33.2023.31
Richiesta di condono della restituzione di prestazioni complementari versate in troppo dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2021. Negligenza lieve. Buona fede riconosciuta fino al 31 gennaio 2019. Rinvio atti all'amministrazione per calcolo dell'onere troppo grave
14 dicembre 2023Italiano39 min
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.31
cs
Lugano
14 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2023 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione formale del 14 maggio
2021 (pag. 62 – 1/4), confermata dalla decisione su opposizione del 12
settembre 2023, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
condono dell’importo di fr. 15'406 percepito in troppo dal 1° luglio 2017 al 31
maggio 2021 inoltrata da RI 1, nato nel 1971 (doc. A1).
L’amministrazione, costatato che
nel periodo in esame non è stata conteggiata la rendita INPS erogata
all’assicurato ed è stato preso in considerazione un ammontare errato del
reddito conseguito lavorando in un laboratorio protetto, ha ritenuto che la
buona fede dell’insorgente non può essere riconosciuta, affermando:
" (…) La
Cassa tiene a precisare che le argomentazioni esposte nell’opposizione non
possono essere sostenute, dalla documentazione agli atti risulta che la decisione
della rendita INPS, a favore dell’assicurato, è stata trasmessa all’opponente
in data 2 gennaio 2017, e pertanto perfettamente a conoscenza di questa
rendita, così come i salari effettivamente conseguiti dall’assicurato, infatti
le decisioni di tassazione vengono trasmesse direttamente all’opponente. (…)”
1.2. RI 1, rappresentato dal curatore RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento (doc. I).
L’insorgente afferma:
" (…) I
redditi del ricorrente che sarebbero stati omessi al momento dell’allestimento
della domanda di prestazione complementare sono due, e meglio:
-
la rendita erogata dall’INPS. Trattasi al riguardo di una modesta
rendita di massimali CHF 4'000.00 annui erogata al ricorrente a seguito di un
infortunio;
-
il guadagno conseguito per l’attività prestata in qualità di
aiuto-barista presso la __________. Trattasi di un’attività sociale svolta dal
ricorrente – su prescrizione medica – che comporta un reddito medio di ca. CHF
1'200.00 mensili (CHF 2.00 l’ora). Al riguardo, giova evidenziare che tale
attività sociale non è costante e varia a dipendenza dei ricoveri prescritti
dal medico curante del ricorrente (dott. med. __________). Va pure osservato
che nel corso dell’anno 2018 il ricorrente, a seguito dei ricoveri che l’hanno
interessato, non ha svolto neppure un’ora di impiego.
(…).
Nel caso di specie, il
ricorrente ritiene di essere incorso in una negligenza lieve nella mancata
omissione delle due entrate indicate in precedenza, atteso che:
-
lo scrivente curatore è venuto (del tutto casualmente) a conoscenza
solamente nel corso dell’anno 2018 della rendita italiana erogata al ricorrente
dall’INPS. Egli ha proceduto alla regolare notifica a livello di dichiarazione
d’imposta 2018 (cfr. annessa decisione di tassazione), confidando che
l’annuncio a livello fiscale fosse del tutto sufficiente, considerato lo
scambio di informazione intercorrente tra le autorità fiscali ed assicurative;
-
altrettanto dicasi per quanto attiene al modesto reddito (CHF 2.00
l’ora) conseguito presso il __________ di __________ gestito dalla __________.
Come già spiegato in ingresso, trattasi di una mera attività sociale, eseguita
su indicazione medica, che lo scrivente curatore ha ritenuto non raggiungesse
il minimo delle entrate da computare per il calcolo della prestazione
complementare. (…)”
1.3. Con risposta del 30 ottobre 2023 la
Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nella decisione su opposizione del
12 settembre 2023 (doc. A1), e nella risposta di causa, l’amministrazione
sostiene che con il provvedimento impugnato la Cassa ha respinto “l’opposizione
interposta dal signor RI 1 avanzata il 20 ottobre 2021, avverso la decisione
del 14 maggio 2021, mediante la quale la Cassa ha confermato la decisione di
restituzione relativa alle prestazioni complementari dell’AVS (in seguito: PC)
percepite a torto” (doc. III, pag. 2, punto 1).
Da un attento esame degli atti
dell’incarto emerge tuttavia che quanto affermato dall’amministrazione non
corrisponde alla realtà.
In data 14 maggio 2021 la Cassa
cantonale di compensazione ha emesso una decisione di restituzione per il
periodo dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2021, chiedendo all’insorgente il
versamento di fr. 15'406 (pag. 62 1-4).
Il 16 agosto 2021
l’amministrazione ha chiesto al curatore di voler provvedere a pagare il citato
importo entro il 16 settembre 2021 (pag. 76 1-2).
Con e-mail del 25 agosto 2021 il
curatore ha risposto affermando di aver cercato una soluzione per il pagamento
dello scoperto, senza riuscirvi. “Tutto questo è scaturito da un mio
malinteso, ero convinto che il lavoro sociale non era imponibile sia da parte
della complementare e dalle altre autorità. Purtroppo la situazione del signor RI
1 è molto precaria sia a livello di salute, con ricoveri regolari in ospedali e
in cliniche e finanziaria Visto che le entrate le conoscete molto bene. Chiedo
un se possibile un condono di questa somma di fr. 15'406.00 in quanto non
riuscirà mai ad onorare questa somma” (pag. 75 – 1/1).
Con decisione del 21 settembre
2021 la Cassa ha respinto la domanda di condono (pag. 78 1-3) ed il 20 ottobre
2021, con riferimento alla predetta decisione del 21 settembre 2021, il
curatore ha inoltrato un’opposizione (pag. 89 – 1/2), come confermato in data
11 novembre 2021 (pag. 92 – 1/3: “[…] ritengo che la condizione della buona
fede sia adempiuta, che la vostra decisione vada annullata e la mia domanda di
condono del 25 agosto 2021 vada accolta”).
Ne segue che la decisione su
opposizione del 12 settembre 2023, che del resto cita l’art. 4 OPGA sul condono
e i criteri per ritenere o meno la buona fede, contrariamente a quanto indicato
al punto I, pag. 2 della decisione impugnata e al punto I pag. 2 della
risposta, non concerne la restituzione, la cui decisione del 14 maggio 2021 non
è stata contestata ed è cresciuta in giudicato, ma il condono. Lo stesso
ricorrente del resto cita la buona fede intesa come presupposto del condono e
sostiene di essere incorso in una negligenza lieve (pag. 3 e 4 del ricorso).
nel merito
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare
che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato
con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche
in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza,
il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni
versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in
quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i
fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento
doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in
determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il
vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8
consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.
Fatti
25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le
spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione. Il giudice, dunque, non è
tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la
situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi
persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.
21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che di principio la comunicazione del
cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato
momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere
un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le
modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395.- dal mese di marzo
2006 e un importo di Fr. 14'931.- per le rendite retroattive per il periodo dal
6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente
per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,
l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora
ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché era a buon
diritto che le erano state versate le prestazioni complementari (cfr. consid.
7.1).
La situazione era invece differente per le prestazioni
complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che
l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui
poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo
diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente
questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse
settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo
di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188.-) e marzo (Fr. 188.-)
(cfr. consid. 7.2).
2.5. Nel caso di specie,
nella determinazione dell’importo della prestazione complementare per il
periodo dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2021, la Cassa di compensazione non ha
preso in considerazione la rendita INPS percepita dall’assicurato ed ha utilizzato
nel 2018, 2019 e fino al 31 maggio 2020 un importo errato relativo al salario
sociale conseguito dall’interessato (nel 2018 un ammontare troppo elevato e nel
2019 troppo esiguo).
Dalle tavole
processuali emerge che nella richiesta di prestazioni del 12 luglio 2017,
l’insorgente aveva indicato, circa il reddito proveniente da un’attività dipendente:
“vedi le distinte salario “sociale”” allegate e circa le pensioni
estere: “percepite su un conto estero Per info contattare il curatore”
(pag. 1 – 3/39).
Il 14 luglio 2017
la Cassa ha chiesto al curatore, tra l’altro, una copia del certificato della
pensione italiana per il 2017 e l’estratto del conto estero (pag. 3 – 1/2).
L’interessato ha
prodotto l’estratto della __________, dove figura tra l’altro, al 31 marzo 2017,
un totale di accrediti di euro 351,36 (pag. 7 – 3/5).
Il 26 ottobre 2017
l’amministrazione ha chiesto copia del certificato della pensione italiana per
il 2017 e nel caso in cui fosse stata sospesa, una presa di posizione dell’INPS
o copia della decisione (pag. 9 – 1/1)
Con e-mail del 2
novembre 2017 il __________ ha risposto alla Cassa che al ricorrente “era
stata accorda[ta] una pensione d’invalidità italiana, con decisione 30.01.2015.
Trattandosi di un assegno d’invalidità è sog[g]etto a revisione, pertanto
abbiamo riattivato la richiesta di revisione in data 31.05.2017, che risulta a
tutt’oggi in corso, ma a tutt’oggi non possiamo confermare se verrà
riconfermata e quali importi verranno stabiliti a partire dal 01.06.2017.
L’importo mensile incassato era di euro 116.97. Cautelativamente potreste
confermare gli importi precedenti, con riserva di rettificare e conguagliare
eventuali compensazioni, non appena l’INPS delibererà la nuova decisione”
(pag. 10 – 1/1).
Allo scritto è
stata allegata una comunicazione dell’INPS del 2 gennaio 2017 da cui emerge che
il ricorrente beneficia da gennaio 2014 di un “assegno di invalidità”
che a gennaio 2017 ammontava a euro 312.10 lordi mensili, che dopo detrazione
delle trattenute, si riduceva a euro 116,97 al mese. Nello scritto figura
inoltre che la trattenuta addizionale IRPEF di euro 35,89 viene effettuata
dalla rata di gennaio alla rata di novembre e che nel corso del 2017 scade il
triennio di validità dell’assegno e dovrà pertanto presentare una nuova domanda
(pag. 11 – 4/5).
In un’email del 7
novembre 2017 la Cassa ha scritto al curatore, tra l’altro, che per “quanto
riguarda la rendita dell’INPS, il __________ mi ha trasmesso il certificato
della pensione 2017, mi hanno precisato che è in fase di ripristino. Pertanto
prima di procedere a emettere la decisione di PC, la invito a volermi
comunicare circa l’esito dell’incontro del prossimo venerdì” (pag. 14 –
2/3).
Con decisione del
21 novembre 2017 la Cassa ha calcolato le prestazioni complementari e
nell’allegato foglio di calcolo ha preso in considerazione un reddito da
attività dipendente pari a fr. 0 e rendite estere pari a fr. 0.
Il 27 novembre 2017
il curatore ha informato la Cassa che il ricorrente svolge un’attività per la
società __________ dove percepisce un reddito sociale mensile di fr. 300 in
media e che venerdì pomeriggio si sarebbe recato presso l’amministrazione per
chiarire in modo definitivo il diritto alla prestazione complementare.
Il 29 novembre 2017
la Cassa ha calcolato il diritto alla prestazione dal 1.12.2017, prendendo in
considerazione un importo di fr. 3'600 di reddito da attività dipendente e di
fr. 0 di reddito da rendite estere (pag. 21 – 1/2).
Con decisione
datata 11 dicembre 2017 la Cassa ha calcolato il diritto alle prestazioni
complementari dal 1.1.2018, con un reddito da lavoro di fr. 3'600 e rendite
estere pari a fr. 0 (pag. 26 – 1/2).
Il 14 dicembre 2017
il __________ ha scritto alla Cassa allegando la “decisione di riconferma
assegno d’invalidità italiano, come da unita decisione, emessa dalla sede INPS
di __________ in data 16.11.2017. La sede inps di __________ ci informa che il
provvedimento di ricalcolo per gli arretrati verrà attivato nel 2018” (pag.
22 – 1/1). Nello scritto figura che la richiesta presentata il 31 maggio 2017 è
stata accolta e che l’assegno di invalidità viene confermato per un ulteriore
periodo di tre anni decorrente dalla scadenza del precedente triennio (pag. 23
– 1/1).
Il 17 dicembre 2018
è stata emessa la decisione per il periodo dal 1° gennaio 2019, con i medesimi
parametri testé esposti (pag. 34 - 1/2).
Il 12 febbraio 2021,
nell’ambito della revisione per il 2020, la Cassa ha chiesto all’insorgente di
produrre, tra l’altro, i certificati della pensione italiana dal 2017 al 2020 e
copia del certificato di salario 2018 oltre ad una copia del datore di lavoro
che attesti da quando non esercita più un’attività lavorativa (pag. 57 – 1/4).
Dalla
documentazione prodotta risulta per il 2020 un “imponibile pensione/i INPS”
di euro 3'469,48, un’imposta lorda di euro 797,98 e una detrazione per lavoro
dipendente, pensioni e redditi assimilati di euro 1'880 (pag. 60 – 10/106), nel
2018 un imponibile di euro 4'101,63 (pag. 60 – 90/106), nel 2019 un imponibile
di euro 4'146,74 (pag. 60 – 101/106).
Nelle tassazioni
fiscali IC figura nel 2018 un importo di rendite vitalizie e altre rendite di
fr. 4'101 (pag. 56 – 14/24), nel 2019 di fr. 4'160, oltre fr. 6'315 di reddito
da lavoro (pag. 60 – 15/106),
È inoltre stata
prodotta una dichiarazione della __________ secondo cui l’interessato ha
lavorato dall’11 febbraio 2019 al 21 dicembre 2020 presso il laboratorio protetto
__________ lavorando alla Cassa negozio e facendo piccole pulizie. L’impiego è
stato interrotto fino a data da definire per poter occuparsi della sua salute
ed iniziare un percorso riabilitativo ad __________ (pag. 60 – 24/106).
Nel 2017 figura un
reddito percepito dalla società __________ di fr. 3'793 netti (pag. 60 –
29/106), nel 2018 di fr. 2'517 (pag. 60 – 23/106), nel 2019 dalla __________ di
fr. 6’830 (pag. 60 – 30/106).
Sulla base dei
nuovi dati, la Cassa ha ricalcolato le prestazioni, accertando un importo
versato in troppo pari a fr. 16'245, compensato in parte con la prestazione del
mese di dicembre 2017, per un importo da restituire di fr. 15'406.
2.6. Secondo
consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il
condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il
beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma
anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin
dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere
ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di
segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a
rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato
solo lievemente negligente. In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene
valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che
è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione,
ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.
5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022
EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6;
STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che
esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione
dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la
mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio
2015, consid. 2).
Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli
errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC
o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in
esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1;
STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in
SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato
il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto
non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel
caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità
competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe
dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere
versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva
disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire
per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di
compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti
che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento
della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Va infine menzionata la STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 (pubblicata
in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso delle prestazioni complementari alla
Considerandi
rendita per i figli di un padre al beneficio di una rendita d’invalidità erano
state versate alla madre, che viveva con i bambini.
L’amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle
prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli
nella misura di fr. 500 invece di fr. 6'000 (fr. 500 al mese per 12 mesi), e
questo per più anni. L’errore di calcolo ha comportato il versamento di
prestazioni complementari superiori a quelle dovute.
L’amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza
pagata in troppo ed ha negato il condono.
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale
delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto
del condono, riconoscendo la buona fede dell’assicurata e rinviando gli atti
all’amministrazione per l’esame della condizione dell’onere gravoso.
Secondo l’Alta Corte nel caso di specie era stata commessa solo
una negligenza lieve.
Il Tribunale federale ha esaminato minuziosamente il foglio di
calcolo delle prestazioni complementari ed ha accertato che esso non indicava,
per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene
in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo
pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate
sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la
beneficiaria, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto,
poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava
effettuato su base annua.
Anche perché la stessa amministrazione, che aveva più familiarità
con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver
commesso un errore:
" 5.4. Aufgrund
des wie dargelegt nicht sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes,
insbesondere des Fehlens eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten
textlichen Hinweises auf die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit
Blick darauf, dass ihr kein mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes,
entsprechende Rückschlüsse zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte
die Beschwerdegegnerin nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen
irrtümlich mit dem Monats- statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.-
statt mit Fr. 6000.-) in die EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag
auch nichts zu ändern, dass die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr
nicht unerheblich war. Anders dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der
Beschwerdegegnerin eine Einkommensposition von mehreren tausend Franken
überhaupt nicht angerechnet worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer
Einkommensquelle bei der Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel
sofort auffallen müsste (vgl. beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend eine
Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es sich
hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt umso
mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular
bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von
Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand
zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die
Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden
Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag
von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies
doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser
Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem
offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen
müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl.
Berechnungsblatt vom 4. November 2019),
nachdem sie ihn zweimal wiederholt hatte. “
2.7
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza
sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o
dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto
tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo
consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile
da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.8
In concreto, per
quanto concerne la rendita estera, dalle tavole processuali emerge che il
ricorrente ed il suo curatore hanno notificato la sua presenza ed il suo
ammontare in numerose occasioni.
L’assicurato ne ha
accennato nella richiesta di prestazioni del 12 luglio 2017 (“percepite su
un conto estero Per info contattare il curatore”). Il curatore, così
richiesto, ha trasmesso alla Cassa dapprima l’estratto del conto bancario su
cui è versata la rendita estera e dove figura l’importo conseguito nei primi
tre mesi del 2017 (euro 351,36).
In seguito il __________
ha informato la Cassa che attualmente era pendente una richiesta di ripristino della
rendita INPS con effetto dal 1° giugno 2017 e che l’importo mensile netto ammontava
a euro 116.97 (lordo euro 312.10; cfr. scritto del 2 gennaio 2017) chiedendo di
prendere cautelativamente in considerazione gli importi precedenti. Il 7
novembre 2017 la Cassa ha confermato al curatore che la rendita INPS era “in
fase di ripristino”.
Malgrado
l’assicurato abbia indicato di percepire una rendita INPS ed il suo curatore ed
il __________ abbiano trasmesso la documentazione rilevante con l’indicazione che
la prestazione era in fase di ripristino (cfr. in particolare pag. 11 – 4/5 e
pag. 7 – 3/5), la Cassa, il 21 novembre 2017, il 27 novembre 2017 e l’11
dicembre 2017, nel calcolo delle prestazioni complementari non ha preso in
considerazione il reddito estero di euro 312.10 lordi al mese, pari a euro
116.97
netti.
Ciò non è avvenuto
neppure dopo il 14 dicembre 2017, quando il __________ ha scritto alla Cassa
allegando uno scritto dell’INPS dove figura che la richiesta di ripristino
della prestazione è stata accolta e che l’assegno di invalidità è stato
confermato per un ulteriore periodo di tre anni decorrente dalla scadenza del
precedente triennio (pag. 23 – 1/1).
Per quanto concerne
l’obbligo di informazione relativo alla rendita dell’INPS, al ricorrente ed al
suo curatore non può essere mosso il rimprovero di non avere informato la
Cassa, poiché sin dalla domanda di prestazioni l’insorgente ha indicato di
essere al beneficio di una rendita estera ed in seguito ha prodotto sia
l’estratto conto della banca __________ su cui avveniva il pagamento della
prestazione e dove figurava il totale degli accrediti dei primi tre mesi, sia
le decisioni dell’INPS.
La documentazione allegata
dal ricorrente è sempre stata chiara e completa. Se l’amministrazione avesse
avuto dei dubbi circa l’importo da prendere in considerazione (euro 116,97 x 13
[importo netto], euro 312,10 X 13 [importo lordo] o un altro importo), avrebbe
dovuto chiedere ulteriori delucidazioni al ricorrente.
In concreto, non prendendo in considerazione la
rendita estera, la Cassa di compensazione ha commesso un errore.
Nessun rimprovero di non avere dichiarato la rendita
INPS può essere mosso al ricorrente ed al suo curatore, che hanno risposto alla
richiesta di documentazione della Cassa.
Come già più volte evidenziato (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre
2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante
mole di lavoro a cui è confrontata l’amministrazione, si impone una maggiore
attenzione da parte dei funzionari nell'evasione delle domande. Soprattutto
quando tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono debitamente
forniti.
Una negligenza della Cassa, infatti, va a discapito dei
beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati poi a
restituire prestazioni ricevute in troppo, malgrado la loro collaborazione, magari
anche in maniera importante.
È vero che nel caso di specie nel foglio di calcolo delle
decisioni del 21 novembre 2017, del 29 novembre 2017 e dell’11
dicembre 2017 ed in quelli per il 2018 e 2019 figura un importo pari a
fr. 0 alla voce rendite estere e che di principio l’assicurato che riceve una
decisione della Cassa di compensazione deve verificare minuziosamente se quanto
dichiarato è stato preso in considerazione. Va in effetti evidenziato che sui
fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle
decisioni della Cassa di compensazione gli assicurati sono resi attenti che
"Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali
differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.
"L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti
sulla decisione allegata.".
Viene dunque fatto obbligo al beneficiario delle PC di avvertire
immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il
diritto alle prestazioni complementari.
Nel caso concreto, tuttavia non va sottaciuto che la Cassa ha
emanato nel giro di pochi giorni tre distinte decisioni (dal 21 novembre 2017
all’11 dicembre 2017), senza tenere conto del reddito estero, malgrado l’amministrazione
stessa, pochi giorni prima l’emanazione della prima decisione (il 7 novembre
2017) fosse a conoscenza del suo prossimo ripristino e malgrado pochi giorni
dopo l’emanazione della terza decisione (14 dicembre 2017) il __________ avesse
indicato espressamente che la rendita era stata ripristinata retroattivamente
dal 1° giugno 2017.
Considerato che l’ammontare netto della medesima nel 2017 era
di euro mensili 116,97 (nel 2019 l’imponibile era di euro 4'101.63 [cfr. pag.
60.
– 90/106]) l’assicurato ed il suo curatore potevano partire dal presupposto
che, vista l’esiguità dell’importo, esso non andava preso in considerazione nel
calcolo della prestazione.
Tanto più che la Cassa, che meglio conosce i meccanismi di calcolo,
ha omesso in tre occasioni e nel giro di poche settimane di ritenere il reddito
estero ed ha persistito nel suo errore anche nel 2019 e nel 2020 (cfr. sul tema
la STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7, dove
la differenza era di fr. 5'500 all’anno).
Questo TCA ritiene pertanto che per quanto concerne l’assenza di
una reazione del ricorrente, rispettivamente del suo curatore alla mancata
presa in considerazione della rendita dell’INPS sia stata commessa solo una
negligenza lieve e la buona fede vada riconosciuta.
Ciò vale tuttavia solamente fino al mese di gennaio 2019 compreso.
Infatti, l’assicurato, dopo aver svolto un’attività presso un
laboratorio protetto della __________, dove nel 2017 aveva conseguito un
reddito mensile di circa fr. 300, dichiarato e preso in considerazione
dall’amministrazione, poi ridottosi nel 2018, dall’11 febbraio 2019 ha
ricominciato un nuovo lavoro presso un altro laboratorio protetto, conseguendo
un reddito annuo superiore (nel 2019: fr. 6'135 in luogo di fr. 3'600).
Il suo curatore, che il 27 novembre 2017 aveva segnalato alla
Cassa il salario mensile medio di fr. 300 (pag. 18 – 1/1), avrebbe dovuto
subito comunicare all’amministrazione il nuovo contratto di lavoro e l’aumento
del reddito percepito dal ricorrente.
È vero che l’importo era inizialmente difficilmente quantificabile
alla luce del fatto che la presenza del ricorrente, a causa dei suoi problemi
di salute, non era prevedibile.
Tuttavia egli avrebbe dovuto trasmettere all’amministrazione il
contratto di lavoro e definire con la medesima il ritmo con il quale
notificarle i proventi, alfine di calcolare nel modo più aderente alla realtà
l’ammontare della prestazione.
Non avendo comunicato la sottoscrizione del secondo contratto di lavoro,
è stata commessa una negligenza grave.
In queste condizioni la buona fede del ricorrente (e del suo
curatore) può essere riconosciuta solo per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31
gennaio 2019.
In questo senso il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto
rinviato all’amministrazione affinché esamini la condizione dell’onere troppo
grave per il lasso di tempo in questione.
Per il resto il ricorso va respinto.
2.9
Per l'art. 61 lett. g LPGA il
ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo
quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato
senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la
complessità del procedimento.
In concreto il ricorrente
è rappresentato dal suo curatore.
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire
assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa
(vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 129 II 297
consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid.
7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180
ss) ed è concessa non soltanto se l'assicurato è
patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una
persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata,
purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito
(DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid.
4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile
2010).
Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una
parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per
ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli
interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).
Con sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007 (cfr. anche sentenza K 123/06 del 6 dicembre 2007 e sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8),
il Tribunale federale, a proposito del riconoscimento di ripetibili ad
un'assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha affermato:
" La ricorrente contesta il diritto dell'assicurato a indennità di parte
per la procedura cantonale. Osserva che quest'ultimo ha agito per il tramite di
un curatore e quindi non con l'assistenza di una persona particolarmente
qualificata nello specifico settore del diritto delle assicurazioni sociali. In
via subordinata, contesta l'importo riconosciuto, ritenuto del tutto
arbitrario.
(…).
5.4
Quanto al giudizio sulla persona avente diritto
a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese
ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità
di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere
il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).
5.4.1
Essa ha in particolare già avuto modo di
riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente
dall'Associazio-ne svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio
giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone
portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato,
dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
5.4.2
Un diritto a ripetibili (ridotte), in
applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata
patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella
occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il
mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro
rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare l'interessata
nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione
contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato
l'insorgere di una borreliosi).
5.4.3
Il diritto a ripetibili è per contro stato
rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato
in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un
assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente
incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi
in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il
mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva
pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid.
5.
pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della
LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14
aprile 2005).
5.4.4
Con particolare riferimento alla
rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto
a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un
"semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo
stesso tempo avvocato o comunque giurista.
Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in
relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal,
questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità
per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un
giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto
successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del
Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80
del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in
applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un
"semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di
diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente
(l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore)
particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto
a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore
al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).
5.5
Dagli atti di causa non risulta che la curatrice
dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione
nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo
intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità
per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte
cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui
ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure
potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore
ricorrente merita di essere accolto.”.
Anche nel caso di specie, dagli atti di causa non
emerge che il curatore dell'insorgente sia giurista o comunque in possesso di
una specifica formazione nella materia in causa. Né si può ravvisare un agire
temerario da parte della Cassa. Ne segue che non vanno assegnate ripetibili.
Infine, va rilevato che portando il ricorso sulla richiesta di
prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle
spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires
pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21
juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui ha negato il
condono per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2019 e l’incarto è
rinviato all’amministrazione affinché esamini la condizione dell’onere troppo
grave. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti