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Decisione

33.2023.26

Domanda di condono respinta. A., che ha tempestivamente informato Cassa della morte del papà, si è accorto che nelle comunicazioni di fine anno la Cassa non ha computato la sostanza ereditata,perciò l'ha avvisata. La piena consapevolezza che PC non è corretta non permette di ritenere la buona fede

22 marzo 2024Italiano58 min

fine/inizio anno che comunica le modifiche certe, pur rimanendo immutate ipoteticamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.26

TB/IR

Lugano

22 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 luglio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiario di prestazioni

complementari dal 1° marzo 2017 (doc. 16), il 2 aprile 2020 (doc. 31) RI 1,

nato nel 1966, ha informato la Cassa cantonale di compensazione che il papà era

deceduto una decina di giorni prima e che quindi l'usufrutto di cui il genitore

beneficiava sulla casa in cui egli, comproprietario insieme ai due fratelli,

abitava, era decaduto.

Il 28 settembre 2020 (doc. 33-1/17) l'assicurato ha comunicato

alla Cassa il cambiamento della sua situazione finanziaria a seguito del

decesso del papà, allegando, in particolare, la documentazione bancaria

relativa ai conti in svizzera e in Italia e una perizia del valore venale degli

immobili posseduti in Italia in comunione ereditaria con il fratello e la

sorella.

1.2. Il 7 luglio 2022 (doc. 41)

l'amministrazione ha informato il beneficiario di PC che a seguito della

notizia della morte del padre occorreva determinare il valore commerciale delle

particelle n. 95 e n. 545 RFD di __________. Preso atto dei valori peritali

notificati il 10 agosto 2022 (doc. 47) dall'Ufficio stima e della nuova

documentazione prodotta il 6 settembre 2022 (doc. 48) dall'assicurato, con

decisione del 27 ottobre 2022 (doc. 49) la Cassa di compensazione ha chiesto in

restituzione a quest'ultimo l'importo di CHF 33'369.- per prestazioni

complementari indebitamente percepite dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022.

Con il computo della sua quota ereditaria, il diritto alle PC decadeva dal 1°

aprile 2020.

1.3. L'assicurato si è opposto, il 28

novembre 2022 (doc. 54), alla restituzione delle PC non capendo la natura dei

valori inseriti nei fogli di calcolo non disponendo, seppure richiesta più

volte, della perizia dell'Ufficio stima. Ottenuti il rapporto peritale (doc.

56) e le spiegazioni sul computo di determinati importi (doc. 58), il 22 marzo

2023 (doc. 63) l'interessato ha ritirato l'opposizione e il 29 marzo 2023 (doc.

65) ha presentato istanza di condono facendo valere sia la buona fede, per

avere avvisato la Cassa nell'aprile 2020 della morte del papà e nel settembre 2020

della sua mutata situazione finanziaria, sia le gravi difficoltà economiche,

non potendo mettere a frutto gli immobili in Italia e disponendo di una esigua

sostanza bancaria in Svizzera e all'estero.

1.4. Con l'emanazione della decisione

del 30 marzo 2023 (doc. 66) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato

il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022, non

computando, come in precedenza, la quota ereditaria dal 1° aprile 2020, ma

soltanto dal 1° ottobre 2022, ciò che ha fatto decadere il diritto.

L'amministrazione ha emesso questa nuova decisione

"tenuto

conto che il termine di perenzione per l'emissione della decisione di

restituzione del 27 ottobre 2022 era ormai scaduto. Il nuovo importo della

restituzione ammonta pertanto a: Prestazione complementare fr. 16'215.00 spese

di malattia fr. 837.10".

La somma da rimborsare ammontava dunque a CHF 17'052,10.

1.5. Con decisione del 5 aprile 2023

(doc. 72) la Cassa ha respinto la domanda di condono del 29 marzo 2023, a motivo

che, in diverse occasioni, l'opponente ha ricevuto delle decisioni di PC dal

cui calcolo era evidente che il suo diritto era stato determinato senza il

computo della sostanza ereditata e di altri costi, perciò l'indebito versamento

delle PC doveva e poteva essergli senza dubbio chiaro. Infine, essa ha ribadito

che, siccome:

" il

termine di perenzione per l'emissione della decisione di restituzione era ormai

scaduto, la informiamo che la richiesta di restituzione per il periodo dal 1°

aprile 2020 al 30 settembre 2021 sarà annullata. Pertanto l'ammontare della

nuova restituzione passa a CHF 16'215.00 per la prestazione complementare e CHF

837.10 per le spese di malattia.".

1.6. Con decisione su opposizione del 18

luglio 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione dell'11 maggio 2023 (doc. 77), con cui l'assicurato ha rilevato

di averla contattata telefonicamente quando ha ricevuto le decisioni successive

alla sua segnalazione del 28 settembre 2020 e di averle fatto presente l’assenza

di computo della sostanza che aveva diligentemente indicato. La Cassa ha quindi

confermato il rifiuto del condono, indicando che l'assicurato non le ha

tempestivamente comunicato i vari cambiamenti della sua situazione economica e

in particolare di essere diventato coerede di sostanza mobiliare e immobiliare

in Svizzera e in Italia. L'amministrazione ha osservato che precedentemente

alla decisione di restituzione l'opponente ha ricevuto delle comunicazioni in

cui nei calcoli effettuati non era stata computata la sostanza ereditata.

Queste circostanze avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurato, il

quale avrebbe potuto e dovuto sapere che il suo diritto, a seguito del computo

della sostanza ereditata, era diverso. La violazione commessa configura per la

Cassa una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non può essere

ammessa e perciò non occorre verificare la condizione cumulativa dell'onere

grave.

1.7. Assistito dall'avv. RA 1, RI 1 si è

aggravato al TCA il 12 settembre 2023 (doc. I) postulando l'annullamento di

questa decisione. In via principale egli ha chiesto il riconoscimento del

condono delle prestazioni complementari da restituire ricevute indebitamente;

in via subordinata il rinvio degli atti all'amministrazione per valutare il

requisito dell'onere grave. Il ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede,

avendo comunicato alla Cassa dapprima il 2 aprile 2020 il decesso del padre,

poi il 28 settembre 2020 la sostanza che ha ereditato. Egli ha evidenziato che

la Cassa ha dimenticato di rivelare che quando ha ricevuto le decisioni

successive alla segnalazione del settembre 2020 l'ha contattata, lamentando

l'assenza di computo della sostanza che le aveva precedentemente notificato.

Quanto al requisito dell'onere grave, l'insorgente ha dettagliato

il suo fabbisogno mensile che, a fronte della sola rendita di invalidità, non

gli permette di restituire alcunché, anche perché i capitali a disposizione

sono diminuiti (docc. E e F) e non basteranno per sopperire al suo mantenimento

per un anno. La sostanza immobiliare in Svizzera è detenuta in comproprietà con

Fatti

i fratelli, perciò la possibilità di metterla a reddito è quasi nulla, mentre

quella in Italia, per la maggior parte terreni sparsi e di piccola entità, è

detenuta in comunione ereditaria e quindi invendibile, come evidenziato dal

perito italiano (doc. G).

1.8. Nella risposta del 21 settembre

2023 (doc. IV) la Cassa di compensazione, osservato che il ricorso ha

sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate già con

l'opposizione, ha rinviato alla decisione impugnata e ha perciò chiesto al TCA

di respingerlo.

1.9. Il 5 ottobre 2023 (doc. VII)

l'insorgente ha chiesto l'audizione testimoniale di due persone per comprovare

le telefonate che ha effettuato alla Cassa quando ha ricevuto le decisioni

annuali.

1.10. Il 30 gennaio 2024 (doc. XII) ha

avuto luogo un'udienza, durante la quale, alla presenza delle parti, il giudice

delegato ha sentito i due testimoni indicati dal ricorrente. Per quanto qui di

rilievo la teste __________ ha dichiarato che:

" in data

che non sa precisare esattamente RI 1 le parlò del suo cruccio perché dopo

avere notificato la morte di suo papà e la conseguente eredità alla Cassa, la

Cassa non aveva reagito e vi era qualcosa nei conti che non tornava e temeva di

dovere restituire la prestazione … La teste indica di avere tranquillizzato il

ricorrente segnalandogli che il silenzio dell’amministrazione doveva equivalere

ad un consenso e quindi che tutto si sarebbe risolto.”

Dal canto suo la sorella del

ricorrente, __________, ha spiegato che:

" … dopo

la morte del papà avvenuta il 23.3.2020 il fratello aveva notificato subito

alla Cassa il decesso, siccome lui percepisce le PC … La morte del papà ha

comportato che ci fosse una sostanza che andava suddivisa tra noi tre figli ed

in particolare era necessario di acquisire una serie di documenti in Italia. So

perché mio fratello me ne ha parlato e perché per lui era fonte di

preoccupazione il fatto che la sua notifica della morte del papà e della

liquidazione della successione non aveva comportato una reazione da parte della

Cassa e mio fratello temeva di dover restituire. Importante non è solo la

restituzione delle PC come tali ma soprattutto dei premi di Cassa malati. Posso

dire che, per quanto mi ha riferito mio fratello, la Cassa non lo aveva reso

attento nei suoi contatti alla possibilità di una restituzione. La Cassa si era

limitata a dire di attendere. Visto il tempo che passava e la gravità della

situazione il silenzio della Cassa era stato inteso come un’assenza di domanda

di restituzione. RI 1 aveva prodotto tutta la documentazione necessaria, si

aspettava dall’amministrazione una decisione o una reazione, invece riceveva le

comunicazioni di fine anno che non hanno recepito il cambiamento di situazione

e ciò lo preoccupava.”

Nella discussione di causa che

ha seguito le audizioni delle testimoni è stato verbalizzato quanto, per

completezza, si riporta qui di seguito:

" La

Cassa tende a precisare qui che la comunicazione trasmessa agli assicurati ogni

fine/inizio anno che comunica le modifiche certe, pur rimanendo immutate ipoteticamente

le altre condizioni, del diritto alle PC non hanno una valenza di decisione, ma

costituiscono unicamente una comunicazione. Se la persona interessata non ne

condivide il contenuto già in quella sede la Cassa emana una decisione formale

con i rimedi di diritto che la comunicazione non contiene. È giusto dire che

tra le informazioni contenute nella comunicazione (che reca l’intestazione

“Comunicazione di prestazioni complementari”) è indicato che “modifiche per

mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di diritto sono escluse”. Si veda ad

esempio il doc. 34.”

1.11. A richiesta del giudice, il

ricorrente ha trasmesso al TCA la sua notifica di tassazione IC/IFD 2022 (doc.

H).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se, a ragione o meno, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la

domanda di condono formulata dall’assicurato e riferita alla decisione 30 marzo

2023 con cui la Cassa ha imposto a RI 1 di restituire l’importo complessivo di

CHF 17'052,10 percepito a torto.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA,

se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato

(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è

pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti due presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV

Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere

diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione

in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag.

73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c

pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008). La condizione della buona

fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le

prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30

ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA

definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in

virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000

per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi

persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto. Proprio

la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare

di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente

diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile

cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11

novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.

21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del

cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere

un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le

modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007). L'assicurata ha

informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23

gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva

riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata

versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di CHF

14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28

febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata

avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della

previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso

l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il Tribunale federale

ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al

31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva

solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla

previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state

versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente

per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006,

visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare

di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare

il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare

immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere

diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI). Questo

comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che

esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di

restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr. consid.

7.2).

2.5. In concreto, come

indicato nelle considerazioni di fatto, il ricorrente ha notificato alla Cassa

il 2 aprile 2020 (doc. 31) il decesso del padre, avvenuto il precedente 23

marzo 2020, in conseguenza al quale egli avrebbe visto un aumento della

sostanza computabile (per il venir meno del diritto d’usufrutto in particolare

sulla casa in cui abitava). La notifica della divisione dell’eredità relitta

dal padre è invece di qualche mese successiva, ossia del 28 settembre 2020

(doc. 33 con allegati). Queste notifiche non hanno comportato una reazione

immediata ed adeguata da parte della Cassa. In effetti, dopo la notifica del

decesso del padre dell’assicurato (doc. 31) ma prima della notifica della

divisione ereditaria, la Cassa gli ha trasmesso un modulo per la revisione

ordinaria del diritto alle prestazioni PC (doc. 32), il 5 settembre 2020,

accompagnato da uno scritto in cui (doc. 32 4/18 del 5 settembre 2020 appunto)

l’amministrazio-ne segnala come le “condizioni economiche delle persone che percepiscono

prestazioni complementari devono essere verificate periodicamente”, ciò che

permetteva al ricorrente di comprendere bene che tale revisione non era

ordinata a seguito della sua segnalazione del precedente 2 aprile 2020 (ancora

incompleta circa gli esiti della divisione ereditaria).

Il signor RI 1 ha

compilato il modulo trasmesso senza nulla indicare a livello dell’esistenza di

una sostanza immobiliare (la risposta n. 8 ai quesiti posti con il doc. 32 1/18

è lasciata in bianco). In più il ricorrente ha indicato (doc. 32 – 2/18) di vivere

presso parenti “con mio fratello __________ in una casa di nostro padre –

usufruttuario al 1/1/2020” (comunque in quel momento, 15 settembre 2020,

già morto da quasi 6 mesi). Infatti il ricorrente non indica, in questo modulo,

che il padre era morto il 23 marzo precedente e che, di riflesso, l’usufrutto

era venuto meno. Alla luce di tale procedura ordinaria la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG ha emesso, nonostante l’avviso datato 28 settembre

2020 (doc. 33) con cui era informata decadenza dell’usufrutto sull’immobile

paterno (mapp. 95 RFD __________) e l’eredità di fondi in Italia e liquidità,

una comunicazione relativa alle PC che sarebbero state riconosciute per il

successivo anno 2021. Tale comunicazione data del 18 dicembre 2020, fissa il

diritto alle PC in CHF 1'077 mensili oltre al premio LAMal e, palesemente, non

considera la sostanza nel frattempo ereditata. Questa comunicazione della Cassa

era palesemente errata e, di questa circostanza, il signor RI 1 aveva piena

consapevolezza come attestato dalle testimoni sentite in occasione dell’udienza

e come per lui facilmente desumibile siccome non ritenuta la sostanza nel

calcolo doc. 37 1/3 dove il patrimonio è indicato in CHF 13'029 e costituito da

averi e risparmi e sostanza fondiaria secondaria per CHF 15’516.

La Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG ha poi ribadito, senza avere eseguito

alcun accertamento ed alcuna verifica successiva, la comunicazione al qui

ricorrente relativa alle PC previste per l’anno 2022. Con comunicazione del 3

gennaio 2022 l’amministrazione, sempre considerando i medesimi averi di

risparmio e la medesima sostanza immobiliare secondaria (e quindi senza

considerare l’eredità derivante dal decesso del padre del ricorrente, doc. 33,

comunque notificata alla Cassa) ha indicato a RI 1 che egli avrebbe avuto

diritto ad una PC di CHF 1'077 nel 2022 (doc. 40).

Nell’emanare

queste due comunicazioni delle PC per l’anno entrante l’amministrazione ha

riservato (doc. 36 pag. 1 e 38 pag. 1) eventuali “Modifiche per mutazioni,

revisioni o eventuali mezzi di diritto”. In sostanza si trattava di

decisioni provvisorie soggette a verifica, specie alla luce della notifica 28

settembre 2020 dell’assicurato che faceva seguito all’informazione relativa

alla morte del padre. Queste due comunicazioni sono errate siccome non

considerano le notifiche citate ma sono pure fallaci siccome l’assicurato, nel

modulo sottoscritto il 15 settembre 2020, non ha indicato alla Cassa la

successione pendente in fase di divisione (doc. 32).

Unicamente il 7

luglio 2022, quindi due anni e 3 mesi dopo la notifica della morte del padre

dell’assicurato alla Cassa e dopo oltre 21 mesi dalla notifica della

liquidazione della successione paterna, quindi con un ritardo indiscutibile ed

inaccettabile, la Cassa ha trasmesso all’assicurato un modulo relativo al

riesame del suo diritto alle PC. Tale scritto (doc. 41) richiama la “sua

lettera del 28 settembre 2020” relativa alla successione. Come indicato

nelle considerazioni di fatto, esperite le verifiche ritenute necessarie

(perizie immobiliari, doc. 42 – 47) ed acquisita la documentazione ritenuta

utile (doc. 48 presso l’assicurato) la Cassa ha emesso la sua decisione in

conseguenza alla notifica del decesso del padre e del fatto che l’assicurato avesse

ereditato immobili e liquidità (doc. 49). Questa decisione ritiene un

patrimonio computabile di oltre CHF 240'000 (doc. 50 – 2/3; doc. 52 – 2/3) e

stabilisce (doc. 49 – 2/3) un obbligo di restituzione di CHF 33'369.

Come indicato

detto importo è stato successivamente ridotto a CHF 16'215 per PC e CHF 837,10

per spese mediche (complessivamente CHF 17'052,10) siccome l’inerzia iniziale

della Cassa nel reagire alla notifica dell’acquisizione della successione e,

prima, della morte del padre dell’assicurato, ha favorito la posizione

economica di quest’ultimo facendo perimere una parte del credito di

restituzione.

2.6. In sostanza, soltanto

con la procedura avviata il 7 luglio 2022 la Cassa, raccolta la perizia

dell'Ufficio stima sul valore venale dei fondi detenuti in comproprietà

dall'assicurato e analizzata la documentazione prodotta quasi due anni prima

dal beneficiario stesso, ha stabilito il diritto alle PC in maniera corretta (e

non contestata dal ricorrente) del signor RI 1.

Nelle sue comunicazioni del 18 dicembre 2020

(presumibile diritto alle PC per l’anno 2021) e 2 gennaio 2022 (presumibile

diritto alle PC per l’anno 2022) la Cassa non ha considerato l’effettiva

sostanza dell’assicurato (notificata il 28 settembre 2020) e non l’ha

inizialmente ritenuta, salvo poi correggere il calcolo in via definitiva il 30

marzo 2023. La Cassa, come indicato, è incorsa in un errore con le due

citate comunicazioni non considerando la sostanza ereditata dall'assicurato,

ritenuta comunque l’avvertenza circa le riserve in merito alle procedure

derivanti da mutazioni, revisioni o contestazioni giudiziarie. L’erroneità di

queste due comunicazioni era, come indicato, comunque chiara al ricorrente

(come dimostrato dall’istruttoria, ed in particolare dalle testimonianze

raccolte: egli aveva ben compreso che quello riconosciuto in quei provvedimenti

non corrispondeva al suo reale diritto e temeva che sarebbe stato chiamato a

dovere restituire gli importi, come poi puntualmente avvenuto).

Più specificatamente il 27 ottobre 2022 (doc. 49) l’amministrazione

ha emanato una decisione di restituzione delle prestazioni

che sono risultate indebitamente versate al beneficiario dal

1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022. Infatti, in base ai

nuovi fogli di calcolo allestiti quel giorno secondo il vecchio e

il nuovo diritto per stabilire, giusta le disposizioni transitorie della

modifica del 22 marzo 2019 della LPC, quale ipotesi di calcolo gli era più

favorevole (doc. 50-52), con l'aumento dei redditi

dovuto al computo dei beni mobili e immobili ereditati è

emerso che la Cassa gli ha erroneamente corrisposto delle prestazioni nella

misura di CHF 33'369.-. L’importo è, come indicato, poi stato rettificato il 30

marzo 2023 (CHF 17'052,10).

Il mancato computo della reale

sostanza - nonché delle spese e dei redditi ad essa connessi - ha avuto quale

conseguenza, per l'interessato, un indubbio errato riconoscimento delle

prestazioni complementari. Ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa

già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento

rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,

consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,

consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del

14 marzo 2006).

2.7. La richiesta

di condono formulata da RI 1 pone l’accento sulla sua buna fede, egli ritiene

di essere in buona fede per avere notificato tempestivamente sia la morte del

padre, sia la divisione della successione e considera il fatto di avere

tempestivamente reagito anche alle comunicazioni delle PC (contatto telefonico

con la Cassa segnalando l’assenza del computo della sostanza nel conteggio) per

gli anni 2021 e 2022 quale ulteriore dimostrazione della sua correttezza e

buona fede.

Egli si lamenta del fatto che

l'errore della Cassa nel non avere subito recepito le informazioni che lui ha

tempestivamente inviato debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a

restituire un importo che gli è stato versato indebitamente soltanto per colpa,

e negligenza, di terzi. Egli ritiene di non avere commesso alcuna grave

negligenza e ritiene giustificato il condono.

2.8. Il criterio della buona

fede, invocato dal ricorrente affinché la Cassa rinunci alla restituzione delle

prestazioni indebitamente incassate, è stato oggetto di analisi dottrinali. Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in

La partie générale du droit des assurances sociales, ed. da Bettina Kahil-Wolf,

Losanna 2003, p. 149 e ss.in particolare p. 160, ricorda come le prestazioni

dell’assicurazione sociale sono ottenute in buona fede quando l’assicurato che

le ottiene “ignorait ou ne pouvait pas savoir que ces prestations étaient

versées à torta ou momento où elle les a perçues“. In questo senso

anche Sylvie Pétremand, ad art. 25

n. 64, CR LPGA, ed. Dupont e Moser-Szeless, 2018 Basilea, che ribadiscono il

medesimo concetto. Nel suo commentario della LPGA Ueli Kieser (SK ATSH-Kommentar,

Schulthess, Zurigo, 2020, ad art. 25 n. 65 e ss.) ci ricorda come “Ein

gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das

Bewusstsein über den unrechtmäßigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen

in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen

entschuldbar ist“

In generale,

sulla scorta della giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per

il condono, non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il

beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma

anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin

dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere

ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare

o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può

invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo

lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene

valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che

è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del

4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio

2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il comportamento che esclude la buona

fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare

o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di

informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid.

5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). La giurisprudenza ha già

avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in caso di

calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non

controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e

quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno

2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021

del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,

consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso

in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere

che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo

giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il

Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato (su questi aspetti,

si veda la critica della sentenza formulata da Ueli

Kieser, Urteilsbesprechung, AJP 2012 1001 e ss.). Colui che si risposa

non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo,

senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle

prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di

una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i

bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle

prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli

nella misura di CHF 500 invece di CHF 6'000 (CHF 500 al mese per 12 mesi), e

questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di

prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha

chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il condono.

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del

condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti

all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti,

secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza

lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di

calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava,

per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene

in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo

pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate

sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la

beneficiaria di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene

conto, poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo

andava effettuato su base annua. D’altro canto la stessa amministrazione, che

aveva più familiarità con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in

più occasioni, di aver commesso un errore:

" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht

sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens

eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf

die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein

mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse

zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin

nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats-

statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die

EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass

die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders

dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine

Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet

worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der

Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl.

beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend

eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es

sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt

umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular

bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von

Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand zuerst

erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die Tabelle

Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden

Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag

von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies

doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser

Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem

offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen

müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl.

Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal

wiederholt hatte".

2.9. Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato la giurisprudenza sulla nozione

di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso. E contrario dunque quando l’assicurato ha

la consapevolezza dell’illiceità del versamento una buona fede non può essere

ammessa.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso

o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se

questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o

fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo

d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi

al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.10. Per quanto di rilievo per il caso

concreto va ritenuta la piena consapevolezza di RI 1 circa il fatto che la

rendita e le ulteriori prestazioni PC percepite successivamente alla morte del

padre non fossero conformi alla situazione economica conseguente all’eredità

ricevuta, situazione economica nuova tempestivamente segnalata alla Cassa dallo

stesso assicurato, e quindi che le prestazioni fossero palesemente versate a

torto dall’amministrazione e non fossero dovute. Questa consapevolezza non

permette di ritenere una buona fede.

In concreto è

indubbio che, sulla scorta sia della comunicazione di aprile 2020

dell'assicurato di essere diventato comproprietario dell'immobile in cui vive e

di altri beni immobili siti in Italia, oltre che di capitali svizzeri ed

esteri, sia della documentazione trasmessa a fine settembre 2020, l'amministrazione

era pienamente e doverosamente informata del mutamento delle condizioni

economiche di RI 1. Alla Cassa era quindi imposto il compito di ricalcolare il

diritto alle PC del qui ricorrente e che la sostanza immobiliare e mobiliare

del beneficiario PC non poteva rimanere invariata. Pertanto, la Cassa cantonale

di compensazione ha commesso un errore continuando a versare le prestazioni

stabilite in assenza del computo della sostanza ereditata, ed ha pure errato

con le due comunicazioni di adeguamento delle rendite (che riservavano comunque

le mutazioni in corso). L’errore della Cassa consiste nella tardività della sua

reazione nel procedere al ricalcolo del diritto alla prestazione ed al ritardo

che ha impiegato per domandare la restituzione delle prestazioni ricevute in

eccesso all’assicurato. Questa circostanza è stata segnalata più volte

dall’assicurato alla Cassa, egli temeva infatti di essere chiamato alla

restituzione, come poi avvenuto. Tale circostanza esclude quindi, in maniera

totale, il sussistere di una buona fede nel senso che RI 1 era consapevole

dell’errore della Cassa e di ricevere delle PC non conformi alla sua situazione

economica e quindi al suo diritto.

Il fatto che egli

abbia tempestivamente e correttamente avvisato l’amministrazione della

successione paterna, del fatto che l’eredità fosse stata divisa e che,

telefonicamente, abbia informato la Cassa che le prestazioni riconosciute

fossero errate, non mutano la situazione. La consapevolezza di questa

situazione toglie la possibilità di riconoscere al ricorrente la sua buona

fede.

Il corretto agire

di RI 1 gli ha comunque giovato, le sue tempestive segnalazioni, in uno con

l’errore della Cassa che ha reagito con troppo ritardo agli scritti 2 aprile e

28 settembre 2020 nonché alle comunicazioni verbali dell’assicurato relative

alle comunicazioni ricevute dall’amministrazione circa il suo diritto alle PC,

hanno permesso all’amministrazione di recuperare solo in parte le prestazioni

indebitamente percepite. La somma della restituzione inizialmente stabilita

dalla Cassa in restituzione ha dovuto essere ridotta di quasi la metà per le

ragioni indicate nelle considerazioni di fatto Il ritardo di chi doveva

procedere tempestivamente è di rilievo ed ha avuto conseguenze finanziarie

importanti per la Cassa. Se l’amministrazione avesse reagito tempestivamente

alle segnalazioni dell’assicurato verosimilmente non avrebbe dovuto domandare

alcuna restituzione siccome i versamenti non dovuti sarebbero stati

tempestivamente interrotti, o, al limite, la restituzione delle prestazioni

ricevute dal qui ricorrente nel lasso di tempo intercorrente tra l’aprile ed il

settembre 2020.

All’amministrazione va rimproverato quindi un

ritardo ingiustificato (gli accertamenti necessari per determinare il diritto

del ricorrente alle PC una volta liquidata la successione paterna, avrebbero

potuto essere svolti in tempi decisamente contenuti). Come detto questa tardiva

reazione ha comportato il versamento continuato di PC non dovute, consapevole

di ciò l’assicurato, che dovevano e debbono essere restituite (a seguito della perenzione

del diritto della Cassa in maniera limitata rispetto alla iniziale decisione di

restituzione). La consapevolezza dell’assicurato dell’erroneità delle PC

ricevute dopo la morte del padre non è certamente sanata dalle "comunicazioni"

del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022, entrambe rivelatesi manifestamente

errate, e soggette alla riserva delle mutazioni in corso. Pure di questa

circostanza il ricorrente era consapevole.

Va qui annotato come la natura delle comunicazioni

indicate non debba essere qui decisa. La Cassa ha indicato come le stesse

costituiscano semplici informazioni relative alla PC. In caso di manifestazione

di contrarietà alle medesime da parte de destinatario la Cassa (doc. XII pag.

6) emana una decisione formale (dopo le opportune verifiche) e la notifica

all’assicurato con l’indicazione dei rimedi di diritto (opposizione). La

giurisprudenza federale in materia di decisioni sostanziali non indicanti i

rimedi di diritto (per tutte STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.2.) rammenta

come occorra considerare le condizioni materiali dell’atto contestato e il

sussistere di una relazione giuridica obbligatoria avente carattere d’imperio

da parte dell’autorità amministrativa. In concreto RI 1, come indicato, sapeva

che dette comunicazioni (emesse con le riserve indicate in precedenza), non

erano corrette e di ciò ha informato la Cassa cantonale di compensazione AVS AI

IPG telefonicamente. Le comunicazioni indicate avevano per scopo principale,

riprendendo le decisioni precedenti non ancora modificate nonostante la

comunicazione di una mutazione importante (successione paterna), di adattare le

PC in particolare ai nuovi valori dei premi LAMal, riservate appunto le

procedure di mutazione in corso.

Come indicato quindi la consapevolezza dell’erroneità

delle comunicazioni e delle PC versate dalla Cassa, esclude la possibilità del

condono dell’importo richiesto a RI 1 per l’assenza di una buona fede.

L’inerzia dell’amministrazione, riprovevole, avrebbe

dovuto imporre all’assicurato di accantonare gli importi delle PC ricevuti

erroneamente in vista della loro restituzione, obbligo di cui era consapevole e

che temeva (per quanto indicato dai testi in corso d’istruttoria). Il colpevole

ritardo dell’amministrazione ha comunque imposto solo una restituzione parziale

degli importi erroneamente versati e riconosciuti. La restituzione dell’importo

di CHF 17'052,10 non può però essere condonata.

2.11. Nel caso in esame, con la decisione

del 5 aprile 2023 l'autorità cantonale ha rifiutato all'assicurato il condono

delle prestazioni complementari da restituire per l’assenza del presupposto

della buona fede e rimproverando al ricorrente di essere stato negligente per

non essersi accorto che le prestazioni complementari gli erano state

chiaramente versate indebitamente, siccome nel calcolo allegato alle comunicazioni

trasmesse non era stata computata la sostanza ereditata, sostanza che RI 1

stesso aveva segnalato il 28 settembre 2020.

Per l’amministrazione il

ricorrente ha quindi percepito prestazioni complementari pur essendo

consapevole che le stesse erano indebite e quindi la condizione della buona

fede non sarebbe adempiuta (N. 4652.02 DPC), e questo nonostante il perdurare

del versamento delle PC erronee da parte della Cassa debitamente informata

dall’assicurato della modifica della sua situazione patrimoniale. La Cassa ha

reagito alle notifiche dell’assicurato con importante ritardo, ciò che non

rende priva di rilevanza la consapevolezza dello stesso circa l’erroneità delle

PC ottenute. Le motivazioni della Cassa, ritenute nella decisione su

opposizione che nega il condono, appaiono tese più a giustificare il ritardo

nella propria reazione. L’amministrazione ha rimproverato all’assicurato di non

avere tempestivamente comunicato alla Cassa i cambiamenti della sua situazione

economica, affermazione solo in parte vera (l’eredità annunciata non è stata

segnalata nel modulo di revisione ordinaria del 5 settembre 2020). La Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG aveva però notizia del decesso del padre

del ricorrente ed ha ricevuto informazioni sull’entità della successione (notifiche

Considerandi

2.

aprile 2020 e 28 settembre 2020). Il secondo argomento della Cassa è la

palese mancata considerazione della sostanza nelle comunicazioni della Cassa

del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022, ciò che dimostrerebbe che RI 1

dovesse essere a conoscenza del fatto di ricevere PC non dovute e quindi

assenza di buona fede. Si annoti qui che le comunicazioni citate sono

accompagnate da fogli di calcolo e rendono attenti che "Il calcolo è da

verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i

rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e

la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata",

questo oltre all’avvertenza che “Le inviamo questa comunicazione a seguito

dei cambiamenti di legge intervenuti dal 1° gennaio … Modifiche per mutazioni,

revisioni o eventuali mezzi di diritto sono escluse”.

In merito alle comunicazioni ricordate va detto che le medesime

trovano il loro fondamento giuridico nell’OPC-AVS/AI. Esse sono emesse dopo un

nuovo calcolo periodico annuo (art. 25 cpv. 1 lett. d OPC-AVS/AI) e non dopo un

cambiamento concreto delle condizioni personali e/o materiali intervenuto nel

corso di un anno (art. 25 OPC-AVS/AI). Per tale ragione la Cassa le trasmette

agli assicurati, tutti, e specifica le “Informazioni sul calcolo” che riservano

appunto le mutazioni, revisioni o i rimedi di diritto.

Come specificato nelle considerazioni di fatto RI 1 era consapevole

che il diritto alle prestazioni complementari comunicato il 18 dicembre 2020 e

il 3 gennaio 2022 per l'anno seguente non era corretto siccome mutate le sue

condizioni economiche (sostanza e reddito proveniente dalla medesima). Il

ricorrente ha quindi percepito prestazioni complementari pur sapendo che gli erano

versate indebitamente. La condizione della buona fede, come indicato, non è

adempiuta.

2.12

Questa

Corte deve ancora evidenziare che il ritardo di quasi 22 mesi (dal 28 settembre

2020.

al 7 luglio 2022) con cui la Cassa di compensazione si è attivata dopo che

l'assicurato le ha diligentemente segnalato l'aumento di sostanza

quantificandolo, non può trovare adeguata giustificazione nell'importante mole

di lavoro a cui l’amministrazione è confrontata. Questo agire non deve più

ripetersi siccome questi ritardi creano insicurezza nell’assicurato e rischiano

(come in concreto avvenuto) di avere ripercussioni finanziarie sul patrimonio

della Cassa alimentato con fondi pubblici. Questo, in particolare, quando, come

in concreto, le opportune informazioni, i dati, corretti, e tutti i necessari

documenti erano stati debitamente messi a disposizione sicché l’attività di

accertamento della Cassa era limitata alla verifica ed alla determinazione dei

valori immobiliari.

Come indicato, comunque, il ritardo nella reazione della Cassa non

può giovare all’assicurato e non consente di ritenere una sua buona fede tesa

alla concessione del condono. Il ritardo della Cassa ha fatto perimere parte

del credito dell’assicurato, a vantaggio dello stesso.

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni esposte il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.

61.

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14

Con il ricorso

l'assicurato ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,

allegando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e varia

documentazione a comprova dell'indigenza (docc. D-G, VIbis). Nelle more della

causa il ricorrente ha prodotto, su invito del giudice delegato, la notifica di

tassazione IC/IFD 2022 (doc. XIII).

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA,

applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LPC,

la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal

diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in

particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio (lett. f).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità

di esito favorevole per l'istante.".

Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti (cumulativi) per

la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono di

massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni

non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è

necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Come precisato dalla STF I 134/06

del 7 maggio 2007 al considerando 5.3, una parte si trova nel bisogno qualora

non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al

suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1).

Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria o il gratuito patrocinio è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge

(DTF 115 Ia 193 consid.

3a). Sono determinanti le circostanze economiche

esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza

giudiziaria, rispettivamente di gratuito patrocinio (DTF 108 V 265 consid.

4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno

ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e il gratuito

patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un

supplemento, variante tra il 15% e il 25%.

Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono

essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a

uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per

il processo a detrimento di altri obblighi urgenti. Per ammettere il bisogno ai

fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a

quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia.

Nell'ambito di questo esame non è da considerare unicamente la situazione dei suoi

redditi, bensì globalmente l'intera situazione finanziaria e patrimoniale.

Inoltre, al consid. 7, il Tribunale federale ha

affermato:

" (…) Va infatti ricordato che prima di potere eventualmente

richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel

limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di

soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3;

inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di

principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il

richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un [ulteriore] debito

ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05).

Ora, dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che lo stesso

dispone di una sostanza sufficiente per potere pagare la propria legale nella

procedura AI oggetto del presente ricorso. In calce al modulo, presentato in

questa sede, per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale

ha indicato in fr. 301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla

tassazione 2003, emessa in data 21 settembre 2005, mentre con la più recente

decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006

la Cassa cantonale di compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza

netta complessiva in Svizzera o all'estero.".

Nella citata DTF 119 Ia 11 l'Alta corte

si è così espressa:

" (…) 5. (…) a) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit

public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision

selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à

concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa

fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant

doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat

l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être

ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt

non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).

Cette solution est en accord avec la jurisprudence

cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un

bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant

que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville:

BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127

consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980;

Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne:

Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia

no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et

administrative: les règles minima imposées par l'art. 4

Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit

suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach

der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990,

p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern,

thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).

Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à

l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme

telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette

optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de

la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour

de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt

non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2

février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un

prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette

part").".

Con sentenza 8C_493/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale,

dopo avere ricordato che è bisognoso chi non è in grado di far fronte alle spese

di una causa senza ricorrere ai mezzi necessari per coprire il proprio

fabbisogno vitale e quello della propria famiglia, che questo bisogno va

valutato in base alla situazione economica complessiva del richiedente al

momento di decidere su questa domanda, che include da una parte tutti i suoi

obblighi finanziari e dall'altra non solo i redditi ma anche la sostanza, e che

in questo contesto va rilevato che un proprietario immobiliare può essere

obbligato ad accendere un'ipoteca sulla sua proprietà se questa può ancora

essere gravata, ha confermato questa giurisprudenza in un caso di un cittadino tedesco

che aveva un immobile del valore di euro 62'699.70, ma che si faceva mantenere

dalla figlia:

" 4.1. Das Bundesverwaltungsgericht

hat erwogen, es habe die Gesuchstellerin mit (prozessleitender) Verfügung vom

23.

April 2015 aufgefordert, das beigelegte Formular "Gesuch um

unentgeltliche Rechtspflege" ausgefüllt und mit den nötigen Beweismitteln

versehen einzureichen. Es habe zudem darauf hingewiesen, dass bei

Nichteinreichen der verlangten Unterlagen und Beweismittel aufgrund der Akten

Dispositivo

entschieden werde. Weiter hat es erkannt, dass die Gesuchstellerin gemäss der

mit Eingabe vom 17. Juni 2015 aufgelegten Steuerrechnung vom 14. April 2015

Eigentümerin einer Liegenschaft mit einem Vermögenswert von Euro 62'699.70 ist.

Gestützt auf diesen Umstand hat das Bundesverwaltungsgericht - unter Hinweis

auf die Rechtsprechung - geschlossen, die Bedürftigkeit sei nicht erstellt.

4.2. Die

Beschwerdeführerin macht geltend, sie verfüge über kein den Lebensbedarf

deckendes Einkommen (Euro 285.-), weshalb sie von der in der Schweiz lebenden

Tochter unterstützt werde. Unter diesen Umständen sei keine Bank bereit, ihr

eine Hypothek auf der Liegenschaft zu gewähren. Die Vorinstanz habe daher den

entscheidwesentlichen Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. auf einer willkürlichen

Annahme gründend festgestellt.

4.3. Das

Bundesverwaltungsgericht hat die Bedürftigkeit einzig anhand des Wertes der im

Eigentum der Beschwerdeführerin stehenden Liegenschaft geprüft. Dabei handelt

es sich unbestritten um einen erheblichen Vermögenswert. Um den ihr obliegenden

Nachweis (vgl. dazu: BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164; SVR 1998 UV

Nr. 11 S. 32, U 197/96 E. 4c/bb) zu erbringen, dass unter den geltend gemachten

Umständen auf dem im Ausland gelegenen Grundstück keine Hypothek errichtet

werden könne, hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin keine

entsprechenden Bestätigungen von Banken oder anderen Instituten eingereicht.

Damit hat sie nicht rechtsgenüglich dargetan, dass die mit Hinweis auf die

Rechtsprechung implizit geäusserte Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts,

eine hypothekarische Belastung sei möglich, nicht zutrifft, weshalb es bei der

Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren

sein Bewenden hat (so auch Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

[heute: Schweizerisches Bundesgericht] B 54/02 vom 21. März 2003, in Anwaltsrevue 2003 8, S. 272,

und U 29/01 vom 4. Juli 2001).".

Inoltre, nella DTF 144 III 531, al considerando 4.1, ripreso nella

STF 2C_412/2023 del 22 dicembre 2023 al considerando 3.2.3, il Tribunale

federale ha riproposto la summenzionata definizione di persona bisognosa e ha

aggiunto quanto segue:

" Soweit das Vermögen einen

angemessenen "Notgroschen" ("réserve de secours")

übersteigt, ist dem Gesuchsteller unbesehen der Art der Vermögensanlage

zumutbar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden (Urteile

9C_659/2016 vom 17. Januar 2017 E. 4.2; 4A_664/2015 vom 19. Mai 2016 E. 3.1; 8C_273/2015

vom 12. August 2015 E. 6.2; 5A_103/2014 vom 4. Juni 2014 E. 3.1; 4D_22/2014 vom

22. April 2014 E. 2.1; 4D_41/2009 vom 14. Mai 2009, E. 3; 4P.313/2006 vom 14.

Februar 2007 E. 3.3). Die Art der Vermögensanlage beeinflusst allenfalls die

Verfügbarkeit der Mittel, nicht aber die Zumutbarkeit, sie vor der

Beanspruchung des Rechts auf unentgeltliche Prozessführung anzugreifen. Soweit

die eigenen Mittel erlauben, einen Prozess zu finanzieren, ist der Zugang zur

Justiz gewährleistet, und es rechtfertigt sich nicht, öffentliche Mittel dafür

bereitzustellen (Urteile 5A_726/2014 vom 2. Februar 2015 E. 4.2; 5A_329/2010

vom 16. Juli 2010 E. 3.1; 4A_294/2010 vom 2. Juli 2010 E. 1.3; 4D_41/2009 vom

14. Mai 2009 E. 3; 4P.313/2006 vom 14. Februar 2007 E. 3.3).".

L'Alta Corte ha proseguito e concretizzato questi principi così:

" 4.2.4 Für die Berechnung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO ist grundsätzlich unerheblich, aus welcher Quelle ein Vermögenswert stammt und was mit dem Vermögenswert bezweckt

werden soll. Dies gilt auch für die nach Eintritt des Versicherungsfalls

ausbezahlte Kapitalabfindung aus beruflicher Vorsorge, und zwar unabhängig

davon, aus welchen Gründen der Versicherte sich für die Auszahlung des Kapitals

entschied und wofür er das ihm ausbezahlte Pensionskassenkapital verwenden

möchte. Soweit das Vermögen des Gesuchstellers den angemessenen

"Notgroschen" übersteigt (dazu oben E. 4.1), ist es ihm zumutbar,

dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden, bevor dafür die Allgemeinheit

durch öffentliche Mittel belastet wird. Es geht nicht an, öffentliche Gelder zu

beanspruchen, obwohl eigentlich Vermögen vorhanden wäre, auf das

zurückzugreifen der Anspruchsberechtigte aber freiwillig verzichtet (BGE 135 I 288 E.

2.4.4 S. 291). Der Gesuchsteller hat vielmehr die Prozesskosten selbst zu

tragen, soweit es seine wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E.

4.1 S. 136).

4.3 Nach dem

Gesagten ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen, dass das bei

Gesuchseinreichung noch vorhandene Vermögen aus dem Kapitalbezug der

beruflichen Vorsorge von rund Fr. 180'000.- bei der Ermittlung der

Bedürftigkeit im Vermögen des Beschwerdeführers anzurechnen ist. Der

Beschwerdeführer macht nicht hinreichend geltend, dass er mit diesem Vermögen,

abzüglich eines "Notgroschens", die allfällig anfallenden Kosten

seiner Rechtsvertretung nicht bestreiten könnte. Es mangelt ihm daher für die

Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands an der Bedürftigkeit

nach Art.

117 lit. a ZPO.".

Qualora la persona che postula l'assistenza giudiziaria sia proprietaria

di un immobile, la STF 8C_133/2022 del 7 settembre 2022 ha così completato la

definizione di persona bisognosa:

" 6.2. (…) Der um unentgeltliche Rechtspflege

ersuchende Grundeigentümer hat sich daher die für den Prozess benötigten Mittel

allenfalls durch Belehnung der Liegenschaft bzw. Aufnahme eines zusätzlichen

Hypothekarkredits, und, wenn zumutbar, nötigenfalls durch Veräusserung der

Liegenschaft zu beschaffen (BGE 119 Ia 11 E. 5; Urteil 5A_726/2014 vom 2. Februar

2015 E. 4.2).".

Come ha ricordato la STF 5A_972/2021 del 2 febbraio 2023,

" 2.1.1. Aux termes de cette

disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a

droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite

d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al.3 Cst. confère au justiciable une garantie

minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1).

Une personne est

indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure

sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa

famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer

l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation

financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant

indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,

sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une

part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa

fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid.

3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part,

l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement

acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 4A_461/2022 du 15

décembre 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune

mobilière pouvait présenter le caractère d'une "réserve de secours"

destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être

apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de

gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé

(cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1; arrêts 1B_595/2021 du 28

juillet 2022 consid. 2; 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2; 5A_886/2017

du 20 mars 2018 consid. 5.2 et la

jurisprudence citée).".

La citata STF

5A_886/2017 ha riconosciuto che un pensionato ha diritto a una "riserva di

soccorso" di circa CHF 40'000.- e la summenzionata STF 1B_595/2021 che

la giurisprudenza considera come una "riserva di soccorso" destinata

a coprire i bisogni futuri una sostanza tra CHF 20'000.- e CHF 40'000.- (consid. 2: "Certes, il ne dispose a priori pas d'une fortune

excédant les montants que la jurisprudence permet de considérer comme une

"réserve de secours" destinée à couvrir les besoins (entre 20'000 fr.

et 40'000 fr.; arrêt 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités).").

Con la cosiddetta "riserva di

soccorso" si suole indicare con quel termine il limite al di sotto del

quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo; l'importo

va fissato in funzione dei bisogni futuri, tenuto conto delle

circostanze concrete fra cui prospettive di guadagno, età, stato di salute del

richiedente e obblighi di mantenimento. Va nondimeno precisato che il diritto a

una riserva di soccorso non deriva dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed.: la parte

richiedente che ritiene che il giudice le abbia riconosciuto a tale titolo un

importo insufficiente non può pertanto lamentare una violazione di detta norma

costituzionale (STF 5A_1025/2022 del 19 maggio 2022, consid. 3.2).

Di conseguenza, se il patrimonio del richiedente l'assistenza

giudiziaria supera una "riserva di soccorso" appropriata, è ragionevole

che il richiedente utilizzi tale patrimonio per finanziare la causa, a

prescindere dalla natura dell'investimento: l'origine di un bene e lo scopo per

cui è stata costituita questa sostanza sono di principio irrilevanti. Il tipo

di investimento patrimoniale influisce al massimo sulla disponibilità dei mezzi

economici, ma non sulla ragionevolezza di intaccarli prima di rivendicare il

diritto all'assistenza giudiziaria. Nella misura in cui le proprie risorse consentono

di finanziare una causa, l'accesso alla giustizia è garantito e non è giustificato

destinare fondi pubblici a tale scopo.

Un proprietario immobiliare deve procurarsi i fondi necessari per

il procedimento se necessario ipotecando l'immobile o accendendo un'ulteriore

ipoteca e, se ragionevole, vendendolo.

2.15. Nel caso all'esame, il ricorrente è

comproprietario in ragione di un terzo sia di un immobile sito in Svizzera la

cui quota di comproprietà ha un valore di stima fiscale di CHF 165'350 (doc.

H), sia di diversi immobili ubicati in Italia, che sono stati tassati

fiscalmente in CHF 42'700 (doc. H).

L'assicurato ha osservato che essendo la sua abitazione una

comproprietà condivisa in ragione di un terzo con i due fratelli, ne deriva una

sua scarsa, se non nulla, possibilità di messa a reddito.

Anche la sostanza immobiliare all'estero, consistente per la

maggior parte in terreni sparsi e di piccola entità peraltro detenuti con una

quota indivisa di una comunione ereditaria, risulta di fatto invendibile a

terzi non essendo interessante per il mercato.

Dovendo prendere in considerazione l'insieme della situazione

finanziaria del ricorrente al momento in cui ha domandato l'assistenza

giudiziaria, occorre osservare che la sostanza mobiliare, al 31 agosto 2023

ammontava a CHF 9'361,65 (doc. E) e a un terzo di € 9'018,19 (doc. F).

D'altro lato l'assicurato è comproprietario di beni immobiliari

che rientrano nel computo della sua sostanza e che vanno pertanto considerati

ai fini della determinazione del diritto all'assistenza giudiziaria. Al

riguardo, l'assicurato dispone dell'appartamento in cui abita (valore di stima

accertato di CHF 234'364.- mentre il resto dell'immobile ha un venale di CHF

506'897.- doc. 47-3/3), e di fondi all'estero valutati da un tecnico in loco in

€ 155'282.-, perciò la parte di un terzo ascrivibile all'assicurato ammonta a €

51'761(doc. G). Egli non ha sufficientemente sostenuto che, al netto di una "riserva

di soccorso", questi beni non sarebbero in grado di coprire entro un anno i

costi del suo patrocinatore (STF 2C_412/2023 del 22 dicembre 2023, consid. 4.3)

e che gli stessi non possono essere gravati con mutui garantiti da ipoteca o

alienati. Pertanto, conformemente all'esposta giurisprudenza, si può pretendere

che, per fare fronte all'onorario del suo legale, egli gravi la sua sostanza

immobiliare o che venda le sue quote di comproprietà o di proprietà indivisa.

Ne discende che il ricorrente non ha reso verosimile l'indigenza e

di conseguenza non può essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio, venendo a mancare una delle tre condizioni cumulative.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La richiesta di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti