33.2023.28
Restituzione di PC per errato computo della pigione.Eventuali debiti per pigioni non pagate esulano dall'incidere sulla determinazione della pigione annua riconoscibile giusta LPC, trattandosi di una circostanza che concerne unicamente il rapporto giuridico instauratosi tra conduttore e proprietario
12 febbraio 2024Italiano26 min
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.28
TB
Lugano
12 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 settembre 2023 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. A inizio 2019 RI 1, nato nel 1967, beneficiario
di prestazioni complementari all'AI dal 2003, ha trasmesso alla Cassa di
compensazione un contratto di locazione con validità dal 1° marzo 2019,
sottoscritto il 28 febbraio 2019 (doc. 98), contemplante una pigione netta mensile
di CHF 1'200.- e un acconto spese accessorie di CHF 100.- per un appartamento
di 2,5 locali in Via __________ a __________. Nel nuovo calcolo delle PC
eseguito il 7 marzo 2019 (doc. 100) la Cassa ha computato una pigione di CHF
15'600.-, limitata a CHF 13'200.-.
1.2. Allegato al formulario di revisione
del 22 marzo 2021 (doc. 157 1-/12), l'assicurato ha trasmesso alla Cassa di
compensazione un altro contratto di locazione, per il medesimo appartamento e decorrente
anch'esso dal 1° marzo 2019, ma sottoscritto il 1° marzo 2019 (doc. A9),
secondo cui la pigione mensile era di CHF 577.- e le spese accessorie di CHF
133.- (CHF 8'520.- all'anno). Detto contratto recava l'indicazione che sostituiva
il precedente.
1.3. Alla richiesta dell'amministrazione
di fornire dei dettagli riguardo a questa locazione, il 25 agosto 2021 (doc.
160-6/6) l'assicurato ha prodotto un terzo contratto di locazione avente inizio
il 1° settembre 2021 con oggetto un'abitazione di 4,5 locali a __________ in
Via __________, comportante una pigione di CHF 1'250.- e delle spese accessorie
di CHF 100.- (CHF 16'200.- annui).
1.4. Nell'aprile 2022 (doc. 173)
l'assicurato ha trasmesso alla Cassa un quarto contratto di locazione con
validità dal 1° gennaio 2022, stipulato il 20 dicembre 2021 (doc. A10), che
annullava e sostituiva quello del 1° marzo 2019 e che prevedeva per gli stessi 2,5
locali di Via __________ una pigione netta di CHF 680.- oltre a CHF 130.- di
acconto spese (CHF 9'720.- annui).
1.5. L'8 gennaio 2022 (doc. 174) la
Cassa di compensazione ha interpellato l'amministrazione dell'immobile in
merito alle pigioni effettivamente pagate dall'assicurato dal 2019 al 2021
stante la presenza di due contratti di locazione recanti importi differenti.
Inoltre, ha accertato presso l'altra amministrazione (doc. 177) che
il contratto relativo all'appartamento in Via __________ ha esplicato effetto
solo per il mese di settembre 2021 (doc. 179).
1.6. Con decisione del 4 ottobre 2022
(doc. A13) la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere ricalcolato il
diritto alle PC sulla base del contratto di locazione firmato il 1° marzo 2019
(CHF 8'520.-), poi modificato dal 1° gennaio 2022 (CHF 9'720.-), e per il mese
di settembre 2021 secondo il contratto per l'appartamento in Via __________ (CHF
15'600.-), ha chiesto all'assicurato di restituire le prestazioni complementari
indebitamente versate dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022, stabilite in CHF
19'103.-.
1.7. A fine ottobre 2022 (doc. 205)
l'assicurato ha trasmesso alla Cassa le schede contabili allestite
dall'amministrazione dell'immobile relative a tutti i suoi pagamenti dal 1°
marzo 2019 al 31 marzo 2022 (docc. A3-A5). La Cassa ha poi formulato delle
domande all'amministrazione sugli importi effettivamente pagati dall'interessato,
non combaciando con i contratti (doc. 210).
La Cassa di compensazione non ha ottenuto risposta al suo quesito
né dall'amministrazione che ha avuto in gestione l'immobile fino al 31 marzo
2022 (doc. 212) né dalla successiva (docc. 214, 218, 228), neppure dopo più
tentativi (doc. 232).
In quell'occasione è emerso un quinto contratto di locazione,
sempre per il medesimo appartamento di 2,5 locali, sottoscritto il 14 gennaio
2020 ed esplicante effetto dal 1° febbraio 2020, che prevedeva una pigione
netta di CHF 1'150.- e CHF 100.- di spese (pigione lorda di CHF 15'000.-
all'anno).
1.8. Con decisione del 18 aprile 2023
(doc. A15) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle
PC dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 tenendo conto dell'effettivo canone di
locazione versato dall'assicurato secondo le schede contabili. Poiché ne
risultava un saldo a suo favore di CHF 4'939.-, la Cassa ha precisato che
questo importo veniva trattenuto "a
parziale saldo della richiesta di restituzione del 4 ottobre 2022, il nuovo
importo da restituire ammonta quindi a CHF 14'164.00.".
1.9. Il 12 maggio 2023 (doc. A2)
l'assicurato si è opposto a questo provvedimento non essendo chiara l'origine dei
CHF 4'939.- che la Cassa ha trattenuto a parziale saldo della precedente
decisione di restituzione. Inoltre, egli ha contestato le "entrate del periodo 01.12.2019-31.12.2019 [recte:
marzo 2019-gennaio 2020], entrate rendite LPP/Casse pensioni, __________, mi si
vengano calcolate pure l'entrate del figlio", chiedendo una
verifica delle basi di calcolo.
1.10. Con decisione su opposizione del 6
settembre 2023 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione dell'assicurato, confermando la restituzione di CHF 14'164.-.
Essa ha evidenziato di avere potuto accertare soltanto l'8 giugno
2022 che la pigione dovuta dall'opponente era passata da CHF 1'300.- a CHF
710.- al mese con effetto dal 1° marzo 2019, ciò che ha comportato l'emanazione
della prima decisione di restituzione del 4 ottobre 2022. A seguito delle
osservazioni dell'assicurato e della trasmissione delle schede contabili
dell'amministrazione dell'immobile, la Cassa ha ricalcolato, per ogni periodo,
il diritto alle PC computando l'effettivo canone di locazione versato e ha così
emesso la decisione del 18 aprile 2023, con cui ha stabilito un credito di CHF
4'939.- a favore dell'interessato.
Ricordato che secondo il N. 4640.01 DPC in caso di versamento
indebito, le prestazioni complementari da restituire possono essere compensate
con le PC dovute, la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la
correttezza del suo agire.
Essa ha infatti compensato il credito dell'assicurato di CHF
4'939.- stabilito il 18 aprile 2023 con il debito di CHF 19'103.- fissato con
la decisione di restituzione di PC del 4 ottobre 2022, cosicché il debito
attuale ammonta a CHF 14'164.-.
Quanto alla questione riguardante la rendita LPP, la Cassa ha
precisato che l'avrebbe trattata con una separata decisione su opposizione. In
effetti, l'ha emessa lo stesso 6 settembre 2023 (doc. 259) contro l'opposizione
del 14 febbraio 2022 formulata avverso la decisione del 12 gennaio 2022 di
rifiuto del condono della restituzione stabilita il 19 novembre 2020 (doc. A11).
Stante una negligenza grave dell'assicurato per non averla informata del
corretto incasso delle rendite LPP sue e del figlio, ha negato il condono
dell'importo da restituire di CHF 1'242.- di prestazione complementare e di CHF
293.- per spese di malattia percepiti a torto dal 1° maggio 2019 al 31 gennaio
2020.
1.11. Il 14 settembre 2023 (doc. I) RI 1
si è rivolto al Tribunale rilevando di avere ossequiato al suo obbligo di
informare la Cassa di ogni cambiamento, giacché il 28 febbraio 2019 ha
stipulato un contratto di locazione avente un canone mensile di CHF 1'300.-
(doc. A8), documento che ha consegnato di persona lo stesso giorno allo
sportello dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali.
Poi il 1° marzo 2019 (doc. A9) questo contratto gli è stato
cambiato "con un canone mensile, pari a CHF
577.00 Totale mensile (con deduzione), Sussidio: CHF 250.00, Pigione mensile
netta fino al 31 dicembre 2021: CHF 827.00.". Il ricorrente ha
affermato di avere consegnato allo sportello IAS anche questo contratto, motivo
per cui pare strano che soltanto l'8 giugno 2022 la Cassa ha potuto appurare
che la pigione è passata da CHF 1'300.- a CHF 710.- con effetto dal 1° marzo
2019, anche se "non riesco a capire come
facciano a dire che il canone d'affitto ammonta a CHF 710.00 quando da
contratto è pari a CHF 827.00.".
L'assicurato ha rilevato di avere chiesto all'amministrazione
dello stabile le schede contabili delle pigioni pagate e che dalle stesse
risulta che dal 1° marzo 2019 al 1° giugno 2020 egli ha versato una pigione di CHF
1'300.- come da contratto e non di CHF 710.- come sostenuto dalla Cassa di
compensazione "(Che poi da contratto
sarebbero: CHF 827.00)". In seguito, dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021 egli ha pagato un canone di locazione di CHF 827.- al mese conformemente
a quanto convenuto.
Il nuovo contratto di locazione sottoscritto il 20 dicembre 2021 (doc.
A10), che annulla e sostituisce quello del 1° marzo 2019, prevedeva una pigione
di CHF 810.-, che dal 1° ottobre 2023 aumentava stante l'adeguamento dei tassi
ipotecari (doc. A6).
1.12. Nella risposta del 6 ottobre 2023
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere
il ricorso, rinviando alle motivazioni esposte nella decisione impugnata.
L'amministrazione ha altresì precisato che con la decisione del 4
ottobre 2022, sulla scorta degli elementi raccolti con la revisione periodica,
è emersa una differenza fra le pigioni corrisposte dal ricorrente al locatore e
quelle previste contrattualmente, così come risulta dallo schema figurante a
pagina 2 della risposta.
Ne è risultata la richiesta di restituzione di CHF 19'103.-.
In seguito, sulla base delle schede contabili dell'amministratore
dello stabile, in cui sono state indicate le pigioni e gli acconti spese
accessorie versate dal ricorrente, secondo lo schema a pagina 3 della risposta,
la Cassa ha ricalcolato le prestazioni spettantegli. L'ammontare di CHF 4'939.-
risultante a suo favore è stato compensato con il debito di CHF 19'103.-,
cosicché il nuovo importo che il ricorrente deve restituire ammonta a CHF
14'164.-.
Infine, la Cassa ha precisato di non avere mai ricevuto il nuovo
contratto di locazione firmato il 1° marzo 2019 e valido da quel dì, perciò ha
dovuto procedere con la richiesta di restituzione stante la modifica delle
condizioni economiche del ricorrente.
1.13. Il 17 ottobre 2023 (doc. V)
l'assicurato ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova e si è
riconfermato nel ricorso.
1.14. Il 22 gennaio 2024 (doc. VII) il
Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre tutte le pezze giustificative
comprovanti i pagamenti delle pigioni dell'appartamento di Via __________ per
il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e sui giustificativi trasmessi
(doc. VIII/1-3) si è espressa la Cassa il 2 febbraio 2024 (doc. X), rilevando
l'assenza dei giustificativi per alcune mensilità.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza dell'ordine di restituzione di CHF 19'103.- che il 4 ottobre
2022 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente per le
prestazioni complementari versategli dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022.
Va però evidenziato che il 18 aprile 2023 la Cassa cantonale di
compensazione ha emesso una nuova decisione con cui, ricalcolato il diritto
alle PC dell'assicurato dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 stante la
produzione di nuove prove, il credito di CHF 4'939.- risultante che spettava
all'interessato è stato trattenuto e compensato con il debito di CHF 19'103.-,
perciò l'importo da restituire alla Cassa ammonta a CHF 14'164.-.
2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020
585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio
1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente
già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF
9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre
2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari
di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF
130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la decisione su opposizione emanata
dalla Cassa il 6 settembre 2023 - data che, di principio, delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale
(STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in
vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso, perciò
le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono
applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020 per i fatti dal 2019
al 2020.
Per il periodo successivo,
considerato che le Disposizioni transitorie della modifica del 22
marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto
anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della
modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma
delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato in applicazione delle
norme entrate in vigore con la Riforma delle PC, per l'esame del diritto alle
PC dal 1° gennaio 2021 si applicano le medesime disposizioni, ma nella versione
in essere da quel dì.
2.3. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: tre anni) a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno
2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone
un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA
32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata
considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una
rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione
di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è
possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie, la
Cassa di compensazione è venuta a conoscenza il 1° aprile 2021 (doc. 157-3/12),
nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2021, che la pigione contrattualmente
prevista il 1° marzo 2019 ammontava a CHF 577.- oltre a CHF 133.- di spese
accessorie dal 1° marzo 2019, anziché a CHF 1'200.- di pigione netta e a CHF
100.- di acconto spese come risultava dal contratto di locazione del 28
febbraio 2019 trasmesso dall'assicurato a inizio anno 2019 (doc. 98).
Il 4 ottobre 2022 l'amministrazione ha perciò ricalcolato le
prestazioni di diritto dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022 e le prestazioni
versate di troppo durante il medesimo lasso di tempo, per una differenza, da
restituire, di CHF 19'103.-.
Da un nuovo conteggio effettuato il 18 aprile 2023 dalla Cassa
sulla scorta delle schede contabili approntate dall'amministratore
dell'immobile in cui abita il ricorrente, che riportano gli importi
effettivamente pagati a titolo di pigione, è emerso che egli aveva diritto a
delle prestazioni complementari di CHF 4'939.- per il periodo 1° marzo 2019-31
dicembre 2021 stante una pigione corrisposta superiore a quanto previsto
contrattualmente.
Occorre ora esaminare se la differenza di CHF 14'164.- pretesa a
saldo dalla Cassa di compensazione sia dovuta dal ricorrente.
2.5. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari
comprendono:
a. la
prestazione complementare annua;
b. il rimborso
delle spese di malattia e d'invalidità.
L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua
è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle
prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità (AI).
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili.
Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono
durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che
vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le
spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC),
non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.
L'importo massimo annuo riconosciuto era di CHF 13'200.- nel 2019
e nel 2020 e di CHF 15'900.- nel 2021 e nel 2022.
2.6. Agli atti della Cassa di
compensazione, come visto, sono presenti cinque contratti di locazione per il
periodo dal 2019 al 2022.
Con il ricorso, l'assicurato ne ha prodotti tre, specificando
quale sia stato il primo, il secondo e quello attualmente in vigore.
Egli ha inoltre affermato che il 1° marzo 2019 il primo contratto stipulato
per una pigione lorda di CHF 1'300.- è stato sostituito dal secondo contemplante
una pigione netta di CHF 827.- fino al 31 dicembre 2021, motivo per cui non gli
è chiaro come la Cassa possa avere ritenuto che la pigione ammontasse a CHF
710.-.
Dall'esame degli atti è indubbio che i contratti di locazione
presenti nell'incarto della Cassa di compensazione non sono stati tutti
rispettati dal conduttore. Contrattualmente le parti avevano infatti stipulato (parcheggio
escluso) quanto segue:
Data del contratto e vigenza Pigione e spese accessorie Totale
annuo
1. 28.02. 2019/01.03.2019 CHF 1'200 + CHF 100
CHF 15'600
Considerandi
2.
01.03.2019/01.03.2019 CHF 577*+ CHF 133 CHF
8'520
3.
14.01.2020/01.02.2020 CHF 1'150 + CHF 100 CHF
15'000
4.
27.07.2021/01.09.2021 CHF 1'250 + CHF 100 CHF
16'200
5.
20.12.2021/01.01.2022 CHF 680
+ CHF 130 CHF 9'720
nota: * CHF 827 pigione lorda - CHF 250
sussidio = CHF 577 pigione netta
Dalle schede contabili allestite e prodotte dall'amministrazione
dello stabile di Via __________ a __________ risultano i seguenti pagamenti
mensili, parcheggio escluso:
Periodo Importo
versato Totale annuo
03-11.2019 CHF
1'200 + 100 CHF 15'600
12.2019-01.2020 CHF 1'100 + 100 CHF
14'400
02-05.2020 CHF 1'150 + 100 CHF
15'000
06.2020
CHF 827 + 133 CHF
11'520
07-12.2020 CHF 827 + 133 -
250.
CHF 8'520
01.2021
CHF 440 CHF
5'280
02-07.2021 CHF 827 + 133 -
250.
CHF 8'520
08-09.2021 CHF 0 CHF
0.
10-12.2021 CHF 827 + 133 -
250.
CHF 8'520
01-05.2022 CHF 680 + 130 CHF
9'720
06-09.2022 CHF 0* CHF
0.
10.2022
CHF 680 + 130 CHF
9'720
* l'amministrazione dello stabile ha dichiarato che
l'assicurato ha versato soltanto CHF 200.- in totale per quei quattro mesi (docc.
228.
e 230).
Inizialmente, la Cassa di compensazione si è basata sul primo
contratto di locazione che ha ricevuto, conteggiando quindi, dal 1° marzo 2019
al 31 ottobre 2022, una pigione annua lorda di CHF 15'600.-, limitata poi al
tetto massimo di CHF 13'200.- per persone sole (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).
A seguito della scoperta del secondo contratto del 2019, la Cassa
ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato fondandosi su una pigione
annua di CHF 8'520.- - eccezion fatta per il mese di settembre 2021 (CHF 15'600.-),
stabilita sulla scorta di un altro contratto di locazione - e ha emesso la
decisione di restituzione del 4 ottobre 2022.
Infine, sulla base delle schede contabili ha emanato la decisione
del 18 aprile 2023.
Riassumendo, la situazione si presenta così:
Pigione accertata Pigione riconosciuta Decisione
rest. Schede Decisione
da Cassa PC
su da Cassa PC nelle 04.10.2022 su contabili 18.04.2023
base contratto singole
decisioni base contratto su
base
28.02.2019
01.03.2019
schede
cont
01.03.2019
15'600 13'200
8'520 15'600 13'200
01.12.2019
15'600 13'200
8'520 14'400 13'200
01.01.2020
15'600 13'200 10'200 14'400 13'200
01.02.2020
15'600 13'200
8'520 15'000 13'200
01.06.2020
15'600 13'200
8'520 11'520
8'520
01.07.2020
15'600 13'200
8'520 8'520 8'520
01.01.2021
15'600 13'200
8'520 8'520 8'520
01.09.2021
15'600 13'200 15'600 (16'200)* 15'600
01.10.2021
15'600 13'200
8'484 8'520 8'520
01.01.2022
15'600 13'200
9'720 9'720
* la pigione di settembre 2021
ammontava a CHF 1'250.- + CHF 100.- ed è stata versata a un'altra
amministrazione, per un totale, riportato sull'anno, di CHF 16'200.-.
2.7
Il ricorrente ha fatto riferimento
sia ai contratti di locazione sia alle schede contabili per sostenere l'errato
agire della Cassa cantonale di compensazione.
Invitato dal Tribunale, l'assicurato ha prodotto i giustificativi
comprovanti le pigioni che ha pagato dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Sebbene, come pure rilevato dalla Cassa (doc. X), dall'esame delle
pezze giustificative trasmesse dall'assicurato e delle schede contabili delle
due amministrazioni dell'immobile risultino delle pigioni non pagate (marzo
2019.
è stato concesso gratis dalla proprietaria [doc. 98-2/3]; febbraio 2020
risulta pagato dalle schede contabili; gennaio 2021 è stato pagato in parte; agosto
e settembre 2021 non sono stati versati, così come le pigioni da giugno a
settembre 2022, eccetto un pagamento totale di Fr. 200.-), questa circostanza
non inficia l'ammontare annuo della pigione che si deve riconoscere al ricorrente
nelle sue spese per determinare il diritto alle prestazioni complementari. Infatti,
di principio, ciò che fa stato è il contratto di locazione, da cui la Cassa identifica
la pigione lorda da computare nel calcolo delle prestazioni complementari,
senza però tenere conto del costo del parcheggio (N. 3235.01 DPC), non essendo
una spesa accessoria connessa alla locazione di un'abitazione.
Sono riservati eventuali abusi, nella misura in cui, per esempio,
la pigione realmente pagata dal conduttore non corrisponde, sistematicamente,
all'importo pattuito.
Eventuali debiti, come in specie, per pigioni non pagate, esulano
dall'incidere sulla determinazione della posta della pigione annua riconoscibile
secondo la LPC, trattandosi di una circostanza che concerne unicamente il
rapporto giuridico instauratosi fra il conduttore e il proprietario
dell'immobile e che quindi non riguarda il diritto alle prestazioni
complementari.
Dai documenti raccolti e dall'ultimo schema illustrato deriva dunque
che a giusta ragione la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione delle
prestazioni complementari che gli ha indebitamente versato sulla scorta del
primo contratto di locazione del 28 febbraio 2019, di cui disponeva sin
dall'inizio della sua validità, ritenuto come dal giugno 2020 la pigione
contrattualmente corrisposta sia quasi dimezzata.
Tuttavia, essa ha commesso alcuni piccoli errori di calcolo.
Il primo concerne la pigione di gennaio 2020, che l'assicurato ha
pagato in ragione di CHF 1'100.- + CHF 100.- per un totale, riportato sull'anno
ai sensi dell'art. 23 OPC-AVS/AI, di CHF 14'400.-. A questo importo, la Cassa
ha inspiegabilmente aggiunto il forfait di CHF 1'680.- per le spese accessorie
(art. 16a OPC-AVS/AI), che però si applica soltanto nel caso in cui
l'assicurato abiti in un immobile di sua proprietà, ciò che non è manifestamente
il caso. La pigione lorda di CHF 16'080.- così stabilita è stata invero plafonata
a CHF 13'200.- secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC, perciò l'errore in
cui l'amministrazione è incorsa non è pregiudizievole al ricorrente.
Lo è, invece, l'errore che la Cassa ha commesso nel determinare la
pigione del mese di giugno 2020, che secondo le schede contabili e i
giustificativi di pagamento ammontava a CHF 827.- + CHF 133.- non beneficiando
ancora, l'assicurato, del sussidio di CHF 250.-, valido invece da luglio 2020 a
dicembre 2021. Pertanto, la mensilità effettivamente pagata dal ricorrente,
senza il parcheggio, era di CHF 960.-, pari a CHF 11'520.- annui, contro i CHF
8'520.- (CHF [827 x 133 - 250] x 12) ritenuti nella decisione del 18 aprile
2023.
Infine, malgrado abbia espressamente indicato nella decisione del
4.
ottobre 2022 che "Per il mese di
settembre 2021 è stato riconosciuto l'affitto per l'appartamento in Via __________
a __________", la Cassa ha verosimilmente ancora ritenuto la
pigione secondo il primo contratto di locazione del 28 febbraio 2019 di CHF
1'200.- + CHF 100.-, per un totale annuo di CHF 15'600.-.
Anche nella decisione del 18 aprile 2023 ha considerato l'importo
di CHF 15'600.-.
Secondo il relativo contratto, che è stato in vigore solo un mese,
la pigione netta di settembre 2021 ammontava invece a CHF 1'250.- a cui si sono
aggiunti CHF 100.- di spese accessorie, per una pigione di CHF 16'200.-
all'anno. Tuttavia, questo importo comprendeva pure il posteggio scoperto e benché
il 23 settembre 2021 (doc. 161) e il 26 ottobre 2021 (doc. 162) la Cassa abbia
interpellato l'allora patrocinatore dell'assicurato a sapere a quanto ammontava
il costo di questo posteggio, non ha ottenuto alcuna risposta.
Ipotizzando ora un costo mensile di CHF 30.- come pagato per la
precedente locazione, la pigione annua riconoscibile assomma a CHF 15'840.-
([CHF 1'350 - CHF 30] x 12).
2.8
In conclusione, la decisione impugnata
deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione
per emanare una nuova decisione di restituzione di prestazioni complementari
per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022 che, annullando e sostituendo
quella del 4 ottobre 2022 oggetto del contendere, e pure inglobando la
decisione del 18 aprile 2023, stabilisca l'ammontare da restituire conformandosi
alle voci di calcolo esposte al considerando precedente.
Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente
non ha diritto al rimborso di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le
prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, conformandosi
al considerando 2.7, emani una nuova decisione di restituzione di prestazioni
complementari per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si rimborsano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti