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Decisione

33.2023.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2024Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni, infatti, possono limitare il rimborso alle spese necessarie

per la fornitura economica e adeguata di prestazioni (art. 14 cpv. 2 LPC).

È indubbio che al momento in cui ha effettuato i viaggi in esame l'assicurato

abitava in via __________ a __________ e quindi a 400 metri di distanza dalla

Farmacia __________ presente in via __________, ubicata, peraltro, sull'altro

capo della stessa via.

Inoltre, a 600 metri di distanza sempre dal suo domicilio, v'è

pure la Farmacia __________, in Via __________.

Non si vede quindi per quale motivo il ricorrente, non tenuto a

servirsi di una specifica farmacia stante un particolare modello di assicurazione

malattia, si rechi alla Farmacia __________, in via __________, che dista fra

gli 850 m e 1,1 km a dipendenza del percorso scelto a piedi (www.google.ch/maps) rispettivamente che

richiede comunque, anche facendo capo ai mezzi di trasporto pubblici, uno

spostamento a piedi di qualche centinaio di metri non essendoci un collegamento

diretto oppure più cambi di bus e un lungo giro per riuscire a collegare il

punto di partenza e di arrivo per evitare di percorrere dei tratti a piedi (www.ffs.ch).

L'argomento secondo cui, da anni, la farmacia ubicata a __________

sia la farmacia di fiducia del ricorrente non è sufficiente per potere ignorare

il chiaro principio che il trattamento medico deve essere dispensato nel luogo

più vicino al domicilio del beneficiario delle prestazioni complementari.

Scopo di questa norma è quello di ridurre i costi a carico degli assicurati

rispettivamente dello Stato che è poi chiamato a rimborsarli.

Non si vede per quale motivo un beneficiario di PC debba fare capo

a dei fornitori di prestazioni più lontani di altri, sempre che non vi siano

motivi medici alla base di tale scelta, circostanza che, per quanto concerne un

dispensatore di medicamenti, come è una farmacia, non sembrerebbero essere

dati.

2.5.5. Non va infine dimenticato che in

discussione vi sono le undici trasferte che l'assicurato ha effettuato per

ritirare le scatolette con le pastiglie preparate dalla farmacia.

Considerandi

Questi trasporti non possono essere rimborsati ai sensi dell'art.

22.

cpv. 2 LaLPC, non potendo essere considerati come effettuati verso un luogo

in cui gli è stato concretamente dispensato, da parte di uno specialista in

materia, un trattamento medico sulla sua persona (DTF

123.

V 81; STF 9C_352/2015 del 14 agosto 2015, pubblicata in SVR 2015 EL

Nr. 12; STF 9C_470/2013 dell'11 ottobre 2013, pubblicata

in SVR 2014 EL Nr. 6).

Con quei viaggi, infatti, il ricorrente ha soltanto ritirato delle

apposite scatole ("dosette") in cui la farmacista gli aveva preparato

i farmaci da assumere, prescritti dai suoi medici curanti. Di conseguenza, non

avendo ricevuto un trattamento medico in senso stretto da parte della

farmacista, ma essendosi limitato a farsi consegnare dei medicamenti che ha acquistato

in quel luogo su prescrizione medica, la Cassa di compensazione non è tenuta ad

assumersi i costi di trasporto che l'assicurato ha sostenuto - ma non

comprovato - per recarsi in farmacia. In tale evenienza, una farmacia non può

essere definita come un luogo in cui viene prestato un trattamento medico.

Ne discende che i trasporti con mezzo pubblico oggetto del

contendere, effettuati dal ricorrente per comprare dei farmaci, non erano in

relazione con una cura medica prestatagli in farmacia da un professionista.

2.6

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, le censure del ricorrente sul mancato riconoscimento da parte della

Cassa di compensazione delle aliquote percentuali di Cassa malati e delle spese

di trasporto per recarsi in farmacia per ritirare dei farmaci, non meritano

tutela.

La decisione impugnata deve essere pertanto confermata.

Essendo perdente in causa, non si fa quindi luogo all'attribuzione

a favore del ricorrente di indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA a

contrario) e neppure delle indennità da esso pretese a titolo di risarcimento

danni e per torto morale, non essendo dati i relativi presupposti legali.

Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le

prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili né indennità.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti