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Decisione

33.2023.23

Richiesta di prestazioni complementari respinta. Rinuncia di sostanza. Nessuna comprova del consumo della sostanza

14 dicembre 2023Italiano45 min

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.23

cs

Lugano

14 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 giugno 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1937, il 2 marzo

2009 (pag. 1 – 8/9) ed il 19 settembre 2017 (pag. 10 – 8/28) ha inoltrato una

domanda per l’ottenimento delle prestazioni complementari.

1.2. Esperiti gli accertamenti ritenuti

necessari, con decisione del 27 agosto 2019 (pag. 28- 1/3 e seguenti) la Cassa

cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, ha respinto le

richieste per il periodo dal 2009 al 2019, a causa di un’eccedenza di reddito

(pag. 43 – 3/7).

L’amministrazione ha in

particolare tenuto conto di una “rinuncia alla sostanza” tra i fr.

2'031'500 (stato al 2009) e i fr. 1'931'500 (stato al 2019).

A questo proposito, la Cassa ha

preso in considerazione un importo di fr. 4'130'000 figurante nella tassazione

fiscale 2001/2002 e non più dichiarato nella tassazione 2003, nonché un importo

di fr. 850'000 derivante dalla vendita, nel 2005, di azioni della società __________.

Dopo aver effettuato alcuni

accertamenti, l’amministrazione ha considerato giustificato un consumo della

citata sostanza pari a fr. 2'878’500 per saldare debiti con l’autorità fiscale.

L’importo rimanente (fr. 1'251'500 dal 1.1.2001 a cui si sono aggiunti fr.

850'000 dal 2005) è stato ritenuto quale rinuncia ed ammortizzato nella misura

di fr. 10'000 all’anno.

1.3. In seguito all’opposizione

presentata da RI 1, la Cassa ha proceduto con ulteriori accertamenti presso

l’autorità fiscale e presso il Ministero Pubblico volti a stabilire se anche

l’importo rimanente era stato nel frattempo consumato. L’amministrazione ha

affermato:

" 2. (…)

La Cassa ritiene invece che l’opponente non sia stato in grado di

dimostrare il consumo dell’intero capitale. Infatti, con lettera 22 dicembre

2022, egli si è limitato ad asserire che l’importo dissequestrato dal Ministero

pubblico è stato interamente destinato alla copertura dei crediti di diritto

pubblico. A conferma di quanto detto egli ha allegato lo scritto 15 dicembre

2022 dell’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, dal quale tuttavia di

evince unicamente che il ricavato delle procedure aperte dall’autorità fiscale

nei suoi confronti ammonta complessivamente a CHF 2'006'561.26.

Inoltre dallo scritto del Procuratore Generale datato 12 agosto

2022 e trasmesso alla Cassa dall’opponente il 22 agosto 2022 emerge chiaramente

che contrariamente a quanto da lui sostenuto, l’avere patrimoniale

dissequestrato e riconducibile al signor RI 1 ammonta a CHF 800'105.07, così

come da decisione di dissequestro del 31 maggio 2001.

Visto quanto precede, ritenuto che il dissequestro del complessivo

importo di CHF 4'130'000.00 non è stato comprovato dall’opponente, la Cassa,

facendo uso del proprio potere d’indagine ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ha esperito

ulteriori accertamenti sia presso il Ministero pubblico sia contattando

l’Ufficio esazione e condoni.

In particolare con email del 14 febbraio 2023, l’Ufficio esazione

e condoni ha confermato che la sostanza indicata dall’opponente nella propria

dichiarazione fiscale per il biennio 2001/2002 ammontava a CHF 4'130'000.00, ed

era composta come segue:

Inventario società in __________ e __________ (numerario) CHF

1'300'000.00

Capitali (__________) CHF 2'350'000.00

Azioni società varie

CHF 480'000.00

TOTALE

CHF 4'130'000.00

Nella medesima comunicazione viene confermato che l’importo di CHF

2'006'561.61 è stato incassato dall’Ufficio esazioni e condoni per far fronte

ai debiti di diritto pubblico dell’opponente.

Dalla compulsazione degli incarti penali __________ e __________

effettuata dalla Cassa è emerso che l’autorità fiscale ha ingiunto al signor RI

1 richieste di garanzia e ordini di sequestro per CHF 2'878'500.00.

Pertanto il consumo di tale somma è comprovato. Mentre l’importo

di CHF 1'300'000.00 non risulta essere stato oggetto di sequestro così come non

vi sono prove di un suo eventuale consumo. Ne consegue che non avendo dato

prova di aver ricevuto una controprestazione adeguata, la Cassa è tenuta a

considerare quest’ultimo importo nel calcolo della PC.

Nella propria decisione del 27 agosto 2019, la Cassa aveva già

ritenuto un consumo della sostanza pari a CHF 2'878'500.00 utilizzati per

saldare i debiti di diritto pubblico, computando così una sostanza netta di CHF

1'251'500.00 (CHF 4'130'000.00 ./. CHF 2'878'500.00) quale “rinuncia” nel

calcolo della PC, che, alla luce degli accertamenti effettuati, si conferma

anche in questa sede, ritenuto che il consumo del numerario pari a CHF

1'300'000.00 non è stato comprovato.

3.

In merito all’importo di CHF 850'000.00 relativo alla vendita del

pacchetto azionario della società __________ di cui l’opponente era azionista

ed esposto nella decisione di tassazione del 2005, la Cassa rileva che il

signor RI 1 non ha fornito alcuna prova in merito ad un suo consumo, affermando

di non essere in possesso di note o fatture atte a comprovarne il consumo anche

perché, essendo trascorsi più di 10 anni dalla vendita, per legge (art. 958

cpv. 1 CO) non è comunque tenuto a conservare documenti contabili in tal senso.

Egli si limita dunque a ribadire che anche questo importo sarebbe stato oggetto

di sequestro e confisca.

La Cassa, nonostante gli accertamenti effettuati presso le

autorità già citate, rileva che non ha riscontrato alcun elemento a

dimostrazione del fatto che tale importo sia stato sequestrato.

Ne segue che, non essendo stato accertato che l’importo di CHF

850'000.00 sia stato sequestrato e/o consumato, la Cassa ne tiene conto nel

proprio calcolo PC quale rinuncia.

4.

Occorre ancora rilevare che in caso di rinuncia alla propria

sostanza il richiedente di una PC fruisce di una riduzione annuale di CHF

10'000.00 del valore dei propri beni alienati (…)

Di conseguenza per quanto riguarda la prima rinuncia di sostanza

pari a CHF 1'251'500.00 avvenuta nell’anno 2001, l’ammortamento annuo di CHF

10'000.00 va calcolato a partire dal 2003 e sino al 2009, anno in cui è stata

chiesta la PC, per un totale di CHF 70'000.00. Per quanto concerne invece la

seconda rinuncia di sostanza pari a CHF 850'000.00 essa si assomma al valore

residuo della prima rinuncia a partire dal 2005, anno in cui è avvenuta.

(…).

Visto quanto precede, in assenza dei necessari giustificativi

volti a dimostrare l’avvenuto consumo degli importi relativi al numerario e al

ricavato della vendita del pacchetto azionario della società __________, la

Cassa è tenuta a computare tali rinunce di sostanza. Pertanto per il periodo

dal 2009 al 2019 la decisione impugnata merita conferma.

5.

L’opponente sostiene che non gli si possa computare un reddito da

lavoro per gli anni dal 2009 al 2011 poiché in tale periodo non svolgeva alcuna

attività lavorativa rispettivamente non gli si può neppure computare un

patrimonio, variante tra CHF 30'000.00 per il 2009 e CHF 100'000 per il 2017,

non disponendo di tali capitali.

La Cassa rileva che l’art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la

sostanza determinanti nel tempo.

Secondo il capoverso 1 della disposizione citata, di regola, per

il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi

determinanti ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della

sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è stata assegnata la prestazione. In

virtù del capoverso 2 dell’art. 23 OPC-AVS/AI, per gli assicurati la cui

sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere

stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali

sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa

l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica

della situazione economica dell’assicurato.

Per quanto qui di interesse, di principio fa dunque stato la

sostanza esistente al 1° gennaio 2009 (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nel caso concreto, per quel che concerne gli importi di cui alla

voce “entrate varie” la Cassa ha dunque stabilito il diritto alla PC basandosi

sulle decisioni di tassazione d’ufficio, passate in giudicato, e quindi

vincolanti.

Ne consegue che l’argomentazione sollevata dall’opponente è priva

di fondamento giuridico e dunque la Cassa ribadisce che la propria decisione

del 27 agosto 2009 merita conferma.

6.

Infine, la Cassa rileva che anche per la determinazione del

diritto alla PC relativo agli anni dal 2020 al 2023 l’importo computabile della

sostanza cui si è rinunciato è ridotto annualmente di CHF 10'000.00, ottenendo

così i seguenti valori, partendo dall’importo valido per il 2019 (cfr. tabella

di cui l punto 7):

(…).

Ne segue che pure computando le deduzioni annue avute per gli anni

dal 2020 ad oggi, il diritto alla PC deve comunque essere negato.

Contestualmente la Cassa rileva che dal 2021 è entrata in vigore

la riforma delle PC la quale prevede, tra l’altro, che hanno diritto alle

prestazioni soltanto le persone sole la cui sostanza è inferiore a CHF

100'000.00 (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. a LPC). Pertanto, già solo per tale

motivo, non sarebbe neppure più necessario procedere al calcolo della PC, in

quanto la sostanza netta del signor RI 1 è ben superiore a tale soglia.”

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di

essere posto al beneficio delle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2009

sulla base della tabella di calcolo che dovrà essere allestita dalla Cassa

cantonale di compensazione senza considerare redditi e sostanza.

Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio a favore dell’avv. RA 1.

L’insorgente sostiene che dal suo

pensionamento non ha più lavorato e non ha più conseguito alcun reddito e contesta

di aver rinunciato a sostanza a lui spettante che gli consentirebbe di vivere

più che dignitosamente. Semmai, a causa del tempo trascorso, ben superiore ai

canonici 10 anni, non è stato in grado di documentare nel dettaglio il consumo

della sostanza o meglio le ingenti perdite subite. Ciò non è ancora sufficiente

per considerare che avrebbe rinunciato a sostanza.

La Cassa ha computato un importo

di fr. 1'300'000.00 come numerario per il quale l’interessato non avrebbe

comprovato il consumo. L’importo in questione non concerne numerario ma il

presunto valore di apparecchi __________ detenuti dalle società in questione in

__________ e __________. La relativa attività non è però mai iniziata con la

conseguenza che le società sono fallite e l’interessato ha perso tutto

l’investimento. Infatti tale importo non è più stato considerato nelle

tassazioni del ricorrente. Si tratta di valori persi e che non possono più

essere presi in considerazione, poiché riconosciuti fiscalmente e poiché non si

tratta di rinuncia.

Circa l’importo di fr. 850'000.00

relativo alla vendita delle azioni della ditta __________, l’insorgente ha

prodotto il contratto di compravendita da cui, a suo dire, risulta che

l’importo del prezzo delle azioni è stato interamente consumato per il saldo

dei debiti ipotecari e dei debiti fiscali del venditore. Anche in questo caso

non vi è di conseguenza alcuna rinuncia.

Il ricorrente sostiene di avere

pertanto diritto alle prestazioni complementari.

1.5. Con risposta dell’11 settembre 2023

la Cassa propone la reiezione del ricorso, affermando:

" (…) Nella

propria impugnativa, il ricorrente sostiene che l’importo di CHF 1'300'000.00

non corrisponderebbe a numerario, ma al valore di apparecchi __________

detenuti da società in __________ ed in __________ che sarebbero fallite e di

conseguenza egli avrebbe perso tutto l’investimento.

In merito a tale nuova argomentazione, la Cassa rileva

innanzitutto che è pacifica l’esistenza dell’ammontare di CHF 1'300'000.00, il

cui consumo non viene comprovato neppure in questa sede. Il ricorrente si

limita infatti a sostenere di aver perso l’investimento effettuato senza

produrre alcuna prova, in particolare atta a dimostrare se e quando le

succitate società siano fallite rispettivamente se le __________ siano state

realizzate nell’ambito della presunta procedura di fallimento o prima dal

ricorrente stesso.

Nell’ambito della procedura amministrativa, la Cassa rileva come

invece l’insorgente si sia sempre e soltanto limitato a sostenere che l’importo

in questione (numerario) fosse stato sequestrato. Tale affermazione non collima

con l’esito degli accertamenti effettuati dalla Cassa sia presso l’autorità

penale che quella fiscale. In effetti dagli stessi è emerso chiaramente che

l’importo di CHF 1'300'000.00, di cui alla dichiarazione fiscale 2001/2002

allestita dal ricorrente, non è mai stato oggetto di sequestro.

Le argomentazioni sollevate dal ricorrente e relative alla

destinazione dell’importo di CHF 1'300'000.00 oltre ad essere contraddittorie

non sono suffragate da alcuna prova e pertanto l’importo in questione va

computato nel calcolo PC quale rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 11 cpv.

1 lett. g LPC.

Ne segue che la decisione qui impugnata è corretta e merita

tutela.

5.

Riguardo all’importo di CHF 850'000.00 il ricorrente ha sempre

sostenuto (senza peraltro mai comprovarlo) essere stati sequestrati e per

questo non poterne disporre e quindi non sono computabili nel calcolo PC.

Ora con il ricorso cambia versione, affermando che tale importo

sarebbe stato interamente destinato alla copertura dei propri debiti ipotecari

e fiscali e a comprova produce per la prima volta un contratto di compravendita

del pacchetto azionario della società __________ stipulato il 30 maggio 2005

(doc. B).

Nella misura in cui possa essere rilevante, ritenuta un’eccedenza

pari a CHF 1'891'500.00, tale documento conferma sì il valore del pacchetto

azionario, ma non l’esistenza degli ivi citati debiti a carico della società

anonima; tantomeno che questi eventuali debiti fossero a carico dell’azionista.

6.

Il ricorrente sostiene che non gli si possa computare un reddito

da lavoro per gli anni successivi al raggiungimento dell’età AVS.

In merito a tale censura la Cassa richiama quanto già sostenuto

nella propria decisione su opposizione 15 giugno 2023 e meglio al considerando

5, che riconferma integralmente anche in questa sede.

Si ribadisce unicamente che per il periodo in questione la Cassa

ha stabilito il diritto alle PC basandosi sulle decisioni di tassazione

d’ufficio, che il signor RI 1 non ha contestato. Tali decisioni sono passate in

giudicato e sono quindi vincolanti.”

1.6. Con osservazioni del 22 settembre

2023 l’insorgente si è riconfermato nel suo ricorso, affermando che “altre

prove, oltre eventualmente all’audizione personale del ricorrente, se ritenuta

necessaria per chiarire quanto sostiene l’amministrazione, non ve ne sono”

(doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. Il

22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente

Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma

delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Si rileva che in caso di modifica della legge, il

diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni

particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398

consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010,

consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di

uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF

8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento

del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo

disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF

121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22

marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto

anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della

modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma

delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione

complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare

annua.

Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica

del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari

che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma

delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art.

10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni

transitorie della modifica del 22 marzo 2019.

In concreto, per il diritto alle PC fino al

31 dicembre 2020 fanno stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della

Riforma delle PC, mentre le modifiche del 22 marzo 2019 sono applicabili per il

diritto alle PC dal 2021.

2.3. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le

persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle

prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone

che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3

lettera d.

L'art. 11 vLPC enumerava in

maniera esaustiva i redditi computabili rispettivamente non computabili. Tra quelli

computabili (cpv. 1) v'erano:

" c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per

quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi

e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che

danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile

appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona

compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione

ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112

500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

g. i proventi e i beni

a cui l'assicurato ha rinunciato;".

L'art. 11 cpv. 1 nLPC dispone che sono computati come reddito, per

ciò che qui interessa:

" b. un quindicesimo della sostanza netta, oppure

un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per

quanto superi 30000 franchi per le persone sole, 50000 franchi per le coppie

sposate e 15000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario

delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di

queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione

ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente

112500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;".

Il nuovo art. 11a LPC disciplina ora la rinuncia a proventi e

parti di sostanza e prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti

legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi

giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono

computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2).

È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla

nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita

dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della

sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi, il limite è di 10000

franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in

particolare i validi motivi (cpv. 3).

In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22

marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo

l'entrata in vigore della presente modifica e quindi non è applicabile al caso

concreto.

2.4. In concreto la Cassa di

compensazione, ricevuta la domanda di prestazioni del 2 marzo 2009, ha posto

all’insorgente alcune domande, segnatamente in merito alla circostanza che

nella tassazione 2001/2002 figuravano beni patrimoniali pari a fr. 4'245'128

mentre nella successiva tassazione 2003 risultavano solo fr. 115'128 (pag. 3 –

2/2). L’interessato ha risposto sostenendo che i beni indicati nella tassazione

2001/2002 erano stati sequestrati nell’ambito delle procedure penali aperte nei

suoi confronti e per questo non erano più stati indicati nella successiva

tassazione 2003 (pag. 6 – 1/4; cfr. anche pag. 9 – 1/2).

Dagli ulteriori accertamenti

effettuati dall’amministrazione è emerso che l’importo complessivo di fr. 4'130'000.00

era composto da fr. 1'300'000.00 di numerario per un inventario di società site

in __________ e __________, da fr. 2'350'000.00 di capitali (__________) e da fr.

480'000 di azioni di società varie (decisione su opposizione, punto 2).

L’amministrazione ha poi stabilito

sulla base di un decreto di dissequestro del 31 maggio 2001 dell’allora

Procuratore Pubblico __________, che l’autorità fiscale aveva formulato nei

confronti del ricorrente richieste di garanzia e ordini di sequestro per complessivi

fr. 2'878'500.00, mentre in uno scritto del 15 dicembre 2022 l’Ufficio esazione

e condoni ha affermato che, salvo errori e/o omissioni, il ricavato delle

procedure aperte nei confronti dell’interessato ammontavano complessivamente a

fr. 2'006'561.26 (cfr. pag. 53 – 2/2).

Ottenuta conferma, tramite email

del 14 febbraio 2023 dell’Ufficio esazione e condoni che la sostanza indicata

dall’opponente nella propria dichiarazione fiscale per il biennio 2001/2002

ammontava a fr. 4'130'000.00 (cfr. decisione su opposizione, punto 2), l’amministrazione

ha concluso che l’insorgente nel 2001 ha rinunciato a complessivi fr.

1'251'500.00 (4'130'000.00 – 2'878'500.00).

Inoltre, la Cassa ha considerato

quale rinuncia anche l’importo di fr. 850'000 conseguito nel 2005 per la

vendita del pacchetto azionario detenuto presso la __________, poiché

l’insorgente non è stato in grado di comprovarne il consumo.

Ritenuto un ammortamento annuo di

fr. 10'000 dal 1° gennaio 2003, la Cassa ha fissato, al 1° gennaio 2009, in fr.

2'031'500 l’ammontare della sostanza a cui l’interessato ha rinunciato (per

un’eccedenza complessiva a suo favore di fr. 268'916), ridottosi a fr. 1'931’500

dal 1° gennaio 2019 (per un’eccedenza complessiva a suo favore di fr. 179'183)

e a fr. 1'921'500 nel 2020 ed ha respinto il diritto alle prestazioni

complementari.

L’amministrazione ha poi

ricordato che dal 1° gennaio 2021 il nuovo art. 9a cpv. 1 lett. a LPC prevede,

tra l’altro, che hanno diritto a prestazioni solo le persone sole la cui

sostanza è inferiore a fr. 100'000 ed ha respinto la richiesta per il periodo

successivo anche per questo motivo.

La Cassa, nel calcolo del diritto

alle prestazioni complementari ha pure preso in considerazione i redditi e la

sostanza evinti dalle tassazioni emesse nel corso degli anni.

Il ricorrente in sede di ricorso

sostiene che l’importo di fr. 1'300'000.00 non consiste in numerario ma nel

presunto valore di apparecchi di __________ detenuti da società in __________ e

__________. Tuttavia l’attività non è mai iniziata, le società sono fallite e

l’interessato ha perso tutto l’investimento. Da cui l’assenza dell’importo

dalla tassazione 2003.

Circa la vendita delle azioni,

l’insorgente ha prodotto un contratto di compravendita per comprovare che

l’importo incassato è stato consumato interamente per il saldo dei debiti

ipotecari e fiscali del venditore.

Egli afferma infine di non aver

conseguito più alcun reddito a partire dal suo pensionamento a 65 anni.

2.5. Va evidenziato come la LPC

stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione

complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha

effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non

dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non

il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia

sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in

cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o

a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a

determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o

non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V

205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003

EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique

VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173

consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)

o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.

225 consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC

(art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare

che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere

ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in

passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità

(DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e

ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due

condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente

(SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il

computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato

nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre

cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal

proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la

rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF

120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010

del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della

rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta

valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di

retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289;

STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio

2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99

del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC,

la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a

delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve

prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia

corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il

fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di

denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia

alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad

un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato

che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso

modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti

computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel

calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo

stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato 1° gennaio 2020).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha

osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente

inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di

ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è

in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il

sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente

disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in

passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita",

DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza

deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è

privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in

maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era

molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V

306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha

riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in discussione

e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, al 1° gennaio

2021, non poteva però essere anticipata (in particolare l'art. 11a nLPC).

2.6. In concreto l’insorgente in sede di

ricorso non contesta che nella tassazione 2001/2002 era stata dichiarata una

sostanza di fr. 4'130'000, composta da fr. 1'300'000 per un inventario di

società site in __________ e __________, da fr. 2'350'000 di capitali e da fr.

480'000 di azioni di società varie, non più figurante nella tassazione 2003 e che

nel 2005 ha conseguito un reddito di fr. 850'000 grazie alla vendita delle

azioni della società __________.

Non è neppure in discussione che

parte della sostanza, per un importo complessivo di fr. 2'878'500, è stata

utilizzata per saldare debiti fiscali.

Occorre stabilire se a ragione la

Cassa ha preso in considerazione quale rinuncia della sostanza l’importo

rimanente di fr. 2'101'500 ([4'130'000 – 2'878'500] + 850'000).

Il ricorrente afferma che fr.

1'300'000 concernono il presunto valore di apparecchi __________ detenuti da

società in __________ ed in __________, la cui attività non è mai iniziata, con

le conseguenze che le società sono fallite e che l’interessato ha perso tutto

l’investimento. Si tratterebbe di valori persi dal ricorrente riconosciuti

fiscalmente.

L’assicurato, malgrado sia stato

più volte invitato dalla Cassa a produrre la prova di quanto da lui asserito,

neppure in sede di ricorso ha allegato documentazione comprovante le sue

argomentazioni. Dagli atti non risulta né che si tratterebbe di averi di

società fallite, né che il ricorrente avrebbe subito perdite per l’investimento

effettuato che sarebbero state prese in considerazione dal fisco, né se le “__________”

sono state vendute dall’interessato o nell’ambito di una procedura di

fallimento e l’esito della medesima.

Dalle tavole processuali non

emerge neppure che tali averi sarebbero stati sequestrati nell’ambito delle

inchieste penali aperte nei suoi confronti.

Giova qui rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali,

e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo

di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione

delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera

comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della

prova

incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede

infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto,

in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto

sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che

l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte

(STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18

settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999

pag. 418, consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere

Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung

der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va inoltre rammentato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA

del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.

3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio

2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid.

2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

Nell'evenienza concreta, dunque, l’insorgente non può limitarsi a

sostenere che l’attività delle società non sarebbe iniziata, che le medesime

sarebbero fallite e che avrebbe perso tutto l’investimento.

Questa affermazione non è sufficiente, alla

luce della giurisprudenza esposta, per sollevare il ricorrente dall'obbligo che

gli incombe di comprovare le proprie allegazioni apportando delle pezze

giustificative.

Da quanto precede discende che correttamente la Cassa ha

considerato come una rinuncia di sostanza per dispendio

ingiustificato di capitali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e

dell'art. 11a cpv. 2 nLPC, gli importi della sostanza figuranti nella

tassazione 2001/2002 il cui consumo non è stato comprovato, non avendo

l'insorgente dimostrato di avere ottenuto per questi beni delle contropartite

né di essere stato obbligato giuridicamente ad agire in tal senso.

Pertanto, l'importo di 1'251’500 deve essere computato nella sostanza

dell'assicurato come se egli non vi avesse rinunciato a partire dal 2001.

Infatti, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia

vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi

(N. 3081.01 DPC).

Per quanto concerne invece l’importo di fr. 850'000 che la Cassa

ha preso in considerazione quale rinuncia dal 2005 in seguito alla

compravendita delle azioni della ditta __________ avvenuta nel 2005 per fr.

850'000, questo TCA rileva che per la prima volta, in sede di ricorso,

l’insorgente ha prodotto il contratto (doc. B).

Dal medesimo figura che il prezzo di compravendita è stato soluto

nella misura di fr. 320'000 e di fr. 164'000 tramite computazione di debiti

ipotecari della società e di fr. 200'000 e di fr. 166'000 con versamento

dell’importo ad un legale che si era impegnato ad utilizzare l’ammontare per

pagare l’Ufficio esazioni e condoni nella misura di fr. 343'031.35 (da

aggiornare eventualmente al momento del pagamento).

Tuttavia, da una parte va rilevato che, come accennato dalla Cassa

in sede di risposta, se non si prendesse in considerazione tale importo,

l’interessato non avrebbe comunque diritto alle prestazioni. Infatti, rammentato

che nell’ultimo calcolo agli atti, quello per l’anno 2019 (pag. 31 – 1/2) il

patrimonio complessivo, tenuto conto dell’ammortamento annuo di fr. 10'000,

ammontava ancora a fr. 1'894'000, deducendo fr. 850'000, si otterrebbe una

somma di fr. 1'044'000. Computandola nella misura di 1/10 (cfr. art. 11 lett. c

vLPC), ossia per fr. 104'400, si otterrebbe comunque un’eccedenza di fr. 94'183

in luogo di fr. 179'183 (cfr. pag. 31 – 1/2).

L’insorgente non avrebbe dunque in ogni caso diritto ad alcunché.

Ciò vale a maggiore ragione dal 2021 ritenuto che per l’art. 9a

cpv. 1 nLPC hanno diritto a prestazioni soltanto le persone sole la cui

sostanza netta è inferiore a fr. 100'000.

Inoltre, a prescindere dalla circostanza che il contratto non

comprova comunque che i debiti citati erano a carico del ricorrente, va

comunque rammentato che, per quanto concerne i debiti fiscali, la Cassa ne ha

già ampiamente tenuto conto con la deduzione complessiva di fr. 2'878'500,

allorché il fisco afferma di aver ricavato dalle varie procedure “solo”

l’importo di fr. 2'006'561.26 (pag. 53 - 2/2) e dunque non se ne deve tenere

ulteriormente conto. Un importo di fr. 366'000 (200'000 + 166'000) andrebbe

comunque preso in considerazione. Ciò che, alla luce del calcolo sopra esposto,

escluderebbe il diritto alle prestazioni.

2.7. Per quanto concerne la, generica,

contestazione del ricorrente, relativa alla presa in considerazione dei redditi

figuranti nelle tassazioni emesse dopo il suo pensionamento, allorché, secondo

la sua tesi, non sarebbero stati conseguiti poiché non avrebbe lavorato dopo i

65 anni, va rammentato che per l’art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il

calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi

determinanti ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della

sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è assegnata la prestazione.

Secondo l’art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI per gli assicurati la cui

sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere

stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali

sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa

l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica

della situazione economica dell’assicurato.

Con riferimento alla STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, consid.

2.12, va ricordato che per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni

tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale

situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le

Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali

esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità

(STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020,

consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C_543/2019 del 20 gennaio

2020, consid. 3.2.2 con riferimenti; STF 9C_681/2019 del 19 ottobre

2020, consid. 3.1; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata

in SVR 2016 AHV Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a).

A proposito del vincolo delle

notifiche di tassazione per la Cassa di compensazione, va segnalata la sentenza

9C_543/2019 del 20 gennaio 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 11, dove il

Tribunale federale ha costatato nel caso giudicato che sussistevano certamente

dei dubbi circa la correttezza della tassazione fiscale, ma tuttavia non si era

in presenza di un errore chiaramente comprovato, immediatamente emendabile

(cfr. consid. 5.2). La persona assicurata avrebbe dovuto difendere i propri

diritti nell'ambito di una procedura giudiziaria in ambito tributario (cfr.

consid. 5.4).

L'Alta Corte al considerando 3.2.2 ha rammentato che secondo la

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato neppure quando emerge che sarebbe

verosimilmente stata corretta se fosse stata contestata tempestivamente (“Nach der Rechtsprechung darf das

Sozialversicherungsgericht selbst dann nicht von einer rechtskräftigen

Steuertaxation abweichen, wenn die Abklärung ergibt, dass die Veranlagung für

die direkte Bundessteuer wahrscheinlich korrigiert worden wäre, wenn sie

rechtzeitig mit einem gesetzlichen Rechtsmittel angefochten worden wäre.”).

Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha evidenziato che è vero che le

tassazioni non sono vincolanti quando vi sono errori manifesti. Tuttavia, essi devono poter essere emendati immediatamente senza

ulteriori indugi (“Zwar

besteht keine Bindung, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen. Diese müssen

jedoch, auch ohne weiteres richtiggestellt werden können (vgl. E. 3.1)”).

In concreto l’insorgente non ha

contestato le tassazioni emesse nel corso degli anni dove figurano vari redditi,

né del resto, in questa sede, comprova che esse contengano errori manifesti e

debitamente comprovati, immediatamente emendabili oppure che si devono

apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di

assicurazioni sociali.

Ne segue che neppure questa

censura può trovare accoglimento.

2.8. Alla luce di tutto quanto sopra

esposto, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

2.9. Con osservazioni del 22 settembre

2023 l’assicurato ha affermato di non avere ulteriori prove a parte, se

ritenuta necessaria, la sua audizione personale (doc. IX).

Alla luce della documentazione

agli atti questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed

all’audizione del ricorrente, il quale non potrebbe che ripetere quanto già più

volte affermato nel corso della procedura.

Va qui rilevato che per l'art. 6

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017

consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione

di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha

semplicemente indicato eventualmente l’audizione personale “se ritenuta

necessaria per chiarire quanto sostiene l’amministrazione”.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF

8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.

6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19

marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del

7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede

processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, il

ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti

consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di

ricorrere ad altre prove come l’audizione personale del ricorrente.

Per i

suddetti motivi, l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

2.10. Portando il ricorso sulla richiesta

di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle

spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.11. Con il ricorso

l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Di principio un assicurato può

essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle

relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito

favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

Considerandi

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una

prima valutazione sommaria della tematica in esame il ricorso era, sin dall'inizio,

sprovvisto di esito favorevole. Come visto nei considerandi di diritto,

l’insorgente non ha infatti apportato alcuna prova atta a dimostrare di aver

consumato la sostanza figurante nella tassazione 2001/2002 e non utilizzata per

solvere il debito fiscale.

Alla luce della copiosa giurisprudenza

pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch in relazione alla rinuncia di sostanza

(cfr., fra le tante, STCA 33.2021.15 del 14 febbraio 2022), l’impugnativa

appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al

momento della sua presentazione, in quanto le prospettive di esito favorevole

erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa (cfr. STF

9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

42.2017.37

del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento

delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti