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Decisione

33.2023.27

Rimborso spese di malattia.L'importo massimo rimborsabile per partecipazione ai costi (franchigia+aliquota) è Fr.1000/anno.Con franchigia di Fr.1000,il massimo è raggiunto.No rimborso spese di trasporto per andare in farmacia:non comprovate,farmacia non è la più vicina,non vi ha ricevuto cura medica

22 gennaio 2024Italiano33 min

servirsi di una specifica farmacia stante un particolare modello di assicurazione

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.27

TB

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 luglio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 26 aprile 2023

(doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione ha rimborsato a RI 1, nato nel

1963, una partecipazione ai costi conteggiatagli dalla Cassa malati, mentre non

si è assunta le altre cinque con la motivazione "Franchigia / Aliquota LAMal Deduzione: Eccedenza di quota".

1.2. Con email del 4 maggio 2023 (doc.

4) l'assicurato si è opposto al rifiuto, rilevando che per i rimborsi che

eccedono l'importo massimo di Fr. 1'000.- all'anno ha diritto a un importo

superiore.

1.3. Il beneficiario di PC ha in seguito

trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione sia il conteggio delle

prestazioni allestito dalla sua Cassa malati con cui ha stabilito in Fr. 27.-

la sua partecipazione ai costi per il trattamento dell'11 aprile 2023 (doc. 1) presso

il __________, sia due appositi formulari di rimborso delle spese di trasporto,

datati 17 maggio 2023, di cui uno per le trasferte alla sua farmacia di fiducia

dal 28 dicembre 2022 al 17 maggio 2023 (doc. 2a) e l'altro per recarsi in

ospedale il 6 aprile 2023 e il 9 maggio 2023 (doc. 2b).

1.4. Con decisione del 23 maggio 2023

(doc. 3) la Cassa gli ha rimborsato il costo delle due trasferte all'Ospedale __________

di __________ (Fr. 8.-), ma non si è presa a carico la partecipazione ai costi

di Fr. 27.- stante una "Eccedenza di quota".

1.5. Il 14 giugno 2023 (doc. 4) l'assicurato

si è opposto al mancato rimborso di Fr. 27.- e ha chiesto informazioni sia sulla

sua precedente opposizione del 4 maggio 2023 ricordando il diritto a un rimborso

massimo di Fr. 20'000.- all'anno per spese di malattia, sia sulla domanda di

rimborso del costo di Fr. 55,20 per i 24 spostamenti per recarsi in farmacia effettuati

tra fine 2022 e i primi mesi 2023.

1.6. Con lettera del 17 luglio 2023

(doc. 5) l'amministrazione ha spiegato all'assicurato le norme legali alla base

dell'assunzione delle spese di malattia, della partecipazione ai costi LAMal e

delle spese di trasporto. Essa ha quindi precisato di avere già rimborsato, per

l'anno 2023, l'importo massimo di Fr. 1'000.- previsto dall'art. 12 LaLPC,

motivo per cui con le decisioni del 26 aprile 2023 e del 23 maggio 2023 non gli

ha rimborsato tutti gli importi conteggiati dalla sua Cassa malati a titolo di

aliquota percentuale. Inoltre, non corrispondendo una farmacia a un luogo di

trattamento medico ai sensi degli artt. 14 LPC e 22 LaLPC, ma a un dispensario

di medicinali/dispositivi medici, le spese di trasporto per recarvisi non

potevano essere rimborsate.

1.7. Preso atto delle spiegazioni

fornite il 20 luglio 2023 (doc. 6) dall'assicurato in merito ai trattamenti

dispensatigli in farmacia, con decisione su opposizione del 25 luglio 2023

(doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente accolto la sua

opposizione. Essa ha ritenuto che, di principio, una farmacia non può essere

equiparata a un luogo di trattamento medico, ma che può invece esserlo laddove

il farmacista somministra direttamente dei medicinali (iniezioni e

vaccinazioni) o provvede ad effettuare delle piccole medicazioni.

Considerato che, delle 21 visite in farmacia, 10 sono in relazione

a iniezioni e le restanti 11 al solo ritiro di medicinali, la Cassa ha deciso

che l'assicurato aveva diritto al rimborso anche di queste 10 trasferte in cui

hanno avuto luogo dei trattamenti medici.

Quanto al mancato rimborso delle partecipazioni ai costi LAMal, l'amministrazione

ha precisato che, secondo l'art. 12 LaLPC, nel caso in cui un assicurato opti,

come l'opponente, per una franchigia più elevata ai sensi dell'art. 93 OAMal,

il rimborso della partecipazione ai costi, intesa come franchigia più aliquota

percentuale, rimane limitata al massimo a Fr. 1'000.- all'anno.

Avendo essa già rimborsato all'assicurato, per l'anno 2023, l'importo

massimo di Fr. 1'000.-, la pretesa dell'opponente di rimborsargli la

partecipazione ai costi del 12 maggio 2023 di Fr. 27.- non può essere

accordata.

Con decisione del 24 luglio 2023 la Cassa gli ha versato Fr. 40.-

a titolo di trasporto per recarsi/tornare alla/dalla farmacia.

1.8. Fra le parti è intercorsa ulteriore

corrispondenza e il 3 agosto 2023 (doc. 8a) l'amministrazione, preso atto dell'effettivo

costo del biglietto del bus, ha accettato di conguagliare la differenza relativa

alle due trasferte all'ospedale del 6 aprile 2023 e del 9 maggio 2023. Per le 21

trasferte in farmacia, essa ha dato la possibilità all'assicurato di comprovare,

inviando copia di tutte le fatture della farmacia in cui figurano i trattamenti

eseguiti, che anche nelle altre occasioni ha ricevuto un trattamento medico.

Avendo poi constatato che, in precedenti occasioni, gli era stato

rimborsato solo il tragitto di andata e non anche quello di ritorno per andare

in farmacia, la Cassa di compensazione l'ha informato che avrebbe provveduto a

questo indennizzo tenendo inoltre conto del costo del biglietto di Fr. 2,30 in

luogo di Fr. 2.- riconosciuti e l'ha invitato in futuro ad allegare i biglietti

del trasporto al relativo formulario di richiesta di rimborso dei costi.

Avendo ricevuto dall'assicurato ulteriori conteggi, anche passati,

delle prestazioni allestiti dalla sua Cassa malati in luogo delle richieste fatture

della farmacia, il 30 agosto 2023 (doc. 10a) la Cassa di compensazione ha

comunicato all'opponente di non potere modificare a suo favore la decisione su

opposizione in merito al rimborso delle ulteriori trasferte verso la farmacia,

mentre avrebbe ricalcolato, laddove mancante, il rimborso per i tragitti di

ritorno e adeguato il costo delle trasferte a Fr. 2,30.

1.9. Il 7 settembre 2023 (doc. I) RI 1

si è rivolto al TCA chiedendo implicitamente di annullare la decisione

impugnata.

Senza esporre i fatti alla base del proprio ricorso, il ricorrente

ha postulato, in via principale, che sia fatto ordine alla Cassa di compensazione

di versargli a breve termine la differenza del costo del mezzo di trasporto. Egli

ha inoltre chiesto che sia ordinato alla Cassa di corrispondergli l'importo

dovuto in merito ai rimborsi per le spese di trasporto verso la sua farmacia di

fiducia per ricevere cure e consigli medici pratici come da dichiarazione della

farmacista (doc. A5). Quanto ai rimborsi delle fatture emesse dalla sua Cassa

malati, negati a motivo di avere raggiunto il limite massimo dell'importo della

franchigia, il ricorrente ha preteso che, sulla base della LPC, gli sia invece

rimborsato l'importo totale delle fatture emesse dalla Cassa malati e da altri

medici. A tutto ciò si aggiunge un importo simbolico per il risarcimento dei

danni arrecatigli, quali il tempo e i soldi persi e gli effetti negativi sul

suo stato mentale.

In via subordinata, l'assicurato ha ribadito le sue prime due

pretese e in terzo luogo ha indicato che qualora l'agire della Cassa di

compensazione fosse confermato riguardo al rifiuto di rimborsargli le fatture

di Cassa malati, "il diritto per il

rimborso fatture __________ in oggetto e di ogni altra fattura riferita a cure

di malattia viene spostato e/o traslato nel paragrafo iniziale "somma

spese sostenute" del calcolo generale delle PC che alla fine determina

il corretto importo mensile di diritto. Di conseguenza alla controparte viene

intimata revisione dei calcoli diritto PC da inizio 2023, con il versamento di

tutti i rimborsi arretrati.".

Infine, il ricorrente ha protestato tasse, spese e ripetibili,

oltre a un importo "per sicuro torto morale

e per adeguato risarcimento dei molti danni arrecati a causa dei regolari e

manifesti errori ammessi dalla controparte, in merito giuste tariffe mezzi

pubblici.".

1.10. Nella risposta del 21 settembre 2023

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle spiegazioni

fornite con la decisione impugnata, nella quale si è riconfermata.

In merito alle spese di trasporto, l'amministrazione ha ricordato

che la farmacia non è parificabile a un luogo di cura ai sensi dell'art. 22

cpv. 2 LaLPC, eccetto nel caso in cui siano dispensati trattamenti medici. Per

la Cassa, la dichiarazione rilasciata nell'agosto 2023 (doc. A5) dalla Farmacia

__________ non è sufficientemente esaustiva per comprovare il diritto al

rimborso delle restanti 11 trasferte ancora rivendicate dal ricorrente. Essa ha

invece rinviato al formulario del 17 maggio 2023 compilato dall'assicurato, sul

quale si è basata per decidere il rimborso dei mezzi di trasporto, ribadendo

che è dettagliato e che non essendo stati apportati ulteriori giustificativi a

sostegno delle proprie tesi non v'è motivo di scostarsene.

1.11. Il 4 ottobre 2023 (doc. V) il

ricorrente ha rilevato di avere "più volte

fatto presente e consigliato ai responsabili PC di contattare e/o scrivere alla

mia farmacista Sig.ra Dr. med. __________ per avere e/o ottenere conferma

delle regolari + differenziate cure mediche che da sempre mi vengono

fatte presso la farmacia come conferma dichiarazione prodotta (…) Nelle mie

ultime visite e cure presso farmacia (N.B.:

vedi problema fiacche ai piedi e vedi tanti altri problemi salutari)

(…).".

Egli ha prodotto varia documentazione e ha poi ripreso testualmente le sue

pretese ricorsuali.

1.12. L'amministrazione ha ribadito, il 17

ottobre 2023 (doc. VII), che le affermazioni del ricorrente non erano

supportate da prove. Pertanto, ritenuto che ha avuto più occasioni per

comprovare quanto sostenuto, in assenza delle copie delle fatture dettagliate

della farmacia che attestano i presunti trattamenti ricevuti, la Cassa ha

osservato che fa stato quanto indicato dal ricorrente stesso nel formulario di

richiesta di rimborso spese di trasferta firmato il 17 maggio 2023, in cui ha

dettagliato il motivo di ogni visita in farmacia distinguendo fra quelle in cui

ha acquistato farmaci e quelle in cui ha avuto luogo un trattamento.

La Cassa non ha invece formulato osservazioni riguardo al limite

di Fr. 1'000.- relativo al rimborso della partecipazione ai costi.

1.13. Il 30 ottobre 2023 (doc. IX) l'assicurato

ha rilevato che non era stato informato dalla Cassa che gli appositi formulari

di rimborso spese debbano indicare in modo dettagliato le prestazioni mediche e

le cure ricevute. Quanto alle visite in farmacia, egli ha affermato di avere

"ricevuto importanti e utili cure di ogni

tipo e genere per soprattutto diminuire le mie sofferenze fisiche e mentale

provate dai tanti certificati medici". Ha poi riproposto le sue

pretese.

1.14. Il ricorrente ha trasmesso il 22

novembre 2023 (doc. XIII) al TCA l'opposizione formulata contro un'altra

decisione della Cassa in materia di rimborso dei costi di trasporto (doc.

XIII/2), che ha portato all'emanazione di una nuova decisione (doc. XV/1),

allegata al suo scritto del 2 dicembre 2023 (doc. XV), per evidenziare il

continuo errato agire, a suo danno, della Cassa.

1.15. Il 9 gennaio 2024 (doc. XVIII) l'assicurato

ha infine prodotto della documentazione per suffragare che la farmacia in cui

si reca regolarmente da anni gli dispensa visite e cure "per i dolori e gli acciacchi semplici". Per

la Cassa, che si è espressa il 19 gennaio 2024 (doc. XX), non è invece

comprovato che egli vi si andava ogni giorno, non risultando neppure dal

formulario del 17 maggio 2023; inoltre, egli vi ritirava solo dei farmaci e non

riceveva cure.

considerato in diritto

2.1. Due sono le contestazioni che il

TCA deve esaminare.

La prima concerne la questione a sapere se correttamente la Cassa

cantonale di compensazione non ha rimborsato al ricorrente l'importo di Fr.

27.- che __________ ha posto a carico dell'assicurato a titolo di aliquota

percentuale del 10% del costo di Fr. 269,85 fatturato dal __________ per il

trattamento che egli ha ricevuto l'11 aprile 2023.

La seconda si riferisce al mancato riconoscimento di alcune spese

di trasporto relative ai viaggi effettuati dall'assicurato con il bus per recarsi

in farmacia nei giorni indicati nella "Richiesta di rimborso delle spese

di trasporto" del 17 maggio 2023.

Le ulteriori richieste del ricorrente esulano da

queste due tematiche e, conseguentemente, non vanno esaminate siccome

non sono oggetto della decisione impugnata, resa su opposizione, il cui

contenuto è ora il solo ad essere sottoposto all'esame del TCA (artt. 52 e 56

LPGA).

Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione

impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V

36 consid. 2a). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non

ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).

2.2. L'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i

Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua delle

spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui, per ciò che è qui di

interesse, le spese di trasporto al più vicino luogo di cura (lett. e) e le

spese di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal (lett. g).

Per l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono

essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle

spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e

appropriata.

Giusta l'art. 14 cpv. 3 LPC, per le

spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare

annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Quando le persone vivono a

casa, gli importi cantonali non possono tuttavia essere inferiori a Fr. 25'000.-

per le persone sole, persone vedove e coniugi di persone che vivono in un

istituto o in un ospedale (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC).

Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 1° gennaio

2008 sono quindi i Cantoni - e non più la Confederazione - a finanziare le

prestazioni di cui all'art. 14 LPC (art. 16 LPC). Per il Cantone Ticino, la

legge di applicazione del 23 ottobre 2007 della legge federale del 6 ottobre

2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC; RL 851.200) è entrata in vigore

il 1° gennaio 2008. Il Consiglio di Stato ha poi decretato il Regolamento della

LaLPC del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC; RL 851.210), anch'esso entrato in

vigore il 1° gennaio 2008 contemporaneamente alla nuova LPC.

L'art. 4 LaLPC dispone che il Consiglio di Stato disciplina le

competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari

conferisce ai Cantoni.

Gli artt. 5-24 LaLPC definiscono il rimborso delle spese su rinvio

del citato art. 14 cpv. 2 LPC.

L'art. 5 LaLPC prevede che le spese

di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla

LPC.

Per l'art. 6 cpv. 1 LaLPC, le spese

di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono

rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato

fatto l'acquisto.

L'art. 7 lett. a LaLPC riprende l'art. 15 lett. a LPC e prevede che le spese sono rimborsate se la

domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione.

Un diritto al rimborso delle spese

può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a

carico da altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC).

L'art. 2 Reg. LaLPC prevede che le spese di malattia e d'invalidità

sono rimborsate soltanto se comprovate da fatture o da ricevute di pagamento.

2.3. Nella DTF 142 V 349 concernente un

caso giudicato dal TCA vertente sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art.

14 LPC, nel 2016 l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:

"

(…)

6.2

Con la riforma del 1° gennaio

2008, il legislatore federale ha deciso che il finanziamento del rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). A partire da questa data la LPC si limita a

stabilire delle condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le

modalità di questo rimborso (voto Fritz Schiesser, BU 2006 CS 210 e Consigliere

federale Hans-Rudolf Merz, BU 2006 CN 1254 seg.; Messaggio del 7 settembre 2005

concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della

perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e

Cantoni [NPC], FF 2005 5544 seg. n. 2.9.8.2.2, 5552; v. anche sentenza 9C_470/2013

dell'11 ottobre 2013 consid. 3.1). In particolare spetta ai Cantoni precisare

le spese che possono essere rimborsate sulla base del catalogo delle

prestazioni di cui all'art. 14 cpv. 1 LPC, come pure possono limitare il rimborso delle spese necessarie nell'ambito

di una fornitura di prestazioni economica e appropriata (art. 14 cpv. 2 LPC). I Cantoni possono inoltre fissare degli importi

massimi per la spese da rimborsare, che tuttavia non possono essere inferiori

agli importi indicati all'art. 14 cpv. 3 LPC (JÖHL/USINGER-EGGER,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3a ed. 2016, pag. 1921

seg. n. 233 e n. 234; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 221 n. 1).

6.3

6.3.1 A partire dal 1° gennaio 2008 spetta oramai ai

Cantoni determinare le modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

(…)

6.3.2 (…) Gli

importi di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i

Cantoni un importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire

una soglia massima al di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I

Cantoni restano pertanto liberi di fissare un importo massimo superiore a

quelli indicati nella LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid. 3.3.1 pag. 228). L'art.

14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di calcolo del rimborso

delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La soluzione avanzata dal

Tribunale cantonale corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase

OMPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva

esplicitamente che il rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo

(di fr. 25'000.-; sul senso da dare a questa garanzia minima v. modification,

au 1er janvier 2004, de l'ordonnance relative au remboursement

des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de

prestations complémentaires [OMPC], en relation avec la 4e révision

de l'AI, in VSI 6/2003 pag. 402). Ora, questa ordinanza è stata appunto

abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC -

per permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le

modalità di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (Messaggio del 7

settembre 2005 citato, 5545 n. 2.9.8.2.3).

6.3.3 Si deve pertanto ritenere che dal 1°

gennaio 2008 il diritto federale non prevede più una garanzia minima di

rimborso al di sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione

dell'assegno per grandi invalidi. Inoltre, quando le spese di malattia e d'invalidità

da rimborsare di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC sono

inferiori a fr. 25'000.- per le persone sole che vivono a casa (art. 14 cpv. 3

lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non

prescrive né vieta che l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto dall'importo

da rimborsare. La questione è infatti oramai di competenza cantonale. La

censura sollevata dalla ricorrente si rivela fondata su questo punto e la

motivazione del giudizio del Tribunale cantonale non può essere pertanto

confermata.".

Sono dunque i Cantoni che determinano le modalità del rimborso

delle spese di malattia e d'invalidità, tenendo presente che gli importi

fissati all'art. 14 cpv. 3 LPC servono a stabilire una soglia massima al di

sotto della quale i Cantoni non possono scendere.

Per le spese da rimborsare i Cantoni sono liberi di fissare un

importo massimo superiore agli ammontari stabiliti all'art. 14 cpv. 3 LPC, ma

il Cantone Ticino ha legiferato che gli importi massimi delle spese di malattia

e d'invalidità corrispondono agli importi (minimi) riconosciuti dal diritto

federale (art. 5 LaLPC).

2.4. Sulla richiesta di rimborso dell'aliquota

percentuale di Fr. 27.-

2.4.1. L'art. 10 cpv. 1 LaLPC prevede che

le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera

sono rimborsate.

A norma dell'art. 11 LaLPC, la partecipazione ai costi ai sensi

dell'articolo 64 LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 24 LAMal.

Per l'art. 12 LaLPC, se una persona opta per un'assicurazione con

una franchigia più elevata ai sensi dell'articolo 93 OAMal, il rimborso della

partecipazione ai costi ammonta a 1'000.- franchi al massimo all'anno.

In virtù dell'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai

costi delle prestazioni ottenute.

Per l'art. 64 cpv. 2 LAMal, la partecipazione ai costi comprende:

a. un importo

fisso per anno (franchigia); e

b. il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 3 LAMal).

Inoltre, può prevedere una partecipazione ai costi più alta

per determinate prestazioni (art. 64 cpv. 6 lett. a LAMal).

L'art. 93 OAMal regolamenta le franchigie opzionali.

L'art. 93 cpv. 1 OAMal prevede che oltre all'assicurazione

ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un'assicurazione

per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella

prevista nell'articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie

opzionali ammontano a Fr. 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 per gli adulti.

Per l'art. 93 cpv. 2 OAMal, l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale corrisponde a quello di cui all'art. 103 cpv. 2.

Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo

64 capoverso 2 lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile.

Giusta l'art. 103 cpv. 2 OAMal, l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lettera b della legge ammonta a 700

franchi per gli assicurati adulti.

Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è

determinante la data della cura (cpv. 3).

2.4.2. Nell'evenienza concreta, è pacifico

che dal 1° gennaio 2023 il ricorrente ha una copertura per l'assicurazione

malattia di base LAMal che prevede una franchigia opzionale di Fr. 1'000.-

(art. 93 cpv. 1 OAMal) e un'aliquota percentuale massima di Fr. 700.- (art. 93

cpv. 2 OAMal che rinvia all'art. 103 cpv. 2 OAMal).

Nemmeno è in discussione che per il trattamento medico dell'11

aprile 2023 l'assicurato deve partecipare in ragione del 10% sul costo totale e

quindi che a suo carico la Cassa malati ha posto l'importo di Fr. 27.-, di cui egli

ha chiesto il rimborso alla Cassa cantonale di compensazione.

Dal conteggio delle prestazioni del 12 maggio 2023 (doc. 1)

allestito dalla sua Cassa malati risulta infatti che l'11 aprile 2023 l'assicurato

ha beneficiato di prestazioni mediche presso il __________, fatturate Fr.

269,85. Avendo egli già esaurito la franchigia di Fr. 1'000.- - come figura nel

predetto conteggio nel sottostante "stato attuale della partecipazione ai

costi" -, la sua partecipazione era limitata al 10% del costo della cura e

quindi a Fr. 27.-.

Sulla scorta dell'art. 11 LaLPC, il beneficiario di PC ha diritto

al rimborso della partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal e quindi

sia alla franchigia sia all'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal).

Se avesse sottoscritto un'assicurazione ordinaria delle

cure medico-sanitarie, come nel 2022, il ricorrente avrebbe potuto chiedere

alla Cassa di compensazione il rimborso di Fr. 300.- (franchigia) e di al

massimo Fr. 700.- (aliquota percentuale), per un totale massimo di Fr. 1'000.-

all'anno.

Avendo egli scelto, per l'anno 2023 in esame, un'assicurazione con

franchigia opzionale di Fr. 1'000.-, in virtù dell'art. 12 LaLPC il

rimborso della partecipazione ai costi, comprensivo tanto della franchigia quanto

dell'aliquota percentuale, è di Fr. 1'000.- al massimo all'anno.

In altre parole, sia che l'assicurato disponesse della franchigia

precedente di Fr. 300.- o dell'attuale di Fr. 1'000.-, il risultato non cambierebbe,

poiché la Cassa di compensazione è tenuta a rimborsargli al massimo 1'000

franchi all'anno per spese di malattia che gli vengono fatturate dalla sua

Cassa malati e sotto forma di franchigia e sotto forma di aliquota percentuale.

Anche qualora la franchigia opzionale fosse di Fr. 2'500.-, il

rimborso massimo consentito dalla legge cantonale sarebbe di Fr. 1'000.- e neppure

in tale ipotesi si potrebbero rimborsare le aliquote percentuali, ma solo, in

parte, la franchigia scelta.

2.4.3. Per quanto concerne il limite di Fr.

20'000.-, poi indicato in Fr. 25'000.-, fatto valere dal ricorrente per

pretendere un rimborso dei costi di malattia al di là dei Fr. 1'000.- concessi

dalla Cassa di compensazione, esso non è specificatamente applicabile alla

questione della partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal.

Infatti, l'importo di Fr. 25'000.-, previsto dall'art. 14 cpv. 3

LPC, si riferisce all'insieme delle spese di malattia e d'invalidità

elencate dall'art. 14 cpv. 1 LPC e, come visto, costituisce la soglia massima al di sotto della quale i Cantoni non

possono scendere (DTF 142 V 349 consid. 6.3.2). Il nostro Cantone, rimasto perciò

libero di fissare un importo massimo superiore a quelli indicati all'art. 14 cpv.

3 LPC per le spese da rimborsare, ha invece disposto che per gli importi

massimi ci si attiene ai limiti federali.

Ne discende che l'ammontare citato dall'assicurato rappresenta l'importo

massimo che i beneficiari di PC possono ottenere quale rimborso complessivo

per l'insieme delle spese di malattia e d'invalidità che il Cantone

Ticino ha definito nella LaLPC.

Alcuni di questi rimborsi massimi sono stati espressamente fissati

dal legislatore cantonale nell'ambito

di una fornitura di prestazioni economica e appropriata (art. 14 cpv. 2 LPC),

come i già citati Fr. 1'000.- di partecipazione ai costi dell'assicurazione

malattia (art. 12 LaLPC), oppure il forfait annuo di Fr. 2'100.- per i prodotti

dietetici (art. 14 LaLPC) o di Fr. 4'800.- per le spese di aiuto, cura e

assistenza a domicilio fornite da una persona privata (art. 18 cpv. 5 LaLPC).

Per altre spese sono stati definiti i costi giornalieri, come per

le spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne

(art. 21 LaLPC) o i costi al chilometro, per le spese di trasporto (art. 6 Reg.

LaLPC).

Determinante è che la somma delle spese di malattia e d'invalidità

stabilite dal Cantone Ticino nella LaLPC e nel Reg. LaLPC, di cui un

beneficiario di PC chiede il rimborso per un anno civile, non superi l'importo (massimo)

stabilito dall'art. 14 cpv. 3 LPC, che per il ricorrente, persona sola che vive

a casa, è effettivamente di Fr. 25'000.-.

Considerato, però, che il Cantone Ticino, legittimato dall'art. 14

cpv. 2 LPC, ha sancito quali spese di malattia e d'invalidità sono riconosciute

secondo l'art. 14 cpv. 1 LPC e, per alcune di esse, pure quale importo massimo

è rimborsabile, come per le partecipazioni ai costi di malattia secondo l'art.

64 LAMal, non v'è dunque spazio per potere concedere un rimborso superiore al

limite di Fr. 1'000.- espressamente fissato dal legislatore.

Non è perciò possibile superare il limite che il nostro Cantone ha

previsto per questa specifica spesa seppure, anche rimborsando l'aliquota

percentuale pretesa dall'assicurato, il limite massimo di Fr. 25'000.- non

venga superato. Questo limite vale infatti per l'insieme delle spese di

malattia e d'invalidità elencate nella legge di applicazione della LPC e non

per ciascuna di esse.

L'assicurato non ha pertanto diritto al rimborso dell'aliquota

percentuale di Fr. 27.- fatturata dal suo assicuratore malattia, avendo la

Cassa di compensazione già assunto per l'anno 2023, circostanza non contestata,

il pagamento della franchigia di Fr. 1'000.-. In tal caso, conformemente all'art.

12 LaLPC, il rimborso massimo della partecipazione ai costi secondo l'art. 64

LAMal è già stato interamente riconosciuto al beneficiario di PC.

La censura del ricorrente deve pertanto essere respinta.

2.5. Sulla richiesta di rimborso delle

spese di trasporto per recarsi alla Farmacia __________ a __________

2.5.1. L'assicurato ha trasmesso alla Cassa

di compensazione l'apposito formulario di "Richiesta di rimborso delle

spese di trasporto", sottoscritto il 17 maggio 2023, indicante le date in

cui sono avvenute 21 trasferte alla sua farmacia di fiducia tra il 28 dicembre

2022 e il 17 maggio 2023.

Nella colonna riservata al luogo di cura, in alto l'assicurato ha

scritto "Farmacia di fiducia / __________" e poi, accanto a

ogni data, v'è la dicitura "x 2 dosette pastiglie" oppure

"punture Ozempic": 11 volte vi si è recato per ritirare dei

farmaci e 8 volte per farsi iniettare un farmaco per curare un tipo di diabete.

Non è invece comprensibile la scrittura riferita al 25 aprile e al 9 maggio

2023 ("x p…..") indicante lo scopo della trasferta alla

Farmacia __________ a __________.

Inizialmente, la Cassa di compensazione ha respinto ogni tipo di

rimborso, a motivo che la farmacia non costituisce un luogo di cura, ma un

negozio che vende medicinali e dispositivi medici.

Con la decisione su opposizione la Cassa di compensazione, dopo

avere appreso dal diretto interessato che in farmacia gli venivano

somministrati farmaci e dispensati trattamenti e consigli medici, ha parificato

la farmacia a un luogo di trattamento medico e ha quindi riconosciuto il costo

di 10 trasferte, ritenendo essere in relazione con la somministrazione di

iniezioni, mentre le restanti 11 si riferivano al solo ritiro di medicamenti e

non le ha quindi rimborsate.

Con il ricorso l'assicurato ha preteso il rimborso anche di questi

11 viaggi, sostenendo che pure in quelle occasioni ha ricevuto delle cure mediche

da parte della farmacista e comprovando come nel locale vi sia un apposito

spazio dedicato a "visite e cure chiaramente

solo per i dolori e gli acciacchi semplici" (doc. XVIII).

2.5.2. Sulla scorta dei citati art. 14 cpv.

1 lett. e LPC, che prevede che i Cantoni rimborsano le spese, comprovate, di

trasporto al più vicino luogo di cura, e dell'art. 14 cpv. 2 LPC, che demanda

ai Cantoni di precisare le spese che possono essere

rimborsate secondo il cpv. 1, i quali possono limitare il rimborso alle spese

necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata,

il Cantone Ticino ha emanato l'art. 22 LaLPC, intitolato "Spese di

trasporto", che prevede:

" 1

Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in

Svizzera e se sono state provocate da un'urgenza o da uno spostamento

indispensabile.

2 Sono rimborsate anche le spese comprovate di

trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.

3 Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei

trasporti pubblici per il percorso più diretto.

4 Se l'impedimento obbliga la persona assicurata a

ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate.

5 Le strutture diurne ai sensi dell'art. 19 sono parificati ai

luoghi di trattamento medico ai sensi del cpv. 2.”

L'art. 19 LaLPC concerne le spese per il personale di cura assunto

direttamente dal beneficiario di PC e quindi il rinvio a questa norma non è esatto

e va corretto con l'art. 21 LaLPC relativo alle spese di aiuto, cura e

assistenza a persone invalide in strutture diurne.

L'art. 6 RLaLPC regola poi le modalità di rimborso delle spese in

caso di utilizzo dell'automobile privata e di altri mezzi di trasporto secondo

la possibilità concessa dall'art. 22 cpv. 4 LaLPC.

2.5.3. Innanzitutto occorre qui rilevare che

nessuno dei costi di cui ora il ricorrente pretende il rimborso, riferiti ai

viaggi che ha effettuato dal suo domicilio alla farmacia di fiducia, è stato

debitamente comprovato con pezze giustificative.

Non va infatti dimenticato che sia il succitato art. 14 cpv. 1 LPC

specifica che i Cantoni rimborsano "le

seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso", sia la stessa

condizione è stata ripresa dalla legislazione cantonale di applicazione, e

meglio dall'art. 6a cpv. 1 LaLPC ("Le spese di malattia, d'invalidità

e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l'anno

civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto.")

e dall'art. 2 Reg. LaLPC ("Le spese sono rimborsate soltanto se comprovate da fatture o

da ricevute di pagamento.").

Per quanto concerne in modo specifico le spese di trasporto, il

predetto art. 22 LaLPC dispone espressamente al capoverso 1 che "Le spese di trasporto

comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono

state provocate da un'urgenza o da uno spostamento indispensabile" e al capoverso 2 che "Sono rimborsate anche le

spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.".

Non v'è pertanto alcun dubbio che, senza un documento

giustificante il costo del trasporto, non è possibile riconoscere i viaggi che

il ricorrente ha effettuato per recarsi in farmacia nel periodo oggetto della

lite.

D'altronde, proprio perché egli ha fatto capo a un mezzo di

trasporto pubblico, non disponendo, per sua stessa ammissione, di un

abbonamento specifico, avrebbe dovuto munirsi di un titolo di viaggio e quindi

comprare un biglietto. Non sarebbe stato perciò difficile conservarlo e

allegarlo alla "Richiesta di rimborso delle spese di trasporto", come

d'altronde è chiaramente indicato, perfino in grassetto, sul formulario stesso:

"B. Genere di trasporto utilizzato

(allegare fatture, biglietti o ricevute)".

Già solo per mancanza delle pezze giustificative comprovanti i

viaggi effettuati con mezzo pubblico, e quindi in assenza della possibilità di

verificare i costi effettivamente sostenuti dall'assicurato per le undici

contestate trasferte alla farmacia di __________, quest'ultimo non ha diritto a

nessun rimborso.

A nulla valgono i biglietti del bus che il ricorrente ha allegato

pendente causa, riferendosi a tragitti effettuati nei mesi di luglio, agosto e

settembre 2023 (doc. B5) rispettivamente a novembre e dicembre 2023 (doc.

XVIII/4). Essi esulano quindi, senza alcun dubbio, dall'oggetto della contestazione

ora all'esame del TCA: i viaggi compiuti dal 28 dicembre 2022 al 17 maggio 2023.

2.5.4. In secondo luogo, la pretesa dell'assicurato

va respinta pure perché un riconoscimento di questi costi di trasferta violerebbe

la condizione prevista tanto dall'art. 14 cpv. 1 lett. e LPC quanto dall'art.

22 cpv. 2 LaLPC, secondo cui sono rimborsate le spese

comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.

Fatti

I Cantoni, infatti, possono limitare il rimborso alle spese necessarie

per la fornitura economica e adeguata di prestazioni (art. 14 cpv. 2 LPC).

È indubbio che al momento in cui ha effettuato i viaggi in esame l'assicurato

abitava in via __________ a __________ e quindi a 400 metri di distanza dalla

Farmacia __________ presente in via __________, ubicata, peraltro, sull'altro

capo della stessa via.

Inoltre, a 600 metri di distanza sempre dal suo domicilio, v'è

pure la Farmacia __________, in Via __________.

Non si vede quindi per quale motivo il ricorrente, non tenuto a

servirsi di una specifica farmacia stante un particolare modello di assicurazione

malattia, si rechi alla Farmacia __________, in via __________, che dista fra

gli 850 m e 1,1 km a dipendenza del percorso scelto a piedi (www.google.ch/maps) rispettivamente che

richiede comunque, anche facendo capo ai mezzi di trasporto pubblici, uno

spostamento a piedi di qualche centinaio di metri non essendoci un collegamento

diretto oppure più cambi di bus e un lungo giro per riuscire a collegare il

punto di partenza e di arrivo per evitare di percorrere dei tratti a piedi (www.ffs.ch).

L'argomento secondo cui, da anni, la farmacia ubicata a __________

sia la farmacia di fiducia del ricorrente non è sufficiente per potere ignorare

il chiaro principio che il trattamento medico deve essere dispensato nel luogo

più vicino al domicilio del beneficiario delle prestazioni complementari.

Scopo di questa norma è quello di ridurre i costi a carico degli assicurati

rispettivamente dello Stato che è poi chiamato a rimborsarli.

Non si vede per quale motivo un beneficiario di PC debba fare capo

a dei fornitori di prestazioni più lontani di altri, sempre che non vi siano

motivi medici alla base di tale scelta, circostanza che, per quanto concerne un

dispensatore di medicamenti, come è una farmacia, non sembrerebbero essere

dati.

2.5.5. Non va infine dimenticato che in

discussione vi sono le undici trasferte che l'assicurato ha effettuato per

ritirare le scatolette con le pastiglie preparate dalla farmacia.

Considerandi

Questi trasporti non possono essere rimborsati ai sensi dell'art.

22.

cpv. 2 LaLPC, non potendo essere considerati come effettuati verso un luogo

in cui gli è stato concretamente dispensato, da parte di uno specialista in

materia, un trattamento medico sulla sua persona (DTF

123.

V 81; STF 9C_352/2015 del 14 agosto 2015, pubblicata in SVR 2015 EL

Nr. 12; STF 9C_470/2013 dell'11 ottobre 2013, pubblicata

in SVR 2014 EL Nr. 6).

Con quei viaggi, infatti, il ricorrente ha soltanto ritirato delle

apposite scatole ("dosette") in cui la farmacista gli aveva preparato

i farmaci da assumere, prescritti dai suoi medici curanti. Di conseguenza, non

avendo ricevuto un trattamento medico in senso stretto da parte della

farmacista, ma essendosi limitato a farsi consegnare dei medicamenti che ha acquistato

in quel luogo su prescrizione medica, la Cassa di compensazione non è tenuta ad

assumersi i costi di trasporto che l'assicurato ha sostenuto - ma non

comprovato - per recarsi in farmacia. In tale evenienza, una farmacia non può

essere definita come un luogo in cui viene prestato un trattamento medico.

Ne discende che i trasporti con mezzo pubblico oggetto del

contendere, effettuati dal ricorrente per comprare dei farmaci, non erano in

relazione con una cura medica prestatagli in farmacia da un professionista.

2.6

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, le censure del ricorrente sul mancato riconoscimento da parte della

Cassa di compensazione delle aliquote percentuali di Cassa malati e delle spese

di trasporto per recarsi in farmacia per ritirare dei farmaci, non meritano

tutela.

La decisione impugnata deve essere pertanto confermata.

Essendo perdente in causa, non si fa quindi luogo all'attribuzione

a favore del ricorrente di indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA a

contrario) e neppure delle indennità da esso pretese a titolo di risarcimento

danni e per torto morale, non essendo dati i relativi presupposti legali.

Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le

prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili né indennità.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti