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Decisione

33.2023.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2023Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i quali si è detto essere data la buona fede della ricorrente, decorrenti dal

1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, occorre

dunque ancora esaminare se è adempiuta la seconda condizione cumulativa delle

gravi difficoltà in cui verrebbe a trovarsi la beneficiaria di prestazioni

complementari se dovesse restituire l'importo delle prestazioni indebitamente

ricevute in quel lasso di tempo.

Poiché la Cassa di compensazione non si è

pronunciata al riguardo non analizzando anche la seconda condizione cumulativa,

e quindi non si è compiutamente pronunciata sull'istanza di condono, non

essendo in presenza di una decisione formale giusta l'art. 49 LPGA né di una

decisione su opposizione, la sola impugnabile davanti al TCA secondo l'art. 56

LPGA, non è ora possibile pronunciarsi in questa sede.

Gli atti vanno perciò rinviati alla Cassa affinché

essa proceda ai necessari accertamenti per chiarire la condizione dell'onere troppo

grave ed emettere una nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituzione

dell'importo delle prestazioni complementari attribuite a torto all'assicurata

dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Su questo punto, pertanto, il ricorso è accolto (STFA

P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.4).

2.21. Stante quanto esposto,

Considerandi

il ricorso va accolto nel senso che la decisione su opposizione del 6 giugno

2023.

della Cassa di compensazione è annullata per quanto attiene al rifiuto del

condono riferito al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio

2021.

al 31 ottobre 2021.

Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione per ulteriori accertamenti (onere troppo grave) e nuova decisione

sul condono dell'obbligo di restituire l'importo delle prestazioni

complementari attribuite a torto all'insorgente dal 1° agosto 2019 al 31

gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Per il periodo restante, ossia per le prestazioni

complementari versate alla ricorrente dal 1° febbraio 2020 sino al 30 giugno 2021,

mancando la condizione della buona fede il condono dell'obbligo di restituire è

invece negato.

Benché vincente in causa, non essendo patrocinata da un legale

alla ricorrente non vanno riconosciute delle ripetibili. Inoltre, portando il

ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e non avendo il

legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA), non vanno addebitate spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

1.1. La decisione su opposizione è

annullata nella misura in cui il condono è negato per il periodo decorrente dal

1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Di conseguenza, gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione affinché, dopo avere effettuato ulteriori accertamenti a sapere

se la ricorrente verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà in caso di

restituzione, emani una nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituire

l'importo delle prestazioni complementari versatele a torto durante il predetto

periodo.

1.2. Il condono dell'obbligo di

restituire è negato per le prestazioni complementari versate a torto alla

ricorrente dal 1° febbraio 2020 al 30 giugno 2021.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti