33.2023.36
Domanda di condono respinta.L'assicurata non ha notificato per tempo alla Cassa il cambio di domicilio e la relativa convivenza.Dal foglio di calcolo PC era facilmente identificabile l'errore della mancata suddivisione della pigione e del suo importo. Avrebbe dovuto informare la Cassa. No buona fede
2 aprile 2024Italiano54 min
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.36
TB/IR
Lugano
2 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Mediante formulario inoltrato alla
Cassa e recante la data di redazione del 10 luglio 2020 RI 1, beneficiaria di
una rendita dell’AI, ha postulato il riconoscimento e versamento di prestazioni
complementari.
Con decisione del 4 gennaio 2021
(doc. 27) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all’assicurata, nata
nel 1960, le prestazioni complementari retroattivamente dal 1° gennaio 2020,
considerando in particolare la spesa per la locazione di CHF 12'600 annui,
importo dichiarato nella richiesta di PC del luglio 2020 (doc. 1) e risultante dal
contratto di locazione ad essa allegato (doc. 1-41/56). Al momento della
domanda di PC la signora RI 1 aveva già ottenuto, dall’amministrazione __________,
il 12 giugno 2020 (doc. 44-26/31), l’autorizzazione a convivere
nell’appartamento di Corso __________ a __________ locato qualche giorno prima
(ossia il 18 maggio 2020, doc. 44-25/31) dal convivente __________. La
circostanza non è stata comunicata alla Cassa cantonale se non il 2 dicembre
2020 mediante e-mail come si dirà.
1.2. Con apposito formulario di
mutazione, datato 30 aprile 2021 (doc. 37), l'Agenzia comunale AVS di __________
ha notificato alla Cassa di compensazione che dal 1° dicembre 2020 l'assicurata
aveva cambiato domicilio. Il formulario di notifica di mutazione, non
specifica, oltre al ricevimento di una rendita dall’AI, l’ottenimento della
prestazione PC (il quadratino di notifica è stato lasciato in bianco). Sempre
il doc. 37 indica unicamente il cambiamento di indirizzo senza specificare
l’inizio di una convivenza con una terza persona autorizzata da __________,
come indicato, nel giugno precedente.
1.3. A seguito della notifica del cambio
di indirizzo, il 31 maggio 2021 (doc. 38), la Cassa ha chiesto alla
beneficiaria di PC la trasmissione del nuovo contratto di locazione, una
dichiarazione del locatore sul costo del posto auto e di indicare se nel nuovo
appartamento convivevano altre persone. Il 14 giugno 2021 (doc. 39)
l'amministrazione ha ricevuto soltanto il contratto per il parcheggio, così il
24 giugno seguente (doc. 40) le ha nuovamente chiesto di trasmettere il
contratto di locazione e l'ha sollecitata il 27 luglio 2021 (doc. 41).
1.4. Sulla scorta della documentazione
ricevuta (doc. 42-44), con decisione del 17 agosto 2021 (doc. 48), la Cassa
cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata, in restituzione,
l'importo di CHF 2'925 per prestazioni complementari indebitamente ricevute dal
1° dicembre 2020 al 31 agosto 2021 stante il suo trasferimento presso
l'abitazione di un'altra persona a far data dal 1° dicembre 2020.
1.5. Con decisione del 23 settembre 2021
(doc. 49) la Cassa ha respinto la domanda di condono del 6 settembre 2021, a
motivo che soltanto nel mese di maggio 2021 è stata informata dall'Agenzia
comunale AVS che l'assicurata si era trasferita presso l'abitazione di __________
dal 1° dicembre 2020. Questo ritardo, secondo l'amministrazione, ha
pregiudicato il diritto di ottenere il condono, perché la beneficiaria avrebbe
dovuto informarla immediatamente del cambiamento di domicilio stante il suo
obbligo di notificare senza ritardo ogni cambiamento (art. 24 OPC-AVS/AI).
Pertanto, la violazione dell'obbligo di informare era riconducibile a una grave
negligenza e la buona fede dell'assicurata non poteva quindi essere ammessa.
1.6. Con decisione su opposizione del 18
ottobre 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
del 4 ottobre 2021 (doc. 50), con cui l'assicurata ha precisato di averle
comunicato, già il 2 dicembre 2020, per il tramite dell'Ufficio LAPS/AVS del
suo Comune, il cambiamento di appartamento, specificando che sarebbe andata a
vivere con un'altra persona e allegando la conferma dell'Ufficio controllo
abitanti e il nuovo contratto di locazione. Pertanto, la Cassa era entrata tempestivamente
in possesso delle informazioni necessarie per determinare la situazione già il
2 dicembre 2020. La Cassa ha ricordato i presupposti legali per l'ottenimento
del condono e l'obbligo di informarla tempestivamente su ogni cambiamento delle
condizioni personali e materiali, circostanza, quest'ultima, che a suo dire non
è stata adempiuta non avendo l'opponente comunicato senza ritardo il cambiamento
della propria situazione economica, e meglio la coabitazione con un'altra
persona. L'amministrazione ha pure osservato che il 4 gennaio 2021 le ha
trasmesso una decisione nei cui fogli di calcolo non era computata la nuova
pigione a suo carico e la quota del coinquilino. Queste circostanze avrebbero
dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata, la quale avrebbe potuto e dovuto
interpellarla per comunicarle le differenze di calcolo. Non avere notificato un
cambiamento rispettivamente non avere controllato con dovuta diligenza il
foglio di calcolo, e per questo motivo non avere segnalato un errore di cui
poteva facilmente accorgersi, configura, come previsto dal N. 4652.03 DPC, una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non può essere ammessa e perciò
non occorre verificare la condizione cumulativa dell'onere grave. La Cassa ha
pertanto confermato il rifiuto del condono.
1.7. Assistita dallo studio legale RA 1,
RI 1 si è aggravata al TCA il 17 novembre 2023 (doc. I) postulando l'annullamento
di questa decisione. La ricorrente ha rilevato di avere prontamente segnalato
alla Cassa di essersi trasferita presso __________ il 1° dicembre 2020. Questo
cambiamento è stato segnalato dal responsabile dell'Agenzia comunale AVS di __________
con email del 2 dicembre 2020 indirizzata direttamente a una funzionaria del
Servizio PC che in quel periodo si occupava del suo caso, a cui ha allegato il
contratto di locazione firmato dal conduttore __________ e la dichiarazione
dell'amministrazione dello stabile. L'insorgente ha tuttavia osservato che né
questa email né i relativi allegati sono presenti nell'incarto della Cassa come
notificati a quel momento, ma sono stati rinviati nuovamente via email
all'amministrazione il 1° luglio 2021 dall'assistente sociale. L'insorgente ha perciò
ritenuto di essere in buona fede e che si troverebbe in gravi difficoltà in
caso di restituzione. A suo dire, omettendo di segnalare l'errore nel calcolo
delle PC, non ha agito in modo negligente o, al limite, in modo lievemente
negligente. Dal punto di vista oggettivo, l'errore della Cassa non sarebbe emerso
in modo palese dal calcolo delle PC, poiché nella decisione errata alla voce
"locazione" era comunque indicato un importo a titolo di pigione e
una persona con una normale istruzione non potrebbe sapere che, in caso di
convivenza, la dicitura "quota coinquilino" viene scritta sotto la
voce "locazione" sul foglio di calcolo e che perciò l'assenza di tale
dicitura avrebbe dovuto destare dubbi. Inoltre, il foglio di calcolo errato è
stato inviato una sola volta all'assicurata, perciò essa non ha avuto più
occasioni per accorgersi dell'errore. Infine d’avviso della ricorrente
l'importo riportato dalla Cassa sul conteggio (locazione CHF 12'600 invece di CHF
17'400 quale locazione complessiva con computo della quota di ½ alla ricorrente
per CHF 8'700) non sarebbe palesemente sbagliato e non doveva destare dubbi
sulla sua correttezza. Dal profilo soggettivo, poi, la ricorrente non avrebbe
potuto in alcun modo accorgersi dell'errore commesso, non occupandosi di
persona delle questioni amministrative che la concernono non era a conoscenza
dell'effettiva pigione che versava, essendo dapprima pagata direttamente
dall'assistenza al locatore e poi, quando si è trasferita, versava
all'inquilino la quota parte senza sapere l'importo complessivo della pigione.
Inoltre, le limitazioni psicofisiche che l'affliggono (patologia polmonare) le
hanno reso impossibile accorgersi dell'errore: le difficoltà a comprendere
l'italiano (nonostante un matrimonio con un cittadino italiano durato anni e la
sua residenza a __________ dal 2000) e la sua bassa scolarizzazione, tanto che
da anni è assistita dai Servizi sociali, dalla rete di sostegno realizzata da
questi per tutto ciò che riguarda le questioni economiche, amministrative e
mediche che la concernono. Essa non era dunque assolutamente in grado di
sapersi orientare.
Infine, l'assicurata ha evidenziato che la Cassa, nonostante fosse
a conoscenza della sua difficile situazione, durante tutta la procedura e in
seguito ha continuato a rivolgersi a lei nonostante fosse stato ribadito più
volte che era l'Ufficio Servizi Sociali ad occuparsi dalla questione. Inoltre,
l'amministrazione non si è chinata sulle spiegazioni fornite con la richiesta
di condono, ritenuto come già a marzo 2021 è stata informata del trasferimento
di domicilio, mentre la Cassa asserisce di esserne venuta a conoscenza solo nel
mese di maggio 2021.
1.8. Nella risposta del 5 dicembre 2023
(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione, osservato che il ricorso ha
sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate già con
l'opposizione, ha rinviato alla decisione impugnata e ha perciò chiesto al TCA
di respingerlo, ribadendo che non ha ricevuto informazioni sulla corretta
situazione abitativa della ricorrente.
1.9. Il 15 dicembre 2023 (doc. VII) la
ricorrente ha rilevato che la risposta della Cassa non si confronta minimamente
con le sue censure e che non corrisponde al vero che non ha ricevuto
l'informazione sul cambiamento di abitazione, visto che tale trasferimento e il
contratto di locazione sono stati comunicati già il 2 dicembre 2020.
1.10. L'amministrazione ha replicato il 10
gennaio 2024 (doc. IX) negando di essere stata avvisata il 2 dicembre 2020,
visto che agli atti tale informazione non è presente, mentre è venuta a
conoscenza della convivenza soltanto il 14 giugno 2021 con la ricezione del
contratto di locazione. Inoltre, la Cassa ha affermato di avere continuato a
rivolgersi all'assicurata non avendo essa mai fornito una procura all'Ufficio
Servizi Sociali né tanto meno aveva un curatore, ciò che dimostra che
l'assicurata era oggettivamente in grado di agire per conto proprio, tanto che
pochi giorni dopo avere ricevuto la decisione del 4 gennaio 2021 le ha
trasmesso la fattura dei contributi AVS per riconoscerli nel calcolo PC. Per la
Cassa, la ricorrente non ha controllato con dovuta diligenza il foglio di
calcolo e non le ha segnalato un errore di cui avrebbe potuto facilmente
accorgersi (N. 4652.03 DPC). Non può dunque invocare la buona fede, poiché non
ha agito con un minimo di accurata responsabilità, di fronte a un evidente errore,
che poteva essere pretesa da una persona capace di discernimento e nelle
medesime circostanze. La ricorrente non poteva non sapere che il costo della
pigione computato nel calcolo PC non era quello da lei effettivamente sostenuto
e quindi doveva informare la Cassa dell'errore o rivolgersi ai Servizi Sociali.
1.11. L'insorgente ha rilevato, il 19
gennaio 2024 (doc. XI), che l'email del 2 dicembre 2020 è stata inviata a una
collaboratrice del Servizio PC e che la mancata registrazione da parte di quest'ultima
nell'incarto dimostra piuttosto una negligenza della Cassa e non può essere
addotta quale giustificazione della ricezione tardiva dell'informazione.
Inoltre, il fatto che non sia a beneficio di una curatela o di tutela non
implica che non possa avere difficoltà e limitazioni in certi aspetti della
vita quotidiana; l'Ufficio Servizi Sociali non assume mandati di curatela.
Dedurre che se una persona è in grado di spedire una fattura allora può essere
oggettivamente in grado di accorgersi di una differenza nel computo della
pigione rappresenta una distorsione della realtà, poiché ciò presuppone una
capacità di analisi e di calcolo che l'assicurata non possiede.
1.12. Il 25 gennaio 2024 (doc. XIII) la
Cassa di compensazione ha rilevato che, indipendentemente da come si sono
svolti i fatti, il 4 gennaio 2021 la ricorrente ha ricevuto la decisione senza
il computo della quota del coinquilino e ha accettato quanto erroneamente le è
stato versato attendendo fino al 14 giugno 2021 prima di trasmetterle
l'informazione corretta, violando così il suo obbligo di informare.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se correttamente la Cassa cantonale ha respinto la domanda di condono formulata
dall'assicurata il 6 settembre 2021 relativa alla restituzione di CHF 2'925 per
prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2020 al 31
agosto 2021.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo
di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave
negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza
distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").
Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle
circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione
che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe
potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.
25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le
spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione
dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,
dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in
quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la
notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare
il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto
di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).
2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi
persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare
tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti
per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.
21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del
cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato
momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere
un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le
modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006
e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6
gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il
Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal
1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata
effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto
nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni
complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La
situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per
Fatti
i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire
da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che
era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le
incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di
situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo
(art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di
restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr.
consid. 7.2).
2.5. Come indicato nelle
considerazioni di fatto l’assicurata ha postulato il beneficio delle PC
mediante un modulo che ha datato 10 luglio 2020, vistato dall’Agenzia comunale
AVS di __________ il successivo 17 luglio. L’assicurata ha risposto ai quesiti
posti dal modulo ed ulteriore documentazione è stata trasmessa alla Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG tramite la __________ il 16 luglio
seguente (documentazione fiscale, bancaria, relativa al libero passaggio, al
divorzio, alle prestazioni assistenziali ottenute nel tempo, ecc.), documenti
che la __________ non può che avere ricevuto dall’assicurata medesima (doc. 1 –
15/56). Al momento dell’inoltro della domanda di PC e del successivo invio
della documentazione alla Cassa __________, convivente dell’assicurata, aveva
da poco (il precedente 18 maggio 2020) sottoscritto un contratto di locazione
per un nuovo appartamento in Corso __________ a __________, di proprietà della __________
di __________ e gestito dalla __________. Non solo. Prima che l’assicurata
domandasse le PC, e tacendo tale importante fatto alla Cassa, __________ aveva
autorizzato la signora RI 1 “dal 1° luglio2020 … ad abitare
nell’appartamento di 3,5 locali al 6° piano, intestato al Signor __________”.
La convivenza, dunque, al momento dell’inoltro della domanda di PC, e
nonostante l’appartamento proprio dell’assicurata fosse verosimilmente ancora a
lei intestato (Via __________), poteva già avere luogo per il permesso concesso
da __________. L’assicurata, rispettivamente il servizio che la assiste, non
hanno però informato di questo importante aspetto (una convivenza in divenire)
alla Cassa, informazione che poteva già avvenire in quel momento (domanda PC)
siccome non aleatoria ma certa.
A fronte della
domanda trasmessa all’amministrazione, eseguiti ulteriori accertamenti
(direttamente presso la qui ricorrente che vi ha dato debito seguito attraverso
i servizi del Comune di __________ doc. 5-1/1 a 21-1/2), il 4 gennaio 2021 la
Cassa (doc. 27) ha riconosciuto il diritto alle PC per la postulante, pari a CHF
2'121 al mese dal 1° gennaio 2020 e CHF 2'087 dal 1° gennaio 2021, oltre al
pagamento del premio forfettario per l'assicurazione malattia. I calcoli (contenuti
ai doc. 22 a 26) eseguiti dall’amministrazione contemplano un importo del
canone di locazione di CHF 12'600 sotto la voce “affitto” (doc. 1-41/56).
Questa cifra è quella dichiarata dall’assicurata al momento della presentazione
della domanda di PC in cui, come indicato, la ricorrente non ha informato la
Cassa della sua prossima convivenza autorizzata nell’appartamento di Corso __________
a __________.
Come indicato
nelle considerazioni di fatto, con data 30 aprile 2021 (doc. 37-1/1) l’Agenzia
comunale AVS di __________ ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG una “notifica di mutazione” indicando come la ricorrente,
affiliata quale PSAL (ossia: persona senza attività lucrativa, con riferimento
all’obbligo di versare contributi alla Cassa a norma della LAVS) e beneficiaria
di una rendita (AI), senza l’indicazione però del beneficio di prestazioni
complementari, dal 1 dicembre 2020 aveva cambiato il suo domicilio. Con lettera
del successivo 31 maggio 2021 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha
domandato alla ricorrente la produzione completa della documentazione afferente
il nuovo contratto di locazione (doc. 38-1/1), ottenendo l’invio di un
contratto, a nome __________ per il solo posteggio interno al piano -1 del
palazzo (doc. 39-1/5), con necessità per la Cassa di domandare la copia del
contratto completo il successivo 24 giugno2021 (doc. 40-1/1), richiama il 27
luglio 2021 (doc. 41-1/1). Quale doc. 42 gli atti della Cassa contemplano gli
scambi di messaggi di posta elettronica con __________ del servizio di
accompagnamento sociale di __________.
Il 1 luglio 2021,
in risposta alla richiesta di ottenere il contratto il signor __________ ha
trasmesso alla Cassa la “notifica di partenza/Conferma UCA __________/contratto
locazione di 22 pagine/dichiarazione di ammissione alla convivenza nell’appartamento
e contratto di parcheggio”. Questo messaggio fa seguito ad una
comunicazione del precedente 10 giugno con cui il responsabile dell’Agenzia AVS
di __________ (__________) trasmetteva – sempre alla Cassa – tutti gli allegati
“in quanto nella precedente comunicazione non figuravano”, precedente
temporalmente è presente il messaggio 2 dicembre 2020 di __________ destinato alla
funzionaria della Cassa PC che informava del trasferimento in Corso __________
della qui ricorrente (questo messaggio è, verosimilmente, quello cui fa riferimento
la comunicazione mail del 10 giugno 2021 ore 10.59 di __________ alla Cassa
doc. 42-1/3). Detto messaggio non è contenuto nei documenti della Cassa alla
data del presunto invio. Come indicato, a fronte della documentazione
finalmente in suo possesso, la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC della signora
RI 1.
Al più tardi dal 1 dicembre 2020, come ritenuto
dalla Cassa nella decisione doc. 48 del 17 agosto 2021, alla luce del tenore
della “Dichiarazione” della __________ del 12 giugno 2020 che autorizza
la convivenza della signora RI 1 con il signor __________ nell’appartamento
appena locato dall’uomo in Corso __________, adatto per lo spazio siccome
composto di 3,5 locali (doc. 44-26/31), la signora RI 1 vive presso il
convivente. Questa circostanza ha comportato il cambiamento del canone di
locazione: nel precedente appartamento di via __________ l’importo era di CHF
12'600 annui, il nuovo appartamento è molto più costoso siccome il canone
assomma a CHF 17'400 annui. La differenza è superiore al 25%, non poca cosa e
circostanza che non poteva sfuggire a chiunque.
La qui ricorrente ritiene di avere tempestivamente
notificato, con effetto al 1 dicembre 2020, la mutazione alla Cassa per il
tramite del servizio di accompagnamento del Comune di __________. Quella
comunicazione mail però (come indicato), negli atti della Cassa, non compare in
quella data, ma è stata prodotta successivamente e quindi recepita agli atti
come descritto.
La contestazione della ricorrente, secondo cui
l’assenza del documento costituisce una lacuna e negligenza della funzionaria
della Cassa, non può essere seguita e condivisa. L’onere di notificare ogni
cambiamento significativo per il diritto alle PC incombe all’assicurato e non
all’amministrazione. L’assicurato deve accertarsi che i suoi invii giungano a
corretta destinazione (STCA 33.2017.5 in re B del 20 agosto 2018). Nel caso
sussista un dubbio circa la trasmissione o meno di un documento alla Cassa (si
veda la citata STCA 33.2017.5 consid. 2.11) non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA
del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.
3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312
consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).
La versione della Cassa circa l’assenza della
documentazione agli atti relativa al cambiamento di domicilio notificato al
Comune ed alla convivenza della ricorrente, non è adeguatamente smentita. La
notifica della mutazione è giunta all’amministrazione con ritardo. La Cassa di
compensazione ha infatti sostenuto di essere venuta a conoscenza del cambio di
domicilio soltanto nel mese di maggio 2021 (doc. 37) per il tramite della
comunicazione dell'Agenzia comunale AVS, circostanza che configura una
violazione da parte dell'assicurata dell'obbligo di notifica di ogni
cambiamento. Ciò è comprovato dal tenore dei messaggi agli atti e dalle
richieste di trasmissione di atti (in epoca non sospetta) da parte della Cassa.
La circostanza, come rammenta nel suo provvedimento
la Cassa, comprova il sussistere di una negligenza grave, comunque corroborata anche
dal silenzio della ricorrente, al momento della domanda di PC, di indicare la
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da parte del signor __________
e la concessa autorizzazione (nominativa a suo nome) rilasciata da __________
per la prospettata convivenza.
Come si vedrà nelle considerazioni successive, anche
se si volesse ammettere che la notifica della mutazione sia pervenuta in
maniera completa e sufficiente alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG
all’inizio di dicembre 2020 per il tramite dell'Ufficio LAPS-AVS di __________,
la ricorrente non potrebbe vedersi concedere il condono per l’omessa verifica
del conteggio, semplice ed immediata anche per una persona di bassa scolarità
(comunque non comprovata) e l’assenza delle necessarie notifiche
all’amministrazione.
2.6. Va ribadito che, agli
atti dell'amministrazione, la comunicazione della convivenza, trasmessa per
mezzo di posta elettronica, non è presente, dal profilo cronologico, in quella
data, ossia al 2 dicembre 2020, ma è perveunta il 1° luglio 2021 nell'ambito di
altri scambi di email avvenuti fra la Cassa di compensazione e il responsabile
dell'Agenzia comunale AVS di __________ e/o l'Ufficio Servizi Sociali del
medesimo Comune (doc. 42). Non si capisce come sia possibile che l'email del 2
dicembre 2020 con cui __________, responsabile dell'Agenzia comunale AVS, avrebbe
scritto a __________, funzionaria del Servizio PC, il seguente messaggio
" Buongiorno __________
Con la presente ti informa che la signora in
questione dal 1 dicembre 2020 è presso il signor __________ in Corso __________
- __________.
A riguardo ti invio in allegato la seguente
documentazione:
- Conferma del nostro controllo abitanti
- Contratto di affitto del sign. __________
Mando pure in copia questa mail ai nostri servizi
sociali che si occupano di seguire la signora RI 1. Ti chiedo cortesemente se
puoi evadere la pratica quanto prima possibile in quanto la richiedente è
alquanto in difficoltà.",
non figuri agli atti della Cassa già nel dicembre
2020. Ma non solo. Nell'incarto della Cassa non è presente né l'email del 10
giugno 2021 (doc. 42-1/3), inviata sempre da __________ a __________ - e
all'assistente __________ -, avente il seguente tenore:
" Buongiorno __________
Ti invio nuovamente mail con tutti gli allegati in
quanto nella precedente non figuravano. Ti prego di voler aggiornare la situazione
della richiedente quanto prima possibile.",
né la risposta del 1° luglio 2021 (doc. 42-1/3) data
dall'assistente sociale __________ alla specifica richiesta del 24 giugno 2021
della funzionaria del Servizio PC, che chiedeva all'assicurata copia completa
del nuovo contratto di locazione, non essendo sufficiente il contratto di
affitto del parcheggio ricevuto il 14 giugno 2021:
" Gentile signora __________,
La signora RI 1 fa capo al nostro Ufficio per un
sostegno al disbrigo delle pratiche amministrative a lei riferite.
A mezzo della presente, e come da sua richiesta del
24.06.2021 (che alleghiamo per completezza), trasmettiamo nuovamente:
- La notifica di partenza
- La conferma dell'UCA di __________
- Il contratto di locazione (22 pagine)
- La
dichiarazione dell'amministrazione attestante l'autorizzazione a vivere presso
- Il contratto relativo al parcheggio".
Ciò ha comportato che il 27 luglio 2021 la medesima
funzionaria ha spedito all'assicurata un primo richiamo per non avere dato
seguito alla sua lettera del 24 giugno 2021.
Quanto accaduto ed
appena descritto è incomprensibile e non trova una logica spiegazione poiché il
sistema informatico non ha retrocesso i messaggi di posta elettronica al
mittente indicando un’impossibilità di recapito. Comunque sia la conseguenza del
mancato recapito corretto della comunicazione non può essere attribuita alla
Cassa che ha saputo quindi del cambiamento di abitazione della ricorrente
soltanto alcuni mesi dopo.
2.7. La
Cassa non solo ha indicato, nei suoi provvedimenti contestati, assenza di una
tempestiva notifica della mutazione avente rilievo circa il diritto alle PC
(come le decisioni rammentano in maniera specifica, doc. 27-3/3), carenza che
permette di ritenere, in concreto, una grave negligenza tale da precludere il
condono, ma ha pure rilevato come sussista, in ogni caso, una grave negligenza
siccome l’assicurata non ha verificato puntualmente la decisione 4 gennaio 2021
che le concedeva la PC ma che recava l’importo della pigione non corretto (CHF
12'600 in luogo di CHF 17'400 per i due coinquilini e – quindi – CHF 8'700 per
le ricorrente).
Come indicato, quando
abitava da sola in Via __________ a __________, la signora RI 1 versava, per la
pigione, annualmente CHF 12'600. Con il suo trasferimento assieme al convivente
__________ in Corso __________, la pigione è mutata in maniera importante (a
CHF 17'400 come indicato per i due coinquilini). La Cassa di compensazione ha
computato, nel foglio di calcolo allegato alla decisione del 4 gennaio 2021 con
cui ha stabilito - per la prima volta - il diritto alle prestazioni complementari
dell’assicurata, che la pigione era rimasta di CHF 12'600. Detto importo è
errato visto che, per ammissione dell’assicurata, essa contribuiva alle spese
di alloggio del conduttore pagando la metà della pigione contrattualmente
prevista di CHF 17'400 e quindi nella misura di CHF 8'700.
Pertanto all’assicurata sono state versate PC per un
importo di CHF 325 (mensili) superiore all’importo di diritto. La differenza è
sostanziale, rilevante e rilevabile facilmente. Il calcolo doveva fare stato
dell’importo della locazione di CHF 17'400 e specificare, stante la convivenza
di due persone, la quota di CHF 8'700 per ogni coinquilino. Il mancato riconoscimento
della condivisione della locazione da parte dell'insorgente con una terza
persona ha avuto quale conseguenza, per l'interessata, un indubbio errato
calcolo delle prestazioni complementari. Non solo è stata computata come spesa
una pigione piena anziché la metà (art. 16c OPC-AVS/AI), ma l’importo ritenuto
dall’amministrazione non era quello della pigione riferita all’appartamento di
Corso __________.
Ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già
riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento
rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009,
consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF
9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,
consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del
14 marzo 2006).
La ricorrente ritiene di non avere agito in modo negligente o al
massimo avrebbe agito in modo lievemente negligente omettendo di segnalare l'errore
della pigione nel calcolo delle PC. Dal profilo oggettivo essa ha evidenziato
che questo errore non emergeva in modo palese dal foglio di calcolo, essendo
comunque indicato un importo a titolo di “affitto”. Inoltre, sarebbe stato
difficile capire, per una persona con una normale istruzione, che la convivenza
comporta la dicitura "quota coinquilino". Dal punto di vista
soggettivo, la ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto accorgersi
dell'errore, non essendo a conoscenza dell'effettiva pigione versata non
occupandosi lei delle questioni amministrative, visto il suo precario stato di
salute psicofisico, le difficoltà di comprensione della lingua italiana e la
bassa scolarizzazione.
2.8. Questa tesi non può essere
condivisa e seguita. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede
come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio
giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve
essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato,
la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa
a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente
dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni.
D'altro lato, la persona che è
tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento
scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza
richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve
ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona
interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di
istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023,
consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del
1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;
STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il
comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in
una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in
considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre
2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018,
consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona
fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni
complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o
lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave
facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio
2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA
P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso
in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere
che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo
giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si
risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per
vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio
del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della
rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo
stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita
per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle
prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di
una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i
bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle
prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli
nella misura di CHF 500 invece di 6'000 (CHF 500 al mese per 12 mesi), e questo
Considerandi
per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di prestazioni
complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha chiesto la restituzione
della differenza pagata in troppo e ha negato il condono. Il Tribunale federale
ha confermato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo
che ha annullato la decisione di rifiuto del condono, riconoscendo la buona
fede dell'assicurata e rinviando gli atti all'amministrazione per l'esame della
condizione dell'onere gravoso. Infatti, secondo l'Alta Corte, nel caso di
specie era stata commessa solo una negligenza lieve. La nostra Massima Istanza
ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo delle prestazioni
complementari e ha accertato che esso non indicava, per le differenti poste, se
si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un altro punto del foglio
di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro, senza tuttavia alcuna
indicazione, erano state manifestamente fissate sulla base di un importo
annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria di PC, nel preciso
caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non era evidente che
anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato su base annua. D’altro
canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità con il proprio
foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver commesso un
errore.
Nella STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 (citata anche in
precedenza), in un caso ticinese (STCA 33.2020.21 del 29 marzo 2021), il TF ha
rilevato come un errore d’impostazione del calcolo eseguito dalla Cassa (in
quel caso il computo errato degli oneri ipotecari), ed imputabile unicamente
all’amministrazione, avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi all’assicurata,
signora ultra novantenne al beneficio di un assegno per grandi invalidi e degente
in una casa per anziani del luganese. L’Alta Corte ha indicato come:
" la
circostanza di includere nel calcolo delle PC le spese degli interessi
ipotecari di CHF 3440.- a carico della figlia, avrebbe però dovuto fare sorgere
un dubbio nella ricorrente e portarla a informarsi meglio presso la Cassa sulla
correttezza del calcolo …
La Corte cantonale ha osservato che il foglio di calcolo è
comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato grado di
scolarizzazione, poiché lo stesso foglio di calcolo indica la posta degli
interessi ipotecari. La ricorrente è peraltro stata assistita dalla figlia. In
tal senso, la ricorrente non poteva non notare tale errore. Il comportamento
negligente non è quindi lieve, ma grave, e questo non può condurre al
riconoscimento della buona fede.
Il TF ha quindi considerato (consid.
5.
e 6) come:
" L'esistenza
o no della coscienza dell'illecito è un atto del foro interno di una persona ed
è una circostanza di fatto, la quale può essere esaminata dal Tribunale
federale soltanto in maniera molto ristretta (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1).
Per contro, l'applicazione dell'attenzione richiesta alla fattispecie è
una questione di diritto esaminabile liberamente, nella misura in cui si tratta
di valutare se l'interessato alla luce delle rispettive circostanze di fatto
possa richiamarsi alla buona fede (DTF 122 V 221 consid. 3; sentenza citata
9C_318/2021 consid. 3.3).
6.1
In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto
che la ricorrente abbia sempre collaborato con l'amministrazione e che non
abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze
concrete accorgersi dell'errore contenuto nei provvedimenti
della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza
all'amministrazione.
6.2
I fogli di calcolo PC allegati alla
decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano esplicitamente tra le spese
varie "A.________: interessi ipotecari" per CHF 3440.-. La
comunicazione del 27 gennaio 2016, redatta il giorno seguente, non acclude
fogli di calcolo, ma indica per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo
sussidiabile annuo e mensile, che deriva dalla differenza tra il costo
personale domestico riconosciuto e l'assegno per grandi invalidi; quindi elenca
i totali delle eccedenze dei redditi indicate per ciascun anno. Questi ultimi
importi corrispondono ai risultati delle distinte compiegate al provvedimento
del 26 gennaio 2016. Per contro, i fogli di calcolo allegati alle
decisioni del 10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per
l'anno 2018 e dell'17 dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedono una voce
esplicita relativa agli interessi ipotecari.
6.3
La buona fede relativamente ai CHF 3440 per
l'anno 2017 e CHF 470 per l'anno 2018 (per complessivi CHF 3910) richiesti in
restituzione deve essere d'acchito esclusa. Tali prestazioni sono
state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre 2016 e dell'11
dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo dettagliati,
ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i CHF 3440 quali interessi
ipotecari. La medesima sorte deve però essere riservata anche per gli altri
importi chiesti in restituzione, ossia CHF 3440 per l'anno 2015 e CHF 3440.-
per l'anno 2016, per un totale di CHF 6880.-. Bisogna dare atto che tali
erogazioni fanno seguito alla lettera del 27 gennaio 2016, che non accludeva
alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione non faceva peraltro in
alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente decisione negativa
del 26 gennaio 2016. Tuttavia, le prestazioni derivano dall'art. 14
cpv. 6 LPC, il quale conferisce un diritto al rimborso delle spese di malattia
e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi per le persone che in
seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare
annua. Indubbiamente, la lettera del 27 gennaio 2016 è una conseguenza diretta
della decisione negativa del 26 gennaio 2016. Dal profilo temporale, visto solo
un giorno di differenza tra il primo e il secondo provvedimento, non poteva non
permettere di capire alla ricorrente che entrambi fossero il frutto della
medesima domanda di prestazioni. A ciò si aggiunga oltretutto che le eccedenze
indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondono a quelle dei singoli
fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In queste condizioni, la
ricorrente non può affermare oggettivamente che l'errore non fosse
facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente confrontare i due
provvedimenti. La sentenza cantonale non è quindi lesiva del diritto federale.”
Da quest’ultima giurisprudenza
discende che, anche a fronte di una situazione di patologie (in quel caso
decisamente inabilitanti), del soggiorno in un istituto per anziani e dell’età
(nonagenaria) dell’assicurata, l’assistenza della figlia e l’attenzione
pretendibile dall’assicurata le avrebbero imposto di accorgersi di una svista
della Cassa relativa al riporto di una somma relativa agli interessi ipotecari
soluti.
2.9
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue l'esposta giurisprudenza
sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o
dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto
tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo
consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.10
In concreto, anche
volendo prescindere dalla tempestività e completezza dell’informazione dovuta
alla Cassa (imposta dall’art. 24 OPC-AVS/AI), come detto già sufficiente per
negare la buona fede, in concreto l'amministrazione evidenzia come l’assicurata
non l'abbia avvisata che la cifra ritenuta a titolo di pigione nel
foglio di calcolo che accompagnava la decisione del 4 gennaio
2021.
fosse manifestamente sbagliato e non corrispondesse alla realtà, e
come il calcolo non facesse stato dell’esistenza di una coabitazione con un
coinquilino. Si tratta, per l’amministrazione, opinione che va qui pienamente
condivisa, di un errore facilmente identificabile. L’assicurata, tramite il
servizio specifico della Città di __________, avrebbe quindi dovuto
interpellare la Cassa per comunicare l’anomalia, l’errore rispettivamente la
differenza di calcolo. L’omessa o scarsa verifica dei fogli di
calcolo posta in atto da parte della ricorrente non permette di ritenere la
buona fede, ma anzi, una grave negligenza.
L'insorgente contesta questa conclusione facendo
leva sulle sue scarse conoscenze della lingua italiana, la bassa
scolarizzazione, il fatto di non occuparsi di persona delle questioni
amministrative e le precarie condizioni di salute.
2.11
Va innanzitutto osservato che sui
fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle
decisioni della Cassa di compensazione gli assicurati sono resi attenti che
"Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali
differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.
"L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti
sulla decisione allegata". Al beneficiario delle PC è fatto obbligo di
avvertire immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe
modificare il diritto alle prestazioni complementari. Il cambiamento di una
pigione, soprattutto laddove la mutazione sia così rilevante, va segnalata
immediatamente.
Come detto non solo la notifica
è rilevante per stabilire la buona fede dell’assicurato, ma anche il controllo
del foglio di calcolo. Il beneficiario di PC riceve un aiuto sociale che è
finanziato con la fiscalità ordinaria, ciò che impone rigore e correttezza
affinché non siano versate prestazioni indebite agli assicurati.
In concreto, proprio in base alla tesi della ricorrente secondo
cui il 2 dicembre 2020 il responsabile dell'Agenzia comunale AVS aveva
informato la funzionaria del Servizio prestazioni complementari che
l'assicurata aveva cambiato domicilio, inviando tale comunicazione anche
all'assistente sociale che la seguiva, la ricezione della decisione del 4
gennaio 2021 con l'indicazione della vecchia pigione avrebbe dovuto fare
sorgere più che un forte dubbio all'assicurata, e alle persone che l’aiutano
nelle procedure assicurative. Essa doveva quindi informarsi presso la Cassa per
verificare se tale calcolo fosse corretto, sia personalmente sia tramite il
servizio di accompagnamento amministrativo messo a disposizione della città di __________.
L'errore della Cassa nel computo della pigione era, agli occhi
dell’assicurata, manifesto, e talmente grossolano che doveva rendere attenta
l’assicurata (e permette di ritenere non conoscenza della Cassa della mutazione
assertivamente notificata). L’errore era quindi facilmente riconoscibile anche
da una persona che non ha una particolare conoscenza della
materia e quindi dei calcoli che sono effettuati per determinare il diritto
alle prestazioni complementari (STF 9C_267/2021 del
1.
febbraio 2022 consid. 6, e STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid.
4.2). La ricorrente avrebbe dovuto notare che la cifra riportata nelle sue spese
alla voce "affitto" non corrispondeva affatto a
quanto effettivamente da lei versato dal 1° dicembre 2020 per la pigione dell'appartamento
in cui abitava. L'assicurata doveva rilevarlo e segnalarlo alla Cassa, avendo
un obbligo di verifica dei calcoli dell'amministrazione (STCA 33.2023.22 del 27
novembre 2023, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid.
2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). Questa circostanza
avrebbe dovuto quindi indurre la ricorrente ad informarsi e a rivolgersi alla
Cassa cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C_453/2011
del 15 settembre 2011, consid. 4.1 e 4.2; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022,
consid. 2.12) in merito all'errato computo della sua pigione.
Il fatto che la pigione del primo appartamento fosse
pagata direttamente dall'assistenza sociale al locatore non esimeva la
ricorrente dal conoscere l'importo annuo dovuto, per di più visto che era lo
stesso che aveva pattuito dal 1° dicembre 2011 sottoscrivendo personalmente il
contratto di locazione e che era rimasto immutato in tutti quegli anni. Anche
l'affermazione del ricorso secondo cui non sarebbe stata cognita dell’importo
della nuova pigione versata dal coinquilino (doc. I punto 5.3.2 pag. 9), circostanza
non credibile, non l'aiuta. La sua posizione di beneficiaria di PC le imponeva
diligenza ed attenzione, verifica del calcolo ed acquisizione (se davvero non
avesse avuto contezza della pigione) presso il suo coinquilino delle
informazioni necessarie circa l’importo della pigione pagata. Non solo:
l’importo della pigione che figurava sul conteggio non poteva sfuggirle essere
da dividere per due e non ritenuto singolarmente. Come non poteva sfuggire
anche alla signora RI 1 che la pigione di un nuovo appartamento di 3 locali e
mezzo, da condividere con il convivente (e quindi adatto a due persone e non
come il suo precedente ad uso di una persona sola), non potesse essere di
uguale importo rispetto al precedente ente locato. Il fatto di non avere
reagito all'inserimento della cifra di CHF 12'600 a titolo di "affitto"
mentre la sua quota parte versata al conduttore era comunque inferiore (di un
terzo circa) a quanto pagava in precedenza, doveva assolutamente imporle di
accorgersi della discrepanza fra queste cifre.
Questi calcoli si fondavano, manifestamente e in
maniera riconoscibile, su uno stato di fatto che, dal profilo economico della
ricorrente, non corrispondeva alla realtà. In particolare, l'assicurata avrebbe
dovuto, anche con un livello di formazione poco elevato (ma mai precisato e
corroborato dalla sua patrocinatrice), accorgersi del fatto che l'importo della
pigione figurante nel foglio di calcolo non corrispondeva alla pigione che essa
versava al suo coinquilino (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;
STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
Non solo. Come evidenzia anche la Cassa l'assicurata
si doveva rendere conto che nel foglio di calcolo non era indicata la voce
"quota coinquilino" (o analoga tesa alla suddivisione
dell’importo della pigione tra due persone) particolarità derivante dall'applicazione
dell'art. 16c OPC-AVS/AI. Pur trattandosi di un tecnicismo del sistema delle
prestazioni complementari che non necessariamente è conosciuto da chi postula
prestazioni, alla ricorrente non poteva effettivamente sfuggire che la
decisione 4 gennaio 2021 non considerava assolutamente l’aspetto della
convivenza.
Infine, un esame dei fogli di calcolo PC allegati
alla decisione del 4 gennaio 2021 effettuato con l'attenzione e alla
pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di
discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza con la realtà dei fatti. A questo proposito la tesi
della ricorrente secondo cui le era impossibile accorgersi dell’errore a causa della sua situazione
psicofisica, delle difficoltà a comprendere la lingua italiana e della sua
bassa scolarizzazione, non ha pregio. Proprio perché assistita (come nel caso
della STF 9C_267/2021) da anni dall'Ufficio Servizi sociali di __________ per le questioni
amministrative, alla signora era facile segnalare a questi servizi le anomalie
della decisione, essi avrebbero provveduto al contatto con la Cassa. Non
risulta che la ricorrente abbia segnalato alcunché al signor __________, che
gli abbia chiesto una verifica alla luce delle cifre ritenute nella decisione.
2.12
Giova qui
rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo di accertamento
d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa
le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere
della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio
secondo cui l'onere della prova
incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.
8.
CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne
la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva
dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno
che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte
(STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18
settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3).
A sostegno della tesi della ricorrente relative allo stato di
salute ed alla sua scolarità toccava alla medesima, debitamente patrocinata da
una giurista, portare i sufficienti ed adeguati elementi probatori. Agli atti
della Cassa vi sono elementi che indicano un generico precario stato di salute
dell’assicurata (d’altronde beneficiaria di una rendita AI), e null’altro di
concreto. Per quello che emerge dagli atti l’assicurata era sostenuta (al
momento della domanda di PC nel luglio 2021) dalla __________, non da
psichiatri o psicologi e la sua patrocinatrice non ha sostenuto che la rendita
AI sia stata riconosciuta alla ricorrente per ragioni psichiatriche o debolezza
psichica. Le affermazioni di carattere generico della ricorrente non sono
sufficienti e il suo stato fisico non è sorretto da certificazioni mediche. La
signora non è priva della sua capacità di discernimento (che, di principio, nel
caso di adulti, è presunta [art. 16 CC]) e non è indicata l’esistenza di una
tutela. In totale assenza di elementi che facciano dubitare della capacità
della ricorrente (spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare un’eventuale
incapacità di discernimento: STF 9C_493/2022 del 28 settembre 2023, consid.
4.2; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2; STF 5A_647/2011 del 31
maggio 2012, consid. 3.3), non occorre approfondire se la mancata segnalazione
dell’errore della Cassa sia da ricondurre ad una tale incapacità. Non è stato
minimamente reso verosimile il sussistere, in concreto, di uno
stato permanente di alterazione mentale legato a una malattia, in presenza del
quale si possa presumere che la persona in questione non abbia la capacità di
agire ragionevolmente (STF 9C_493/2022 del 28 settembre 2023, consid. 4.4 e STCA 33.2023.32 del 5 marzo 2024, consid. 2.13).
Da evidenziare ancora, per completezza, come la
decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità non indichi i motivi (medici) alla
base di un'inabilità lavorativa duratura del 70% in qualsiasi attività
lucrativa (doc. 1-20/56). Pertanto, la circostanza che l'assicurata è al
beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI 71%) non l'aiuta.
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, si deve ritenere che, quand'anche si dovesse ritenere
provato che l'assicurata abbia correttamente informato la Cassa di
compensazione sul cambio di alloggio inviandole il 2 dicembre 2020, per il
tramite del responsabile dell'Agenzia comunale AVS, una email in tal senso,
questo elemento non l’avrebbe liberata dall'obbligo di verificare i fogli di
calcolo ricevuti - come d'altronde chiaramente riportato sugli stessi - e di
informarsi presso l'amministrazione in caso di contraddittorietà delle
cifre (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den
Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen
Ausgleichskasse veranlassen müssen.").
Infatti, il comportamento che esclude la buona fede
non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di denuncia
o notifica. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di
informazioni all'amministrazione (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,
consid. 2.2; citata STF 9C_318/2021, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7: "Das Verhalten, das
den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in einer Melde- oder
Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung
zu erkundigen, fällt in Betracht." e citata STF 9C_453/2011, consid.
4.2: "Dieser Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer
Rückfrage bei der kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen.").
Giova infine segnalare che determinante è la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro
cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio
2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).
2.14
Da quanto precede
discende che il comportamento adottato dalla ricorrente esclude la sua buona
fede e, di conseguenza, anche il condono dell'obbligo di restituire l'importo
in questione, dato il carattere cumulativo delle due condizioni di cui all'art.
25.
cpv. 1 seconda frase LPGA. La decisione impugnata è confermata. La
procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis
LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.15
Occorre da
ultimo rilevare che con il ricorso l'assicurata ha chiesto al TCA di essere
messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e
pendente causa ha trasmesso il "Certificato per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria" e la notifica di tassazione IC 2022 (doc. C).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio
e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito
favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid.
2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti
sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno
possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri
mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto il
ricorso appariva, già ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di
possibilità di esito favorevole e non solo per l’aspetto della notifica della
mutazione ma anche per la mancata reazione all’errore della decisione della
Cassa ravvisabile dall’assicurata rispettivamente da chi la segue, come a nota
giurisprudenza federale (STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022 in un caso, non
dissimile, ticinese).
La domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una
delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita pertanto accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti