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33.2023.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 aprile 2024Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire

da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che

era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le

incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di

situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo

(art. 24 OPC-AVS/AI).

Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa

grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo

di restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr.

consid. 7.2).

2.5. La Cassa di

compensazione ha, da ultimo, stabilito il diritto dell'assicurata alle

prestazioni complementari il 18 dicembre 2020 (doc. 50) fissandolo in CHF 71 al

mese per l'anno 2021 e il 3 gennaio 2022 (doc. 54) cifrandolo in CHF 27 mensili

per il 2022, questo oltre al pagamento del premio forfettario per l'assicurazione

malattia.

Gli atti prodotti dalla Cassa cantonale di

compensazione 4sono pervenuti in maniera incompleta mancando la decisione di

restituzione con i relativi fogli di ricalcolo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno

2022, la domanda di condono dell'assicurata, la decisione di rifiuto della

Cassa e l'opposizione dell'assicurata. Questi documenti sono stati richiamati

da questa Corte ed inseriti nell'incarto quali doc. V/1-6. L’amministrazione è

qui invitata, pro futuro, a migliore diligenza.

Dagli atti acquisiti emerge come la Cassa abbia

considerato per la locazione un "affitto" di CHF 16'092,

importo che era stato ritenuto negli anni precedenti stante la prova della

pigione dovuta (doc. 37-4/17). Dal 1° gennaio 2021, però, l'assicurata ha iniziato

a convivere con il suo compagno nel suo appartamento, assertivamente non solo

per ragioni affettive ma anche per assisterlo fisicamente e moralmente siccome

provato da una lunga ospedalizzazione di quasi quattro mesi (da aprile a luglio

2020) in cui egli ha subìto un’intubazione e la tracheotomia, e,

successivamente, ha subito un periodo in cui non riusciva a deambulare, il

tutto a causa della grave infezione dovuta al Covid-19. Dopo la dimissione il

signor __________ è stato ricoverato alla Clinica di __________ per una

riabilitazione. Siccome ancora in condizioni cliniche e mentali instabili,

anziché essere ricoverato in un istituto di cura, egli è stato ospitato dalla

sua compagna che l'ha assistito e aiutato nella riabilitazione. Nel gennaio

2021 (doc. A1 pag. 1) egli ha quindi trasferito il suo domicilio presso la

ricorrente informando, il 14 gennaio 2021, l'Ufficio Controllo abitanti di __________,

e, solo nel luglio 2021 (doc. A1 pag. 2), la Cassa di compensazione, sia poiché

convinto che il primo ufficio avrebbe avvisato la Cassa sia poiché concentrato

sul suo stato di salute psico-fisico. Dal canto suo invece l'assicurata non ha

mai informato il Servizio prestazioni complementari della convivenza in essere

dal 1° gennaio 2021, l'amministrazione ha quindi saputo della coabitazione

soltanto un anno e mezzo dopo, quando, nel giugno 2022, ha effettuato una

verifica nell'incarto di __________ e il 7 luglio 2022 (doc. V/1) ha emesso la

decisione di restituzione di prestazioni indebitamente ricevute.

2.6. L’importo della

pigione ritenuto dalla Cassa per determinare il diritto alle PC della qui

ricorrente assommava a CHF 16'092 (doc. 37-4/17). Con il trasferimento del signor

__________ in via __________ a __________, la Cassa ha ritenuto la medesima

pigione nel foglio di calcolo allegato alle decisioni del 18 dicembre 2020 e

del 4 gennaio 2022 (per le PC dal 1° gennaio 2021 rispettivamente dal 1°

gennaio 2022).

Questo importo non è corretto poiché, in virtù dell'art.

16c OPC-AVS/AI, la spesa per l'alloggio doveva esserle computata in ragione di

metà del canone di locazione effettivamente pagato al locatore. Il compagno

della ricorrente, benché anch'egli beneficiario di un diritto proprio alle prestazioni

complementari, era escluso dal calcolo PC della ricorrente siccome non

familiare e non avente un diritto derivato alle prestazioni complementari. L'art.

16c cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede infatti che:

"Quando

appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal

calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole

persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono

prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.".

Di conseguenza, la parte di pigione di __________ non doveva

essere considerata quale spesa riconosciuta della ricorrente e, poiché, di

massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI), la metà della pigione di CHF 16'092 non poteva essere riconosciuta

all'assicurata. Fra le sue spese andava dunque inserito l'importo di CHF 8'046.

L'insorgente ha incassato PC di importo maggiore

rispetto a quanto di diritto. Il mancato computo corretto dell’importo ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della

situazione materiale dell'assicurata e dunque un indubbio errato calcolo delle

prestazioni complementari (art. 16c OPC-AVS/AI). Va al riguardo evidenziato che

ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già riconosciuta, così

come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione

materiale (STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve

essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile

2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza

ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).

2.7. Nel proprio

ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che

debba restituire le prestazioni ricevute in più. Gli avvenimenti intercorsi in

quel periodo, ovvero la grave infezione da Covid-19 che ha colpito il compagno

e che ne ha comportato una degenza ospedaliera e riabilitativa di quattro mesi,

lasciandolo comunque debilitato fisicamente e mentalmente, l'hanno portata a dare

la priorità nel prestargli aiuto e soccorso e quindi in quei mesi il suo

intervento assistenziale ha prevalso sugli obblighi legali e burocratici nei

confronti della Cassa. Questo suo comportamento, dettato dalla priorità di

salvare una vita, non poteva però non giustificare di riconoscerle la buona

fede per non avere capito che doveva avvisare l'amministrazione di ogni

modifica delle sue condizioni personali ed economiche, anche perché non era al

corrente che la coabitazione avrebbe comportato la perdita delle prestazioni

complementari.

La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurata facendo leva sul N. 4652.03 DPC, osservando che essa

non l'ha avvisata né che dal 1° gennaio 2021 la situazione economica era

mutata a seguito della convivenza con __________, né che la cifra ritenuta a

titolo di pigione nei fogli di calcolo che accompagnavano le

decisioni del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022 non era corretta

poiché non era indicata la quota coinquilino. A suo dire, queste circostanze

avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata e quest'ultima avrebbe

potuto e dovuto interpellarla per comunicare la differenza di calcolo. La violazione che l'assicurata ha commesso configura una negligenza

grave, perciò l'amministrazione non ha ammesso la buona fede e neppure il

condono, venendo a mancare una delle due condizioni cumulative.

2.8. Secondo consolidata giurisprudenza

federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza

del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non

deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un

lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado

di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se

non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la

persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di

istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023,

Considerandi

consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del

1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in

considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre

2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018,

consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). La giurisprudenza

ha già avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in

caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata

non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e

quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno

2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021

del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,

consid. 4.3).

2.9

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue l'esposta

giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in

caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è

ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.10

Gli artt. 31 LPGA e 24

OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurata è obbligata a comunicare immediatamente

alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche della sua famiglia.

A questo proposito va osservato che sui fogli di calcolo per le

prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di prestazione

complementari, gli assicurati sono resi attenti che il calcolo è da verificare,

con invito a comunicare all’amministrazione eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare"

e la "restituzione" sono descritti nella decisione ed è pure

fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente l'amministrazione di

ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni

complementari.

In concreto la ricorrente non vi ha però mai dato

seguito, visto che è solo esaminando l'incarto del convivente, nel giugno 2022,

che la Cassa di compensazione è venuta casualmente a sapere che i due

beneficiari di PC convivevano dal 1° gennaio 2021. La circostanza è pacifica, la ricorrente ha ammesso di non

avere mai segnalato la convivenza avendo dato la priorità a soccorrere l'amico,

gravemente malato, e non essendo inoltre al corrente dei suoi obblighi legali

in caso di coabitazione. Per quanto concerne questo

obbligo, la Cassa ha più volte indicato all'assicurata i suoi doveri con

l’emanazione delle sue decisioni. (numerose) che contengono spiegazioni

relative al diritto alle prestazioni complementari. La ricorrente era

pienamente informata dei suoi diritti e dei suoi obblighi. Pure

le comunicazioni di fine anno 2020 e inizio anno 2022 relative ai diritti

dell’assicurata relativi agli anni entranti (2021 e 2022) contengono

indicazioni chiare ed esplicite relative agli obblighi di notifica ed

informazione alla Cassa da parte degli assicurati.

Tutte queste decisioni indicano, in

grassetto, a pagina 3, l'obbligo per gli assicurati di comunicare "immediatamente

alla Cassa cantonale di compensazione (…) ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche" con l’elenco di una ventina di situazioni

che danno luogo a quest'obbligo, tra queste figura la voce "Variazione

del numero di coinquilini" (in merito si veda la STF 8C_1032/2012 del

17.

dicembre 2013, consid. 4.2).

La ricorrente non poteva non rendersi conto del suo obbligo di

comunicare alla Cassa che con la convivenza è subentrata una modifica della sua

situazione personale ed economica, siccome la locazione (condivisa) ha

incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF

8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). Inoltre, proprio alcuni giorni

prima del trasferimento del compagno presso il suo domicilio, la ricorrente

aveva ricevuto la decisione del 18 dicembre 2020 in cui erano elencati gli

eventi (esemplativamente) che impongono all’assicurato l’obbligo di informare

la Cassa. Pertanto, la tesi secondo cui non era al corrente di questi suoi

obblighi legali è priva di sostrato.

L’obbligo imposto dagli art. 31 LPGA e l'art. 24

OPC-AVS/AI di informare la Cassa, senza indugio, circa le modifiche

intervenute nelle spese per la locazione (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007), che

avrebbe comportato da subito un ricalcolo del suo diritto alle PC conformemente

all'art. 25 OPC-AVS/AI, con conseguente diminuzione del suo diritto stante una

riduzione delle uscite (STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023, consid. 2.8; STCA

33.2023.7

del 24 aprile 2023; STCA 33.2022.22 del 14 novembre

2022; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022;

STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021), non è stato ossequiato. Per la LPC un aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è rilevante per la determinazione del

diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di

compensazione. La ricorrente non vi ha dato seguito e non ha ossequiato i suoi

obblighi, commettendo così una grave negligenza che esclude la sua buona fede

(citata STF 8C_1032/2012, consid. 4.2).

2.11

La signora RI 1 giustifica

il mancato avviso alla Cassa siccome si sarebbe, in primis, occupata delle

condizioni di salute del convivente privilegiando l'assistenza fisica e morale a

questi, duramente provato da un serio ricovero ospedaliero e dal rischio di

morte in conseguenza all’infezione da COVID-19.

In concreto non

va negato che l’assistenza prestata dalla signora RI 1 al signor __________ è

lodevole ed ha certamente richiesto impegno e sacrificio, ma non giustifica

l’omissione. La signora RI 1 non ha mai avvisato l'amministrazione della

modifica della sua situazione personale ed economica e la notifica della

mutazione avrebbe imposto ben poco sforzo bastando una lettera alla Cassa, o

una telefonata, rispettivamente una comunicazione via e-mail cui sarebbe

seguita poi la necessità di dare in forma scritta (unitamente ai necessari

documenti) le specifiche necessarie alla Cassa di compensazione. Alla signora RI

1.

la necessaria informazione all’amministrazione avrebbe imposto un dispendio

di tempo e di energie minimo e non certo tale da rendere inefficaci le

attenzioni al suo convivente.

Va ricordato poi come determinante sia la buona fede, e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro

cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio

2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.12

Visto quanto precede l'omissione

(mancato avviso alla Cassa della convivenza) qui rimproverata all'insorgente

costituisce dunque una palese e grave violazione dei suoi obblighi previsti

dall'art. 24 OPC-AVS/AI e dall'art. 31 LPGA. Questa grave

negligenza esclude la buona fede della ricorrente e, di conseguenza, preclude il

condono postulato senza che sia necessario verificare la condizione della

grande difficoltà posta dall’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA. La decisione

impugnata deve essere confermata (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid.

7.

).

La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.

61.

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti