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Decisione

33.2023.2

Rimborso dei costi dei trattamenti dentari effettuati in urgenza.I trattamenti d'urgenza hanno per scopo di liberare il paziente dal dolore,scopo raggiunto con prestazioni semplici,a volte provvisorie

30 maggio 2023Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I dr. med. dent. __________ e __________ si sono nuovamente

riuniti il 4 maggio 2023 (doc. XII/1) per esaminare questa documentazione e al

riguardo hanno affermato quanto segue:

"

Oltre a quanto già espresso con la decisione impugnata del 25 aprile

2022 e successiva decisione su opposizione del 12 dicembre 2022, i periti

ritengono che:

- dente n. 12:

la dr.ssa __________ asserisce che tale dente ha dovuto essere curato con un'otturazione

definitiva nella seduta del 23.12.21 in quanto, in presenza di una carie

così estesa, a suo dire un'otturazione provvisoria non sarebbe stata

sufficientemente stabile ed ermetica. Il dentista curante sapeva tuttavia

benissimo di essere in presenza di un paziente con un'igiene/profilassi

insufficiente, più volte avvisato che la presa a carico della cura dentaria

avrebbe anche potuto non essere riconosciuta dalla Cassa. Quindi avrebbe dovuto

sapere che la procedura rispettosa dei criteri di sussidiarietà in questo caso

sarebbe stata direttamente l'estrazione.

Per quanto concerne i costi, è pur vero

che se vi è l'intenzione di curare il dente con un'otturazione definitiva come

accaduto nel caso concreto, l'otturazione provvisoria può essere scavalcata,

considerato che quella definitiva può tecnicamente essere eseguita subito,

contenendo i costi. Tuttavia, l'indicazione dell'estrazione da noi ritenuta

consona ai criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità, era suffragata

dal fatto che il dente non dava più garanzie di durata in quanto era già stato

più volte otturato in passato (2014, 2017, 2019, 2020), cosa che ne ha

inevitabilmente causato un suo indebolimento, dovuto alla progressiva perdita

di tessuto dentale. Inoltre, considerato che la nuova carie estesa (visibile

sulla fotografia prodotta il 25.04.2022) nonostante si situa in una zona

frontale facilmente accessibile all'igiene - oltre ad indebolire ulteriormente

il dente - dimostra un'insufficiente collaborazione alla profilassi,

presupposto indispensabile per il successo dell'ulteriore intervento

conservativo eseguito.

Di conseguenza, considerata la scarsa

prospettiva di durata del dente, l'investimento nell'ulteriore otturazione

eseguita provoca evitabili costi supplementari rispetto all'estrazione;

- dente n. 13:

nella seduta del 23.12.21, a detta della dr.ssa __________, anche tale dente

presentava una carie che doveva essere profonda visto che, a distanza di

neppure un mese dall'otturazione effettuata in quella seduta (ma non

fatturata), c'è stata una reazione pulpare (pulpite) con dolori. Il 19.01.22 il

dente ha dunque dovuto essere devitalizzato. In questi casi, la cura d'urgenza

consiste nella cosiddetta "pulpotomia" (pos. 4.4020): l'amputazione

della parte coronale della polpa del dente che, molto rapidamente, porta alla sparizione

dei dolori. L'estirpazione della polpa (pos. 4.4400), la medicazione canalare

(pos. 4.4505) e l'otturazione canalare definitiva (pos. 4.4555) in più sedute

non sono considerate prestazioni d'urgenza.

Questo dente, siccome già otturato nel

2017 e 2018 e ora nuovamente curato con un oneroso trattamento radicolare, che

ne limita ulteriormente la sua prospettiva di durata (un dente devitalizzato è

più soggetto a complicanze e fratture rispetto ad un dente vitale), nel

rispetto dei canoni di semplicità, adeguatezza ed economicità avrebbe dovuto

essere estratto.

- dente n. 17:

nessuna ulteriore osservazione da rimarcare dal momento che l'estrazione

eseguita è stata riconosciuta dalla Cassa.

I periti mettono in dubbio l'attendibilità delle affermazioni del

medico dentista curante relativamente a quanto attestato in merito.

- alla

collaborazione all'igiene, verificatasi poi inadeguata alla luce delle continue

ricadute e dalla documentazione fotografica presentata;

- alla cura

endodontica in tre sedute classificata come cura urgente;

- all'esposizione

nella fattura della posizione 4.0010 nel giorno 19.01.2022 che corrisponde ad

una consultazione periodica e non d'urgenza (pos. 4.0020) come affermato dal

curante nel suo scritto del 25.04.2023.".

2.7. Per decidere se, e in quale misura,

riconoscere la fattura del 15 marzo 2022 di Fr. 1'450,80, va ricordato che sono

rimborsate (soltanto) le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati

(art. 13 cpv. 1 LaLPC).

Infatti, nella STF 9C_648/2009 del 26 marzo 2010, il Tribunale

federale ha ribadito che, come deciso dall'allora Tribunale federale delle

assicurazioni nel contesto dell'art. 8 OMPC, il rimborso dei necessari costi

per cure dentistiche attraverso le prestazioni complementari è legato ai

requisiti di semplicità, economicità ed adeguatezza (DTF 131 V 263).

Come evocato nella citata STCA 33.2014.31 del 16

gennaio 2015, e ripreso nella menzionata STCA 33.2020.18 del 1° marzo 2021, il

15 aprile 2014 (STF 9C_576/2013) il Tribunale federale si è pronunciato su una

presunta violazione del diritto federale che avrebbe commesso il Tribunale

delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città esaminando il diritto

del ricorrente al rimborso del costo di una prestazione dentaria alla luce,

soltanto, delle Raccomandazioni dell'associazione dei medici dentisti cantonali

della Svizzera (VKZS-Empfehlungen pubblicate in https://kantonszahnaerzte.ch/ behandlungsempfehlungen/).

A dire del ricorrente, dette Raccomandazioni, espressamente

indicate all'art. 8 dell'Ordinanza cantonale sul rimborso delle spese di

malattia e di invalidità nelle prestazioni complementari emessa dal Consiglio

di Stato del Cantone di Basilea Città (KBV; SG 832.720), non sarebbero incluse

nella delega dell'art. 14 cpv. 2 LPC, laddove esse limitano il

rimborso dei costi all'esigenza dell'economicità e dell'appropriatezza delle

prestazioni.

Secondo il TCA, la normativa criticata poggerebbe su

una base legale formale (art. 14 cpv. 2 LPC e art. 6 cpv. 2 1a frase LaLPC) e

con l'art. 6 cpv. 2 LaLPC il legislatore cantonale avrebbe voluto di principio

la continuazione della precedente norma (art. 8 cpv. 1 1a frase OMPC). L'art. 8 cpv. 1 KBV ("Zahnbehandlungskosten (Zahnarztkosten, Kosten der

zahntechnischen Arbeiten, Material, Medikamente) sind nur soweit zu

berücksichtigen, als sie einer einfachen, wirtschaftlichen und zweckmässigen

Behandlung und Ausführung entsprechen."), che

riprende la formulazione dell'art. 8 cpv. 1 OMPC,

corrisponderebbe quindi alle intenzioni del legislatore cantonale di

riallacciarsi dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 cpv. 2 LPC alla precedente

regolamentazione federale, compresa la giurisprudenza emanata sull'art. 8 OMPC (DTF 130 V 185). La medesima conclusione varrebbe per l'art.

8 cpv. 2 KBV ("Ob eine

einfache, wirtschaftliche und zweckmässige Behandlung und Ausführung vorliegt,

bestimmt sich nach den Behandlungsempfehlungen der Vereinigung der

Kantonszahnärzte und Kantonszahnärztinnen der Schweiz im Bereich

Ergänzungsleistungen."). Contrariamente

all'opinione del ricorrente l'obbligo prestativo non sarebbe quindi limitato

ulteriormente, ma le Raccomandazioni dell'Associazione dei medici dentisti

cantonali della Svizzera (AMDCS) servirebbero piuttosto nel senso di linea

guida per interpretare e concretizzare i concetti giuridici indefiniti di

"semplice", "economico" e "appropriato" nell'ambito

dei trattamenti dentari. In questo senso, anche l'UFAS ha elaborato, unitamente

alla Società Svizzera di Odontostomatologia, specifiche direttive (N. 5308 e

Allegato IV delle DPC in essere fino al 31 dicembre 2007). Pertanto, il rinvio

dell'art. 8 cpv. 2 KBV alle citate Raccomandazioni non sarebbe censurabile

(cfr. consid. 3.3.2).

L'Alta Corte è concorde con l'esposta opinione dell'autorità

giudiziaria cantonale. La regolamentazione emanata dal Cantone di Basilea Città

segue la precedente regolamentazione federale e si fonda sulla delega dell'art.

14 cpv. 2 LPC. Anche il principio di fondarsi sulle raccomandazioni dell'AMDCS

non è criticabile (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. Zurigo 2009, pag. 210). È conforme al

diritto federale se le autorità amministrative che si occupano delle

prestazioni complementari si attengono a queste Raccomandazioni d'uso alla

stregua di linee direttive.

Il TF ha quindi concluso che, nel caso esaminato, non

era criticabile la decisione della Cassa di compensazione di non considerare

come trattamento semplice, economico ed adeguato la cura proposta per la

mancanza del dente 26 procedendo con un impianto con corona (cfr. consid. 3.3).

La citata sentenza prevede dunque la possibilità di

rifarsi alle Raccomandazioni dell'Associazione dei medici dentisti cantonali

della Svizzera per interpretare le nozioni di una cura dentaria semplice,

economica ed adeguata.

Queste Raccomandazioni (Behandlungsempfehlungen e

Recommandations) prevedono, in lingua tedesca (https://kantonszahnaerzte.ch/behandlungsempfehlungen/)

e francese (https://kantonszahnaerzte.ch/fr/recommandation), una serie di linee guida e

consigli ai dentisti esercitanti in Svizzera su come procedere in ambito di

pianificazione e di trattamenti dentari con pazienti richiedenti l'asilo,

rifugiati, beneficiari di assistenza sociale, di prestazioni complementari e di

aiuto urgente.

Nelle Raccomandazioni dell'AMDCS concernenti i piani

di cura e i trattamenti, raccomandazioni relative alle norme applicabili in

materia di trattamenti dentari nell'ambito delle prestazioni complementari,

dell'aiuto sociale e dell'asilo, nel capitolo introduttivo nella versione gennaio

2018.5, a pagina 2 del testo in francese (https://kantonszahnaerzte.ch/wp-content/uploads/2019/08/

Recommandations-de-l%E2%80%99AMDCS-concernant-les-plans-de-traitement-et-les-traitements.pdf) (per la versione in tedesco https://kantonszahnaerzte.ch/wp-content/uploads/2018/03/

VKZS_Einleitung.pdf) viene spiegato che la salute

bucco-dentaria è uno dei pilastri della salute in generale. Dei dolori ai

denti, delle infiammazioni o una capacità masticatoria limitata sono dei

fattori che possono peggiorare la qualità di vita delle persone. Queste

Raccomandazioni sono state preparate per guidare le autorità e i dentisti nel compito

di esercitare un controllo rigoroso sulle spese per questi trattamenti,

finanziati dai contribuenti.

Per quanto concerne il trattamento dentario (pagina 3 della

versione francese), esse prevedono che uno stato che necessita un trattamento o

un'indicazione di trattamento menzionata nelle Raccomandazioni, non dà diritto

senza esame a un trattamento dentario a carico degli enti pubblici. Questa

decisione spetta all'autorità competente.

Solo fanno eccezione i trattamenti d'urgenza e i trattamenti del

dolore (misure primarie) che sono semplici (efficaci), adeguati e il cui

carattere è economico, perciò che possono essere effettuati senza garanzia di

una presa a carico. Questi trattamenti non devono tuttavia condizionare il

trattamento definitivo.

Un trattamento d'urgenza deve assolutamente essere indicato come

tale sulla nota d'onorario.

Per tutti i successivi trattamenti (misure secondarie),

occorre in ogni caso stabilire un piano terapeutico accompagnato da un

preventivo dei costi e attendere la garanzia della presa a carico prima di

intervenire.

Bisogna quindi distinguere due fasi di trattamento (pagina 9).

Le misure primarie, che non possono essere posticipate: si

tratta di trattamenti d'urgenza/del dolore il cui scopo è di liberare il

paziente dal dolore. Questo scopo può essere ottenuto con misure semplici,

talvolta provvisorie.

Le misure secondarie, ossia i risanamenti semplici che

seguono le misure primarie.

Un risanamento efficace e adeguato consiste in:

- estrazione di denti irrecuperabili e di residui di radici;

- conservazione dei denti strategicamente importanti;

- otturazioni;

- conservazione

durevole della capacità masticatoria.

Capacità

masticatoria: adattamento funzionale; normalmente bisogna disporre di almeno 10

paia di antagonisti funzionali.

Misure di cura: colmare gli spazi con delle protesi amovibili; le

protesi fisse non rientrano generalmente nella definizione di un risanamento

semplice.

Il medico dentista curante adotterà dunque i seguenti principi.

Processo di pianificazione e di trattamento strutturato:

1. Identificazione

del paziente e dell'autorità incaricata dell'assistenza, completare eventualmente

il formulario cantonale per la medicina dentaria sociale.

Considerandi

2.

Cure primarie, misure d'urgenza.

3.

Diagnosi,

radiografie, certificazione di collaborazione, pianificazione.

4.

Piano

terapeutico e preventivo dell'onorario, attesa della garanzia della presa a

carico dei costi.

5.

Eventualmente

piano terapeutico modificato secondo le indicazioni del medico dentista

consulente.

6.

Trattamento.

Sempre a pagina 9 del testo in francese, sono

spiegati i criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità, non senza prima

rilevare che la pianificazione e l'esecuzione del trattamento sono legati ai

criteri di pianificazione specifici fissati dalla Conferenza Svizzera delle

istituzioni di Azione Sociale (COSAS), secondo cui le spese per i trattamenti

dentari sono prese a carico quando il trattamento è necessario e se si effettua

in maniera semplice, economica e adeguata.

Nell'ambito della medicina dentaria sociale, a

pagina 8 l'AMDCS raccomanda di applicare i criteri di "efficacia,

adeguatezza ed economicità" per analogia con l'art. 32 LAMal o di

"economico e adeguato" per analogia all'art. 14 LPC e, prima di

fornirne la definizione, precisa che dopo la fase primaria (trattamento del

dolore), il medico dentista curante può rifiutare di eseguire un trattamento successivo.

Una prestazione medica è efficace quando

contribuisce oggettivamente all'ottenimento del risultato desiderato sui piani

diagnostico, terapeutico e delle cure paramedicali.

L'efficacia si riferisce

al nesso di causalità tra il provvedimento medico e il successo medico del

trattamento.

L'adeguatezza presuppone l'efficacia e si

valuta principalmente secondo dei criteri medici. L'applicazione adeguata è

quella che presenta il miglior risultato diagnostico e terapeutico.

L'economicità, nell'ambito della LAMal,

presuppone sia l'efficacia sia l'adeguatezza di un trattamento. È il criterio

determinante per scegliere tra i differenti trattamenti adeguati: fra vantaggi

medici comparabili, la variante economica è quella che è meno cara.

Adeguatezza ed economicità presuppongono inoltre la

necessità / indicazione di un provvedimento medico.

Per quanto concerne il piano terapeutico, le Raccomandazioni dell'AMDCS

chiariscono a pagina 12 che il medico dentista curante dispone di un certo margine

d'apprezzamento per pianificare le cure, tenuto conto dell'anamnesi, della

collaborazione e dell'integrazione sociale del paziente, fermo restando che è

assicurato soltanto il ripristino della capacità masticatoria, senza

prestazioni di comfort né di cosmetica.

Gli elementi determinanti per la pianificazione del trattamento

dentario sono: 1) lo stato precedente, 2) la collaborazione del paziente e 3)

la prognosi dentaria.

Di principio, per i beneficiari di PC è possibile pianificare un

risanamento dentario efficace, adeguato ed economico, eventualmente scaglionato

nel tempo. Quando la prognosi non è favorevole e la collaborazione del paziente

è ridotta, bisogna applicare i criteri di trattamento delle Raccomandazioni A

per le misure primarie.

Le Raccomandazioni A dell'AMDCS relative alla collaborazione del

paziente, alla prova della collaborazione del paziente, stato gennaio 2018.5 (https://kantonszahnaerzte.ch/wp-content/uploads/2019/

07/Recommandation-A-de-l%E2%80%99AMDCS.pdf), prevedono che il risultato

della cura deve sempre raggiungere il livello di qualità A, definito dalle

linee guida relative alla qualità della SSO perciò, a questo proposito, i

pazienti al beneficio di aiuti statali non si distinguono dai pazienti privati.

Quale contropartita ci si aspetta dal paziente che contribuisca al

buon svolgimento del trattamento e che rispetti le indicazioni che ha precedentemente

accettato come parte integrante della cura. Non tutti i pazienti sono tuttavia

in grado di farlo completamente. Più di altre condizioni di vita difficili, la tossicodipendenza,

delle malattie, degli handicap mentali o fisici, la fragilità o l'origine

migratoria possono portare alcuni pazienti, il cui trattamento è finanziato

dall'assistenza sociale o dalle prestazioni complementari, a essere meno in

grado di rispettare le istruzioni, ciò che ha un impatto negativo sulla loro

collaborazione.

Ogni paziente deve beneficiare delle cure dentarie di base adatte

che tengano conto della prognosi generale dei risultati e delle possibilità di

ciascuno di collaborare. La costanza, nell'igiene orale o nel rispetto degli

appuntamenti, per esempio, non è, secondo il modo di vivere della persona,

sempre garantito sul lungo periodo. Bisogna tenere conto di queste circostanze

quando si pianifica il trattamento.

In caso di prognosi incerta o sfavorevole, non è ragionevole

procedere a un risanamento sistematico. Nella maggior parte dei casi, un tale

risanamento comporta dei costi elevati e, eccetto piccoli trattamenti quali

ribasatura o riparazioni, il beneficio della cura dovrebbe estendersi su un

periodo da cinque a quindici anni, fatte salve complicazioni impreviste.

Ecco perché, in caso di dubbio sullo svolgimento del trattamento,

i medici dentisti consulenti preferiscono una terapia palliativa e basata sull'attesa:

trattare il dolore con l'estrazione dei denti irrecuperabili e curare gli altri

denti semplicemente, con otturazioni provvisorie di lunga durata (cfr.

Raccomandazioni D) e protesi provvisorie in resina. Questi trattamenti devono

essere accompagnati da un invito alla responsabilizzazione individuale e da una

documentazione sul lungo periodo (18 mesi) relativa allo stato di igiene orale

e alla motivazione del paziente con i formulari ufficiali. Se il paziente

collabora attivamente e l'autorità competente è pure dell'avviso che il

trattamento ha delle buone possibilità di riuscita, un risanamento dentario

semplice può essere preso in considerazione dopo un po' di tempo, solitamente

da un anno e mezzo a due anni (18 mesi). In caso contrario, dovrebbe essere

considerata la transizione graduale a una protesi totale.

A pagina 2 le Raccomandazioni A spiegano come procedere con l'attesa

e poi con il risanamento come indicazione della cura.

Infine, va evidenziato che a pagina 4 anche le Raccomandazioni

dell'AMDCS prevedono la figura del medico dentista consulente e spiegano che il

suo parere è di principio richiesto per i piani terapeutici e i preventivi di

costi di una certa importanza o quando non sono chiari. Ma la sua opinione o la

sua valutazione possono anche essere domandate in altre situazioni, per esempio

in caso di documentazione insufficiente sul trattamento previsto, quando ci

sono differenze fra il preventivo e la nota d'onorario o ancora quando il

paziente è spesso curato in urgenza.

Il medico dentista consulente deve essere in grado di comprendere

e verificare i costi del trattamento pianificato sulla base della

documentazione prodotta per potersi assicurare che esso è semplice (efficace),

adeguato ed economico.

I medici dentisti consulenti sono per la maggior parte del tempo

designati dalle autorità sanitarie cantonali con l'accordo della Società

svizzera di odontostomatologia SSO.

2.8

Nel caso concreto, nel rispetto

delle esposte Raccomandazioni, è corretto che il dottor __________ abbia segnalato

sulla sua fattura del 15 marzo 2022 che le cure dentarie effettuate ai denti

12, 13 e 17 consistevano in trattamenti d'urgenza.

Ciò nonostante, non è altrettanto corretto affermare che le cure

prestate al ricorrente possano essere tutte qualificate quali trattamenti d'urgenza,

che potevano quindi essere eseguite senza attendere la garanzia, da parte della

Cassa cantonale di compensazione, della presa a carico dei relativi costi prima

di intervenire sul paziente.

Le cure d'urgenza e i trattamenti del dolore sono delle misure

primarie il cui scopo è di liberare il paziente dai dolori, scopo che è

raggiunto con prestazioni che devono essere semplici, a volte provvisorie, adeguate

ed economiche.

Per quanto concerne il dente n. 12, la dr.ssa __________ ha

precisato che l'assicurato si era presentato da lei il 22 dicembre 2021 con una

perdita dell'otturazione, carie e forte dolenza al freddo e che, non ritenendo

sufficiente un'otturazione provvisoria stante lo stato del dente e la relativa

lesione, ha optato per effettuare subito una ricostruzione in composito e

quindi un'otturazione definitiva.

Si ha un'urgenza quando vi è un dolore spontaneo continuo, un

ascesso, un gonfiore. Queste urgenze vengono trattate con la pulpotomia (amputazione

della parte coronale della polpa del dente) o pulpectomia (estirpazione della

polpa), con l'incisione per il drenaggio dell'ascesso e successiva copertura

antibiotica o ancora con l'estrazione dell'elemento dentario dolente. Tutto ciò

ha per scopo di lenire il dolore, come ricordato anche dalla Cassa di

compensazione nella sua decisione su opposizione.

Un dolore stimolato dal freddo non costituisce una situazione d'urgenza,

perché la semplice soluzione, non di carattere medico, dell'evitare di mangiare

cibi freddi o bere bevande altrettanto fredde, fa scomparire il dolore, che

quindi non è spontaneo né tanto meno continuo. Il dolore al freddo di cui si è

lamentato il ricorrente non può dunque essere considerato come una situazione

di urgenza che giustifica l'intervento, altrettanto d'urgenza, di un dentista,

per alleviarlo.

Inoltre, la curante ha proceduto direttamente con un'otturazione

definitiva del dente n. 12, che però non può essere ritenuta, per definizione,

una misura d'urgenza, nemmeno se lo stato dentale suggeriva, a suo dire, di

scavalcare l'otturazione provvisoria e procedere direttamente con quella

definitiva per contenere i costi.

Quest'ultima soluzione è stata ammessa dai consulenti della Cassa

di compensazione laddove, come nel caso del ricorrente, il piano terapeutico la

prevedeva per curare il suo dente, ma l'hanno in specie criticata, sostenendo

che questo ulteriore trattamento conservativo non dava sufficiente garanzia di

durata e quindi non poteva essere considerato adeguato né economico, come lo è

invece un'estrazione, in quanto la carie risultava particolarmente estesa e

profonda (doc. XII/1).

Semmai, una soluzione semplice e provvisoria, come richiesto anche

dalle Raccomandazioni dell'AMDCS, poteva essere un'otturazione per l'appunto

provvisoria o, nel caso in cui il dolore era stimolato anche soltanto da cibi o

bevande lievemente freddi, in alternativa, una semplice estirpazione del nervo

(pulpectomia o pulpotomia), essendo di per sé sufficiente per lenire il dolore.

Questa terapia avrebbe frattanto permesso all'odontoiatra di guadagnare tempo

nell'attesa di ricevere una risposta alla richiesta che avrebbe dovuto

inoltrare alla Cassa per ottenere l'autorizzazione per proseguire con il piano

di cure.

Riguardo al dente n. 13, è chiaro che già solo analizzando la

fattura del 15 marzo 2022 non è possibile concludere per un intervento avvenuto

in urgenza. La durata delle cure prestate dalla dentista su questo elemento

(cura canalare), che si è protratta per due mesi, prova senza alcun dubbio che

non si è trattato di una terapia d'urgenza e che, una volta lenito il dolore

nella prima seduta occorsa in data 19 gennaio 2022 (posizione 4.4400:

estirpazione della polpa), le fasi successive di cura avvenute nelle due sedute

successive sarebbero dovute essere accordate dalla Cassa e quindi occorreva

attendere prima di poterle eseguire.

Inoltre, la soluzione adottata dalla dr.ssa med. dent. __________,

ossia una cura canalare, ha richiesto tre appuntamenti con il paziente, ciò che

manifestamente esula dall'essere un intervento unico e puntuale quale è, per

contro, una misura d'urgenza.

In altre parole, il trattamento d'urgenza può essere riconosciuto

nella sola manovra di pulpotomia (posizione 4.4020: estirpazione della parte

coronale della polpa del dente), come suggerito dalla Commissione medico

dentistica o, in alternativa, nella pulpectomia (posizione 4.4400: estirpazione

della polpa camerale e canalare) come è stato eseguito dalla curante.

La pulpotomia, rispettivamente la pulpectomia, è il primo passo

della terapia canalare, che rientra nel trattamento d'urgenza perché elimina il

dolore e, nel caso concreto, avrebbe permesso di attendere il tempo necessario

per postulare alla Cassa di compensazione la garanzia della copertura dei costi

per poi continuare la cura canalare.

2.9

In conclusione, le prestazioni

effettuate dalla dentista curante sugli elementi dentari 12 e 13 del ricorrente

nel periodo dal 23 dicembre 2021 al 15 marzo 2022, contrariamente a quanto

indicato sulla relativa fattura, costituiscono dunque soltanto parzialmente

delle misure d'urgenza.

Di conseguenza, questi trattamenti non possono essere riconosciuti

integralmente dalla Cassa cantonale di compensazione, non avendo essa potuto

preventivamente pronunciarsi sul carattere semplice, adeguato ed economico del

piano terapeutico adottato dalla dr.ssa med. dent. __________ e dunque non ha

potuto fornire, come d'obbligo per gli interventi dentari non urgenti, la

garanzia di presa a carico dei relativi costi.

Riassumendo, per quanto riguarda il dente n. 12, non può essere

accettata l'otturazione definitiva non costituendo essa un trattamento d'urgenza.

Gli interventi sul dente n. 13 vanno invece riconosciuti soltanto

nell'estirpazione della polpa (posizione: 4.4400).

Non v'è invece nulla da obiettare sull'estrazione effettuata dalla

curante del dente n. 17, trattandosi di una terapia d'urgenza, intervento

correttamente già riconosciuto dalla Cassa cantonale di compensazione.

Da quanto precede discende che la decisione impugnata va pertanto

annullata e il ricorso parzialmente accolto, nel senso che gli atti vanno

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché riconosca all'assicurato

anche il costo della sola estirpazione pulpare effettuata sul dente n. 13.

Non si dà pertanto seguito alla richiesta dell'assicurato di sottoporre

la problematica in esame al parere di un perito indipendente, non essendo qui

ora necessario stabilire quale soluzione terapeutica, fra quelle adottate dal

dentista curante e quelle proposte dai medici consulenti della Cassa, era più

semplice, adeguata ed economica (doc. XIV pag. 2).

Infine, non è compito di questo Tribunale ordinare l'erezione di

una perizia esterna, come postulato dall'insorgente nel suo ultimo scritto

(doc. XIV), "che spieghi come continuare la

cura e se del caso, la continuazione della cura con previsione di una protesi, così

come previsto dalle raccomandazioni VKSZ." (pag. 3).

Benché parzialmente vincente in causa, al ricorrente non vanno

riconosciute ripetibili non essendo patrocinato (art. 61 lett. g LPGA).

Inoltre, portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni

complementari, non gli si accollano delle spese, non avendo il legislatore

previsto di prelevarle (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché

riconosca i costi dell'estirpazione della polpa (posizione: 4.4400) effettuata il

19 gennaio 2022 dall'odontoiatra curante sull'elemento dentario 13.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti