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Decisione

33.2023.30

Soglia di sostanza. L'abitazione familiare di proprietà del marito assegnata dal Pretore in via cautelare in uso alla moglie è un bene di cui il ric. non può disporre liberamente,perciò non va computata nella sostanza netta. Così pure ex art. 169 CC,non avendo la moglie dato il consenso alla vendita

26 febbraio 2024Italiano42 min

abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.30

TB

Lugano

26 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 settembre 2023 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1975, separato e con

pendente una domanda di divorzio, il 27 settembre 2022 (doc. 1-1/51) ha

richiesto le prestazioni complementari all'AI, che la Cassa cantonale di

compensazione, dopo avere raccolto la necessaria documentazione e fatto

peritare l'immobile di sua proprietà (docc. 9 e 10), ha respinto con decisione

del 31 maggio 2023 (doc. 12) per superamento della soglia di sostanza netta calcolata

in Fr. 173'249,53 (art. 9a cpv. 1 LPC).

1.2. Il 28 giugno 2023 (doc. 17) l'assicurato

si è opposto a questo rifiuto, reputando non corretto computare la part. n. 472

RFD di __________ al valore venale di Fr. 520'000.-, ritenuto come durante l'udienza

del 21 marzo 2022 (doc. 1-41/51) davanti al Pretore del Distretto di __________

le parti sono addivenute a un accordo cautelare di assegnare ad uso di moglie e

figlio l'abitazione coniugale di sua di lui proprietà, perciò egli non ne può

liberamente disporre. Inoltre, considerato che il figlio ha diritto alle

prestazioni complementari con un calcolo separato, l'opponente ha chiesto che,

in virtù dell'art. 9a cpv. 2 LPC, la sostanza non sia computata nella soglia ai

sensi del capoverso 1 siccome l'immobile è abitato da una persona che ha un

diritto derivato alle prestazioni complementari.

1.3. Con decisione su opposizione del 12

settembre 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

interpretando la nozione di sostanza di cui all'art. 9a LPC secondo quanto

previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC e quindi ingloba gli attivi che l'assicurato

ha ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni. Di conseguenza, gli

immobili e i titoli che l'assicurato possiede devono essere presi in

considerazione nel calcolo delle PC qualunque sia la loro situazione. La

computabilità di un valore patrimoniale poggia sulla finzione che esso possa

essere in ogni tempo convertito in patrimonio liquido e come tale consumato;

se, invece, la conversione in mezzi liquidi non è possibile, o l'accesso a

questi impedito, decade la computabilità (STF 9C_831/2016 dell'11 luglio 2017 consid.

5.1).

Secondo la Cassa, l'accordo raggiunto tra i coniugi secondo cui l'immobile

di proprietà dell'opponente era attribuito in uso alla moglie e al figlio, pur se

omologato dal Pretore, non ha effetti verso terzi. Pertanto, per l'opponente non

rappresenta una restrizione della possibilità di disporre dell'immobile di sua

proprietà; d'altronde, né a registro fondiario né nella stessa convenzione di

separazione v'è una menzione in tal senso. Di conseguenza, l'immobile deve

confluire nella sostanza.

1.4. Con ricorso dell'11 ottobre 2023

(doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione

Il ricorrente ha esposto in ordine cronologico le procedure

avviate e tuttora in essere presso le preposte autorità giudiziarie civili concernenti

le misure di protezione dell'unione coniugale e di divorzio, che hanno portato

il Pretore ad assegnare in uso alla moglie - e al figlio - l'immobile di sua di

lui proprietà. Ad oggi, ogni tentativo di ottenere la restituzione dell'immobile

è stato vano e la procedura di divorzio è ancora pendente.

Ricevuto il rifiuto da parte della Cassa di compensazione di attribuirgli

le PC, il 9 giugno 2023 (doc. N) l'assicurato ha da ultimo inoltrato in Pretura

un'istanza di misure cautelari con domanda supercautelare per la riassegnazione

dell'immobile, adducendo la decisione di rifiuto quale conseguenza della

possibilità di disporre della sua sostanza immobiliare, ciò che gli comporta di

non riuscire a far fronte al minimo vitale. La moglie si è di nuovo opposta

alla restituzione dell'immobile (doc. M) e il procedimento è ancora in corso.

Nel merito, il richiedente ha contestato l'interpretazione data

dalla Cassa sul concetto di sostanza disponibile, essendo troppo restrittiva e

non avendo tenuto conto delle particolarità del suo caso; essa non ha perciò

applicato equamente il principio di proporzionalità. L'assicurato ha altresì

rilevato di avere sempre rivendicato di potere disporre nuovamente del suo immobile

o la sua restituzione, ma ogni volta il Pretore ha valutato che la parte

maggiormente bisognosa e da tutelare fosse prioritariamente il figlio e che l'abitazione

coniugale fosse quindi lasciata in uso alla moglie affidataria.

Inoltre, secondo il ricorrente, il parere della Cassa non tiene

conto dell'art. 169 CC, che prevede che l'abitazione coniugale non possa essere

venduta senza il consenso del coniuge e quest'ultima si è sempre detta

contraria. Al momento in cui ha richiesto le PC, non v'erano prove che

potessero far supporre che il giudice avrebbe acconsentito alla vendita prima

della conclusione della causa di divorzio.

Ritenuto che l'iscrizione di un diritto d'abitazione a favore del

coniuge o la restituzione dell'immobile e quindi la disponibilità a un suo uso

personale o alla vendita sono ancora indeterminati per l'iter della causa di

divorzio e della richiesta, in via cautelare, di riassegnazione, il ricorrente

ha postulato, in via principale, di non considerare la part. n. 472 RFD di __________

nella sua disponibilità ai fini del diritto alle prestazioni complementari fino

alla conclusione della procedura di divorzio o fino a quando la Pretura di __________

non revochi l'assegnazione dell'immobile a favore del coniuge. In via

subordinata, che per una nuova domanda di PC non lo si consideri disponibile

fino alla decisione del Pretore sulla sua domanda cautelare di restituzione

dell'immobile o sulla causa di divorzio.

1.5. Nella risposta del 27 ottobre 203

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle argomentazioni

esposte con la decisione su opposizione, riconfermandola e chiedendo quindi al

TCA di respingere il ricorso.

1.6. L'11 novembre 2023 (doc. V) il

ricorrente ha ribadito che la Cassa non ha valutato nel merito la sua

situazione specifica e in particolare che l'assegnazione in via cautelare alla

moglie decisa dai Pretori di __________ e __________ nell'ambito delle misure

di protezione dell'unione coniugale rispettivamente della causa di divorzio, porta

di fatto e di diritto la sua sostanza immobiliare a causare il superamento

della soglia di cui all'art. 9a LPC. Malgrado i suoi molteplici tentativi di

vedersi assegnato l'immobile per abitarlo o per venderlo e liquidare così il

debito ipotecario, l'opposizione del coniuge ha sempre portato i Pretori a

decidere l'assegnazione della casa a favore della moglie, affidataria del

minore, a tutela di quest'ultimo.

Considerato che la causa di divorzio è in corso da più di due anni

e mezzo e che fino ad ora neppure l'istanza del 9 giugno 2023 di misure

cautelari per la riassegnazione dell'immobile si è conclusa, per il principio

di proporzionalità, il ricorrente ha affermato che non lo si può escludere dal

diritto alle PC per una durata di tempo indeterminata e vincolata da un'altra

causa.

1.7. La Cassa di compensazione ha

comunicato il 20 novembre 2023 (doc. VII) di non formulare ulteriori

considerazioni.

1.8. A richiesta del giudice delegato

(doc. IX), il 16 febbraio 2024 (doc. X) il ricorrente ha prodotto il decreto

cautelare del Pretore del 6 dicembre 2023 sull'istanza del 9 giugno 2023 (doc.

AB), l'appello della moglie contro tale decisione (doc. AC), le sue

osservazioni sull'effetto sospensivo (doc. AD) e il decreto del Presidente

della prima Camera civile del Tribunale d'appello di conferimento dell'effetto

sospensivo all'appello (doc. AE).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la verifica

della correttezza della decisione su opposizione del 12 settembre 2023 con cui

la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni

complementari del ricorrente, ritenendo che la sua sostanza, mobiliare e

immobiliare, superava la soglia di sostanza di Fr. 100'000.- per persone sole.

2.2. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio

quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;

Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.

225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la

Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni

di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno

esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari

se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Ciò che è computato come spesa riconosciuta è previsto dall'art.

10 LPC, ciò che rientra fra i redditi computabili dall'art. 11 LPC.

Fatti

I valori patrimoniali sono

computati come redditi secondo quanto previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. b e c

LPC. In particolare, per la lettera c sono computati come reddito un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 30000 franchi per le persone sole; se

il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel

calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale

abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente

112'500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.

2.4. Il 22 marzo 2019 il Parlamento

federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni

complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC),

entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016

6705), fra cui il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza.

L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni

relative alla sostanza" dispone infatti quanto segue:

1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le

persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:

a. 100 000 franchi per le persone sole;

b. 200 000 franchi per le coppie sposate;

c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita

e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Considerandi

2.

Gli immobili che servono quale abitazione al

beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo

di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono

componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.

3.

La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a

capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.

4.

Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il

Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al

capoverso 1.

Inoltre, l'art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede al capoverso 1

che se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è

una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono

considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui

all'articolo 9a capoverso 1 LPC.

L'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone poi che se una persona presenta

una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante

per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal

quale è chiesta la prestazione complementare.

2.5

Il Messaggio n. 16.065 del 16

settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge

federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un

regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando

un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda.

Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata

consapevolmente considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza

computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle

prestazioni (pagg. 6740-6742).

Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC - entrata

poi in vigore il 1° gennaio 2021 -, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione

di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale

di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni

complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è

inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione

complementare (Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen

zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).

Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili

e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se

non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e

anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le

normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è

possibile (Meier Michael E./Renker Jana,

Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).

Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui

rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di

ogni tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria,

eredità (anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il

capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e

capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro

contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero,

come pure i beni a cui ha rinunciato (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen,

Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag.

116).

Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento

versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità

versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente

della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una

truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge

sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione

risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di

discernimento (Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i

suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono

(N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio

né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012,

consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in

denaro, compresi i diritti (Werlen,

op. cit., pag. 104).

Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo

esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie

sposate di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

Secondo il testo letterale e la sistematica di questo disposto, la

franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al

calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di

Fr. 250'000.- (Meier Michael E./ Renker

Jana, op. cit., pag. 4).

Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di

prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste

prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece

considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.

Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario

non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza

conferitagli dal nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla

quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della

sostanza netta.

Dispositivo

Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al

calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.

Inoltre, le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC

devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le

prestazioni sono concesse. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2

OPC-AVS/AI, per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono

realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a

partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari.

Pertanto, se una persona le richiede al 15 dicembre 2021 quando

possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora

di Fr. 100'000.-, essa ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella

misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso contrario, il diritto

termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag.

226).

Nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp" del

gennaio 2020, l'UFAS ha evidenziato che con la Riforma delle PC è stata

introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle

prestazioni complementari: la soglia d'ingresso (o d'entrata) della sostanza

(art. 2).

Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a

cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza

determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC.

Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta

di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica

pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv.

1 LPC (pag. 6).

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre rilevato

che il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni di

diritto sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC

che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una

crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi

questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le

condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso,

conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto

dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita.

Per un approfondimento sull'introduzione del principio della

soglia di sostanza dal 1° gennaio 2021, si vedano le STCA 33.2023.10 del 15

settembre 2023; STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, STCA 33.2022.19 del 6

ottobre 2022 e per un altro caso sull'argomento la STCA 33.2023.9 del 26 giugno

2023.

2.6. Sul tema della soglia di sostanza l'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali si è pronunciato anche con le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile

2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano le norme esposte.

Giusta il N. 2511.02 DPC, se una persona presenta una richiesta di

PC, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante

la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono

chieste le prestazioni complementari.

Il N. 2511.03 DPC prevede che se nel periodo di riscossione delle

PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore

consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore

è stato superato (v. N. 2121.03).

Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di

esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore

consentito. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle

disposizioni del capitolo 3.4.4.3 (N. 2512.01 DPC).

Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC

comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali

e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.

Secondo il N. 3443.02 DPC, in particolare vanno computati come

sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla

vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i

versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso

delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono

computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01).

Inoltre, il N. 3443.05 DPC dispone che dalla sostanza lorda si

devono dedurre i debiti comprovati e che i debiti ipotecari possono essere

dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano.

Se l'immobile di cui la persona beneficiaria delle PC o un'altra

persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale

abitazione a una di queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta

la franchigia per l'abitazione ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari

ancora gravanti sull'immobile possono essere dedotti soltanto nella misura in

cui non superano il valore residuo dell'immobile. Il risultato di questo

calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto alle altre componenti

della sostanza (N. 3443.06 DPC).

In virtù del N. 3443.07 DPC, non vanno in particolare computati:

– le normali

suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che

servono all'esercizio della professione;

– le parti di

sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di

abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale

reddito v. N. 3433.02);

– gli immobili

di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di

abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente

da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);

– il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto o di

abitazione;

– i

beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o

che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato

della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene

immobile deve essere computato come sostanza).

La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve

essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale

diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti

dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali

(N. 3444.01 DPC).

2.7. Nell'evenienza

concreta, a seguito della domanda di prestazione complementare presentata nell'ottobre

2022, la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare accertato, per il

tramite dell'Ufficio cantonale di stima, il valore venale dell'immobile di

proprietà del richiedente sito nel Comune di __________, sezione __________

(part. n. 472).

Al valore peritato di Fr. 520'000.- (doc. 10) la Cassa ha dedotto

il debito ipotecario di Fr. 330'000.- (doc. 7-32/56), ha poi aggiunto l'importo

di Fr. 8'500.- quale valore dell'automobile (doc. 11) e i capitali di Fr.

460,53 presenti al 30 settembre 2022 (doc. 7-38/56) e ha detratto i debiti

privati ammontanti a Fr. 25'711.-, che ha stabilito quale differenza tra le

imposte 2021 e l'ipoteca (doc. 11). Ritenuta una sostanza netta totale di Fr.

173'249,53, con decisione del 31 maggio 2023 la Cassa ha respinto la domanda di

prestazioni complementari dell'assicurato per superamento della soglia di

sostanza di Fr. 100'000.- per persone sole.

Il ricorrente ha formulato richiesta di prestazioni complementari ad

inizio ottobre 2022 e a quel momento l'abitazione coniugale era già stata

assegnata dal Pretore del Distretto di __________ in uso alla moglie e al

figlio nell'ambito di un'istanza di divorzio promossa dall'assicurato (docc.

1-41/51 e 7-8/56).

Occorre quindi verificare se sia corretto che la Cassa di

compensazione abbia comunque considerato la particella n. 472 RFD di __________

nella sua sostanza ai sensi dell'art. 9a LPC in connessione con l'art. 11 cpv.

1 lett. c LPC siccome di sua proprietà oppure se questo immobile non debba invece

essere computato nella sua sostanza non potendo egli liberamente disporne.

2.8. Secondo consolidata giurisprudenza,

in linea di principio, per il calcolo delle prestazioni complementari si può

tenere conto solo dei redditi effettivamente percepiti e della sostanza esistente

di cui il richiedente la prestazione dispone senza limitazioni (STF 9C_277/2017

del 17 ottobre 2017, consid. 4.1).

Lo scopo delle prestazioni complementari è di soddisfare

adeguatamente il fabbisogno vitale dei beneficiari di una rendita di vecchiaia,

per superstiti e dell'assicurazione invalidità. L'obiettivo è di garantire le necessità

quotidiane correnti nella misura in cui superano il limite di reddito previsto

dalla legge. Pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata e confermata dalla

dottrina, possono essere presi in considerazione solo i redditi effettivamente

percepiti e la sostanza esistente di cui il richiedente la prestazione può disporre

senza restrizioni. Tuttavia, non considera la fattispecie della rinuncia a

redditi o a sostanza espressamente riservata dall'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC

(attuale art. 11a cpv. 1 LPC). In altre parole, il computo di un bene ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC si basa sulla finzione che esso possa essere

convertito in qualsiasi momento in mezzi liquidi e consumato come tale.

Tuttavia, se la conversione in liquidità non è possibile o l'accesso ad essa è

negato, il computo di questa sostanza decade (STF 9C_431/2022 del 7 luglio

2023, consid. 2.1.2; STF 9C_277/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 4.1; STF

9C_831/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 5.1; STF 9C_447/2016 del 1° marzo

2017, consid. 4.2.1).

La predetta finzione del consumo della sostanza, secondo l'interpretazione

teleologica dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, non può perciò essere applicata ai

beni di cui il richiedente le PC non può disporre liberamente (STF 9C_831/2016

dell'11 luglio 2017, consid. 5.2; N. 3443.06 DPC).

Nella citata STF 9C_831/2016, i giudici cantonali hanno stabilito

che l'assicurata aveva sottoscritto delle quote di una società cooperativa

edilizia per un importo di Fr. 5'500.-, che di principio costituivano della

sostanza. Secondo lo statuto di questa cooperativa, un appartamento poteva

essere locato solo se, in contemporanea, venivano sottoscritte delle quote

della società cooperativa corrispondenti alla grandezza dell'oggetto locato. La

realizzazione del capitale cooperativo investito era possibile al più presto

con la disdetta del contratto di locazione. Qualsiasi cessione, pegno o altro

tipo di vincolo sulle quote era possibile solo con il consenso del consiglio d'amministrazione

della cooperativa. Per il Tribunale cantonale, la convenuta non poteva quindi

disporre senza restrizioni delle quote della cooperativa.

Pertanto, queste quote non dovevano essere considerate nel calcolo

delle PC finché la convenuta era inquilina della cooperativa edilizia. Questa

soluzione appariva appropriata anche perché la cooperativa edilizia non era

orientata al profitto, il che si rifletteva nella pigione dell'appartamento

della convenuta che era inferiore al canone massimo consentito. Sulla base di

queste considerazioni, il Tribunale cantonale ha ridotto la sostanza netta stabilita

dall'amministrazione da Fr. 107'378 a Fr. 101'878 e ha concesso le prestazioni

(cfr. consid. 3).

L'Ufficio delle prestazioni complementari della Città di Zurigo si

è lamentato davanti al Tribunale federale di una violazione dell'art. 11 cpv. 1

lett. c LPC, in quanto il Tribunale cantonale non ha considerato le quote della

cooperativa come sostanza netta. È vero che le quote della cooperativa non

possono essere consumate se l'appartamento è ancora occupato. Ma, contrariamente

a quanto suggerito dalla giurisprudenza, né la legge né l'ordinanza né le

direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI richiedono che il

patrimonio netto sia consumabile. Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,

il blocco temporaneo dei beni non dovrebbe avere alcun ruolo, poiché per

proteggere il patrimonio dello Stato tutti i beni esistenti devono essere

utilizzati. Il capitale cooperativo deve essere dichiarato nella dichiarazione d'imposta

e fa quindi parte della sostanza imponibile. Inoltre, è coperto dall'importo

esente previsto. La suddivisione in beni utilizzabili e non utilizzabili

richiesta dall'attuale giurisprudenza non ha alcuna base giuridica, non è

praticabile per l'amministrazione di massa e apre la porta ad abusi del diritto

(cfr. consid. 4).

Il Tribunale federale, dopo avere esposto il consolidato principio

giurisprudenziale e dottrinale secondo cui possono essere presi in

considerazione solo i redditi effettivamente percepiti e i beni esistenti di

cui il richiedente può disporre senza restrizioni (cfr. consid. 5.1), ha

concluso che il requisito della disponibilità senza limitazioni di un bene non

era in specie adempiuto, poiché la convenuta non poteva disporre delle sue quote

della società cooperativa fintanto che era inquilina dell'appartamento della

cooperativa e quindi senza disdire contemporaneamente il suo appartamento. L'Alta

Corte ha precisato che il requisito della disponibilità illimitata previsto dalla

legge sulle prestazioni complementari è anche il motivo per cui il ricorrente,

che giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC ha computato nella sostanza netta dell'assicurata

le quote della società cooperativa, non poteva trarre alcun vantaggio dal

trattamento di questa sostanza dal profilo del diritto tributario, che non è però

coerente con i principi giuridici della LPC (cfr. consid. 5.2).

Il TF ha dunque concluso che non c'era motivo di considerare nel

calcolo delle PC i beni sotto forma di quote della cooperativa che al momento

non erano disponibili (cfr. consid. 5.3).

In questo giudizio, il Tribunale federale ha espressamente

rinviato agli autori Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 163 seg. e Michel Valterio, Commentaire de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 143,

N. 43 seg.

I primi, dopo avere esposto il principio della valutazione della

sostanza soltanto se è disponibile senza restrizione e che la provenienza dei

valori patrimoniale è indifferente ai fini del loro conteggio, hanno pure

analizzato le eccezioni al computo dei valori di sostanza. Infatti, oltre alle normali

suppellettili domestiche nonché agli strumenti, alle macchine e agli apparecchi

che servono all'esercizio della professione, questi autori hanno enumerato,

quali valori di sostanza che non vanno computati, anche quelli gravati da un

diritto di usufrutto. Questi non sono computati né al nudo proprietario né all'usufruttuario.

Infatti, l'usufruttuario ha sì il diritto di utilizzare la cosa di terzi, ma

non ne può giuridicamente disporre, poiché non ne è il proprietario. L'usufrutto

non può nemmeno essere considerato come sostanza per il nudo proprietario,

perché altrimenti verrebbe computato un reddito che, a causa del computo del

consumo di sostanza, egli non può utilizzare. Se, invece, il beneficiario del

diritto di usufrutto rinuncia all'utilizzo del suo diritto di abitazione, il

computo di una rinuncia di sostanza deve essere esaminata ai sensi dell'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC.

Anche il valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita e le

eredità sono conteggiate come sostanza, anche se queste ultime non sono ancora

state suddivise fra gli eredi.

Nella successiva edizione, Carigiet/Koch hanno ripreso questi

stessi concetti, completandoli, in particolare al capitolo sulle eccezioni del

computo dei valori di sostanza.

Essi hanno indicato che gli assicurati non sono inoltre liberi di

disporre delle cauzioni per l'affitto, dei depositi per l'affitto e delle quote

di una cooperativa edilizia (e fanno riferimento alla citata sentenza dell'11

luglio 2017 e al N. 3443.07 DPC), motivo per cui non possono essere presi in

considerazione come sostanza nel calcolo delle prestazioni complementari (Carigiet/Koch, op. cit., 3a ed. 2021,

pag. 228 segg. NN. 580-584, pag. 230 N. 585).

Michel Valterio, per quanto concerne il diritto d'usufrutto, spiega

che la regola di non computare la sostanza di cui l'assicurato è usufruttuario

o titolare di un diritto di abitazione così come il loro valore capitalizzato,

si giustifica per il fatto che se i titolari di un usufrutto o di un diritto di

abitazione hanno un diritto d'uso sulla cosa, essi non hanno il diritto di

disporne liberamente poiché non ne diventano proprietari. Una sostanza teorica non

può quindi essere presa in considerazione.

Anche gli immobili che appartengono all'assicurato, ma che sono

gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che si estende su tutto l'immobile,

non sono considerati nella sostanza, perché se in simili casi la sostanza fosse

computata, ciò equivarrebbe a contabilizzare, attraverso il computo della

sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), un reddito che il proprietario non può

rivendicare a causa dei diritti concessi all'usufruttuario o al titolare del

diritto d'abitazione.

2.9. In concreto, dagli atti risulta che

il 21 maggio 2019 (doc. C) il Pretore del Distretto di __________ ha deciso in

via cautelare, in particolare, che "2. I

coniugi sono autorizzati a vivere separati. La separazione decorre dal __________

maggio 2019." e che "5. L'abitazione

coniugale di Via __________ è assegnata in uso alla moglie con mobili e

suppellettili. Il marito è autorizzato a ritirare tutti i suoi effetti

personali. (…)".

In seguito, nella causa di divorzio intentata dall'assicurato, il

Pretore del Distretto di __________ ha omologato l'accordo cautelare

provvisorio che i coniugi hanno raggiunto durante l'udienza del 13 luglio 2021

(docc. 7-8/56 e F) secondo cui, in particolare, "7. L'abitazione coniugale è assegnata ad uso alla moglie e al figlio

con mobili e suppellettili.".

Durante l'udienza del 21 marzo 2022 (doc. 1-41/51), lo stesso

Pretore ha omologato l'accordo cautelare a cui sono addivenute le parti, che

prevedeva anche che "4. L'abitazione

coniugale continua ad essere assegnata ad uso di moglie e figlio con mobili e

suppellettili. L'ipoteca continuerà ad essere pagata dal marito.".

Inoltre, dal decreto cautelare del 6 dicembre 2023 (doc. AB) del

Pretore del Distretto di __________ susseguente alla procedura cautelare del 9

giugno 2023 inoltrata dal qui richiedente tendente all'assegnazione, a suo

favore, della casa di sua proprietà, risulta che la moglie e il figlio vi abita(va)no

ancora e la concessione dell'effetto sospensivo decisa il 30 gennaio 2024 (doc.

AE) dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello ha confermato questa

situazione.

Dovendo ora stabilire la sostanza determinante del ricorrente al

1° ottobre 2022 (art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI), si può concludere, senza alcun

dubbio che, a quel momento, e almeno fino al 6 dicembre 2023, egli non poteva

liberamente disporre della casa familiare ubicata sul fondo n. 472 RFD di __________,

sezione __________, essendo stata assegnata in via cautelare in uso a sua

moglie e a suo figlio dal Pretore il 21 maggio 2019.

Ci si trova infatti in presenza di una situazione simile a quella

del nudo proprietario rispettivamente dell'usufruttario, in cui a nessuno dei

due va computato nella sostanza l'immobile su cui grava un diritto di usufrutto

o di abitazione per il semplice motivo che entrambi non ne possono liberamente disporre:

il primo, malgrado sia proprietario, non può utilizzarne il reddito per il

fatto di avere conferito i diritti all'usufruttuario o al titolare del diritto

di usufrutto; il secondo, perché non ne è proprietario.

Inoltre, come la titolare delle quote della società cooperativa

che detiene l'appartamento in cui abita non può venderle fintanto che non dà la

disdetta dell'abitazione, così la presenza della moglie e del figlio del

ricorrente nella sua (di lui) casa attribuita loro dal Pretore, seppure a

titolo cautelare, gli impedisce di disporne liberamente e di potere utilizzare

i proventi.

In tali circostanze, la finzione del consumo di sostanza di cui

all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC non può perciò essere applicata alla proprietà

del richiedente le PC (STF 9C_831/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 5.2), non

potendo egli disporne senza restrizioni e quindi venderla e utilizzare il

ricavato per coprire il proprio fabbisogno vitale.

2.10. Oltre a ciò, la part. n. 472 RFD di __________,

di proprietà del solo ricorrente, non deve essere considerata una componente

della sua sostanza netta ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC nemmeno in

virtù dell'art. 169 CC concernente l'abitazione familiare, secondo cui:

" 1 Un coniuge non può, senza l'esplicito

consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento

familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione

familiare.

2 Il coniuge che

non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo,

può ricorrere al giudice.".

Sulla nozione di abitazione familiare e di quando essa possa

essere ritenuta tale, nella STF 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021 il Tribunale

federale si è così espresso:

" 3.1.2. La notion de logement de famille

recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la

famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans

enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage,

même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est

précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas

de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont

dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause

des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 114 II 396 consid. 5a).

Dans certaines circonstances, le logement perd

son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est

conférée par l'art.

169 CC. Tel est notamment le cas lors de

séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les

époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le

logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce

soit de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les références). Il appartient à l'époux qui

allègue la perte du caractère familial du logement d'en apporter la preuve;

pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le

juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.2; cf. également sur le tout: arrêt 5A_635/2018 du

14 janvier 2019 consid. 6.1).".

Nella sentenza 11.2021.164 del 22 marzo 2022, la prima Camera

civile del Tribunale d'appello ha giudicato sull'appello promosso dal marito

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore che ha respinto l'istanza volta

a ottenere il consenso giudiziario

alla vendita dei fondi che costituiscono l'abitazione coniugale (art. 169 cpv.

2 CC).

In quel caso, i coniugi

vivevano separati dal maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale di sua proprietà per trasferirsi in un appartamento. In esito a una

procedura a protezione dell'unione coniugale avviata il mese seguente dalla

moglie, con sentenza del 25 novembre 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha

affidato il figlio alla stessa (riservato il diritto di visita paterno) e ha

stabilito i contributi alimentari per la moglie e per il figlio.

I giudici d'appello

hanno evidenziato che "per valutare se un coniuge resista legittimamente all'alienazione

dell'abitazione familiare (nel senso dell'art. 169 cpv. 2 CC) il giudice

procede effettivamente a una ponderazione d'interessi (Schwander in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizione, n. 21 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,

3ª edizione, pag. 195 n. 233; Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, edizione

1998, n. 76 ad art. 169 CC). Egli apprezza quelli

personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e quelli della

famiglia nel suo insieme, come si è spiegato in RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4

con rinvii. Che in quest'ultimo precedente – citato dallo stesso Pretore – l'abitazione

familiare fosse in comproprietà dei coniugi nulla muta all'applicabilità del

metodo. Men che meno ove si consideri che in caso di comproprietà fra coniugi

altre norme proteggono già il coniuge opponente in maniera adeguata da atti di

disposizione unilaterali dell'altro coniuge (si pensi all'art. 648 cpv. 2 CC o

all'art. 201 cpv. 2 nel regime della partecipazione agli acquisti: da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 7). (…)." (cfr. consid. 4).

Alla luce del principio

secondo cui un coniuge non resiste legittimamente all'alienazione dell'abitazione

familiare se l'altro gli offre una possibilità logistica che garantisca

vantaggi corrispondenti alle esigenze attuali della famiglia, e del fatto che,

in concreto, si ignorava tutto sui bisogni della famiglia, che il Pretore non

ha accertato, e sull'offerta del marito in denaro per ottenere la liberazione

dell'alloggio coniugale, siccome non è stato esaminato se fosse un'alternativa

adeguata, i giudici della prima Camera civile hanno annullato il decreto

cautelare e rinviato gli atti al Pretore per emanare un giudizio motivato (cfr.

consid. 5a).

2.11. L'art. 169 CC è una norma di diritto

imperativo, rientra fra le regole che hanno per scopo di proteggere l'unione

coniugale e vale unicamente per i coniugi, con o senza figli, e non anche per i

concubini. Si tratta di un'eccezione al principio secondo cui ciascun coniuge

può liberamente concludere dei negozi giuridici con l'altro o con terzi (art.

168 CC). Il coniuge unico titolare dei diritti reali o personali sull'abitazione

coniugale deve ottenere il consenso dell'altro (art. 169 cpv. 1 CC) o l'autorizzazione

del tribunale (art. 169 cpv. 2 CC) per certi atti. La situazione in questione

non è quindi quella dei coniugi colocatari o dei coniugi comproprietari di un'abitazione.

Poiché disporre di un alloggio è essenziale per la famiglia, l'art. 169 CC

conferisce dunque all'abitazione coniugale una protezione speciale (CR CC I-Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 2 e

N. 3).

I termini "abitazione familiare" non designano solo l'abitazione

di proprietà della famiglia o la casa individuale, ma ogni tipo di abitazione

purché i coniugi vi vivano insieme o abbiano scelto di stabilirvi stabilmente

la loro comunione coniugale. Solo la residenza principale riveste il carattere

indispensabile di abitazione familiare, non anche la residenza secondaria dei

coniugi. Un'abitazione perde la qualità di abitazione familiare quando gli

sposi separati definitivamente hanno rinunciato al domicilio coniugale

manifestando ciascuno la volontà di costituirne uno proprio o anche quando il

coniuge non titolare di diritti sull'abitazione la lascia in maniera definitiva

e si disinteressa della sorte di questa dimora. Ciò non è il caso del

cambiamento di abitazione durante la procedura di divorzio. Al contrario, l'abitazione

familiare conserva in principio questa caratteristica durante tutta la

procedura. Appartiene al coniuge che sostiene la perdita del carattere familiare

dell'abitazione apportarne la prova. Lo scopo dell'art. 169 CC è di offrire una

protezione nei momenti di crisi al coniuge che non vanta alcun diritto proprio

sull'abitazione familiare, tuttavia la perdita del carattere familiare deve

essere ammessa solo in modo restrittivo. Deve quindi essere rifiutata per una

separazione di fatto e, per l'autrice, dovrebbe essere rifiutata anche in caso

di separazione legale (contra: citata STF 5A_141/2020 del 25 febbraio

2021). Questa protezione termina invece con la crescita in giudicato della

sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio rispettivamente dopo la

morte di uno dei coniugi (CR CC I-Fornage

(2a ed. 2024), art. 169 NN. 4-7).

L'art. 169 CC concerne gli atti giuridici tra vivi che limitano i

diritti sull'abitazione familiare. Il capoverso 1 menziona la disdetta di un

contratto di locazione o l'alienazione dell'abitazione familiare.

I lavori preparatori indicano la cessione dei diritti su una

società che conferisce il godimento di un appartamento, la rinuncia a un

usufrutto o a un diritto di abitazione, la cessione della locazione o la

sublocazione, la costituzione di un usufrutto o di un diritto di abitazione (CR

CC I-Fornage (2a ed. 2024), art.

169 N. 10).

L'art. 169 CC si applica anche alla costituzione o all'estinzione

di un diritto di pegno immobiliare sull'abitazione familiare (CR CC I-Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 12).

La limitazione dell'art. 169 CC non vale se il coniuge non

titolare dei diritti sull'immobile coniugale dà il suo consenso all'esecuzione

dell'atto giuridico sull'abitazione. L'accordo di questo coniuge deve esserci

al momento dell'esecuzione dell'atto giuridico, ma può essere anche ottenuto

prima o dopo, nei limiti posti dalle norme giuridiche. Nel caso di rifiuto del consenso,

il coniuge titolare dei diritti sull'abitazione familiare può richiedere l'autorizzazione

al tribunale, la quale supplisce all'assenza del consenso quando il rifiuto non

si fonda su validi motivi. Ciò è il caso quando il rifiuto non è motivato dall'interesse

della famiglia. L'autorizzazione del giudice sostituisce quindi il consenso del

coniuge recalcitrante (CR CC I-Fornage

(2a ed. 2024), art. 169 N. 14 e N. 15).

2.12. Il caso ora in esame va dunque

esaminato alla luce della giurisprudenza (cantonale) in materia civile, in cui in

presenza di coniugi separati di fatto dal 2018 e

autorizzati giudiziariamente nel 2020 a vivere separati, nel 2022 i giudici d'appello

hanno esaminato la possibilità, ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 CC, di vendere l'immobile

che costituiva l'abitazione coniugale.

Infatti, poiché il 21

maggio 2019 (doc. C) il Pretore ha deciso in via cautelare che dal 16 maggio

2019 i coniugi erano autorizzati a vivere separati (da quella data il marito ha

lasciato l'abitazione coniugale), al 1° ottobre 2022 - giorno in cui va

determinata la sostanza disponibile determinante per il diritto alle PC (art. 2

cpv. 2 OPC-AVS/AI) - l'abitazione di __________ costituiva l'abitazione

familiare dei coniugi.

Il decreto cautelare

del 6 dicembre 2023 (doc. AB) con cui il Pretore del Distretto di __________ ha

intimato alla moglie la restituzione dell'immobile entro il 30 aprile 2024,

oltre a essere posteriore al momento determinante in ambito LPC, non è comunque

ancora cresciuto in giudicato, poiché il 30 gennaio 2024 (doc. AE) la prima

Camera civile del Tribunale d'appello ha concesso l'effetto sospensivo all'appello

della moglie di annullare questo decreto (doc. AC), che è perciò ininfluente

per la presente procedura.

Inoltre, la causa di

divorzio è tuttora pendente (docc. X e AA) e quindi il carattere di abitazione

familiare non decade: è infatti soltanto dopo la pronuncia del divorzio,

cresciuta in giudicato (CR CC I-Fornage

(2a ed. 2024), art. 169 N. 7), che l'art.

169 CC non è più applicabile (STF 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021, consid.

3.1.2; sentenza ICCA 11.2018.128 del 31 gennaio 2020, consid. 3).

Dagli atti risulta dunque indubbiamente che la moglie del

richiedente non era, allora - e non lo è tuttora, visto l'appello contro il

decreto cautelare del Pretore di assegnare l'abitazione coniugale al marito -, disposta

a lasciare all'assicurato questa casa e ha continuato ad imporre il suo veto

all'alienazione della abitazione familiare ai sensi dell'art. 169 cpv. 1 CC.

Ne deriva dunque che il ricorrente, fintanto che è sposato e la

moglie non acconsente alla vendita dell'abitazione coniugale in forza dell'art.

169 CC, si trova a non potere disporre liberamente della sua proprietà che,

pertanto, non può essere computata nella sua sostanza ai fini della

determinazione della soglia di sostanza di cui all'art. 9a LPC in connessione

con l'art. 2 OPC-AVS/AI (STF 9C_431/2022 del 7 luglio 2023, consid. 2.1.2).

2.13. Da quanto precede discende dunque

che nell'esaminare la richiesta di prestazioni complementari dell'assicurato

valida dal 1° ottobre 2022, non si deve computare nella sua sostanza netta

determinante la part. n. 472 RFD di __________, anche se di sua proprietà, siccome

non liberamente disponibile al momento in cui ha richiesto le prestazioni

complementari.

Infatti, a quel tempo, sia questa casa era stata attribuita dal

Pretore a titolo cautelare in uso alla moglie e al figlio sia, trattandosi

comunque ancora dell'abitazione familiare dei coniugi fino alla crescita in

giudicato della sentenza di divorzio, la moglie non ha acconsentito, come era

suo diritto secondo quanto previsto dall'art. 169 cpv. 1 CC, alla sua

alienazione.

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti

rinviati alla Cassa di compensazione per riesaminare il diritto alle prestazioni

complementari del ricorrente senza computare l'abitazione familiare nella

soglia di sostanza di cui all'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC.

Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente

non ha diritto al rimborso di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le

prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché emani

una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente escludendo

dalla soglia di sostanza l'immobile di sua proprietà.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si riconoscono

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti