33.2023.34
Restituzione di PC a seguito di autodenuncia fiscale e a Cassa.Marito di ric. ha sottaciuto di possedere sostanza all'estero.Truffa per atti concludenti e per commissione.C'è stato inganno astuto (Cassa non poteva verificare l'assenza di sostanza all'estero).Termine di prescrizione penale di 15 anni
18 marzo 2024Italiano45 min
decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.34
TB
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: studio legale RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2023 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1987 (doc. 2-61/72 dell'incarto
2) RI 1, nata nel 1940, è stata al beneficio di prestazioni complementari
insieme al marito. Successivamente al decesso di quest'ultimo avvenuto il __________
giugno 2019 (doc. 65 inc. 2), nel marzo 2020 (doc. 11-52/52 inc. 2) la vedova
si è autodenunciata all'autorità fiscale indicando nella dichiarazione d'imposta
2018 l'esistenza di tre immobili in Italia. La competente autorità fiscale ha
avviato, a fine anno 2020, una procedura di recupero d'imposta (doc. E).
1.2. Durante l'incontro del 26 maggio
2020 (doc. 10 inc. 1) avuto con il capo del Servizio prestazioni complementari
della Cassa cantonale di compensazione, l'assicurata l'ha informato di avere
autodenunciato all'autorità fiscale le proprietà immobiliari in Italia e l'indomani
(doc. 11-1/52 inc. 1) ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
complementari trasmettendo anche una valutazione peritale di questi fondi (€
510'000.-).
1.3. Con decisione del 3 dicembre 2020
(doc. 17-13/20 dell'inc. 1) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata
di restituire per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019 Fr. 65'841.-
per le prestazioni complementari a copertura del fabbisogno vitale, Fr. 145'306,10
a titolo di riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie e Fr. 120'109,60 quali spese di malattia e d'invalidità rimborsate ai
coniugi.
1.4. L'opposizione del 25 gennaio 2021
(doc. 17) con cui l'assicurata ha chiesto di riformare la decisione del 3
dicembre 2020 nel senso di dovere restituire soltanto gli importi relativi agli
ultimi cinque anni, e meglio dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2019, è stata
respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione del 28
settembre 2023 (doc. B).
L'amministrazione ha esposto i principi legali e giurisprudenziali
della truffa (art. 146 CP), rilevando che l'opponente, a seguito del decesso
del marito, è diventata proprietaria in ragione di 3/4 di sostanza immobiliare
a __________ e a __________, sostanza non dichiarata nel formulario di
richiesta delle prestazioni complementari inoltrato l'8 luglio 1988, benché fosse
espressamente evidenziata l'esigenza di indicare il valore della sostanza
posseduta, anche all'estero. Dalla documentazione in suo possesso nulla
permetteva di ritenere che l'opponente e suo marito fossero proprietari di
sostanza all'estero, perciò l'amministrazione ha riconosciuto loro il diritto
alle PC dal 1° luglio 1988. Trovandosi all'estero, per la Cassa era impossibile
verificare questo fatto e ciò pure poiché non è stata dichiarata alle autorità
fiscali ticinesi.
La Cassa di compensazione ha ricordato l'obbligo di informare che
incombe ai beneficiari di prestazioni, ripreso nelle decisioni che sono state
inviate loro, perciò ha respinto la tesi dell'opponente di non sapere che
doveva dichiarare la sostanza detenuta all'estero. Per l'amministrazione, l'art.
146 CP è applicabile alla fattispecie almeno per dolo eventuale e quindi va
ritenuta una prescrizione di 15 anni dalla decisione di restituzione (art. 25
cpv. 2 LPGA in connessione con l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
1.5. Con ricorso del 31 ottobre 2023
(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dallo studio legale avv. RA 1, ha ripreso le
motivazioni addotte con l'opposizione per giustificare di dovere restituire
soltanto le prestazioni percepite dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2019. In
particolare, la ricorrente ha ricordato non essere dati i presupposti del reato
di truffa, non avendo omesso di informare l'amministrazione al fine di procacciarsi
un indebito profitto, non l'ha ingannata con astuzia, non ha dissimulato un
fatto vero omettendolo ai fini di ingannare la Cassa, non ha agito per arrecare
un pregiudizio alla Cassa, tanto che appena ha saputo del suo obbligo di
comunicare anche la sostanza all'estero, seppure già dichiarata in Italia, in
buona fede e in totale trasparenza ne ha informato pure la Cassa. Se non ha
precedentemente comunicato alla Cassa di essere proprietaria di beni immobili
in Italia, è perché la ricorrente ha avuto per anni la certezza che la notifica
di questa sostanza andasse effettuata unicamente nel caso in cui queste
proprietà non fossero già state dichiarate presso le autorità italiane. Pertanto,
la richiesta di restituzione delle PC è perenta dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre
2014.
Per la ricorrente, secondo il punto 1.5.2 del Messaggio 06.085 del
18 ottobre 2006 (doc. C) intitolato "Autodenuncia esente da pena", il
contribuente che denuncia spontaneamente la fattispecie prima che la stessa sia
nota alle autorità fiscali non incorre in alcuna pena. Ne discende che "i reati considerati dell'IAS e quindi dei relativi
termini di prescrizione, non devono essere perseguiti in occasione della prima
autodenuncia, dato che una persona denuncerà la propria situazione solo se è
certa di non esporsi a un procedimento penale. (…) Pertanto, (…) non essendo
applicabile la fattispecie penale e quindi i relativi termini di prescrizione,
le pretese dell'IAS devono limitarsi ai termini di prescrizione stabiliti all'art.
25 cpv. 2 LPGA, ovvero 5 anni" (doc. I punti 44 e 47 pag. 13).
1.6. Con risposta del 9 novembre 2023
(doc. III) la Cassa ha rinviato ai contenuti della decisione impugnata chiedendo
al Tribunale di respingere il ricorso.
1.7. Il 24 novembre 2023 (doc. V) l'insorgente
ha contestato le affermazioni della Cassa, ribadendo che la fattispecie penale
su cui si basa l'amministrazione non è applicabile in caso di autodenuncia, perché
il contribuente non incorre in nessuna pena. Pertanto, non essendo perseguibili
Fatti
i reati penali, il credito vantato dalla Cassa non deriva da una condotta della
ricorrente punibile penalmente giusta l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA.
Risulta perciò applicabile il termine massimo di 5 anni.
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che l'amministrazione non ha
dimostrato che vi sia stata una particola scaltrezza da parte sua, non ha mai
dato prova di avere messo in atto delle particolari manovre fraudolente né di
avere raccontato un castello di bugie al fine di arricchirsi. L'assicurata non
ha mai agito allo scopo di ingannare la Cassa, prova ne è che, se così fosse,
non si sarebbe autodenunciata alle autorità fiscali (doc. E) e alla Cassa.
1.8. La Cassa non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'assicurata ha chiesto al TCA di
sospendere la causa per potere avere più tempo per tentare di vendere gli
immobili oggetto dell'autodenuncia. Il ricavato della vendita servirà poi per
fare fronte al debito in essere con la Cassa di compensazione.
La decisione di restituzione del 3 dicembre 2020 prevede che
"un'eventuale opposizione alla presente
decisione non avrà effetto sospensivo.", mentre la
decisione su opposizione del 28 settembre 2023, oggetto della lite (art. 56
cpv. 1 LPGA), recita che "Nella misura
in cui la presente decisione diminuisce o sopprime delle prestazioni correnti,
il ricorso non ha effetto sospensivo.".
Va al riguardo osservato che nel 2020 l'art. 54 cpv. 1 lett. c
LPGA prevedeva che le decisioni e le decisioni su opposizione erano esecutive
se l'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso era stato revocato,
come occorso nel caso in esame.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2021 la LPGA ha subito delle modifiche e
l'art. 49 cpv. 5, che si riferisce alla decisione, recita che
" Nella sua
decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione
anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le
decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.".
In caso di opposizione, ora l'art. 52 cpv. 4 LPGA prevede che
" Nella sua
decisione su opposizione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un
eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni
pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la
restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.".
Questa tematica era già stata affrontata dal Tribunale nelle STCA
33.2021.17 del 21 febbraio 2022 al considerando 2.1, in cui nel suo ricorso del
novembre 2021 l'assicurata aveva chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo
giusta l'art. 49 cpv. 5 LPGA stante l'ambigua formulazione usata dalla Cassa nella
decisione emessa. Con la risposta la Cassa cantonale di compensazione ha poi
affermato che, alla luce della natura della decisione (di restituzione), l'istanza
di ripristino dell'effetto sospensivo non aveva oggetto. Lo stesso giudice
delegato del TCA ha perciò comunicato alla ricorrente che la richiesta di
effetto sospensivo era priva d'oggetto e che quindi non sarebbe stato emesso
uno specifico decreto su questa tematica.
Anche nella STCA 33.2023.19 del 27 novembre 2023, sempre al
considerando 2.1 il Tribunale ha analizzato questa questione dopo che l'assicurato
ha chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo al suo ricorso giusta l'art.
52 cpv. 4 seconda frase LPGA, ritenendo ambigua la formulazione adottata dalla
Cassa nella decisione su opposizione, che ha genericamente revocato l'effetto
sospensivo al ricorso affidandosi alla frase standard "Nella misura in cui la presente decisione diminuisce o
sopprime delle prestazioni correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo.".
Anche in quel caso, nella risposta la Cassa di compensazione ha
affermato che poiché la contestazione ricorsuale verteva sulla restituzione di
prestazioni indebitamente percepite, e non sulla limitazione di un diritto
corrente a prestazioni, la questione della revoca dell'effetto sospensivo al
ricorso nemmeno si poneva.
Anche nella fattispecie va citata la DTF 130 V 407 (SVR 2005 EL
Nr. 1) in cui l'Alta Corte, fondandosi sugli art. 49, 52 e 56 vLPGA, al
considerando 3 ha statuito che in materia di restituzione di prestazioni
complementari indebitamente riscosse, le opposizioni interposte contro le
decisioni come pure i ricorsi presentati avverso le decisioni su opposizione
hanno per legge effetto sospensivo. Questo principio è stato concretizzato nell'art.
52 cpv. 4 seconda frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021, che comporta che il
ricorso ora in esame ha effetto sospensivo.
Da quanto precede discende che la richiesta di effetto sospensivo
formulata dalla ricorrente è priva d’oggetto.
2.2. Nella
misura in cui la richiesta della ricorrente debba essere intesa quale domanda
di sospensione della trattazione della procedura, al fine di consentirle una
vendita al meglio dei fondi, la domanda, che con l’emanazione di questo
giudizio diviene comunque priva d’oggetto, non poteva essere ammessa. In base all’art.
31 LPTCA (Legge sulla procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni) per quanto non stabilito dalla medesima legge valgono le
norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,
sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative
(LPAmm). Quest’ultima prevede, al suo art. 24, tra le norme generali di
procedura del Titolo II, che l’autorità, d’ufficio o su richiesta di parte, possa
sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare quando la
decisione da prendere dipenda dall’esito di un altro procedimento o potrebbe
esserne influenzata in modo determinante. La prassi (in merito si veda la recente
STF 9C_481/2022 del 23 gennaio 2024 consid. 5) in materia è restrittiva e la
sospensione concessa con cautela siccome l’art. 61 lett. a LPGA (Legge sulla
parte generale delle assicurazioni sociali) impone una procedura semplice e, in
particolare, rapida.
In
concreto, la richiesta di sospendere la trattazione della procedura in attesa
di alienazioni immobiliari all’estero, incerte nella loro concretizzazione a
breve termine, non adempie manifestamente le esigenze stabilite dalle norme
citate e non poteva essere accolta.
nel merito
2.3. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 331'256,70 (Fr. 65'841
[PC] + Fr. 145'306,10 [premi LAMal] + Fr. 120'109,60 [spese di malattia e di
invalidità]) che il 3 dicembre 2020 la Cassa di compensazione ha emesso nei
confronti della ricorrente per le prestazioni complementari versate a lei e al
marito dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019.
2.4. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020
585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF
2016 6705: Riforma delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente
già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF
9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre
2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari
di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF
130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la decisione su opposizione emanata
dalla Cassa il 28 settembre 2023 - data che, di principio, delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale
(STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in
vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso, perciò
le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono
applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020 per i fatti dal 2005.
2.5. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo
è determinante.
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito
delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di
regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose
sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF
9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone
un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA
32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata
considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una
rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione
di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.6. In specie, la
Cassa di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito di un
incontro avuto con l'assicurata nel maggio 2020, della presenza di sostanza
immobiliare all'estero non dichiarata dalla beneficiaria di prestazioni, ha
ritenuto dati gli elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi
dell'art. 146 CP e quindi per l'applicazione dell'art. 97 cpv. 1 lett. b CP,
secondo cui l'azione penale si prescrive in 15 anni. Essa ha quindi ricalcolato
le prestazioni di diritto per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019
e le prestazioni versate durante il medesimo lasso di tempo, per un importo da
restituire di Fr. 331'256,70 per prestazioni complementari, premi di cassa
malati (DTF 147 V 369) e rimborsi di spese di malattia e di invalidità di cui
hanno beneficiato la ricorrente e il coniuge fino al decesso di quest'ultimo (giugno
2019).
L'assicurata ha contestato di avere commesso una truffa ai danni
della Cassa, non avendo voluto procacciarsi un indebito profitto, ingannarla,
men che meno con astuzia, e sottacere nulla, visto che in occasione dell'autodenuncia
fiscale ha pure comunicato alla Cassa l'esistenza di beni all'estero e non era
a conoscenza dell'obbligo di informarla, essendo gli immobili già dichiarati e
tassati all'estero. Non sarebbero perciò realizzate le condizioni dell'art. 146
CP e, di conseguenza, non può essere adottato il termine di prescrizione di 15
anni di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, ma il termine di 5 anni dell'art.
25 cpv. 1 LPGA.
Inoltre, autodenunciandosi fiscalmente, nessuna pena le è stata inflitta
perciò, non essendo stati concretizzati i presupposti dell'art. 146 CP, nemmeno
si può applicare il termine di prescrizione ad esso connesso.
2.7. Quando nel luglio 1987 (doc.
1-42/73 inc. 2) rispettivamente nel luglio 1988 (doc. 1-15/73 inc. n. 2) il
marito della ricorrente, allora beneficiario di una rendita di invalidità, ha richiesto
le prestazioni complementari, ha tirato una riga sulla casella di risposta alla
domanda n. 44 sulla sostanza "Proprietà
fondiaria al valore di stima ufficiale dell'abitazione primaria (in caso di
modifica dei valori di stima allegare un estratto del catasto)".
Il formulario reca inoltre la seguente "Avvertenza per la cifra 44":
" La
sostanza deve essere indicata al valore ufficiale di stima al 1. gennaio dell'anno
corrente: sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze
possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all'estero. (…)".
(docc. 1-19/73 e
1-46/73 inc. 2).
Nei formulari di revisione periodica sottoscritti dall'assicurato
il 1° aprile 2003 (doc. 1-1/73 inc. 2), il 27 febbraio 2007 (doc. 16-1/12 inc.
2), il 24 maggio 2011 (doc. 31-1/13 inc. 2) e il 10 aprile 2015 (doc. 46-1/17
inc. 2), le domande n. 8 sulla sostanza posseduta al 1° gennaio, quali libretti
di risparmio e di deposito, titoli, proprietà fondiaria al valore di stima
ufficiale e altri fattori della sostanza, sono invece rimaste senza risposta. Fa
eccezione la voce "libretti di risparmio e
di deposito, numerati", in cui nel 2011 l'interessato ha scritto l'importo
di Fr. 17,65, nel 2015 di Fr. 16,85 e in occasione dell'ultima revisione,
avvenuta il 4 ottobre 2017 (doc. 56-1/24 inc. 2), ha indicato "VA". Per contro, egli ha tirato una
righetta orizzontale nello spazio apposito relativo ai titoli, alla proprietà
fondiaria e agli altri fattori della sostanza.
Il marito dell'assicurata, titolare del diritto alle PC, è
deceduto nel giugno 2019 e il 26 maggio 2020 (doc. 10 inc. 1) l'assicurata ha
informato la Cassa cantonale di compensazione di essersi autodenunciata all'autorità
fiscale segnalando le proprietà immobiliari in Italia - nella dichiarazione di
imposta per l'anno 2018, compilata il 4/10 marzo 2020 (doc. 11-52/52 inc. 1), la
vedova ha comunicato all'autorità fiscale che "Sono stati inseriti ai fini dell'aliquota gli immobili in Italia che il
defunto sig. __________ aveva omesso di indicare negli anni precedenti.".
Questa autodenuncia ha portato il 27 novembre 2020 (doc. E) l'Ufficio delle
procedure speciali a notificarle l'apertura di una procedura di recupero d'imposta
cantonale, comunale e federale diretta - e le ha trasmesso una perizia di questi
tre fondi attestante un valore venale complessivo di € 510'000.- (doc. 11-27/52
inc. 1).
In concreto si deve ritenere che, quando ha richiesto le
prestazioni complementari nel 1987 e nel 1988, come pure in occasione delle varie
revisioni periodiche che si sono succedute nel tempo, il defunto assicurato,
titolare del diritto alle prestazioni complementari, era tenuto ad informare la
Cassa di compensazione della proprietà di questi suoi beni, già esistenti, anche
se detenuti all'estero.
Il 3 dicembre 2020 l'amministrazione, ritenendo adempiuti gli
elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi è un termine
di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), applicando il termine
assoluto di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA ha dunque chiesto alla
vedova la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° dicembre
2005.
Da parte sua, la ricorrente sostiene non solo di non essere invece
dati i presupposti di questo reato, ma anche che non essendoci stata la
concretizzazione di alcuna fattispecie penale visto che si tratta di una
autodenuncia che risulta esente da pena, si deve applicare la regola generale
dell'art. 25 cpv. 1 LPGA che prevede una prescrizione di cinque anni.
2.8. Innanzitutto occorre evidenziare
che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente
riscosse, con sentenza 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 (pubblicata in SVR 2020 EL
Nr. 9) l'Alta Corte ha ribadito al considerando 2.2 che, affinché si possa
applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta
l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione
sia stato condannato (DTF 140 IV 206 consid. 6.2 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138
V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193 consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29
ottobre 2018, consid. 4.2).
In materia di prestazioni complementari, sono principalmente le
infrazioni regolate agli artt. 146 CP (truffa) e 31 LPC (violazione dell'obbligo
di informare) che entrano in considerazione.
La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede
la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo
comportamento concreto.
La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1 erige a delitto secondo l'art.
10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere,
sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale
commina una pena più grave, chiunque, in particolare:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
d. non ottempera
all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".
Dall'altro lato, erige a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2
LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo
che gli incombe fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare
informazioni (lett. a).
Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo
ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).
2.9. Va inoltre evidenziato che il 1°
ottobre 2016 è entrato in vigore l'art. 148a CP secondo cui chiunque, fornendo
informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una
persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi
prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i
terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con
una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv.
2).
Questa norma, concepita come "fattispecie residuale
rispetto al reato di truffa di cui all'art. 146 CP", eleva a delitto
il comportamento ingannevole nei confronti dell'amministrazione di cui,
intenzionalmente (il dolo eventuale essendo sufficiente), ottiene, per sé o per
terzi, prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore,
o il terzo beneficiario, non hanno diritto (Margaret
Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di
aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.2 e 3.2.). L'inganno in questione
è realizzato mediante informazioni false o incomplete, sottacendo fatti
Considerandi
essenziali all'ottenimento della prestazione oppure in qualsiasi altro modo,
laddove viene simulata una situazione di bisogno che conduce all'ottenimento
illecito di prestazioni sociali (Margaret
Kuelen, op. cit., ad 3.2.1.1) e deve condurre un terzo (in concreto, l'amministrazione)
in errore.
L'art. 148a CP prevale rispetto alle norme penali previste dalle
singole leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale;
in concreto, in ambito di prestazioni complementari, sull'art. 31 LPC (Matthias Jenal, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger,
Strafrecht, 4a ed. 2019, n. 27 ad art. 148a).
Occorre precisare che questa disposizione trova applicazione a
partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non
retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi soltanto successivamente
alla sua entrata in vigore (STF 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2;
STF 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali
in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347
ad 3.1.4), quindi dopo il 1° ottobre 2016.
Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento
reprensibile degli assicurati posto in atto (almeno) dal 2005, non può qui
essere ritenuto perlomeno fino al 30 settembre 2016.
A titolo abbondanziale, occorre rilevare che nella DTF 149 IV 273,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in merito alla
delimitazione dei casi di poca gravità e ha definito le graduali soglie
determinanti per delimitare un caso poco grave dell'ottenimento illecito di
prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 2
CP) dalla fattispecie penale di base (art. 148a cpv. 1 CP). Se l'importo del
reato è inferiore a Fr. 3'000.-, il caso è sempre poco grave. Se l'importo del
reato è compreso tra Fr. 3'000.- e Fr. 35'999.99, occorre valutare l'entità
della colpevolezza in funzione di tutte le circostanze del singolo caso. Se l'importo
del reato è pari o superiore a Fr. 36'000.-, è in linea di massima escluso un
caso poco grave, a meno che sussistano delle circostanze straordinarie di
particolare rilievo che comportino un ridimensionamento consistente della
colpevolezza (cfr. consid. 1.5).
Nell'interesse della certezza del diritto, con questo approccio il
Tribunale federale ha tracciato una linea di demarcazione più chiara tra ciò
che costituisce un delitto (art. 148a cpv. 1 CP) e ciò che costituisce una
contravvenzione (art. 148a cpv. 2), potendo soltanto la prima categoria
comportare l'espulsione (art. 66 cpv. 1 lett. e CP).
Nell'evenienza concreta, visto l'importo chiesto in restituzione
alla ricorrente dalla Cassa di compensazione, se si applicasse la recente
giurisprudenza per i fatti commessi dopo il 1° ottobre 2016 la fattispecie in
esame non adempirebbe verosimilmente l'ipotesi della contravvenzione del
capoverso 2 dell'art. 148a CP per l'indebito ottenimento di prestazioni
complementari.
2.10
Diversamente, qualora l'autore
tragga in inganno, con astuzia, un collaboratore dell'assicurazione sociale o
dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di
disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico
chiamato a versare la prestazione per ottenere prestazioni indebite da un'assicurazione
sociale o dall'assistenza sociale, se dati gli altri presupposti previsti dalla
norma, sono integrati gli estremi del reato di truffa giusta l'art. 146 CP.
La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte
occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme
istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, come
rammenta Kuelen nel suo contributo
(op. cit., pag. 331), ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno
astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in
particolare la natura dell'inganno, se cioè, da un lato, è dato con un
comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire
indebite prestazioni e, dall'altro, la possibilità di verifica delle menzogne o
del castello di bugie (il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per
esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del
silenzio qualificato.
Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a
cui l'amministrazione si affida e a cui deve potere credere in mancanza,
spesso, della possibilità di una verifica completa, l'autore la possa
ingannare.
A proposito dell'inganno e dell'astuzia quali elementi
costituitivi del reato di truffa, nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il
Tribunale federale si è così espresso:
" 3.2. Cette infraction se commet en
principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes
concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré
qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer
toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les
prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement
actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées
ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant
- du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation
de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres
actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré
comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas
lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux
questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de
modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en
effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie
active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les
références citées). Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28
août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de
prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée
par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa
situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013
du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).
3.3
Pour qu'il
y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle
soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à
une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle
renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention
ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.
Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande
diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en
matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine
pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des
prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune,
comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des
extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes
d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les
pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de
fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas
(arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier
2011.
consid. 4.1.2 et les références citées).
3.4
Pour que
le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie
astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir
un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le
patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage
temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans
le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir
escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse
et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus,
conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce
cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte
consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un
dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).
3.5
Sur le
plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit
en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).".
Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019 e le STF
8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020 - queste ultime concernenti un
caso ticinese giudicato da questo TCA -, in cui la nostra Massima Istanza ha
ribadito e riassunto la giurisprudenza in materia penale e si è così espressa
sulla realizzazione del reato di truffa previsto dall'art. 146 CP:
" 7.
7.1
Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole
di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il
reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un
comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti
oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da
atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2 pag. 14). L'inganno
dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia è data quando l'autore
mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza particolari macchinazioni. Nel
caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è ammessa laddove una loro
verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è possibile o può essere
eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando l'autore trattiene la
vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede che essa tralascerà di
effettuarla in virtù di un particolare rapporto di fiducia. L'elemento non è
per contro realizzato quando la vittima dell'inganno avrebbe potuto evitare l'errore
con un minimo di attenzione. La fattispecie non esige però che la vittima dia
prova della massima diligenza possibile e prenda tutte le misure immaginabili
per evitare l'errore. L'astuzia viene meno soltanto nel caso di leggerezza
della vittima (DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pag.
154; 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 e
rinvii; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.1).
7.2
La giurisprudenza nell'ambito delle assicurazioni
sociali ha già escluso che la semplice violazione dell'obbligo di informare sia
costitutiva del reato di truffa (DTF 140 IV 11 consid. 2.4.1 pag.
15). Il fatto di continuare a percepire delle prestazioni non può essere
interpretato come la manifestazione positiva - per atti concludenti - del
carattere immutato della situazione. Detto ciò, la situazione deve essere
analizzata in modo diverso quando la riscossione delle prestazioni è
accompagnata da altre azioni che consentono di interpretare oggettivamente il
comportamento della persona assicurata come l'espressione dell'immutata natura
della situazione.
Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non risponde in
modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a stabilire l'esistenza
di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o economiche; in tali
casi non si tratta più di un caso di frode per omissione, ma di inganno attivo
(DTF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3
pag. 210; DTF 140 IV 11 consid. 2.4.6 pag.
18.
e le sentenze citate; sentenze 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.2
e 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 1.1).
7.3
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accertato, in maniera non arbitraria (consid. 3.3), che la ricorrente fosse
cosciente di essere proprietaria dell'appartamento in Francia sin dalla prima
richiesta per assegni famigliari. Questi accertamenti, vincolanti per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sono determinanti sotto il profilo
dell'esame dell'inganno astuto. Omettendo di informare la Cassa della sostanza
immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo
all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro
rinnovo per gli anni seguenti. Nulla cambiano le DTF 140 IV 11 e DTF 140 IV 206 invocate dalla
ricorrente, secondo le quali non costituisce un inganno per commissione il
fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, in modo passivo, che
ricorda l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze. Infatti, la
ricorrente non si è limitata passivamente e a un caso isolato a non informare
la Cassa del suo appartamento, bensì ha sottaciuto sistematicamente l'esistenza
dello stesso ad ogni richiesta annuale di rinnovo delle prestazioni sociali,
nonostante queste ultime indicassero esplicitamente l'obbligo di informare ogni
cambiamento rilevante nel reddito e nella sostanza (sentenza 6B_741/2017 del 14
dicembre 2017 consid. 6.3.3). Inconsistente è anche l'argomentazione secondo la
quale la ricorrente non ha agito intenzionalmente poiché ignorato l'esito della
compravendita fino all'ottenimento dei documenti alla morte del padre. Come già
rilevato in precedenza, i giudici cantonali non hanno accertato arbitrariamente
i fatti. Non è nemmeno insostenibile la loro interpretazione secondo cui la
ricorrente sapesse di essere proprietaria e che la compravendita fosse andata a
buon fine. La ricorrente ha pertanto ingannato astutamente la Cassa, alla quale
non può essere rimproverata una leggerezza nelle sue verifiche dal momento che
non c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di un
appartamento all'estero, oltretutto neanche segnalato all'autorità fiscale
ticinese (sentenza citata 6B_741/2017 consid. 6.2.3). Tanto più che la Cassa
non aveva i mezzi per sincerarsi di eventuali averi all'estero. Senza arbitrio,
dunque, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto adempiuti gli
elementi costitutivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP e applicato
il termine di prescrizione di 15 anni.".
2.11
Nel caso di specie il marito dell'assicurata,
titolare di una rendita di invalidità, non informando la Cassa della sostanza
all'estero ha commesso una truffa ai sensi dell'art. 146 CP già al momento di
compilare nel luglio 1987 e 1988 i formulari di richiesta delle prestazioni
complementari (cfr. consid. 2.6).
Si è infatti realizzata una truffa per atti concludenti, laddove,
nella sua domanda di prestazioni complementari, il richiedente ha sottaciuto di
possedere della sostanza immobiliare all'estero e, attraverso le informazioni
fornite, ha dato quindi l'impressione, ai funzionari della Cassa cantonale di
compensazione, che esse corrispondessero alla sua situazione reale (STF
6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Une escroquerie par actes concluants a
également été retenue dans le cas d'une personne qui dans sa demande de
prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée
par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa
situation réelle"; STF 8C_421/2020 e
8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3: "Omettendo di informare la Cassa della sostanza
immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo
all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro
rinnovo per gli anni seguenti.").
Chiamato in seguito a compilare il formulario per la revisione
delle prestazioni complementari per gli anni 2003 (doc. 1-1/73 inc. 2), 2007
(doc. 16-1/12 inc. 2), 2011 (doc. 31-1/13 inc. 2) e 2015 (doc. 46-1/17 inc. 2)
per individuare se vi siano stati dei cambiamenti delle circostanze personali,
mediche o economiche, nel non rispondere, scientemente, alla domanda n. 8
concernente le modifiche della sostanza, e meglio se aveva delle proprietà
fondiarie volendone indicare il valore di stima ufficiale, il marito della
ricorrente, al beneficio delle prestazioni complementari dal 1987, lasciando in
bianco l'apposito spazio di risposta ha (invece) commesso una truffa per
commissione, ovvero ha ingannato attivamente l'amministrazione (STF 6B_99/ 2015
del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond
pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur
destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle,
médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie
par omission, mais d'une tromperie active." e
STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.2: "Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non
risponde in modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a
stabilire l'esistenza di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o
economiche; in tali casi non si tratta più di un caso di frode per omissione,
ma di inganno attivo.").
La medesima conclusione va tratta per la revisione periodica del
2017.
(doc. 56-1/24 inc. 2), laddove nel relativo formulario il defunto marito
dell'insorgente ha tirato una riga a tutte le risposte alla domanda n. 8 sulla
sostanza. Egli ha invero indicato "VA" (ndr: vedi allegati) alla
prima riga concernenti i libretti di risparmio, ma dai documenti compiegati non
risulta alcuna indicazione riguardante la sostanza posseduta in Italia. Egli
non ha pertanto risposto in maniera conforme alla verità alle specifiche
domande poste dalla Cassa atte a stabilire se v'erano state delle modifiche
della sua situazione personale, medica o economica. La truffa è stata dunque
commessa attivamente.
Nel caso in esame, poi, l'inganno commesso dal marito della
ricorrente sia al momento della richiesta di PC sia in occasione delle
revisioni periodiche del suo diritto, è certamente astuto, non essendo possibile
ai preposti funzionari della Cassa verificare l'effettiva assenza di immobili
all'estero in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, non potendo
pretendere dalla Cassa di compensazione una verifica generale in Italia e
magari in altri Paesi. Infatti, non essendo stati dichiarati alle autorità
fiscali ticinesi, non v'era nessun indizio dell'esistenza di questi beni immobili
all'estero (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3).
Non va dimenticato che l'astuzia è esclusa soltanto se la vittima
- qui la Cassa - non ha proceduto a delle verifiche elementari che ci si poteva
attendere che lei effettuasse stanti le circostanze (STF 6B_653/2021 del 10
febbraio 2022, consid. 1.3.1; STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid.
3.3).
La circostanza che l'insorgente aveva già dichiarato all'estero i
suoi beni immobili e che quindi non era a conoscenza del suo obbligo di
informare la Cassa di compensazione, è argomento privo di sostrato. Lo dimostra
la stessa autosegnalazione della ricorrente all'autorità fiscale. L'assicurata
era pienamente cosciente del fatto che, già fiscalmente, immobili all'estero
hanno incidenza fiscale nella fissazione dell'aliquota. A livello di PC, i
formulari domandano l'esistenza di sostanza immobiliare in Svizzera e all'estero.
Non sfugge a nessuno, nemmeno alla ricorrente, che una prestazione riconosciuta
alla luce del bisogno in cui versa il postulante, sia influenzata dalla
sostanza ovunque sia ubicata e di qualsiasi natura essa sia. Mentire, come ha
fatto suo marito su tale aspetto, il quale ha continuato a farlo per decenni, è
grave ed è costitutivo di inganno astuto. È stata perciò commessa una grave
truffa ai danni della Cassa cantonale di compensazione.
2.12
Ne discende che il marito della
ricorrente ha mentito alla Cassa di compensazione non dichiarando di disporre
di sostanza immobiliare all'estero di sua proprietà e di proprietà della moglie
qui ricorrente quando ha sottoscritto sia le richieste di prestazioni
complementari nel 1987 e nel 1988, sia i cinque formulari di revisione delle prestazioni
complementari nel 2003, nel 2007, nel 2011, nell'anno 2015 e nel 2017. Egli si
è dunque reso autore di truffa.
Gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di cui
all'art. 146 CP sono pertanto manifestamente adempiuti.
Considerato che la decisione di restituzione è stata emessa il 3
dicembre 2020 e che è applicabile, su rinvio dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA,
il termine di prescrizione di 15 anni previsto per la truffa (STF 8C_421/2020 e
8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3), a giusta ragione la pretesa di
restituzione della Cassa retroagisce dunque al 1° dicembre 2005.
Non è pertanto possibile applicare il termine di cinque anni di
cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA come preteso dall'insorgente.
È poi sulla scorta della giurisprudenza affermata nella DTF 147 V
417, in cui il Tribunale federale ha stabilito che il termine di prescrizione
più lungo del diritto penale secondo l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA è
applicabile agli eredi del beneficiario delle prestazioni indebitamente
riscosse a seguito di un reato perseguibile penalmente (cfr. consid. 7), che la
decisione impugnata emanata dalla Cassa di compensazione nei confronti della
ricorrente deve essere confermata.
Sul reato di truffa nelle assicurazioni sociali per non avere
informato l'amministrazione di possedere della sostanza (all'estero), per avere
sottoscritto un modulo in maniera menzognera ed avere ribadito nel tempo
menzogne non verificabili da parte della Cassa e sull'obbligo di restituire le
prestazioni indebitamente percepite, cfr. pure le STCA 33.2023.12 del 25
settembre 2023; STCA 33.2022.8 dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21
febbraio 2022; STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 36.2019.121-125 del 26 maggio
2020.
in ambito di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, confermata
con giudizio 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio
2020.
riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia,
confermata dal Tribunale federale con STF 8C_421/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 33.2019.23+24
del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9
marzo 2020.
2.13
Sulla scorta di quanto precede vanno
respinte entrambe le tesi dell'insorgente sull'inapplicabilità del termine di
prescrizione penale più lungo.
Anzitutto, non è corretto affermare, come visto, che nessun reato
penale si è in specie concretizzato, essendo infatti adempiuti tutti i presupposti
legali dell'art. 146 CP.
In secondo luogo, il fatto che, autodenunciandosi alle autorità
fiscali a fronte di una sottrazione d'imposta, l'art. 175 cpv. 3 LIFD ha previsto
di prescindere dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da
pena), significa semplicemente che l'autorità amministrativa, ossia l'autorità fiscale,
non commina una pena (cioè una multa: art. 175 cpv. 1 LIFD), limitandosi al
recupero d'imposta per gli anni precedenti. Analogamente ciò avviene per
l’imposta cantonale (art. 258 cpv. 3 e art. 269 cpv. 3 LT).
Ciò non significa, palesemente e contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, che nessun reato penale sia stato commesso e che un
procedimento penale non possa essere avviato dalle autorità penali, cui spetta
l'onere, in caso di denuncia, di esaminare i fatti e, in caso di elementi
penalmente rilevanti, di agire nei suoi confronti. In concreto l’agire
truffaldino sembra riconducibile al solo marito (ora defunto) della ricorrente.
Va rilevato che nei precedenti considerandi la scrivente Corte ha
potuto constatare la realizzazione dei presupposti di una truffa (art. 146 CP).
Infatti, occorre ricordare che per potere applicare il termine di perenzione
più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 seconda frase
LPGA, in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente
riscosse non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato dal
profilo penale (STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020, consid. 2.2). In altre
parole, le autorità amministrative rispettivamente giudiziarie che devono
decidere su una restituzione di PC sono chiamate a compiere autonomamente un
esame della fattispecie alla stregua delle autorità penali inquirenti rilevando
tutti gli elementi determinanti in ottica penale per giungere, se dati, alla
configurazione di un reato rilevante secondo il diritto penale.
2.14
Ne discende, dunque, che la
decisione impugnata deve essere confermata, non senza rilevare che con la morte
del coniuge la ricorrente ha ereditato, giusta il Trattato di domicilio e
consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che
rinvia al diritto italiano (DTF 91 II 460 consid. 1), un terzo (art. 581, 566 CCit) della quota di un mezzo del
marito sulla sostanza immobiliare all'estero e non un mezzo, come ritenuto
dalla Cassa, diventando proprietaria in ragione di 2/3 ([1/3 x 1/2] + 1/2) e
non 3/4, fatto che non influisce sull'importo da restituire.
2.15
In base all'art. 61 LPGA, fatto
salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve tuttavia soddisfare le
esigenze poste alle lettere a-i del citato disposto, fra cui la lettera fbis,
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La LPC non prevede che la procedura sia
soggetta a spese.
A norma dell'art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le
parti. Per l'art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura. Secondo l'art. 29 cpv. 4 Lptca, negli altri casi la
tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.
Rilevato che la lettura della giurisprudenza ribadita ed
abbondante in merito alla realizzazione del reato di truffa in ambito di
prestazioni complementari, e della dottrina più recente, avrebbero permesso di
evitare un inutile gravame, la superficialità dell'agire della ricorrente
impone il carico di tasse e spese alla stessa.
Sul tema delle spese secondo il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, determinata
in Fr. 800.-, e le spese della procedura, fissate in Fr. 200.-, sono poste a
carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti