33.2023.25
Soggiorno definitivo in casa anziani.La Cassa ha rettamente riconosciuto la pigione dell'appartamento e la retta dell'istituto x 3 mesi,escludendo le spese personali e di vitto.Se il soggiorno fosse stato provvisorio,non cambiava nulla dal profilo economico: spese di soggiorno come spese di malattia
21 dicembre 2023Italiano20 min
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.25
TB
Lugano
21 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario
di prestazioni complementari, il 15 settembre 2022 (doc. III/B) RI 1, 1929, ha
iniziato il suo soggiorno presso la Casa di riposo __________ di __________,
perciò l'indomani (doc. III/C) egli ha disdetto in via straordinaria per motivi
gravi con un preavviso di tre mesi il contratto di locazione per l'appartamento
di 2,5 locali a __________ in cui abitava dal 2013, disdetta che il locatore ha
accettato, come richiesto, per il 16 dicembre 2022 (doc. III/D).
1.2. Informata di queste modifiche da __________
il 4 (doc. III/A) e il 17 ottobre 2022 (doc. III/D), con decisione del 10
novembre 2022 (doc. H) la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto alle PC.
Dal 1° al 30 settembre 2022 ha
in particolare considerato il fabbisogno vitale di Fr. 19'610.- e sia la pigione
annua di Fr. 12'060.- sia la retta dell'istituto (Fr. 84 al giorno), ma
quest'ultima solo per i giorni effettivi di degenza (16), a cui ha dedotto la
quota per il vitto (Fr. 21,50), per una retta totale, riportata sull'anno, di
Fr. 12'000.-. Il diritto mensile PC era di Fr. 3'440.-.
Dal 1° ottobre 2022 la Cassa
non ha più ritenuto quale spesa né il fabbisogno vitale né la pigione, ma in
particolare ha computato soltanto la retta giornaliera di Fr. 84.- riportata
sull'anno (Fr. 30'660.-), a cui ha aggiunto le spese personali di Fr. 2'280.-.
Il diritto alle PC
dell'assicurato era pari a Fr. 2'545.- al mese.
1.3. Su
segnalazione di __________, che l'ha informata che l'assicurato doveva
continuare a pagare la pigione fino al 16 dicembre 2022 (doc. 7), il 3 gennaio
2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova decisione
che annullava e sostituiva la precedente e gli ha riconosciuto il computo della
pigione lorda di Fr. 12'060.- anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre
2022 parallelamente alla retta giornaliera di Fr. 30'660.- e alle spese
personali di Fr. 2'280.- e, come in precedenza, anche al premio di cassa
malati.
La prestazione mensile è
aumentata a Fr. 3'550.- per questi tre mesi, ma da gennaio 2023 è diminuita a
Fr. 2'540.-, visto il computo, soltanto, della retta giornaliera e delle spese
personali.
1.4. Il
25 gennaio 2023 (doc. C) l'assicurato si è rivolto alla Cassa rilevando che il
nuovo diritto alle PC non gli permetteva di pagare tre fatture della casa
anziani che erano ancora scoperte, chiedendo quindi di modificarlo per potere
farvi fronte.
Fatti
I successivi scambi di
corrispondenza fra le parti (docc. D, E, G e 17) hanno condotto alla decisione
su opposizione del 16 agosto 2023 (doc. A), con cui la Cassa di compensazione
ha riassunto la fattispecie, ha esposto le norme legali e le direttive
applicabili e ha ricordato il diritto alle prestazioni complementari
dell'assicurato dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 prima e dopo il computo
della pigione parallelamente al soggiorno in istituto. L'amministrazione ha
quindi concluso che non v'era spazio per assumersi le fatture scoperte
dell'opponente concernenti delle spese sorte in istituto, avendo essa già
considerato nelle sue precedenti decisioni del 10 novembre 2022 e del 3 gennaio
2023 la spesa per la retta stante la degenza in maniera definitiva.
1.5. Con
ricorso del 6 settembre 2023 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di
ricalcolare il suo diritto alle PC dal 15 settembre al 16 dicembre 2022 tenendo
conto che il suo soggiorno presso la Casa di riposo __________ era provvisorio
e non definitivo.
Egli non avrebbe mai comunicato
alla Cassa di compensazione che la sua degenza era definitiva e la disdetta
della locazione non può essere ritenuta quale prova a supporto di quanto
sostenuto dall'amministrazione. A suo dire, è infatti soltanto a dicembre 2022,
ovvero alla scadenza dei tre mesi di degenza provvisoria, che avrebbe deciso di
ricoverarsi in via definitiva e quindi ha scartato altre possibilità di
alloggio.
Il ricalcolo deve perciò
considerare la provvisorietà del suo soggiorno in istituto fino al 16 dicembre
2022 e permettergli così di pagare le rette ancora scoperte per quel periodo.
1.6. Nella
risposta dell'8 settembre 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione
ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rinviando alle argomentazioni
esposte nella decisione impugnata. L'amministrazione ha documentato che il
carattere definitivo del suo soggiorno le è stato comunicato dall'assicurato
stesso tramite l'allora rappresentante, che ha prodotto la dichiarazione in tal
senso dell'istituto e la disdetta straordinaria dell'appartamento, accettata
dal locatore. Per questo motivo, la Cassa ha proceduto al ricalcolo della PC in
favore del ricorrente considerando la degenza come definitiva.
1.7. Il
20 settembre 2023 (doc. V) il ricorrente ha allegato una nuova dichiarazione
della casa di cura (doc. V/1), secondo cui la sua precedente dichiarazione di
degenza definitiva è una dichiarazione standard rilasciata per fini meramente
burocratici. Pertanto, l'assicurato ha osservato che essa non si è basata su
una sua esplicita dichiarazione in tal senso.
Quanto alla disdetta
straordinaria dell'appartamento, la stessa è stata data soltanto per evitare di
dovere far fronte a doppie spese di locazione fino alla regolare scadenza del
contratto. Malgrado fosse consapevole di non potere più vivere da solo,
l'interessato ha affermato che aveva comunque altre opzioni oltre alla casa
anziani, tanto che se dopo un breve soggiorno in istituto il suo stato di
salute fosse migliorato egli avrebbe potuto rientrare nel suo appartamento
avvalendosi poi di cure e aiuto a domicilio.
Il ricorrente ha perciò
ribadito la sua richiesta affinché il calcolo del suo diritto alle prestazioni
complementari per il periodo dal 15 settembre al 16 dicembre 2022 venga rivisto
considerando detto soggiorno come provvisorio, così da potere saldare le tre
fatture tuttora scoperte.
1.8. La
Cassa si è riconfermata nella sua decisione il 26 settembre 2023 (doc. VII) e
il ricorrente non si è più espresso (doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l'art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC
1986 pag. 143). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. L'art.
9 cpv. 1 LPC prevede che l'importo della prestazione complementare annua è pari
alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno
al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione
dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né
delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per
cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
L'art. 10 LPC elenca al
capoverso 1 le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o
per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
mentre il capoverso 2 si riferisce alle persone che vivono durevolmente o per
oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto o in un ospedale), per le quali le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. la tassa
giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale;
i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del
soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il
soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'aiuto
sociale;
b. un importo
per le spese personali, stabilito dal Cantone.
Fra
le spese comprovate dell'anno civile in corso che i Cantoni rimborsano ai
beneficiari di una prestazione complementare annua, l'art. 14 LPC concerne le
spese di malattia e di invalidità e al cpv. 1 lett. bbis LPC
elenca le spese di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al
massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più
di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente,
sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a
partire dall'inizio del soggiorno.
L'art. 4 della Legge di
applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari
all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LaLPC, RL 851.200) dispone che il Consiglio di Stato disciplina le competenze
che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai
Cantoni.
Infatti, all'art. 1 del
Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le
prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (RLaLPC, RL 851.210) stabilisce mediante decreto
esecutivo:
a) la
tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un
istituto o in un ospedale;
b) l'importo
per le spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto
o in ospedale (spillatico).
Il Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per l'anno 2022 del 24 novembre
2021 (BU 49/2021 del 21 dicembre 2021) prevede che la retta giornaliera massima
computabile per il calcolo della prestazione complementare degli ospiti in
istituto di cura per anziani è di 84 franchi (art. 1) e che le spese personali
ammontano a 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita degenti in
istituto di cura per anziani (art. 3 lett. a).
2.3. L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ha emanato delle Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011,
stato 1° gennaio 2022, per quanto concerne le spese delle persone che vivono in
un istituto (capitolo 3.3).
Per il N. 3311.01 DPC, alle
persone che vivono in permanenza o per oltre tre mesi in un istituto o in un
ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), oltre alle spese
Considerandi
generali (cap. 3.3.4–3.3.9) sono riconosciute quali spese anche la tassa
giornaliera (cap. 3.3.2) e un importo per le spese personali (cap. 3.3.3).
Secondo il N. 3320.01 DPC, per
principio, la tassa giornaliera deve includere tutte le spese ricorrenti. È
possibile valutare se siano giustificati supplementi.
Il N. 3320.02 DPC ricorda il
tenore dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC e quindi che i Cantoni possono limitare
le spese riconosciute per il soggiorno in istituto.
Il N. 3320.04 DPC dispone che
la tassa giornaliera va riconosciuta come spesa soltanto per i giorni
effettivamente fatturati dall'istituto. Se una persona muore nell'istituto, la
tassa giornaliera può essere considerata al massimo fino all'estinzione del
diritto alle PC secondo il N. 2121.03.
Giusta il N. 3320.05 DPC, per
le persone il cui soggiorno temporaneo in istituto è rimborsato tramite le
spese di malattia e d'invalidità e per le persone cui nel mese del ricovero in
istituto non viene fatturata la tassa giornaliera per l'intero mese, la tassa
giornaliera va ridotta, per il periodo in questione, dell'importo del reddito
in natura previsto nell'ambito dell'AVS per il vitto secondo il N. 3415.02 (v.
N. 3152.01).
Per il N. 3330.01 DPC,
l'importo per le spese personali include il denaro per le piccole spese e per
altre spese (p. es. acquisto di abiti, articoli da toilette, giornali, imposte
ecc.).
Il N. 3330.02 DPC ricorda che i
Cantoni stabiliscono l'importo di cui deve disporre una persona che vive in un
istituto o in un ospedale per le spese personali (art. 10 cpv. 2 lett. b LPC).
Inoltre, secondo il N. 3390.01
DPC, fintanto che il ritorno a casa è ancora possibile e l'abitazione è
mantenuta, la pigione di quest'ultima e le relative spese accessorie vanno
computate come spese supplementari per al massimo un anno conformemente alle
disposizioni del capitolo 3.2.3.
Se il ritorno a casa non è più
possibile, il N. 3390.02 DPC dispone che durante il termine di disdetta – ma al
massimo per sei mesi dopo il passaggio al calcolo per le persone che vivono in
un istituto – la pigione dell'abitazione e le relative spese accessorie vanno
computate come spesa supplementare conformemente alle disposizioni del capitolo
3.2.3
(per quanto concerne il momento del passaggio al calcolo per le persone
che vivono in un istituto, v. N. 3152.01).
Giusta il N. 3152.01 DPC, se al
momento del ricovero vi è la certezza che il beneficiario di PC non tornerà più
a casa, le PC vanno calcolate secondo le modalità previste per le persone che
vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal momento indicato di
seguito.
– Se la
tassa giornaliera è fatturata per l'intero mese del ricovero in istituto, già
da questo mese va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in
istituto.
– Se la
tassa giornaliera non è fatturata per l'intero mese, fino alla fine del mese in
questione va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono a casa.
La tassa giornaliera di cui al capitolo 3.3.2 va riconosciuta addizionalmente
quale spesa. Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto
conformemente al N. 3415.02 (v. N. 3320.05). Dal mese successivo va effettuato
il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.
Secondo il N. 3152.02 DPC, se
al momento del ricovero non è chiaro se il beneficiario di PC tornerà o meno a
vivere a casa, va mantenuto il calcolo effettuato secondo le modalità previste
per le persone che vivono a casa fino alla fine del terzo mese civile intero
che la persona ha trascorso nell'istituto o nell'ospedale e le spese di
soggiorno in istituto vanno rimborsate tramite le spese di malattia e
d'invalidità (v. N. 5210.01). Se la persona torna a vivere a casa, va
effettuato retroattivamente il calcolo previsto per le persone che vivono in un
istituto. Il N. 3152.01 è applicabile per analogia.
2.4
La
Cassa cantonale di compensazione si è basata sulla comunicazione del 4 ottobre
2022.
(doc. III/A) con cui l'allora rappresentante del ricorrente le ha
notificato che "l'utente è entrato in casa
anziani, soggiorno definitivo, in data 15 settembre" e a comprova
ha allegato la dichiarazione della casa di riposo, che il 15 settembre 2022
(doc. III/B) ha attestato che "Il soggiorno
è da considerare definitivo e di lunga durata.".
Inoltre, la rappresentante ha
informato la Cassa che l'assicurato aveva dato disdetta straordinaria del suo
appartamento, che intendeva perciò lasciare definitivamente il 16 dicembre 2022
essendosi trasferito in una struttura per anziani, come risulta chiaramente
dall'allegato scritto dell'interessato medesimo indirizzato ai proprietari
dell'appartamento in cui abitava (doc. III/C).
Già solo questi due scritti
confutano le affermazioni del ricorrente di non avere mai comunicato
all'amministrazione di andare a vivere, in via definitiva, in una casa per
anziani.
La seconda dichiarazione della
Casa di riposo __________, rilasciata, pendente causa, il 19 settembre 2023
(doc. V/1), secondo cui "la degenza presso
la nostra struttura, dal punto di vista amministrativo, viene automaticamente
sempre considerata definitiva. Non disponiamo infatti dell'autorizzazione
necessaria per offrire posti temporanei.", non muta, dal punto di
vista pratico, l'importo del diritto alle prestazioni complementari del
ricorrente.
2.5
La
Cassa di compensazione, considerando sin da subito l'assicurato degente
definitivamente in casa anziani, ha applicato l'art. 10 cpv. 2 LPC, computando
fra le spese riconosciute la tassa giornaliera per i giorni di permanenza
fatturati dalla casa anziani e le spese personali stabilite dal Cantone.
Il diritto alle PC viene però
calcolato differentemente per il primo mese in cui è iniziato il soggiorno in
istituto. In effetti, con la decisione del 10 novembre 2022 la Cassa ha
considerato per il mese di settembre 2022 16 giorni di degenza (dal 15 al 30) a
Fr. 84.- al giorno (art. 1 Decreto esecutivo concernente la legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità per l'anno 2022 del 24 novembre 2021) e,
conformemente al N. 3152.01 DPC, dalla tassa giornaliera ha dedotto le spese di
vitto di Fr. 21,50 al giorno, corrispondenti all'importo del reddito in natura
previsto in ambito AVS (N. 3320.05 DPC). L'importo restante (Fr. 62,50) è stato
dapprima moltiplicato per i giorni effettivi di degenza e poi riportato
sull'anno, per ottenere una spesa di Fr. 12'000.-.
L'amministrazione ha inoltre
tenuto conto della pigione netta di Fr. 10'800.- pagata dall'assicurato per la
locazione dell'appartamento in cui viveva a __________ e del forfait per i
costi di riscaldamento di Fr. 1'260.- (art. 16b OPC-AVS/AI), computandoli
parallelamente alla retta in istituto (N. 3390.02 DPC).
A ciò si è pure aggiunta la
normale spesa del fabbisogno vitale, poiché non avendo fatturato la tassa
giornaliera per l'intero mese, fino alla fine di settembre 2022 essa ha
considerato il ricorrente come persona che vive a casa.
In altre parole, per il mese in
cui l'assicurato è entrato in casa anziani, la Cassa di compensazione ha tenuto
conto sia della pigione dell'appartamento sia della retta della casa anziani
effettivamente fatturatagli.
Essa ha invece escluso le spese
personali, ma ha continuato a computare l'importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC), dovendo, per il mese
iniziale, effettuare il calcolo previsto per le persone che vivono a casa e
riconoscere in via supplementare quale spesa la tassa giornaliera, dedotte le
spese di vitto (N. 3152.01 DPC).
Per i seguenti mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2022, la Cassa di compensazione ha calcolato il diritto
alle PC del ricorrente conformandosi al calcolo previsto per le persone che
vivono in istituto e quindi secondo l'art. 10 cpv. 2 LPC.
Questo metodo di calcolo è
stato però adottato soltanto il 3 gennaio 2023 (doc. 8), ovvero dopo che __________
le ha fatto presente che la disdetta dell'appartamento prendeva effetto tre
mesi dopo e per quel periodo l'assicurato doveva continuare a pagare la pigione
seppure soggiornasse già in casa anziani. La Cassa ha quindi considerato sia la
pigione sia la retta.
2.6
Se,
come ha chiesto con il suo ricorso, l'assicurato fosse stato considerato
degente in modo provvisorio presso la casa di riposo __________, il risultato
non sarebbe mutato.
In tale ipotesi è applicabile
l'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC e quindi il calcolo deve essere
fatto considerando le spese di soggiorno temporaneo in istituto come spese di
malattia e di invalidità.
Ciò comporta che per al massimo
tre mesi il Cantone procede al rimborso della retta giornaliera non inserendo
nel fabbisogno vitale questa spesa, come nel caso di una degenza definitiva in
istituto, ma la rimborsa all'assicurato separatamente alla stessa stregua delle
altre spese di malattia e di invalidità elencate all'art. 14 cpv. 1 LPC (N.
3152.02
DPC).
Trattandosi di un soggiorno
inferiore ai tre mesi come previsto dall'art. 14 cpv. 1 lett. bbis
LPC, il calcolo viene dunque eseguito secondo le modalità previste per le
persone che vivono a casa e nessuna retta viene computata nelle spese
riconosciute.
La durata di un soggiorno in un
istituto o in un ospedale inferiore o superiore a tre mesi è, di principio, la
discriminante per effettuare il calcolo del diritto PC secondo l'art. 10 cpv. 2
LPC oppure secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC.
Ad ogni modo, come
nell'evenienza concreta, nel risultato nulla cambia per gli assicurati dal
profilo economico, che continuano a ricevere lo stesso importo di prestazioni
complementari. Non va infatti dimenticato che l'art. 3 cpv. 1 LPC dispone che
le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua
(lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità (lett. b) e che
l'art. 3 cpv. 2 LPC precisa che la prestazione complementare annua è una
prestazione pecuniaria e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità è
una prestazione in natura.
2.7
Sulla
scorta di quanto precede, non v'è motivo di retrocedere gli atti alla Cassa per
ricalcolare il diritto del ricorrente per i mesi da ottobre a dicembre 2022 in
virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC, oltretutto se si pon mente
che comunque il suo soggiorno in casa anziani perdura da più di tre mesi e va
dunque considerato come definitivo.
Considerato che la Cassa di
compensazione ha riconosciuto all'assicurato, in contemporanea, sia la pigione
pagata per il suo appartamento fino al 31 dicembre 2022 (mentre egli l'ha
corrisposta solo fino al 16 dicembre 2022 come confermato dai proprietari, doc.
7-2/2), sia la retta giornaliera effettivamente fatturatagli dalla casa
anziani, oltre al fabbisogno vitale per l'intero mese di settembre 2022, e per
ottobre, novembre e dicembre 2022 le spese personali previste dal Cantone, essa
ha agito correttamente.
La decisione impugnata va
pertanto confermata e il ricorso, avendo per oggetto una
richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di
prelevare spese (art. 61 lett. fbis LPGA), deve essere
respinto senza addebito di spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti