019, perciò la Cassa aveva gli elementi sufficienti per
stabilire il fondamento della prestazione da restituire. Semmai, qualora detta
illiceità non emergesse dagli atti, il periodo considerato adeguato dalla
giurisprudenza per intraprendere i necessari chiarimenti è di quattro mesi e
qui è stato ampiamente superato. La richiesta di restituzione è perciò perenta.
Sulla legittimità di dovere comunque almeno restituire le PC
ricevute l'ultimo anno, l'insorgente ha richiamato la sua buona fede e le gravi
difficoltà in cui verserebbe in caso di restituzione.
1.10. La Cassa ha informato il TCA il 23
agosto 2023 (doc. IX) di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'assicurato ha chiesto
l'ottenimento dell'effetto sospensivo al suo ricorso giusta l'art. 52 cpv. 4 seconda
frase LPGA, ritenendo ambigua la formulazione adottata dalla Cassa nella
decisione su opposizione (doc. I).
La decisione impugnata ha genericamente revocato l'effetto
sospensivo al ricorso affidandosi alla frase standard "Nella misura in cui la presente decisione diminuisce o
sopprime delle prestazioni correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo.".
Nella risposta di causa, la Cassa cantonale di compensazione ha
affermato che poiché la contestazione ricorsuale verteva sulla restituzione di
prestazioni indebitamente percepite, e non sulla limitazione di un diritto
corrente a prestazioni, la questione della revoca dell'effetto sospensivo al
ricorso nemmeno si poneva.
Nel caso concreto, l'oggetto della lite è la restituzione di
prestazioni, perciò la questione dell'effetto sospensivo non è nemmeno in
discussione.
D'altronde, nella DTF 130 V 407 (SVR 2005 EL Nr. 1) l'Alta Corte,
fondandosi sugli artt. 49, 52 e 56 vLPGA, al considerando 3 ha statuito che in
materia di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, le
opposizioni interposte contro le decisioni come pure i ricorsi presentati
avverso le decisioni su opposizione hanno per legge effetto sospensivo.
In tal senso pure l'art. 52 cpv. 4 seconda frase LPGA in vigore
dal 1° gennaio 2021, rettamente citato dall'insorgente.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 39'496.- che il 4 e 5
maggio 2022 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente
per le prestazioni complementari versategli dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022.
2.3. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020
585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio
1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente
già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF
9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre
2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari
di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF
130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il
15 maggio 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF
9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in vigore al
momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2014 in poi),
perciò le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono
applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020.
Per il periodo successivo,
considerato che le Disposizioni transitorie della modifica del 22
marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto
anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della
modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma
delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato in applicazione delle
norme entrate in vigore con la Riforma delle PC, per l'esame del diritto alle
PC dal 1° gennaio 2021 in poi si applicano perciò le medesime disposizioni, ma
nella versione in essere da quel dì.
2.4. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: tre anni) a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b,
DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata
considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una
rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione
di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.5. In specie, la
Cassa di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito della
revisione periodica avviata nel 2019, della presenza di sostanza immobiliare
all'estero non dichiarata dal beneficiario di prestazioni, ha ritenuto dati gli
elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP.
Il 4 maggio 2022 ha ricalcolato le prestazioni di diritto dal 1° aprile 2014 al
31 maggio 2022 e le prestazioni versate di troppo durante il medesimo lasso di
tempo, per un totale versato indebitamente, ora da restituire dal ricorrente,
di Fr. 39'496.-.
L'assicurato ha contestato di avere commesso una truffa ai danni
della Cassa, non avendo agito con astuzia e non avendo voluto sottacere nulla.
Il suo grave stato di salute presente già dal 2013 e la non consapevolezza di
dovere informarla dell'esistenza di beni all'estero, visto che fino all'entrata
in vigore degli accordi con gli Stati esteri sullo scambio automatico di
informazioni era d'uso non segnalarli nemmeno all'autorità fiscale, fanno sì
che non vi siano le condizioni per applicare l'art. 146 CP. Egli ha invece
sempre agito in buona fede e non ha commesso una truffa nemmeno per dolo
eventuale.
2.6. L'oggetto
del litigio concerne la restituzione dell'importo di Fr. 39'496.- per
prestazioni complementari indebitamente percepite dal ricorrente dal 1°
aprile 2014 al 31 maggio 2022.
A suo dire, quando il 5 maggio 2022 la Cassa di compensazione ha
emesso l'ordine di restituzione, il termine annuo di perenzione di cui all'art.
25 cpv. 2 LPGA era ampiamente decorso, avendo essa avuto conoscenza già il 14
agosto 2019, con la ricezione del formulario di revisione per l'anno 2019 e
dell'allegata notifica di tassazione 2018, della sua sostanza immobiliare in
Italia. Semmai, si può anche computare il periodo di quattro mesi che la
giurisprudenza considera adeguato per effettuare i necessari chiarimenti prima
di emanare la decisione di restituzione (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) ma,
anche in tal caso, al 5 maggio 2022 il termine di un anno sarebbe comunque perento.
Considerate le motivazioni del ricorrente, si tratta di sapere se
la domanda in restituzione della Cassa sia perenta (STF 9C_450/ 2022 del 28
marzo 2023, consid. 3.1).
2.7. La restituzione è soggetta al
termine relativo di prescrizione di un anno (fino al 31 dicembre 2020) o di tre
anni (dal 1° gennaio 2021). A questo proposito, la nostra Massima istanza ha
stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore
letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 148 V 217
consid. 2.1; DTF 146 V 217 consid. 4.1; DTF 140 V 521 consid. 2.1; DTF 133 V
579 consid. 4.1; STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023, consid. 5.1.1; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung,
Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né
sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,
pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono
salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e
se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve
restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad
art. 25, pag. 286).
Nella STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del
testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è
rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso
1 della norma (cfr. consid. 4.1) e che, a prescindere da una eventuale
violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui
all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la pretesa di restituzione non può
cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e
versate (cfr. consid. 4.2).
Nella sentenza 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, pubblicata in SVR
2020 IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di
perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore,
dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto
riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione
(cfr. consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata
alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità di ulteriori
accertamenti giudizialmente accertata, il termine di perenzione relativo di un
anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza
degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che
pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2).
Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e
nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una
volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere
successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta
(cfr. consid. 4.2).
Come rammentato dal Tribunale federale con STF 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021 al consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; STF 9C_231/2018 del 3
settembre 2018, consid. 4.2.1; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF
9C_925/2012 del 19 marzo 2013), il termine relativo annuo di perenzione
comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146
V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando
l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto
dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di
restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3
pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano supporre
l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi disponibili non
sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in
un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di farlo,
l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui
sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse
fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi ragionevolmente da essa. Per
contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione
sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere
senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo per procedere a
degli accertamenti supplementari.
Per stabilire in quale momento l'amministrazione deve essere a
conoscenza dell'esistenza e dell'entità della richiesta di restituzione sono
sempre determinanti le circostanze del singolo caso (SVR 2022 EL Nr. 6 consid.
2.2; SVR 2015 IV Nr. 5, STF 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, consid. 3.2).
Il termine annuo di perenzione comincia dunque in ogni caso a
decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della
corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/ 2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.1; STF 8C_799/2017 dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; STF 8C_240/2014 del 12
maggio 2014, consid. 4.3; STF 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non
pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in
SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]). Se per l'assegnazione (e il pagamento:
cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013
AHV Nr. 7) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è
necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate
dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una
sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid.
3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).
Nel caso in cui il pagamento indebito delle prestazioni si fondi
su un errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una
prestazione), il termine relativo di un anno di perenzione non decorre dal
momento in cui l'autorità ha commesso il primo atto sbagliato, ma è necessaria
una "seconda causa". Secondo costante giurisprudenza, il termine
relativo inizia a decorrere il giorno a partire dal quale l'amministrazione
avrebbe dovuto, in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo
contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere
dei dubbi sulla fondatezza della pretesa), rendersi conto dell'errore commesso
in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 146 V 217 consid. 2.2;
DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2; STF 8C_240/2014 del
12 maggio 2014, consid. 4.4; SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; RDAT II-2003 n. 72
pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il
momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento
indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione
di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF
124 V 380 consid. 1 in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2). Nel concretare
questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro
stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di
emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno
sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza
suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di
perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra
una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento
successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del
22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Anche nella STF 9C_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR
2022 AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il TF ha ribadito che nel caso in cui
l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di
perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere:
occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto
rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che
ci si poteva attendere da esso. In quel caso, il dossier mostrava chiaramente
che c'era stato un errore, ragione per cui un esame ulteriore degli atti
avrebbe certamente permesso di constatarlo.
Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (anche pubblicata
in SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la
Considerandi
giurisprudenza attuale, se l'erogazione della prestazione indebitamente versata
è fondata su un errore dell'amministrazione, la domanda di restituzione di
prestazioni pagate a torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una
"seconda causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un
anno. In altre parole, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo
atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta
"seconda causa" (cfr. consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il
termine relativo di perenzione di un anno cominci a decorrere immediatamente al
momento in cui si può ragionevolmente attendersi la sua conoscenza (cfr.
consid. 5.1.1). Se invece l'illegalità della concessione della prestazione
risulta direttamente dagli atti, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di
chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine di
un anno inizia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe
dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente
esigere dalla stessa, senza che sia accordato del tempo per un esame più
approfondito (cfr. consid. 5.2.2).
Nel caso analizzato dal Tribunale federale, il termine decorreva
dal momento in cui l'autorità che erogava le prestazioni avrebbe dovuto
conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione, facendo uso
dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. Il momento
determinante era quello in cui l'informazione sul nuovo matrimonio del
beneficiario di una rendita per vedovo era giunta agli atti della Cassa di
compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo al diritto alla
rendita decaduto per legge. In queste circostanze, ha concluso l'Alta Corte,
non occorreva che vi fosse una "seconda causa" (cfr. consid. 6).
Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non
può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di
compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di
restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente
esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione
possano cominciare a prescriversi prima della scoperta di fatti nuovi
all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe
considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che
la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (SVR 2022 EL
Nr. 14).
2.8
Occorre dunque verificare se la
Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere la pretesa di
restituzione di prestazioni complementari indebitamente versate all'assicurato
quando, nel maggio 2022, ha emesso nei suoi confronti la relativa decisione
portante sul periodo dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022.
Quando ha ricevuto di ritorno il formulario di revisione periodica
dall'assicurato nell'agosto 2019, la Cassa di compensazione è entrata in
possesso dell'attestazione dell'amministrazione dello stabile in cui abita
l'assicurato concernente la pigione in essere da marzo 2019, dei contratti di
tirocinio dei figli __________ e __________ sottoscritti il 17 marzo 2016 rispettivamente
il 17 giugno 2017 e della sua notifica di tassazione IC/IFD 2018 emessa il 17 luglio
2019.
(doc. 116).
Di conseguenza, a quel momento, ossia il 14 agosto 2019, anche se
non era stato prodotto alcun documento specifico relativo alla sostanza
immobiliare all'estero o all'autodenuncia fatta alle autorità fiscali, l'amministrazione
disponeva di tutti i dati necessari per accorgersi che il reddito computabile
del ricorrente non corrispondeva agli importi che aveva ritenuto nei fogli di
calcolo allegati alle decisioni di attribuzione delle prestazioni complementari
che ha emesso in passato e quindi per calcolare il diritto alle PC
dell'assicurato per gli anni precedenti.
In effetti, l'annovero di una sostanza immobiliare, mai dichiarata
prima, di oltre Fr. 160'000.- non poteva certo essere ignorato, anche perché
l'interessato ha prodotto l'intera decisione di tassazione comprensiva, pure,
del riparto internazionale, in cui risultava quindi ben in evidenza la presenza
di sostanza in Italia.
Questa circostanza, che doveva subito attirare l'attenzione della
Cassa di compensazione visto anche l'importo emerso, di non poco conto, indubbiamente
non poteva essere trascurata e cadere nell'oblio per quasi due anni.
2.9
D'altronde, la Cassa di
compensazione ha dato prova di avere subito esaminato alcuni dei documenti
allegati al formulario di revisione. Infatti, dall'informazione ricevuta
secondo cui il mese seguente la figlia dell'assicurato avrebbe iniziato l'apprendistato,
essa ha emanato già il 25 settembre 2019 (doc. 119) una decisione di
restituzione con espressa indicazione che è stata "emessa a seguito del computo del reddito di __________".
Certo, va sottolineato che la richiesta di aggiornamento sulla
formazione della figlia era antecedente l'avvio della revisione, dato che il 31
luglio 2019 (doc. 107) la Cassa cantonale di compensazione ha espressamente interpellato
l'assicurato in vista del compimento dei 16 anni di __________.
Tuttavia, poiché il formulario di revisione gli è stato inviato
solo pochi giorni dopo, il 2 agosto 2019, il ricorrente ha trasmesso alla Cassa
la documentazione concernente la figlia ancora agli studi insieme a detto
formulario e non con invio separato.
Da ciò risulta che la Cassa di compensazione ha selettivamente
preso atto non solo dell'inizio dell'apprendistato della figlia, e quindi del
conseguimento di un reddito dal 19 agosto 2019, ma anche - seppure non
espressamente richiesto in quell'occasione - del nuovo importo del salario che
il figlio avrebbe conseguito da quel mese con l'inizio del quarto e ultimo anno
di formazione.
Prova ne è la succitata decisione di restituzione del 25 settembre
2019, il cui fondamento non è soltanto, come detto, il salario della figlia, ma
anche "l'aggiornamento del reddito di __________
a partire dal primo agosto 2019.". A quest'ultimo riguardo, la
Cassa ha informato l'insorgente che "__________ (a causa dell'aumento del salario previsto per il quarto anno) viene
escluso dal calcolo di prestazione complementare in quanto andrebbe a
peggiorare il suo diritto mensile" e che, pertanto, "A seguito del rifiuto del diritto di __________ la
invitiamo a voler presentare tempestivamente domanda di riduzione individuale
del premio dell'assicurazione malattie (sussidio).
2.10
Va comunque osservato che dagli atti
non risulta che l'assicurato abbia mai informato la Cassa cantonale di
compensazione di essere proprietario di sostanza in Italia, circostanza che
egli ha d'altronde riconosciuto e ammesso affermando di non essere stato al
corrente di questo suo obbligo.
Neanche nell'ultimo formulario di revisione il beneficiario di PC
ha indicato di possedere della sostanza ma, anzi, ha barrato le risposte alla
domanda n. 8 tracciando una riga obliqua, nel senso di non possedere nessun
tipo di sostanza né in Svizzera né all'estero.
Inoltre, l'interessato non le ha spontaneamente comunicato di
essersi autodenunciato all'autorità fiscale nel gennaio 2018 e neppure l'ha
informata dell'esito, dal profilo fiscale, di questa segnalazione, se non a
richiesta della Cassa stessa dopo la scoperta della sostanza immobiliare
all'estero.
Giove pure rilevare che la notifica di tassazione IC/IFD 2018 del
17.
luglio 2019 è stata sì trasmessa alla Cassa soltanto il mese dopo, ma
unicamente nell'ambito della revisione periodica e non volontariamente a
seguito della conclusione della procedura di autodenuncia fiscale.
Ciò nonostante, non ci si può però esimere
dall'osservare che, indipendentemente dall'errata indicazione sul formulario di
revisione 2019 di non possedere della sostanza, la Cassa non ha comunque
attentamente esaminato la documentazione che vi era allegata.
Sarebbe infatti stato molto semplice capire, già
allora, che in realtà v'era della sostanza immobiliare da computare per il
calcolo del diritto alle prestazioni complementari, visto che l'assicurato
aveva allegato la predetta notifica di tassazione 2018 da cui questa voce
emergeva chiaramente.
La circostanza che l'assicurato ha cancellato la
risposta n. 8 nel formulario di revisione 2019 non muta il fatto che la Cassa
ha computato una sostanza sbagliata per una sua stessa disattenzione prestata
ai documenti prodotti dal beneficiario di PC dai quali, invece, per l'appunto,
la sostanza all'estero scaturiva senza alcuna difficoltà di comprensione.
Nessuna accusa di non avere dichiarato nel 2019 la
sostanza all'estero può di conseguenza essere mossa al ricorrente.
Come già evidenziato (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA
33.2021.3
del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di
lavoro a cui è confrontata la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione
da parte dei funzionari dell'amministrazione nell'evasione delle domande e
delle revisioni di prestazioni complementari. Soprattutto quando, sin da
subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono stati
debitamente forniti dagli assicurati o quando, come nell'evenienza concreta, la
Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati corretti da inserire nei
fogli di calcolo, ma non li esamina attentamente ed attribuisce delle PC
erroneamente.
Una sua negligenza, infatti, va a discapito dei beneficiari di PC
che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati poi a restituire le
prestazioni indebitamente ricevute, magari anche in maniera importante.
2.11
Stante quanto precede, va ritenuto
che, come ha recepito i nuovi redditi conseguiti dai figli dell'assicurato, di
cui è stata informata il 14 agosto 2019, così la Cassa di compensazione non
poteva non accorgersi dell'esistenza di sostanza immobiliare, mai dichiarata in
precedenza, nemmeno all'autorità fiscale, che le è stata anch'essa comunicata sempre
il 14 agosto 2019.
La prima richiesta di informazioni al ricorrente in merito a
questa sostanza è invece stata formulata dalla Cassa di compensazione soltanto
il 25 marzo 2021, ben 19 mesi dopo avere ricevuto notizia della presenza di
beni immobili mai dichiarati.
Sennonché, tra il 14 agosto 2019 e il 25 marzo 2021 nulla è
mutato, per quanto concerne la tematica della sostanza in Italia, negli atti
della Cassa, nel senso che l'assicurato non ha prodotto spontaneamente
ulteriori documenti e l'amministrazione nemmeno glieli ha chiesti.
Ciò significa che la prima richiesta del 25 marzo 2021 (doc. 140) di
produrre una "perizia redatta da un
geometra/architetto/ente preposto attestante da quando è proprietario di tale
sostanza, il valore commerciale ed il valore locativo della medesima"
ha semplicemente fatto seguito all'analisi del formulario di revisione e ai
relativi allegati ricevuti già il 14 agosto 2019.
Peraltro, lo stesso scritto della Cassa lo indica chiaramente,
affermando sia che "per il tramite
dell'Agenzia comunale AVS abbiamo ricevuto l'apposito modulo per procedere alla
revisione della sua prestazione complementare", sia che "dalla notifica di tassazione 2018 che ci ha allegato
risulta proprietario di sostanza all'estero".
La Cassa di compensazione ha perciò avuto conoscenza, o avrebbe
dovuto averne, dell'esistenza di sostanza immobiliare - sconosciuta fino a quel
momento -, con la produzione della decisione di tassazione con il relativo
riparto. Di conseguenza, gli accertamenti avviati il 25 marzo 2021 potevano
essere posti in atto dopo l'ottenimento del formulario di revisione, il 14
agosto 2019, visto che dall'allegata notifica di tassazione IC/IFD 2018
emergeva chiaramente - e non poteva perciò affatto essere ignorata - questa nuova
sostanza. E, ciò, anche se non era dichiarata nel modulo, perché era barrata la
risposta alla domanda n. 8 relativa alla sostanza posseduta.
Tale agire dell'assicurato è sicuramente riprovevole ma, occorre
ribadirlo, non toglie alla Cassa di compensazione l'obbligo di verificare
attentamente tutti gli allegati prodotti con il formulario, che ne fanno parte
integrante, e qui certamente senza alcun dubbio ben comprensibili e poco voluminosi.
In un secondo momento, il 6 maggio 2021 (doc. 142), sempre facendo
riferimento al modulo di revisione che ha ricevuto e, visto l'oggetto dello
scritto, verosimilmente anche alla denuncia spontanea dell'assicurato del 25
gennaio 2018 (doc. 141-24/44) - che l'Ufficio delle procedure speciali ha
trasmesso il 30 gennaio 2018 (doc. 141-23/44) all'autorità fiscale per diretta
evasione - prodotta il 26 aprile 2021 unitamente ad altra documentazione
richiestagli un mese prima, l'amministrazione ha nuovamente domandato
all'interessato "copia di una perizia
immobiliare che attesti il valore commerciale e il relativo valore locativo per
gli anni dal 2014 ad oggi". Questa documentazione le è
pervenuta il 27 maggio 2021 (doc. 143).
2.12
Tale circostanza è pacifica, ma a
torto la Cassa cantonale di compensazione fa risalire a quella data la
conoscenza dell'illiceità delle prestazioni versate al ricorrente e quindi la
decorrenza del termine relativo di perenzione.
La recente giurisprudenza federale ha infatti precisato, come
visto, i principi per determinare la decorrenza del termine di perenzione.
Per il Tribunale federale, se l'illegalità della concessione della
prestazione è direttamente evidente dall'incarto, ovvero non vi è (più) alcuna
necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione,
il termine relativo di perenzione comincia a decorrere già al momento in cui
l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che
si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa (DTF 148 V 217 consid. 5).
Nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione
avrebbe quindi dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF
9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 4.1 pubblicata in SVR 2023 AHV Nr. 17)
già il 14 agosto 2019, poiché è in quell'occasione che è manifestamente emersa l'illiceità
delle prestazioni complementari versate al ricorrente fino a quel momento,
siccome determinate senza tenere conto della sua sostanza immobiliare
all'estero.
Risultava quindi già dagli elementi agli atti ricevuti il 14
agosto 2019 che le prestazioni in questione erano state versate indebitamente
al ricorrente, perciò il termine di perenzione è iniziato a decorrere senza dovere
accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti
supplementari - eseguiti il 25 marzo e il 6 maggio 2021. Gli elementi
disponibili al 14 agosto 2019 erano infatti già allora sufficienti per
stabilire il fondamento dell'esistenza di un importo da restituire (DTF 146 V
217; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1).
Gli accertamenti che sono iniziati il 25 marzo 2021, e poi
proseguiti il 6 maggio 2021, sono tardivi e unicamente serviti per determinare
l'esatto importo delle prestazioni complementari indebitamente versate al
ricorrente, ma il principio stesso della restituzione poteva e doveva già
essere individuato il 14 agosto 2019 se l'amministrazione avesse fatto prova
dell'attenzione che si poteva attendere ragionevolmente da essa.
Il termine di perenzione di un anno dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020 (cfr. consid. 2.4), ha perciò iniziato a decorre
direttamente il 14 agosto 2019, senza che sia necessaria una "seconda
causa" (DTF 148 V 217 consid. 6.2; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021,
consid. 3.2.1; STCA 33.2022.27 del 31 gennaio 2023, consid. 2.6) e quindi la
richiesta di restituzione di cui alla decisione del 5 maggio 2022 della Cassa è
perenta (STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 5.2 pubblicata in SVR 2023
AHV Nr. 17; STF 9C_290/ 2021 del 22 ottobre 2021 pubblicata in SVR 2022 EL Nr.
6). L'inattività della Cassa di compensazione per 21 mesi non permette dunque di
chiedere al ricorrente la restituzione di nessuna prestazione complementare.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e il ricorso
integralmente accolto.
Patrocinato da un legale, siccome vincente in causa l'insorgente
ha diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.13
Nella misura in cui,
con il ricorso, l'assicurato sembra postulare il condono dell'importo da
restituire, va rammentato che per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA,
la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono
vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla
restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF
9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno
2007).
La decisione sulla restituzione non è ancora
definitiva e perciò il TCA non può pronunciarsi sul condono. Il ricorso è
irricevibile.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e
non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis
LPGA), non vanno addebitate spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente
l'importo di Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti