33.2023.26
Domanda di condono respinta. A., che ha tempestivamente informato Cassa della morte del papà, si è accorto che nelle comunicazioni di fine anno la Cassa non ha computato la sostanza ereditata,perciò l'ha avvisata. La piena consapevolezza che PC non è corretta non permette di ritenere la buona fede
22 marzo 2024Italiano58 min
fine/inizio anno che comunica le modifiche certe, pur rimanendo immutate ipoteticamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.26
TB/IR
Lugano
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario di prestazioni
complementari dal 1° marzo 2017 (doc. 16), il 2 aprile 2020 (doc. 31) RI 1,
nato nel 1966, ha informato la Cassa cantonale di compensazione che il papà era
deceduto una decina di giorni prima e che quindi l'usufrutto di cui il genitore
beneficiava sulla casa in cui egli, comproprietario insieme ai due fratelli,
abitava, era decaduto.
Il 28 settembre 2020 (doc. 33-1/17) l'assicurato ha comunicato
alla Cassa il cambiamento della sua situazione finanziaria a seguito del
decesso del papà, allegando, in particolare, la documentazione bancaria
relativa ai conti in svizzera e in Italia e una perizia del valore venale degli
immobili posseduti in Italia in comunione ereditaria con il fratello e la
sorella.
1.2. Il 7 luglio 2022 (doc. 41)
l'amministrazione ha informato il beneficiario di PC che a seguito della
notizia della morte del padre occorreva determinare il valore commerciale delle
particelle n. 95 e n. 545 RFD di __________. Preso atto dei valori peritali
notificati il 10 agosto 2022 (doc. 47) dall'Ufficio stima e della nuova
documentazione prodotta il 6 settembre 2022 (doc. 48) dall'assicurato, con
decisione del 27 ottobre 2022 (doc. 49) la Cassa di compensazione ha chiesto in
restituzione a quest'ultimo l'importo di CHF 33'369.- per prestazioni
complementari indebitamente percepite dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022.
Con il computo della sua quota ereditaria, il diritto alle PC decadeva dal 1°
aprile 2020.
1.3. L'assicurato si è opposto, il 28
novembre 2022 (doc. 54), alla restituzione delle PC non capendo la natura dei
valori inseriti nei fogli di calcolo non disponendo, seppure richiesta più
volte, della perizia dell'Ufficio stima. Ottenuti il rapporto peritale (doc.
56) e le spiegazioni sul computo di determinati importi (doc. 58), il 22 marzo
2023 (doc. 63) l'interessato ha ritirato l'opposizione e il 29 marzo 2023 (doc.
65) ha presentato istanza di condono facendo valere sia la buona fede, per
avere avvisato la Cassa nell'aprile 2020 della morte del papà e nel settembre 2020
della sua mutata situazione finanziaria, sia le gravi difficoltà economiche,
non potendo mettere a frutto gli immobili in Italia e disponendo di una esigua
sostanza bancaria in Svizzera e all'estero.
1.4. Con l'emanazione della decisione
del 30 marzo 2023 (doc. 66) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato
il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022, non
computando, come in precedenza, la quota ereditaria dal 1° aprile 2020, ma
soltanto dal 1° ottobre 2022, ciò che ha fatto decadere il diritto.
L'amministrazione ha emesso questa nuova decisione
"tenuto
conto che il termine di perenzione per l'emissione della decisione di
restituzione del 27 ottobre 2022 era ormai scaduto. Il nuovo importo della
restituzione ammonta pertanto a: Prestazione complementare fr. 16'215.00 spese
di malattia fr. 837.10".
La somma da rimborsare ammontava dunque a CHF 17'052,10.
1.5. Con decisione del 5 aprile 2023
(doc. 72) la Cassa ha respinto la domanda di condono del 29 marzo 2023, a motivo
che, in diverse occasioni, l'opponente ha ricevuto delle decisioni di PC dal
cui calcolo era evidente che il suo diritto era stato determinato senza il
computo della sostanza ereditata e di altri costi, perciò l'indebito versamento
delle PC doveva e poteva essergli senza dubbio chiaro. Infine, essa ha ribadito
che, siccome:
" il
termine di perenzione per l'emissione della decisione di restituzione era ormai
scaduto, la informiamo che la richiesta di restituzione per il periodo dal 1°
aprile 2020 al 30 settembre 2021 sarà annullata. Pertanto l'ammontare della
nuova restituzione passa a CHF 16'215.00 per la prestazione complementare e CHF
837.10 per le spese di malattia.".
1.6. Con decisione su opposizione del 18
luglio 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione dell'11 maggio 2023 (doc. 77), con cui l'assicurato ha rilevato
di averla contattata telefonicamente quando ha ricevuto le decisioni successive
alla sua segnalazione del 28 settembre 2020 e di averle fatto presente l’assenza
di computo della sostanza che aveva diligentemente indicato. La Cassa ha quindi
confermato il rifiuto del condono, indicando che l'assicurato non le ha
tempestivamente comunicato i vari cambiamenti della sua situazione economica e
in particolare di essere diventato coerede di sostanza mobiliare e immobiliare
in Svizzera e in Italia. L'amministrazione ha osservato che precedentemente
alla decisione di restituzione l'opponente ha ricevuto delle comunicazioni in
cui nei calcoli effettuati non era stata computata la sostanza ereditata.
Queste circostanze avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurato, il
quale avrebbe potuto e dovuto sapere che il suo diritto, a seguito del computo
della sostanza ereditata, era diverso. La violazione commessa configura per la
Cassa una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non può essere
ammessa e perciò non occorre verificare la condizione cumulativa dell'onere
grave.
1.7. Assistito dall'avv. RA 1, RI 1 si è
aggravato al TCA il 12 settembre 2023 (doc. I) postulando l'annullamento di
questa decisione. In via principale egli ha chiesto il riconoscimento del
condono delle prestazioni complementari da restituire ricevute indebitamente;
in via subordinata il rinvio degli atti all'amministrazione per valutare il
requisito dell'onere grave. Il ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede,
avendo comunicato alla Cassa dapprima il 2 aprile 2020 il decesso del padre,
poi il 28 settembre 2020 la sostanza che ha ereditato. Egli ha evidenziato che
la Cassa ha dimenticato di rivelare che quando ha ricevuto le decisioni
successive alla segnalazione del settembre 2020 l'ha contattata, lamentando
l'assenza di computo della sostanza che le aveva precedentemente notificato.
Quanto al requisito dell'onere grave, l'insorgente ha dettagliato
il suo fabbisogno mensile che, a fronte della sola rendita di invalidità, non
gli permette di restituire alcunché, anche perché i capitali a disposizione
sono diminuiti (docc. E e F) e non basteranno per sopperire al suo mantenimento
per un anno. La sostanza immobiliare in Svizzera è detenuta in comproprietà con
Fatti
i fratelli, perciò la possibilità di metterla a reddito è quasi nulla, mentre
quella in Italia, per la maggior parte terreni sparsi e di piccola entità, è
detenuta in comunione ereditaria e quindi invendibile, come evidenziato dal
perito italiano (doc. G).
1.8. Nella risposta del 21 settembre
2023 (doc. IV) la Cassa di compensazione, osservato che il ricorso ha
sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate già con
l'opposizione, ha rinviato alla decisione impugnata e ha perciò chiesto al TCA
di respingerlo.
1.9. Il 5 ottobre 2023 (doc. VII)
l'insorgente ha chiesto l'audizione testimoniale di due persone per comprovare
le telefonate che ha effettuato alla Cassa quando ha ricevuto le decisioni
annuali.
1.10. Il 30 gennaio 2024 (doc. XII) ha
avuto luogo un'udienza, durante la quale, alla presenza delle parti, il giudice
delegato ha sentito i due testimoni indicati dal ricorrente. Per quanto qui di
rilievo la teste __________ ha dichiarato che:
" in data
che non sa precisare esattamente RI 1 le parlò del suo cruccio perché dopo
avere notificato la morte di suo papà e la conseguente eredità alla Cassa, la
Cassa non aveva reagito e vi era qualcosa nei conti che non tornava e temeva di
dovere restituire la prestazione … La teste indica di avere tranquillizzato il
ricorrente segnalandogli che il silenzio dell’amministrazione doveva equivalere
ad un consenso e quindi che tutto si sarebbe risolto.”
Dal canto suo la sorella del
ricorrente, __________, ha spiegato che:
" … dopo
la morte del papà avvenuta il 23.3.2020 il fratello aveva notificato subito
alla Cassa il decesso, siccome lui percepisce le PC … La morte del papà ha
comportato che ci fosse una sostanza che andava suddivisa tra noi tre figli ed
in particolare era necessario di acquisire una serie di documenti in Italia. So
perché mio fratello me ne ha parlato e perché per lui era fonte di
preoccupazione il fatto che la sua notifica della morte del papà e della
liquidazione della successione non aveva comportato una reazione da parte della
Cassa e mio fratello temeva di dover restituire. Importante non è solo la
restituzione delle PC come tali ma soprattutto dei premi di Cassa malati. Posso
dire che, per quanto mi ha riferito mio fratello, la Cassa non lo aveva reso
attento nei suoi contatti alla possibilità di una restituzione. La Cassa si era
limitata a dire di attendere. Visto il tempo che passava e la gravità della
situazione il silenzio della Cassa era stato inteso come un’assenza di domanda
di restituzione. RI 1 aveva prodotto tutta la documentazione necessaria, si
aspettava dall’amministrazione una decisione o una reazione, invece riceveva le
comunicazioni di fine anno che non hanno recepito il cambiamento di situazione
e ciò lo preoccupava.”
Nella discussione di causa che
ha seguito le audizioni delle testimoni è stato verbalizzato quanto, per
completezza, si riporta qui di seguito:
" La
Cassa tende a precisare qui che la comunicazione trasmessa agli assicurati ogni
fine/inizio anno che comunica le modifiche certe, pur rimanendo immutate ipoteticamente
le altre condizioni, del diritto alle PC non hanno una valenza di decisione, ma
costituiscono unicamente una comunicazione. Se la persona interessata non ne
condivide il contenuto già in quella sede la Cassa emana una decisione formale
con i rimedi di diritto che la comunicazione non contiene. È giusto dire che
tra le informazioni contenute nella comunicazione (che reca l’intestazione
“Comunicazione di prestazioni complementari”) è indicato che “modifiche per
mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di diritto sono escluse”. Si veda ad
esempio il doc. 34.”
1.11. A richiesta del giudice, il
ricorrente ha trasmesso al TCA la sua notifica di tassazione IC/IFD 2022 (doc.
H).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se, a ragione o meno, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la
domanda di condono formulata dall’assicurato e riferita alla decisione 30 marzo
2023 con cui la Cassa ha imposto a RI 1 di restituire l’importo complessivo di
CHF 17'052,10 percepito a torto.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA,
se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave
difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato
(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in
giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è
pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti due presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV
Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere
diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione
in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag.
73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c
pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in
determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il
vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008). La condizione della buona
fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le
prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30
ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.
25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le
spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA
definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in
virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000
per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,
dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in
quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la
notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare
il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto
di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi
persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto. Proprio
la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare
di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente
diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile
cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11
novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.
21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del
cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato
momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere
un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le
modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007). L'assicurata ha
informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23
gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva
riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata
versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di CHF
14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28
febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata
avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della
previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso
l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il Tribunale federale
ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al
31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva
solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla
previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state
versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente
per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006,
visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare
di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare
il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare
immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere
diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI). Questo
comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che
esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di
restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr. consid.
7.2).
2.5. In concreto, come
indicato nelle considerazioni di fatto, il ricorrente ha notificato alla Cassa
il 2 aprile 2020 (doc. 31) il decesso del padre, avvenuto il precedente 23
marzo 2020, in conseguenza al quale egli avrebbe visto un aumento della
sostanza computabile (per il venir meno del diritto d’usufrutto in particolare
sulla casa in cui abitava). La notifica della divisione dell’eredità relitta
dal padre è invece di qualche mese successiva, ossia del 28 settembre 2020
(doc. 33 con allegati). Queste notifiche non hanno comportato una reazione
immediata ed adeguata da parte della Cassa. In effetti, dopo la notifica del
decesso del padre dell’assicurato (doc. 31) ma prima della notifica della
divisione ereditaria, la Cassa gli ha trasmesso un modulo per la revisione
ordinaria del diritto alle prestazioni PC (doc. 32), il 5 settembre 2020,
accompagnato da uno scritto in cui (doc. 32 4/18 del 5 settembre 2020 appunto)
l’amministrazio-ne segnala come le “condizioni economiche delle persone che percepiscono
prestazioni complementari devono essere verificate periodicamente”, ciò che
permetteva al ricorrente di comprendere bene che tale revisione non era
ordinata a seguito della sua segnalazione del precedente 2 aprile 2020 (ancora
incompleta circa gli esiti della divisione ereditaria).
Il signor RI 1 ha
compilato il modulo trasmesso senza nulla indicare a livello dell’esistenza di
una sostanza immobiliare (la risposta n. 8 ai quesiti posti con il doc. 32 1/18
è lasciata in bianco). In più il ricorrente ha indicato (doc. 32 – 2/18) di vivere
presso parenti “con mio fratello __________ in una casa di nostro padre –
usufruttuario al 1/1/2020” (comunque in quel momento, 15 settembre 2020,
già morto da quasi 6 mesi). Infatti il ricorrente non indica, in questo modulo,
che il padre era morto il 23 marzo precedente e che, di riflesso, l’usufrutto
era venuto meno. Alla luce di tale procedura ordinaria la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha emesso, nonostante l’avviso datato 28 settembre
2020 (doc. 33) con cui era informata decadenza dell’usufrutto sull’immobile
paterno (mapp. 95 RFD __________) e l’eredità di fondi in Italia e liquidità,
una comunicazione relativa alle PC che sarebbero state riconosciute per il
successivo anno 2021. Tale comunicazione data del 18 dicembre 2020, fissa il
diritto alle PC in CHF 1'077 mensili oltre al premio LAMal e, palesemente, non
considera la sostanza nel frattempo ereditata. Questa comunicazione della Cassa
era palesemente errata e, di questa circostanza, il signor RI 1 aveva piena
consapevolezza come attestato dalle testimoni sentite in occasione dell’udienza
e come per lui facilmente desumibile siccome non ritenuta la sostanza nel
calcolo doc. 37 1/3 dove il patrimonio è indicato in CHF 13'029 e costituito da
averi e risparmi e sostanza fondiaria secondaria per CHF 15’516.
La Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG ha poi ribadito, senza avere eseguito
alcun accertamento ed alcuna verifica successiva, la comunicazione al qui
ricorrente relativa alle PC previste per l’anno 2022. Con comunicazione del 3
gennaio 2022 l’amministrazione, sempre considerando i medesimi averi di
risparmio e la medesima sostanza immobiliare secondaria (e quindi senza
considerare l’eredità derivante dal decesso del padre del ricorrente, doc. 33,
comunque notificata alla Cassa) ha indicato a RI 1 che egli avrebbe avuto
diritto ad una PC di CHF 1'077 nel 2022 (doc. 40).
Nell’emanare
queste due comunicazioni delle PC per l’anno entrante l’amministrazione ha
riservato (doc. 36 pag. 1 e 38 pag. 1) eventuali “Modifiche per mutazioni,
revisioni o eventuali mezzi di diritto”. In sostanza si trattava di
decisioni provvisorie soggette a verifica, specie alla luce della notifica 28
settembre 2020 dell’assicurato che faceva seguito all’informazione relativa
alla morte del padre. Queste due comunicazioni sono errate siccome non
considerano le notifiche citate ma sono pure fallaci siccome l’assicurato, nel
modulo sottoscritto il 15 settembre 2020, non ha indicato alla Cassa la
successione pendente in fase di divisione (doc. 32).
Unicamente il 7
luglio 2022, quindi due anni e 3 mesi dopo la notifica della morte del padre
dell’assicurato alla Cassa e dopo oltre 21 mesi dalla notifica della
liquidazione della successione paterna, quindi con un ritardo indiscutibile ed
inaccettabile, la Cassa ha trasmesso all’assicurato un modulo relativo al
riesame del suo diritto alle PC. Tale scritto (doc. 41) richiama la “sua
lettera del 28 settembre 2020” relativa alla successione. Come indicato
nelle considerazioni di fatto, esperite le verifiche ritenute necessarie
(perizie immobiliari, doc. 42 – 47) ed acquisita la documentazione ritenuta
utile (doc. 48 presso l’assicurato) la Cassa ha emesso la sua decisione in
conseguenza alla notifica del decesso del padre e del fatto che l’assicurato avesse
ereditato immobili e liquidità (doc. 49). Questa decisione ritiene un
patrimonio computabile di oltre CHF 240'000 (doc. 50 – 2/3; doc. 52 – 2/3) e
stabilisce (doc. 49 – 2/3) un obbligo di restituzione di CHF 33'369.
Come indicato
detto importo è stato successivamente ridotto a CHF 16'215 per PC e CHF 837,10
per spese mediche (complessivamente CHF 17'052,10) siccome l’inerzia iniziale
della Cassa nel reagire alla notifica dell’acquisizione della successione e,
prima, della morte del padre dell’assicurato, ha favorito la posizione
economica di quest’ultimo facendo perimere una parte del credito di
restituzione.
2.6. In sostanza, soltanto
con la procedura avviata il 7 luglio 2022 la Cassa, raccolta la perizia
dell'Ufficio stima sul valore venale dei fondi detenuti in comproprietà
dall'assicurato e analizzata la documentazione prodotta quasi due anni prima
dal beneficiario stesso, ha stabilito il diritto alle PC in maniera corretta (e
non contestata dal ricorrente) del signor RI 1.
Nelle sue comunicazioni del 18 dicembre 2020
(presumibile diritto alle PC per l’anno 2021) e 2 gennaio 2022 (presumibile
diritto alle PC per l’anno 2022) la Cassa non ha considerato l’effettiva
sostanza dell’assicurato (notificata il 28 settembre 2020) e non l’ha
inizialmente ritenuta, salvo poi correggere il calcolo in via definitiva il 30
marzo 2023. La Cassa, come indicato, è incorsa in un errore con le due
citate comunicazioni non considerando la sostanza ereditata dall'assicurato,
ritenuta comunque l’avvertenza circa le riserve in merito alle procedure
derivanti da mutazioni, revisioni o contestazioni giudiziarie. L’erroneità di
queste due comunicazioni era, come indicato, comunque chiara al ricorrente
(come dimostrato dall’istruttoria, ed in particolare dalle testimonianze
raccolte: egli aveva ben compreso che quello riconosciuto in quei provvedimenti
non corrispondeva al suo reale diritto e temeva che sarebbe stato chiamato a
dovere restituire gli importi, come poi puntualmente avvenuto).
Più specificatamente il 27 ottobre 2022 (doc. 49) l’amministrazione
ha emanato una decisione di restituzione delle prestazioni
che sono risultate indebitamente versate al beneficiario dal
1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022. Infatti, in base ai
nuovi fogli di calcolo allestiti quel giorno secondo il vecchio e
il nuovo diritto per stabilire, giusta le disposizioni transitorie della
modifica del 22 marzo 2019 della LPC, quale ipotesi di calcolo gli era più
favorevole (doc. 50-52), con l'aumento dei redditi
dovuto al computo dei beni mobili e immobili ereditati è
emerso che la Cassa gli ha erroneamente corrisposto delle prestazioni nella
misura di CHF 33'369.-. L’importo è, come indicato, poi stato rettificato il 30
marzo 2023 (CHF 17'052,10).
Il mancato computo della reale
sostanza - nonché delle spese e dei redditi ad essa connessi - ha avuto quale
conseguenza, per l'interessato, un indubbio errato riconoscimento delle
prestazioni complementari. Ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa
già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento
rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,
consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF
9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,
consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del
14 marzo 2006).
2.7. La richiesta
di condono formulata da RI 1 pone l’accento sulla sua buna fede, egli ritiene
di essere in buona fede per avere notificato tempestivamente sia la morte del
padre, sia la divisione della successione e considera il fatto di avere
tempestivamente reagito anche alle comunicazioni delle PC (contatto telefonico
con la Cassa segnalando l’assenza del computo della sostanza nel conteggio) per
gli anni 2021 e 2022 quale ulteriore dimostrazione della sua correttezza e
buona fede.
Egli si lamenta del fatto che
l'errore della Cassa nel non avere subito recepito le informazioni che lui ha
tempestivamente inviato debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a
restituire un importo che gli è stato versato indebitamente soltanto per colpa,
e negligenza, di terzi. Egli ritiene di non avere commesso alcuna grave
negligenza e ritiene giustificato il condono.
2.8. Il criterio della buona
fede, invocato dal ricorrente affinché la Cassa rinunci alla restituzione delle
prestazioni indebitamente incassate, è stato oggetto di analisi dottrinali. Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in
La partie générale du droit des assurances sociales, ed. da Bettina Kahil-Wolf,
Losanna 2003, p. 149 e ss.in particolare p. 160, ricorda come le prestazioni
dell’assicurazione sociale sono ottenute in buona fede quando l’assicurato che
le ottiene “ignorait ou ne pouvait pas savoir que ces prestations étaient
versées à torta ou momento où elle les a perçues“. In questo senso
anche Sylvie Pétremand, ad art. 25
n. 64, CR LPGA, ed. Dupont e Moser-Szeless, 2018 Basilea, che ribadiscono il
medesimo concetto. Nel suo commentario della LPGA Ueli Kieser (SK ATSH-Kommentar,
Schulthess, Zurigo, 2020, ad art. 25 n. 65 e ss.) ci ricorda come “Ein
gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das
Bewusstsein über den unrechtmäßigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen
in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen
entschuldbar ist“
In generale,
sulla scorta della giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per
il condono, non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il
beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma
anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin
dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere
ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare
o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può
invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo
lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene
valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che
è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218
consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del
4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio
2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il comportamento che esclude la buona
fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare
o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di
informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,
consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid.
5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). La giurisprudenza ha già
avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in caso di
calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non
controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e
quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno
2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021
del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,
consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,
consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,
consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso
in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere
che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo
giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato (su questi aspetti,
si veda la critica della sentenza formulata da Ueli
Kieser, Urteilsbesprechung, AJP 2012 1001 e ss.). Colui che si risposa
non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo,
senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle
prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di
una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i
bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle
prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli
nella misura di CHF 500 invece di CHF 6'000 (CHF 500 al mese per 12 mesi), e
questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di
prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha
chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il condono.
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del
condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti
all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti,
secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza
lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di
calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava,
per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene
in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo
pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate
sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la
beneficiaria di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene
conto, poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo
andava effettuato su base annua. D’altro canto la stessa amministrazione, che
aveva più familiarità con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in
più occasioni, di aver commesso un errore:
" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht
sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens
eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf
die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein
mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse
zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin
nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats-
statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die
EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass
die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders
dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine
Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet
worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der
Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl.
beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend
eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es
sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt
umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular
bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von
Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand zuerst
erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die Tabelle
Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden
Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag
von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies
doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser
Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem
offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen
müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl.
Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal
wiederholt hatte".
2.9. Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato la giurisprudenza sulla nozione
di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso. E contrario dunque quando l’assicurato ha
la consapevolezza dell’illiceità del versamento una buona fede non può essere
ammessa.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso
o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se
questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o
fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento
della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo
d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi
al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.10. Per quanto di rilievo per il caso
concreto va ritenuta la piena consapevolezza di RI 1 circa il fatto che la
rendita e le ulteriori prestazioni PC percepite successivamente alla morte del
padre non fossero conformi alla situazione economica conseguente all’eredità
ricevuta, situazione economica nuova tempestivamente segnalata alla Cassa dallo
stesso assicurato, e quindi che le prestazioni fossero palesemente versate a
torto dall’amministrazione e non fossero dovute. Questa consapevolezza non
permette di ritenere una buona fede.
In concreto è
indubbio che, sulla scorta sia della comunicazione di aprile 2020
dell'assicurato di essere diventato comproprietario dell'immobile in cui vive e
di altri beni immobili siti in Italia, oltre che di capitali svizzeri ed
esteri, sia della documentazione trasmessa a fine settembre 2020, l'amministrazione
era pienamente e doverosamente informata del mutamento delle condizioni
economiche di RI 1. Alla Cassa era quindi imposto il compito di ricalcolare il
diritto alle PC del qui ricorrente e che la sostanza immobiliare e mobiliare
del beneficiario PC non poteva rimanere invariata. Pertanto, la Cassa cantonale
di compensazione ha commesso un errore continuando a versare le prestazioni
stabilite in assenza del computo della sostanza ereditata, ed ha pure errato
con le due comunicazioni di adeguamento delle rendite (che riservavano comunque
le mutazioni in corso). L’errore della Cassa consiste nella tardività della sua
reazione nel procedere al ricalcolo del diritto alla prestazione ed al ritardo
che ha impiegato per domandare la restituzione delle prestazioni ricevute in
eccesso all’assicurato. Questa circostanza è stata segnalata più volte
dall’assicurato alla Cassa, egli temeva infatti di essere chiamato alla
restituzione, come poi avvenuto. Tale circostanza esclude quindi, in maniera
totale, il sussistere di una buona fede nel senso che RI 1 era consapevole
dell’errore della Cassa e di ricevere delle PC non conformi alla sua situazione
economica e quindi al suo diritto.
Il fatto che egli
abbia tempestivamente e correttamente avvisato l’amministrazione della
successione paterna, del fatto che l’eredità fosse stata divisa e che,
telefonicamente, abbia informato la Cassa che le prestazioni riconosciute
fossero errate, non mutano la situazione. La consapevolezza di questa
situazione toglie la possibilità di riconoscere al ricorrente la sua buona
fede.
Il corretto agire
di RI 1 gli ha comunque giovato, le sue tempestive segnalazioni, in uno con
l’errore della Cassa che ha reagito con troppo ritardo agli scritti 2 aprile e
28 settembre 2020 nonché alle comunicazioni verbali dell’assicurato relative
alle comunicazioni ricevute dall’amministrazione circa il suo diritto alle PC,
hanno permesso all’amministrazione di recuperare solo in parte le prestazioni
indebitamente percepite. La somma della restituzione inizialmente stabilita
dalla Cassa in restituzione ha dovuto essere ridotta di quasi la metà per le
ragioni indicate nelle considerazioni di fatto Il ritardo di chi doveva
procedere tempestivamente è di rilievo ed ha avuto conseguenze finanziarie
importanti per la Cassa. Se l’amministrazione avesse reagito tempestivamente
alle segnalazioni dell’assicurato verosimilmente non avrebbe dovuto domandare
alcuna restituzione siccome i versamenti non dovuti sarebbero stati
tempestivamente interrotti, o, al limite, la restituzione delle prestazioni
ricevute dal qui ricorrente nel lasso di tempo intercorrente tra l’aprile ed il
settembre 2020.
All’amministrazione va rimproverato quindi un
ritardo ingiustificato (gli accertamenti necessari per determinare il diritto
del ricorrente alle PC una volta liquidata la successione paterna, avrebbero
potuto essere svolti in tempi decisamente contenuti). Come detto questa tardiva
reazione ha comportato il versamento continuato di PC non dovute, consapevole
di ciò l’assicurato, che dovevano e debbono essere restituite (a seguito della perenzione
del diritto della Cassa in maniera limitata rispetto alla iniziale decisione di
restituzione). La consapevolezza dell’assicurato dell’erroneità delle PC
ricevute dopo la morte del padre non è certamente sanata dalle "comunicazioni"
del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022, entrambe rivelatesi manifestamente
errate, e soggette alla riserva delle mutazioni in corso. Pure di questa
circostanza il ricorrente era consapevole.
Va qui annotato come la natura delle comunicazioni
indicate non debba essere qui decisa. La Cassa ha indicato come le stesse
costituiscano semplici informazioni relative alla PC. In caso di manifestazione
di contrarietà alle medesime da parte de destinatario la Cassa (doc. XII pag.
6) emana una decisione formale (dopo le opportune verifiche) e la notifica
all’assicurato con l’indicazione dei rimedi di diritto (opposizione). La
giurisprudenza federale in materia di decisioni sostanziali non indicanti i
rimedi di diritto (per tutte STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.2.) rammenta
come occorra considerare le condizioni materiali dell’atto contestato e il
sussistere di una relazione giuridica obbligatoria avente carattere d’imperio
da parte dell’autorità amministrativa. In concreto RI 1, come indicato, sapeva
che dette comunicazioni (emesse con le riserve indicate in precedenza), non
erano corrette e di ciò ha informato la Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG telefonicamente. Le comunicazioni indicate avevano per scopo principale,
riprendendo le decisioni precedenti non ancora modificate nonostante la
comunicazione di una mutazione importante (successione paterna), di adattare le
PC in particolare ai nuovi valori dei premi LAMal, riservate appunto le
procedure di mutazione in corso.
Come indicato quindi la consapevolezza dell’erroneità
delle comunicazioni e delle PC versate dalla Cassa, esclude la possibilità del
condono dell’importo richiesto a RI 1 per l’assenza di una buona fede.
L’inerzia dell’amministrazione, riprovevole, avrebbe
dovuto imporre all’assicurato di accantonare gli importi delle PC ricevuti
erroneamente in vista della loro restituzione, obbligo di cui era consapevole e
che temeva (per quanto indicato dai testi in corso d’istruttoria). Il colpevole
ritardo dell’amministrazione ha comunque imposto solo una restituzione parziale
degli importi erroneamente versati e riconosciuti. La restituzione dell’importo
di CHF 17'052,10 non può però essere condonata.
2.11. Nel caso in esame, con la decisione
del 5 aprile 2023 l'autorità cantonale ha rifiutato all'assicurato il condono
delle prestazioni complementari da restituire per l’assenza del presupposto
della buona fede e rimproverando al ricorrente di essere stato negligente per
non essersi accorto che le prestazioni complementari gli erano state
chiaramente versate indebitamente, siccome nel calcolo allegato alle comunicazioni
trasmesse non era stata computata la sostanza ereditata, sostanza che RI 1
stesso aveva segnalato il 28 settembre 2020.
Per l’amministrazione il
ricorrente ha quindi percepito prestazioni complementari pur essendo
consapevole che le stesse erano indebite e quindi la condizione della buona
fede non sarebbe adempiuta (N. 4652.02 DPC), e questo nonostante il perdurare
del versamento delle PC erronee da parte della Cassa debitamente informata
dall’assicurato della modifica della sua situazione patrimoniale. La Cassa ha
reagito alle notifiche dell’assicurato con importante ritardo, ciò che non
rende priva di rilevanza la consapevolezza dello stesso circa l’erroneità delle
PC ottenute. Le motivazioni della Cassa, ritenute nella decisione su
opposizione che nega il condono, appaiono tese più a giustificare il ritardo
nella propria reazione. L’amministrazione ha rimproverato all’assicurato di non
avere tempestivamente comunicato alla Cassa i cambiamenti della sua situazione
economica, affermazione solo in parte vera (l’eredità annunciata non è stata
segnalata nel modulo di revisione ordinaria del 5 settembre 2020). La Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG aveva però notizia del decesso del padre
del ricorrente ed ha ricevuto informazioni sull’entità della successione (notifiche
Considerandi
2.
aprile 2020 e 28 settembre 2020). Il secondo argomento della Cassa è la
palese mancata considerazione della sostanza nelle comunicazioni della Cassa
del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022, ciò che dimostrerebbe che RI 1
dovesse essere a conoscenza del fatto di ricevere PC non dovute e quindi
assenza di buona fede. Si annoti qui che le comunicazioni citate sono
accompagnate da fogli di calcolo e rendono attenti che "Il calcolo è da
verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i
rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e
la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata",
questo oltre all’avvertenza che “Le inviamo questa comunicazione a seguito
dei cambiamenti di legge intervenuti dal 1° gennaio … Modifiche per mutazioni,
revisioni o eventuali mezzi di diritto sono escluse”.
In merito alle comunicazioni ricordate va detto che le medesime
trovano il loro fondamento giuridico nell’OPC-AVS/AI. Esse sono emesse dopo un
nuovo calcolo periodico annuo (art. 25 cpv. 1 lett. d OPC-AVS/AI) e non dopo un
cambiamento concreto delle condizioni personali e/o materiali intervenuto nel
corso di un anno (art. 25 OPC-AVS/AI). Per tale ragione la Cassa le trasmette
agli assicurati, tutti, e specifica le “Informazioni sul calcolo” che riservano
appunto le mutazioni, revisioni o i rimedi di diritto.
Come specificato nelle considerazioni di fatto RI 1 era consapevole
che il diritto alle prestazioni complementari comunicato il 18 dicembre 2020 e
il 3 gennaio 2022 per l'anno seguente non era corretto siccome mutate le sue
condizioni economiche (sostanza e reddito proveniente dalla medesima). Il
ricorrente ha quindi percepito prestazioni complementari pur sapendo che gli erano
versate indebitamente. La condizione della buona fede, come indicato, non è
adempiuta.
2.12
Questa
Corte deve ancora evidenziare che il ritardo di quasi 22 mesi (dal 28 settembre
2020.
al 7 luglio 2022) con cui la Cassa di compensazione si è attivata dopo che
l'assicurato le ha diligentemente segnalato l'aumento di sostanza
quantificandolo, non può trovare adeguata giustificazione nell'importante mole
di lavoro a cui l’amministrazione è confrontata. Questo agire non deve più
ripetersi siccome questi ritardi creano insicurezza nell’assicurato e rischiano
(come in concreto avvenuto) di avere ripercussioni finanziarie sul patrimonio
della Cassa alimentato con fondi pubblici. Questo, in particolare, quando, come
in concreto, le opportune informazioni, i dati, corretti, e tutti i necessari
documenti erano stati debitamente messi a disposizione sicché l’attività di
accertamento della Cassa era limitata alla verifica ed alla determinazione dei
valori immobiliari.
Come indicato, comunque, il ritardo nella reazione della Cassa non
può giovare all’assicurato e non consente di ritenere una sua buona fede tesa
alla concessione del condono. Il ritardo della Cassa ha fatto perimere parte
del credito dell’assicurato, a vantaggio dello stesso.
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni esposte il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.
61.
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.14
Con il ricorso
l'assicurato ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
allegando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e varia
documentazione a comprova dell'indigenza (docc. D-G, VIbis). Nelle more della
causa il ricorrente ha prodotto, su invito del giudice delegato, la notifica di
tassazione IC/IFD 2022 (doc. XIII).
Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA,
applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LPC,
la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal
diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in
particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio (lett. f).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità
di esito favorevole per l'istante.".
Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti (cumulativi) per
la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono di
massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni
non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è
necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Come precisato dalla STF I 134/06
del 7 maggio 2007 al considerando 5.3, una parte si trova nel bisogno qualora
non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al
suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1).
Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria o il gratuito patrocinio è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge
(DTF 115 Ia 193 consid.
3a). Sono determinanti le circostanze economiche
esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza
giudiziaria, rispettivamente di gratuito patrocinio (DTF 108 V 265 consid.
4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno
ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e il gratuito
patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un
supplemento, variante tra il 15% e il 25%.
Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono
essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a
uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per
il processo a detrimento di altri obblighi urgenti. Per ammettere il bisogno ai
fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a
quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia.
Nell'ambito di questo esame non è da considerare unicamente la situazione dei suoi
redditi, bensì globalmente l'intera situazione finanziaria e patrimoniale.
Inoltre, al consid. 7, il Tribunale federale ha
affermato:
" (…) Va infatti ricordato che prima di potere eventualmente
richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel
limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di
soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3;
inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di
principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il
richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un [ulteriore] debito
ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05).
Ora, dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che lo stesso
dispone di una sostanza sufficiente per potere pagare la propria legale nella
procedura AI oggetto del presente ricorso. In calce al modulo, presentato in
questa sede, per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale
ha indicato in fr. 301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla
tassazione 2003, emessa in data 21 settembre 2005, mentre con la più recente
decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006
la Cassa cantonale di compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza
netta complessiva in Svizzera o all'estero.".
Nella citata DTF 119 Ia 11 l'Alta corte
si è così espressa:
" (…) 5. (…) a) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision
selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à
concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa
fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant
doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat
l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être
ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt
non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).
Cette solution est en accord avec la jurisprudence
cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un
bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant
que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville:
BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127
consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980;
Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne:
Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia
no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et
administrative: les règles minima imposées par l'art. 4
Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit
suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach
der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990,
p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern,
thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).
Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à
l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme
telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette
optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de
la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour
de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt
non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2
février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un
prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette
part").".
Con sentenza 8C_493/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale,
dopo avere ricordato che è bisognoso chi non è in grado di far fronte alle spese
di una causa senza ricorrere ai mezzi necessari per coprire il proprio
fabbisogno vitale e quello della propria famiglia, che questo bisogno va
valutato in base alla situazione economica complessiva del richiedente al
momento di decidere su questa domanda, che include da una parte tutti i suoi
obblighi finanziari e dall'altra non solo i redditi ma anche la sostanza, e che
in questo contesto va rilevato che un proprietario immobiliare può essere
obbligato ad accendere un'ipoteca sulla sua proprietà se questa può ancora
essere gravata, ha confermato questa giurisprudenza in un caso di un cittadino tedesco
che aveva un immobile del valore di euro 62'699.70, ma che si faceva mantenere
dalla figlia:
" 4.1. Das Bundesverwaltungsgericht
hat erwogen, es habe die Gesuchstellerin mit (prozessleitender) Verfügung vom
23.
April 2015 aufgefordert, das beigelegte Formular "Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege" ausgefüllt und mit den nötigen Beweismitteln
versehen einzureichen. Es habe zudem darauf hingewiesen, dass bei
Nichteinreichen der verlangten Unterlagen und Beweismittel aufgrund der Akten
Dispositivo
entschieden werde. Weiter hat es erkannt, dass die Gesuchstellerin gemäss der
mit Eingabe vom 17. Juni 2015 aufgelegten Steuerrechnung vom 14. April 2015
Eigentümerin einer Liegenschaft mit einem Vermögenswert von Euro 62'699.70 ist.
Gestützt auf diesen Umstand hat das Bundesverwaltungsgericht - unter Hinweis
auf die Rechtsprechung - geschlossen, die Bedürftigkeit sei nicht erstellt.
4.2. Die
Beschwerdeführerin macht geltend, sie verfüge über kein den Lebensbedarf
deckendes Einkommen (Euro 285.-), weshalb sie von der in der Schweiz lebenden
Tochter unterstützt werde. Unter diesen Umständen sei keine Bank bereit, ihr
eine Hypothek auf der Liegenschaft zu gewähren. Die Vorinstanz habe daher den
entscheidwesentlichen Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. auf einer willkürlichen
Annahme gründend festgestellt.
4.3. Das
Bundesverwaltungsgericht hat die Bedürftigkeit einzig anhand des Wertes der im
Eigentum der Beschwerdeführerin stehenden Liegenschaft geprüft. Dabei handelt
es sich unbestritten um einen erheblichen Vermögenswert. Um den ihr obliegenden
Nachweis (vgl. dazu: BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164; SVR 1998 UV
Nr. 11 S. 32, U 197/96 E. 4c/bb) zu erbringen, dass unter den geltend gemachten
Umständen auf dem im Ausland gelegenen Grundstück keine Hypothek errichtet
werden könne, hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin keine
entsprechenden Bestätigungen von Banken oder anderen Instituten eingereicht.
Damit hat sie nicht rechtsgenüglich dargetan, dass die mit Hinweis auf die
Rechtsprechung implizit geäusserte Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts,
eine hypothekarische Belastung sei möglich, nicht zutrifft, weshalb es bei der
Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren
sein Bewenden hat (so auch Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
[heute: Schweizerisches Bundesgericht] B 54/02 vom 21. März 2003, in Anwaltsrevue 2003 8, S. 272,
und U 29/01 vom 4. Juli 2001).".
Inoltre, nella DTF 144 III 531, al considerando 4.1, ripreso nella
STF 2C_412/2023 del 22 dicembre 2023 al considerando 3.2.3, il Tribunale
federale ha riproposto la summenzionata definizione di persona bisognosa e ha
aggiunto quanto segue:
" Soweit das Vermögen einen
angemessenen "Notgroschen" ("réserve de secours")
übersteigt, ist dem Gesuchsteller unbesehen der Art der Vermögensanlage
zumutbar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden (Urteile
9C_659/2016 vom 17. Januar 2017 E. 4.2; 4A_664/2015 vom 19. Mai 2016 E. 3.1; 8C_273/2015
vom 12. August 2015 E. 6.2; 5A_103/2014 vom 4. Juni 2014 E. 3.1; 4D_22/2014 vom
22. April 2014 E. 2.1; 4D_41/2009 vom 14. Mai 2009, E. 3; 4P.313/2006 vom 14.
Februar 2007 E. 3.3). Die Art der Vermögensanlage beeinflusst allenfalls die
Verfügbarkeit der Mittel, nicht aber die Zumutbarkeit, sie vor der
Beanspruchung des Rechts auf unentgeltliche Prozessführung anzugreifen. Soweit
die eigenen Mittel erlauben, einen Prozess zu finanzieren, ist der Zugang zur
Justiz gewährleistet, und es rechtfertigt sich nicht, öffentliche Mittel dafür
bereitzustellen (Urteile 5A_726/2014 vom 2. Februar 2015 E. 4.2; 5A_329/2010
vom 16. Juli 2010 E. 3.1; 4A_294/2010 vom 2. Juli 2010 E. 1.3; 4D_41/2009 vom
14. Mai 2009 E. 3; 4P.313/2006 vom 14. Februar 2007 E. 3.3).".
L'Alta Corte ha proseguito e concretizzato questi principi così:
" 4.2.4 Für die Berechnung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO ist grundsätzlich unerheblich, aus welcher Quelle ein Vermögenswert stammt und was mit dem Vermögenswert bezweckt
werden soll. Dies gilt auch für die nach Eintritt des Versicherungsfalls
ausbezahlte Kapitalabfindung aus beruflicher Vorsorge, und zwar unabhängig
davon, aus welchen Gründen der Versicherte sich für die Auszahlung des Kapitals
entschied und wofür er das ihm ausbezahlte Pensionskassenkapital verwenden
möchte. Soweit das Vermögen des Gesuchstellers den angemessenen
"Notgroschen" übersteigt (dazu oben E. 4.1), ist es ihm zumutbar,
dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden, bevor dafür die Allgemeinheit
durch öffentliche Mittel belastet wird. Es geht nicht an, öffentliche Gelder zu
beanspruchen, obwohl eigentlich Vermögen vorhanden wäre, auf das
zurückzugreifen der Anspruchsberechtigte aber freiwillig verzichtet (BGE 135 I 288 E.
2.4.4 S. 291). Der Gesuchsteller hat vielmehr die Prozesskosten selbst zu
tragen, soweit es seine wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E.
4.1 S. 136).
4.3 Nach dem
Gesagten ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen, dass das bei
Gesuchseinreichung noch vorhandene Vermögen aus dem Kapitalbezug der
beruflichen Vorsorge von rund Fr. 180'000.- bei der Ermittlung der
Bedürftigkeit im Vermögen des Beschwerdeführers anzurechnen ist. Der
Beschwerdeführer macht nicht hinreichend geltend, dass er mit diesem Vermögen,
abzüglich eines "Notgroschens", die allfällig anfallenden Kosten
seiner Rechtsvertretung nicht bestreiten könnte. Es mangelt ihm daher für die
Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands an der Bedürftigkeit
nach Art.
117 lit. a ZPO.".
Qualora la persona che postula l'assistenza giudiziaria sia proprietaria
di un immobile, la STF 8C_133/2022 del 7 settembre 2022 ha così completato la
definizione di persona bisognosa:
" 6.2. (…) Der um unentgeltliche Rechtspflege
ersuchende Grundeigentümer hat sich daher die für den Prozess benötigten Mittel
allenfalls durch Belehnung der Liegenschaft bzw. Aufnahme eines zusätzlichen
Hypothekarkredits, und, wenn zumutbar, nötigenfalls durch Veräusserung der
Liegenschaft zu beschaffen (BGE 119 Ia 11 E. 5; Urteil 5A_726/2014 vom 2. Februar
2015 E. 4.2).".
Come ha ricordato la STF 5A_972/2021 del 2 febbraio 2023,
" 2.1.1. Aux termes de cette
disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a
droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite
d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al.3 Cst. confère au justiciable une garantie
minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1).
Une personne est
indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer
l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,
sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une
part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa
fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid.
3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part,
l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement
acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 4A_461/2022 du 15
décembre 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune
mobilière pouvait présenter le caractère d'une "réserve de secours"
destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être
apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de
gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé
(cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1; arrêts 1B_595/2021 du 28
juillet 2022 consid. 2; 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2; 5A_886/2017
du 20 mars 2018 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).".
La citata STF
5A_886/2017 ha riconosciuto che un pensionato ha diritto a una "riserva di
soccorso" di circa CHF 40'000.- e la summenzionata STF 1B_595/2021 che
la giurisprudenza considera come una "riserva di soccorso" destinata
a coprire i bisogni futuri una sostanza tra CHF 20'000.- e CHF 40'000.- (consid. 2: "Certes, il ne dispose a priori pas d'une fortune
excédant les montants que la jurisprudence permet de considérer comme une
"réserve de secours" destinée à couvrir les besoins (entre 20'000 fr.
et 40'000 fr.; arrêt 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités).").
Con la cosiddetta "riserva di
soccorso" si suole indicare con quel termine il limite al di sotto del
quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo; l'importo
va fissato in funzione dei bisogni futuri, tenuto conto delle
circostanze concrete fra cui prospettive di guadagno, età, stato di salute del
richiedente e obblighi di mantenimento. Va nondimeno precisato che il diritto a
una riserva di soccorso non deriva dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed.: la parte
richiedente che ritiene che il giudice le abbia riconosciuto a tale titolo un
importo insufficiente non può pertanto lamentare una violazione di detta norma
costituzionale (STF 5A_1025/2022 del 19 maggio 2022, consid. 3.2).
Di conseguenza, se il patrimonio del richiedente l'assistenza
giudiziaria supera una "riserva di soccorso" appropriata, è ragionevole
che il richiedente utilizzi tale patrimonio per finanziare la causa, a
prescindere dalla natura dell'investimento: l'origine di un bene e lo scopo per
cui è stata costituita questa sostanza sono di principio irrilevanti. Il tipo
di investimento patrimoniale influisce al massimo sulla disponibilità dei mezzi
economici, ma non sulla ragionevolezza di intaccarli prima di rivendicare il
diritto all'assistenza giudiziaria. Nella misura in cui le proprie risorse consentono
di finanziare una causa, l'accesso alla giustizia è garantito e non è giustificato
destinare fondi pubblici a tale scopo.
Un proprietario immobiliare deve procurarsi i fondi necessari per
il procedimento se necessario ipotecando l'immobile o accendendo un'ulteriore
ipoteca e, se ragionevole, vendendolo.
2.15. Nel caso all'esame, il ricorrente è
comproprietario in ragione di un terzo sia di un immobile sito in Svizzera la
cui quota di comproprietà ha un valore di stima fiscale di CHF 165'350 (doc.
H), sia di diversi immobili ubicati in Italia, che sono stati tassati
fiscalmente in CHF 42'700 (doc. H).
L'assicurato ha osservato che essendo la sua abitazione una
comproprietà condivisa in ragione di un terzo con i due fratelli, ne deriva una
sua scarsa, se non nulla, possibilità di messa a reddito.
Anche la sostanza immobiliare all'estero, consistente per la
maggior parte in terreni sparsi e di piccola entità peraltro detenuti con una
quota indivisa di una comunione ereditaria, risulta di fatto invendibile a
terzi non essendo interessante per il mercato.
Dovendo prendere in considerazione l'insieme della situazione
finanziaria del ricorrente al momento in cui ha domandato l'assistenza
giudiziaria, occorre osservare che la sostanza mobiliare, al 31 agosto 2023
ammontava a CHF 9'361,65 (doc. E) e a un terzo di € 9'018,19 (doc. F).
D'altro lato l'assicurato è comproprietario di beni immobiliari
che rientrano nel computo della sua sostanza e che vanno pertanto considerati
ai fini della determinazione del diritto all'assistenza giudiziaria. Al
riguardo, l'assicurato dispone dell'appartamento in cui abita (valore di stima
accertato di CHF 234'364.- mentre il resto dell'immobile ha un venale di CHF
506'897.- doc. 47-3/3), e di fondi all'estero valutati da un tecnico in loco in
€ 155'282.-, perciò la parte di un terzo ascrivibile all'assicurato ammonta a €
51'761(doc. G). Egli non ha sufficientemente sostenuto che, al netto di una "riserva
di soccorso", questi beni non sarebbero in grado di coprire entro un anno i
costi del suo patrocinatore (STF 2C_412/2023 del 22 dicembre 2023, consid. 4.3)
e che gli stessi non possono essere gravati con mutui garantiti da ipoteca o
alienati. Pertanto, conformemente all'esposta giurisprudenza, si può pretendere
che, per fare fronte all'onorario del suo legale, egli gravi la sua sostanza
immobiliare o che venda le sue quote di comproprietà o di proprietà indivisa.
Ne discende che il ricorrente non ha reso verosimile l'indigenza e
di conseguenza non può essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio, venendo a mancare una delle tre condizioni cumulative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti