33.2023.30
Soglia di sostanza. L'abitazione familiare di proprietà del marito assegnata dal Pretore in via cautelare in uso alla moglie è un bene di cui il ric. non può disporre liberamente,perciò non va computata nella sostanza netta. Così pure ex art. 169 CC,non avendo la moglie dato il consenso alla vendita
26 febbraio 2024Italiano42 min
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.30
TB
Lugano
26 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2023 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1975, separato e con
pendente una domanda di divorzio, il 27 settembre 2022 (doc. 1-1/51) ha
richiesto le prestazioni complementari all'AI, che la Cassa cantonale di
compensazione, dopo avere raccolto la necessaria documentazione e fatto
peritare l'immobile di sua proprietà (docc. 9 e 10), ha respinto con decisione
del 31 maggio 2023 (doc. 12) per superamento della soglia di sostanza netta calcolata
in Fr. 173'249,53 (art. 9a cpv. 1 LPC).
1.2. Il 28 giugno 2023 (doc. 17) l'assicurato
si è opposto a questo rifiuto, reputando non corretto computare la part. n. 472
RFD di __________ al valore venale di Fr. 520'000.-, ritenuto come durante l'udienza
del 21 marzo 2022 (doc. 1-41/51) davanti al Pretore del Distretto di __________
le parti sono addivenute a un accordo cautelare di assegnare ad uso di moglie e
figlio l'abitazione coniugale di sua di lui proprietà, perciò egli non ne può
liberamente disporre. Inoltre, considerato che il figlio ha diritto alle
prestazioni complementari con un calcolo separato, l'opponente ha chiesto che,
in virtù dell'art. 9a cpv. 2 LPC, la sostanza non sia computata nella soglia ai
sensi del capoverso 1 siccome l'immobile è abitato da una persona che ha un
diritto derivato alle prestazioni complementari.
1.3. Con decisione su opposizione del 12
settembre 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
interpretando la nozione di sostanza di cui all'art. 9a LPC secondo quanto
previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC e quindi ingloba gli attivi che l'assicurato
ha ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni. Di conseguenza, gli
immobili e i titoli che l'assicurato possiede devono essere presi in
considerazione nel calcolo delle PC qualunque sia la loro situazione. La
computabilità di un valore patrimoniale poggia sulla finzione che esso possa
essere in ogni tempo convertito in patrimonio liquido e come tale consumato;
se, invece, la conversione in mezzi liquidi non è possibile, o l'accesso a
questi impedito, decade la computabilità (STF 9C_831/2016 dell'11 luglio 2017 consid.
5.1).
Secondo la Cassa, l'accordo raggiunto tra i coniugi secondo cui l'immobile
di proprietà dell'opponente era attribuito in uso alla moglie e al figlio, pur se
omologato dal Pretore, non ha effetti verso terzi. Pertanto, per l'opponente non
rappresenta una restrizione della possibilità di disporre dell'immobile di sua
proprietà; d'altronde, né a registro fondiario né nella stessa convenzione di
separazione v'è una menzione in tal senso. Di conseguenza, l'immobile deve
confluire nella sostanza.
1.4. Con ricorso dell'11 ottobre 2023
(doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione
Il ricorrente ha esposto in ordine cronologico le procedure
avviate e tuttora in essere presso le preposte autorità giudiziarie civili concernenti
le misure di protezione dell'unione coniugale e di divorzio, che hanno portato
il Pretore ad assegnare in uso alla moglie - e al figlio - l'immobile di sua di
lui proprietà. Ad oggi, ogni tentativo di ottenere la restituzione dell'immobile
è stato vano e la procedura di divorzio è ancora pendente.
Ricevuto il rifiuto da parte della Cassa di compensazione di attribuirgli
le PC, il 9 giugno 2023 (doc. N) l'assicurato ha da ultimo inoltrato in Pretura
un'istanza di misure cautelari con domanda supercautelare per la riassegnazione
dell'immobile, adducendo la decisione di rifiuto quale conseguenza della
possibilità di disporre della sua sostanza immobiliare, ciò che gli comporta di
non riuscire a far fronte al minimo vitale. La moglie si è di nuovo opposta
alla restituzione dell'immobile (doc. M) e il procedimento è ancora in corso.
Nel merito, il richiedente ha contestato l'interpretazione data
dalla Cassa sul concetto di sostanza disponibile, essendo troppo restrittiva e
non avendo tenuto conto delle particolarità del suo caso; essa non ha perciò
applicato equamente il principio di proporzionalità. L'assicurato ha altresì
rilevato di avere sempre rivendicato di potere disporre nuovamente del suo immobile
o la sua restituzione, ma ogni volta il Pretore ha valutato che la parte
maggiormente bisognosa e da tutelare fosse prioritariamente il figlio e che l'abitazione
coniugale fosse quindi lasciata in uso alla moglie affidataria.
Inoltre, secondo il ricorrente, il parere della Cassa non tiene
conto dell'art. 169 CC, che prevede che l'abitazione coniugale non possa essere
venduta senza il consenso del coniuge e quest'ultima si è sempre detta
contraria. Al momento in cui ha richiesto le PC, non v'erano prove che
potessero far supporre che il giudice avrebbe acconsentito alla vendita prima
della conclusione della causa di divorzio.
Ritenuto che l'iscrizione di un diritto d'abitazione a favore del
coniuge o la restituzione dell'immobile e quindi la disponibilità a un suo uso
personale o alla vendita sono ancora indeterminati per l'iter della causa di
divorzio e della richiesta, in via cautelare, di riassegnazione, il ricorrente
ha postulato, in via principale, di non considerare la part. n. 472 RFD di __________
nella sua disponibilità ai fini del diritto alle prestazioni complementari fino
alla conclusione della procedura di divorzio o fino a quando la Pretura di __________
non revochi l'assegnazione dell'immobile a favore del coniuge. In via
subordinata, che per una nuova domanda di PC non lo si consideri disponibile
fino alla decisione del Pretore sulla sua domanda cautelare di restituzione
dell'immobile o sulla causa di divorzio.
1.5. Nella risposta del 27 ottobre 203
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle argomentazioni
esposte con la decisione su opposizione, riconfermandola e chiedendo quindi al
TCA di respingere il ricorso.
1.6. L'11 novembre 2023 (doc. V) il
ricorrente ha ribadito che la Cassa non ha valutato nel merito la sua
situazione specifica e in particolare che l'assegnazione in via cautelare alla
moglie decisa dai Pretori di __________ e __________ nell'ambito delle misure
di protezione dell'unione coniugale rispettivamente della causa di divorzio, porta
di fatto e di diritto la sua sostanza immobiliare a causare il superamento
della soglia di cui all'art. 9a LPC. Malgrado i suoi molteplici tentativi di
vedersi assegnato l'immobile per abitarlo o per venderlo e liquidare così il
debito ipotecario, l'opposizione del coniuge ha sempre portato i Pretori a
decidere l'assegnazione della casa a favore della moglie, affidataria del
minore, a tutela di quest'ultimo.
Considerato che la causa di divorzio è in corso da più di due anni
e mezzo e che fino ad ora neppure l'istanza del 9 giugno 2023 di misure
cautelari per la riassegnazione dell'immobile si è conclusa, per il principio
di proporzionalità, il ricorrente ha affermato che non lo si può escludere dal
diritto alle PC per una durata di tempo indeterminata e vincolata da un'altra
causa.
1.7. La Cassa di compensazione ha
comunicato il 20 novembre 2023 (doc. VII) di non formulare ulteriori
considerazioni.
1.8. A richiesta del giudice delegato
(doc. IX), il 16 febbraio 2024 (doc. X) il ricorrente ha prodotto il decreto
cautelare del Pretore del 6 dicembre 2023 sull'istanza del 9 giugno 2023 (doc.
AB), l'appello della moglie contro tale decisione (doc. AC), le sue
osservazioni sull'effetto sospensivo (doc. AD) e il decreto del Presidente
della prima Camera civile del Tribunale d'appello di conferimento dell'effetto
sospensivo all'appello (doc. AE).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza della decisione su opposizione del 12 settembre 2023 con cui
la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni
complementari del ricorrente, ritenendo che la sua sostanza, mobiliare e
immobiliare, superava la soglia di sostanza di Fr. 100'000.- per persone sole.
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Ciò che è computato come spesa riconosciuta è previsto dall'art.
10 LPC, ciò che rientra fra i redditi computabili dall'art. 11 LPC.
Fatti
I valori patrimoniali sono
computati come redditi secondo quanto previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. b e c
LPC. In particolare, per la lettera c sono computati come reddito un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 30000 franchi per le persone sole; se
il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel
calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
112'500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.
2.4. Il 22 marzo 2019 il Parlamento
federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni
complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC),
entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016
6705), fra cui il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza.
L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni
relative alla sostanza" dispone infatti quanto segue:
1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
a. 100 000 franchi per le persone sole;
b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita
e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Considerandi
2.
Gli immobili che servono quale abitazione al
beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo
di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono
componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
3.
La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a
capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4.
Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il
Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al
capoverso 1.
Inoltre, l'art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede al capoverso 1
che se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è
una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono
considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui
all'articolo 9a capoverso 1 LPC.
L'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone poi che se una persona presenta
una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante
per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal
quale è chiesta la prestazione complementare.
2.5
Il Messaggio n. 16.065 del 16
settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge
federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un
regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando
un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda.
Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata
consapevolmente considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza
computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle
prestazioni (pagg. 6740-6742).
Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC - entrata
poi in vigore il 1° gennaio 2021 -, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione
di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale
di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni
complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è
inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione
complementare (Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen
zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).
Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili
e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se
non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e
anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le
normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è
possibile (Meier Michael E./Renker Jana,
Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).
Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui
rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di
ogni tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria,
eredità (anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il
capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e
capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro
contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero,
come pure i beni a cui ha rinunciato (Carigiet/Koch,
op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen,
Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag.
116).
Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento
versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità
versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente
della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una
truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge
sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione
risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di
discernimento (Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i
suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono
(N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio
né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012,
consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in
denaro, compresi i diritti (Werlen,
op. cit., pag. 104).
Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo
esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie
sposate di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Secondo il testo letterale e la sistematica di questo disposto, la
franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al
calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di
Fr. 250'000.- (Meier Michael E./ Renker
Jana, op. cit., pag. 4).
Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di
prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste
prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece
considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.
Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario
non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza
conferitagli dal nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla
quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della
sostanza netta.
Dispositivo
Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al
calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
Inoltre, le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC
devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le
prestazioni sono concesse. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2
OPC-AVS/AI, per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono
realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a
partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari.
Pertanto, se una persona le richiede al 15 dicembre 2021 quando
possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora
di Fr. 100'000.-, essa ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella
misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso contrario, il diritto
termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag.
226).
Nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp" del
gennaio 2020, l'UFAS ha evidenziato che con la Riforma delle PC è stata
introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle
prestazioni complementari: la soglia d'ingresso (o d'entrata) della sostanza
(art. 2).
Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a
cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza
determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC.
Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta
di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica
pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv.
1 LPC (pag. 6).
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre rilevato
che il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni di
diritto sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC
che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una
crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi
questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le
condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso,
conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto
dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita.
Per un approfondimento sull'introduzione del principio della
soglia di sostanza dal 1° gennaio 2021, si vedano le STCA 33.2023.10 del 15
settembre 2023; STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, STCA 33.2022.19 del 6
ottobre 2022 e per un altro caso sull'argomento la STCA 33.2023.9 del 26 giugno
2023.
2.6. Sul tema della soglia di sostanza l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali si è pronunciato anche con le Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile
2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano le norme esposte.
Giusta il N. 2511.02 DPC, se una persona presenta una richiesta di
PC, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante
la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono
chieste le prestazioni complementari.
Il N. 2511.03 DPC prevede che se nel periodo di riscossione delle
PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore
consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore
è stato superato (v. N. 2121.03).
Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di
esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore
consentito. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle
disposizioni del capitolo 3.4.4.3 (N. 2512.01 DPC).
Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC
comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali
e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.
Secondo il N. 3443.02 DPC, in particolare vanno computati come
sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla
vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i
versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso
delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono
computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01).
Inoltre, il N. 3443.05 DPC dispone che dalla sostanza lorda si
devono dedurre i debiti comprovati e che i debiti ipotecari possono essere
dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano.
Se l'immobile di cui la persona beneficiaria delle PC o un'altra
persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale
abitazione a una di queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta
la franchigia per l'abitazione ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari
ancora gravanti sull'immobile possono essere dedotti soltanto nella misura in
cui non superano il valore residuo dell'immobile. Il risultato di questo
calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto alle altre componenti
della sostanza (N. 3443.06 DPC).
In virtù del N. 3443.07 DPC, non vanno in particolare computati:
– le normali
suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che
servono all'esercizio della professione;
– le parti di
sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di
abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale
reddito v. N. 3433.02);
– gli immobili
di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di
abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente
da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);
– il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto o di
abitazione;
– i
beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o
che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato
della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene
immobile deve essere computato come sostanza).
La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve
essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale
diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti
dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali
(N. 3444.01 DPC).
2.7. Nell'evenienza
concreta, a seguito della domanda di prestazione complementare presentata nell'ottobre
2022, la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare accertato, per il
tramite dell'Ufficio cantonale di stima, il valore venale dell'immobile di
proprietà del richiedente sito nel Comune di __________, sezione __________
(part. n. 472).
Al valore peritato di Fr. 520'000.- (doc. 10) la Cassa ha dedotto
il debito ipotecario di Fr. 330'000.- (doc. 7-32/56), ha poi aggiunto l'importo
di Fr. 8'500.- quale valore dell'automobile (doc. 11) e i capitali di Fr.
460,53 presenti al 30 settembre 2022 (doc. 7-38/56) e ha detratto i debiti
privati ammontanti a Fr. 25'711.-, che ha stabilito quale differenza tra le
imposte 2021 e l'ipoteca (doc. 11). Ritenuta una sostanza netta totale di Fr.
173'249,53, con decisione del 31 maggio 2023 la Cassa ha respinto la domanda di
prestazioni complementari dell'assicurato per superamento della soglia di
sostanza di Fr. 100'000.- per persone sole.
Il ricorrente ha formulato richiesta di prestazioni complementari ad
inizio ottobre 2022 e a quel momento l'abitazione coniugale era già stata
assegnata dal Pretore del Distretto di __________ in uso alla moglie e al
figlio nell'ambito di un'istanza di divorzio promossa dall'assicurato (docc.
1-41/51 e 7-8/56).
Occorre quindi verificare se sia corretto che la Cassa di
compensazione abbia comunque considerato la particella n. 472 RFD di __________
nella sua sostanza ai sensi dell'art. 9a LPC in connessione con l'art. 11 cpv.
1 lett. c LPC siccome di sua proprietà oppure se questo immobile non debba invece
essere computato nella sua sostanza non potendo egli liberamente disporne.
2.8. Secondo consolidata giurisprudenza,
in linea di principio, per il calcolo delle prestazioni complementari si può
tenere conto solo dei redditi effettivamente percepiti e della sostanza esistente
di cui il richiedente la prestazione dispone senza limitazioni (STF 9C_277/2017
del 17 ottobre 2017, consid. 4.1).
Lo scopo delle prestazioni complementari è di soddisfare
adeguatamente il fabbisogno vitale dei beneficiari di una rendita di vecchiaia,
per superstiti e dell'assicurazione invalidità. L'obiettivo è di garantire le necessità
quotidiane correnti nella misura in cui superano il limite di reddito previsto
dalla legge. Pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata e confermata dalla
dottrina, possono essere presi in considerazione solo i redditi effettivamente
percepiti e la sostanza esistente di cui il richiedente la prestazione può disporre
senza restrizioni. Tuttavia, non considera la fattispecie della rinuncia a
redditi o a sostanza espressamente riservata dall'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC
(attuale art. 11a cpv. 1 LPC). In altre parole, il computo di un bene ai sensi
dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC si basa sulla finzione che esso possa essere
convertito in qualsiasi momento in mezzi liquidi e consumato come tale.
Tuttavia, se la conversione in liquidità non è possibile o l'accesso ad essa è
negato, il computo di questa sostanza decade (STF 9C_431/2022 del 7 luglio
2023, consid. 2.1.2; STF 9C_277/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 4.1; STF
9C_831/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 5.1; STF 9C_447/2016 del 1° marzo
2017, consid. 4.2.1).
La predetta finzione del consumo della sostanza, secondo l'interpretazione
teleologica dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, non può perciò essere applicata ai
beni di cui il richiedente le PC non può disporre liberamente (STF 9C_831/2016
dell'11 luglio 2017, consid. 5.2; N. 3443.06 DPC).
Nella citata STF 9C_831/2016, i giudici cantonali hanno stabilito
che l'assicurata aveva sottoscritto delle quote di una società cooperativa
edilizia per un importo di Fr. 5'500.-, che di principio costituivano della
sostanza. Secondo lo statuto di questa cooperativa, un appartamento poteva
essere locato solo se, in contemporanea, venivano sottoscritte delle quote
della società cooperativa corrispondenti alla grandezza dell'oggetto locato. La
realizzazione del capitale cooperativo investito era possibile al più presto
con la disdetta del contratto di locazione. Qualsiasi cessione, pegno o altro
tipo di vincolo sulle quote era possibile solo con il consenso del consiglio d'amministrazione
della cooperativa. Per il Tribunale cantonale, la convenuta non poteva quindi
disporre senza restrizioni delle quote della cooperativa.
Pertanto, queste quote non dovevano essere considerate nel calcolo
delle PC finché la convenuta era inquilina della cooperativa edilizia. Questa
soluzione appariva appropriata anche perché la cooperativa edilizia non era
orientata al profitto, il che si rifletteva nella pigione dell'appartamento
della convenuta che era inferiore al canone massimo consentito. Sulla base di
queste considerazioni, il Tribunale cantonale ha ridotto la sostanza netta stabilita
dall'amministrazione da Fr. 107'378 a Fr. 101'878 e ha concesso le prestazioni
(cfr. consid. 3).
L'Ufficio delle prestazioni complementari della Città di Zurigo si
è lamentato davanti al Tribunale federale di una violazione dell'art. 11 cpv. 1
lett. c LPC, in quanto il Tribunale cantonale non ha considerato le quote della
cooperativa come sostanza netta. È vero che le quote della cooperativa non
possono essere consumate se l'appartamento è ancora occupato. Ma, contrariamente
a quanto suggerito dalla giurisprudenza, né la legge né l'ordinanza né le
direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI richiedono che il
patrimonio netto sia consumabile. Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,
il blocco temporaneo dei beni non dovrebbe avere alcun ruolo, poiché per
proteggere il patrimonio dello Stato tutti i beni esistenti devono essere
utilizzati. Il capitale cooperativo deve essere dichiarato nella dichiarazione d'imposta
e fa quindi parte della sostanza imponibile. Inoltre, è coperto dall'importo
esente previsto. La suddivisione in beni utilizzabili e non utilizzabili
richiesta dall'attuale giurisprudenza non ha alcuna base giuridica, non è
praticabile per l'amministrazione di massa e apre la porta ad abusi del diritto
(cfr. consid. 4).
Il Tribunale federale, dopo avere esposto il consolidato principio
giurisprudenziale e dottrinale secondo cui possono essere presi in
considerazione solo i redditi effettivamente percepiti e i beni esistenti di
cui il richiedente può disporre senza restrizioni (cfr. consid. 5.1), ha
concluso che il requisito della disponibilità senza limitazioni di un bene non
era in specie adempiuto, poiché la convenuta non poteva disporre delle sue quote
della società cooperativa fintanto che era inquilina dell'appartamento della
cooperativa e quindi senza disdire contemporaneamente il suo appartamento. L'Alta
Corte ha precisato che il requisito della disponibilità illimitata previsto dalla
legge sulle prestazioni complementari è anche il motivo per cui il ricorrente,
che giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC ha computato nella sostanza netta dell'assicurata
le quote della società cooperativa, non poteva trarre alcun vantaggio dal
trattamento di questa sostanza dal profilo del diritto tributario, che non è però
coerente con i principi giuridici della LPC (cfr. consid. 5.2).
Il TF ha dunque concluso che non c'era motivo di considerare nel
calcolo delle PC i beni sotto forma di quote della cooperativa che al momento
non erano disponibili (cfr. consid. 5.3).
In questo giudizio, il Tribunale federale ha espressamente
rinviato agli autori Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 163 seg. e Michel Valterio, Commentaire de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 143,
N. 43 seg.
I primi, dopo avere esposto il principio della valutazione della
sostanza soltanto se è disponibile senza restrizione e che la provenienza dei
valori patrimoniale è indifferente ai fini del loro conteggio, hanno pure
analizzato le eccezioni al computo dei valori di sostanza. Infatti, oltre alle normali
suppellettili domestiche nonché agli strumenti, alle macchine e agli apparecchi
che servono all'esercizio della professione, questi autori hanno enumerato,
quali valori di sostanza che non vanno computati, anche quelli gravati da un
diritto di usufrutto. Questi non sono computati né al nudo proprietario né all'usufruttuario.
Infatti, l'usufruttuario ha sì il diritto di utilizzare la cosa di terzi, ma
non ne può giuridicamente disporre, poiché non ne è il proprietario. L'usufrutto
non può nemmeno essere considerato come sostanza per il nudo proprietario,
perché altrimenti verrebbe computato un reddito che, a causa del computo del
consumo di sostanza, egli non può utilizzare. Se, invece, il beneficiario del
diritto di usufrutto rinuncia all'utilizzo del suo diritto di abitazione, il
computo di una rinuncia di sostanza deve essere esaminata ai sensi dell'art. 11
cpv. 1 lett. g LPC.
Anche il valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita e le
eredità sono conteggiate come sostanza, anche se queste ultime non sono ancora
state suddivise fra gli eredi.
Nella successiva edizione, Carigiet/Koch hanno ripreso questi
stessi concetti, completandoli, in particolare al capitolo sulle eccezioni del
computo dei valori di sostanza.
Essi hanno indicato che gli assicurati non sono inoltre liberi di
disporre delle cauzioni per l'affitto, dei depositi per l'affitto e delle quote
di una cooperativa edilizia (e fanno riferimento alla citata sentenza dell'11
luglio 2017 e al N. 3443.07 DPC), motivo per cui non possono essere presi in
considerazione come sostanza nel calcolo delle prestazioni complementari (Carigiet/Koch, op. cit., 3a ed. 2021,
pag. 228 segg. NN. 580-584, pag. 230 N. 585).
Michel Valterio, per quanto concerne il diritto d'usufrutto, spiega
che la regola di non computare la sostanza di cui l'assicurato è usufruttuario
o titolare di un diritto di abitazione così come il loro valore capitalizzato,
si giustifica per il fatto che se i titolari di un usufrutto o di un diritto di
abitazione hanno un diritto d'uso sulla cosa, essi non hanno il diritto di
disporne liberamente poiché non ne diventano proprietari. Una sostanza teorica non
può quindi essere presa in considerazione.
Anche gli immobili che appartengono all'assicurato, ma che sono
gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che si estende su tutto l'immobile,
non sono considerati nella sostanza, perché se in simili casi la sostanza fosse
computata, ciò equivarrebbe a contabilizzare, attraverso il computo della
sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), un reddito che il proprietario non può
rivendicare a causa dei diritti concessi all'usufruttuario o al titolare del
diritto d'abitazione.
2.9. In concreto, dagli atti risulta che
il 21 maggio 2019 (doc. C) il Pretore del Distretto di __________ ha deciso in
via cautelare, in particolare, che "2. I
coniugi sono autorizzati a vivere separati. La separazione decorre dal __________
maggio 2019." e che "5. L'abitazione
coniugale di Via __________ è assegnata in uso alla moglie con mobili e
suppellettili. Il marito è autorizzato a ritirare tutti i suoi effetti
personali. (…)".
In seguito, nella causa di divorzio intentata dall'assicurato, il
Pretore del Distretto di __________ ha omologato l'accordo cautelare
provvisorio che i coniugi hanno raggiunto durante l'udienza del 13 luglio 2021
(docc. 7-8/56 e F) secondo cui, in particolare, "7. L'abitazione coniugale è assegnata ad uso alla moglie e al figlio
con mobili e suppellettili.".
Durante l'udienza del 21 marzo 2022 (doc. 1-41/51), lo stesso
Pretore ha omologato l'accordo cautelare a cui sono addivenute le parti, che
prevedeva anche che "4. L'abitazione
coniugale continua ad essere assegnata ad uso di moglie e figlio con mobili e
suppellettili. L'ipoteca continuerà ad essere pagata dal marito.".
Inoltre, dal decreto cautelare del 6 dicembre 2023 (doc. AB) del
Pretore del Distretto di __________ susseguente alla procedura cautelare del 9
giugno 2023 inoltrata dal qui richiedente tendente all'assegnazione, a suo
favore, della casa di sua proprietà, risulta che la moglie e il figlio vi abita(va)no
ancora e la concessione dell'effetto sospensivo decisa il 30 gennaio 2024 (doc.
AE) dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello ha confermato questa
situazione.
Dovendo ora stabilire la sostanza determinante del ricorrente al
1° ottobre 2022 (art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI), si può concludere, senza alcun
dubbio che, a quel momento, e almeno fino al 6 dicembre 2023, egli non poteva
liberamente disporre della casa familiare ubicata sul fondo n. 472 RFD di __________,
sezione __________, essendo stata assegnata in via cautelare in uso a sua
moglie e a suo figlio dal Pretore il 21 maggio 2019.
Ci si trova infatti in presenza di una situazione simile a quella
del nudo proprietario rispettivamente dell'usufruttario, in cui a nessuno dei
due va computato nella sostanza l'immobile su cui grava un diritto di usufrutto
o di abitazione per il semplice motivo che entrambi non ne possono liberamente disporre:
il primo, malgrado sia proprietario, non può utilizzarne il reddito per il
fatto di avere conferito i diritti all'usufruttuario o al titolare del diritto
di usufrutto; il secondo, perché non ne è proprietario.
Inoltre, come la titolare delle quote della società cooperativa
che detiene l'appartamento in cui abita non può venderle fintanto che non dà la
disdetta dell'abitazione, così la presenza della moglie e del figlio del
ricorrente nella sua (di lui) casa attribuita loro dal Pretore, seppure a
titolo cautelare, gli impedisce di disporne liberamente e di potere utilizzare
i proventi.
In tali circostanze, la finzione del consumo di sostanza di cui
all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC non può perciò essere applicata alla proprietà
del richiedente le PC (STF 9C_831/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 5.2), non
potendo egli disporne senza restrizioni e quindi venderla e utilizzare il
ricavato per coprire il proprio fabbisogno vitale.
2.10. Oltre a ciò, la part. n. 472 RFD di __________,
di proprietà del solo ricorrente, non deve essere considerata una componente
della sua sostanza netta ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC nemmeno in
virtù dell'art. 169 CC concernente l'abitazione familiare, secondo cui:
" 1 Un coniuge non può, senza l'esplicito
consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento
familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione
familiare.
2 Il coniuge che
non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo,
può ricorrere al giudice.".
Sulla nozione di abitazione familiare e di quando essa possa
essere ritenuta tale, nella STF 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021 il Tribunale
federale si è così espresso:
" 3.1.2. La notion de logement de famille
recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la
famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans
enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage,
même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est
précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas
de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont
dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause
des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 114 II 396 consid. 5a).
Dans certaines circonstances, le logement perd
son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est
conférée par l'art.
169 CC. Tel est notamment le cas lors de
séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les
époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le
logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce
soit de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les références). Il appartient à l'époux qui
allègue la perte du caractère familial du logement d'en apporter la preuve;
pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le
juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.2; cf. également sur le tout: arrêt 5A_635/2018 du
14 janvier 2019 consid. 6.1).".
Nella sentenza 11.2021.164 del 22 marzo 2022, la prima Camera
civile del Tribunale d'appello ha giudicato sull'appello promosso dal marito
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore che ha respinto l'istanza volta
a ottenere il consenso giudiziario
alla vendita dei fondi che costituiscono l'abitazione coniugale (art. 169 cpv.
2 CC).
In quel caso, i coniugi
vivevano separati dal maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di sua proprietà per trasferirsi in un appartamento. In esito a una
procedura a protezione dell'unione coniugale avviata il mese seguente dalla
moglie, con sentenza del 25 novembre 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha
affidato il figlio alla stessa (riservato il diritto di visita paterno) e ha
stabilito i contributi alimentari per la moglie e per il figlio.
I giudici d'appello
hanno evidenziato che "per valutare se un coniuge resista legittimamente all'alienazione
dell'abitazione familiare (nel senso dell'art. 169 cpv. 2 CC) il giudice
procede effettivamente a una ponderazione d'interessi (Schwander in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 21 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
3ª edizione, pag. 195 n. 233; Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, edizione
1998, n. 76 ad art. 169 CC). Egli apprezza quelli
personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e quelli della
famiglia nel suo insieme, come si è spiegato in RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4
con rinvii. Che in quest'ultimo precedente – citato dallo stesso Pretore – l'abitazione
familiare fosse in comproprietà dei coniugi nulla muta all'applicabilità del
metodo. Men che meno ove si consideri che in caso di comproprietà fra coniugi
altre norme proteggono già il coniuge opponente in maniera adeguata da atti di
disposizione unilaterali dell'altro coniuge (si pensi all'art. 648 cpv. 2 CC o
all'art. 201 cpv. 2 nel regime della partecipazione agli acquisti: da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 7). (…)." (cfr. consid. 4).
Alla luce del principio
secondo cui un coniuge non resiste legittimamente all'alienazione dell'abitazione
familiare se l'altro gli offre una possibilità logistica che garantisca
vantaggi corrispondenti alle esigenze attuali della famiglia, e del fatto che,
in concreto, si ignorava tutto sui bisogni della famiglia, che il Pretore non
ha accertato, e sull'offerta del marito in denaro per ottenere la liberazione
dell'alloggio coniugale, siccome non è stato esaminato se fosse un'alternativa
adeguata, i giudici della prima Camera civile hanno annullato il decreto
cautelare e rinviato gli atti al Pretore per emanare un giudizio motivato (cfr.
consid. 5a).
2.11. L'art. 169 CC è una norma di diritto
imperativo, rientra fra le regole che hanno per scopo di proteggere l'unione
coniugale e vale unicamente per i coniugi, con o senza figli, e non anche per i
concubini. Si tratta di un'eccezione al principio secondo cui ciascun coniuge
può liberamente concludere dei negozi giuridici con l'altro o con terzi (art.
168 CC). Il coniuge unico titolare dei diritti reali o personali sull'abitazione
coniugale deve ottenere il consenso dell'altro (art. 169 cpv. 1 CC) o l'autorizzazione
del tribunale (art. 169 cpv. 2 CC) per certi atti. La situazione in questione
non è quindi quella dei coniugi colocatari o dei coniugi comproprietari di un'abitazione.
Poiché disporre di un alloggio è essenziale per la famiglia, l'art. 169 CC
conferisce dunque all'abitazione coniugale una protezione speciale (CR CC I-Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 2 e
N. 3).
I termini "abitazione familiare" non designano solo l'abitazione
di proprietà della famiglia o la casa individuale, ma ogni tipo di abitazione
purché i coniugi vi vivano insieme o abbiano scelto di stabilirvi stabilmente
la loro comunione coniugale. Solo la residenza principale riveste il carattere
indispensabile di abitazione familiare, non anche la residenza secondaria dei
coniugi. Un'abitazione perde la qualità di abitazione familiare quando gli
sposi separati definitivamente hanno rinunciato al domicilio coniugale
manifestando ciascuno la volontà di costituirne uno proprio o anche quando il
coniuge non titolare di diritti sull'abitazione la lascia in maniera definitiva
e si disinteressa della sorte di questa dimora. Ciò non è il caso del
cambiamento di abitazione durante la procedura di divorzio. Al contrario, l'abitazione
familiare conserva in principio questa caratteristica durante tutta la
procedura. Appartiene al coniuge che sostiene la perdita del carattere familiare
dell'abitazione apportarne la prova. Lo scopo dell'art. 169 CC è di offrire una
protezione nei momenti di crisi al coniuge che non vanta alcun diritto proprio
sull'abitazione familiare, tuttavia la perdita del carattere familiare deve
essere ammessa solo in modo restrittivo. Deve quindi essere rifiutata per una
separazione di fatto e, per l'autrice, dovrebbe essere rifiutata anche in caso
di separazione legale (contra: citata STF 5A_141/2020 del 25 febbraio
2021). Questa protezione termina invece con la crescita in giudicato della
sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio rispettivamente dopo la
morte di uno dei coniugi (CR CC I-Fornage
(2a ed. 2024), art. 169 NN. 4-7).
L'art. 169 CC concerne gli atti giuridici tra vivi che limitano i
diritti sull'abitazione familiare. Il capoverso 1 menziona la disdetta di un
contratto di locazione o l'alienazione dell'abitazione familiare.
I lavori preparatori indicano la cessione dei diritti su una
società che conferisce il godimento di un appartamento, la rinuncia a un
usufrutto o a un diritto di abitazione, la cessione della locazione o la
sublocazione, la costituzione di un usufrutto o di un diritto di abitazione (CR
CC I-Fornage (2a ed. 2024), art.
169 N. 10).
L'art. 169 CC si applica anche alla costituzione o all'estinzione
di un diritto di pegno immobiliare sull'abitazione familiare (CR CC I-Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 12).
La limitazione dell'art. 169 CC non vale se il coniuge non
titolare dei diritti sull'immobile coniugale dà il suo consenso all'esecuzione
dell'atto giuridico sull'abitazione. L'accordo di questo coniuge deve esserci
al momento dell'esecuzione dell'atto giuridico, ma può essere anche ottenuto
prima o dopo, nei limiti posti dalle norme giuridiche. Nel caso di rifiuto del consenso,
il coniuge titolare dei diritti sull'abitazione familiare può richiedere l'autorizzazione
al tribunale, la quale supplisce all'assenza del consenso quando il rifiuto non
si fonda su validi motivi. Ciò è il caso quando il rifiuto non è motivato dall'interesse
della famiglia. L'autorizzazione del giudice sostituisce quindi il consenso del
coniuge recalcitrante (CR CC I-Fornage
(2a ed. 2024), art. 169 N. 14 e N. 15).
2.12. Il caso ora in esame va dunque
esaminato alla luce della giurisprudenza (cantonale) in materia civile, in cui in
presenza di coniugi separati di fatto dal 2018 e
autorizzati giudiziariamente nel 2020 a vivere separati, nel 2022 i giudici d'appello
hanno esaminato la possibilità, ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 CC, di vendere l'immobile
che costituiva l'abitazione coniugale.
Infatti, poiché il 21
maggio 2019 (doc. C) il Pretore ha deciso in via cautelare che dal 16 maggio
2019 i coniugi erano autorizzati a vivere separati (da quella data il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale), al 1° ottobre 2022 - giorno in cui va
determinata la sostanza disponibile determinante per il diritto alle PC (art. 2
cpv. 2 OPC-AVS/AI) - l'abitazione di __________ costituiva l'abitazione
familiare dei coniugi.
Il decreto cautelare
del 6 dicembre 2023 (doc. AB) con cui il Pretore del Distretto di __________ ha
intimato alla moglie la restituzione dell'immobile entro il 30 aprile 2024,
oltre a essere posteriore al momento determinante in ambito LPC, non è comunque
ancora cresciuto in giudicato, poiché il 30 gennaio 2024 (doc. AE) la prima
Camera civile del Tribunale d'appello ha concesso l'effetto sospensivo all'appello
della moglie di annullare questo decreto (doc. AC), che è perciò ininfluente
per la presente procedura.
Inoltre, la causa di
divorzio è tuttora pendente (docc. X e AA) e quindi il carattere di abitazione
familiare non decade: è infatti soltanto dopo la pronuncia del divorzio,
cresciuta in giudicato (CR CC I-Fornage
(2a ed. 2024), art. 169 N. 7), che l'art.
169 CC non è più applicabile (STF 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021, consid.
3.1.2; sentenza ICCA 11.2018.128 del 31 gennaio 2020, consid. 3).
Dagli atti risulta dunque indubbiamente che la moglie del
richiedente non era, allora - e non lo è tuttora, visto l'appello contro il
decreto cautelare del Pretore di assegnare l'abitazione coniugale al marito -, disposta
a lasciare all'assicurato questa casa e ha continuato ad imporre il suo veto
all'alienazione della abitazione familiare ai sensi dell'art. 169 cpv. 1 CC.
Ne deriva dunque che il ricorrente, fintanto che è sposato e la
moglie non acconsente alla vendita dell'abitazione coniugale in forza dell'art.
169 CC, si trova a non potere disporre liberamente della sua proprietà che,
pertanto, non può essere computata nella sua sostanza ai fini della
determinazione della soglia di sostanza di cui all'art. 9a LPC in connessione
con l'art. 2 OPC-AVS/AI (STF 9C_431/2022 del 7 luglio 2023, consid. 2.1.2).
2.13. Da quanto precede discende dunque
che nell'esaminare la richiesta di prestazioni complementari dell'assicurato
valida dal 1° ottobre 2022, non si deve computare nella sua sostanza netta
determinante la part. n. 472 RFD di __________, anche se di sua proprietà, siccome
non liberamente disponibile al momento in cui ha richiesto le prestazioni
complementari.
Infatti, a quel tempo, sia questa casa era stata attribuita dal
Pretore a titolo cautelare in uso alla moglie e al figlio sia, trattandosi
comunque ancora dell'abitazione familiare dei coniugi fino alla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio, la moglie non ha acconsentito, come era
suo diritto secondo quanto previsto dall'art. 169 cpv. 1 CC, alla sua
alienazione.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti
rinviati alla Cassa di compensazione per riesaminare il diritto alle prestazioni
complementari del ricorrente senza computare l'abitazione familiare nella
soglia di sostanza di cui all'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC.
Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente
non ha diritto al rimborso di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le
prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché emani
una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente escludendo
dalla soglia di sostanza l'immobile di sua proprietà.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si riconoscono
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti