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Decisione

33.2023.33

Ordine di restituzione per non aver segnalato la convivenza.Ric. nega la convivenza,ma sulla base del rapporto di polizia,e in assenza di elementi contrari tali da smentire gli accertamenti degli agenti,si deve invece concludere che c'era.Suddivisione della pigione su 2 persone.Non vi sono eccezioni

11 marzo 2024Italiano50 min

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.33

TB

Lugano

11 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2023 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, è al beneficio

delle prestazioni complementari all'AI dal 1° marzo 2016 (doc. 12).

Sulla base del contratto di locazione in essere dal 1° ottobre

2019 (doc. 40), con decisione del 9 settembre 2019 (doc. 16) la Cassa cantonale

di compensazione ha stabilito il diritto alle PC dell'assicurato in Fr. 1'520.-

al mese dal mese seguente, considerando una pigione annua di Fr. 11'400.- (Fr.

950 x 12).

1.2. Con decisione del 20 giugno 2023

(doc. 91) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione all'assicurato

l'importo di Fr. 1'350.- per prestazioni complementari ricevute indebitamente

dal 1° aprile al 30 giugno 2023. Infatti, stante la convivenza con __________ rilevata

dal rapporto di segnalazione del 4 giugno 2023 (doc. 89) steso dalla Polizia

comunale di __________ dopo intervento del 21 aprile 2023 nell'abitazione di

entrambi, l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato

considerando una pigione annua di Fr. 6'000.-, pari alla metà della pigione di

Fr. 12'000.- pagata dalla convivente (doc. 90).

1.3. Il 4 luglio 2023 (doc. 93) l'assicurato

ha negato di convivere con __________, ha chiesto alla Cassa le prove di questa

affermazione, di ripristinare l'importo della prestazione complementare

precedentemente riconosciuta non riuscendo a fare fronte a tutte le sue spese e

ha contestato la restituzione.

Il 27 luglio 2023 (doc. 97) l'opponente ha preso posizione sul

rapporto di polizia che la Cassa gli ha trasmesso (doc. 96), non ritenendolo

conforme alla verità, non avendo egli mai convissuto con la vicina di casa

disponendo di un suo appartamento.

1.4. Chiamata a presentare osservazioni

sulle affermazioni dell'assicurato (doc. 98), la Polizia comunale si è

riconfermata il 20 agosto 2023 (doc. 100) nel proprio rapporto di segnalazione

e l'11 settembre 2023 (doc. 104) l'opponente ha ribadito di non avere

dichiarato di condividere in modo stabile l'abitazione della vicina, con cui ha

un rapporto di "semplice conoscenza e

amicizia".

1.5. Con decisione su opposizione del 21

settembre 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

del 27 luglio 2023, poiché sulla base del rapporto di segnalazione della

Polizia comunale di __________ è emersa la convivenza dell'assicurato con la

sua vicina di casa e la Polizia ha ribadito il contenuto del suo rapporto anche

dopo avere preso atto delle contestazioni formulate dall'interessato contro

queste illazioni.

Pertanto, la pigione andava computata in ragione di un mezzo e la

decisione di restituzione era quindi corretta.

1.6. Il 18 ottobre 2023 (doc. I) RI 1 si

è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione di restituzione di Fr. 1'350.-

(doc. F), di ripristinare la prestazione complementare dal 1° aprile 2023 e di

ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc.

L).

Il ricorrente ha innanzitutto rilevato che il rapporto di Polizia

sarebbe stato redatto in modo unilaterale e senza contraddittorio, ciò che

costituisce una violazione del diritto di essere sentito e quindi non assurge

prova della convivenza, dovendo perciò essere considerato nullo.

Inoltre, questo rapporto non corrisponde a quanto egli ha detto in

quel momento e le affermazioni che sono state verbalizzate non sono mai state

proferite dai due interessati. Egli non ha alcun rapporto sentimentale né di

convivenza con __________, nemmeno condivide l'appartamento da lei locato.

La Polizia nemmeno ha indicato di quali "numerosi effetti personali di uso quotidiano"

si tratterebbe né quale mobilio (non) era presente nel suo appartamento per

concludere che "i locali erano scarsamente

ammobiliati" (pag. 5). Il ricorrente ha contestato il rapporto

secondo cui il letto era privo di lenzuola, il frigorifero spento e privo di

alimenti e che il suo di lui appartamento non veniva utilizzato come alloggio

ufficiale visto che conviveva con la vicina. La documentazione fotografica

allegata (doc. J) confuta le affermazioni degli agenti di polizia.

Secondo il ricorrente, dal nuovo rapporto di polizia allestito a

seguito dell'intervento del 26 agosto 2023 (doc. H) su richiesta dell'assicurato

medesimo, gli agenti hanno constatato che non v'erano oggetti dell'uno nell'appartamento

dell'altro e che erano presenti tutti i mobili necessari per vivere, perciò il

precedente rapporto di polizia non è una prova inconfutabile.

Egli dispone di un suo appartamento per il quale paga un

collegamento telefonico (doc. D) e un'assicurazione RC (doc. C) e il consumo di

energia dimostra la sua presenza (doc. B).

1.7. Nella risposta del 26 ottobre 2023

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere

il ricorso rinviando al contenuto della decisione impugnata, visto che con il

ricorso l'assicurato ha riproposto le medesime argomentazioni sollevate l'11

settembre 2023.

1.8. L'8 novembre 2023 (doc. V) l'insorgente

ha ribadito di non avere convissuto con __________ e che l'appartamento da egli

locato è sempre stato utilizzato per il suo alloggio personale. Egli ha pure

riaffermato l'arbitrarietà del rapporto di polizia che non corrisponde alla

verità né è stato da egli sottoscritto.

1.9. Assistito dall'avv. RA 1, il 5

febbraio 2024 (doc. VII) il ricorrente ha nuovamente contestato il rapporto del

4 giugno 2023 della Polizia sia per il contenuto, stante l'assenza di una

convivenza, sia per la forma, non essendo stato controfirmato.

L'assicurato ha fatto presente di trovarsi in difficoltà

economiche perché la rendita AI di Fr. 1'051.- e la PC di Fr. 1'089.- non gli

permettono di fare fronte alle sue necessità per vivere, tanto che ha

contestato la comunicazione della Cassa dell'11 dicembre 2023 con cui ha

stabilito, sempre in Fr. 1'089.-, il suo diritto alle prestazioni complementari

dal 1° gennaio 2024, considerando, erroneamente, la presenza di un coinquilino.

1.10. La Cassa ha osservato l'8 febbraio

2024 (doc. IX) che la situazione del ricorrente è stata portata a sua

conoscenza da un rapporto della Polizia comunale, che il fatto di essere stato

costretto a dare disdetta dell'appartamento onde evitare ulteriori penalità

potrà essere valutato solo quando produrrà il nuovo contratto di locazione e

che la vicina non ha contestato l'ordine di restituzione che le è stato

intimato per lo stesso motivo.

1.11. L'insorgente ha nuovamente affermato

il 14 febbraio 2024 (doc. XI) di non condividere il proprio appartamento con un'altra

persona, di non avere mai convissuto con __________ e che nulla significa se

essa non si è opposta all'ordine di restituzione.

Infine, egli ha prodotto la conferma che la disdetta che ha dato

sarà effettiva dal 30 settembre 2024 (doc. XI/1).

1.12. La Cassa di compensazione ha

comunicato al TCA di non avere ulteriori considerazioni da formulare (doc.

XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente ha contestato "il modo di procedere dell'Istituto delle assicurazioni

sociali di inizialmente non presentare una decisione formale con indicate le

modalità di ricorso, e ciò malgrado l'opposizione 27 luglio 2023, non è

rispettoso della procedura.".

La censura dell'assicurato non può essere accolta.

Infatti, la decisione formale del 20 giugno 2023 con cui la Cassa

cantonale di compensazione ha stabilito il diritto alle prestazioni

complementari dal 1° aprile 2023 in Fr. 1'089.-, e ha di conseguenza chiesto in

restituzione le prestazioni versate in eccesso dal 1° aprile al 30 giugno 2023,

reca chiaramente sulla terza pagina l' "Indicazione dei rimedi

giuridici", secondo cui la decisione poteva essere impugnata entro 30

giorni facendo opposizione presso la medesima Cassa di compensazione.

Prova ne è che il 4 luglio 2023 l'assicurato l'ha contestata,

chiedendo di rivederla, così come pure il 27 luglio 2023, con scritto

intitolato "CONTESTAZIONE E RICORSO contro

la decisione di prestazione complementare 20.06.2023/12.07.2023".

Il 12 luglio 2023 (doc. 96) la Cassa di compensazione, facendo

espresso riferimento alla decisione del 20 giugno 2023 e allo scritto dell'assicurato

del 4 luglio 2023, gli ha semplicemente "confermiamo

che la nostra decisione è stata emessa sulla base del Rapporto di segnalazione

del 4 giugno 2023 che le trasmettiamo in allegato.".

Questo scritto non costituisce una decisione, ma una semplice

comunicazione che indica, e produce, la prova alla base della modifica del suo

diritto alle prestazioni complementari, citata nella decisione, dovuta alla

convivenza con __________.

D'altronde, nella raccomandata del 27 luglio 2023 (doc. 97) l'assicurato

ha affermato che "ho presentato le mie

osservazioni e opposizione alla vostra comunicazione 20 giugno 2023 come da voi

richiesto il 12 luglio 2023" e che "In ogni caso la decisione in discussione, essendomi stato assegnato un

termine di 30 giorni ed essendoci le ferie giudiziarie, non è ancora scaduta".

Queste affermazioni sono corrette, ma va rilevato che alla

decisione, e non comunicazione, del 20 giugno 2023 egli ha inoltrato

opposizione già il 4 luglio 2023, perciò le contestazioni del 27 luglio 2023

vanno considerate come un complemento tempestivo. Pertanto, la frase conclusiva

secondo cui "In ogni caso la presente vale

già sin d'ora quale ulteriore contestazione, opposizione e ricorso

della vostra comunicazione 20 giugno 2023", può valere solo come

aggiunta all'opposizione del 4 luglio.

Va invece respinta la richiesta di emanare una decisione formale

"con indicati in modo preciso le condizioni

di ricorso e l'Autorità competente", visto che la decisione formale

del 20 giugno 2023 è già una decisione formale, regolarmente munita dei mezzi

di diritto di cui l'assicurato si è avvalso il 4 e il 27 luglio 2023.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è sia la

verifica della correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 1'350.- che il 20

giugno 2023 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente

per le prestazioni complementari dal 1° aprile al 30 giugno 2023, sia il nuovo

diritto alle PC stabilito in Fr. 1'089.- dal 1° luglio 2023.

2.3. L'art. 25 cpv.

1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

Fatti

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

Una decisione è stata

considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una

rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione

di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie la

Cassa, dopo essere venuta a conoscenza, tramite il rapporto di segnalazione del

4 giugno 2023 trasmessole dalla Polizia comunale di __________, che l'assicurato

conviveva con una sua vicina di casa, il 20 giugno 2023 ha ricalcolato per il

periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2023 le prestazioni di diritto e le

prestazioni versate di troppo, per una differenza, da restituire, di Fr. 1'350.-.

Essa ha pure stabilito in Fr. 1'089.-, come per i tre mesi precedenti, il

diritto alle PC dal 1° luglio 2023.

Poiché l'assicurato ha contestato di avere convissuto con un'altra

persona, occorre esaminare se l'importo di Fr. 1'350.- preteso dalla Cassa di

compensazione, che ha suddiviso su due persone la pigione pagata dalla

convivente, sia effettivamente dovuto dal ricorrente in virtù dell'art. 25 cpv.

1 LPGA.

Dopodiché, va verificato il nuovo diritto alle prestazioni

complementari fissato dall'amministrazione dal 1° luglio 2023, giacché il

ricorrente ha chiesto che dal 1° aprile 2023 sia ripristinata la prestazione

complementare di Fr. 1'539.- al mese.

2.5. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la

Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni

di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno

esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle

prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione

invalidità (AI).

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono

durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che

vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese

accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le

spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC),

non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.

L'importo massimo annuo riconosciuto nel 2023 per persona sola che

viveva nella regione 2 era di Fr. 17'040.-.

2.6. Per il computo della pigione la

Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'abitazione

con un'altra persona che non aveva un diritto alle prestazioni complementari derivato

dal suo.

Essendo quindi questa convivente esclusa dal calcolo delle PC dell'interessato,

in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel di lui fabbisogno

soltanto la metà della pigione versata dalla coabitante, nel cui appartamento i

due vivevano (quindi dal 1° aprile 2023 Fr. 6'000.- anziché Fr. 11'400.- pagati

dall'assicurato per l'appartamento che locava dal 1° ottobre 2019 al secondo

piano in Via __________ a __________).

L'insorgente ha contestato questo aspetto, affermando che non ha

mai vissuto nell'appartamento di __________, abitando invece, da solo e

costantemente, in un appartamento al piano di sopra, completamente arredato e

ammobiliato, fornito di tutti i suoi effetti personali, che loca dal 1° ottobre

2023 per Fr. 950.- al mese e per cui paga un'assicurazione responsabilità

civile, un collegamento telefonico e la corrente elettrica. Egli ha dichiarato

di non avere alcun rapporto sentimentale né di convivenza con l'inquilina del

primo piano né di condividere il di lei appartamento. Pertanto, il rapporto di

segnalazione del 4 giugno 2023 della Polizia comunale di __________ non

attesterebbe la situazione reale. Come riferito, invece, nel rapporto

giornaliero del 26 agosto 2023 della stessa Polizia, intervenuta al suo

domicilio a sua specifica richiesta proprio per chiarire la situazione emersa

al precedente intervento, quel 21 aprile 2023 l'assicurato aveva dormito a casa

della vicina "in quanto lei non stava bene,

e visto che il signor RI 1 non ha la lavatrice la sua amica gli laverebbe

sempre i vestiti. Gli stessi ci specificavano che sono unicamente amici, nulla

di più".

2.7. Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,

quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le

singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC

non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali

(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°

gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une

répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à

intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le

calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être

partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce

personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison

occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire

d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en

règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment

la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non

selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où

l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI (in vigore dal 1° gennaio

1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento

indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va

dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione

complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa

economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA

dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.),

anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona

(ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione

complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,

infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione

comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione

o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF 105 V 272).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V

10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione

alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la

titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,

necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che

divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere

ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,

che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere

conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.

cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su

una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa

appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi

formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della

casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere

ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.

234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla

deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva

insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha

rilevato al considerando 2b che "(…) ist

eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann

vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)", rilevando poi

che possono sussistere secondo l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI delle eccezioni "(…) kann der Umstand, dass eine

Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das

gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu

einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem

Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben

(…)",

evidenziando

comunque che "(…)

Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. (…)" e "(…)

Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen

auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)".

Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003

(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:

" (…)

1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge

nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10,

in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte

del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione

non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati

insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI

2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una

ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata

solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono

incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso

di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure

partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.

4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo

ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in

vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga

della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si

fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione

della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001

pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001

consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni

devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un

obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC Se

così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche

quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri

non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…).

Considerandi

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il

figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia

domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.

Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In

effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una

rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo

della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8

OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di

un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC Nel ricorso, infine,

non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte

dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza

inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei

ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere

respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

3.1

A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328

segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto

onere a norma dell'art.

329.

cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le

condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti

da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo

morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza

in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo

motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche

dopo l'entrata in vigore dell'art.

16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,

come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti

parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2

Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza

tra parenti secondo l'art.

328.

CC può giustificare il computo dell'intero canone di

locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della

redattrice).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare

una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art. 276

CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in

comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la

partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita,

considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata

nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC,

rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF

105.

V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto

condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale

contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione

alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede

appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire

in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli

adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene

per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista

in ambito di suddivisione della pigione.

Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF

142.

V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve

essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa

unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono

incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione

al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,

giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta

Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione

quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC

anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia

domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si

prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.

Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria

di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del

beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di

aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai

rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1

lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era

dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della

suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha

correttamente computato all'assicurata la metà della pigione.

Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di

compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano

l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San

Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa

affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della

neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e

fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici

cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento

se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione.

Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha

sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la

giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già

una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che

ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un

bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché

occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in

particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più

intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione

di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al

principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che

convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle

circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di

vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un

singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte

cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il

coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare

la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero

state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per

teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.

Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione

ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza

non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale

cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua

camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione

della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo

pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze

particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della

pigione per teste (consid.2.2).

L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava

contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es.

sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene

pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una

suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo

quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019

consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le

prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non

contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in

quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della

pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una

violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di

una norma della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei

disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanziata (cfr. consid. 2.3).

Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto.

2.8

Anche lo scrivente Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6

giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con

ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il

TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole

persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa

unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva

stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2½

locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo

-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la

pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi

abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo

delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la

pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due

terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano

escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure

per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua

ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto

di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli

ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato

non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita

fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha statuito sul caso di un

assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava formalmente

domiciliato presso di sé, ma che di fatto risiedeva in un altro Cantone. Questa

domiciliazione formale era priva di controprestazione, eccetto piccole

cortesie.

Dall'istruttoria svolta è emerso che l'ospite del ricorrente

soggiornava per lavoro in un Cantone confederato e, durante i suoi soggiorni

ticinesi (un paio di volte al mese), egli risiedeva presso i suoi figli o la sua

(allora) compagna, restando presso l'amico in maniera estremamente saltuaria. Egli

beneficiava quindi sostanzialmente solo di un recapito presso l'amico dove

risultava domiciliato.

Il Tribunale ha perciò concluso che la casa del ricorrente non era

condivisa, occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente

limitata, siccome in quel lasso di tempo usata quale recapito e punto di

riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare,

ampiamente comprovata (e non solo resa verosimile) in sede istruttoria, non ha

permesso al TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra

due persone, non essendoci stata una convivenza reale.

2.9

Nel caso concreto, sin dall'opposizione

del 4 luglio 2023 contro la decisione di restituzione del 20 giugno 2023, l'assicurato

ha sempre dichiarato di vivere da solo nell'appartamento locato al secondo

piano e di non avere quindi mai convissuto con l'inquilina del piano di sotto,

con cui né ha un rapporto sentimentale né di convivenza, all'infuori di una

semplice conoscenza e amicizia, che porta lei a lavargli i vestiti non

disponendo l'assicurato della lavatrice e lui a dormire in casa della vicina

che non stava bene il giorno in cui la Polizia comunale si è presentata la

prima volta a casa loro.

Agli atti della Cassa v'è il rapporto di segnalazione del 4 giugno

2023.

con cui la Polizia comunale di __________ ha riferito come segue l'intervento

effettuato il 21 aprile 2023:

" Durante un

controllo dello stabile privato di via __________ a __________, in data 21

aprile 2023 alle ore 7.30, si aveva modo di controllare gli appartamenti di __________

e RI 1.

In un primo momento su consenso della signora __________

guadagnavamo l'interno della sua abitazione dove, oltre a lei, era presente

anche il suo attuale compagno signor RI 1.

Entrambi ci comunicavano di essersi appena svegliati e che il RI 1

aveva passato tutta la notte nell'appartamento della donna.

Dalla conversazione avuta con la coppia emergeva che entrambi

beneficiano di prestazioni dall'assicurazione invalidità e che il RI 1,

nonostante abbia un appartamento a lui intestato al piano superiore rispetto a

quello della compagna, condivide in modo stabile l'abitazione della signora __________.

Da una verifica dei locali veniva rilevata la presenza di numerosi

effetti personali di uso quotidiano appartamenti all'uomo. A precisa domanda il

RI 1 e la __________ confermavano di convivere da diverso tempo ed in modo

stabile all'interno dell'appartamento della donna.

Successivamente ci portavamo al piano superiore dove si eseguiva

un controllo dell'abitazione intestata a RI 1, all'interno si constatava che i

locali erano scarsamente ammobiliati, il letto era privo di lenzuola ed il frigorifero

era spento e completamente sprovvisto di derrate alimentari. L'uomo confermava

ancora una volta che l'appartamento in questione non veniva da lui utilizzato

come alloggio ufficiale in quanto convive con la compagna __________.

Si fa rimarcare che durante i nostri successivi controlli presso

lo stabile interessato, si poteva notare il RI 1 uscire spesso dall'appartamento

della signora __________, a prova della loro convivenza.

In base ai nostri accertamenti si segnala quanto sopra agli uffici

interessati per quanto di loro competenza.

[Firmato dalla Polizia comunale __________: un Caporale e un

Sergente maggiore, controfirmato da un Tenente e dal Comandante]

Copia a:

- Sportello LAPS e Agenzia AVS del Comune di __________

- Istituto delle Assicurazioni Sociali del Cantone Ticino".

L'assicurato ha categoricamente contestato la convivenza e a

comprova di queste sue affermazioni ha prodotto delle fotografie del suo appartamento

(doc. J), che raffigurano nella prima pagina un lampadario a stelo, l'acquaio

con accanto due padelle, due piatti e delle posate ad asciugare, sopra al

lavandino un armadio con una pentola, delle posate e delle stoviglie, in un

locale uno specchio o un armadio ad una sola anta rivestita con lo specchio, una

plafoniera accesa all'entrata dell'appartamento.

Nella seconda pagina, un tavolo da pranzo su cui vi sono due pile

di buste, quattro sedie, lungo una parete un armadietto con sopra una libreria

bassa, di fronte un tavolino basso e un divano a due posti, un paio di ciabatte

accanto al tavolino, infine nuovamente la porta di entrata dell'appartamento.

Da questa documentazione non è possibile pervenire alla

conclusione che l'assicurato abiti in quell'appartamento, a prescindere dal

fatto che non siano state prodotte fotografie della camera da letto, dei

servizi e della cucina. Quanto prodotto non permette di verificare se e dove il

ricorrente conservi il proprio vestiario, le scarpe, gli oggetti per l'igiene

personale, l’esistenza di un frigorifero e se questo era funzionante oltre che

rifornito e la presenza di una dispensa con delle riserve alimentari.

L'appartamento, così come illustrato dalla documentazione

fotografica non risulta particolarmente vissuto.

La circostanza che l'assicurato disponga di un'assicurazione

responsabilità civile (doc. C) non comprova alcunché, visto che egli è stato

obbligato contrattualmente a stipularla (doc. I punto 9 Accordi particolari).

Nemmeno gli è di aiuto disporre di un collegamento telefonico,

visto che la fattura si riferisce chiaramente al collegamento mobile e all'acquisto,

con pagamento rateale, di un apparecchio (mobile); contrariamente alle sue

affermazioni, in casa non v'è dunque un collegamento telefonico fisso né a

internet.

Quanto al consumo di energia elettrica, dall'estratto conto

2022-2023 rilasciato il 25 agosto 2023 (doc. B) dall'Azienda __________

risultano soltanto le date (dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2023) in cui sei

fatture sono state emesse e per quale importo, quale era la loro scadenza,

quando sono state pagate e in quale misura. Si tratta di fatture emesse

trimestralmente e con importi sostanzialmente simili, eccetto per due fatture:

Fr. 62,70, Fr. 63,40, Fr. 63,15, Fr. 38,10, Fr. 29,10 e Fr. 50,80.

Non è invece indicato il consumo effettivo di kWh, perciò non è

possibile capire se l'utilizzo di elettricità sia marginale, rilevante o nella

media del consumo per una persona sola. Questo documento non comprova pertanto che

il ricorrente abitava a tutti gli effetti nel suo appartamento al secondo

piano.

Neppure il rapporto giornaliero del 26 agosto 2023 (doc. H)

riferito a un intervento della Polizia comunale al domicilio dell'assicurato

può confutare il primo rapporto di polizia.

In effetti, da questo secondo rapporto l'insorgente ha tratto

delle conclusioni sbagliate.

Al di là della segnalazione dell'errore nell'indicazione del piano

in cui abita l'assicurato, quest'ultimo ha riportato, nel suo ricorso, un

estratto di detto rapporto in cui è puntualizzato che "I signori negavano categoricamente di aver detto agli

agenti intervenuti di convivere assieme presso l'appartamento della __________.

I signori specificavano che il giorno dell'intervento il signor RI 1 era a dormire

dalla __________ in quanto lei non stava bene, e visto che il signor RI 1 non

ha la lavatrice la sua amica gli laverebbe sempre i vestiti. Gli stessi ci

specificavano che sono unicamente amici, nulla di più.".

Da queste frasi egli ha però concluso, in modo del tutto errato, che

"In questa occasione hanno potuto accertare

che non vi erano presenti oggetti dell'uno nell'appartamento dell'altro, e che

vi erano tutti i necessari mobili per vivere.". Ciò non è affatto

vero.

La Polizia ha semplicemente riportato le dichiarazioni rilasciate dai

due interessati il 26 agosto 2023 e non ha espresso l'esito di ispezioni dei

locali che ha effettuato quel giorno, perché non ve ne sono state. Non è dunque

corretto che gli agenti intervenuti hanno constatato uno stato diverso da

quello che è stato verbalizzato il 21 aprile 2023 e che "Non può pertanto essere accettato come prova

inconfutabile quanto esposto nel rapporto di Polizia 4 giugno 2023".

Contrariamente all'opinione dell'insorgente, il secondo non contraddice affatto

il primo rapporto di Polizia.

Non sono consegnati agli atti elementi che confutino il Rapporto

della Polizia di __________ conseguente all’intervento del 21 aprile 2023.

Nessun elemento a sostegno della tesi secondo cui il ricorrente non conviveva e

non ha mai convissuto con __________. Egli si è limitato a contestare le

affermazioni riportate dagli agenti di polizia nel rapporto del 4 giugno 2023 i

quali, non parte in causa e privi di alcun interesse all'esito dei loro

accertamenti, non avevano alcun motivo per descrivere una situazione non

corrispondente a quanto hanno potuto accertare di persona il 21 aprile 2023

controllando entrambi gli appartamenti.

Come tali, quindi, siccome non sono supportate da altri riscontri

che confutino, o che almeno mettano in dubbio, le constatazioni effettuate dai

due agenti di polizia il 21 aprile 2023, ratificate da due superiori, non sono

di alcun aiuto all'insorgente.

L'accertamento effettuato dalla Cassa di compensazione presso l'Ufficio

controllo abitanti, secondo cui l'assicurato e la vicina sono domiciliati allo

stesso indirizzo, ma in appartamenti separati (doc. 92), quale unico elemento

agli atti, non permette di per sé di concludere per l'assenza di una

convivenza.

Infine, quanto alla presunta violazione del diritto di essere

sentito commessa dalla Polizia comunale di __________ per avere "redatto e allestito in modo unilaterale, e senza che

vi sia stato contraddittorio" (doc. I punto D pag. 2), il rapporto

del 4 giugno 2023, la stessa va respinta. L'interessato ha infatti avuto la

possibilità di prenderne posizione prima della decisione su opposizione che la

Cassa di compensazione ha emanato il 21 settembre 2023, visto che quest'ultima

gliel'ha inviato il 12 luglio 2023 (doc. 96) specificando che la decisione di

restituzione del 20 giugno 2023 si basava proprio su detto rapporto. E il 27 luglio

seguente l'assicurato ha formulato le sue osservazioni contestandone integralmente

il contenuto.

2.10

Sulla scorta della documentazione

agli atti, in base al principio della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4),

si deve ritenere che dal 1° aprile 2023 il ricorrente ha condiviso la sua

abitazione con __________.

Per quanto concerne l'audizione dell'assicurato medesimo (docc. I

e V), va rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa

e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale

indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione

sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della

fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di

applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, deve essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale

di prima istanza (STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_722/

2019.

del 20 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11

giugno 2019 consid. 5.1; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3;

STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L'Alta Corte ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza

pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale

e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I

279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010).

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la

giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita

richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma una richiesta di audizione al

fine di esporre il proprio punto di vista sull'intera situazione.

Ora, come visto nei considerandi precedenti, nulla muterebbe, all'esito

del presente procedimento, sentire l'insorgente in merito alla convivenza con l'amica

giacché, ad oggi, egli non ha apportato validi indizi e prove a discarico della

situazione accertata dalla polizia, motivo per cui la sua audizione non

cambierebbe quanto hanno appurato gli agenti di polizia il 21 aprile 2023.

2.11

Va inoltre ricordato

che, secondo giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi

anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una

diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti

(citata STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b: "Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.").

Tuttavia, malgrado nel caso di specie non si sia

trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare

ricadere la fattispecie nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione

dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Infatti, l'assicurato non ha fatto valere

particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della

pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.

In concreto, l'insorgente non ha menzionato una particolare

suddivisione dei locali, né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un

obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile

ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe vantare, essendo

la sua ospite una terza persona al di fuori della famiglia), e neppure un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,

appunto, perché non un familiare).

Le considerazioni esposte portano di conseguenza il TCA a

concludere che la pigione da computare al ricorrente debba essere

effettivamente divisa per due avendo egli condiviso gli spazi abitativi con una

persona esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1

OPC-AVS/AI). Pertanto, è corretto che la pigione lorda dell'abitazione

dell'amica - visto che il ricorrente è andato a vivere nell'appartamento della

vicina, e non il contrario, come erroneamente sostenuto dal suo patrocinatore

(docc. VII e IX) - sia stata ripartita fra le singole persone che vi abitavano

e che la parte di pigione della sua convivente non sia stata presa in

considerazione nel calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.

2.12

Da quanto precede discende che l'importo

delle prestazioni complementari da restituire, stabilito dall'amministrazione

in complessivi Fr. 1'350.- per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, deve

essere confermato poiché, a giusta ragione, dal 1° aprile 2023 la pigione lorda

deve essere computata nella misura di Fr. 6'000.- in virtù dell'art. 16c cpv. 1

OPC-AVS/AI (doc. 90).

2.13

Quanto alla contestazione del nuovo

diritto alle PC stabilito in Fr. 1'089.- dal 1° luglio 2023, per le stesse

motivazioni esposte per la questione della restituzione tale censura va pure

respinta.

In effetti, il ricorrente risulta essere convivente anche dopo il

1° luglio 2023.

In merito alla modifica del diritto alle PC dal 1°

luglio 2023, va osservato che la circostanza segnalata al TCA il 5 marzo 2024

(doc. XV) dal patrocinatore del ricorrente, secondo cui la soppressione delle

prestazioni complementari l'ha portato a non più riuscire a fare fronte al

pagamento della pigione, che ora risulta scoperta per le ultime tre mensilità

(doc. XV/1), oltre che a non essere corretta, visto che dal 1° luglio 2023 - ma

già dal 1° aprile 2023 - il diritto alle PC è stato ridotto da Fr. 1'539.- a

Fr. 1'089.- e non quindi soppresso, esula dall'oggetto della lite.

La decisione impugnata deve pertanto essere integralmente

confermata.

2.14

Occorre da

ultimo rilevare che con il ricorso l'assicurato ha chiesto al TCA di essere

messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Contestualmente, egli ha trasmesso la fotocopia del "Certificato per l'ammissione

all'assistenza giudiziaria" firmato il 12 settembre 2023 e vidimato il

giorno seguente dalla competente autorità comunale.

Considerato che, a quel momento, il ricorrente non era patrocinato

da un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto.

Nelle more della causa, il 5 febbraio 2024 (doc. VII) l'avv. RA 1

ha informato il Tribunale di avere assunto il patrocinio dell'assicurato e ha in

particolare allegato la procura (firmata il 29 settembre 2023 dal mandante) e l'originale

del "Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria"

(doc. P2).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità

di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona

di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una

causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto il

ricorso appariva, ad un sommario esame iniziale, non avendo l'assicurato

apportato validi indizi contrastanti il verbale di segnalazione del 4 giugno

2023.

della Polizia comunale, del tutto privo di possibilità di esito favorevole

(STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5). La domanda di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocinio, da ritenere valida dal momento in cui il patrocinatore

legale ha informato il TCA di avere assunto il mandato di rappresentanza, facendo

difetto una delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione non merita quindi accoglimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti