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Decisione

33.2023.34

Restituzione di PC a seguito di autodenuncia fiscale e a Cassa.Marito di ric. ha sottaciuto di possedere sostanza all'estero.Truffa per atti concludenti e per commissione.C'è stato inganno astuto (Cassa non poteva verificare l'assenza di sostanza all'estero).Termine di prescrizione penale di 15 anni

18 marzo 2024Italiano45 min

decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.34

TB

Lugano

18 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: studio legale RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 settembre 2023 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dal 1987 (doc. 2-61/72 dell'incarto

2) RI 1, nata nel 1940, è stata al beneficio di prestazioni complementari

insieme al marito. Successivamente al decesso di quest'ultimo avvenuto il __________

giugno 2019 (doc. 65 inc. 2), nel marzo 2020 (doc. 11-52/52 inc. 2) la vedova

si è autodenunciata all'autorità fiscale indicando nella dichiarazione d'imposta

2018 l'esistenza di tre immobili in Italia. La competente autorità fiscale ha

avviato, a fine anno 2020, una procedura di recupero d'imposta (doc. E).

1.2. Durante l'incontro del 26 maggio

2020 (doc. 10 inc. 1) avuto con il capo del Servizio prestazioni complementari

della Cassa cantonale di compensazione, l'assicurata l'ha informato di avere

autodenunciato all'autorità fiscale le proprietà immobiliari in Italia e l'indomani

(doc. 11-1/52 inc. 1) ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni

complementari trasmettendo anche una valutazione peritale di questi fondi (€

510'000.-).

1.3. Con decisione del 3 dicembre 2020

(doc. 17-13/20 dell'inc. 1) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata

di restituire per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019 Fr. 65'841.-

per le prestazioni complementari a copertura del fabbisogno vitale, Fr. 145'306,10

a titolo di riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le

malattie e Fr. 120'109,60 quali spese di malattia e d'invalidità rimborsate ai

coniugi.

1.4. L'opposizione del 25 gennaio 2021

(doc. 17) con cui l'assicurata ha chiesto di riformare la decisione del 3

dicembre 2020 nel senso di dovere restituire soltanto gli importi relativi agli

ultimi cinque anni, e meglio dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2019, è stata

respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione del 28

settembre 2023 (doc. B).

L'amministrazione ha esposto i principi legali e giurisprudenziali

della truffa (art. 146 CP), rilevando che l'opponente, a seguito del decesso

del marito, è diventata proprietaria in ragione di 3/4 di sostanza immobiliare

a __________ e a __________, sostanza non dichiarata nel formulario di

richiesta delle prestazioni complementari inoltrato l'8 luglio 1988, benché fosse

espressamente evidenziata l'esigenza di indicare il valore della sostanza

posseduta, anche all'estero. Dalla documentazione in suo possesso nulla

permetteva di ritenere che l'opponente e suo marito fossero proprietari di

sostanza all'estero, perciò l'amministrazione ha riconosciuto loro il diritto

alle PC dal 1° luglio 1988. Trovandosi all'estero, per la Cassa era impossibile

verificare questo fatto e ciò pure poiché non è stata dichiarata alle autorità

fiscali ticinesi.

La Cassa di compensazione ha ricordato l'obbligo di informare che

incombe ai beneficiari di prestazioni, ripreso nelle decisioni che sono state

inviate loro, perciò ha respinto la tesi dell'opponente di non sapere che

doveva dichiarare la sostanza detenuta all'estero. Per l'amministrazione, l'art.

146 CP è applicabile alla fattispecie almeno per dolo eventuale e quindi va

ritenuta una prescrizione di 15 anni dalla decisione di restituzione (art. 25

cpv. 2 LPGA in connessione con l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP).

1.5. Con ricorso del 31 ottobre 2023

(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dallo studio legale avv. RA 1, ha ripreso le

motivazioni addotte con l'opposizione per giustificare di dovere restituire

soltanto le prestazioni percepite dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2019. In

particolare, la ricorrente ha ricordato non essere dati i presupposti del reato

di truffa, non avendo omesso di informare l'amministrazione al fine di procacciarsi

un indebito profitto, non l'ha ingannata con astuzia, non ha dissimulato un

fatto vero omettendolo ai fini di ingannare la Cassa, non ha agito per arrecare

un pregiudizio alla Cassa, tanto che appena ha saputo del suo obbligo di

comunicare anche la sostanza all'estero, seppure già dichiarata in Italia, in

buona fede e in totale trasparenza ne ha informato pure la Cassa. Se non ha

precedentemente comunicato alla Cassa di essere proprietaria di beni immobili

in Italia, è perché la ricorrente ha avuto per anni la certezza che la notifica

di questa sostanza andasse effettuata unicamente nel caso in cui queste

proprietà non fossero già state dichiarate presso le autorità italiane. Pertanto,

la richiesta di restituzione delle PC è perenta dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre

2014.

Per la ricorrente, secondo il punto 1.5.2 del Messaggio 06.085 del

18 ottobre 2006 (doc. C) intitolato "Autodenuncia esente da pena", il

contribuente che denuncia spontaneamente la fattispecie prima che la stessa sia

nota alle autorità fiscali non incorre in alcuna pena. Ne discende che "i reati considerati dell'IAS e quindi dei relativi

termini di prescrizione, non devono essere perseguiti in occasione della prima

autodenuncia, dato che una persona denuncerà la propria situazione solo se è

certa di non esporsi a un procedimento penale. (…) Pertanto, (…) non essendo

applicabile la fattispecie penale e quindi i relativi termini di prescrizione,

le pretese dell'IAS devono limitarsi ai termini di prescrizione stabiliti all'art.

25 cpv. 2 LPGA, ovvero 5 anni" (doc. I punti 44 e 47 pag. 13).

1.6. Con risposta del 9 novembre 2023

(doc. III) la Cassa ha rinviato ai contenuti della decisione impugnata chiedendo

al Tribunale di respingere il ricorso.

1.7. Il 24 novembre 2023 (doc. V) l'insorgente

ha contestato le affermazioni della Cassa, ribadendo che la fattispecie penale

su cui si basa l'amministrazione non è applicabile in caso di autodenuncia, perché

il contribuente non incorre in nessuna pena. Pertanto, non essendo perseguibili

Fatti

i reati penali, il credito vantato dalla Cassa non deriva da una condotta della

ricorrente punibile penalmente giusta l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA.

Risulta perciò applicabile il termine massimo di 5 anni.

Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che l'amministrazione non ha

dimostrato che vi sia stata una particola scaltrezza da parte sua, non ha mai

dato prova di avere messo in atto delle particolari manovre fraudolente né di

avere raccontato un castello di bugie al fine di arricchirsi. L'assicurata non

ha mai agito allo scopo di ingannare la Cassa, prova ne è che, se così fosse,

non si sarebbe autodenunciata alle autorità fiscali (doc. E) e alla Cassa.

1.8. La Cassa non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'assicurata ha chiesto al TCA di

sospendere la causa per potere avere più tempo per tentare di vendere gli

immobili oggetto dell'autodenuncia. Il ricavato della vendita servirà poi per

fare fronte al debito in essere con la Cassa di compensazione.

La decisione di restituzione del 3 dicembre 2020 prevede che

"un'eventuale opposizione alla presente

decisione non avrà effetto sospensivo.", mentre la

decisione su opposizione del 28 settembre 2023, oggetto della lite (art. 56

cpv. 1 LPGA), recita che "Nella misura

in cui la presente decisione diminuisce o sopprime delle prestazioni correnti,

il ricorso non ha effetto sospensivo.".

Va al riguardo osservato che nel 2020 l'art. 54 cpv. 1 lett. c

LPGA prevedeva che le decisioni e le decisioni su opposizione erano esecutive

se l'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso era stato revocato,

come occorso nel caso in esame.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2021 la LPGA ha subito delle modifiche e

l'art. 49 cpv. 5, che si riferisce alla decisione, recita che

" Nella sua

decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione

anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le

decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.".

In caso di opposizione, ora l'art. 52 cpv. 4 LPGA prevede che

" Nella sua

decisione su opposizione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un

eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni

pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la

restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.".

Questa tematica era già stata affrontata dal Tribunale nelle STCA

33.2021.17 del 21 febbraio 2022 al considerando 2.1, in cui nel suo ricorso del

novembre 2021 l'assicurata aveva chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo

giusta l'art. 49 cpv. 5 LPGA stante l'ambigua formulazione usata dalla Cassa nella

decisione emessa. Con la risposta la Cassa cantonale di compensazione ha poi

affermato che, alla luce della natura della decisione (di restituzione), l'istanza

di ripristino dell'effetto sospensivo non aveva oggetto. Lo stesso giudice

delegato del TCA ha perciò comunicato alla ricorrente che la richiesta di

effetto sospensivo era priva d'oggetto e che quindi non sarebbe stato emesso

uno specifico decreto su questa tematica.

Anche nella STCA 33.2023.19 del 27 novembre 2023, sempre al

considerando 2.1 il Tribunale ha analizzato questa questione dopo che l'assicurato

ha chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo al suo ricorso giusta l'art.

52 cpv. 4 seconda frase LPGA, ritenendo ambigua la formulazione adottata dalla

Cassa nella decisione su opposizione, che ha genericamente revocato l'effetto

sospensivo al ricorso affidandosi alla frase standard "Nella misura in cui la presente decisione diminuisce o

sopprime delle prestazioni correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo.".

Anche in quel caso, nella risposta la Cassa di compensazione ha

affermato che poiché la contestazione ricorsuale verteva sulla restituzione di

prestazioni indebitamente percepite, e non sulla limitazione di un diritto

corrente a prestazioni, la questione della revoca dell'effetto sospensivo al

ricorso nemmeno si poneva.

Anche nella fattispecie va citata la DTF 130 V 407 (SVR 2005 EL

Nr. 1) in cui l'Alta Corte, fondandosi sugli art. 49, 52 e 56 vLPGA, al

considerando 3 ha statuito che in materia di restituzione di prestazioni

complementari indebitamente riscosse, le opposizioni interposte contro le

decisioni come pure i ricorsi presentati avverso le decisioni su opposizione

hanno per legge effetto sospensivo. Questo principio è stato concretizzato nell'art.

52 cpv. 4 seconda frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021, che comporta che il

ricorso ora in esame ha effetto sospensivo.

Da quanto precede discende che la richiesta di effetto sospensivo

formulata dalla ricorrente è priva d’oggetto.

2.2. Nella

misura in cui la richiesta della ricorrente debba essere intesa quale domanda

di sospensione della trattazione della procedura, al fine di consentirle una

vendita al meglio dei fondi, la domanda, che con l’emanazione di questo

giudizio diviene comunque priva d’oggetto, non poteva essere ammessa. In base all’art.

31 LPTCA (Legge sulla procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni) per quanto non stabilito dalla medesima legge valgono le

norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,

sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative

(LPAmm). Quest’ultima prevede, al suo art. 24, tra le norme generali di

procedura del Titolo II, che l’autorità, d’ufficio o su richiesta di parte, possa

sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare quando la

decisione da prendere dipenda dall’esito di un altro procedimento o potrebbe

esserne influenzata in modo determinante. La prassi (in merito si veda la recente

STF 9C_481/2022 del 23 gennaio 2024 consid. 5) in materia è restrittiva e la

sospensione concessa con cautela siccome l’art. 61 lett. a LPGA (Legge sulla

parte generale delle assicurazioni sociali) impone una procedura semplice e, in

particolare, rapida.

In

concreto, la richiesta di sospendere la trattazione della procedura in attesa

di alienazioni immobiliari all’estero, incerte nella loro concretizzazione a

breve termine, non adempie manifestamente le esigenze stabilite dalle norme

citate e non poteva essere accolta.

nel merito

2.3. Oggetto della lite è la verifica

della correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 331'256,70 (Fr. 65'841

[PC] + Fr. 145'306,10 [premi LAMal] + Fr. 120'109,60 [spese di malattia e di

invalidità]) che il 3 dicembre 2020 la Cassa di compensazione ha emesso nei

confronti della ricorrente per le prestazioni complementari versate a lei e al

marito dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019.

2.4. Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020

585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF

2016 6705: Riforma delle PC).

Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente

già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF

9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre

2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari

di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF

130 V 329).

In concreto, al ricorso contro la decisione su opposizione emanata

dalla Cassa il 28 settembre 2023 - data che, di principio, delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale

(STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in

vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso, perciò

le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono

applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020 per i fatti dal 2005.

2.5. L'art. 25 cpv.

1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo

è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito

delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di

regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose

sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF

9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone

un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA

32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

Una decisione è stata

considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una

rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione

di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.6. In specie, la

Cassa di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito di un

incontro avuto con l'assicurata nel maggio 2020, della presenza di sostanza

immobiliare all'estero non dichiarata dalla beneficiaria di prestazioni, ha

ritenuto dati gli elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi

dell'art. 146 CP e quindi per l'applicazione dell'art. 97 cpv. 1 lett. b CP,

secondo cui l'azione penale si prescrive in 15 anni. Essa ha quindi ricalcolato

le prestazioni di diritto per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019

e le prestazioni versate durante il medesimo lasso di tempo, per un importo da

restituire di Fr. 331'256,70 per prestazioni complementari, premi di cassa

malati (DTF 147 V 369) e rimborsi di spese di malattia e di invalidità di cui

hanno beneficiato la ricorrente e il coniuge fino al decesso di quest'ultimo (giugno

2019).

L'assicurata ha contestato di avere commesso una truffa ai danni

della Cassa, non avendo voluto procacciarsi un indebito profitto, ingannarla,

men che meno con astuzia, e sottacere nulla, visto che in occasione dell'autodenuncia

fiscale ha pure comunicato alla Cassa l'esistenza di beni all'estero e non era

a conoscenza dell'obbligo di informarla, essendo gli immobili già dichiarati e

tassati all'estero. Non sarebbero perciò realizzate le condizioni dell'art. 146

CP e, di conseguenza, non può essere adottato il termine di prescrizione di 15

anni di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, ma il termine di 5 anni dell'art.

25 cpv. 1 LPGA.

Inoltre, autodenunciandosi fiscalmente, nessuna pena le è stata inflitta

perciò, non essendo stati concretizzati i presupposti dell'art. 146 CP, nemmeno

si può applicare il termine di prescrizione ad esso connesso.

2.7. Quando nel luglio 1987 (doc.

1-42/73 inc. 2) rispettivamente nel luglio 1988 (doc. 1-15/73 inc. n. 2) il

marito della ricorrente, allora beneficiario di una rendita di invalidità, ha richiesto

le prestazioni complementari, ha tirato una riga sulla casella di risposta alla

domanda n. 44 sulla sostanza "Proprietà

fondiaria al valore di stima ufficiale dell'abitazione primaria (in caso di

modifica dei valori di stima allegare un estratto del catasto)".

Il formulario reca inoltre la seguente "Avvertenza per la cifra 44":

" La

sostanza deve essere indicata al valore ufficiale di stima al 1. gennaio dell'anno

corrente: sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze

possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all'estero. (…)".

(docc. 1-19/73 e

1-46/73 inc. 2).

Nei formulari di revisione periodica sottoscritti dall'assicurato

il 1° aprile 2003 (doc. 1-1/73 inc. 2), il 27 febbraio 2007 (doc. 16-1/12 inc.

2), il 24 maggio 2011 (doc. 31-1/13 inc. 2) e il 10 aprile 2015 (doc. 46-1/17

inc. 2), le domande n. 8 sulla sostanza posseduta al 1° gennaio, quali libretti

di risparmio e di deposito, titoli, proprietà fondiaria al valore di stima

ufficiale e altri fattori della sostanza, sono invece rimaste senza risposta. Fa

eccezione la voce "libretti di risparmio e

di deposito, numerati", in cui nel 2011 l'interessato ha scritto l'importo

di Fr. 17,65, nel 2015 di Fr. 16,85 e in occasione dell'ultima revisione,

avvenuta il 4 ottobre 2017 (doc. 56-1/24 inc. 2), ha indicato "VA". Per contro, egli ha tirato una

righetta orizzontale nello spazio apposito relativo ai titoli, alla proprietà

fondiaria e agli altri fattori della sostanza.

Il marito dell'assicurata, titolare del diritto alle PC, è

deceduto nel giugno 2019 e il 26 maggio 2020 (doc. 10 inc. 1) l'assicurata ha

informato la Cassa cantonale di compensazione di essersi autodenunciata all'autorità

fiscale segnalando le proprietà immobiliari in Italia - nella dichiarazione di

imposta per l'anno 2018, compilata il 4/10 marzo 2020 (doc. 11-52/52 inc. 1), la

vedova ha comunicato all'autorità fiscale che "Sono stati inseriti ai fini dell'aliquota gli immobili in Italia che il

defunto sig. __________ aveva omesso di indicare negli anni precedenti.".

Questa autodenuncia ha portato il 27 novembre 2020 (doc. E) l'Ufficio delle

procedure speciali a notificarle l'apertura di una procedura di recupero d'imposta

cantonale, comunale e federale diretta - e le ha trasmesso una perizia di questi

tre fondi attestante un valore venale complessivo di € 510'000.- (doc. 11-27/52

inc. 1).

In concreto si deve ritenere che, quando ha richiesto le

prestazioni complementari nel 1987 e nel 1988, come pure in occasione delle varie

revisioni periodiche che si sono succedute nel tempo, il defunto assicurato,

titolare del diritto alle prestazioni complementari, era tenuto ad informare la

Cassa di compensazione della proprietà di questi suoi beni, già esistenti, anche

se detenuti all'estero.

Il 3 dicembre 2020 l'amministrazione, ritenendo adempiuti gli

elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi è un termine

di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), applicando il termine

assoluto di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA ha dunque chiesto alla

vedova la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° dicembre

2005.

Da parte sua, la ricorrente sostiene non solo di non essere invece

dati i presupposti di questo reato, ma anche che non essendoci stata la

concretizzazione di alcuna fattispecie penale visto che si tratta di una

autodenuncia che risulta esente da pena, si deve applicare la regola generale

dell'art. 25 cpv. 1 LPGA che prevede una prescrizione di cinque anni.

2.8. Innanzitutto occorre evidenziare

che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente

riscosse, con sentenza 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 (pubblicata in SVR 2020 EL

Nr. 9) l'Alta Corte ha ribadito al considerando 2.2 che, affinché si possa

applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta

l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione

sia stato condannato (DTF 140 IV 206 consid. 6.2 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138

V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193 consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29

ottobre 2018, consid. 4.2).

In materia di prestazioni complementari, sono principalmente le

infrazioni regolate agli artt. 146 CP (truffa) e 31 LPC (violazione dell'obbligo

di informare) che entrano in considerazione.

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede

la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo

comportamento concreto.

La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1 erige a delitto secondo l'art.

10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere,

sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale

commina una pena più grave, chiunque, in particolare:

"

a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un

Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una

prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante

indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

d. non ottempera

all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".

Dall'altro lato, erige a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2

LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo

che gli incombe fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare

informazioni (lett. a).

Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo

ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).

2.9. Va inoltre evidenziato che il 1°

ottobre 2016 è entrato in vigore l'art. 148a CP secondo cui chiunque, fornendo

informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una

persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi

prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i

terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con

una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv.

2).

Questa norma, concepita come "fattispecie residuale

rispetto al reato di truffa di cui all'art. 146 CP", eleva a delitto

il comportamento ingannevole nei confronti dell'amministrazione di cui,

intenzionalmente (il dolo eventuale essendo sufficiente), ottiene, per sé o per

terzi, prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore,

o il terzo beneficiario, non hanno diritto (Margaret

Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di

aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.2 e 3.2.). L'inganno in questione

è realizzato mediante informazioni false o incomplete, sottacendo fatti

Considerandi

essenziali all'ottenimento della prestazione oppure in qualsiasi altro modo,

laddove viene simulata una situazione di bisogno che conduce all'ottenimento

illecito di prestazioni sociali (Margaret

Kuelen, op. cit., ad 3.2.1.1) e deve condurre un terzo (in concreto, l'amministrazione)

in errore.

L'art. 148a CP prevale rispetto alle norme penali previste dalle

singole leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale;

in concreto, in ambito di prestazioni complementari, sull'art. 31 LPC (Matthias Jenal, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger,

Strafrecht, 4a ed. 2019, n. 27 ad art. 148a).

Occorre precisare che questa disposizione trova applicazione a

partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non

retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi soltanto successivamente

alla sua entrata in vigore (STF 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2;

STF 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali

in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347

ad 3.1.4), quindi dopo il 1° ottobre 2016.

Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento

reprensibile degli assicurati posto in atto (almeno) dal 2005, non può qui

essere ritenuto perlomeno fino al 30 settembre 2016.

A titolo abbondanziale, occorre rilevare che nella DTF 149 IV 273,

il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in merito alla

delimitazione dei casi di poca gravità e ha definito le graduali soglie

determinanti per delimitare un caso poco grave dell'ottenimento illecito di

prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 2

CP) dalla fattispecie penale di base (art. 148a cpv. 1 CP). Se l'importo del

reato è inferiore a Fr. 3'000.-, il caso è sempre poco grave. Se l'importo del

reato è compreso tra Fr. 3'000.- e Fr. 35'999.99, occorre valutare l'entità

della colpevolezza in funzione di tutte le circostanze del singolo caso. Se l'importo

del reato è pari o superiore a Fr. 36'000.-, è in linea di massima escluso un

caso poco grave, a meno che sussistano delle circostanze straordinarie di

particolare rilievo che comportino un ridimensionamento consistente della

colpevolezza (cfr. consid. 1.5).

Nell'interesse della certezza del diritto, con questo approccio il

Tribunale federale ha tracciato una linea di demarcazione più chiara tra ciò

che costituisce un delitto (art. 148a cpv. 1 CP) e ciò che costituisce una

contravvenzione (art. 148a cpv. 2), potendo soltanto la prima categoria

comportare l'espulsione (art. 66 cpv. 1 lett. e CP).

Nell'evenienza concreta, visto l'importo chiesto in restituzione

alla ricorrente dalla Cassa di compensazione, se si applicasse la recente

giurisprudenza per i fatti commessi dopo il 1° ottobre 2016 la fattispecie in

esame non adempirebbe verosimilmente l'ipotesi della contravvenzione del

capoverso 2 dell'art. 148a CP per l'indebito ottenimento di prestazioni

complementari.

2.10

Diversamente, qualora l'autore

tragga in inganno, con astuzia, un collaboratore dell'assicurazione sociale o

dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di

disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico

chiamato a versare la prestazione per ottenere prestazioni indebite da un'assicurazione

sociale o dall'assistenza sociale, se dati gli altri presupposti previsti dalla

norma, sono integrati gli estremi del reato di truffa giusta l'art. 146 CP.

La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte

occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme

istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, come

rammenta Kuelen nel suo contributo

(op. cit., pag. 331), ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno

astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in

particolare la natura dell'inganno, se cioè, da un lato, è dato con un

comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire

indebite prestazioni e, dall'altro, la possibilità di verifica delle menzogne o

del castello di bugie (il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per

esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del

silenzio qualificato.

Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a

cui l'amministrazione si affida e a cui deve potere credere in mancanza,

spesso, della possibilità di una verifica completa, l'autore la possa

ingannare.

A proposito dell'inganno e dell'astuzia quali elementi

costituitivi del reato di truffa, nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il

Tribunale federale si è così espresso:

" 3.2. Cette infraction se commet en

principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes

concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré

qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer

toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une

prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les

prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement

actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées

ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant

- du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation

de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres

actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré

comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas

lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux

questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de

modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en

effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie

active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les

références citées). Une escroquerie par actes concluants a également été

retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement

accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité

compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la

production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune

non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28

août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de

prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée

par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa

situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013

du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).

3.3

Pour qu'il

y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle

soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque

l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à

une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses

informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que

difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle

renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est

toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention

ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.

Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande

diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être

trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications

élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas

exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en

matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine

pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des

prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune,

comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des

extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes

d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les

pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de

fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas

(arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier

2011.

consid. 4.1.2 et les références citées).

3.4

Pour que

le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie

astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir

un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le

patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage

temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans

le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir

escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse

et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus,

conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce

cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte

consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un

dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).

3.5

Sur le

plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention

devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit

en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).".

Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019 e le STF

8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020 - queste ultime concernenti un

caso ticinese giudicato da questo TCA -, in cui la nostra Massima Istanza ha

ribadito e riassunto la giurisprudenza in materia penale e si è così espressa

sulla realizzazione del reato di truffa previsto dall'art. 146 CP:

" 7.

7.1

Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole

di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,

oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il

reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un

comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti

oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da

atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2 pag. 14). L'inganno

dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia è data quando l'autore

mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza particolari macchinazioni. Nel

caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è ammessa laddove una loro

verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è possibile o può essere

eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando l'autore trattiene la

vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede che essa tralascerà di

effettuarla in virtù di un particolare rapporto di fiducia. L'elemento non è

per contro realizzato quando la vittima dell'inganno avrebbe potuto evitare l'errore

con un minimo di attenzione. La fattispecie non esige però che la vittima dia

prova della massima diligenza possibile e prenda tutte le misure immaginabili

per evitare l'errore. L'astuzia viene meno soltanto nel caso di leggerezza

della vittima (DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pag.

154; 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 e

rinvii; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.1).

7.2

La giurisprudenza nell'ambito delle assicurazioni

sociali ha già escluso che la semplice violazione dell'obbligo di informare sia

costitutiva del reato di truffa (DTF 140 IV 11 consid. 2.4.1 pag.

15). Il fatto di continuare a percepire delle prestazioni non può essere

interpretato come la manifestazione positiva - per atti concludenti - del

carattere immutato della situazione. Detto ciò, la situazione deve essere

analizzata in modo diverso quando la riscossione delle prestazioni è

accompagnata da altre azioni che consentono di interpretare oggettivamente il

comportamento della persona assicurata come l'espressione dell'immutata natura

della situazione.

Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non risponde in

modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a stabilire l'esistenza

di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o economiche; in tali

casi non si tratta più di un caso di frode per omissione, ma di inganno attivo

(DTF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3

pag. 210; DTF 140 IV 11 consid. 2.4.6 pag.

18.

e le sentenze citate; sentenze 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.2

e 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 1.1).

7.3

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

accertato, in maniera non arbitraria (consid. 3.3), che la ricorrente fosse

cosciente di essere proprietaria dell'appartamento in Francia sin dalla prima

richiesta per assegni famigliari. Questi accertamenti, vincolanti per il

Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sono determinanti sotto il profilo

dell'esame dell'inganno astuto. Omettendo di informare la Cassa della sostanza

immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo

all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro

rinnovo per gli anni seguenti. Nulla cambiano le DTF 140 IV 11 e DTF 140 IV 206 invocate dalla

ricorrente, secondo le quali non costituisce un inganno per commissione il

fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, in modo passivo, che

ricorda l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze. Infatti, la

ricorrente non si è limitata passivamente e a un caso isolato a non informare

la Cassa del suo appartamento, bensì ha sottaciuto sistematicamente l'esistenza

dello stesso ad ogni richiesta annuale di rinnovo delle prestazioni sociali,

nonostante queste ultime indicassero esplicitamente l'obbligo di informare ogni

cambiamento rilevante nel reddito e nella sostanza (sentenza 6B_741/2017 del 14

dicembre 2017 consid. 6.3.3). Inconsistente è anche l'argomentazione secondo la

quale la ricorrente non ha agito intenzionalmente poiché ignorato l'esito della

compravendita fino all'ottenimento dei documenti alla morte del padre. Come già

rilevato in precedenza, i giudici cantonali non hanno accertato arbitrariamente

i fatti. Non è nemmeno insostenibile la loro interpretazione secondo cui la

ricorrente sapesse di essere proprietaria e che la compravendita fosse andata a

buon fine. La ricorrente ha pertanto ingannato astutamente la Cassa, alla quale

non può essere rimproverata una leggerezza nelle sue verifiche dal momento che

non c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di un

appartamento all'estero, oltretutto neanche segnalato all'autorità fiscale

ticinese (sentenza citata 6B_741/2017 consid. 6.2.3). Tanto più che la Cassa

non aveva i mezzi per sincerarsi di eventuali averi all'estero. Senza arbitrio,

dunque, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto adempiuti gli

elementi costitutivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP e applicato

il termine di prescrizione di 15 anni.".

2.11

Nel caso di specie il marito dell'assicurata,

titolare di una rendita di invalidità, non informando la Cassa della sostanza

all'estero ha commesso una truffa ai sensi dell'art. 146 CP già al momento di

compilare nel luglio 1987 e 1988 i formulari di richiesta delle prestazioni

complementari (cfr. consid. 2.6).

Si è infatti realizzata una truffa per atti concludenti, laddove,

nella sua domanda di prestazioni complementari, il richiedente ha sottaciuto di

possedere della sostanza immobiliare all'estero e, attraverso le informazioni

fornite, ha dato quindi l'impressione, ai funzionari della Cassa cantonale di

compensazione, che esse corrispondessero alla sua situazione reale (STF

6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Une escroquerie par actes concluants a

également été retenue dans le cas d'une personne qui dans sa demande de

prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée

par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa

situation réelle"; STF 8C_421/2020 e

8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3: "Omettendo di informare la Cassa della sostanza

immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo

all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro

rinnovo per gli anni seguenti.").

Chiamato in seguito a compilare il formulario per la revisione

delle prestazioni complementari per gli anni 2003 (doc. 1-1/73 inc. 2), 2007

(doc. 16-1/12 inc. 2), 2011 (doc. 31-1/13 inc. 2) e 2015 (doc. 46-1/17 inc. 2)

per individuare se vi siano stati dei cambiamenti delle circostanze personali,

mediche o economiche, nel non rispondere, scientemente, alla domanda n. 8

concernente le modifiche della sostanza, e meglio se aveva delle proprietà

fondiarie volendone indicare il valore di stima ufficiale, il marito della

ricorrente, al beneficio delle prestazioni complementari dal 1987, lasciando in

bianco l'apposito spazio di risposta ha (invece) commesso una truffa per

commissione, ovvero ha ingannato attivamente l'amministrazione (STF 6B_99/ 2015

del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond

pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur

destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle,

médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie

par omission, mais d'une tromperie active." e

STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.2: "Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non

risponde in modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a

stabilire l'esistenza di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o

economiche; in tali casi non si tratta più di un caso di frode per omissione,

ma di inganno attivo.").

La medesima conclusione va tratta per la revisione periodica del

2017.

(doc. 56-1/24 inc. 2), laddove nel relativo formulario il defunto marito

dell'insorgente ha tirato una riga a tutte le risposte alla domanda n. 8 sulla

sostanza. Egli ha invero indicato "VA" (ndr: vedi allegati) alla

prima riga concernenti i libretti di risparmio, ma dai documenti compiegati non

risulta alcuna indicazione riguardante la sostanza posseduta in Italia. Egli

non ha pertanto risposto in maniera conforme alla verità alle specifiche

domande poste dalla Cassa atte a stabilire se v'erano state delle modifiche

della sua situazione personale, medica o economica. La truffa è stata dunque

commessa attivamente.

Nel caso in esame, poi, l'inganno commesso dal marito della

ricorrente sia al momento della richiesta di PC sia in occasione delle

revisioni periodiche del suo diritto, è certamente astuto, non essendo possibile

ai preposti funzionari della Cassa verificare l'effettiva assenza di immobili

all'estero in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, non potendo

pretendere dalla Cassa di compensazione una verifica generale in Italia e

magari in altri Paesi. Infatti, non essendo stati dichiarati alle autorità

fiscali ticinesi, non v'era nessun indizio dell'esistenza di questi beni immobili

all'estero (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3).

Non va dimenticato che l'astuzia è esclusa soltanto se la vittima

- qui la Cassa - non ha proceduto a delle verifiche elementari che ci si poteva

attendere che lei effettuasse stanti le circostanze (STF 6B_653/2021 del 10

febbraio 2022, consid. 1.3.1; STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid.

3.3).

La circostanza che l'insorgente aveva già dichiarato all'estero i

suoi beni immobili e che quindi non era a conoscenza del suo obbligo di

informare la Cassa di compensazione, è argomento privo di sostrato. Lo dimostra

la stessa autosegnalazione della ricorrente all'autorità fiscale. L'assicurata

era pienamente cosciente del fatto che, già fiscalmente, immobili all'estero

hanno incidenza fiscale nella fissazione dell'aliquota. A livello di PC, i

formulari domandano l'esistenza di sostanza immobiliare in Svizzera e all'estero.

Non sfugge a nessuno, nemmeno alla ricorrente, che una prestazione riconosciuta

alla luce del bisogno in cui versa il postulante, sia influenzata dalla

sostanza ovunque sia ubicata e di qualsiasi natura essa sia. Mentire, come ha

fatto suo marito su tale aspetto, il quale ha continuato a farlo per decenni, è

grave ed è costitutivo di inganno astuto. È stata perciò commessa una grave

truffa ai danni della Cassa cantonale di compensazione.

2.12

Ne discende che il marito della

ricorrente ha mentito alla Cassa di compensazione non dichiarando di disporre

di sostanza immobiliare all'estero di sua proprietà e di proprietà della moglie

qui ricorrente quando ha sottoscritto sia le richieste di prestazioni

complementari nel 1987 e nel 1988, sia i cinque formulari di revisione delle prestazioni

complementari nel 2003, nel 2007, nel 2011, nell'anno 2015 e nel 2017. Egli si

è dunque reso autore di truffa.

Gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di cui

all'art. 146 CP sono pertanto manifestamente adempiuti.

Considerato che la decisione di restituzione è stata emessa il 3

dicembre 2020 e che è applicabile, su rinvio dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA,

il termine di prescrizione di 15 anni previsto per la truffa (STF 8C_421/2020 e

8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3), a giusta ragione la pretesa di

restituzione della Cassa retroagisce dunque al 1° dicembre 2005.

Non è pertanto possibile applicare il termine di cinque anni di

cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA come preteso dall'insorgente.

È poi sulla scorta della giurisprudenza affermata nella DTF 147 V

417, in cui il Tribunale federale ha stabilito che il termine di prescrizione

più lungo del diritto penale secondo l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA è

applicabile agli eredi del beneficiario delle prestazioni indebitamente

riscosse a seguito di un reato perseguibile penalmente (cfr. consid. 7), che la

decisione impugnata emanata dalla Cassa di compensazione nei confronti della

ricorrente deve essere confermata.

Sul reato di truffa nelle assicurazioni sociali per non avere

informato l'amministrazione di possedere della sostanza (all'estero), per avere

sottoscritto un modulo in maniera menzognera ed avere ribadito nel tempo

menzogne non verificabili da parte della Cassa e sull'obbligo di restituire le

prestazioni indebitamente percepite, cfr. pure le STCA 33.2023.12 del 25

settembre 2023; STCA 33.2022.8 dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21

febbraio 2022; STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 36.2019.121-125 del 26 maggio

2020.

in ambito di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, confermata

con giudizio 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio

2020.

riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia,

confermata dal Tribunale federale con STF 8C_421/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 33.2019.23+24

del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9

marzo 2020.

2.13

Sulla scorta di quanto precede vanno

respinte entrambe le tesi dell'insorgente sull'inapplicabilità del termine di

prescrizione penale più lungo.

Anzitutto, non è corretto affermare, come visto, che nessun reato

penale si è in specie concretizzato, essendo infatti adempiuti tutti i presupposti

legali dell'art. 146 CP.

In secondo luogo, il fatto che, autodenunciandosi alle autorità

fiscali a fronte di una sottrazione d'imposta, l'art. 175 cpv. 3 LIFD ha previsto

di prescindere dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da

pena), significa semplicemente che l'autorità amministrativa, ossia l'autorità fiscale,

non commina una pena (cioè una multa: art. 175 cpv. 1 LIFD), limitandosi al

recupero d'imposta per gli anni precedenti. Analogamente ciò avviene per

l’imposta cantonale (art. 258 cpv. 3 e art. 269 cpv. 3 LT).

Ciò non significa, palesemente e contrariamente a quanto sostenuto

dalla ricorrente, che nessun reato penale sia stato commesso e che un

procedimento penale non possa essere avviato dalle autorità penali, cui spetta

l'onere, in caso di denuncia, di esaminare i fatti e, in caso di elementi

penalmente rilevanti, di agire nei suoi confronti. In concreto l’agire

truffaldino sembra riconducibile al solo marito (ora defunto) della ricorrente.

Va rilevato che nei precedenti considerandi la scrivente Corte ha

potuto constatare la realizzazione dei presupposti di una truffa (art. 146 CP).

Infatti, occorre ricordare che per potere applicare il termine di perenzione

più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 seconda frase

LPGA, in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente

riscosse non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato dal

profilo penale (STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020, consid. 2.2). In altre

parole, le autorità amministrative rispettivamente giudiziarie che devono

decidere su una restituzione di PC sono chiamate a compiere autonomamente un

esame della fattispecie alla stregua delle autorità penali inquirenti rilevando

tutti gli elementi determinanti in ottica penale per giungere, se dati, alla

configurazione di un reato rilevante secondo il diritto penale.

2.14

Ne discende, dunque, che la

decisione impugnata deve essere confermata, non senza rilevare che con la morte

del coniuge la ricorrente ha ereditato, giusta il Trattato di domicilio e

consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che

rinvia al diritto italiano (DTF 91 II 460 consid. 1), un terzo (art. 581, 566 CCit) della quota di un mezzo del

marito sulla sostanza immobiliare all'estero e non un mezzo, come ritenuto

dalla Cassa, diventando proprietaria in ragione di 2/3 ([1/3 x 1/2] + 1/2) e

non 3/4, fatto che non influisce sull'importo da restituire.

2.15

In base all'art. 61 LPGA, fatto

salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla

procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve tuttavia soddisfare le

esigenze poste alle lettere a-i del citato disposto, fra cui la lettera fbis,

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La LPC non prevede che la procedura sia

soggetta a spese.

A norma dell'art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le

parti. Per l'art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura. Secondo l'art. 29 cpv. 4 Lptca, negli altri casi la

tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

Rilevato che la lettura della giurisprudenza ribadita ed

abbondante in merito alla realizzazione del reato di truffa in ambito di

prestazioni complementari, e della dottrina più recente, avrebbero permesso di

evitare un inutile gravame, la superficialità dell'agire della ricorrente

impone il carico di tasse e spese alla stessa.

Sul tema delle spese secondo il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia, determinata

in Fr. 800.-, e le spese della procedura, fissate in Fr. 200.-, sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti