33.2023.24
Tassa giornaliera per degenza in istituto. Applicazione indistinta dal 01.01.21 del nuovo art. 10 cpv. 2 lett. a LPC a tutti i beneficiari PC è contraria a diritto federale. Non v'è una base legale che impone di adottarlo subito senza verificare se tutte le modifiche siano complessiv. favorevoli
21 febbraio 2024Italiano52 min
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.24
TB
Lugano
21 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° agosto 2016 (doc. 23) RI 1,
1933, ha beneficiato di prestazioni complementari per sé, che viveva a casa, e per
sua moglie __________, 1939, degente in un istituto.
Sin da subito il calcolo è stato effettuato separatamente perché
uno dei coniugi viveva in istituto e dal 1° gennaio 2023 (doc. 170) il loro diritto
alle PC, calcolato sulla base del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020
siccome più favorevole rispetto alle modifiche successivamente entrate in
vigore, era di Fr. 130.- al mese per l'assicurato e di Fr. 100.- per il
coniuge.
1.2. __________ è deceduta __________
aprile 2023 e con decisione del 5 giugno 2023 (doc. 196) la Cassa cantonale di
compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dei coniugi stabilendolo,
secondo il nuovo diritto, in Fr. 196.- dal 1° al 30 aprile 2023 e in Fr. 0.-
dal 1° maggio 2023 a favore del marito, mentre la moglie non aveva più diritto dal
1° aprile. Di conseguenza, la Cassa ha disposto, nei confronti dell'assicurato,
il pagamento retroattivo di Fr. 66.- per il mese di aprile 2023 e ha chiesto la
restituzione di Fr. 130.- per i mesi di maggio e di giugno 2023, per un totale
da rimborsare di Fr. 194.-; la moglie doveva invece restituire le mensilità di
aprile, maggio e giugno 2023, per un totale di Fr. 300.- (Fr. 100 x 3).
1.3. Il 20 giugno 2023 (doc. 199) l'amministrazione
ha rivisto il diritto dell'assicurato dal 1° maggio 2023 dopo il corretto
computo dell'eredità delle proprietà fondiarie, rifiutando nuovamente il
diritto a prestazioni.
1.4. L'opposizione del 3 luglio 2023
(doc. 201) dell'assicurato contro la decisione di restituzione del 5 giugno
2023, con cui ha chiesto di calcolare il diritto alle PC per aprile 2023
secondo il vecchio diritto e quindi di attribuire alla coppia le prestazioni
per quel mese (art. 12 cpv. 3 LPC), è stata respinta dalla Cassa con decisione
su opposizione del 17 luglio 2023 (doc. A12).
L'amministrazione ha rilevato che secondo il previgente diritto,
le PC erano versate per un mese intero e ciò anche se una persona entrava in
istituto a fine mese rispettivamente moriva all'inizio del mese, rimborsando
perciò spese che il beneficiario non aveva in realtà sostenuto. Con la riforma delle
PC, in vigore dal 1° gennaio 2021, il nuovo art. 10 cpv. 2 LPC prevede che la spesa
per la tassa giornaliera è riconosciuta per i giorni di permanenza fatturati
dall'istituto o dall'ospedale e il N. 3320.04 DPC riprende questo principio. La
Cassa ha perciò computato come retta dell'istituto Fr. 11'088.-, ossia __________
giorni di degenza a Fr. 84.- al giorno riportati su 12 mesi e il diritto di __________
è decaduto da aprile 2023. L'amministrazione ha dunque chiesto in restituzione
l'importo di Fr. 494.- per i mesi da aprile a giugno 2023 secondo quanto
previsto dal nuovo art. 10 cpv. 2 LPC.
Fondandosi sul Commento ai singoli articoli di cui al Messaggio
del Consiglio federale sulla riforma delle PC, la Cassa ha infine spiegato il
motivo per cui non è possibile applicare le disposizioni transitorie
concernenti la modifica della LPC e quindi non si può continuare ad applicare
il diritto antecedente al 2021: a suo dire, l'art. 10 cpv. 2 LPC non rientra
fra i motivi per i quali il Consiglio federale ha ritenuto giustificata l'applicazione
delle disposizioni transitorie, perciò la Cassa è tenuta ad applicare il nuovo
articolo 10 cpv. 2 LPC anche se il diritto è insorto in precedenza.
1.5. Con ricorso del 1° settembre 2023 RI
1, rappresentato dal figlio RA 1, ha chiesto al Tribunale di non applicare il
nuovo art. 10 cpv. 2 lett. a LPC per calcolare il diritto della moglie secondo
il vecchio diritto, ma l'art. 12 cpv. 3 LPC.
In tal modo, essa avrebbe avuto diritto alle prestazioni fino al
30 aprile 2023 e non solo fino al 31 marzo 2023. Inoltre, il ricorrente ha
postulato per aprile 2023 il ripristino a suo favore delle PC nella misura che gli
spettava dal 1° gennaio 2023.
In via subordinata, l'assicurato ha chiesto di verificare se è
corretto che, nello stabilire le sue PC secondo il vecchio diritto, le spese di
pigione siano state computate in Fr. 13'200.- e non nel nuovo importo di Fr. 17'040.-.
Egli ha inoltre evidenziato che con il nuovo sistema di computo solo dei giorni
effettivi di degenza in istituto è possibile che se il decesso avviene nella
prima parte del mese, si ha la soppressione del diritto già con la fine del
mese precedente alla morte, ciò che nella realtà porta a non riconoscere la
tassa giornaliera per i giorni fatturati dall'istituto.
L'assicurato ha rilevato che nell'ambito della riforma delle PC,
il Parlamento ha adottato integralmente alcuni articoli proposti dal Messaggio
concernente la modifica della LPC, mentre altri li ha parzialmente modificati,
come è il caso delle disposizioni transitorie. Infatti, secondo il ricorrente,
queste disposizioni transitorie si applicano ai beneficiari di prestazioni complementari
per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una
diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto,
mentre il citato Messaggio prevedeva che il diritto anteriore si applicasse per
tre anni ai beneficiari di PC per i quali solo determinati articoli di legge
comportavano una diminuzione delle prestazioni complementari. Il testo di legge
finale e attuale differisce quindi dall'iniziale Messaggio. Se, come sostiene
la Cassa, l'art. 10 cpv. 2 LPC non rientra fra l'elenco dei motivi per i quali
è giustificata l'applicazione delle disposizioni transitorie, e perciò essa è
tenuta ad applicare questo nuovo articolo anche in un caso in cui si applichi
il diritto anteriore, non si capisce allora perché nei calcoli secondo il
vecchio diritto la Cassa adotti il limite massimo di Fr. 13'200.- per la
pigione in luogo del nuovo ammontare di Fr. 17'040.-, che permetterebbe di
considerare per intero la pigione pagata di Fr. 14'496.-, non essendo anche l'art.
10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC inserito nella lista figurante nel Commento alle disposizioni
transitorie del Messaggio.
In conclusione, poiché la moglie è deceduta nei tre anni dall'entrata
in vigore della riforma delle PC, la Cassa deve esaminare il diritto secondo il
diritto anteriore applicando l'art. 12 cpv. 3 LPC e non giusta il nuovo art. 10
cpv. 2 lett. a LPC.
1.6. Nella risposta di causa del 20
settembre 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA
di respingere il ricorso, rinviando alle motivazioni esposte nella decisione su
opposizione. Essa ha comunque riproposto il testo del Messaggio sulla riforma
delle PC riguardo al computo della tassa giornaliera solo per i giorni
effettivi, a seguito del quale è stato modificato l'art. 10 cpv. 2 LPC. Per la
Cassa, quindi, la volontà del Parlamento è molto chiara, "volontà che non fa parte delle norme transitorie e
pertanto vanno applicate indipendentemente dal diritto LPC applicato".
Per quanto concerne la scelta del diritto applicabile, la Cassa ha
riportato il testo in francese del N. 2214 della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma delle PC (C-R PC), concludendo che dal
1° gennaio 2021 al 30 marzo 2023 ha applicato il diritto anteriore perché la
somma delle PC del marito e della moglie era superiore alla somma delle loro PC
secondo il diritto attuale, come risulta dalla tabella riportata.
1.7. Il 27 settembre 2023 (doc. V) l'assicurato
ha rinviato al proprio ricorso e ha rilevato che applicando il nuovo art. 10
cpv. 2 lett. a LPC si va a condizionare sia il diritto (fine anticipata al 31
marzo 2023 del diritto alle PC per la moglie anziché al 30 aprile 2023), sia l'importo
delle prestazioni complementari (non solo il rifiuto delle PC per il coniuge,
ma anche una diminuzione a proprio favore per il mese di aprile 2023).
1.8. La Cassa ha comunicato, il 6
ottobre 2023 (doc. VII), di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
1.9. Il Giudice delegato ha chiesto, il
24 novembre 2023 (doc. IX), all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
dei chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni transitorie del
22 marzo 2019 per quanto concerne l'adozione, pure nel calcolo secondo il
diritto anteriore LPC, del nuovo principio del computo dei giorni effettivi di
ricovero in istituto.
1.10. Sullo scritto del TCA e sulla presa
di posizione del 25 gennaio 2024 (doc. X) dell'UFAS si sono espressi il
ricorrente (doc. XII) e la Cassa cantonale di compensazione (doc. XIII), argomentando
e confermando ulteriormente le proprie posizioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è sapere se debba
essere confermata la decisione con cui la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato
di restituire l'importo di Fr. 494.- per le prestazioni complementari
indebitamente versate dal 1° aprile al 30 giugno 2023 ai coniugi (Fr. 194.- al
marito e Fr. 300.- alla moglie).
La richiesta del ricorrente di ottenere dalla Cassa le
perizie esperite nel 2016 dei fondi immobili di proprietà della moglie, più
volte chieste senza però ottenere alcuna risposta, non va invece
esaminata, siccome non è oggetto della decisione impugnata, resa su
opposizione, il cui contenuto è ora il solo ad essere sottoposto all'esame del
TCA (artt. 52 e 56 LPGA).
Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione
impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V
36 consid. 2a). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non
ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).
Ad ogni modo, con la risposta di causa l'amministrazione ha dato
seguito a quanto postulato dall'assicurato (doc. III/1), perciò questa domanda è
comunque diventata priva di oggetto.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto
la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata considerata
senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita
stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di
principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.3. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020
585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF
2016 6705: Riforma delle PC).
Le disposizioni transitorie
della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) prevedono, al capoverso 1,
che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in
vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali
la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua.
In concreto, in virtù di queste disposizioni transitorie, per ogni
anno, dal 2021 al 2023, la Cassa di compensazione ha effettuato un calcolo comparativo sulla base del diritto
anteriore e del nuovo diritto LPC siccome l'assicurato beneficiava già di
prestazioni complementari al momento dell'entrata in vigore della Riforma delle
PC. Come ha evidenziato nella risposta di causa, essa ha ritenuto per i coniugi un diritto alle PC più elevato in
applicazione delle norme in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Per contro, stante il decesso del coniuge avvenuto ad aprile 2023,
per quel mese la Cassa ha stabilito che l'assicurato aveva diritto a Fr. 130.-
al mese (doc. 193) secondo il diritto anteriore e a Fr. 196.- (doc. 192) in
virtù delle norme in vigore dal 2021.
Per la moglie, sia applicando il diritto anteriore sia quello in
essere dal 1° gennaio 2021, si era sempre in presenza di un'eccedenza di
redditi che portava a rifiutare le prestazioni complementari. In entrambe le
ipotesi di calcolo il diritto alle PC è stato definito, in particolare, computando
la retta giornaliera dell'istituto per i giorni effettivi di degenza (docc. 194
e 195).
Venendo a decadere il diritto alle PC del coniuge, il 5 giugno
2023 (doc. 196) la Cassa ha rivisto il diritto alle prestazioni complementari dei
coniugi dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 e ha chiesto in restituzione all'assicurato
superstite i Fr. 100.- di PC già versati mensilmente alla moglie per aprile,
maggio e giugno 2023. Inoltre, ha chiesto il rimborso dei Fr. 130.- già
corrisposti all'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2023, anch'essi stabiliti
con la decisione del 25 gennaio 2023 (doc. 170), valida dal 1° gennaio 2023. Questo
importo (Fr. 260.-) è stato in parte compensato con il suo maggior diritto per
il mese di aprile 2023, per un indebito totale di Fr. 494.-, oggetto del
contendere.
2.4. Per
l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA)
hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di
vecchiaia e superstiti (AVS).
Fino al 31 dicembre 2020, secondo
l'art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua era pari
alla quota delle spese riconosciute che eccedeva i redditi computabili.
Giusta l'art. 9 cpv. 3 LPC, se uno o entrambi i coniugi vivevano
in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua era
calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza era attribuita per metà a
ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i redditi computabili erano
divisi a metà. Il Consiglio federale stabiliva le eccezioni.
Inoltre, fino al 2021, per le
spese riconosciute l'art. 10 cpv. 2 LPC prevedeva in particolare che:
"
Per le persone che vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. la
tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione
a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono
affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una
dipendenza dall'assistenza sociale;
b. un importo per le spese personali,
stabilito dal Cantone.".
Dal 1° gennaio 2021, l'art. 9
cpv. 1 LPC dispone che l'importo della prestazione complementare annua è pari
alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno
al più elevato dei seguenti importi:
a. la
riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non
beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento
dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Per l'art. 9 cpv. 3 LPC, se uno o entrambi i coniugi vivono in un
istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata
separatamente per ogni coniuge in base ai principi seguenti:
a. le spese
riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono; la spesa che
concerne entrambi i coniugi è imputata per metà a ognuno di essi;
b. di norma, i
redditi computabili sono divisi a metà, eccezion fatta per il consumo della
sostanza; il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per i redditi
che riguardano soltanto uno dei coniugi;
c. la sostanza è
attribuita per metà a ognuno dei coniugi; se uno o entrambi i coniugi sono
proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l'altro
vive in un istituto o in un ospedale, tre quarti della sostanza sono attribuiti
a quest'ultimo e un quarto al coniuge che vive a casa.
Secondo l'art. 10 cpv. 2 LPC nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2021, per le persone che vivono durevolmente o per oltre
tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o
in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa
giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale;
i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del
soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il
soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'aiuto
sociale;
b. un importo per
le spese personali, stabilito dal Cantone.
2.5. Nel Messaggio 16.065 concernente la
modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC, FF 2016 6705)
del 16 settembre 2016, al capitolo 1.2.5 il Consiglio federale si è espresso
sul calcolo delle PC per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.
Fra i suoi tre intenti di riformare la LPC in questo ambito, l'Esecutivo ha
affermato che nel calcolo delle PC sarebbe stata considerata solo la tassa
giornaliera per i giorni effettivamente fatturati dall'istituto e al riguardo si
è pronunciato come segue (FF 2016 6754):
" Computo
della tassa giornaliera solo per i giorni effettivi nel calcolo delle PC
Secondo il diritto vigente, le PC periodiche sono versate per un
mese intero (art. 12 cpv. 1 e 3 LPC). Se una persona entra in un istituto alla
fine di un mese e in seguito al ricovero acquisisce il diritto alle PC, queste
prestazioni (inclusa la tassa giornaliera) sono versate per l'intero mese in
questione. Le PC sono versate per l'intero mese anche quando una persona che
vive in istituto muore all'inizio del mese, persino se l'istituto ha fatturato
solo parzialmente il mese in questione. Ne consegue che le PC rimborsano spese
che in realtà il beneficiario di PC non ha dovuto sostenere. Per evitare che
ciò accada, in futuro nel calcolo delle PC per le persone che vivono in
istituto sarà considerata solo la tassa giornaliera per i giorni di permanenza
effettivamente fatturati dall'istituto. I Cantoni potranno continuare a fissare
l'importo massimo riconosciuto per la tassa giornaliera.
Le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto sono
interamente a carico dei Cantoni. La Confederazione partecipa alle spese per le
PC delle persone che vivono in istituto soltanto nel quadro della garanzia del
fabbisogno vitale in senso stretto (cfr. n. 1.1.3). La considerazione della
tassa giornaliera soltanto per i giorni di soggiorno effettivi sgraverà
pertanto soprattutto i Cantoni. Per il 2030 si prevedono minori uscite per le
PC dell'ordine di 57 milioni di franchi (Confederazione: 7 mio.; Cantoni: 50
mio.).".
2.6. L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha emanato le Direttive sulle prestazioni complementari
(DPC), valide dal 1° aprile 2011, aggiornate al 1° gennaio 2020, che
concretizzano le disposizioni della legge e dell'ordinanza in materia fino al
2021.
Il N. 3320.01 DPC prevedeva che, per principio, la tassa
giornaliera doveva includere tutte le spese ricorrenti. Se per esempio l'importo
giornaliero era di 150 franchi e ogni mese erano fatturati 90 franchi per le
cure, nel calcolo delle PC andava computata una tassa giornaliera di 153
franchi. Era possibile valutare se fossero giustificati supplementi.
Con l'entrata in vigore della riforma delle PC, dal 1° gennaio
2021 l'UFAS ha modificato queste Direttive.
Per il N. 3320.01 DPC, per principio, la tassa giornaliera deve
includere tutte le spese ricorrenti. È possibile valutare se siano giustificati
supplementi.
Secondo il N. 3320.04 DPC, la tassa giornaliera va riconosciuta
come spesa soltanto per i giorni effettivamente fatturati dall'istituto. Se una
persona muore nell'istituto, la tassa giornaliera può essere considerata al
massimo fino all'estinzione del diritto alle PC secondo il N. 2121.03.
Il N. 2121.03 DPC dispone che il diritto si estingue alla fine del
mese in cui non sono più adempiute una o più condizioni richieste. In caso di
estinzione del diritto a una rendita AI, per esempio, il pagamento delle PC
cessa a partire dal mese in cui è soppressa la rendita AI. Se la rendita AI è
sostituita da un'indennità giornaliera dell'AI, sono applicabili i N. 2123.01 e
2123.02.
2.7. La Cassa cantonale di compensazione
ha dunque proceduto a un calcolo comparativo del diritto alle prestazioni
complementari dei coniugi secondo il diritto anteriore e il diritto vigente.
Tuttavia, per quanto concerne la moglie dell'assicurato degente in
casa anziani, con il decesso avvenuto nel corso del mese di aprile 2023 la
Cassa non ha più considerato, come sin da sempre calcolato, la spesa della
retta giornaliera per tutto il mese, riportata sull'anno (Fr. 84 x 365 giorni),
ma soltanto per i giorni effettivi di degenza (Fr. 84 x __________ giorni x 12
mesi).
L'amministrazione ha applicato questo metodo sia per il calcolo
"A titolo di confronto: calcolo in base
alle disposizioni del vecchio diritto" (doc. 195) sia per il
"Calcolo valido in base alle
disposizioni del nuovo diritto" (doc. 194).
In sostanza, nello stabilire il diritto alle prestazioni
complementari secondo le norme in vigore fino al 31 dicembre 2020, la Cassa ha utilizzato
l'importo di Fr. 60'000.- per la sostanza non imponibile come previsto dall'art.
11 cpv. 1 lett. c vLPC, ma ha adottato il nuovo sistema di computo delle spese per
le persone che vivono in un istituto o in un ospedale di cui all'art. 10 cpv. 2
lett. a nLPC considerando "la tassa
giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale".
In tal modo, sono stati mescolati elementi di calcolo in essere
fino al 2020 con altri in vigore dal 2021.
Il principio del calcolo secondo i giorni effettivi di degenza in
istituto è poi stato utilizzato per stabilire il diritto alle PC secondo le
nuove norme, laddove è stata ritenuta la franchigia di Fr. 50'000.- secondo l'art.
11 cpv. 1 lett. c nLPC.
A giustificazione del suo procedere, la Cassa ha riportato l'estratto
del "Commento ai singoli articoli" figurante nel citato
Messaggio del Consiglio federale (FF 2016 6781) concernente la:
" Disposizione
transitoria della modifica del … (Riforma delle PC)
Diverse misure della presente riforma possono incidere sul calcolo
delle PC e comportare una diminuzione o addirittura la soppressione delle
prestazioni. Per consentire alle persone interessate di avere abbastanza tempo
per adattarsi alla nuova situazione finanziaria, le misure seguenti si
applicheranno solo dopo tre anni dall'entrata in vigore:
– adeguamento
dell'importo minimo delle PC (art. 9 cpv. 1);
– ripartizione
della sostanza delle coppie in cui un coniuge vive in un istituto o in un
ospedale (art. 9 cpv. 3 lett. b e c);
– possibilità
per i Cantoni di computare il premio effettivo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, se è inferiore al premio medio (art. 10 cpv. 3
lett. d);
– riduzione
della franchigia sulla sostanza complessiva (art. 11 cpv. 1 lett. c);
– computo
integrale del reddito dell'attività lucrativa dei coniugi senza un proprio
diritto alle PC (art. 11 cpv. 1 lett. a e 11a cpv. 1).
Le persone che acquisiranno il diritto alle PC dopo l'entrata in
vigore della presente riforma saranno da subito soggette al nuovo diritto.
Anche la regolamentazione prevista per il computo dei debiti
ipotecari (n. 1.2.2) può comportare una diminuzione delle PC per determinate
persone. Pure in questo caso vigerà quindi un periodo transitorio di tre anni.
Poiché la questione sarà disciplinata materialmente a livello d'ordinanza, la
relativa disposizione transitoria sarà prevista allo stesso livello.".
Secondo l'amministrazione, nel Messaggio del Consiglio federale
sulla riforma delle PC, l'art. 10 cpv. 2 LPC non figura fra i casi per cui è
giustificato attendere tre anni prima di applicare la nuova norma,
peggiorativa, perciò la stessa va applicata nel nuovo tenore.
Per il ricorrente, invece, non è determinante quanto ha proposto
il Consiglio federale nel suo Messaggio e nel Disegno di legge (FF 2016 6807),
e meglio:
" Disposizione
transitoria della modifica del … (Riforma delle PC)
Il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata
in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari
per i quali i nuovi articoli 9 capoversi 1 e 3 lettere b e c, 10 capoverso 3
lettera d, 11 capoverso 1 lettere a e c nonché 11a capoverso 1 comportano una
diminuzione della prestazione complementare annua.",
poiché ciò che fa stato è il testo definitivo delle disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), che prevede
che:
" 1 Il diritto anteriore si applica per tre anni
a partire dall'entrata in vigore della presente modifica ai beneficiari di
prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta
complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la
perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
2 Gli articoli 16a
e 16b si applicano soltanto alle prestazioni complementari versate
dopo l'entrata in vigore della presente modifica.
3 L'articolo 11a
capoversi 3 e 4 si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in
vigore della presente modifica.".
Per l'assicurato, il testo finale approvato dal Parlamento
federale non prevede, come invece era proposto nel disegno di legge, che il
diritto anteriore si applicasse per tre anni ai beneficiari di prestazioni
complementari per i quali solo determinati articoli comportano una
diminuzione della PC, ma che il diritto anteriore si applichi ai beneficiari di
PC per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una
diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla
prestazione complementare annua.
2.8. Sulle questioni legate alle disposizioni
transitorie della riforma delle prestazioni complementari, l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha allestito una Circolare (C-R PC), stesa unicamente
in lingua francese e tedesca, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che regola
in particolare il modo in cui trattare i casi in corso al momento dell'entrata
in vigore della riforma delle PC, il modo di calcolare le PC in corso durante
il periodo transitorio di tre anni e come trattare i casi in corso al termine
del periodo transitorio il 1° gennaio 2024 (https://sozialversicherungen.
admin.ch/fr/d/15513/download).
Di seguito degli estratti topici di questa Circolare:
1201 Les dispositions transitoires concernent les
modifications de la loi et des dispositions d'exécution y afférentes pouvant
avoir une incidence directe sur le droit à la PC annuelle ou sur son montant.
Il s'agit notamment des modifications concernant:
– les conditions d'octroi (seuil de la fortune);
– le montant minimal de la PC;
– les dépenses reconnues (montant destiné à la
couverture des besoins vitaux des enfants âgés de moins de 11 ans, montants
maximaux reconnus au titre du loyer, forfaits pour frais accessoires et pour
frais de chauffage, montant pour l'assurance obligatoire des soins, frais de
prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de
11 ans révolus);
– les revenus déterminants (revenus d'une activité
lucrative du conjoint n'ayant pas droit aux PC);
– la prise en compte de la fortune (franchises,
imputation de la fortune pour les cas de séjour dans un home/à domicile,
dessaisissement de fortune en cas de consommation excessive de la fortune,
prise en compte des dettes hypothécaires, répartition de la fortune dans les
cas où un des conjoints vit dans un home et l'autre dans un logement leur
appartenant).
1202 Ne sont pas concernées par le droit transitoire
les modifications de la loi et des dispositions d'exécution y afférentes qui n'ont
pas d'influence directe sur le droit à la PC annuelle ni sur son montant. Les
modifications suivantes sont applicables dans tous les cas dès le 1er janvier
2021. En particulier:
– les dispositions concernant l'interruption de la
résidence habituelle en Suisse et le délai de carence;
– la prise en compte à la journée de la taxe du
home;
– le remboursement des séjours passagers dans un
home ou dans un hôpital au titre des frais de maladie et d'invalidité;
– le versement au fournisseur de prestations du
montant pour le séjour dans un home ou un hôpital;
– la compensation des créances en restitution avec
des prestations échues,
– la restitution de PC légalement perçues;
– la compétence des cantons;
– le financement des PC;
– la réduction de la contribution aux frais
administratifs.
1301 Les dispositions du droit transitoire ne s'appliquent
qu'aux cas en cours. À partir du 1er janvier 2021, les nouveaux cas sont
exclusivement régis par le nouveau droit.
2101 Afin de déterminer si l'ancien ou le nouveau
droit est plus favorable aux cas en cours au 1er janvier 2021, il faut dresser
une comparaison en établissant un calcul selon l'ancien droit et un autre selon
le nouveau droit.
2212 Le calcul comparatif est établi par cas,
c.-à-d. qu'il inclut toutes les personnes prises en compte dans le calcul de la
PC. Le facteur décisif pour apprécier si l'ancien ou le nouveau droit est plus
favorable est le montant de la PC annuelle résultant du calcul commun
conformément à l'ancien et conformément au nouveau droit.
2214 Pour les couples dont un conjoint au moins vit
dans un home, les deux conjoints sont inclus dans le calcul comparatif. Pour
cela, le droit des deux conjoints à la PC est calculé selon les dispositions du
chap. 3.1.4.2 DPC, une fois conformément à l'ancien droit et une fois
conformément au nouveau droit. La somme de la PC annuelle des deux conjoints
est déterminante pour juger si l'ancien ou le nouveau droit est plus favorable.
2221 En principe, le calcul de la PC conformément à
l'ancien droit est établi comme si la réforme des PC n'était pas entrée en
vigueur. Les adaptations des montants légaux au 1 er janvier 2021 doivent
également être prises en compte dans le calcul de la PC conformément à l'ancien
droit (v. ch. 2223 à 2226). Il en est de même pour des changements de la
situation personnelle ou économique d'un bénéficiaire PC et des personnes
comprises dans le calcul de la PC.
2222 Pour le calcul de la PC conformément à l'ancien
droit, il faut donc tenir compte des dispositions de la LPC et de l'OPC-AVS/AI
dans leur version en vigueur le 31 décembre 2020 et de la DPC dans l'état au
1er janvier 2020. Sont exclus de cette règle les montants suivants visés aux
ch. 2223 à 2226:
montant destiné à la couverture des besoins
vitaux pour l'année 2021 (2223); montant pour l'assurance obligatoire des soins
correspond à la prime moyenne du canton ou de la région de prime concernés pour
l'année 2021 (2224); montant maximal pouvant être reconnu au titre du loyer
dans l'ancien droit (2225); montants prévus pour l'année 2021 pour le revenu minimal
des assurés partiellement invalides (2226).
2227 Les autres dépenses et revenus sont pris en
compte à hauteur des montants effectifs.
2231 Pour le calcul de la PC conformément au nouveau
droit, il faut tenir compte des dispositions de la LPC et de l'OPCAVS/AI dans
leur version en vigueur au 1er janvier 2021 et de la DPC dans l'état au 1er
janvier 2021. Des modifications par rapport à l'ancien droit concernent
notamment
– les conditions d'octroi (seuil de la fortune);
– l'adaptation du montant minimal de la PC;
– les dépenses reconnues (montant destiné à la
couverture des besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans, montants maximaux
reconnus au titre du loyer, forfaits pour frais accessoires et frais de
chauffage, montant pour l'assurance obligatoire des soins, frais de prise en
charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans
révolus);
– les revenus déterminants (revenu de l'activité
lucrative du conjoint n'ayant pas droit aux PC);
– la prise en compte de la fortune (franchises,
imputation de la fortune pour les cas de séjour dans un home/à domicile,
dessaisissement de fortune, prise en compte des dettes hypothécaires,
répartition de la fortune dans les cas où un des conjoints vit dans un home et
l'autre dans un logement leur appartenant).
2301 Sur la base du calcul comparatif, il faut
décider, pour chaque cas en cours le 1er janvier 2021, si la PC doit être
calculée selon l'ancien ou le nouveau droit.
3102 Le montant de la PC annuelle qui continue d'être
calculé selon l'ancien droit doit en principe être adapté conformément aux
dispositions de l'ancien droit pendant la période transitoire de trois ans
(voir chap. 3.2).
3104 Durant le délai transitoire, il n'est
nécessaire d'établir un calcul comparatif que pour les cas dans lesquels le
calcul de la PC se fonde sur l'ancien droit. Dès que le calcul est établi selon
le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période
transitoire. Seuls sont réservés les cas visés au ch. 3224, dernière phrase.
3202 Pendant la période transitoire de trois ans, il
faut continuer d'adapter le montant de la PC annuelle. Pour cela, il faut tenir
compte tant des adaptations des montants légaux que des changements de la
situation personnelle ou économique du bénéficiaire PC ou des personnes
comprises dans le calcul de la PC.
2.9. Va qui ricordato
che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS
(incluse le Circolari), pur non avendo manifestamente valore vincolante di
legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità
amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione
uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82
consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità
di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo
di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme
delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non
hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45
consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2,
127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a; STF
9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022, consid. 5.3.1).
2.10. Pendente causa, il giudice delegato
del TCA ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in
merito a questa Circolare, chiedendo quale sia la base legale secondo cui, per
il N. 1202 C-R PC, l'art. 10 cpv. 2 lett. a nLPC debba essere applicato, dal 1°
gennaio 2021, a tutti i casi e quindi anche a quelli che sono in corso
all'entrata in vigore della riforma delle PC e che sono casi per i quali il
diritto alle PC è sorto prima del 1° gennaio 2021 (N. 1302 C-R PC). Procedendo
in tal modo, nei calcoli delle prestazioni complementari eseguiti secondo il
diritto anteriore si avrebbero dei parametri conformi alla vLPC ed altri, come
la tassa giornaliera in istituto calcolata solo per i giorni fatturati dalla
struttura, previsti dal nuovo diritto. Una simile soluzione parrebbe
contraddire pure i NN. 2221 e 2222 C-R PC (doc. IX).
Nel parere del 25 gennaio 2024 (doc. X) l'UFAS ha spiegato che:
" (…) L'origine
delle disposizioni transitorie della riforma PC è individuabile nel
"Messaggio concernente la modifica della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC);
importi massimi riconosciuti per le spese di pigione" (FF 2015 765). Durante
l'iter parlamentare su questa modifica legale, la disposizione relativa al
periodo transitorio di tre anni nel quale era previsto d'applicare ancora il
vecchio diritto è stata introdotta anche nella nuova riforma delle PC poiché il
Parlamento ha infine deciso di congiungere i due singoli progetti in un'unica
riforma.
Inizialmente, l'idea ispiratrice di questo periodo transitorio era
quella di riconoscere ai beneficiari delle PC il tempo necessario per adattare
la loro situazione, in particolare per dare a loro il tempo di trovare un nuovo
alloggio nel caso in cui la rivalutazione delle pigioni li avesse
potenzialmente svantaggiati.
Nell'ambito della riforma delle PC, il periodo transitorio è stato
esteso ad altri provvedimenti che avrebbero potuto influire sul calcolo delle
PC e condurre così a una riduzione delle PC o, addirittura, alla soppressione
del loro diritto (FF 2015 784). L'intenzione del legislatore era quella di prevedere
un periodo transitorio adeguato al fine di consentire ai beneficiari delle PC
di avere sufficiente tempo per adattarsi alla nuova situazione finanziaria
generata dalle varie modifiche introdotte dalla riforma.
Tuttavia, in considerazione del fatto che alcune modifiche
introdotte non avrebbero avuto un impatto diretto sulla PC annuale o sul suo
importo, non si giustificava di rinviare la loro applicazione istituendo un
periodo transitorio. Nello specifico, la situazione delle persone che entrano
in un istituto generalmente non è più destinata a cambiare. Queste persone non
hanno dunque bisogno di un periodo di tempo per adottare delle misure adeguate
alla loro nuova situazione. Per loro, l'elemento chiave rimane la copertura dei
costi effettivi dell'istituto.
In concreto, il nuovo calcolo per le persone in istituto permette
di coprire i costi della tassa giornaliera in maniera più accurata, al
contrario della situazione che esisteva prima della modifica della legge nella
quale, a seconda della data del decesso del beneficiario delle PC, venivano
riconosciute prestazioni che eccedevano i costi effettivi. Il pagamento della
tassa giornaliera relativa ai giorni effettivi del soggiorno in istituto non
implica una riduzione generale delle prestazioni poiché i costi sono
interamente coperti. Applicare un periodo transitorio di tre anni anche in
questi casi non avrebbe avuto senso poiché questo provvedimento non si
giustifica se i beneficiari interessati non sono costretti ad adeguare la loro
situazione finanziaria. Inoltre, come conseguenza della riforma delle PC, il
pagamento delle PC relative alle persone che vivono in istituto può essere
ormai effettuato direttamente al fornitore delle prestazioni (art. 21a
cpv. 3 LPC).
In considerazione di ciò che precede, l'introduzione della
limitazione del pagamento della tassa giornaliera ai giorni effettivi di
ricovero in istituto deve essere applicata anche nel calcolo comparativo
"secondo il vecchio diritto".".
2.11. In concreto, va esaminato il diritto
dei coniugi limitatamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023, che la Cassa
ha rivisto stante il decesso, nel corso di aprile 2023, della moglie del
ricorrente.
È pacifico che il diritto alle prestazioni complementari degli
assicurati è sorto prima dell'entrata in vigore della riforma delle PC e che quindi
per tre anni è applicabile il diritto anteriore se le modifiche entrate in
vigore il 1° gennaio 2021 comportano, nel complesso, una diminuzione o la
perdita del diritto alla PC annua.
Secondo l'amministrazione, le disposizioni transitorie non sono però
applicabili al tema della tassa giornaliera in istituto giacché, come voluto
dal Consiglio federale, nel suo Messaggio n. 16.065 l'art. 10 cpv. 2 lett. a
LPC non vi è contemplato. Ciò significa che il principio del computo dei giorni
effettivi non beneficia del periodo transitorio di tre anni per adattarsi alla
nuova situazione.
La tesi della Cassa non può essere seguita.
Dai lavori preparatori delle Camere federali risulta che nella Sessione
primaverile 2018 del 15 marzo 2018 del Consiglio nazionale (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/
amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=42933), la Maggioranza ha
proposto una disposizione transitoria molto diversa da quella presentata nel
Messaggio, suddividendola in tre capoversi. La Minoranza I e la Minoranza II
dei Consiglieri nazionali hanno proposto di eliminare il capoverso 3 (BO 2018 N
513):
Al. 1
L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires
pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l'ensemble, une diminution
de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation
complémentaire annuelle.
Al. 2
L'article 9a ne s'applique pas aux bénéficiaires de prestations complémentaires
qui ont déjà atteint l'âge de 75 ans au moment de l'entrée en vigueur de la
réforme PC et qui avaient déjà droit, à ce moment, à une prestation
complémentaire annuelle. L'article 9a ne s'applique pas aux couples mariés si
les deux conjoints ont atteint l'âge de 75 ans.
Al. 3
Le délai de carence prévu à l'article 4 alinéa 1 ne s'applique pas aux
bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont droit à une prestation
complémentaire annuelle le jour précédant l'entrée en vigueur de la réforme des
PC.".
Alla prima votazione, la proposta della Minoranza I è stata votata
da 104 consiglieri nazionali, la proposta della Maggioranza da 83 (4 astenuti).
Alla seconda votazione, la proposta della Minoranza I ha ottenuto 107
voti e quella della Minoranza II 81 voti (3 astenuti).
Nella Sessione estiva 2018 del Consiglio degli Stati tenutasi il
30 maggio 2018 (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/
amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43248),
la Commissione ha proposto di aderire alla decisione del Consiglio nazionale
per il capoverso 1, ha aggiunto un capoverso 1bis e ha eliminato il capoverso
2.
Konrad Graber, per la Commissione, si è così
espresso: "Zur
Übergangsbestimmung in Absatz 1bis habe ich mich bereits in Zusammenhang mit
den Artikeln 16a und 16b geäussert. Mit der Übergangsbestimmung in Absatz 2
haben wir uns in Zusammenhang mit der Vermögensschwelle beschäftigt." (BO 2018 S 321).
Questa proposta è stata adottata dal Consiglio degli Stati.
Dall'analisi delle discussioni parlamentari è dunque scaturito che
la disposizione transitoria proposta dal Consiglio federale nel 2016:
" Disposizione
transitoria della modifica del … (Riforma delle PC)
Il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata
in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari
per i quali i nuovi articoli 9 capoversi 1 e 3 lettere b e c, 10 capoverso 3
lettera d, 11 capoverso 1 lettere a e c nonché 11a capoverso 1 comportano una
diminuzione della prestazione complementare annua.",
è stata più volte modificata durante l'iter parlamentare, che il
capoverso 1 è stato adottato nel 2018 nel suo tenore definitivo e che il 22
marzo 2019 le Camere federali hanno infine approvato il seguente testo legale:
" Disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC)
1 Il diritto
anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della
presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la
riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua.
Considerandi
2.
Gli articoli 16a
e 16b si applicano soltanto alle prestazioni complementari versate
dopo l'entrata in vigore della presente modifica.
3.
L'articolo 11a
capoversi 3 e 4 si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in
vigore della presente modifica.".
Inoltre, il capoverso 1ter dell'art. 10 cpv. 1 LPC, introdotto con
la riforma delle PC, è stato modificato dalla LF del 20 dicembre 2019 in
relazione al miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e
assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gennaio 2021 e anch'esso è affiancato
da una disposizione transitoria:
" Disposizione
transitoria della modifica del 20 dicembre 2019
Ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata
in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già
una prestazione complementare annua si applica l'articolo 10 capoverso 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni
previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo
2019.".
2.12
Il tenore del capoverso 1 delle disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), inserito in
calce al testo di legge (LPC), è molto chiaro e non può quindi essere soggetto
a interpretazione. Esso dispone che il diritto anteriore si applichi per tre
anni, a partire dall'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019, ai
beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC
comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua.
Anche dalla versione in lingua francese è evidente che se la
riforma delle PC comporta, nel suo insieme, una diminuzione della
prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione
complementare annua, allora il precedente diritto resta applicabile per tre
anni ("L'ancien droit reste applicable
pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification
aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des
PC entraîne, dans son l'ensemble, une diminution de la prestation
complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire
annuelle.").
In sostanza, dunque, d’avviso di questa Corte, il legislatore ha previsto
la possibilità di continuare ad applicare ai beneficiari di prestazioni
complementari il diritto anteriore per al massimo tre anni se anche una sola delle
modifiche introdotte con la riforma delle PC il 1° gennaio 2021, uguale quale, e
non più specificatamente gli articoli 9 cpv. 1 e 3 lett. b e c, art. 10 cpv. 3
lett. d, art. 11 cpv. 1 lett. a e c, art. 11a cpv. 1 secondo quanto previsto
nel Messaggio del Consiglio federale (FF 2016 6781 e 6807), comporta, nel suo
insieme, una diminuzione o la perdita del diritto alla prestazione
complementare annua.
Non v'è quindi più un elenco esaustivo delle misure che incidono
sul calcolo delle PC, di cui il Consiglio federale aveva voluto sospendere l'applicazione
per tre anni per dare tempo alle persone interessate di adattarsi alla nuova
situazione finanziaria.
Le sole precisazioni riguardanti specifici argomenti sono previste
al capoverso 2 (restituzione delle prestazioni percepite legalmente giusta l'art.
16.
e l'art. 16b LPC), che si riferisce, implicitamente, agli assicurati che
beneficiano delle prestazioni complementari sin da prima dell'entrata in vigore
della riforma delle PC, e al capoverso 3 (rinuncia in caso di dispendio
eccessivo della sostanza regolato dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC), che concerne
sia i beneficiari di PC sia i nuovi richiedenti le PC.
Nulla è distintamente regolato sulla tassa giornaliera in
istituto.
2.13
Alla luce di quanto precede non può
essere seguita la Cassa quando ritiene che, siccome l'art. 10 cpv. 2 lett. a
LPC non figura espressamente fra l'elenco delle cinque situazioni illustrate
dal Consiglio federale nel Commento ai singoli articoli quali misure che si
sarebbero applicate dopo tre anni dall'entrata in vigore della riforma (FF
20116.
6781), la modifica riguardante la tassa giornaliera in istituto deve essere
applicata immediatamente con l’entrata in vigore della modifica di legge,
indipendentemente dal fatto che una fattispecie richieda di fare capo al
diritto anteriore essendo più favorevole a un assicurato.
Eccezioni tese ad applicare sempre questa norma, indipendentemente
da un calcolo comparativo del diritto alle PC secondo il diritto anteriore e il
diritto entrato in vigore al 1° gennaio 2021 per verificare quale sia più
favorevole agli assicurati, non sono previste dal legislatore, neppure nelle
disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC).
Non v'è alcuna base legale che, per i già beneficiari di PC, imponga
di applicare immediatamente, dal 1° gennaio 2021, il nuovo principio di
considerare la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto
o dall'ospedale senza verificare, come invece dispone espressamente il
capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019
(Riforma delle PC), se l'adozione di tutte le modifiche apportate dalla
riforma pertinenti al singolo beneficiario di prestazioni complementari siano complessivamente
favorevoli o meno ai beneficiari e compensino, o meno, una diminuzione o la
perdita del diritto alla PC annua.
La novità del computo fra le spese riconosciute della tassa
giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto, che è stata
introdotta con la riforma delle PC dal 1° gennaio 2021 e ha modificato il
tenore dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC in vigore fino al 31 dicembre 2020
rientra, dunque, fra quegli elementi che, se comportano unitamente ad altre
voci di calcolo, una diminuzione o la perdita del diritto alla prestazione
complementare annua, devono portare a continuare ad applicare il diritto
anteriore fino al massimo al 31 dicembre 2023 se più favorevole.
Un'applicazione indistinta e immediata dal 1° gennaio 2021 a tutti
i beneficiari di prestazioni complementari, è contraria al diritto federale.
Il nuovo art. 10 cpv. 2 lett. a
LPC in essere dal 1° gennaio 2021 riconosce quale spesa la tassa giornaliera per
i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale, senza quindi
alcun discapito né vantaggio per le persone degenti. In precedenza, invece,
venivano riconosciute delle prestazioni che, giusta l'art. 12 cpv. 3 LPC, erano
mensili e quindi, eccetto i casi in cui le persone interessate venivano
ricoverate in istituto o in ospedale il 1° del mese o lasciavano la struttura
il 30 o il 31 del mese, eccedevano i costi effettivi che esse dovevano
sostenere ed erano perciò maggiormente favorevoli.
Lo scopo della nuova norma, come indicato chiaramente dal
Consiglio federale (FF 2016 6754), è quello di evitare di rimborsare delle
spese che, in realtà, i beneficiari di PC non dovevano affrontare.
2.14
Nel caso in esame, trovandoci nel
periodo transitorio di tre anni (dal 2021 al 2023) ed essendo gli assicurati già
beneficiari di PC al momento dell'entrata in vigore della riforma, per
determinare quali norme siano applicabili occorre innanzitutto stabilire se il
diritto anteriore o quello vigente è più favorevole. Per fare ciò, occorre
procedere con un paragone allestendo un calcolo delle PC secondo il diritto anteriore
e un altro secondo le norme in vigore dal 1° gennaio 2021 (N. 2101 C-R PC).
L'amministrazione ha correttamente allestito due distinte ipotesi
di calcolo. Tuttavia, nel foglio intitolato "Calcolo valido in base
alle disposizioni del vecchio diritto", la Cassa ha applicato l'art.
10.
cpv. 2 lett. a LPC nel tenore in essere dal 1° gennaio 2021 e quindi per
aprile 2023 ha considerato soltanto i giorni di effettivo soggiorno nella casa
anziani della moglie del ricorrente. La Cassa di compensazione non ha per
contro proceduto come per il periodo precedente e quindi non ha stabilito il
diritto alle PC per l'intero mese conformemente a quanto disposto dall'art. 12
cpv. 3 LPC, tuttora in essere nel medesimo tenore.
Per questa Corte, in virtù del capoverso 1 delle disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), per stabilire
il diritto alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore non è
possibile applicare l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC nel suo tenore in vigore dal
1° gennaio 2021.
Si verrebbe altrimenti a mischiare, senza valido motivo, un
elemento introdotto con la riforma delle PC con delle poste vigenti nel diritto
anteriore e quindi il calcolo che ne risulterebbe terrebbe arbitrariamente conto
di due diversi diritti.
2.15
L'UFAS, nella sua presa di posizione,
ha spiegato al TCA l'origine e lo scopo di questa soluzione, indicando che
"in considerazione del fatto che alcune
delle modifiche introdotte non avrebbero avuto un impatto diretto sulla PC
annuale o sul suo importo" (doc. X pag. 2), non v'era motivo di
rinviarne l'applicazione istituendo un periodo transitorio.
Il TCA non può avallare questa motivazione.
La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione che computa
quale spesa soltanto i giorni effettivi di degenza in casa anziani, comporta un
indubbio peggioramento della situazione dell'assicurata dato che, sulla base
del diritto adottato con la riforma delle PC, per il mese di aprile 2023 il suo
diritto alle prestazioni complementari è decaduto.
Per contro, se la Cassa avesse proceduto secondo i parametri di
calcolo applicabili in virtù del diritto anteriore, il diritto alle PC della
moglie del ricorrente per il mese di aprile 2023 - secondo la decisione del 25
gennaio 2023 - sarebbe stato identico a quello versatole da gennaio 2023 e dunque
di Fr. 100.- al mese.
Non è pertanto condivisibile l'affermazione dell'UFAS secondo cui "Il pagamento della tassa giornaliera relativa ai
giorni effettivi del soggiorno in istituto non implica una riduzione generale
delle prestazioni poiché i costi sono interamente coperti." (doc. X
pag. 2).
Certo, i costi del beneficiario delle prestazioni complementi
degente in istituto o in ospedale sono sicuramente coperti dalle PC, sia che si
continui a riconoscerli secondo il diritto anteriore o in virtù del nuovo
disposto legale. Ciò nonostante, non si deve dimenticare che il legislatore non
ha voluto paragonare i costi sostenuti dagli assicurati prima e dopo le
modifiche in vigore dal 2021, ma che la riforma delle PC, nel suo
complesso, non comporti una diminuzione o la perdita del diritto alla
prestazione complementare annua. Questa è la ratio del capoverso 1 delle
disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) e
su tale base si determina se si deve continuare ad applicabile il diritto anteriore
per tre anni.
Nel caso in esame, l'applicazione del nuovo art. 10 cpv. 2 lett. a
LPC ha comportato un peggioramento della situazione complessiva della
moglie del ricorrente, visto che dal 1° aprile 2023 essa ha perso il diritto
alle prestazioni. Ma non solo.
Anche la somma della PC annua dei coniugi (N. 2214 C-R PC) li pone
in una situazione peggiore rispetto al mese di marzo 2023, in cui sulla base
del vecchio diritto il marito percepiva Fr. 130.- e la moglie Fr. 100.-. Secondo
il diritto vigente, il marito ha ricevuto Fr. 196.- e la moglie nulla ed è
pertanto più sfavorevole.
Per questo motivo, il Tribunale non concorda con la motivazione
addotta dall'UFAS a sostegno del fatto che l'introduzione della limitazione del
pagamento della tassa giornaliera ai giorni effettivi di ricovero in istituto o
in ospedale deve essere applicata anche nel calcolo comparativo secondo il
diritto anteriore.
D'altronde, nessuna base legale - peraltro nemmeno indicata
dall'Ufficio federale a sostegno della formulazione del N. 1202 C-R PC -
prevede di dovere agire in questo modo.
2.16
Da quanto precede discende che, per
determinare il diritto alle PC degli assicurati per il mese di aprile 2023, si
deve riconoscere, per il calcolo secondo il diritto anteriore, la tassa
giornaliera giusta l'art. 10 cpv. 2 lett. a vLPC in connessione con il
principio secondo cui le PC periodiche sono versate per un mese intero (art. 12
cpv. 1 e 3 LPC; FF 2016 6754).
Ritenuto poi che, giusta l'art. 12 cpv. 3 LPC, il diritto si estingue
alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta, e che con
il decesso dell'assicurata è venuta meno già la condizione principale di essere
domiciliata in Svizzera e di avere diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS
(art. 4 cpv. 1 lett. a LPC), è solo con il 1° maggio 2023 che __________ non
deve più essere considerata nel calcolo delle prestazioni complementari dei
coniugi. Fino al 30 aprile 2023, il suo diritto alle PC, unitamente a quello
del marito, calcolato secondo il diritto anteriore, corrisponde pertanto al
diritto precedentemente riconosciuto stabilito con la decisione del 25 gennaio
2023.
È dunque a torto che la Cassa ha allestito il calcolo comparativo
del diritto dei coniugi facendo capo, per il calcolo secondo il diritto
anteriore, al principio posto all'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021 anziché continuare a stabilire il diritto alle PC
come in precedenza.
2.17
La decisione su opposizione del 17
luglio 2023 deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di
compensazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dei
coniugi per il mese di aprile 2023 in base alle norme previgenti la novella
legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Parallelamente, l'amministrazione emanerà una nuova decisione di
restituzione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, in sostituzione di
quella, impugnata, del 5 giugno 2023.
Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente
non ha diritto al rimborso delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA a contrario).
Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.
61.
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires
pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21
juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni
complementari dei coniugi per il mese di aprile 2023 in base al diritto anteriore
alla riforma PC.
1.3. Dopodiché, l'amministrazione
emanerà una nuova decisione di restituzione per i mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, in sostituzione di quella, impugnata, del 5 giugno 2023.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti