Lexipedia

Decisione

33.2023.25

Soggiorno definitivo in casa anziani.La Cassa ha rettamente riconosciuto la pigione dell'appartamento e la retta dell'istituto x 3 mesi,escludendo le spese personali e di vitto.Se il soggiorno fosse stato provvisorio,non cambiava nulla dal profilo economico: spese di soggiorno come spese di malattia

21 dicembre 2023Italiano20 min

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.25

TB

Lugano

21 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 agosto 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiario

di prestazioni complementari, il 15 settembre 2022 (doc. III/B) RI 1, 1929, ha

iniziato il suo soggiorno presso la Casa di riposo __________ di __________,

perciò l'indomani (doc. III/C) egli ha disdetto in via straordinaria per motivi

gravi con un preavviso di tre mesi il contratto di locazione per l'appartamento

di 2,5 locali a __________ in cui abitava dal 2013, disdetta che il locatore ha

accettato, come richiesto, per il 16 dicembre 2022 (doc. III/D).

1.2. Informata di queste modifiche da __________

il 4 (doc. III/A) e il 17 ottobre 2022 (doc. III/D), con decisione del 10

novembre 2022 (doc. H) la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto alle PC.

Dal 1° al 30 settembre 2022 ha

in particolare considerato il fabbisogno vitale di Fr. 19'610.- e sia la pigione

annua di Fr. 12'060.- sia la retta dell'istituto (Fr. 84 al giorno), ma

quest'ultima solo per i giorni effettivi di degenza (16), a cui ha dedotto la

quota per il vitto (Fr. 21,50), per una retta totale, riportata sull'anno, di

Fr. 12'000.-. Il diritto mensile PC era di Fr. 3'440.-.

Dal 1° ottobre 2022 la Cassa

non ha più ritenuto quale spesa né il fabbisogno vitale né la pigione, ma in

particolare ha computato soltanto la retta giornaliera di Fr. 84.- riportata

sull'anno (Fr. 30'660.-), a cui ha aggiunto le spese personali di Fr. 2'280.-.

Il diritto alle PC

dell'assicurato era pari a Fr. 2'545.- al mese.

1.3. Su

segnalazione di __________, che l'ha informata che l'assicurato doveva

continuare a pagare la pigione fino al 16 dicembre 2022 (doc. 7), il 3 gennaio

2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova decisione

che annullava e sostituiva la precedente e gli ha riconosciuto il computo della

pigione lorda di Fr. 12'060.- anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre

2022 parallelamente alla retta giornaliera di Fr. 30'660.- e alle spese

personali di Fr. 2'280.- e, come in precedenza, anche al premio di cassa

malati.

La prestazione mensile è

aumentata a Fr. 3'550.- per questi tre mesi, ma da gennaio 2023 è diminuita a

Fr. 2'540.-, visto il computo, soltanto, della retta giornaliera e delle spese

personali.

1.4. Il

25 gennaio 2023 (doc. C) l'assicurato si è rivolto alla Cassa rilevando che il

nuovo diritto alle PC non gli permetteva di pagare tre fatture della casa

anziani che erano ancora scoperte, chiedendo quindi di modificarlo per potere

farvi fronte.

Fatti

I successivi scambi di

corrispondenza fra le parti (docc. D, E, G e 17) hanno condotto alla decisione

su opposizione del 16 agosto 2023 (doc. A), con cui la Cassa di compensazione

ha riassunto la fattispecie, ha esposto le norme legali e le direttive

applicabili e ha ricordato il diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurato dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 prima e dopo il computo

della pigione parallelamente al soggiorno in istituto. L'amministrazione ha

quindi concluso che non v'era spazio per assumersi le fatture scoperte

dell'opponente concernenti delle spese sorte in istituto, avendo essa già

considerato nelle sue precedenti decisioni del 10 novembre 2022 e del 3 gennaio

2023 la spesa per la retta stante la degenza in maniera definitiva.

1.5. Con

ricorso del 6 settembre 2023 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di

ricalcolare il suo diritto alle PC dal 15 settembre al 16 dicembre 2022 tenendo

conto che il suo soggiorno presso la Casa di riposo __________ era provvisorio

e non definitivo.

Egli non avrebbe mai comunicato

alla Cassa di compensazione che la sua degenza era definitiva e la disdetta

della locazione non può essere ritenuta quale prova a supporto di quanto

sostenuto dall'amministrazione. A suo dire, è infatti soltanto a dicembre 2022,

ovvero alla scadenza dei tre mesi di degenza provvisoria, che avrebbe deciso di

ricoverarsi in via definitiva e quindi ha scartato altre possibilità di

alloggio.

Il ricalcolo deve perciò

considerare la provvisorietà del suo soggiorno in istituto fino al 16 dicembre

2022 e permettergli così di pagare le rette ancora scoperte per quel periodo.

1.6. Nella

risposta dell'8 settembre 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione

ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rinviando alle argomentazioni

esposte nella decisione impugnata. L'amministrazione ha documentato che il

carattere definitivo del suo soggiorno le è stato comunicato dall'assicurato

stesso tramite l'allora rappresentante, che ha prodotto la dichiarazione in tal

senso dell'istituto e la disdetta straordinaria dell'appartamento, accettata

dal locatore. Per questo motivo, la Cassa ha proceduto al ricalcolo della PC in

favore del ricorrente considerando la degenza come definitiva.

1.7. Il

20 settembre 2023 (doc. V) il ricorrente ha allegato una nuova dichiarazione

della casa di cura (doc. V/1), secondo cui la sua precedente dichiarazione di

degenza definitiva è una dichiarazione standard rilasciata per fini meramente

burocratici. Pertanto, l'assicurato ha osservato che essa non si è basata su

una sua esplicita dichiarazione in tal senso.

Quanto alla disdetta

straordinaria dell'appartamento, la stessa è stata data soltanto per evitare di

dovere far fronte a doppie spese di locazione fino alla regolare scadenza del

contratto. Malgrado fosse consapevole di non potere più vivere da solo,

l'interessato ha affermato che aveva comunque altre opzioni oltre alla casa

anziani, tanto che se dopo un breve soggiorno in istituto il suo stato di

salute fosse migliorato egli avrebbe potuto rientrare nel suo appartamento

avvalendosi poi di cure e aiuto a domicilio.

Il ricorrente ha perciò

ribadito la sua richiesta affinché il calcolo del suo diritto alle prestazioni

complementari per il periodo dal 15 settembre al 16 dicembre 2022 venga rivisto

considerando detto soggiorno come provvisorio, così da potere saldare le tre

fatture tuttora scoperte.

1.8. La

Cassa si è riconfermata nella sua decisione il 26 settembre 2023 (doc. VII) e

il ricorrente non si è più espresso (doc. VIII).

considerato in

diritto

2.1. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l'art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC

1986 pag. 143). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;

Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.

225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. L'art.

9 cpv. 1 LPC prevede che l'importo della prestazione complementare annua è pari

alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno

al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione

dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né

delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per

cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L'art. 10 LPC elenca al

capoverso 1 le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o

per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

mentre il capoverso 2 si riferisce alle persone che vivono durevolmente o per

oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un

istituto o in un ospedale), per le quali le spese riconosciute sono le

seguenti:

a. la tassa

giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale;

i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del

soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il

soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'aiuto

sociale;

b. un importo

per le spese personali, stabilito dal Cantone.

Fra

le spese comprovate dell'anno civile in corso che i Cantoni rimborsano ai

beneficiari di una prestazione complementare annua, l'art. 14 LPC concerne le

spese di malattia e di invalidità e al cpv. 1 lett. bbis LPC

elenca le spese di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al

massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più

di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente,

sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a

partire dall'inizio del soggiorno.

L'art. 4 della Legge di

applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari

all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LaLPC, RL 851.200) dispone che il Consiglio di Stato disciplina le competenze

che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai

Cantoni.

Infatti, all'art. 1 del

Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le

prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (RLaLPC, RL 851.210) stabilisce mediante decreto

esecutivo:

a) la

tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un

istituto o in un ospedale;

b) l'importo

per le spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto

o in ospedale (spillatico).

Il Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per l'anno 2022 del 24 novembre

2021 (BU 49/2021 del 21 dicembre 2021) prevede che la retta giornaliera massima

computabile per il calcolo della prestazione complementare degli ospiti in

istituto di cura per anziani è di 84 franchi (art. 1) e che le spese personali

ammontano a 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita degenti in

istituto di cura per anziani (art. 3 lett. a).

2.3. L'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali ha emanato delle Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011,

stato 1° gennaio 2022, per quanto concerne le spese delle persone che vivono in

un istituto (capitolo 3.3).

Per il N. 3311.01 DPC, alle

persone che vivono in permanenza o per oltre tre mesi in un istituto o in un

ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), oltre alle spese

Considerandi

generali (cap. 3.3.4–3.3.9) sono riconosciute quali spese anche la tassa

giornaliera (cap. 3.3.2) e un importo per le spese personali (cap. 3.3.3).

Secondo il N. 3320.01 DPC, per

principio, la tassa giornaliera deve includere tutte le spese ricorrenti. È

possibile valutare se siano giustificati supplementi.

Il N. 3320.02 DPC ricorda il

tenore dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC e quindi che i Cantoni possono limitare

le spese riconosciute per il soggiorno in istituto.

Il N. 3320.04 DPC dispone che

la tassa giornaliera va riconosciuta come spesa soltanto per i giorni

effettivamente fatturati dall'istituto. Se una persona muore nell'istituto, la

tassa giornaliera può essere considerata al massimo fino all'estinzione del

diritto alle PC secondo il N. 2121.03.

Giusta il N. 3320.05 DPC, per

le persone il cui soggiorno temporaneo in istituto è rimborsato tramite le

spese di malattia e d'invalidità e per le persone cui nel mese del ricovero in

istituto non viene fatturata la tassa giornaliera per l'intero mese, la tassa

giornaliera va ridotta, per il periodo in questione, dell'importo del reddito

in natura previsto nell'ambito dell'AVS per il vitto secondo il N. 3415.02 (v.

N. 3152.01).

Per il N. 3330.01 DPC,

l'importo per le spese personali include il denaro per le piccole spese e per

altre spese (p. es. acquisto di abiti, articoli da toilette, giornali, imposte

ecc.).

Il N. 3330.02 DPC ricorda che i

Cantoni stabiliscono l'importo di cui deve disporre una persona che vive in un

istituto o in un ospedale per le spese personali (art. 10 cpv. 2 lett. b LPC).

Inoltre, secondo il N. 3390.01

DPC, fintanto che il ritorno a casa è ancora possibile e l'abitazione è

mantenuta, la pigione di quest'ultima e le relative spese accessorie vanno

computate come spese supplementari per al massimo un anno conformemente alle

disposizioni del capitolo 3.2.3.

Se il ritorno a casa non è più

possibile, il N. 3390.02 DPC dispone che durante il termine di disdetta – ma al

massimo per sei mesi dopo il passaggio al calcolo per le persone che vivono in

un istituto – la pigione dell'abitazione e le relative spese accessorie vanno

computate come spesa supplementare conformemente alle disposizioni del capitolo

3.2.3

(per quanto concerne il momento del passaggio al calcolo per le persone

che vivono in un istituto, v. N. 3152.01).

Giusta il N. 3152.01 DPC, se al

momento del ricovero vi è la certezza che il beneficiario di PC non tornerà più

a casa, le PC vanno calcolate secondo le modalità previste per le persone che

vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal momento indicato di

seguito.

– Se la

tassa giornaliera è fatturata per l'intero mese del ricovero in istituto, già

da questo mese va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in

istituto.

– Se la

tassa giornaliera non è fatturata per l'intero mese, fino alla fine del mese in

questione va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono a casa.

La tassa giornaliera di cui al capitolo 3.3.2 va riconosciuta addizionalmente

quale spesa. Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto

conformemente al N. 3415.02 (v. N. 3320.05). Dal mese successivo va effettuato

il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.

Secondo il N. 3152.02 DPC, se

al momento del ricovero non è chiaro se il beneficiario di PC tornerà o meno a

vivere a casa, va mantenuto il calcolo effettuato secondo le modalità previste

per le persone che vivono a casa fino alla fine del terzo mese civile intero

che la persona ha trascorso nell'istituto o nell'ospedale e le spese di

soggiorno in istituto vanno rimborsate tramite le spese di malattia e

d'invalidità (v. N. 5210.01). Se la persona torna a vivere a casa, va

effettuato retroattivamente il calcolo previsto per le persone che vivono in un

istituto. Il N. 3152.01 è applicabile per analogia.

2.4

La

Cassa cantonale di compensazione si è basata sulla comunicazione del 4 ottobre

2022.

(doc. III/A) con cui l'allora rappresentante del ricorrente le ha

notificato che "l'utente è entrato in casa

anziani, soggiorno definitivo, in data 15 settembre" e a comprova

ha allegato la dichiarazione della casa di riposo, che il 15 settembre 2022

(doc. III/B) ha attestato che "Il soggiorno

è da considerare definitivo e di lunga durata.".

Inoltre, la rappresentante ha

informato la Cassa che l'assicurato aveva dato disdetta straordinaria del suo

appartamento, che intendeva perciò lasciare definitivamente il 16 dicembre 2022

essendosi trasferito in una struttura per anziani, come risulta chiaramente

dall'allegato scritto dell'interessato medesimo indirizzato ai proprietari

dell'appartamento in cui abitava (doc. III/C).

Già solo questi due scritti

confutano le affermazioni del ricorrente di non avere mai comunicato

all'amministrazione di andare a vivere, in via definitiva, in una casa per

anziani.

La seconda dichiarazione della

Casa di riposo __________, rilasciata, pendente causa, il 19 settembre 2023

(doc. V/1), secondo cui "la degenza presso

la nostra struttura, dal punto di vista amministrativo, viene automaticamente

sempre considerata definitiva. Non disponiamo infatti dell'autorizzazione

necessaria per offrire posti temporanei.", non muta, dal punto di

vista pratico, l'importo del diritto alle prestazioni complementari del

ricorrente.

2.5

La

Cassa di compensazione, considerando sin da subito l'assicurato degente

definitivamente in casa anziani, ha applicato l'art. 10 cpv. 2 LPC, computando

fra le spese riconosciute la tassa giornaliera per i giorni di permanenza

fatturati dalla casa anziani e le spese personali stabilite dal Cantone.

Il diritto alle PC viene però

calcolato differentemente per il primo mese in cui è iniziato il soggiorno in

istituto. In effetti, con la decisione del 10 novembre 2022 la Cassa ha

considerato per il mese di settembre 2022 16 giorni di degenza (dal 15 al 30) a

Fr. 84.- al giorno (art. 1 Decreto esecutivo concernente la legge federale

sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità per l'anno 2022 del 24 novembre 2021) e,

conformemente al N. 3152.01 DPC, dalla tassa giornaliera ha dedotto le spese di

vitto di Fr. 21,50 al giorno, corrispondenti all'importo del reddito in natura

previsto in ambito AVS (N. 3320.05 DPC). L'importo restante (Fr. 62,50) è stato

dapprima moltiplicato per i giorni effettivi di degenza e poi riportato

sull'anno, per ottenere una spesa di Fr. 12'000.-.

L'amministrazione ha inoltre

tenuto conto della pigione netta di Fr. 10'800.- pagata dall'assicurato per la

locazione dell'appartamento in cui viveva a __________ e del forfait per i

costi di riscaldamento di Fr. 1'260.- (art. 16b OPC-AVS/AI), computandoli

parallelamente alla retta in istituto (N. 3390.02 DPC).

A ciò si è pure aggiunta la

normale spesa del fabbisogno vitale, poiché non avendo fatturato la tassa

giornaliera per l'intero mese, fino alla fine di settembre 2022 essa ha

considerato il ricorrente come persona che vive a casa.

In altre parole, per il mese in

cui l'assicurato è entrato in casa anziani, la Cassa di compensazione ha tenuto

conto sia della pigione dell'appartamento sia della retta della casa anziani

effettivamente fatturatagli.

Essa ha invece escluso le spese

personali, ma ha continuato a computare l'importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC), dovendo, per il mese

iniziale, effettuare il calcolo previsto per le persone che vivono a casa e

riconoscere in via supplementare quale spesa la tassa giornaliera, dedotte le

spese di vitto (N. 3152.01 DPC).

Per i seguenti mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2022, la Cassa di compensazione ha calcolato il diritto

alle PC del ricorrente conformandosi al calcolo previsto per le persone che

vivono in istituto e quindi secondo l'art. 10 cpv. 2 LPC.

Questo metodo di calcolo è

stato però adottato soltanto il 3 gennaio 2023 (doc. 8), ovvero dopo che __________

le ha fatto presente che la disdetta dell'appartamento prendeva effetto tre

mesi dopo e per quel periodo l'assicurato doveva continuare a pagare la pigione

seppure soggiornasse già in casa anziani. La Cassa ha quindi considerato sia la

pigione sia la retta.

2.6

Se,

come ha chiesto con il suo ricorso, l'assicurato fosse stato considerato

degente in modo provvisorio presso la casa di riposo __________, il risultato

non sarebbe mutato.

In tale ipotesi è applicabile

l'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC e quindi il calcolo deve essere

fatto considerando le spese di soggiorno temporaneo in istituto come spese di

malattia e di invalidità.

Ciò comporta che per al massimo

tre mesi il Cantone procede al rimborso della retta giornaliera non inserendo

nel fabbisogno vitale questa spesa, come nel caso di una degenza definitiva in

istituto, ma la rimborsa all'assicurato separatamente alla stessa stregua delle

altre spese di malattia e di invalidità elencate all'art. 14 cpv. 1 LPC (N.

3152.02

DPC).

Trattandosi di un soggiorno

inferiore ai tre mesi come previsto dall'art. 14 cpv. 1 lett. bbis

LPC, il calcolo viene dunque eseguito secondo le modalità previste per le

persone che vivono a casa e nessuna retta viene computata nelle spese

riconosciute.

La durata di un soggiorno in un

istituto o in un ospedale inferiore o superiore a tre mesi è, di principio, la

discriminante per effettuare il calcolo del diritto PC secondo l'art. 10 cpv. 2

LPC oppure secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC.

Ad ogni modo, come

nell'evenienza concreta, nel risultato nulla cambia per gli assicurati dal

profilo economico, che continuano a ricevere lo stesso importo di prestazioni

complementari. Non va infatti dimenticato che l'art. 3 cpv. 1 LPC dispone che

le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua

(lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità (lett. b) e che

l'art. 3 cpv. 2 LPC precisa che la prestazione complementare annua è una

prestazione pecuniaria e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità è

una prestazione in natura.

2.7

Sulla

scorta di quanto precede, non v'è motivo di retrocedere gli atti alla Cassa per

ricalcolare il diritto del ricorrente per i mesi da ottobre a dicembre 2022 in

virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC, oltretutto se si pon mente

che comunque il suo soggiorno in casa anziani perdura da più di tre mesi e va

dunque considerato come definitivo.

Considerato che la Cassa di

compensazione ha riconosciuto all'assicurato, in contemporanea, sia la pigione

pagata per il suo appartamento fino al 31 dicembre 2022 (mentre egli l'ha

corrisposta solo fino al 16 dicembre 2022 come confermato dai proprietari, doc.

7-2/2), sia la retta giornaliera effettivamente fatturatagli dalla casa

anziani, oltre al fabbisogno vitale per l'intero mese di settembre 2022, e per

ottobre, novembre e dicembre 2022 le spese personali previste dal Cantone, essa

ha agito correttamente.

La decisione impugnata va

pertanto confermata e il ricorso, avendo per oggetto una

richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di

prelevare spese (art. 61 lett. fbis LPGA), deve essere

respinto senza addebito di spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti