33.2023.33
Ordine di restituzione per non aver segnalato la convivenza.Ric. nega la convivenza,ma sulla base del rapporto di polizia,e in assenza di elementi contrari tali da smentire gli accertamenti degli agenti,si deve invece concludere che c'era.Suddivisione della pigione su 2 persone.Non vi sono eccezioni
11 marzo 2024Italiano50 min
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.33
TB
Lugano
11 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2023 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, è al beneficio
delle prestazioni complementari all'AI dal 1° marzo 2016 (doc. 12).
Sulla base del contratto di locazione in essere dal 1° ottobre
2019 (doc. 40), con decisione del 9 settembre 2019 (doc. 16) la Cassa cantonale
di compensazione ha stabilito il diritto alle PC dell'assicurato in Fr. 1'520.-
al mese dal mese seguente, considerando una pigione annua di Fr. 11'400.- (Fr.
950 x 12).
1.2. Con decisione del 20 giugno 2023
(doc. 91) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione all'assicurato
l'importo di Fr. 1'350.- per prestazioni complementari ricevute indebitamente
dal 1° aprile al 30 giugno 2023. Infatti, stante la convivenza con __________ rilevata
dal rapporto di segnalazione del 4 giugno 2023 (doc. 89) steso dalla Polizia
comunale di __________ dopo intervento del 21 aprile 2023 nell'abitazione di
entrambi, l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato
considerando una pigione annua di Fr. 6'000.-, pari alla metà della pigione di
Fr. 12'000.- pagata dalla convivente (doc. 90).
1.3. Il 4 luglio 2023 (doc. 93) l'assicurato
ha negato di convivere con __________, ha chiesto alla Cassa le prove di questa
affermazione, di ripristinare l'importo della prestazione complementare
precedentemente riconosciuta non riuscendo a fare fronte a tutte le sue spese e
ha contestato la restituzione.
Il 27 luglio 2023 (doc. 97) l'opponente ha preso posizione sul
rapporto di polizia che la Cassa gli ha trasmesso (doc. 96), non ritenendolo
conforme alla verità, non avendo egli mai convissuto con la vicina di casa
disponendo di un suo appartamento.
1.4. Chiamata a presentare osservazioni
sulle affermazioni dell'assicurato (doc. 98), la Polizia comunale si è
riconfermata il 20 agosto 2023 (doc. 100) nel proprio rapporto di segnalazione
e l'11 settembre 2023 (doc. 104) l'opponente ha ribadito di non avere
dichiarato di condividere in modo stabile l'abitazione della vicina, con cui ha
un rapporto di "semplice conoscenza e
amicizia".
1.5. Con decisione su opposizione del 21
settembre 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
del 27 luglio 2023, poiché sulla base del rapporto di segnalazione della
Polizia comunale di __________ è emersa la convivenza dell'assicurato con la
sua vicina di casa e la Polizia ha ribadito il contenuto del suo rapporto anche
dopo avere preso atto delle contestazioni formulate dall'interessato contro
queste illazioni.
Pertanto, la pigione andava computata in ragione di un mezzo e la
decisione di restituzione era quindi corretta.
1.6. Il 18 ottobre 2023 (doc. I) RI 1 si
è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione di restituzione di Fr. 1'350.-
(doc. F), di ripristinare la prestazione complementare dal 1° aprile 2023 e di
ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc.
L).
Il ricorrente ha innanzitutto rilevato che il rapporto di Polizia
sarebbe stato redatto in modo unilaterale e senza contraddittorio, ciò che
costituisce una violazione del diritto di essere sentito e quindi non assurge
prova della convivenza, dovendo perciò essere considerato nullo.
Inoltre, questo rapporto non corrisponde a quanto egli ha detto in
quel momento e le affermazioni che sono state verbalizzate non sono mai state
proferite dai due interessati. Egli non ha alcun rapporto sentimentale né di
convivenza con __________, nemmeno condivide l'appartamento da lei locato.
La Polizia nemmeno ha indicato di quali "numerosi effetti personali di uso quotidiano"
si tratterebbe né quale mobilio (non) era presente nel suo appartamento per
concludere che "i locali erano scarsamente
ammobiliati" (pag. 5). Il ricorrente ha contestato il rapporto
secondo cui il letto era privo di lenzuola, il frigorifero spento e privo di
alimenti e che il suo di lui appartamento non veniva utilizzato come alloggio
ufficiale visto che conviveva con la vicina. La documentazione fotografica
allegata (doc. J) confuta le affermazioni degli agenti di polizia.
Secondo il ricorrente, dal nuovo rapporto di polizia allestito a
seguito dell'intervento del 26 agosto 2023 (doc. H) su richiesta dell'assicurato
medesimo, gli agenti hanno constatato che non v'erano oggetti dell'uno nell'appartamento
dell'altro e che erano presenti tutti i mobili necessari per vivere, perciò il
precedente rapporto di polizia non è una prova inconfutabile.
Egli dispone di un suo appartamento per il quale paga un
collegamento telefonico (doc. D) e un'assicurazione RC (doc. C) e il consumo di
energia dimostra la sua presenza (doc. B).
1.7. Nella risposta del 26 ottobre 2023
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere
il ricorso rinviando al contenuto della decisione impugnata, visto che con il
ricorso l'assicurato ha riproposto le medesime argomentazioni sollevate l'11
settembre 2023.
1.8. L'8 novembre 2023 (doc. V) l'insorgente
ha ribadito di non avere convissuto con __________ e che l'appartamento da egli
locato è sempre stato utilizzato per il suo alloggio personale. Egli ha pure
riaffermato l'arbitrarietà del rapporto di polizia che non corrisponde alla
verità né è stato da egli sottoscritto.
1.9. Assistito dall'avv. RA 1, il 5
febbraio 2024 (doc. VII) il ricorrente ha nuovamente contestato il rapporto del
4 giugno 2023 della Polizia sia per il contenuto, stante l'assenza di una
convivenza, sia per la forma, non essendo stato controfirmato.
L'assicurato ha fatto presente di trovarsi in difficoltà
economiche perché la rendita AI di Fr. 1'051.- e la PC di Fr. 1'089.- non gli
permettono di fare fronte alle sue necessità per vivere, tanto che ha
contestato la comunicazione della Cassa dell'11 dicembre 2023 con cui ha
stabilito, sempre in Fr. 1'089.-, il suo diritto alle prestazioni complementari
dal 1° gennaio 2024, considerando, erroneamente, la presenza di un coinquilino.
1.10. La Cassa ha osservato l'8 febbraio
2024 (doc. IX) che la situazione del ricorrente è stata portata a sua
conoscenza da un rapporto della Polizia comunale, che il fatto di essere stato
costretto a dare disdetta dell'appartamento onde evitare ulteriori penalità
potrà essere valutato solo quando produrrà il nuovo contratto di locazione e
che la vicina non ha contestato l'ordine di restituzione che le è stato
intimato per lo stesso motivo.
1.11. L'insorgente ha nuovamente affermato
il 14 febbraio 2024 (doc. XI) di non condividere il proprio appartamento con un'altra
persona, di non avere mai convissuto con __________ e che nulla significa se
essa non si è opposta all'ordine di restituzione.
Infine, egli ha prodotto la conferma che la disdetta che ha dato
sarà effettiva dal 30 settembre 2024 (doc. XI/1).
1.12. La Cassa di compensazione ha
comunicato al TCA di non avere ulteriori considerazioni da formulare (doc.
XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente ha contestato "il modo di procedere dell'Istituto delle assicurazioni
sociali di inizialmente non presentare una decisione formale con indicate le
modalità di ricorso, e ciò malgrado l'opposizione 27 luglio 2023, non è
rispettoso della procedura.".
La censura dell'assicurato non può essere accolta.
Infatti, la decisione formale del 20 giugno 2023 con cui la Cassa
cantonale di compensazione ha stabilito il diritto alle prestazioni
complementari dal 1° aprile 2023 in Fr. 1'089.-, e ha di conseguenza chiesto in
restituzione le prestazioni versate in eccesso dal 1° aprile al 30 giugno 2023,
reca chiaramente sulla terza pagina l' "Indicazione dei rimedi
giuridici", secondo cui la decisione poteva essere impugnata entro 30
giorni facendo opposizione presso la medesima Cassa di compensazione.
Prova ne è che il 4 luglio 2023 l'assicurato l'ha contestata,
chiedendo di rivederla, così come pure il 27 luglio 2023, con scritto
intitolato "CONTESTAZIONE E RICORSO contro
la decisione di prestazione complementare 20.06.2023/12.07.2023".
Il 12 luglio 2023 (doc. 96) la Cassa di compensazione, facendo
espresso riferimento alla decisione del 20 giugno 2023 e allo scritto dell'assicurato
del 4 luglio 2023, gli ha semplicemente "confermiamo
che la nostra decisione è stata emessa sulla base del Rapporto di segnalazione
del 4 giugno 2023 che le trasmettiamo in allegato.".
Questo scritto non costituisce una decisione, ma una semplice
comunicazione che indica, e produce, la prova alla base della modifica del suo
diritto alle prestazioni complementari, citata nella decisione, dovuta alla
convivenza con __________.
D'altronde, nella raccomandata del 27 luglio 2023 (doc. 97) l'assicurato
ha affermato che "ho presentato le mie
osservazioni e opposizione alla vostra comunicazione 20 giugno 2023 come da voi
richiesto il 12 luglio 2023" e che "In ogni caso la decisione in discussione, essendomi stato assegnato un
termine di 30 giorni ed essendoci le ferie giudiziarie, non è ancora scaduta".
Queste affermazioni sono corrette, ma va rilevato che alla
decisione, e non comunicazione, del 20 giugno 2023 egli ha inoltrato
opposizione già il 4 luglio 2023, perciò le contestazioni del 27 luglio 2023
vanno considerate come un complemento tempestivo. Pertanto, la frase conclusiva
secondo cui "In ogni caso la presente vale
già sin d'ora quale ulteriore contestazione, opposizione e ricorso
della vostra comunicazione 20 giugno 2023", può valere solo come
aggiunta all'opposizione del 4 luglio.
Va invece respinta la richiesta di emanare una decisione formale
"con indicati in modo preciso le condizioni
di ricorso e l'Autorità competente", visto che la decisione formale
del 20 giugno 2023 è già una decisione formale, regolarmente munita dei mezzi
di diritto di cui l'assicurato si è avvalso il 4 e il 27 luglio 2023.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è sia la
verifica della correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 1'350.- che il 20
giugno 2023 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente
per le prestazioni complementari dal 1° aprile al 30 giugno 2023, sia il nuovo
diritto alle PC stabilito in Fr. 1'089.- dal 1° luglio 2023.
2.3. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata
considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una
rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione
di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie la
Cassa, dopo essere venuta a conoscenza, tramite il rapporto di segnalazione del
4 giugno 2023 trasmessole dalla Polizia comunale di __________, che l'assicurato
conviveva con una sua vicina di casa, il 20 giugno 2023 ha ricalcolato per il
periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2023 le prestazioni di diritto e le
prestazioni versate di troppo, per una differenza, da restituire, di Fr. 1'350.-.
Essa ha pure stabilito in Fr. 1'089.-, come per i tre mesi precedenti, il
diritto alle PC dal 1° luglio 2023.
Poiché l'assicurato ha contestato di avere convissuto con un'altra
persona, occorre esaminare se l'importo di Fr. 1'350.- preteso dalla Cassa di
compensazione, che ha suddiviso su due persone la pigione pagata dalla
convivente, sia effettivamente dovuto dal ricorrente in virtù dell'art. 25 cpv.
1 LPGA.
Dopodiché, va verificato il nuovo diritto alle prestazioni
complementari fissato dall'amministrazione dal 1° luglio 2023, giacché il
ricorrente ha chiesto che dal 1° aprile 2023 sia ripristinata la prestazione
complementare di Fr. 1'539.- al mese.
2.5. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle
prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità (AI).
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili.
Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono
durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che
vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le
spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC),
non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.
L'importo massimo annuo riconosciuto nel 2023 per persona sola che
viveva nella regione 2 era di Fr. 17'040.-.
2.6. Per il computo della pigione la
Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'abitazione
con un'altra persona che non aveva un diritto alle prestazioni complementari derivato
dal suo.
Essendo quindi questa convivente esclusa dal calcolo delle PC dell'interessato,
in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel di lui fabbisogno
soltanto la metà della pigione versata dalla coabitante, nel cui appartamento i
due vivevano (quindi dal 1° aprile 2023 Fr. 6'000.- anziché Fr. 11'400.- pagati
dall'assicurato per l'appartamento che locava dal 1° ottobre 2019 al secondo
piano in Via __________ a __________).
L'insorgente ha contestato questo aspetto, affermando che non ha
mai vissuto nell'appartamento di __________, abitando invece, da solo e
costantemente, in un appartamento al piano di sopra, completamente arredato e
ammobiliato, fornito di tutti i suoi effetti personali, che loca dal 1° ottobre
2023 per Fr. 950.- al mese e per cui paga un'assicurazione responsabilità
civile, un collegamento telefonico e la corrente elettrica. Egli ha dichiarato
di non avere alcun rapporto sentimentale né di convivenza con l'inquilina del
primo piano né di condividere il di lei appartamento. Pertanto, il rapporto di
segnalazione del 4 giugno 2023 della Polizia comunale di __________ non
attesterebbe la situazione reale. Come riferito, invece, nel rapporto
giornaliero del 26 agosto 2023 della stessa Polizia, intervenuta al suo
domicilio a sua specifica richiesta proprio per chiarire la situazione emersa
al precedente intervento, quel 21 aprile 2023 l'assicurato aveva dormito a casa
della vicina "in quanto lei non stava bene,
e visto che il signor RI 1 non ha la lavatrice la sua amica gli laverebbe
sempre i vestiti. Gli stessi ci specificavano che sono unicamente amici, nulla
di più".
2.7. Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le
singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC
non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali
(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°
gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une
répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à
intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le
calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être
partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce
personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison
occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire
d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en
règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment
la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non
selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où
l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI (in vigore dal 1° gennaio
1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento
indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va
dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione
complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa
economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA
dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.),
anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona
(ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione
complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,
infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione
comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione
o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF 105 V 272).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V
10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione
alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la
titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,
necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che
divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere
conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su
una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa
appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi
formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della
casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere
ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.
234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla
deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva
insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha
rilevato al considerando 2b che "(…) ist
eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann
vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)", rilevando poi
che possono sussistere secondo l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI delle eccezioni "(…) kann der Umstand, dass eine
Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das
gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu
einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem
Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben
(…)",
evidenziando
comunque che "(…)
Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. (…)" e "(…)
Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen
auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)".
Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003
(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:
" (…)
1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge
nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10,
in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte
del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata
solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono
incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso
di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure
partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.
4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo
ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in
vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga
della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si
fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione
della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001
pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001
consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…).
Considerandi
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il
figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia
domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.
Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In
effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una
rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo
della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8
OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di
un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere
respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno.
3.1
A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale
obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328
segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto
onere a norma dell'art.
329.
cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le
condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti
da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo
morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza
in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo
motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche
dopo l'entrata in vigore dell'art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,
come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti
parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2
Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza
tra parenti secondo l'art.
328.
CC può giustificare il computo dell'intero canone di
locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora
maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di
locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio
dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione
provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,
ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della
redattrice).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio
in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare
una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la
vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che viveva separata dal
proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art. 276
CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in
comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la
partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita,
considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla
nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la
beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Questa fattispecie non era paragonabile a quella
trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia
minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata
nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC,
rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF
105.
V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto
condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale
contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.
Nella STF
9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione
alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede
appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire
in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli
adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene
per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista
in ambito di suddivisione della pigione.
Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF
142.
V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve
essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa
unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono
incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione
al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,
giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta
Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione
quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC
anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia
domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si
prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.
Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria
di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del
beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di
aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai
rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1
lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era
dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della
suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha
correttamente computato all'assicurata la metà della pigione.
Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di
compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano
l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San
Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa
affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della
neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e
fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici
cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento
se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione.
Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha
sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la
giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già
una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che
ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un
bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché
occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in
particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più
intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione
di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al
principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che
convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle
circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di
vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un
singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte
cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il
coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).
Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare
la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero
state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per
teste (cfr. consid. 4.2).
Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.
Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione
ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza
non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale
cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua
camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione
della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo
pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze
particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della
pigione per teste (consid.2.2).
L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava
contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es.
sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene
pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una
suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo
quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019
consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le
prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non
contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in
quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della
pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una
violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di
una norma della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei
disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanziata (cfr. consid. 2.3).
Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto.
2.8
Anche lo scrivente Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato
il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da
parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per
conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse
paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in
parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata
così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6
giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con
ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il
TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole
persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa
unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva
stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2½
locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo
-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la
pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi
abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo
delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la
pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due
terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano
escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure
per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua
ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto
di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli
ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato
non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa
ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita
fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.
Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha statuito sul caso di un
assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava formalmente
domiciliato presso di sé, ma che di fatto risiedeva in un altro Cantone. Questa
domiciliazione formale era priva di controprestazione, eccetto piccole
cortesie.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'ospite del ricorrente
soggiornava per lavoro in un Cantone confederato e, durante i suoi soggiorni
ticinesi (un paio di volte al mese), egli risiedeva presso i suoi figli o la sua
(allora) compagna, restando presso l'amico in maniera estremamente saltuaria. Egli
beneficiava quindi sostanzialmente solo di un recapito presso l'amico dove
risultava domiciliato.
Il Tribunale ha perciò concluso che la casa del ricorrente non era
condivisa, occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente
limitata, siccome in quel lasso di tempo usata quale recapito e punto di
riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare,
ampiamente comprovata (e non solo resa verosimile) in sede istruttoria, non ha
permesso al TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra
due persone, non essendoci stata una convivenza reale.
2.9
Nel caso concreto, sin dall'opposizione
del 4 luglio 2023 contro la decisione di restituzione del 20 giugno 2023, l'assicurato
ha sempre dichiarato di vivere da solo nell'appartamento locato al secondo
piano e di non avere quindi mai convissuto con l'inquilina del piano di sotto,
con cui né ha un rapporto sentimentale né di convivenza, all'infuori di una
semplice conoscenza e amicizia, che porta lei a lavargli i vestiti non
disponendo l'assicurato della lavatrice e lui a dormire in casa della vicina
che non stava bene il giorno in cui la Polizia comunale si è presentata la
prima volta a casa loro.
Agli atti della Cassa v'è il rapporto di segnalazione del 4 giugno
2023.
con cui la Polizia comunale di __________ ha riferito come segue l'intervento
effettuato il 21 aprile 2023:
" Durante un
controllo dello stabile privato di via __________ a __________, in data 21
aprile 2023 alle ore 7.30, si aveva modo di controllare gli appartamenti di __________
e RI 1.
In un primo momento su consenso della signora __________
guadagnavamo l'interno della sua abitazione dove, oltre a lei, era presente
anche il suo attuale compagno signor RI 1.
Entrambi ci comunicavano di essersi appena svegliati e che il RI 1
aveva passato tutta la notte nell'appartamento della donna.
Dalla conversazione avuta con la coppia emergeva che entrambi
beneficiano di prestazioni dall'assicurazione invalidità e che il RI 1,
nonostante abbia un appartamento a lui intestato al piano superiore rispetto a
quello della compagna, condivide in modo stabile l'abitazione della signora __________.
Da una verifica dei locali veniva rilevata la presenza di numerosi
effetti personali di uso quotidiano appartamenti all'uomo. A precisa domanda il
RI 1 e la __________ confermavano di convivere da diverso tempo ed in modo
stabile all'interno dell'appartamento della donna.
Successivamente ci portavamo al piano superiore dove si eseguiva
un controllo dell'abitazione intestata a RI 1, all'interno si constatava che i
locali erano scarsamente ammobiliati, il letto era privo di lenzuola ed il frigorifero
era spento e completamente sprovvisto di derrate alimentari. L'uomo confermava
ancora una volta che l'appartamento in questione non veniva da lui utilizzato
come alloggio ufficiale in quanto convive con la compagna __________.
Si fa rimarcare che durante i nostri successivi controlli presso
lo stabile interessato, si poteva notare il RI 1 uscire spesso dall'appartamento
della signora __________, a prova della loro convivenza.
In base ai nostri accertamenti si segnala quanto sopra agli uffici
interessati per quanto di loro competenza.
[Firmato dalla Polizia comunale __________: un Caporale e un
Sergente maggiore, controfirmato da un Tenente e dal Comandante]
Copia a:
- Sportello LAPS e Agenzia AVS del Comune di __________
- Istituto delle Assicurazioni Sociali del Cantone Ticino".
L'assicurato ha categoricamente contestato la convivenza e a
comprova di queste sue affermazioni ha prodotto delle fotografie del suo appartamento
(doc. J), che raffigurano nella prima pagina un lampadario a stelo, l'acquaio
con accanto due padelle, due piatti e delle posate ad asciugare, sopra al
lavandino un armadio con una pentola, delle posate e delle stoviglie, in un
locale uno specchio o un armadio ad una sola anta rivestita con lo specchio, una
plafoniera accesa all'entrata dell'appartamento.
Nella seconda pagina, un tavolo da pranzo su cui vi sono due pile
di buste, quattro sedie, lungo una parete un armadietto con sopra una libreria
bassa, di fronte un tavolino basso e un divano a due posti, un paio di ciabatte
accanto al tavolino, infine nuovamente la porta di entrata dell'appartamento.
Da questa documentazione non è possibile pervenire alla
conclusione che l'assicurato abiti in quell'appartamento, a prescindere dal
fatto che non siano state prodotte fotografie della camera da letto, dei
servizi e della cucina. Quanto prodotto non permette di verificare se e dove il
ricorrente conservi il proprio vestiario, le scarpe, gli oggetti per l'igiene
personale, l’esistenza di un frigorifero e se questo era funzionante oltre che
rifornito e la presenza di una dispensa con delle riserve alimentari.
L'appartamento, così come illustrato dalla documentazione
fotografica non risulta particolarmente vissuto.
La circostanza che l'assicurato disponga di un'assicurazione
responsabilità civile (doc. C) non comprova alcunché, visto che egli è stato
obbligato contrattualmente a stipularla (doc. I punto 9 Accordi particolari).
Nemmeno gli è di aiuto disporre di un collegamento telefonico,
visto che la fattura si riferisce chiaramente al collegamento mobile e all'acquisto,
con pagamento rateale, di un apparecchio (mobile); contrariamente alle sue
affermazioni, in casa non v'è dunque un collegamento telefonico fisso né a
internet.
Quanto al consumo di energia elettrica, dall'estratto conto
2022-2023 rilasciato il 25 agosto 2023 (doc. B) dall'Azienda __________
risultano soltanto le date (dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2023) in cui sei
fatture sono state emesse e per quale importo, quale era la loro scadenza,
quando sono state pagate e in quale misura. Si tratta di fatture emesse
trimestralmente e con importi sostanzialmente simili, eccetto per due fatture:
Fr. 62,70, Fr. 63,40, Fr. 63,15, Fr. 38,10, Fr. 29,10 e Fr. 50,80.
Non è invece indicato il consumo effettivo di kWh, perciò non è
possibile capire se l'utilizzo di elettricità sia marginale, rilevante o nella
media del consumo per una persona sola. Questo documento non comprova pertanto che
il ricorrente abitava a tutti gli effetti nel suo appartamento al secondo
piano.
Neppure il rapporto giornaliero del 26 agosto 2023 (doc. H)
riferito a un intervento della Polizia comunale al domicilio dell'assicurato
può confutare il primo rapporto di polizia.
In effetti, da questo secondo rapporto l'insorgente ha tratto
delle conclusioni sbagliate.
Al di là della segnalazione dell'errore nell'indicazione del piano
in cui abita l'assicurato, quest'ultimo ha riportato, nel suo ricorso, un
estratto di detto rapporto in cui è puntualizzato che "I signori negavano categoricamente di aver detto agli
agenti intervenuti di convivere assieme presso l'appartamento della __________.
I signori specificavano che il giorno dell'intervento il signor RI 1 era a dormire
dalla __________ in quanto lei non stava bene, e visto che il signor RI 1 non
ha la lavatrice la sua amica gli laverebbe sempre i vestiti. Gli stessi ci
specificavano che sono unicamente amici, nulla di più.".
Da queste frasi egli ha però concluso, in modo del tutto errato, che
"In questa occasione hanno potuto accertare
che non vi erano presenti oggetti dell'uno nell'appartamento dell'altro, e che
vi erano tutti i necessari mobili per vivere.". Ciò non è affatto
vero.
La Polizia ha semplicemente riportato le dichiarazioni rilasciate dai
due interessati il 26 agosto 2023 e non ha espresso l'esito di ispezioni dei
locali che ha effettuato quel giorno, perché non ve ne sono state. Non è dunque
corretto che gli agenti intervenuti hanno constatato uno stato diverso da
quello che è stato verbalizzato il 21 aprile 2023 e che "Non può pertanto essere accettato come prova
inconfutabile quanto esposto nel rapporto di Polizia 4 giugno 2023".
Contrariamente all'opinione dell'insorgente, il secondo non contraddice affatto
il primo rapporto di Polizia.
Non sono consegnati agli atti elementi che confutino il Rapporto
della Polizia di __________ conseguente all’intervento del 21 aprile 2023.
Nessun elemento a sostegno della tesi secondo cui il ricorrente non conviveva e
non ha mai convissuto con __________. Egli si è limitato a contestare le
affermazioni riportate dagli agenti di polizia nel rapporto del 4 giugno 2023 i
quali, non parte in causa e privi di alcun interesse all'esito dei loro
accertamenti, non avevano alcun motivo per descrivere una situazione non
corrispondente a quanto hanno potuto accertare di persona il 21 aprile 2023
controllando entrambi gli appartamenti.
Come tali, quindi, siccome non sono supportate da altri riscontri
che confutino, o che almeno mettano in dubbio, le constatazioni effettuate dai
due agenti di polizia il 21 aprile 2023, ratificate da due superiori, non sono
di alcun aiuto all'insorgente.
L'accertamento effettuato dalla Cassa di compensazione presso l'Ufficio
controllo abitanti, secondo cui l'assicurato e la vicina sono domiciliati allo
stesso indirizzo, ma in appartamenti separati (doc. 92), quale unico elemento
agli atti, non permette di per sé di concludere per l'assenza di una
convivenza.
Infine, quanto alla presunta violazione del diritto di essere
sentito commessa dalla Polizia comunale di __________ per avere "redatto e allestito in modo unilaterale, e senza che
vi sia stato contraddittorio" (doc. I punto D pag. 2), il rapporto
del 4 giugno 2023, la stessa va respinta. L'interessato ha infatti avuto la
possibilità di prenderne posizione prima della decisione su opposizione che la
Cassa di compensazione ha emanato il 21 settembre 2023, visto che quest'ultima
gliel'ha inviato il 12 luglio 2023 (doc. 96) specificando che la decisione di
restituzione del 20 giugno 2023 si basava proprio su detto rapporto. E il 27 luglio
seguente l'assicurato ha formulato le sue osservazioni contestandone integralmente
il contenuto.
2.10
Sulla scorta della documentazione
agli atti, in base al principio della verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4),
si deve ritenere che dal 1° aprile 2023 il ricorrente ha condiviso la sua
abitazione con __________.
Per quanto concerne l'audizione dell'assicurato medesimo (docc. I
e V), va rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa
e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale
indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di
applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni
delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, deve essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale
di prima istanza (STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_722/
2019.
del 20 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11
giugno 2019 consid. 5.1; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3,
pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3;
STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L'Alta Corte ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza
pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale
e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I
279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010).
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la
giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita
richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma una richiesta di audizione al
fine di esporre il proprio punto di vista sull'intera situazione.
Ora, come visto nei considerandi precedenti, nulla muterebbe, all'esito
del presente procedimento, sentire l'insorgente in merito alla convivenza con l'amica
giacché, ad oggi, egli non ha apportato validi indizi e prove a discarico della
situazione accertata dalla polizia, motivo per cui la sua audizione non
cambierebbe quanto hanno appurato gli agenti di polizia il 21 aprile 2023.
2.11
Va inoltre ricordato
che, secondo giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi
anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una
diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti
(citata STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b: "Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.").
Tuttavia, malgrado nel caso di specie non si sia
trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare
ricadere la fattispecie nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione
dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Infatti, l'assicurato non ha fatto valere
particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della
pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.
In concreto, l'insorgente non ha menzionato una particolare
suddivisione dei locali, né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un
obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile
ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe vantare, essendo
la sua ospite una terza persona al di fuori della famiglia), e neppure un
obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,
appunto, perché non un familiare).
Le considerazioni esposte portano di conseguenza il TCA a
concludere che la pigione da computare al ricorrente debba essere
effettivamente divisa per due avendo egli condiviso gli spazi abitativi con una
persona esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1
OPC-AVS/AI). Pertanto, è corretto che la pigione lorda dell'abitazione
dell'amica - visto che il ricorrente è andato a vivere nell'appartamento della
vicina, e non il contrario, come erroneamente sostenuto dal suo patrocinatore
(docc. VII e IX) - sia stata ripartita fra le singole persone che vi abitavano
e che la parte di pigione della sua convivente non sia stata presa in
considerazione nel calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.
2.12
Da quanto precede discende che l'importo
delle prestazioni complementari da restituire, stabilito dall'amministrazione
in complessivi Fr. 1'350.- per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, deve
essere confermato poiché, a giusta ragione, dal 1° aprile 2023 la pigione lorda
deve essere computata nella misura di Fr. 6'000.- in virtù dell'art. 16c cpv. 1
OPC-AVS/AI (doc. 90).
2.13
Quanto alla contestazione del nuovo
diritto alle PC stabilito in Fr. 1'089.- dal 1° luglio 2023, per le stesse
motivazioni esposte per la questione della restituzione tale censura va pure
respinta.
In effetti, il ricorrente risulta essere convivente anche dopo il
1° luglio 2023.
In merito alla modifica del diritto alle PC dal 1°
luglio 2023, va osservato che la circostanza segnalata al TCA il 5 marzo 2024
(doc. XV) dal patrocinatore del ricorrente, secondo cui la soppressione delle
prestazioni complementari l'ha portato a non più riuscire a fare fronte al
pagamento della pigione, che ora risulta scoperta per le ultime tre mensilità
(doc. XV/1), oltre che a non essere corretta, visto che dal 1° luglio 2023 - ma
già dal 1° aprile 2023 - il diritto alle PC è stato ridotto da Fr. 1'539.- a
Fr. 1'089.- e non quindi soppresso, esula dall'oggetto della lite.
La decisione impugnata deve pertanto essere integralmente
confermata.
2.14
Occorre da
ultimo rilevare che con il ricorso l'assicurato ha chiesto al TCA di essere
messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Contestualmente, egli ha trasmesso la fotocopia del "Certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria" firmato il 12 settembre 2023 e vidimato il
giorno seguente dalla competente autorità comunale.
Considerato che, a quel momento, il ricorrente non era patrocinato
da un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto.
Nelle more della causa, il 5 febbraio 2024 (doc. VII) l'avv. RA 1
ha informato il Tribunale di avere assunto il patrocinio dell'assicurato e ha in
particolare allegato la procura (firmata il 29 settembre 2023 dal mandante) e l'originale
del "Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria"
(doc. P2).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio
e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità
di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona
di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una
causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236
consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto il
ricorso appariva, ad un sommario esame iniziale, non avendo l'assicurato
apportato validi indizi contrastanti il verbale di segnalazione del 4 giugno
2023.
della Polizia comunale, del tutto privo di possibilità di esito favorevole
(STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5). La domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio, da ritenere valida dal momento in cui il patrocinatore
legale ha informato il TCA di avere assunto il mandato di rappresentanza, facendo
difetto una delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione non merita quindi accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti