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Decisione

33.2023.36

Domanda di condono respinta.L'assicurata non ha notificato per tempo alla Cassa il cambio di domicilio e la relativa convivenza.Dal foglio di calcolo PC era facilmente identificabile l'errore della mancata suddivisione della pigione e del suo importo. Avrebbe dovuto informare la Cassa. No buona fede

2 aprile 2024Italiano54 min

grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.36

TB/IR

Lugano

2 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Mediante formulario inoltrato alla

Cassa e recante la data di redazione del 10 luglio 2020 RI 1, beneficiaria di

una rendita dell’AI, ha postulato il riconoscimento e versamento di prestazioni

complementari.

Con decisione del 4 gennaio 2021

(doc. 27) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all’assicurata, nata

nel 1960, le prestazioni complementari retroattivamente dal 1° gennaio 2020,

considerando in particolare la spesa per la locazione di CHF 12'600 annui,

importo dichiarato nella richiesta di PC del luglio 2020 (doc. 1) e risultante dal

contratto di locazione ad essa allegato (doc. 1-41/56). Al momento della

domanda di PC la signora RI 1 aveva già ottenuto, dall’amministrazione __________,

il 12 giugno 2020 (doc. 44-26/31), l’autorizzazione a convivere

nell’appartamento di Corso __________ a __________ locato qualche giorno prima

(ossia il 18 maggio 2020, doc. 44-25/31) dal convivente __________. La

circostanza non è stata comunicata alla Cassa cantonale se non il 2 dicembre

2020 mediante e-mail come si dirà.

1.2. Con apposito formulario di

mutazione, datato 30 aprile 2021 (doc. 37), l'Agenzia comunale AVS di __________

ha notificato alla Cassa di compensazione che dal 1° dicembre 2020 l'assicurata

aveva cambiato domicilio. Il formulario di notifica di mutazione, non

specifica, oltre al ricevimento di una rendita dall’AI, l’ottenimento della

prestazione PC (il quadratino di notifica è stato lasciato in bianco). Sempre

il doc. 37 indica unicamente il cambiamento di indirizzo senza specificare

l’inizio di una convivenza con una terza persona autorizzata da __________,

come indicato, nel giugno precedente.

1.3. A seguito della notifica del cambio

di indirizzo, il 31 maggio 2021 (doc. 38), la Cassa ha chiesto alla

beneficiaria di PC la trasmissione del nuovo contratto di locazione, una

dichiarazione del locatore sul costo del posto auto e di indicare se nel nuovo

appartamento convivevano altre persone. Il 14 giugno 2021 (doc. 39)

l'amministrazione ha ricevuto soltanto il contratto per il parcheggio, così il

24 giugno seguente (doc. 40) le ha nuovamente chiesto di trasmettere il

contratto di locazione e l'ha sollecitata il 27 luglio 2021 (doc. 41).

1.4. Sulla scorta della documentazione

ricevuta (doc. 42-44), con decisione del 17 agosto 2021 (doc. 48), la Cassa

cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata, in restituzione,

l'importo di CHF 2'925 per prestazioni complementari indebitamente ricevute dal

1° dicembre 2020 al 31 agosto 2021 stante il suo trasferimento presso

l'abitazione di un'altra persona a far data dal 1° dicembre 2020.

1.5. Con decisione del 23 settembre 2021

(doc. 49) la Cassa ha respinto la domanda di condono del 6 settembre 2021, a

motivo che soltanto nel mese di maggio 2021 è stata informata dall'Agenzia

comunale AVS che l'assicurata si era trasferita presso l'abitazione di __________

dal 1° dicembre 2020. Questo ritardo, secondo l'amministrazione, ha

pregiudicato il diritto di ottenere il condono, perché la beneficiaria avrebbe

dovuto informarla immediatamente del cambiamento di domicilio stante il suo

obbligo di notificare senza ritardo ogni cambiamento (art. 24 OPC-AVS/AI).

Pertanto, la violazione dell'obbligo di informare era riconducibile a una grave

negligenza e la buona fede dell'assicurata non poteva quindi essere ammessa.

1.6. Con decisione su opposizione del 18

ottobre 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

del 4 ottobre 2021 (doc. 50), con cui l'assicurata ha precisato di averle

comunicato, già il 2 dicembre 2020, per il tramite dell'Ufficio LAPS/AVS del

suo Comune, il cambiamento di appartamento, specificando che sarebbe andata a

vivere con un'altra persona e allegando la conferma dell'Ufficio controllo

abitanti e il nuovo contratto di locazione. Pertanto, la Cassa era entrata tempestivamente

in possesso delle informazioni necessarie per determinare la situazione già il

2 dicembre 2020. La Cassa ha ricordato i presupposti legali per l'ottenimento

del condono e l'obbligo di informarla tempestivamente su ogni cambiamento delle

condizioni personali e materiali, circostanza, quest'ultima, che a suo dire non

è stata adempiuta non avendo l'opponente comunicato senza ritardo il cambiamento

della propria situazione economica, e meglio la coabitazione con un'altra

persona. L'amministrazione ha pure osservato che il 4 gennaio 2021 le ha

trasmesso una decisione nei cui fogli di calcolo non era computata la nuova

pigione a suo carico e la quota del coinquilino. Queste circostanze avrebbero

dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata, la quale avrebbe potuto e dovuto

interpellarla per comunicarle le differenze di calcolo. Non avere notificato un

cambiamento rispettivamente non avere controllato con dovuta diligenza il

foglio di calcolo, e per questo motivo non avere segnalato un errore di cui

poteva facilmente accorgersi, configura, come previsto dal N. 4652.03 DPC, una

negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non può essere ammessa e perciò

non occorre verificare la condizione cumulativa dell'onere grave. La Cassa ha

pertanto confermato il rifiuto del condono.

1.7. Assistita dallo studio legale RA 1,

RI 1 si è aggravata al TCA il 17 novembre 2023 (doc. I) postulando l'annullamento

di questa decisione. La ricorrente ha rilevato di avere prontamente segnalato

alla Cassa di essersi trasferita presso __________ il 1° dicembre 2020. Questo

cambiamento è stato segnalato dal responsabile dell'Agenzia comunale AVS di __________

con email del 2 dicembre 2020 indirizzata direttamente a una funzionaria del

Servizio PC che in quel periodo si occupava del suo caso, a cui ha allegato il

contratto di locazione firmato dal conduttore __________ e la dichiarazione

dell'amministrazione dello stabile. L'insorgente ha tuttavia osservato che né

questa email né i relativi allegati sono presenti nell'incarto della Cassa come

notificati a quel momento, ma sono stati rinviati nuovamente via email

all'amministrazione il 1° luglio 2021 dall'assistente sociale. L'insorgente ha perciò

ritenuto di essere in buona fede e che si troverebbe in gravi difficoltà in

caso di restituzione. A suo dire, omettendo di segnalare l'errore nel calcolo

delle PC, non ha agito in modo negligente o, al limite, in modo lievemente

negligente. Dal punto di vista oggettivo, l'errore della Cassa non sarebbe emerso

in modo palese dal calcolo delle PC, poiché nella decisione errata alla voce

"locazione" era comunque indicato un importo a titolo di pigione e

una persona con una normale istruzione non potrebbe sapere che, in caso di

convivenza, la dicitura "quota coinquilino" viene scritta sotto la

voce "locazione" sul foglio di calcolo e che perciò l'assenza di tale

dicitura avrebbe dovuto destare dubbi. Inoltre, il foglio di calcolo errato è

stato inviato una sola volta all'assicurata, perciò essa non ha avuto più

occasioni per accorgersi dell'errore. Infine d’avviso della ricorrente

l'importo riportato dalla Cassa sul conteggio (locazione CHF 12'600 invece di CHF

17'400 quale locazione complessiva con computo della quota di ½ alla ricorrente

per CHF 8'700) non sarebbe palesemente sbagliato e non doveva destare dubbi

sulla sua correttezza. Dal profilo soggettivo, poi, la ricorrente non avrebbe

potuto in alcun modo accorgersi dell'errore commesso, non occupandosi di

persona delle questioni amministrative che la concernono non era a conoscenza

dell'effettiva pigione che versava, essendo dapprima pagata direttamente

dall'assistenza al locatore e poi, quando si è trasferita, versava

all'inquilino la quota parte senza sapere l'importo complessivo della pigione.

Inoltre, le limitazioni psicofisiche che l'affliggono (patologia polmonare) le

hanno reso impossibile accorgersi dell'errore: le difficoltà a comprendere

l'italiano (nonostante un matrimonio con un cittadino italiano durato anni e la

sua residenza a __________ dal 2000) e la sua bassa scolarizzazione, tanto che

da anni è assistita dai Servizi sociali, dalla rete di sostegno realizzata da

questi per tutto ciò che riguarda le questioni economiche, amministrative e

mediche che la concernono. Essa non era dunque assolutamente in grado di

sapersi orientare.

Infine, l'assicurata ha evidenziato che la Cassa, nonostante fosse

a conoscenza della sua difficile situazione, durante tutta la procedura e in

seguito ha continuato a rivolgersi a lei nonostante fosse stato ribadito più

volte che era l'Ufficio Servizi Sociali ad occuparsi dalla questione. Inoltre,

l'amministrazione non si è chinata sulle spiegazioni fornite con la richiesta

di condono, ritenuto come già a marzo 2021 è stata informata del trasferimento

di domicilio, mentre la Cassa asserisce di esserne venuta a conoscenza solo nel

mese di maggio 2021.

1.8. Nella risposta del 5 dicembre 2023

(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione, osservato che il ricorso ha

sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate già con

l'opposizione, ha rinviato alla decisione impugnata e ha perciò chiesto al TCA

di respingerlo, ribadendo che non ha ricevuto informazioni sulla corretta

situazione abitativa della ricorrente.

1.9. Il 15 dicembre 2023 (doc. VII) la

ricorrente ha rilevato che la risposta della Cassa non si confronta minimamente

con le sue censure e che non corrisponde al vero che non ha ricevuto

l'informazione sul cambiamento di abitazione, visto che tale trasferimento e il

contratto di locazione sono stati comunicati già il 2 dicembre 2020.

1.10. L'amministrazione ha replicato il 10

gennaio 2024 (doc. IX) negando di essere stata avvisata il 2 dicembre 2020,

visto che agli atti tale informazione non è presente, mentre è venuta a

conoscenza della convivenza soltanto il 14 giugno 2021 con la ricezione del

contratto di locazione. Inoltre, la Cassa ha affermato di avere continuato a

rivolgersi all'assicurata non avendo essa mai fornito una procura all'Ufficio

Servizi Sociali né tanto meno aveva un curatore, ciò che dimostra che

l'assicurata era oggettivamente in grado di agire per conto proprio, tanto che

pochi giorni dopo avere ricevuto la decisione del 4 gennaio 2021 le ha

trasmesso la fattura dei contributi AVS per riconoscerli nel calcolo PC. Per la

Cassa, la ricorrente non ha controllato con dovuta diligenza il foglio di

calcolo e non le ha segnalato un errore di cui avrebbe potuto facilmente

accorgersi (N. 4652.03 DPC). Non può dunque invocare la buona fede, poiché non

ha agito con un minimo di accurata responsabilità, di fronte a un evidente errore,

che poteva essere pretesa da una persona capace di discernimento e nelle

medesime circostanze. La ricorrente non poteva non sapere che il costo della

pigione computato nel calcolo PC non era quello da lei effettivamente sostenuto

e quindi doveva informare la Cassa dell'errore o rivolgersi ai Servizi Sociali.

1.11. L'insorgente ha rilevato, il 19

gennaio 2024 (doc. XI), che l'email del 2 dicembre 2020 è stata inviata a una

collaboratrice del Servizio PC e che la mancata registrazione da parte di quest'ultima

nell'incarto dimostra piuttosto una negligenza della Cassa e non può essere

addotta quale giustificazione della ricezione tardiva dell'informazione.

Inoltre, il fatto che non sia a beneficio di una curatela o di tutela non

implica che non possa avere difficoltà e limitazioni in certi aspetti della

vita quotidiana; l'Ufficio Servizi Sociali non assume mandati di curatela.

Dedurre che se una persona è in grado di spedire una fattura allora può essere

oggettivamente in grado di accorgersi di una differenza nel computo della

pigione rappresenta una distorsione della realtà, poiché ciò presuppone una

capacità di analisi e di calcolo che l'assicurata non possiede.

1.12. Il 25 gennaio 2024 (doc. XIII) la

Cassa di compensazione ha rilevato che, indipendentemente da come si sono

svolti i fatti, il 4 gennaio 2021 la ricorrente ha ricevuto la decisione senza

il computo della quota del coinquilino e ha accettato quanto erroneamente le è

stato versato attendendo fino al 14 giugno 2021 prima di trasmetterle

l'informazione corretta, violando così il suo obbligo di informare.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente la Cassa cantonale ha respinto la domanda di condono formulata

dall'assicurata il 6 settembre 2021 relativa alla restituzione di CHF 2'925 per

prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2020 al 31

agosto 2021.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1).

Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo

di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave

negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza

distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").

Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle

circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione

che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe

potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione

dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).

2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi

persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per

le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.

21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del

cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere

un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le

modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006

e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6

gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona

fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il

Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal

1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata

effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto

nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni

complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La

situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per

Fatti

i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire

da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che

era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le

incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di

situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo

(art. 24 OPC-AVS/AI).

Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa

grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di

restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr.

consid. 7.2).

2.5. Come indicato nelle

considerazioni di fatto l’assicurata ha postulato il beneficio delle PC

mediante un modulo che ha datato 10 luglio 2020, vistato dall’Agenzia comunale

AVS di __________ il successivo 17 luglio. L’assicurata ha risposto ai quesiti

posti dal modulo ed ulteriore documentazione è stata trasmessa alla Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG tramite la __________ il 16 luglio

seguente (documentazione fiscale, bancaria, relativa al libero passaggio, al

divorzio, alle prestazioni assistenziali ottenute nel tempo, ecc.), documenti

che la __________ non può che avere ricevuto dall’assicurata medesima (doc. 1 –

15/56). Al momento dell’inoltro della domanda di PC e del successivo invio

della documentazione alla Cassa __________, convivente dell’assicurata, aveva

da poco (il precedente 18 maggio 2020) sottoscritto un contratto di locazione

per un nuovo appartamento in Corso __________ a __________, di proprietà della __________

di __________ e gestito dalla __________. Non solo. Prima che l’assicurata

domandasse le PC, e tacendo tale importante fatto alla Cassa, __________ aveva

autorizzato la signora RI 1 “dal 1° luglio2020 … ad abitare

nell’appartamento di 3,5 locali al 6° piano, intestato al Signor __________”.

La convivenza, dunque, al momento dell’inoltro della domanda di PC, e

nonostante l’appartamento proprio dell’assicurata fosse verosimilmente ancora a

lei intestato (Via __________), poteva già avere luogo per il permesso concesso

da __________. L’assicurata, rispettivamente il servizio che la assiste, non

hanno però informato di questo importante aspetto (una convivenza in divenire)

alla Cassa, informazione che poteva già avvenire in quel momento (domanda PC)

siccome non aleatoria ma certa.

A fronte della

domanda trasmessa all’amministrazione, eseguiti ulteriori accertamenti

(direttamente presso la qui ricorrente che vi ha dato debito seguito attraverso

i servizi del Comune di __________ doc. 5-1/1 a 21-1/2), il 4 gennaio 2021 la

Cassa (doc. 27) ha riconosciuto il diritto alle PC per la postulante, pari a CHF

2'121 al mese dal 1° gennaio 2020 e CHF 2'087 dal 1° gennaio 2021, oltre al

pagamento del premio forfettario per l'assicurazione malattia. I calcoli (contenuti

ai doc. 22 a 26) eseguiti dall’amministrazione contemplano un importo del

canone di locazione di CHF 12'600 sotto la voce “affitto” (doc. 1-41/56).

Questa cifra è quella dichiarata dall’assicurata al momento della presentazione

della domanda di PC in cui, come indicato, la ricorrente non ha informato la

Cassa della sua prossima convivenza autorizzata nell’appartamento di Corso __________

a __________.

Come indicato

nelle considerazioni di fatto, con data 30 aprile 2021 (doc. 37-1/1) l’Agenzia

comunale AVS di __________ ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG una “notifica di mutazione” indicando come la ricorrente,

affiliata quale PSAL (ossia: persona senza attività lucrativa, con riferimento

all’obbligo di versare contributi alla Cassa a norma della LAVS) e beneficiaria

di una rendita (AI), senza l’indicazione però del beneficio di prestazioni

complementari, dal 1 dicembre 2020 aveva cambiato il suo domicilio. Con lettera

del successivo 31 maggio 2021 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha

domandato alla ricorrente la produzione completa della documentazione afferente

il nuovo contratto di locazione (doc. 38-1/1), ottenendo l’invio di un

contratto, a nome __________ per il solo posteggio interno al piano -1 del

palazzo (doc. 39-1/5), con necessità per la Cassa di domandare la copia del

contratto completo il successivo 24 giugno2021 (doc. 40-1/1), richiama il 27

luglio 2021 (doc. 41-1/1). Quale doc. 42 gli atti della Cassa contemplano gli

scambi di messaggi di posta elettronica con __________ del servizio di

accompagnamento sociale di __________.

Il 1 luglio 2021,

in risposta alla richiesta di ottenere il contratto il signor __________ ha

trasmesso alla Cassa la “notifica di partenza/Conferma UCA __________/contratto

locazione di 22 pagine/dichiarazione di ammissione alla convivenza nell’appartamento

e contratto di parcheggio”. Questo messaggio fa seguito ad una

comunicazione del precedente 10 giugno con cui il responsabile dell’Agenzia AVS

di __________ (__________) trasmetteva – sempre alla Cassa – tutti gli allegati

“in quanto nella precedente comunicazione non figuravano”, precedente

temporalmente è presente il messaggio 2 dicembre 2020 di __________ destinato alla

funzionaria della Cassa PC che informava del trasferimento in Corso __________

della qui ricorrente (questo messaggio è, verosimilmente, quello cui fa riferimento

la comunicazione mail del 10 giugno 2021 ore 10.59 di __________ alla Cassa

doc. 42-1/3). Detto messaggio non è contenuto nei documenti della Cassa alla

data del presunto invio. Come indicato, a fronte della documentazione

finalmente in suo possesso, la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC della signora

RI 1.

Al più tardi dal 1 dicembre 2020, come ritenuto

dalla Cassa nella decisione doc. 48 del 17 agosto 2021, alla luce del tenore

della “Dichiarazione” della __________ del 12 giugno 2020 che autorizza

la convivenza della signora RI 1 con il signor __________ nell’appartamento

appena locato dall’uomo in Corso __________, adatto per lo spazio siccome

composto di 3,5 locali (doc. 44-26/31), la signora RI 1 vive presso il

convivente. Questa circostanza ha comportato il cambiamento del canone di

locazione: nel precedente appartamento di via __________ l’importo era di CHF

12'600 annui, il nuovo appartamento è molto più costoso siccome il canone

assomma a CHF 17'400 annui. La differenza è superiore al 25%, non poca cosa e

circostanza che non poteva sfuggire a chiunque.

La qui ricorrente ritiene di avere tempestivamente

notificato, con effetto al 1 dicembre 2020, la mutazione alla Cassa per il

tramite del servizio di accompagnamento del Comune di __________. Quella

comunicazione mail però (come indicato), negli atti della Cassa, non compare in

quella data, ma è stata prodotta successivamente e quindi recepita agli atti

come descritto.

La contestazione della ricorrente, secondo cui

l’assenza del documento costituisce una lacuna e negligenza della funzionaria

della Cassa, non può essere seguita e condivisa. L’onere di notificare ogni

cambiamento significativo per il diritto alle PC incombe all’assicurato e non

all’amministrazione. L’assicurato deve accertarsi che i suoi invii giungano a

corretta destinazione (STCA 33.2017.5 in re B del 20 agosto 2018). Nel caso

sussista un dubbio circa la trasmissione o meno di un documento alla Cassa (si

veda la citata STCA 33.2017.5 consid. 2.11) non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA

del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.

3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312

consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

La versione della Cassa circa l’assenza della

documentazione agli atti relativa al cambiamento di domicilio notificato al

Comune ed alla convivenza della ricorrente, non è adeguatamente smentita. La

notifica della mutazione è giunta all’amministrazione con ritardo. La Cassa di

compensazione ha infatti sostenuto di essere venuta a conoscenza del cambio di

domicilio soltanto nel mese di maggio 2021 (doc. 37) per il tramite della

comunicazione dell'Agenzia comunale AVS, circostanza che configura una

violazione da parte dell'assicurata dell'obbligo di notifica di ogni

cambiamento. Ciò è comprovato dal tenore dei messaggi agli atti e dalle

richieste di trasmissione di atti (in epoca non sospetta) da parte della Cassa.

La circostanza, come rammenta nel suo provvedimento

la Cassa, comprova il sussistere di una negligenza grave, comunque corroborata anche

dal silenzio della ricorrente, al momento della domanda di PC, di indicare la

sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da parte del signor __________

e la concessa autorizzazione (nominativa a suo nome) rilasciata da __________

per la prospettata convivenza.

Come si vedrà nelle considerazioni successive, anche

se si volesse ammettere che la notifica della mutazione sia pervenuta in

maniera completa e sufficiente alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG

all’inizio di dicembre 2020 per il tramite dell'Ufficio LAPS-AVS di __________,

la ricorrente non potrebbe vedersi concedere il condono per l’omessa verifica

del conteggio, semplice ed immediata anche per una persona di bassa scolarità

(comunque non comprovata) e l’assenza delle necessarie notifiche

all’amministrazione.

2.6. Va ribadito che, agli

atti dell'amministrazione, la comunicazione della convivenza, trasmessa per

mezzo di posta elettronica, non è presente, dal profilo cronologico, in quella

data, ossia al 2 dicembre 2020, ma è perveunta il 1° luglio 2021 nell'ambito di

altri scambi di email avvenuti fra la Cassa di compensazione e il responsabile

dell'Agenzia comunale AVS di __________ e/o l'Ufficio Servizi Sociali del

medesimo Comune (doc. 42). Non si capisce come sia possibile che l'email del 2

dicembre 2020 con cui __________, responsabile dell'Agenzia comunale AVS, avrebbe

scritto a __________, funzionaria del Servizio PC, il seguente messaggio

" Buongiorno __________

Con la presente ti informa che la signora in

questione dal 1 dicembre 2020 è presso il signor __________ in Corso __________

- __________.

A riguardo ti invio in allegato la seguente

documentazione:

- Conferma del nostro controllo abitanti

- Contratto di affitto del sign. __________

Mando pure in copia questa mail ai nostri servizi

sociali che si occupano di seguire la signora RI 1. Ti chiedo cortesemente se

puoi evadere la pratica quanto prima possibile in quanto la richiedente è

alquanto in difficoltà.",

non figuri agli atti della Cassa già nel dicembre

2020. Ma non solo. Nell'incarto della Cassa non è presente né l'email del 10

giugno 2021 (doc. 42-1/3), inviata sempre da __________ a __________ - e

all'assistente __________ -, avente il seguente tenore:

" Buongiorno __________

Ti invio nuovamente mail con tutti gli allegati in

quanto nella precedente non figuravano. Ti prego di voler aggiornare la situazione

della richiedente quanto prima possibile.",

né la risposta del 1° luglio 2021 (doc. 42-1/3) data

dall'assistente sociale __________ alla specifica richiesta del 24 giugno 2021

della funzionaria del Servizio PC, che chiedeva all'assicurata copia completa

del nuovo contratto di locazione, non essendo sufficiente il contratto di

affitto del parcheggio ricevuto il 14 giugno 2021:

" Gentile signora __________,

La signora RI 1 fa capo al nostro Ufficio per un

sostegno al disbrigo delle pratiche amministrative a lei riferite.

A mezzo della presente, e come da sua richiesta del

24.06.2021 (che alleghiamo per completezza), trasmettiamo nuovamente:

- La notifica di partenza

- La conferma dell'UCA di __________

- Il contratto di locazione (22 pagine)

- La

dichiarazione dell'amministrazione attestante l'autorizzazione a vivere presso

- Il contratto relativo al parcheggio".

Ciò ha comportato che il 27 luglio 2021 la medesima

funzionaria ha spedito all'assicurata un primo richiamo per non avere dato

seguito alla sua lettera del 24 giugno 2021.

Quanto accaduto ed

appena descritto è incomprensibile e non trova una logica spiegazione poiché il

sistema informatico non ha retrocesso i messaggi di posta elettronica al

mittente indicando un’impossibilità di recapito. Comunque sia la conseguenza del

mancato recapito corretto della comunicazione non può essere attribuita alla

Cassa che ha saputo quindi del cambiamento di abitazione della ricorrente

soltanto alcuni mesi dopo.

2.7. La

Cassa non solo ha indicato, nei suoi provvedimenti contestati, assenza di una

tempestiva notifica della mutazione avente rilievo circa il diritto alle PC

(come le decisioni rammentano in maniera specifica, doc. 27-3/3), carenza che

permette di ritenere, in concreto, una grave negligenza tale da precludere il

condono, ma ha pure rilevato come sussista, in ogni caso, una grave negligenza

siccome l’assicurata non ha verificato puntualmente la decisione 4 gennaio 2021

che le concedeva la PC ma che recava l’importo della pigione non corretto (CHF

12'600 in luogo di CHF 17'400 per i due coinquilini e – quindi – CHF 8'700 per

le ricorrente).

Come indicato, quando

abitava da sola in Via __________ a __________, la signora RI 1 versava, per la

pigione, annualmente CHF 12'600. Con il suo trasferimento assieme al convivente

__________ in Corso __________, la pigione è mutata in maniera importante (a

CHF 17'400 come indicato per i due coinquilini). La Cassa di compensazione ha

computato, nel foglio di calcolo allegato alla decisione del 4 gennaio 2021 con

cui ha stabilito - per la prima volta - il diritto alle prestazioni complementari

dell’assicurata, che la pigione era rimasta di CHF 12'600. Detto importo è

errato visto che, per ammissione dell’assicurata, essa contribuiva alle spese

di alloggio del conduttore pagando la metà della pigione contrattualmente

prevista di CHF 17'400 e quindi nella misura di CHF 8'700.

Pertanto all’assicurata sono state versate PC per un

importo di CHF 325 (mensili) superiore all’importo di diritto. La differenza è

sostanziale, rilevante e rilevabile facilmente. Il calcolo doveva fare stato

dell’importo della locazione di CHF 17'400 e specificare, stante la convivenza

di due persone, la quota di CHF 8'700 per ogni coinquilino. Il mancato riconoscimento

della condivisione della locazione da parte dell'insorgente con una terza

persona ha avuto quale conseguenza, per l'interessata, un indubbio errato

calcolo delle prestazioni complementari. Non solo è stata computata come spesa

una pigione piena anziché la metà (art. 16c OPC-AVS/AI), ma l’importo ritenuto

dall’amministrazione non era quello della pigione riferita all’appartamento di

Corso __________.

Ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già

riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento

rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009,

consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,

consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del

14 marzo 2006).

La ricorrente ritiene di non avere agito in modo negligente o al

massimo avrebbe agito in modo lievemente negligente omettendo di segnalare l'errore

della pigione nel calcolo delle PC. Dal profilo oggettivo essa ha evidenziato

che questo errore non emergeva in modo palese dal foglio di calcolo, essendo

comunque indicato un importo a titolo di “affitto”. Inoltre, sarebbe stato

difficile capire, per una persona con una normale istruzione, che la convivenza

comporta la dicitura "quota coinquilino". Dal punto di vista

soggettivo, la ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto accorgersi

dell'errore, non essendo a conoscenza dell'effettiva pigione versata non

occupandosi lei delle questioni amministrative, visto il suo precario stato di

salute psicofisico, le difficoltà di comprensione della lingua italiana e la

bassa scolarizzazione.

2.8. Questa tesi non può essere

condivisa e seguita. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede

come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio

giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve

essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato,

la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa

a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente

dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni.

D'altro lato, la persona che è

tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento

scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza

richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve

ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona

interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di

istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023,

consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del

1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in

considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre

2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018,

consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona

fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni

complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o

lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave

facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio

2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA

P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso

in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere

che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo

giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il

Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo.

Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si

risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per

vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio

del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della

rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo

stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita

per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle

prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di

una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i

bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle

prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli

nella misura di CHF 500 invece di 6'000 (CHF 500 al mese per 12 mesi), e questo

Considerandi

per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di prestazioni

complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha chiesto la restituzione

della differenza pagata in troppo e ha negato il condono. Il Tribunale federale

ha confermato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo

che ha annullato la decisione di rifiuto del condono, riconoscendo la buona

fede dell'assicurata e rinviando gli atti all'amministrazione per l'esame della

condizione dell'onere gravoso. Infatti, secondo l'Alta Corte, nel caso di

specie era stata commessa solo una negligenza lieve. La nostra Massima Istanza

ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo delle prestazioni

complementari e ha accertato che esso non indicava, per le differenti poste, se

si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un altro punto del foglio

di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro, senza tuttavia alcuna

indicazione, erano state manifestamente fissate sulla base di un importo

annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria di PC, nel preciso

caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non era evidente che

anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato su base annua. D’altro

canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità con il proprio

foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver commesso un

errore.

Nella STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 (citata anche in

precedenza), in un caso ticinese (STCA 33.2020.21 del 29 marzo 2021), il TF ha

rilevato come un errore d’impostazione del calcolo eseguito dalla Cassa (in

quel caso il computo errato degli oneri ipotecari), ed imputabile unicamente

all’amministrazione, avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi all’assicurata,

signora ultra novantenne al beneficio di un assegno per grandi invalidi e degente

in una casa per anziani del luganese. L’Alta Corte ha indicato come:

" la

circostanza di includere nel calcolo delle PC le spese degli interessi

ipotecari di CHF 3440.- a carico della figlia, avrebbe però dovuto fare sorgere

un dubbio nella ricorrente e portarla a informarsi meglio presso la Cassa sulla

correttezza del calcolo …

La Corte cantonale ha osservato che il foglio di calcolo è

comprensibile anche da un assicurato che non ha un elevato grado di

scolarizzazione, poiché lo stesso foglio di calcolo indica la posta degli

interessi ipotecari. La ricorrente è peraltro stata assistita dalla figlia. In

tal senso, la ricorrente non poteva non notare tale errore. Il comportamento

negligente non è quindi lieve, ma grave, e questo non può condurre al

riconoscimento della buona fede.

Il TF ha quindi considerato (consid.

5.

e 6) come:

" L'esistenza

o no della coscienza dell'illecito è un atto del foro interno di una persona ed

è una circostanza di fatto, la quale può essere esaminata dal Tribunale

federale soltanto in maniera molto ristretta (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1).

Per contro, l'applicazione dell'attenzione richiesta alla fattispecie è

una questione di diritto esaminabile liberamente, nella misura in cui si tratta

di valutare se l'interessato alla luce delle rispettive circostanze di fatto

possa richiamarsi alla buona fede (DTF 122 V 221 consid. 3; sentenza citata

9C_318/2021 consid. 3.3).

6.1

In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto

che la ricorrente abbia sempre collaborato con l'amministrazione e che non

abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze

concrete accorgersi dell'errore contenuto nei provvedimenti

della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza

all'amministrazione.

6.2

I fogli di calcolo PC allegati alla

decisione negativa del 26 gennaio 2016 menzionavano esplicitamente tra le spese

varie "A.________: interessi ipotecari" per CHF 3440.-. La

comunicazione del 27 gennaio 2016, redatta il giorno seguente, non acclude

fogli di calcolo, ma indica per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo

sussidiabile annuo e mensile, che deriva dalla differenza tra il costo

personale domestico riconosciuto e l'assegno per grandi invalidi; quindi elenca

i totali delle eccedenze dei redditi indicate per ciascun anno. Questi ultimi

importi corrispondono ai risultati delle distinte compiegate al provvedimento

del 26 gennaio 2016. Per contro, i fogli di calcolo allegati alle

decisioni del 10 dicembre 2016 per l'anno 2017, dell'11 dicembre 2017 per

l'anno 2018 e dell'17 dicembre 2018 per l'anno 2019 prevedono una voce

esplicita relativa agli interessi ipotecari.

6.3

La buona fede relativamente ai CHF 3440 per

l'anno 2017 e CHF 470 per l'anno 2018 (per complessivi CHF 3910) richiesti in

restituzione deve essere d'acchito esclusa. Tali prestazioni sono

state oggetto di due rispettive decisioni del 10 dicembre 2016 e dell'11

dicembre 2017 a cui erano acclusi i rispettivi fogli di calcolo dettagliati,

ove erano per l'appunto indicati esplicitamente i CHF 3440 quali interessi

ipotecari. La medesima sorte deve però essere riservata anche per gli altri

importi chiesti in restituzione, ossia CHF 3440 per l'anno 2015 e CHF 3440.-

per l'anno 2016, per un totale di CHF 6880.-. Bisogna dare atto che tali

erogazioni fanno seguito alla lettera del 27 gennaio 2016, che non accludeva

alcun foglio di calcolo. La stessa comunicazione non faceva peraltro in

alcuna maniera riferimento alle distinte della precedente decisione negativa

del 26 gennaio 2016. Tuttavia, le prestazioni derivano dall'art. 14

cpv. 6 LPC, il quale conferisce un diritto al rimborso delle spese di malattia

e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi per le persone che in

seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare

annua. Indubbiamente, la lettera del 27 gennaio 2016 è una conseguenza diretta

della decisione negativa del 26 gennaio 2016. Dal profilo temporale, visto solo

un giorno di differenza tra il primo e il secondo provvedimento, non poteva non

permettere di capire alla ricorrente che entrambi fossero il frutto della

medesima domanda di prestazioni. A ciò si aggiunga oltretutto che le eccedenze

indicate nella lettera del 27 gennaio 2016 corrispondono a quelle dei singoli

fogli di calcolo della decisione del 26 gennaio 2016. In queste condizioni, la

ricorrente non può affermare oggettivamente che l'errore non fosse

facilmente riconoscibile. Sarebbe stato sufficiente confrontare i due

provvedimenti. La sentenza cantonale non è quindi lesiva del diritto federale.”

Da quest’ultima giurisprudenza

discende che, anche a fronte di una situazione di patologie (in quel caso

decisamente inabilitanti), del soggiorno in un istituto per anziani e dell’età

(nonagenaria) dell’assicurata, l’assistenza della figlia e l’attenzione

pretendibile dall’assicurata le avrebbero imposto di accorgersi di una svista

della Cassa relativa al riporto di una somma relativa agli interessi ipotecari

soluti.

2.9

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue l'esposta giurisprudenza

sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o

dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto

tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo

consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.10

In concreto, anche

volendo prescindere dalla tempestività e completezza dell’informazione dovuta

alla Cassa (imposta dall’art. 24 OPC-AVS/AI), come detto già sufficiente per

negare la buona fede, in concreto l'amministrazione evidenzia come l’assicurata

non l'abbia avvisata che la cifra ritenuta a titolo di pigione nel

foglio di calcolo che accompagnava la decisione del 4 gennaio

2021.

fosse manifestamente sbagliato e non corrispondesse alla realtà, e

come il calcolo non facesse stato dell’esistenza di una coabitazione con un

coinquilino. Si tratta, per l’amministrazione, opinione che va qui pienamente

condivisa, di un errore facilmente identificabile. L’assicurata, tramite il

servizio specifico della Città di __________, avrebbe quindi dovuto

interpellare la Cassa per comunicare l’anomalia, l’errore rispettivamente la

differenza di calcolo. L’omessa o scarsa verifica dei fogli di

calcolo posta in atto da parte della ricorrente non permette di ritenere la

buona fede, ma anzi, una grave negligenza.

L'insorgente contesta questa conclusione facendo

leva sulle sue scarse conoscenze della lingua italiana, la bassa

scolarizzazione, il fatto di non occuparsi di persona delle questioni

amministrative e le precarie condizioni di salute.

2.11

Va innanzitutto osservato che sui

fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle

decisioni della Cassa di compensazione gli assicurati sono resi attenti che

"Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali

differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.

"L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti

sulla decisione allegata". Al beneficiario delle PC è fatto obbligo di

avvertire immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe

modificare il diritto alle prestazioni complementari. Il cambiamento di una

pigione, soprattutto laddove la mutazione sia così rilevante, va segnalata

immediatamente.

Come detto non solo la notifica

è rilevante per stabilire la buona fede dell’assicurato, ma anche il controllo

del foglio di calcolo. Il beneficiario di PC riceve un aiuto sociale che è

finanziato con la fiscalità ordinaria, ciò che impone rigore e correttezza

affinché non siano versate prestazioni indebite agli assicurati.

In concreto, proprio in base alla tesi della ricorrente secondo

cui il 2 dicembre 2020 il responsabile dell'Agenzia comunale AVS aveva

informato la funzionaria del Servizio prestazioni complementari che

l'assicurata aveva cambiato domicilio, inviando tale comunicazione anche

all'assistente sociale che la seguiva, la ricezione della decisione del 4

gennaio 2021 con l'indicazione della vecchia pigione avrebbe dovuto fare

sorgere più che un forte dubbio all'assicurata, e alle persone che l’aiutano

nelle procedure assicurative. Essa doveva quindi informarsi presso la Cassa per

verificare se tale calcolo fosse corretto, sia personalmente sia tramite il

servizio di accompagnamento amministrativo messo a disposizione della città di __________.

L'errore della Cassa nel computo della pigione era, agli occhi

dell’assicurata, manifesto, e talmente grossolano che doveva rendere attenta

l’assicurata (e permette di ritenere non conoscenza della Cassa della mutazione

assertivamente notificata). L’errore era quindi facilmente riconoscibile anche

da una persona che non ha una particolare conoscenza della

materia e quindi dei calcoli che sono effettuati per determinare il diritto

alle prestazioni complementari (STF 9C_267/2021 del

1.

febbraio 2022 consid. 6, e STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid.

4.2). La ricorrente avrebbe dovuto notare che la cifra riportata nelle sue spese

alla voce "affitto" non corrispondeva affatto a

quanto effettivamente da lei versato dal 1° dicembre 2020 per la pigione dell'appartamento

in cui abitava. L'assicurata doveva rilevarlo e segnalarlo alla Cassa, avendo

un obbligo di verifica dei calcoli dell'amministrazione (STCA 33.2023.22 del 27

novembre 2023, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid.

2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). Questa circostanza

avrebbe dovuto quindi indurre la ricorrente ad informarsi e a rivolgersi alla

Cassa cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C_453/2011

del 15 settembre 2011, consid. 4.1 e 4.2; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022,

consid. 2.12) in merito all'errato computo della sua pigione.

Il fatto che la pigione del primo appartamento fosse

pagata direttamente dall'assistenza sociale al locatore non esimeva la

ricorrente dal conoscere l'importo annuo dovuto, per di più visto che era lo

stesso che aveva pattuito dal 1° dicembre 2011 sottoscrivendo personalmente il

contratto di locazione e che era rimasto immutato in tutti quegli anni. Anche

l'affermazione del ricorso secondo cui non sarebbe stata cognita dell’importo

della nuova pigione versata dal coinquilino (doc. I punto 5.3.2 pag. 9), circostanza

non credibile, non l'aiuta. La sua posizione di beneficiaria di PC le imponeva

diligenza ed attenzione, verifica del calcolo ed acquisizione (se davvero non

avesse avuto contezza della pigione) presso il suo coinquilino delle

informazioni necessarie circa l’importo della pigione pagata. Non solo:

l’importo della pigione che figurava sul conteggio non poteva sfuggirle essere

da dividere per due e non ritenuto singolarmente. Come non poteva sfuggire

anche alla signora RI 1 che la pigione di un nuovo appartamento di 3 locali e

mezzo, da condividere con il convivente (e quindi adatto a due persone e non

come il suo precedente ad uso di una persona sola), non potesse essere di

uguale importo rispetto al precedente ente locato. Il fatto di non avere

reagito all'inserimento della cifra di CHF 12'600 a titolo di "affitto"

mentre la sua quota parte versata al conduttore era comunque inferiore (di un

terzo circa) a quanto pagava in precedenza, doveva assolutamente imporle di

accorgersi della discrepanza fra queste cifre.

Questi calcoli si fondavano, manifestamente e in

maniera riconoscibile, su uno stato di fatto che, dal profilo economico della

ricorrente, non corrispondeva alla realtà. In particolare, l'assicurata avrebbe

dovuto, anche con un livello di formazione poco elevato (ma mai precisato e

corroborato dalla sua patrocinatrice), accorgersi del fatto che l'importo della

pigione figurante nel foglio di calcolo non corrispondeva alla pigione che essa

versava al suo coinquilino (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;

STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).

Non solo. Come evidenzia anche la Cassa l'assicurata

si doveva rendere conto che nel foglio di calcolo non era indicata la voce

"quota coinquilino" (o analoga tesa alla suddivisione

dell’importo della pigione tra due persone) particolarità derivante dall'applicazione

dell'art. 16c OPC-AVS/AI. Pur trattandosi di un tecnicismo del sistema delle

prestazioni complementari che non necessariamente è conosciuto da chi postula

prestazioni, alla ricorrente non poteva effettivamente sfuggire che la

decisione 4 gennaio 2021 non considerava assolutamente l’aspetto della

convivenza.

Infine, un esame dei fogli di calcolo PC allegati

alla decisione del 4 gennaio 2021 effettuato con l'attenzione e alla

pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza con la realtà dei fatti. A questo proposito la tesi

della ricorrente secondo cui le era impossibile accorgersi dell’errore a causa della sua situazione

psicofisica, delle difficoltà a comprendere la lingua italiana e della sua

bassa scolarizzazione, non ha pregio. Proprio perché assistita (come nel caso

della STF 9C_267/2021) da anni dall'Ufficio Servizi sociali di __________ per le questioni

amministrative, alla signora era facile segnalare a questi servizi le anomalie

della decisione, essi avrebbero provveduto al contatto con la Cassa. Non

risulta che la ricorrente abbia segnalato alcunché al signor __________, che

gli abbia chiesto una verifica alla luce delle cifre ritenute nella decisione.

2.12

Giova qui

rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo di accertamento

d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa

le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere

della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio

secondo cui l'onere della prova

incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.

8.

CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne

la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva

dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno

che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte

(STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18

settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3).

A sostegno della tesi della ricorrente relative allo stato di

salute ed alla sua scolarità toccava alla medesima, debitamente patrocinata da

una giurista, portare i sufficienti ed adeguati elementi probatori. Agli atti

della Cassa vi sono elementi che indicano un generico precario stato di salute

dell’assicurata (d’altronde beneficiaria di una rendita AI), e null’altro di

concreto. Per quello che emerge dagli atti l’assicurata era sostenuta (al

momento della domanda di PC nel luglio 2021) dalla __________, non da

psichiatri o psicologi e la sua patrocinatrice non ha sostenuto che la rendita

AI sia stata riconosciuta alla ricorrente per ragioni psichiatriche o debolezza

psichica. Le affermazioni di carattere generico della ricorrente non sono

sufficienti e il suo stato fisico non è sorretto da certificazioni mediche. La

signora non è priva della sua capacità di discernimento (che, di principio, nel

caso di adulti, è presunta [art. 16 CC]) e non è indicata l’esistenza di una

tutela. In totale assenza di elementi che facciano dubitare della capacità

della ricorrente (spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare un’eventuale

incapacità di discernimento: STF 9C_493/2022 del 28 settembre 2023, consid.

4.2; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2; STF 5A_647/2011 del 31

maggio 2012, consid. 3.3), non occorre approfondire se la mancata segnalazione

dell’errore della Cassa sia da ricondurre ad una tale incapacità. Non è stato

minimamente reso verosimile il sussistere, in concreto, di uno

stato permanente di alterazione mentale legato a una malattia, in presenza del

quale si possa presumere che la persona in questione non abbia la capacità di

agire ragionevolmente (STF 9C_493/2022 del 28 settembre 2023, consid. 4.4 e STCA 33.2023.32 del 5 marzo 2024, consid. 2.13).

Da evidenziare ancora, per completezza, come la

decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità non indichi i motivi (medici) alla

base di un'inabilità lavorativa duratura del 70% in qualsiasi attività

lucrativa (doc. 1-20/56). Pertanto, la circostanza che l'assicurata è al

beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI 71%) non l'aiuta.

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, si deve ritenere che, quand'anche si dovesse ritenere

provato che l'assicurata abbia correttamente informato la Cassa di

compensazione sul cambio di alloggio inviandole il 2 dicembre 2020, per il

tramite del responsabile dell'Agenzia comunale AVS, una email in tal senso,

questo elemento non l’avrebbe liberata dall'obbligo di verificare i fogli di

calcolo ricevuti - come d'altronde chiaramente riportato sugli stessi - e di

informarsi presso l'amministrazione in caso di contraddittorietà delle

cifre (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den

Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen

Ausgleichskasse veranlassen müssen.").

Infatti, il comportamento che esclude la buona fede

non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di denuncia

o notifica. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di

informazioni all'amministrazione (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,

consid. 2.2; citata STF 9C_318/2021, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7: "Das Verhalten, das

den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in einer Melde- oder

Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung

zu erkundigen, fällt in Betracht." e citata STF 9C_453/2011, consid.

4.2: "Dieser Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer

Rückfrage bei der kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen.").

Giova infine segnalare che determinante è la buona fede e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro

cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio

2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.14

Da quanto precede

discende che il comportamento adottato dalla ricorrente esclude la sua buona

fede e, di conseguenza, anche il condono dell'obbligo di restituire l'importo

in questione, dato il carattere cumulativo delle due condizioni di cui all'art.

25.

cpv. 1 seconda frase LPGA. La decisione impugnata è confermata. La

procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis

LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.15

Occorre da

ultimo rilevare che con il ricorso l'assicurata ha chiesto al TCA di essere

messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e

pendente causa ha trasmesso il "Certificato per l'ammissione all'assistenza

giudiziaria" e la notifica di tassazione IC 2022 (doc. C).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito

favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid.

2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti

sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno

possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba

ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto il

ricorso appariva, già ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito favorevole e non solo per l’aspetto della notifica della

mutazione ma anche per la mancata reazione all’errore della decisione della

Cassa ravvisabile dall’assicurata rispettivamente da chi la segue, come a nota

giurisprudenza federale (STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022 in un caso, non

dissimile, ticinese).

La domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una

delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita pertanto accoglimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti